stipulata da Italcredi S.p.A. con iptiQ Life S.A.
Set Informativo
CONVENZIONE ASSICURATIVA N. CQPTUITA22010 PER LA GARANZIA DECESSO DEI SOTTOSCRITTORI DI FINANZIAMENTI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE
DELLA PENSIONE FINO AL QUINTO
stipulata da Italcredi S.p.A. con iptiQ Life S.A.
I documenti che compongono il Set Informativo sono i seguenti:
• DIP Vita – Documento informativo precontrattuale Vita
• DIP aggiuntivo Vita – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo Vita
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario e dell’informativa sul trattamento dei dati personali
• Modulo per le dichiarazioni del Cedente
Cessione del quinto della pensione
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
iptiQ Life S.A., compagnia registrata in Olanda, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi – nr. iscrizione all’Albo Imprese Sezione II 01292
Cessione del Quinto - Pensionati
03/01/2022 – ultima edizione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza è una assicurazione sulla vita stipulata dalla società finanziaria o istituto di credito, (“Contraente”) al fine di tutelare il proprio interesse in caso di decesso del Cedente (pensionato), a cui ha concesso un prestito estinguibile con cessione di quote della pensione fino al quinto e che ha ricevuto dallo stesso il consenso alla stipulazione di una assicurazione sulla propria vita.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? |
✓ prestazione in caso di decesso del Cedente per qualunque causa: l’Impresa pagherà al Beneficiario un capitale pari al valore del Credito Residuo alla data del decesso. Indipendentemente dal numero di Contratti relativi a Finanziamenti sottoscritti da uno stesso Cedente con la Contraente, l’Impresa pagherà una prestazione massima pari a 75.000 euro, salvo casi particolari. |
Che cosa NON è assicurato? |
Non sono assicurabili le persone fisiche che: 🗙 abbiano un’età uguale o superiore a 84 anni alla Data di effetto del Finanziamento indicata nel Certificato di polizza e un’età uguale o superiore a 88 anni al termine del Finanziamento. 🗙 Abbiano sottoscritto un Finanziamento di nuova emissione che abbia una durata inferiore a 24 mesi e superiore a 120 mesi, non preveda rate di rimborso mensili ed il cui montante complessivo ecceda l’importo di 75.000,00 Euro. 🗙 Non siano titolari di una pensione erogata da INPS o da altri enti previdenziali. 🗙 Non soddisfino le condizioni di salute acquisite attraverso l’espletamento delle formalità di assunzione medica. |
Ci sono limiti di copertura? |
È escluso il decesso causato dalle conseguenze: ! del dolo o di comportamenti fraudolenti della Contraente; ! del dolo del Cedente; ! di atti di terrorismo, sabotaggi, attentati o delitti dolosi qualora il Cedente vi abbia preso parte attiva; ! di tutti i rischi nucleari; ! del suicidio del Cedente avvenuto nel corso dei 24 mesi successivi alla data di decorrenza della copertura. |
Dove vale la copertura? |
✓ Non ci sono limiti territoriali. |
Che obblighi ho? |
− Verificare che il Cedente abbia correttamente compilato, datato e sottoscritto il Modulo per le dichiarazioni del Cedente, in base ai parametri assuntivi. − Consegnare all’Impresa i documenti necessari alla liquidazione della prestazione assicurata, quali la denuncia del |
sinistro con il numero di Finanziamento, la copia del contratto di Finanziamento, l’ammontare esatto del Credito Residuo rilevato al momento del decesso, il piano di ammortamento e il certificato di morte, anche in copia conforme, del Cedente.
− Pagare il Premio unico anticipato per ogni singolo Finanziamento in copertura.
Quando e come devo pagare? |
Il Premio è unico e anticipato ed è calcolato sulla base del Montante lordo e della durata del Finanziamento, nonché dell’età del Cedente. I Premi sono corrisposti dalla Contraente all’Impresa, per il tramite del Broker, e sono regolati con cadenza mensile a mezzo di bonifico bancario. - Il Contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati. - Non è prevista la possibilità di frazionare il Premio. - Il Premio e le somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
− La copertura è concessa per Finanziamenti che hanno una durata compresa tra i 24 mesi ed i 120 mesi. La durata della copertura può essere prolungata per un massimo di 18 mesi in caso di sospensione temporanea del piano di ammortamento o in caso di riduzione temporanea dell’importo mensile della quota cedibile o in caso di differimento dell’inizio del piano di ammortamento. − Il Contratto si perfeziona con l’invio da parte dell’Impresa alla Contraente del Certificato di polizza, a conferma dell’accettazione in copertura del singolo Finanziamento. La copertura decorre dalle ore 00:00 della Data di Erogazione del Finanziamento, ferme restando le condizioni necessarie per l’ammissione alla copertura e il pagamento del corrispondente Premio, e rimane in vigore per tutto il piano di ammortamento del Finanziamento. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? |
La Contraente ha diritto di recedere dal Contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o PEC, indirizzata all’Impresa per il tramite del Broker, entro 30 giorni dal giorno in cui la Contraente ha ricevuto comunicazione della conclusione del Contratto. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO |
− Non sono previsti riscatti o riduzioni |
Cessione del quinto della pensione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
iptiQ Life S.A. compagnia registrata in Olanda, operante in Italia libera prestazione di servizi – nr. iscrizione all’Albo Imprese Sezione II 01292
Cessione del Quinto - Pensionati
03/01/2022 – ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. iptiQ Life S.A. - con sede legale in Lussemburgo, 0 xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, iscritta al registro delle imprese di assicurazione tenuto dal Commissariat aux Assurances al n. B-184281, opera nel territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi attraverso la sua Rappresentanza Generale con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxxx (iscritta al n. II.01292 – codice impresa n. 40591 all’appendice dell’Albo imprese assicurative IVASS, Elenco II), sito internet xxx.xxxxx.xxx |
iptiQ Life S.A. è costituita nella forma giuridica di "societe anonyme" La Compagnia appartiene al gruppo SwissRe ha Sede Legale a Lussemburg 2 rue Xxxxxx Xxxxxxxx. La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla Vita con Provvedimenti e opera nel territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi attraverso la sua Rappresentanza Generale con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx ed è soggetta al controllo del Commissariat aux Assurances (CAA). In virtù della notifica del CAA all’IVASS in data 1.9.2014 (numero di iscrizione all’elenco II dell’albo imprese IVASS al n. 01292), la Compagnia opera in regime di libera prestazione di servizi Sito internet |
Il patrimonio netto di iptiQ Life S.A. risultante dall’ultimo bilancio approvato è pari a 69.2 €/mio costituito da: capitale sociale per 233.5 €/mio utili portati a nuovo per -164.3 €/mio. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di iptiQ Life S.A. ammonta a 29.5 €/mio e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 178%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di iptiQ Life S.A. ammonta a 13.3 €/mio e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 396%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: La Contraente deve presentare all’Impresa la richiesta per la liquidazione delle prestazioni tramite una delle seguenti modalità: posta raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, corriere, portale del Broker. In relazione alla documentazione da consegnare all’Impresa, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 345-quater, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i., in caso di mancata riscossione delle somme dovute ai Beneficiari nei 10 anni decorrenti |
dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti. | |
Liquidazione della prestazione: L’Assicuratore s’impegna a procedere al pagamento di quanto dovuto alla Contraente entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o del Cedente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, da parte del Cedente, l’Assicuratore restituirà alla Contraente la parte di premio relativa al Finanziamento estinto anticipatamente o trasferito e proporzionale al periodo di assicurazione non goduto, al netto dei diritti fissi, con una trattenuta per spese di amministrazione del 5% del premio residuale con un minimo di 50,00 euro. In caso di recesso l’Assicuratore restituirà alla Contraente il premio eventualmente già pagato, al netto della trattenuta per spese di amministrazione di 50,00 euro. |
Sconti | Non sono previsti sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il Contratto decorre dalle ore 00.00 della Data di Erogazione del Finanziamento, a condizione che il Premio assicurativo corrispondente risulti pagato, e cessa in ogni caso: - Al termine del piano di rimborso di tale Finanziamento; - Al compimento di 88 anni di età del Cedente; - In caso di estinzione anticipata/trasferimento del Finanziamento - In caso di Sinistro. La durata della copertura può essere prolungata per un massimo di ulteriori 18 mesi in caso di sospensione temporanea del piano di ammortamento o in caso di riduzione dell’importo mensile della quota cedibile o in caso di differimento dell’inizio del piano di ammortamento. |
Sospensione | Non sono previsti casi di sospensione. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista. |
Recesso | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Risoluzione | Non prevista. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto alle società finanziarie o istituti di credito che hanno l’esigenza di tutelarsi in caso di decesso del Cedente (pensionato) al quale hanno concesso un Finanziamento estinguibile con cessione di quote della pensione fino al quinto. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi gravanti sul premio: - Diritti fissi pari a 40,00 euro - Costi di gestione: 16,00%. La percentuale è fissa e non dipende da sesso, durata, età della testa assicurata o importo finanziato. - Costi di intermediazione: 5,00% del premio al netto delle imposte è in media corrisposto all’/agli intermediario/i a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione. La percentuale è fissa e non dipende da sesso, durata, età della testa assicurata o importo finanziato |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI □ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | - Non sono previsti riscatti o riduzioni |
Richiesta di informazioni | - Non essendo previste ipotesi di riscatto o riduzione, non vi sono uffici preposti al rilascio di informazioni sui valori di riscatto o riduzione. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati all’Assicuratore secondo le seguenti modalità: - Posta: iptiQ S.A. c/o Cbp Italia S.A.S. Viale V. Lancetti 43 – 20158 Milano |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Potrai, inoltre, rivolgerti per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza del Lussemburgo al seguente indirizzo: xxx@xxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I premi non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. |
AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.
LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Cessione del Quinto della Pensione
Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione relative alla Convenzione Assicurativa n. CQPTUITA22010 per la garanzia “Decesso” dei sottoscrittori di Finanziamenti rimborsabili mediante Cessione di quote della pensione fino al quinto ed a copertura del rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento delle rate di rimborso in seguito al Decesso del Cedente
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: 03/01/2022
GLOSSARIO
Assicuratore: IptiQ Life S.A., Rappresentanza Generale per l’Olanda, iscritta in appendice all’Albo delle Imprese tenuto presso IVASS nell’elenco II al numero 01292.
Assicurazione: prestazioni garantite dall’Assicuratore ai sensi delle Condizioni di Assicurazione
Contratto di Assicurazione o Contratto: il contratto di assicurazione concluso tra la Contraente e l’Assicuratore per ciascun Finanziamento secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Beneficiario: la Contraente.
Broker: il soggetto che ha intermediato la presente Convenzione assicurativa.
Cedente (o Debitore o Pensionato): la persona fisica con la quale la Contraente ha stipulato un Finanziamento rimborsabile tramite cessione di quote della pensione fino al quinto e che abbia dato il consenso alla stipulazione di un Contratto di Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Certificato di polizza: documento che l’Assicuratore invia alla Contraente a conferma dell’accettazione del rischio oggetto del Contratto di Assicurazione.
Contraente: Italcredi S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, x. 00
Credito Residuo: la somma delle
- rate aventi scadenza successiva al Sinistro (scontate al medesimo tasso di interesse convenuto fra la Contraente ed il Cedente per il Finanziamento stesso, ossia escludendo gli interessi percepiti dalla Contraente ai sensi del Finanziamento e gli oneri ricorrenti per maturazione), e delle
- rate sospese/accodate, ovvero rate non pagate a seguito di cessazione temporanea, totale o parziale, del diritto alla pensione. Non rientrano nella definizione le rate non pagate per morosità.
Data di effetto del Finanziamento: data teorica di decorrenza del contratto di Finanziamento.
Data di Erogazione del Finanziamento: è la data in cui viene corrisposto un anticipo (prima erogazione) a favore del Cedente, o suo avente causa, o la data in cui viene corrisposto l’importo totale del Finanziamento. DIP Vita: il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi
DIP Aggiuntivo Vita: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
DPR 180: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Finanziamento: prestito personale rimborsabile, ai sensi del DPR 180, tramite cessione di quote della pensione fino al quinto stipulato dal Cedente con la Contraente.
Firma Elettronica: processo di firma elettronica avanzata (anche grafometrica) e/o firma elettronica qualificata e/o firma digitale, conforme alla normativa applicabile, anche con l’ausilio di enti certificatori.
Intervista Medica telefonica: processo di raccolta telefonica delle informazioni sullo stato di salute e le abitudini di vita, volto alla valutazione dell’assicurabilità del Cedente.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Modulo per le dichiarazioni del Cedente: modulo attraverso il quale il Cedente acconsente alla conclusione del Contratto di Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile e fornire il consenso al trattamento dei dati personali.
Montante: la somma delle rate di ammortamento del Finanziamento, al lordo degli interessi.
Premio: la somma versata dalla Contraente all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Set informativo: l’insieme dei documenti che sono consegnati alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Vita, DIP Aggiuntivo Vita e Condizioni di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per cui è prestata l’Assicurazione.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo (p.e.: sito internet) che, senza la presenza fisica e simultanea della Contraente e del Cedente, possa impiegarsi per raccogliere il consenso del Cedente alla stipulazione del Contratto di Assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
Il Contratto di Assicurazione è concluso dall’Assicuratore in base alle comunicazioni/dichiarazioni della Contraente e in base alle dichiarazioni del Cedente.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il Contratto è concluso a garanzia del Finanziamento concesso dalla Contraente al fine di coprire il rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del Finanziamento da parte degli eredi del Cedente in seguito al suo Decesso, laddove questo sia avvenuto nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stabilito dal successivo articolo 4. La garanzia offerta dall’Assicuratore prevede, alle presenti Condizioni di Assicurazione, una copertura per il caso di Decesso del Cedente, valida senza limiti territoriali.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE – FIRMA ELETTRONICA ART. 3.1 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITA’ DI AMMISSIONE
La copertura è concessa dall’Assicuratore alla Contraente in relazione al Finanziamento, a condizione che il Cedente:
▪ abbia sottoscritto un Finanziamento di nuova emissione, la cui durata sia compresa tra i 24 mesi e i 120 mesi e il cui montante complessivo non ecceda l’importo di € 75.000,00 da rimborsare in rate mensili;
▪ abbia fornito il proprio documento di identità e il proprio codice fiscale;
▪ abbia prestato per iscritto il proprio consenso alla stipulazione di un Contratto di Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, compilando e sottoscrivendo, anche mediante apposizione di Firma Elettronica, il Modulo per le dichiarazioni del Cedente allegato;
▪ sia titolare di una pensione erogata dall’INPS o da altri enti previdenziali;
▪ abbia un’età, alla Data di effetto del Finanziamento indicata nel Certificato di polizza, inferiore a 84 anni e, al termine del Finanziamento, inferiore a 88 anni.
▪ renda all’Assicuratore dichiarazioni sul proprio stato di salute e le proprie abitudini di vita, sottoponendosi ad una Intervista Medica Telefonica effettuata dall’Assicuratore. Il Cedente che sia invalido e/o titolare di una pensione di invalidità o inabilità, è tenuto a comunicare all’Assicuratore tale circostanza mediante apposita dichiarazione resa nel Modulo per le dichiarazioni del Cedente. In tal caso, il Cedente è altresì tenuto a rilasciare all’Assicuratore copia del Certificato o Verbale di Prima Istanza accertante lo stato di invalidità/inabilità rilasciato dall’ente competente all’accertamento, nonché copia del Modulo OBIS/M. In assenza di tale documentazione non sarà possibile assumere pensioni di invalidità o inabilità.
Qualora il Cedente non sia in grado di completare l’Intervista Medica Telefonica in maniera soddisfacente, l’Assicuratore indicherà di volta in volta delle modalità alternative di accertamento delle condizioni di salute medica.
All’esito dell’Intervista Medica Telefonica l’Assicuratore può:
- accettare il rischio;
- accettare il rischio applicando un sovrappremio comunicando l’importo del medesimo;
- rifiutare l’assunzione del rischio;
- richiedere ulteriore documentazione medica e/o esami medici; in tal caso l’Assicuratore, esaminato il rischio, comunica, per il tramite del Broker, la propria decisione alla Contraente e in caso di sovrappremio, l’importo del medesimo. Se, entro 30 giorni dalla richiesta di ulteriore documentazione medica, l’Assicuratore non riceve riscontro la domanda di copertura si intenderà respinta.
Dopo aver visionato la documentazione fornita dalla Contraente e valutato il rischio, in caso di esito positivo dell’Intervista Medica Telefonica, a premio di tariffa e/o in caso di sovrappremio qualora accettato dalla Contraente, l’Assicuratore invierà alla Contraente un Certificato di polizza, a conferma dell’accettazione in copertura del singolo Finanziamento.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o del Cedente (per quest’ultimo, nei limiti in cui tali dichiarazioni fossero conosciute o conoscibili, con la diligenza dovuta, dalla Contraente) relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione, il Cedente può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute. La Contraente dovrà avvertire il Cedente che tutti i relativi costi saranno a carico del Cedente cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
ART. 3.2 – FIRMA ELETTRONICA
La Contraente, dotatasi di tecnologie e di procedure operative idonee, potrà – a scelta del Cedente – concludere il Contratto di Assicurazione in forma di documento informatico sottoscritto dal Cedente mediante utilizzo di Tecnica di comunicazione a distanza e apposizione di Firma Elettronica.
L’utilizzo da parte dei Cedenti della modalità di soluzione di Firma Elettronica, messa a disposizione dalla Contraente in conformità alla normativa applicabile, è disciplinato nell’art. 1 della Sezione III – Accordo Operativo.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 della Data di Erogazione del Finanziamento, ferme restando le condizioni di cui all’art. 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
La durata della copertura non può eccedere la durata del Finanziamento.
In particolare, la garanzia rimane in vigore per tutto il piano di ammortamento del Finanziamento a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato e cesserà in ogni caso:
- al termine del piano di rimborso di tale Finanziamento;
- al compimento di 88 anni di età del Cedente;
- in caso di estinzione anticipata/trasferimento del Finanziamento, come indicato al successivo articolo 5;
- in caso di Sinistro.
Per quanto riguarda i Finanziamenti già emessi e per cui è già stata accettata la copertura da parte dell’Assicuratore, la durata della garanzia può essere prolungata per un massimo di ulteriori 18 mesi in caso di sospensione temporanea del piano di ammortamento stesso o in caso di riduzione temporanea dell’importo mensile della quota cedibile o in caso di differimento dell’inizio del piano d’ammortamento. Se il Finanziamento non viene erogato entro 4 mesi dalla Data di effetto del Finanziamento indicata nel Certificato di polizza la copertura assicurativa non avrà efficacia e verrà considerata come mai emessa.
Il presente Contratto non prevede tacito rinnovo.
Il mancato pagamento del Premio di cui all’articolo 6 della sezione I della Convenzione che si protragga per 120 giorni successivi alla Data di effetto del finanziamento indicata nel Certificato di polizza comporta la risoluzione della copertura assicurativa, fermo restando la sospensione della copertura in caso di mancato pagamento del Premio (così come previsto al successivo articolo 9 ed all’art. 1901 del Codice Civile).
ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata, o di trasferimento del Finanziamento da parte del Cedente, il Contratto cessa di produrre effetti e l’Assicuratore restituirà alla Contraente la parte di Premio relativa al Finanziamento estinto anticipatamente o trasferito.
La porzione di Premio da rimborsare è uguale alla somma: R
dove:
R: importo da rimborsare
𝑅 = 𝑃 ∗
(𝑥 − 𝑛) ∗ (𝑥 − 𝑛 + 1)
𝑥 ∗ (𝑥 + 1)
P: Premio pagato al netto dei diritti di emissione
x: Durata della copertura assicurativa inizialmente concordata espressa in mesi interi
n: Durata della copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso)
Esempio:
Somma assicurata = 20.000 € Tariffa per mille = 56.30‰
P: Premio pagato = 20.000 x 56,30‰ = 1.126,00 x: 120 mesi
n: 50 mesi
𝑅 = 1.126,00 ∗
(120 − 50) ∗ (120 − 50 + 1)
120 ∗ (120 + 1) = 366,14
All’importo R così determinato sarà applicata una trattenuta per spese di amministrazione pari al 5% del Premio residuale o a un importo minimo di € 50,00 (cinquanta) se la trattenuta del 5% risultasse inferiore a detto importo.
ART. 6 – DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 177 del D.lgs 209/2005, la Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 30 giorni dal giorno in cui la Contraente ha ricevuto comunicazione della conclusione del Contratto. L’Assicuratore rimborserà il premio (nel caso in cui questo sia già stato versato dalla Contraente), diminuito di € 50,00 (cinquanta) per spese di amministrazione.
ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE
L’Assicuratore si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di Decesso del Cedente prima del compimento di 88 anni di età e comunque prima della scadenza del Finanziamento, salvo che ricorra una o più delle ipotesi di esclusione di operatività della Copertura previste dal successivo articolo 8 e/o dalle altre previsioni delle presenti Condizioni di Assicurazione, un capitale pari al Credito Residuo.
ART. 8 – ESCLUSIONI
Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa essere la causa del Sinistro, senza limiti territoriali. E’ escluso dall’Assicurazione il Decesso causato dalle conseguenze:
▪ del dolo o di comportamenti fraudolenti della Contraente;
▪ del dolo del Cedente;
▪ di atti di terrorismo, sabotaggi, attentati o delitti dolosi qualora il Cedente vi abbia preso parte attiva;
▪ di tutti i rischi nucleari;
▪ del suicidio del Cedente avvenuto nel corso dei 24 mesi successivi alla data di decorrenza della copertura, come indicata al precedente articolo 4.
Il consenso dell’Assicuratore alla conclusione del Contratto è condizionato alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Cedente.
Prestazione massima: la prestazione massima pagabile (in relazione al Contratto di Assicurazione e in aggregato rispetto ad eventuali ulteriori Contratti di Assicurazione tra l’Assicuratore e la Contraente relativi ad altri Finanziamenti sottoscritti dal Cedente) è di Euro 75.000,00.
ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del Premio, la garanzia resta sospesa sino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente paga quanto dovuto.
ART. 10 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Decesso del Cedente, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata a favore del Beneficiario, devono essere preventivamente consegnati all’Assicuratore i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza del diritto all’indennizzo e ad individuare con esattezza l’importo dell’indennizzo (“Documentazione”), e in particolare:
▪ la denuncia del Sinistro con il numero del contratto di Finanziamento sottoscritto dal Cedente deceduto;
▪ l’ammontare esatto del Credito Residuo rilevato al momento del decesso del Cedente;
▪ il piano di ammortamento storico;
▪ il certificato di morte, anche in copia conforme, del Cedente.
Ricevuta tale documentazione l’Assicuratore procederà alla verifica del Sinistro, ferme restando le esclusioni di cui all’ Art. 8; se dalla documentazione presentata, l’Assicuratore accerta l’obbligo di pagare la prestazione
assicurata, l’Assicuratore invierà al Beneficiario la quietanza. La firma per accettazione di tale quietanza da parte del Beneficiario e l’avvenuto pagamento libererà l’Assicuratore da qualsiasi obbligo.
L’invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta, l’Assicuratore comunicherà tempestivamente alla Contraente la necessità di integrare la documentazione.
In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della Documentazione completa.
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Si fa inoltre presente che ai sensi dell’art. 1, comma 345-quater, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i., così come implementato dal
D.P.R. 116 del 22 giugno 2007 e s.m.i., in caso di mancata riscossione delle somme dovute a titolo di indennizzo nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla summenzionata Legge 266 del 2005.
L’Assicuratore, dopo aver effettuato il pagamento al Beneficiario, si riserva in ogni caso il diritto di:
▪ agire nei confronti del Beneficiario, dalla data del Sinistro, per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché dei relativi interessi e spese, in caso di dolo o frode da parte del Beneficiario stesso;
▪ richiedere al Beneficiario la restituzione dell’importo liquidato qualora, anche successivamente al pagamento della prestazione, ma non oltre 6 mesi dalla sua liquidazione, l’Assicuratore venga a conoscenza del fatto che il decesso del Cedente è conseguenza del suicidio occorso nei primi 24 mesi dalla data di copertura;
▪ agire nei confronti degli eredi del Cedente per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché dei relativi interessi e spese, in caso di partecipazione attiva del Cedente a delitti dolosi, dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del Cedente ai sensi degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile.
ART 11 – CESSIONE DEI DIRITTI
La Contraente potrà cedere a terzi i diritti derivanti dal Contratto, così come potrà vincolare tali diritti a favore di terzi. Resta inteso che la Contraente sarà tenuta a rimborsare all’Assicuratore ogni eventuale onere aggiuntivo dallo stesso sostenuto a causa o per effetto della cessione e/o del vincolo. La Contraente si riserva il diritto di indicare un diverso Beneficiario con comunicazione scritta all’Assicuratore.
Nel caso di cessione in blocco da parte della Contraente di crediti derivanti dai Finanziamenti ed assistiti da Assicurazione, la Contraente indicherà all’Assicuratore il cessionario dei rispettivi crediti ceduti quale nuovo Beneficiario, inviando all’Assicuratore una comunicazione preventiva al perfezionamento della cessione, e successivamente l’elenco dei crediti ceduti oggetto di Assicurazione.
ART. 12 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati all’Assicuratore, secondo le seguenti modalità:
Posta: IptiQ S.A. c/o Cbp Italia S.A.S. Xxxxx X. Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx
I reclami indirizzati all’Impresa contengono:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo della Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti xxx xxx Xxxxxxxxx 00
- 00000 Xxxx, fax 00.000.00.000/745 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, nei seguenti casi:
▪ reclami per l‘accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del
D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
▪ reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
▪ reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’Assicuratore o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo”.
Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto all’Autorità di Xxxxxxxxx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 13 – LEGGE APPLICABILE
Al Contratto si applica la legge italiana.
ART. 14 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia tra l’Assicuratore e la Contraente in relazione all’esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Contratto, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello di Milano.
ART. 15 – REGIME FISCALE
Al presente Contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.
I Premi per le garanzie di cui al presente contratto non sono soggetti a imposta sulle assicurazioni.
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DEL CEDENTE
CONVENZIONE N. CQPTUITA22010
stipulata da ItalcredI S.p.A. con iptiQ Life S.A. Rappresentanza Generale per l’Olanda per la garanzia Decesso dei propri clienti sottoscrittori di Finanziamenti rimborsabili mediante Cessione di Quote della Pensione fino al Quinto
DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO rilasciato da:
Istituto bancario erogante: ……………………………………. C.F./P.IVA:…………………………………………………………….
Sede legale: ………………………………………………………
Numero di Contratto: …………………..…...……...…...… Importo del Montante: ..….………….…………..…………..
Durata di Xxxxxxxx (in mesi): ………….………………… Importo della Rata di Rimborso: ……..………….……….…
Data inizio del piano di ammortamento ….......…….…… Data scadenza del piano di ammortamento: ………………
TAN……………….. % TAEG %
DATI RELATIVI AL CEDENTE
Nome: ………………………………………………………...……... Cognome: ………………………………………………….………
Luogo di Nascita: ……………………………………………………………… Data di Nascita (gg/mm/aa): ………………………….
Sesso: M F
Codice Fiscale: …………………………………………………………Recapito Telefonico: ………...………………………………..
Indirizzo: …………………..………………..……………………………. Cap: ……………….......
Comune: …………...……..……………… Prov.: .………
Documento d’identità (tipo, numero, data e luogo di emissione) ……………………………………..…
Recapito telefonico del Cedente……………………………………………………………………………..
Recapito telefonico di un familiare (indicare il grado di parentela) ………………………………………
Ente previdenziale……………………………………………………………………………………………. C.F./P.IVA……………………
Con sede in……………………………………………………………………………………………………
DICHIARAZIONI DEL CEDENTE
Avvertenze: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Cedente per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; b) le informazioni rese dal Cedente inerenti al suo stato di salute e alle sue abitudini di vita devono corrispondere a verità ed esattezza; c) il Cedente può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute. I relativi costi saranno a suo carico.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
o Firma Elettronica
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il sottoscritto, nella sua qualità di Cedente, ovvero di soggetto che abbia dato il consenso alla stipulazione di un Contratto di Assicurazione sulla propria vita, dichiara di aver ricevuto il Documento Informativo per il Cedente.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
o Firma Elettronica
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili compresi quelli riferiti al suo stato di salute conferiti mediante il presente Xxxxxx nonché attraverso l’Intervista Medica Telefonica, da parte dell’Assicuratore per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
o Firma Elettronica
CONSENSO ALLA STIPULA DI UN’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Il sottoscritto, dopo aver preso visione del documento informativo relativo al contratto di assicurazione sottoscritto da Xxxxxxxxx S.p.A. e dall’Assicuratore (iptiQ Life S.A.), consente alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita da parte della Contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 del Codice Civile. Il sottoscritto proscioglie altresì dal segreto professionale e legale medici ed enti che possano averlo curato o visitato e le altre persone alle quali l’Assicuratore riterrà opportuno
rivolgersi per informazioni, nel limite consentito dalla legislazione italiana.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
o Firma Elettronica
Avvertenza – In caso di negazione del consenso alla stipulazione di un’assicurazione sulla propria vita e/o al trattamento dei dati personali non sarà possibile finalizzare il rapporto legato al contratto di assicurazione.
DICHIARAZIONE SULLA NON SUSSISTENZA DI UNO STATO DI INVALIDITA’ E SULLA NON TITOLARITA’ DI UNA PENSIONE DI INVALIDITA’ O INABILITA’
Il sottoscritto dichiara
di NON essere invalido
e
di NON essere titolare di una pensione di invalidità e/o inabilità, né di aver presentato domanda per ottenerla.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
o Firma Elettronica
FORMALITA’ DI AMMISSIONE
L’Assicuratore raccoglie dal Cedente le informazioni sul suo stato di salute e sulle sue abitudini di vita attraverso
INTERVISTA MEDICA TELEFONICA.
L’Assicuratore contatta il Cedente al seguente recapito telefonico, in un giorno feriale nella fascia oraria indicata come preferita dal Cedente stesso.
Numero telefonico
Fascia oraria preferita: XXXXXXX ❒
POMERIGGIO/SERA ❒
INDIFFERENTE ❒
Se il Cedente non può sottoscrivere la sopra indicata “Dichiarazione di NON sussistenza di uno stato di invalidità e sulla NON titolarità di una pensione di invalidità o inabilità” deve consegnare all’Assicuratore copia del Certificato o Verbale di Prima Istanza - accertante lo stato di invalidità/inabilità rilasciato dall’ente competente all’accertamento - nonché copia del Modulo OBIS/M.
Il Cedente presta il consenso ad essere contattato telefonicamente dall’Assicuratore al numero telefonico sopra indicato ai fini dell’esecuzione dell’Intervista Medica Telefonica.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
o Firma Elettronica
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Chi siamo e come usiamo i suoi dati personali: iptiQ Life S.A (iptiQ) è una compagnia assicurativa, con sede legale in 0 xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx (xxx agisce attraverso la sua sede olandese, la cui sede legale è in Xxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx), autorizzata ad operare in Italia in Libera Prestazione di Servizi ed iscritta all’Albo delle imprese Ivass, Elenco II n. 01292 – codice impresa n. 40591. In merito ai suoi dati personali, iptiQ è il titolare del trattamento dei dati al fine di offrire servizi e benefit legati ai prodotti assicurativi da Lei richiesti o offerti in suo favore, e per ogni altro scopo collegato a questi prodotti assicurativi, compresi fini di ricerca statistica e analitica, e, ove necessario, per adempiere agli obblighi legislativi e regolamentari. Per ogni altro scopo, ove richiesto e se del caso, La contatteremo per ricevere il suo consenso preventivo al trattamento dei suoi dati personali. iptiQ prende sul serio la privacy e la sicurezza dei suoi dati personali e vuole assicurarLe che le sue informazioni saranno gestite in modo opportuno e protette. La preghiamo di leggere questa informativa con attenzione poiché spiega come iptiQ e eventuali terze parti accuratamente scelte usano i suoi dati personali. Può chiedere ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei suoi dati personali o sporgere reclamo riguardo il trattamento di essi utilizzando i seguenti canali: Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati) iptiQ Life S.A. Xxxxxxxxxxx 00 0000 XX Xxxxxxxxx |
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