DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO A AVVOCATI ESTERNI DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE NELL’INTERESSE DELLA FONDAZIONE ONAOSI
ALLEGATO 1
FONDAZIONE ONAOSI
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO A AVVOCATI ESTERNI DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE NELL’INTERESSE DELLA FONDAZIONE ONAOSI
ARTICOLO 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Disciplinare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, regola le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale della Fondazione ONAOSI (d’ora in avanti anche solo “Fondazione”) a Professionisti avvocati esterni (d’ora in avanti anche solo ”Professionista o Avvocato”).
2. Ai fini del presente Disciplinare, si intendono incarichi di patrocino legale gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Fondazione innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi, nonché di mediazione, negoziazione assistita, arbitrato e conciliazione.
ARTICOLO 2
Elenco dei professionisti legali esterni
1. Per l’individuazione e il conferimento degli incarichi di cui all’art. 1 è istituito un “Elenco per l’affidamento a avvocati esterni di incarichi di assistenza e patrocinio legale nell’interesse della Fondazione ONAOSI” (d’ora in avanti anche solo “Elenco”) che è costituito e formato mediante Avviso pubblicato nel sito ONAOSI xxx.xxxxxx.xx, sulla base delle domande dai professionisti che ne fanno richiesta, ritenute idonee in relazione ai requisiti richiesti nel presente Disciplinare.
2. L’elenco è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L’Elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni, in base alla materia:
SEZIONE A - CONTENZIOSO CIVILE SEZIONE B - CONTENZIOSO PENALE
SEZIONE C - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO SEZIONE D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEZIONE E - CONTENZIOSO DEL LAVORO
4. L’iscrizione nell’Elenco, in ordine strettamente alfabetico, non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito. Non costituisce per il Professionista avvocato in alcun modo diritto o pretesa di assegnazione di incarichi da parte della Fondazione.
ARTICOLO 3
Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
1. Xxxxxxx presentare domanda di iscrizione i professionisti, avvocati del libero foro, persone fisiche o in forma associata, in possesso dei seguenti requisiti, da comprovare anche mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m. i;
a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membro dell’Unione Europea, ovvero nel caso di loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari di diritto di soggiorno permanente ai sensi della normativa vigente;
b) Iscrizione all’Albo degli Avvocati da 5 anni; è necessario dichiarare il possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per il conferimento dei relativi incarichi;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Possesso dei requisiti generali a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) Xxxxxx in possesso dei requisiti di carattere generale secondo quanto previsto dall’articolo 80 D. Lgs. 50/2016 e xx.xx. ii;
f) Non trovarsi in conflitti di interesse in base al Codice Deontologico professionale;
g) Non aver rappresentato e difeso negli ultimi 2 anni soggetti controparti della Fondazione;
h) Non avere contenzioso in corso e non averlo avuto nei precedenti 5 anni, per attività sia giudiziale che stragiudiziale, con la Fondazione a titolo personale;
i) Aver patrocinato negli ultimi due anni almeno n. 5 cause per la sezione dell’Elenco per la quale viene richiesto l’inserimento;
j) Assenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
k) Assenza di condanne penali e/o gravi illeciti accertati dalla competente Autorità giudiziaria o amministrativa nell’esercizio dell’attività professionale;
l) Non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Comitato di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale della Fondazione, i soggetti a diretta collaborazione degli stessi, il Direttore Generale e il personale direttivo della Fondazione (Dirigente,Quadro);
m) Avere una copertura assicurativa in corso di validità per responsabilità civile ed infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato con massimali non inferiori ad euro 500.000,00 se in forma individuale ed euro 2.000.000,00 se in forma collettiva, nonché di essere in regola con ogni altra prescrizione obbligatoria per legge;
n) Comprovata esperienza professionale in relazione alle materie della/e sezione/i dell’Elenco per cui si richiede l’iscrizione;
o) Essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degliAvvocati.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere per tutto il periodo di iscrizione nel relativo Elenco.
3. Fondazione ha la facoltà di procedere in ogni momento a verifiche, anche a campione, sul possesso e la permanenza dei requisiti e su quanto dichiarato dal Professionista.
4. A pena di cancellazione dall’Elenco, è fatto obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente e in ogni caso entro 30 giorni la perdita o la variazione anche di uno solo dei requisiti sopra indicati per l’iscrizione.
ARTICOLO 4
Modalità e termini di partecipazione
1. L’iscrizione nell’Elenco ha luogo mediante domanda - redatta in lingua italiana secondo il modello allegato - del Professionista interessato.
2. Nella domanda il Professionista, oltre ai requisiti di cuiall’art. 3, deve dichiarare a pena di inammissibilità:
a) di conoscere ed approvare in ogni sua parte il presente Disciplinare, la Convenzione-Condizioni generali di contratto e, per quanto compatibili, le prescrizioni del Codice Etico, del Codice della Trasparenza ONAOSI e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ONAOSI ex
D. Lgs. 231/2001, pubblicati nel sito istituzionale della Fondazione;
b) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro ONAOSI per la durata dell’incarico professionale e per i 2 anni successivi alla cessazione dell’incarico;
c) di essere reso edotto dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’Avviso, dichiarando di acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate.
3. Alla domanda, a pena di inammissibilità, deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
1) curriculum vitae e professionale preferibilmente in formato europeo, debitamente sottoscritto, con l’indicazione dell’esperienza e/o specializzazioni nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione, con evidenza e dettaglio delle principali cause seguite;
2) copia del codice fiscale e della partita IVA;
3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4) indicazione dettagliata della tipologia di incarichi trattati per la/le sezione/i per cui si chiede l’iscrizione;
5) estremi della polizza di cui alla precedente lett. m in corso di validità
4. Per le domande che in sede di valutazione saranno considerate incomplete o inesatte, è facoltà dell’ONAOSI richiedere integrazioni, chiarimenti per la regolarizzazione. In tal caso, questi dovranno essere forniti dagli interessati entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione, trascorso inutilmente il quale la domanda si intenderà definitivamente inammissibile.
5. Con Avviso da pubblicare nel sito istituzionale, la Fondazione procede ogni anno entro il 31 dicembre agli aggiornamenti ed alle nuove iscrizioni nell’Elenco.
ARTICOLO 5
Cancellazione dall’Elenco
1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 3, l’ONAOSI può procedere alla cancellazione dell’iscrizione dall’Elenco dei Professionisti Avvocati nei seguenti casi:
a) omessa comunicazione, perdita definitiva o temporanea, di anche uno solo dei requisiti necessari per l’iscrizione nell‘Elenco;
b) grave negligenza nell’espletamento dell’incarico affidato;
c) inadempienza ad ogni altro obbligo o dovere connesso o conseguente all’affidamento dell’incarico;
d) accettazione di incarichi da terzi, pubblici e/o privati contro la Fondazione per tutta la durata del incarico professionale e per i 2 anni successivi alla cessazione dell’incarico;
e) dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertate dalla Fondazione anche in fase successiva all’affidamento dell’incarico.
2. La cancellazione dall’Elenco comporta l’immediata ed insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al Professionista e non ancora conclusi.
ARTICOLO 6
Criteri per l’affidamento degli incarichi
1. L’affidamento degli incarichi tra gli iscritti nell’Elenco avviene mediante la valutazione comparativa di due o più preventivi di Professionisti, se presenti, all’interno della sezione dell’Elenco interessata, anche alla luce della competenza professionale ritenuta necessaria, sulla base di criteri non discriminatori che tengano conto a titolo esemplificativo:
a) della complessità dell’oggetto della controversia;
b) del foro di svolgimento dell’attività contenziosa
c) dell’esperienza e della competenza tecnica;
d) della pregressa proficua collaborazione con l’ONAOSI;
e) del rispetto dei limiti previsti dalle tabelle professionali ministeriali;
f) di ogni altro elemento valutabile.
2. L’ONAOSI ha la facoltà incondizionata di affidare incarichi a Professionisti non inseriti nell’Elenco, in relazione a circostanze valutabili caso per caso.
3. Su richiesta della Fondazione, il Professionista, qualora interessato, fa pervenire un preventivo di spesa che deve essere dettagliato anche per fasi processuali, unitamente ad una dichiarazione circa la propria disponibilità a rendere, qualora richiesto e senza ulteriori oneri per l’ONAOSI, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio o se del caso a transare nel corso del giudizio.
4. L’ONAOSI, prima di procedere all’affidamento, accerta la congruità e l’equità del compenso, con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 s. m. i., “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37.
ARTICOLO 7
Affidamento degli incarichi – Convenzione-Condizioni generali di contratto
1. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione di affidamento dell’incarico, lo stesso si intende affidato e perfezionato con la sottoscrizione da parte del Professionista della Convenzione-Condizioni generali di contratto con l’ONAOSI e dell’accordo per conferimento dell’incarico professionale.
2. Il Professionista, con l’assunzione dell’incarico, deve inoltre sottoscrivere preventivamente apposita dichiarazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 e s. m. i., in cui attesti:
a) la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco;
b) l’inesistenza di situazioni di incompatibilità nonché l’assenza di conflitti di interesse in ordine all’incarico da conferire, tenuto anche conto di quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
c) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Fondazione ONAOSI per tutta la durata dell’incarico professionale e per i 2 anni successivi alla cessazione dell’incarico, pena la
revoca degli incarichi già assegnati.
3. Resta fermo che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Fondazione, né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
4. Il Professionista, con la sottoscrizione della Convenzione-Condizioni generali di contratto e dell’accordo per il conferimento dell’incarico professionale, tra l’altro si impegna:
a) ad assicurare la presenza alle udienze che verranno celebrate nell’ambito dell’incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti superiori ed inderogabili impegni;
b) a far pervenire alla Fondazione senza indugio copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali e ad aggiornare in modo costante e tempestivo la Fondazione sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, sull’esito delle singole udienze con l’indicazione delle attività poste in essere;
c) a redigere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio oggetto di incarico, un parere alla Fondazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contezioso assegnato;
d) a predisporre un parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione o ogni volta che la Fondazione ne farà richiesta, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per quest’ultima;
e) nel caso di incarico di patrocinio legale, a difendere l’ONAOSI anche contro citazioni per motivi aggiunti riguardanti la stessa causa, senza ulteriori oneri per la Fondazione;
f) a richiedere per la prestazione il compenso professionale concordato all’atto di affidamento;
g) a ricomprendere nel compenso concordato anche la resa di qualsiasi parere in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, nonché la stesura di eventuali accordi transattivi, per tutta la durata del procedimento stesso;
h) nel caso di incarico di patrocinio legale, qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, a provvedere esclusivamente e direttamente a sua cura e spese in ordine al corrispettivo dovutogli e ad essere responsabile in tutti i casi della nomina e dell’operato del domiciliatario;
i) a rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni del Codice Etico, del Codice della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ONAOSI ex D. Lgs. 231/2001 della Fondazione.
ARTICOLO 8
Corrispettivo - Pagamenti
1. Le somme dovute dalla Fondazione al Professionista incaricato sono concordate, nel rispetto dei parametri contenuti nelle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato con successivo D.M. 8/3/2018 n. 37, ai quali potrà essere applicata, previo accordo con il Professionista, una ulteriore riduzione percentuale.
2. Potranno essere corrisposte quote del corrispettivo pattuito in relazione all’attività effettivamente svolta fino a quel momento, dietro richiesta e presentazione da parte del Professionista incaricato di parcella e relativa fattura.
3. Il saldo verrà liquidato solamente a conclusione dell’incarico, dietro presentazione di completa e idonea documentazione giustificativa dell’attività svolta, di ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente e in ogni caso previa verifica di congruità e corrispondenza da parte della Fondazione rispetto a quanto pattuito con l’affidamento.
4. E obbligo preliminare del Professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione da parte della Fondazione, anche con riguardo a norme e disposizioni di legge applicabili in materia.
ARTICOLO 9
Pubblicità
1. Il presente Disciplinare, la Convenzione-Condizioni generali di contratto, l’Avviso previsto all’art. 2, comma 1 e all’art. 4, comma 5, nonché l’Elenco sono pubblicati nel sito istituzionale della Fondazione
(xxx.xxxxxx.xx), alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. Della pubblicazione degli Avvisi di cui sopra è data comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale nel cui circondario ha sede legale l’ONAOSI.
ART 10
Trattamento dati personali
1. Ai sensi del GDPR n 679/2016 e del D.Lgs.101 del 2018 e s.m.e i. si informa che i dati forniti dai Professionisti sono trattati dalla Fondazione esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell’Elenco e per l’eventuale conferimento dell’incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI.
ARTICOLO 11
Xxxxx di rinvio e salvaguardia
1. Gli incarichi affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare andranno a naturale conclusione in virtù di quanto già stabilito secondo le modalità e le decisioni adottate in precedenza.
2. Nelle more dell’espletamento dell’attività conseguente all’applicazione della regolamentazione contenuta nel presente disciplinare, ci si avvarrà dell’Elenco ultimo disponibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia al codice civile, alla normativa vigente dell’Ordine professionale degli Avvocati e al Codice di Deontologia forense.