CONDIZIONI GENERALI PER CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI A FAVORE DI COGESER SERVIZI S.R.L. ASSEGNATI DA QUEST’ULTIMA NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI AI CC.DD. SETTORI SPECIALI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 115 A 121 DEL D.LGS....
CONDIZIONI GENERALI PER CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI A FAVORE DI COGESER SERVIZI S.R.L. ASSEGNATI DA QUEST’ULTIMA NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI AI CC.DD. SETTORI SPECIALI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 115 A 121 DEL D.LGS. 50/2016, NONCHE’ A QUELLI ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 50/2016
Art. 1 - Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti condizioni generali, l'ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.
In ipotesi di contrasto tra le presenti condizioni generali e le condizioni speciali, prevale il contenuto di queste ultime.
Art. 2 – Prezzi e Imposte
L’importo del Contratto è determinato dall’offerta acquisita dal Committente. I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.
Il Fornitore non può esigere dal Committente, per la prestazione oggetto del Contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, il Fornitore si intende soddisfatto di ogni pretesa.
Art. 3 - Invariabilità dei prezzi
I prezzi pattuiti rimarranno invariati fino a completa esecuzione dell'ordine, fatto salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.
Art. 4 – Fatturazione e pagamenti
Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su
presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.
L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment).
Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare.
Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente.
Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010.
Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo.
I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.
In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.
Art. 5 – Condizioni di consegna
La consegna della merce deve essere effettuata dal Fornitore nel luogo indicato nella richiesta di preventivo, ordine o eventuali allegati, con sistemi di scarico e trasporto adeguati. Il Committente non esegue operazioni di scarico dei beni oggetto di fornitura con mezzi propri.
La merce deve essere consegnata nel giorno e all’ora concordata dalle parti; il Committente non garantisce il ritiro dei
beni consegnati dall’appaltatore in giorni e in orari diversi da quelli concordati.
Gli imballi per i materiali ordinati dovranno essere di natura e dimensioni idonee a sopportare i rischi prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati.
La merce deve essere accompagnata dal DDT all’esterno di ogni collo consegnato, riportante la seguente dicitura:
- Ragione sociale del Committente:
- Destinazione (vedere testo)
- Ordine d'acquisto n.
- Peso lordo/netto Kg. Kg.
- Collo n. di
- Contenuto
Art. 6 – Responsabilità e coperture assicurative
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità derivante dall’espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne il Committente e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione.
Il Fornitore risponde, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia del Committente che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente il Committente stesso da qualsiasi pretesa al riguardo.
Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi al Committente, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità.
Il Fornitore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, se eventualmente richieste nei documenti contrattuali.
Art. 7 – Xxxxxxx, ritardo nell’adempimento e penali
Qualora il termine di consegna fosse indicato come “essenziale” nella richiesta di preventivo o nell’ordine, il Fornitore - in ipotesi di mancato rispetto per qualsiasi ragione di tale termine, anche in presenza di consegna solo parziale - risulterà gravemente inadempiente con conseguente risoluzione del Contratto in danno del medesimo per grave inadempimento, senza necessità di contestazioni o diffide di sorta. Il Fornitore è comunque tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto, salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 16 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.
La violazione dei termini da parte del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali e l’obbligo
al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
In ipotesi in cui il Contratto non contenga previsioni particolari e di dettaglio, il Committente, in caso di totale o parziale inadempimento o impreciso adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, oltre a non corrispondere il compenso relativo alla prestazione, si riserva di applicare una penale giornaliera variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore della prestazione in rapporto alla gravità dell’inadempienza. In tal caso, il Fornitore ha la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla contestazione formulata dal Committente. Il provvedimento di comminatoria della penalità è assunto dal Responsabile Unico del procedimento all’esito della procedura di verifica dell’inadempimento.
Ai sensi dell’art. 1460 c.c. al Committente è consentito rifiutarsi di pagare una o più rate del corrispettivo pattuito se il Fornitore non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente le prestazioni oggetto di appalto.
In tal caso, il mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti non produce la maturazione di alcun interesse. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio eventualmente stabilite nel Contratto.
Art. 8 - Subappalto
Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, a fronte di specifica indicazione di volontà di ricorso al subappalto formulata dal Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica.
Il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 105, c. 14 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto
Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che in caso di revoca dell’autorizzazione al subappalto, il Fornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Non è previsto il pagamento diretto da parte del Committente al subappaltatore per le attività da quest’ultimo
eseguite, salvo quanto stabilito dall'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016
Art. 9 - Varianti
In ipotesi di modifiche o varianti in corso di esecuzione del Contratto, si applica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, e ricorra una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 del medesimo art. 106, il Committente può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 10 - Riservatezza
Il Fornitore è tenuto a mantenere riservato e non divulgare il contenuto degli atti e dei documenti nonché i fatti e le notizie di qualunque tipo di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento della prestazione. Il Fornitore è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento della fornitura vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
In caso di accertata violazione del presente articolo, il Committente si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.
Il Fornitore si impegna altresì a non dare alcuna divulgazione dei dati acquisiti senza il preventivo consenso scritto del Committente, che deve intendersi quale esclusiva proprietaria dei dati stessi.
Art. 11 – Codice etico
Il Fornitore si impegna a prendere visione del Codice etico di comportamento adottato dal Committente e del Modello Organizzativo e Gestionale di cui costituisce parte integrante il Codice Etico, entrambi visionabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx
– sezione “Amministrazione trasparente”, adeguando il proprio comportamento al fine di non esporre Cogeser al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.
Art. 12 – Importo del Contratto – Diritto di recesso
Nei contratti "a misura", l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.
Senza obbligo di preavviso a carico del Committente, causa sufficiente di estinzione del rapporto contrattuale sarà il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:
- mutate esigenze economico - organizzative, tali da rendere non più utili per il Committente le forniture contemplate nel Contratto;
- raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
- decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle forniture fino ad allora eseguite.
Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali.
Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
Le Forniture regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali.
Per le Forniture interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l’ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per il Committente.
L’eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende contenuto nel valore del 3% delle Forniture non eseguite a regola d’arte alla data del recesso. Questa percentuale è massima e il Fornitore l’accetta sin d'ora anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ..
Art. 13 - Certificato di origine
Per i materiali non costruiti nei paesi membri dell’Unione Europea il Fornitore dovrà fornire al Committente il certificato di origine rilasciato dalla camera di commercio del paese di fabbricazione, o ente autorizzato equivalente.
Art. 14 - Garanzie
Ferme restando le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ove e in quanto applicabili, il Fornitore garantisce:
a) l’idoneità, l’esclusiva proprietà e/o la legittima disponibilità dei materiali e/o delle attrezzature e che gli
stessi sono liberi da carichi e gravami;
b) che tutti i materiali e le attrezzature:
- ottemperano le disposizioni di legge di qualunque fonte, le specifiche, le norme e le prescrizioni contrattuali;
- sono liberi da vizi apparenti e/o occulti;
- sono adeguati all’uso e/o al fine cui sono destinati;
- sono della qualità richiesta;
- non sono usati;
c) che la Fornitura è conforme a tutte le prescrizioni del Contratto e comunque idonea all’uso cui è destinata.
Ferme le garanzie specifiche di cui sopra, il Fornitore, salvo diversa pattuizione contenuta nel Contratto, garantisce in generale la merce oggetto della Fornitura per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della relativa consegna.
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1495 Codice Civile il Committente dovrà denunciare l'esistenza dei vizi o della mancanza di qualità entro 60 giorni dalla scoperta.
In virtù di tale garanzia il Fornitore è obbligato ad effettuare, nel più breve tempo possibile e a proprie cura e spese tutte le sostituzioni e/o correzioni e/o riparazioni che si rendessero necessarie, compresa la rimozione e il trasporto delle parti difettose, anche al fine di minimizzare i pregiudizi patiti e/o patiendi dal Committente. La richiesta del Committente di procedere alla sostituzione, alla correzione, alla riparazione, all’aggiustamento della Fornitura difettosa nei termini di cui al periodo che precede e/o a ripristinare tutti i pregiudizi cagionati, anche indirettamente, dalla Fornitura medesima, è insindacabile da parte del Fornitore.
In caso di omesso e/o tardivo attivarsi del Fornitore, il Committente potrà procedere autonomamente o attraverso terzi, in danno del Fornitore medesimo che sarà obbligato a risarcire il Committente dei danni e pregiudizi da questo patiti e patiendi, ferme restando le disposizioni relative all’applicazione delle penali previste dal Contratto.
Alla garanzia di cui al presente articolo sono soggette anche le parti sostituite, riparate e/o oggetto di qualsivoglia altro intervento da parte del Fornitore nei termini di cui ai commi che precedono.
In ogni caso, il Committente in caso di prodotto in qualsiasi modo viziato, non conforme e/o comunque diverso da quanto promesso dal Fornitore, avrà il diritto di trattenere i pagamenti dovuti e a rifarsi sulla cauzione definitiva nonché di ottenere la restituzione di tutti i pagamenti eventualmente già versati.
Art. 15 - Brevetti
Il Fornitore garantisce di essere in possesso di brevetti e licenze relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del Contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e alla vendita.
Il Fornitore terrà indenne il Committente per qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità, e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi ed agli strumenti utilizzati dal Fornitore per la produzione dei beni compravenduti.
Art. 16 - Forza maggiore
Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore, il Fornitore è esente da penali e dall’obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni Generali.
Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l’esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione del Fornitore e che impediscano in tutto o in parte la esecuzione a regola d’arte del Contratto. Qualora la impossibilità sia parziale, spetterà al Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all’esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.
L’esimente della forza maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attività su di esso gravanti a norma del
Contratto.
Art. 17 – Risoluzione
Ferma restando la disposizione di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016, se le prestazioni non vengono eseguite nel rispetto degli accordi assunti, il Committente ha la facoltà di fissare un termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi alle condizioni ivi previste.
In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c., salvo
in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 18 - Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, le seguenti ipotesi:
1) accertamento della sussistenza in capo all’appaltatore di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;
2) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
3) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
4) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
5) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
6) ritardo nella consegna dei materiali superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
7) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 7 delle presenti Condizioni Generali;
8) perdita delle licenze o dei Brevetti indicati nell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali;
9) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS;
10) inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento o nel Modello Organizzativo e Gestionale adottato dal Committente;
11) applicazione di cinque penali di cui all’art. 7, o, in alternativa, applicazione di penali (anche in misura inferiore a cinque) di valore complessivamente pari o superiore al 10% del valore del Contratto.
Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio eventualmente stabilite nel Contratto.
Art. 19 - Divieto di cessione del Contratto e del credito
Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto (art.1260, secondo comma, Codice Civile).
Art. 20 – Varie
Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere al Fornitore, non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest’ultimo che resta l’unico soggetto tenuto all’esecuzione a regola d’arte del Contratto.
L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Art. 21 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana. Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e il Fornitore relativa o comunque connessa all’esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.
Luogo, data Il Fornitore
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Ai sensi dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del Codice Civile, nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:
art. 4 - Fatturazione e pagamenti; art. 3 - Invariabilità dei prezzi;
art. 7 - Xxxxxxx, ritardo nell’adempimento e penali; art. 9 - Varianti;
art. 10 - Riservatezza;
art. 12 - Importo del Contratto – Diritto di recesso; art. 14 - Garanzie;
art. 16 - Forza maggiore;
art. 18 - Clausola risolutiva espressa;
art. 19 - Divieto di cessione del Contratto e del credito; art. 21 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.
Il Fornitore