REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL PRELIEVO DELLA SELVAGGINA STANZIALE IN
Provincia di Brescia
Assessorato Caccia e Pesca
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL PRELIEVO DELLA SELVAGGINA STANZIALE IN
ZONA ALPI.
“approvato con deliberazione consiliare 27\09\2002 n. 31”
Art.1 PRINCIPI E FINALITA’
Nei Comprensori alpini di caccia, al fine di garantire densità di popolamenti commisurate alle potenzialità degli ambienti, la gestione dell’esercizio venatorio alla selvaggina tipica di monte è organizzata nel rispetto delle seguenti procedure:
a. Valutazione, per specie, delle capacità ricettive dei vari ambienti;
b. Conoscenza della reale consistenza dei popolamenti acquisita mediante censimenti;
c. Distribuzione programmata della pressione venatoria;
d. Attuazione di razionali piani di prelievo per specie;
e. Controllo statistico dei capi abbattuti.
Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione del prelievo delle seguenti specie:
x. xxxxxxxxx (Alectoris graeca);
x. xxxxx forcello (Tetrao tetrix);
x. xxxxxxx bianca (Lagopus mutus);
x. xxxxx bianca (Lepus timidus);
e. lepre comune (Lepus europaeus)
Art.2 CENSIMENTI
Per attuare i programmi previsti dalla presente normativa e per rendere più agevole ed efficace l’attività gestionale delle specie considerate, verranno realizzati, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della
L.R. 26/93 e successive modificazioni, censimenti e/o monitoraggi delle popolazioni dei selvatici secondo le prescrizioni dell’Ufficio di Piano faunistico della Provincia concordate con i Comitati di Gestione dei Comprensori.
Art. 3 ABBATTIMENTI
Gli abbattimenti devono avvenire nel numero e nei periodi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione Provinciale, e verranno resi noti dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino prima dell’inizio di ogni annata venatoria e nel rispetto dei piani di abbattimento.
Con lo scopo di rendere omogeneo il prelievo di ogni singola specie sull'intero territorio vocazionale e salvaguardarne la presenza, il Comitato di gestione di ogni Comprensorio alpino può suddividere il piano di abbattimento, disposto dalla Provincia e in accordo con Essa, per "Zone" e “Periodi” in base alla consistenza dei capi rilevati durante i censimenti in ognuna delle zone stesse e può imporre un numero massimo di capi da abbattere.
Il cacciatore che ha abbattuto le specie di cui all’art. 1 del presente regolamento deve presentarsi entro il termine della giornata venatoria o altro termine fissato dal Comprensorio, entro comunque le ore 12 del giorno successivo, presso le apposite sedi individuate annualmente dal Comprensorio per l’effettuazione dei rilievi effettuati secondo le indicazioni fornite dalla Provincia.
Il responsabile del punto di raccolta, entro il giorno successivo al prelievo, deve far pervenire le schede biometriche al responsabile indicato dal Comitato di Gestione, che provvede ad informare la Vigilanza provinciale e ad aggiornare il piano di abbattimento affisso nelle apposite bacheche installate dal Comprensorio.
II Presidente del Comprensorio alpino di caccia, a completamento del piano di abbattimento e comunque entro il 31 gennaio, trasmette alla Provincia l'elenco di tutti gli abbattimenti effettuati, specificando il sesso e la classe di età dell'animale abbattuto, il Comune e la località ove e' stato effettuato l'abbattimento, unitamente alle eventuali considerazioni e note relative a particolari situazioni e/o problematiche emerse.
Art. 4 PERIODO E MODALITA’
La caccia alla selvaggina tipica di monte si svolgerà nel periodo e con le modalità definite dal piano di abbattimento predisposto dalla Provincia e dal calendario venatorio provinciale e terminerà comunque a completamento del piano stesso.
I Comitati di gestione, a completamento del piano di abbattimento della lepre comune, in accordo con la Provincia, possono autorizzare l'uso del cane segugio per la caccia alla volpe purchè tale caccia venga esercitata in squadre con un minimo di 10 cacciatori.
Art. 5
DOVERI DEL CACCIATORE
Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti i cacciatori ammessi ad effettuare il prelievo venatorio alla tipica di monte devono:
▪ partecipare, su richiesta del Comitato di Gestione, ai censimenti organizzati dal Comprensorio;
▪ prendere atto dei contenuti del piano di abbattimento;
▪ informarsi sulla disponibilità dei capi da abbattere;
▪ annotare in maniera indelebile sui tesserini (tesserino venatorio regionale e tesserino aggiuntivo del Comprensorio) l’avvenuto abbattimento del capo;
Art. 6 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Oltre all’applicazione dell’art. 51 della legge regionale 26/93, la violazione alle disposizioni del presente regolamento può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari disposti dal Comprensorio, di concerto con la Provincia, in attuazione di quanto previsto dagli statuti stessi, fra i quali la sospensione del tesserino aggiuntivo nelle forme e nella misura che verrà deliberata dal Comitato di gestione del Comprensorio stesso.
Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.