CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di novembre, in Terni
tra
la CONFAGRICOLTURA TERNI rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Xxxx Xxxxx, assistito dal Vice Presidente M. Sole D’Annibale e Xxxxxx Xxxxxxxx;
La CONFAGRICOLTURA ORVIETO rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx assistito da Xxxxx Xxxxxxxx
la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal suo Presidente pro- tempore Xxxxxxx Xxxxx , assistito dal sig Xxxxx Xxxxx;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx;
e
la F.L.A.I.-C.G.I.L. di Terni rappresentata dal sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx; la F.A.I.-C.I.S.L. di Terni rappresentata dal sig Xxxxxx Xxxx;
la U.I.LA.-U.I.L. di Terni dal sig.Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della provincia di Terni.
Il testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro riporta, mantenendo la stessa numerazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, gli articoli che in sede provinciale sono stati modificati o integrati, ferma restando l'accettazione e la piena validità, anche per la provincia di Terni, di tutte le norme previste dal CCNL del 25 maggio 2010 che non vengono riportate nel testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro.
TITOLO I PARTE INTRODUTTIVA
ART. 1 - Oggetto del contratto (CPL)
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria, o comunque associata, che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le aziende che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Sono florovivaistiche le aziende
1-produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali 2-produttrici di piante ornamentali da serra
3-produttrici di fiori recisi e comunque coltivati
4-produttrici di bulbi,sementi di fiori, piante portasemi talee per fiori e piante ornamentali
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agri-turistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Il CPL regola inoltre i rapporti di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende a carattere associativo nel settore dell'agricoltura.
ART. 3 - Decorrenza, durata del Contratto e procedure di rinnovo (CPL)
Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 23 giugno 2008 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2015.
Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno un mese prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione di tale periodo comporterà come conseguenza a carico della parte responsabile, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 2 del CCNL. b
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo CPL.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art. 8 – Cassa extra legem – F.I.M.I.A.V./Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (CPL)
La Cassa extra legem (F.I.M.I.A.V.)/Ente bilaterale agricolo territoriale è costituito dalle Parti a livello provinciale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 62 del presente CPL.
La Cassa extra legem/Ente inoltre:
-svolge le funzioni demandate : a) all’Osservatorio provinciale dall’art. 9 del vigente CCNL, b)ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL c) al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
§ organizza e gestisce attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
§ esercita altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
Per consentire al FIMIAV/Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione pari a:
▪ 0,51 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dei datori di lavoro;
▪ 0,49 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dei lavoratori.
Impegno a verbale
Recenti innovazioni legislative hanno valorizzato in modo significativo la bilateralità, assegnando alle Parti Sociali la gestione di importanti funzioni sussidiarie, ed in alcuni casi addirittura sostitutive, di quelle pubbliche.
Per tali motivi, le Parti firmatarie del presente contratto si impegnano a dare vita ad un rinnovato ed ampio sistema di bilateralità mediante la costituzione di un nuovo Ente provinciale che abbia attribuite le funzioni della bilateralità, eccetto quelle svolte attualmente dalla cassa extra-legem F.I.M.I.A.V., o, qualora se ne valutasse l’opportunità ed utilità, mediante l’ampliamento delle funzioni oggi assegnate al F.I.M.I.A.V. stesso. Qualora in corso di vigenza dei due soggetti, si ritenesse opportuna una aggregazione, si procederà con l’ampliamento dei compiti del F.I.M.I.A.V., dando vita ad una gestione separata dei compiti attuali e di quelli nuovi.
Le Parti, comunque, convengono che:
1. il rinnovato assetto della bilateralità non comporterà un maggiore onere contributivo per aziende e dipendenti;
2. l’ampliamento delle funzioni della bilateralità non dovrà in alcun modo pregiudicare la possibilità di liquidare gli eventi di malattia e infortunio, alla base dell’accordo costitutivo del F.I.M.I.A.V., che avranno assoluta priorità nel caso in cui la dotazione economica del Fondo dovesse non essere sufficiente ad assicurare lo svolgimento dei compiti aggiuntivi; in tal caso il Comitato di Gestione del X.X.X.X.X.X.xx darà informazione alle Organizzazioni contraenti;
3. il Comitato di Gestione del F.I.M.I.AV. stanzierà annualmente il budget economico da destinare alle nuove funzioni della bilateralità, nel principio di un’accorta gestione economica che salvaguardi la stabilità finanziaria del Fondo e quanto previsto al precedente punto 2);
4. verrà mantenuto l’attuale assetto del F.I.M.I.A.V. ;
5. verranno mantenute contabilità separate relativamente alle funzioni già proprie del F.I.M.I.AV., del CAC , e quelle della nuova bilateralità.
ART. 12/BIS- cessazione di appalti
L’ Azienda appaltatrice di lavori agricoli che cessa il suo rapporto è tenuta a comunicare eventuali esuberi alle parti contrattuali territoriali e all’Azienda subentrante affinché, quest’ ultima, in caso di nuove assunzioni legate all’appalto stesso, possa far ricorso, di preferenza, a quegli stessi lavoratori.
Le Aziende informeranno le rappresentanze sindacali aziendali/rappresentanze sindacali unitarie sulla tipologia, sulla modalità e sulla tempistica dei contratti di appalto.
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO
ART. 13 - Assunzione (CPL)
In attuazione di quanto previsto all’art. 13 del CCNL, costituiscono eccezione alla garanzia di occupazione di cui al comma 5° del medesimo articolo:
- le avversità atmosferiche che impediscano il regolare svolgimento del lavoro;
- per il settore ortofrutticolo, comprovate negative condizioni di mercato non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto;
- rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C. e successive modificazioni.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori che hanno svolto nell’anno precedente nella stessa azienda almeno 80 giornate di lavoro con inquadramento superiore al 6° livello, ancorché svolgano operazioni di raccolta, saranno inquadrati almeno al 6° livello.
ART. 17 – Rapporto di lavoro a tempo parziale (CPL)
In applicazione di quanto previsto dall’articolo 17 del CCNL, le parti convengono che è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle indicate nel richiamato articolo 17 del CCNL, i lavoratori addetti ad attività agrituristiche, faunistiche, venatorie, zootecniche, di vendita dei prodotti agricoli e trasformazione qualora connessa alla vendita stessa.
ART. 20 – Riassunzione (CPL)
I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato hanno diritto a richiedere di essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende.
I lavoratori che intendono avvalersi della riassunzione debbono farne richiesta all’ azienda entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nella eventuale riassunzione si terrà conto:
1) di coloro che nell’anno precedente hanno effettuato il maggior numero di giornate;
2) dell’anzianità di servizio;
3) della professionalità.
Le parti convengono che, nel caso in cui l’attuale articolo 20 del CCNL venga modificato, il presente articolo verrà adeguato di conseguenza.
ART. 23 - Trasformazione del rapporto (CPL)
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - almeno 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1. agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli articoli 21 e 22 del CCNL;
2. agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c) degli articoli 21 e 22 del CCNL;
3. agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
TITOLO IV
ART. 31- Classificazione del Personale
Gli operai agricoli restano inquadrati in tre aree professionali comprendente ciascuna vari profili.
Nella prima area verranno inquadrati i livelli 1° - 2° - 3° Nella seconda area verranno collocati i livelli 4° - 5° Nella terza area verranno collocati i livelli 6° - 7° - 8°
1^ AREA –
declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Quest’area è delimitata dai livelli 1° -2° - 3°:
LIVELLO 1
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- responsabile di cantina, intendendosi per tale l’operaio che in possesso di particolare esperienza e capacità professionale tecnico-pratica, oltre che essere responsabile del carico e dello scarico dei prodotti cantina è preposto autonomamente alle operazioni di vinificazione, preparazione e definitiva conservazione dei prodotti stessi, in relazione alle direttive di massima ricevute;
- conduttori di macchine complesse innovatrici ad alto contenuto tecnologico;
- responsabili di allevamenti di cani con specifica professionalità non assistiti da tecnici;
- istruttori ippici;
- cuochi delle aziende agrituristiche in grado di svolgere autonomamente funzioni operative di coordinamento e controllo della cucina;
- meccanici capaci, o comunque responsabili, di officine aziendali attrezzate per le manutenzioni e le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi meccanici, delle attrezzature o degli impianti aziendali compresi tutti gli interventi sui motori;
- responsabile della lavorazione delle carni (l’operaio che autonomamente è in grado di macellare e trattare le carni sia per la loro conservazione che per la produzione dei trasformati);
- responsabile di spacci di vendita (l’operaio che, in possesso delle necessarie nozioni igienico- sanitarie ed amministrative, è preposto stabilmente alla vendita al dettaglio dei prodotti aziendali in locali appositi provvedendo con autonomia esecutiva agli approvvigionamenti ed alla rotazione dei prodotti stessi);
- responsabile della preparazione di miscele mangimistiche per uso allevamento biologico, utilizzando prodotti aziendali o provvedimenti ad altre aziende biologiche.
LIVELLO 2
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- capi operai responsabili delle produzioni addetti a stabilimenti di trasformazione e/o lavorazione di prodotti agricoli;
- maestro di lavorazione del tabacco;
- responsabile della catena di imbottigliamento;
- responsabile degli allevamenti di struzzi con specifica professionalità;
- responsabile degli allevamenti di selvaggina con spefica professionalità;
- responsabile degli allevamenti ittici con specifica professionalità;
- responsabile dei processi di lavorazione in serra;
- responsabile dei processi di lavorazione dei vivai;
- autista di autotreno o di autoarticolato di portata superiore a x.xx 75;
- conduttori di ruspe;
- conduttori di scavatrici;
- addetto di laboratorio con mansioni di analista;
- conduttore e manutentore di impianti complessi e strategici;
- responsabile della cura e correzione del formaggio;
- fecondatore laico;
- incaricato del collocamento dei prodotti dell’azienda che opera fuori dei locali della stessa con autonomia operativa anche per la vendita.
LIVELLO 3
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- conduttori di mietitrebbia:
- conduttori di macchine semoventi da scasso,
- meccanici
- addetti alla guida di automezzi con peso superiore a 35 x.xx;
- addetti agli allevamenti degli equini di alta genealogia;
- potatori di riforma dell’olivo;
- muratori di I^ Categoria;
- falegnami di I^ Categoria;
- falegnami di I^ Categoria;
- xxxxxx di I^ Categoria
- capistalla o responsabile di stalla;
- addetto alla mungitura;
- capi magazzinieri;
- capi frantoiani (i quali abbiano almeno due dipendenti che esplicano la loro attività nel settore appartenenza del capo);
- capoguardie giurate (con almeno tre guardie alle proprie dipendenze);
- addetto all’incubatrice;
- selezionatore negli allevamenti avicoli;
- preparatore di miscele per la zootecnia o per i trattamenti antiparassitari o anticrittogamici che richiedano particolare professionalità e autonomia;
- orticoltore (l’operaio in grado di determinare l’ordinamento colturale di un orto specializzato in modo autonomo);
- casaro;
- selezionatore di formaggio;
- conduttore di macchine raccoglitrici complesse in genere;
- motoseghisti addetti al tagli di selezione;
Sono operai di I^ Categoria gli operai capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, come stabilito dal contratto di lavoro della rispettiva categoria dell’industria quali muratori, i falegnami e i xxxxxx.
2^ AREA
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Quest’area è delimitata dai livelli 4° e 5°
LIVELLO 4°
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- falegnami di 2^ categoria;
- muratori di 2^ categoria
- xxxxxx di 2^ categoria
- operai di aziende agrituristiche in grado di servire su ordinazione cibi e bevande;
- addetti alla vendita dei prodotti agricoli aziendali con tenuta della prima nota anche se sopportata da mezzi informatico;
- responsabili di scuderia;
- trattoristi in grado di effettuare il primo intervento riparativo sulla parte meccanica;
- addetti al sessaggio negli allevamenti avicoli;
- guardie giurate con più di un anno di decreto.
Sono muratori di 2^, falegnami di 2^, xxxxxx di 2^ Categoria gli operai capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione, come stabilito dal Contratto di Lavoro della rispettiva categoria dell’industria.
LIVELLO 5°
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- addetti al bestiame in genere
- trattoristi in genere
- conduttori di macchine agricole;
- conducenti di autoveicoli in genere:
- addetti prevalentemente alla esecuzione materiale di lavoro di magazzinaggio e di cantina;
- confezionatori in luoghi chiusi di prodotti agricoli lavorati;
- potatori in genere,
- frantoiani;
- addetti all’agriturismo;
- guardie giurate con meno di un anno di decreto;
- accompagnatori in percorsi agrituristici;
- addetti agli allevamenti di selvaggina;
- addetti agli allevamenti di cani;
- addetti agli allevamenti di struzzi;
- addetti agli allevamenti ittici;
- addetti all’utilizzazione forestale (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestale):
- addetti alle cure colturali dei nuovi impianti;
- addetti prevalentemente alla precernita meccanizzata del tabacco;
- addetti alla conduzione di carrelli elevatori (muletti).
3^ AREA
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici i requisiti professionali. Quest’area è delimitata dal livello 6° - ° - 8°.
LIVELLO 6°
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- operai addetti ai lavori di manovalanza.
LIVELLO 7°
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- operai assunti specificamente per le operazioni di raccolta del tabacco.
- Operai assunti specificatamente per le operazioni di raccolta dell’orto-frutta.
LIVELLO 8°
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- operai assunti specificamente per le operazioni di raccolta dell’uva.
- Operai assunti specificamente per le operazioni di raccolta olive.
Nelle aziende che non hanno la figura del capo operaio, al lavoratore incaricato di svolgere mansioni di capo squadra o capo operaio, e partecipi egli stesso direttamente alle esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da calcolarsi sul salario contrattuale di ciascuna area di appartenenza.
OPERAI FLOROVIVAISTI
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in tre “aree professionali”, comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche essenziali e i corrispondenti profili nonché il parametro minimo e quello massimo
Conseguentemente, il presente contratto individua, per la provincia di Terni i seguenti “livelli, parametri e mansioni”.
AREA 1^
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
LIVELLO “a”
- ibridatore-selezionatore: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatagli.
- Conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazione ordinarie delle suddette macchine, svolgendo un’attività lavorativa (come conduttore e come meccanico)
- Conduttore meccanico di autotreni o di autoarticolati: l’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore ai 75 x.xx, provvede alla loro manutenzione e riparazione ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda, svolgendo un’attività lavorativa polivalente.
- Aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni o delle colture in vitro o a test sanitari sulle piante.
- Potatore “artistico” di piante: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquista per pratica o per titolo esegua la potatura artistica-figurativa di piante ornamentali o ad alto fusto.
- Giardiniere: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante, e le eventuali cure delle malattie stesse, le forme e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessarie, l’impostazione di impianti nonché i relativi tempi di esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.
- Conduttore di caldaie a vapore: colui che in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un’attività lavorativa polivalente.
LIVELLO “b”
- vivaisti
- potatori;
- innestatori e ibridatori;
- preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
- selezionatori di piante innestate;
- conduttori patentati di autotreni – automezzi – trattori;
- conduttori di caldaie con patente diversa dal 1 e 2 grado;
- meccanici
- elettricisti;
- spedizionieri;
- costruttori di serie;
AREA 2^
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
LIVELLO “c”
- addetti agli impianti termici;
- aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze;
LIVELLO “d”
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”;
- preparatori di acqua da irrorazioni;
- irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
- imballatori;
- conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
- trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla
AREA 3^
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
LIVELLO “e”
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Art. 8 AUMENTI SALARIALI CONTRATTUALI
A seguito del presente Contratto integrativo provinciale vengono concordati i seguenti aumenti salariali: Dal 1° Gennaio 2013 viene concesso un aumento salariale del 3,5 %
Dal 1° Luglio 2013 viene concesso un ulteriore aumento salariale del 1,5%
Pertanto l’aumento salariale del nuovo contratto provinciale del lavoro dal 1° Luglio sarà del 5%.
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO
ART. 34 - Orario di lavoro (CPL)
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere.
Per gli operai addetti alle colture l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previo accordo fra le parti, nel seguente modo:
dal 1º maggio | al | 31 ottobre | 7 ore 30 min. | giornaliere; |
dal 1º novembre | al | 30 aprile | 5 ore 30 min. | giornaliere. |
È consentito, su richiesta dei lavoratori, previo accordo con il datore di lavoro, l’adozione di un orario flessibile attraverso o ingressi ritardati o uscite anticipate (riduzione giornaliera dell’orario di lavoro), da compensare con la prestazione di un maggiore orario in altri giorni, nei limiti previsti dal presente articolo e dal medesimo articolo del CCNL.
La compensazione deve avvenire entro i termini di un trimestre solare.
Nelle aziende che svolgono attività agrituristiche ed attività di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali, in considerazione della particolare e peculiare natura della attività, è altresì facoltà del datore di lavoro distribuire l'orario in uno o più turni giornalieri. La fascia oraria giornaliera è di 14 ore. La dimensione di tale fascia tende ad armonizzare la gestione dei turni e delle presenze dei lavoratori.
Per gli operai addetti all'attività di agriturismo l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previa intesa tra le parti, in base alle esigenze aziendali.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali e fatte salve le attività zootecniche è possibile anche per periodi limitati nell'anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Gli operai addetti al bestiame, in caso di necessità, dovranno prestare l'assistenza anche notturna, come dovranno effettuare il lavoro attinente il governo, la custodia e l'allevamento nei giorni considerati di riposo, festivi e domenicali, per i quali dovranno essere stabiliti regolari turni, in modo da assicurare la copertura delle necessità dell'allevamento e da garantire ai lavoratori addetti i dovuti riposi settimanali, previsti dalla legge e dal presente contratto.
In caso di effettuazione della cosiddetta « settimana corta » si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva (Legge n. 37 del 16.02.1977).
Nelle aziende dove la prestazione lavorativa è organizzata con turni periodici che riguardano anche le giornate festive, è previsto che l’azienda informi preventivamente i lavoratori e le rappresentanze sindacali interne, qualora presenti, per illustrare l’organizzazione dei turni medesimi.
Chiarimento a verbale - art. 34 CPL
La giornata del sabato concorre alla formazione del periodo di ferie e si considera lavorativa a tutti gli effetti.
ART. 35 - Riposo settimanale (CPL)
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di
24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Gli operai addetti al bestiame e quelli aventi particolari mansioni, nel caso in cui per esigenze di organizzazione aziendale non potessero usufruire dell'intero riposo settimanale, dovranno fornire una prestazione lavorativa con orario ridotto a metà di quello ordinario, che verrà compensata con una mezza giornata di riposo retribuita.
Detti riposi compensativi potranno cumularsi per un massimo di 26 giornate annue ed essere fruiti in una o due soluzioni secondo le esigenze aziendali.
In caso di mancato godimento di detti riposi compensativi le prestazioni fornite vanno retribuite con le tariffe correnti maggiorate del 10 % .
ART. 42 – Lavoro straordinario, festivo, notturno (CPL)
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dall'art. 34;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli articoli 40 e 41 del CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:
a) lavoro straordinario | 25 % | |
b) lavoro festivo | 35 % | |
c) lavoro notturno | 40 % | |
d) lavoro straordinario festivo | 40 % | |
e) lavoro festivo notturno | 45 % |
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'art. 49.
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10 %.
Per il personale a tempo determinato impegnato nelle attività di agriturismo si stabilisce che il lavoro ordinario prestato nelle ore notturne e/o nei giorni festivi, viene retribuito con una maggiorazione del 15% in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.
Per le « guardie giurate » il lavoro straordinario e notturno, qualora venga eseguito, sarà compensato forfettariamente con una mensilità e mezza all'anno, da corrispondersi per una metà al 31 agosto e per l'altra metà al 31 dicembre di ogni anno, con riferimento ai salari corrisposti nei relativi mesi di agosto e dicembre.
ART. 43 – Lavoro straordinario ,festivo e notturno operai florovivaisti
Si considera :
a) lavoro straordinario : quello eseguito oltre l’ orario normale di lavoro previsto dall’ art. 34
b) lavoro festivo : quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’ art.41 del CNL
c) lavoro notturno : quello eseguito dalle ore 20,00 alle 6,00 del mattino successivo
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:
-lavoro straordinario | 29 % | |
-lavoro festivo | 40% | |
-lavoro notturno | 48% | |
-lavoro straordinario festivo | 55% | |
-lavoro festivo notturno | 55% |
Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi le mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si darà luogo ad una maggiorazione del 10%
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione : salario contrattuale, come definito dall’ art. 49.
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
ART. 44 – Interruzione - Recuperi Operai Agricoli (CPL)
L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione.
Per l'operaio a tempo indeterminato in caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore verrà corrisposta la retribuzione corrispondente all'intero dell'orario ordinario con l'obbligo per l'operaio di recuperare le ore pagate e non prestate, entro 30 giorni, con il limite di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.
TITOLO VI
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 49 - Retribuzione (CPL)
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1) salario contrattuale;
2) generi in natura o valore corrispettivo, qualora vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3) terzo elemento, per gli operai a tempo determinato.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga è fissata ad ora. Per gli operai a tempo indeterminato è corrisposta mensilmente.
La paga giornaliera si ottiene moltiplicando la paga oraria per il coefficiente 6,50 e quella mensile moltiplicando la paga oraria per il coefficiente 169.
RACCOLTA DELLE OLIVE
Le parti stipulanti il presente Contratto, in riferimento alla consuetudine, da sempre consolidata in provincia di Terni, di raccogliere le olive corrispondendo al raccoglitore un minimo di chilogrammi di olio, per ogni quintale di olive raccolte, concordano pienamente di mantenere in essere tale forma di
retribuzione.Stabiliscono che detta raccolta, debba risultare da atto scritto tra le parti, il quale deve evidenziare, tra l'altro:
1) l'appezzamento oggetto della raccolta, indicando gli estremi catastali;
2) quanti chilogrammi di olio competono al raccoglitore per ogni quintale di olive raccolte;
3) la fornitura degli attrezzi necessari per la raccolta (teli, scale, pinze o rastrelli, pettini manuali, ecc...),
WELFARE CONTRATTUALE
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 49 del CCNL, le prestazioni previste dall’articolo 62 del presente CPL rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò – esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione – il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione al F.I.M.I.A.V. di Terni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione – esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari a 26,00 euro mensili, equivalenti a euro 1,00 giornalieri.
ART. 54 - Obblighi particolari tra le parti (CPL)
Le aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto, dovranno effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi maturate nei seguenti termini:
- salario contrattuale : entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza;
- lavoro straordinario | : " | " | " | " | " | " | " | " | " | "; |
- lavoro festivo | : " | " | " | " | " | " | " | " | " | "; |
- lavoro notturno | : " | " | " | " | " | " | " | " | " | "; |
- festività | : " | " | " | " | " | " | " | " | " | "; |
- 14ª mensilità : con la mensilità di aprile;
- 13ª mensilità : in coincidenza con le festività del Santo Natale e comunque non oltre il 23 dicembre;
- trattamento di fine rapporto: entro 30 giorni dalla risoluzione del rapporto;
- per gli operai a tempo determinato: le festività, la 13ª e 14ª mensilità sono conglobati nel terzo
elemento, come previsto dall'art. 49
Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e non possono esercitare attività in concorrenza con quella dell'azienda da cui dipendono, né divulgare notizie attinenti l'organizzazione ed i metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti.
ART. 55 - Rimborso spese (CPL)
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall'azienda sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
Il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con il proprio mezzo, sarà pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina. Se effettuato con altri mezzi sarà pari ai regolari giustificativi di spesa.
Il rimborso delle spese di vitto e pernottamento verrà effettuato a presentazione di regolari giustificativi.
Nel caso che per il pasto non fosse possibile la presentazione del piè di lista, il lavoratore ha diritto al rimborso di € 11,00 in via forfettaria.
ART. 57 - Trattamento di fine rapporto (CPL)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza dal 1º giugno 1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della Legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1º giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti.
In caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell'art. 2122 del Codice Civile.
Xxx l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa
- o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo di almeno sei mesi dalla data del decesso salvo accordi diversi tra le parti.
Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
All'operaio a tempo determinato compete il T.F.R. per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all' 8,63 % calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 % del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il T.F.R. non si calcola sul terzo elemento.
TITOLO VII
PREVIDENZA – ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE
ART. 62 – Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli (CPL)
Agli operai agricoli e florovivaisti, dipendenti di aziende agricole singole o associate in qualunque forma, assunti a tempo indeterminato o determinato, in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, sarà corrisposta un’indennità giornaliera integrativa di quella a loro corrisposta dall’I.N.P.S. e/o dall’I.N.A.I.L., nelle misure e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento del F.I.M.I.A.V..
ART. 66 - Lavori pesanti e nocivi (CPL)
Sono considerati "lavori pesanti" tutte le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, quali:
– spargimento a mano di concimi chimici;
– taglio di boschi;
– trasporto di pesi superiori a 50 kg. per collo;
– scavo manuale di fosse e buche di profondità superiore ai cm. 100.
Ai lavoratori che effettueranno lavori pesanti è riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 10 % del salario contrattuale.
Sono considerati "lavori nocivi" tutte le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore, quali:
– l'uso di presidi sanitari appartenenti alla 1ª e 2ª classe.
Ai lavoratori che effettueranno lavori nocivi le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda.
Non si applicheranno le maggiorazioni salariali e le limitazioni di orario qualora si utilizzeranno attrezzature o sistemi tecnologicamente avanzati.
TITOLO VIII
SOSPENSIONE, RISOLUZIONE RAPPORTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 75 - Norme disciplinari (CPL)
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all'azienda, al bestiame e ai macchinari;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) con i licenziamenti così come previsti nei casi contemplati dall'art. 72 del C.C.N.L..
Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti dalla lett. b) del paragrafo 1), saranno devoluti a scopo di beneficenza.
Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 87.
TITOLO IX DIRITTI SINDACALI
ART. 86 – Quote sindacali per delega (CPL)
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario e previa delega, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, nella misura dell' 1 % del salario contrattuale.
Il datore di lavoro verserà mensilmente le quote trattenute sui salari sul C.C. bancario i cui estremi verranno comunicati dalla Organizzazione Sindacale indicata dal lavoratore nella predetta delega.
La delega di cui al primo cpv. verrà rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro, tramite la propria Organizzazione Sindacale ed avrà validità fino a revoca scritta dello stesso lavoratore.
TITOLO X NORME FINALI
ART. 92 – Esclusività di stampa. Archivi contratti
Il presente CPL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx x. 0, Xxxx, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CPL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CPL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Confagricoltura Terni Confagricoltura Orvieto Federazione CC.DD. C.I.A.
FLAI CGIL FAI CISL UILA UIL
Allegato 1)
Oggi 19 novembre 2012 in Terni, nel contesto della trattativa per il rinnovo del CPL per gli operai agricoli e florovivaisti, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, F.L.A.I. - C.G.I.L., F.A.I. - C.I.S.L.,
UILA – U.I.L. hanno sottoscritto il seguente protocollo d’intesa, che viene allegato al contratto.
PROTOCOLLO D’INTESA
Il processo di globalizzazione dei mercati, che di giorno in giorno interessa sempre di più tutti i segmenti dell’economia, ha prodotto, e produrrà in futuro, effetti significativi, e sotto certi aspetti preoccupanti, anche per il sistema agricolo perugino.
Le modifiche introdotte dalle recenti revisioni della Politica Agricola Comune e l’allargamento ad est dell’Unione Europea aggiungono elementi di incertezza per il futuro del settore nella nostra Provincia, soprattutto in ordine ai risvolti strutturali che potrebbero derivare da una tenuta solo parziale del settore agricolo ai cambiamenti in atto. I mutamenti saranno certamente negativi per quel che riguarda l’entità dei flussi finanziari destinati al sistema agricolo e, molto probabilmente, segneranno profondamente gli assetti territoriali e produttivi.
Le Organizzazioni che sottoscrivono il protocollo si sarebbero aspettate e auspicano maggiore attenzione da parte dell’Unione Europea, del Governo Italiano, della Regione Umbria e della stessa Amministrazione Provinciale alla stabilità economica delle imprese.
Inoltre, la congiuntura europea non favorevole, la contrazione dei consumi ed il quadro economico critico di alcuni Paesi estimatori tradizionali dei nostri prodotti aggiungono ulteriori condizioni di perplessità ad un quadro di grande instabilità.
Le imprese ternane competono sui mercati facendo leva, anche, sulla tipicità, sulla qualità ed, in qualche caso, sull’unicità dei loro prodotti. Nonostante queste caratteristiche che conquistano con sempre maggiore intensità l’interesse dei consumatori, non si può sottacere la presenza di elementi che frenano la competitività delle imprese di questa provincia, in particolare sul piano delle carenze infrastrutturali e della mancata sbrurocratizzazione amministrativa.
Anche alla luce degli effetti non del tutto soddisfacenti conseguiti con il PSR, appare oggi indispensabile un’analisi approfondita dei limitati risultati raggiunti sul piano dell’ammodernamento delle strutture aziendali e della loro competitività sui mercati, nonché dell’intero sistema.
Se si vuol mantenere e possibilmente ampliare la capacità di competere del sistema agricolo provinciale, occorre mettere in atto un ampio programma di ammodernamento delle aziende e del sistema infrastrutturale. Obiettivi prioritari non possono che essere il miglioramento delle condizioni di competitività delle aziende, una ulteriore crescita della qualità delle produzioni, lo sviluppo della multifunzionalità aziendale, il consolidamento e lo sviluppo del quadro occupazionale.
Tra i fenomeni che meritano tutta l’attenzione delle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo è opportuno segnalare anche il lavoro sommerso ed il lavoro fittizio. Entrambi determinano condizioni sfavorevoli rispettivamente per i lavoratori coinvolti e per le aziende che rispettano le regole.
Fenomeni che devono essere oggetto di un attento monitoraggio finalizzato ad individuarne le caratteristiche e le specifiche ragioni, per poter successivamente mettere in atto le azioni conseguenti.
L’obiettivo comune non può che essere una complessiva presa di coscienza della necessità di assicurare un sempre più diffuso rispetto sostanziale della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
In un quadro di relazioni sindacali sempre più caratterizzato dalla consapevolezza che i prossimi anni saranno decisivi per il futuro del settore, le Organizzazioni firmatarie del presente protocollo ritengono necessario avviare un urgente confronto con la Pubblica Amministrazione che abbia come oggetto i seguenti temi:
1) programmazione di settore, dotazioni finanziarie e loro destinazione; precisando preliminarmente che ritengono ineludibile finalizzare tutti gli sforzi all’ammodernamento delle strutture agricole, al recupero di competitività del settore, al miglioramento della qualità delle produzioni agricole provinciali ed alle ricadute occupazionali;
2) azioni ed interventi tesi a migliorare il quadro infrastrutturale ed alla predisposizione di un piano promozionale straordinario per le produzioni agricole provinciali;
3) progetti di formazione che abbiano come obbiettivo l’aggiornamento professionale degli addetti, atti a favorire un ricambio generazionale ed il consolidamento del quadro degli addetti;
4) agevolazioni per la realizzazione di progetti di integrazione con tutti i partner della filiera, tendenti a rafforzare le capacità di penetrazione sul mercato dei prodotti agricoli umbri;
5) verifica dell’attuale sistema delle priorità previsto dal piano di sviluppo rurale, al fine di agevolare le iniziative di investimento messe in atto da imprese con unità di lavoro e quelle promosse da imprese inserite in consolidati sistemi agro-alimentari ed in grado di creare nuove occasioni di lavoro, per conseguire migliori livelli di equilibrio ed una maggiore attenzione verso le imprese e le strutture che assicurano la tenuta dell’intero sistema agricolo;
6) azioni di monitoraggio sui fenomeni del lavoro sommerso e fittizio in agricoltura;
7)semplificazione delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni dei cittadini extracomunitari e realizzazione di iniziative di formazione nei paesi di origine;
8)previsione di incentivi per le imprese con maggiore intensità occupazionale e/o operanti nei territori che non usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.
CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
CIA
F.L.A.I. - C.G.I.L.
F.A.I. - C.I.S.L.
UILA – U.I.L.
Allegato 2)
Protocollo d’intesa su “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”
Le Parti firmatarie del presente contratto provinciale di lavoro convengono sulla necessità di adottare iniziative efficaci per proseguire il trend di miglioramento della sicurezza del lavoro in agricoltura. Le Parti concordano che le difficoltà ambientali della provincia determinano una incidenza di infortuni importante ma rilevano che il numero degli stessi, come evidente nei dati ufficiali, è negli anni progressivamente diminuito, nonostante la persistenza di casi di infortunio mortale, fenomeno tragico che permane ed è quasi sempre collegato all’utilizzo delle macchine agricole. L’analisi dei dati rileva una maggiore frequenza di infortuni nel lavoro autonomo e percentuali meno drammatiche sul lavoro dipendente. Ciò dipende da una maggiore professionalità presente nelle aziende strutturate dove età degli addetti dipendenti più bassa ma anche la competenza specifica degli stessi è maggiore, e questi due fattori giocano a favore della prevenzione. Inoltre, nelle aziende datoriali si riscontrano investimenti in sicurezza molto più massicci, frutto di un quadro normativo teso alla prevenzione che abbraccia un arco temporale ventennale e che, seppure ancora lontano da obiettivi soddisfacenti, hanno prodotto frutti importanti. Si rileva la necessità di assicurare più incisive azioni di formazione ed aggiornamento degli addetti, finalizzate all’incremento della consapevolezza “sul problema”, alla conoscenza delle cause di infortunio e malattie professionali, all’adozione di irrinunciabili comportamenti finalizzati ad abbattere il rischio. E’ oltremodo necessario che le imprese investano ancora di più in sicurezza, specialmente quando si va ad intervenire in strutture, impianti, attrezzature e macchine. Pertanto è opportuno che, nella programmazione delle forme di sostegno all’imprenditoria e dei fondi strutturali comunitari, in particolare debbano essere premiate le imprese che pianificano investimenti in sicurezza o che hanno svolto concreti interventi di adeguamento sulla sicurezza. Parallelamente tale priorità, al fine di intervenire con maggiore incisività su tutta la popolazione attiva delle campagne, aumentando e livellando lo standard di sicurezza generale in tutte le aziende agricole, oltre che nell’ottica di ridurre l’incidenza del “costo sociale” di detti fenomeni, deve valere nel campo del lavoro esclusivamente autonomo. Quindi, anche nelle aziende che si avvalgono solo di lavoro familiare, vanno privilegiati gli agricoltori che investono in sicurezza.
La Parti ritengono di doversi impegnare non solo nell’azione verso l’amministrazione pubblica competente per le tematiche sopra esposte, ma di svolgere una azione più mirata e diffusa per migliorare l’attenzione culturale di imprenditori e dipendenti agricoli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allo scopo, le Parti continueranno nella loro attività di informazione e prevenzione, per dare piena applicazione alle norme previste dalla legge e dai contratti vigenti in materia e pertanto si impegnano ad avviare iniziative: proprie, congiunte e attraverso gli organismi bilaterali, per svolgere attività di informazione e formazione. Si impegnano inoltre, nel momento in cui a livello nazionale verranno sanciti accordi specifici, a definire un protocollo di intesa per la formazione, e la messa a disposizione del settore di figure competenti. E’ infatti noto che le Confederazioni nazionali stanno definendo alcune materie, tra cui i temi della sicurezza accanto ed all’interno della definizione della bilateralità agricola. Le organizzazioni firmatarie datoriali e sindacali provinciali, intendono, nel rispetto del quadro contrattuale e di accordi nazionali prossimi dall’essere varati, dare seguito ad utili strumenti locali procedendo conseguentemente all’apertura del tavolo di confronto dedicato. Inoltre le Parti concordano di utilizzare lo strumento della cassa extra legem/ente bilaterale anche attraverso l’utilizzo di apposite linee di finanziamento per una campagna puntuale che rafforzi anche in questo settore la cultura della sicurezza, sicurezza intesa come investimento per il futuro delle aziende e dei loro dipendenti.