SCHEMA DI CONTRATTO
All. 1C
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DELLA PROVINCIA OGLIASTRA
L’anno duemiladieci, il giorno del mese di , nella Sede provinciale di Lanusei sita in Xxxxxx Xxxxxx, Località Scal’ è Murta davanti a me Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale della Provincia dell’Ogliastra, autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa a norma del D. Lgs n. 267/00, art. 97, comma 4, e a ricevere contratti nell’interesse della Provincia, sono comparsi e si sono costituiti:
- la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx , nato a Jemappes (BBB) il 04.04.1971 Responsabile del ServizioProvvedi- torato, Appalti e Contratti della Provincia Ogliastra la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta a norma dell’art. 107 del D. Lgs 267/00 C.F.n°01174270916;
- la Ditta , con xxxx xxxxxx xx
, xxx , xxxxxxxx xxxxxxx
, xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , in persona del legale rappresentante dott.
,;
OPPURE
- la Ditta , con xxxx xxxxxx xx
, xxx , xxxxxxxx xxxxxxx
, xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , in persona del
legale rappresentante dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito da, oltre alla stessa, la mandante
, con sede legale in , Via
, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via
, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Dott. , repertorio n.
Detti comparenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con il mio con- senso alla assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge.
PREMESSO CHE
• con determinazione del Responsabile del Servizio n. del 00.00.0000 veniva deciso di provvedere all’indizione della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di Vigilanza nelle sedi della Provincia Ogliastra, ai sensi del Dlgs 163/2006 e della L.R. 5/2007;
• con determinazione n. del , nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, sono stati approvati i verbali e disposta l’aggiudicazione del servizio di vigilanza della Provincia Ogliastra di cui al bando di gara inviato alla GUUE in data 00.00.0000 e al Buras in data 00.00.0000;
• la Ditta è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
• l’obbligo del l’aggiudicatario di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla con- correnza dell’importo stabilito, come eventualmente aumentato o diminuito da parte della Provincia, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
• il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato da tutti gli atti di gara, ancorché non materialmente allegati, tra i quali, in particolar modo il capitolato speciale e l’offerta economica presenta- ta dall’aggiudicatario in sede di gara;
• l’aggiudicatario ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico- professionale richiesti per la partecipazione alla gara ed ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
• è stata incamerata la cauzione definitiva con polizza n. rilasciata dalla
Assicurazioni, sede di , per un importo pari ad € ;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 Oggetto
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e guardiania dei locali della Provincia Ogliastra presenti a Lanusei e a Tortolì. Costituiscono oggetto del servizio le attività di sorveglianza e di controllo dei fabbricati e degli spazi interni compresi gli accessi.
Il fornitore si obbliga a prestare in favore della Provincia i servizi così come puntualmente descritti nel capitolato speciale, a cui si rimanda integralmente.
La Provincia si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore in favore della pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente contratto.
Art. 2 Importo
L’importo del servizio assunto dall’Istituto di vigilanza in argomento giusta l’offerta del 00.00.0000 è stabilita in € (Euro ) Iva esclusa.
Art. 3 Durata
Il contratto ha durata di mesi ventiquattro con decorrenza dal giorno 00.00.0000, data di effettivo inizio del servizio. L’Ente si riserva la facoltà di utilizzare il ribasso d’asta per l’aumento del monte ore di ser- vizio.
Art. 4 Obbligazioni specifiche del fornitore
La ditta aggiudicataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, ad adempiere com- piutamente a quanto previsto nel capitolato tecnico a cui si rinvia integralmente.
Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in prece- denza tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’erogazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un cor- retto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specia- lizzato che può accedere nei locali della Provincia nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. In particolare per il servizio di vigilanza con guardia giurata il fornitore è obbli- gato ad avvalersi di personale in uniforme in possesso della qualifica di guardia particolare giurata, se- condo quanto stabilito dal T.U. delle Leggi di P.S. del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei- corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività pre- viste nel contratto.
Art. 6 Fatturazione e pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Provincia in favore del fornitore, sulla base di fatture mensili, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché del presente
contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Nelle fatture, oltre l’indicazione del periodo al quale si riferiscono, dovranno essere riportate le ore di servizio effettivamente espletate nel mese di riferimento. Previo accordo con il fornitore, è configurabile una dilazione del pagamento a 90 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente che verrà indicato dal fornitore. I pagamenti dei corrispettivi a favore della ditta esecutrice, saranno effettuati in rate mensili posticipate, per le ore realmente effettuate, dietro presentazione di regolari fatture.
Art. 7 Penali
La Ditta aggiudicataria è responsabile degli eventuali disagi e disservizi causati nell'espletamento delle attività di vigilanza. In caso di irregolare e/o mancata resa, anche parziale, delle prestazioni analiticamen- te descritte all’art. 3 presente capitolato speciale e di quelle impartite dai responsabili delle strutture, la Provincia Ogliastra provvederà ad inoltrare reclamo scritto specificando le difformità rilevate. Le diffor- mità e le inosservanze prestazionali rimaste ingiustificate, comporteranno l’applicazione di una penale giornaliera di Euro 250,00 previa contestazione dell'addebito e fatto salvo il risarcimento del maggior danno che può derivare all’Amministrazione. Le penalità saranno comunicate all'Impresa in via ammini- strativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro provvedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta per somministrazioni già rese. Mancan- do crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.
Art. 8 Risoluzione
Ferme restando le cause generali di risoluzione la Provincia può risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b. assenza del personale addetto durante le fasce orarie previste;
c. sospensione arbitraria del servizio da parte del fornitore;
d. revoca dell’autorizzazione prefettizia per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata;
f. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
In tutti i predetti casi di risoluzione la Provincia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definiti- va, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.
Art. 8 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai servizi eseguiti, potessero derivare ai beni immobili e mobili della Provincia, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti dell’Amministrazione.
L’aggiudicatario dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa indicata all’art. 5 del capitolato speciale, a beneficio anche della Provincia e dei terzi. Resta inteso che la validità ed efficacia di tale po- lizza è condizione essenziale per la Provincia e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto potrà risolversi con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 9 Subappalto
Il fornitore, nel rispetto dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 58 della L.R. 5/2007 e conforme- mente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle imprese di seguito indicate:
Articolo 10 Divieto di cessione del contratto e dei crediti
E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle ces- sioni stesse. E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dall’espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte della Provincia.
In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 11 Responsabile del Servizio di Vigilanza
Il sig. è individuato quale Responsabile del servizio di vigilan- za, con il ruolo di referente unico delle attività svolte per l’Amministrazione, ed il sig.
quale suo sostituto per i casi di assenza o impedimento.
I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero di telefono fisso , nume- ro di telefono cellulare , numero di fax , indirizzo email .
I dati di contatto del sostituto sono: numero di telefono fisso , numero di telefono cellulare , numero di fax , indirizzo e-mail
.
Articolo 12 Foro competente
La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e comunque relative ai rapporti tra il fornitore e la Provincia è inderogabilmente devo- luta al Foro di Xxxxxxx.
Art. 13 Utilizzo dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informa- zioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
I trattamenti dei dati avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori ma- teriali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 14 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle altre leggi in vigore, in quanto applicabili all’affidamento in oggetto.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte da me sottoscritto, redatto su otto facciate scritte per intero e, previa lettura fattane dal sottoscritto Ufficiale Xxxxxxx, viene dalle parti approvato e sottoscritto.
La Ditta
Il Responsabile del Servizio
L’Ufficiale Rogante