ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
BRESCIA Xxx Xxxxxxx, 0
00000 XXXXXXX
Tel. 000-00000
Fax: 000-0000000
Allegato A) a deliberazione del Direttore Generale n.75 del 27.11.2007 composto da n. 13 pagine
CAPITOLATO GENERALE D’ONERI PER LA FORNITURA DI BENI ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’XXXXXX XXXXXXX.
ART. 1 - NORME GENERALI
1. Le disposizioni del presente Capitolato disciplinano gli aspetti generali degli appalti di fornitura di beni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx, di seguito denominato "Istituto.
2. Tutte le forniture dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni riportate nel presente Capitolato Generale, nonché nei disciplinari/lettere – invito contenenti, tra l’altro, eventuali condizioni speciali di fornitura.
3. L’aggiudicatario e/o affidatario dell’appalto sarà obbligato all’osservanza delle condizioni speciali eventualmente derivanti dalla specificità della fornitura e delle rimanenti condizioni generali non modificate.
4. In caso di non conformità, di divergenza o di contrasto tra le norme contenute nei due documenti sarà prevalente quanto previsto nel disciplinare di gara e/o nella lettera - invito.
5. L’accettazione degli atti di gara o anche solo la presentazione dell'offerta, implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. Eventuali condizioni difformi, se non espressamente concordate, si riterranno non apposte. L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione, mentre l’Istituto si vincola solo dopo la stipula del contratto.
6. Qualora il Disciplinare di gara non venga redatto, i rimandi a tale documento devono intendersi riferiti alla lettera – invito.
7. Per quanto non contemplato negli atti di gara valgono le norme nazionali e regionali in materia.
ART. 2 - MODALITÀ GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE –
1. Le offerte devono essere presentate secondo i tempi e le modalità previste dagli atti di gara. Il Disciplinare di gara e/o la lettera -invito potranno essere anticipati ai concorrenti a mezzo di posta elettronica.
2. Qualora la gara sia divisa in lotti, i concorrenti, salvo diversa espressa previsione delle condizioni speciali di fornitura, potranno partecipare alla gara per uno e/o più lotti.
3. Il concorrente è vincolato a mantenere la validità dell’offerta per non meno di 180 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione fissata negli atti di gara.
4. Scaduti i termini di presentazione, l’offerta non può più essere ritirata, pena escussione della cauzione.
5. Salvo che non sia espressamente previsto nel Bando, nel Disciplinare di gara o nella lettera - invito, non sono ammesse offerte alternative.
6. Allorché i documenti di gara riportino marche commerciali di prodotti, brevetti, tipi o l’indicazione di un’origine o di una produzione determinata, ovvero specifiche tecniche o requisiti funzionali ben determinati, ciò ha come unico scopo quello di consentire ai concorrenti una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell’Istituto. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, ovvero con specifiche diverse da quelle richieste, purché vengano comprovate nell’offerta con qualsiasi mezzo appropriato, in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione Giudicatrice, nominata in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e/o dai referenti tecnici, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti individuati e che vengano riconosciute idonee e rispondenti alle necessità degli utilizzatori.
7. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Eventuale documentazione presenta in lingua straniera, a corredo dell’offerta, diversamente da quanto espressamente richiesto negli atti di gara, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata da perito abilitato. In alternativa, la Ditta concorrente deve fornire un’autocertificazione che attesti la fedeltà della traduzione all’originale. In caso contrario, tale documentazione potrà non essere valutata.
8. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.
9. Gli importi dell'offerta dovranno essere espressi nella valuta corrente.
10. In caso di discordanza tra gli importi scritti in cifre ed in lettere sarà ritenuto valido l'importo più vantaggioso per l’Amministraziome, che sarà considerato sia ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi relativi al prezzo, che ai fini del pagamento del corrispettivo della fornitura, così come nel caso di discordanza tra importi scritti in cifre riferiti allo stesso prodotto (es.prezzi unitari, prezzi a confezione) sarà ritenuto valido l’importo più favorevole alla Stazione appaltante.
11. In caso di errori di calcolo relativi alle singole voci dell'offerta, verrà considerato il valore complessivo della fornitura espresso ed adeguata la singola voce errata.
12. La mancata osservanza delle modalità per la compilazione e la presentazione delle offerte, eccettuate quelle concernenti il bollo, o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente previsti, comportano, l’esclusione dalla gara, se collegate alla violazione di prescrizioni sostanziali e del principio di par condicio.
13. A discrezione del Seggio di Gara, non si procede all’esclusione dalla gara nel caso in cui si tratti di errori scusabili e/o di irregolarità documentali di ordine puramente formale, non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul concreto rispetto della par condicio dei concorrenti.
14. Saranno altresì escluse le offerte qualora gli articoli/prodotti proposti siano giudicati inidonei dalla Commissione Giudicatrice e/o dai referenti tecnici, in relazione alle caratteristiche prescritte nei documenti di gara ed alle esigenze dell’Istituto.
15. Qualora non siano previsti requisiti di tipo minimale e/o vincolante, è demandata alla discrezionalità della Commissione Giudicatrice e/o dei referenti tecnici l’ammissione o l’esclusione delle offerte che propongano articoli con caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara. In caso di mancata ammissione, la Commissione dovrà fornire adeguate motivazioni.
16. Qualora i requisiti richiesti siano espressi a misura (es. centimetri, millimetri, grammi, millilitri, numero di pezzi, ecc.) è facoltà della Commissione Giudicatrice e/o dei referenti tecnici accettare tolleranze in più od in meno in relazione alle esigenze dall’Istituto. Se non diversamente previsto nei documenti di gara oppure nel fac – simile di offerta economica predisposto dall’Istituto, nel caso in cui nell’offerta siano indicate misure difformi da quelle individuate dall’Istituto, ma tollerate dalla Commissione e/o dagli esperti tecnici, la valutazione economica avverrà a prescindere dalle diverse misure: in sostanza, non vi sarà riparametrazione dei prezzi sulla base delle misure offerte.
17. Nel caso di aggiudicazione a lotto intero, saranno escluse le offerte che non includano tutti i prodotti previsti nel singolo lotto. Qualora il Disciplinare di gara preveda l’offerta per una percentuale minima di articoli, saranno escluse le offerte che non rispettino tale valore percentuale. Saranno esclusi i concorrenti che non ottemperino agli obblighi in materia di visione/prova apparecchiature e di campionatura prodotti. Al riguardo, la Commissione Giudicatrice e/o i referenti tecnici hanno facoltà di richiedere ulteriore e/o diversa visione/prova delle attrezzature ed ulteriore e/o diversa campionatura dei beni nel caso in cui ritenga che gli obblighi in argomento non siano stati soddisfatti totalmente o parzialmente da uno o più concorrenti per mero errore o fraintendimento.
18. Lo stesso dicasi qualora si ritenga opportuno effettuare in modo più adeguato ed approfondito la valutazione tecnica. In tema di esclusioni, l’Istituto intende applicare il criterio teleologico ed il principio della massima concorrenzialità che prevede la possibilità di chiedere chiarimenti/integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati sempre che ciò non leda il principio del par condicio tra i concorrenti.
19. I prezzi di offerta devono essere comprensivi di ogni onere relativo alla esecuzione del contratto e di ogni spesa riguardante confezionamento, imballaggio, trasporto ed installazione fino al luogo indicato per la consegna, esclusa l’Iva.
20. I prezzi di aggiudicazione potranno essere sottoposti a giudizio di congruità. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3, della legge n. 488/1999 le risultanze delle offerte presentate verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a., in vigore al momento dell’indizione della procedura di scelta del contraente e concernenti beni e/o prodotti comparabili con quelle oggetto della procedura medesima. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non saranno prese in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.
21. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all’indizione della gara d’appalto, ai sensi degli artt. 26,
l. 23 dicembre 1999, n. 488 e 58, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., una convenzione relativa alla medesima categoria di beni, è facoltà dell’Ente appaltante revocare o modificare il procedimento di gara. Qualora Consip
s.p.a. avesse attivato, successivamente all’aggiudicazione ma prima della stipula del contratto d’appalto, ai sensi delle medesime disposizioni normative, una convenzione relativa alla medesima categoria di prodotti, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la gara saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip s.p.a..
Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalle convenzioni in parola risultassero più convenienti, verrà richiesto all’aggiudicatario di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione medesima.
Qualora l’aggiudicatario non provveda all’adeguamento la Stazione Appaltante revocherà l’aggiudicazione.
22. L’aggiudicatario assume l’obbligo di fornire i prodotti offerti nuovi di fabbrica, privi di difetti dovuti a progettazione o a vizi di materiali impiegati.
23. La mancata o insufficiente rispondenza dei prodotti alle caratteristiche minime o a quelle superiori o aggiuntive offerte dalla ditta costituirà grave inadempimento contrattuale e determinerà la risoluzione del contratto per colpa della ditta, con diritto per l’Istituto all’incameramento della cauzione definitiva, ove prestata, fatto salvo il risarcimento di eventuali, maggiori danni patiti. I tempi di consegna si intendono espressi in giorni solari e consecutivi.
24. Nelle procedure Aperte e Xxxxxxxxx, al solo Seggio di Gara saranno riservate le operazioni, in seduta pubblica, meramente formali e che non richiedano giudizi, ma dichiarazioni, constatazioni, prese d'atto e simili.
25. Alle sedute del Seggio di Gara non è obbligatoria la presenza dei componenti la Commissione Giudicatrice.
26. Alla Commissione Giudicatrice e/o ai referenti tecnici saranno riservate le operazioni connesse alla verifica dell’idoneità dei prodotti offerti, anche sulla base della visione/prova delle apparecchiature e dei campioni. Per tale attività il Collegio e/o gli esperti tecnici potranno avvalersi del supporto dei reparti/strutture istituzionali.
27. La visione/prova dei prodotti/attrezzature in gara potrà essere demandata dalla Commissione Giudicatrice ad una propria delegazione od a personale dipendente dell’Istituto, i quali relazioneranno poi alla Commissione stessa.
28. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, compete alla Commissione Giudicatrice anche l'attribuzione dei punteggi relativi ai fattori tecnico - qualitativi.
29. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice procederà all'esame delle offerte applicando i criteri di valutazione e gli elementi di giudizio previsti nei documenti di gara. Prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione potrà introdurre elementi di specificazione nell’ambito dei criteri già previsti o definire le modalità alle quali essa si atterrà nel valutare la documentazione presentata.
30. Nelle procedure Aperte, Ristrette e Negoziate, l'attribuzione dei punteggi relativi alle condizioni economiche avverrà a cura del Seggio di Gara.
31. In caso di offerte uguali (stesso punteggio finale nell’offerta economicamente più vantaggiosa o stesso importo nell’offerta a prezzo più basso) il Seggio di gara procederà all’esperimento di miglioria esclusivamente economica tra i presenti, in qualità di rappresentanti della ditta muniti di valida procura o delega. Se nessuno è presente, ovvero nessuno dei presenti intende migliorare l’offerta economica già fatta, l’aggiudicazione avrà luogo a mezzo di sorteggio. Salvo che non sia diversamente previsto nei documenti di gara si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico ed organizzativo.
32. Distintamente per ciascun lotto, l’Istituto si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico-economico le offerte presentate.
33. E’ comunque fatto salvo, da parte dell’Istituto, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.
34. Qualora anticipatamente alla definizione del contratto sopravvengano obiettive circostanze di carattere ambientale ovvero sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico che rendano impossibile l’esecuzione del contratto, l’Istituto si riserva la possibilità di rinunciare all’aggiudicazione, senza che sia dovuto all’aggiudicatario alcun ristoro.
35. L’Istituto si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprirne i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.
ART. 3 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI
1. Alle gare sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato.
3. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 anche se non ancora costituiti.
4. Ciascun membro del Raggruppamento deve compilare e sottoscrivere l’Istanza di partecipazione/Autocertificazione e/o la lettera-invito. Le istanze di partecipazione di tutti i componenti del
R.T.I. vanno inserite unitamente alla documentazione amministrativa della Capogruppo ed in siffatta maniera recapitate alla Stazione Appaltante.
5. I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere soddisfatti da ciascuna ditta facente parte del raggruppamento. Le capacità economiche, finanziarie e tecniche richieste dal Bando di gara e dal Disciplinare possono essere soddisfatte attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
6. Nella fase di presentazione dell’offerta l’offerta deve obbligatoriamente essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei od i consorzi ordinari di concorrenti. Essa deve specificare le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalle disposizioni richiamate nel precedente punto.
7. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Istituto.
8. In caso di aggiudicazione, l’Impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata da notaio attestante la costituzione dell’associazione temporanea ed il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo, unitamente alla procura dettata nella forma dell’atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Istituto. Al mandatario spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti nei riguardi dell’Istituto per tutte le azioni di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo, fino all’estinzione del rapporto. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere prodotto di norma all’Istituto entro 15 gg. dalla avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Istituto.
9. E' vietato, successivamente all'invito, il raggruppamento temporaneo di imprese invitate separatamente.
10. Tutti i rapporti, ivi inclusi quelli operativi, commerciali e le fatturazioni, saranno intrattenuti con l'Impresa Capogruppo. Di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest'ultima ed i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della Capogruppo.
ART. 4 - IMPRESE COLLEGATE EX ART. 2359 C.C.
1. Alle gare non possono concorrere Imprese tra le quali esista un rapporto di collegamento o di controllo ex art. 2359 del Codice Civile.
2. Alle gare non possono concorrere nemmeno le ditte tra le quali esiste, comunque, una riconducibilità al medesimo centro di interessi od al medesimo centro decisionale.
ART. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI
1. I singoli bandi di gara o gli inviti a presentare offerta possono stabilire l'obbligatorietà della costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità in esso previste a garanzia della stipulazione del contratto. L'ammontare della cauzione provvisoria non sarà superiore al 2% dell'importo presunto della fornitura. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara/disciplinare/lettera- invito e nel caso di dichiarazioni mendaci. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.Lgs.
n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata contestualmente alla sottoscrizione del contratto e/o al provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Istituto, comunicata l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione. La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Istituto. In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario dell’Istituto presso il Tesoriere dell’Istituto;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: (a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (b) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; (c) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Istituto.
3. Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, nel plico dei documenti per la gara, la seguente documentazione:
- la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione), - o, altrimenti, la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
4. All'aggiudicatario della fornitura potrà essere richiesto di costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità in esso previste, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
6. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs.
n. 163/2006. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso trimestralmente dall’Istituto.
7. Di regola, la cauzione viene richiesta per contratti il cui importo globale, IVA esclusa, supera l’importo di Euro 20.000,00 o di durata annuale e pluriennale per importi superiori a Euro 20.000,00. Nel caso avvengano prelievi da parte dell'Istituto sul deposito cauzionale, il Fornitore è obbligato al reintegro del deposito nella sua entità originale entro 15 giorni lavorativi; il mancato reintegro nei termini prescritti sarà ritenuto grave inadempimento. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del fornitore, l’Istituto committente incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti.
8. La cauzione definitiva verrà completamente svincolata, su richiesta del Fornitore, solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'aggiudicatario e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente la fornitura. Nel caso di fornitura di beni strumentali o arredi per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.
9. La fideiussione o la polizza intestata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx con sede legale in Brescia, dovrà avere una scadenza posteriore di almeno tre mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto, ovvero a quella di scadenza della garanzia, se previsto.
10. In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.
11. E' in facoltà dell'Istituto incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO - PERIODO DI PROVA
1. La durata del contratto è fissata nelle condizioni speciali di fornitura o nell’ordine. Non sono possibili rinnovi. La scadenza contrattuale prefissata non è soggetta a disdetta da parte dell’Istituto, ma si intende automaticamente concordata tra le Parti all’atto della stipulazione contrattuale. E’ sempre salvaguardato il diritto di recesso per giusta causa o giustificato motivo a favore dell’Istituto.
2. Se allo scadere del termine naturale del rapporto, l’Amministrazione non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, la Ditta sarà obbligata a continuare le somministrazioni o la fornitura, per un periodo non superiore comunque a tre mesi, alle stesse condizioni contrattuali.
3. Il contratto potrà essere dall’Istituto gestito, in relazione alle esigenze dell'Istituto medesimo, a quantità o a valore. In conseguenza l’entità della fornitura sarà correlata al normale fabbisogno dei prodotti senza alcun
limite quantitativo minimo nel caso in cui occorra una diminuzione della fornitura, fatto salvo il limite economico del quinto del valore della fornitura aggiudicata, salvo diverso accordo con la Ditta.
4. L’Istituto si riserva un periodo di prova fino a quattro mesi per accertare la rispondenza di prodotti nuovi, mai impiegati nel proprio processo produttivo interno, alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
5. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato o dal giorno di inizio della fornitura appaltata. Per le apparecchiature la decorrenza della prova è fissata dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile della Struttura interessata alla fornitura od all’appalto, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.
6. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l’Istituto incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale.
7. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall’Istituto, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell’impresa.
8. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, per particolari tipologie di forniture, l’Istituto si riserva di prevedere un periodo di prova più ampio dandone espressa indicazione nel Disciplinare di gara/lettera- invito.
ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. L'aggiudicatario della fornitura non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto, senza il consenso scritto dell’Istituto. Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui sopra costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso l’Istituto procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Nel caso di subappalto autorizzato, resta invariata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria.
2. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui si fa espresso richiamo.
3. Ogni rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra l’Istituto ed il soggetto aggiudicatario. A tal fine è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Istituto nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore.
4. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Istituto copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L’Istituto non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
5. La cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante se non viene da quest’ultima rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione.
6. La cessione si intende automaticamente rifiutata se:
a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.
7. La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione
ART. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Con la partecipazione alle procedure di gara, i concorrenti prendono atto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx, avente sede legale in Brescia, ha strutture diagnostiche ubicate sul territorio delle Regioni Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx, presso le cui sedi potranno,ove specificato nel Disciplinare e/o nell’ordine, essere direttamente eseguite le forniture, oggetto di aggiudicazione e/o affidamento. Le ordinazioni saranno effettuate con buoni d’ordine da parte del competente Ufficio Acquisti. Esse riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l'intero quantitativo, nonché le modalità, i tempi e i luoghi di esecuzione della fornitura. In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ed in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto.
2. Per le forniture continuative o periodiche, ovvero programmabili, le consegne dovranno essere effettuate a scadenze prefissate, secondo il piano consegne indicato nell’ordine, o secondo le indicazioni interne dei Responsabili delle strutture richiedenti. L'Istituto non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
3. L'evasione dell'ordine delle forniture di cui al precedente punto dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre giorni 12 solari dal ricevimento dell'ordine. Per evasione dell'ordine si intende l'arrivo della merce nel luogo di destinazione.
4. I prodotti indicati dall'Istituto come «urgenti» dovranno essere consegnati entro 48 ore solari dal ricevimento dell'ordine (nel calcolo delle ore non sono compresi il sabato ed i giorni festivi), salvo diverso accordo con l’Istituto.
5. Detti termini (12 giorni, 48 ore), al fine dell'esecuzione della fornitura, sono da intendersi «termine essenziale» ex art. 1457 del Codice Civile.
6. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione,collaudo, doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare é a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'IVA, che per Legge, è a carico dell'acquirente.
7. Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto.
8. Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.
9. Il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione.
10. Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell'ordine impartito dall'Istituto.
11. I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Istituto, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
12. Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
13. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell' Istituto e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Istituto, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
14. Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività istituzionale in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività istituzionali.
15. Nel caso di acquisti plurimi (es. più di un'apparecchiatura della stessa o di diverso modello e/o tipologia), l'Istituto si riserva di acquistare quanto aggiudicato in modo frazionato entro il termine di validità dei prezzi offerti.
16. I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:
- per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
- per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni dalla firma del documento interno di ricezione della merce da parte della Struttura destinataria (dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi).
17. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Responsabile del Servizio interessato all'utilizzo od al ritiro o da persona da questi delegata.
18. L'Istituto si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.
19. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
20. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Istituto avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.
21. Se la vendita è fatta su campione s'intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all'Istituto il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522, 1° comma, C.C.).
22. Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, l’Istituto respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi, salvo diverso accordo con l’Istituto) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Ente si riterrà autorizzato a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino generale dell’Ente, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. Decorsi 15 giorni solari senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed i relativi costi saranno addebitati alla ditta..
23. Quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti, risulti non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Istituto ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.
24. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.
25. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accettati dall’Istituto. In tal caso la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi. In caso di rifiuto della fornitura non seguito da sostituzione entro un termine dalla contestazione inviata via telefax al fornitore, pari al 30% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel contratto, l’Istituto avrà facoltà di prevederne altre, in relazione alle esigenze istituzionali, a totale carico del fornitore, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
26. Il programma di consegna dei beni deve prevedere gli eventuali obblighi dell’Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo per l’effetto gli eventuali lavori o l’individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l’installazione dei beni.
27. Qualora la consegna dei beni non possa avvenire per fatto dell’Istituto e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all’emissione delle relative fatture ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, di comune accordo con l’Istituto.
ART. 9 - IMPORTO DEL CONTRATTO – PREZZI – REVISIONE PREZZI
1. Salva diversa ed espressa disciplina prevista nelle condizioni speciali di fornitura, i contratti saranno gestiti a quantità e a valore e l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni, rispetto agli importi contrattualmente previsti, nella misura massima del 20%, senza che il fornitore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta. Le maggiori quantità richieste dovranno essere fornite o eseguite alle medesime condizioni contrattuali. Al di là dei limiti suddetti, il fornitore ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923.
2. Nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione e prima della formalizzazione del contratto, il Fornitore si impegna, dietro eventuale richiesta dell'Istituto avente carattere di urgenza, a fornire anche soltanto alcuni dei prodotti, di cui sia risultato provvisoriamente aggiudicatario, alle condizioni ed ai prezzi del contratto che si andrà a stipulare, senza pregiudizio per le quantità in esso previste (consegna sotto riserva di legge).
3. I prezzi contrattuali comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto esterno o interno, imballo, consegna in magazzino o nei locali di destinazione indicati nell’ordine o installazione nei locali di destinazione, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio e quant’altro necessario, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto.
4. E’ ammessa la revisione prezzi in relazione a quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
5. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto.
6. Successivamente, su richiesta documentata della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale. In mancanza di pubblicazione dei prezzi di mercato dei principali beni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e/o di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti e le cui variazioni siano debitamente documentate dalla parte interessata, si procederà alla revisione in base all’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.
7. L’eventuale revisione non avrà comunque effetto retroattivo, non comprenderà la prestazione contrattuale già eseguita (o che avrebbe dovuto eseguirsi, ma non lo è stata per fatto imputabile all’Impresa) alla data della
richiesta e decorrerà dall’inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata all’altra parte contraente .
ART. 10 - COLLAUDO
1. Le forniture di beni e attrezzature devono essere accettate e collaudate dal Dirigente della struttura di destinazione, ovvero da personale dell’Istituto tecnicamente idoneo a ciò delegato.
2. L’accettazione delle forniture o il collaudo delle attrezzature devono tendere ad accertare che i beni corrispondano ai requisiti richiesti nel contratto o nel Disciplinare di gara/lettera di invito. In caso di beni soggetti a collaudo, l'operazione di collaudo avviene di norma all'atto della consegna del bene e, se presente, con persona incaricata della ditta aggiudicataria. In caso di assenza dell’incaricato della ditta, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
3. L’incaricato dell’accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni, ovvero rifiutarli. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, ovvero non conformi e non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati in gara. In questi casi, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali. Il tempo necessario alla sostituzione dei prodotti sarà considerato ritardo imputabile alla ditta fornitrice. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’aggiudicatario. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle medesime prescrizioni. Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di quantità e qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni. L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque l’aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento della accettazione della fornitura, e rilevati alla apertura dei colli.
4. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo è a carico dell'aggiudicatario.
5. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici dell'Istituto e gli incaricati dell'aggiudicatario.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati. L'inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.
7. Il collaudo favorevole determina l'inizio del periodo di garanzia.
8. La Ditta fornitrice dovrà produrre, prima del collaudo, idonea dichiarazione che la fornitura è atta a soddisfare i vincoli imposti dalla Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. E' richiesta altresì la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di sicurezza.
ART. 11 - FATTURAZIONE –PAGAMENTO – INTERESSI MORATORI
1. Le fatture in regola con le vigenti disposizioni legislative, contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, saranno ammesse al pagamento a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni fine mese dal ricevimento della fattura o nel termine diverso indicato in contratto. Nel caso di attrezzature il pagamento avverrà decorsi 90 giorni dalla data del collaudo avvenuto con esito favorevole.
2. Gli interessi moratori, ove dovuti, saranno quelli dovuti al tasso legale in vigore al momento, secondo le norme previste dalle disposizioni di legge in materia.
3. I ritardi nei pagamenti non danno diritto al fornitore di richiedere la risoluzione del contratto o di sospenderne l’esecutività.
4. L’Istituto si riserva ampia facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al fornitore che, diffidato, non abbia ancora provveduto a mettersi in regola con i propri obblighi contrattuali.
5. Le note di credito a favore dell'Istituto dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Istituto la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
ART. 12 - PENALITA’
1. L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto alla applicazione di penalità in caso di:
➢ ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
➢ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo
2. Decorso, oltre il tempo di consegna previsto, il termine massimo di ritardo pari al 30% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel Disciplinare di gara e nell’ordine, l’Istituto, oltre alla applicazione delle penalità, potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l’acquisto di beni e prodotti similari.
3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, nonché in caso di mancata sostituzione della merce contestata entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi, per ogni giorno di ritardo rispetto
alla dovuta sostituzione l'Istituto si riserva la facoltà di applicare una penalità graduata percentualmente come segue:
per ordini fino ad € 500,00 I.V.A. esclusa 0,50%
per ordini superiori ad € 500,00 e fino ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa 1,00%
per ordini superiori ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa 2,00%.
Qualora le consegne di cui al precedente punto abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Istituto potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:
A) Esiti sfavorevoli dei controlli sulle forniture aggiudicate:
• > 2 prodotti resi (per non idoneità ai controlli all’arrivo o per reclamo) e non sostituiti
• > 5 prodotti forniti, accettati in concessione qualitativa
B) Xxxxxxx nelle consegne:
• > 5 consegne effettuate entro le 3 settimane successive alla data definita
• > 2 consegne effettuate entro le 5 settimane successive alla data definita
• > 1 consegna effettuata dopo le 7 settimane successive alla data definita
4. Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione dell' Istituto, potranno essere incrementate fino al loro raddoppio.
Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l'Istituto, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.
5. Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con l'ufficio ordinante si configura come mancata consegna, con l'applicazione delle penalità sopra riportate.
6. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
➢ maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
➢ oneri di natura organizzativa
➢ danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Istituto;
➢ minori introiti.
7. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, quest’ultima valutata in funzione della frequenza annuale delle consegne, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un anno.
8. L’ammontare delle penalità è addebitato con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti della ditta dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della ditta dipendenti da altri contratti in corso con l’Istituto o sul deposito cauzionale, ove costituito. Le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo intimato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame.
ART.13 - RESPONSABILITA’
1. L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.
2. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Istituto è pertanto sollevato da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna;
3. L’aggiudicatario è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, a garantire a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative, anche a favore dei soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, applicabili alla categoria ed alla località ove si svolge l’appalto. Tale obbligo sussiste anche se l’affidatario non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
4. La ditta aggiudicataria è altresì responsabile del buon andamento della fornitura affidata e degli oneri che dovessero gravare sull’Istituto in conseguenza della inosservanza di obblighi discendenti dal contratto.
5. La ditta aggiudicataria deve garantire all’Istituto il sicuro e indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerlo estraneo e indenne da azioni e pretese al riguardo.
6. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
7. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO
1. La risoluzione del contratto avverrà:
a. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
b. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
c. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
d. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
e. Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
f. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
g. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
h. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
i. Ai sensi dell'art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione;
j. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
k. Nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
l. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 12, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
m. In caso di esito negativo del periodo di prova;
n. In caso di relazioni negative sottoscritte da parte dei Dirigenti Responsabili dei settori interessati, ove dal mancato rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dall’Impresa in sede di gara, sia derivato grave pregiudizio interno;
o. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
x. Xxxxxxxxxx non autorizzato;
q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
r. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
s. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
t. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l'Istituto non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
u. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 v. ed ex art. 4, D. Lgs. 08/08/1994 n. 490);
w. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
x. Forza maggiore (art. 46)
2. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dall'Istituto per un anno.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Istituto:
a) Si riserva di aggiudicare la fornitura alla seconda ditta migliore offerente;
b) Provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di xxxxxxx sarà esercitata azione legale
4. .L'Istituto si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile.
5. In tale ipotesi, il contratto si risolverà a seguito della unilaterale manifestazione della volontà dell'Istituto. L' Ente non deve fornire al contraente alcuna motivazione, ma semplicemente comunicare la propria decisione al Fornitore, tenendolo indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.
ART. 15 – GARANZIE
1. La ditta aggiudicataria garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di mesi 12 dalla data di effettiva consegna, salvi i diversi periodi di garanzia stabiliti negli atti di gara.
2. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a cura e spese della ditta aggiudicataria.
3. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini imposti, alle riparazioni e/o alle sostituzioni richieste, vi provvederà l’Istituto, addebitando le spese all’aggiudicatario.
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. Per aggiudicazioni di importo inferiore ad € 200.000,00, la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione da inviarsi per posta (raccomandata A.R.), in applicazione dei principi generali di diritto comune, ex art. 1326 e segg. del Codice Civile. In quest'ultimo caso, essa non comporta alcun onere economico a carico dell'aggiudicatario.
3. In caso di attuazione della c.d. "forma digitale", l'Istituto si riserva di applicare la relativa procedura.
ART 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO
1. La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L’Istituto, parimenti, assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento dei rapporti contrattuali, come informazioni riservate.
2. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196:
a) il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’espletamento del procedimento di selezione del contraente, alla stipulazione ed all’esecuzione del contratto e all’adempimento degli obblighi di legge ad essi connessi;
b) il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve comunicare all’Istituto committente i dati personali necessari ai sensi della normativa vigente. Il rifiuto del concorrente di comunicare i suddetti dati comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione;
c) i dati personali possono essere comunicati al personale interno dell’Istituto coinvolti nel procedimento, nonché ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990;
d) titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
3. Sono temporaneamente sottratti al diritto di accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
- nelle procedure aperte, l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte;
- nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale:
o l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse;
o l’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta;
o l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte.
Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse esclusivamente dopo la comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto dei nominativi dei candidati da invitare.
Sono altresì sottratte all’eccesso, sino all’approvazione dell’aggiudicazione, le offerte.
4. Sono esclusi dal diritto di accesso:
- documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare quando tali soluzioni:
- Abbiano il carattere della originalità;
- Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
- Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.
Il possesso dei suddetti requisiti deve risultare da motivata e comprovata dichiarazione del concorrente.
In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti che sono da esse commercializzate in via ordinaria.
- I pareri legali acquisiti dall’Istituto committente.
ART. 18 – ANTIMAFIA
1. L'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative, l'Istituto provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'addebito degli eventuali maggiori oneri.
ART.19 - CLAUSOLA COMPROMISSIORIA E FORO COMPETENTE
1. Le controversie che dovessero insorgenze in merito all’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante ricorso al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dall’Istituto ed uno dalla ditta aggiudicataria, mentre il Presidente sarà nominato d’intesa tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
2. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alle decisioni dell’Istituto, ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell’Istituto sulla materia controversa.
3. Decorso inutilmente il predetto termine, le conclusioni dell’Istituto si intendono definitivamente accettate dalla ditta aggiudicataria, che decade dal diritto di esercitare qualsiasi impugnativa.
4. Il Collegio si riunirà presso la sede dell’Istituto e deciderà secondo le disposizioni di legge.
5. Il giudizio espresso dal Collegio Xxxxxxxxx sarà accettato dalle parti come inappellabile.
6. Nel caso il Collegio non esprima il proprio giudizio entro un anno dalla nomina, le parti potranno ricorrere alla Magistratura ordinaria. In tal caso il Foro competente sarà quello di Brescia.
7. Nelle more dell'arbitrato o del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura. In caso contrario l'Istituto potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
8. Non formano oggetto di arbitrato le contestazioni relative ai prodotti e ai materiali soggetti a collaudo e quelle relative alle caratteristiche tecniche delle forniture, per le quali decide insindacabilmente l’Istituto.
9. Per tutte le controversie non risolte o non risolvibili mediante arbitrato è competente il Foro di Brescia.
10. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto dell'appalto. L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.). L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.
Per accettazione ( timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati i seguenti articoli:1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
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