DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SISTEMISTICO ALLE RISORSE DI RETE (FMSI)
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SISTEMISTICO ALLE RISORSE DI RETE (FMSI)
Art. 1 – Premesse
La Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito, “FMSI”) ha deliberato di affidare i servizi di assistenza tecnica e supporto sistemistico alle risorse di rete, ai fini di una corretta ed efficiente gestione operativa del SIA (Sistema Informativo Aziendale) e della manutenzione ordinaria degli apparati che lo compongono, tenuto conto del fatto che tutte le attività operative federali sono svolte attraverso procedure informatizzate che prevedono l’uso quotidiano di un articolato insieme di risorse IT (apparati di rete, attrezzature hardware e specifici applicativi software).
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziale e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi della normativa applicabile
Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è Italia, Roma.
Il Responsabile del procedimento è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Segretario Generale FMSI.
Art. 2 – Oggetto della fornitura, importo a base d’asta, modalità e durata di esecuzione del servizio Art. 2.1 – Oggetto della fornitura
2.1.1 Oggetto della presente gara è l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e supporto sistemistico alle risorse di rete (server, apparati di rete, postazioni di lavoro), tra cui la gestione delle infrastrutture a elevato contenuto tecnologico, ivi comprese soluzioni di protezione e salvataggio dati (storage & disaster recovery), l’implementazione di soluzioni per la sicurezza dell’architettura di rete e delle relative applicazioni, l’erogazione di servizi di revisione e ottimizzazione delle performance del sistema e di monitoraggio h24 dei parametri vitali e funzionali degli apparati IT, oltre al pieno supporto nella gestione operativa del sistema informativo aziendale qualunque sia la piattaforma di riferimento.
2.1.2 Le specifiche dei servizi su cui va parametrata l’offerta tecnico-economica sono descritte nel Capitolato Tecnico, allegato A del presente Disciplinare di gara.
2.2 – Importo presunto a base di gara
2.2.1 Considerata la composizione dell’infrastruttura di rete federale (postazioni lavoro, server e altri apparati di rete), l’importo complessivo a base d’asta è stimato in €24.000,00 (ventiquattromila/00), IVA esclusa per un plafond di 100 ore di assistenza/anno, determinato dall’effettiva durata degli interventi richiesti e/o autorizzati dalla FMSI.
Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte parziali, pena l’esclusione, rispetto ai servizi richiesti.
2.2.2 L’importo a base d’asta deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.
2.2.3 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali rappresentano un oggetto funzionalmente e strutturalmente unitario e FMSI ha l’esigenza di coordinare le varie attività, assicurandone la
Federazione Medico Sportiva Italiana Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Tel. 00 0000 0000 - Fax 00 0000 0000
xxxxxxxxxx@xxxx.xx - xxx.xxxx.xx
C.F. 97015300581 P. IVA 06454831006
corretta esecuzione, anche al fine di realizzare i conseguenti risparmi di spesa. A tal riguardo, si evidenzia che, in caso di suddivisione in lotti tra fornitori diversi, risulterebbe difficoltosa l’attribuzione di responsabilità tecniche ai diversi appaltatori in ordine a qualsiasi tipo di malfunzionamento e difetto e si renderebbe oltremodo necessaria una attività aggiuntiva di controllo e monitoraggio dei servizi resi a fronte di interventi di fonte differente che andrebbero a interagire nell’ambiente informatico unico. Tale attività sarebbe onerosa sia in termini economici che di tempo e determinerebbe un aumento significativo dei costi dell’appalto.
2.2.4 Ai sensi del combinato disposto degli art.97, commi 5 e 6, del D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n.50 e dell’art.26, comma 3, del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n.81, e in considerazione di quanto indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione nr.3/2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
2.2.5 I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura negoziata resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.
2.2.6 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge del 13 agosto 2010, nr.136.
Art. 2.3 – Durata del servizio
2.3.1 Tenuto conto del fatto che un avvicendamento annuale di fornitore IT per i servizi di cui al precedente art.2.1.1 comporterebbe il grave e concreto rischio di doversi approvvigionare di servizi con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, l’affidamento dei servizi ha una durata pari a 4 (quattro) anni.
2.3.2 Nel corso dell’esecuzione del contratto la FMSI si riserva la facoltà di chiedere e l’Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto in conformità alla normativa applicabile.
2.3.3. La FMSI si riserva la facoltà, nei limiti di cui alla normativa applicabile, di affidare all’Aggiudicatario, nei successivi 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 4 (quattro) anni, per un importo stimato in €24.000,00 (ventiquattromila/00), IVA esclusa, per un plafond di 100 ore di assistenza/anno, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
2.3.4 La FMSI si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga della fornitura per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario della procedura negoziata è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
Art. 2.4 – Modalità di esecuzione del servizio
Il Capitolato Tecnico sub allegato A dettaglia i requisiti e le condizioni particolari per l’esecuzione del contratto che, in sede di offerta, gli Operatori Economici devono dichiarare - per l’ipotesi in cui risultassero aggiudicatari
- di accettare incondizionatamente, senza eccezioni o esclusioni di sorta, nonché di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta.
Art. 2.5 – Divieto di cessione e subappalto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto, previa opportuna indicazione in sede di gara, della parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto affidata a terzi. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui alla normativa applicabile.
Art. 3 – Modalità di reperimento della documentazione di gara e richieste di chiarimento
3.1 La documentazione ufficiale ai fini della partecipazione alla gara è disponibile in formato elettronico sul sito web xxx.xxxx.xx, alla sessione “Amministrazione trasparente”.
3.2 Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla FMSI.
3.3 Le richieste, formulate esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx, almeno 10 (dieci) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti telefonicamente ovvero successivamente al termine indicato.
3.4 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno date entro 7 (sette) giorni precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3.5 I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in forma anonima sul sito web di cui al precedente art.3.1.
3.6 Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Art. 4 – Condizioni di partecipazione Art. 4.1 – Soggetti ammessi alla gara
4.1.1 È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici, ivi inclusi gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, e dei raggruppamenti di Operatori Economici - comprese le associazioni temporanee - che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, siano autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art.4.2 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al successivo art.4.3.
4.1.2 In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di Consorzi ordinari, costituti o costituendi, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di Consorzi tra imprese artigiane e di Consorzi stabili, si rinvia alle disposizioni di cui alla vigente normativa applicabile, in quanto compatibile.
Per quanto riguarda i Consorzi stabili, è necessario che i Consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni.
Art. 4.2 – Requisiti di ordine generale
4.2.1 È ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i seguenti requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui alla vigente normativa applicabile;
- insussistenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165, o di cui all’art.35 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con le altre disposizioni di legge sui requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla FMSI ogni opportuna valutazione.
4.2.2 Saranno inoltre esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Art. 4.3 – Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono altresì essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.
4.3.1 Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti devono:
i. essere iscritti, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.
Al concorrente non stabilito in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, presso i competenti ordini professionali.
Costituiscono requisito preferenziale l’assenza di provvedimenti a carico della società o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero il possesso del rating di legalità o similari
4.3.2 A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti devono:
i. aver realizzato nell’ultimo triennio o nel minor periodo di attività dell’Operatore Economico, un fatturato specifico per la fornitura di servizi analoghi per un importo minimo di €48.000,00 (quarantottomila/00).
Nota: per ultimo triennio si intende quello relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi annuali, antecedenti la data di indizione della presente trattativa, la cui documentazione del fatturato globale d’impresa risulti depositata presso gli uffici competenti.
Tali requisiti sono ritenuti indispensabili dalla FMSI a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività, della congruità della capacità produttiva dell’operatore economico e, conseguentemente, della possibilità di assicurare il pieno soddisfacimento dei servizi richiesti senza soluzione di continuità.
Costituisce requisito preferenziale aver contratto con primaria compagnia assicurativa idonea copertura assicurativa contro i rischi.
4.3.3 A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, i concorrenti devono:
i. aver maturato un’esperienza pregressa nello specifico settore di attività risultante dalla condizione di cui al precedente art.4.3.1 non inferiore a 5 anni;
ii. aver regolarmente eseguito, o avere in corso di esecuzione, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare o nel minor periodo di attività dell’Operatore Economico, almeno 90 forniture (riferite a 90 distinti contratti) relative a servizi analoghi.
Costituisce requisiti preferenziale il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per i servizi oggetto dell’appalto.
Tali requisiti sono ritenuti inderogabili dalla FMSI a garanzia del pieno soddisfacimento dei requisiti specifici di cui all’allegato Capitolato Tecnico.
Art. 4.4 – Avvalimento
4.4.1 Secondo le modalità e condizioni di cui alla normativa applicabile in quanto compatibile, il concorrente
- singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico- finanziari e/o tecnico-professionali di cui ai precedenti punti 4.3.2 e 4.3.3, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al Consorzio), giusta idonea dichiarazione nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
4.4.2 Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
4.4.3 Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
- non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- l’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra Consorziate.
4.4.4 La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento è sanabile, mediante soccorso istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
4.4.5 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, ferma restando la comunicazione alle Autorità competenti.
Art. 4.5 – Modalità di presentazione della documentazione
4.5.1 Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, deve essere prodotta la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni e i contenuti ivi richiamati, nonché i documenti a essi allegati, secondo le modalità e i termini indicati ai successivi artt. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, del presente Disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
4.5.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
i. devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
ii. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
iii. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, Consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445.
4.5.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
4.5.4 Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della FMSI.
4.5.5 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni sostitutive e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio in conformità alla normativa applicabile. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
4.5.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 4.5.5, si assegnerà al concorrente un termine di 7 (sette) giorni solari perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
4.5.7 Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC o strumento equivalente, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono
rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna del sistema di PEC.
Art. 4.6 – Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
4.6.1 Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il concorrente deve altresì presentare, a corredo della domanda di partecipazione e dei documenti ivi richiamati, una garanzia provvisoria ai sensi della normativa applicabile, pari al 2% dell’importo indicato al precedente art. 2.2.
4.6.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della FMSI; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della FMSI;
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario avente codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 intestato alla Federazione Medico Sportiva Italiana; (ii) dovrà essere presentata una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
c) da fideiussione, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa applicabile, ferma restando la conformità della garanzia fideiussoria allo schema tipo previsto dalla predetta normativa.
4.6.3 In caso di presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve prevedere, a pena di esclusione:
(i) espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
(ii) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del Codice Civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
(iii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile;
(iv) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta della FMSI.
4.6.4 La garanzia fideiussoria deve, altresì, essere corredata:
(i) da un’autodichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. nr.445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la FMSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate e i poteri dei sottoscrittori;
oppure
(ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.
Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la FMSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.
4.6.5 Il concorrente dovrà altresì produrre, a pena d’esclusione, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
4.6.6 La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata secondo le modalità
di cui al punto 4.5.5 del presente Disciplinare, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria la FMSI procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
4.6.7 In ossequio alla normativa applicabile, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave.
4.6.8 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dalla normativa applicabile, pari al 10% dell’importo indicato al precedente art. 2.2, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal predetto articolo. Ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ove disponibile. In caso di raggruppamenti temporanei, tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 4.7 – Eventuali riduzioni della garanzia
4.7.1 L’importo della garanzia provvisoria indicato al precedente punto 4.6.1 può essere diminuito sulla base di riduzioni progressive, anche cumulabili tra loro, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso, come disposto al successivo comma del presente articolo.
4.7.2 L’importo della garanzia si riduce in funzione del possesso o mancato possesso, da parte dell’offerente, del/i seguente/i requisito/i:
(i) riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
(ii) riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
oppure
riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), in caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
(iii) riduzione del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti (i) e (ii), in caso di:
- sviluppo di un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4.7.3 L'importo della singola garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:
- rating di legalità;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- certificazione Social Accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
4.7.4 Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti.
La FMSI si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro il termine di 10 (dieci) giorni la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, la FMSI chiederà un’integrazione del valore della garanzia.
Ai fini della sanatoria, si applica quanto disposto ai precedenti artt.4.5.5, 4.5.6 e 4.5.7.
Art. 5 – Termini di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
5.1 - Termini di presentazione delle offerte
5.1.1 Le Società ammesse a partecipare dovranno fare pervenire la documentazione di gara richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 Giugno, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.
Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna del sistema di PEC.
Trascorso il termine di trasmissione sopra indicato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedentemente consegnata.
5.1.2 La comunicazione PEC deve recare, nel corpo della stessa, le informazioni relative all’Operatore Economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, indirizzo PEC o strumento equivalente per le comunicazioni) e riportare nell’oggetto la dicitura “Offerta per l’affidamento dei servizi tecnici FMSI”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d’impresa, Consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), nel corpo della comunicazione PEC devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
5.1.3 La comunicazione PEC deve contenere, quali allegati, 3 (tre) file distinti e separati in formato pdf, conformi alle disposizioni di cui al decreto relativo al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), denominati rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”; “B - Offerta tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nel file denominato “Offerta economica”, costituirà causa di esclusione, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, ne consenta la ricostruzione.
5.1.4 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o inammissibili ai sensi della normativa applicabile e, segnatamente, quelle pervenute oltre i termini del bando, quelle che non rispettano i documenti di gara, quelle giudicate anormalmente basse, quelle in relazione alle quali la Commissione Giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi ovvero quelle che non hanno la qualificazione necessaria.
5.2 - Contenuto del file pdf “A - Documentazione amministrativa”
5.2.1 Il file pdf “A – Documentazione amministrativa” deve contenere in forma di file unico i documenti di cui ai successivi punti 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4.
5.2.2 Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato B su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, con indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della
partita IVA, dell’indirizzo PEC o strumento equivalente per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, deve essere prodotta copia conforme all’originale della relativa procura.
La domanda deve contenere in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, le seguenti attestazioni:
(i) di aver preso atto e tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo dove devono essere svolti i servizi e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
(ii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
(iii) di accettare incondizionatamente, senza eccezioni o esclusioni di sorta, le condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare di gara;
(iv) che non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e autorizza la FMSI, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
che ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscono segreto tecnico o commerciale e per le quali non autorizza la FMSI, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico-commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata.
La FMSI si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
(v) di essere informato che i dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al RGPD 679/2016, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
(vi) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine generale di cui al precedente art. 4.2.1, di idoneità professionale di cui al precedente art. 4.3.1, di capacità economico-finanziaria di cui al precedente art.
4.3.2 e di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 4.3.3;
(vii) di essere in possesso dei requisiti preferenziali di cui al precedente art. 4.2.1, di idoneità professionale di cui al precedente art. 4.3.1, di capacità economico-finanziaria di cui al precedente art. 4.3.2 e di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 4.3.3.
***
Note alla compilazione del DGUE in caso di avvalimento
In caso dell’avvalimento, l’Operatore Economico deve allegare alla domanda:
• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante:
- il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui alla normativa applicabile ovvero l’insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Committente, di messa a disposizione, per tutta la durata del Contratto di appalto, delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o Consorziata;
• originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto.
Il predetto contratto deve essere determinato nell’oggetto e nella durata e dovrà contenere indicazione dettagliata delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
La FMSI verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi della normativa applicabile e imporrà all’Operatore Economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio di 20 (venti) giorni, pena l’esclusione dalla gara.
La FMSI eseguirà, in corso d’esecuzione del contratto di appalto, le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell'appalto e, in particolare, che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando la segnalazione all’Autorità competente, la FMSI esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.
5.2.4 Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al precedente art.4.6.1 del presente Disciplinare, con allegata dichiarazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva.
5.2.5 Ai fini della regolarizzazione delle mancanze, incompletezze e/o altre irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 4.5.5, 4.5.6 e 4.5.7 del presente Disciplinare di gara, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione dell’offerta, nei termini indicati dal presente Disciplinare.
In caso di mancata regolarizzazione, la FMSI procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
5.3 - Contenuto del file pdf “B - Offerta tecnica”
5.3.1 Il file pdf denominato “B - Offerta tecnica” deve contenere in forma di file unico una relazione tecnica datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante dell’impresa offerente o da persona munita da comprovati poteri di firma, contenente un indice del proprio contenuto e dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche della società offerente (esperienze pregresse e business model) e dei servizi offerti (descrizione del portfolio), con riferimento ai requisiti minimi indicati nel presente Disciplinare di gara e nell’allegato Capitolato Tecnico e con l’indicazione di eventuali caratteristiche migliorative.
5.3.2 La relazione tecnica deve contenere in maniera dettagliata, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti, redatta secondo la struttura del Capitolato Tecnico nel rispetto delle specifiche e delle indicazioni ivi descritte e contenuta in un numero massimo di 10 pagine in formato UNI A4 (testo formattato a una dimensione non inferiore al corpo 11, interlinea singola);
b) descrizione e dimensionamento del Team di Supporto, dedicato a svolgere le attività previste dal Contratto, corredato dai Curricula Vitae (di seguito CV) anonimi dei profili professionali che ne faranno parte; tale elaborato non ha un limite di cartelle;
c) profilo del Concorrente, che illustri il livello di esperienza maturata, le eventuali certificazioni attive (sia di struttura che sui profili individuali) e un portfolio di progetti realizzati dal Concorrente; tale elaborato deve essere contenuto in un massimo di 5 (cinque) pagine in formato UNI A4 (testo formattato a una dimensione non inferiore al corpo 11, interlinea singola).
I documenti di cui sopra sono funzionali a illustrare, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui al successivo punto 6.1, i seguenti elementi:
a. Qualità e completezza dei servizi offerti: la valutazione prenderà in esame i livelli di servizio offerti, sui singoli servizi elencati, in rapporto alla capacità di portare FMSI a un alto grado di efficienza complessiva (qualità) e alla capacità di coprire l'intero spettro delle esigenze descritte (completezza);
b. Qualità e completezza del complesso dei profili proposti: la valutazione prenderà in esame il livello dei profili proposti, considerati come complesso organico, in rapporto alla capacità di fornire a FMSI un supporto di alta competenza e reattività;
c. Livello di esperienza consolidata: la valutazione prenderà in esame l’esperienza consolidata dell’Offerente nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto.
5.3.3 Saranno escluse le offerte condizionate, parziali, indefinite rispetto ai servizi richiesti.
Saranno, altresì, escluse le offerte da cui non si evinca la capacità di rispettare il soddisfacimento dei requisiti minimi considerati inderogabili dalla FMSI, di cui all’allegato Capitolato Tecnico del presente Disciplinare di gara.
5.3.4 A pena di esclusione, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e il file B deve essere separato dal file C.
5.4 – Contenuto del file pdf “C – Offerta economica”
5.4.1 Il file pdf denominato “C – Offerta economica” deve contenere in forma di file unico quanto di seguito dettagliato.
5.4.2 L’offerta economica, redatta su carta intestata e sottoscritta in calce, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, deve indicare in numeri e in lettere il corrispettivo al netto dell’IVA offerto per la fornitura dei servizi resi dalla Ditta offerente. In caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere.
L’offerta - pena l’esclusione - dovrà essere indicare:
a. canone annuale per i servizi di assistenza resi, calcolato sulla base di un plafond di nr.100 ore di assistenza effettivamente erogate sia in modalità da remoto, sia on site;
b. costo orario di intervento da erogarsi in modalità da remoto ovvero on site previa richiesta e autorizzazione da parte della FMSI, una volta esaurito il plafond.
Il canone annuale e il costo orario di intervento devono rimanere fissi e invariati per tutta la durata dell’affidamento.
5.4.3 Saranno escluse le offerte economiche condizionate, parziali, indefinite rispetto ai livelli prestazionali e di servizio richiesti nel presente Disciplinare di gara e nell’allegato Capitolato Tecnico.
Saranno, altresì, escluse le offerte anormalmente basse, ove la prova fornita dall’Operatore Economico pervenga oltre il termine di 15 (quindici) giorni previsto dalla FMSI ovvero la detta prova non giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa applicabile.
5.4.4 Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente punto 5.2.2 del presente Disciplinare e deve, altresì, contenere, a pena di inammissibilità dell’offerta, una dichiarazione in cui saranno indicate le parti del servizio eseguite dai singoli componenti, nonché una dichiarazione, resa ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la quale le imprese componenti il RTI o il Consorzio si impegnano a ottemperare all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale.
Art. 6 – Procedura di aggiudicazione Art. 6.1 – Criterio di aggiudicazione
6.1.1 L’incarico sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante l’applicazione dei criteri di valutazione indicati nel successivo comma del presente articolo.
6.1.2 La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, di cui xxx. 70 punti per la qualità dell’offerta tecnica e max. 30 punti per l’offerta economica, articolato come segue.
A. Qualità dell’offerta tecnica
Per l’offerta tecnica il punteggio nella misura massima di 70 punti è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa indicazione del punteggio massimo attribuibile.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Nr. | CRITERI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | PUNTI MAX | PUNTI MAX |
1. | Qualità e completezza dei servizi offerti | 35 | Assistenza e supporto | 7 | ||
Networking e connettività | 6 | |||||
Misure di sicurezza | 9 | |||||
Internet e Intranet | 5 | |||||
Monitoraggio h.24 dei parametri vitali e funzionali | 8 | |||||
2. | Qualità e completezza del complesso dei profili proposti | 25 | Team di supporto e relativi curricula professionali | 25 | ||
3. | Livello di esperienza consolidata | 10 | 10 | |||
Totale | 70 |
È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 sul punteggio tecnico complessivo di 70 punti da calcolarsi prima delle riparametrazioni, di tal ché il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
A ciascuno degli elementi qualitativi (sub-criterio di valutazione), cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario sulla base delle seguenti indicazioni:
Giudizio sintetico | V(a)i associato al giudizio sintetico |
Molto negativo | 0 |
Abbastanza negativo | 0,1 |
Negativo | 0,2 |
Abbastanza scarso | 0,3 |
Scarso | 0,4 |
Quasi sufficiente | 0,5 |
Sufficiente | 0,6 |
Più che sufficiente | 0,7 |
Buono | 0,8 |
Eccellente | 0,9 |
Ottimo | 1 |
Si procede successivamente al calcolo della media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte degli operatori economici su ciascun elemento qualitativo. Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai sub-criteri di natura qualitativa nonché a quei sub-criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La FMSI procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (“prima riparametrazione”). La somma dei punteggi ottenuti per ciascun sub- criterio determina il valore provvisorio del punteggio di merito tecnico. Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio di merito tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (70 punti), tale punteggio viene nuovamente riparametrato (“seconda riparametrazione”).
B. Offerta economica
Per l’offerta economica, il punteggio nella misura massima di 30 punti è attribuito è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
. fino a un massimo di 20 punti alla Società che presenta il canone annuale complessivamente più basso, ottenuto dalla comparazione dei totali unitari, a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio - dal più alto al più basso - in base al confronto con i sub-totali via via crescenti indicati nelle offerte economiche degli altri partecipanti alla gara;
. fino a un massimo di 10 punti alla Società che presenta il costo orario (ottenuto dalla media aritmetica del costo orario di intervento da remoto e di intervento on site) complessivamente più basso, ottenuto dalla comparazione dei costi orari di intervento, a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio - dal più alto al più basso - in base al confronto con i costi orari di intervento via via crescenti indicati nelle offerte economiche degli altri partecipanti alla gara.
Il punteggio finale, valevole ai fini della aggiudicazione, sarà uguale alla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.
6.1.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 365 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la FMSI potrà richiedere agli offerenti di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
6.1.4 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, in base a elementi specifici, non appaia anormalmente bassa secondo le disposizioni di cui alla normativa applicabile.
6.1.5 È facoltà della FMSI di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
La FMSI può altresì decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta più bassa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.
6.1.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al successivo art.12 del presente Disciplinare di gara e al controllo del possesso dei requisiti prescritti di cui al successivo art.7 del presente Disciplinare.
6.1.7 La FMSI, nei casi previsti dall’art.110 del di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede diofferta.
Art. 6.2 – Operazioni di gara
6.2.1 Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, la FMSI nomina una Commissione di gara per l’esame e la valutazione delle offerte presentate.
6.2.2 La FMSI comunicherà alle imprese concorrenti che avranno presentato domanda di ammissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art.5.1.1 del presente disciplinare, il giorno e l’ora della prima seduta pubblica in cui la Commissione all’uopo nominata, che si riunirà presso gli uffici della FMSI, in Roma, Viale Tiziano n. 70, procederà allo svolgimento delle attività di seguito descritte.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.
Si precisa che alla prima e alle successive sedute pubbliche di verifica delle offerte tecniche ed economiche, comunicate ai concorrenti ammessi a mezzo PEC o strumento equivalente almeno un giorno prima della data fissata, potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese offerenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
6.2.3 La Commissione di gara procederà alla verifica della tempestività dell’invio della documentazione di gara a mezzo PEC.
Indi, procederà alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata, secondo le modalità indicate ai precedenti artt.5.1.2 e 5.1.3, del presente Disciplinare di gara.
6.2.4 La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all’analisi della documentazione presente nel file “A – Documentazione amministrativa”.
In caso di mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali e/o formali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt.4.5.5, 4.5.6 e 4.5.7 del presente Disciplinare.
In caso di inutile decorso del termine, in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e alle comunicazioni di rito all’Autorità competente.
6.2.5 Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nel file “A - Documentazione amministrativa”, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sarà adottato il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura.
Al fine di consentire l’eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell’art.120 del Codice del Processo Amministrativo, gli atti sono altresì pubblicati sul sito xxx.xxxx.xx.
6.2.6 Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata a mezzo PEC o strumento equivalente ai soli concorrenti ammessi, procederà alla verifica dei file contenenti le offerte tecniche, di cui al precedente art.5.3.2 del presente Disciplinare di gara.
6.2.7 Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà a verificare la completezza e la correttezza dei documenti afferenti all’offerta tecnica, nonché le caratteristiche tecniche minime e le altre caratteristiche oggetto di valutazione.
Con riferimento a tutte le caratteristiche tecniche minime si evidenzia che:
. la mancata produzione di documentazione a comprova
ovvero
. la presentazione di documentazione diversa da quella indicata al precedente paragrafo 5.3;
ovvero
. la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel servizio offerto, di una caratteristica minima,
determina l’esclusione dalla gara e la FMSI avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria.
Al termine dell’analisi dei detti documenti e all’esito delle valutazioni dei requisiti tecnico-organizzativi, la Commissione procederà all’attribuzione del punteggio tecnico attraverso l’applicazione dei criteri di cui al precedente art.6.1.2.
Al fine di consentire l’eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell’art.120 del Codice del Processo Amministrativo, gli atti sono, altresì, pubblicati sul sito xxx.xxxx.xx.
6.2.8 Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata a mezzo PEC o strumento equivalente ai soli concorrenti ammessi, alla verifica dei file contenenti le Offerte Economiche, di cui al precedente art.5.4.2 del presente Disciplinare di gara, dando lettura dell’importo offerto.
6.2.9 Indi, la Commissione, in seduta riservata, procederà:
- all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art.2359 C.C., proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, con applicazione, in tali casi, delle disposizioni previste dalla normativa applicabile;
- all’attribuzione dei criteri di cui al precedente art.6.1.2.
In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’art.18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985; a tal fine, si rappresenta l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l’impresa e di modificare l’offerta.
6.2.10 All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
6.3 – Ulteriori disposizioni e vincoli
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
a. offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Disciplinare e/o nel Capitolato Tecnico;
b. offerte che siano sottoposte a condizione;
c. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
d. offerte incomplete e/o parziali;
e. offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
• comportano sanzioni penali ai sensi dell’art.76 D.P.R. n. 445/2000;
• costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
• saranno oggetto di comunicazione all’Autorità competente.
Art. 7 – Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione
7.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico- finanziario avverrà previo accesso alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero competente. In caso di eventuali impedimenti tecnici, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della FMSI.
7.2 I requisiti di partecipazione di cui al precedente art.4.3 potranno essere comprovati attraverso la seguentedocumentazione:
a) quanto al requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 4.3.1, se trattasi di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Resta ferma la facoltà della FMSI di verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita;
b) quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente punto 4.3.2, mediante:
− dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l’importo del fatturato generale dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art.22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, nr.82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000;
ovvero
− copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari dell’ultimo triennio ovvero al periodo di minore attività dell’Operatore Economico, dai quali risulti il fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
c) quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente punto 4.3.2, mediante:
− dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. nr. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art.22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, nr.82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000;
ovvero
− copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari dell’ultimo triennio ovvero al periodo di minore attività dell’Operatore Economico, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
− copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara, il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.
Resta ferma la facoltà della FMSI di verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita;
d) quanto al requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 4.3.3, mediante l’attestazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, dei servizi svolti con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
Resta ferma la facoltà della FMSI di verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita.
7.3 Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'Autorità competente.
7.4 È in facoltà della FMSI chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.
7.5 Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle disposizioni normative applicabili in materia.
Art. 8 – Accesso agli atti all’esito della procedura di gara
Il diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt.22 e segg. della L. nr. 241/1990, ferme le successive disposizioni normative applicabili.
Art. 9 – Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura
9.1 Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente alla FMSI le eventuali variazioni e informazioni alle dichiarazioni contenute nel “Documento di Gara Unico Europeo” e nel “Documento di Partecipazione” producendo gli stessi documenti, con le medesime modalità, ed evidenziando le variazioni intervenute.
9.2 Le soprarichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate alla FMSI a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.
9.3 Rimane inteso che, al fine di consentire alla FMSI di eseguire le prescritte valutazioni, unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.
9.4 Nei casi di concorrenti con identità plurisoggettiva, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.
Art. 10 – Adempimenti per la stipula del contratto
10.1 Il contratto di fornitura si perfezionerà solo al momento della stipula dello stesso.
Non vale a perfezionare il contratto la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, che la FMSI provvederà a inviare a mezzo PEC o strumento equivalente alla ditta risultata vincitrice della gara.
Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce il presupposto per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare di gara.
10.2 Con la comunicazione di aggiudicazione, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla FMSI, nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della FMSI a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo art.12 del presente Disciplinare;
b) dati di riferimento e contatti del team di supporto dedicato.
10.3 Scaduto il termine di cui al precedente art.10.2, la FMSI verificherà se la documentazione prodotta sia completa, nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora nei termini assegnati la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la FMSI si riserva di assegnare un termine perentorio, scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
10.4 Il contratto verrà stipulato entro 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Detto termine è fissato in favore della FMSI che, pertanto, ha facoltà di modificarlo.
10.5 Il rappresentante legale dell’impresa risultata aggiudicataria o persona munita di poteri di firma deve presentarsi per la stipula del contratto nel giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati dalla FMSI.
Art. 11 – Cauzione definitiva
11.1 Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, in ossequio alla normativa applicabile, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo posto a base della gara in favore della FMSI, salvo quanto disposto al successivo art.11.5.
La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l’appaltatore, l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
11.2 La garanzia potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui alla normativa applicabile.
11.3 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, secondo comma, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della FMSI.
11.4 La garanzia dovrà, inoltre, avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
11.5 Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni/rating), di cui al precedente art.4.8.
11.6 La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e la FMSI potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 12 – Disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011
I concorrenti si impegnano ad accettare, sin dalla partecipazione alla presente procedura, una clausola contrattuale che disponga la revoca dell’affidamento o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.1456 del C.C., immediata e automatica, senza obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della FMSI, in caso di mancata o incompleta comunicazione alla FMSI medesima delle informazioni antimafia di cui al X.Xxx. 6 settembre 2011, nr.159 o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso il contraente.
L’obbligo di comunicazione riguarda i dati relativi a tutte le società e imprese sub contraenti e terze sub contraenti interessate, a qualunque titolo, alla fornitura di beni e servizi oggetto dell’appalto.
Il regime delle informazioni antimafia di cui al X.Xxx. 6 settembre 2011, n. 159 è esteso, infatti, a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” nei termini indicati dall’art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010 nonché nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’X.X.XX.
Il contratto di affidamento prevedrà, altresì, una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. La FMSI effettuerà senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l’approvazione o l’autorizzazione. In detti casi la FMSI comunicherà senza ritardo alla Prefettura competente l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
Il contratto di affidamento prevedrà, infine, una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché non siano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 nr.136 e ss.mm.ii.
I concorrenti si impegnano, sin dalla partecipazione, ad accettare inoltre una clausola contrattuale che disponga la revoca dell’affidamento o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, immediata e automatica, senza obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della FMSI, in caso di:
- mancata tempestiva segnalazione alla Prefettura, con comunicazione data alla Delegazione G7, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari. Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria;
- mancata denuncia all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle prestazioni.
Art. 13 – Adempimenti e obblighi dell’aggiudicatario nel corso di vigenza del contratto
13.1 L’aggiudicatario ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata la FMSI in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.2 del presente Disciplinare di gara, producendo all’uopo idonea documentazione amministrativa.
In particolare, l’aggiudicatario ha l’obbligo di:
(i) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.2 del presente Disciplinare;
(ii) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive inerenti alle prestazioni oggetto di appalto, onde consentire alla FMSI le valutazioni e le conseguenti determinazioni in ossequio alla normativa applicabile.
13.2 L’aggiudicatario, oltre all’obbligo di cui al precedente comma, si obbliga, altresì, nelle varie fasi di gestione della fornitura:
- ad attenersi a tutte le direttive e disposizioni che saranno impartite dalla FMSI con precipuo riguardo ai termini di consegna;
- ad assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi, in linea con la rilevanza delle attività gestite;
- ad assumere gli impegni nei confronti dei fornitori in nome proprio e per conto della FMSI;
- a svolgere, con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, tutte le attività strumentali necessarie e idonee ad assicurare il migliore risultato dell’espletamento delle prestazioni.
13.3 L’affidatario si obbliga infine a osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla FMSI, ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni.
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa
14.1 I concorrenti si impegnano ad accettare sin dalla partecipazione una clausola contrattuale in base alla quale l’affidatario, nei casi di ritardo non giustificato rispetto ai tempi offerti dal Fornitore o richiesti dalla FMSI, risponderà degli eventuali danni materiali - documentalmente comprovati e contestati dalla FMSI - che siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento.
14.2 In caso di grave disservizio con nocumento all’immagine della FMSI, la FMSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto e affidare la fornitura ad altra impresa con addebito dei danni all’aggiudicatario inadempiente.
Art. 15 – Sospensione del servizio, recesso e risoluzione
È facoltà della FMSI di recedere dal contratto in qualunque momento, provvedendo esclusivamente al pagamento della parte di fornitura eseguita, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo. La volontà di recedere dal contratto sarà comunicata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r.
Art. 16 – Corrispettivo del servizio e pagamenti
16.1 Il corrispettivo della fornitura è determinato dall’offerta dell’aggiudicataria e si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera, della misura degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali.
16.2 L’aggiudicatario non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi, rispetto a quanto offerto, né oneri aggiuntivi, salva la remunerazione dei servizi extracontratto eventualmente affidati in via di urgenza.
16.3 L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Affidatario si assume completamente l’onere di garantire la fornitura, nel rispetto della tempistica presentata, con pieno soddisfacimento dell’Amministrazione appaltante, restando inteso che al venir meno dei risultati anche intermedi, l’Amministrazione applicherà specifiche penalità.
16.4 L’importo contrattuale per la fornitura sarà corrisposto all’Affidatario ad avvenuto positivo espletamento dei servizi e in seguito alla verifica finale da parte dell’Amministrazione in merito alla rispondenza delle attività svolte con quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.
16.5 La liquidazione avverrà, a presentazione di regolare fattura semestrale posticipata da parte dell’Affidatario, unitamente a report dei servizi resi e del plafond consumato, mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Affidatario alle coordinate bancarie/IBAN indicati in fattura.
Art. 17 – Spese del contratto
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, ove richiesto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali
La FMSI informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente alle disposizioni del RGPD 2016/769 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto.
Art. 19 – Legge applicabile e definizione delle controversie
19.1 I rapporti tra la FMSI e l’Impresa aggiudicataria sono regolati:
· dalle vigenti disposizioni di legge, nonché da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
· dalle clausole del presente capitolato tecnico di fornitura;
· dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
19.2 Sono configurate e definite le responsabilità per:
· violazione di diritti di brevetti o d'autore;
· vizi, difetti, mancanza di qualità;
· danni derivati ai beni forniti da tali vizi e difetti;
· ritardata consegna.
19.3 La FMSI non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione della fornitura, l’Impresa aggiudicataria abbia usato soluzioni di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’Impresa aggiudicataria assume altresì l’obbligo di tenere indenne la FMSI da tutte le rivendicazioni, le responsabilità derivati dalla gestione o utilizzazione di uno o più servizi della presente fornitura.
19.4 Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso di qualsiasi azione o rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuto a conoscenza. Qualora l’Impresa aggiudicataria riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale debba tenere indenne la FMSI, il detto aggiudicatario garantisce, senza limitazione alcuna e a proprie spese, la FMSI contro tali azioni o rivendicazioni. La FMSI potrà svolgere, a spese dell’Aggiudicatario, tutti i passi ragionevolmente richiesti dall’Aggiudicatario stesso in relazione a tali transazioni o difese.
19.5 Tutte le controversie insorte tra le parti, comunque riferibili alla presente procedura ovvero al successivo contratto di affidamento, saranno risolte mediante arbitrato.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma a norma dell’art. 810, 2° comma c.p.c. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810, 1° comma c.p.c. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato è fissata in Roma.