SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
Unità Organizzativa Servizi Sociali
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
RESIDENZA SANITARIA DISABILI “IL FARO”, VIA XXX XXXXXXX 41 PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2028
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
L’anno …… , il giorno ……. del mese di ……. , nell'Ufficio del Segretario Comunale.
Avanti a me Dott , Segretario Generale del Comune di Bresso, senza l'assistenza
dei testimoni per avervi, le parti d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i Xxxx.ri:
Dott ………. nato a ………….. il …………., Dirigente Area Servizi alla Persona del suddetto Comune, munito dei più ampi poteri per il presente atto per effetto dello Statuto del Comune, nonché dell'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, domiciliato per questo atto nella sede municipale di Bresso, Xxx Xxxx x. 00, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - codice fiscale n. 00935810150.
Sig. …………………………, nato a ……….. il ……………, residente a………. in …………
Rappresentate legale legale della ……………………………… con sede legale in
……………..,via ………..... codice fiscale ………………………………………………………………
Comparenti della cui identità personale io Segretario sono personalmente certo. Premesso che:
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona n. …/2022 si è disposto di indire una gara pubblica per l’affidamento in Concessione della gestione della Residenza Sanitaria Disabili “Il Faro”, via Xxx Xxxxxxx 41, per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2028 e sono stati approvati i relativi atti di gara;
- che con Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona n……. del ,
si è aggiudicata la suddetta gara per l’affidamento in Concessione della gestione della Residenza Sanitaria Disabili “Il Faro”, via Xxx Xxxxxxx 41, per il periodo 01/07/2023
– 30/06/2028 all’Operatore economico ................................... con sede in
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………………… (di seguito “Concessionario aggiudicatario”) alle condizioni indicate nel Capitolato speciale nonché nell’offerta tecnica (progetto) e nell’offerta economica presentati in sede di gara dal Concessionario, tutti allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale;
- che il Concessionario ................ ha sottoscritto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Bresso, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 1 lettera b): “individuazione dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro” e comma 3: “misure adottate per eliminare i rischi da interferenze”, allegato al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale;
Ciò premesso, tra il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dott del Comune di
Bresso e il menzionato Sig. si conviene e si stipula il presente
CONTRATTO DI CONCESSIONE
Art. 1 Affidamento della Concessione
Il Comune di Bresso (di seguito, “Comune”), tramite il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, affida all’Operatore economico aggiudicatario ……………… (di seguito, Concessionario) che tramite il suo Rappresentate legale Sig. ………………….. accetta, la concessione della gestione della Residenza Sanitaria Disabili “Il Faro”, xxx Xxx Xxxxxxx 00, (xx seguito “Concessione”).
Art. 2 Oggetto del Contratto
L’oggetto del presente contratto di concessione (di seguito “Contratto) è la gestione della Residenza Sanitaria Disabili “Il Faro”, via Xxx Xxxxxxx 41 (di seguito “RSD”).
La gestione della RSD viene affidata in regime di concessione intesa quale contratto a titolo oneroso in virtù del quale il Comune di Bresso affida al concessionario, che è tenuto alla corresponsione di un canone concessorio, la gestione della RSD, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire la suddetta RSD con assunzione, in capo al concessionario medesimo, del relativo rischio operativo.
Sono totalmente in capo al concessionario i rapporti di debito e di credito con l’utente, senza che il Comune di Bresso possa essere in alcun modo coinvolto.
La suddetta gestione è compresa tra i servizi di cui all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, CPV: 85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili).
Art. 3 Descrizione della Concessione
La Concessione è descritta nel Capitolato speciale allegato al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 4 Durata contrattuale
Il contratto ha durata di sessanta mesi, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028.
Art. 5 Importo contrattuale
L’importo contrattuale della Concessione ammonta a € al netto dell’IVA;
Art. 6 Canone concessorio
Il Concessionario deve corrispondere al Comune, per tutta la durata della Concessione, un canone annuo di importo pari a € , come offerta economica che ha presentato
in sede di gara.
Il suddetto canone deve essere pagato, in un unico rateo annuale, entro il 28 febbraio dell’anno di competenza.
Art. 7 Clausola di revisione periodica del canone concessorio
È prevista la revisione periodica dell’importo del canone.
La revisione dell’importo del canone è disposta dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona sulla base del tasso di inflazione rilevato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) rispetto al mese di gennaio dell’anno precedente.
La revisione dell’importo del canone è annuale e decorre dal 1° agosto 2025. Per la prima revisione si prenderà come riferimento l’incremento intercorrente tra il mese di luglio 2024 e luglio 2025; così di seguito, per gli anni successivi.
Art. 8 Retta di ricovero
La retta di ricovero giornaliera è pari a € 98,00 iva esclusa.
La retta di ricovero è integralmente a carico dell’ospite e comprende tutto quanto previsto dal Contratto, dal Capitolato speciale e dall’offerta tecnica (progetto) presentato in sede di gara dal Concessionario.
Il pagamento della retta di ricovero avviene a rate mensili posticipate.
Il Comune di residenza dell’ospite può, valutata la situazione socio economica dell’ospite e del suo nucleo familiare, integrare il pagamento della retta. In questo caso, il Comune di residenza ne dà comunicazione al Concessionario indicando la quota parte a carico del Comune di residenza e la quota parte a carico dell’ospite.
Il Concessionario emetterà pertanto due fatture: una a carico dell’ospite e l’altra a carico del Comune di residenza, per le quote di rispettiva competenza.
Resta inteso che, per la quota di competenza dell’ospite, non si costituisce alcun onere economico del Comune di residenza nei confronti del Concessionario e il rapporto economico intercorre direttamente tra il Concessionario e l’ospite.
Art. 9 Clausola di revisione periodica della retta di ricovero
È prevista la possibilità della revisione periodica del prezzo della retta di ricovero.
Il Concessionario può rivedere il prezzo della retta di ricovero esclusivamente sulla base:
a) dell’eventuale aumento del costo del lavoro a seguito del rinnovo del CCNL e/o di sopraggiunte novellazioni normative per la parte del costo della gestione riconducibile al trattamento economico dei lavoratori di cui all’art. 17 del presente Contratto, come indicata nel piano economico finanziario presentato a corredo dell’offerta tecnica;
b) del tasso di inflazione rilevato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) rispetto al mese di gennaio dell’anno precedente per la parte residuale del costo della gestione, come indicata nel piano economico finanziario presentato a corredo dell’offerta tecnica.
La revisione di cui al precedente punto b) è annuale e decorre dal 01.02.2025. Per la prima revisione si prenderà come riferimento l’incremento intercorrente tra il mese di gennaio 2024 e gennaio 2025; così di seguito, per gli anni successivi.
Il Concessionario, al momento dell’inserimento nella RSD di un ospite, è tenuto a dare comunicazione al Tutore o all’Amministratore di sostegno dell’ospite nonché al Comune di residenza dell’ospite della possibilità, nelle modalità previste da presente articolo, di revisione periodica del prezzo della retta di ricovero.
Il Concessionario deve comunicare al Tutore o all’Amministratore di sostegno dell’ospite nonché al Comune di residenza dell’ospite:
− entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rinnovo del CCNL, la volontà di procedere alla revisione del prezzo della retta di ricovero per la quota di cui al precedente punto a);
− entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo, la volontà di procedere alla revisione del prezzo della retta di ricovero per la quota di cui al precedente punto b).
In assenza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, il Concessionario non può procedere ad alcuna revisione del prezzo della retta di ricovero.
Art. 10 Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Comune prima dell’esecuzione del contratto provvede a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente al Concessionario.
Art. 11 Avvio dell’esecuzione del contratto
Il Concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora il Concessionario non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 12 Obblighi del Concessionario
Il Concessionario si obbliga a gestire la RSD con le modalità e alle condizioni indicate nel Capitolato speciale nonché nell’offerta tecnica (progetto) e nell’offerta economica che ha presentato in sede di gara, tutti allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 13 Oneri a carico del Concessionario
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla gestione della RSD, attuata con le modalità e alle condizioni indicate nel Capitolato speciale nonché nell’offerta tecnica (progetto) e nell’offerta economica presentati in sede di gara dal Concessionario, tutti allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 14 Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per inadempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi.
Le spese sostenute a tal titolo dal Comune sono dedotte dai crediti o dalla garanzia definitiva di cui al precedente art. 20, garanzia che deve essere immediatamente reintegrata.
Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell’esecuzione della gestione. Il Concessionario è pure responsabile dell’operato dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune o a terzi.
Il Concessionario deve utilizzare automezzi e attrezzature conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del Contratto assume formale impegno in tal senso.
Art. 15 Rispetto del D.lgs. 81/2008
Il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni del D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni.
Art. 16 Rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679
Il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Art. 17 Trattamento dei lavoratori
Il Concessionario deve applicare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative, assistenziali e retributive non inferiori a quelle
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, e deve rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata della Concessione. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
Il Concessionario deve rispettare, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative, tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.
Il Comune può chiedere al Concessionario, in qualsiasi momento, l’esibizione della documentazione che attesti la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (libro unico del lavoro, modulistica INPS e INAIL, ecc.)
Il Concessionario deve fornire al momento della firma del Contratto l’elenco nominativo dei propri dipendenti impiegati nella gestione e si obbliga a comunicare tutte le variazioni e integrazioni allo stesso.
Se il Concessionario non risulta in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune ne chiede la regolarizzazione e, in difetto, procede alla risoluzione del Contratto e all’affidamento della gestione all’Operatore economico che segue nella graduatoria di gara, alle medesime condizioni del contratto in essere.
Al Concessionario inadempiente vengono addebitati i maggiori costi e le spese sostenute dal Comune. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.
Art. 18 Sciopero del personale
La gestione oggetto del presente contratto è un servizio pubblico essenziale.
In caso di sciopero del personale, il Concessionario è tenuto a garantire la continuità della erogazione dei servizi di cui al presente Contratto nel rispetto scrupoloso di quanto disposto dalla Legge n. 146/90 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di sospensione dell’erogazione dei servizi conseguente all’inosservanza della suddetta Legge n. 146/90, il Comune procede alla risoluzione del Contratto e all’affidamento della gestione all’Operatore economico che segue nella graduatoria di gara, alle medesime condizioni del contratto in essere.
Art. 19 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento
Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bresso, adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 11/2014.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni, da parte dei collaboratori del Concessionario, del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito comunale in cui il
menzionato “Codice di comportamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, è il seguente: xxx.xxxxxx.xxx.
Art. 20 Garanzia definitiva
A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario deve prestare, ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, una garanzia definitiva per l’importo di € …………., valida per tutta la durata della Concessione.
La garanzia deve essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Qualora il Concessionario costituisca la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la fideiussione deve essere di durata pari ad almeno 12 (dodici) mesi.
Nel caso in cui la durata della fideiussione sia inferiore a 60 (sessanta) mesi, la fideiussione deve essere rinnovata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
In caso di mancato rinnovo della fideiussione nei termini di cui al comma precedente, il Comune procede alla risoluzione del Contratto e all’affidamento della gestione all’Operatore economico che segue nella graduatoria di gara, alle medesime condizioni del contratto in essere.
Art. 21 Svincolo della garanzia definitiva
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
Art. 22 Assicurazione sulla responsabilità civile
Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere nell’esercizio della gestione oggetto del Contratto.
Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti della RSD, a terzi o ai lavoratori nel corso dello svolgimento della gestione.
Il Concessionario deve pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i lavoratori (polizza RCT- RCO) per un importo non inferiore a € 25.000.000,00 (massimale unico), fatti salvi gli obblighi di legge relativi alle assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile qualora prevedano massimali maggiori.
Nel caso in cui la durata della polizza assicurativa sia inferiore alla durata della concessione, la polizza assicurativa deve essere rinnovata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
In caso di mancato rinnovo della polizza di assicurazione nei termini di cui al comma precedente, il Comune procede alla risoluzione del Contratto e all’affidamento della gestione all’Operatore economico che segue nella graduatoria di gara, alle medesime condizioni del contratto in essere.
Copia della polizza stipulata deve essere consegnata al Comune all’atto della sottoscrizione del Contratto.
Art. 23 Verifica di conformità
La concessione è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Art. 24 Visite ispettive
È facoltà del Comune effettuare, senza preavviso, visite ispettive presso la RSD al fine di verificare la conformità della gestione alle disposizioni Capitolato speciale e del Contratto nonché l’adempimento a tutto quanto dichiarato nell’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara.
Qualora la visita ispettiva avvenga in un giorno feriale, in orario compreso tra le ore 9.00 e ore 16.00, il Concessionario deve rendere immediatamente disponibile agli ispettori inviati dal Comune la seguente documentazione:
− con riferimento a tutti gli operatori (Educatori, ASA, OSS ecc.) e le figure professionali (Direttore generale, Direttore sanitario, Coordinatori, Supervisori ecc.) indicati nel Capitolato speciale, copia degli attestati di formazione e specializzazione nonché certificazione atta a dimostrare l’esperienza professionale, se richiesta;
− attestati relativi alla formazione di cui all’art. 14 ”Formazione” del Capitolato speciale;
− per ogni ospite gli ospiti, con riferimento all’art. 17 “Inserimento degli ospiti – Assistenti sociali di riferimento” del Capitolato speciale, nominativo dell’Assistente sociale di riferimento, relazione socio sanitaria, dichiarazione di impegno;
− per ogni ospite, con riferimento all’art. 18 “Inserimento degli ospiti – Progetto individuale per la persona disabile” del Capitolato speciale, il progetto individuale di cui all’art. 14 della Legge n. 328/2000;
− per ogni ospite, con riferimento all’art. 19 “Inserimento degli ospiti – Piani educativi e assistenziali individualizzati” del Capitolato speciale, il Piano educativo individualizzato e il Piano assistenziale individualizzato” sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati;
− per ogni ospite, il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario – FaSAS, redatto secondo le vigenti disposizioni regionali in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e aggiornato al mese precedente la data della visita;
− elenco dettagliato manutenzioni ordinarie effettuate, aggiornato al mese precedente la data della visita.
Art. 25 Penalità
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dal Capitolato speciale e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio come descritto nel Capitolato speciale e nell’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.
L’eventuale applicazione delle penali non esime il Concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio offerto.
Le penali vengono determinate dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona in base ai seguenti parametri:
a) per ogni inadempienza lieve: € 4.000,00;
b) per ogni inadempienza media: € 7.000,00;
c) per ogni inadempienza grave: € 10.000,00
Si indicano alcuni casi di inadempienza lieve, l’elenco è esemplificativo e non esaustivo:
• assistenza psichiatrica, odontoiatrica, infermieristica o fisioterapica ridotto dal 10% al 20% rispetto a quanto previsto dall’art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale o dall’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara;
• in una settimana, una volta sola: mancata presenza contemporanea di almeno tre operatori sociosanitari o ausiliari socioassistenziali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale);
• ogni giorno di ritardo nella sostituzione degli operatori rispetto a quanto indicato all’art. 11 “Sostituzione degli operatori” del Capitolato speciale;
• per ogni ospite impossibilitato a partecipare ai soggiorni climatici, assenza della relativa certificazione medica (art. 22 “Soggiorni climatici” del Capitolato speciale);
• mancata risoluzione, entro 12 (dodici) ore, delle criticità rilevate nel corso della reperibilità di cui all’art. 15 “Reperibilità” del Capitolato speciale;
• mancata convocazione, di cui all’art. 25 “Commissione consultiva” del Capitolato speciale, dell’Assistente sociale di riferimento;
Si indicano alcuni casi di inadempienza media, l’elenco è esemplificativo e non esaustivo:
• in una settimana, due volte di seguito: mancata presenza contemporanea di almeno tre operatori sociosanitari o ausiliari socioassistenziali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale);
• assistenza psichiatrica, odontoiatrica, infermieristica o fisioterapica ridotto dal 21% al 50% rispetto a quanto previsto dall’art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale o dall’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara;
• per ogni giorno di mancata reperibilità di cui all’art. 15 “Reperibilità” del Capitolato speciale;
• servizio di lavanderia non conforme a quanto indicato all’art. 23 “Servizio di lavanderia” del Capitolato speciale;
• mancato intervento di manutenzione ordinaria di cui all’art. 26 “Manutenzione ordinaria” del Capitolato speciale;
• mancata consegna di uno dei documenti di cui all’art. 28 “Reportistica” del Capitolato speciale nei tempi ivi previsti;
• mancata esibizione, nel corso della visita ispettiva, di cui all’art. 24 “Visite ispettive” del presente Contratto, di uno dei documenti ivi indicati.
Si indicano alcuni casi di inadempienza grave, l’elenco è esemplificativo e non esaustivo:
• mancata presenza contemporanea di almeno tre operatori sociosanitari o ausiliari socioassistenziali dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per tre volte di seguito in una settimana (art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale);
• assistenza psichiatrica, odontoiatrica, infermieristica o fisioterapica ridotto più del 50% rispetto a quanto previsto dall’art. 4 “Potenziamento degli standard di assistenza” del Capitolato speciale o dall’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara;
• superamento del limite del turnover di personale indicato agli artt. 9 “Turnover degli educatori” e 10 “Turnover del personale assistenziale” del Capitolato speciale;
• mancata supervisione di cui agli artt. 12 “Supervisione tecnica operatori” e 13 “Supervisione organizzativa” del Capitolato speciale;
• mancata formazione di cui all’art. 14 “Formazione” del Capitolato speciale;
• mancata realizzazione dei soggiorni climatici di cui all’art. 22 “Soggiorni climatici” del Capitolato speciale;
• mancato invio della comunicazione di cui all’art. 16 “Inserimento degli ospiti – priorità Comune di Bresso” del Capitolato speciale;
• mancato allestimento della camera ardente di cui all’art. 24 “Camera ardente” del Capitolato speciale;
• violazione grave degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal Contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
• mancato intervento di manutenzione straordinaria di cui all’art. 27 “Manutenzione straordinaria” del Capitolato speciale;
• per ogni mancata realizzazione di uno degli interventi dichiarati nell’offerta tecnica (progetto) presentata in sede di gara, con particolare riferimento a:
- modalità di attuazione del progetto individuale art. 14 della L. 328/2000;
- attività di riabilitazione di mantenimento;
- attività educative;
- attività di cura della persona;
- modalità di gestione dei pasti;
- modalità di comunicazione con le famiglie degli ospiti e loro coinvolgimento nelle attività della RSD;
- servizi offerti alle persone disabili residenti nel Comune;
- piano di formazione del personale;
- modalità di monitoraggio e verifica della qualità dei servizi;
- miglioramento/sostituzione degli arredi;
- sistemazione/miglioramento degli spazi esterni;
- efficientamento dell'impianto di climatizzazione;
L’applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, inoltrata a mezzo PEC.
Il Concessionario può presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.
In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui il Comune ritenga insufficienti le controdeduzioni presentate dal Concessionario, il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona
adotta il provvedimento di applicazione della penale, che viene comunicato a mezzo PEC.
Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il Concessionario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la concessione e di affidarla, anche provvisoriamente, ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Se si verificano complessivamente cinque o più inadempienze gravi, sanzionate con le relative penali, nel corso della Concessione, il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, oltre ad applicare le penalità sopra previste, procede alla risoluzione del Contratto e all’affidamento della gestione all’Operatore economico che segue nella graduatoria di gara, alle medesime condizioni del contratto in essere.
Art. 26 Clausola risolutiva espressa
Il Contratto può essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza che il Concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere. In questo caso, il Comune procede alla risoluzione del Contratto e all’affidamento della gestione all’Operatore economico che segue nella graduatoria di gara.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Comune, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.
La risoluzione del Contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando il Concessionario:
a) non garantisce l’inizio dell’esecuzione del servizio nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
b) presenta manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
c) non garantisce la continuità della erogazione dei servizi di cui al presente Contratto, salvo per causa di forza maggiore;
d) commette reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità della Concessione;
e) non rispetta le disposizioni di cui all’art. 17 “Trattamento dei lavoratori” del presente Contratto materia e non rimedia a seguito di diffida formale da parte del Comune nei tempi e con le modalità nella stessa indicate;
f) si sia reso responsabile, nel corso della Concessione, di complessivamente cinque o più inadempienze gravi, di cui all’art. 25 “Penalità” del presente Contratto, sanzionate con l’applicazione delle relative penali;
g) non rispetta le disposizioni di cui all’art. 18 “Sciopero del personale” del presente Contratto;
h) ha inserito uno o più ospiti nella RSD in violazione a quanto disposto dall’art. 16 “Inserimento degli ospiti – priorità Comune di Bresso”, del Capitolato speciale;
i) ha inserito uno o più ospiti nella RSD in violazione a quanto disposto dall’art. 17 “Inserimento degli ospiti – Assistenti sociali di riferimento”, del Capitolato speciale;
j) ha inserito uno o più ospiti nella RSD in violazione a quanto disposto dall’art. “18 Inserimento degli ospiti – Progetto individuale per la persona disabile”, del Capitolato speciale;
k) ha inserito uno o più ospiti nella RSD in violazione a quanto disposto dall’art. “19 Inserimento degli ospiti – Piani educativi e assistenziali individualizzati”, del Capitolato speciale;
l) accertata irregolarità igienica nei pasti vedi mensa
m) si rende colpevole di frode nell’esecuzione del servizio;
n) cede il Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
o) è in stato di concordato preventivo, fallimento, moratoria con conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a suo carico;
p) non ottempera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
q) ha a carico sopravvenute cause di esclusione e ostative legate alla legislazione antimafia;
r) ha il rappresentate legale condannato definitivamente per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
s) ha commesso una inadempienza grave, sanzionata con l’applicazione della relativa penale di cui all’art. 25 “Penalità” del presente Contratto, agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal Contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia e non rimedia a seguito di diffida formale da parte del Comune nei tempi e con le modalità nella stessa indicate;
t) ha violato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bresso di cui all’art. 19 del presente Contratto;
u) non rispetta, come da verifica del competente organo regionale, gli standard di assistenza minimi prescritti dalla vigente normativa regionale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento della unità di offerta “Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità” e non rimedia a seguito di diffida formale da parte del Comune nei tempi e con le modalità nella stessa indicate;
v) non esibisce uno o più i documenti di cui all’art. 24 “Visite ispettive” del presente Contratto e non rimedia a seguito di diffida formale da parte del Comune nei tempi e con le modalità nella stessa indicate;
w) non rimedia, a seguito di diffida formale da parte del Comune nei tempi e con le modalità nella stessa indicate, alle eventuali inadempienze riscontrate nel corso della visita ispettiva di cui all’art. 24 “Visite ispettive” del presente Contratto;
x) non rinnova la fideiussione di cui all’art. 20 “Garanzia definitiva”, comma 3, del presente Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza;
y) non rinnova la polizza assicurativa di cui all’art. 22 “Assicurazione sulla responsabilità civile”, comma 5, del presente Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza;
z) si rende responsabile di ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Comune potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 27 Recesso
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte del Concessionario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi al Concessionario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (PEC).
In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento da parte del Comune delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Art. 28 Sospensione dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione vengono fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
− per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
− in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la concessione proceda utilmente a regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento del Concessionario o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 29 Divieto di cessione del contratto. Subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che il Concessionario abbia indicato in offerta le parti della Concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Art. 30 Proroga contrattuale
La proroga è limitata al periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario. In tal caso il Concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.
Art. 31 Spese contrattuali
Sono a carico del Concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Art. 32 Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il Concessionario deve comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sono definite a norma di legge. La competenza è del Tribunale di Milano.
Art. 33 Normativa di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Contratto e dal Capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di concessioni pubbliche e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Bresso .
Art. 34 Privacy
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Bresso ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx, tel. 00.000000;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la società SINET Servizi Informativi srl i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail xxx@xxxxxx.xxx;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la sottoscrizione del presente contratto e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità della sottoscrizione;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al presente contratto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Bresso implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che hanno partecipato alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge. Successivamente alla cessazione del contratto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, xxx. 00000, Xxxx – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Io Segretario ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia su n……. facciate di carta resa legale ai sensi dell'art. 3 (n. 2) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che viene firmato come segue:
Il Concessionario | Il Dirigente |
Il Segretario Generale |