CAPITOLATO
L’AFFIDAMENTO DEL BAR «PARCO ACQUATICO» PER IL QUINQUENNIO 2021-2025
CAPITOLATO
La GIT Grado Impianti Turistici S.p.A. (di seguito «GIT SpA» o «Società») intende procedere all’affidamento del bar denominato «parco acquatico» per il quinquennio 2021-25 per un importo presunto di € 40.000 (al netto di IVA), tramite contratto notarile di sub-affitto di ramo di azienda.
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULL’OGGETTO
ART. 1 - OGGETTO
Oggetto della presente procedura è l’affidamento in regime di sub-affitto del ramo di azienda costituito dal bar denominato «parco acquatico» ubicato all’interno del Parco Acquatico di cui GIT SpA dispone in forza del contratto di affitto di azienda stipulato in data 26/03/2002 con l’allora A.I.A.T (oggi PromoTurismoFVG), in scadenza al 31/12/2025, come meglio descritto di seguito.
ART. 2 - NATURA DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
Si precisa sin d’ora che, essendo il bar denominato «parco acquatico» ricompreso nell’azienda che GIT SpA ha avuto in affitto dall’allora A.I.A.T (oggi PromoTurismoFVG), e costituendo esso un ramo di azienda, lo stesso verrà affidato in regime di sub-affitto, non essendo il medesimo di proprietà di GIT e stante la scadenza del contratto di affitto di azienda con PromoTurismoFVG al 31/12/2025.
Pertanto il rapporto giuridico che verrà instaurato all’esito della procedura sarà un rapporto di sub-affitto connesso all’utilizzazione economica del ramo di azienda denominato «bar parco acquatico», con espressa esclusione di qualsiasi norma, vincolo o regolamento giuridico attinente a locazione, ancorché stagionale, e quindi al di fuori delle norme locatorie o di diverso accordo obbligatorio che non sia quello propriamente inteso da GIT SpA.
Tale affidamento non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche in quanto il rapporto che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal presente Avviso, dal Capitolato e dal Contratto, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e pro tempore vigenti.
ART. 3 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE IPSO IURE
Resta inteso che il venir meno dell’efficacia, per qualsiasi ragione e a qualsiasi titolo, dei rapporti concessori tra gli enti proprietari del comprensorio turistico di cui fa parte il bar oggetto di affidamento (attualmente PromoTurismoFVG e Comune di Grado) e la GIT SpA comporteranno la decadenza ipso iure di ogni obbligo di GIT SpA verso l’Operatore economico affidatario, che rinuncia sin d’ora a qualsiasi contestazione o richiesta di danni al riguardo.
In tal caso l’Affidatario si obbliga a rilasciare gli spazi eventualmente assegnati senza indugio e liberi da persone o cose. Qualsiasi ritardo comporterà l’applicazione di una penale quantificata in € 100,00 (cento) al giorno, fatti salvi ulteriori danni.
ART. 4 - DATI CATASTALI
Il bar «parco acquatico» è identificato al Catasto nel C.C. di Grado, foglio di mappa 43, particella 3341, sub. 3,
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL BAR
Il bar «parco acquatico» comprende due chioschi e un locale magazzino, ubicati all’interno del Parco Acquatico con
accesso da Viale del Sole n. 8.
Nello specifico il bar in oggetto si compone del chiosco denominato «bar sull’isola» (di ca. 15 mq) e del chiosco denominato «bar in acqua» (di ca. 27 mq), cui si aggiungono le aree esterne di pertinenza secondo quanto di seguito precisato. È inoltre oggetto di affidamento anche un locale magazzino (di ca. 14 mq).
Le dimensioni e l’esatta ubicazione dei locali vengono indicate nella planimetria allegata al presente Capitolato.
Chiosco «bar sull’isola»
Il chiosco è costituito da una struttura di muratura in calcestruzzo su pianta ottagonale e montanti in acciaio a sostegno di struttura reticolare in acciaio e copertura in canna africana, con finestre apribili su tutti i lati, occupante una superficie coperta di 15 mq e scoperta di 50 mq. La pavimentazione interna ed esterna è piastrellata in mattonelle bianche.
Il chiosco è adibito all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e risulta attrezzato con gli impianti necessari per lo svolgimento della citata attività (impianto elettrico, di erogazione dell’acqua con relativi lavabi e rubinetti, di refrigerazione).
È presente un banco ottagonale in legno e inox composto da vetrina frigo, banco frigo su 2 lati (3 ante e 2 cassetti), 1 banco con batticaffè; un espositore centrale in inox a 5 piani; nr. 1 predisposizione spina per birra e n. 1 per coca- cola.
Chiosco «bar in acqua»
Trattasi di struttura in murata in calcestruzzo su pianta circolare e montanti in acciaio a sostegno di struttura reticolare in acciaio e copertura in canna africana, con finestre apribili su tutti i lati, occupante una superficie coperta di 27 mq. La pavimentazione interna ed esterna è piastrellata in mattonelle bianche.
Il chiosco è adibito all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e risulta attrezzato con gli
impianti necessari per lo svolgimento della citata attività.
È presente un banco circolare in inox composto da 3 mensole inox curve; nr. 1 lavandino; nr. 1 banco frigo (1 anta e 2 cassetti); nr. 1 predisposizione birra e n. 1 per coca-cola.
«Locale magazzino»
Oltre ai chioschi sopra citati, sarà oggetto di affidamento in gestione anche un locale magazzino di ca. 14 mq per il deposito di attrezzature e la conservazione di materiale e prodotti non deperibili.
ART. 6 - CONSEGNA
Il bar in oggetto sarà assegnato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento, né a diminuzione del corrispettivo per qualunque errore nella descrizione dei beni stessi e/o nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso.
La consegna del bar «parco acquatico» avverrà previa stesura di verbale di consegna, così come la riconsegna alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altra evenienza avverrà previa stesura di verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.
L’immobile verrà consegnato con gli impianti tecnologici e le finiture murarie così come conservate nello stato di fatto e di diritto attuale e di cui l’Operatore economico affidatario dichiara di averne preso esatta conoscenza, con rinuncia a qualsivoglia eccezione in merito allo stato d’uso, alla disposizione e/o alla loro funzionalità.
Sarà compito e onere del Gestore affidatario verificarne la funzionalità e provvedere eventualmente
all’adeguamento normativo delle reti impiantistiche e degli spazi commerciali.
ART. 7 - OBBLIGO DI RILASCIO ALLA SCADENZA
L’Operatore economico affidatario si obbliga espressamente e incondizionatamente a liberare da tutti i suoi beni
(e quant’altro ivi presente) il bar «parco acquatico» entro il termine di scadenza contrattuale, con rinuncia
espressa ad opporre eccezioni di qualsiasi genere all’asporto/rimozione.
Inoltre, l’Affidatario si impegna a corrispondere una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00) per il solo fatto del mancato rilascio, salvi i maggiori danni che ne dovessero derivare alla GIT SpA e salvo il diritto di GIT SpA di avvalersi della garanzia definitiva.
ART. 8 - RICONSEGNA
Alla scadenza contrattuale l’Affidatario dovrà provvedere a proprie cura e spese alla riconsegna del bar ripristinando lo stato dei luoghi e dei locali nelle condizioni in cui si trovavano alla data del verbale di consegna. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione saranno oggetto di valutazione economica. Le spese per il ripristino saranno addebitate interamente all’Affidatario attraverso l’incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
ART. 9 - AVVIAMENTO E INDENNITÀ
Alla scadenza del contratto l’Affidatario non potrà vantare alcun diritto ad indennità, premi, importi risarcitori o quant’altro, a nessun titolo, nemmeno a titolo di avviamento o relativo a clientela ovvero per migliorie, incrementi economici, materiali od immateriali di qualsiasi genere, che non siano regolamentati in sede contrattuale.
SEZIONE II – INDICAZIONI SPECIFICHE DI GESTIONE DEL BAR
Con la partecipazione alla presente procedura l’Operatore economico si impegna, in caso di affidamento/aggiudi- cazione della gestione del bar «parco acquatico» per il quinquennio 2021-25, ad osservare le seguenti clausole in qualità di «Gestore affidatario».
ART. 10 - ATTIVITÀ
All’Operatore economico che risulterà affidatario della presente procedura sarà riconosciuto il diritto di gestire il bar per svolgervi attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è tassativamente vincolato al ramo di azienda dato in gestione e dunque l’attività, così come i beni aziendali, non è trasferibile ad altra sede, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della garanzia definitiva.
ART. 11 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI
L’allestimento degli spazi dedicati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la fornitura di stoviglie, macchinari ed attrezzature varie, ove non già presenti, sarà a carico dell’Operatore affidatario e dovrà corrispondere a quanto indicato in sede di offerta (tecnica ed economica) e negli atti che disciplinano la procedura espletata.
Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di
cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS.
Il Gestore affidatario avrà altresì la facoltà di allestire, durante il periodo estivo ed in concomitanza con gli orari di apertura dell’esercizio, l’area esterna attigua con tavolini da bar e ombrelloni e comunque secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica ovvero concordato con GIT SpA, e comunque sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.
ART. 12 - AUTORIZZAZIONI
L’Operatore economico affidatario deve acquisire le specifiche e certificate abilitazioni/autorizzazioni commerciali e sanitarie per l’accesso e l’esercizio dell’attività di «preparazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico» previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
Il Gestore affidatario si impegna ad accollarsi ogni onere connesso e conseguente al rilascio da parte degli Enti preposti di ogni autorizzazione, parere, nulla-osta e licenza comunque denominati per l’apertura della citata attività (compresa la presentazione di una SCIA al Comune e la richiesta delle necessarie autorizzazioni sanitarie), nonché imposte e tasse relative all’attività esercitata, multe e ammende eventualmente irrogate dalle Autorità competenti per l’inosservanza delle norme igienico-sanitarie (ivi compresi eventuali protocolli sanitari adottati in caso di emergenze sanitarie, p. es. Covid-19) e amministrative vigenti in materia.
ART. 13 - AUTORIZZAZIONI, UTENZE E CONSUMI
I contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e quant’altro, restano a carico di GIT SpA (salvo diverso accordo) che ne addebiterà al Gestore affidatario i relativi consumi in aggiunta al corrispettivo annuo, da pagarsi tramite bonifico bancario entro 30 giorni data fattura fine mese, salvo diverso accordo.
ART. 14 - SUBENTRO NEI CONTRATTI
In ogni caso GIT SpA non potrà in alcun modo essere tenuta a subentrare in contratti stipulati dal Gestore affida- tario, di guisa che ogni e qualsiasi obbligazione assunta dal Gestore affidatario medesimo resterà in capo ad esso sia per utili che per oneri.
ART. 15 - ORARI DI APERTURA
Il Gestore affidatario si impegna a garantire l’apertura al pubblico del bar ogni anno solare nel periodo di apertura del Parco Acquatico (di regola dal 15 maggio al 15 settembre) e con il medesimo orario di apertura dello stesso (di regola dalle ore 10.00 alle ore 18.00), indipendentemente dal fatto che sia chiesto o meno ai fruitori della struttura il pagamento di un biglietto di accesso, e comunque salvo condizioni metereologiche avverse.
Qualora GIT SpA decida di tenere aperto il Parco Acquatico anche oltre gli orari di cui sopra (ad es. in caso di aperture serali), il Gestore affidatario ha la facoltà di tenere aperto il bar per tutto il tempo di apertura program- mata da GIT SpA.
ART. 16 - CHIUSURA DEL PARCO ACQUATICO
La GIT SpA si riserva espressamente il diritto di chiudere il Parco acquatico in sua gestione, anche solo temporaneamente, e quindi di far cessare ogni attività del Gestore affidatario, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, per cause di forza maggiore, grave maltempo, ordine dell’Autorità o in qualsiasi momento se ne ravvisino gli estremi di pericolo pubblico. Qualora la chiusura si protragga oltre 10 giorni consecutivi sarà facoltà del Gestore affidatario chiedere la risoluzione ipso iure del contratto con facoltà di conguagliare il corrispettivo annuo al periodo effettivamente goduto.
In particolare la GIT SpA potrà chiudere lo stabilimento, anche solo temporaneamente, in caso di effettuazione di manifestazioni pirotecniche o altre manifestazioni che necessitano di chiusura delle porte di accesso.
Nessun indennizzo a nessun titolo o ragione spetta comunque al Gestore affidatario in ragione delle chiusure di cui al presente articolo.
ART. 17 - MANUTENZIONE ORDINARIA
Il Gestore affidatario si obbliga all’esecuzione, a propria cura e spese, delle attività di manutenzione ordinaria e di conservazione dei locali e degli impianti presenti presso il bar affidato in gestione, essendo egli tenuto a riconsegnare l’immobile al termine del rapporto nello stesso stato in cui gli è stato affidato, salvo il normale deperimento derivante dall’uso degli elementi che lo compongono.
Il Gestore affidatario è comunque tenuto ad assicurare l’efficienza della struttura, degli arredi e degli impianti, provvedendo alle necessarie riparazioni, ai ripristini ed alla sostituzione dei beni non funzionanti per guasti, inefficienze o obsolescenza.
In particolare egli dovrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla verifica e mantenimento in
efficienza di tutta la dotazione impiantistica, compresa quella antincendio, sia di quella concessa in dotazione al Gestore affidatario che quella integrata dallo stesso nel corso del contratto; a tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, strutture metalliche con eventuale rifacimento delle porzioni di intonaco ammalorato sottostante la tinteggiatura.
ART. 18 - PULIZIA E DECORO
Il Gestore affidatario si impegna ad assicurare la pulizia ed il decoro del bar nel suo complesso, comprese le annesse aree esterne, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e di eventuali indicazioni fornite da GIT SpA.
Per la rimozione e lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali il Gestore affidatario provvederà a propria cura e spese, in base alle disposizioni della vigente normativa in materia; in ogni caso è vietata la triturazione dei rifiuti e l’immissione degli stessi nella rete fognaria e/o idrica.
ART. 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria rimarrà a carico di GIT SpA.
Il Gestore affidatario dovrà segnalare per iscritto all’Ufficio Tecnico di GIT SpA tutti gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendano necessari per il corretto svolgimento dell’attività e la sicurezza delle persone e dei beni aziendali. La mancata tempestiva segnalazione da parte dell’Affidatario, determinerà l’addebito a suo carico delle spese relative al ritardato intervento, oltre ai danni eventualmente causati per l’incuria.
GIT SpA, verificata la necessità e la fattibilità dell’intervento segnalato, provvederà nel minor tempo possibile al rilascio delle necessarie autorizzazioni ovvero all’esecuzione in proprio degli interventi necessari.
Il Gestore affidatario prende atto e si impegna sin d’ora a non opporsi né ad impedire in via di fatto a che GIT SpA proceda alla ristrutturazione, modifica o rifacimento, anche integrale, del bar affidato in gestione, anche se ciò potesse significare la perdita della detenzione del bene per un periodo imprecisato.
ART. 20 - INTERVENTI MIGLIORATIVI ESEGUITI DAL GESTORE AFFIDATARIO DI SUA INIZIATIVA
Al Gestore affidatario non è consentito eseguire alcun intervento straordinario di modifica, innovazione, miglioria o addizione dei locali e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto di GIT SpA.
GIT SpA ha la facoltà di accettare, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Gestore affidatario, che espressamente fin d’ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite, anche con la tolleranza di GIT SpA. In caso contrario, e a semplice richiesta di GIT SpA, il Gestore affidatario sarà tenuto, anche nel corso del rapporto contrattuale, al totale ripristino a propria cura e spese.
Ove gli interventi di miglioria eventualmente apportati non fossero rimovibili alla scadenza del contratto senza che si causino danni, essi rimarranno acquisiti a GIT SpA che, per l’acquisizione, nulla sarà tenuta a rimborsare, indennizzare o compensare al Gestore affidatario e/o all’esecutore delle opere.
In ogni caso non saranno ammesse compensazioni con il corrispettivo annuo che dovrà essere comunque corrisposto alle scadenze indicate.
ART. 21 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO CONCORDATI
Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, il Gestore affidatario potrà proporre a GIT SpA interventi di manutenzione straordinaria e/o miglioramento estetico/funzionale e/o ristrutturazione interna e/o sostituzione degli arredi, già indicati in sede di offerta tecnica ovvero tramite la presentazione di un nuovo progetto dedicato; in ogni caso la proposta deve riportare la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica.
In tal caso, GIT SpA valuterà l’opportunità e la fattibilità degli interventi, tenuto conto delle eventuali autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti, quindi in caso di esito positivo, concorderà con il Gestore affidatario i tempi e le modalità degli interventi i cui oneri economici, qualora sostenuti da GIT SpA per interventi che rimarranno
acquisiti alla medesima GIT a fine contratto, comporteranno una rimodulazione in aumento del corrispettivo annuo pattuito che, in via preventiva, si quantifica come equivalente alla quota di ammortamento annuale.
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE AFFIDARIO PER MIGLIORAMENTI
Il Gestore affidatario sarà illimitatamente ed esclusivamente responsabile, e sarà tenuto a manlevare o tenere indenne GIT SpA, per qualsiasi danno, spesa, onere o altro effetto pregiudizievole derivanti, in via diretta o indiretta, dallo svolgimento delle attività di miglioramento o di addizione di cui agli articoli precedenti.
ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Gestore affidatario non può cedere il contratto.
ART. 24 - SUB-AFFITTO A TERZI
Il Gestore affidatario non può procedere al sub-affitto o alla subconcessione in gestione di tutto o di parte del bar parco acquatico», o concedere su di esso o sui suoi elementi diritti reali o personali in favore di terzi.
In deroga a quanto sopra, GIT SpA si riserva la facoltà di autorizzare la cessione del contratto di sub-affitto a terzi che ne incontrino il gradimento e salvo comunque i casi di grave incompatibilità, nell’evenienza in cui il Gestore affidatario ceda in tutto o in parte la sua azienda. In tal caso, il Gestore affidatario presenterà a GIT SpA una richiesta scritta e motivata.
ART. 25 - DIVIETI SPECIFICI
Il Gestore affidatario si impegna a non attivare iniziative che per loro natura, espressione o modalità possano ar- recare disagio, sia estetico che morale, alla clientela di GIT SpA. In particolare il Gestore affidatario si impegna a non diffondere ovvero a non permettere la diffusione da parte di clienti di musica o suoni che possano ledere l’altrui diritto alla quiete.
ART. 26 - OBBLIGHI SPECIFICI
Il Gestore affidatario si impegna ad osservare tutte le indicazioni, disposizioni, ordini interni e regole che GIT SpA impartisce ai gestori e affidatari di attività presenti all’interno del comprensorio turistico-balneare.
ART. 27 - SERVIZI AGGIUNTIVI DA PARTE DI GIT SPA
La GIT SpA si rende disponibile ad offrire a tutti i Gestori sub-concessionari/sub-affittuari di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività di intrattenimento all’interno del comprensorio turistico- balneare, alcuni servizi aggiuntivi comuni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il servizio di vigilanza notturna e/o diurna, il servizio di igienizzazione delle aree esterne, interventi di piccola manutenzione ordinaria, l’attività di promozione/marketing, etc.
Qualora il Gestore affidatario del bar «parco acquatico» intenda usufruire dei citati servizi comuni aggiuntivi, concorderà con GIT SpA i tempi e le modalità di erogazione delle attività e di pagamento del relativo corrispettivo.
SEZIONE III – CLAUSOLE DI CARATTERE GENERALE
ART. 28 - STIPULA DEL CONTRATTO
Gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto e quelli indicati nella documentazione presentata e nell’of-
ferta tecnica ed economica, dovranno essere rispettati dal Gestore affidatario per tutta la durata del contratto.
ART. 29 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La vigilanza sull’esecuzione del presente contratto avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti
più idonei da parte di GIT SpA la quale si riserva di effettuare i controlli circa la perfetta osservanza da parte del
Gestore affidatario delle disposizioni contenute negli atti della procedura e nel Contratto e delle indicazioni even- tualmente formulate da GIT SpA stessa nel corso del rapporto.
ART. 30 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Nel corso dell’esecuzione del contratto sono ammesse variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni, da concordarsi tra le Parti, secondo quanto sarà meglio specificato nel contratto e, per quanto ivi non previsto, secondo la normativa vigente.
E comunque GIT SpA potrà richiedere eventuali variazioni dovute a cambiamenti dell’organizzazione e/o miglio- ramenti del servizio, o a eventuali motivi di pubblico interesse o di forza maggiore sopravvenuti, che potranno determinare anche il recesso anticipato del contratto. Tutte le variazioni saranno comunicate da GIT SpA all’Affi- datario.
ART. 31 - OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore affidatario si obbliga, a propria cura e spesa, allo svolgimento dell’attività di gestione con propria orga- nizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e GIT SpA.
Il Gestore affidatario si impegna a garantire la stabilità e la continuità dell’attività in ogni circostanza, dato anche il carattere stagionale della stessa, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle ne- cessità.
Il Gestore affidatario dovrà tenere indenne GIT SpA da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle per- sone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nel rispetto anche delle norme in materia di tutela dell’ambiente, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 («Testo unico sulla sicurezza») e, se tenuto, delle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»).
Qualora l’Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, GIT SpA potrà procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
ART. 32 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO VERSO I LAVORATORI
L’Operatore economico, in caso di affidamento della procedura, si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni legi- slative, regolamentari e amministrative stabilite nella normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi ed integrativi o dalle disposizioni internazionali in materia di lavoro, di previdenza e assistenza sociale, di obblighi fiscali e di sicurezza del personale, di riservatezza e trattamento dei dati personali, nonché in materia ambientale. L’Affidatario si impegna ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008, adottando tutti i prov- vedimenti e le cautele necessarie, nonché assolvere a tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavo- ratori e, se tenuto, dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
È fatto carico allo Stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il per- sonale stesso. Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conse- guenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto. Un tanto vale, se trattasi di cooperative, anche nei confronti dei soci.
ART. 33 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
Il Gestore affidatario sarà responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento degli accordi contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita della gestione affidata; in caso di esecuzione non conforme alle indicazioni date da GIT SpA e alle prescrizioni contrattuali al Gestore affidatario non spetterà alcun compenso.
Sarà, inoltre, in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti da GIT SpA, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del contratto, ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la GIT SpA, i dirigenti o dipendenti della stessa.
ART. 34 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE VERSO TERZI
Il Gestore affidatario sarà unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto di affidamento. Egli sarà direttamente responsabile di tutti i danni che possano avvenire in seguito all'e- secuzione del contratto tanto alle cose che alle persone, e a tal uopo dovrà prendere le opportune cautele e proce- dere uniformandosi alle leggi e regolamenti locali e statali.
Nello specifico: 1) qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione del contratto o in conseguenza del medesimo sarà a carico del Gestore affidatario, che terrà, perciò, indenne a tale titolo GIT SpA da qualsiasi pretesa o molestia, essendo tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa; 2) il Gestore affidatario, con la stipula del contratto, risponde in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti di GIT SpA. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico, quale unico responsabile, del Gestore affidatario – compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il solo responsabile.
Per quanto qui non espressamente previsto nel presente Capitolato si richiama la normativa vigente in materia.
ART. 35 - PENALI PER MANCATA CORRISPONDENZA DEL SERVIZIO SVOLTO A QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI OFFERTA
Il mancato rispetto da parte del Gestore affidatario di quanto proposto in sede di offerta (tecnica ed economica), essendo stata questa oggetto di valutazione per l’individuazione del soggetto cui affidare la procedura, costituisce ipotesi di inadempimento contrattuale in relazione al quale GIT SpA si riserva di applicare, previa contestazione scritta, una penale giornaliera pari ad € 500,00 (cinquecento) commisurata ai giorni di inadempimento decorrenti dall’accertamento della contestazione rilevata.
ART. 36 - RECESSO E PENALE
In deroga a quanto stabilito in merito alla durata del rapporto, ciascuna Parte concede all’altra il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, a partire dal terzo annuo. L’intenzione di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata, a pena di nullità, a mezzo di lettera raccomandata PEC con un preavviso di un anno.
In caso di recesso da parte del Gestore affidatario, durante i primi anni 2 (due) di vigenza contrattuale, il medesimo dovrà corrispondere una penale forfettariamente determinata in € 2.000,00 (duemila/00).
ART. 37 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato e nel contratto, la sospensione, la risoluzione ed il recesso del contratto sono disciplinare dalle norme di legge vigenti in materia.
ALLEGATI:
- Allegato A «planimetria bar parco acquatico»
- Allegato B «documentazione fotografica»
- Allegato C «elenco beni aziendali» Grado, 19 febbraio 2021
GIT Grado Impianti Turistici SpA
Allegato A «PLANIMETRIA BAR PARCO ACQUATICO» (scala A4 – 1:100)
Allegato B «DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA» AL 29/09/2020
Allegato C «ELENCO BENI AZIENDALI» AL 01/01/2021
CHIOSCO «BAR SULL’ISOLA»
- n. 8 teli avvolgibili (da intendersi come nr. 8 pannelli in PVC);
- n. 1 banco ottagonale in legno e inox composto da:
▪ n. 1 vetrina frigo;
▪ n. 1 banco frigo su 2 lati, 3 ante e 2 cassetti;
▪ n. 1 banco con batticaffè.
▪ n. 1 impianto elettrico;
- n. 1 derivazione telefonica;
- n. 1 espositore centrale in inox a 5 piani;
- n. 1 predisposizione spina birra;
- n. 1 predisposizione spina coca-cola;
- n. 7 ombrelloni manico in legno.
CHIOSCO «BAR IN ACQUA»
- n. 8 teli avvolgibili (da intendersi come nr. 8 pannelli in PVC);
- n. 1 banco legno e inox composto da:
▪ n. 1 spina coca-cola;
▪ n. 1 spina birra;
▪ n. 1 banco frigo 1 anta e 2 cassetti;
▪ n. 1 lavandino inox;
▪ n. 3 mensole inox curve.
MAGAZZINO:
- n. 1 lavastoviglie Luxia;
- n. 1 lavandino smaltato (presente nel magazzino originariamente sub-locato).
S. E. & O.