Progetto cofinanziato da
UNIONE EUROPEA
FONDOEUROPEOPERL’INTEGRAZIONEDICITTADINIDIPAESITERZI2007-2013|ANNUALITÀ2010-AZIONE1|PROGETTOABC:DALLALINGUAALLACITTADINANZAATTIVA
La nuova procedura per ottenere il
Permesso di soggiorno.
(Permesso a punti)
vademecum per gli operatori
Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore l’Accordo di integrazione.
Al momento della richiesta del Permesso di soggiorno il cittadino straniero deve sottoscrivere l’Accordo impegnandosi a rispettarne i termini.
La novità importante riguarda il sistema dei crediti, il cui meccanismo è spiegato in questo Vademecum. Il Vademecum è composto da una copertina con tasca e da più schede. Per ogni eventuale novità legislativa sarà scaricabile la scheda aggiornata sul sito della Provincia.
xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx
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Nella tasca è consigliabile conservare anche il DPR e gli Allegati alla Normativa: DPR 14/9/2011, N. 179 normativa di riferimento
ALLEGATO A modulo dell’Accordo di integrazione ALLEGATO B elenco dei crediti riconoscibili ALLEGATO C elenco dei crediti decurtabili
Tutti questi documenti possono essere scaricati dal sito del Ministero dell’Interno:
xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx_xx_ integrazione/
o dal sito della Provincia di Bologna: xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx
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Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate a aprile 2012. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti su legislazione e procedure nel portale ministeriale:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/
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Chi deve sottosCrivere l’ACCordo
Adulti
L’Accordo di integrazione deve essere sottoscritto dai cittadini stranieri extracomunitari con più di 16 anni che entrano per la prima volta in Italia dopo l’entrata in vigore dell’Accordo (10 marzo 2012) e che richiedono un Permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno.
Minori
Nel caso di minori, tra i 16 e i 18 anni, l’Accordo è sottoscritto anche dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale purché regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
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Chi non deve sottosCrivere l’ACCordo
Minori non accompagnati
Non si procede alla sottoscrizione dell’Accordo nel caso di minori non accompagnati sottoposti a tutela, per i quali l’Accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.
Portatori di handicap
Non si procede alla sottoscrizione dell’Accordo, o se stipulato si ritiene adempiuto, nel caso di cit- tadini stranieri affetti da patologie o disabilità tali da limitarne gravemente l’autosufficienza e l’ap- prendimento. Occorre presentare una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato.
Vittime della tratta
Non si procede alla sottoscrizione dell’Accordo nel caso di vittime della tratta, di violenza o di grave sfruttamento. L’Accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazio- ne sociale.
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nuove regole, nuove possibilità. CosA prevede l’ACCordo
Sottoscrizione
L’Accordo viene stipulato allo Sportello Unico della Prefettura o presso la Questura competente al momento della richiesta del Permesso di soggiorno.
L’Accordo è redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato al cittadino straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, in mancanza di questa, in francese, inglese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo, o filippino.
Al momento della sottoscrizione dell’Accordo, vengono assegnati 16 crediti, corrispondenti al livel- lo A1 di conoscenza della lingua italiana e a un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Durata dell’Accordo
L’Accordo ha la durata di 2 anni durante i quali il cittadino straniero si impegna a ottenere i 30 cre- diti necessari all’adempimento dell’Accordo. Se dopo 2 anni il cittadino straniero non ha ancora i requisiti, a determinate condizioni, può chiedere una proroga dell’Accordo.
Impegni del cittadino straniero
Con l’Accordo, il cittadino straniero si impegna a:
• acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana equivalente almeno al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
• acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e del funziona- mento delle istituzioni pubbliche in Italia;
• acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia (sanità, scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali);
• garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione per i figli minori;
• aderire e rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione.
Impegni dello Stato
Con l’Accordo, lo Stato si impegna a:
• sostenere il processo di integrazione del cittadino straniero attraverso diverse iniziative in accordo con le Regioni e gli Enti locali; questi possono avvalersi della collaborazione dei centri per l’istruzio- ne degli adulti, delle organizzazioni del terzo settore, di quelle datoriali e di quelle dei lavoratori;
• garantire al cittadino straniero una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia.
4 sessione di formAzione CiviCA e informAzione
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo, il cittadino straniero è tenuto a partecipare alla sessione gratuita organizzata dallo Sportello Unico.
Argomenti trattati
• Educazione civica;
• vita civile e culturale in Italia;
• diritti e doveri degli stranieri in Italia;
• diritti e doveri reciproci dei coniugi;
• doveri dei genitori verso i figli;
• normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nella sessione verranno date anche informazioni sulle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione attive nella provincia di residenza.
Durata della sessione
La sessione ha una durata compresa tra le 5 e le 10 ore e prevede l’utilizzo di materiali tradotti nella lingua indicata dal partecipante, o, se ciò non è possibile, in una lingua scelta tra un elenco proposto dal Ministero.
Obbligo di partecipazione
La mancata partecipazione alla sessione comporta la perdita di 15 dei 16 crediti assegnati alla sotto- scrizione dell’Accordo.
5 i Crediti
Come ottenerli
La soglia di adempimento dell’Accordo è fissata a 30 crediti.
Per ottenere i crediti il cittadino straniero deve dimostrare idonea documentazione. In assenza di idonea documentazione relativamente al livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura ci- vica e della vita civile in Italia, questi crediti possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico anche presso i centri per l’istruzione degli adulti.
Esempi di modalità per accumulare crediti utili:
• aver dimostrato una adeguata conoscenza della lingua italiana (secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa) e della cultura civica e della vita civile in Italia;
• aver frequentato corsi di integrazione linguistica e sociale;
• aver conseguito titoli di studio o aver partecipato a percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzio- ne secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale o tecnica;
• essere iscritti o aver frequentato corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia;
• aver conseguito titoli di studio aventi valore legale in Italia;
• aver svolto attività di docenza;
• onorificenze e benemerenze pubbliche;
• attività economico-imprenditoriali;
• aver scelto un medico di base;
• partecipare alla vita sociale;
• aver sottoscritto contratti (di locazione o compravendita) legati all’abitazione;
• aver partecipato a corsi di formazione anche nel Paese di origine.
Decurtazione dei crediti
I crediti possono essere decurtati a causa di:
• provvedimenti giudiziari di condanna;
• misure di sicurezza personali;
• illeciti amministrativi e tributari;
• inadempimento dei termini dell’Accordo.
La tabella completa dei crediti riconoscibili è contenuta nell’ALLEGATO B La tabella completa dei crediti decurtabili è contenuta nell’ALLEGATO C
(tabelle scaricabili dai siti del Ministero dell’interno e della Provincia di Bologna)
xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx
xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/ accordo_di_integrazione/
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ALLEGATI UFFICIALI ALLA NORMATIVA (con elenchi dei crediti riconoscibili e decurtabili)
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verifiCA dell’ACCordo
Un mese prima della scadenza dell’Accordo biennale, lo Sportello Unico avvia la procedura di veri- fica e ne dà comunicazione al cittadino straniero.
Presentare la documentazione
Entro 15 giorni dalla comunicazione occorre presentare, se non è ancora stato fatto, la documen- tazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell’ita- liano almeno al livello A2.
Fare il test
In mancanza della documentazione necessaria, il cittadino straniero può sostenere, gratuitamente, un test di verifica delle sue conoscenze della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. Il test viene organizzato a cura dello Sportello Unico.
In entrambi i casi lo Sportello Unico avvia anche la procedura di accertamento giudiziario utile al conteggio finale dei crediti.
Punteggio e attribuzione dei crediti
Numero di crediti superiore o uguale a 30
+ Conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua e della cultura italiana
= Adempimento dell’Accordo e rilascio del relativo attestato
TRA 1
E29
Numero di crediti tra 1 e 29 senza conseguimento del livello almeno
A2 di conoscenza della lingua e della cultura italiana
= Proroga dell’Accordo di un anno alle stesse condizioni
Numero di crediti uguale o inferiore a
= Risoluzione dell’Accordo per inadempimento con revoca del Permesso di soggiorno o rifiuto del suo rinnovo ed espulsione, fatte salve le condizioni di cui all’Art. 6 comma 8*
*Art. 6 comma 8 : Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal Testo unico, della risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l’autorità com- petente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico.
Se alla verifica del 3° anno persistono le condizioni della verifica precedente, il Prefetto, nel risolvere l’Accordo, ne decreta l’inadempimento parziale, di cui l’autorità competente tiene conto per l’ado- zione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
Accordo per Permesso di soggiorno della durata di un anno
Un mese prima della scadenza del Permesso si verifica che il cittadino straniero abbia partecipa- to alla sessione di formazione civica e di informazione. La mancata partecipazione alla sessione comporta la decurtazione di 15 crediti e la richiesta di una documentazione alternativa o del test di verifica.
7 sospensione o prorogA dell’ACCordo
Si può chiedere la sospensione o la proroga dell’Accordo, presentando la idonea documentazione per il tempo in cui sussiste la causa di forza maggiore o il legittimo impedimento, per:
• gravi motivi di salute o di famiglia;
• motivi di lavoro;
• frequenza di corsi o tirocini di formazione;
• aggiornamento o orientamento professionale;
• motivi di studio all’estero.
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AnAgrAfe nAzionAle degli intestAtAri degli ACCordi di integrAzione
L’Anagrafe nazionale è istituita e gestita dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. raccoglie:
• i dati anagrafici del cittadino straniero e del suo nucleo familiare;
• gli estremi identificativi dell’Accordo;
• i crediti di volta in volta assegnati o decurtati;
• il dato dei crediti finali riconosciuti;
• le determinazioni assunte dal Prefetto e dallo Sportello Unico;
• le decisioni di modifica o estinzione dell’Accordo ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del Permesso di soggiorno.
Tutti i dati vengono trasmessi alle Questure e ai cittadini registrati. Attraverso l’accesso diretto all’Anagrafe, il cittadino straniero può controllare in ogni momento l’iter dell’Accordo sottoscritto.
9 ConsultAzione on-line dello stAto dell’ACCordo
Lo straniero può consultare via Internet i crediti maturati e le date di convocazione per lo svolgimento del test, all’indirizzo seguente:
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Alla sottoscrizione dell’Accordo, vengono fornite al cittadino straniero le istruzioni per l’accesso ai servizi on-line.
normAtivA
Riferimenti di legge
L’Accordo di integrazione è previsto dall’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Dlgs 286/1998). Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 settembre 2011, n. 179, è in vigore dal 10 marzo 2012.
Allegati ufficiali alla Normativa
Gli allegati sono liberamente scaricabili in più lingue dal sito del Ministero dell’Interno (sezio- ne “Documentazione”).
Allo stesso sito è scaricabile la Carta del valori della cittadinanza e dell’integrazione (sezione “Link correlati”).
ALLEGATO A: MODULO DELL’ACCORDO DI INTEGRAZIONE ALLEGATO B: ELENCO DEI CREDITI RICONOSCIBILI ALLEGATO C: ELENCO DEI CREDITI DECURTABILI
informAzioni
Ministero dell’Interno
xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/ accordo_di_integrazione/
Provincia di Bologna xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx
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