CREDITO PROTETTO
CREDITO PROTETTO
Assicurazione collettiva ad adesione collegata a finanziamenti e leasing erogati da Iveco Finanziaria S.p.A.
con garanzia temporanea caso morte a capitale decrescente e coperture danni a tutela della salute e dell’integrità fisica
Il presente Fascicolo informativo, contenente
• Nota informativa per la “garanzia vita”
• Nota informativa per le “garanzie danni”
• Condizioni di assicurazione
• Glossario per la “garanzia vita”
• Modulo di adesione (fac-simile)
• Documento sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al Contraente e agli Aderenti prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Note informative.
MOD. GEVI 17160
NOTA INFORMATIVA PER LA “GARANZIA VITA”
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Società per azioni Fondata nel 1889, Tel 00 000000 – Fax 00 0000000 – Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
b) La società ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx.
c) Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l’Aderente può rivolgersi a Top Class Insurance S.r.l. Agenzia Mandataria di Italiana Assicurazioni S.p.A.:
Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Numero Verde: 800-765665 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19,30
sabato dalle 9 alle 13)
Fax: 051/0000000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
d) Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 – R.E.A. Milano N. 7851.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Al 31/12/2009 il patrimonio netto della Società è pari a 263.385.808 euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 40.455.078 euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 222.930.730 euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari al 270% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il presente contratto si riferisce alla Polizza Collettiva che attua la convenzione “CREDITO PROTETTO” sottoscritta da Iveco Finanziaria S.p.A. in qualità di Contraente con Italiana Assicurazioni S.p.A.; è stipulato per offrire una copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato/Key Man individuato (secondo i criteri indicato all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione) dall’Aderente che ha sottoscritto il Modulo di Adesione “Credito Protetto” a seguito dell’acquisto di veicoli tramite finanziamento/ leasing concessi da Iveco Finanziaria S.p.A.; quest’ultima finanzierà, oltre al bene oggetto del Contratto di Finanziamento/Locazione finanziaria, anche il relativo premio dovuto dall’Aderente per la copertura assicurativa.
Le coperture dei rami danni (esplicitate nella Nota Informativa Danni) e del ramo vita costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile.
La durata della copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato/Key Man è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento/Locazione finanziaria stipulato fra Aderente e Contraente.
La copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato/Key Man termina prima della scadenza solo al verificarsi di uno degli eventi descritti all’articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Alla decorrenza della Polizza, l’età dell’Assicurato/Key Man deve essere compresa fra un minimo di 18 anni ed un massimo di 65 anni non compiuti.
L’età dell’Assicurato/Key Man a scadenza non può essere superiore a 71 anni.
Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: in caso di decesso dell’Assicurato/Key Man prima della scadenza contrattuale, la Compagnia garantisce ai Beneficiari designati un importo pari alla somma delle seguenti voci:
a) il canone complessivo di Locazione Finanziaria, ovvero la somma delle rate di ammortamento del Finanziamento, attualizzati secondo quanto previsto dal Contratto, che al momento del verificarsi del Sinistro siano ancora da corrispondere al Contraente in forza del Contratto, dal quale sarà dedotto:
1) l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati ovvero delle rate di ammortamento scadute e non pagate alla data del Sinistro aumentato degli eventuali interessi moratori dovuti sugli stessi;
2) l’ammontare dei canoni o delle rate eventualmente già indennizzati in base alla copertura per Inabilità Temporanea Totale o Ricovero In Istituto di Cura;
b) il ”prezzo per il riscatto” inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria;
c) gli eventuali interessi moratori relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di comunicazione di tale evento, con un limite massimo di 2 mesi di interessi.
Il capitale massimo assicurabile è pari a 130.000 euro.
Non sarà pagata nessuna prestazione da parte della Compagnia ed il premio versato resterà acquisito da Italiana Assicurazioni S.p.A. nei casi di Esclusione previsti all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato/Key Man alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..
Per ulteriori aspetti di dettaglio sulla prestazione assicurata si rinvia all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato/Key Man sulla necessità di leggere attentamente quanto riportato nel Modulo di Adesione relativamente alla sottoscrizione della dichiarazione di buona salute.
4. Premi
Il premio versato è determinato in relazione al Valore del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria ed alla durata contrattuale. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il Contraente incassa il premio di ogni Adesione, tramite la regolamentazione del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria, per conto dell’Assicuratore in forza di apposito mandato all’incasso da questo conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Aderente.
Il pagamento del Premio fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.
Nella tabella sottostante sono riportati i costi a carico dell’Aderente con l’evidenza della quota parte percepita dall’intermediario.
A titolo esemplificativo si è ipotizzato che l’Aderente abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria della durata di 60 mesi per un importo di 30.000 euro.
Capitale assicurato iniziale (in euro) | Premio Unico garanzia vita (in euro) | Costi tot. in % sul premio | di cui quota parte percepita da Iveco Finanziaria | |
In % rispetto al costo totale | In valore assoluto (in euro) | |||
30.000 | 810 | 75% | 96% | 583,20 |
Si evidenzia che la “garanzia vita” e le “garanzie danni” (per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa e alle Condizioni di Assicurazione) non sono proponibili ed acquistabili separatamente.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento/Locazione finanziaria, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e all’Aderente verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia non ha avuto effetto, come determinato all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, su richiesta dell’Aderente e con le modalità descritte al già citato art. 5, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale a favore di nuovi Beneficiari designati.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi gravanti direttamente sull’Aderente
5.1 Costi gravanti sul premio
Il premio unico versato dall’Aderente è comprensivo delle spese relative all’acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione, i cui costi sono dettagliati all’art. 4 della presente Nota Informativa.
6. Misure e modalità di eventuali sconti
Non sono previsti sconti.
7. Regime fiscale
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte sono detraibili dall’imposta dovuta ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell’effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di 1.291,14 euro all’anno (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 art. 15, comma 1 lett. F).
Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in caso di morte dell’Assicurato/Key Man sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall’imposta sulle successioni.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Per le modalità di perfezionamento della polizza e i termini di decorrenza della garanzia si rimanda all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Risoluzione anticipata del Contratto di finanziamento
In caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e all’Aderente verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia non ha avuto effetto, come determinato all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, su richiesta dell’Aderente e con le modalità descritte al già citato art. 5, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale a favore di nuovi Beneficiari designati.
10. Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.
11. Revoca dell’adesione
Entro la data di decorrenza l’adesione è revocabile e, per esercitare tale diritto l’Aderente deve inviare, entro la data di decorrenza, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a
Top Class Insurance S.r.l. Agenzia Mandataria di Italiana Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX);
a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata stessa.
Si precisa che la revoca ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d’invio.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.
12. Diritto di recesso
Entro il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza, l’Aderente ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata a:
Top Class Insurance S.r.l. Agenzia Mandataria di Italiana Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX).
Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio; entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborserà all’Aderente per il tramite del Contraente il premio corrisposto diminuito della parte relativa al rischio corso.
13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni
Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata per la liquidazione della prestazione da parte della Compagnia.
Verificata la sussistenza del diritto all’indennizzo, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia agli aventi diritto.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n.266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Legge applicabile al contratto
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione ferma la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano, Italiana Assicurazioni S.p.A. propone e sceglie di applicare la legge italiana. Pertanto al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana.
15. Lingua in cui è redatto il contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di utilizzare per il contratto una diversa lingua di redazione, Italiana Assicurazioni S.p.A. propone e sceglie di applicare la legge italiana. Pertanto il contratto viene redatto in lingua italiana.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800101313 (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00.0000.0000, e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Conflitto di interessi
Italiana Assicurazioni S.p.A. non ha individuato situazioni in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggano con gli interessi dei Contraenti e assicura che il patrimonio delle gestioni separate dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento non sono gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti.
Italiana Assicurazioni S.p.A. assicura che i Contraenti beneficiano di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o da altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi convenuti con soggetti terzi e si impegna comunque ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di accordi di riconoscimento di utilità a favore di terzi.
Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Mod. GEVI 17160 - Nota informativa ed. 05/2011
NOTA INFORMATIVA PER LE “GARANZIE DANNI”
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Società per azioni Fondata nel 1889, Tel 00 000000 – Fax 00 0000000 – Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
b) La società ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx.
c) Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l’Aderente può rivolgersi a Top Class Insurance S.r.l. Agenzia Mandataria di Italiana Assicurazioni S.p.A.:
Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Numero Verde: 800-765665 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19,30
sabato dalle 9 alle 13)
Fax: 051/0000000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
d) Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 – R.E.A. Milano N. 7851.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Al 31/12/2009 il patrimonio netto della Società è pari a 263.385.808 euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 40.455.078 euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 222.930.730 euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 138% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza.
AVVERTENZA:
E’ possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto si riferisce alla Polizza Collettiva che attua la convenzione “CREDITO PROTETTO” sottoscritta da Iveco Finanziaria S.p.A. in qualità di Contraente con Italiana Assicurazioni S.p.A.; è stipulato per offrire coperture assicurative in caso di danni alla salute e all’integrità fisica dell’Assicurato/Key Man individuato (secondo i criteri indicati all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione) dall’Aderente che ha sottoscritto il Modulo di Adesione “Credito Protetto” a seguito dell’acquisto di veicoli tramite finanziamento/ leasing concessi da Iveco Finanziaria S.p.A.; quest’ultima finanzierà, oltre al bene oggetto del Contratto di Finanziamento/Locazione finanziaria, anche il relativo premio dovuto dall’Aderente per la copertura assicurativa.
Le coperture del ramo vita (esplicitate nella Nota Informativa Vita) e dei rami danni costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile.
La durata della copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato/Key Man è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento/Locazione finanziaria stipulato fra Aderente e Contraente.
La copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato/Key Man termina prima della scadenza solo al verificarsi di uno degli eventi descritti all’articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Persone assicurabili
Per poter aderire al contratto di assicurazione l’Assicurato/Key Man deve rientrare nei limiti assuntivi di età.
AVVERTENZA:
E’ presente un limite massimo di età assicurabile. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA:
Si evidenzia che è data facoltà all'Aderente di designare un nuovo Assicurato/Key Man nei casi previsti dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazioni Assicurate
Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Italiana Assicurazioni:
• Infortunio o Malattia che determini l’Invalidità Totale Permanente;
• Infortunio o Malattia che determini l’Inabilità Temporanea Totale;
• Ricovero in istituto di cura reso necessario da Infortunio o da Malattia.
Descrizione delle garanzie offerte
GARANZIA: INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
In caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato/Key Man prima della scadenza contrattuale, la Compagnia garantisce ai Beneficiari designati un importo pari alla somma delle seguenti voci:
a) il canone complessivo di Locazione Finanziaria, ovvero la somma delle rate di ammortamento del Finanziamento, attualizzati secondo quanto previsto dal Contratto, che al momento del verificarsi del Sinistro siano ancora da corrispondere al Contraente in forza del Contratto, dal quale sarà dedotto:
1) l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati ovvero delle rate di ammortamento scadute e non pagate alla data del Sinistro aumentato degli eventuali interessi moratori dovuti sugli stessi;
2) l’ammontare dei canoni o delle rate eventualmente già indennizzati in base alla copertura per Inabilità Temporanea Totale o Ricovero In Istituto di Cura;
b) il ”prezzo per il riscatto” inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria;
c) gli eventuali interessi moratori relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di comunicazione di tale evento, con un limite massimo di 2 mesi di interessi.
Il capitale massimo assicurabile è pari a 130.000 euro.
Si rinvia all’art. 9.a) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 9.a) delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e importi massimi assicurabili esplicitati all’art. 9.a) delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Aderente ha diritto all’indennizzo nel caso in cui l’Invalidità Permanente certificata all’Assicurato/Key Man dovuta a infortunio o malattia sia superiore al 65%, cioè scatterà l’indennizzo pari al capitale calcolato come sopra precisato solo nel caso in cui l’invalidità certificata sia pari al 66% o più.
GARANZIA: INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
In caso di Inabilità Temporanea Totale la Compagnia corrisponderà un primo Indennizzo pari all’ammontare del Canone o della rata, dovuto dall’Aderente al Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto, con scadenza immediatamente successiva al Periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni consecutivi di Inabilità Totale, decorrenti dalla data di accadimento del Sinistro, in cui deve permanere lo stato di Inabilità Temporanea Totale.
Una volta corrisposto il primo Indennizzo, gli Indennizzi successivi relativi al medesimo Sinistro, pari ciascuno all’ammontare del Canone o delle rate con scadenza immediatamente successiva a quella oggetto dell’Indennizzo precedente, saranno liquidati sempre che risulti, per ciascun Indennizzo, perdurare un ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale.
Per ciascun Assicurato/Key Man, l’Indennizzo mensile non può eccedere il massimale mensile di Euro 3.000,00, salvo quanto precisato all’articolo 9.b) delle Condizioni di Assicurazione, e il numero massimo di pagamenti di Indennizzi mensili che la Compagnia Assicuratrice è obbligata ad effettuare per ciascun Assicurato/Key Man è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per tutta la durata di ciascuna Copertura.
Si rinvia all’art. 9.b) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Inabilità Temporanea Totale sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 9.b) delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti franchigie e massimali esplicitati all’art. 9.b) delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Aderente ha diritto all’indennizzo nel caso in cui l’Inabilità Temporanea Totale dell’Assicurato/Key Man perduri per un periodo superiore ai 60 giorni.
Nel caso pratico di Inabilità Temporanea Totale della durata di 70 giorni decorrente dalla data di inizio del sinistro, l’Aderente si vedrà indennizzata il canone o la rata del piano di ammortamento in scadenza durante il periodo di inabilità se la rata è prevista nel periodo successivo al sessantunesimo giorno di inabilità temporanea totale.
GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
In caso di Ricovero in istituto di cura la Compagnia corrisponderà un primo Indennizzo pari all’ammontare del Canone o della rata, dovuto dall’Aderente al Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto, con scadenza immediatamente successiva a 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in istituto di cura.
Una volta corrisposto il primo Indennizzo, gli Indennizzi successivi relativi al medesimo Sinistro, pari ciascuno all’ammontare del Canone o delle rate con scadenza immediatamente successiva a quella oggetto dell’Indennizzo precedente, saranno liquidati sempre che risulti, per ciascun Indennizzo, perdurare un ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero in istituto di cura.
Per ciascun Assicurato/Key Man, l’Indennizzo mensile non può eccedere il massimale mensile di Euro 3.000,00, salvo quanto precisato all’articolo 9.b) delle Condizioni di Assicurazione, e il numero massimo di pagamenti di Indennizzi mensili che la Compagnia Assicuratrice è obbligata ad effettuare per ciascun Assicurato/Key Man è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per tutta la durata di ciascuna Copertura.
Si rinvia all’art. 9.b) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.
AVVERTENZA:
Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 9.b) delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda agli artt. 9.b) e 11 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Sono presenti importi massimi assicurabili esplicitati all’art. 9.b) delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPIO: L’Aderente ha diritto all’indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura dell’Assicurato Key/Man perduri per un periodo superiore ai 7 pernottamenti.
Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che abbia comportato per l’Assicurato/Key Man 10 pernottamenti di ricovero, l’Aderente si vedrà indennizzata la successiva rata mensile del piano di ammortamento in scadenza.
4. Dichiarazioni dell’Aderente o dell’Assicurato/Key Man in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
AVVERTENZA:
Ai fini della stipula dell’assicurazione, l’Assicurato/Key Man deve sottoscrivere le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute riportate nel Modulo di Adesione.
Qualora l’Assicurato/Key Man non sottoscriva tali dichiarazioni le coperture assicurative di della presente polizza non potranno essere prestate.
AVVERTENZA:
Si evidenzia la necessità dell’Assicurato/Key Man di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Non previste.
6. Premi
Il premio versato è determinato in relazione al Valore del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria ed alla durata contrattuale. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il Contraente incassa il premio di ogni Adesione, tramite la regolamentazione del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria, per conto dell’Assicuratore in forza di apposito mandato all’incasso da questo conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Aderente.
Il pagamento del Premio fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.
Nella tabella sottostante sono riportati i costi a carico dell’Aderente con l’evidenza della quota parte percepita dall’intermediario.
A titolo esemplificativo si è ipotizzato che l’Aderente abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria della durata di 60 mesi per un importo di 30.000 euro.
Capitale assicurato iniziale (in euro) | Premio Unico garanzie danni (in euro) | Costi tot. in % sul premio imponibile | quota parte dei costi totali percepita da Iveco Finanziaria | |
In % rispetto al costo totale | In valore assoluto (in euro) | |||
30.000 | 972 | 84,27% | 87,64% | 700,58 |
quota parte dei costi totali percepita dall’Ag. Top Class | ||||
In % rispetto al costo totale | In valore assoluto (in euro) | |||
8,80% | 70,35 |
Si evidenzia che le “garanzie danni” e la “garanzia vita” (per la quale si rimanda all’apposita Nota Informativa e alle Condizioni di Assicurazione) non sono proponibili ed acquistabili separatamente.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento/Locazione finanziaria, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e all’Aderente verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia non ha avuto effetto, come determinato all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, su richiesta dell’Aderente e con le modalità descritte al già citato art. 5, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale a favore di nuovi Beneficiari designati.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non previsto.
8. Diritto di recesso (e di revoca) AVVERTENZA:
E’ possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
E’ data facoltà all’Aderente, trascorso il quinquennio, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all’imposta del 2,5% del relativo premio imponibile.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili dall’imposta dovuta ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell’effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di 1.291,14 euro all’anno (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 art. 15, comma 1 lett. F).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l’Aderente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell’evento.
Si rinvia all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio sull’individuazione del momento di insorgenza del sinistro.
Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Italiana Assicurazioni agli aventi diritto.
13. Assistenza diretta – Convenzioni
Non prevista.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800101313 (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00.0000.0000, e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
15. Arbitrato
AVVERTENZA:
nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora sia previsto l’arbitrato il luogo di svolgimento è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Aderente o all’Assicurato/ Key Man, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
GLOSSARIO DELLA NOTA INFORMATIVA PER LE “GARANZIE DANNI”
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione.
ASSICURATO/KEY MAN
Persona fisica a cui si riferisce l’assicurazione, individuata nel Modulo di Adesione, che soddisfa i requisiti indicati all’art.2 delle Condizioni di Assicurazione.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CANONE
Canone mensile iniziale, quale risulta dal Contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il Contratto non preveda canoni mensili bensì bimestrali, trimestrali, ecc., il Canone si otterrà frazionando su base mensile il canone iniziale del Contratto.
CARICAMENTI
Parte del premio pagato costituita dalla somma delle spese di gestione e delle spese di intermediazione.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
COMPAGNIA
Italiana Assicurazioni S.p.A..
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Iveco Finanziaria S.p.A. che ha stipulato il Contratto di assicurazione.
CONTRATTO
Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria stipulato tra il Contraente e l’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto delle Polizze emesse dalla Compagnia Assicuratrice.
COPERTURA
La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato/Key Man dalla Compagnia Assicuratrice, ai sensi della presente Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
DATA INIZIALE
La data in cui l’Aderente, avendo firmato il Modulo di Adesione, sottoscrive il verbale di consegna del bene al quale il Contratto si riferisce ovvero la data in cui riceve il finanziamento, data che coincide con la data in cui i premi sono pagati e la data da cui decorrono le Coperture (ore 24.00).
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
ESCLUSIONI
Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Nota informativa per la “garanzia vita”
- Nota informativa per le “garanzie danni”
- Condizioni di assicurazione
- Glossario per la “garanzia vita”
- Modulo di adesione (fac-simile)
- Documento sul trattamento dei dati personali
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
La perdita totale, in via temporanea, ma comunque di durata superiore a sessanta giorni consecutivi, della capacità da parte dell’Assicurato/Key Man di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa o alle proprie occupazioni a seguito di Infortunio o Malattia.
INDENNIZZO
La somma dovuta dallaCompagnia, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza l'Invalidità Permanente Totale, l’Inabilità Temporanea Totale, il Ricovero in Istituto di Cura.
Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato/Key Man, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. LIQUIDAZIONE
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MALATTIA
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Aderente per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini delle Coperture.
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato/Key Man immediatamente prima del Sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente e all’Aderente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA
Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro protetto ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo limitatamente alla sopra citata Copertura assicurativa (Inabilità Temporanea Totale).
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero, durante il quale l’Assicurato/Key Man deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive).
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina lo stesso con la Società che presta le specifiche coperture.
PREMIO
Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente alla Compagnia in relazione alle Coperture prestate con la Polizza.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Vedere indennizzo
RATA DI AMMORTAMENTO
importo della rata dovuta dall’Aderente al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Aderente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Il ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) reso necessario da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 7 pernottamenti consecutivi.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
VALORE DEL CONTRATTO
In un Contratto di Finanziamento il Valore del Contratto è pari all’ammontare totale da finanziare, inclusivo del valore finanziato dei servizi accessori (se presenti ed escluso il Credito Protetto), in un Contratto di Locazione Finanziaria il Valore del Contratto è pari alla somma del valore di fornitura del bene, del valore finanziato dei servizi accessori (se presenti ed escluso Credito Protetto) e dell’Iva (se cliente non esente).
Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Mod. GEVI 17160 - Nota informativa ed. 05/2011
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLE SOCIETA’
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, per i seguenti eventi:
• Infortunio o Malattia che determini l’Invalidità Totale Permanente;
• Infortunio o Malattia che determini l’Inabilità Temporanea Totale;
• Ricovero In Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o da Malattia;
• Decesso.
Le prestazioni saranno assicurate da Italiana Assicurazioni S.p.A..
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalle Polizze e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione della Compagnia stessa.
2. PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE
È assicurabile la persona fisica che goda di un buono stato di salute ovvero sia esente da patologie croniche, non sia stato assente dall’attività lavorativa per oltre 30 giorni anche non continuativi nei 18 mesi precedenti l’adesione, non sia sottoposto a periodici controlli medici continuativi per malattie o lesioni gravi.
In particolare, la persona fisica assicurata, definita Assicurato/Key Man ed individuata nel Modulo di Adesione, deve avere i seguenti requisiti :
1) essere la persona fisica, in possesso di partita IVA intestataria del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria (Aderente);
oppure
2) in relazione a:
- ditte individuali,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società semplici,
- società di fatto,
a nome delle quali società sia intestato il Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria (Aderente), essere persona fisica che, al momento della stipula del Contratto, abbia almeno uno dei seguenti requisiti:
- essere socio della società aderente,
- essere consigliere di amministrazione della società aderente,
- essere in possesso di procura generale conferita dalla società aderente.
Quanto detto vale anche in riferimento ai Contratti intestati a Studi Associati, a società cooperative a responsabilità limitata ed illimitata, a piccole società cooperative a responsabilità limitata, ad associazioni, a società di capitali.
Alla decorrenza della Polizza, l’età dell’Assicurato/Key Man deve essere compresa fra un minimo di 18 anni ed un massimo di 65 anni non compiuti.
L’età dell’Assicurato/Key Man a scadenza non può essere superiore a 71 anni.
3. MODIFICA DELLE PERSONE ASSICURATE
Nel caso in cui, nel corso della durata della Polizza, l’Assicurato/Key Man inizialmente designato dall’Aderente nel Modulo di Adesione cessi di avere uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2, l’Aderente ha la facoltà di designare un nuovo Assicurato/Key Man.
A tal fine, l’Aderente dovrà compilare e sottoscrivere un nuovo Modulo di Adesione contenente i dati del nuovo Assicurato/Key Man.
La copertura sarà efficace con riferimento al nuovo Assicurato/Key Man a condizione che:
- il nuovo Assicurato/Key Man abbia i requisiti di cui all’articolo 2;
- il nuovo Assicurato/Key Man abbia sottoscritto il nuovo Modulo di Adesione;
- la Compagnia Assicuratrice abbia accettato il nuovo Modulo di Adesione e sia trascorso un periodo di 120 giorni dalla data di tale accettazione.
Il Modulo di Adesione dovrà essere inviato a Iveco Finanziaria S.p.A. Lungo Stura Lazio, 49 – 00000 Xxxxxx presso Ufficio Servizio Cienti.
Resta inteso che, per effetto della sostituzione dell’Assicurato/Key Man validamente operata ai sensi di quanto sopra normato, l’Assicurato/Key Man originariamente designato non potrà vantare ulteriori diritti sulla presente Polizza.
Nel caso in cui l’Assicurato/Key Man inizialmente designato dall’Aderente nel Modulo di Adesione cessi di avere uno dei requisiti di cui al punto 2 – 2° comma, ma l’Aderente non provveda alla sua sostituzione, la posizione
assicurativa rimane comunque attiva sull’Assicurato/Key Man inizialmente individuato fino alla scadenza originariamente prevista.
4. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE
Per ogni Assicurato/Key Man, le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite agli Articoli 9.a) e 9.b) e, per quanto riguarda la modifica dell’Assicurato/Key Man in corso di Contratto, quanto riportato all’articolo 2), dalle ore 24 della sottoscrizione del Contratto e cessano alle ore 24 del giorno di pagamento del prezzo di riscatto o dell’ultima rata di ammortamento.
Le Coperture terminano per ciascun Assicurato/Key Man alle ore 24.00 del giorno di scadenza originariamente convenuta nel Contratto ovvero alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’Assicurato/Key Man;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato/Key Man;
c. l’Assicurato/Key Man inizialmente designato dall’Aderente nel Modulo di Adesione cessi di avere uno dei requisiti di cui all’articolo 2 e l’Aderente designi un nuovo Assicurato/Key Man;
d. in caso di cessione del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria da parte dell’Aderente, così come specificato al successivo punto 5;
e. in caso di estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento secondo quanto stabilito al successivo art. 5.
5. ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO/LOCAZIONE FINANZIARIA
La copertura assicurativa cessa anticipatamente rispetto all’originaria scadenza così come disciplinata al precedente art. 4, alle ore 24.00 del giorno in cui si perfeziona l’estinzione anticipata totale o il trasferimento del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria.
In tal caso l’Aderente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria, al netto delle imposte.
La parte di premio a cui l’Aderente avrà diritto è rappresentata dalla somma di due componenti: quella relativa al caricamento e quella relativa al premio puro.
La componente relativa al caricamento si ottiene moltiplicando l’importo dei costi per il rapporto tra la durata in giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la sua durata complessiva originaria espressa in giorni.
La componente relativa al premio puro si ottiene:
- per la garanzia Vita e Invalidità Totale Permanente moltiplicando l’importo del premio versato (al netto delle imposte), diminuito dell’importo dei costi, per il rapporto tra i giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso – espressa in giorni - ulteriormente moltiplicata per il rapporto tra capitale assicurato in essere al momento di estinzione della polizza e il capitale assicurato iniziale;
- per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura moltiplicando l’importo del premio versato (al netto delle imposte), diminuito dell’importo dei costi, per il rapporto tra i giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso espressa in giorni.
In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione ovvero del trasferimento del contratto di finanziamento, l’Aderente potrà chiedere la riattivazione della copertura assicurativa. In tal caso la copertura assicurativa sarà riattivata dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riattivazione.
In tutti i casi sopra citati l’Aderente si impegna a comunicare per iscritto alla Compagnia se intende richiedere la restituzione del premio, indicando le coordinate bancarie IBAN su cui ricevere l’importo calcolato secondo le modalità precedentemente indicate, oppure se intende riattivare la copertura assicurativa, designando il nuovo beneficiario e fornendo alla Compagnia la documentazione comprovante il perfezionamento dell’estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento.
La comunicazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo della Compagnia. I termini della liquidazione dell’importo pari alla parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato sono fissati in 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
6. DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE E DELL’ASSICURATO/KEY MAN
Le dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato/Key Man devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Key Man relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 c.c..
7. FACOLTA’ DI REVOCA DELL’ADESIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Entro la data di decorrenza l’adesione è revocabile e, per esercitare tale diritto l’Aderente deve inviare, entro la data di decorrenza, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a
Top Class Insurance S.r.l. Agenzia Mandataria di Italiana Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX);
a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata stessa.
Si precisa che la revoca ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d’invio.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento sempre inviata a
Top Class Insurance S.r.l. Agenzia Mandataria di Italiana Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX).
Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Entro
30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsato per il tramite del Contraente il premio corrisposto diminuito della parte relativa al rischio corso, al netto delle imposte di legge.
Per le sole garanzie danni è data facoltà all’Aderente, trascorso il quinquennio, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
8. PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un’unica soluzione dall’Aderente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il premio versato è determinato in relazione al Valore del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria ed alla durata contrattuale.
Agli effetti dell’attivazione dell’assicurazione l’incasso effettuato dal Contraente vale come pagamento eseguito direttamente all’Assicuratore in forza del mandato all’incasso dei premi conferito direttamente dalla Compagnia al Contraente.
Il premio versato dall’Aderente è così ripartito fra garanzie danni e garanzie vita:
• 54,55% per le coperture assicurative danni (Inabilità Totale Temporanea, Ricovero In Istituto di Cura, Invalidità Totale e Permanente);
• 45,45% per la copertura vita (Decesso).
I tassi che concorrono alla determinazione del premio sopra definito devono ritenersi come parte integrante di una unica tariffa e non sono proponibili agli Aderenti separatamente.
9. PRESTAZIONI GARANTITE
a) COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA Oggetto della copertura
Nel caso di Invalidità Totale Permanente (tale è considerata l’invalidità superiore al 65%), la Compagnia Assicuratrice corrisponderà l’Indennizzo di cui al punto successivo qualora:
a) l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato/Key Man sia attestata da un medico legale entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio o della Malattia che l’hanno provocata, salvo rinvio deciso dal Collegio Medico di cui all’Art. 10 (Controversie);
b) la Compagnia Assicuratrice abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo;
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 11;
d) in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, la malattia si sia manifestata dopo il 00.xx giorno successivo alla Data Iniziale (Carenza);
e) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’ Art. 15;
f) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace.
Prestazione assicurata
In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell’Assicurato/Key Man, la Compagnia Assicuratrice è obbligata a corrispondere, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, un importo pari alla somma delle seguenti voci:
b) il canone complessivo di Locazione Finanziaria, ovvero la somma delle rate di ammortamento del Finanziamento, attualizzati secondo quanto previsto dal Contratto, che al momento del verificarsi del Sinistro siano ancora da corrispondere al Contraente in forza del Contratto, dal quale sarà dedotto:
1) l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati ovvero delle rate di ammortamento scadute e non pagate alla data del Sinistro aumentato degli eventuali interessi moratori dovuti sugli stessi;
2) l’ammontare dei canoni o delle rate eventualmente già indennizzati in base alla copertura di cui all’art. 9.b);
c) il ”prezzo per il riscatto” inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria;
d) gli eventuali interessi moratori relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di comunicazione di tale evento, con un limite massimo di 2 mesi di interessi.
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria e nel caso in cui l’Aderente scelga di mantenere la Copertura in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta, nel caso in cui si verifichi l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato/Key Man successivamente all’estinzione anticipata o al trasferimento, la Compagnia liquiderà una somma pari a quello che sarebbe stato il canone complessivo di Locazione Finanziaria - attualizzato secondo quanto previsto dal Contratto, comprensivo del “prezzo di opzione di acquisto” pattuito nel Contratto ovvero la somma delle rate di ammortamento del Finanziamento, attualizzata secondo quanto previsto dal Contratto al momento del verificarsi del sinistro.
L’Indennizzo di cui ai precedenti punti sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 130.000,00 per ogni Assicurato/Key Man, limite da intendersi come massimale cumulativo riferito al medesimo Assicurato/Key Man per tutti i Contratti assicurati con la presente Polizza che siano pendenti tra l’Aderente ed il Contraente. Se il debito residuo alla data della relazione del medico legale risultasse maggiore del predetto massimale, la Compagnia Assicuratrice restituirà una percentuale del premio pari al rapporto fra l’eccedenza del debito rilevato al momento della data della relazione del medico legale rispetto a detto xxxxxxxxx e il limite massimo di somma assicurata (130.000,00 Euro).
Se l’Aderente, ha conferito al Contraente un mandato all’incasso in relazione ai crediti, che lo stesso Aderente possa vantare verso la Compagnia Assicuratrice in base alla Copertura, la Compagnia Assicuratrice sarà liberata da ogni obbligo verso l’Aderente con il pagamento dell’Indennizzo al Contraente.
b) COPERTURA PER INABILITÀ’ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA E RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Oggetto della copertura
Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, ovvero – in alternativa - per Ricovero in Istituto di Cura la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo di cui al successivo punto qualora:
a) l’Inabilità Temporanea Totale da Malattia o il Ricovero da Malattia si sia verificata dopo il 00.xx giorno successivo alla Data Iniziale (Carenza);
b) l’Inabilità Temporanea Totale abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi; o, in alternativa, il Ricovero In Istituto di Cura abbia una durata superiore a 7 pernottamenti continuativi;
c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art. 11;
d) siano stati adempiuti gli oneri di cui all’ Art. 15;
e) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace.
Prestazione assicurata
In caso di Sinistro, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà un primo Indennizzo pari all’ammontare del Canone o della rata, dovuti dall’Aderente al Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto, con scadenza immediatamente successiva al Periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni consecutivi di Inabilità Totale, decorrenti dalla data di accadimento del Sinistro, in cui deve permanere lo stato di Inabilità Temporanea Totale.
In alternativa la Società corrisponde l’indennizzo alla scadenza del canone o della rata immediatamente successivi a 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura.
Una volta corrisposto il primo Indennizzo, gli Indennizzi successivi relativi al medesimo Sinistro, pari ciascuno all’ammontare del Canone o delle rate con scadenza immediatamente successiva a quella oggetto dell’Indennizzo precedente, saranno liquidati sempre che risulti, per ciascun Indennizzo, perdurare un ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero in Istituto di Cura.
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria e nel caso in cui l’Aderente scelga di mantenere la Copertura in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta, il pagamento degli eventuali Indennizzi mensili da parte della Compagnia seguirà le stesse modalità previste al precedente capoverso, fermo restando che l’ammontare degli Indennizzi mensili sarà sempre di importo pari all’ultimo Canone o all’ultima rata, dovuti al Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto, scaduto prima della data in cui è avvenuta l’estinzione anticipata.
Per ciascun Assicurato/Key Man, l’Indennizzo mensile di cui ai precedenti punti non può eccedere, per ogni mese di durata dell’Inabilità Temporanea Totale o del Ricovero in Istituto di Cura e in relazione a tutti i Contratti assicurati con la presente Polizza, riferiti al medesimo Assicurato/Key Man, che siano pendenti tra l’Aderente stesso e il Contraente alla data del Sinistro e per la durata dell’Inabilità Temporanea Totale o del Ricovero In Istituto di Cura causati dallo stesso Xxxxxxxx, il massimale mensile di Euro 3.000,00. Se l’importo del Canone (o dei Canoni) o della rata (o delle rate) risultasse maggiore del predetto massimale mensile, la Società restituirà una percentuale del premio pari al rapporto fra l’eccedenza del Canone (o della somma dei Canoni) o della rata (o delle rate) rispetto al massimale mensile e il massimale stesso (3.000,00 Euro).
Il numero massimo di pagamenti di Xxxxxxxxxx mensili che la Compagnia è obbligata ad effettuare per ciascun Assicurato/Key Man ai sensi dei precedenti punti è di 12 Indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per tutta la durata di ciascuna Copertura.
Se l’Aderente ha conferito al Contraente un mandato all’incasso in relazione ai crediti che lo stesso Aderente possa vantare verso la Compagnia in base alla Copertura, la Compagnia sarà liberata da ogni obbligo verso l’Aderente con il pagamento dell’Indennizzo al Contraente.
Denunce successive
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o per Ricovero in Istituto di Cura, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale o per Ricovero in Istituto di Cura se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Compagnia nei confronti di ciascun Assicurato/Key Man in relazione alla Copertura per Inabilità Temporanea Totale o Ricovero In Istituto di Cura cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 36 Indennizzi mensili.
c) COPERTURA PER DECESSO
In caso di morte dell’Assicurato/Key Man prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, un importo pari alla somma delle seguenti voci:
a) il canone complessivo di Locazione Finanziaria, ovvero la somma delle rate di ammortamento del Finanziamento, attualizzati secondo quanto previsto dal Contratto, che al momento del verificarsi del Sinistro siano ancora da corrispondere al Contraente in forza del Contratto, dal quale sarà dedotto:
1) l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati ovvero delle rate di ammortamento scadute e non pagate alla data del Sinistro aumentato degli eventuali interessi moratori dovuti sugli stessi;
2) l’ammontare dei canoni o delle rate eventualmente già indennizzati in base alla copertura di cui all’art. 9.b);
b) il ”prezzo per il riscatto” inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria;
c) gli eventuali interessi moratori relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di comunicazione di tale evento, con un limite massimo di 2 mesi di interessi.
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria e nel caso in cui l’Aderente scelga di mantenere la Copertura in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta, nel caso in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato/Key Man successivamente all’estinzione anticipata, la Compagnia liquiderà una somma pari a quello che sarebbe stato il canone complessivo di Locazione Finanziaria - attualizzato secondo quanto previsto dal Contratto, comprensivo del “prezzo di opzione di acquisto” pattuito nel Contratto ovvero la somma delle rate di ammortamento del Finanziamento, attualizzata secondo quanto previsto dal Contratto al momento del verificarsi del sinistro.
L’Indennizzo di cui ai precedenti punti sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 130.000,00 per ogni Assicurato/Key Man, limite da intendersi come massimale cumulativo riferito al medesimo Assicurato/Key Man per tutti i Contratti assicurati con la presente Polizza che siano pendenti tra l’Aderente ed il Contraente. Se il debito residuo alla data di decesso risultasse maggiore del predetto massimale, la Società restituirà una percentuale del premio pari al rapporto fra l’eccedenza del debito rilevato al momento del decesso rispetto a detto massimale e il limite massimo di somma assicurata (130.000,00 Euro).
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato/Key Man alla data di scadenza della copertura assicurativa, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..
10. CONTROVERSIE
Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente.
Qualora tra l’Assicurato/Key Man o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato/Key Man, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
11. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
La Copertura per Invalidità Totale Permanente è valida in tutto il mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e per Ricovero In Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato/Key Man.
Non sono operanti le garanzie del ramo danni per i Sinistri causati da:
• invalidità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto prima della Data Iniziale (decorrenza delle Coperture);
• partecipazione attiva dell’Assicurato/Key Man a fatti dolosi (compreso autolesionismo), scioperi, sommosse, tumulti popolari;
• guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni;
• lesioni in genere derivanti da contaminazione biologica e/o chimica, tutte connesse – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• incidenti di volo se l’Assicurato/Key Man viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o, in ogni caso, in qualità di membro dell’equipaggio;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati; accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
• partecipazione dell’Assicurato/Key Man, alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato/Key Man è privo della prescritta abilitazione;
• pratica da parte dell’Assicurato/Key Man di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman;
• ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato/Key Man;
• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato/Key Man;
• sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
• uso o produzione di esplosivi;
• malattie tropicali.
Sono, altresì, esclusi i casi di Inabilità Temporanea Totale ed i Ricoveri Ospedalieri causati da:
• Infortuni o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
• parto, gravidanza, o complicazioni derivanti da tali eventi;
• conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato/Key Man svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini dell’Unione Europea, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
• mal di schiena e patologie assimilabili.
Relativamente alla garanzia per il caso di morte è escluso invece soltanto il decesso causato da:
• dolo dell’Aderente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato/Key Man a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato/Key Man a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
• incidente di volo, se l’Assicurato/Key Man viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione; in questo caso, Italiana Assicurazioni S.p.A. paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
12. CRITERI DI INDENNIZZABILITA' (PER LE GARANZIE DEL RAMO DANNI)
Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia. Se al momento del sinistro l'Assicurato/Key Man è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio o la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
13. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, diversi dal Contraente, la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima, senza il consenso scritto del Contraente e delle Società Assicuratrici.
Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, avvenga la cessione del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria, la persona fisica o giuridica subentrante nel Contratto stesso avrà la facoltà di assumere la qualifica di Aderente sottoscrivendo un nuovo Modulo di Adesione contenente anche i dati del nuovo Assicurato/Key Man. Il Modulo di Adesione dovrà essere inviato a Iveco Finanziaria S.p.A. Lungo Stura Lazio, 49 – 00000 Xxxxxx presso Ufficio Servizio Clienti.
La copertura sarà efficace secondo quanto stabilito all’art.3.
Resta inteso che, per effetto della sostituzione dell’Aderente e dell’Assicurato/Key Man validamente operata ai sensi di quanto sopra normato, il cedente il Contratto perderà la qualifica di Aderente e né lui né l’Assicurato/Key Man originariamente designato potranno vantare ulteriori diritti sulla presente Polizza.
14. BENEFICIARI
L’Aderente designa irrevocabilmente come Beneficiario Iveco Finanziaria S.p.A. salvo quanto previsto in caso di estinzione anticipata o trasferimento del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria.
15. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – OBBLIGHI RELATIVI
Per consentire alla Compagnia Assicuratrice di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Aderente, l’Assicurato/Key Man o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato a: Top Class Insurance S.r.l. Agenzia Mandataria di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) con le seguenti tempistiche:
- nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro,
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro,
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la malattia faccia presumere che abbia esito invalidante,
- nei casi di Ricovero In Istituto di Cura non oltre dieci giorni dall’inizio del ricovero;
- in caso di decesso entro sessanta giorni dalla data di decesso.
Unitamente al modulo di sinistro dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato/Key Man:
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- relazione del medico legale attestante l’invalidità Totale Permanente ed il relativo grado;
- dichiarazione dell’Assicurato/Key Man che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Società;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di sinistro;
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Totale Temporanea e Ricovero In Istituto di Cura
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea, eventuale certificato di ricovero in ospedale;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
- dichiarazione dell’Assicurato/Key Man che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Società;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto;
• in relazione alla richiesta di xxxxxxxxxx per decesso
- certificato di morte dell’Assicurato/Key Man, nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- dichiarazione del medico curante attestante le cause del decesso.
La Compagnia Assicuratrice esegue il pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di tutto quanto necessario per la valutazione del Sinistro. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori (al tasso di interesse legale vigente in quel momento) a favore dei Beneficiari.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
16. DIRITTO DI SURROGA
In merito ad ove previsto il diritto di surroga (garanzie del ramo danni) Italiana Assicurazioni S.p.A. rinuncia a tale diritto ex art. 1916 c.c. verso l’Aderente e l’Assicurato/Key Man.
Mod. GEVI 17160 – Condizioni di Assicurazione ed. 05/2011
GLOSSARIO PER LA “GARANZIA VITA”
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione.
ASSICURATO/KEY MAN
Persona fisica a cui si riferisce l’assicurazione, individuata nel Modulo di Adesione, che soddisfa i requisiti indicati all’art.2 delle Condizioni di Assicurazione.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CANONE
Canone mensile iniziale, quale risulta dal Contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il Contratto non preveda canoni mensili bensì bimestrali, trimestrali, ecc., il Canone si otterrà frazionando su base mensile il canone iniziale del Contratto.
CARICAMENTI
Parte del premio pagato costituita dalla somma delle spese di gestione e delle spese di intermediazione.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
COMPAGNIA
Italiana Assicurazioni S.p.A..
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Iveco Finanziaria S.p.A. che ha stipulato il Contratto di assicurazione.
CONTRATTO
Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria stipulato tra il Contraente e l’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto delle Polizze emesse dalla Compagnia Assicuratrice.
COPERTURA
La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato/Key Man dalla Compagnia Assicuratrice, ai sensi della presente Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
DATA INIZIALE
La data in cui l’Aderente, avendo firmato il Modulo di Adesione, sottoscrive il verbale di consegna del bene al quale il Contratto si riferisce ovvero la data in cui riceve il finanziamento, data che coincide con la data in cui i premi sono pagati e la data da cui decorrono le Coperture (ore 24.00).
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
ESCLUSIONI
Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Nota informativa per la “garanzia vita”
- Nota informativa per le “garanzie danni”
- Condizioni di assicurazione
- Glossario per la “garanzia vita”
- Modulo di adesione (fac-simile)
- Documento sul trattamento dei dati personali
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. LIQUIDAZIONE
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Aderente per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini delle Coperture.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente e all’Aderente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina lo stesso con la Società che presta le specifiche coperture.
PREMIO
Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente alla Compagnia in relazione alle Coperture prestate con la Polizza.
PREMORIENZA
La Morte dell'Assicurato/Key Man prima della scadenza contrattuale.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Vedere indennizzo
RATA DI AMMORTAMENTO
importo della rata dovuta dall’Aderente al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Aderente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
VALORE DEL CONTRATTO
In un Contratto di Finanziamento il Valore del Contratto è pari all’ammontare totale da finanziare, inclusivo del valore finanziato dei servizi accessori (se presenti ed escluso il Credito Protetto), in un Contratto di Locazione Finanziaria il Valore del Contratto è pari alla somma del valore di fornitura del bene, del valore finanziato dei servizi accessori (se presenti ed escluso Credito Protetto) e dell’Iva (se cliente non esente).
Mod. GEVI 17160 – Glossario Garanzia Vita ed. 05/2011
Mod. GEVI 17160 –Fac-simile Modulo di Adesione ed. 05/2011
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni Codice in materia di protezione dei dati personali
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l’adeguatezza, in conformità a quanto
previsto dall’art. 52 Regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative (art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere e il mancato consenso al trattamento comprometterà l’attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative.
B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. In Italiana Assicurazioni S.p.A i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana Assicurazioni S.p.A. utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- segue –
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
Codice in materia di protezione dei dati personali
Segue NOTE
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali:UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni . La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
D) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali - Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (*): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
(*) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti in ambito assicurativo (si può trattare anche di soggetti appositamente selezionati da parte della ns. Società che non svolgono attività assicurativa); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.
Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra Società ed ai soggetti sopra indicati di effettuare il trattamento di cui alla presente lettera D) anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.