SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALLA DIREZIONE LAVORI DI EFFICIENTEMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CUP n. C97B15001800001 - CIG n. Z9A1633CC4
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALLA DIREZIONE LAVORI DI EFFICIENTEMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - CUP n. C97B15001800001 - CIG n. Z9A1633CC4
L'anno 2015, il giorno del mese di Ottobre in Galtellì, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, previa rinuncia all'assistenza di testimoni;
T R A
Il Comune di Galtellì (Cod. Fisc. 80003250919) con sede in Galtellì, Piazza SS. Crocifisso, rappresentato dal Responsabile del Servizio LL.PP., Sig. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, in esecuzione della determinazione del Responsble del Servizio LL.PP. n. del (di seguito, per brevità, “Amministrazione”),
E
L'Ing./Arch. (Cod. Fisc. - P. IVA ), nato a il e iscritto all'Albo degli Ingegneri/Architetti della Provincia di alla posizione n° _, con studio in , via
(Oppure: il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti con sede in composto da: ) (Oppure: lo Studio (P. IVA ) con sede in , via ) (Oppure: la Società (P. IVA – C.F. ) con sede in , via ) di seguito, per brevità, “Esecutore”.
Dato atto, ai sensi del DL 1/2012 convertito in L. 27/2012, che l’Esecutore ha in essere la seguente polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale:
- (in caso di avvalimento: in sede di gara l’Esecutore si è avvalso di (ausiliario) per i seguenti requisiti: . Ai sensi dell’art. 49 c. 4 D. Lgs 163/2006 l’ausiliario è responsabile in solido con l’Esecutore nei confronti dell’Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’avvalimento.)
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Affidamento incarico
L’Amministrazione affida all’Esecutore l'incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lavori e contabilizzazione per i lavori specificati in oggetto.
(Per gli Studi, le società e i RTC): Il servizio verrà svolto dai seguenti professionistiB:
Ing./Arch. . progettazione impianti elettrici;
Nel presente atto per Appaltatore si intende il soggetto che eseguirà i lavori.
Art. 1-bis - Incarico affidato a raggruppamento temporaneo - Compiti del capogruppo
Le prestazioni vengono compensate come fossero rese da un unico soggetto. I componenti il RTC nominano “capogruppo” il Sig. con incarico di rappresentarli di fronte all’Amministrazione in tutti i rapporti derivanti dall’incarico. Al capogruppo spetta la rappresentanza dell’RTC nei riguardi dell’Amministrazione per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all’estinzione del rapporto e l’incarico della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Tuttavia l’Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei singoli soggetti componenti l’RTC. Il capogruppo è tenuto a coordinare l’attività del gruppo. La liquidazione dei compensi avverrà a favore del capogruppo, oppure potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la nota/fattura dovrà essere accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.
In caso di fallimento, morte, interdizione o inabilitazione, sospensione o radiazione dall’ordine o collegio professionale di un componente l’RTC, l’Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altro professionista in possesso dei prescritti requisiti di idoneità oppure di recedere dal contratto.
Il responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà avere un’idonea conoscenza della lingua italiana.
Il capogruppo assume la veste di Direttore dei lavori, mentre gli altri soggetti componenti il gruppo sono da intendersi quali direttori operativi.
Art. 1-ter - Incarico affidato a società
L’incarico deve essere svolto personalmente dalla persona fisica indicata in sede di affidamento. Se cause di forza maggiore, debitamente documentate, rendono necessaria la sostituzione, questa dovrà avvenire con soggetti in possesso di un curriculum analogo ed essere preventivamente accettata dall’Amministrazione.
Art. 2 - Prestazioni
L'espletamento del mandato comprende la redazione dei seguenti progetti, trasmessi, oltre che su cartaceo come meglio specificato successivamente, anche su CD-ROM (in formato leggibile con i software in uso presso l’Amministrazione e con le specifiche indicate ed una copia in formato PDF).
Progetto esecutivo redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede
B Indicare i nominativi e le relative prestazioni specializzate che saranno svolte. Quelli che seguono sono esempi.
di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previsti, nonchè in sede di rilascio di altre autorizzazioni obbligatorie. Deve essere redatto ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 33/43 del DPR 207/2010. Tale progetto è composto dai seguenti documenti:
- relazione generale, redatta ai sensi dell’art. 34 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;
- relazioni specialistiche redatte ai sensi dell’art. 35 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;
- elaborati grafici redatti ai sensi dell’art. 36 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, redatti ai sensi dell’art. 37 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;
- computo metrico estimativo-definitivo e quadro economico, redatti ai sensi dell’art. 42 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;
- cronoprogramma, redatto ai sensi dell’art. 40 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;
- elenco dei prezzi unitari e fascicolo dell’analisi dei prezzi redatto ai sensi dell’art. 41 del DPR 207/2010, al quale si rimanda;
- schema di contratto e capitolato speciale di xxxxxxx, redatti ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010, al quale si rimanda, secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione.
In numero 3 copie cartacee firmate in originale, di cui una sfascicolata; più le copie da utilizzare per richiedere pareri, autorizzazioni ecc. insite nell’incarico o facenti parte delle prestazioni accessorie richieste.
Il progetto esecutivo sarà considerato tale solo se dotato delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni degli enti preposti alla vigilanza ed al controllo, se ed in quanto necessari.
Direzione, contabilizzazione e liquidazione dei lavori. La direzione e contabilizzazione e liquidazione dei lavori dovrà avvenire ai sensi del DPR 207/2010 e altre norme applicabili.
Su richiesta dell’Amministrazione il Direttore Xxxxxx dovrà prendere visione delle varianti/proposte migliorative al progetto presentate dall’Appaltatore in sede di gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa, per evidenziare eventuali carenze e/o integrazioni che devono essere apportate al progetto da parte dell’Appaltatore (anche se non rilevate dalla commissione giudicatrice in sede di gara) affinché tali varianti/proposte migliorative si integrino pienamente con il progetto medesimo. Dovrà pertanto dare il proprio benestare entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell’Amministrazione. In mancanza di risposta entro tale termine, si riterrà esaustiva e completa tutta la documentazione presentata dall’Appaltatore.
L’Esecutore dovrà emettere l’attestato ex art. 106 c. 1 DPR 207/2010 entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, oppure dovrà giustificare per iscritto, entro lo stesso termine, le motivazioni che ne impediscono il rilascio.
L’Esecutore deve visitare il cantiere almeno ogni 10 giorni. Egli provvederà ad emettere gli stati di avanzamento lavori e il conto finale ogni qualvolta si raggiunga la cifra prevista nello schema di contratto, previ i necessari accertamenti, segnalando prontamente all’Amministrazione le motivazioni di carattere tecnico e amministrativo che lo impedissero. Il Direttore Xxxxxx dovrà presentare i dati necessari per la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva) riferiti sia all’Appaltatore che ai subappaltatori unitamente agli stati di avanzamento e al conto finale. Tutti tali documenti dovranno essere trasmessi immediatamente, e comunque nel termine massimo di giorni 10 (dieci), al Responsabile di Procedimento per i successivi adempimenti previsti all’art. 143 del DPR 207/2010. Nel caso di ritardo il Direttore dei Lavori sarà ritenuto responsabile delle eventuali richieste da parte dell’Appaltatore in merito al pagamento di interessi, nonché di eventuali sanzioni amministrative.
Nel caso di utilizzo di programmi per la contabilità computerizzata il Direttore dei lavori deve informare l’Amministrazione del software utilizzato.
La direzione e contabilizzazione delle opere dovrà essere curata con scrupolosa puntualità, l’Esecutore verrà riconosciuto responsabile per gli eventuali danni che l’Appaltatore dovesse subire e richiedere per ritardi nelle riscossioni allo stesso imputabili.
Prima di accettare i materiali l’Esecutore dovrà accertare che i materiali siano provvisti della certificazione eventualmente richiesta nel capitolato speciale d’appalto.
Il Direttore dei lavori dovrà controllare l’attendibilità del programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, e verificare in corso d’opera il regolare svolgimento dei lavori e il rispetto delle scadenze contrattuali.
Qualora l’Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo prima dell’inizio dei lavori, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile di Procedimento.
Ai sensi dell’art. 152 DPR 207/2010 gli ordini di servizio devono essere trasmessi al Responsabile di Procedimento entro 5 giorni dalla loro emissione per il visto; il RUP deve poi trasmetterlo, vistato, al Direttore dei lavori entro i successivi 5 giorni.
Il Direttore dei Lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.
Il Direttore dei Lavori, qualora accerti che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, deve inviare al responsabile di procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 118 c. 4 D.Lgs. 163/2006, il Direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza devono verificare che gli oneri per la sicurezza siano corrisposti senza alcun ribasso ai subappaltatori, dovranno pertanto trasmettere apposita dichiarazione all’Appaltante entro 5 giorni dalla richiesta di quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 159 c. 10 DPR 207/2010, il Direttore dei lavori dovrà emettere il proprio parere in merito alla richiesta di proroga entro 5 giorni dalla richiesta dell’Appaltatore e contestualmente inviarlo al Responsabile di procedimento.
Ai sensi dell’art. 240 c. 3 D.Lgs. 163/2006 il Direttore dei Lavori deve trasmettere la relazione al Responsabile di Procedimento entro 10 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva che fa scattare l’obbligo dell’accordo bonario. Qualora dal mancato rispetto di tale termine risulti un danno per l’Amministrazione, l’Esecutore avrà l’obbligo di risarcire all’Amministrazione i danni stessi, salvo inoltre il diritto dell’Amministrazione di dichiarare risolto il contratto per inadempimento.
Al termine della realizzazione dell’intervento, il Direttore dei lavori dovrà sottoporre al controllo ed alla verifica di validità il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dalle varianti o dalle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie in corso d’opera.
Al termine dei lavori, nei termini previsti dal contratto, l’Esecutore dovrà provvedere ad emettere, se ammesso dalla normativa vigente al momento dell'appalto, certificato di regolare esecuzione di tutte le opere, attestando la possibilità di svincolo delle trattenute di legge sui pagamenti effettuati in acconto e della prestata cauzione contrattuale, previ tutti i necessari adempimenti contabili e amministrativi. In caso di collaudo l’Esecutore deve partecipare alle visite di collaudo (ai sensi dell’art. 222 c. 5 DPR 207/2010). Nel caso egli non partecipi sarà passibile di risarcimento per i danni che l’Amministrazione dovesse subire.
Al completamento dei lavori l’Esecutore dovrà produrre tutte le relative certificazioni, anche dei materiali impiegati, ove previsto, e ottenere l'agibilità o abitabilità dei locali ivi compreso l'espletamento delle pratiche di accatastamento previste dalla legge.
La contabilità dovrà essere consegnata, al termine dei lavori, regolarmente tenuta e ordinata in un unico fascicolo.
L’Esecutore, al termine dei lavori, dovrà richiedere all’Appaltatore gli elaborati grafici dei lavori così come eseguiti (“As Built”) nel numero di copie previste nel contratto dei lavori, procedere alla loro verifica e poi, ai sensi dell’art. 15 c. 43 DPR 207/2010, consegnarli, con la propria approvazione, all’Amministrazione. Se l’Appaltatore, per qualsiasi motivo, non provvede alla consegna, il Direttore dei lavori dovrà comunicarlo al Responsabile di Procedimento e, su ordine di quest’ultimo, sarà tenuto a procedere alla redazione degli stessi, dietro compenso calcolato a vacazione.
L’Esecutore dovrà restituire il rilievo dell’opera come eseguito georeferenziato (riferito a punti catastali fiduciali).
Qualsiasi ricerca, rilievo, verifica, accertamento, adeguamento dei disegni e dati sono a carico dell’Esecutore al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello di cui al successivo articolo 10.
Qualora il contratto dei lavori preveda la manutenzione successiva a carico dell’Appaltatore, l’Esecutore sarà tenuto a verificare ed attestare, al termine del periodo di manutenzione, sulla scorta dei documenti trasmessi dal Responsabile di Procedimento, se la manutenzione è stata eseguita correttamente.
Nel biennio di provvisorietà del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) l’Esecutore deve intervenire nel caso emergano vizi o difetti dell’opera al fine di accertare se detti vizi o difetti derivano da carenza nella realizzazione, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Appaltante.
Art. 3 - Svolgimento incarico
L’Esecutore svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione. L’Esecutore dovrà fare riferimento alle indicazioni comprese nel progetto definitivo e, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione e direzione lavori durante il loro svolgimento.
Ai sensi dell’art. 22 D. Lgs n. 81/2008 il progettista deve rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e deve scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
La progettazione, la direzione lavori e la contabilità dovranno risultare conformi, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi.
L'intera prestazione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili alla progettazione, appalto ed esecuzione di opere e lavori pubblici.
I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in lingua italiana.
I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
L’Esecutore resta obbligato all'osservanza delle norme del DPR 207/2010 e della normativa in materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale.
Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
Inoltre, nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da Decreti e Circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari e allegati.
I materiali e i prodotti devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata. E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dall’espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. La firma degli elaborati progettuali da parte dei progettisti e del “progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche” comporta, fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti dell’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 15 c. 13 DPR 207/2010, la redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’art. 3 comma 1 lettere l) e m) del DPR 207/2010 è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell’”analisi del valore”. In tal caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto debbono essere riferiti ai prezzi unitari dedotti dai prezziari dell’Amministrazione oppure, ai sensi dell’art. 32 DPR 207/2010, dai listini correnti nell’area interessata, come previsto dall’art. 41 del DPR 207/2010. In mancanza deve essere effettuata l’analisi prezzi.
L’Esecutore dichiara espressamente di accettare l’attività progettuale precedentemente svolta da altri professionisti, in particolare il progetto preliminare e definitivo.
Ai sensi dell’art. 2232 C.C. e dell’art. 91 D. Lgs 163/2006 l’Esecutore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l’attività relativa alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’Esecutore.
Per i subappalti e subcontratti si applicano le disposizioni dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006.
I pagamenti relativi alle attività svolte dal subappaltatore verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Amministrazione, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso vi siano fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Il presente contratto è relativo a servizi di natura intellettuale, pertanto non si applicano le disposizioni relative al Documento Unico di Valutazione dei Rischi, anche se la prestazione è effettuata presso l’Amministrazione.
Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di presentare la documentazione stampata in fronte retro.
L’Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L’Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 4 - Prestazioni ulteriori comprese nell’incarico – Prestazioni accessorie
Sono considerate comprese nell’incarico tutte le attività tecniche, amministrative e procedurali del caso necessarie all’iter di approvazione dei progetti con la preparazione delle pratiche (architettonica, ambientale, archeologica, igienico-sanitaria, autorizzazione allo scarico, documentazione impatto acustico, legge 13/1989, vincolo idrogeologico, ricerche storiche, autorizzazione sismica, pratica legge 10/1991, pratica ISPESL centrale termica, pratica ISPESL impianti messa a terra, ecc) per il deposito presso gli organi competenti e per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, certificati, attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato anche presso amministrazioni, organi ed enti diversi (A.U.S.L., Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Difesa del Suolo, ISPESL, CONI e federazioni sportive, ecc.) l’effettuazione o l’accertamento di eventuali depositi e denunce obbligatori, l’acquisizione di certificazioni e la predisposizione degli atti contabili e di tutto quanto necessario alla collaudazione e messa in regolare fruizione degli ambienti oggetto dell'intervento, compreso l'ottenimento della agibilità.
Sono altresì considerate comprese le seguenti prestazioni:
- tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie;
- i rapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi (in particolare per quanto riguarda illuminazione pubblica, impianti elettrici, acqua, gas e fognature) fornendo a tali soggetti gli indirizzi generali che dovranno seguire nei lavori di loro competenza e prestando la dovuta collaborazione;
- i rapporti con eventuali privati comunque interessati o coinvolti dai lavori;
- tutti gli oneri relativi all’acquisizione dei pareri, dei sopralluoghi e delle visite ecc (compreso spese per i pareri). Sarà onere dell’Esecutore seguire direttamente in ogni momento e presso i relativi enti le varie pratiche per quanto necessario alla loro approvazione, così come le modifiche o integrazioni della documentazione prodotta per l’ottenimento dei pareri richiesti dagli enti preposti fino all’ottenimento del parere favorevole;
- pareri successivi in merito a varianti in corso d’opera;
- l’intervento in eventuali giudizi instaurati, a tutela dei diritti dell’Amministrazione.
Il compenso per le prestazioni suddette è compreso nel compenso complessivo previsto nel presente atto. Fanno parte del presente atto anche le prestazioni e le modalità di esecuzione offerte dall’Esecutore in sede di gara per l’affidamento del presente incarico.
Art. 5 - Obblighi dell’Esecutore
L’Esecutore si impegna a partecipare a conferenze, convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere per l’Amministrazione oltre a quello di cui al successivo art. 10. In particolare fanno parte dell’incarico conferito col presente contratto tutti gli incontri che si renderanno necessari col Responsabile di Procedimento (o di chi esegue la verifica) ai fini della verifica dei progetti, così come richiesto ai sensi degli articoli da 44 a 59 del DPR 207/2010. Tale prestazione è già remunerata nel compenso complessivo previsto nel presente atto. Qualora il soggetto che svolge la verifica della progettazione ritenga che il progetto non possa riportare una verifica positiva dovrà anche indicare le prescrizioni necessarie per ottenere esito favorevole. Se l’Esecutore ritiene di non conformarsi a tali indicazioni potrà rifiutarsi solamente se le ritiene errate e se da esse possono derivare conseguenze pregiudizievoli per l’Amministrazione; egli dovrà adeguatamente motivare. In caso di contrasto sarà il Responsabile di Procedimento a decidere.
L’Esecutore si impegna a produrre, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara per i lavori, la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che determinino a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La copertura riguarda oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
l’Amministrazione deve sopportare per le varianti derivanti dal manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione resesi necessarie in corso di esecuzione. Dovrà essere presentato il contratto completo, comprensivo quindi delle condizioni generali e particolari. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1.000.000 di € per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (I.V.A. esclusa). In caso di RTC il contraente deve essere il raggruppamento. La mancata presentazione della polizza di responsabilità civile esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella/fattura.
L’Esecutore si obbliga a nuovamente riprogettare i lavori senza costi e oneri per l’Amministrazione, nel caso di errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara per i lavori.
Qualora l’Amministrazione decida di affidare i lavori unitamente alla progettazione esecutiva (appalto di progettazione ed esecuzione) l’Esecutore dovrà esprimere il proprio parere sul progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Qualora il parere non sia positivo l’Esecutore dovrà esplicitare le motivazioni e sarà tenuto ad esprimere successivamente il proprio parere sul nuovo progetto esecutivo. Qualora non si raggiunga il parere favorevole il contratto si intenderà risolto e verrà pagato unicamente il compenso per l’attività progettuale. Per ogni giorno di ritardo si applicano le penali previste all’art. 6.
L’Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010. L’Esecutore deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
Art. 6 - Tempi e penale
- il progetto esecutivo (redatto ai sensi dell’art. 2 del presente contratto) deve essere consegnato entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto.
Il tutto dovrà comunque essere compatibile con i requisiti necessari all'ottenimento dell'eventuale finanziamento di altri enti.
Per ogni giorno di ritardo, riferito ad ogni singola fase e scadenze parziali e relativamente anche agli adempimenti della direzione lavori, si applicherà una penale giornaliera dell’uno per mille del corrispettivo professionale e comunque complessivamente non superiore al 10%, che sarà trattenuta sul compenso dovuto all’Esecutore.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 20, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, l’Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso l’Esecutore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all’Esecutore e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. 81/2008.
I tempi occorrenti per ottenere i pareri necessari non sono calcolati nei tempi contrattuali, se idoneamente documentati da parte dell’Esecutore e se svolti in conformità a quanto previsto nell’art. 2.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali verranno contestati all’Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.
Art. 7 - Integrazioni e Modifiche agli elaborati
L’Esecutore si impegna ad apportare agli elaborati, anche se già consegnati, tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall’Amministrazione o dalle autorità competenti, purché non ne snaturino l'impostazione progettuale e/o i sostanziali caratteri informatori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, ed autorizzati dall’Amministrazione, all’Esecutore spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti secondo quanto previsto all’art. 9.
La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, comporterà un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati indicati nell'articolo 6, da concordare tra le parti.
I termini di consegna potranno essere prorogati anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinassero diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi.
Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati da imputare all’Esecutore.
Art. 8 - Sospensione o recesso dall'incarico
L’Amministrazione ha la facoltà di sospendere o recedere dall'incarico, in qualsiasi momento, mediante decisione motivata, comunicata all’Esecutore.
In tal caso l’Esecutore ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per il lavoro effettuato fino alla data della sospensione o recesso, se svolto in conformità al presente atto e tecnicamente corretto. L’Esecutore non ha diritto a risarcimento danni.
Qualora l’Amministrazione intenda dare corso al completamento dell’incarico, sia in caso di sospensione che di recesso, quanto corrisposto sarà conteggiato come acconto sulle competenze spettanti per il completamento dell’incarico.
In caso di recesso volontario dall'incarico di direzione lavori in corso d'opera, sarà riconosciuto all’Esecutore solo l'onorario corrisposto all’ultimo stato avanzamento lavori (SAL) da lui diretto (quindi non sarà riconosciuto il residuo 20%).
Ove il recesso dall'incarico di DL in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, sarà riconosciuto all’Esecutore l'onorario anche per la parte residua (quindi il residuo 20% ed anche l’importo dei lavori diretti dopo l’ultimo sal).
(Qualora l’incarico sia affidato ad uno studio od una società) In caso di morte, interdizione o inabilitazione, sospensione o radiazione dall’ordine o collegio professionale del professionista indicato all’art. 1, l’Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altro professionista appartenente allo stesso Studio/Società incaricato, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità oppure di recedere dal contratto.
Art. 9 - Calcolo onorario
L'onorario comprende quanto dovuto all’Esecutore per l'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso.
Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’Appaltatore, e ciò anche nel caso in cui a quest’ultimo siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.
Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante l’onorario sarà concordato in base alla complessità ed alla motivazione che porta alla necessità di variante. L’Esecutore dovrà pertanto comunicare tempestivamente all’Amministrazione la necessità di redigere la variante.
Art. 10 - Determinazione onorario
L'importo dell'onorario è calcolato in complessivi € (€ contributi e IVA esclusi), come risulta dal prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, applicando il
D.M. 143/2013, al netto del ribasso del % offerto in sede di gara sull’importo a base di gara (pari ad
€ 27.065,05).
Nel prospetto allegato sono indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
L’Esecutore dà atto di avere tenuto conto nella determinazione dell’onorario come sopra quantificato del grado di complessità dell’incarico, e di aver fornito all’Amministrazione tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico. Tale importo risulta adeguato all’importanza dell’opera.
Tale onorario comprende le spese sostenute per la richiesta dei necessari pareri, come previsti all’art. 4 del presente contratto ed anche il rimborso spese e compensi per prestazioni speciali e accessorie.
Null'altro spetta all’Esecutore a qualsiasi titolo, per l'incarico del presente contratto. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.
Il compenso viene calcolato sul valore dell’opera preventivata dall’Amministrazione; se verrà predisposto un progetto di valore superiore, l’Esecutore non avrà titolo per richiedere ulteriori compensi.
Art. 11 - Modalità di pagamento dell'onorario
L'onorario verrà corrisposto a rate dietro presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell’Esecutore, che dovrà essere vistata dall'Ordine di competenza (se richiesto dall’Amministrazione), aventi le seguenti scadenze: Progettazione esecutiva:
- a saldo all’avvenuta approvazione del progetto esecutivo e ad avvenuta presentazione della polizza fidejussoria prevista dall’art. 111 D. Lgs 163/2006 e art. 269 DPR 207/2010.
In caso di appalto di progettazione ed esecuzione per il pagamento del saldo occorre anche il completamento della fase di rilascio del parere, da parte dell’Esecutore, sul progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore.
Nel caso in cui l’approvazione del progetto ritardi oltre tre mesi dalla presentazione, si procederà ugualmente al pagamento del relativo compenso, se il progetto è ritenuto idoneo da parte del Responsabile di Procedimento.
Direzione dei lavori:
Le somme per onorario e spese, dovute per la direzione, misura e contabilità di cui al presente contratto, valutate a percentuale sui singoli importi degli stralci, saranno corrisposte, contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento, nella misura dell’80% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili.
Il restante 20% verrà corrisposto dopo aver ottenuto il collaudo dei lavori per quanto riguarda la direzione, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo. Per quanto riguarda invece il coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza il restante 20% verrà corrisposto all’emissione del conto finale.
L’Esecutore rimane comunque responsabile dell’acquisizione dei pareri favorevoli dei diversi organi competenti quali Vigili del Fuoco, CPVLPS, nulla osta sanitario, ecc.
I pagamenti di cui sopra verranno effettuati, esclusivamente su c/c dedicato intestato all’Esecutore (art.3 legge
n. 136/2010), entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa parcella/fattura (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell’Amministrazione).
Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l’eventuale CUP indicati nell’oggetto.
Qualora per la liquidazione delle competenze professionali occorresse attendere la somministrazione di fondi da parte di altri enti o istituti di credito, il suddetto termine decorrerà dalla effettiva erogazione di tali somme all’Amministrazione.
Gli imponibili saranno assoggettati al Contributo Integrativo, al contributo ex L. 335/1995 se dovuto, all’I.V.A. ed alla ritenuta di acconto all’origine, nelle percentuali vigenti al momento dell’emissione della fattura.
Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà all’Esecutore nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all’Appaltatore; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà all’Esecutore un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite.
Art. 12 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza di uno qualsiasi degli obblighi assunti dall’Esecutore. Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione dichiara all’Esecutore che intende valersi della clausola risolutiva.
In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando le soluzioni proposte nel progetto, in particolare quello preliminare, non siano confacenti alle aspettative dell’Amministrazione (ad esempio per soluzioni tecniche ritenute non soddisfacenti o per importo previsto per l’intervento ritenuto eccessivo). In tale caso sarà corrisposto esclusivamente l’onorario spettante fino all’ultimo livello di progettazione richiesto dall’Amministrazione, e giudicato correttamente svolto dal Responsabile di Procedimento; l’Esecutore non avrà alcun diritto di risarcimento danni.
Qualora la risoluzione avvenga per difetto dello studio, per inattendibilità tecnica ed economica, per conclusione negativa del procedimento di validazione del progetto da porre in gara o di verifica dei restanti livelli progettuali, o per ritardo nella prestazione oltre i termini previsti all’art. 6 del presente contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. a tutto danno e rischio dell’Esecutore al quale non sarà dovuto alcun compenso, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell’Esecutore.
L’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
Art. 13 - Proprietà del progetto
Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Esecutore possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.
Art. 14 - Onere delle spese
Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, trattandosi di prestazione assoggettata ad I.V.A. ai sensi del DPR n. 131/1986, allegato A) parte 2°.
Le spese del presente atto e relative sono a carico dell’Esecutore.
Art. 15 - Incompatibilità
L’Esecutore dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge (in particolare art. 2 c. 3 DPR 487/1994), ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.
Con la sottoscrizione del presente atto l’Esecutore dichiara di non avere annotazioni iscritte nel casellario presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 90 c. 8 D. Lgs 163/2006 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali
abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Quanto sopra fatto salvo quanto previsto al c. 8-bis del medesimo art. 90. L’Esecutore si impegna a dare idonea informazione a tali soggetti.
All’affidatario dell’incarico di direzione lavori sarà precluso, dal momento dell’aggiudicazione dei lavori e fino al collaudo degli stessi, accettare nuovi incarichi professionali dall’Appaltatore. Il componente l’ufficio Direzione lavori, una volta conosciuta l’identità dell’Appaltatore, qualora abbia in essere rapporti professionali con l’Appaltatore, ne deve segnalare l’esistenza all’Amministrazione alla cui valutazione discrezionale è rimesso l’esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico affidato. Qualora l’Amministrazione ritenga che tali rapporti con l’Appaltatore non siano compatibili con l’attività di Direzione lavori, e l’Esecutore non voglia rinunciare a tale rapporto con l’Appaltatore, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente contratto; in tal caso non sarà dovuto alcun risarcimento danni per la risoluzione del contratto stesso.
Art. 16 - Definizione delle controversie
Qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione del presente contratto che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, è deferita alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
E’ in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti del codice di Procedura Civile. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Nuoro.
Art. 17 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 l’Appaltante informa l’Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.
I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 18 - Domicilio legale
Sia l’Appaltante che l’Esecutore eleggono il rispettivo domicilio presso gli indirizzi indicati nelle premesse.
Art. 19 - Osservanza delle disposizioni di Xxxxx
Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
L’Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati e pubblicati sul sito dell’Appaltante.
Art. 20 - Conclusioni
Le parti stabiliscono sin da ora di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragione di tutela di pubblici interessi, la necessità.
Letto, confermato e sottoscritto.