INDICE
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INDICE 1
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 1 - Premessa 3
Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni 3
Art. 3 - Oggetto e condizioni dell’Appalto 4
Art. 4 - Ammontare dell’appalto 5
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 6 - Categoria prevalente e categorie scorporabili 6
Art. 7 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 8 - Interpretazione del contratto e dello schema di contratto d'appalto 7
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto 7
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 8
Art. 11 - Fallimento dell’Appaltatore 9
Art. 12 - Rappresentanti dell’Appaltatore - Direttore di cantiere – Direttore Tecnico di cantiere 9
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 11
Art. 14 - Valuta - Imposta Valore Aggiunto 12
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 12
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori 12
Art. 16 - Tempo utile e termine per l'ultimazione dei lavori 13
Art. 17 - Sospensioni proroghe e riprese 13
Art. 18 - Penali in caso di ritardo 15
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma 16
Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 17
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 17
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 18
Art. 22 - Anticipazione 18
Art. 23 - Pagamenti in acconto 18
Art. 24 - Pagamenti a saldo 20
Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 21
Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 21
Art. 27 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 21
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 21
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 22
Art. 29 - Lavori a misura 22
Art. 30 - Costi per la sicurezza 22
Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 23
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 23
Art. 32 - Garanzia definitiva 23
Art. 33 - Riduzione delle garanzie 24
Art. 34 - Assicurazione a carico dell’Appaltatore 24
Art. 35 - Garanzie fideiussorie e assicurative di raggruppamenti temporanei 26
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 26
Art. 36 - Variazione dei lavori 26
Art. 37 - Varianti per errori od omissioni progettuali 27
Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 28
Art. 39 - Proprietà dei materiali di demolizione ed escavazione 29
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30
Art. 40 - Norme di sicurezza generali e sul luogo di lavoro 30
Art. 41 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 30
Art. 42 - Piani di Sicurezza e Coordinamento 31
Art. 43 - Piano Operativo di Sicurezza 32
Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 32
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 33
Art. 45 - Subappalto 33
Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto 36
Art. 47 - Pagamento dei subappaltatori 36
Art. 48 - Distacco di manodopera 37
Art. 49 - Riserve dell’Appaltatore - Accordo bonario - Transazione 37
Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 40
Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 41
Art. 52 - Recesso 43
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 44
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 44
Art. 54 - Collaudo 44
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati 45
CAPO 11 - NORME FINALI 46
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 46
Art. 57 - Attività progettuali integrative di cantiere 49
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 51
Art. 59 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 51
Art. 60 - Custodia del cantiere 51
Art. 61 - Cartello di cantiere 52
Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse 52
Art. 63 - Tracciabilità dei pagamenti 52
Art. 64 - Codice di Comportamento 53
Art. 65 - Tutela dei dati personali 53
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Premessa
1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Università degli Studi di Padova e l’operatore economico di cui all’art. 45 del D.L.vo n. 50/2016 e s.mm.ii., risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto il lotto di interventi finalizzati alla diversificazione dei percorsi tra attività Didattiche e Scientifiche (nuova scala esterna, ascensore e volume sopra Aula Magna), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco di Via Marzolo a Padova (PD).
2. Il presente Capitolato si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella documentazione che fa parte del contratto, di cui all’Art. “Documenti che fanno parte del contratto” del presente Capitolato.
3. La descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del lavoro in oggetto, in ogni suo elemento materiale e immateriale, contenuta negli elaborati grafici del progetto esecutivo, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle dette prestazioni essendo l’Appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario ad assicurare il migliore risultato di quanto richiesto anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.
Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni
1. Ai fini di una corretta interpretazione di quanto esposto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, in seguito anche denominato solamente “documento”, si riporta il significato di alcune delle denominazioni ed abbreviazioni più ricorrenti in esso:
2. Codice Appalti (CA): il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s. mm.ii..
3. Regolamento Appalti (RA): il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (pubblicato sulla G. U. n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.mm.ii., in particolare nelle disposizioni non abrogate dal Codice Appalti.
4. Ente (in seguito denominato anche “Committente” o “Stazione Appaltante/SA”): “Università degli Studi di Padova “che appalta i lavori: con tale dizione si indicheranno altresì anche i rappresentanti dell’Ente stesso, a ciò espressamente incaricati, che terranno i rapporti con l’Appaltatore sia direttamente che tramite la Direzione Lavori.
5. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): figura cui spettano i compiti di cui all’art. 31 del Codice Appalti, alle linee guida ANAC e alla normativa applicabile.
6. Direzione Lavori (Direttore Lavori/DL): Persona fisica o Organizzazione professionale o Società cui spettano i compiti di cui all’art. 101 del Codice Appalti, alle linee guida ANAC e alla normativa applicabile.
7. Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): figura cui spettano i compiti di cui all’art. 91 del D.Lgs 81/2008 e alla normativa applicabile;
8. Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): figura cui spettano i compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e alla normativa applicabile;
9. Appaltatore: (in seguito denominato anche “Contraente”): l’operatore economico, così come definito dal Codice Appalti, che ha in appalto dall’Ente l’esecuzione di lavori o prestazioni di cui al presente documento nell’ambito del cantiere a cui si riferisce il contratto. Non sono Appaltatori (nei confronti dell’Ente), ai sensi del presente documento, i subappaltatori (più avanti definiti), in quanto non hanno rapporto diretto con l’Ente ed eseguono per l’Appaltatore parte dell’appalto assunto dall’Appaltatore medesimo, nel quadro di un rapporto fra l’Appaltatore e Subappaltatore cui, salvo quanto di seguito fosse espressamente previsto, l’Ente è estraneo.
10. Fornitori: si intendono coloro ai quali l’Ente abbia richiesto direttamente la fornitura di determinati materiali, che potranno anche comportare, in misura non rilevante rispetto al costo del materiale
stesso, l’esecuzione di determinati lavori. l’Appaltatore dovrà adeguare e coordinare l’esecuzione dei lavori con le forniture effettuate dai fornitori.
11. Subappaltatore: Operatore Economico che ha avuto, ai sensi e nei limiti normativi applicabili, in subappalto da un Appaltatore l’esecuzione e/o la fornitura di opere nell’ambito dell’appalto assegnato dall’Ente all’Appaltatore medesimo.
12. Direttore Tecnico (DT): Figura apicale, incaricata dell’organizzazione, della gestione e della conduzione generale del cantiere. Esso mantiene i rapporti con la Direzione Lavori, il RUP, ed in generale con l’Ente. Coordina e segue l’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza nonché ottempera e tutte le incombenze, per conto dell’Appaltatore, dell’esecuzione concreta del contratto d’appalto. Ad esso ricadono in capo gli obblighi stabiliti dal CA nonché dalle norme vigenti applicabili.
13. Direttore Tecnico di Cantiere (DTC): persona, sempre presente nel cantiere, cui compete la direzione tecnica di cantiere. In particolare sarà il referente del cantiere sia in materia di programmazione operativa sia di condotta esecutiva dei lavori ed ha la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere.
Art. 3 - Oggetto e condizioni dell’Appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, forniture e quant’altro necessario relativo all’opera il cui titolo è indicato all’art. “Premessa”.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti (architettonico, strutturale, impiantistico ecc..) dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per i quali non potrà chiedere alcun tipo di rivalsa.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
5. Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
6. In caso di necessità, l’Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva di scorporare dall’appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto eventualmente disposto dal presente Capitolato.
7. Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e allegati.
8. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR vigenti.
9. Prima della gara, l’Appaltatore ha l’obbligo di controllare le quantità rilevabili dalla documentazione di progetto e che fa parte del contratto attraverso l’esame approfondito di tutti gli atti ed elaborati progettuali (inclusi quelli della sicurezza in ossequio al presente Capitolato Speciale) posti in visione e acquisibili; dell’esito di tale verifica dovrà tenere conto nella formulazione della propria complessiva offerta in sede di gara. L'offerta dovrà intendersi altresì comprensiva delle condizioni speciali e generali nonché degli oneri a suo carico specificati nel presente Capitolato Speciale, per i quali non potrà chiedere alcun tipo di rivalsa.
10. Trova sempre applicazione l’art. 1374 del Codice Civile.
11. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è 6872375F3E e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento C98B11000010005.
Art. 4 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo dei costi sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08 è pari a € 569.330,07 definito come segue:
A-LAVORI A MISURA | |
1-Manodopera | € 100,00 |
2-Demolizioni e scavi | € 30.403,35 |
3-Fondazioni e sottofondi | € 17.161,30 |
4-Cls, acciai e casseforme | € 206.499,04 |
5-Murature e tramezzature | € 26.206,17 |
6-Intonaci e controsoffitti | € 14.763,09 |
7-Opere in pietra | € 1.205,00 |
8-Opere da lattoniere | € 8.998,75 |
9-Pavimenti e rivestimenti | € 27.844,85 |
10-Solai e coperture | € 10.311,00 |
11-Isolamenti ed impermeabilizzazioni | € 10.541,20 |
12-Fognature | € 4.288,58 |
13-Infissi e rivestimenti esterne | € 110.440,00 |
14-Opere da pittore | € 3.784,20 |
15-Impianto idrotermosanitario | € 27.780,00 |
16-Impianto elettrico | € 21.793,68 |
17-Opere da fabbro | € 9.855,00 |
18-Ascensore | € 26.738,00 |
TOTALE LAVORI | € 558.713,21 |
B-COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 10.616,86 |
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO A)+B) | € 569.330,07 |
2. L’importo d’offerta relativa ai lavori verrà determinato con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 95, c. 4 del CA mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta.
3. L’importo contrattuale, al netto dell'IVA, eventualmente rettificato dalla SA a seguito dei riscontri contabili da essa operati, corrisponde all’importo dei lavori offerto dall’Appaltatore risultante dall’applicazione del criterio di aggiudicazione ex art. 95 C.A. e di cui al punto precedente applicato all’importo di cui alla voce A-Lavori (pari ad € 558.713,21=), aumentato dell’importo relativo ai costi della sicurezza di cui alla voce B-Costi della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, e pari ad € 10.616,86=.
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura”, mediante massimo ribasso sull’importo dai sensi di quanto stabilito al riguardo dal Codice Appalti e dal Regolamento Appalti.
2. Il contratto d’appalto verrà stipulato mediante forma “pubblico-amministrativa” con modalità elettronica.
3. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.
4. L’importo del contratto potrà peraltro aumentare o diminuire secondo quanto stabilito dal CA, in particolare quando sussistono le condizioni di cui all’art. 106 del CA in materia di modifiche al contratto e/o di varianti nonché in base alle condizioni previste nel presente documento.
5. Ai fini del precedente punto i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità in caso di modifiche contrattuali e/o varianti ai sensi dell’art. 106 del CA. verranno determinati applicando ai singoli prezzi unitari posti a base di gara il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di offerta.
6. Per quanto attiene alla voce A-Lavori del precedente articolo, si farà riferimento ai lavori posti a base d’asta, mentre la voce B-Costi sicurezza, si farà riferimento ai prezzi indicati a tale scopo negli atti progettuali.
Art. 6 - Categoria prevalente e categorie scorporabili
1. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie e classifica nonchè relativi importi, suddivisi tra quota importo lavori, soggetta al ribasso d’asta, e quota costi sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta:
Categoria/e prevalente/i
categoria | classifica | importo totale | quota imp. Lavori | quota costi sicurezza |
OG2 | I° | € 300.679,84 | € 295.072,77 | € 5.607,07 |
Categorie diverse da quella prevalente
categoria | classifica | importo totale | quota imp. Lavori | quota costi sicurezza |
OS18-A | I. | € 167.626,33 | € 164.500,44 | € 3.125,89 |
OS18-B | I. | € 101.023,89 | € 99.140,00 | € 1.883,89 |
Art. 7 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Ai sensi di quanto stabilito dal Codice Appalti e dal RA, i gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella A:
OG2 | % incidenza | OS18‐A | % incidenza | OS18‐B | % incidenza | |||||||
1 | Manodopera | € | 100,00 | € | 100,00 | 0,02% | 0,00% | 0,00% | ||||
2 | Demolizioni e scavi | € | 30 403,35 | € | 28 413,35 | 5,09% | € | 1 990,00 | 0,36% | 0,00% | ||
3 | Fondazioni e sottofondazioni | € | 17 161,30 | € | 17 161,30 | 3,07% | 0,00% | 0,00% | ||||
4 | Cls, acciai e casseforme | € | 206 499,04 | € | 62 489,60 | 11,18% | € | 144 009,44 | 25,78% | 0,00% | ||
5 | Murature e tramezzature | € | 26 206,17 | € | 26 206,17 | 4,69% | 0,00% | 0,00% | ||||
6 | Intonaci e controsoffitti | € | 14 763,09 | € | 14 763,09 | 2,64% | 0,00% | 0,00% | ||||
7 | Opere in pietra | € | 1 205,00 | € | 1 205,00 | 0,22% | 0,00% | 0,00% | ||||
8 | Opere da lattoniere | € | 8 998,75 | € | 8 998,75 | 1,61% | 0,00% | 0,00% | ||||
9 | Pavimenti e rivestimenti | € | 27 844,85 | € | 27 844,85 | 4,98% | 0,00% | 0,00% | ||||
10 | Solai e coperture | € | 10 311,00 | 0,00% | € | 10 311,00 | 1,85% | 0,00% | ||||
11 | Isolamenti ed impermeabilizzazioni | € | 10 541,20 | € | 9 791,20 | 1,75% | € | 750,00 | 0,13% | 0,00% | ||
12 | Fognature | € | 4 288,58 | € | 4 288,58 | 0,77% | 0,00% | 0,00% | ||||
13 | Infissi e rivestimenti esterni | € | 110 440,00 | € | 11 300,00 | 2,02% | 0,00% | € | 99 140,00 | 17,74% | ||
14 | Opere da pittore | € | 3 784,20 | € | 3 784,20 | 0,68% | 0,00% | 0,00% | ||||
15 | Impianto idrotermosanitario | € | 27 780,00 | € | 27 780,00 | 4,97% | 0,00% | 0,00% | ||||
16 | Impianto elettrico | € | 21 793,68 | € | 21 793,68 | 3,90% | 0,00% | 0,00% | ||||
17 | Opere da fabbro | € | 9 855,00 | € | 2 415,00 | 0,43% | € | 7 440,00 | 1,33% | 0,00% | ||
18 | Ascensore | € | 26 738,00 | € | 26 738,00 | 4,79% | 0,00% | 0,00% | ||||
Totale lavori | € | 558 713,21 | € | 295 072,77 | 52,81% | € | 164 500,44 | 29,44% | € | 99 140,00 | 17,74% | |
oneri sicurezza | € | 10 616,86 | € | 5 607,07 | € | 3 125,89 | € | 1 883,89 | ||||
€ | 300 679,84 | € | 167 626,33 | € | 101 023,89 | |||||||
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8 - Interpretazione del contratto e dello schema di contratto d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale, a giudizio della SA, la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Qualora tra i diversi documenti contrattuali fossero possibili divergenze di interpretazioni o vi apparissero contrasti, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dello schema di contratto d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente documento o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente documento;
c) i Capitolati Speciali d’Appalto – parti tecniche;
d) l’Elenco dei prezzi unitari;
e) il computo metrico estimativo;
f) il cronoprogramma delle opere;
g) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal Coordinatore per la sicurezza;
h) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
i) le polizze di garanzia.
j) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo dell’ intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
2. Sono contrattualmente vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi (e le ll.mm.ii) e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, ancorchè non materialmente allegate, e in particolare:
a) Il Codice Appalti – D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
b) il Regolamento di cui al DPR 207/2010 per quanto applicabile;
c) tutte le disposizioni vigenti in materia di edilizia universitaria;
d) Xx Xxxxx, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
3. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti altre disposizioni, norme tecniche e civilistiche vigenti e ll.mm.ii. (elenco non esaustivo):
a) Legge 1086/71: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e relative norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005
b) EUROCODICI attinenti alla materia della Legge 1086/71;
c) D.P.C.M. 05.12.97 e s.m.i.: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
d) D.P.R. 24.07.1996, n° 503 e s.m.i.: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”
e) Legge 09/01/1991, n° 10 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e relativi regolamenti attuativi;
f) D. Lgs. n° 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, inclusi Decreti specifici di attuazione;
g) Legge 01/03/1968, n° 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”
h) Decreto Ministeriale n° 37 del 22/01/2008: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
i) Codice Civile;
j) Codice di Procedura Civile;
k) Disposizioni emanate dall'ISPESL.
l) Disposizioni dei VV.F. di qualsiasi tipo.
m) Norme UNI - CIG.
n) Norme CEI.
o) Normative e regolamenti sulla prevenzione, tutela, sicurezza, salute ed igiene nazionale e regionale;
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) la tabella di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; essa ha efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
5. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi, contenenti integrazioni esplicative supplementari, delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla DL è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori, fermi restando a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti nel presente documento ed in generale nella documentazione di gara.
6. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
7. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi – Computo Metrico Estimativo - Disegni.
8. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla DL.
9. Dovranno inoltre essere osservate, ove pertinenti a giudizio della SA, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e
s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) nonché tutte le altre norme vigenti in materia.
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione del contratto d’appalto è subordinata:
a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Appaltatore:
o dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
o dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla “lex specialis” di gara;
o del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
o alla presentazione delle garanzie di legge, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.), che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni a terzi, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra eventuale garanzia stabilita dal presente documento, i cui importi verranno indicati all’art. “Assicurazione a carico dell’Appaltatore”;
o alla presentazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008;
b) se l’Operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone:
o alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
o entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula.
Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed al riaffidamento dell’Appalto.
4. La stipulazione del contratto avrà luogo a decorrere dall’efficacia dell’aggiudicazione e comunque non prima di 35 giorni dalla medesima.
Art. 11 - Fallimento dell’Appaltatore
1. Si applica quanto previsto dall’art 110 del D. Lgs. 50/2016 salva e impregiudicata ogni altra azione che la SA ritenesse di intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.
2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Contraente, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
4. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia trova altresì applicazione quanto previsto al riguardo dal CA, in particolare le disposizioni di cui all’art. 48, c. 17-18 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 12 - Rappresentanti dell’Appaltatore - Direttore di cantiere – Direttore Tecnico di cantiere
1. L’Appaltatore è responsabile delle opere appaltate sia per quel che attiene la buona regola esecutiva che per quel che attiene il rispetto delle norme vigenti all’atto dell’esecuzione; egli è infatti pienamente
responsabile dalla consegna dei lavori al collaudo, fatti salvi gli artt. 1667 e 1669 del codice civile. In tal senso la presenza di personale di sorveglianza o della DL, nonché le disposizioni dalla stessa impartite, costituiscono atti disposti per tutelare la SA e non riducono le responsabilità dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente dal contratto.
3. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
4. La direzione del cantiere è assunta dal un Direttore tecnico (DT), in possesso di requisiti correlati alle previsioni contrattuali e in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire mentre la Direzione tecnica operativa del cantiere viene assunta dal Direttore tecnico di cantiere (DTC).
5. Qualora l’Appaltatore non assuma direttamente il ruolo del DT, deve depositare presso la SA, ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 4 del Capitolato Generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea che assumerà tale ruolo, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
6. Il DT deve essere comunque in possesso di requisiti di provata capacità e formazione tecnica, e dei requisiti morali per tutta la durata dell’appalto, e deve (sinteticamente e non esaustivamente):
• sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
• ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
• firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore;
Qualora l’Appaltatore non assuma il ruolo del DTC, lo stesso deve indicare alla SA il nominativo. Tale persona, in possesso di requisiti di provata capacità e formazione tecnica e dei requisiti morali per tutta la durata dell’appalto, deve essere altresì in possesso di delega, da consegnare alla SA in copia, conferita da tutti gli operatori economici operanti nel cantiere (Appaltatore, subappaltatori, lavoratori autonomi ecc..) con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. I compiti più significativi del DTC riguardano in sintesi (elenco non esaustivo):
• l’organizzazione del cantiere, l’impiego di mezzi d’opera;
• l’adozione dei mezzi richiesti dalle norme o suggeriti dalla pratica per evitare danni ai lavoratori o ai terzi, rispetto della normativa antinfortunistica;
• la guida e sorveglianza delle maestranze;
• il controllo delle fedele esecuzione del progetto e dell’osservanza delle prescrizioni impartite dalla DL ai lavoratori dell’impresa e alle ditte subappaltatrici;
• il controllo dei materiali forniti per conto dell’Appaltatore;
• l’adozione di ogni accorgimento affinché l’opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente, funzionalmente ed esteticamente accettabile e collaudabile;
• dare tutta l’assistenza alla DL durante i lavori, per tutte le operazioni attinenti lo stesso (es. misure, tracciamenti, contabilità ecc..);
• ottemperare alle prescrizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza;
• assicurare che le strutture di cantiere (igienico sanitarie, servizi, attrezzature, macchinari ecc..) siano tenuti integri e in buono stato;
• procedere all’aggiornamento del programma dei lavori dell’Appaltatore;
• compilare il giornale di cantiere e provvedere che sia vistato dal direttore dei lavori;
• compilare lo stato di avanzamento lavori;
• conservare e aggiornare tutta la documentazione di cantiere (PSC, POS progetto, autorizzazioni ecc..).
8. Il DL o la SA hanno il diritto di esigere il cambiamento del DT e/o del DTC e/o e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.
9. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali o altro atto ed evento lesivo nei confronti dell’Ente da loro provocato, sia direttamente che indirettamente.
10. Ogni variazione dei domicili di cui al presente articolo deve essere tempestivamente e formalmente notificata alla Stazione Appaltante.
11. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla SA il nominativo o i nominativi di chi, anche in caso di temporanea assenza o di cessazione del mandato, sostituisca una delle figure di cui ai commi 3 e 4. Ogni variazione del DT deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
12. In mancanza del DT e/o del DTC durante i lavori, il DL potrà ordinare la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere fino all’esecuzione di tale nomina, addebitando all’Appaltatore ogni onere economico che dovesse derivare dall’eventuale chiusura.
13. Per ciascuna delle figure di cui ai commi 3 e 4, devono essere tempestivamente comunicati al Committente, alla DL ed al CSE i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
14. L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla accettabilità dei rappresentanti che verranno designati.
15. Resta ferma ed impregiudicata la responsabilità l’Appaltatore anche in occasione di un eventuale sostituzione dei rappresentanti delegati di cui al presente articolo, del loro operato e di eventuali criticità organizzative correlate alle sostituzioni che non potranno comportare alcun tipo di giustificazioni e nessun tipo di ritardo alla regolare prosecuzione dei lavori.
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente, negli elaborati del progetto esecutivo, in particolar modo nei Capitolati Speciali d’Appalto-parti tecniche ove presenti, e nella descrizione delle singole voci allegata allo/agli stesso/i capitolato/i.
2. I materiali e i componenti devono essere in qualsiasi caso della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della DL; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo “Riserve dell’Appaltatore – Accordo bonario – Transazione”.
3. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
4. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
5. A richiesta della SA l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
6. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la DL può, sentito il RUP, prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del presente documento.
7. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta della DL, che riporti l'espressa approvazione del RUP.
8. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
9. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
10. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di collaudo.
11. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
12. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della DL l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
13. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dall’Appalto e/o necessarie per verificare la qualità dei lavori, sono disposti dalla DL o dall'organo di collaudo e sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa. Per le stesse prove la DL provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
14. La DL o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dall’appalto ritenute però necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.
Art. 14 - Valuta - Imposta Valore Aggiunto
1. Tutti gli atti predisposti dalla SA sono espressi in Euro (€). Tutti gli atti inerenti la condotta dei lavori saranno anch’essi espressi in Euro.
2. Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell’esercizio d’impresa e pertanto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi all’importo contrattuale, a carico dell’Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento, che verrà indicata dall’Amministrazione su richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.
3. Tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
4. Si applica la normativa in materia di “split payment”.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito processo verbale di consegna redatto in contradditorio in doppio esemplare, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per la consegna dell'opera o dei lavori.
2. Prima della consegna dell’opera, verrà rilasciata dal RUP una attestazione, controfirmata dall’Appaltatore, in merito al permanere delle seguenti condizioni:
• accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
• assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
• conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori
3. Il DL, su autorizzazione del RUP, convocherà con lettera, trasmessa con congruo anticipo, l’Appaltatore alla consegna dei lavori.
4. L’Appaltatore avrà l’onere di presentarsi alla data indicata dal DL e/o SA con adeguato supporto di mezzi e operai per coadiuvare la DL nelle operazioni di tracciamento, misura ecc. necessarie per la consegna stessa.
5. Se ricorrono i presupposti di cui all’art. 32, c. 8 e 13, del D. Lgs 50/2016, il RUP, subito dopo che l'aggiudicazione è diventata efficace, può autorizzare il DL a procedere alla consegna in via d'urgenza. In tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, xxx comprese le opere provvisionali.
6. E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere:
• alla consegna frazionata dei lavori senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione;
• alla consegna parziale dei lavori, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
7. Il processo verbale di consegna dei lavori deve contenere tutte le circostanze, speciali e non, le operazioni effettuate per la consegna quali tracciamenti, misure, capisaldi ecc.., le aree, i locali a disposizione dell’Appaltatore nonché la dichiarazione che l’area su cui verranno eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
8. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, se stipulato, incamerare la cauzione, e utilizzare la graduatoria definitiva di gara per un nuovo affidamento, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
9. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, ad ogni stato di avanzamento dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva in originale ed in data non anteriore ad un mese da quella del SAL, sia relativo alla propria impresa che alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Art. 16 - Tempo utile e termine per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del processo verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali e del numero medio di giorni di maltempo nella zona in cui ricade l'area oggetto dell'appalto, pertanto le eventuali giornate di maltempo non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun tipo.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 17 - Sospensioni proroghe e riprese
1. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP con annotazione sul verbale.
2. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. Qualora, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il DL provvede alla sospensione parziale lavori di quelli non eseguibili. Ricorrendo tale evenienza, ai fini del differimento dei termini contrattuali si opererà ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
4. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica/variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del CA.
5. Fuori dei casi previsti dai precedenti commi, il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal citato dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti (comunitari, statali e/o regionali ecc..) ad esempio per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
6. In caso di inosservanza di norma in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il CSE o il RUP ovvero la DL, potranno ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per tali sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore, e la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà alcuno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori.
7. Il verbale per la concessione di sospensioni, redatto ai sensi dell'art. 107 del CA, e controfirmato dall'Appaltatore e in possesso di adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori, deve pervenire al RUP entro 5 (cinque) giorni successivi alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.
8. Qualora il RUP non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento il verbale si dà per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.
9. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.
10. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’art. 190 del RA.
11. La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, non è calcolata e non incide sullo scorrere del tempo contrattuale per dare ultimate le opere. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore.
12. Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
13. L’Appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale medesimo. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP .
14. In deroga a quanto previsto al comma precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine contrattuale, e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate dopo; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 12 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
15. La mancata determinazione del RUP sulle richieste di proroga entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
16. Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
17. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione; esso è efficace dalla data della sua redazione. Al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni previste per il verbale di sospensione.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
19. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DL.
20. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dei commi precedenti in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
21. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell’importo contrattuale. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui al comma 3 dell’art. “Consegna ed inizio dei lavori” ;
b) nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL (la penale è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire);
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto del termine fissato dal Direttore dei lavori per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori di cui al comma 2 dell’art. “Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione” .
3. La penale di cui al comma 2, lettera a) e b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire;
4. La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.
5. La penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavorazioni di piccola entità elencate nel certificato di ultimazione lavori.
6. Le penali irrogate ai sensi del comma 2 sono disapplicate e, se già addebitate, sono restituite qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti il termine di ultimazione dei lavori.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
8. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente capitolato e ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i medesimi.
9. Le penali possono essere disapplicate su motivata richiesta dell'Appaltatore quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile o quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.
10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
11. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente documento in materia di risoluzione del contratto.
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell’inizio dei lavori l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità/indicazioni erronee e/o incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Qualora la DL non ritiene che il programma esecutivo di cui al comma 1 non sia adeguato, la stessa comunicherà per iscritto la mancata approvazione del programma evidenziando le criticità emerse e assegnerà un ulteriore termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, all’Appaltatore per la revisione del programma esecutivo.
3. La mancata presentazione del programma esecutivo entro il termine di cui al comma 1 o la sua eventuale insufficiente revisione secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori entro il termine di cui al comma 2 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione del programma stesso da parte della D.L. medesima, comporta l’automatica accettazione da parte dell’Appaltatore del cronoprogramma di progetto, quale programma esecutivo dei lavori.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal CSE, in ottemperanza al decreto legislativo 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di progetto integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.
6. L’accettazione del programma esecutivo non esclude né diminuisce la responsabilità dell’Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
7. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle
predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica quanto disposto dall’articolo “Sospensioni proroghe e riprese” del presente documento.
Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal contratto d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati né i ritardi e gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) il tempo necessario alla DL per l’approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;
i) gli scioperi a qualunque titolo organizzati;
j) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
k) il tempo necessario alla DL ed alla Stazione Appaltante per l’esame e l’approvazione delle eventuali proposte di variante dell’Appaltatore;
l) l’eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti;
m) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensioni dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi potrà produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, c. 4 del CA.
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al comma 1 dell’articolo “Penali in caso di ritardo”, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
3. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all’Appaltatore entro quindici (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della SA.
5. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 23 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento quando gli stessi raggiungano un importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). La data cui riferire gli atti di contabilità delle opere è quella corrispondente alla data di contabilizzazione dei lavori con la quale si raggiunge il suddetto importo.
2. Il pagamento avverrà mediante emissione di apposito certificato di pagamento per la parte di lavoro eseguita, questa verificata nelle misure/percentuali in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. e contabilizzata ai sensi di quanto stabilito agli artt. “Lavori a misura“ del presente documento.
3. Più specificatamente per la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, componenti, strutture ecc.. verrà riconosciuto il pagamento nella seguente misura:
- 80% all'atto dell'effettiva posa;
- 20% all'atto della presentazione di tutte le relative certificazioni di omologazione e/o rapporti di prova, documenti di trasporto, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di regolare esecuzione ecc.., così come prescritto dalle normative vigenti.
4. La DL provvederà a contabilizzare, ove presenti, i costi della sicurezza effettivamente sostenuti fino alla data del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 nelle modalità stabilite all’articolo “Costi per la sicurezza”.
5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori si precisa che questi saranno contabilizzati solo se correttamente eseguiti e se saranno state fornite tutte le documentazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc., obbligatorie per Xxxxx o per contratto, salvo facoltà della D.L., sentito il RUP, di procedere ad una parziale contabilizzazione di quanto eseguito.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, il DL redige la contabilità dei lavori ed il relativo Stato di Avanzamento Lavori e lo trasmette al RUP. Lo Stato di Avanzamento Lavori deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
7. Il RUP emette, entro i successivi 7 (sette) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il gg/mm/aa» con l’indicazione della data di cui al comma 1.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
9. I pagamenti avverranno previo accertamento:
a) della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere con le modalità indicate all’art. “Subappalto” del presente documento;
b) del pagamento degli eventuali subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. “Pagamento dei subappaltatori” del presente documento.
c) all’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio in seguito spiegato dal presente documento.
10. Si provvede alla sospensione del pagamento delle rate di acconto qualora si ravvisino le seguenti eventualità:
a) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori, lavoratori autonomi o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia;
b) qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
Nel caso di sospensione del pagamento delle rate di acconto nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’Appaltatore per il ritardato pagamento. I termini del pagamento riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui al presente comma.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché ai sensi dell’art. 30, c 5 del CA, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque) per cento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/ regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
12. Redatto il certificato di ultimazione dei lavori, verrà rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del CA, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
14. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento delle condizioni minime di cui al comma 1.
15. Nel caso in cui, per dolo, imperizia, negligenza, colpa ecc.. dell’Appaltatore, non sia possibile raggiungere le condizioni di cui al comma 1, e fermo restando le altre azioni che la SA può adire a tutela dei propri interessi nei confronti del Contraente così come stabilito dalle norme vigenti in materia nonché dal presente documento, è facoltà della SA, a fronte di una relazione della DL che indichi adeguatamente le motivazioni di cui sopra ricadenti in capo all’Appaltatore, provvedere, sulla base delle verifiche positive di legge, all’emissione di un certificato di pagamento da parte del RUP sulla base di uno Stato di Avanzamento Lavori delle lavorazioni/forniture effettivamente e regolarmente operate dall’Appaltatore e/o suoi subappaltatori/fornitori ed ammissibili a contabilità fino alla data di insorgere della situazione ostativa al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1.
16. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
17. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutti gli operatori economici raggruppati, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti e contabilizzati. Il pagamento del SAL, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell’impresa capogruppo. La Capogruppo è pertanto formalmente autorizzata, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, ad incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciandone liberatoria quietanza, esonerando la SA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla essa Capogruppo.
18. Gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di tali prescrizione rappresenterà una grave violazione
degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
19. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 (G.U. 23/08/2010 n. 196). Si applica quanto previsto all’articolo “Tracciabilità dei pagamenti”.
Art. 24 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto dalla DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato di ultimazione lavori; esso è trasmesso dal DL al RUP entro 10 (dieci) giorni dalla data della sua emissione.
2. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all’accertamento, ai sensi delle norme vigenti in materia, della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva, relativa anche a tutti i subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi, ecc.. autorizzati operanti nel cantiere per conto dell’Appaltatore, e all’accertamento del pagamento dei medesimi con le modalità indicate all’uopo dal presente documento.
3. Il DL accompagna il conto finale con la relazione di cui all’art. 200 del RA.
4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande e riserve eventualmente già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene come da lui definitivamente accettato.
5. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale ai sensi dell’art. 202 del RA.
6. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia (cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa) pari all'importo della medesima rata di saldo ai sensi dell’art. 103,
c. 6 del CA.
9. Nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
10. La garanzia, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
11. La garanzia deve avere validità ed efficacia non inferiore a 2 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
12. Si procederà alla sospensione del pagamento a saldo quando:
a) il DURC, richiesto direttamente dalla SA, agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti negativo, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.
b) nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro venti (venti) giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base alla stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
c) si riscontrino situazioni indicate nel presente documento e applicabili al caso.
13. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla SA per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'Appaltatore, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite,
in base alle quote di esecuzione lavori dichiarate in sede di gara, previa osservanza delle cautele, anche fidejussorie, previste nei precedenti articoli.
14. Il pagamento della rata di saldo non costituisce comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
15. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. In caso di ritardo, per causa imputabile alla SA, nell’emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto di ritardo nel pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini stabiliti nell’art. “Pagamenti in acconto” del presente documento, si applicano gli interessi legali sulle somme dovute calcolati dal giorno successivo a quello del previsto pagamento senza ritardo alla data della loro effettiva corresponsione.
2. Nel caso in cui il ritardo dell’emissione dei certificati di pagamento o del pagamento delle rate di acconto superi i 60 (sessanta) giorni, sono dovuti gli interessi di mora dal giorno successivo al sessantesimo.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione del CA e dalla normativa e relative disposizioni pertinenti.
5. Il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.
Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo “Pagamenti a saldo” del presente documento, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
3. Il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.
Art. 27 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i lavori al presente Appalto, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, c.13 del CA e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SA.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge sulla tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
5. La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. In ogni caso l'Ente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 - Lavori a misura
1. Le misurazioni e le valutazioni dei lavori a misura, ove contemplate, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme dei Capitolati Speciali d’Appalto nonché del Capitolato Generale d’Appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera, se non previamente concordati con la DL e comunque debitamente motivati.
2. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’art. 106 del CA e/o quanto stabilito dal presente documento, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi a sensi dell'art. “Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi” del presente documento, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti a disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, anche se non espressamente menzionata, sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti progettuali.
6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di progetto e/o nuovi prezzi determinati come al punto 3.
7. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati dalla SA sulla base dei relativi prezzi di elenco prezzi di progetto, se presenti, ovvero sulla base di nuovi prezzi formati ai sensi del comma 3, applicati alle relative quantità.
Art. 30 - Costi per la sicurezza
1. I costi per la sicurezza, da corrispondere in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori, sono valutati in qualsiasi caso nella misura massima pari all’apposito importo stanziato dalla SA negli atti progettuali e nel bando di gara, eventualmente modificati successivamente ai sensi del presente documento in occasione ad es. di modifiche contrattuali, varianti ecc.. debitamente approvati prima dalla SA.
2. La contabilizzazione dei costi per la sicurezza avverrà separatamente rispetto a quella dei lavori relativi allo stesso Stato Avanzamento Lavori. Si intende come ammissibile e liquidabile la quota dei costi per la sicurezza effettivamente realizzati o sostenuti, come da apposita e specifica documentazione contabile elaborata dalla DL. L’importo così determinato sarà poi inserito all’interno dello Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente.
3. Nel caso in cui, su dichiarazione della DL, non sia possibile procedere ad una precisa contabilizzazione dei costi della sicurezza, si assumerà che gli stessi, se effettivamente realizzati, verranno riconosciuti e ammessi a contabilità come quota parte proporzionale all’importo dei lavori contabilizzati dalla DL nello stesso Stato Avanzamento Lavori corrispondente.
4. Il pagamento avverrà per mezzo degli Stati di Avanzamento dei Lavori a condizione che tutte le opere provvisionali, le disposizioni e gli allestimenti previsti, siano stati realizzati e mantenuti nell’assoluto rispetto della vigente normativa e secondo le indicazioni fornite dal CSE.
5. L’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Tale corresponsione deve risultare evidenziata nelle fatture emesse dai subappaltatori dove l’importo deve essere riportato in maniera distinta da quello delle lavorazioni subappaltate.
6. La SA può chiedere alla DL di verificare il corretto adempimento del presente articolo.
Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. I manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla DL, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo offerto o, in difetto, del prezzo di stima.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DL ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Generale.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 32 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, c. 1 del CA è richiesta al contraente una garanzia definitiva, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi (es. risarcimento danni, rimborso somme dovute alla SA, tacitazione crediti vantati da terzi ecc..) derivanti dal contratto.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 103 del CA, in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la cauzione definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. La cauzione definitiva è prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia definitiva, per il rimanente ammontare residuo del 20 (venti) per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle rate di acconto da corrispondere all'Appaltatore.
8. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
9. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
10. Per quanto non previsto dal presente documento, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 e prevedere, inoltre, la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
11. Nel caso di lavori di particolare valore si dovrà rispettare quanto stabilito dall’art. 104 del CA.
Art. 33 - Riduzione delle garanzie
1. L'importo della garanzia definitiva è ridotto:
a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000.
b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.
c) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di Raggruppamenti Temporanei di operatori economici si sottolinea quanto segue: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese va riconosciuto il diritto alla riduzione della cauzione solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione.
Art. 34 - Assicurazione a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, c. 7 del CA e del presente documento l’Appaltatore dei lavori è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori in caso di consegna d’urgenza, a costituire e consegnare alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima:
a) una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che potrebbe verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
b) una polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori;
2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 lett. a) contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Essa deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere le seguenti somme assicurate :
-partita 1) per le opere oggetto del contratto: pari all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A,
-partita 2) per le opere preesistenti: Euro 2.000.000,00=,
-partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 100.000,00=;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
In particolare tale polizza deve:
a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) prevedere, all’interno delle partite 1-2-3, anche la fattispecie della risoluzione in danno.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) di cui al comma 1 lettera b) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale al lordo dell’I.V.A, con un minimo di € 500.000,00 e deve in particolare :
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di DL, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
5. La copertura delle predette garanzie assicurative di cui alle lettere a) b) assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. In caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle mandanti.
8. Eventuali scoperti o franchigie non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.
9. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore per tutte le garanzie non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
10. I contratti di assicurazione devono essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. 12.03.2004, n. 123, salvo quanto previsto dal presente documento e devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.
11. Nel caso di lavori di particolare valore si dovrà rispettare quanto stabilito dall’art. 104 del CA.
Art. 35 - Garanzie fideiussorie e assicurative di raggruppamenti temporanei
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi di quanto stabilito dal CA, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti e devono essere intestate a tutti i componenti del raggruppamento con responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell’art. 103, comma 10 del CA
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36 - Variazione dei lavori
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata disposta dalla DL e/o preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106. Non sono altresì riconosciute, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL o della SA.
2. Ai sensi e nei termini stabili all’art. 106 del CA, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche contrattuali/varianti che ritenga opportune, senza che perciò il Contraente possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno derivanti dalla modifica contrattuale/variante.
3. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, al contratto di appalto dovranno essere autorizzate dal RUP con le modalità eventualmente previste dall’ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende e possono essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall’art. 106,
c. 1 del CA.
4. La modifica contrattuale/variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l’adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e dei relativi costi per la sicurezza, con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
5. Nei casi di cui all’art. 000, x. 0 xxxxxxx x) x x) xxx XX, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare lo stesso CA.
6. Fermo restando la responsabilità dei progettisti esterni, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 106, c. 2 del CA, il contratto può essere altresì modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del CA, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
• le soglie fissate all’articolo 35 del CA;
• il 15 (quindici) per cento del valore iniziale del contratto, fermo restando che la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. Nel caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
7. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, ai sensi dell’art. 149 del CA, si specifica che:
• non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
• sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
8. Ai sensi dell’art. 106, c. 12 del CA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, è sempre facoltà della SA imporne all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
9. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le eventuali nuove modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variazione, ivi compreso il tempo per l’esecuzione delle stesse.
10. Qualora l’importo delle variazioni superi il quinto d’obbligo il RUP ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione da parte dell’Appaltatore la SA, per il tramite del RUP, deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni.
11. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP entro i 45 (quarantacinque) giorni si intende manifestata la volontà di accettare le variazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la SA non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
12. E’ sottoscritto un atto aggiuntivo di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le eventuali nuove modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni aggiuntive, ivi compreso il tempo per l’esecuzione delle stesse.
13. In caso di necessità di determinazione di nuovi prezzi per le modifiche contrattuali/varianti in corso d’opera e delle variazioni inerenti il quinto d’obbligo si applica quanto riportato all’articolo “Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi”.
14. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della DL, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
15. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima della modifica contrattuale/variante eventualmente oggetto della contestazione.
16. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto con la SA prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
17. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al CA ed i relativi atti attuativi, nonchè il RA e s.m.i..
Art. 37 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Fermo restando le responsabilità dei progettisti esterni di cui all’art. 106 c, 9 e 10 del CA, qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie, ai sensi dell’art. 106, c. 2 del CA, modiche/varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 000, x. 0 xxx XX, xx XX procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta, previa redazione dello stato di consistenza da parte della DL, il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano, a giudizio della SA, errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. La modifica contrattuale/variante deve comprendere gli eventuali costi, stabiliti dal Coordinatore per la sicurezza, per l’adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei relativi costi per la sicurezza, con i conseguenti adempimenti.
Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali modifiche/varianti/variazioni al contratto sono valutate mediante l'applicazione, ove pertinenti, dei prezzi contrattuali determinati ai sensi del presente documento.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
• desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 23, c 7 del CA;
• ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto iniziale;
• quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio, su apposito vernale nuovi prezzi, tra la DL e l’Appaltatore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla SA su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall’Appaltatore in sede d’offerta.
5. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la SA può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Ai sensi dell’art. 23, c. 7 del CA, per la stima e determinazione dei nuovi prezzi e/o per l’analisi di prezzi si farà riferimento, in linea generale, ai prezziari regionali della Regione Veneto, al prezziario della CCIAA della provincia di Padova, o, in mancanza in essi di prezzi unitari e/o voci elementari necessari alle stime, ai prezziari delle regioni limitrofe e/o delle CCIAA delle provincie del Veneto. Nel caso sia necessario si usufruirà, a giudizio insindacabile della SA, di altre fonti informative (es. prezziario Genio Civile ecc..) oppure per acquisizione da parte della DL di preventivi.
7. I prezzi unitari, i prezzi elementari e le valutazioni economiche della DL si intendono riferite a prezziari, fonti informative e preventivi aggiornati alla data di formulazione dei nuovi prezzi.
8. Fermo restando che i prezzi unitari, i nuovi prezzi e le analisi prezzi di cui al presente articolo saranno in qualsiasi caso comprensivi di tutti gli oneri per la perfetta realizzazione a regola d’arte delle lavorazioni cui i prezzi si riferiscono, ancorchè non espressamente citati, gli stessi sono altresì comprensivi di Spese generali (SG) ed utili di impresa (UI) per i quali vale quanto segue:
• Spese Generali (SG): Per Spese Generali, sempre comprese nel prezzo unitario ancorchè non citate, si intendono (elenco non esaustivo):
o le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
o gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
o la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore;
o la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
o le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
o le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
o le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
o le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
o le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
o le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
o le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o tutti gli eventuali oneri generali e particolari e accessori previsti dal presente documento a carico dell’Appaltatore.
Nel caso sia necessario formulare nuove analisi dei prezzi unitari, per tenere conto dell’incidenza delle spese generali, comprese nel prezzo unitario e perciò a carico dell'Appaltatore, si applicherà una percentuale del 13% (tredici per cento) sull’importo calcolato sulla somma dei costi elementari (manodopera, noli, attrezzature ecc..) formati il prezzo unitario. Su motivata indicazione da parte della DL, la SA può prendere in considerazione e/o accettare percentuali diverse fino però ad un massimo del 15% (quindici per cento).
• Utile di Impresa (UI): l’utile di impresa dell'Appaltatore viene stabilito pari al 10% (dieci per cento), calcolato sulla somma dei costi elementari (manodopera, noli, attrezzature ecc..) e delle SG.
Su motivata indicazione da parte della DL, la SA può prendere in considerazione e/o accettare percentuali diverse da quelle formulate in sede d’offerta fino al massimo al 10 % (dieci per
cento).
9. E’ sottoscritto dall’Appaltatore il verbale nuovi prezzi, redatto dalla DL, a conferma dell’applicazione, ove necessario, dei medesimi alle nuove lavorazioni presenti nelle modifiche/varianti/variazioni.
10. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i xxxxxx s'intendono definitivamente accettati.
11. Ai fini dell’applicazione dell’art. 106, c. 1 lett. a) del CA, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7 del CA, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
12. La modifica contrattuale/variante può comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza, l’adeguamento del PSC e dei relativi costi per la sicurezza, con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento del Piano Operativo di Sicurezza.
Art. 39 - Proprietà dei materiali di demolizione ed escavazione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in una discarica autorizzata ai sensi della normativa vigente, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in una discarica autorizzata ai sensi della normativa vigente, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo “Utilizzo di materiali recuperati o riciclati”.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali e sul luogo di lavoro
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le disposizioni delle stesse norme applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
3. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
6. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Art. 41 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi e per gli usi di cui al presente documento;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al CSE:
• il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81/2008;
• il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81/2008;
• l’accettazione del PSC con le eventuali richieste di adeguamento;
• il POS per la preventiva approvazione da parte del CSE.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
• dall’Appaltatore nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
• dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo
45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
• dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
• da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
• da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
• dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore comunica alla SA gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 42 - Piani di Sicurezza e Coordinamento
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante. Tale obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
2. L’Appaltatore può presentare, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante (non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione) e comunque prima dell’inizio dei lavori, al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
In nessun caso le eventuali integrazioni al PSC possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il CSE non si pronunci entro il termine di sette (7) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il CSE non si sia pronunciato entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sette giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle modifiche/varianti/variazioni.
8. Si precisa che le Autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l’esecuzione dell’appalto, sono:
• I.N.P.S. – Padova;
• I.N.A.I.L – Padova;
• DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO – Padova;
• CASSA EDILE MUTUALITÀ ED ASSISTENZA LAVORATORI EDILI – Padova;
• AZIENDA sanitaria competente.
Art. 43 - Piano Operativo di Sicurezza
1. L'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante di cui all’art. “Adempimenti preliminari in materia di sicurezza” e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al CSE il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. I contenuti del piano operativo di sicurezza sono riportati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del CA, l’Appaltatore è tenuto ad acquisire e verificare preliminarmente i POS, redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte gli operatori economici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, al mandatario spetta l’onere della raccolta, verifica e trasmissione alla SA dei POS delle mandanti
4. Il POS (o i POS) costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.
5. Il POS deve essere approvato dal CSE, mediante apposizione di un visto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il CSE si sia pronunciato il piano operativo per la sicurezza si intende accettato.
6. La mancata presentazione del POS entro il termine di cui al comma 1 o la sua eventuale insufficiente revisione secondo quanto prescritto dal CSE entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della mancata approvazione del POS, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione e l’assegnazione dell’appalto al secondo in graduatoria.
7. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
8. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità dei singoli operatori economici e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati XIII e da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 90, c. 9 del D.Lgs. 81/2008 l'Appaltatore, i subappaltatori, le imprese esecutrici, lavoratori autonomi, ognuno per le proprie competenze, sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e in occasione di ogni variazione dei dati e comunque periodicamente, a richiesta della SA o del CSE:
• Le informazioni relative alla propria idoneità tecnico-professionale quali l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
• L’organico medio annuo distinto per qualifica;
• Gli estremi delle denunce INPS INAIL e Cassa Edile.
3. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
5. Il direttore tecnico di cantiere dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
6. Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell’art. 105, c. 14 del CA l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con i propri fornitori degli adempimenti, da parte dei subappaltatori e dei fornitori, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 45 - Subappalto
1. L’Appaltatore dovrà eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto, il quale non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Ai sensi dell’art. 105 del CA e fatto salvo quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo 105 del CA e' ammesso il subappalto nella misura massima del 30 (trenta) percento dell'importo complessivo del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 5 del CA, per le opere di cui all’art. 89, comma 11 CA (SIOS) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il 30 (trenta) per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante e previo le verifiche di legge da attuarsi nei confronti del subappaltatore e, fermo restando che tutte le categorie di lavoro possono essere subappaltate, alle seguenti condizioni:
a) la facoltà di subappaltare sia prevista espressamente nel bando di gara, che indica altresì la categoria o le categorie per le quali è effettivamente ammesso il subappalto.
b) all'atto dell'offerta l’Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e i relativi nominativi degli operatori economici subappaltatori. Ai sensi dell’art.
105 c. 6 del CA, qualora il bando lo preveda, l’Appaltatore dovrà aver indicato la terna di subappaltatori.
c) l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del CA.
4. Fermo restando quanto sopra, il subappalto è altresì consentito alle seguenti condizioni e modalità:
a) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente:
o alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
o alla presenza della clausola, che la Stazione Appaltante verificherà ai fini della nullità assoluta del contratto di subappalto, con la quale i subappaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii;
o alla quantificazione dei costi della sicurezza nel caso in cui al subappaltatore siano affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC. Tali costi saranno riconosciuti al subappaltatore ai sensi di quanto previsto dal CA;
o all’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando e dagli atti di gara, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione;
o all’individuazione delle lavorazioni affidate, tra quelle previste dal contratto, eventualmente distinti per la parte a corpo e per la parte a misura, e l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione di cui all’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
o alla documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
o alla dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del CA;
o eventuale documentazione tecnica e amministrativa atta ad individuare gli ambiti del subappalto.
b) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011. A tale scopo,
o se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad € 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia.
5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo saranno autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Committente su presentazione della completa documentazione di cui sopra da parte dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
• entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
• per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a Euro 100.000,00, i termini sono ridotti a 15 giorni.
Nel caso in cui l’Appaltatore trasmetta la richiesta di subappalto non conforme o incompleta o priva anche in parte della documentazione necessaria, la SA comunicherà all’Appaltatore la non conformità dell’istanza e indicando le integrazioni necessarie a carico dell’Appaltatore. I termini di cui al presente comma decorreranno pertanto a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Appaltatore di subappalto conforme e completa in ogni sua parte.
Trascorsi i termini, eventualmente prorogati, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto
6. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
• ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
• se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi costi per la sicurezza spettano al subappaltatore al prezzo originario previsto dal PSC di progetto, senza alcun ribasso; la SA, per il tramite del DL e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
• nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
• le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
• le imprese subappaltatrici, per il tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
o prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali INPS INAIL, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
o prima dell’inizio dei lavori copia del proprio POS in coerenza con il PSC;
o ad ogni stato di avanzamento lavori il DURC.
• l’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
• l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti e dal PSC.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Salvo i casi in cui tale fattispecie è consentita dalle leggi in materia, gli eventuali contratti di ulteriore subappalti sono da considerarsi nulli.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
9. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inviate dall’impresa mandataria ed i relativi contratti di subappalto dovranno da questa essere stipulati e trasmessi secondo quanto esplicitato al presente articolo..
10. Nel caso l’Appaltatore sia un consorzio che non esegue direttamente i lavori, le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inviate dal consorzio stesso oppure dai consorziati esecutori dei lavori in nome e per conto del consorzio ed i relativi contratti di subappalto potranno essere stipulati dalle consorziate esecutrici a condizione che il Consorzio produca una dichiarazione di manleva nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le eventuali richieste avanzate dalle ditte subappaltatrici nonché una dichiarazione di responsabilità solidale con le consorziate per l’osservanza da parte delle imprese subappaltatrici, relativamente ai dipendenti di quest’ultime e per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore, nonché degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.
11. Ai fini dell’art. 105, c. 2 del CA è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00= e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
12. Sempre ai fini dell’art. 105 c. 2 del CA, non costituiscono invece subappalti ma sub-contratti o sub- affidamenti:
a) le forniture senza prestazione di manodopera. La fornitura deve riguardare un bene prodotto in serie e tale bene deve possedere già in sé la sua destinazione d’uso (ad esempio porte, finestre, radiatori, ventilconvettori, pannelli prefabbricati, corpi illuminanti ecc.) e ciò indipendentemente dalla posa;
b) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. In particolare trattasi di fornitura con posa in opera e non di subappalto quando sussistono i seguenti elementi:
o la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene prodotto in serie (ad esempio montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio etc.) senza che lo stesso si trasformi in cosa diversa. La posa consiste in un’attività specificatamente esecutiva che ha lo scopo di rendere idoneo il bene ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto
L'affidatario comunica alla SA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti/affidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:
• il nome del sub-contraente;
• l'importo del sub-contratto;
• l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
• dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
• elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
• dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
• dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità
• eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del CA.
13. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 non è altresì considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali l’Appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla SA.
14. La SA rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra i subappaltatori, cottimisti o subfornitori e l’Appaltatore, restando la SA stessa sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte degli stessi o da richieste di risarcimento che terzi potessero avanzare come conseguenze dell’esecuzione di tali contratti.
15. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni fissate nel presente articolo rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per la SA di applicare eventuali sanzioni e di richiedere la risoluzione del contratto.
Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta una grave violazione degli obblighi contrattuali ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 47 - Pagamento dei subappaltatori
1. La SA non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori/cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti.
2. L’Appaltatore dovrà trasmettere all’Ente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e dell’importo degli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto corrisposti senza alcun ribasso dall’Appaltatore al subappaltatore.
3. Qualora l’Appaltatore non trasmettesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Ente sospende l’emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
4. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni fissate nei precedenti commi 2 e 3 rappresenterà grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà per l’Ente la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
5. La SA non provvederà al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.
L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla SA, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
6. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs.50/2016, la SA, in relazione alle somme dovute ai subappaltatori e/o cottimisti le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
• quando il subappaltatore o cottimista è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
• in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
• su richiesta del subappaltatore o del cottimista.
In questi casi, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla SA, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Tale comunicazione verrà esaminata e verificata dalla SA tramite la DL e dovrà essere vistata dalla DL e dal subappaltatore/cottimista.
La documentazione contabile di cui al comma deve specificare separatamente:
• la contabilizzazione delle opere;
• l’importo degli eventuali costi per la sicurezza da liquidare al subappaltatore/cottimista;
• l’individuazione delle categorie di lavoro, tra quelle di cui all’allegato A del RA e ricadenti nel contratto d’appalto al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate.
7. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore/cottimista sono subordinati:
• all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della SA;
• all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti da parte dei subappaltatori/cottimisti;
• al rispetto dei contratti nazionali di cui all’articolo 52.
8. Se l’Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, la SA sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore vi non adempie a quanto previsto. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni fissate nel presente articolo rappresenterà altresì una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Università di richiedere la risoluzione del contratto.
Art. 48 - Distacco di manodopera
1. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
• di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
• di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
• che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
2. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Art. 49 - Riserve dell’Appaltatore - Accordo bonario - Transazione
1. L’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, presso la sede della SA, il registro di contabilità (RC) con o senza riserve in ogni occasione in cui viene invitato a farlo.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel RC.
3. L’Appaltatore, nell’eventualità che voglia far valere le proprie pretese, dovrà formulare le sue domande, attendendosi alle prescrizioni di cui all'art. 190 del RA.
4. Qualora l'Appaltatore intenda avanzare una riserva, la stessa dovrà, a pena di decadenza, possedere i seguenti requisiti:
a) dovrà avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (causa petendi), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (petitum). Quanto al primo dei due elementi (causa petendi), sarà indispensabile che l’Appaltatore esponga in modo specifico e indicare con precisione ed in modo circostanziato i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano.
b) deve essere tempestiva, ossia essere formulata obbligatoriamente nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse da parte dell’Appaltatore, ossia sottoposto alla sua firma;
c) deve essere comprensiva dell’eventuale richiesta, indicata e trascritta in via definitiva. Se riguarda aspetti contabili, economici o risarcitori deve essere riportata la somma richiesta;
d) deve essere integralmente trascritta, senza modifiche, anche sul RC all’atto del primo Stato di Avanzamento Lavori immediatamente successivo al fatto che dà origine alla riserva;
e) deve essere altresì confermata nel conto finale.
Una riserva priva quindi di questi elementi ed in generale priva dei requisiti di determinatezza, in base ai quali la SA possa essere messa subito, ed in maniera certa, nelle condizioni di conoscere con precisione il relativo onere richiesto sarà considerata intempestiva, generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza. Circa il petitum, l’Appaltatore avrà l’onere di indicare le spese sostenute, con la quantificazione non soltanto dell’intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono:
le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, etc.).
5. Le riserve formulate dall’Appaltatore nell’ambito dell’appalto in oggetto, in qualsiasi forma esteriorizzate, dovranno comunque essere corredate da documentazione idonea, da rendere disponibile alla DL/SA, a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì, essere supportate, qualora considerate dall’Appaltatore quali produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa quantificazione (quali fatture, computi metrici, ecc.). Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi veste giuridica formulata, se priva degli elementi dianzi citati, non sarà oggetto di alcun esame e sarà considerata “tamquam non esset” ossia come non esplicitata.
6. Qualora, per fatti oggettivi, l'esplicazione e la quantificazione della riserva da parte dell’Appaltatore non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli la esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel RC le corrispondenti riserve e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le precise ragioni di ciascuna domanda.
7. La DL, una volta accertata l’iscrizione sul RC di una o più riserve, nei successivi quindici giorni espone nel RC le sue motivate deduzioni. Se la DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla SA la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento della riserva dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la SA dovesse essere tenuta a sborsare.
8. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il RC nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine e con le caratteristiche sopraindicate, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
9. Ove per qualsiasi legittimo ma oggettivo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, la DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Ai sensi dell’art. 103, c. 4 del CA l’Appaltatore, nel caso di riserve correlate a sospensioni dei lavori, deve esplicare queste ultime nei relativi verbali di sospensione e di ripresa, pena la loro decadenza. Per le sospensioni inizialmente legittime è sufficiente l’iscrizione della riserva nel verbale di ripresa. Se l’Appaltatore non interviene alla firma dei verbali di sospensione e ripresa o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva nel RC.
10. Il DL, nell’eventualità che abbia disposto la sospensione, accerterà le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
11. Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non soltanto con le attestazioni del DL, ma anche dall’Appaltatore con prove documentali, quali ad esempio le fatture di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare l’entità degli stipendi corrisposti) o altra documentazione ritenuta idonea dal RUP/SA.
12. Il RUP, una volta che la DL ha trasmesso il conto finale di cui all’art. 200 del RA, invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.
L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui al comma 17 e/o la transazione di cui al comma 25, eventualmente aggiornandone l'importo.
Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
13. Il certificato di collaudo viene trasmesso all’Appaltatore per la sua accettazione, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di trasmissione.
All'atto della firma del certificato di collaudo egli può aggiungere le riserve che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali riserve devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal RA e dal presente articolo con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
14. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del CA.
Nel caso di contestazioni circa aspetti tecnici, materiali, componenti sistemi ecc.. la DL o l’Appaltatore comunicano tempestivamente al RUP le contestazioni insorte che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori Il RUP convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del RUP è comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei modi stabiliti dal presente articolo.
15. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni da presentarsi alla DL entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale viene inviato al RUP del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.
16. Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono altresì annotate nel giornale dei lavori.
17. Qualora, ai sensi dell’art. 205, c. 1 del CA, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni:
a) l’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al presente comma, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.
b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
18. La procedura dell’accordo bonario viene altresì attivata dal RUP anche quando, prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, siano presenti riserve regolarmente iscritte negli atti contabili qualunque sia l’incidenza delle stesse.
19. La DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
20. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 15.
21. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 17, acquisita la relazione riservata della DL e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx.
22. In caso di mancata intesa tra il RUP e l’Appaltatore che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del CA. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.
23. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 15.
24. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’Appaltatore, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della SA e al soggetto che ha formulato le riserve.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso, nei modi e con le procedure stabilite al riguardo dalla SA, e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al presente comma possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
25. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta pena la sua nullità, nel rispetto del Codice Civile.
Qualora l’importo differenziale, ossia oggetto di concessione o rinuncia, della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere in via legale dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, ovvero di un legale interno alla struttura o del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
La proposta di transazione può essere formulata sia dall’Appaltatore che dal dirigente competente, sentito il RUP, e previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, e così pure per tutte le controversie derivanti dall’appalto che non siano risolte in via amministrativa e/o transattiva, la definizione è attribuita al giudice ordinario presso il Foro di Padova. E’ esclusa la competenza arbitrale.
26. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
27. L’Appaltatore può, unilateralmente ed in ogni momento, rinunciare ad ogni pretesa formulata prima. La rinuncia delle riserve da parte dell’Appaltatore non è soggetta ad alcun atto di approvazione da parte della SA.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, e così pure per tutte le controversie derivanti dall’appalto che non siano risolte in via amministrativa e/o transattiva, la definizione è attribuita al giudice ordinario presso il Foro di Padova. E’ esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
28. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante o dalla DL.
Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL edilizia e affini e dagli accordi integrativi vigenti nella provincia in cui vengono eseguiti i lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Xxxxx. Per quanto riguarda le imprese artigiane impegnate nel cantiere, il riferimento al sistema di casse edili ed alla normativa di contrattazione collettiva attiene agli accordi ed alle normative in essere nel Veneto per il settore artigiano.
2. L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
3. All’applicazione ed al rispetto dei contratti predetti deve sottostare anche l’impresa eventualmente non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, è fatto obbligo l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. L’impresa appaltatrice ha l'obbligo di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. E’ fatto inoltre obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante nonché alle XX.XX. territoriali l’affidamento da parte dell’Appaltatore stesso di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori dell’ipotesi in cui sia configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere. L’impresa appaltatrice ha l'obbligo di rispondere in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori o di eventuali ditte in qualsiasi forma di sub-contrattazione, nei
confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori eseguiti.
7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui ai commi precedenti e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
8. Al fine di rendere effettivo il controllo sulle maestranze impegnate nel cantiere è obbligo dell’Appaltatore, con il coordinamento e controllo del DL e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, tenere il registro giornaliero delle presenze in cantiere, sul quale deve essere registrato (prima del suo effettivo impiego in cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL e Cassa Edile, e, in modo oggettivo, la presenza all’inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si dovrà adottare per la registrazione idoneo sistema di rilevazione oggettivo delle presenze in cantiere.
9. I datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
10. Prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna, a garanzia del rispetto delle norme del presente articolo, l’impresa appaltatrice è tenuta alla denuncia del nuovo lavoro all’INPS, all’INAIL ed alla Xxxxx Xxxxx di Padova; copia di tale denuncia deve essere inviata, per conoscenza, sia al RUP che all’Ufficio di Direzione lavori. Ad analogo obbligo sono tenute, per il tramite dell’impresa appaltatrice, le imprese subappaltatrici.
11. L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenute a trasmettere, sia al RUP che all’Ufficio di Direzione lavori, copia della documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti alla Cassa Edile ed agli ulteriori organismi paritetici della contrattazione collettiva.
12. Il pagamento all’Impresa appaltatrice dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, relativo anche a tutti i subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere.
13. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni.
14. Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale d’Appalto DM 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può inoltre pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La SA ha facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata o PEC, con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono riscontrate:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del CA sono state superate le soglie di cui al comma 7 dello stesso articolo;
c) con riferimento a modifiche non sostanziali di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) sia stata superata la soglia massima il 20 (venti) per cento;
d) con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
e) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
3. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore mediante semplice lettera raccomandata o PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (compreso il mancato invio delle fatture quietanzate dei subappaltatori nei termini previsti);
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle norme vigenti in materia o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/2008.
Tale elenco è esemplificativo e non esaustivo.
4. Quando, ai sensi dell’art. 108, c. 3 del CA, il DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto la SA, su proposta del RUP, dispone secondo le proprie modalità la risoluzione del contratto.
5. Qualora comunque l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL o il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali ed ogni altro onere a carico dell’Appaltatore.
6. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto da parte della SA, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il DL curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Alla data comunicata dal RUP/SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di adozione del provvedimento di risoluzione, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
8. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla SA l'Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a suo carico senza diritto di rivalsa, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
10. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
11. Nel caso in cui l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del
D. Lgs. 59/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D. Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 52 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del CA, la SA può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione tramite raccomandata e/o PEC all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la SA prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla SA a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dalla DL, se nominata, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La SA può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il DL redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DL come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Qualora in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’Appaltatore è tenuto a eliminarli a sue spese nel termine di 60 (sessanta) giorni e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alla SA.
4. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la prevista penale per i ritardi indicata all’articolo “Penali in caso di ritardo” del presente documento, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione per le difformità e i vizi dell'opera; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo/regolare esecuzione da parte della SA nei , da effettuarsi entro i termini previsti dallo schema di contratto o a partire della data di presa in consegna anticipata, con facoltà d’uso, degli immobili da parte della SA.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo/regolare esecuzione da parte dell’amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo “Collaudo” del presente documento.
7. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
8. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
9. L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all’Appaltatore stesso.
Art. 54 - Collaudo
1. Il certificato di collaudo viene emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Il termine entro il quale il certificato di collaudo deve essere emesso può essere eventualmente elevato sino ad un anno nei casi determinati dalle norme vigenti.
3. Saranno inoltre eseguiti, ove previsti, il collaudo statico ed i collaudi specialistici degli impianti tecnologici.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente l’onorario dell’organo di collaudo.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
7. Fino a collaudo avvenuto l’Appaltatore è l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all’Amministrazione sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.
8. Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto, trascuri la manutenzione, l’Amministrazione ha diritto di fare eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.
9. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nello schema di contratto o nel contratto.
10. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del CA il certificato di collaudo dei lavori possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dalla DL.
11. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
12. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
13. Al termine dei lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
14. La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche in qualsiasi momento dopo l’ultimazione dei lavori.
15. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
16. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
17. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
18. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente schema di contratto.
CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’appalto, al regolamento generale e al presente documento, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti della SA, gli oneri e gli obblighi che seguono:
c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, i mezzi di sollevamento, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
e) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
f) l’esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
i) l’assistenza (muraria, impiantistica ecc..) necessaria alla posa in opera di manufatti ed impianti.
j) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
k) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. A tal proposito si specifica che per pulizia di cantiere si intende la pulizia di fondo, eseguita con macchinari specifici e prodotti idonei (acidi, alcalini, solventi), finalizzata a rimuovere lo sporco causato dalle opere di cantiere (silicone, pittura, cemento, salnitro, detriti, ecc.): a titolo esemplificativo e non esaustivo si dovranno eseguire ad esempio il lavaggio di fondo di pavimentazioni di qualsiasi materiale, la pulizia delle fughe, l’eliminazione di etichettature e nastri da porte, serramenti etc. e ciò non solo per tutti i locali/ambienti realizzati,
modificati etc. ma, in via generale, anche degli spazi coinvolti nel presente appalto, anche se non oggetto di diretto intervento, in quanto utilizzati dall’Appaltatore;
m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefonia, rete dati, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
n) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dallo schema di contratto o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna (eventualmente anche stradale) nei punti necessari o prescritti dalla DL e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di locale idoneo ad uso del personale di direzione lavori e assistenza, provvisto di armadio chiuso a chiave e tavolo con almeno 4 sedie e di impianto locale di riscaldamento/climatizzazione;
q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dallo schema di contratto o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
s) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora- menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
t) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
u) tutti gli oneri e le opere necessarie per garantire la sicurezza, sia delle attrezzature che gli ambiti del cantiere, anche gli spazi, locali ed attrezzature limitrofe e/o attigue al cantiere stesso, che potrebbero essere oggetto di furti, manomissioni o ingressi non autorizzati
v) la sospensione, nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o che interessino la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, dei lavori nel luogo del ritrovamento ed alla comunicazione alla Direzione Lavori, adottando ogni misura necessaria per garantirne l’integrità, la custodia e la conservazione. Ciò senza poter avanzare in ogni caso alcun diritto in ordine al rimborso delle spese incontrate salvo quelle per la loro conservazione e/o per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate. I lavori potranno essere ripresi soltanto su ordine scritto e disposizioni della Direzione Lavori. Salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell’Ente Appaltante, senza alcun diritto a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore di cui all’art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici;
w) l’impiego del 30% di tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato per consentire all’Università il rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 commi 2 e 3 del D.M. 08/05/2003 n. 203 e ss.mm.ii..
x) gli oneri per la consegna all’Amministrazione a lavori ultimati, entro due mesi dalla data di emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili, strutturali ed agli impianti realizzati il tutto in n° di 3 copie, con l’indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su CD in formato AutoCad o DXF o in base ad altre specifiche che saranno fornite dall’Amministrazione all’Impresa appaltatrice. Particolare cura va
riservata al posizionamento esatto, in piante e nelle sezioni, degli impianti. Dovranno inoltre essere consegnati in duplice copia i bollettini tecnici originali dei costruttori delle apparecchiature principali. Di ogni centrale, sottocentrale e locale tecnico va fornito e installato a parete un pannello con gli schemi delle relative apparecchiature ed impianti. Tipo e caratteristiche dei pannelli sono da concordare con la Direzione lavori e con l’Amministrazione. Questi schemi sono da considerare in aggiunta a tutti gli altri richiesti. Una copia di tutti gli schemi sarà fornita su supporto CD. Eventuali altri oneri sono indicati nei capitolati degli impianti meccanici ed elettrici.
y) tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia dell’opera o dei lavori;
z) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d’opera, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
aa) gli oneri per l’idoneo addestramento, il periodo di messa a punto, del personale dell’Amministrazione addetto all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti nei termini e nei tempi da concordare con la Direzione lavori/SA o dalla consegna degli stessi all’Amministrazione con facoltà d’uso.
bb) gli oneri per l’accettazione dei progetti esecutivi strutturali redatti dai tecnici incaricati dall’Amministrazione, relativi ai calcoli di tutte le strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso e metalliche, nel rispetto della legge 5 gennaio 1971, n. 1086 e relative Xxxxx Xxxxxxxx di Attuazione. Tutti gli elaborati saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli Uffici competenti. La predisposizione e l’approvazione del progetto strutturale da parte dell’Amministrazione non annullano o riducono in ogni caso, la responsabilità dell’Appaltatore, della perfetta rispondenza statica ed esecutiva dei lavori.
cc) gli oneri per l’accettazione dei progetti esecutivi sia degli impianti elettrici e speciali, nonché degli impianti termofluidici, antincendio, ecc., eseguiti nel rispetto delle vigenti normative dai tecnici incaricati dall’Amministrazione. La predisposizione e l’approvazione dei progetti da parte dell’Ente Appaltante non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell’Appaltatore, che rimarrà unico responsabile del perfetto funzionamento finale degli impianti e delle relative apparecchiature.
dd) procedere con la massima cautela all’esecuzione di tutte quelle fasi lavorative che interessano le reti tecnologiche esistenti. Dovranno essere effettuate tutte quelle opere provvisorie necessarie per garantire la corretta funzionalità impiantistica delle reti esistenti. Eventuali operazioni che necessiteranno di sospensioni temporanee di qualsiasi servizio dovranno essere preventivamente concordate con il Committente e andranno eseguite in orari, anche in straordinario, e giorni stabiliti dal Committente stesso (notturni e festivi compresi) senza che per questo l’Impresa possa accampare diritti o compensi diversi da quelli esposti per i singoli prezzi offerti e questo, per le sole opere eseguite in via definitiva; ogni opera di tipo provvisorio necessaria per garantire quanto oggetto del presente articolo, e cioè la continuità dei servizi e della funzionalità delle reti tecnologiche esistenti, deve intendersi invece quale onere generale contrattuale.
ee) tutti gli interventi edili, impiantistici elettrici e tecnologici di vario genere sono da intendersi assimilabili a opere di manutenzione straordinaria; a tale riguardo dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti nei confronti e a protezione delle preesistenze.
ff) sostenere esclusivamente a proprio carico gli oneri e le spese per l’esecuzione di tutte le verifiche e prove preliminari, finali e di collaudo, esperienze ed esame sui materiali, lavorazioni ed opere finite, che verranno in ogni tempo ordinati a esclusivo giudizio della D.L., conformemente alle leggi e Regolamenti vigenti in materia ed alle prescrizioni delle Norme Tecniche, compreso il prelievo dei campioni e loro trasporto o spedizione presso gli istituti e laboratori ufficiali, che saranno di volta in volta indicati dalla D.L. Dei campioni prelevati potrà essere ordinata la conservazione , nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma dell’Appaltatore e della D.L. nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
gg) l’effettuazione eventuale di turni operai anche in straordinario, notturni e festivi, per il rispetto dei termini contrattuali parziali (fasi) e finali senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti del Committente.
hh) la produzione delle certificazioni del fornitore e dell’installatore relative ai materiali, manufatti, apparecchiature e accessori e/o componenti vari certificati resistenti al fuoco che saranno installati e la produzione di tutti i documenti e certificazioni necessari alla richiesta e all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi se necessario (fino ad un massimo di n. 3 copie + copia in formato pdf).
ii) provvedere a quanto previsto dal D.M. 37/2008 relativamente agli impianti sottoposti a tale norma (fino ad un massimo di n° 3 copie più n° 1 copia in formato pdf).
jj) gli oneri per la l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.
kk) la produzione di tutte le certificazioni comunque richieste dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante nel numero massimo di n° 3 copie + copia in formato pdf.
ll) Il ripristino dell’area di cantiere ed in generale di tutti gli spazi (locali, passaggi ecc..) coinvolti durante l’esecuzione dei lavori nello stato esistente prima della consegna dei lavori.
2. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Enti territoriali, Consorzi, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, APS ecc.. e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nel presente articolo, e quanto altro indicato nei vari tipi del progetto nel suo insieme, è compreso nei prezzi unitari contrattuali.
Art. 57 - Attività progettuali integrative di cantiere
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’appalto, al regolamento generale e al presente documento sono altresì a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti della SA, gli oneri e gli obblighi descritti nel presente articolo.
2. L'Appaltatore assume con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettata. Spetta all’Appaltatore l’onere di provvedere a sua cura e spese alla progettazione costruttiva e di cantiere delle opere tutte, secondo il dettaglio che sarà richiesto dalla DL o che risulterà comunque necessario per l’esecuzione delle opere a regola d’arte e perfettamente funzionali.
3. In particolare l’Appaltatore è tenuto a verificare, integrare se necessario, e a far propri, assumendone ogni conseguente responsabilità, i calcoli (strutturali, impiantistici ecc..) e i disegni posti a base d’appalto, nonché a verificare il progetto in ogni sua parte, per pervenire ad un adattamento degli elaborati progettuali alla realtà operativa dell’impresa e per tenere conto fin dall’inizio delle opere e delle relazioni fra le singole lavorazioni, come i passaggi di condotti impiantistici di ogni genere all’interno delle strutture, ecc., ecc..
4. Sui calcoli e i disegni costruttivi delle opere di cantiere e/o di variante, completi di ogni dettaglio, redatti dall’Appaltatore, per quanto detto al comma precedente, e consegnati alla Stazione Appaltante per approvazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori, in n.° 3 copie unitamente ad un lucido o CD di tutti gli elaborati, la DL formulerà le osservazioni che riterrà opportune. Dovrà altresì essere presentata, in n.° 3 copie, una relazione illustrativa delle qualità e caratteristiche dei materiali che l’Appaltatore intenderà impiegare ed il progetto dei calcestruzzi (Mix design) per ogni tipologia prevista.
5. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi alle norme antincendio ed antinfortunistiche di cantiere, con particolare riferimento a quanto necessario all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed all’accertamento tecnico degli impianti elettrici e degli impianti ascensori.
6. Sono altresì a carico dell’Appaltatore ogni onere, incombenza o spesa per denunce, presentazioni agli uffici preposti, prove collaudi o verifiche richiesti da Norme e Regolamenti sia locali che nazionali.
7. L’Appaltatore è all’uopo tenuto a proporre al Committente entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori, i nominativi dei progettisti da esso impiegati e dei direttori tecnici di cantiere delle opere strutturali ed impiantistiche. Il Committente, sentita la DL, si riserva la facoltà di accettare tali nominativi.
8. In particolare l’Appaltatore dovrà, a mero titolo esemplificativo, tra l’altro, procedere, a suo completo carico ed onere:
mm) alla progettazione costruttiva e di cantiere relativa agli impianti, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi di funzionalità ecc. che al riguardo fossero prescritti; alla progettazione costruttiva e di cantiere delle strutture portanti, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della DL non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere; alla progettazione costruttiva e di cantiere dei ponteggi, se necessaria;
nn) alle prove di carico e verifiche delle varie strutture che venissero ordinate dalla DL o dal Collaudatore; all’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove o verifiche;
oo) alla verifica della rumorosità degli impianti e all’adozione di accorgimenti e sistemi di silenziamento, applicati alle macchine di trattamento aria e raffreddamento, a canali d’aria e circuiti particolari, atti a contenerne il livello entro i limiti fissati dalle norme UNI di riferimento.
9. L’Appaltatore è inoltre tenuto a sue spese alle assistenze necessarie per le prestazioni del professionista, nominato dalla Stazione Appaltante, per i collaudi (statico, impiantistico ecc..) delle opere e all’esecuzione delle prove di carico richieste dalla DL su qualsiasi struttura portante, impianto di importanza statica ed impiantistica valutata ad insindacabile giudizio della D.LL. La tenuta costante in cantiere, a disposizione della DL, di ogni strumento necessario per misurazioni, per tracciamenti, rilievi e verifiche, sia delle opere e delle somministrazioni oggetto dell’appalto, sia di quelle appaltate ad altre Ditte. Dovrà inoltre tenere sempre in cantiere, in luogo adatto, un termometro a massima e minima per il rilievo della temperatura esterna.
10. E’ altresì a carico dell’Appaltatore, provvedere, di propria iniziativa o su richiesta della DL, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell’approvazione prima dell’inizio della fornitura, da parte della stessa DL mediante apposito ordine di servizio.
11. Potrà essere ordinato il deposito presso l’Ufficio della DL di campioni di materiale e forniture muniti di suggelli a firma del DL e dell’Appaltatore e conservati nei modi più atti a garantirne l’autenticità. La campionatura degli impianti devono essere accompagnate, ove occorra, oltre che dalla relativa documentazione tecnica, anche da grafici illustrativi e, ove richiesto dalla DL, dai rispettivi calcoli giustificativi.
12. E’ inoltre a carico dell’Appaltatore l’esecuzione di qualsiasi prova richiesta dalla DL e/o dal Collaudatore per l’accertamento della qualità e della resistenza dei materiali, con l’onere, per lo stesso Appaltatore, anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni a laboratori specializzati approvati dalla DL, per l’ottenimento dei relativi certificati.
13. L’impresa dovrà inoltre prestarsi ad ogni possibile richiesta della DL, per la collaborazione nella stesura dei disegni e documenti contabili sia in fase di accertamento dell’avanzamento lavori che per la compilazione della contabilità finale.
14. Alla fine dei lavori l’impresa dovrà consegnare alla D.L. per approvazione, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, i disegni di quanto realmente eseguito (as built) delle strutture e degli impianti eventualmente ricavati a partire dai disegni di progetto. L'Appaltatore dovrà presentare i disegni quotati (in scala opportuna secondo indicazione della DL) delle opere murarie e impiantistiche. Dovrà essere evidenziata la compatibilità con le altre opere interferenti la cui verifica rimane in carico all’Impresa. I disegni dovranno almeno comprendere piante edili e impiantistiche (es. disposizione ambienti, strutture, impianti, apparecchiature, ingombri, quote ecc..) schemi Lay-out (es. centrali , percorsi di distribuzione principale e secondaria impianti ecc..) sezioni e prospetti (con almeno cinque sezioni tipo più significative e critiche) particolari costruttivi edili (es. particolari serramenti, indicazione materiali utilizzati in piante e sezioni, dettagli costruttivi vari ecc..), impiantistici (es. realizzazione di stanza /e tipo, dettagli di staffaggio,). Dovranno altresì essere fornite altre informazioni quali ad es. tabelle cavi utilizzati, calcoli dimensionali costruttivi (es. linee MT e BT, illuminotecnici, taratura delle protezioni con verifica del coordinamento e della selettività delle protezioni, circuiti termici ed idrico-sanitari e reti aerauliche) schemi (a blocchi, funzionali e logici degli impianti previsti) dati caratteristici e schemi unifilari, multifilari e funzionali, fronti quadro dei quadri elettrici, elenco componenti e schede di approvazione materiali. Gli elaborati dovranno essere eseguiti in formato Autocad editabile (DWG) e stampati in formato PDF, il tutto consegnato su supporto informatico CD/DVD. Dovranno essere altresì eseguite le relative stampe cartacee (almeno n. 3 copie).
15. Dovrà essere elaborato e consegnato (sia in formato cartaceo che informatico PDF) ogni altro documento necessario quali manuali d’uso, certificazioni porte REI ecc.. e comunque richiesto dalla DL a suo insindacabile giudizio. La documentazione inerente i manuali d’uso dovrà essere consegnata in duplice copia e organizzata in uno o più fascicoli, suddivisi per categoria di opere (opere edili, impianti ecc..) e, se l’opera interessa ad es. più livelli di un edificio, per piano affinché possano essere facilmente individuabili e/o rintracciabili posizione e caratteristiche funzionali di parti edili e impianti in caso di interventi urgenti e/o di manutenzione da parte dei preposti. La documentazione dovrà essere dotata di indici/legende nonché di planimetrie specifiche nelle quali verranno riportate le codifiche di tutti i componenti edili e impiantistici (centrali, terminali, ecc..) e i riferimenti univoci ai relativi indici dei suddetti fascicoli.
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dallo schema di contratto d’appalto e ordinate dal DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL.
2. L’Appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica, costituita da un numero congruo di immagini significative che rappresentino compiutamente le opere realizzate, con particolare riferimento alle lavorazioni di particolare complessità (es. particolari costruttivi specifici ecc..), o non più ispezionabili (es. percorsi e/o condotti impianti, opere da rivestire ecc..) o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a semplice richiesta della DL. La documentazione fotografica dovrà essere inoltrata alla DL con regolarità tenendo conto dell’andamento della produzione di cantiere, e comunque ogni 30 gg. Le foto saranno a colori e in formato digitale riproducibile agevolmente (jpeg, tiff, bmp), reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Alla fine verrà consegnata alla DL una stampa definitiva delle foto in duplice copia.
Art. 59 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. Fermo restando quanto stabilito dal Decreto 8.05.2003, n. 203 e regolamenti attuativi a titolo esemplificativo, e non esaustivo, i beni di cui al comma 1 possono essere individuati nei seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) xxxxxxxxxxxx con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520¬2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
Art. 60 - Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,00 ad Euro 516,00.
Art. 61 - Cartello di cantiere
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 2000 di base e 2000 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella “C”, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto d’appalto si intendono I.V.A. esclusa
Art. 63 - Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, lavoratori autonomi, devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle eventuali modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
2. In assenza delle predette comunicazioni la SA sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli “Ritardi nel pagamento delle rate di acconto” e “Ritardi nel pagamento della rata di saldo”.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento devono avvenire:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;
4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al comma 3 lett. a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 Euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
5. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP indicati nel presente documento.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lett b), o ai commi 4 e 5, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente documento.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, lavoratori autonomi e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 3, lettera a);
In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni può costituire, a giudizio insindacabile della SA, causa di risoluzione del contratto.
Art. 64 - Codice di Comportamento
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx/0000, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.
Art. 65 - Tutela dei dati personali
1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii..
SCHEMA TIPO CARTELLO DI CANTIERE
Ente appaltante: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA AREA EDILIZIA E SICUREZZA Ufficio competente: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO LAVORI DI Progetto esecutivo approvato con deliberazione del C.d.A. n. del Progetto esecutivo: DL: Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l’esecuzione: Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: Responsabile unico dell’intervento: IMPORTO DEL PROGETTO: Euro IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro ONERI PER LA SICUREZZA: Euro IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del % Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica , classifica , classifica direttore tecnico del cantiere: 1. Intervento finanziato con fondi ............................................... |
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il |
2. Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’Area Edilizia dell’Università di Padova 3. telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ .it |
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | Descrizione | In Euro | |