GARA N. 7181575
ALLEGATO 1
GARA N. 7181575
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN LEGNO C.E.R. 15.01.03
E IMBALLAGGI MISTI C.E.R. 15.01.06 PRODOTTI C/O UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI COLLESALVETTI
CIG 76064511F0 - CPV 90512000-9
AGGIUDICATO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO
in data
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno del mese di , ciascuno presso la propria sede 1
e mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori
Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay (Li) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica
e
, nato a il ,
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
allegata al presente contratto] e quindi legale rappresentante
dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese
di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore 1”
e
, nato a il ,
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
allegata al presente contratto] e quindi legale rappresentante
dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore 2”
i quali premesso che:
- con lettera di invito del ……. è stata indetta la gara con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con il criterio del prezzo più basso
- la …………………….. ha partecipato alla gara risultando quella che ha presentato la 1° miglior 2
offerta non anomala ed essendo quindi risultata la 1°aggiudicataria
- la ha partecipato alla gara risultando quella che ha presentato la 2° miglior
offerta non anomala ed essendo quindi risultata la 2°aggiudicataria
sottoscrivono il presente Contratto di accordo quadro avente ad oggetto il Servizio di Raccolta e trasporto di Rifiuti costituiti da imballaggi in legno C.E.R. 15.01.03 e imballaggi misti C.E.R.
15.01.06 prodotti c/o utenze non domestiche del Comune di Collesalvetti con durata di 18 mesi consecutivi dall’avvio dell’esecuzione o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato di € 90.000,00 oltre Iva come per legge, anche se non sarà spirato detto termine temporale .
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1 Parti contraenti
Le parti contraenti dell' AQ sono la committente e n. 2 esecutori.
1.1 Soggetti
Gli esecutori sono i responsabili per le prestazioni oggetto del contratto.
Tengano presenti gli esecutori che l’eventuale ricorso a soggetti terzi, costituisce sub-contratto o subappalto e che il subappalto è vietato e non potrà in ogni caso essere autorizzato.
1.2 Committente
La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale (Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto), nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza degli esecutori con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.
1.3 Rappresentante della committente
Ai fini dell'esecuzione dell'AQ e degli eventuali contratti specifici esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP – Ing, Xxxxxxx) e/o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (X. Xxxxxx) cui a tal fine è conferita la delega per l’affidamento efficace e per l’esecuzione dei contratti specifici esecutivi dell’ AQ, anche tramite
posta elettronica, purché entro i limiti predefiniti dall’AQ medesimo. Per ogni comunicazione
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inerente l'esecuzione degli eventuali contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto
la vigilanza del RUP (o direttamente dal RUP medesimo) salve contrarie o diverse indicazioni fornite agli esecutori come sopra prescritto.
Il RUP ed il DEC naturalmente operano con il supporto del personale aziendale secondo le previsioni di cui all'art. 31 del Codice, ed in particolare del personale ausiliario di seguito nominato.
1.4 Sede della committente
REA Spa, in Rosignano Solvay, Località Le Morelline due snc.
1.5 Responsabile del procedimento (RUP)
Xxxxxxx Xxxxxxxx – Tel.0586/765204 – xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
Xxxxxx Xxxxxxx – Tel.0586/765215 – xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
Xxxxxxxxxx Xxxxx: Tel. 0586/765214 – xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx
1.7 Ausiliario del DEC
1.8 Esecutori
I due esecutori sono gli operatori economici fornitori del servizio oggetto del contratto selezionati con la procedura di affidamento che sottoscrivono il presente atto. Gli esecutori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell’aggiudicazione dello stesso.
I due esecutori sono collocati rispettivamente nella posizione di primo e secondo contraente esecutore, in ragione della posizione nella graduatoria finale di gara (quindi secondo l'ordine decrescente dei ribassi da essi offerti con il preventivo presentato da ciascuno ai fini dell'aggiudicazione).
1.9 Rappresentante degli esecutori
Ai fini della sottoscrizione del contratto di AQ, rappresenta gli esecutori il legale rappresentante di ciascuno, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.
Ai fini della sottoscrizione del contratto di AQ, compare il legale rappresentante, come per legge.
Ai fini dell'esecuzione, la Committente provvederà secondo le disposizioni che seguono, ad emettere: 4
- contratti specifici applicativi dell'AQ con cadenza mensile (ove sarà quantificato il corrispettivo spendibile nel mese di riferimento)
- richieste giornaliere recanti ordini di esecuzione
Contratti specifici e richieste giornaliere recanti ordini di esecuzione saranno inviati a mezzo PEC/email all'indirizzo indicato ai fini contrattuali da ciascun esecutore.
Ciascun contratto specifico, il cui contenuto sia conforme alle previsioni del contratto di AQ, e ciascuna richiesta giornaliera recante ordine di esecuzione il cui contenuto sia conforme al relativo contratto specifico, si intendono rispettivamente validamente affidato e impartita, tramite la e- PEC/mail diretta all'esecutore. Da tale momento valgono gli obblighi e decorrono i termini per l’esecuzione.
Ciascun contratto specifico e richiesta giornaliera che siano validamente pervenuti presso l'esecutore, non possono essere da esso rifiutati, né l'esecuzione può essere rimandata, intendendosi già conseguita la sua accettazione, con la sottoscrizione iniziale del contratto di AQ.;
Ai soli fini della gestione “operativa” dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e gli esecutori.
1.10 Domicilio degli esecutori, comunicazioni e notifiche
ESECUTORE 1
Ai fini dell'esecuzione del contratto l’esecutore (1) elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l’esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC/ e-mail all'indirizzo da esso qui indicato
✓ le richieste giornaliere dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo qui indicato , o potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento 5
o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
ESECUTORE 2
Ai fini dell'esecuzione del contratto l’esecutore (2) elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l’esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC/e-mail all'indirizzo da esso qui indicato
✓ le richieste giornaliere dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo qui indicato , o potranno intervenire anche telefonicamente presso il seguente recapito indicato, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
1.11 Esecuzione da parte degli esecutori
Ciascun esecutore, contraente, esegue direttamente le prestazioni oggetto del contratto. Xxx intenda ricorrere al subappalto, potrà esservi autorizzato solo se:
- risulti dichiarata in gara la relativa volontà, e comunque limitatamente alle prestazioni ed agli importi ivi dichiarati, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge;
- rivolga tempestivamente (quindi in tempi utili all'esecuzione, quindi almeno 30 giorni prima di iniziare ad utilizzare il subappaltatore) alla Committente la relativa richiesta di autorizzazione (che si intenderà richiesta ed eventualmente sarà concessa, solo per le prestazioni oggetto dei contratti specifici e delle richieste di ritiro che interverranno a partire dal trentunesimo giorno successivo);
- la richiesta di autorizzazione sia corredata di tutta la documentazione prescritta e sussistano i presupposti di legge.
Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
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2 Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche
Il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da imballaggi in legno C.E.R. 15.01.03 e imballaggi misti C.E.R. 15.01.06, prodotti dalle utenze non domestiche del Comune di Collesalvetti comprende:
a) Servizio di raccolta presso i siti della utenza B3 (Bcube) situati nella frazione di Guasticce nel Comune di Collesalvetti (Li), con carico da effettuarsi in autonomia con proprie attrezzature quali autocarro/autotreno dotato di vasca o vasche di volumetria minima di 30 mc. dotato di gru caricatrice (ragno);
L’operazione di carico prevede di effettuare la tara del mezzo presso il sito di Via Francia – Guasticce – Collesalvetti (Li), la successiva raccolta presso uno o più siti produttivi dell’utenza B3 (Bcube) ed il successivo passaggio in pesa per determinare il lordo.
b) Successivo trasporto presso gli impianti di trattamento quali:
- Xxxxxx Xxxxxx & C. – Viale America – Loc. Gello – Cascina (Pi)
- Rea Impianti Srlu – Xxx Xxxxxxx 000/x – Xxxxxx (Xx)
- D&D di D’Xxxxxx Xxx – Viale America – Loc. Gello – Cascina (Pi)
Gli esecutori si impegnano ad effettuare i ritiri, nei giorni e nei modi indicati da Rea Spa, previa richiesta scritta, per la rimozione dei rifiuti presenti (indicativamente da un minimo di 1 ad un massimo di 6 ritiri giornalieri secondo le necessità).
L’emissione dei F.I.R. (Formulario di Identificazione Rifiuto) necessari per svolgere il servizio verrà effettuata da REA Spa.
Settimanalmente è effettuato presso la committente il ritiro dei F.I.R. e la riconsegna delle copie dei F.I.R. utilizzati ai fini delle registrazioni fiscali come per legge.
Contestualmente alla consegna dei F.I.R. è sottoscritta dal Dec o suo ausiliario per Rea Spa e da un rappresentante degli esecutori, una ricevuta di consegna che riporta l’elenco dei F.I.R. consegnati con la relativa numerazione.
A tal fine, REA Spa rivolgerà i suoi eventuali contratti specifici discrezionalmente al 1° od al 2° classificato fino al raggiungimento dell’importo aggiudicato a ciascuno (80% al primo classificato e 20% al secondo classificato).
Nel caso in cui (per risoluzione, recesso anticipato, perdita di requisiti essenziali o altra causa
prevista dalla legge o dal contratto) non sia possibile/legittimo far eseguire le prestazioni da uno dei
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due Esecutori, la Committente potrà modificare in aumento l'ammontare complessivo delle
prestazioni che potrà richiedere all'altro.
La committente potrà in ogni tempo disporre eventuali verifiche, anche a sorpresa, e con modalità adeguate, sull'esatto adempimento degli esecutori, relativamente a tutto il ciclo delle prestazioni.
2.1 Opzione a favore della stazione appaltante
Gli impianti indicati potranno essere sostituiti, anche solo parzialmente, con altri analoghi che saranno individuati ed indicati dalla Committente.
La Committente ricorrerà alla sostituzione integrale o parziale, ove ricorrano i seguenti presupposti: perdita dell'autorizzazione, superamento limiti di capienza od indisponibilità a ricevere i rifiuti.
Gli impianti saranno comunque collocati ad una distanza dal punto di raccolta equivalente a quelli di cui sopra con una tolleranza in +/- di Km. 10.
Ciascun esecutore sarà obbligato ad accettare la relativa variazione e non potrà opporre al riguardo alcuna eccezione, tale da esonerarlo dagli obblighi contrattuali.
Committente provvederà a determinare il nuovo prezzo con le seguenti modalità: [vanno indicate,
Ove la variazione dell'impianto produca variazioni relative alle prestazioni dell'esecutore, la
mantenendo se possibile ferma la percentuale di ribasso da applicare ad un nuovo importo base, per ciascuno la sua]
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione
3.1 Descrizione del luogo di prelievo ed orario in cui dovrà avere esecuzione il servizio di ritiro dei rifiuti oggetto delle prestazioni
Utenze B3 (bcube) (come sopra indicato) con orario dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 nei giorni dal lunedì al venerdì ed in via eccezionale il sabato compatibilmente con l’orario di apertura degli impianti.
Ai fini della distribuzione del servizio al 1° aggiudicatario, che dovrà eseguire l’80% delle prestazioni, saranno affidati i ritiri di 4 giorni a settimana (a titolo di esempio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) .
Ai fini della distribuzione del servizio al 2° aggiudicatario, che dovrà eseguire il 20% delle prestazioni, saranno affidati i ritiri di 1 giorno a settimana (a titolo di esempio il martedì)
I giorni potranno essere comunque definiti congiuntamente con gli esecutori stessi.
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Per le indicazioni ai fini della stesura dei documenti ed il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) gli esecutori dovranno attenersi alle istruzioni impartite con il DUVRI predisposto dall’utenza e proporre, conformemente alle disposizioni legislative, ogni eventuale integrazione o modifica che riterrà necessarie.
Gli esecutori sono tenuti ad eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.
Ogni comportamento difforme, non legittimerà gli esecutori che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti. Salve le eventuali ulteriori diverse responsabilità.
3.2 Tempi di esecuzione
Mensilmente saranno emessi contratti specifici, a ciascun esecutore, sulla base di una stima del quantitativo di ritiri da effettuare.
quello in cui deve essere eseguito l’intervento.
Ogni giorno saranno effettuate richieste di ritiro giornaliere a ciascun esecutore secondo le necessità di Rea Spa. Tali richieste saranno inviate entro le ore 15.00 del giorno lavorativo precedente a
Gli esecutori sono obbligati a ritirare presso i luoghi di prelievo sopra indicati i rifiuti oggetto di ciascun contratto specifico. Obbligandosi il fornitore a inviare a trattamento, senza indugio, i rifiuti ritirati ed obbligandosi il fornitore altresì a documentare mediante il Formulario l’avvenuto servizio, come per legge.
I termini di esecuzione sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l'eventuale maggior danno.
3.3 Proroghe e sospensioni
Non saranno mai accordate proroghe e sospensioni almeno che non ne ricorrano i presupposti di legge ed a condizione che gli esecutori dimostrino, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).
Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di
legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto 9
agli esecutori.
4 Avvio dell'esecuzione
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro
Il periodo di efficacia dell’AQ inizia con la sottoscrizione del contratto di AQ, a prescindere dalla data del primo contratto specifico esecutivo, che potrà intervenire anche in seguito.
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con contratti specifici scritti e relative richieste di ritiro.
5 Responsabilità per l’esecuzione del contratto
A carico degli esecutori.
Ai fini delle responsabilità degli esecutori, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.
5.1 Adempimento e inadempimento
L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.
Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge.
Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.
5.2 Penali
In caso di ritardo nell’esecuzione saranno applicate le seguenti penali:
- se gli esecutori risultino inadempienti alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa si riserva la possibilità di applicare nei loro confronti le seguenti sanzioni contrattuali:
1) in caso di mancato servizio nel giorno concordato il corrispettivo sarà decurtato di € 50,00 per ciascun giorno di ritardo;
2) qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, oltre al diritto di applicare la riduzione del corrispettivo sopra indicata, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto in 10 danno del contraente inadempiente e di procedere a far eseguire il servizio da terzi, salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione
Il contenuto del contratto di AQ e degli eventuali contratti specifici è vincolante ed immodificabile per tutte le parti contraenti.
Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.
7 Disciplina contrattuale
7.1 Denominazione del contratto
Accordo quadro di servizi ex art. 54 d.lgs. 50/2016 che trova attuazione mediante eventuali contratti specifici.
7.2 Contratti specifici
L'AQ troverà esecuzione tramite la sottoscrizione di contratti specifici, a ciascun esecutore, indicativamente mensili.
Ogni giorno saranno effettuate richieste di ritiro giornaliere a ciascun esecutore secondo le necessità di Rea Spa con le modalità di cui all’art. 1.10.
7.3 Definizione e contenuto normativo generale
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dai principi di cui al d.lgs. 50/2016 e dal Codice civile, in quanto compatibili.
L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.
Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016 le norme dello stesso richiamate nel presente Contratto nonché suoi loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge che dovessero sopravvenire
sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali. 11
Le parti sono tenute all’osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte degli esecutori equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Il contratto di AQ è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e due operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi dell'AQ) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'AQ.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di AQ:
− le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all'AQ;
− la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo,
senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall'AQ e senza doverne consumare l'intero importo;
− gli esecutori si obbligano, sin da subito, a rendersi disponibili nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all'AQ.
7.4 Limiti dell'AQ
La committente non ha la facoltà di utilizzare l'AQ per affidare contratti:
− per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per l'AQ
− relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'AQ
− a soggetti diversi dai contraenti dell'AQ.
7.5 Esclusiva
La sottoscrizione dell'AQ non conferisce agli esecutori alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di legge.
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8 Importo massimo aggiudicato
8.1 Limite alla spesa della committente
Nell'ambito della durata dell'AQ la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di € 90.000,00 (novantamila/00) oltre iva come per legge.
L'importo massimo non è suscettibile di successiva integrazione / estensione / incremento con qualsivoglia modalità.
8.2 Diritti degli esecutori
La sottoscrizione di un AQ non garantisce agli esecutori diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. Gli esecutori avranno il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a loro affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:
− esaurire l'intero importo massimo aggiudicato
− utilizzarne soltanto una parte.
Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà agli esecutori.
8.3 Durata
8.3.1 Termine di validità
Il contratto di AQ avrà validità di non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione.
8.3.2 Cessazione automatica alla scadenza.
Il contratto di AQ cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.
8.3.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo
La durata sarà ridotta ed il contratto di AQ cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La committente ne darà comunicazione agli esecutori tramite PEC, indicando il termine esatto e le
modalità di dismissione dell’attività.
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8.3.4 Diritto per la committente di recesso ad nutum
La committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 previa comunicazione scritta agli esecutori, con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione automatica con eventuali crediti degli esecutori, anche ove vi siano contestazioni tra committente ed esecutori sulla sussistenza delle stesse, nelle seguenti ipotesi, come accertate dal DEC e fatte proprie dal RUP previa adeguata istruttoria:
1. grave errore o negligenza o mala fede degli esecutori;
2. sospensione rallentamento o mancato avvio dell'esecuzione;
3. mancato rispetto da parte degli esecutori degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi richiesti;
4. mancato rispetto dei termini indicati;
5. gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività;
6. commissione da parte degli esecutori di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di
7. in tutti gli altri casi nei quali sia ammissibile per legge.
Il contratto perderà comunque efficacia nei confronti della committente nei seguenti altri casi:
a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica degli esecutori che ostacolino l’esecuzione, inclusa la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed alle norme collegate;
b) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010;
c) violazione dei divieti di cessione del contratto e dei crediti.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte della committente, nessun risarcimento / indennizzo / pagamento a qualsivoglia titolo sarà riconosciuto agli esecutori a titolo di mancato guadagno o ad altro titolo per la mancata esecuzione di prestazioni dedotte nell'AQ. Salvo il diritto per le prestazioni legittimamente e esattamente eseguite, purché in virtù di contratti specifici
eventualmente affidati.
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8.3.5 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'AQ
Nel momento in cui l'AQ cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:
− la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'AQ;
− gli esecutori dovranno continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'AQ alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico ed all'AQ, a meno che la committente non disponga diversamente;
− l'AQ continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.
9 Importo del corrispettivo
9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente
Il corrispettivo dovuto agli esecutori è quello dovuto per l’esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'AQ e relative richieste di ritiro che gli saranno eventualmente rivolte nell'ambito dell'esecuzione dell'AQ medesimo.
L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell'AQ.
9.2 Oneri per sicurezza e manodopera
Per ciascun contratto specifico esecutivo saranno corrisposti nella misura percentuale indicata nell’Allegato 4 (offerta economica) senza applicazione di alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze.
Per ciascun contratto specifico, gli esecutori dovranno garantire:
− l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.
Dovranno inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per loro sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da essi offerto, pena la non congruità della loro offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'AQ e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a loro favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di
ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato 15
anomalia delle condizioni offerte dagli esecutori, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.
9.3 Imposta sul valore aggiunto
Tutti gli importi indicati nell'AQ e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA.
Dal 01/01/2018 Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.
9.4 Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo dovuto agli esecutori è determinato in ragione della consistenza dei contratti applicativi e sarà così determinato:
- moltiplicando il costo a tonnellata per il quantitativo di rifiuti trasportati a ciascun impianto (il costo a tonnellata è ottenuto applicando il ribasso offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'AQ al prezzo unitario a base di gara).
Il corrispettivo aggiudicato è il seguente (Esecutore 1):
- € a tonnellata per il servizio di raccolta presso le utenze B3 nella Xxxx. xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (Xx) e successivo trasporto presso l’impianto di Valori Franco & C. – Xxx. Xxxxx – Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx (XX);
- € a tonnellata per il servizio di raccolta presso le utenze B3 nella Xxxx. xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (Xx) e successivo trasporto presso l’impianto di D&D di D’Agnese Sas – Xxx. Xxxxx – Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx (XX);
- € a tonnellata per il servizio di raccolta presso le utenze B3 nella Xxxx. xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (Xx) e successivo trasporto presso l’impianto di Rea Impianti Srlu in Xxx Xxxxxxx 000/x - Xxxxxx (Xx).
Il corrispettivo aggiudicato è il seguente (Esecutore 2):
- € a tonnellata per il servizio di raccolta presso le utenze B3 nella Xxxx. xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (Xx) e successivo trasporto presso l’impianto di Valori Franco & C. – Xxx. Xxxxx – Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx (XX);
- € a tonnellata per il servizio di raccolta presso le utenze B3 nella Xxxx. xx
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (Xx) e successivo trasporto presso l’impianto di D&D di
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D’Xxxxxx Xxx – Xxx. Xxxxx – Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx (XX);
- € a tonnellata per il servizio di raccolta presso le utenze B3 nella Xxxx. xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (Xx) e successivo trasporto presso l’impianto di Rea Impianti Srlu in Xxx Xxxxxxx 000/x - Xxxxxx (Xx).
9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo.
Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera gli esecutori per tutto ciò che concerne:
− le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto di AQ
− mezzi e personale impiegati
− oneri per la sicurezza
− documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto
10 Tutela dei lavoratori
Gli esecutori sono obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico degli esecutori tutti i conseguenti oneri e costi.
Gli esecutori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Spa, gli esecutori saranno tenuti a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.
REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a
positiva definizione delle procedure medesime. 17
REA Spa potrà in ogni momento chiedere agli esecutori prova dell'adempimento agli obblighi
retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva degli esecutori.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra gli esecutori non possono opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.
11 Fatturazione e pagamento
11.1 Accettazione dell'esecuzione
Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite. L’accettazione presuppone che REA Spa abbia ricevuto la copia del F.I.R. (Formulario di Identificazione del Rifiuto) rilasciata dall’Impianto di destino con l’indicazione del peso accettato a destino. Ferma la facoltà per REA Spa di disporre in ogni tempo accertamenti di conformità dell’esecuzione in corso.
11.2 Emissione della fattura
Gli esecutori emetteranno fatture alla fine di ciascun mese con riepilogo dei F.I.R. di conferimento indicandone il dettaglio (data, quantità e riferimento al F.I.R. di ogni singolo conferimento). In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.
NB: Ad ogni fattura dovranno essere allegati i F.I.R. di competenza, a meno che non siano già pervenuti presso REA Spa (quarta copia da restituire al produttore, ovvero fotocopia della stessa fermo
restando le disposizioni di cui all’art.188, comma 3, lettera b) del DLgs 152/06 e s.m.i.). Altrimenti le
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prestazioni non potranno essere ritenute accettate e le fatture non potranno essere pagate.
Ciascuna fattura recherà obbligatoriamente il CIG derivato indicato su ciascun contratto specifico.
11.3 Termini e modalità di pagamento.
Pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.
11.4 Clausola di tracciabilità
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 gli esecutori sono tenuti a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello
modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed agli esecutori non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dagli esecutori con loro subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali essi stessi esecutori sono garanti verso la committente ai sensi di legge e si impegnano a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è prestata dagli esecutori contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva dovrà prevedere: 19
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
• l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.
La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016.
13 Documenti di cui si compone il contratto
Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi e specialmente:
• Offerta economica presentata da ciascun esecutore ai fini dell’aggiudicazione
• Allegato E compilato e sottoscritto dagli esecutori;
• Mod. S.7.4.1 compilato e sottoscritto dagli esecutori;
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali
La sottoscrizione del contratto di AQ implica per gli esecutori:
− dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
− assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
Gli esecutori dichiarano di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese
quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, 20
azione. È onere degli esecutori portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi
comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
La sottoscrizione del presente contratto da parte degli esecutori equivale inoltre a loro dichiarazione:
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell’ AQ;
• di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo con il ribasso percentuale offerto ai fini dell’aggiudicazione, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.
Gli esecutori non potranno quindi eccepire, durante l'esecuzione dell' AQ, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di AQ, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori
Gli esecutori assumono verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto di AQ.
Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali contratti specifici.
In ipotesi di incongruenze o contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza i contratti specifici.
14.2 Obblighi preliminari e continuativi.
Gli esecutori garantiscono di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'AQ e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.
In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o
adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.
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Gli esecutori devono possedere l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto
per la Categoria 1 almeno Classe C o Categoria 4 almeno Classe F abilitate ai C.E.R. 15.01.03 e
C.E.R. 15.01.06.
In caso di modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni delle suddette autorizzazioni gli esecutori devono darne tempestiva comunicazione fornendo la relativa documentazione.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto di AQ, ai fini dell'esecuzione degli eventuali contratti specifici si applicheranno le previsioni dell'AQ e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.
14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa
Gli esecutori, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si
impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
14.4 Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente.
Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione al RUP e per esso al DEC.
14.5 Controversie
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del
Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per
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tutte le controversie comunque attinenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’ AQ sarà competente il
Tribunale di Livorno.
14.6 Riservatezza
Gli esecutori sono tenuti, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività di REA Spa. Gli esecutori si impegnano dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.
Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati degli esecutori esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.
14.7 Spese generali
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’ AQ faranno carico agli esecutori.
Rosignano Solvay, lì
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L’Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
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L’Esecutore 1
L’Esecutore 2
Indice
1 Parti contraenti 2
1.1 Soggetti 2
1.2 Committente 3
1.3 Rappresentante della committente 3
1.4 Sede della committente 3
1.5 Responsabile del procedimento (RUP) 3
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) 3
1.7 Ausiliario, Direttore Operativo 3
1.8 Esecutori 4
1.9 Rappresentante degli esecutori 4
1.10 Domicilio degli esecutori, comunicazioni e notifiche 5
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1.11 Esecuzione da parte degli esecutori 6
2 Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche 6
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione 8
3.1 Descrizione del luogo di prelievo ed orario in cui dovrà avere esecuzione il servizio di ritiro dei rifiuti oggetto delle prestazioni 8
3.2 Tempi di esecuzione 8
3.3 Proroghe e sospensioni 9
4 Avvio dell'esecuzione 9
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro 9
5 Responsabilità per l’esecuzione del contratto 9
5.2 Penali 10
5.1 Adempimento e inadempimento 10
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione 10
7 Disciplina contrattuale 10
7.1 Denominazione del contratto 10
7.2 Contratti specifici 11
7.3 Definizione e contenuto normativo generale 11
7.4 Limiti dell'AQ 12
7.5 Esclusiva 12
8 Importo massimo aggiudicato 12
8.1 Limite alla spesa della committente 12
8.2 Diritti degli esecutori 12
8.3 Durata 13
8.3.1 Termine di validità 13
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8.3.2 Cessazione automatica alla scadenza 13
8.3.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo 13
8.3.4 Diritto per la committente di recesso ad nutum 13
8.3.5 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'AQ 14
9 Importo del corrispettivo 14
9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente 14
9.2 Oneri per sicurezza e manodopera 15
9.3 Imposta sul valore aggiunto 15
9.4 Determinazione del corrispettivo 15
9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo 16
11 Fatturazione e pagamento 18
10 Tutela dei lavoratori 17
11.1 Accettazione dell'esecuzione 18
11.2 Emissione della fattura 18
11.3 Termini e modalità di pagamento 18
11.4 Clausola di tracciabilità 18
12 Cauzione definitiva 19
13 Documenti di cui si compone il contratto 20
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali 20
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori 21
14.2 Obblighi preliminari e continuativi 21
14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa 21
14.4 Interpretazione del contratto 22
14.5 Controversie 22
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14.6 Riservatezza 22
14.7 Spese generali 23