Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente Regolamento contrat- tuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
“Addebito diretto”: l’addebito con cui il Titolare autorizza il Beneficiario a ri- chiedere all’Emittente il trasferimento di una somma di denaro dal proprio conto Carta al conto del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dall’Emittente alla data o alle date convenute dal Titolare e dal Beneficiario. L’importo trasferito può variare.
“Area Euro”: l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta.
“ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato general- mente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile.
“Autenticazione Forte del Cliente”: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’i- nerenza (qualcosa che caratterizza l’utente, che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.
“Azienda”: la società, associazione, impresa individuale, ovvero altro ente o persona giuridica che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolge attività economica e che richiede una Carta in versione aziendale a nome del titolare dell’Azienda medesima o di suoi Dipendenti, ai sensi dell’art. 3.
“Banca”: la banca che riceve la richiesta di emissione della Carta oggetto del Contratto.
“Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento;
“Carta/e”: la/e carta/e di credito emessa/e da Nexi Payments SpA e regolamentata/e dal Contratto.
“Carta/e Supplementare/i”: la/e Carta/e Aggiuntiva/e e la/e Carta/e Ulteriore Dipendente che può/possono essere richieste ai sensi dell’art. 36.
“Carta/e a Saldo”: la/e Carta/e per la/e quale/i il rimborso delle spese effettuate deve avvenire in un’unica soluzione e senza applicazione di tassi di interesse, se- condo quanto specificato all’art. 20.
“Carta/e Revolving”: la/e Carta/e che permette/ono di rimborsare le spese ef- fettuate in rate mensili, secondo quanto specificato all’art. 20, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo.
“Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è in- dicato sulla Carta.
“Contratto”: l’accordo tra il Professionista e l’Emittente e/o tra l’Azienda, il Di- pendente e l’Emittente per l’emissione della Carta, che si compone dei docu- menti indicati all’art. 2.
“Dipendente/i”: il/i soggetto/i, persona fisica, a cui viene rilasciata la Carta in versione aziendale ai sensi dell’art. 3, su richiesta dell’Azienda e per scopi profes- sionali e/o per usi aziendali, ossia - indistintamente - il titolare dell’Azienda e/o i soggetti legati all’Azienda da un rapporto di lavoro continuativo.
“Documento di Sintesi”: il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più pre- cisamente il documento denominato per esteso “Documento di sintesi Carte di credito Nexi”.
“Emittente”: Nexi Payments SpA (Nexi), con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo IMEL di cui all’art. 114-quater del D.Lgs. 385/1993 con
n. 32875.7 e soggetta a direzione e coordinamento di Xxxx XxX.
“Oneri di Circuito”: i costi che la Società deve sostenere nei confronti dei Circu- iti Internazionali.
“Marchio”: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare il Circuito di appartenenza della Carta utilizzata per l’Operazione di pagamento.
“Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dalla Società per il pa- gamento all’Esercente dell’importo relativo ad una o più Transazioni, mediante accredito su Conto Corrente, ai sensi del Contratto.
“Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue/ ono il/i Circuito/i Internazionale/i.
“Estratto Conto”: il rendiconto periodico inviato dall’Emittente al Professioni- sta e/o Azienda di cui all’art. 22.
“Giornata operativa”: il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione stessa.
“Limite di Utilizzo”: il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta,
come determinato ai sensi dell’art. 5.
“Limite di Utilizzo Residuo”: la disponibilità di spesa mensile residua, come de- terminata ai sensi dell’art. 5.
“Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Benefi- ciario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipen- dentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario. “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Benefi- ciario all’Emittente con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
“Parti”: congiuntamente, l’Emittente e il Professionista e/o l’Emittente, l’Azien- da e il Dipendente.
“PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante.
“POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazio- ne dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta.
“Portale Emittente” o “Area Personale”: l’area riservata del Sito Internet e dell’App dell’Emittente, dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità di cui all’art. 17, e denominata “Area Per- sonale” o “Portale Aziende”, a seconda del tipo di servizio, del tipo di prodotto utilizzato e del soggetto che accede.
“Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.
“Professionista”: il soggetto, persona fisica, titolare di partiva IVA, a cui viene rilasciata la Carta in versione individuale ai sensi dell’art. 3, per scopi attinenti la propria attività professionale.
“Regolamento Titolari”: il presente Regolamento contrattuale.
“Rilascio di una carta di credito”: xxxxxxxx, da parte dell’Emittente, di una carta di pagamento collegata al conto del Titolare. L’importo complessivo delle Ope- razioni effettuate tramite la Carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del Titolare a una data convenuta. “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.
“Sito Internet”: il Sito xxx.xxxx.xx, attraverso il quale il Titolare può visualizzare, mediante accesso alla propria Area Personale, tutte le informazioni riguardanti la Carta (inclusa la rendicontazione periodica), usufruire dei servizi accessori e effettuare Operazioni dispositive.
“Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette al Professionista e/o all’Azienda di memorizzare informazioni a lui/lei personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo ade- guato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riprodu- zione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf).
“TAN Mensile”: il TAN annuale, calcolato sulla base dell’anno civile, previsto dal Documento di Sintesi, diviso il numero dei giorni dell’anno di riferimento, e mol- tiplicato per il numero di giorni del mese di riferimento.
“Testo Unico Bancario”: il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifi- che e integrazioni.
“Titolare/i”: indistintamente il Professionista e/o il Dipendente.
“Titolare/i della/e Carta/e Supplementare/i”: il/i soggetto/i, persona fisica, a cui viene rilasciata la Carta Supplementare ai sensi dell’art. 36.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
ll Contratto ha come oggetto l’emissione da parte dell’Emittente di una Carta del tipo prescelto dal Professionista e/o dall’Azienda, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati. Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che con- tiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Il Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del Contratto;
Nexi Payments SpA • Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx • T. +39 02.3488.1 • F. x00 00.0000.0000 • Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 04107060966 • Membro del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 1725898 • Capitale Sociale € 66.018.004,80 i.v. • Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Nexi SpA
il documento denominato “Modulo di Xxxxxxxxx” della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Professionista e/o dell’Azienda e del Dipenden- te, nonché di eventuali Titolari delle Carte Supplementari;
il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati perso- nali Carte di credito Nexi”;
il documento denominato “Sicurezza dei pagamenti”, disponibile sul Sito Inter- net.
Le disposizioni di cui al presente Contratto si applicano alle Operazioni di pagamen- to e di prelievo di denaro contante secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 11/2010 e nelle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili ai servizi di pa- gamento.
Art. 3 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta effettua autonomamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di credito, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all’Emittente. I dati contenuti nel Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firma- to dal Professionista e/o dall’Azienda e dal Dipendente e convalidato dalla Banca, vengono inviati all’Emittente. La Carta può essere rilasciata dall’Emittente, a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica maggiorenne non interdetta, che non riveste la qualifica di Consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 206/2005, ed in particolare ai soggetti come di seguito indicati:
a) in versione individuale: la Carta è rilasciata ad un Professionista, su richiesta di quest’ultimo;
b) in versione aziendale: la Carta è rilasciata ad un Dipendente, su richiesta di un’A- zienda.
La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Professionista e/o dell’Azienda. La richiesta si considera accettata dall’Emittente e il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel momento della ricezione da parte del Professionista e/o dell’Azienda del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell’Emittente. La Carta é di proprietà esclu- siva dell’Emittente.
Art. 4 - Durata del Contratto e validità della Carta
Il Contratto ha durata indeterminata.
Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l’ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è pre- visto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica, e non incide sulla durata indeterminata del Contratto. Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto. L’Emittente, d’intesa con la Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.
In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l’Emittente provvede all’addebito, in Estratto Con- to, di una quota annuale e di una quota per il rinnovo, nella misura prevista dalle con- dizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento di Sintesi. L’addebito della quota di rinnovo avviene contestualmente alla produzione della plastica da parte dell’Emittente, ossia due mesi prima rispetto alla data di scadenza della Carta.
Al momento del rinnovo Nexi si riserva la facoltà di modificare il Circuito Interna- zionale di emissione della Carta comunicandolo al Titolare. In tal caso, resta ferma la facoltà del Titolare stesso di richiedere la riemissione della Carta sul precedente Circuito, senza alcun costo aggiuntivo.
Art. 5 - Limiti di utilizzo
L’ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dalla Banca, nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall’Emittente, ed è riportato nel Contratto.
Per le Carte Revolving, il Limite di Utilizzo coincide con il limite di utilizzo della linea di credito di tipo rotativo associata alle Carte stesse.
Il Professionista e/o l’Azienda potranno concordare per iscritto con l’Emittente, tramite la Banca, eventuali variazioni del Limite di Utilizzo. L’inoltro della richiesta all’Emittente rientra nella piena discrezionalità della Banca. L’Emittente può valutare e accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, su richiesta della Banca, l’Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato mo- tivo, in qualsiasi momento, comunicandolo al Professionista e/o all’Azienda ai sensi dell’art. 42 e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 37.
Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
a) il Limite di Xxxxxxxx; e
b) gli Ordini di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro contante già ese- guiti, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate e, per le Carte Revolving, il debito residuo.
Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all’importo del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non ancora inserite nell’Estratto Conto del mese precedente.
Per le Carte Revolving, la linea di credito concessa al Professionista e/o all’Azienda è di tipo rotativo, e il Titolare potrà immediatamente riutilizzare il credito di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili di cui ai successivi artt. 19 e 20.
Il Professionista e/o l’Azienda prendono atto che, per le Operazioni di anticipo di denaro contante, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna Operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.
Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l’Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti e/o limiti di utilizzo specifici in relazione alle caratteristiche della tipologia di Carta prescelta, che in tal caso sa- ranno indicati nel Documento di Sintesi. In ogni caso, per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi, il Titolare e/o l’Azienda possono contatta- re in qualsiasi momento il Servizio Clienti.
Art. 6 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi, anche se colleghi dipenden- ti e/o legati all’Azienda da un rapporto di lavoro continuativo.
Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta esclusivamente per l’acquisto di beni e/o servizi, ovvero per Operazioni di anticipo di denaro contante, inerenti l’attività pro- fessionale e/o per usi aziendali.
La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di:
a) L’acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti; L’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
(i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente);
(ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
(iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN;
(iv) mediante dispositivo mobile abilitato (ie. smartphone, tablet o weara- ble) previa registrazione e virtualizzazione della Carta ai servizi di Mobile Payments attivati di volta in volta dall’Emittente (ad es. Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) e comunicati al cliente attraverso i canali standard di comu- nicazione (sia per pagamenti in prossimità sia da remoto). Per i termini e le condizioni relative ai servizi si rimanda alla sezione «Regolamenti Pagamenti Mobile» dell’Area Trasparenza del Sito Internet;
(v) attivando il meccanismo di Autenticazione Forte del Cliente, ove il sistema lo richiede.
L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici po- trà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice inseri- mento della Carta nel terminale).
L’Emittente utilizza il protocollo di sicurezza “3D Secure” dei Circuiti Internaziona- li, che garantisce la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del nume- ro di Carta e consente al Titolare di effettuare la transazione.
In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non con- sentire al Titolare di effettuare la transazione.
L’Emittente si riserva la facoltà di iscrivere d’iniziativa e gratuitamente al 3D Secure i Titolari che abbiano comunicato il numero di cellulare all’Emittente stesso an- che tramite la Banca collocatrice.
Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su internet, si rinvia al do- cumento “Sicurezza dei pagamenti” allegato al Contratto e disponibile sul Sito internet nella sezione Trasparenza.
Il Titolare può richiedere gratuitamente a Nexi di inibire l’operatività della Carta su uno o più dei canali di spesa disponibili e di fissare un limite di spesa per le Operazio- ni di pagamento, tramite le funzionalità base del Servizio Spending Control.
Il Servizio, oltre alle funzionalità base, consente di personalizzare la spendibilità della Carta tramite funzionalità aggiuntive. Il Servizio è fruibile mediante accesso all’Area Personale o contattando il Servizio Clienti.
Per le condizioni economiche del Servizio Spending Control si rimanda al Docu- mento Condizioni. Per le modalità di funzionamento del Servizio e per il dettaglio delle funzionalità base e aggiuntive disponibili si rinvia al Regolamento del Servizio disponibile sul Sito Internet nella Sezione Trasparenza..
b) ottenere anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito In- ternazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici
abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Interna- zionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Art. 7 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti
Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti, ad intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali il Professionista e/o l’Azienda abbia/ano stipulato appositi contratti per l’erogazione continuativa di beni e/o se vizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, ecc.) ed ai quali il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) abbia/ano rilasciato autorizzazione all’ad- debito di tali spese sulla Carta.
La revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuata dal Professionista e/o dall’Azienda (anche tramite il Dipendente) direttamente nei confronti dell’Eser- cente/Beneficiario, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario. L’Emittente resterà estraneo ad ogni con- testazione in merito all’efficacia della revoca stessa. Il Professionista e/o l’Azienda prendono atto che la revoca diverrà effettiva compatibilmente con i tempi tecnici necessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.
In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) do- vranno provvedere, a propria cura e spese, a revocare l’autorizzazione nei confronti dell’Esercente/Beneficiario con la massima sollecitudine e, ove possibile, prima che il rapporto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile.
In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) dovranno comunicare all’Esercente/ Bene- ficiario, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.
Art. 8 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Pro- fessionista e/o l’Azienda prestano il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma da parte del Titolare della memoria di spesa o di documento equiva- lente (ad esempio, scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati pres- so l’Esercente);
b) mediante digitazione, ove previsto, del codice personale segreto o PIN da parte
del Titolare;
c) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN;
d) attivando il meccanismo di Autenticazione Forte del Cliente, ove il sistema lo richiede;
e) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comuni- cazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti) da parte del Titolare, ov- vero con le differenti modalità previste dall’Esercente anche per il tramite del protocollo «3D Secure» per i casi in cui è previsto. Per i dettagli si rimanda al Re- golamento del Servizio di Protezione anti-frode 3D Secure disponibile nell’Area Trasparenza del Sito Internet;
f) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’Esercente/ Beneficia- rio a cui il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) abbiano rila- sciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 7.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Professionista e/o l’Azienda confermano di concludere l’Operazione di pagamento, riconoscono che l’importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essere irrevocabilmente addebitato ad egli e/o all’Azienda secondo quanto previsto agli artt. 19 e 20, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 9) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente, per conto del Professionista e/o dell’Azienda. L’Emittente addebita, di volta in volta, gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Professionista e/o all’Azienda, salvo espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24.
Art. 9 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) possono revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento, trasmesso dal Titolare o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avve- nire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato,
ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente/ Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà av- venire direttamente nei confronti dell’Esercente/ Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Professionista e/o dell’Azienda (anche tramite il Dipendente), questi possono re- vocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa preceden- te il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è neces- sario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, l’Emittente si riserva di ad- debitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sinte- si, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente. Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emit- tente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 10 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Xxxxxx di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposi- zioni di diritto comunitario o nazionale.
Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare e/o all’Azienda con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS -, installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di Regolamento. Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l’Emittente può addebitare al Professionista e/o all’Azienda le spese ragionevoli per la comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettiva- mente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 11 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare e/o l’Azienda riconoscono espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia ac- cettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra il Titolare e/o l’Azienda e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare e/o l’Azienda avranno comunque il diritto di rivolgersi all’Emittente al fine di attivare le proce- dure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazio- nale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo. Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare e/o l’Azienda potranno contattare il Servizio Clienti.
Art. 12 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante
Il Titolare può ottenere anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, o attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le Operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’Operazio- ne di anticipo di denaro contante è prestato dal Professionista e/o dall’Azienda mediante la sottoscrizione di apposita distinta da parte del Titolare.
Per le Operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’Operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Professionista e/o dall’Azienda me- diante digitazione del PIN da parte del Titolare.
Il Professionista e/o l’Azienda espressamente accettano e riconoscono che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a se stesso/a, le Operazioni effet- tuate dopo l’utilizzo del PIN da parte del Titolare.
Il Professionista e/o l’Azienda e l’Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM, che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate. L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se non viene ero- gato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al Limite di Utilizzo Residuo.
Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l’Emittente applica una com- missione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali Operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni op- portunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 13 - Operazioni in valuta estera
Tutte le Operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque adde- bitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Mone- taria Europea è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 14 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in pos- sesso, restando il Professionista e/o l’Azienda responsabili di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 30.
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalen- ti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’Operazione di anticipo di denaro contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 15 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Car- ta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le Operazioni di anti- cipo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchia- ture elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale dell’Emittente né a quello della Banca e viene comunicato al Titolare secondo i canali tempo per tempo disponibili.
Il Titolare e/o l’Azienda hanno l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conserva- to insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o il- lecito uso della Carta insieme al PIN anche nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 30.
Art. 16 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante La Banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l’Eser- cente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi. Il Titolare e/o l’Azienda prendono atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l’Esercente possono trattenere e invalidare la Carta medesima.
Art. 17 - Servizi on-line
Il Titolare e/o l’Azienda possono accedere, tramite autenticazione forte, richiesta nel rispetto della normativa vigente, all’Area Personale dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità.
Per usufruire dei servizi on-line, il Titolare e/o l’Azienda dovranno preventivamente registrarsi all’Area Personale inserendo le informazioni richieste. Il Titolare e/o l’A- zienda autorizzano sin da ora Xxxx ad attivare ed implementare, a propria discre- zione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Sito Internet, che saranno utilizzabili dagli stessi con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall’Emittente.
Art. 18 - Messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS relativi agli Ordini di pagamento ed alle Operazioni di anticipo di denaro contante
I servizi di messaggi di alert tramite notifiche APP e SMS consentono, al Profes- sionista e/o all’Azienda di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o Operazione di anticipo di denaro contante richiesta sulla sua Carta.
Il servizio di messaggistica di sicurezza è relativo a transazioni di importo pari o superiore alla soglia definita dall’Emittente.
L’attivazione al servizio di messaggi di alert di sicurezza è automatica e gratuita, su canale SMS o, a richiesta del Titolare, notifiche APP, a fronte dell’indicazione da parte del Titolare del numero di telefono cellulare sul Modulo di Richiesta.
Qualora decida di aderire al servizio di messaggi di alert di sicurezza successivamen- te, o di disattivarlo, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso all’Area Personale.
Il servizio di messaggi di alert di avviso movimenti è relativo a transazioni di am- montare inferiore alla soglia predefinita dall’Emittente per il servizio di messaggi di sicurezza. Il servizio può essere richiesto dal Titolare a seguito dell’attivazione del servizio di messaggistica di sicurezza tramite il Servizio Clienti o tramite accesso all’Area Personale, indicando l’importo minimo delle transazioni sopra le quali si de- sidera ricevere il messaggio di alert. Per il dettaglio delle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti applicate i n sede di attivazione del Servizio si rimanda al Documento Condizioni.
L’Emittente invierà un messaggio contenente i dati necessari all’identificazione dell’Ordine di pagamento e/o dell’Operazione di anticipo di denaro contante. Il Ti- tolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel messaggio, e potrà così:
(i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti dell’Emittente, agli in- dirizzi/recapiti di cui al successivo art. 44, eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 31, e/o
(ii) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 25.
Il Regolamento dei servizi ed il valore delle soglie sono consultabili sul Sito Inter- net o possono essere richiesti al Servizio Clienti.
Il Professionista e/o l’Azienda hanno l’obbligo di segnalare all’Emittente even- tuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 42.
I Servizi di messaggistica sono strettamente collegati al numero telefonico indi- cato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, i Servizi di messaggi di alert saranno fruiti dal cessionario, sotto l’e- sclusiva responsabilità del cedente.
Art. 19 - Pagamenti
Il Professionista (per la Carte in versione individuale) e/o l’Azienda (per la Carte in versione aziendale, e con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti) si obbligano a corrispondere all’Emittente l’importo indicato nell’Estratto Conto relativo a:
a) tutte le Operazioni di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro con- tante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel
Documento di Sintesi.
Il Professionista e/o l’Azienda autorizzano espressamente l’Emittente ad adde- bitare tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta, che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l’attività professionale e/o aziendale.
Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di Sintesi e nell’Estratto Conto.
In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, il Professionista e/o l’Azienda prendono atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segna- lazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Professionista e/o all’Azienda nella Centrale di Al- larme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Professionista e/o l’Azienda saranno informati preventivamente rispetto al primo invio di informa- zioni negative sul loro conto.
Art. 20 - Modalità di pagamento
Il Professionista (per le Carte in versione individuale) e l’Azienda (per le Carte in versione aziendale, e con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti) si obbliga-
no a pagare l’importo di cui all’art. 19 precedente, senza necessità di preavviso e comunque entro la valuta di addebito indicata nell’Estratto Conto, con la moda- lità dai medesimi prescelta sul Modulo di Richiesta e a seconda del tipo di Carta richiesto, tra una delle seguenti:
a) Carta a Saldo: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi;
b) Carta Revolving: pagamento rateale, mediante versamento di una rata men- sile di importo concordato con l’Emittente ed indicato sul Modulo di Richie- sta. In ogni caso, la rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel Documento di Sintesi.
Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l’E- mittente. E’ facoltà del Professionista e/o dell’Azienda pagare importi superiori alla rata mensile. In tale ultimo caso, i pagamenti effettuati ridurranno il debito residuo, fermo restando l’obbligo del Professionista e/o dell’Azienda di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga del debito residuo. In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Professionista e/o dall’A- zienda il pagamento di un interesse mensile, determinato applicando, al saldo giornaliero medio per valuta, il TAN Mensile. Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data di utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione.
La rata pagata dal Professionista e/o dall’Azienda viene imputata, nell’ordine, al
pagamento di:
•
interessi dovuti;
debito residuo in linea capitale.
Art. 21 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
•
L’Emittente può:
•
dichiarare il Professionista e/o l’Azienda decaduto/a dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell’art. 1186 c.c.; ovvero
dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per
qualsiasi titolo;
(ii) utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo;
(iii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 5 (Limiti di utilizzo), 14 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 15 (Codice personale se- greto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 19 (Pagamenti), 20 (Modalità di pagamento), 22 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 30 (Obblighi del Titolare e dell’Azienda in relazione all’utilizzo della Car- ta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 32 (Uso illecito della Carta), 42 (Comunicazioni al Professionista e/o all’Azienda e variazione dei dati);
(iv) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e/o dell’Azienda resi al mo- mento della richiesta di emissione della Carta;
(v) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di anti- riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(vi) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e
finanziamento al terrorismo;
(vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007. L’Emittente invia al Professionista e/o all’Azienda la comunicazione di decaden- za di beneficio dal termine e/o di risoluzione del Contratto a mezzo raccoman-
data A.R. con le modalità di cui al successivo art. 42.
In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del Contratto, il Professionista e/o l’Azienda devono provvedere all’immediato pa- gamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei loro confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione ta- gliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risolu- zione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Art. 22 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea di ren- dicontazione. L’Emittente produce e mette gratuitamente a disposizione del Titolare, sull’Area Personale, su Supporto Durevole, come di seguito meglio spe- cificato, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria del Professionista e/o dell’Azienda (in questo caso, con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti) e in particolar modo, le movimen- tazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di questi ultimi, (compresi gli eventuali Titolari delle Carte Supplementari), il Limite di Utilizzo, il
saldo debitore/creditore, l’importo dovuto e la relativa valuta di addebito, oltre al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante.
L’Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica alme- no una delle seguenti ipotesi:
a) sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante;
b) in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista;
c) per le sole Carte Revolving, ove permanga del debito residuo, è dovuto il versa- mento della rata mensile concordata ai sensi dell’art. 20.
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l’Emittente provvede a mettere a disposizione del Titolare, su Supporto Durevole, almeno una volta all’anno, un documento (il “Documento di Sintesi Annuale”) che riporta, in maniera perso- nalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse. La ritardata inclusione nell’Estratto Conto di addebiti rela- tivi ad Operazioni di pagamento od Operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti
- ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli Estratti Conto - non legit- timano il Professionista e/o l’Azienda a rifiutare o ritardare il pagamento.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica via e-mail della pubblicazio- ne dell’Estratto Conto sull’Area Personale senza che sia pervenuto all’Emittente un reclamo specifico per iscritto all’indirizzo di cui al successivo art. 44, l’Estrat- to Conto si intenderà senz’altro approvato dal Professionista e/o dall’Azienda, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Professionista e/o dell’Azienda di contestare eventuali Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 24. I documenti di cui al presente articolo, sono resi disponibili dall’Emittente gratuitamente nell’Area Personale, su Supporto Durevole, previa registrazione. Nel caso in cui il Titolare non si iscriva all’Area Personale, l’Emittente produrrà e invierà a pagamento i do- cumenti suddetti in formato cartaceo. A fronte dell’iscrizione all’Area Personale il Professionista e/o l’Azienda riceveranno via e-mail un avviso dell’avvenuta pub- blicazione della comunicazione o del documento. Il Professionista e/o l’Azienda possono in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, tra- mite la specifica procedura disponibile nell’Area Personale.
In particolare, il Titolare ha la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la pro- duzione e l’invio dei documenti di cui al presente articolo in formato cartaceo a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa richiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti o tramite Area Personale.
Al fine di prendere visione e di conservare la documentazione di cui al presen- te articolo, il Titolare si obbliga a consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o l’Area Personale, al fine di prendere conoscenza dell’avvenuta pub- blicazione delle comunicazioni periodiche.
Relativamente alle comunicazioni di cui al presente articolo, il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di ulte- riori informazioni o più frequenti oppure la trasmissione in formato cartaceo, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa richiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti.
Art. 23 - Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN - Responsa- bilità dell’Emittente
Gli Ordini di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro contante si consi- derano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.
Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l’Emitten- te non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’Operazione di anticipo di denaro contante.
L’Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’Operazione di anticipo di denaro contante. L’Emittente che agisce per conto del Professionista e/o dell’Azienda compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Professionista e/o all’Azienda le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando all’Emittente ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, l’Emittente, su richiesta scritta del Ti- tolare, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione
dell’Emittente di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’Emittente è responsabile solo dell’esecuzione del- le Operazioni di pagamento e delle Operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Professionista e/o all’Azienda, anche qualora questi ultimi abbiano fornito all’E- mittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 24, 25, 26 e 27, qualora il Profes- sionista e/o l’Azienda neghino di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’Operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostengano che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell’Emittente provare che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 25, l’Emittente avrà diritto di richiedere al Professionista e/o all’Azienda l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’Operazione di anticipo di denaro contante di cui il Professioni- sta e/o l’Azienda richiede la rettifica.
Art. 24 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite
Il Professionista e/o l’Azienda che vengono a conoscenza di Operazioni di paga- mento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o esegui- te in modo inesatto, possono ottenerne la rettifica solo se comunicano senza indugio tale circostanza all’Emittente chiamando il Servizio Clienti o il numero dedicato al Blocco Carta tale richiesta di rettifica dovrà essere confermata me- diante comunicazione scritta all’Emittente, il quale ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva a supporto.
La comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l’Emittente ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizio- ni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Opera- zioni di pagamento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 25 - Responsabilità dell’Emittente per Operazioni di pagamento e di an- ticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 24, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, l’Emittente dispone in favore del Professio- nista e/o dell’Azienda il rimborso del relativo importo, entro e non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui la comunicazione di Opera- zione non autorizzata perviene all’Emittente. Tale rimborso sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
Il rimborso non preclude la possibilità per l’Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso,., l’Emittente ha il diritto di ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l’Emitten- te può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia.
Le Parti espressamente escludono il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 26 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Le Parti, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 11/2010, convengono di non applicare gli artt. 13 e 14 del medesimo D. Lgs. n. 11/2010 ai rapporti regolati dal Contratto.
Di conseguenza, nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, di- sposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Professionista e/o l’Azienda in caso di errore nell’importo addebitato per l’O- perazione di pagamento, dovranno rivolgersi direttamente al Beneficiario per chiederne il rimborso, ed avranno diritto di rivolgersi all’Emittente solo qualora dimostrino la colpa grave o il dolo dell’Emittente medesimo nell’esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Art. 27 - Responsabilità dell’Emittente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 23, 24 e 28, l’Emittente
è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordi- ne ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare al Professionista e/o all’A- zienda ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabi- le, nei confronti del Beneficiario, della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 23, 24 e 28, quando l’Ope- razione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tra- mite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza in- dugio l’Ordine di pagamento all’Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Bene- ficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
Nel caso in cui l’Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’Operazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Professionista e/o dell’Azienda il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l’Emittente, indipen- dentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Professionista e/o dell’Azienda, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Professionista e/o l’Azienda del risultato.
Art. 28 - Circostanze anormali e imprevedibili
La responsabilità dell’Emittente, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l’Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 29 - Obblighi dell’Emittente in relazione alla Carta
L’Emittente deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Professionista e/o dall’Azienda, fatti salvi gli obblighi del Titolare e/o dell’Azienda indicati negli artt. 6 e 30;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare e/o all’Azienda debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 30, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 33, per chiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova Carta, se l’Emittente non vi abbia già provveduto;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Pro- fessionista e/o dell’Azienda di cui al successivo art. 30.
e) fornire al Titolare la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’artico- lo 33, a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione della Carta.
Art. 30 - Obblighi del Titolare e dell’Azienda in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare e l’Azienda sono obbligati alla custodia e al buon uso della Carta, adot- tando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenen- dosi alle indicazioni fornite dall’Emittente e a quanto riportato nel Contratto.
Il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) hanno l’obbligo di comunicare, non appena ne vengono a conoscenza, direttamente all’Emittente qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, compresi inciden- ti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare in caso di smarrimento, furto, ap- propriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi mediante telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma - su richiesta dell’Emittente - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/reca- piti indicati nell’art. 43, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
Il Professionista e/o l’Azienda sono tenuti inoltre a conservare copia della de- nuncia, a disposizione dell’Emittente, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l’Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Professionista e/o all’Azienda che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta. Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effet- tuazione della suddetta comunicazione il Professionista e/o l’Azienda possono
richiedere all’Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l’Emittente provve- de a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce al Titolare e/o all’Azien- da una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere debitamente tagliata in due. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, l’Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emet- tere un duplicato e ad inviarlo al Titolare e/o all’Azienda all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato. Qualora ciò non sia possibile, il Professionista e/o l’Azienda saranno invitati a recarsi direttamente presso la Banca per l’emissione di una Carta sostitutiva.
Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolento, il Professionista e/o l’A- zienda (anche tramite il Dipendente) che rispettano gli obblighi e gli adempi- menti di cui al presente articolo non sopportano alcuna perdita derivante dall’u- tilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente.
Resta ferma la piena responsabilità del Professionista e/o dell’Azienda nel caso in cui questi ultimi (per le Carte in versione aziendale, anche tramite il Dipendente) abbiano agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbiano osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui al Con- tratto, in tal caso il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate.
Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolento, il Professionista e/o l’A- zienda non sono inoltre responsabili delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando l’Emittente non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente art. 29 lett. c). Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita se il Prestatore di servizi di pagamento non esige un’autenticazione forte del cliente. Il Beneficiario o il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario rimborsa- no il danno finanziario causato all’Emittente se non accettano l’autenticazione forte del cliente.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di una Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente se lo smarrimento, furto o l’appropriazione indebita non poteva- no essere notati dal Titolare medesimo prima di un pagamento.
Art. 30 - bis - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo Se un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’Operazione nel momento in cui il Titolare presta il pro- prio consenso, l’Emittente può bloccare i fondi sul conto di pagamento del Titolare solo se il Titolare ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. L’Emittente sblocca senza indugio i fondi bloccati nel momento della ricezione del- le informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’Ordine di pagamento.
Art. 31 - Sostituzione della Carta danneggiata
In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione po-
trà avvenire dietro richiesta del Titolare e/o dell’Azienda all’Emittente.
Le richieste di sostituzione della Carta dirette all’Emittente potranno essere effet- tuate telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/reca- piti indicati nel successivo art. 43.
Art. 32 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. L’Emittente si riserva di per- seguire, anche penalmente, detti comportamenti illeciti, nonché di effettuare qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta, al Professionista e/o all’Azienda nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità com- petenti. L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Professionista e/o l’Azienda saranno informati preventivamente ri- spetto al primo invio di informazioni negative sul loro conto.
Art. 33 - Blocco della Carta
L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qual- siasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi: a) la sicu- rezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Professionista e/o l’Azienda non
siano in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento; d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la ri- soluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 21.
L’Emittente informa immediatamente il Titolare e/o l’Azienda del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su suppor- to cartaceo. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o Regolamento. Fermo restando quanto previsto dall’art. 21, al venir meno delle ragioni che han- no portato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare e/o dall’Azienda alla Banca. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno della ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare e/o l’Azienda potranno chiedere all’Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta precedente- mente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43.
Art. 34 - Recesso delle Parti
Recesso del Professionista e/o dell’Azienda
Il Professionista e/o l’Azienda hanno facoltà di recedere dal Contratto in qual- siasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese con le seguenti modalità:
– mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’E- mittente, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43;
– mediante compilazione di apposito Modulo presso la Banca.
In entrambi i casi, il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
L’Emittente può recedere dal Contratto con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Professionista e/o dell’Azienda, dandone comunica- zione al Professionista e/o all’Azienda, a mezzo raccomandata A.R. con le moda- lità di cui all’art. 42. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Professionista e/o l’Azienda ven- gono a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte dell’Emittente.
Diritti ed obblighi del Professionista e/o dell’Azienda in tutti i casi di recesso
Il Professionista e/o l’Azienda, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte
del Professionista e/o dell’Azienda medesimi o dell’Emittente:
- entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, devono provvedere al paga- mento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei loro confronti, e, se in possesso della/e Carta/e, alla sua/loro pronta inva- lidazione tagliandole verticalmente in due parti. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la/e Carta/e ed ogni utilizzo successivo sarà da consi- derarsi illecito;
- se ritardano a pagare le somme di cui al punto precedente, saranno tenuti al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi;
- hanno diritto al rimborso della quota annuale della Carta/e, in misura propor- zionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta/e. Parimenti, in caso di addebi- to di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Professionista e/o dall’Azienda solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
- qualora il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) avessero autorizzato l’addebito sulla Carta di spese ricorrenti ai sensi del precedente art. 7, dovranno provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all’esercizio del recesso (se il recesso è esercita- to dal Professionista e/o dall’Azienda medesima), o immediatamente dopo essere venuti a conoscenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall’Emittente).
In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini even- tualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 35 - Servizi accessori
L’Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio co- perture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell’Emittente o contattando il Servizio Clienti. La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Professionista e/o all’Azienda (senza costi aggiuntivi), è pubblicata nell’Area Trasparenza (sezione “Assicurazioni”) del Sito Internet.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni con- tenute nel relativo Regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del ser- vizio, e sottoscritto dal Professionista e/o dall’Azienda (e, se richiesto, anche dal Dipendente) separatamente dal Contratto.
Art. 36 - Carte Supplementari
Il Professionista e/o l’Azienda possono chiedere, per il tramite della Banca, l’e- missione di una o più Carte Supplementari a favore del Titolare (“Carte Aggiun- tive”) da utilizzare su un Circuito Internazionale diverso da quello il cui marchio è riportato sulla prima Carta (la “Carta Principale”). L’Azienda può richiedere, per il tramite della Banca, l’emissione di una o più Carte Supplementari a favore di ulteriori dipendenti (“Carta Ulteriore Dipendente”). Le Carte Supplementari resteranno utilizzabili dai relativi intestatari (“Titolari di Carte Supplementari”) negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto. In particolare, le Carte Sup- plementari sono emesse con scadenza pari a quella della Carta Principale e sono utilizzabili entro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato alla Carta Principale. Il Titolare della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed assume gli stes- si obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l’emissione di un duplicato e/o in caso di invalidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare sarà auto- maticamente riqualificata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene, così come riporta- to nel Documento di Sintesi. Nel caso siano presenti più Carte Supplementari, sarà riqualificata come Carta Principale quella avente quota annuale di importo maggiore.
La Carta Supplementare è riconducibile al medesimo rapporto contrattuale re- lativo alla Carta Principale.
Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi, vengono addebitati e descritti negli Estratti Conto, della Carta Principale.
Art. 37 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126- sexies del Testo Unico Bancario, viene comunicata al Professionista/Azienda esclu- sivamente dall’Emittente, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia dell’E- mittente stesso sia della Banca. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le modifiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso.
Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di
almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Professionista/Azien- da a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Pro- fessionista/Azienda hanno diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventua- li modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Professioni- sta/Azienda possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza pre- avviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavo- revole al Professionista/Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Professionista/Azienda mediante comu- nicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dun- que dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effet- tuate dall’Emittente con le modalità di cui all’art. 42. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’in- vio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale.
Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto”.
Art. 38 - Rimborso anticipato
Il Professionista e/o l’Azienda hanno diritto di rimborsare in qualsiasi momen- to all’Emittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei loro confronti dall’Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contrat- to, tramite richiesta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l’importo dovuto. In tal caso, il Professionista e/o l’Azienda hanno diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto.
Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l’Emittente comunica al Professio- nista e/o all’Azienda l’importo dovuto da pagare quale ammontare delle even- tuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e di tutti gli altri oneri. Le modalità di pagamento dell’importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l’Emittente.
Non è previsto alcun indennizzo a favore dell’Emittente e/o del Soggetto Colloca- tore per il rimborso anticipato.
Art. 39 - Diritto ad ottenere copia del Contratto
Il Professionista, l’Azienda e il Dipendente hanno il diritto di ottenere, su loro richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 40 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Professionista e/o dell’Azienda, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di recesso.
Art. 41 - Cessione del Contratto/credito
L’Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Professio- nista e/o all’Azienda, ai sensi del successivo art. 42, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Professionista e/o dell’Azienda.
Art. 42 - Comunicazioni al Professionista e/o all’Azienda e variazione dei dati Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell’Emittente e del Professionista e/o dell’Azienda, sono effettuate in lingua italiana.
L’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Professionista e/o all’Azienda ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo mera- mente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, even- tuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/ recapiti indicati dal Professionista e/o dall’Azien- da nel Modulo di Xxxxxxxxx, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo. Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Professionista e/o l’Azienda pos- sono sempre richiedere che, in alternativa all’invio in forma scritta a mezzo posta, l’Emittente fornisca loro le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L’Emittente può, ad esempio, utilizzare la po- sta elettronica – all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Professionista e/o dall’Azienda o al diverso indirizzo successivamente comunicato – il tele- gramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l’Emittente e il Professionista e/o l’Azienda possono essere registrate. L’Emittente può altresì mettere a disposizione le comunicazione e le informazioni di cui sopra sul pro- prio Sito Internet nell’Area Personale, dandone Apposito avviso di pubblicazio- ne al Professionista e/o all’Azienda via e-mail.
Resta ferma la possibilità del Professionista e/o dell’Azienda di cambiare in qual- siasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all’Emit- tente con le modalità precedentemente indicate.
Il Professionista e/o l’Azienda si impegnano a comunicare tempestivamente all’Emittente eventuali variazioni dell’indirizzo della sede, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato (anche riferito al Titolare) comunicato all’Emittente e contenuto nel Modulo di Ri-
chiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., fax, o mediante posta elettronica. ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. In alternativa, la comunicazione può avvenire anche per il tra- mite della Banca.
Se il Professionista e/o l’Azienda omettono di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si inten- deranno pienamente valide ed efficaci.
L’Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Professio- nista e/o all’Azienda intestatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati o garanti.
Art. 43 - Comunicazioni all’Emittente
L’invio di comunicazioni per iscritto all’Emittente dovrà essere effettuato dal Titolare e/o dall’Azienda al seguente indirizzo: Nexi Payment SpA, Xxxxx Xxx- xxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx.
Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare e/o l’Azienda dovranno utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo o sul Sito Internet.
Art. 44 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Professionista e/o l’Azienda possono presentare reclami all’Emittente con co- municazione scritta tramite i seguenti canali:
– sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”;
– xxx xxx xx x. 00 - 3488.9154;
– via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx;
– con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
– a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i mo- tivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Professionista e/o l’Azienda.
L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre al Cliente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impos- sibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate ope- rative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell’E- mittente. Nei casi di risposta interlocutoria, l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative.
Se l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se il Professionista e/o l’Azienda non sono comunque soddi- sfatti della risposta, possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finaziario.
Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Professionista e/o l’Azienda possono consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attra- verso il Servizio Clienti.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Professionista e/o l’Azienda possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all’Emittente, domanda di mediazione finaliz- zata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell’Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Professionista e/o l’Azienda possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni ammini- strative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di ammi- nistrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx
Art. 45 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 46 - Controlli
L’Emittente è soggetto ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.