SCHEMA
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO - MAXXI
CIG 9272717822
TRA
La Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (di seguito, per brevità, anche “Fondazione”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxx 0x, numero di iscrizione al Registro delle persona giuridiche della Prefettura di Roma
n. 673/2009 C.F. 10587971002, in persona del suo legale rapp.te pro tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxx C.F. MLNGNN62A68Z404S, in forza dei poteri conferiti con atto DM-D.M./ Rep. N. 453 del 16/10/2017, domiciliata per la carica presso la Fondazione MAXXI alla Xxx Xxxxx Xxxx 0x, Xxxx;
E
……… (di seguito, per brevità, anche “Appaltatore”), con sede legale in Roma,
……….. cap. …………, codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro Imprese e partita I.V.A. ….. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante
………., nato a Roma il ……………. C.F. ………….., domiciliato per la carica presso la sede societaria – in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese comprendente in qualità di mandante con sede
legale in …………, Via ……….. n… codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro
Imprese e partita I.V.A. ……….., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante ….…………, nato a Roma il …….. C.F. …, come da atto di costituzione del notaio dott. ………. Rep. ……… Racc. …….. del ……. ………… il …………. al n… ,
(All. A) d’ora in poi citato in forma abbreviata “ATI” o “Appaltatore”;
PREMESSO CHE
a) La Fondazione MAXXI istituita con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 luglio 2009 e costituita con atto rog. notar Xxxxxxxxx di
Roma, reg. il 30 luglio 2009 al n. 29115/AT con allegato statuto, con determinazione presidenziale n. del 2022 ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e portierato del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo- MAXXI da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in poi anche Xxxxxx);
b) Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea …….. del ……….. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n , V serie speciale, del …
c) Con determinazione presidenziale n. …. del …. veniva nominata la Commissione di gara che nella seduta pubblica di gara del ……. in base alle risultanze di gara dichiarava l’aggiudicazione in favore del suddetto Appaltatore;
d) Con determinazione presidenziale n. sono stati approvati i verbali
di gara e dichiarata l’aggiudicazione in favore dell’Appaltatore con presa d’atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti ai sensi e per gli effetti dell’art. ……, del D.Lgs. e s.m.i.;
e) La predetta aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai sensi dell’art.
……..
f) l’Appaltatore ha presentato in data i documenti richiesti ai fini della stipula del contratto e precisamente:
-
-
-
g) È decorso il temine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;…………..
h) i documenti citati nel presente atto come parte integrante del medesimo e specificatamente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, l’offerta tecnica ed economica del suddetto aggiudicatario, i verbali di
gara tutti, sono noti alle parti e depositati presso la Fondazione e quindi non materialmente allegati al presente contratto, pur dovendoli considerare come sua parte integrante.
Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Richiamo delle premesse
Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
Art. 2 – Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprese le premesse e gli allegati (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI), Cauzione Definitiva, Polizza Assicurativa), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai documenti di gara (bando di gara, capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara, faq e loro successive integrazioni);
c) dall’Offerta Tecnico-Economica;
d) dalle leggi e regolamenti che disciplinano la Fondazione e dai Regolamenti da questa approvati;
e) dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato e per quanto non regolato dalle disposizioni ivi e sopra richiamate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i.
f) dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI consultabile sul sito internet dello stesso;
g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
h) dal regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali;
i) dal d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
j) da tutte le altre disposizioni normative vigenti e applicabili in relazione alla natura del servizio affidato.
Art.3 - Oggetto del contratto
La Fondazione MAXXI affida all’Appaltatore, che accetta, il servizio di vigilanza e portierato del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo- MAXXI così come dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta tecnica.
L’appalto ha per oggetto principale il servizio di vigilanza e portierato comprensivo, a titolo esemplicativo e non esaustivo, delle seguenti attività e prestazioni:
a) controllo accessi, con interdizione alle persone non autorizzate;
b) controllo e registrazione degli ospiti della Fondazione e del personale di ditte esterne autorizzato, regolazione dell’afflusso dei mezzi autorizzati (trasporto carico e scarico) secondo le disposizioni impartite dalla Fondazione MAXXI;
c) controllo e sorveglianza interna ed esterna del patrimonio immobiliare e mobiliare del complesso museale MAXXI;
d) vigilanza attraverso il sistema di sorveglianza televisiva a circuito chiuso (TVCC) del museo MAXXI di Roma e di eventuali ulteriori spazi;
e) primo intervento in caso di calamità naturali, eventi accidentali, atti vandalici, manomissioni o furti all’interno del compendio museale;
f) servizio di ronda notturna su tutto il perimetro del compendio museale.
Le prestazioni e gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti alle condizioni stabilite o richiamate nel presente contratto e nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nell’Offerta tecnica ed
Economica, che qui si intendono integralmente riportati e che formano parte integrante del presente contratto. Forma, altresì, parte integrante del presente contratto d’appalto il DUVRI redatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.
Art.4 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta presentata dall’Appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamate.
L’Appaltatore è pienamente edotto delle circostanze e condizioni in cui si svolgeranno le prestazioni e dei luoghi della stessa; egli si impegna pertanto ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Fondazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività museale in atto. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione/o da terzi.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi).
In merito a quanto sopra la Fondazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza della Fondazione
– presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità circa la corretta esecuzione dei servizi.
La Fondazione, al fine di verificare il corretto e regolare espletamento dei servizi, avrà titolo a richiedere e visionare il registro delle presenze del personale impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi appaltati. Al contempo, potrà richiedere – in relazione alla specifica giornata – i nominativi di eventuali
collaboratori autonomi presenti presso la Fondazione su incarico dell’Appaltatore. La richiesta verrà avanzata a mezzo e-mail al Coordinatore Tecnico e la stessa dovrà essere evasa non oltre ventiquattro ore. In difetto, la Fondazione avrà titolo per addebitare l’intera giornata di erogazione del servizio all’Appaltatore, mediante scomputo del relativo costo dal corrispettivo pattuito e liquidato nel mese.
La Fondazione si riserva di richiedere all’Appaltatore attività aggiuntive e straordinarie non comprese nelle prestazioni dei servizi disciplinate dal presente atto, in conformità a quanto richiesto e indicato nel Disciplinare di gara e Capitolato Speciale D’Appalto.
Resta inteso che le eventuali attività aggiuntive saranno oggetto di separato accordo (mediante invio di incarico di attivazione) con l’Appaltatore, fermo restando quanto previsto nell’offerta economica e nei tariffari a quest’ultima allegati in sede di gara.
La Fondazione si obbliga a garantire la fornitura dell'energia elettrica, la fornitura di linee di telefonia-dati e la messa a disposizione dell’Appaltatore di n.1 locale adibiti a servizio igienico e spogliatoio e n.1 locale adibire adibito a control room . Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Dott e quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art.
101 del D.lgs. n. 50/2016 il/la . L’Appaltatore comunicherà alla Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il nominativo ed i contatti telefonici del Coordinatore Tecnico, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività dovute e sarà deputato all’espletamento dei compiti e all’assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e del presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Fondazione.
Art.5 – Durata e luogo di svolgimento
Il servizio di cui all’art. 3 del presente contratto ha durata pari a 36 mesi (tre anni) a decorrere dal ……… sino al …….
Alla naturale scadenza del contratto la Fondazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per la durata di anni DUE ai sensi del paragrafo
4.2 del Disciplinare di gara. La Fondazione esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Resta, comunque, inteso che, alla scadenza contrattuale, l’Appaltatore dovrà garantire l’erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario all’ingresso a regime dell’eventuale nuovo aggiudicatario. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Fondazione.
Il luogo di esecuzione del servizio è stabilito presso il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - MAXXI, sito in Roma, in Xxx Xxxxx Xxxx 0 X/0, xxx. 00000.
Art. 6- Importo contrattuale
Il corrispettivo annuo per le prestazioni oggetto del presente contratto è pari ad €
…….. al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza che sono pari per ciascun anno a € 650,00.
Il pagamento del corrispettivo sarà erogato all’Appaltatore entro 90gg. dalla presentazione di regolare fattura in originale mediante bonifico bancario. La fattura completa di IBAN, codice CIG (in oggetto indicato) e intestata a Fondazione MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, Via xxxxx Xxxx 4a/8, C.F. 10587971002, dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, al fine di consentire di emettere e trasmettere correttamente la fattura, s’informa che il codice IPA della Fondazione MAXXI è il seguente: UFM5CR.
La Fondazione è inoltre soggetta allo split payment ai sensi dell’art. 17 ter del DPR633/72.
Resta inteso che il pagamento dei suddetti servizi in appalto sarà effettuato previa verifica della corrispondenza fra la somma dovuta e le prestazioni concretamente erogate nel periodo di riferimento [e che, in caso di RTI, la mandataria si farà carico della raccolta delle fatture della mandante al fine della presentazione mensile alla Fondazione: eventuale].
Art.7 – Oneri ed incombenze
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della Fondazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
La Fondazione si atterrà a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale sub-appaltatore).
L’Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di gestione dei servizi affidati, di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Contestualmente alla stipula del presente contratto, l’Appaltatore si impegna a firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI – All. B) e a tal fine indica i nominativi del referente della presente concessione nonché del proprio responsabile della sicurezza.
Art. 8 - Obblighi di riservatezza e privacy
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Fondazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.
L’Appaltatore, previa autorizzazione della Fondazione, potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti ad evidenza pubblica.
L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.
I dati dell’Appaltatore raccolti da Fondazione MAXXI saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2018, del D.lgs. n. 101/2018 e delle norme in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito del presente contratto. Titolare del trattamento è la Fondazione MAXXI.
Art. 9 - Sospensione dei Servizi e Sciopero
L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Fondazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione, ipso iure, del contratto per colpa dell’Appaltatore.
In tal caso, la Fondazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli danni ed oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Fondazione al fine di garantire la continuità del servizio.
In caso di esercizio del diritto di sciopero da parte del personale dipendente dell’Appaltatore, lo stesso sarà tenuto a darne preventiva e tempestiva informazione alla Fondazione.
Quest’ultima, nell’ipotesi declinata al periodo che precede, avrà facoltà di assegnare – limitatamente al periodo di sciopero – i servizi quivi appaltati (ovvero parte di essi, in relazione alla categoria di lavoratori scioperanti) ad impresa esterna, mediante affidamento diretto secondo procedure d’urgenza, al fine di garantire la continuità dei servizi e la fruibilità al pubblico del Museo.
In tale evenienza, e previa informativa all’Appaltatore circa il nominativo dell’azienda temporaneamente subentrante e la spesa di detto intervento, i costi del servizio appaltato in via interinale saranno addebitati all’Appaltatore, mediante corrispondente scomputo degli stessi dal corrispettivo convenuto e liquidato nel mese.
Art. 10– Responsabilità – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o a beni, ivi comprese le opere e le tecnologie esposte, per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, tanto dell’Appaltatore quanto della Fondazione.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazione normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.
L’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l’Appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del
contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Qualora la Fondazione dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità l’Appaltatore dovrà rimborsare alla Fondazione la spesa sostenuta per i danni imputabili a responsabilità dell’Appaltatore a questa regolarmente contestati.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Fondazione o propri delegati in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
Art. 11 – Subappalto
Il subappalto è consentito solo nei limiti indicati nell’offerta presentata in gara. L’Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni ed entro lo stesso termine trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondazione per l’adempimento degli obblighi contrattuali ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Si applica in ogni caso l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.
L’Appaltatore, il subappaltatore, subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione.
L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario,
anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante
bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:
a) conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa identificato dal codice IBAN:
…………………………………
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
……………………………….
Art. 13 - Proprietà intellettuale e marchi
Tutti i dati, informazioni, documenti, segni distintivi, tecnologie, know-how e quant’altro connessi all’esecuzione delle attività e riferiti alla Fondazione MAXXI sono e resteranno di esclusiva proprietà della Fondazione. E’ vietata la riproduzione, imitazione e/o contraffazione, per altri lavori estranei alla presente concessione, o per altri utilizzi, di documenti, disegni, marchi, schizzi, modelli, ecc., consegnati dalla Fondazione durante il periodo contrattuale.
E’ vietato riprodurre altresì il logo della Fondazione o comunque spendere il nome della Fondazione su brochure-cartelli pubblicitari e altro senza la preventiva autorizzazione.
L’Appaltatore si obbliga a non esibire, negli spazi nei quali sono espletati i servizi in concessione insegne, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli della Fondazione o essenziali all’espletamento dei servizi e previamente dalla stessa autorizzati.
In caso di inosservanza del presente articolo la Fondazione potrà procedere per la risoluzione del contratto.
Art. 14– Cauzione
L’Appaltatore prima della stipula del presente atto ha costituito cauzione definitiva pari a € ………………… (Euro …………………….) pari al ……………………
dell’importo contrattuale di cui all’art. 5 al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 103, del
D.lgs. 50 del 2016. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che eventualmente venissero pagate dalla Fondazione rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi ove vengono prestati i servizi. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, qualora, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Fondazione durante l’esecuzione del presente contratto.
Art. 15 – Vigilanza sulla gestione e controllo di qualità
La Fondazione ha facoltà di effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso nelle modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. Al fine di garantire che l’erogazione dei servizi avvenga nel pieno rispetto della qualità del servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto la Fondazione si avvarrà di un controllore il quale potrà elaborare ulteriori sistemi di verifica.
Il personale alle dipendenze dell’Appaltatore dovrà essere di gradimento delle Fondazione che nell’interesse del servizio si riserva la facoltà insindacabile di esigere con motivazione scritta in qualsiasi momento l’allontanamento e la immediata sostituzione di quei dipendenti che non ritenesse adeguati.
Art. 16 – Sospensione e Recesso
La sospensione delle prestazioni è disciplinata dall’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016. La Fondazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r./o pec al seguente indirizzo …………….. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione. In caso di recesso della Fondazione, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
Si applica per quanto compatibile l’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 17 – Penali
Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal disciplinare di gara e dal presente contratto, la Fondazione MAXXI si riserva di applicare specifiche penalità a fronte di inadempimenti o disservizi che non siano di gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto.
Ferma restando l’applicazione delle penali, la Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
La Fondazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
In particolare possono essere applicate le penali previste dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto, da intendersi qui integralmente riportate e che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.
Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito, da inviarsi via pec al Coordinatore Tecnico di cui all’art. 5.1 del Capitolato Speciale d’appalto.
L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie deduzioni alla Fondazione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione.
Decorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, senza che l’Appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, o escutendo la garanzia definitiva.
Fermo restando quanto previsto per le ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di mancata esecuzione del servizio, la Fondazione si riserva, altresì la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa (esecuzione in danno) addebitando tutti gli oneri all’Appaltatore prelevandoli dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Appaltatore senza pregiudizio dei diritti della Fondazione sui beni dell’Appaltatore. La Fondazione si riserva comunque il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, la Fondazione potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 18 - Cessione dei crediti o del contratto
E’ fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo, e conseguente perdita della cauzione definitiva, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno che ne derivi alla Fondazione. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia con espressa riserva di porre qualsivoglia eccezione (esistenza, validità, nullità ed annullabilità, fatti estintivi, pagamento, prescrizione, estinzione) in ordine a tutti i crediti ceduti, oltre ad ogni eccezione anche di compensazione per ragioni creditorie sorte anteriormente e che sorgeranno successivamente alla cessione del credito in virtù dei rapporti e nei confronti del cedente, tutte quante
opponibili illimitatamente sia nei confronti dello stesso sia nei confronti del cessionario.
Art. 19 – Risoluzione del contratto
La Fondazione può risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016.
Sono altresì considerate cause di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile:
i. la grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi, del pubblico e del personale, delle specifiche normative antincendio, della normativa in materia di trattamento dei dati personali e del divieto di segretezza;
ii. il mancato o gravemente inadeguato intervento in situazioni di emergenza, tali da esporre a rischio l’incolumità delle persone e/o la tutela del patrimonio storico-artistico e architettonico;
iii. la grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato in materia di rispetto dell’edificio museale, delle sue pertinenze e delle opere d’arte ivi contenute;
iv. la violazione degli obblighi di rispetto e non discriminazione del pubblico;
v. la violazione degli obblighi in capo all’Appaltatore nella sua qualità di Agente contabile;
vi. la mancata attivazione o la sospensione dei servizi per fatto dell’Appaltatore senza giustificato motivo e la mancata costituzione della garanzia fideiussoria e il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del contratto;
vii. gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto e dal presente contratto.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge compresa la facoltà per la Fondazione di affidare il servizio a terzi e l’incameramento a
titolo di penale della cauzione prestata fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
La Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’Appaltatore, si applica l’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 20 - Controversie e foro competente
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto, le parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Si applica l’art. 206 del Codice dei contratti pubblici.
Qualora le parti non raggiungano l’accordo bonario si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 21 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all’Appaltatore per legge.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
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Il presente contratto è composto da n………. pagine complete e di n. righe
sino a questo punto.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì
Per la Fondazione MAXXI Il Presidente | Per l’Appaltatore ………… |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | ……………. |
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 4 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, responsabile del procedimento e responsabile dell’esecuzione; 5 – Durata e luogo di svolgimento; 6 - Importo contrattuale; 7- Oneri ed incombenze; 8– Obblighi di riservatezza e privacy; 9 – Sospensione dei servizi e sciopero; 10 – Responsabilità obbligo di manleva; 11 – Subappalto; 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 13 – Proprietà intellettuale e marchi; 14 – Cauzione, 15 – Vigilanza sulla gestione e controllo di qualità; 16 – Sospensione e Recesso; 17- Penali; 18 – Cessione dei crediti o del contratto; 19 – Risoluzione; 20 – Controversie e foro competente.
Roma, lì
Per la Fondazione MAXXI Il Presidente | Per l’Appaltatore Rapp.te legale …………… |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx