Sig. ........................
Sig. ........................
........................@xxxxx.xxx
OGGETTO: Obbligo di istanza di accesso redatta su modelli predisposti dalla
P.A..
Il Sig. ........................ presentava un’istanza di accesso al Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Firenze. L’amministrazione non negava l’accesso ma invitava l’interessato a riformulare la domanda compilando un modello predisposto dal Ministero della Giustizia.
Il Sig. ........................, che pure ha già potuto accedere ai documenti richiesti, chiede a questa Commissione se è legittimo che l’amministrazione imponga la presentazione dell’istanza su apposito modello anziché in via informale.
Ritiene questa Commissione che la richiesta sia legittima in quanto l’Amministrazione ha discrezionalità nel determinare – anche attraverso provvedimenti organizzatori generali (art. 1, d.P.R. n. 184/2006) – le modalità dell’esercizio del diritto di accesso qualora siano finalizzate ad agevolare e semplificare le operazioni di visione e/o di rilascio di copia dei documenti anche al fine di dare un ordine amministrativo alle domande, con l’unico limite che gli adempimenti imposti non comprimano i contenuti del diritto quali determinati dalla legge.
Sig. ........................
.........................@xxxxxxxxxxx.xx OGGETTO: Possibilità di avere copia di documenti in formato digitale.
Il Sig. ........................, dovendo accedere agli atti amministrativi inerenti una procedura concorsuale, chiede se sia possibile avere copia degli stessi in “formato digitale”, con supporto fornito dal richiedente e quindi senza oneri né per il cittadino né per l’amministrazione interessata.
L’Amministrazione ha discrezionalità nel determinare – anche attraverso provvedimenti organizzatori generali (art. 1, d.P.R. n. 184/2006) –le modalità dell’esercizio del diritto di accesso qualora siano finalizzate ad agevolare e semplificare le operazioni di visione e/o di rilascio di copia dei documenti richiesti. L’art. 13 del
d.P.R. n. 184/2006 prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni “assicurano che il diritto di accesso possa essere esercitato in via telematica”. Ovviamente questa è una possibilità e non un obbligo per la P.A. alla quale spetta la competenza regolamentare di disciplinare il diritto di accesso secondo modalità che non pregiudichino o appesantiscano l’ordinaria attività amministrativa. La disponibilità del Sig.
........................ a fornire tutti i supporti necessari onde evitare anche oneri accessori è anche questa una decisione che l’amministrazione acceduta valuterà discrezionalmente alla luce delle modalità dalla stessa stabilite.
Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Affari legislativi e legali Xxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXXX
OGGETTO: Accesso dei consiglieri della Provincia Autonoma di Bolzano ad atti contrattuali posti in essere dalla Giunta. Fattispecie.
Con nota in data 18 gennaio 2010 un consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto al Consiglio se aveva, o meno, il diritto di accesso ai contratti, o accordi comunque denominati, conclusi fra la Società Elettrica Altoatesina S.p.A. (SEL) e l’Enel Produzione S.p.A. ed Xxxxxx S.p.A.. Alcuni giorni prima, e precisamente il giorno 15 gennaio, durante la seduta del Consiglio era stato chiesto alla Giunta di rendere pubblici i menzionati accordi e di consegnarne copia ai consiglieri provinciali richiedenti. L’assessore competente in materia di energia affermava che i contratti conclusi con società quotate in borsa non potevano essere resi pubblici, e di poterne al massimo esporre il contenuto.
Il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano chiede a questa Commissione se, nella fattispecie, i consiglieri provinciali abbiano diritto all’accesso richiesto, questione per la cui soluzione – secondo l’avviso dello stesso Consiglio – dovrebbe essere preliminarmente chiarito se l’art. 43, TUEL trova applicazione anche in Provincia di Bolzano.
In calce alla nota del Consiglio Provinciale pervenuta a questa Commissione il 16 febbraio 2010 viene precisato che “L’accesso ai documenti amministrativi è regolato in Provincia di Bolzano dalla legge provinciale 22 ottobre 1993 n. 13 e, per quanto riguarda l’accesso dei consiglieri nell’esercizio delle funzioni consiliari, dall’art. 8 del
D.P.G.P. 16 giugno 1994 n. 21, nonché dalle disposizioni di cui all’art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267” (TUEL).
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, le disposizioni del TUEL non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Per quanto riguarda strettamente il diritto di accesso dei consiglieri provinciali, l’art. 8 del D.P.G.P. così recita:
”(1) – I consiglieri provinciali hanno diritto di accesso alle deliberazioni della Giunta provinciale, in sede ordinaria o di vigilanza e tutela, ed ai decreti assessorili, da esercitarsi mediante richiesta, anche verbale, alla struttura organizzativa competente a detenerli in originale.
(2) – In base alle vigenti disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale, i consiglieri provinciali possono richiedere, nell’esercizio della loro funzione di controllo, informazioni o dati su provvedimenti adottati da altri organi della Provincia o delle aziende e enti da essa dipendenti, direttamente al Presidente della giunta provinciale o all’assessore provinciale competente per materia.”
Al di fuori dell’art. 8 del D.P.G.P. soprariportato non è dato riscontrare nella legislazione della Provincia autonoma di Bolzano (nemmeno nel regolamento del Consiglio provinciale) alcun’altra disposizione che riguardi specificamente l’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali e, di conseguenza, non si comprende da dove abbia origine l’affermazione contenuta nella nota del Consiglio, già richiamata,
secondo cui l’accesso ai documenti amministrativi dei consiglieri sarebbe regolato anche dalle disposizioni di cui all’art. 43 del TUEL. La Provincia – cui competeva la valutazione di compatibilità dell’art. 43 del TUEL con il proprio Statuto al fine di riconoscere l’estensione della sua operatività anche in questo ambito territoriale – ha ritenuto di dover disciplinare il potere di accesso dei consiglieri in maniera del tutto autonoma e specifica da quanto stabilito dal TUEL.
Ne deriva che alla domanda se l’art. 43 del TUEL è compatibile con lo Statuto della Provincia di Bolzano si può rispondere affermativamente, ma altrettanto non può dirsi sulla sua automatica applicabilità in presenza di una disposizione specifica che disciplina il potere di accesso dei consiglieri provinciali senza fare alcun richiamo, sia pure come norma di chiusura ed integrativa, al citato articolo.
E’ quindi necessario verificare in concreto se la richiesta di accesso sulla quale il Consiglio Provinciale ha chiesto il parere di questa Commissione rientri nel diritto di accesso così come riconosciuto dall’art. 8 del D.P.G.P. ai consiglieri provinciali, se cioè il consigliere possa accedere ai contratti o accordi stipulati dalla Giunta o dall’assessore competente (nella specie, in materia di energia).
La risposta non può che essere positiva. Infatti, anche se il comma 1 del citato art. 8 del D.P.G.P. sembra letteralmente riconoscere il diritto di accedere soltanto alle deliberazioni di Giunta e ai decreti assessorili senza alcun riferimento ai documenti sottostanti a tali formali provvedimenti è evidente, dal tenore del comma 2 – in virtù del quale i consiglieri provinciali possono richiedere, nell’esercizio della loro funzione di controllo, informazioni o dati su provvedimenti adottati da altri organi della Provincia o delle aziende e enti da essa dipendenti (disposizione analoga a quella prevista dall’art. 43, comma 2, TUEL) – che una tale facoltà (e sempre nell’esercizio della funzione di controllo di cui sono titolari) non possa essere preclusa per gli atti direttamente imputabili agli organi di governo della Provincia. E ciò non solo in virtù di una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni contenute nei due commi dell’art. 8 citato, ma in forza dell’art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90 (che definisce “documento amministrativo” accedibile l’atto anche interno o non relativo ad uno specifico procedimento concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale) le cui disposizioni attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione che anche le Regioni e le Province Autonome devono salvaguardare.
Comune di Rapone Xxxxx Xxxxxxx X 00000 XXXXXX (XX)
OGGETTO: Regolamento comunale per l’esercizio dell’accesso dei consiglieri comunali.
Si prende atto che codesto Comune, con il regolamento trasmesso con nota pervenuta il 10 febbraio 2010, si è integralmente conformato a quanto osservato da questa Commissione con nota del 23 dicembre 2009, e si esprime pertanto parere favorevole.
........................@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx Provincia di Caserta
OGGETTO:Provincia di Caserta: regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi.
Con e-mail del 1 febbraio 2010 il Segretario Generale della Provincia di Caserta ha chiesto il parere preventivo di questa Commissione sul progetto di regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi predisposto da quella Amministrazione.
Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.
1) All’art. 3, comma 1, a) l’esplicita attribuzione del diritto d’accesso alle “persone fisiche” potrebbe essere erroneamente interpretata come implicita esclusione delle persone giuridiche. Si suggerisce pertanto di riprodurre la più generale disposizione dell’art. 22, comma 1, b) della legge n. 241/90, e cioè “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse concreto, diretto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
E’ inoltre da eliminare l’accenno alla capacità giuridica, dal momento che l’articolo tratta della capacità di essere titolare del diritto d’accesso e non della capacità di esercitarlo (che ovviamente resta disciplinata dalle norme generali).
2) All’art. 3, comma 1, c) lo specifico riconoscimento del diritto d’accesso alle “associazioni di protezione ambientale riconosciute” potrebbe essere erroneamente intesa come implicita esclusione del generale diritto d’accesso alle informazioni ambientali che l’art. 3 sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 riconosce a “chiunque”, senza alcuna condizione. Si suggerisce pertanto di aggiungere “, fermo restando il disposto dell’art. 3 sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, secondo cui chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.”
3) All’art. 5, comma 2, la previsione di futuri “intese ed accordi” dovrà essere ovviamente intesa nel senso che il mancato perfezionamento di tali accordi non precluderà l’immediata azionabilità del diritto d’accesso.
4) All’art. 13 è opportuno precisare che non si tratta di “notifica” ai controinteressati ma di semplice “comunicazione”.
5) All’art. 17, comma 1, il termine “segreti” andrebbe sostituito da “sottratti all’accesso”, dal momento che l’esclusione o il differimento dell’accesso coprono un ambito più ampio del segreto in senso tecnico.
6) All’art. 19, comma 2, va espunta la locuzione “con esenzione dall’imposte di bollo”, perché l’esenzione da imposte dovute può essere disposta soltanto con legge.
7) All’allegato A è opportuno precisare che i documenti nn. 2 e 4-7 sono sottratti all’accesso da parte di terzi, e non da parte del dipendente interessato.
La Commissione esprime pertanto parere favorevole, a condizione che venga provveduto alle suindicate precisazioni.
Comunità Montana del Piambello Xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxxx (XX)
OGGETTO: Accesso ai documenti amministrativi della Comunità Montana del Piambello da parte di un consigliere di un comune aderente alla Comunità.
Con nota del 2 febbraio 2010 la Comunità Montana del Piambello ha fatto presente che il Comune di Marchirolo, membro della Comunità stessa, ha richiesto, per aderire ad analoga richiesta di un proprio consigliere comunale di minoranza:
1) copia delle delibere assunte dalla giunta esecutiva della Comunità;
2) copia dei verbali delle assemblee comunitarie;
3) copia delle determine assunte dai responsabili dei servizi comunitari. Tutto ciò a decorrere dal 18 settembre 2009.
Al riguardo la Comunità osserva:
a) che lo statuto della Comunità non prevede la presenza, all’interno dell’Assemblea, di alcun consigliere comunale di minoranza ma solo dei sindaci dei comuni membri o da loro delegati, in conformità di quanto stabilito dalla legge della Regione Lombardia n. 19/2008;
b) che il consigliere comunale richiedente sarebbe carente di legittimazione ad accedere ai documenti richiesti, dal momento che ai sensi dell’art. 43 del TUEL i poteri di accesso dei consiglieri comunali possono essere esercitati esclusivamente nei confronti degli uffici dei rispettivi Comuni, nonché dei relativi “aziende ed enti dipendenti”, categorie in cui certamente non rientrano le Comunità montane;
c) che in ogni caso accogliere la richiesta del suddetto consigliere comporterebbe adempimenti molto gravosi e per di più finalizzati ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.
Al riguardo, si osserva che il consigliere – di minoranza o di maggioranza che sia – di un Comune aderente ad una Comunità montana è certamente carente di legittimazione ad ottenere direttamente dalla Comunità l’accesso ai documenti amministrativi di quest’ultima, dal momento che nei confronti di essa non è titolare di alcun munus pubblico. Ciò peraltro non esclude che il consigliere comunale possa proporre richiesta d’accesso – come del resto aveva correttamente fatto l’interessato nel caso in esame – nei confronti del rispettivo Comune. Quest’ultimo dovrà quindi autonomamente determinarsi in ordine all’accoglibilità o meno della richiesta, tenendo presente il limite che debba trattarsi di documenti effettivamente formati o detenuti stabilmente da tale Amministrazione.
Sig. ........................
Via …………………
71015 Sannicandro Garganico (FG) OGGETTO: Accesso alle operazioni di collaudo di opere pubbliche.
Con nota del 27 febbraio 2010 il Sig. ........................, segnalando l’imminente collaudo di alcune opere pubbliche in fase di completamento nel comune ove risiede, ha chiesto se fosse consentito ad un cittadino:
1) chiedere (ed a chi) di far parte della commissione di collaudo, in forma gratuita ed eventualmente con l’assistenza di un suo tecnico di fiducia;
2) fare inserire nel verbale di collaudo le osservazioni sulla bontà dell’opera da collaudare oltre che sulle modalità di esecuzione.
In merito, si osserva che l’interessato prospetta situazioni che esorbitano dalle attribuzioni proprie di questa Commissione, che sono limitate alla valutazione dell’accessibilità di documenti amministrativi e non si estendono anche alla formazione degli organi collaudatori delle opere pubbliche né alla corretta esecuzione delle opere stesse alla stregua della normativa legislativa e regolamentare in tema di contratti di opere pubbliche.
Pertanto in questa sede non può esprimersi alcun parere al riguardo, salvo rammentare che l’istante, quale cittadino residente, può sempre soddisfare l’eventuale diritto di accesso agli atti comunali ai sensi dell’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che sancisce espressamente “il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione comunale e provinciale, ad eccezione di quelle riservate per legge o per motivata dichiarazione del sindaco.
Cons ........................
.........................@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
OGGETTO: Diritto di accesso di consigliere comunale, mediante password informatica, al protocollo comunale
Un consigliere comunale di minoranza ha chiesto di conoscere se fosse legittimo il diniego opposto dall’amministrazione comunale di rilasciargli le chiavi di accesso al protocollo informatico comunale con la motivazione che “il protocollo generale dell’ente è gestito esclusivamente dai dipendenti comunali che possiedono le opportune capacità e preparazione per l’amministrazione del sistema”.
Questa Commissione ha già affrontato in altre occasioni (cfr plenum 16 marzo 2010) la questione inerente l’accesso diretto del consigliere comunale al sistema informatico del Comune tramite utilizzazione di password esprimendosi positivamente per le argomentazioni che di seguito si riportano.
Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.
Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.
Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza).
A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.
Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non
determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.
L’accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell’Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL).
Alla luce dei soprarichiamati principi, non sussistendo motivi per mutare l’orientamento affermato, si ritiene illegittimo il diniego opposto dall’ente al rilascio della password al consigliere.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia
Fatto
Il signor , detenuto attualmente ristretto nel carcere Pagliarelli di
Palermo, con istanza del 16.10.2009 rivolta al Ministero della Giustizia, chiedeva di poter accedere al certificato del casellario giudiziario relativo al ricorrente ed alla di lui moglie.
Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il signor , con
ricorso del 4.3.2010 adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per ottenere il rilascio dei documenti richiesti.
Diritto
Il ricorso è irricevibile, per tardività, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell’art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto sull’istanza del 16.10.2009..
PQM
La Commissione dichiara l’irricevibilità del ricorso.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Questura di Oristano
Fatto
Il signor , detenuto attualmente ristretto nel carcere Pagliarelli di
Palermo, in data 3.3.2010, adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi al fine di ottenere il permesso di soggiorno – inutilmente richiesto, per motivi familiari, dal ricorrente con istanza rivolta alla Questura di Oristano in data 24.11.2009 – o l’emissione di un provvedimento di motivato diniego del permesso di soggiorno richiesto, suscettibile di essere impugnato innanzi all’autorità giudiziaria competente.
Diritto
Il ricorso è inammissibile, in ragione dell’incompetenza della Commissione a pronunciarsi sullo stesso.
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è competente a pronunciarsi esclusivamente sulle determinazioni di diniego dell’accesso a documenti amministrativi o di differimento dello stesso, adottate dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.
Non spetta alla Commissione, invece, alcun potere di pronunciarsi sulla mancata adozione di un provvedimento amministrativo richiesta dal soggetto interessato.
PQM
La Commissione, ritenuta la propria incompetenza, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Questura di Imperia – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e Corte d’appello di Milano
Fatto
Il signor , detenuto attualmente ristretto nel carcere Pagliarelli di
Palermo, in data 4.6.2009 rivolta alla Questura di Imperia, all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed alla Corte di Appello di Milano, chiedeva di poter accedere all’opuscolo informativo sull’asilo politico, in lingua italiana, di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 25/2008, al certificato relativo allo stato di famiglia della moglie e dei suoi cinque figli, ovvero ai permessi di soggiorno rilasciati ai suoi familiari, nonché alla normativa relativa alla procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.
Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il signor , con
ricorso del 9.3.2010 adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per ottenere il rilascio dei documenti richiesti.
La Questura di Imperia, in data 29.3.2010, inviava una memoria nella quale spiegava le ragioni per le quali non era stato possibile accogliere l’istanza del ricorrente diretta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno.
Diritto
Il ricorso è irricevibile, per tardività, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell’art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto sull’istanza del 4.6.2009.
PQM
La Commissione dichiara l’irricevibilità del ricorso.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Fatto
Il signor , detenuto attualmente ristretto nella casa di reclusione di
Palermo, con ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 28.12.2009, si doleva della formazione del silenzio-rigetto di due istanze di accesso, rispettivamente del 27.11.2009 e del 7.12.2009, aventi ad oggetto circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed al proprio fascicolo personale.
La Direzione della casa circondariale di Oristano inviava, in data 23.1.2010, una nota nella quale comunicava di non disporre più del fascicolo personale dell’odierno ricorrente, per esser stato inviato alla Casa circondariale di Rossano.
La Commissione, all’esito dell’adunanza del 2.2.2010, avendo ritenuto di non esser in grado di decidere sul ricorso con piena cognizione di causa, per non esser state allegate le istanze di accesso su cui si sarebbe formato il silenzio-rigetto disponeva l’acquisizione di tali istanze, salva l’interruzione dei termini di legge nelle more dell’acquisizione di tali istanze.
In data 16.3.2010 perveniva alla Commissione una nota del signor
........................, datata 26.2.2010, con cui si denunciava che la mancata allegazione delle predette istanze sarebbe stata dovuta ad un disguido imputabile alla casa circondariale.
Diritto
La Commissione, anche alla luce di quanto rappresentato dal signor
........................, ritiene di dover reiterare l’invito all’Amministrazione a trasmettere copia delle istanze di accesso del 27.11.2009 e del 7.12.2009 avanzate dal ricorrente, salva l’interruzione dei termini di legge fino all’adempimento dell’incombente istruttorio.
PQM
La Commissione invita nuovamente l’Amministrazione a trasmettere copia delle istanze di accesso di cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge fino all’adempimento di tale incombente istruttorio.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: B.F. e T.F.
Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza
Fatto
Il signor B.F., vice-questore aggiunto della Polizia di Stato, sia in proprio, sia quale Dirigente sindacale della Federazione Consap-Italia sicura (ANIP), organizzazione sindacale della Polizia di Stato rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 195/95, ed il signor T.F., quale rappresentante legale della predetta organizzazione sindacale, in data 22.9.2009, facendo riferimento alla nota del 22.7.2009 del Direttore centrale per le risorse umane c/o il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno (relativa all’illustrazione dei criteri generali seguiti dall’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti di trasferimento di funzionari direttivi ad uffici direttivi cui aspirava il dottor B.F., tra il maggio 2006 e l’aprile 2009), cui era stato allegato un elenco di 13 funzionari interessati dai provvedimenti in questione, chiedevano di poter accedere ai predetti provvedimenti nonché ad altri atti e documenti specificamente indicati alle lettere b),c) e d) del punto 1) del ricorso.
Con nota del 9.10.2009 l’Amministrazione consentiva solo l’accesso ai provvedimenti di mobilità menzionati nella nota del 22.7.2009, negando l’accesso agli altri documenti richiesti.
Con ricorso del 13 novembre 2009 gli accedenti adivano la Commissione per ottenere l’accesso ai documenti di cui alle lettere b),c) e d) del punto 1) dell’istanza di accesso, previa attivazione delle procedure relative all’individuazione di tutti i controinteressati ed alla notificazione agli stessi dell’istanza di accesso e/o diretta comunicazione agli stessi del ricorso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 del Regolamento interno della Commissione e dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.
L’Amministrazione, in data 23.11.2009, inviava una memoria nella quale comunicava di aver notificato il ricorso ai controinteressati, esprimendo l’avviso che la Commissione non avrebbe potuto pronunciarsi sul ricorso, in forza dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, prima del decorso del termine per la presentazione alla Commissione di eventuali controdeduzioni.
La Commissione, all’esito dell’adunanza del 24 novembre 2009, invitava l’Amministrazione a fornire la prova della notificazione del ricorso ai controinteressati, al fine di consentire agli stessi di presentare eventuali controdeduzioni al ricorso, entro la scadenza del termine di 15 giorni, decorrente dall’ultima notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.
L’Amministrazione, con nota del 29.3.2010, inviava alla Commissione le comunicazioni ai controinteressati concernenti la procedura di accesso attivata dai ricorrenti.
Diritto
Il ricorso merita di essere accolto.
L’istanza di accesso ai documenti di cui alle lettere b), c) e d) del punto 1) del ricorso veniva giustificata dall’esigenza del dottor B.F., uti singulus, di acquisire la documentazione richiesta al fine di meglio documentare le pretese risarcitorie vantate dallo stesso nei confronti dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241/90.
Tale documentazione consiste nei curricula, schede informative, appunti e similia predisposti e/o valutati dall’Amministrazione per pervenire all’adozione dei provvedimenti di mobilità menzionati nella narrativa in fatto, in analoghi documenti relativi a funzionari direttivi della Polizia di Stato che attualmente prestano attività lavorativa presso gli uffici, organismi e/o amministrazioni specificamente indicati dai ricorrenti (autorità amministrative indipendenti, commissioni e/o uffici parlamentari, uffici studi, ricerche e consulenza e legislazione e affari parlamentari presso il Dipartimento della P.S., Servizio ordinamento e contenzioso c/o il Dipartimento della P.S., altre amministrazioni pubbliche), in atti e documenti dai quali sia possibile evincere quanto indicato nella nota dell’Amministrazione del 22.7.2010 in ordine alle difficoltà di carattere tecnico-applicativo per cui era stato sospeso lo svolgimento della procedura informatizzata per la gestione della mobilità, nonché ai programmi ed obiettivi dell’Amministrazione, di cui al comma 1, dell’art. 58 del d.P.R. n. 334/2000, valevoli dal maggio 2006 fino alla data di presentazione dell’istanza di accesso, con particolare riferimento agli incarichi cui aspirava il dottor B.F..
La partecipazione alla formulazione dell’istanza di accesso da parte della Federazione sindacale CONSAP Italia sicura ANIP veniva giustificata con riferimento all’interesse dell’organizzazione sindacale in questione alla tutela di un proprio dirigente sindacale oltreché del complesso dei suoi iscritti, interessati al buon andamento dell’Amministrazione di appartenenza.
Non appare seriamente contestabile l’interesse diretto, concreto ed attuale del dipendente – che aspira a prestare servizio presso gli uffici direttivi dell’Amministrazione dell’Interno e presso gli altri organismi ed Amministrazioni specificamente indicati alle lettere b) e c) del punto 1 del ricorso – ad acquisire la documentazione relativa ad altri funzionari direttivi presa in considerazione e valutata dall’Amministrazione sia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di mobilità di cui alla lettera a) del punto 1) del ricorso, sia ai fini dell’utilizzazione di altri funzionari presso gli uffici, organismi ed amministrazioni indicati alla lettera c) del punto 1) del ricorso.
Analogo rilievo vale per i documenti indicati alla lettera d) del punto 1) del ricorso (atti e documenti dai quali sia possibile evincere quanto indicato nella nota dell’Amministrazione del 22.7.2010 in ordine alle difficoltà di carattere tecnico- applicativo per cui era stato sospeso lo svolgimento della procedura informatizzata per la gestione della mobilità, nonché ai programmi ed obiettivi dell’Amministrazione, di cui al comma 1, dell’art. 58 del d.P.R. n. 334/2000, valevoli dal maggio 2006 fino alla data di presentazione dell’istanza di accesso), anch’essi certamente rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della procedura di mobilità in questione e dell’assegnazione degli incarichi cui aspira il dottor B.F.
L’acquisizione di tale documentazione appare necessaria ai fini della valutazione della proponibilità di un’eventuale azione risarcitoria da parte del dr. B.F. nei confronti dell’Amministrazione.
Né possono valere a precludere l’accesso ai documenti in questione – che deve essere consentito, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 – le considerazioni svolte dall’Amministrazione in ordine alla mancanza di provvedimenti
che definiscano le dotazioni di personale direttivo degli uffici ai quali è interessato il dottor B.F. e comunque dell’assenza dal servizio dello stesso, essendo di tutta evidenza che si tratta di rilievi che attengono al merito delle pretese che il dottor B.F. potrebbe far valere in giudizio.
La legittimazione all’accesso che deve esser riconosciuta in capo al dottor X.X. xxx singulus, in ragione della carica da questi ricoperta in seno all’organizzazione sindacale di cui è rappresentante legale l’altro ricorrente, deve essere estesa anche alla Federazione Consap-Italia Sicura (ANIP), quanto meno in considerazione del suo interesse differenziato e qualificato a tutelare gli interessi del dottor B.F..
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane
Fatto
Il signor , consigliere comunale del Comune di Ripabattoni (CB),
in data 27/10/2009 inoltrava all’Agenzia delle dogane – Ufficio di Campobasso un’istanza di accesso alle dichiarazioni annuali di consumo, ex d.lgs. n. 504/95, relative agli anni 2005, 2006 e 2007 della società Edison S.p.A., titolare di un impianto eolico sito nel territorio del predetto Comune, onde ottenere un adeguato riscontro dei dati evidenziati nelle fatture fornite al Comune – che ha stipulato una convenzione con la Società Parco Eolico San Xxxxxxxxxx S.r.l. (oggi Edison S.p.A.), in virtù della quale alla medesima società sono stati ceduti i diritti per la realizzazione e l’esercizio del predetto impianto eolico, a fronte di un corrispettivo economico in favore del Comune per la cessione dell’energia prodotta annualmente – dalla Edison S.p.A.
L’istanza di accesso faceva seguito al mancato riscontro da parte dell’Amministrazione comunale all’interrogazione a risposta scritta presentata dall’odierno ricorrente, proprio al fine di conoscere i dati di produzione relativi all’impianto in questione.
L’Agenzia delle dogane, con nota del 2.12.2009, negava l’accesso richiesto, sul rilievo che l’accesso fosse consentito soltanto alle Amministrazioni direttamente interessate e che, comunque fosse da escludersi che le dichiarazioni di consumo ex d.lgs. n. 504/95 avessero natura di documenti amministrativi, ex art. 22, comma 1, lettera d) ovvero di atti riconducibili ad attività di pubblico interesse.
In data 7.1.2010, il signor adiva la Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi, contestando il diniego opposto dall’Amministrazione alla sua istanza di accesso, rappresentando, in particolare, la necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di poter esercitare il suo munus publicum di controllo dell’ordinato e corretto svolgimento della vita del Comune di Ripabattoni.
L’Agenzia delle Dogane, in data 25.1.2010, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell’istanza di accesso in questione.
All’esito dell’adunanza del 23.2.2010, la Commissione – ritenuta la necessità di acquisire la documentazione attestante la data di ricezione dell’istanza di accesso nonché della nota del 2.12.2010 dell’Agenzia delle Dogane, al fine di accertare se, anteriormente, alla data del rigetto espresso di tale istanza si sia formato il silenzio- rigetto, e, nell’ipotesi in cui dovesse risultare che in data 2.12.2010 non si era ancora formato il silenzio-rigetto, se il ricorso sia stato proposto entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione del rigetto esplicito di tale istanza, al fine di stabilire l’ammissibilità del ricorso – invitava l’Amministrazione ed il ricorrente a documentare la data della ricezione dell’istanza di accesso da parte dell’Agenzia delle Dogane e la data della ricezione, da parte del ricorrente, della nota del 2.12.2010 con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di accesso, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’adempimento degli incombenti istruttori.
In data 1.3.2010, l’avvocato ……………, in nome e per conto del signor
........................, inviava copia della nota dell’agenzia delle Dogane del 2.12.2009,
documentandone la ricezione da parte del signor n data 9.12.2009.
La Commissione, all’esito dell’adunanza del 16.3.2010, preso atto dell’adempimento da parte del signor dell’onere di documentare la data
della ricezione della nota dell’Agenzia delle Dogane del 2.12.2009, ribadiva l’invito all’Agenzia delle Dogane a documentare la data di ricezione dell’istanza di accesso dell’odierno ricorrente, salva l’interruzione dei termini di legge fino all’adempimento dell’incombente istruttorio posto a carico dell’Agenzia delle Dogane.
In data 12.3.2010, l’Agenzia delle Dogane inviava una nota di trasmissione della documentazione richiesta dalla Commissione.
Diritto
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
Dalla documentazione versata in atti dall’Agenzia delle Dogane risulta che l’istanza di accesso del signor ........................ pervenne all’Amministrazione in data 27.10.2010.
Essendo decorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta data, si deve ritenere che in data 26.11.2010 si è formato il silenzio-rigetto della predetta istanza, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.
Stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto in questione, ne deriva la tardività del ricorso proposto dal signor avverso il rigetto della sua istanza di accesso, proposto in data
7.1.2010, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell’art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184/2006, a nulla rilevando la circostanza che l’Amministrazione, in data 2.12.2010 abbia esplicitamente rigettato l’istanza di accesso in questione.
Giova richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale, in ragione del carattere decadenziale del termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, laddove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego o la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, non è consentita né la reiterazione dell’istanza di accesso, né l’impugnazione del successivo diniego, laddove al secondo xxxxxxx non possa non esser riconosciuto carattere meramente confermativo del primo (cfr. C.d.S., sent. n. 6 2006; C.d.S., sent. n. 7/2007; C.d.S., sent. n. 442/2010).
Nel caso di specie, non essendo stati rappresentati dal ricorrente nuovi elementi di fatto o di diritto rispetto a quelli contenuti nell’istanza originaria, si deve concludere che la successiva impugnazione della nota del 2.12.2010 non vale ad escludere l’irricevibilità del presente ricorso, proposto ben oltre la scadenza del termine per l’impugnazione del silenzio-rigetto formatosi in data 26.11.2010.
PQM
La Commissione dichiara l’irricevibilità del ricorso, per tardività.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Roma
Fatto
Il signor ........................, rappresentante di classe della classe II B della Scuola Media statale ………………, in data 26.2.2010 aveva chiesto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma di accedere ad una serie di documenti, la cui esistenza gli era stata comunicata dal predetto Dirigente in risposta ad alcune note inviate dall’odierno ricorrente al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio (concernenti il ricorso proposto dal signor ........................ avverso i risultati delle elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto della S.M.S. …………., nonché alcune delibere adottate dal Consiglio d’Istituto della stessa scuola).
A sostegno dell’istanza di accesso il ricorrente faceva valere il suo interesse a conoscere la documentazione richiesta, essendosi candidato alle elezioni suppletive per la componente genitori del Consiglio d’Istituto della S.M.S del
15/16.11.2009, i cui risultati aveva impugnato con ricorso giurisdizionale, e per aver presentato un esposto contro la delibera del predetto Consiglio d’Istituto per l’istituzione della settimana corta.
Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ,
con ricorso del 31.3.2010 adiva la Commissione per accedere ai documenti richiesti.
Diritto
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.
Quanto alla nota dell’11.12.2009 prot. 24796, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha trasmesso all’Ufficio scolastico provinciale di Roma l’esposto presentato dal ricorrente contro la delibera del Consiglio d’Istituto della S.M.S.
……………………. per l’istituzione della settimana corta, non vi è ragione per non riconoscerne l’ostensibilità al ricorrente.
Anche la nota, datata 11.1.10, e recante numero di protocollo 24796/A, con cui l’Ufficio scolastico provinciale di Roma chiedeva al Dirigente scolastico della S.M.S. una relazione approfondita sui fatti oggetto del gravame proposto dal ricorrente è pienamente accessibile.
A diversa conclusione si deve pervenire con riferimento alla relazione trasmessa dal predetto Ufficio scolastico provinciale, trasmessa in data 4.2.2010 (prot. 505), al fine di soddisfare la richiesta di invio delle necessarie controdeduzioni difensive a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio menzionato nella nota del 24.2.2010 inviata dal Dirigente dell’U.S.P. di Roma all’odierno ricorrente.
Si tratta di una relazione che, contenendo elementi necessari per la difesa in giudizio dell’Amministrazione, è destinata ad essere trasfusa in una nota qualificabile come corrispondenza inerente ad una lite in atto tra il ricorrente e l’Amministrazione.
Qualora fosse consentito l’accesso alla relazione in questione verrebbe elusa la norma contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera c) del d.P.C.M. n. 200 del 1996 – contenente il regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso – che esclude l’ostensibilità della corrispondenza inerente ad una lite in atto che coinvolga l’Amministrazione.
Ne deriva la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso in relazione alla nota prot. 505 del 4.2.2010
PQM
La Commissione accoglie il ricorso in parte qua ed invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Comitato Interministeriale programmazione economica.
Fatto
Il signor ........................ – avendo svolto, in qualità di geometra, attività professionale su incarico ed in favore della …………….. & ……………. s.n.c., con riferimento al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato ………….), sito in (CS),
oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92 – con istanza di accesso del 28.01.2010, indirizzata al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti amministrativi, tra i quali, in particolare, figuravano quelli relativi al procedimento amministrativo sfociato nella sottoscrizione del contratto di programma tra il Ministero delle Attività produttive ed il Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.ar.l., con particolare riferimento al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato …………), sito in …………. (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex lege n. 488/92.
A sostegno della sua istanza di accesso l’odierno ricorrente deduceva il suo interesse ad acquisire la conoscenza necessaria per poter valutare la proponibilità di un’azione legale nei confronti della ……………… & …………….. S.n.c., che è una delle società realizzatrici interessate dal Contratto di programma stipulato dal ministero delle Attività Produttive con il Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l., al fine di far valere in giudizio il suo diritto alle spettanze per l’attività professionale svolta in favore della
…………. & S.n.c.
L’Amministrazione, avendo acquisito le osservazioni del Consorzio Tirreno Sviluppo S.c.a.r.l, individuato quale controinteressato, con nota del 4.3.2010, respingeva l’istanza di accesso sul rilievo dell’estraneità dell’interesse soggiacente all’istanza di accesso all’azione amministrativo cui i documenti richiesti erano riconducibili.
Con ricorso del 1.4.2010, il signor ........................ adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per ottenere l’ostensione della documentazione richiesta.
Diritto
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.
Preliminarmente si osserva che la documentazione richiesta dal ricorrente è riconducibile all’attività della pubblica amministrazione diretta all’adozione di atti di pianificazione e di programmazione, in relazione alla quale il diritto di accesso, in linea di principio, è escluso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90.
Tuttavia, si deve tener conto del disposto dell’art. 24, comma 7 della stessa legge, a norma del quale deve esser garantita ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di specie è innegabile l’interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere alla documentazione relativa al Piano di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della predetta società, adibito a destinazione alberghiera (denominato …………), sito in (CS), oggetto di finanziamento pubblico ex
lege n. 488/92, atteso che il geometra ........................ intende far valere un proprio credito nascente dallo svolgimento di un’attività professionale relativa a tale Piano di ristrutturazione.
Pertanto, il diniego dell’accesso opposto dall’Amministrazione con riferimento alla documentazione relativa al Piano di ristrutturazione in questione è ingiustificato
PQM
La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ........................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa
Fatto
Il signor , Maresciallo dei Carabinieri, avendo impugnato dinanzi
al giudice amministrativo, unitamente ad altri 76 colleghi, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione all’esito della procedura espletata per l’avanzamento a scelta al Grado di Maresciallo X.x.XXX per l’anno 2005, con istanza del 17.12.2009, formulava rituale istanza, per il tramite del Nucleo Relazioni con il pubblico del Comando Legione Carabinieri del Molise, al fine di accedere agli atti posti in essere dall’Amministrazione, in sede di riesame della documentazione matricolare del ricorrente e degli altri suoi colleghi che avevano adito il giudice amministrativo.
Con nota del 17 febbraio 2010, notificata all’odierno ricorrente in data 8.3.2010, il Ministero della Difesa negava l’accesso agli atti in questione, invocando il segreto professionale al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra l’Avvocatura dello Stato e l’Amministrazione.
Con ricorso del 2.4.2010 il signor ........................ adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per sentir dichiarare l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione.
Diritto
Il ricorso deve essere accolto nei limiti in appresso indicati.
La Commissione ritiene assolutamente condivisibile il rilievo formulato dal ricorrente circa la non pertinenza del riferimento all’esigenza di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra l’Avvocatura dello Stato e l’Amministrazione per giustificare il rigetto dell’istanza in oggetto, essendo indubbio che l’interesse del Maresciallo ........................ è esclusivamente quello di conoscere l’esito del riesame della documentazione matricolare dei soggetti interessati alla procedura di avanzamento.
Lo stesso ricorrente riconosce che tale interesse potrebbe esser soddisfatto dalla mera partecipazione dei punteggi assegnati all’esito dell’attività di verifica svolta dall’amministrazione a seguito dell’instaurazione dei contenziosi dinanzi al giudice amministrativo menzionati nel ricorso.
La piena ostensibilità degli atti richiesti discende dalla qualità di parte del procedimento cui tali atti pertengono, che deve esser riconosciuta al ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 8, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: dott.ssa ........................
contro
Amministrazione resistente: Comune di Catania
Fatto
La dottoressa ........................, in qualità di dipendente, ha richiesto in data 16 dicembre 2009 al Comune di Catania – direzione servizi demografici e decentramento, la visione delle disposizioni di servizio interne e degli ordini di servizio interni degli anni 2008 e 2009, col motivo che a tutela degli interessi personali correlati all’applicazione della delibera di G.M. n. 1142 del 22 gennaio 2009 desidera conoscere gli incarichi affidati dal Direttore a personale dipendente per svolgere funzioni ascrivibili a responsabilità di uffici. Il Comune di Catania ha negato l’accesso con nota datata 13 gennaio 2010, col motivo del mancato interesse della richiedente alla visione dei documenti domandati.
La dottoressa ...................... ha ripresentato domanda di accesso il 25 gennaio 2010, con medesimo oggetto e motivazione, e, non avendo ricevuto risposta dall’amministrazione nei trenta giorni successivi, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, in data 9 marzo 2010, chiedendone l’accoglimento.
L’amministrazione resistente ha fatto pervenire a questa Commissione, il 22 marzo 2010, una memoria in cui precisa di non aver risposto alla richiesta di accesso del 25 gennaio perché, essendosi già espressa con nota di diniego alla richiesta di accesso del 16 dicembre, la successiva richiesta non necessitava di risposta.
Diritto
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il Comune di Catania.
A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell’articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell’articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.
Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.
Inoltre, anche tralasciando, per ipotesi, tale profilo di inammissibilità, l’articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di xxxxxxx e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, nonostante la prospettazione della parte ricorrente, che ha inteso impugnare il silenzio dell’amministrazione avverso la richiesta del 25 gennaio 2010, la scrivente ritiene che il provvedimento da impugnare fosse il diniego del 13
gennaio 2010, e che la presentazione di analoga e successiva istanza di accesso, senza che sia fornito alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, non valga a far rivivere i termini per la presentazione del presente gravame (C.d.S., Xx.Xx., 20.4.2006 n. 7). Pertanto, considerato che il provvedimento di xxxxxxx reca la data del 13 gennaio 2010 e che il gravame è del 9 marzo 2010, tale termine è decorso.
PQM
La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: signor ......................
contro
Amministrazione resistente: Marina militare – Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario di Taranto
Fatto
Il signor ...................... è stato convocato a visita in data 23 febbraio 2009 in qualità di aspirante volontario in ferma prefissata dal Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, che lo ha giudicato in data 30 aprile 2009 come non idoneo per “note d’insicurezza ed emotività”.
Il 5 giugno il ricorrente ha presentato istanza, protocollata dall’amministrazione il 9 giugno, di rilascio di copia del referto della visita psichiatrica attestante l’esito degli accertamenti. L’amministrazione ha inviato la documentazione richiesta il 15 luglio 2009.
L’11 settembre 2009 il ...................... ha richiesto copia del certificato di visita medica a firma dott.ssa L’amministrazione ha inviato la documentazione
richiesta il 13 ottobre 2009.
Il 9 novembre 2009 il ...................... ha richiesto copia dei test psichiatrici, psicologici e della personalità da lui stesso compilati, precisando essere motivo della richiesta la necessità dell’accesso agli atti ai fini della presentazione di eventuali ricorsi e avendo egli già promosso istanza di riesame in autotutela e ricorso straordinario al Capo dello Stato. L’amministrazione ha risposto il 7 gennaio 2010, inviando però solo copia del referto e di una scheda dei test.
Il 20 gennaio ...................... ha rinnovato la richiesta di accesso a tutti i test psichiatrici, psicologici e della personalità da lui stesso compilati.
Parte resistente ne ha informato la Direzione generale per il personale militare – 1° reparto reclutamento – 3° divisione reclutamento VFP1 – sezione contenzioso, che ha risposto all’amministrazione il 23 febbraio 2010 di permettere visione di quanto richiesto, ma non estrazione di copia, trattandosi di documento protetti da copyright e licenza d’uso in favore della società che li ha predisposti, ai sensi dell’all. 3, n. 1 e 7 del
D.M. n. 159/95, e avendo l’amministrazione stessa obblighi di non divulgazione derivanti dai vincoli contrattuali intercorsi con la società che predispone i test.
L’Amministrazione il 23 febbraio 2010 ha invitato il ...................... a prendere visione dei documenti richiesti ma non ha permesso estrarne copia, per i motivi esposti al punto precedente.
Il ...................... con istanza del 4 marzo 2010, agli atti dell’amministrazione il 10 marzo, si è opposto alla decisione dell’amministrazione, rinnovando la richiesta di estrarre copia dei documenti richiesti.
L’amministrazione il 16 marzo 2010 ha richiesto parere alla Direzione generale per il personale militare – 1° reparto reclutamento – 3° divisione reclutamento VFP1 – sezione contenzioso.
Parte resistente ha fatto pervenire due memorie, l’una del 31 marzo dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, l’altra dell’1 aprile dal Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina
militare di Taranto, in cui viene ripercorso il procedimento e precisato che l’amministrazione non ha concesso l’estrazione di copia dei documenti richiesti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 519/95 all’allegato 3 n. 1 e 7, che salvaguarda la riservatezza di persone gruppi e imprese prevedendo 50 anni quale periodo massimo di sottrazione all’accesso degli elementi informativi delle selezioni psico-attitudinali, la cui conoscenza possa ledere il diritto d’autore e la licenza d’uso in favore della società che li ha predisposti. Sostiene inoltre la memoria dell’amministrazione che l’art. 8 del d.P.R. n. 352/92 prevedrebbe l’“accesso attenuato” nella forma della sola visione degli atti dei procedimenti amministrativi.
Diritto
La Commissione rileva, preliminarmente, la necessità che sia instaurato il contraddittorio nei confronti della controinteressata società che ha predisposto i test psico-attitudinali, cui non risulta essere stata comunicata l’istanza di accesso a norma dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, al fine di consentirle di presentare eventuali controdeduzioni al ricorso, entro il termine di quindici giorni dall’avvenuta notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.
Sarà cura dell’Amministrazione resistente fornire prova della notificazione alla controinteressata, onde consentire alla Commissione di fissare la data della definitiva trattazione del ricorso, non oltre 30 giorni a far data dalla scadenza del termine di 15 giorni dalla notificazione del ricorso.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento interno, il termine per la decisione del ricorso è interrotto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte della controinteressata.
PQM
La Commissione invita l’Amministrazione a fornire la prova della notificazione del ricorso alla controinteressata. I termini di legge si intendono interrotti nei sensi di cui in motivazione.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: sig. G.F. contro
Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro – Latina
Fatto
Il signor X.X. ha presentato, il 7 ottobre 2008, una segnalazione al Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Latina riguardante la dichiarazione resa, quale testimone di controparte in una causa di lavoro, dal signor A.F., di aver scaricato il camion della ditta del padre An.F., dal 1996, almeno tre volte a settimana, il che, a parere del signor X.X., lascerebbe ipotizzare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare, e quindi evasione fiscale da parte del signor An.F..
Venuto successivamente a conoscenza del fatto che detta segnalazione era stata rimessa dal Nucleo carabinieri alla Direzione provinciale del lavoro di Latina, il ricorrente, in data 10 febbraio 2010, ha presentato richiesta di accesso ai documenti in possesso dell’amministrazione resistente e connessi alla segnalazione, motivandone l’interesse al fine di una vertenza lavorativa.
Parte resistente il 4 marzo 2010 ha comunicato di essere tenuta a fornire riscontro unicamente al denunciante circa gli esiti dell’accertamento svolto in ordine all’attività lavorativa dello stesso.
Riferendo di non aver ricevuto risposta alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi il signor X.X. xx presentato ricorso a questa Commissione, in data 24 marzo 2010, chiedendone l’accoglimento.
Il 7 aprile l’amministrazione resistente ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una memoria difensiva che allega la risposta dell’amministrazione del 4 marzo, e afferma che la richiesta di accertamenti fatta dal ricorrente non rientra tra le fonti di attivazione della vigilanza, in quanto la stessa deve essere presentata dal lavoratore interessato e in riferimento alla propria attività lavorativa, dovendo solo nei confronti di tali soggetti la Direzione fornire riscontro dell’attività svolta.
Diritto
Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.
Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l’istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.
Nel caso di specie, essendo note al ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art.
12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: prof. .......................
contro
Amministrazione resistente: ITC “ ”
Fatto
Il professor ....................... ha presentato all’amministrazione resistente, in data 10 dicembre 2009, pervenuta all’amministrazione il 21dicembre, istanza di accesso ai titoli e certificati di servizio della professoressa ......................., che immediatamente precede il ricorrente nella graduatoria del concorso di III fascia classe C 150, a cui il ricorrente ha partecipato in qualità di candidato, al fine di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti.
Con nota 11 gennaio 2010 parte resistente ha richiesto al professor
....................... di circostanziare meglio i motivi della richiesta di accesso.
Il ricorrente, per tramite del suo avvocato, ha integrato le motivazioni della richiesta di accesso con nota del 19 gennaio scorso, pervenuta all’amministrazione il 21 gennaio, specificando di voler definire la propria legittima posizione in graduatoria, in vista della stipula di futuri contratti a tempo determinato, e che, all’uopo, ritiene necessario verificare che il punteggio della prof.ssa ....................... sia documentato da titoli e certificati di servizio, e che valuterà qualora necessario di intraprendere azioni innanzi all’autorità giudiziaria.
Ha risposto la scuola il 13 febbraio scorso, negando l’accesso, e considerando insufficiente la motivazione del ricorrente all’ostensione documentale, non potendo egli proporre reclamo avverso la graduatoria di concorso, essendo passati più di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.
Contro tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione in data 25 marzo 2010.
Parte resistente ha presentato memoria datata 1 aprile 2010 alla scrivente, eccependo la perdurante genericità della motivazione all’accesso, non avendo l’avvocato di parte ricorrente specificato di voler inoltrare ricorso straordinario al Capo dello Stato, o che il suo assistito è venuto a conoscenza di irregolarità, e ritenendo insussistente l’interesse all’accesso qualora non sia effettuata alcuna considerazione in ordine alla possibilità o meno di presentare ricorso per tutelare il proprio legittimo interesse. Pertanto nel caso di specie, stante la definitività della graduatoria, l’amministrazione resistente ha ritenuto non si applicasse il disposto dell’art. 24 legge n. 241/90 che prevede l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Diritto
Viene in rilievo a fondamento della pretesa dell’odierno ricorrente la necessità di avere accesso ai documenti richiesti per poter procedere alla tutela dei propri diritti.
Si consideri infatti che oltre questa Commissione, il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 152/2007) hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta
di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato.
Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.
Ed ancora, in occasione di una fattispecie simile all’odierna, il T.A.R. ha ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, “sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: dott.ssa .......................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria
Fatto
Il 31 gennaio 2007 è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati partecipanti al concorso per 110 contabili nell’Amministrazione penitenziaria pubblicato in G.U. il 16 aprile 2004. Poiché alcuni dei vincitori del concorso erano già stati assunti nel 2008 e nel 2009, quando nel 2010 si è provveduto a completare la copertura dei 110 posti a concorso, prima di far opzionare le sedi ai nuovi candidati idonei, sono state ridistribuite le sedi agli assunti negli anni precedenti. La dottoressa
....................... pertanto è stata convocata il 18 gennaio 2010 a presentarsi per scegliere la sede di destinazione, e nell’occasione la medesima ha indicato Vigevano.
Due giorni dopo, mutata opinione, l’odierna ricorrente, con istanza datata 20 gennaio, ha chiesto di essere destinata a La Spezia.
L’1 febbraio 2010 la ricorrente ha inviato una richiesta di accesso, pervenuta all’amministrazione l’8 febbraio, richiedendo copia dell’atto comprovante l’assegnazione presso l’ultima sede richiesta, o in alternativa copia di tutti i propri atti prodotti riguardanti il procedimento di ridistribuzione delle sedi di servizio.
Il 2 febbraio 2010 l’Amministrazione, con nota, ha comunicato alla dottoressa
....................... il diniego al cambio di sede.
Il 26 febbraio 2010 l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente di essere stata assegnata alla sede di La Spezia. Una altra nota, del 24 marzo 2010, ha poi comunicato che l’assegnazione alla sede spezzina era un errore, e che la sede prevista rimaneva Vigevano.
Inoltre la ricorrente ha chiesto via posta elettronica il 18 febbraio un incontro con il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, l’amministrazione ha risposto il 3 marzo che la avrebbe a breve convocata, non essendo questo successo la dottoressa ha
reiterato la richiesta di appuntamento il 24 marzo, e l’amministrazione ha risposto positivamente il 25 marzo.
Il 26 marzo la ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione contro il mancato accesso agli atti, chiedendone l’accoglimento.
L’8 aprile 2010 il Dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha fatto pervenire alla scrivente una memoria in cui: sostiene che la comunicazione del 26 febbraio era un mero errore materiale; spiega le ragioni della mancata assegnazione alla sede di La Spezia; giustifica la mancata risposta alla richiesta di accesso dell’1 febbraio 2010 col fatto che essendo detta richiesta pervenuta all’amministrazione l’8 febbraio non si è giudicato ci fossero nuovi elementi da aggiungere a quanto già scritto nella nota di xxxxxxx al cambio di sede del 2 febbraio. Inoltre motiva la correttezza dell’esclusione dal diritto di accesso ritenendo generica l’indicazione dei documenti richiesti e insussistente l’interesse all’accesso, non essendo la richiesta adeguatamente motivata.
Diritto
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non rileva qui l’adeguatezza della motivazione: la richiesta di accesso della ricorrente è di tipo endoprocedimentale, essendo preordinata alla conoscenza di documenti relativi a un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico soggettiva dell’accedente, e trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.
A differenza del caso di accesso esoprocedimentale, qui l’interesse della richiedente è considerato dal legislatore in re ipsa, poiché è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento a cui si sia preso parte. In tale senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto e immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 10 marzo 2006, n. 1862.
Né appare condivisibile l’asserita genericità della domanda ostensiva: a parere di questa Commissione, non essendo necessaria per la validità della richiesta di accesso la menzione degli estremi identificativi precisi, appare sufficientemente chiara e precisa la richiesta fatta, dei documenti riguardanti la ricorrente e rilevanti ai fini del procedimento di ridistribuzione delle sedi di servizio, tanto che la stessa parte resistente elenca nella sua memoria i documenti che, a questo proposito, ritiene rilevanti. E neppure rileva qui il fatto che l’amministrazione, quando riceve la richiesta di accesso, ritenga che i documenti domandati siano già nella disponibilità del richiedente, stante che, a norma dell’art. 2 c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: sig. .......................
contro
Amministrazione resistente: Comune di Vagli Sotto
Fatto
Il signor ......................., in qualità di legale rappresentante della Società cooperativa Apuana Marmi Vagli Sopra soc. coop., il 6 febbraio 2010 ha presentato al Comune di Vagli Sotto (LU), richiesta di accesso a copia dei verbali e dei documenti istruttori alla conferenza dei servizi ex lege regionale n. 78/98, tenutasi in data 11 agosto 2009, propedeutici alla emissione della determina n. 148 del 18 agosto 2009, avente a oggetto il “progetto e piano di gestione del detrito in Valle di Arnetola – Comune di Vagli Sotto”, e della determina 147 del 27 agosto 2009, avente a oggetto la “variante al piano di coltivazione della cava Piastra Bagnata in Valle di Arnetola”, motivando la richiesta di accesso con l’eventuale difesa dei propri interessi giuridici presso il tribunale amministrativo competente.
Non avendo ricevuto risposta alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, il 26 marzo 2010 il signor .................... ha presentato ricorso innanzi a questa Commissione chiedendone l’accoglimento.
Diritto
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il Comune di Vagli Sotto.
A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell’articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell’articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.
Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25 legge n. 241/90, dovrà essere indirizzato al Difensore civico competente per ambito territoriale.
PQM
La Commissione dichiara la propria incompetenza.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: sig. ....................
contro
Amministrazione resistente: Comune di Vagli Sotto (LUCCA)
Fatto
Il signor ...................., in qualità di legale rappresentante dell’Amministrazione separata beni uso civico di Vagli Sotto e Stazzema frazione Arni, ha presentato al Comune di Vagli Sotto (Lucca) ripetute istanze d’accesso, di cui l’ultima in data 4 maggio2009, al bilancio relativo all’anno 2008 ed al bilancio di previsione 2009, entrambi dello stesso Comune di Vagli Sotto, motivando la richiesta nella considerazione che l’ente rappresentato, avendo la gestione dei beni di uso civico esistenti sul territorio, è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti.
Non avendo ottenuto alcuno degli atti anzidetti, il 31 marzo 2010 il ricorrente ha presentato ricorso innanzi alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto del comune.
Diritto
La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il Comune di Vagli Sotto.
A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell’articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell’articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l’accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l’amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.
Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un’amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25 legge n. 241/90, dovrà essere indirizzato al Difensore civico competente per ambito territoriale.
PQM
La Commissione dichiara la propria incompetenza.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: Primo maresciallo ....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della difesa
Fatto
Il primo maresciallo ...................., avendo l’1 ottobre 2009 intentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto n. 1571/C del 9 luglio 2009, ha presentato il 17 dicembre 2009 al Ministero della difesa una nota in cui chiede:
- l’emissione del decreto di liquidazione dell’assegno di incollocabilità e la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di terza categoria dalla data 8 aprile 2002;
- un decreto di dipendenza di causa di servizio ed equo indennizzo, che sia emanato come previsto dall’art. 18 c. 1 del d.P.R. n. 461/2001 e dal “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” del 7 gennaio 2002;
- il termine del procedimento riguardante il ricorso straordinario presentato dal ricorrente al Presidente della Repubblica, nonché l’ufficio e le persone responsabili del procedimento stesso.
L’amministrazione ha informato il sullo stato del procedimento con
note dell’8 gennaio e 9 febbraio 2010.
Il 16 gennaio 2010 il ricorrente ha inviato al Ministero della difesa una istanza in cui, oltre a voler sapere l’esito della comunicazione dal medesimo inviata il 17 dicembre 2009, chiede di ricevere copia della relazione amministrativa relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal stesso.
Il .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione il 26 marzo 2010, lamentando di non aver ottenuto visione della relazione amministrativa relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dal medesimo richiesta il 16 gennaio, e di non aver ricevuto “il decreto favorevole del C.V.C.S.” (comitato di verifica per le cause di servizio), che il medesimo avrebbe richiesto con l’istanza del 17 dicembre 2009.
Parte resistente ha fatto pervenire due memorie a questa Commissione, il 7 e l’8 aprile 2010, in cui ripercorre l’iter del procedimento, nega vi sia mai stata volontà, da parte dell’amministrazione, di non concedere l’accesso, e comunica di aver provveduto, il 2 aprile scorso, a inviare al ricorrente la relazione amministrativa sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Diritto
La Commissione osserva quanto segue.
Per quanto riguarda l’accesso al “decreto favorevole del C.V.C.S.” l’odierna istanza formulata dal signor .................... è inammissibile, poiché impugna la mancata
risposta a una nota, quella del 17 dicembre 2009, dal cui testo non risulta alcuna domanda di visione o di rilascio di copia di documenti amministrativi.
Per quanto riguarda l’accesso alla relazione dell’amministrazione sul ricorso al Presidente della Repubblica, avendo provveduto l’amministrazione il 2 aprile a inviarne copia al ricorrente, la Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.
PQM
La Commissione dichiara l’improcedibilità del ricorso in parte qua per cessazione della materia del contendere; e lo dichiara inammissibile per il resto.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: sig. ....................
contro
Amministrazione resistente: AGEA
Fatto
Il signor .................... ha presentato all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA), il 16 febbraio 2004, tramite la Confederazione italiana agricoltori (di seguito CIA), domanda di aiuto alla produzione di olio di oliva per complessivi kg 295, ma l’AGEA, con assegni del 25 novembre 2004 e 10 agosto 2005, ha pagato l’integrazione solo per 133 kg di produzione.
Il signor .................... ha allora chiesto all’AGEA e alla CIA, il 13 novembre 2007, di riesaminare la pratica relativa, saldando l’integrazione per i 162 kg rimanenti o altrimenti di informarlo degli impedimenti esistenti, e di indicare il responsabile del procedimento.
Non avendo ricevuto risposta il ricorrente ha inviato, l’11 novembre 2008, una nuova nota all’AGEA e alla Cia, intimando l’erogazione del mancato pagamento, chiedendo l’identità del responsabile e l’unità organizzativa del procedimento, la fase attuale e il termine entro il quale si concluderà il procedimento e ogni altra notizia utile.
In assenza di ogni risposta il ricorrente ha inviato, il 10 febbraio 2010, alla sola AGEA, una nota, in cui rinnova le richieste dell’11 novembre 2008.
Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni seguenti il signor il
12 marzo 2010 ha presentato ricorso a questa Commissione.
Il 7 aprile parte resistente ha prodotto alla scrivente Commissione memoria difensiva in cui viene ripercorso l’iter del procedimento.
Diritto
Preliminarmente questa Commissione rileva che né l’individuazione dell’unità organizzativa e del responsabile del procedimento, né l’indicazione della fase attuale e del termine del procedimento e di ogni altra notizia connessa, né tantomeno l’ingiunzione a erogare un mancato pagamento, rientrano nell’ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge n. 241/90, e pertanto la Commissione non è competente a esprimersi.
PQM
La Commissione, ritenuta la propria incompetenza, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: prof. ....................
contro
Amministrazione resistente: Liceo artistico statale di Teramo
Fatto
Il prof. ...................., docente di discipline pittoriche nel liceo artistico di Teramo, al fine di tutelate le proprie posizioni giuridiche essendo stato destinatario di vari provvedimenti e di un procedimento disciplinare, ha presentato al Dirigente scolastico in data 10 febbraio 2010 richiesta di accesso ai seguenti documenti:
- copia del verbale n. 5 del collegio dei docenti dell’anno 2009
- copia della pagina delle disposizioni del 9 febbraio 2010
- copia del prospetto dell’orario definitivo di servizio docenti ivi comprese le due ore a disposizione relativo agli anni scolastici 2007/08, 2008/09, 2009/10
- copia dei verbali del collegio dei docenti dell’anno 2007/08 e 2008/09 dove sia stata deliberata la riduzione oraria per motivi di trasporto o causa diversa
- copia dei verbali del consiglio d’istituto relativi agli anni 2007/08 e 2008/09 ove sia stata deliberata la riduzione oraria per causa di forza maggiore.
Successivamente il 24 febbraio 2010, ha richiesto copia di ulteriori documenti e precisamente:
- fogli delle due ore di disposizione settimanale del 9, 18 e 23 febbraio, in cui compare il suo nome
- avviso n. 51 avente come oggetto la sentenza di Bologna e le pagine successive con strappo o strappate del registro sugli avvisi.
Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni successivi, il 1 aprile 2010 il prof.
.................... ha presentato ricorso innanzi a questa Commissione avverso il diniego tacito dell’amministrazione scolastica.
Parte resistente ha inviato, in data 7 aprile 2010, una memoria in cui viene precisato che, oltre al procedimento disciplinare indicato dal ricorrente e già conclusosi, non sono in atto ulteriori procedimenti disciplinari o contestazioni formali nei riguardi dell’odierno ricorrente relativamente al recupero della riduzione ore di lezione. La stessa parte resistente ha fatto, inoltre, presente di non aver mai inteso negare l’accesso ai documenti richiesti, nonostante i problemi posti dalla scarsa chiarezza espositiva delle richieste del ricorrente e dalla necessità di attendere che il Consiglio d’istituto deliberasse in merito all’importo dovuto per il rilascio di copia di documenti amministrativi, e di aver già convocato con telegramma datato 3 aprile il professor
.................... a un incontro per il giorno 6 aprile, a cui il ricorrente non si sarebbe finora presentato.
Diritto
La Commissione osserva quanto segue.
Nonostante il professor abbia presentato l’odierno ricorso privo del
requisito della sottoscrizione, che pure varrebbe a dichiararne l’inammissibilità, l’amministrazione resistente, nella memoria inviata, dichiara di non avere alcuna
volontà di negare l’accesso ai documenti richiesti e di essersi già prodigata per fare fronte alle richieste del ricorrente.
PQM
La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: sig.ra ....................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del demanio – filiale del Lazio
Fatto
Il 16 aprile 1997 nota dell’IACP di Viterbo, oggi ATER, avverte la signora
.................... di Vejano che la pratica relativa alla cessione definitiva dell’abitazione di cui è inquilina è stata trasferita, per competenza, alla Direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, sezione distaccata di Viterbo, oggi Agenzia del demanio filiale del Lazio.
A seguito di rogito datato 25 giugno 2003 l’immobile diviene però di proprietà del comune di Vejano, che comunica il passaggio di proprietà alla sig.ra il
26 ottobre 2004.
Il signor ...................., per conto della madre , e al fine di conoscere
i motivi della mancata cessione, si rivolge all’Agenzia del demanio filiale del Lazio chiedendo informazioni sulla pratica. A seguito di richiesta scritta il 30 giugno 2005 l’Agenzia del demanio autorizza l’accesso agli atti relativi alla pratica in oggetto. L’.................... riceve, il 13 luglio 2005, copia di una serie di documenti relativi alla pratica, non più recenti, però, del 16 aprile 1997.
Insoddisfatto, il sig. .................... presenta il 2 marzo 2007 un esposto alla stazione dei Carabinieri di via dei Pini n°41 in Roma, in cui chiede di sapere la posizione della pratica. Il 26 gennaio 2010 l’.................... riceve copia della relata di notifica, datata 16 luglio 2007, in cui il dott. ...................., coordinatore operativo dell’Agenzia del demanio, risponde dicendo che l’appartamento risulta passato nelle proprietà del comune di Vejano, che questo non pregiudica il riscatto dell’immobile, e che l’.................... si sarebbe dovuto rivolgere direttamente al Comune, come comunicato il 7 settembre 2006 dalla Direzione per i servizi al territorio allo stesso
.....................
.................... presenta richiesta di accesso prima in data 26 gennaio 2010, chiedendo copia di tutta la documentazione riguardante l’alloggio dal 16 aprile 1997 al 25 giugno 2003, e poi in data 5 febbraio 2010, integrando la richiesta di come fosse stata evasa la pratica di cessione dell’immobile, perché si facesse riferimento alla legge 560/93 e non alla legge 513/77 e quale fosse il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, richieste rese necessarie dall’asserito non pervenimento di comunicazioni dall’amministrazione.
Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni successivi il sig ha
presentato ricorso alla scrivente, in data 8 marzo 2010, chiedendone l’accoglimento.
Parte resistente ha fatto pervenire il 10 marzo 2010 a questa Commissione una nota in cui si ripercorre l’andamento della pratica e si specifica la motivazione del cambio del riferimento di legge, con allegata, fra l’altro, copia di comunicazione datata
2 marzo 2010 dell’amministrazione al ricorrente, in riscontro alle richieste del 26 gennaio e del 5 febbraio 2010, contenente simili chiarificazioni sull’iter della pratica in oggetto, ma mancante di riferimenti sulla richiesta di accesso agli atti.
La Commissione, nel plenum del 16 marzo 2010, si è pronunciata favorevolmente riguardo l’ostensibilità dei documenti richiesti.
Nonostante ciò il ricorrente il 30 marzo 2010, sostenendo di essere stato ignorato dall’amministrazione resistente, ha presentato nuovamente ricorso alla scrivente Commissione, allegando copia della nota inviata il 2 marzo scorso dall’amministrazione resistente a parte ricorrente, e già esaminata da questa Commissione per la pronuncia del 16 marzo scorso.
Diritto
Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del gravame, attesa la totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 16 marzo scorso, il che prefigurerebbe quindi un riesame della precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/90.
La Commissione ricorda poi quanto previsto dall’art. 25 c. 4 della legge n. 241/90, secondo cui “se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito”.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: Sig. ....................
contro
Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri – Lombardia
Fatto
Il sig. ...................., carabiniere scelto effettivo presso il Comando legione carabinieri Xxxxxx Xxxxxxx, in data 24 febbraio ha chiesto di poter accedere ai documenti redatti successivamente alla sentenza del T.A.R. Lombardia che ha annullato provvedimenti disciplinari a carico dell’istante con particolare riferimento a quelli che hanno portato parte esistente ad appellare la menzionata decisione al Consiglio di Stato. Parte resistente, con nota del 24 marzo successivo ha negato l’accesso sostenendo che i documenti oggetto della domanda ostensiva costituiscono espressione di rapporti con l’Avvocatura dello Stato in ordine all’attività difensiva concernente il suddetto processo di appello. Contro tale determinazione, il .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione il successivo 30 marzo chiedendone l’accoglimento.
Diritto
La fattispecie portata all’esame della scrivente Commissione concerne l’accessibilità dei documenti coperti da segreto professionale, con particolare riferimento alla documentazione difensiva scaturente da rapporti tra amministrazione e Avvocatura dello Stato. Al riguardo il d.P.C.M. n. 200 del 1996 sottrae all’accesso i documenti in questione qualora essi siano preordinati alla fase difensiva nell’ambito di un contenzioso in atto. Il ricorrente, viceversa, sostiene di aver domandato gli atti posti in essere da parte resistente in via amministrativa precedenti all’instaurazione del contenzioso e che ha questo hanno portato in seguito. In realtà, dalla risposta fornita dall’amministrazione e dalla quale non si hanno elementi per discostarsi, risulta che i documenti oggetto della domanda siano direttamente riferibili proprio a rapporti difensivi con l’Avvocatura dello Stato. Pertanto, non si può accedere alla prospettazione del ricorrente il quale ritiene che il segreto professionale non sia invocabile con riferimento a documenti, anche coinvolgenti l’Avvocatura, ma che abbiano natura amministrativa precontenziosa. Parte resistente, invero, nega che la fattispecie sia nei termini prospettati dal ricorrente. Se il parere o il documento coinvolgente l’Avvocatura viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica quindi ad un provvedimento amministrativo, lo stesso è ammesso all’accesso mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche precontenziosa, l’accesso è escluso a tutela delle esigenze di difesa (così, T.A.R. Lazio, Sez. III quater, n. 7930, 2008). Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: Sig. ....................
contro
Amministrazione resistente: Questura di Potenza
Fatto
Il sig. ...................., dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di direttore amministrativo contabile presso la questura di Potenza, riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente in data 1 febbraio 2010 due istanze di accesso tese a prendere visione ed estrarre copia di diversi documenti tra cui:
1) le risultanze della verifica ispettiva disposta nei confronti dell’ufficio diretto dal ricorrente;
2) relazione presentata dalla dott.ssa .................... da cui, verosimilmente, è scaturita la menzionata indagine ispettiva;
3) copia della Digos di Potenza indirizzata alla competente Procura della Repubblica e concernente la relazione a firma della dott.ssa .....................
Con provvedimento del 18 marzo u.s. parte resistente ha negato l’accesso per i documenti di cui al punto 1 citando genericamente l’art. 24 della legge n. 241/90 e quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 3 opponendo il segreto istruttorio. Contro tale nota il ...................., con due ricorsi che per connessione oggettiva e soggettiva si riuniscono ai fini della presente decisione, ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 6 aprile parte resistente ha trasmesso nota difensiva chiedendo il rigetto del gravame.
Diritto
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, essendo il ricorrente a capo dell’ufficio nei cui confronti è stata disposta verifica ispettiva. I motivi di diniego opposti, peraltro, appaiono destituiti di giuridico fondamento. Quanto ai documenti di cui al punto 1 delle premesse in fatto, il richiamo generico a tutti i casi di esclusione previsti dall’art. 24 della legge n. 241/90 non è sufficiente a fondare un rifiuto legittimo del chiesto accesso. Anche con riferimento alla restante documentazione si osserva come la comunicazione di notizie di reato all’autorità giudiziaria non comporti di per sé la copertura della stessa sul versante del segreto istruttorio. Tale effetto, invero, si produce solo a seguito dell’avvio di un’indagine da parte dell’autorità inquirente o di un rapporto della polizia giudiziaria di cui, nel caso di specie, non si ha notizia. Le difese svolte nella memoria richiamata nelle premesse in fatto non sono tali da modificare il presente decisum. Ciò in quanto la circostanza che dall’ispezione non siano derivate misure concrete a carico del dirigente dell’ufficio ispezionato non costituisce motivo per negare l’accesso al reggente l’ufficio stesso; anche la circostanza sollevata da parte resistente per cui l’ispezione è stata disposta nei confronti dell’ufficio e non del suo dirigente appare destituita di giuridico fondamento, atteso che l’ufficio, in quanto tale, non ha facoltà di esercitare situazioni giuridiche soggettive se non per il tramite di colui
che ne ha la rappresentanza esterna. Per questi motivi il gravame è fondato e merita di essere accolto.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: Sig.ra ....................
contro
Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Pisa
Fatto
La sig.ra ...................., docente di dattilografia e stenografia presso l’Istituto tecnico commerciale .................... di Pontedera, in data 12 gennaio 2010 ha chiesto di poter accedere al fascicolo personale della docente .................... per verificare il possesso di alcuni requisiti in capo a quest’ultima, relativamente all’assegnazione presso una sede cui la ricorrente medesima aspirava e che non ha potuto conseguire in virtù della concorrente domanda della controinteressata ritenuta in possesso di titoli preferenziali. Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 5 marzo la .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il successivo 17 marzo) chiedendone l’accoglimento.
Diritto
Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all’ostensione in capo alla sig.ra ..................... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Poste italiane S.p.A.
Fatto
Il sig. .................... in data 30 marzo 2009 ha chiesto di poter accedere alle schede di valutazione riguardanti il medesimo per gli anni 2000/2008 e alla relazione della S&S ......................... conseguente alla relazione del datata 22 luglio
2008. L’istanza di accesso era motivata con riferimento alla necessità di agire in giudizio per un’azione di responsabilità anche nei confronti di parte resistente a seguito di infarto occorso al ricorrente durante lo svolgimento del proprio servizio.
In data 9 ottobre 2009 parte resistente concedeva l’accesso alle schede di valutazione, negandolo per gli altri documenti in quanto coperti da esigenze di riservatezza. A tale diniego seguiva atto di diffida del .................... rispetto al quale parte resistente in data 1 dicembre 2009 si limitava a confermare il precedente diniego. Contro tale ultima determinazione il ha presentato ricorso alla scrivente in
data 10 dicembre u.s. chiedendone l’accoglimento. In data 5 gennaio parte resistente ha trasmesso le proprie difese eccependo, tra l’altro, la tardività della presentazione del gravame. Nella seduta del 12 gennaio 2010 la commissione ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso, ritenendo che il provvedimento del 1 dicembre fosse meramente confermativo di quello del 9 ottobre e che rispetto a quest’ultimo i termini di decadenza per la presentazione del gravame fossero spirati. Nel dispositivo, inoltre, si faceva salva la facoltà di ripresentare nuova istanza di accesso. Il .................... ha presentato nuova istanza di accesso in data 15 febbraio, sulla quale parte resistente ha nuovamente confermato il proprio precedente diniego. Contro tale determinazione il ha
presentato nuovamente ricorso alla scrivente Commissione in data 15 marzo u.s. chiedendone l’accoglimento.
Diritto
In via preliminare occorre chiarire che la locuzione contenuta nel dispositivo della decisione resa nei confronti del ricorrente in data 12 gennaio 2010 “salva la facoltà di presentare nuova istanza di accesso” non può essere intesa nel senso che la mera riproposizione dell’istanza sia idonea a far decorrere nuovamente i termini per l’impugnativa. La riapertura dei termini, a seguito di nuovo esercizio del diritto di accesso ai documenti, si realizza allorché l’amministrazione non ponga in essere attività meramente confermativa di precedenti dinieghi, attraverso una nuova ponderazione degli interessi in gioco, ovvero quando il ricorrente alleghi fatti nuovi a sostegno della propria istanza. Né l’uno né l’altro presupposto si è verificato nel caso di specie e, quindi, il gravame deve essere rigettato.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: Sig. Gio.N. contro
Amministrazione resistente: INPS – Agenzia di Montegranaro
Fatto
Il sig. Gio.N., rappresentato e difeso dall’avv. ...................., riferisce di aver presentato all’amministrazione resistente diverse istanze di accesso, l’ultima delle quali datata 18 febbraio 2010, tese ad ottenere copia dell’estratto conto e delle ultime mensilità della pensione percepita dalla sig.ra S.S., madre deceduta dell’istante. Con provvedimento del 2 marzo 2010 l’INPS di Montegranaro ha negato il chiesto accesso, in virtù dell’opposizione manifestata dal sig. Gia.N. fratello dell’istante concludendo per l’accessibilità dei documenti richiesti solo su ordine dell’autorità giudiziaria. Contro tale diniego, il sig. Gio.N. in data 30 marzo u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.
Diritto
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, essendo il ricorrente figlio ed erede della sig.ra S.S., titolare della pensione ai cui dati il Gio.N. ha chiesto di poter accedere. D’altronde parte resistente ha fondato il proprio diniego non sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, quanto sull’opposizione all’accesso manifestata dal fratello del ricorrente, a sua volta erede della titolare della pensione. Tale profilo, in verità, non può costituire valido argomento per negare il chiesto accesso. Inoltre, è quantomeno dubbio che il fratello del ricorrente, ai fini del presente procedimento, possa ritenersi controinteressato in senso tecnico. I dati contenuti nei documenti oggetto della domanda di accesso, invero, sono relativi a persona diversa dal fratello del ricorrente. In particolare, trattandosi della madre del ricorrente, questi, così come il fratello, ha pieno diritto di conoscere la situazione contabile della pensione erogata a beneficio della madre e, in questo senso, non si ravvisa la presenza di alcun controinteressato. D’altronde, anche a ritenere che il fratello del ricorrente lo sia, la circostanza dell’opposizione pura e semplice da questi manifestata non esime l’amministrazione dal ponderare le ragioni dell’opponente con quelle dell’accedente; ragioni che, in virtù del carattere comune dei dati contenuti nei documenti oggetto dell’istanza di accesso non giustificano l’opposizione per come manifestata. Per questi motivi il gravame è fondato e merita di essere accolto.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: Sig. ....................
contro
Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone
Fatto
Il sig. ...................., rappresentato e difeso dall’avv. .................... e titolare dell’omonima impresa individuale avente ad oggetto, tra l’altro, le operazioni di recupero dei veicoli sottoposti a fermo e/o a sequestro giudiziario, riferisce di aver presentato in data 25 febbraio 2010, istanza di accesso alle direttive ed ai provvedimenti emanati da parte resistente con riferimento alle attività di soccorso stradale relative a veicoli sottoposti alle predette misure, essendo stata la propria ditta esclusa dal novero di quelle incaricate di svolgere le attività di recupero veicoli. Parte resistente, con provvedimento datato 8 marzo 2010, ha negato l’accesso, ritenendo la documentazione domandata sottratta all’accesso siccome non costituente documenti amministrativi in senso tecnico, in quanto provenienti da organi giurisdizionali. Contro tale determinazione il ha presentato in data 23 marzo u.s. ricorso alla scrivente
Commissione chiedendone l’accoglimento.
Diritto
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all’accesso in capo all’odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, essendo il ricorrente titolare di impresa prima ammessa a svolgere l’attività di cui alle premesse in fatto e successivamente esclusa dall’elenco di imprese a ciò abilitate. D’altronde parte resistente ha fondato il proprio diniego non sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, quanto sull’asserita natura non amministrativa delle direttive e delle circolari da essa impartite ai fini dell’esercizio e dello svolgimento dell’attività collegata al recupero dei veicoli sottoposti a fermo o a sequestro. A tale riguardo, la Commissione osserva che la circostanza formale della provenienza di un atto da un ufficio appartenente al potere giudiziario non esclude che esso partecipi delle caratteristiche dell’atto amministrativo. E’ noto, invero, che in base alla teoria formale-sostanziale ben possono esservi casi di atti formalmente giurisdizionali ma sostanzialmente amministrativi (così come, del resto, esistono ipotesi in cui l’atto, formalmente amministrativo, sia da considerare nella sostanza normativo). Nel caso di specie si ritiene che i documenti domandati siano da ricomprendere proprio nella tipologia attizia sommariamente tratteggiata, atteso che il ricorrente non ha chiesto documenti relativi a singole fattispecie di sequestro o fermo giudiziario, ma atti di carattere generale (direttive e/o circolari) la cui esistenza, dal tenore del diniego, non è esclusa da parte resistente.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: Sig. G.T. contro
Amministrazione resistente: Comando carabinieri Corte costituzionale
Fatto
Il Sig. G.T., in servizio presso il comando dei carabinieri-Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all’amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente P.P. (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all’odierno ricorrente).
L’amministrazione concedeva l’accesso ai documenti relativi al G.T. (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al P.P.. Contro tale diniego, il sig. G.T. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.
Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione, rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al P.P., in quanto controinteressato individuabile al momento della proposizione del ricorso, dichiarava l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettera b). Contro tale decisione il G.T. ha presentato nuovo ricorso pervenuto in data 13 maggio 2008, chiedendo un riesame della decisione stessa. Nella seduta del 10 giugno la scrivente rilevava di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo 2008 al di fuori dei casi di revocazione. Al riguardo la scrivente osservava che ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 25, legge n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al T.A.R. competente. Pertanto il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
Successivamente il sig. G.T., ha presentato nuove richieste di accesso, l’ultima delle quali il 20 gennaio 2010, sulla quale parte resistente con nota del 29 gennaio, dopo aver confermato in atti precedenti il proprio diniego, si è limitata a rappresentare, senza riferimento al caso di specie, che contro le determinazioni dell’amministrazione in materia di accesso ai documenti è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero alla scrivente Commissione. Contro tale provvedimento il G.T. in data 16 marzo 2010 ha presentato ricorso chiedendone l’accoglimento.
Diritto
Preliminarmente la Commissione rileva l’irricevibilità del gravame.
Premesso che è molto dubbio che l’impugnato provvedimento possa qualificarsi alla stregua di diniego impugnabile ai sensi dell’art. 25, legge n. 241/90, si rileva che il provvedimento in questione reca la data del 29 gennaio e che il ricorso quella del 16 marzo. Pertanto, considerato che l’articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone che il ricorso avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio, tale termine è decorso e quindi la decisione non può che essere di irricevibilità.
PQM
La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale per l’Abruzzo ed il Molise – Pescara
Fatto
...................., dopo avere ricevuto una missiva con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Disciplina di Roma chiedeva al Provveditorato regionale per l’Abruzzo ed il Molise – Pescara di informare il ricorrente dell’esistenza di un procedimento disciplinare il quale è stato sospeso dopo che dei fatti è stata informata l’Autorità Giudiziaria, ha chiesto, il 4 dicembre 2009, di potere accedere ai relativi documenti. Il ricorrente dopo avere avuto visione ai documenti detenuti dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale per l’Abruzzo ed il Molise – Pescara, ha ribadito di volere accedere a tutti i documenti inerenti il procedimento citato nella nota dipartimentale n. 404501 del 4 novembre 2009. Parte resistente, con provvedimento del 12 febbraio, ha comunicato di avere concesso l’accesso ai documenti dalla medesima detenuti e che gli ulteriori documenti sono oggetto di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria e, quindi, sono sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990.
Avverso il provvedimento di rigetto, .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Parte resistente, con memoria del 29 marzo ha, sostanzialmente, ripercorso la presente vicenda.
Diritto
Secondo il costante orientamento di questa Commissione (cfr. parere del 22.09.2009) l’invio di documenti all’autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l’amministrazione potrà legittimamente rifiutare l’accesso.
Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione resistente detenga i documenti oggetto di indagine, i medesimi sono accessibili.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti in motivazione e, per l’effetto, invita l’amministrazione a rivedere la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: .................... e ....................
contro
Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Fatto
.................... e .................... xxxxx xxxxxxx, il 7 maggio 2009, di conoscere i termini di conclusione ed il nominativo del responsabile del procedimento di rimborso delle somme versate allo Stato a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 2003.
Successivamente, il 21 dicembre 2009, i ricorrenti hanno chiesto lo stato del su indicato procedimento.
Avverso il presunto silenzio rigetto, .................... e hanno
presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Parte resistente, con nota del 1 aprile 2010, dopo avere ripercorso le questioni che la materia del rimborso presenta, ha comunicato a questa Commissione di non avere ricevuto la nota datata 2 novembre 2010, e si è espressa sul merito della vicenda inerente il rimborso.
Diritto
Il ricorso deve essere rigettato.
Il diritto di accesso, esercitabile ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n.
241 del 1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi, vale a dire rappresentazioni di qualsiasi specie del contenuto di atti, anche interni o non pertinenti ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (arg. ex art. 22, comma 1, lettere a) e d) della legge n. 241 del 1990).
Nel caso di specie l’istanza del ricorrente ha ad oggetto mere informazioni relative al nominativo del responsabile, ai termini di conclusione ed allo stato del procedimento.
PQM
La Commissione rigetta il ricorso.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Inail sede di Civitavecchia, sede regione Lazio
Fatto
...................., dipendente dell’Enel S.p.A. – stabilimento di Civitavecchia, dopo che l’Inail ha dapprima riconosciuto e, successivamente, revocato il provvedimento con il quale si attesta che il ricorrente è stato sottoposto ad amianto, il 22 gennaio u.s. ha chiesto di potere accedere al parere espresso dalla Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – CONTARP – ivi compreso quello relativo allo svolgimento delle mansioni per le quali si ritiene che sia stato superato il limite espositivo di 100 fibre/litro preso a riferimento per la valutazione dell’esposizione a fibre d’amianto disperse, nonché a tutti i documenti istruttori relativi al procedimento in esame.
Avverso il silenzio rigetto, .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Diritto
Il ricorso è fondato.
La fattispecie portata all’esame della scrivente Commissione, invero, si inserisce nel novero del c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall’art. 10, legge n. 241 del 1990 a tenore del quale coloro che prendono parte ad un procedimento amministrativo o che siano destinatari dei suoi effetti sono, per ciò solo, titolari del diritto di accesso a tutti i documenti che in esso abbiano a formarsi.
Nel caso di specie i documenti ai quali si è chiesto di accedere sono parte del procedimento con il quale l’amministrazione ha riconosciuto che il ricorrente è stato sottoposto ad amianto, provvedimento successivamente revocato.
Pertanto, non sussistono validi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza proposta dalla ricorrente ed il relativo gravame deve essere accolto.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Fatto
...................., quale partecipante alla selezione per la progressione economica nell’ambito del medesimo profilo professionale ex C.C.N.L. del personale non dirigente dell’Enea, – quadriennio 2002 – 2005 posizioni per l’assegnazione del profilo economico “9.2” del profilo professionale ricercatore/tecnologo, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:
a. documenti relativi al ricorrente, ivi compresi i documenti di valutazione dei titoli di servizio e professionali;
b. copia dei verbali redatti dalla Commissione preposta;
c. graduatoria relativa agli esiti finali della su indicata selezione, fino al nominativo antecedente il ricorrente, comprensiva dei punteggi, scaturiti dalle valutazioni della Commissione che hanno contribuito a determinare la graduatoria medesima e, di conseguenza, l’elenco del personale al quale è stato attribuito il livello economico superiore.
Avverso il silenzio rigetto, .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Parte resistente, con memoria del 12 aprile, ha comunicato di avere invitato il ricorrente a prendere i necessari contatti con gli uffici competenti, al fine di accedere ai chiesti documenti.
PQM
La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ....................
contro
Amministrazione resistente: Gi Group S.p.A.
Fatto
.................... ha partecipato alla selezione volta al reclutamento di personale “interinale” destinato alla trattazione delle domande di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi della legge n. 102 del 2009, presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Dopo essere stata sottoposta a colloquio ed ad un test informatico, parte resistente ha rigettato la candidatura della ricorrente; pertanto, quale partecipante alla citata selezione, la ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:
a. questionario/modulo compilato dalla ricorrente ed a quelli compilati dagli altri candidati, successivamente impiegati;
b. ogni documento preordinato, connesso e consequenziale al provvedimento di assegnazione dei lavoratori;
c. provvedimento e criteri di assegnazione dei lavoratori .
Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare la correttezza dell’operato della società resistente ed, eventualmente, tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.
La società resistente ha negato l’accesso agli indicati documenti affermando che alla fattispecie in esame non si applica la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, non rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Avverso il provvedimento di rigetto, la dott.ssa .................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Parte resistente, con memoria del 2 aprile, ha comunicato di essere aggiudicataria di una gara ad evidenza pubblica bandita dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 650 lavoratori con contratto a termine, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, con mansioni di “coadiutore amministrativo contabile”. Prosegue parte resistente ribadendo di non essere un incaricato di pubblico servizio e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi.
Diritto
Il ricorso è fondato.
La società resistente, autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale all’esercizio dell’attività di somministrazione, quale aggiudicataria della gara indicata in narrativa ha reclutato del personale “interinale” destinato alla trattazione delle domande di emersione dal lavoro irregolare presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione nel territorio nazionale. I lavoratori rivestono una posizione equivalente alla posizione ex B1, seconda area – fascia del CCNL comparto Ministeri, “a supporto dei compiti espletati dall’Amministrazione, connessi ad una più efficace gestione delle
procedure amministrative di emersione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari di cui all’art. 1 ter del D.L. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009”.
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 per "pubblica amministrazione" si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”; parte resistente, è qualificabile quale gestore di un servizio pubblico svolgente attività di pubblico interesse, atteso che si tratta di attività esternalizzate dall’amministrazione mediante un appalto di pubblico servizio. Nel caso in cui si ritenesse non applicabile la disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, si creerebbe, inoltre, una disparità tra in base alla natura del rapporto di lavoro – dipendenti pubblici da un lato e lavoratori interinali a termine dall’altro – a fronte di personale che svolge mansioni analoghe, atteso che i lavoratori in somministrazione coadiuvano i pubblici dipendenti.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Istituto Superiore Studi Musicali – Conservatorio di Musica “ ” di Cuneo
Fatto
......................, quale partecipante alla procedura selettiva pubblica per titoli – di cui al bando n. 4809/G1 per l’insegnamento della vocalità afro – americana, ha chiesto, di potere accedere alla graduatoria dei non idonei al fine di conoscere la propria posizione, ai seguenti documenti
a. punteggio assegnato al curriculum artistico allegato alle due domande di partecipazione del 6 gennaio 2010;
b. punteggio attribuito ai titoli conseguiti dalla candidata;
c. verbali contenenti i criteri di valutazione adottati e applicati dalla Commissione;
d. punteggio attribuito ai diplomi di conservatorio e trienni di 1 livello. Avverso il silenzio rigetto, ...................... ha presentato ricorso alla scrivente
Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Parte resistente ha inviato a questa Commissione una memoria nella quale ha comunicato che l’istanza di accesso non è mai pervenuta e di stare verificando le ragioni del mancato ricevimento. Prosegue l’amministrazione affermando la piena disponibilità a concedere l’accesso ai su indicati documenti previo appuntamento con gli uffici competenti.
Diritto
Preliminarmente la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente datata 1 aprile u.s., dichiara cessata la materia del contendere.
PQM
La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: Sindacato Autonomo Vigilanza Privata – SAVIP contro
Amministrazione resistente: Questura di Verona
Fatto
......................, in qualità di segretario nazionale del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata – SAVIP, il 4 febbraio 2010 ha chiesto alla Questura di Verona di potere accedere alle copie dei turni di servizio delle guardie giurate operanti all’interno dell’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx, prodotti giornalmente dall’Istituto presso
la Polizia amministrativa di Verona, dal 1 novembre 2009 fino alla data di accoglimento dell’istanza di accesso. Motiva il rappresentante sindacale che i chiesti documenti sono necessari per verificare la correttezza dell’operato dell’Istituto atteso che l’eccessivo ricorso allo straordinario, incidendo sulla capacità lavorativa delle guardie, può avere delle conseguenze sulla sicurezza aeroportuale.
Specifica ...................... nel presente ricorso che l’Istituto avrebbe dovuto affiggere i chiesti documenti e che i medesimi sono inviati a parte resistente al fine di consentirle eventuali controlli.
Avverso il silenzio rigetto ......................, in qualità di segretario nazionale del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata – SAVIP, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Parte resistente ha inviato una memoria a questa Commissione con la quale ha specificato che l’istanza ha ad oggetto documenti “generati, prodotti ed istruiti” dall’Istituto e acquisiti dalla Questura per conoscenza; aggiunge, inoltre,
l’amministrazione resistente di avere invitato il sindacato ricorrente a riformulare l’istanza indicando in modo specifico i documenti ai quali si intende accedere dalla medesima formati.
Diritto
Il ricorso è fondato.
L’organizzazione sindacale ricorrente ha chiesto di potere accedere agli indicati documenti al fine di potere svolgere l’attività sindacale e verificare eventuali “abusi” a danno dei lavoratori. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’ associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata” (C.d.S., Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 00024).
Inoltre, secondo l’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso “si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità
competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”. Pertanto, parte resistente, anche se non ha formato i documenti è tenuta a consentire l’accesso.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: ......................
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – comando Regionale Sardegna – Ufficio Personale e XX.XX. – Sez. Pers. Isp. Sovr. App. e Fin.
Fatto
L’appuntato scelto ha chiesto di potere accedere ai documenti del
procedimento amministrativo tendente alla segnalazione per eventuale trasferimento presso Reparti di gradimento del Comando Provinciale di Nuoro. Specifica il ricorrente di avere riposto al radio messaggio n. 210614/124 del 28 ottobre 2009 e che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.
Parte resistente, con provvedimento conosciuto il 26 febbraio, ha negato l’accesso ai citati documenti affermando che nessun procedimento amministrativo è scaturito dal radio messaggio del 28 ottobre; infatti, la richiesta di personale, contenuta nel radio messaggio, aveva carattere meramente esplorativo ed era finalizzata all’individuazione di personale, eventualmente disponibile ad un trasferimento d’autorità, presso i reparti del Corpo ubicati nella Provincia di Nuoro.
Avverso il provvedimento di rigetto, l’appuntato scelto ha
presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Diritto
Il ricorso è fondato.
La legge n. 241 del 1990 stabilisce che per documento amministrativo di intende, “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Pertanto, il ricorrente, avendo riposto alla richiesta meramente esplorativa di personale, è titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti, anche se l’amministrazione resistente non ha successivamente avviato un procedimento.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Ricorrente: .....................
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Milano
Fatto
....................., iscritto nella graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano e presente nell’elenco di “riservisti”, ai sensi della legge n. 68 del 1999, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, riserva N, della stessa Provincia, classe di concorso X0/00, Xxxxxx dell’arte, ha chiesto all’ Ufficio Scolastico Provinciale di Milano di potere accedere ai seguenti dati:
a. numero totale dei docenti in organico su posto normale per la classe di concorso X0/00, Xxxxxx dell’arte della provincia di Milano attualmente in servizio;
b. numero di docenti – riservisti della categoria protetta N ai sensi della legge
n. 68 del 1999, in organico per la stessa classe concorsuale;
c. eventuale quota d’obbligo ancora da soddisfare per la su indicata classe di concorso, ai sensi della legge n. 68 del 1999.
Avverso il silenzio rigetto, ..................... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l’estrazione di copia dei documenti.
Diritto
Il ricorso deve essere rigettato.
Il diritto di accesso, esercitabile ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n.
241 del 1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi, vale a dire rappresentazioni di qualsiasi specie del contenuto di atti, anche interni o non pertinenti ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (arg. ex art. 22, comma 1, lettere a) e d) della legge n. 241 del 1990).
Nel caso di specie è indubbio che l’istanza del ricorrente abbia ad oggetto mere informazioni non incorporate in alcun documento amministrativo.
PQM
La Commissione rigetta il ricorso.