ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ART. 1, C1.CODE CONTRATTUALI ART. 12 CCDI 2022- 2024 SOTTOSCRITTO IL 07/03/2022
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ART. 1, C1.CODE CONTRATTUALI ART. 12 CCDI 2022- 2024 SOTTOSCRITTO IL 07/03/2022
Comune di Livorno
REGOLAMENTO
PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 25/03/2022
INDICE
1. Inquadramento Normativo
2. Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche
Art. 1 - Destinazione del fondo Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
TITOLO I
Principi generali
Art. 4 - Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro Art. 5 - Modulazione del fondo
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo Art. 7 - Suddivisione in lotti
Art. 8 – Accordi quadro
Art. 9 – Centrali di committenza
TITOLO II
Fondo per lavori
Art. 10 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante
Art. 12- Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lavori Art. 13 - Disciplina delle varianti
Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
TITOLO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture
Art. 15 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
Art. 16 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture Art. 17 - Graduazione del fondo incentivante
Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
TITOLO IV
Norme comuni
Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo Art. 20- Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
Art. 22 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- ambito lavori
Art. 23 - Principi in materia di valutazione Art. 25 - Coincidenza di funzioni
Art. 24- Funzioni articolate e singole Art. 26 - Liquidazione dell’incentivo
Art. 27 - Conclusione di singole operazioni Art. 28 - Liquidazione - limiti
Art. 29 - Informazione e confronto
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali Art. 30 - Decorrenza e disciplina transitoria
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
L’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi e forniture.
L’art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura “tecnica”, non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto.
La norma si divide sostanzialmente in due parti:
- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell’intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell’incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell’80% del fondo.
I suddetti principi prevedono dunque quanto segue:
Nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice “le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti, destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici”.
All’interno del valore massimo del 2% dell’importo a base di gara la quota dell’80% è destinata ad incentivi per il personale (comma 3), mentre la restante quota del 20% è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante (comma 4).
La quota dell’80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18/2016 che, ai fini dell’individuazione dei collaboratori, richiede “una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere”.
Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l’articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione
originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte Conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).
A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell’articolo è intervenuta la Corte dei Conti, con delibera della Sezione Autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell’incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:
a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l’attività da svolgere;
b) la regolamentazione dell’ente dovrà correttamente definire il concetto di “collaboratore” per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell’incentivo;
c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.
Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.
In tale ambito, va ricordato che l’articolo 9 comma 2bis del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 disponeva che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.
In seguito l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all’articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 “sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, legge 208/2015” ( legge di stabilità 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd “alla progettazione”, che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.
Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nelle deliberazione n. 24/2017.
Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell’articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l’art. 113 con l’inserimento del comma 5-bis, che così recita: “gli incentivi di cui al presente articolo fanno TITOLO al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Ciò ha consentito, di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all’affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l’allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - “la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di tali risorse dalla
spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio” ( cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).
Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti TITOLO agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.
Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati abbia di fatto ritardato l’approvazione dei regolamenti previsti dall’art. 113, con l’effetto di bloccare - su questo tema – i contratti integrativi decentrati e non consentire l’erogazione degli incentivi nell’anno 2017, in assenza di regolamento approvato.
Sul punto appare utile richiamare la posizione espressa dalla sez. di Controllo della Lombardia n. 305/2017 ove si afferma: “… non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l’adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest’ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera”.
In relazione agli ulteriori principi di diritto nomofilattici espressi della Corte dei Conti, Sezioni delle Autonomie, e dalle Sezioni Regionali di Controllo, preme al riguardo evidenziare quanto segue:
- Delibera N. 93/2018/PAR del 21/03/2018 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, depositata in segreteria il 21 marzo 2018:
“la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – ritiene che la li- quidabilità degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs.50/2016 è subordinata all’adozione da parte dell’Ente del previsto regolamento, che può disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera, nonché criteri di quantificazione dei predetti in- centivi - quale quella che tenga conto del ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione – che ne determinino un importo inferiore rispetto al tetto massimo legislativamente previsto.;
- Delibera N. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10/04/2018, depositata in segreteria il 26 aprile 2018: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;
- Delibera N. 2/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018, depositata in segreteria il 9 gennaio 2019: “Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”;
- Delibera N. 31/2019/PAR del 21/03/2019 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, depositata in segreteria il 21 marzo 2019:
“1) il regolamento può disciplinare con effetto retroattivo la distribuzione di incentivi tecnici ac- cantonati nel regime normativo antecedente il D.Lgs.50/2016 perché la retrodatazione degli effet- ti è consentita dall’art. 216,1° e 3° comma, D.Lgs. 50/2016;
2) il regolamento potrà disciplinare le suddette situazioni pregresse nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva;
3) è escluso, di conseguenza, che il regolamento suddetto possa attualmente disciplinare la distri- buzione di risorse accantonate secondo criteri non conformi con quelli in vigore al tempo dell’attività incentivabile”;.
- Delibera N. 26/SEZAUT/2019/QMIG del 07/10/2019, depositata in segreteria il 30 ottobre 2019:
«Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture»;
Con il c.d. “decreto Semplificazioni” - D.L. 76/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito nella Legge n. 120 dell’11/09/2020, al titolo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”TITOLO I -Semplificazioni in materia di contratti pubblici - sono state disposte misure di semplificazione al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, al momento in vigore fino al 30/06/2023, così come modificato dal
D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.
Al riguardo si evidenzia il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per L’Xxxxxx Xxxxxxx, di cui alla deliberazione 11/2021/PAR con il quale sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:
“- gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi purché ricorrano tutte le condizioni di ordine generale; tali attività dovranno in concreto essere caratterizzate da quella particolare complessità che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento;
- a fronte di appalti di lavori e servizi di importi inferiore ad € 500.000 e di particolare complessità, che implichino la necessaria nomina del direttore dell’esecuzione, potranno essere incentivabili anche le funzioni tecniche svolte da soggetti diversi dal direttore dell’esecuzione”.
Da ultimo, si evidenzia che il legislatore, per colmare il “vuoto normativo” evidenziato dal Consiglio di Stato a seguito dell’abrogazione dei regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016, ha disposto, con l’art. 5, comma 10, del D.L. 121 del 10/09/2021, c.d. D.L. “Infrastrutture”convertito con modificazioni nella Legge 156 del 09/11/2021, quanto segue:
“10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico
agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
Tale norma è stata espressamente richiamata nella deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2021/QMIG del 06/10/2021, depositata in segreteria il 26/10/2021, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto in relazione alla possibilità di retroattività dei regolamenti per gli incentivi per funzioni tecniche:
«ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.
Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità’ dello ius superveniens.
Una cristallizzazione normativa del suddetto principio si riscontra nell’ art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs n. 163/2006 nel senso della loro ultrattività, a conforto della necessità, in specifiche e ben delimitate fattispecie, di un temperamento degli effetti che andrebbero a scaturire da una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum».
Preme altresì evidenziare come anche l’amministrazione comunale abbia formulato apposita richiesta di parere ex. art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, sull’efficacia retroattiva del regolamento in corso di predisposizione con decorrenza dal 01/01/2018, al fine di utilizzare le somme che, puri in assenza di regolamento specifico, risultano essere state accantonate per ciascuna opera per le finalità previste dalla norma in questione.
La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con propria deliberazione n. 83/2021/PAR del 12 novembre 2021, nel far espresso riferimento alla già citata delibera n. 16 del 6/10/2021 della Sezione delle Autonomie, ne ha confermato l’orientamento nomofilattico. Di seguito viene riportata per estratto la parte di interesse:
“Ciò che rileva ai fini del presente parere è quanto affermato dalla Sezione delle autonomie che, pronunciandosi sulla questione di massima di interesse generale posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 170/2021/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.
Tale principio, affermato per la ben più complessa fattispecie esaminata dalla Sezione delle Autonomie, non può che applicarsi, a fortiori, alla fattispecie sottoposta all’esame di questo Collegio, in cui il regolamento non ancora adottato è quello previsto dalla normativa vigente, destinato a disciplinare la ripartizione di incentivi tecnici riferiti ad appalti anch’essi disciplinati dalla normativa attualmente in vigore.
Come ricordato dalla Sezione delle Autonomie, nonché dalla giurisprudenza contabile già favorevole alla retroattività dei regolamenti, è necessario, però, che le somme riferite agli incentivi tecnici siano state accantonate in bilancio.”
REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 e dal D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120 dell’11/09/2020 e s.m.i.
2. REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e dal D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120 dell’11/09/2020, nonché dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con X.Xxx. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive, viene menzionato come “Codice”.
Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusasi con apposito accordo sottoscritto in data 07/03/2022, con le seguenti XX.XX.:RSU COMUNALE – CGIL FP – CISL FP – UIL FPL
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Destinazione del fondo
1. L'Amministrazione Comunale, all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull’importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere destinata complessivamente agli obiettivi previsti dall’art. 113, comma 4, secondo le modalità definite dall’Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. La quota relativa al 20% non viene accantonata qualora le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
4. L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell’opera come definito dall’art. 16 del DPR n. 207/2010.
5. Per le acquisizioni di servizi e forniture l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto posti a base di gara e redatti ai sensi dell’art. 23 del Codice.
Art. 2 Destinatari
1. La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
• responsabile unico del procedimento;
• supporto al responsabile unico del procedimento;
• soggetti incaricati della programmazione della spesa ai sensi dell’art. 21 del Codice;
• soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 del Codice;
• soggetti incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara;
• soggetti incaricati della direzione dei lavori, direttori operativi ed ispettori di cantiere;
• soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione nei contratti di appalto di servizi e forniture;
• soggetti incaricati del coordinamento per l’esecuzione della sicurezza;
• soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
• soggetti incaricati del collaudo statico;
• soggetti incaricati della verifica di conformità;
• i collaboratori dei suddetti soggetti.
Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro
1. L’ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del dirigente competente della struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame. In tali casi il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta come attestato dal dirigente o responsabile del servizio.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere attribuiti incarichi e, quindi, incentivate le relative attività, a soggetti condannati secondo quanto previsto dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
Art. 4
Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, di cui ai fac-simili in allegato al presente regolamento.
Art. 5 Modulazione del fondo
1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
2. Compete al Dirigente competente, in sede di predisposizione delle determina a contrarre o atto equivalente, attestare la sussistenza della particolare complessità necessaria per il riconoscimento degli incentivi per gli appalti di lavori, servizi e forniture inferiori a € 500.000,00.
Art. 6
Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
• gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
• i lavori in amministrazione diretta e le manutenzioni ordinarie non caratterizzate da particolare complessità;
• gli appalti di servizi e forniture affidati direttamente senza procedura comparativa, non contraddistinti da particolare complessità;
• tutti i contratti esclusi dall’applicazione del Codice a termini dell’art. 17, nonché tutti i contratti diversi dal contratto di appalto.
Art. 7 Suddivisione in lotti
1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale” .
Art. 8 Accordi quadro
1. In caso di appalti affidati sulla base di un accordo quadro, la presente disciplina si applica con riferimento a ciascun contratto di appalto applicativo scaturente dall’accordo in base alle attività di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettivamente imputabili al singolo contratto applicativo.
Art. 9
Centrali di committenza
1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore allo 0,50% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
TITOLO II
Fondo per lavori
Art. 10
Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo per gli interventi oltre 100.000,00 euro, è l’inserimento nel programma annuale dei lavori pubblici e l’avvio delle procedure di gara (determinazione a contrarre).
2. Per i lavori fino a € 100.000, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o di un progetto di livello superiore e la sussistenza della particolare complessità da attestarsi nelle forme di cui all’art. 5, comma 2.
3. Presupposto per l'incentivazione è inoltre l'affidamento con procedure di gara aperta o comparativa, così come specificato ex. art. 6.
Art. 11
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lavori
1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche relative a lavori, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione).
2. Qualora entro la fine dell’esercizio siano applicabili le regole previste dal principio contabile applicato allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., si procede alla formazione del FPV (fondo pluriennale vincolato) per le spese concernenti i livelli di progettazione interna.
Art. 12
Graduazione del fondo incentivante
1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra “lavori a rete” (non di competenza del Comune ma di Enti di livello superiore territorialmente) e “lavori puntuali” e, per l'altro, all’importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare:
Opere puntuali | |
fino a € 2.000.000,00 | percentuale del 2 % |
Oltre € 2.000.000,00 fino a soglia comunitaria | percentuale del 1,8 % |
Importo superiore alla soglia comunitaria | percentuale del 1,5 % |
Opere a rete | |
fino a € 1.000.000,00 | percentuale del 2 % |
Oltre € 1.000.000,00 fino a soglia comunitaria | percentuale del 1,8 % |
Importo superiore alla soglia comunitaria | percentuale del 1,5 % |
3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:
a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti, sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 2.000.000,00: percentuale del 2%;
b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti, sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 2.000.000,00: percentuale del 1,8 %.
Art. 13 Disciplina delle varianti
1. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall’art. 106 del Codice.
Art. 14
Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:
OPERE E LAVORI | |||
Prestazione | Fase di programmazio ne e affidamento di cui alle lettere A, B,C art. 27 | Fase di esecuzione di cui alla lettere D,E,F,G art. 27 | Totale |
1. Responsabile Unico del Procedimento | 4,00% | 4,00% | 8,00% |
2. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento | 1,00% | 1,00% | 2,00% |
3. Predisposizione programma triennale ed elenco annuale ll.pp. | 2,00% | 2,00% | |
4. Programmazione spesa per investimenti | 3,00% | 3,00% | |
5. Predisposizione controllo interno atti e procedure di appalto - Collaboratori amministrativi di supporto al RUP ed agli altri soggetti coinvolti | 3,00% | 5,00% | 8,00% |
6. Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 8,00% | 8,00% | |
7. Direzione dei lavori La figura del D.L. può essere coadiuvata da uno o più collaboratori, nel qual caso le percentuali sono le seguenti: a) Direzione dei lavori 40% b) Direttore operativo 15% c) Ispettore di cantiere 5% | 60,00% | 60,00% | |
8. Coordinamento per l’esecuzione della sicurezza | 7,00% | 7,00% | |
9. Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali | 2,00% | 2,00% | |
Totale | 21,00% | 79,00% | 100,00% |
TITOLO III
Fondo per servizi e forniture
Art. 15
Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Possono rientrare nel fondo incentivante anche i servizi e le forniture non inclusi nel programma purché la sussistenza della loro particolare complessità sia attestata nelle forme di cui all’art. 5, comma 2 e siano affidati con procedure di gara aperta o comparativa, così come specificato ex. art. 6 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell’art. 113, c. 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell’esecuzione.
Art. 16
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione).
2. Qualora entro la fine dell’esercizio siano applicabili le regole previste dal principio contabile applicato allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., si procede alla formazione del FPV (fondo pluriennale vincolato) per le spese concernenti la progettazione interna relativa agli appalti di servizi e forniture.
Art. 17
Graduazione del fondo incentivante
1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all’importo a base d’asta dell’appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell’importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
IMPORTI | PERCENTUALE |
Da € 40.001,00 fino a soglia comunitaria | percentuale del 2 % |
Importo superiore alla soglia comunitaria | percentuale del 1,8 % |
Art. 18
Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
FORNITURE E SERVIZI | |||
Prestazione | Fase di programmazion e e affidamento di cui alle lettere A, B, C art. 27 | Fase di esecuzione di cui alla lettere D,E,F,G art. 27 | Totale |
1. Responsabile Unico del Procedimento | 6,00% | 6,00% | 12,00% |
2. Predisposizione programma biennale forniture e servizi | 2,00% | 2,00% | |
3. Programmazione spesa per investimenti | 3,00% | 3,00% | |
4. Collaboratori amministrativi di supporto al RUP ed agli altri soggetti coinvolti | 5,00% | 5,00% | 10,00% |
5. Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 10,00% | 10,00% | |
6. Direzione dell'esecuzione del contratto | 60,00% | 60,00% | |
7. Verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione | 3,00% | 3,00% | |
Totale | 26,00% | 74,00% | 100,00% |
2. Nella determina a contrarre il dirigente competente, provvede a definire le quote dell’incentivo da ripartire fra la fase di programmazione ed affidamento e quella dell’esecuzione del contratto di appalto per la fornitura di servizi e di beni.
3. L’imputazione della spesa per incentivi di cui alla prima fase, pari ad una percentuale massima del 26%, così come riportato nella tabella precedente, è a valere sull'esercizio finanziario nel quale si stipula il contratto. Quella, invece, relativa all’esecuzione del contratto, pari al 74%, è a valere sugli stanziamenti dell’esercizio corrispondente alla conclusione dell'esecuzione del contratto.
TITOLO IV
Norme comuni
Art. 19
Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è corrispondente a quella quantificata per la funzione effettivamente svolta, rilevabile dall’atto di costituzione del gruppo di lavoro, nella percentuale prevista nelle tabelle di cui agli articoli 14 e 18.
Art. 20
Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all’ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata in relazione alla funzione effettivamente svolta, rilevabile dall’atto di costituzione del gruppo di lavoro, nella percentuale prevista nelle tabelle di cui agli articoli 14 e 18.
Art. 21
Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, ivi compreso le disposizioni del presente regolamento, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 22
Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori durante la fase di predisposizione degli atti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 106 comma 1 e art. 107 del Codice dei Contratti ovvero da cause non imputabili alla direzione dei lavori e/o al Responsabile Unico del procedimento, l’incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
3. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 106, comma 1, del Codice, ovvero non sia dovuto ad errori imputabili al Direttore Lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al Responsabile Unico del Procedimento, all’ufficio della Direzione dei Lavori e al Collaudatore,
se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.
4. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione degli atti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
Tempi di esecuzione | Entro il 40% del tempo contrattuale | 10% |
Tempi di esecuzione | Dal 41% al 60% del tempo contrattuale | 30% |
Tempi di esecuzione | Oltre il 60% del tempo contrattuale | 50% |
Costi di realizzazione | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |
Costi di realizzazione | Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40% |
Costi di realizzazione | Oltre il 40% dell'importo contrattuale | 60% |
Art. 23
Principi in materia di valutazione
1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote massime di cui agli articoli 14 e 18, fatte salve le eventuali decurtazioni di cui al precedente articolo. Ai fini della attribuzione il dirigente o il responsabile tiene conto:
• dello strettissimo rispetto dei tempi previsti da cronoprogramma per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
• della completezza della funzione svolta;
• della competenza e professionalità dimostrate;
• delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle vaie fasi del processo;
• della riduzione dei tempi di affidamento e di esecuzione;
• del monitoraggio nella fase dell’esecuzione dei lavori.
2. L’attribuzione dell’incentivo deve essere debitamente motivata.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco, al Segretario ed al Direttore Generale per quanto di rispettiva competenza.
Art. 24 Coincidenza di funzioni
1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 10% sulla percentuale più bassa:
a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell’Esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei Lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
e) svolgimento da parte del Direttore dei Lavori delle funzioni di coordinatore per l’esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).
Art. 25
Funzioni articolate e singole
1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore Xxxxxx e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l’attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività con le decurtazioni previste dall'art. 24.
Art. 26 Liquidazione dell’incentivo
1. Le due liquidazioni del compenso (quella relativa alle fasi di programmazione e affidamento e quella relativa alla fase di esecuzione) sono effettuate dal dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte da ogni singolo componente del gruppo di lavoro, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e le verifiche di cui al successivo articolo 28.
1. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte, debitamente certificate dal dirigente competente, su proposta del R.U.P., e comunque solo a seguito dell’effettiva aggiudicazione dei lavori o dei servizi e forniture, nonché di quanto previsto dal comma seguente.
2. Ai fini della liquidazione, il dirigente predispone una scheda per ciascun lavoro, servizio o fornitura, come da fac-simli allegati al presente regolamento, contenente il riepilogo dell’importo dell’incentivo per ogni componente del gruppo di lavoro, così come previsto all’articolo 4 del presente regolamento.
3. Le tempistiche di liquidazione dell’incentivo sono le seguenti:
A) Le fasi relative alle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 27, a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
B) Le fasi relative alle prestazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) del successivo art. 27, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o a seguito della liquidazione della fattura a saldo.
5. A conclusione di ciascuna delle fasi di cui al comma precedente, viene redatta la determina dirigenziale di liquidazione della spesa e di attestazione delle attività effettivamente svolte che, corredata della scheda di ripartizione dell'incentivo, viene trasmessa all'ufficio del personale per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore degli aventi diritto, entro i successivi 45 giorni.
Art. 27
Conclusione di singole operazioni
1. Le prestazioni sono da considerarsi rese dal personale effettivamente in servizio alla data di svolgimento delle attività:
a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del provvedimento di approvazione del bilancio;
b) per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;
c) per le procedure di gara e contrattuali, con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
d) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
e) per il collaudo statico, con l’emissione del relativo certificato;
f) per l'esecuzione di servizi e forniture, con la verifiche di conformità o con l’emissione della certificazione di regolare esecuzione;
g) per il collaudo, con l’emissione del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 28 Liquidazione – limiti
1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie di bilancio per l’amministrazione.
Art. 29 Informazione e confronto
1. L’ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, n. 23 – punto 5.2 e s.m.i..
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
Decorrenza e disciplina transitoria
1. Il Fondo e la liquidazione dell’incentivo potranno avvenire esclusivamente alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, dopo la sua approvazione, per tutte le attività connesse a contratti sottoscritti a seguito dell'entrata in vigore del Codice, con le limitazioni di cui ai successivi commi.
2. E` sospesa l'applicabilità del presente Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice, intercorrenti il periodo 19/04/2016- 31/12/2017 in quanto sottoposte ai vincoli di spesa ai sensi dell’art. 23, 2° comma del D..Lgs. 75/2017, stante l’avvenuta definitiva destinazione e corresponsione delle risorse del trattamento accessorio del personale dipendente degli anni 2016 e 2017, salvo diverse valutazioni che possano sopraggiungere alla luce di nuove disposizioni di legge o aventi forza di legge.
3. Il riconoscimento dell’incentivo e la costituzione del fondo in relazione alle attività già espletate dal 01/01/2018 e fino all’entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 113, comma 5-bis del Codice, aggiunto dall’art. 1, comma 526 della Legge 27/12/2017 n. 205, potrà avvenire, in coerenza ed in conformità a quanto disposto dall’articolo 5, comma 10 del D.L. 121 del 10 settembre 2021, c.d. D.L. “Infrastrutture”, convertito con modificazioni nella Legge 156 del 09/11/2021, agli orientamenti interpretativi e principi di diritto già espressi dalla competente Sezione delle Autonomie Locali della Corte dei Conti e dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana, esclusivamente nel caso in cui le somme siano già state a tal scopo accantonate a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli lavori, servizi e forniture nel bilancio del Comune e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento, in quanto tali risorse risultano escluse dai vincoli sul tetto del trattamento accessorio del personale rispetto al regime previgente.
Allegato: FAC-SIMILE SCHEDA INCENTIVO PER LAVORI
Progetto o intervento | Delibera GC | determina | impegno di spesa | importo complessivo incentivo (80%) | ||
Matricola | Nominativo | Prestazione incentivabile per opere e lavori | Percentuale fase di programma zione e affidamento | Percentuale fase di esecuzione | Totale | Importo individuale |
1. Responsabile Unico del Procedimento | 4,00% | 4,00% | 8,00% | |||
2. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento | 1,00% | 1,00% | 2,00% | |||
3. Predisposizione programma triennale ed elenco annuale ll.pp. | 2,00% | 2,00% | ||||
4. Programmazione spesa per investimenti | 3,00% | 3,00% | ||||
5. Predisposizione controllo interno atti e procedure di appalto – Collaboratori amministrativi di supporto al RUP ed agli altri soggetti coinvolti | 3,00% | 5,00% | 8,00% | |||
6. Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 8,00% | 8,00% | ||||
7. Direzione dei lavori La figura del D.L. può essere coadiuvata da uno o più collaboratori, nel qual caso le percentuali sono le seguenti: Direzione dei lavori 40% Direttore | 60,00% | 60,00% |
operativo 15% Ispettore di cantiere 5% | ||||||
8. Coordinamento per l’esecuzione della sicurezza | 7,00% | 7,00% | ||||
9. Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali | 2,00% | 2,00% | ||||
Totale | 21,00% | 79,00% | 100,00 % |
Allegato: FAC-SIMILE SCHEDA INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI
Progetto della fornitura o servizio | Delibera GC | determina | impegno di spesa | importo complessivo incentivo (80%) | ||
Matricola | Nominativo | Prestazione incentivabile per forniture e servizi | Percentu ale fase di program mazione e affidame nto | Percentuale fase di esecuzione | Totale | Importo individuale |
1. Responsabile Unico del Procedimento | 6,00% | 6,00% | 12,00% | |||
2. Predisposizione programma biennale forniture e servizi | 2,00% | 2,00% | ||||
3. Programmazione spesa per investimenti | 3,00% | 3,00% | ||||
4. Collaboratori amministrativi di supporto al RUP ed agli altri soggetti coinvolti | 5,00% | 5,00% | 10,00% | |||
5. Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 10,00% | 10,00% | ||||
6. Direzione dell'esecuzione del contratto | 60,00% | 60,00% | ||||
7. Verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione | 3,00% | 3,00% | ||||
Totale servizi/forniture | 26,00% | 74,00% | 100,00% |