Comune di Fucecchio
Comune di Fucecchio
Città Metropolitana di Firenze
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Indice
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 5
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento 5
Articolo 2 - Funzionario responsabile 5
Articolo 3 - Definizioni e disposizioni generali 5
Articolo 4 - Presupposto del canone 7
Articolo 5 - Soggetto attivo 8
Articolo 6 - Soggetto passivo 8
CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 9
Articolo 7 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico 9
Articolo 8 - Tipi di occupazione 10
Articolo 9 - Occupazioni occasionali 11
Articolo 10 - Occupazione d’urgenza 11
Articolo 11 – Istruttoria amministrativa 12
Articolo 12 - Titolarità della concessione e subentro 14
Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta 15
Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio 16
Articolo 15 - Decadenza della concessione 17
Articolo 16 - Occupazioni abusive 17
CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE 19
Articolo 17 - Istanze per i messaggi pubblicitari 19
Articolo 18 - Tipologie di impianti pubblicitari 20
Articolo 19 - Istruttoria amministrativa 21
Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni 23
Articolo 21 - Rinnovo, proroga e disdetta 24
Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione 25
Articolo 23 - Decadenza della autorizzazione 25
Articolo 24 - Rimozione della pubblicità 25
Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive 26
Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari 26
CAPO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI 26
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico 26
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 27
Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblicitari 28
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere 28
Articolo 31 - Determinazione del canone 29
Articolo 32 - Esenzioni 30
Articolo 33 - Riduzioni del canone 33
Articolo 34 - Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità 34
CAPO V – PUBBLICHE AFFISSIONI 34
Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni 34
Articolo 36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 35
Articolo 37 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 35
Articolo 38 - Riduzioni del canone Pubbliche Affissioni 36
Articolo 39 - Modalità per l’espletamento del servizio di Pubbliche Affissioni 36
CAPO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI 37
Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone 37
Articolo 41 - Dilazioni di pagamento 38
Articolo 42 - Accertamenti – Recupero canone 39
Articolo 43 - Sanzioni e indennità 39
Articolo 44 - Sanzioni accessorie a tutela del demanio pubblico 40
Articolo 45 - Circostanze attenuanti 41
Articolo 46 - Autotutela 41
Articolo 47 - Riscossione coattiva 41
CAPO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 42
Articolo 48 - Passi carrabili 42
Articolo 49 - Occupazione con impianti di distribuzione di carburante e serbatoi 42
Articolo 50 - Occupazione dello spettacolo viaggiante 42
Articolo 51 - Occupazione a sviluppo progressivo 43
Articolo 52 - Pubblici Esercizi 44
Articolo 53 - Attività edile 44
Articolo 54 - Attività di propaganda elettorale 44
Articolo 55 - Occupazioni con elementi di arredo 44
Articolo 56 - Esposizioni merci fuori negozio 44
Art. 57 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere 45
Articolo 58 - Serbatoi 45
CAPO VIII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 45
Articolo 59 – Pubblicità effettuata con veicoli 45
Articolo 60 - Frecce direzionali – Pre-insegne 45
Articolo 61 - Locandine 46
Articolo 62 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 46
Articolo 63 - Striscioni e gonfaloni 46
CAPO IX – NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA 47
Articolo 64 - Regime transitorio 47
Articolo 65 - Disposizioni finali 47
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI 48
Allegato B – CLASSIFICAZIONE DEI COEEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 58
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento adottato a norma dell’art.52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n.446, e del TUEL, D.lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’art. 1 della legge 160/2019.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce per il Comune di Fucecchio i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) limitatamente alle aree di pertinenza del Comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Laddove vi siano incompatibilità con precedenti prescrizioni, indicazioni tecniche e divieti contenuti in Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione e in pareri di competenza per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevalgono gli stessi. Prevalgono altresì gli accordi già stipulati in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone e quanto previsto da norme nazionali e specifiche ordinanze.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
Articolo 2 - Funzionario responsabile
1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile della struttura organizzativa alla quale compete l’applicazione del canone.
0.Xx caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.
Articolo 3 - Definizioni e disposizioni generali
0.Xx fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo, dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c). Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’art.2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre normative vigenti. E’ vietato diffondere messaggi pubblicitari o in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali, in luogo del formale atto di concessione, trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico deve essere occupato per le finalità a cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5.Ogni richiesta di concessione e autorizzazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta al nulla osta dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l’igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d’area e progetti integrati d’ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardino aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa previsione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione o entro i termini indicati ai successivi articoli.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell’attività per la quale sia stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione per l’esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessone o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Articolo 4 - Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritti di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti al presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della strada). Non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Articolo 5 - Soggetto attivo
1. Il soggetto attivo dell’entrata disciplinata con il presente regolamento è il Comune di Fucecchio, che agisce tramite i propri uffici a vario titolo interessati nei procedimenti inerenti all’applicazione del canone.
2. In caso di gestione in concessione di tutti o parte degli aspetti di cui si compone il canone, le funzioni svolte dagli uffici comunali di volta in volta individuati dal presente regolamento si intendono assegnate al soggetto concessionario.
Articolo 6 - Soggetto passivo
1. Ai sensi del comma 823 dell’art.1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4. L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante di condominio, l’amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
0.Xx caso di occupazione di suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all’art. 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Articolo 7 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali ed artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi al protocollo dell’ente.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione, la domanda va presentata in tempo utile da consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto dalle occupazioni d’urgenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione delle superfici di suolo o spazio pubblico o del bene che si richieda di occupare, la relativa misura di superficie estensione lineare e la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito di poteri di firma.
3. In caso di modifica dell’occupazione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata, da inviare al protocollo dell’Ente prima della scadenza.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere fornita di una planimetria dell’area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni di manufatti; fotografie dell’area richiesta atte ad individuare il
contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni già in possesso, qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio di attività soggetta ad autorizzazione, così come indicato nelle indicazioni tecniche e nei modelli messi a disposizione sul sito dell’Ente).
5.Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art.46 del DPR 445/2000 “Testo Unico della documentazione amministrativa”.
0.Xx comunicazione inviata dal Responsabile del procedimento in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda, un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
7.L’avviso inviato dal Responsabile del procedimento che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell’occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni esistenti.
9. Anche se l’occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l’occupazione.
10. Per le occupazioni temporanee che presuppongono una manomissione dell’area utilizzata, si applica la disciplina del vigente disciplinare tecnico in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
11. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura specifica prevista dal presente Regolamento.
12. La copia del provvedimento amministrativo, se onerosa, redatta dall’ufficio competente al rilascio, dovrà essere inviata al Servizio Gestione Entrate dell'Ente (o nel caso di affidamento in concessione, al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti).
13. In caso di calamità/emergenze sanitarie, ove previste, si applicano le disposizioni semplificate previste dalla Legge.
Articolo 8 - Tipi di occupazione
0.Xx fini dell’applicazione del Canone, le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere di due tipi:
• sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno e che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
• sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2.Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
0.Xx concessione per l’occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni, ambientali, commerciali e di traffico nonché per gli altri motivi di pubblico interesse.
4. Per entrambe le occupazioni di cui al precedente comma 1 si rimanda alle istruzioni tecniche e ai modelli dei servizi competenti messi a disposizione sul sito dell'Ente.
Articolo 9 - Occupazioni occasionali
0.Xx intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 4 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli etc) non comportanti l’attività di vendita e di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, la concessione s’intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Articolo 10 - Occupazione d’urgenza
1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L’occupante ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione all’ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all’inizio dell’occupazione. Nel presupposto della domanda di concessione in sanatoria sopra precisata, l’eventuale proroga, fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni, deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3.Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia, ove richiesta nel caso di particolari condizioni, secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L’adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto al Servizio LL.PP. su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell’ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l’occupazione si considera abusiva.
Articolo 11 – Istruttoria amministrativa
1. L’Ufficio comunale competente al rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione riceve l’istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico, attraverso il Protocollo dell’Ente. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla richiesta o, dove risulti incompleta, dal perfezionamento della stessa.
Il procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione dovrà osservare le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, dal D. Lgs 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché da altre Leggi o regolamenti vigenti in materia.
2. Qualora durante l’istruttoria il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o di autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione.
3. L’ufficio titolare del procedimento acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell’amministrazione e di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l’occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme speciali, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggiore rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
Il titolare del procedimento amministrativo relativo al rilascio della concessione per occupazioni permanenti, temporanee, occasionali e di urgenza è l’ufficio Tecnico Comunale; a quest’ultimo gli interessati devono presentate le richieste di occupazione, qui descritte.
4. Ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e comunicati in forma scritta al titolare del procedimento entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
0.Xx Responsabile del Procedimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere in casi particolari la presentazione di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria con istituto di primaria importanza o polizza assicurativa fideiussoria con compagnie di primaria importanza, con clausola di pagamento a prima richiesta nei seguenti casi:
a) l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
L’ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento in misura proporzionale all’entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino del luogo, e del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. L’estinzione della garanzia è subordinata alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
Si prescinde dalla richiesta della garanzia, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale siano state già richieste al soggetto organizzatore depositi cauzionali e/o fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendono anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Riscontrato l’esito favorevole dell’istruttoria, l’ufficio titolare del procedimento richiede al Servizio Gestione Entrate la determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente anche tramite l’eventuale competente Concessionario, con l’avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l’addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale ostativa al rilascio o al rinnovo della autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all’occupazione. Di tale morosità il Servizio Gestione Entrate deve darne comunicazione al Responsabile del Procedimento. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente (o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica) dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all’occupazione, salvo quanto previsto all’art.10 in caso di occupazioni d’urgenza. L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo ed è consentita dalla data indicata nel provvedimento.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato alla vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
Articolo 12 - Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo/sottosuolo dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni stabilite nell’atto di concessine o di autorizzazione, ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia dei materiali e smaltimenti dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere le condizioni di sicurezza, ordine e pulizia del suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art.11, comma 5;
g) rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accensioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
i) ripristinare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti del bene oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all’ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere verificata dal Servizio Gestione Entrate dell'Ente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi fin tanto che il debito non sia stato assolto, anche dal richiedente subentrante.
4. Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, quale parte cedente. In caso contrario il subentrante dovrà farsi carico del pagamento del canone dovuto per il periodo medesimo suddetto.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, l’occupazione è considerata abusiva.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell’area da parte del concessionario, è consentito il rimborso se la causa del mancato o parziale utilizzo dell’area deriva da rinuncia unilaterale scritta (con effetto dal momento del ricevimento al protocollo dell’Ente) da parte del concessionario e sussista la documentazione che l’occupazione è effettivamente cessata. In questo caso il concessionario avrà diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati, escluso il rimborso degli oneri per sopralluoghi e/o pareri tecnici.
Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi del presente Regolamento, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all’ufficio competente.
2. La domanda di rinnovo, per un periodo non superiore alla durata della concessione stessa, deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 7 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. La proroga è ammessa per le occupazioni temporanee relative a interventi edilizi.
4. L’istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione. Ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore, l’eventuale periodo di proroga è sommato al periodo precedente determinando, pertanto, l’intera durata dell’occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l’occupazione relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.
7. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipenda da causa di forza maggiore.
Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 15 - Decadenza della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, se, a seguito di diffida, il concessionario non provveda alla regolarizzazione;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione;
f) il mancato ritiro del provvedimento. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 11 c. 2 del presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’ufficio titolare del procedimento di autorizzazione, comunica le contestazioni al concessionario, assegnandogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio titolare del procedimento di autorizzazione, ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già versato o dovuto, per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
Articolo 16 - Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non sia stata inviata la prescrit ta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debita mente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine di norma non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
0.Xx caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività
affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
6.Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni di cui al capo VI del presente Regolamento.
CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 17 - Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono disciplinati dal presente regolamento. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet dell’Ente.
2. La domanda redatta in carta legale, con le modalità previste dalla normativa vigente su appositi moduli predisposti e reperibili anche sul sito internet dell’Ente, deve essere inoltrata al Settore tecnico.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
4. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata in linea con la normativa.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta,
e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
0.Xx comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione della richiesta.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
10. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Articolo 18 - Tipologie di impianti pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
• Cartello: manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
• Insegne di esercizio: contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale/polifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
• Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna
d’esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
• Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere e simili, di uso pubblico o privato.
• Pubblicità con veicoli d’impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
• Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
• Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
• Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
• Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
• Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale/polifacciale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Articolo 19 - Istruttoria amministrativa
1. Il Settore Tecnico/SUAP, competente al rilascio dell'atto di autorizzazione, riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'ufficio competente per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, il Settore Tecnico/SUAP trasmette al Servizio Gestione Entrate (o concessionario) la documentazione necessaria al fine della determinazione del canone. Quest’ultimo ne dà comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di norma 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. L'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all’esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, al Servizio Gestione Entrate dell’Ente o, qualora ricorra la condizione, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 / 92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui agli articoli precedenti del presente capo.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione come previsto dal presente Regolamento, l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 21 - Rinnovo, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili per la medesima durata di quelle originarie, previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi, il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato per gli impianti conformi alle prescrizioni del Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.
0. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 23 - Decadenza della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
c) il mancato pagamento del canone dovuto, se, a seguito di diffida, il soggetto autorizzato non provveda alla regolarizzazione;
d) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 11 c. 2 del presente Regolamento.
e) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 5 giorni dalla data indicata come decorrenza dell’autorizzazione.
Articolo 24 - Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
0.Xx rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
0.Xx la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari
1. L’Ente rimanda ad apposito regolamento, ai sensi del comma 821 lett. c) della L. 160/2019, la disciplina degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale.
CAPO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione
all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. La frazione di metro quadro o metro lineare è arrotondata all’unità superiore della cifra contente i decimali.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5, il canone è maggiorato del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.
Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblicitari
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. In base all’allegato “A” del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è così ripartita:
• ai fini dell’occupazione di suolo pubblico: è basata su 3 categorie tariffarie (1^-2^-3^);
• ai fini delle esposizioni pubblicitarie: è basata su 2 categorie tariffarie (ordinaria e speciale).
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere
1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata nella norma di legge, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata nella norma di legge, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna
delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4.Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, che danno luogo alla determinazione del canone per occupazione di suolo pubblico, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione in allegato “B” del presente Regolamento a formarne parte integrale e sostanziale.
5.Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, che danno luogo alla determinazione del canone per esposizione pubblicitaria, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale secondo la classificazione in allegato “B” del presente Regolamento a formarne parte integrale e sostanziale.
6.Le tariffe vengono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
7. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 31 - Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
6.Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
Articolo 32 - Esenzioni
1.Le esenzioni previste dalla L. 160/2019 c. 833 sono le seguenti:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'artico lo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, pur ché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di poli zia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione me desima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni ge nere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fonda zioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistin guono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadra ti;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utiliz zati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo con to;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappre sentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manife stazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2.Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 della Legge 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) le seguenti occupazioni:
a. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
b. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
c. le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico fino a mq 10.
3. Sono inoltre esenti le seguenti manifestazioni permanenti: le cassette per l’impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi.
4. Sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a. sosta di autocaravan e roulottes in spazi per la sosta di durata non superiore a tre mesi in forma continuativa;
b. occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di edifici di durata non superiore a una giornata.
5. Sono altresì esenti le seguenti occupazioni:
a. Le occupazioni di suolo pubblico con strutture destinate alla somministrazione all’esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors);
b. Le occupazioni temporanee del suolo pubblico per lavori di manutenzione agli edifici. Le esenzioni di cui ai punti a), b) operano limitatamente:
• al centro storico alto, così come delimitato dal vigente Piano del Centro Storico, escluse le seguenti strade e piazze perimetrali dello stesso: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Viale Buozzi, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, via Sottovalle, Piazza La Vergine;
• alle seguenti strade e piazze: Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Corso Matteotti, Via Trieste e Largo Trieste;
c. Le occupazioni per manifestazioni e/o iniziative collegate al Palio delle Contrade promosse dalla “Associazione Palio delle Contrade” e/o dalle Associazioni rappresentative delle singole contrade;
d. Le occupazioni per manifestazioni e/o iniziative collegate al territorio delle frazioni di Ponte a Cappiano promosse da associazioni che beneficeranno del patrocinio da parte della Giunta Comunale;
e. Le occupazioni di suolo pubblico con strutture destinate alla somministrazione all’esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors), limitatamente al Centro Storico di Ponte a Cappiano, come delimitato dal regolamento Urbanistico.
6. Sono inoltre esenti relativamente alle esposizioni pubblicitarie:
a. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
b. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
c. le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
0.Xx fini dell’esenzione dal canone di cui al precedente comma 6 l’attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
8. Ai fini dell’esenzione del canone, i comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, devono presentare in visione all’ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione.
9.Sono inoltre esenti dal pagamento del canone:
• Le associazioni regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che certifichino l’appartenenza al terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/2018;
• Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che non sono regolarmente iscritte al RUNTS ma gravitano nel campo sociale, sportivo, sanitario, culturale, di ricerca scientifica, tutela dei diritti civili e dell’ambiente, per una durata massima di 5 giorni, salvo la possibilità per l'Amministrazione di concedere l'esenzione per un periodo maggiore, sentiti gli uffici competenti.
0.Xx sede di approvazione delle tariffe, possono essere previste particolari esenzioni per la promozione dello sviluppo economico, del turismo e della valorizzazione del centro storico a sostegno dell’economia locale.
Articolo 33 - Riduzioni del canone
0.Xx sensi della L. 160/2019 c. 829, sono previste le seguenti riduzioni del canone:
• per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto;
• per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
0.Xx sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
a) Riguardo alle occupazioni temporanee:
• è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
• è disposta la riduzione del canone dell’80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali;
• è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
• è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia;
• è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione, la riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili;
b) Il canone, riguardo alle manifestazioni pubblicitarie è ridotto alla metà:
• per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
• per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
• per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
3. Ai fini di usufruire delle riduzioni del canone, i comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, devono presentare in visione all’ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione.
Articolo 34 - Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzino le reti, moltiplicata per la tariffa forfetaria di legge.
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore all’importo stabilito dalla legge. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in
proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
CAPO V – PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui al presente Regolamento di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Articolo 36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto un canone al Comune (o al concessionario) in solido da colui che richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
0.Xx misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero previsto dalla legge moltiplicato per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell’allegato B del presente regolamento.
3.Le tariffe vengono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
Articolo 37 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone:
• Le associazioni regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che certifichino l’appartenenza al terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/2018;
• Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che non sono regolarmente iscritte al RUNTS ma gravitano nel campo sociale, sportivo, sanitario, culturale, di ricerca scientifica, tutela dei diritti civili e dell’ambiente, per una durata massima di 5 giorni, salvo la possibilità per l'Amministrazione di concedere l'esenzione per un periodo maggiore, sentiti gli uffici competenti.
3. Ai fini dell’esenzione del canone i comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, devono presentare in visione all’ufficio comunale per le pubbliche affissioni idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione.
Articolo 38 - Riduzioni del canone Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Con riferimento alle lettere b, c, d del precedente comma, per poter beneficiare della riduzione, i soggetti interessati devono presentare idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti. La mancata presentazione dei documenti richiesti, comporta l’impossibilità di applicare le riduzioni.
Articolo 39 - Modalità per l’espletamento del servizio di Pubbliche Affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle
7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
CAPO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone
1.Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima del rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima del rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30.04; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere prima del rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.06-30.09-30.11, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 41 - Dilazioni di pagamento
0.Xx Funzionario Responsabile può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i., in caso di temporanea difficoltà del debitore a seguito di specifica istanza presentata prima dell’inizio
delle procedure esecutive.
0.Xx definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, a condizione che il contribuente sia in grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3.Per importi fino ad euro 7.500,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell’istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell’Ente nonché quelle gestite dall’Agenzia delle Entrate.
0.Xx caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa.
5. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:
a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate;
c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate
6.Per importi superiori a € 25.000 ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità sulla base delle condizioni soggettive, la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
7.Alla rateizzazione devono essere applicati gli interessi legali, nella misura prevista dalla legge, con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento del relativo rateo, salvo diversa disposizione di legge.
0.Xx caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Articolo 42 - Accertamenti – Recupero canone
1. Il Servizio Gestione Entrate del Comune (o il Concessionario) provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle
indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 43 - Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 e dalla L. 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
0.Xx pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
Articolo 44 - Sanzioni accessorie a tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore, nominatone custode.
4.Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito, su richiesta, con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5.Negli altri casi, copia del verbale redatto dal pubblico ufficiale che accerta l’illecito, è trasmesso senza indugio al Settore competente dell’Ente, in base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
0.Xx trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Articolo 45 - Circostanze attenuanti
In relazione a periodi di emergenza economica, la Giunta Comunale ha la facoltà di concedere la sospensione dei termini di pagamento e di rateizzazione.
Articolo 46 - Autotutela
1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato, se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2.Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.
Articolo 47 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
CAPO VII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 48 - Passi carrabili
0.Xx superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2.Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9.
4. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
0.Xx tariffa è ridotta dell’80% per i passi carrabili che risultano non utilizzati e non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
0.Xx canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
0.Xx è venuto meno l’interesse del titolare della concessione all’utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune.
8. Il procedimento del rilascio delle autorizzazioni relative ai passi carrabili fa capo al Servizio Gestione Entrate. Le autorizzazioni sono rilasciate, previa acquisizione dei pareri necessari da parte del Settore Tecnico.
9. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito cartello previsto dalla vigente normativa. Il cartello di passo carrabile è fornito dal Servizio Gestione Entrate al momento del rilascio dell’autorizzazione previo pagamento della somma dovuta a titolo rimborso delle spese.
Articolo 49 - Occupazione con impianti di distribuzione di carburante e serbatoi
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2.I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
Articolo 50 - Occupazione dello spettacolo viaggiante
1.Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
Articolo 51 - Occupazione a sviluppo progressivo
1. E’ consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all’Allegato B del presente regolamento.
Articolo 52 - Pubblici Esercizi
0.Xx caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all’esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al
100% della tariffa di riferimento per tutta l’area interessata dall’occupazione.
Articolo 53 - Attività edile
1.Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
Articolo 54 - Attività di propaganda elettorale
1.L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Articolo 55 - Occupazioni con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3.Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Articolo 56 - Esposizioni merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Art. 57 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Articolo 58 - Serbatoi
1.Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
CAPO VIII – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 59 – Pubblicità effettuata con veicoli
1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Articolo 60 - Frecce direzionali – Pre-insegne
1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
Articolo 61 - Locandine
1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
Articolo 62 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
1.Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base ai coefficienti di cui all’allegato “B” del presente Regolamento.
2.Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quello previsto.
3.Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la tariffa per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alle tariffe allegate al presente regolamento.
Articolo 63 - Striscioni e gonfaloni
1.Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2.Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe allegate al presente regolamento.
3.Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, anche quando la struttura non è sostenuta da gas leggeri, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
CAPO IX – NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA
Articolo 64 - Regime transitorio
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2.L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni degli articoli del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia o disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
Articolo 65 - Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
OCCUPAZIONE SUOLO
Ai fini dell’applicazione del canone per l’occupazione del suolo, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è ripartita su 3 categorie tariffarie (1^-2^-3^).
Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone per l’occupazione del suolo si fa riferimento alla 2^ categoria.
La tariffa per le occupazioni del suolo per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1^.
La tariffa per le occupazioni del suolo per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^.
OCCUPAZIONE SUOLO – DETTAGLIO CATEGORIE STRADE 1^ CATEGORIA
ABETE via dell' - X. XXXXXXX |
XXXXXXXX X. xxxxxx |
XXXXXXXX X. via |
ARIOSTO L. via |
BANTI L. via |
BATTISTI C. via |
BELLINI V. via |
BERLINGUER E. via |
BIANCOSPINO via del. - X. XXXXXXX |
BOCCACCIO G. via |
BOITO A. via |
BONAPARTEN. viale |
BOTTICELLI S. via |
XXXXXXXXXX X. xxxxx |
XXXXXX X. xxxxx |
BURELLO via di |
BUSONI F. via |
CAIROLI xxx |
XXXXXXXXX xxx - X. XXXXXXX |
XXXXXXXX via - P. A CAPPIANO |
CARDUCCI G. viale |
CATALANI A. via |
CAVALLOTTI F. via |
CAVOUR C. piazza |
XXXXXXX X. xxxxx |
CEDRO via del - S. XXXXXXX |
XXXXXXX B. via |
CERCHI via dei |
CERVI F.LLI piazza - X. XXXXXXX |
XXXXXXX A. via |
CHECCHI Padre V. via |
CHIESA x.xx della - S. XXXXXXX |
XXXXXX via della - GALLENO |
CILEA F. via |
COLOMBO C. xxxxx |
XXXXXXX X. xxxxx - X. X XXXXXXXX |
XXXXXX via della |
CONSULTA via della |
COSTITUZIONE via della |
DA FUCECCHIO E. via |
DALLA CHIESA C.A. via |
DANTE via |
DA PALESTRINA P.L. via |
DE' CADOLINGI via |
DE' GASPERI A. via |
DELLA FRANCESCA P. via |
DE XXXXXX X. Xxx |
DI XXXXXXXX X. via |
DONATESCHI via |
XXXXXXX X. piazza - P. A CAPPIANO |
DUE GIUGNO via |
FERMI E. xxx |
XXXXXXXX xxx xxxxx xxxxx |
XXXXXXXX piazza della |
FERRUZZA piazza nuova della |
FIORENTINA via |
FORNACI via delle |
FOSCOLO U. via |
FUCECCHIELLO via di |
FUCINI R. via |
GALILEI G. via |
GALVANI L. via |
GERANI via dei - X. XXXXXXX |
XXXXX XXXXXXXX xxxxxx - X. X XXXXXXXX |
XXXXXXXX xxx xxx - X. XXXXXXX |
XXXXX BENIAMINO xxx |
XXXXX xxx xxx - X. XXXXXXX |
XXXXXX via del |
GIOLITTI piazza |
XXXXXXXX X. via |
GIOTTO via |
XXXXXXXX XXXXX via |
GIUSTI C. via |
GOLDONI C. piazza |
GORIZIA via |
GRAMSCI A. viale |
GRANAI via dei - P. A CAPPIANO |
GRANDI A. via |
INDIPENDENZA via - X. XXXXXXX |
ISTRIA via |
LA MARMORA via |
LANDINI MARCHIANI C. via |
LA PIRA G. via |
XXXXXXXX XX XXXXX via |
LEOPARDI G. via |
LIBERTA' xxxxxx xxxxx |
XXXXXXX xxx - X. X XXXXXXXX |
XXXXXXXXX via - P. A CAPPIANO |
MAESTRO DA FUCECCHIO via |
MANZONI A. via |
MARCONI G. via |
MARGHERITE via delle - S. XXXXXXX |
XXXXXXXX X. via |
MARTIRI DELLA LIBERTA' via |
MASANI A. via |
MASCAGNI P. via |
XXXXXX XXXXXX xxxxx |
XXXXXXXXX X. Xxxxx |
MAZZINI G. via |
MIMOSE via delle - S. XXXXXXX |
XXXXXXX DON G. via |
MONTANELLI G. piazza |
MONTEVERDI C. via |
XXXX X. xxxxxx |
XXXXXXXX via della |
NAVALESTRO via n- S. XXXXXXX |
XXXXX X. via |
XXXXX P. via |
XXXXXXXXX X. X. xxxxxx |
PACCHI F. via |
PACINI G. via |
PACINOTTI A. via |
PAISIELLO G. via |
PASCOLI G. via |
XXXXXXXX F. via |
PIAVE via |
PISTOIESE via |
XXXX X. xxxxx |
PORTA RAIMONDA via |
PRIMO MAGGIO via |
PRIMO SETTEMBRE via |
PUCCINI G. xxx |
XXXXXXX xxx xxx - X. X XXXXXXXX |
XXXXXXXXXX viale della |
RESISTENZA via della |
ROMA via |
XXXXXX XXXXXXXX via - P. A CAPPIANO E GALLENO |
RONZINELLO via del |
ROSAI via dei |
ROSAIOLO via del - P. A CAPPIANO |
XXXXXX X. X. xxx |
ROSE via delle - X. XXXXXXX |
XXXXXXXX viale X.XXX |
ROSSINI G. via |
XXXXXXX ARCIVESCOVO via |
SACCHETTI F. via |
SAETTINO via di |
XXXXXX XXXXXX xxx - X. X XXXXXXXX |
XXXXXXXXXXX via - X. XXXXXXX |
XXXXXXXXXXX via VECCHIA - X. XXXXXXX |
SAN XXXXXXXX xxx x xxxxxx - XXXXX |
XXX XXXXXXX DA CORTE via |
XXXXXX X. xxx |
SAURO N. via |
SERILLI M. via |
SCARELLE via delle |
SCARLATTI A. via |
SICILIA via - P. A CAPPIANO |
SOTTO LA VALLE via |
XXXXXXX XXXXXX via |
TEA via |
TOGLIATTI P. via |
TONDOLI A. M. via |
TOSCANINI A. piazza |
TRENTO via |
TRIESTE via e largo |
TRIVELLINI N. via |
TURATI F. via |
UNITA' D'ITALIA via dell' |
VASARI G. via |
VENTI SETTEMBRE piazza |
VENTICINQUE APRILE via |
VERDI G. via |
VERGA G. via |
VERGINE piazza LA |
VESPUCCI A. via |
VILLAGGIO via del - P. A CAPPIANO |
VIOLE xxx xxxxx - X. XXXXXXX |
XXXXXXXXX XXXXXX piazza |
VIVALDI A. via |
VOLTA A. via |
OCCUPAZIONE SUOLO 2^ CATEGORIA
ALBERIGHI xxx XXXXXX |
XXXXX XXXXXX xxx |
XXXXXXXXX xxxxxx xxxxx |
XXXXXXXXXX xxx - XXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXX xxx xxx - X. X XXXXXXXX |
XXXXXXXX via del - P. A CAPPIANO |
CASTELLUCCIO via del |
CASTRUCCIO C. via |
CAVALIERI DEL TAU via - GALLENO |
CERBAIE via delle - MASSARELLA e QUERCE |
CHIESA piazza delle - PINETE |
COLMATE xxx xxxxx |
XXXXXXX xxx xxxxx |
XXXXXXXXXX xxxxxx xxx |
XXXXXXXXX xxx |
XXXXXXX X. xxx - X. X XXXXXXXX |
XXXXXXXX via di - QUERCE |
GARIBALDI G. piazza |
GELSO via del - X. XXXXXXX |
GREPPA via della |
LAVAGNINI S. piazza |
LUCCHESI G. via |
MACHIAVELLI N. via |
XXXXXX via di - X. XXXXXXX |
XXXXXXX XXX XXX piazza - QUERCE |
MARTINI P. via |
XXXXXXXX XXXXXXX via - QUERCE |
XXXXXXX via - X. XXXXXXX |
XXXXXXXX via - P. A CAPPIANO |
MISTIETA via di |
PALAGINA via - P. A CAPPIANO |
PARTE via della |
PESCAIA via della |
PESCIATINA via - PINETE - TORRE - QUERCE |
PINETE xxx xxxxx - XXXXXXX - XXXXXX |
XXXXXX XXXXXX via di - P. A CAPPIANO |
POGGIO OSANNA xxx - XXXXX |
XXXXX XXX XXX xxx |
XXXXX XX XXXXXXX via - TORRE |
PORTO DI CAVALLAIA via - XXXXXXXXXX |
XXXXXX xxx - X. X XXXXXXXX - XXXXXXXXXX - XXXXX |
XXXXXXX via di - TORRE |
SALAMARTANO POGGIO piazza |
SAN XXXXXXX XXXXXXXXX DI via |
SAN XXXXXXXX via |
SANT'XXXXXXX via |
SETTE MARTIRI piazza - MASSARELLA |
SOLDAINI A. xxx |
XXXXX XX XXXXX xxx |
XXXXXXXXX xxxxxx xxxxx |
XXXXXX via di |
STORNAIA via |
TURRICCHIO via del |
VALDINIEVOLE via - GALLENO - QUERCE |
VALLEBUIA via |
VENTITRE AGOSTO piazza - MASSARELLA |
OGNI ALTRA VIA E PIAZZA DEL COMUNE NON COMPRESA NELLA PRECEDENTE PRIMA CATEGORIA E NELLA SUCCESSIVA TERZA CATEGORIA |
OCCUPAZIONE SUOLO 3^ CATEGORIA
AGRIFOGLIO via dell' - GALLENO - PINETE |
BALZELLO via di - TORRE |
XXXXXXXXX via di - GALLENO |
BIGATTIERA via della - GALLENO - PINETE |
BORGO xxx xxx - X. X XXXXXXXX |
XXXXXX F. via |
BURRAIE via delle - QUERCE |
CAMMULLIA via |
CANTINE vicolo delle |
CASCINACCIA via della - QUERCE |
CASTELLADRONI via - P. A CAPPIANO |
CASSERO via del |
CAVASONNO via - X. XXXXXXX |
XXXXXXX via della - QUERCE |
CEPPATE via delle - QUERCE |
CERRO via del - QUERCE |
CIPRESSI xxx xxx - XXXXX |
XXXXXXXXXX xxx |
XXXXX xxx xxx |
XXXXXXXXXX via del - P. A CAPPIANO |
COLONNA via della - GALLENO |
CORTE AI GORI via - GALLENO |
CORTE AI NERI via - GALLENO |
CORTE AI PEPORI xxx - XXXXXXX |
XXXXX xxx xxxxx |
XX XXXXXX via - P. A CAPPIANO |
DE' MEDICI via - P. A CAPPIANO |
DOSSO DI FEDONE via - PINETE |
FALCIAIONE via del - QUERCE |
FERRUZZA xxx XXXXXXX XXXXX |
XXXXXXXX xxx xx - XXXXXX |
XXXXX XXX XXXXXXXX via - QUERCE |
FONTINA via della |
FORNINO xxx xxx |
XXXXX xxx xxxxx - XXXXX |
XXXXXXX via del - P. A CAPPIANO |
FRULLINO via del - GALLENO |
GHIANDONE xxx xxx - XXXXXXX |
XXXX X XXXXX via - GALLENO |
MALEMERENDE via - GALLENO - QUERCE |
MERLAIO xxx xxx - XXXXXXXXXX |
XXXXXXXXX xxx - XXXXX |
XXXXXXXXXX xxx xx |
XXXXX XXXXX via di |
NARDUCCIO via di - QUERCE |
NENCINI xxx xxx - XXXXXX |
XXXXXXXXXXX xxx xx - XXXXXXXXXX |
XXXXXXXX via del - X. XXXXXXX |
PINO via del - X. XXXXXXX |
POGGIO PIERACCI xxx - XXXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXX via - P. A CAPPIANO |
PONZANO via di |
PORTO xxx xxx - X. XXXXXXX |
XXXXX XX XXXXXXXXX via - TORRE |
PORTO PECATORI xxx |
XXXXX XXXX XXXXXX xxx - XXXXXXXXXX |
XXXXX XXXXXX xxx - XXXXXXXXXX |
XXXXX via del - GALLENO - QUERCE |
QUERCIOLA xxx xxxxx |
XXXXXX xxx xxx - XXXXXXX |
XXXXXXX xxx xxx |
XXXXXXXX xxx - XXXXXXXXXX - XXXXXX |
XXXX xxx |
XXX XXXXXXXX xxx - X. XXXXXXX |
XXXXX via della - X. XXXXXXX |
XXXXXX via dei - QUERCE |
STANGHE xxx xxxxx - XXXXXXXXXX - XXXXX |
XXXXXX xxx xxxxx - XXXXXXXXXX |
XXXXXXX via di |
TOPO via al - QUERCE |
VALBUGIANA via |
VALGRANDE via - GALLENO |
VALLE BANTINI via - QUERCE |
VALLINO via del - QUERCE |
VALPINSANA via |
VENTIGNANO via - X.XXXXXXX |
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI
Per le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni, ai fini dell’applicazione del canone, si fa riferimento alla zona in cui la pubblicità/affissione ricade.
Il territorio del Comune è suddiviso in due zone:
• ordinaria (Zona 2)
• speciale (Zona 1).
Alla Zona 2 (tariffa ordinaria) è applicata una riduzione del 60% rispetto alla tariffa speciale.
La deliberazione C.C. n. 11 del 27.02.2002 individua le località comprese nella zona speciale (Zona 1) ai fini dell’applicazione dell’Imposta Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni.
Allegato B – CLASSIFICAZIONE DEI COEEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
TARIFFE
TARIFFA STANDARD OCCUPAZIONE:
CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE-OCCUPAZIONE SUOLO | TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE-OCCUPAZIONE SUOLO |
1^ categoria | ||
2^ categoria | ||
3^ categoria |
TARIFFA STANDARD ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:
CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE-ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE- ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA |
Zona 1 – speciale | ||
Zona 2 – ordinaria |
TARIFFA STANDARD PUBBLICHE AFFISSIONI:
CATEGORIE | TARIFFA STANDARD PUBBLICHE AFFISSIONI |
Zona 1 – speciale | |
Zona 2 – ordinaria |
CLASSIFICAZIONE COEFFICIENTI: TIPOLOGIE
OCCUPAZIONI |
Passi e accessi carrabili (in genere e a filo strada) |
Passi carrabili non utilizzati |
Passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione di carburante |
Tende fisse o retrattili |
Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo |
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate |
Distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei |
Apparecchi automatici in genere per la distribuzione dei tabacchi |
Chioschi, cabine, casotti, edicole, esposizioni merci all’esterno dei negozi con banchi di vendita di qualsiasi tipo |
Condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse |
Fattispecie non ricompresa nelle precedenti tipologie |
OCCUPAZIONI ESCLUSIVAMENTE TEMPORANEE |
Autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune |
tavoli, sedie, vasi di piante, banchi di vendita di qualsiasi tipo, e altre occupazioni |
Fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante |
Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante |
Attività edile |
Occupazioni del sottosuolo con serbatoi interrati fino a 3.000 lt. (c. 829 L. 160/2019) |
Maggiorazione ogni 1000 lt. per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi interrati superiori a 3.000 lt. (c. 829 L. 160/2019) |
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive |
Occupazioni per lavori di manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i seguenti criteri: a) fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni |
Occupazioni per lavori di manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i seguenti criteri: b) fino a un chilometro lineare di durata superiore a 30 giorni e non superiori a 90 giorni |
Occupazioni per lavori di manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i seguenti criteri: b) fino a un chilometro lineare di durata superiore a 90 giorni e non superiori a 180 giorni |
Occupazioni per lavori di manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i seguenti criteri: b) fino a un chilometro lineare di durata superiore a 180 giorni |
Occupazioni per lavori di manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i seguenti criteri: a) superiori al chilometro lineare di durata superiore a 30 giorni |
Occupazioni per lavori di manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i seguenti criteri: a) superiori al chilometro lineare di durata superiore a 30 giorni e non superiori a 90 giorni |
Occupazioni per lavori di manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i seguenti criteri: b) superiori al chilometro lineare di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni |
Occupazioni per lavori di manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi in base alla lunghezza delle strade, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i seguenti criteri: b) superiori al chilometro lineare di durata superiore a 180 giorni |
Fattispecie non ricompresa nelle precedenti tipologie |
ESPOSIZIONI |
Esposizione pubblicitaria ORDINARIA Superfici fino a mq. 1 |
Esposizione pubblicitaria ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e fino a mq. 5,50 |
Esposizione pubblicitaria ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,51 e fino a mq. 8,50 |
Esposizione pubblicitaria ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50 |
Esposizione pubblicitaria ORDINARIA LUMINOSA Superfici fino a mq. 1 |
Esposizione pubblicitaria ORDINARIA LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e fino a mq. 5,50 |
Esposizione pubblicitaria ORDINARIA LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,51 e fino a mq. 8,50 |
Esposizione pubblicitaria ORDINARIA LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50 |
Esposizione pubblicitaria SPECIALE Superfici fino a mq. 1 |
Esposizione pubblicitaria SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e fino a mq. 5,50 |
Esposizione pubblicitaria SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,51 e fino a mq. 8,50 |
Esposizione pubblicitaria SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50 |
Esposizione pubblicitaria SPECIALE LUMINOSA Superfici fino a mq. 1 |
Esposizione pubblicitaria SPECIALE LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e fino a mq. 5,50 |
Esposizione pubblicitaria SPECIALE LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,51 e fino a mq. 8,50 |
Esposizione pubblicitaria SPECIALE LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50 |
Volantinaggio Categoria Ordinaria |
Volantinaggio Categoria Speciale |
Sonora Ordinaria |
Sonora speciale |
Striscioni Ordinaria 1 mq Categoria Ordinaria |
Striscioni Ordinaria Superfici comprese tra mq. 1,01 e fino a mq. 5,50 |
Striscioni Ordinaria Superfici comprese tra mq. 5,51 e fino a mq. 8,50 |
Striscioni Ordinaria Superfici superiori a mq. 8,50 |
Striscioni Speciale 1 mq Categoria Ordinaria |
Striscioni Speciale Superfici comprese tra mq. 1,01 e fino a mq. 5,50 |
Striscioni Speciale Superfici comprese tra mq. 5,51 e fino a mq. 8,50 |
Striscioni Speciale Superfici superiori a mq. 8,50 |
Automezzi inf. 30 x.xx |
Automezzi sup. 30 x.xx |
Motoveicoli |
Rimorchi inf. 30 x.xx |
Rimorchi sup. 30 x.xx |
Pubblic. veicoli /interna 1 mq |
Pubblic. veicoli /esterna 1 mq |
Pubblic. veicoli /esterna maggiore di 1 mq |
Pubblic. veicoli /esterna tra mq. 5,51 e fino a mq. 8,50 |
Pubblic. veicoli /esterna maggiore di 8,50 mq |
Pannelli luminosi Ordinaria 1 mq |
Pannelli luminosi Ordinaria maggiore di 1 mq |
Pannelli luminosi Speciale 1 mq |
Pannelli luminosi Speciale maggiore di 1 mq |
Pannelli luminosi IN PROPRIO Ordinaria 1 mq |
Pannelli luminosi IN PROPRIO Ordinaria maggiore di 1 mq |
Pannelli luminosi IN PROPRIO Speciale 1 mq |
Pannelli luminosi IN PROPRIO Speciale maggiore di 1 mq |
Proiezioni/diap Ordinaria |
Proiezioni/diap. Speciale |
Aeromobili |
Palloni frenati |
Fattispecie non ricompresa nelle precedenti tipologie |
PUBBLICHE AFFISSIONI |
Manif. 1 mq. gg 10 Ordinaria |
Manif. 1 mq. gg 10 Speciale |
5 gg succ. ordinaria 1 mq |
5 gg succ. speciale 1 mq |
Manif. maggiori 1 mq. gg 10 Ordinaria |
Manif. maggiori 1 mq. gg 10 Speciale |
5 gg succ. ordinaria maggiore 1 mq |
5 gg succ. Speciale maggiore 1 mq |
Fattispecie non ricompresa nelle precedenti tipologie |