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Finito di stampare febbraio 2005 Stampa: Tipografica La Piramide - Roma
Il giorno 27 maggio 2004, in Roma
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La CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA,
rappresentata dal Presidente, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistito dai Signori:
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Componente della Giunta Esecutiva e responsabi- le del settore sindacale, Avv. Xxxx Xxxxxx, Direttore Generale, Dr. France- sco Xxxxxx, Direttore della Direzione Sindacale e Legislativa, Avv. Rober- to Xxxxxx, Avv. Xxxxxxx Xxxxxx e dott. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx della Di- rezione Sindacale e Legislativa,
nonché dai componenti la delegazione confederale, Signori: Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxx Xxxxx, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx di Medelana, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Con la partecipazione:
della FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI IN
ECONOMIA, rappresentata dal Presidente Dr.Xxxxxxxxxxxx Xxxxx di Me- delana, assistito dal segretario Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECO-
NOMIA, rappresentata dal Presidente Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, assistito dal se- gretario D.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx;
della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONDUTTORI IN FORME AS-
SOCIATIVE VARIE, rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, assistito dal segretario Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
della UNIONE NAZIONALE DELL'AVICOLTURA (U.N.A.), rappresenta-
ta dal Presidente Dr. Xxxx Xxxxxx, assistito dal Direttore Generale Xxx.ra Xxxx Xxxxxxxxxxx;
La CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxx, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti, assistito dai Sigg.ri VicePresidenti Xxxxxx Xxxxxx, responsabile del settore sindacale, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx; dai Sigg.ri membri della Giunta Esecutiva Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx- ni, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, dal segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Organizzativo Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Coordi- natore Responsabile Xxxxxxx Xxx, dal Responsabile delle Relazioni Sinda- cali Xxxxxx Xxxxxxx.
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - rappresentata
dal Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxx, assistito dai Signori: Xxxxxxxx Xxxxxx, Vice Presidente Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Vice Presidente, Xxxxxxxxx Xxx- xxxxx, Vice Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del lavoro e delle Relazioni Sindacali.
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPENDENTI IMPIEGATI DELL'A-
GRICOLTURA (FEDERDIA), rappresentata dal Vice Presidente Nazio- nale Confederdia p.a. Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai Sigg. p.a. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxx, componenti la de- legazione;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI QUADRI DELL'AGRICOLTURA
(XXXX-XXXXXX), rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Xxxxx- xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xx Xxxx e dai Sigg. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, p.a. Lui- gi Lovisotto e Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, componenti la delegazione;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI QUA- DRI E IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (CONFEDERDIA), rappresen-
tata dal Presidente p.a. Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Vice Presidente p.a. Gian-
xxxxxx Xxxxxxxxxx e dalla D.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx;
La FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx, dal Se- gretario Generale Aggiunto Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Nazionali: Au- gusto Cianfoni, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dai Sigg. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx- ni Xxxxxxxxx e dai Segretari Regionali: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx- xxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx- xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx- xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx- xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx.
La FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx e dai Segretari nazionali Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Patrizia Con- siglio e Xxxxxxx Xxxxxx e dal funzionario del Dipartimento Agricoltura Iva- no Comotti e dai Componenti della delegazione trattante Xxxxxxxxx Xx Xxx- xx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxxx;
La UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx- za, dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx- xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai componenti la Direzione Nazionale Ca- logero Acquisto, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx- xx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx- lonna, Xxxxxx Xx xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxx- xxxxx Xxxx.
Si è stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro per i quadri e gli im- piegati agricoli, che sostituisce il CCNL 5 aprile 2000.
TITOLO I PARTE INTRODUTTIVA
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rap- porti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, co- munque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche1 e le imprese che svol- gono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubbli- co e privato – e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sen- si dell’art.2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche.
(1) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamen- tali.
Art. 2 - Struttura ed assetto del Contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e ter- ritoriale.
Contratto Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le par- ti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrat- tazione.
La dinamica degli effetti economici e dei minimi nazionali di stipendio di cui all’art. 28 Tab. n. 1 nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con i tassi di inflazione pro- grammati assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi.
Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche con- cordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiet- tivo mirato alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione de- nominato “indennità di vacanza contrattuale”.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione pro- grammata applicato sugli stipendi contrattuali vigenti.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del- l’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del con- tratto la “indennità di vacanza contrattuale” cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della “indennità di vacanza contrat- tuale” come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presentazione del- le piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
Contratto territoriale
Il contratto territoriale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tem- po intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trat- tare le materie specificatamente rinviate dall’art. 65 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
La dinamica degli effetti economici e degli stipendi contrattuali nell’ambi- to del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei contratti territoriali medesimi e sarà coerente con i tassi di inflazione pro- grammata secondo i principi e i criteri di cui ai commi 3° e 4° del presen- te articolo.
Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla compa- razione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta sui mini- mi nazionali di stipendio nel primo biennio di validità del CCNL, da valu- tare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall’andamento dell’economia territoriale del settore agri- colo.
La dinamica di cui ai precedenti commi si applicherà, in sede di stipula dei contratti territoriali, sullo stipendio contrattuale di cui all’art. 28, comma 5°. L’importo derivante dalla predetta dinamica dovrà essere sommato al mi- nimo di stipendio-base mensile di cui alla lettera a) del predetto 5° com- ma dell’art. 28.
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, le par- ti, in sede di rinnovo del Contratto territoriale, inoltre valuteranno la possi- bilità di prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiet- tivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività
legati all’andamento del settore.
La predetta erogazione ha conseguentemente la caratteristica di totale va- riabilità e non determinabilità a priori. Tale tipo di erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l’applicazione dello specifico regime contri- butivo-previdenziale previsto dal su citato Protocollo e dalle successive di- sposizioni di legge.
Nel caso in cui non si trovasse un’intesa per la definizione della predetta erogazione, le parti potranno individuare, nella determinazione della di- namica retributiva, una specifica quota del trattamento economico finaliz- zata a realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sarà riassorbita nel- l’erogazione strettamente correlata ai risultati, di cui al citato Protocollo, in caso di successiva definizione di detta erogazione.
Dopo 3 mesi di vacanza contrattuale agli impiegati dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento prov- visorio della retribuzione, denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d’inflazione pro- grammata applicato sugli stipendi contrattuali vigenti.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del- l’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del con- tratto la “indennità di vacanza contrattuale” cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della “indennità di vacanza contrat- tuale” come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presentazione del- le piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
Art. 3 - Decorrenza, durata del Contratto nazionale e procedure di rin- novo
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007,
e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga di- sdettato, a mezzo raccomandata A.R., da una delle parti contraenti alme- no 6 mesi prima della scadenza.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avvi- so di ricevimento.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno ini- ziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. L’inosservanza di quanto stabilito per tale periodo comporterà a carico della parte respon- sabile, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art.2.
Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
I contratti territoriali non possono derogare dalle norme del presente con- tratto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contrat- ti in vigore.
Art. 5 – Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale ha il compito di svolgere iniziative di xxx- xxxx, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune in- teresse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problmatiche ad esso connesse;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del set- tore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d’area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sul- le diverse produzioni;
- l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provin- ciale;
- la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
L’Osservatorio Nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli re- gionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L’Osservatorio Nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.
Nota a Verbale
L’Osservatorio di cui al presente articolo, come stabilito dal Protocollo d’in- tesa, Allegato A al presente contratto, è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli.
Il relativo regolamento è riportato nell’Allegato G. Analogo criterio si applica per gli Osservatori Regionali.
Art. 6 – Sistema di formazione professionale e continua
Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato su tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiet- tivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione del- l’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:
1. Fondo interprofessionale per la formazione continua;
2. Agriform;
3. Centro di formazione agricola.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, di cui all’art. 118 della legge n. 388/2000, è alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30, di cui all’art. 25, comma 4, della legge 845/1978 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dal- lo stesso contributo.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o indi- viduali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziati- ve propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani con- cordate tra le parti.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla pro- mozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diret- ti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza in- novativa. Una quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in for- ma singola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella distribuzione delle risorse, dovranno es- sere previsti criteri solidaristici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad Agriform per le atti- vità di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per quanto ri- guarda il rapporto con le specificità territoriali.
2) Agriform è l’organismo bilaterale che svolge attività di ricerca, rileva- mento e monitoraggio dei fabbisogni formativi e, parallelamente, svi- luppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli organismi similari a livello europeo, interloquendo con i livelli istitu- zionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, intera- gendo con gli organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della “rete” prevista presso l’Isfol. Nelle attività di rilevamento e moni- toraggio dei fabbisogni, Agriform fa riferimento alle sedi territoriali (os- servatori) previsti dal CCNL e ai Centri di formazione agricola.
3) Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un model-
lo “flessibile”) in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni com- petenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall’al- tra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e of- ferta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mer- cato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agrico- la tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di ca- pacità e competenze professionali, per perseguire, anche in via spe- rimentale, forme di stabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma degli am- mortizzatori sociali.
Per la costituzione del Fondo per la formazione continua le Parti defi- niranno i relativi adempimenti (accordo istitutivo, statuto, regolamen- to) entro il 31/12/2004. Le modalità ed i criteri di costituzione dei Cen- tri di formazione agricola, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati ai Contratti territoriali o a specifici accordi tra le parti al medesimo livello.
TITOLO II COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 7 – Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mez- zo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di ini- zio del rapporto di impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla spe- cialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un’opera definita;
- negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scrit- to anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di sca- denza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata all’ENPAIA ed al- l’INPS nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, an-
che in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamen- te esecuzione.
Art. 8 - Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo, l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal pre- sente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.
Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 1a, 2a e 3a cate- goria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria.
Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve far- ne denuncia all’ENPAIA e all’INPS.
L’impiegato acquista il diritto all’assistenza ed alla previdenza a decorre- re dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova.
I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contrat- to senza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli.
Superato il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza neces- sità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’an- zianità dell’impiegato.
In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’im- piegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è avvenuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 23, 32 e 51 del presente contratto.
Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha di- ritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio ne-
xxxxxxxx a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spe- se di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia sta- to concordato con il datore di lavoro.
Art. 9 - Disciplina del rapporto d’impiego
L’impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di la- voro, prestando l’attività richiesta dalla normale gestione dell’azienda sia nel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello del- la sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto o con i contratti ter- ritoriali nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
a) del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui prestata nei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavoro e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
b) della regolare esatta tenuta e custodia dei libri amministrativi, della cas- sa e delle documentazioni relative, compresa la registrazione dello straordinario, quando queste mansioni gli vengono affidate.
Nei casi in cui l’impiegato abbia il compito di redigere i bilanci e di pre- sentare rendiconti periodici, il datore di lavoro dovrà effettuare, di nor- ma, le sue osservazioni entro sei mesi dalla presentazione del bilan- cio o dei rendiconti stessi;
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competen- ti, contratti di lavoro o capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere all’osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di esple- tare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.
Art. 10 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Tenute presenti le norme del d.lgs. 25 febbraio 2000, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazio- ne lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con ri- ferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. Nel contratto de- vono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normati- vi previsti dal presente CCNL, in misura proporzionale alla prestazione la- vorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno.
La disciplina del presente Xxxxxxxxx si applica nel caso di rapporti a tem- po parziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero ad uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.
Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del pre- sente contratto.
E’ consentita la prestazione di lavoro straordinario ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali. Il lavoro straordinario non dovrà superare, nell’anno, la misura del 25% rispetto all’orario o ai perio- di di lavoro concordati.
La contrattazione territoriale può stabilire per talune categorie impiegati- zie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la cor- responsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle par- ticolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipolo- gie di azienda indicate all’art. 1, 3° comma. Tale indennità oraria è deter- minata per ciascuna categoria in cifra fissa e viene corrisposta da ogni azienda, per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effet- tivamente prestate.
Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro
Le Parti, in applicazione dell’art.3 della legge 19.12.1984, n. 863 e suc- cessive modifiche, nonché tenuto conto delle integrazioni introdotte dal- l’art.16 della legge 19.7.1994, n. 451 e successive modifiche e integra- zioni, concordano di disciplinare i contratti di formazione e lavoro secon- do il Protocollo nazionale allegato, che è parte integrante del presente CCNL (All. C).
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 86, c.9, del d.lgs. 10 settem- bre 2003, n.276, la disciplina dei contratti di formazione e lavoro continua a trovare applicazione solo per i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003 o successivamente nei limiti precisati nell’accordo interconfederale del 13 novembre 2003 (All. H)2.
Art. 12 – Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, me- diante un progetto individuale di adattamento delle competenze profes- sionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
(2) Cfr. l’art. 14 del d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizio- ni di legge (artt. 54-59, d.lgs. 276/2003), dall’Accordo interconfederale del- l’11 febbraio 2004 (All. I), salvo quanto appresso specificato.
Il periodo di prova è fissato in 45 giorni per i contratti di durata fino a 12 mesi ed in 2 mesi per i contratti di durata superiore.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti di cui alle precedenti lettere c) e d), con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l’inquadramento del lavoratore non può essere inferiore di più di un livel- lo rispetto a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento.
Art. 13 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso
Le Parti nell’intento di migliorare, da un lato, l’occupazione nel settore de- gli impiegati agricoli mediante l’assunzione di dipendenti e, dall’altro, con- sentire alle aziende di disporre di nuove leve di lavoro nella categoria im- piegatizia con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della prestazione professionale, convengono di regolamentare nel presente articolo il parti- colare rapporto di lavoro per il personale al primo impiego nelle aziende agricole di cui all’art. 1 del presente contratto.
Tale regolamentazione si applica agli impiegati che non rientrano nella sfe- ra di applicazione dell’istituto dell’apprendistato.
Detto rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle seguenti norme: ASSUNZIONE - INQUADRAMENTO - PERIODO DI PROVA
L’assunzione è effettuata con atto scritto che deve contenere:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro;
2) l’inquadramento nella categoria di appartenenza di cui all’art. 17 del presente contratto;
3) il periodo di prova di cui all’art. 8;
4) il trattamento economico come appresso stabilito;
5) l’impegno del datore di lavoro che, trascorsi 15 mesi dall’inizio del rapporto, il dipendente sarà inquadrato nella categoria in cui è sta- to assunto o in una categoria superiore.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Per il periodo di 15 mesi dall’inizio del rapporto, al personale dipendente di cui al precedente comma, sarà rispettivamente corrisposta una retribu- zione pari al 70%, 80%, 90% del corrispondente stipendio contrattuale mensile, in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contrat- to.
Trascorsi 15 mesi dalla data di assunzione, il dipendente avrà diritto di per- cepire il 100% dello stipendio contrattuale mensile previsto dai contratti territoriali per la rispettiva categoria di assegnazione.
L’anzianità di servizio decorre, ad ogni effetto, dalla data di assunzione an- che ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Per il trattamento normativo valgono le norme del presente contratto.
Art. 14 – Apprendistato
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16 della legge 196/97 e suc- cessive modifiche ed integrazioni, le Parti convengono quanto segue:
1) La durata dei contratti di apprendistato è fissata nella misura massi- ma di 48 mesi per la 1a, 2a e 3a categoria e di 24 mesi per la 4a e 5a ca- tegoria di impiegati.
2) La retribuzione degli apprendisti è fissata nelle misure del 70%, 80%, 90% del corrispondente stipendio contrattuale mensile per le mansio- ni svolte, in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del con- tratto di apprendistato.
3) Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli appren- disti saranno corrisposti gli istituti contrattuali con le stesse modalità previste per gli impiegati assunti a tempo indeterminato.
4) Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione ester- na all’azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di leg- ge e specificatamente dall’art. 16, comma 2 della legge 196/97.
In attesa della regolamentazione delle nuove tipologie del contratto di ap- prendistato ai sensi del d.lgs. 276/2003, le disposizioni di cui ai punti pre- cedenti continuano a trovare applicazione.
Per consentire la migliore applicazione delle nuove tipologie del contratto di apprendistato, ferma restando la loro immediata ed integrale operatività per tutti i lavoratori una volta completata la regolamentazione regionale, le parti si impegnano a definire entro 3 mesi dalla stipula del presente con- tratto gli aspetti demandati alla disciplina collettiva, mediante un protocol- lo unico d’intesa a livello nazionale valido per tutti i lavoratori dell’agricol- tura.
Art. 15 - Contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agri- coli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d’intesa (vedi All. D).
Art. 16 – Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Considerato che all’atto del rinnovo del presente CCNL per alcuni istituti previsti dal d.lgs. 276/2003 il quadro regolamentare è ancora in via di de- finizione, le parti si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dal completamento della disciplina normativa di cia- scun istituto per definire gli aspetti demandati alla contrattazione colletti- va.
TITOLO III CLASSIFICAZIONE
Art. 17 - Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica
Gli impiegati agricoli si classificano in sei categorie, comprendenti gli im- piegati di concetto e d’ordine. Mentre per i primi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate, vi è più o meno presente autonomia di concezione e potere d’iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia di concezio- ne ed apporto di iniziativa.
1a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, non inve- stiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano diret- tamente con il datore di lavoro o con il dirigente all’organizzazione e ge- stione generale, tecnica e/o amministrativa dell’azienda, con autonomia di concezione e potere d’iniziativa.
Profili
Direttori tecnici, amministrativi, commerciali ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni.
Nelle aziende di servizi rientra in tale 1a Categoria il Direttore del Centro elaborazione dati.
Rientrano nella 1a Categoria gli “Agenti” che pur assunti con tale qualifica, collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente nel- l’ipotesi di aziende prive di direttori ed ai quali siano affidati dal medesimo titolare dell’impresa poteri ed incombenze propri di detta 1a Categoria, e che provvedono quindi, con autonomia di concezione e potere di iniziati- va, all’organizzazione e gestione generale tecnica e/o amministrativa del-
l’azienda.
Analogamente, nelle aziende vitivinicole rientrano nella 1a Categoria que- gli “Enologi” che collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente, nell’ipotesi di aziende prive di direttore e che provvedono, quin- di, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le ope- razioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.
2a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, alle diret- te dipendenze del datore di lavoro, o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell’azienda o di parte di essa con cor- rispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa.
Profili
Capo reparto e Capo ufficio tecnico, commerciale, amministrativo.
Agente: l’impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione pre- stabilito, l’esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipenden- te, provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, agli ac- quisti dei concimi, mangimi, sementi, ecc., alle vendite dei prodotti, alla compravendita del bestiame; provvede, altresì, su autorizzazione del da- tore di lavoro o di chi per lui, all’assunzione ed ai licenziamenti del perso- nale operaio o dei coloni; è incaricato della tenuta dei primi libri contabili e dei libretti colonici.
Enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o bevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura, fer- mentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle vi- nacce stabilendo modalità e tempi dell’effettuazione dei travasi. Accerta, anche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla grada- zione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda al- colica.
Progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di parchi e giardini.
Analista CED: l’impiegato che effettua le analisi e gli studi per individuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali attraverso l’u- so dell’elaborazione. Programma le risorse necessarie per le varie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle aziende. Valu- ta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i responsa- bili delle singole funzioni, gli “input” e gli “output” del sistema informativo, nonché la forma, la periodicità ed i supporti relativi.
Analista: l’impiegato che effettua le analisi dei terreni dell’azienda e/o quel- le di laboratorio, riguardanti i prodotti agricoli e/o il controllo dei prodotti impiegati in azienda.
Ricercatore: l’impiegato che opera su programmi e/o progetti di ricerca agronomica dell’azienda, partecipando alla loro realizzazione.
3a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, in esecu- zione delle disposizioni loro impartite e, quindi, senza autonomia di con- cezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, am- ministrativo o commerciale in relazione alla loro specifica competenza pro- fessionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.
Profili
Sottoagenti - Contabili - Impiegati amministrativi o commerciali - Aiuto eno- logo - Corrispondente in lingue estere.
4a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che, sotto la gui- da del datore di lavoro o degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità, amministrazione e simi- li e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.
Profili
Addetti ai servizi amministrativi, commerciali od ai reparti - Assistenti - Ope- ratori CED - Disegnatori tecnici - Magazzinieri, anche di aziende vitivini- xxxx, cioè gli impiegati cui è affidata la responsabilità del magazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico, e che rispondono della buona con- servazione di merci, prodotti, macchine, utensili e di quant’altro occorren- te ai bisogni dell’azienda; su disposizioni impartite direttamente dal dato- re di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla ri- partizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato ed alla relati- va registrazione contabile-amministrativa.
5a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che esplicano man- sioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministra- tiva.
Profili
Stenografi - Dattilografi - Addetti a semplici mansioni di segreteria - Addetti alle spedizioni - Terminalista CED addetto all’acquisizione dei dati.
6a CATEGORIA
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che svolgono man- sioni comuni proprie della loro qualifica.
Profili
Uscieri - Fattorini - Commessi.
L’impiegato deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di as- sunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrisponden- te.
Qualora a causa di esigenze aziendali straordinarie di emergenza, l’im- piegato sia adibito, in via non solo temporanea ma eccezionale ed episo- dica, a mansioni di qualifica inferiore, conserverà i diritti ed il trattamento economico della categoria cui appartiene.
Qualora l’impiegato sia adibito, invece, a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge dette mansioni, al trat- tamento economico previsto per la qualifica superiore.
L’impiegato acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi.
La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica superiore, assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle armi non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli dà solo diritto, sin dall’inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superio- re.
Impegno a Verbale
Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di studiare la materia dell’inquadramento professionale degli im- piegati agricoli prevista dall’art. 17 del presente contratto, al fine di forni- re alle stesse Parti stipulanti, per un eventuale accordo a livello naziona- le, proposte di modifiche o di aggiornamento nella classificazione del per- sonale, mediante analisi e studi del rapporto tra classificazione e profes- sionalità dei lavoratori e delle lavoratrici.
In tale compito di studio, la Commissione dovrà valutare:
- le innovazioni tecnologiche ed organizzative maturate nel contesto im- piegatizio agricolo che hanno inciso sui profili professionali;
- le figure rientranti nell’ambito agricolo a seguito delle modifiche ap- portate all’art. 2135 del codice civile, e ad altre disposizioni di legge, dai decreti legislativi n. 226, 227 e 228 del 2001, nonché dal d.lgs. n. 99 del 2004;
- l’adeguatezza dell’attuale assetto classificatorio con riferimento alle categorie, alle relative declaratorie ed ai singoli profili professionali, alla disciplina dei quadri, nonché ai compiti ed ai limiti attribuiti alla contrattazione territoriale in materia di classificazione.
La Commissione sarà composta di 8 membri, di cui 4 designati dalle Or- ganizzazioni imprenditoriali e 4 designati dalle Organizzazioni sindacali degli impiegati e potrà avvalersi anche di esperti.
La Commissione inizierà i lavori entro il 30 luglio 2004 e sarà presieduta, a turno, da un componente di parte datoriale o di parte sindacale.
La Commissione delibererà all’unanimità in ordine agli indirizzi ed al me- todo di lavoro, nonché su eventuali pareri per l’adeguamento e/o la modi- fica dell’attuale assetto classificatorio.
La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro il 31 dicembre 2004 e presentare alle parti stipulanti un rapporto conclusivo in cui dovranno es- sere evidenziati sia i pareri sui quali sia stata raggiunta l’unanimità, sia quelli differenziati sui quali non sia stato possibile pervenire ad una con- vergenza di pareri, al fine di un eventuale accordo a livello nazionale, come previsto dal 1° comma del presente impegno a verbale.
TITOLO IV NORME SUI QUADRI
Art. 18 - Disciplina dei quadri
a) Definizione della figura dei Quadri
In applicazione dell’art.2 della legge 13.5.1985 n. 190, sono considerati “quadri” quei lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obietti- vi generali dell’impresa con discrezionalità di iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell’attività aziendale.
Ciò premesso, appartengono alla categoria dei “quadri” quei lavoratori che, nell’ambito della 1a categoria degli impiegati agricoli, svolgono funzioni di coordinamento generale dell’attività aziendale, con autonomia nei con- fronti del datore di lavoro.
Si riconosce pertanto, la qualifica di “quadro” a quegli impiegati che as- solvono funzioni di rappresentanza del datore di lavoro, con responsabi- lità di coordinamento ed organizzazione delle attività e del personale che svolge funzioni e compiti di rilievo.
A tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa sul- l’orario di lavoro prevista per il personale direttivo.
b) Indennità di funzione
Alla categoria dei “quadri” come individuata nella precedente lett. a), spet- ta, con decorrenza dal 1° giugno 2004, una indennità mensile pari a 170 euro, da corrispondersi per 14 mensilità.
c) Variazione e mansioni di qualifica
In base all’art.6 della Legge n. 190/1985, nel caso di svolgimento delle mansioni di “quadro” da parte di lavoratori di livello inferiore che non sia
avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione della qualifica di “quadro” diventa definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi.
d) Responsabilità civile verso terzi
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i pro- pri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali.
A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza assi- curativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le correlative quote di premi a carico della azienda saranno formalizzate in apposita separata convenzione.
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Art. 19 - Orario di lavoro
Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere com- putato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più set- timane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settima- nale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrat- tazione territoriale.
La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della setti- mana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale ora- rio in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla pe- culiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di partico- lari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sa- bato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordi- nario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro di cui all’art. 19;
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore venti alle ore cinque del mat- tino successivo;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 22.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigen- ze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed auto- rizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rap- presenta; deve essere registrato in contabilità e pagato all’atto della cor- responsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato ese- guito3.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della retribu- zione indicati al 1° comma dell’art. 28, sono le seguenti:
a) lavoro straordinario 30%
b) lavoro notturno 50%
c) lavoro festivo 50%
d) lavoro straordinario festivo 60%
e) lavoro festivo notturno 65%
Xxxxx rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato tut- tavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazio- ne lavorativa, specie in determinati periodi dell’anno, non consente l’os- servanza dell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 19 del pre- sente contratto, è demandata alla contrattazione territoriale la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare inden- nità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorati- va stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell’an- no.
(3) Ai fini della determinazione della retribuzione oraria per il computo del lavoro straordi- nario, festivo, notturno, ecc., la retribuzione mensile va divisa per 169.
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordina- rio di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, matu- rando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni ef- fettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca del- le ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previ- sti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordi- naria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Art. 21 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nel- la domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore con- tinuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di do- menica, all’impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall’art. 20 per il lavoro festivo.
Ove nella domenica l’impiegato effettuasse ore straordinarie o notturne, verranno corrisposte le rispettive percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario festivo e per il lavoro festivo notturno.
Art. 22 - Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
a) Festività nazionali:
- il 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- il 1° maggio - Festa del lavoro;
- il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;
- il 4 novembre - Giorno dell’unità nazionale.
b) Festività infrasettimanali:
- il primo dell’anno;
- il 6 gennaio - giorno dell’Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 15 agosto - giorno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx;
- il 1° novembre - Ognissanti;
- l’8 dicembre - giorno dell’Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre - giorno di Natale;
- il 26 dicembre - X. Xxxxxxx;
- festa del Patrono del luogo.
Tuttavia, anche in dette ricorrenze il personale appartenente alla 1a, 2a, 3a categoria deve assicurare lo svolgimento di quelle attività aziendali stret- tamente indispensabili.
Per il trattamento economico da praticarsi agli impiegati nei giorni di festi- vità nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leg- gi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e cioè:
1) agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività nazionali indica- te alla lettera a) è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale gior- naliera compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro fe- stivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà agli impiegati una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giorna- liera;
2) agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività infrasettimanali, indicate alla lettera b), anche se dette festività cadono di domenica, è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettiva- mente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi ed a parziale modifica del punto 7 del Protocollo di intesa del
31.5.1977, sul contenimento del costo del lavoro per impiegati agricoli, te- nuto presente il d.p.r. 28.12.1985 n. 792, il trattamento per le “ex giornate festive” sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre la cui celebrazione è stata spo- stata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento pre- visto dalla citata legge n. 90 del 31.3.1954 per il caso di feste nazionali coincidenti con la domenica come stabilito dal precedente 3°comma, punto 1). Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli ef- fetti;
b) per le 4 giornate ex festive (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) che diventano lavorative a tutti gli effetti, agli im- piegati agricoli che prestano la loro opera in tali giornate, sempre che le esigenze dell’azienda lo consentano, saranno riconosciute altrettante giornate di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà con- cordata tra le parti, datore di lavoro ed impiegato, preferibilmente in via continuativa.
In alternativa ed in sostituzione delle giornate di riposo compensativo, la prestazione di lavoro effettuata nelle predette festività soppresse, potrà essere compensata, per tutte le quattro giornate o per alcune di esse, con la corresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione mensile contrat- tualmente dovuta, di una ulteriore giornata di paga, pari ad 1/26 della re- tribuzione mensile.
Art. 23 - Ferie
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19.
Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera Na- zionale per gli Invalidi di Guerra, il congedo matrimoniale, i permessi bre- vi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal datore di lavoro non sono computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e del-
le indicazioni dell’impiegato.
Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigen- ze dell’azienda lo impongono, il datore di lavoro e l’impiegato possono con- cordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. E’ in facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento.
Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli, ha dirit- to alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma del- l’art. 284.
Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodi- cesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’an- no.
Art. 24 - Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordina- rio di 18 giorni con retribuzione normale.
L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti pari a giorni 3, per mo- tivi familiari o per altri casi.
(4) Ai fini del computo dell’indennità sostitutiva delle ferie, la retribuzione giornaliera si ot- tiene dividendo quella mensile per 26.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Art. 25 - Congedi parentali
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handi- cap grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti di- sposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001,
n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e so- stegno della maternità e della paternità).
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, com- ma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima del- lo stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulteriore docu- mentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispetta- re tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro del- l’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal la- voro.
Art. 26 - Permessi per la frequenza a corsi di studio - Formazione con- tinua
Gli impiegati che, al fine di migliorare la propria professionalità, in relazio- ne all’attività dell’azienda, intendono frequentare corsi di studio e di ag- giornamento professionale, presso organismi accreditati dalle regioni, han- no diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore, da utilizzare nell’arco di un triennio o di un solo anno.
In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le parti sociali ai sensi dell’art.6 della legge 53/2000, e quelli approvati dal
Fondo per la formazione continua in agricoltura di cui all’art.118 della leg- ge 388/2000, l’impiegato potrà usufruire dei relativi congedi, utilizzando in primo luogo il monte ore di cui al comma precedente.
Compatibilmente con le esigenze aziendali e purché sia assicurato co- munque il normale andamento dell’attività aziendale, il numero degli im- piegati di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per par- tecipare a detti corsi non potrà superare, nello stesso momento, il nume- ro di uno per quelle aziende che hanno sino a 10 impiegati ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 impiegati, con l’arrotondamento delle frazioni all’unità superiore.
Per ottenere i permessi di partecipazione a detti corsi, gli impiegati do- vranno fornire al titolare dell’azienda o a chi per lui un certificato di iscri- zione al corso e successivamente certificati di frequenza con l’indicazio- ne delle ore relative.
Nell’ipotesi che il corso sia effettuato fuori orario di lavoro, il datore di la- voro è tenuto al pagamento del corso stesso, dietro presentazione di re- golare fattura o ricevuta rilasciata dall’istituto od organismo interessato.
Tale pagamento a carico del datore di lavoro non dovrà superare com- plessivamente l’ammontare pari a 40 ore dello stipendio mensile dell’im- piegato, mentre lo stesso dipendente, durante il medesimo anno, non po- trà usufruire di ulteriori permessi per la frequenza ai corsi previsti dal 1° comma del presente articolo.
Art. 27 – Congedi per la formazione
In materia di congedi per la formazione si applicano le vigenti disposizio- ni di legge (art.5, legge 53/2000).
Per l’esercizio del relativo diritto il lavoratore è tenuto a presentare richie- sta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa docu- mentazione.
Il datore di lavoro valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esi- genze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno de- terminato la decisione.
Compatibilmente con le esigenze aziendali e purché sia assicurato co- munque il normale andamento dell’attività aziendale, il numero degli im- piegati di ogni singola azienda che può beneficiare dei congedi non potrà superare, nello stesso momento, il numero di 1 per quelle aziende che hanno sino a 10 impiegati ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 impiegati, con l’arrotondamento delle frazioni all’unità superiore.
TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 28 - Retribuzione
La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta:
- Minimo di stipendio-base mensile (art. 65)
- Indennità di contingenza (art. 30)
- Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
- Minimo di stipendio integrativo
- Aumenti periodici di anzianità (art. 31)
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169.
L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria.
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensi- lità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo.
Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per cia- scuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 17 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo
AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.2003, pre- visti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 5 aprile 2000, sono incrementati a decorrere dal 1° giugno 2004 del 4 per cento e a decorrere dal 1°gennaio 2005 dell’1,9 per cento.
MINIMI NAZIONALI DI STIPENDIO MENSILE
I minimi nazionali di stipendio mensile per le diverse categorie di impie- gati, comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono ri- portati nella tabella n° 1.
I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di im- piegati, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi, salvo quanto è pre- visto dagli articoli 12, 13 e 14 del presente CCNL.
I minimi di cui alla tabella 1 trovano applicazione nei contratti territoriali sti- pulati in applicazione del CCNL 5 aprile 2000, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2007; per gli altri contrat- ti territoriali dal 1° giugno 2004 (vedi norma transitoria).
In sede di rinnovo quadriennale, il Contratto nazionale, sulla base dei cri- xxxx di cui all’articolo 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi nazionali di stipendio men- sile di cui al primo comma del presente titolo (vedi Tab. 1) nonché gli in- crementi da applicarsi a tutti gli stipendi contrattuali definiti dai contratti ter- ritoriali per ciascuna categoria di impiegati. Per i contratti territoriali non rinnovati è fatta salva “l’indennità di vacanza contrattuale” in vigore al li- vello territoriale interessato.
Norma transitoria
Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 5 aprile 2000, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i mi- nimi nazionali di stipendio mensile per le diverse categorie di impiegati, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2004.
Tab. 1
Categorie | Stipendio base mensile | Indennità di contingenza | E.D.R. | Minimi nazionali di stipendio mensile |
1 | 693,84 | 526,19 | 10,33 | 1.230,36 |
2 | 593,44 | 520,56 | 10,33 | 1.124,33 |
3 | 508,29 | 515,62 | 10,33 | 1.034,24 |
4 | 451,38 | 512,74 | 10,33 | 974,45 |
5 | 411,49 | 510,81 | 10,33 | 932,63 |
6 | 369,21 | 508,34 | 10,33 | 887,88 |
Art. 29 – Cointeressenza
Al fine del maggiore incremento della produzione, di un più elevato rendi- mento dell’azienda e di una concreta collaborazione tra datori di lavoro ed impiegati appartenenti alle categorie direttive o addetti alle colture ed agli allevamenti, potrà essere convenuto, in tutto o in parte, il sistema di retri- buzione a cointeressenza. I criteri della cointeressenza devono essere sta- biliti d’accordo tra datore di lavoro ed impiegati e dovranno risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto. In ogni caso, però, lo stipendio totale annuo spettante all’impiegato non può essere inferiore a quello previsto dal Contratto nazionale e dai contratti territoriali per la ca- tegoria alla quale l’impiegato appartiene.
Art. 30 - Ex Scala mobile
In materia di indennità di contingenza, valgono le norme di cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38 e alla legge 13 luglio 1990 n. 191 e successive mo- difiche ed integrazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992).
Per gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale presso un’unica azienda o presso più aziende, il valore unitario giornaliero od unitario ora- rio dell’indennità di contingenza, sarà determinato dividendo, rispettiva-
mente, per 26 e per 169 il valore della indennità di contingenza mensile spettante alla corrispondente categoria di impiegati a tempo pieno.
In ogni caso a tali impiegati non potrà essere corrisposto, a titolo di in- dennità di contingenza, un importo superiore a quello spettante alla corri- spondente categoria a tempo pieno.
Art. 31 - Aumenti periodici per anzianità di servizio
L’impiegato, per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa.
A partire dal 1° gennaio 1986 l’importo degli aumenti periodici per anzia- nità è fissato per ogni categoria di impiegati e valevole per tutto il territo- rio nazionale, nelle seguenti misure:
1a Categ. | €33,05 |
2a Categ. | €29,44 |
3a Categ. | €26,86 |
4a Categ. | €24,79 |
5a Categ. | €23,76 |
6a Categ. | €22,21 |
La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1986, per gli aumenti periodici che matureranno successi- vamente a tale data.
L’importo degli aumenti periodici per anzianità determinati dai contratti in- tegrativi regionali o provinciali secondo le norme del CCNL del 26 gennaio 1982, restano validi per gli aumenti periodici maturati alla data del 31 di- cembre 1985.
Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L’impiegato, nel caso di passaggio ad una categoria superiore, conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro riva- lutazione.
Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31 dicembre 1985, sarà effettuata sulla base dell’importo già previsto dai con- tratti integrativi.
Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limitata- mente ad essi, la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo importo fissato dal presente Contratto.
In tale ipotesi l’impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra sta- bilito.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per anzianità.
Art. 32 - 13a e 14a mensilità
Gli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a men- silità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicem- bre e agosto5.
La 13a mensilità deve essere corrisposta all’impiegato entro il 15 dicem- bre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rap- porto nel corso dell’anno.
(5) Per gli impiegati che risiedono in azienda, sull’importo della 13a e 14a mensilità non deb- bono essere effettuate le trattenute relative all’alloggio ed annessi.
In quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità ag- giuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazio- ne del rapporto stesso.
La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Art. 33 - Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo, a decorrere dal 1° aprile 2000, una indennità mensile nella misura di €38,73.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre man- sioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.
L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile.
Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti, deve essere co- perto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.
Art. 34 - Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidate- gli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dal- lo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un com- penso che dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto
del tipo di mezzo e delle tariffe dell’Automobil Club Italiano (ACI) per il co- sto chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.
Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle an- zidette tariffe ACI.
I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi di azien- de e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto dell’impor- tanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rimborso spese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere l’azien- da.
L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comunale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro.
Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il centro aziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di tra- sporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo ab- bonamento mensile.
L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro.
Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rimbor- so forfettario delle spese per il mezzo di trasporto.
Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto.
Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzidetto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell’alloggio azien- dale abbiano volontariamente lasciato tale alloggio.
Nell’ipotesi in cui l’abitazione fornita dall’azienda non rispondesse alle esi-
genze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali stabilire una particolare indennità a favore dell’impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale indennità si conside- ra comprensiva anche di quella per il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda.
Art. 35 - Trasferte
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall’impiegato per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una mag- giorazione del 25%, a titolo di rimborso delle piccole spese non docu- mentabili.
Sono ammesse le forfettizzazioni (vedi art. 65, lett. h).
TITOLO VII
PREVIDENZA - ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE
Art. 36 - Malattia ed infortunio
Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi.
Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procede- re alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla corre- sponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al tratta- mento di fine rapporto, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli im- piegati in dipendenza del presente contratto.
Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato sia derivata dal- l’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente.
L’impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’allog- gio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzia- nità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preav- viso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 48 e 51.
L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustifi-
cato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
In ogni caso, l’impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.
A - Malattia
L’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento eco- nomico:
Anni di anzianità presso l’azienda | Corresponsione stipendio mensile fino a mesi | Corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi |
a) inferiore a 5 anni | 3 | 3 |
b) da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nel- l’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i pe- riodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi conside- rati.
B - Infortunio
L’impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento eco- nomico:
Anni di anzianità presso l’azienda | Corresponsione stipendio mensile fino a mesi | Corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi |
a) inferiore a 5 anni | 3 | 3 |
b) da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i
periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nel- l’arco di tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i pe- riodi di assenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi consi- derati.
A seguito di quanto stabilito dal nuovo regolamento ENPAIA delle presta- zioni dell’assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dal 1° gennaio 1985 il trattamento economico spettante all’impiegato in stato di infortunio pre- visto dal precedente punto B), è sostituito dal seguente:
1) dal 1° al 3° giorno di assenza, l’onere della indennità giornaliera è inte- ramente a carico del datore di lavoro;
2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l’indennità giornaliera è per l’80% a ca- rico del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di la- voro;
3) dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, l’indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA.
In base all’art. 8 del nuovo Regolamento Infortuni ENPAIA, la misura del- l’indennità giornaliera si determina in ragione di un ventiseiesimo della re- tribuzione del mese in cui si è verificato l’evento, con l’esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l’aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive, nonché di ogni aumento automatico deri- vante dall’applicazione della contrattazione collettiva.
Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3), il trattamento economico spettante al- l’impiegato, per la parte dovuta al Fondo ENPAIA, è anticipata dal datore di lavoro.
L’impiegato, però, non appena ottenuta l’indennità del Fondo ENPAIA, è obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l’importo da que- sti anticipato.
Art. 37 - Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Assegni familiari
a) E.N.P.A.I.A.
I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente Contratto sono tenuti ai sen- si della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati di- pendenti alla Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, Viale Beetho- ven 48, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
2) trattamento di previdenza (rischio morte e quota a risparmio);
3) fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova e di tirocinio, deve essere inviata all’ENPAIA entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità com- plete dell’impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la qualifica attribuita, nonché la retribuzione lorda di cui all’art. 28 del pre- sente contratto.
Le variazioni che intervengono nella qualifica e nella retribuzione devono essere denunciate dal datore di lavoro entro un mese dal loro verificarsi.
I datori di lavoro sono tenuti a versare all’ENPAIA i contributi stabiliti dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico degli impie- gati.
La parte di contributo a carico degli impiegati è trattenuta dal datore di la- voro sulla retribuzione degli stessi impiegati.
I contributi sono calcolati dall’Ente in base alla retribuzione lorda anzidet- ta e, comunque, in base ad una retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale e devono essere versati all’Ente nei modi e nei termini di cui alla legge sopra menzionata.
b) I.N.P.S.
I datori di lavoro - in base alla legislazione vigente - debbono altresì pro- cedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
- sede provinciale - degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazio- ne e di previdenza sociale stabilite dalla normativa vigente.
I datori di lavoro debbono, previa domanda da inoltrare all’INPS, su ap- posito modulo, provvedere:
- a versare i contributi base e percentuali per l’assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti, e per altre forme assicurative e previdenziali, com- misurati alla retribuzione globale effettivamente corrisposta e, comun- que, nel rispetto dei minimali di retribuzione imponibile stabiliti per leg- ge.
Il versamento di tali contributi deve essere effettuato nei termini e nei modi di legge.
Per la Cassa integrazione valgono le norme della legge n. 223 del 1991.
Art. 38 - Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale
Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere iscrit- ti all’ENPAIA ed all’INPS a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono.
La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei con- tributi previdenziali dovuti, è quella prevista dal 4° comma dell’art. 1 del
d.l. 9.10.1989 n.338, convertito con modifiche nella legge 7.12.1989 n. 389.
Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui all’art. 9, c.2, del d.lgs. 25 febbraio 2000, n.61.
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali deve essere ef- fettuato nei modi e termini di legge.
Art. 39 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Le parti firmatarie del presente contratto concordano di istituire un Fondo per la erogazione delle prestazioni integrative sanitarie.
Sono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli impiegati ai quali si applica il presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo del datore di lavoro per l’i- scrizione al Fondo, è di euro 361,52 complessivi annui.
Il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 51,65 annui, an- che per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribuzione dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno, trat- tenendo semestralmente sulla retribuzione del dipendente la quota con- tributiva anticipata per il medesimo.
Le modalità dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle presta- zioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del Fondo.
Art. 40 - Fondo di previdenza complementare
Possono iscriversi al Fondo Pensionistico Impiegati Agricoli (FIA), tutti i quadri e gli impiegati ai quali si applica il presente contratto.
Il Fondo ha la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative agli impiegati agricoli iscritti.
La contribuzione al Fondo è determinata nella misura paritetica di euro 216,91 annui a carico del datore di lavoro e di euro 216,91 annui a carico dell’impiegato.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribuzione
dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno.
La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto dell’impie- gato sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che do- vranno essere evidenziate nel prospetto paga.
Le modalità dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle presta- zioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del Fondo.
In relazione al Protocollo d’intesa “Allegato A” del presente contratto è in via di definizione un accordo per l’istituzione di un unico Fondo di previ- denza complementare per impiegati ed operai agricoli.
All’atto della costituzione e piena operatività del Fondo di previdenza com- plementare, la contribuzione allo stesso sarà pari all’1,2% della retribu- zione imponibile, a carico del datore di lavoro e all’1,2% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore.
Art. 41 - Tutela della salute
Xxxx impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti (Ved. All. E, Verbale di Accordo 18 di- cembre 1996).
Art. 42 - Lavoratori tossicodipendenti
Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazio- ne dei relativi stati di tossicodipendenza, l’impiegato agricolo a tempo in- determinato a cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che in- tende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi sanitari preposti e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi albi, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla riabilitazio- ne e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accerta- mento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma ai sensi dell’art. 122 del ci- tato Testo Unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensi- le, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta ese- guendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora l’impiega- to interrompa volontariamente il programma di terapia e riabilitazione non- ché non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della tera- pia o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Gli impiegati agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari convi- venti in stato di tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta e compatibilmente con le esigenze aziendali, di un periodo di aspet- tativa non superiore a 4 mesi anche non consecutivi per concorrere al pro- gramma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decorrerà retri- buzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti inte- ressati.
TITOLO VIII SOSPENSIONE E CESSAZIONE
DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO
Art. 43 - Servizio di leva
La chiamata per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto d’im- piego per tutto il periodo del servizio di leva e l’impiegato ha diritto alla con- servazione del posto, purché, in base all’art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946, abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore con as- sunzione definitiva. Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
In caso di richiamo il datore di lavoro conserverà il posto all’impiegato e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi un’indennità mensile pari allo stipendio in danaro. Limitatamente a tale periodo di tempo, il datore di la- voro è tenuto a mantenere alla famiglia dell’impiegato, l’alloggio, la corre- sponsione dei generi in natura nonché le concessioni godute all’atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibi- le per le esigenze della sostituzione. L’impiegato richiamato per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
I periodi di richiamo di cui sopra saranno computati agli effetti dell’anzia- nità di servizio.
Art. 44 - Cessione e trapasso di azienda
La cessione o il trapasso dell’azienda non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’impiegato conserva, nei confronti del nuovo titolare, tutti i diritti acquisi- ti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto.
L’impiegato che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo titola- re ha diritto al trattamento previsto per il caso di dimissioni.
Art. 45 - Trasferimenti
Nel caso di trasferimento dell’impiegato, in via definitiva, da un’azienda al- l’altra dello stesso datore di lavoro, l’impiegato ha diritto al rimborso, pre- via documentazione, delle spese sostenute per il trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%.
Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato a mezzo di lettera raccomandata A.R. con l’indicazione dei motivi che lo hanno determinato.
Tale comunicazione deve essere effettuata all’impiegato con un preavvi- so di quattro mesi, rispetto alla data dell’effettivo trasferimento, qualora la località dell’azienda o dell’unità produttiva in cui l’impiegato sarà trasferi- to si trovi ad una distanza di almeno 500 Km. da quella di provenienza. Il preavviso sarà, invece, di due mesi, se la distanza è inferiore ai 500 Km.
L’impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto al riconoscimento del- l’indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del trattamento di fine rap- porto.
Art. 46 - Aspettativa
Nelle aziende con oltre 5 impiegati può essere concessa all’impiegato, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspet- tativa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.
Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, né decorre l’anzianità agli effetti degli artt. 31, 48 e 51 del presente contratto.
Nello stesso momento, nell’ambito della stessa azienda, può beneficiare dell’aspettativa un solo impiegato.
Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all’impiegato sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta.
Nell’arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso impie- gato un periodo di aspettativa che complessivamente superi i sei mesi.
Per quanto riguarda l’aspettativa di impiegati chiamati a funzioni pubbli- che elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si appli- xxxx le disposizioni dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e suc- cessive modifiche ed integrazioni.
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai se- guenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) censura scritta;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di re- tribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
Nei casi di cui alle lettere b), c), e d) il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’impiegato senza aver- gli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sen- xxxx a sua difesa.
L’addebito deve essere contestato dal datore di lavoro entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto che vi ha dato causa.
L’impiegato potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Tali provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che sia- no trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell’addebito.
Avverso tali provvedimenti l’impiegato potrà, entro 20 giorni dalla comuni- cazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sindacale per il tentativo di amichevole componimento.
E’ fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni azione per il risarcimen- to dei danni arrecati dall’impiegato.
Art. 48 - Preavviso di risoluzione del rapporto
La risoluzione del rapporto di impiego per il personale assunto a tempo in- determinato, tanto nel caso di licenziamento quanto nel caso di dimissio- ni e salvo le ipotesi di giusta causa, deve essere preceduta da preavviso dall’una all’altra parte, nei seguenti termini:
1) in caso di licenziamento:
- per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria
a) 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 9 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
e) 12 mesi per anzianità di servizio oltre 15 anni.
- per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria
a) 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 7 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
e) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
2) in caso di dimissioni:
a) 2 mesi per l’impiegato di 1a, 2a e 3a categoria;
b) 1 mese per l’impiegato di 4a, 5a e 6a categoria.
I termini di preavviso decorrono, in ogni caso, dalla metà o dalla fine di cia- scun mese.
In caso di mancato preavviso è dovuta, dall’una all’altra parte, una inden- nità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale corrispondente al periodo di omesso preavviso.
Ai sensi dell’art. 2118 c.c., la stessa indennità è dovuta dal datore di lavo- ro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente.
Durante il periodo del preavviso, anche se sostituito dalla relativa inden- nità, permangono tutte le disposizioni economiche e normative previste dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore.
La indennità sostitutiva del preavviso va considerata ai fini del trattamen- to di fine rapporto.
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga per accordo delle par- ti che ne convengano la immediata cessazione, viene meno l’obbligo del reciproco preavviso e della relativa indennità sostitutiva.
Ove l’impiegato rinunci in tutto od in parte ad effettuare in servizio il pe- riodo di preavviso, non avrà diritto all’indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato.
Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, l’impiega- to dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando in tal caso al dipendente la corrispondente indennità sostitutiva.
Nel caso di licenziamento e di corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, è facoltà dell’impiegato di continuare ad usufruire dell’alloggio in azienda per un periodo massimo di due mesi dalla data di notifica del- la intimazione del licenziamento.
Durante il periodo di preavviso nel caso di licenziamento, il datore di la- voro, tenute presenti le esigenze di servizio, concederà all’impiegato ade- guati permessi per la ricerca di altra occupazione. Tali permessi dovran- no essere concessi nei giorni richiesti dall’impiegato.
Art. 49 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeter- minato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento de- gli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustifica- to motivo, in base all’art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n.300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue:
a) GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rappor- to senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di la- voro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i di- retti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o colpa grave;
3) il furto in azienda;
4) l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
b) GIUSTIFICATO MOTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impiegato ov- vero da ragioni inerenti l’attività produttiva, la organizzazione del lavo- ro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti su-
periori;
2) le ripetute assenze non giustificate;
3) la trasformazione dell’azienda con modifica degli indirizzi col- turali o tecnici che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con le mansioni sino ad allora svolte dal- l’impiegato;
4) la cessazione dell’attività aziendale o la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di gestione d’impresa;
5) la consistente riduzione dell’attività aziendale, salvo il caso di utilizzazione dell’impiegato in altre mansioni dallo stesso ac- cettate.
Nel licenziamento per giustificato motivo l’impiegato ha diritto al preavvi- so di cui all’art. 48 o, in mancanza, all’indennità sostitutiva dello stesso.
Il licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere motivato e comunicato al dipendente a mezzo lette- ra raccomandata.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2 della cit. legge n. 108/1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei con- fronti degli impiegati aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che questi impiegati non abbiano eser- citato l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1982 n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26.2.1982 n.54.
Nel caso di liquidazione di società, di cooperative, ecc. di regola l’impie- gato viene trattenuto in servizio sino al termine della liquidazione stessa.
Il licenziamento deve essere, contestualmente, comunicato all’ENPAIA.
Art. 50 - Dimissioni
L’impiegato può recedere dal rapporto di lavoro, dandone preavviso al da- tore di lavoro, a mezzo di lettera raccomandata, nei termini stabiliti dall’art. 48.
Costituiscono giusta causa di dimissioni, senza preavviso da parte del- l’impiegato:
- riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione dello sti- pendio contrattuale o ritardato pagamento per oltre tre mesi;
- modifica della pattuizione del contratto individuale non concordata con l’impiegato.
Nel caso di dimissioni per giusta causa l’impiegato ha diritto, oltre al trat- tamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del periodo di preav- viso.
Le dimissioni devono essere, contestualmente, comunicate all’ENPAIA.
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
All’impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il tratta- mento di fine rapporto, previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.
L’anzidetta disciplina si applica a partire dal 1° giugno 1982, data di en- trata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le di- sposizioni previste in merito alla indennità di anzianità degli artt. 31, 32 e 33 del CCNL per gli impiegati agricoli del 26 gennaio 1982.
Alla corresponsione del trattamento di fine rapporto provvede l’ENPAIA con le modalità ed i limiti stabiliti dal “Regolamento del fondo per il tratta- mento di fine rapporto”.
Art. 52 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell’impiegato, le indennità ed il trattamento dovuto per la risoluzione del rapporto di lavoro, compresa l’indennità sostitutiva del
preavviso di cui all’art. 2118 del c.c., devono essere corrisposti, a norma dell’art. 2122 c.c., al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell’impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
Art. 53 - Anzianità convenzionale
Agli impiegati i quali si trovino nelle condizioni qui appresso precisate, sem- pre che non abbiano goduto presso altre aziende delle concessioni che col presente articolo vengono disposte, l’anzianità di servizio agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità6 e del preavviso verrà maggiorata convenzionalmente nella misura che per ciascun caso qui ap- presso si precisa:
1) decorati al valore dell’Ordine militare, feriti di guerra, promossi per me- riti di guerra: sei mesi;
2) mutilati di guerra: un anno;
3) ex combattenti con anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a tre anni se hanno prestato servizio in zona di operazioni: sei mesi;
4) ex combattenti con anzianità di servizio nell’azienda, superiore a tre anni e non inferiore ai sei mesi: 2/3 del servizio prestato in zona di ope- razione;
5) ex combattenti con anzianità di servizio nell’azienda superiore a sei anni: tutto il servizio prestato in zona di operazione.
Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimento dei tre o dei sei anni di servizio e l’impiegato non abbia beneficiato dell’intera an- zianità convenzionale, spettantegli in relazione al servizio militare presta- to in zona di operazione, il restante periodo di anzianità convenzionale
(6) Gli effetti dell’eventuale ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° gennaio 1976.
spettante e non conteggiato con gli stessi criteri di cui sopra, dovrà esse- re riconosciuto dal successivo datore di lavoro.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.
Per ottenere le maggiorazioni di anzianità di cui sopra, l’impiegato dovrà presentare il proprio stato di servizio militare rilasciato dalle Autorità mili- tari ed i brevetti di decorazione, ferite, mutilazioni.
Il diritto alle anzianità convenzionali può essere fatto valere una volta sola, pertanto il datore di lavoro, sul certificato da rilasciarsi all’impiegato se- condo il disposto dell’art. 55, dovrà annotare se l’impiegato che ne abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni di anzianità ed in che misura.
Nel caso che, avendone diritto, l’impiegato non abbia beneficiato delle maggiorazioni di anzianità di cui al presente articolo, dovrà essere indi- cato il motivo sul certificato di cui al precedente comma.
Art. 54 - Modalità relative alla cessazione del rapporto
Al momento della cessazione del rapporto, l’impiegato deve effettuare la riconsegna di quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro, in relazione alle mansioni espletate; tra l’altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino, con i relativi documenti, ecc..
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all’impiegato la ricevuta dell’avve- nuta riconsegna.
La cessazione del rapporto di impiego deve essere comunicata all’EN- PAIA, a cura del datore di lavoro il quale è tenuto ad inviare all’uopo, espli- cita denuncia controfirmata di norma dall’impiegato.
La denuncia di cui al precedente comma deve essere trasmessa all’EN- PAIA non oltre il termine di 15 giorni dal verificarsi della cessazione del rapporto di impiego e deve contenere la data di inizio e di cessazione del rapporto di impiego, quella di inizio e di scadenza del periodo di preavvi- so trascorso in servizio, ovvero l’ammontare della indennità sostitutiva e
l’indirizzo dell’impiegato.
In caso di cessazione per cause di morte del dipendente, la denuncia può essere effettuata anche dagli aventi diritto.
In caso di morte dell’impiegato, i familiari possono usufruire dell’alloggio per un periodo massimo di 2 mesi.
Tale termine può essere prorogato di altri 4 mesi nel caso di comprovata necessità da parte degli stessi familiari e sempre che non vi sia l’esigen- za, da parte dell’azienda, di disporre dell’alloggio per l’impiegato suben- trante.
Art. 55 - Certificato di servizio
All’impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determinante le dimissioni o il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un certificato dal quale risulti il tempo in cui l’impiegato ha prestato servizio nell’azienda e le mansioni da esso disimpegnate.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche, cioè, se tra l’impiegato e il datore di lavoro fosse sorta contesta- zione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verta sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.
TITOLO IX DIRITTI SINDACALI
Art. 56 - Delegato di azienda
Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli stes- si un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali de- gli impiegati firmatarie del presente contratto.
L’elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli im- piegati dell’azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.
Il delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla direzione azien- dale ed alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e degli impiegati firmatarie del presente contratto e dei contratti territoriali; la comunicazio- ne potrà essere effettuata anche dall’Organizzazione sindacale cui l’im- piegato eletto appartiene.
Il delegato inizierà a svolgere le proprie funzioni immediatamente dopo che il datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione della sua elezione.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta applicazio- ne dei contratti collettivi di lavoro, nonché per l’osservanza delle nor- me di legge sull’igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impie- gati e la distribuzione dell’orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui ven- ga richiesta.
Art. 57 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d’In-
tesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (Ved. Allegato F).
Art. 58 - Permessi sindacali
Gli impiegati, membri di organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, per l’e- spletamento delle attività inerenti le loro funzioni, hanno diritto di usufrui- re di permessi retribuiti nel massimo di dieci ore mensili; tali permessi pos- sono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre.
Gli impiegati eletti delegati aziendali, sempre per l’espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti nel limite massimo di una giornata per ogni mese; tali permessi possono essere cumulabili en- tro il periodo massimo di un semestre. I dirigenti sindacali di cui sopra han- no altresì diritto a permessi non retribuiti in misura non superiore a otto giorni all’anno per motivi di cui al precedente comma.
Gli impiegati che intendono esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro tre giorni prima.
L’Organizzazione sindacale cui appartengono i dirigenti sindacali membri di Organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali deve comunicare i nominativi di detti dirigenti a mezzo lettere ai datori di lavoro ed alla Or- ganizzazione sindacale degli stessi datori di lavoro.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la co- municazione al datore di lavoro.
I permessi spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno variazio- ni nella loro entità in caso di successione nella carica.
Impegno a verbale (relativo agli artt. 56, 57, 58)
Le Organizzazioni Sindacali degli impiegati agricoli, firmatarie del presen- te contratto assumono l’impegno di evitare, nelle aziende in cui siano pre- senti per tutte le anzidette Organizzazioni sindacali, oltre ai propri delegati
aziendali, membri di organismi direttivi, nazionali, regionali e provinciali, che il cumulo dei permessi previsti per tali figure comporti pregiudizio al normale disimpegno delle attività aziendali.
In tale ipotesi le Organizzazioni territoriali delle parti firmatarie del presente contratto, su richiesta delle Organizzazioni datoriali interessate, concor- deranno idonee soluzioni per superare tali problemi.
Art. 59 - Tutela del delegato aziendale
Il delegato aziendale non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carat- tere economico, in costanza del rapporto di lavoro per motivi attinenti l’at- tività sindacale svolta.
Il delegato non può essere licenziato o trasferito, né possono essere resi esecutivi i provvedimenti di carattere disciplinare ed economico se non dopo l’esame dell’Organizzazione sindacale cui appartiene il delegato stes- so con quella di cui fa parte il datore di lavoro.
Tale esame, da farsi su richiesta dell’interessato o della sua Organizza- zione sindacale, dovrà avvenire entro e non oltre i quindici giorni dal mo- mento in cui il delegato ha ricevuto la notifica del provvedimento.
In mancanza di accordo si applicano le norme di legge vigenti in materia. La tutela del delegato ha inizio dal momento dell’avvenuta elezione.
Art. 60 - Diritti sindacali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collet- tivo nazionale in materia di “diritti sindacali”, si fa riferimento alla legge 20.5.1970, n. 300 che reca “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul colloca- mento”.
Art. 61 - Sistemi e procedure d’informazione
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e del- le Organizzazioni sindacali, le parti contrattuali, nella comune volontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la com- petitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fonda- mentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto se- gue.
Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizza- zioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a li- vello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospet- tive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i processi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche e le conseguenti prospettive occupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stessi temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento le- gato all’ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Orga- nizzazioni sindacali regionali delle parti stipulanti.
Art. 62 - Controversie individuali
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Orga- nizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il compo- nimento della vertenza.
Art. 63 - Controversie collettive
Le controversie di carattere collettivo attinenti l’applicazione o l’interpre- tazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le
quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
Art. 64 - Contributo contrattuale
I datori di lavoro e gli impiegati agricoli, a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni nazionali sti- pulanti il presente contratto, un contributo annuo.
La misura di tale contributo è stabilita da appositi Accordi tra le stesse parti.
La quota a carico dell’impiegato dipendente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 65 - Disposizioni generali - Contratti territoriali
Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione ter- ritoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
a) individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall’art. 17 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le de- claratorie ivi stabilite;
b) lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di impiegati a tempo pieno presso una sola azienda (ved. art. 28).
c) gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà trattenere all’impiegato per la eventuale fornitura allo stesso dell’abitazione, luce, gas, telefono, legna ed altri generi in natura7, nonché l’ammontare del- la ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi in azienda;
d) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l’abitazione of- ferta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
e) la determinazione del compenso, spettante all’impiegato nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno del- le mansioni affidategli (ved. art. 34);
(7) I generi in natura prelevati dai dipendenti e forniti dall’azienda, sono valutati ai prezzi del- le mercuriali della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, per vendita all’ingrosso, franco azienda, al momento del prelevamento.
f) la individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figure impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l’azienda;
g) la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale nei diversi giorni;
h) la eventuale forfettizzazione delle trasferte di cui all’art. 35 stabilendo- ne l’importo, i tempi e le modalità;
i) la determinazione dell’indennità oraria (ultimo comma art. 10) per i rap- porti di lavoro a tempo parziale relativamente a talune categorie im- piegatizie.
Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal con- tratto stesso.
I contratti territoriali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità per quattro anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Anche al rinnovo dei contratti territoriali si applicano le disposizioni relati- ve al raffreddamento del conflitto ed all’indennità di vacanza contrattuale di cui agli artt. 2 e 3.
Nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le Or- ganizzazioni firmatarie del presente contratto interverranno direttamente per la stipula dei contratti territoriali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti confermano l’opportunità di favorire una graduale estensione del
livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cau- se che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto del- le competenze proprie di ciascun livello contrattuale.
Art. 66 - Esclusività di stampa - Archivi contratti
Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazio- ni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione del- l’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Na- zionale dell’Economia e del Lavoro), archivio contratti, Xxx Xxxxx Xxxxx, 0, Xxxx, copia del presente CCNL. Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nel- la legge 29 luglio 1996, n.402, il presente CCNL, a cura di una delle par- ti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Pre- videnza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzio- ne delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Par- ti medesime.
Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente CCNL.
ALLEGATI
Allegato A
PROTOCOLLO D’INTESA
Le parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni Isti- tuti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie co- muni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appo- siti accordi:
a) entro il 31.12.96:
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza d.lgs. 626;
- osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo;
- organismo bilaterale sulla formazione professionale;
- rappresentanza sindacale unitaria RSU.
b) entro i tempi successivamente possibili:
- previdenza complementare per impiegati ed operai.
Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armoniz- zazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti me- desimi.
A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL.
Allegato B
STATUTO AGRIFORM
ORGANISMO BILATERALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 1
Costituzione
E’ costituita tra:
le Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli COLDIRETTI,
CONFAGRICOLTURA e CIA da una parte
e
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA dall’altra,
una Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile denominata “AGRIFORM”.
ART. 2
Scopi e finalità
L’Associazione, costituita in applicazione dell’art. 6 del Contratto Colletti- vo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, stipulato il 19 luglio 1995, e del Protocollo d’Intesa allegato A al CCNL Quadri ed Impie- gati agricoli del 13.11.1996, non ha fini di lucro e si propone di promuove- re e sostenere iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della profes- sionalità degli addetti in agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dal- l’Accordo del 23 luglio 1993 e dall’Accordo per il lavoro del 24/9/1996.
In particolare “Agriform” ha i seguenti compiti:
a) analizzare, promuovere ed organizzare la domanda di formazione dei lavoratori, progettando le tipologie dei corsi e definendo le modalità di fruizione degli stessi da parte dei lavoratori;
b) individuare e proporre modelli di base di formazione teorica per i gio- vani assunti con contratto di formazione lavoro e per i giovani appren- disti;
c) progettare e promuovere iniziative volte all’intensificazione e al miglio- ramento dell’orientamento professionale, anche attraverso iniziative pi- lota;
d) promuovere il raccordo e la collaborazione con le strutture della pub- blica istruzione e formazione (dell’Unione europea e Nazionale) al fine di stimolare una maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e dell’i- struzione, anche mediante esperienze e stages teorico-pratici;
e) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti competenti, degli strumenti funzionali all’adeguamento dell’offerta formativa ai fab- bisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro nonché il mi- glioramento della qualità e dell’efficienza dell’offerta formativa;
f) promuovere in particolare quelle attività formative che si collegano con l’ingresso nella vita attiva o con la riconversione a nuove attività o mo- dalità di lavoro.
Conseguentemente per il raggiungimento dei suoi scopi l’AGRIFORM po- trà:
1. organizzare incontri e convegni di studio, in materia di formazione, na- zionali ed internazionali, nonché partecipare ad iniziative analoghe pro- mosse da altri;
2. monitorare l’azione formativa svolta dai soggetti preposti al fine di co- stituire un proprio centro di documentazione e di fornire ogni informa- zione utile alle Parti costituenti ad ogni livello;
3. stimolare le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti costituenti ad utilizzare strumenti idonei allo sviluppo della formazione a livello terri- toriale;
4. stipulare accordi e convenzioni con Associazioni ed Organismi bilate-
rali, italiani ed esteri, nonché con altri soggetti pubblici e privati ope- ranti nell’ambito della formazione;
5. realizzare pubblicazioni utili ad informare sulle sue attività ed a diffon- dere contenuti e metodi formativi innovativi;
6. attuare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle finalità so- ciali ed a realizzare gli altri compiti che le Parti, a livello nazionale, do- vessero decidere di attribuire all’AGRIFORM.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’AGRIFORM potrà utilizzare le strut- ture operative dei soci fondatori e/o dotarsi di proprie autonome strutture operative.
ART. 3
Sede
L’AGRIFORM ha sede legale ed operativa in Roma.
Essa potrà istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze sia nel ter- ritorio nazionale che estero.
ART.4
Durata
L’AGRIFORM ha durata illimitata.
ART. 5
Soci
Sono soci fondatori di AGRIFORM:
• le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli: COLDIRET-
TI, CONFAGRICOLTURA e CIA;
• le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli: FLAI-CGIL, FISBA- CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA.
ART. 6
Contributi
L’AGRIFORM per il perseguimento dei propri scopi, dispone:
1. della contribuzione dei soci fondatori;
2. di contributi pubblici e privati;
3. di proventi derivanti da iniziative sociali.
ART. 7
Organi
Sono Organi dell’AGRIFORM:
1. l’Assemblea;
2. il Comitato di Gestione;
3. il Presidente ed il Vice Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. la Consulta.
ART. 8
Assemblea
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori in persona dei rispettivi legali rappresentanti o di loro delegati.
Ciascun socio dispone di un voto.
L’Assemblea ha tutti i poteri per la gestione straordinaria dell’Associazio- ne.
Essa in particolare delibera, in xxx xxxxxxxxx:
0. sull’approvazione del rendiconto annuale e del preventivo di spesa;
2. sulla nomina delle cariche sociali;
3. sull’approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto sociale;
4. sugli eventuali emolumenti da corrispondere ai componenti degli or- gani sociali;
5. sulla contribuzione sociale;
6. sull’approvazione annuale del piano di attività generale;
7. sulla richiesta di enti a far parte della Consulta ai sensi dell’art. 12; ed in via straordinaria:
8. sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche statutarie.
Le competenze di cui ai punti da 1 a 8 non possono essere delegate al Comitato di Gestione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito, contenente or- dine del giorno, data, ora e sede della riunione, inviato a ciascun compo- nente almeno otto giorni prima.
Deve essere convocata con le stesse modalità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con l’ordine del giorno dagli stessi proposto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di alme- no i 3/4 dei componenti, le deliberazioni sono valide se approvate da tut- ti i presenti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tut- ti i componenti e le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i pre- senti.
L’Assemblea nomina per ogni riunione un Segretario che redige specifico verbale.
Le deliberazioni risultano dal verbale assembleare sottoscritto dal Presi- dente e dal Segretario della riunione medesima.
ART. 9
Presidente e Vice Presidente
L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, scel- ti tra le Organizzazioni degli imprenditori e quelle dei Sindacati dei lavo- ratori alternativamente ed a rotazione all’interno di ciascuna di esse.
Xxxx xxxxxx in carica 3 anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a ter- zi ed in giudizio.
Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di gestione e su delibera di quest’ultimo la Consulta.
Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, esercita tutte le funzioni demandate a quest’ultimo.
ART. 10
Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è costituito, oltre che dal Presidente e dal Vice Pre- sidente dell’Associazione, da cinque componenti, nominati dall’Assemblea
su designazione delle Organizzazioni che non hanno espresso il Presi- dente ed il Vice Presidente secondo il seguente criterio:
• due componenti espressione delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli;
• tre componenti espressione dei Sindacati dei lavoratori agricoli.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni.
Il Comitato nomina al suo interno e per ogni seduta un segretario che re- dige specifico verbale.
Il Comitato di Gestione ha i poteri di ordinaria amministrazione dell’Asso- ciazione.
Esso in particolare decide la convocazione della Consulta; predispone il rendiconto annuale, il preventivo di spesa, il piano di attività generale ed il regolamento, trasmettendo i relativi atti all’Assemblea per l’approvazio- ne.
Assume inoltre tutte le iniziative necessarie per l’esecuzione del piano di attività.
Il Comitato di Gestione ha competenza anche nelle materie espressamente delegate dall’Assemblea.
Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente, invia- ta tramite posta, fax, telegramma o altro mezzo equivalente, almeno tre giorni prima ed è validamente costituito con la presenza dei 3/4 dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono valide se approvate da tutti i pre- senti.
Le deliberazioni risultano dal verbale della riunione sottoscritto dal Presi- dente e dal Segretario della riunione medesima.
ART. 11
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi.
Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea de- signano 2 revisori effettivi e 1 supplente.
Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente.
L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente dell’Assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di gestione.
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività dell’Associazione.
Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ulti- ma ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
ART. 12
Organi Consultivi
E’ Organo consultivo dell’AGRIFORM la Consulta.
La Consulta è composta dai rappresentanti dei soci fondatori, in ragione di due per ciascun socio, e dai rappresentanti degli Enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche pubbliche e private, Enti locali, associazioni operanti nel campo dell’istruzione e della formazione che ne facciano richiesta e la
cui ammissione sia stata deliberata dall’Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in ragione di uno per ogni soggetto.
La Consulta, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice presi- dente, esprime pareri e proposte sui programmi di attività dell’Associazio- ne e sugli altri argomenti sottoposti all’esame della stessa da parte del Co- mitato di gestione.
ART. 13
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio di AGRIFORM è costituito dalla quota versata in fase di co- stituzione dai soci fondatori, dai beni mobili e immobili che per acquisto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengono in proprietà di AGRIFORM, da ogni somma di denaro, titolo o valori elargiti a titolo di li- beralità da terzi pubblici o privati.
ART. 14
Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 15
Avanzi di gestione
Alla fine di ciascun esercizio, gli avanzi di gestione, detratte le eventuali destinazioni al Fondo di dotazione, saranno impiegati nell’esercizio suc- cessivo e destinati alle finalità dell’Associazione.
Sull’utilizzo del Fondo di dotazione delibera l’Assemblea.
ART. 16
Regolamento
Il Comitato di gestione predispone il Regolamento attuativo del presente Statuto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 17
Scioglimento
Lo scioglimento di AGRIFORM è deliberato dall’Assemblea in seduta straor- dinaria.
In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto con delibera dell’Assemblea ad enti che svolgono attività ed iniziative assimilabili a quelle degli scopi di AGRIFORM.
ART. 18
Competenze
Per ogni controversia legata al presente Statuto è competente il Foro di Roma.
ART. 19
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, val- gono le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi in vigore.
Allegato C
Protocollo Nazionale per la Disciplina dei Contratti di Formazione- Lavoro degli Impiegati Agricoli.
Il giorno 5 aprile 2000 in Roma, presso la sede della Confagricoltura, Xxx- xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 000
tra
La CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA La CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI
La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
e
La FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPENDENTI IMPIEGATI AGRICOLI
aderenti alla CONFEDERDIA
la FLAI-CGIL la FISBA-CISL la UILA-UIL
Le parti, preso atto delle modifiche introdotte dal legislatore in materia di Contratti di Formazione-Lavoro (C.F.L.) con l’art. 16, della legge n. 451/1994 e successive modifiche ed integrazioni, concordano di adeguare il Proto- collo del 10 aprile 1992, stipulato in applicazione dell’art. 3, della Legge n. 863/84, nel modo seguente:
1) I C.F.L. si rivolgono ai giovani di età compresa tra sedici e trentadue anni al fine di acquisire la preparazione professionale relativa alle mansioni di cui alla 1a, 2a, 3a, 4a e 5a categoria degli impiegati agricoli (art. 15).
2) I C.F.L. sono definiti secondo la seguente tipologia:
C.F.L. tipo A (A1 – A2)
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all’acquisizione di pro- fessionalità elevate (tipo A-2) o intermedie (tipo A-1):
- professionalità di grado elevato (tipo A-2) appartenenti alla 1a, 2a e 3a categoria degli impiegati agricoli con previsione di almeno 130 ore di formazione teorica;
- professionalità di grado intermedio (tipo A-1) appartenenti alla 4a e 5a categoria degli impiegati agricoli, con previsione di almeno 80 ore di formazione teorica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell’art. 16, comma 5, L. 451/94 e successive modifiche e inte- grazioni).
Il periodo di prova è stabilito in mesi tre.
Alla scadenza del C.F.L. l’azienda è tenuta ad attestare la categoria professionale conseguita dal dipendente e darne comunicazione alla Sezione Circoscrizionale (Modello D).
C.F.L. tipo B
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l’inseri- mento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La formazione teorica minima che il C.F.L. deve prevedere è di alme- no 20 ore e deve riguardare:
- la disciplina del rapporto di lavoro;
- l’organizzazione del lavoro;
- la prevenzione ambientale e infortunistica.
La formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa (ai sensi dell’art. 16, comma 5, L. 451/94 e successive modifiche e inte- grazioni).
Il periodo di prova è stabilito in mesi uno.
Alla scadenza del C.F.L. l’azienda è tenuta a rilasciare al dipendente un attestato sull’esperienza svolta (Modello E).
3) Il trattamento retributivo da corrispondere per tutta la durata del C.F.L. è pari allo stipendio contrattuale mensile previsto per la categoria di un livello inferiore a quella di destinazione.
4) Nel caso di interruzione continuativa della prestazione dovuta a ma- lattia od infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazio- ne del posto per un periodo, rispettivamente, di 120 giorni e di 150 gior- ni di calendario.
Per i contratti formazione-lavoro di durata annuale il periodo di so- spensione per malattia od infortunio sul lavoro, sarà aggiunto alla du- rata annuale.
5) Nel caso di più assenze per malattia, determinate o meno dalla stessa causa, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà pari a 120 giorni di calendario, nell’arco di 24 mesi del contratto di formazio- ne lavoro.
6) Salvo quanto espressamente previsto dal presente Protocollo, ai gio- vani assunti con contratto di formazione-lavoro, si applicano le norme del vigente CCNL impiegati agricoli.
7) Il contratto di formazione-lavoro deve contenere le indicazioni di cui ai modelli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Proto- collo.
Il suddetto contratto deve essere accompagnato da una dichiarazione dell’Azienda attestante:
- che per le professionalità per le quali si svolge l’attività formativa non sono state effettuate nei 12 mesi precedenti riduzioni di impie- gati e che la stessa azienda interessata non intende operarne, per pari professionalità, nell’arco di durata dei contratti di formazione- lavoro, nel caso di radicali modifiche degli ordinamenti colturali o
dell’organizzazione aziendale;
- di non aver sospensioni in atto (ai sensi dell’art. 2, L. 675/77);
- l’adesione dell’azienda interessata ad una delle organizzazioni im- prenditoriali agricole, firmatarie del presente Protocollo.
8) L’impresa agricola è, altresì, tenuta a trasmettere all’Organizzazione Professionale provinciale di appartenenza copia del “Progetto per l’attività di Formazione e Lavoro” e del “Contratto di Formazione e Lavoro individuale” (Modelli B e C).
L’Organizzazione Professionale provinciale provvederà a convocare tempestivamente le locali Organizzazioni degli impiegati per esami- nare, entro i 5 giorni successivi, gli atti relativi al contratto di forma- zione. Tale esame si considererà effettuato anche in caso di presen- za di un solo componente delle XX.XX. degli impiegati firmatarie del presente CCNL.
Le parti, successivamente, invieranno agli uffici competenti l’elenco dei progetti ritenuti conformi, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 5 giorni l’avvenuta assunzione (ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2, L. 608/96).
In caso di assenza di rappresentanze degli impiegati agricoli e tra- scorsi i 5 giorni previsti, il parere favorevole si intende acquisito e l’Or- ganizzazione Professionale Provinciale potrà legittimamente proce- dere all’invio della predetta documentazione.
9) Qualora il contratto di formazione-lavoro sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato, la sua durata dovrà essere considerata ai fini del calcolo degli istituti normativi di cui al CCNL impiegati agricoli in vigore.
10) Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano pre- sentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del C.F.L. si svolga in posizioni di comando presso una pluralità di imprese in- dividuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta fer- ma in capo alle singole imprese.
11) La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di
avviamento risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento degli impiegati il cui contratto di formazione lavoro sia già ve- nuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano gli impiegati che si siano dimessi, quelli licenziati per giu- sta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano ri- fiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tem- po indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si ap- plica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
12) Nella predisposizione dei progetti di formazione lavoro l’impresa agri- cola deve rispettare i principi di non discriminazione diretta ed indi- retta previsti dalla L. n. 125/91, in materia di “azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna”.
13) Nell’ambito dell’autonomia negoziale affidata alle parti sociali dall’art. 3 comma terzo, della legge n. 863/84, le parti firmatarie del presen- te Protocollo ritengono superata la necessità dell’approvazione pre- ventiva, da parte delle Commissioni regionali dell’impiego, per i pro- getti dei contratti di formazione-lavoro conformi alla presente regola- mentazione e che, pertanto, i contratti di cui sopra possono essere presentati dalle imprese alle Sezioni di collocamento territorialmen- te competenti, per la immediata assunzione.
14) Le parti firmatarie del presente Protocollo, su richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente in sede regionale per la verifica delle assunzioni effettuate dalle aziende, distinte per aree territoriali e per figure professionali.
15) Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2003 e sarà ta- citamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti, almeno quattro mesi prima della scadenza, con racco- mandata A.R..
FAC-SIMILE DI MODULISTICA PER L’ASSUNZIONE DI IMPIEGATI CON CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
mod. A
COMUNICAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA
Data ..............
Spett.le ..............
via ...................
L’azienda agricola ............................... di operante nel
Comune di ed aderente all’Organizzazione pro-
fessionale , trasmette copia del Progetto per l’attività di
formazione-lavoro e del relativo Contratto individuale con il Sig.
..............................., al fine degli adempimenti previsti dall’Accordo qua- dro per la disciplina dei contratti di formazione-lavoro impiegati agricoli.
p. l’Azienda
....................
mod. B
PROGETTO PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE-LAVORO
L’azienda agricola ................................ sita nel Comune di ..............................
in base a quanto previsto dall’art. 3 della L. 19/12/1984, n. 863 e succes- sive modificazioni ed integrazioni; nonché dal Protocollo sui contratti di for- mazione-lavoro allegato al CCNL impiegati agricoli in vigore, riscontra la necessità, per le attuali esigenze aziendali, di dare attuazione al seguen- te contratto di formazione-lavoro di tipo , secondo i tempi e le moda-
lità sottoindicate:
A) svolgimento delle attività di formazione-lavoro nel periodo dal al
.............. presso l’azienda .......................... per il Sig. ........................................
per l’acquisizione della qualifica di formazione .................
B) l’attività formativa e di lavoro dell’impiegato all’uopo assunto è costi- tuita da prestazioni lavorative e dal seguente insegnamento teorico pari ad ore inerenti le seguenti materie:
......................................................................................................................................
...................
Il presente progetto è conforme alla regolamentazione prevista dal Proto- collo sui contratti di formazione-lavoro allegato al CCNL impiegati agrico- li in vigore.
mod. C
CONTRATTO DI FORMAZIONE - LAVORO INDIVIDUALE
Tra i sottoscritti Sig datore di lavoro (od in rappresentanza
dell’azienda), e Sig visto il Protocollo sui contratti di for-
mazione-lavoro allegato al CCNL impiegati agricoli in vigore con cui vie- ne prevista, in relazione all’art. 3, L. 19/12/1984, n. 863 e successive mo- dificazoni ed integrazioni, l’assunzione nominativa con contratto di forma- zione-lavoro di tipo ; si conviene quanto segue :
- L’azienda ......................... assume il Sig. ................... nato il ..................
e residente in ...................... con contratto di formazione-lavoro di tipo
............per la durata di mesi .......... a far data dal per la qua-
lifica di formazione della categoria ................................. .
Il trattamento economico è pari al trattamento minimo di stipendio mensi- le previsto per la categoria di un livello inferiore a quella di formazione, ed è di L. .....................
- Le ore teoriche di formazione sono pari a .............
- Il periodo di prova è di mesi (1)
Data ............
Il datore di lavoro Il dipendente
............................ .....................
———————————
(1)Nota:Tre mesi per i contratti di durata biennale Un mese per i contratti di durata annuale
mod. D
ATTESTATO DELL’AZIENDA E COMUNICAZIONE AL COMPETENTE UFFICIO DEL COLLOCAMENTO PER IL C.F.L. TIPO A
L’azienda ............................ attesta che il Sig assunto
con Contratto di formazione-lavoro il ............... e fino al ...........................
ha svolto con esito l’attività prevista dal progetto per il Con-
tratto di formazione-lavoro per il conseguimento della qualificazione pro- fessionale di .............................
mod. E
ATTESTATO DELL’AZIENDA DA RILASCIARE AL DIPENDENTE AL TERMINE DEL C.F.L. TIPO B
L’azienda ................. attesta che il Sig assunto con contratto di for-
mazione-lavoro il ......................... e fino al ha svolto con
esito l’attività prevista dal progetto per il C.F.L. di tipo
B.
Allegato D
Protocollo nazionale d’intesa per il contratto di somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art.1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituti- vo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commer- ciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati fi- nalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le man- sioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626/94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della si- curezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’au- mento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordi- nari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle li- ste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previ- sti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con con- tratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può es-
sere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente(1).
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà co- municazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, al- l’Osservatorio Regionale entro i 10 giorni successivi.
(1) L’unità equivalente è pari a 270 giornate.
Allegato E
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Genera- le dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxx- xxxxx 000,
tra
la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti la Confederazione Italiana Agricoltori
e
la CONFEDERDIA la FLAI-CGIL
la FISBA-CISL la UILA-UIL
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro;
visto il “Protocollo d’Intesa”, allegato al Verbale di Accordo del 13.11.1996 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli;
considerato che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 626/94 così come modificato dal d.lgs. n. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle particolari caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le nor- me di seguito indicate, di dare attuazione alla definizione dei suddetti aspet- ti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue mo- dalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quadri, gli impiegati e gli operai