COMUNE DI VALTOURNENCHE COMMUNE DE VALTOURNENCHE
COMUNE DI VALTOURNENCHE COMMUNE DE VALTOURNENCHE
Valle d’Aosta Vallée d’Aoste
REGOLAMENTO CASA ASSOCIAZIONI
c/o Oratorio Parrocchiale Frazione Xxxxxx
- Approvato con deliberazione di G.C. n. 55 del 20 giugno 2014
PREMESSA
• con proprie deliberazioni n. 4 del 22/01/2014 e n. 12 del 05/02/2014 la Giunta Comunale approvava un contratto di comodato d’uso con la Parrocchia di S. Xxxxxxx Xxxxx di Valtournenche per l’utilizzo dei locali siti presso l’Oratorio, come identificati all’art. 1, allo scopo di destinarli a sede temporanea di associazioni sportive, culturali, ricreative, educative e di volontariato;
• in data 11/02/2014 veniva siglato in forma di scrittura privata formale contratto di comodato tra il Comune di Valtournenche e la Parrocchia di S. Xxxxxxx Xxxxx, regolarmente registrato a Châtillon il 27/02/2014 al n. 369 – serie 3^, della durata di anni 2, con decorrenza 11/02/2014-31/01/2016, eventualmente rinnovabili;
• il Comune ha provveduto a contattare tutte le associazioni sportive, culturali, ricreative, educative e di volontariato operanti sul territorio al fine di definire il proprio fabbisogno di una sede sociale nell’immobile in parola.
Art. 1 Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e accesso alla “Casa delle Associazioni” ubicata in frazione Xxxxxx, al piano primo della struttura sede dell’Oratorio (anche detta “Ex Cinema”) censita al Fg, 32, particella 1124, subalterni 2, 3, 4, 5, 6 (planimetria Allegato A).
2. La Casa delle Associazioni, di proprietà della Parrocchia e concessa in comodato gratuito al Comune, è destinata da quest’ultimo alle associazioni sportive, ricreative, culturali, educative e di volontariato presenti sul territorio comunale e rappresenta:
• La sede comune delle associazioni;
• Il luogo di animazione del tessuto associativo locale;
• Il centro dedicato a promuovere e qualificare le relazioni per la realizzazione di un maggior benessere collettivo;
• Un supporto a forme di auto–organizzazione da parte dei cittadini;
• Il polo di visibilità delle associazioni.
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Art. 2 Modalità di concessione
1. Il Comune concede a titolo gratuito l’uso dei locali alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede e operanti nel Comune di Valtournenche negli ambiti sportivo, ricreativo, culturale, educativo e di volontariato.
Art. 3 Assegnazione dei locali
1. L’assegnazione dei locali, dati in modo esclusivo ad una associazione o in comune a più associazioni, spetta alla Giunta Comunale.
2. La planimetria allegata evidenzia la destinazione dei locali alle varie associazioni.
Art. 4
Durata delle assegnazioni in uso
1. I locali della Casa delle Associazioni sono concessi in uso per la durata di anni due, rinnovabili tacitamente per uguali periodi, con decorrenza dal 10 giugno 2014 e fino al 31 gennaio 2016, salvo disdetta da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza mediante comunicazione all’indirizzo delle associazioni.
2. Il comune si riserva altresì la facoltà di rientrare in ogni momento nella piena disponibilità dei locali, nonché di consentirne l’uso da parte di altre e nuove associazioni richiedenti.
3. Il Comune e la Parrocchia, ente proprietario, mantengono il diritto insindacabile di accedere in ogni momento ai locali potendone verificare lo stato d’uso e il loro utilizzo.
Art. 5 Modalità d’uso
1. Il Comune consegna le chiavi per l’accesso all’immobile e al/i locale/i assegnato al presidente di ogni associazione: lo stesso è pertanto considerato unico responsabile. Il presidente esonera l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero derivare durante l’utilizzo dei locali concessi in uso.
2. L’uso della Casa delle Associazioni è limitato allo svolgimento di corsi, riunioni, piccole assemblee organizzate dalle associazioni per perseguire i propri fini e di attività inerenti le finalità proprie di ciascuna associazione.
3. L’utilizzo della Casa delle Associazioni è soggetto alle norme di civile convivenza ed al rispetto della cosa altrui.
4. Chiunque per negligenza, imperizia, imprudenza, colpa o dolo, dovesse recare danni alla struttura avuta in concessione, ne risponderà a termini di legge.
5. Sono vietate alle associazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni contrarie alla normativa sulla sicurezza, la manomissione degli impianti (elettrici, di riscaldamento…), la detenzione di liquidi infiammabili, l’uso di fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche.
6. L’orario massimo giornaliero di utilizzo degli spazi della Casa delle Associazioni è fissato dalle ore 9.00 alle ore 24.00 salvo deroga da concedersi da parte del Sindaco.
7. Spetta alle associazioni concessionarie dello stesso locale concordare le modalità e i tempi di utilizzazione degli stessi.
8. E’ altresì fin d’ora autorizzato l’uso di foresteria per i soli locali concessi ai Volontari del Soccorso in funzione della specifica finalità dell’associazione e delle conseguenti esigenze connaturate alla propria attività, anche in orario notturno.
Art. 6
Gestione della Casa delle Associazioni
1. La pulizia interna dei locali e l’ordinaria manutenzione dovrà essere assicurata dalle associazioni concessionarie dei locali stessi. Spetta alle associazioni concessionarie dello stesso locale concordare le modalità, i tempi e i turni di pulizia e di manutenzione.
2. La pulizia degli spazi comuni (servizi igienici, scale, corridoi, ecc.) e degli spazi esterni nonché la loro ordinaria manutenzione e la pulizia della neve dovranno essere assicurati dalle associazioni. Spetta a tutte le associazioni concordare le modalità, i tempi e i turni di pulizia e di manutenzione degli spazi anzidetti.
3. Ultimato l’utilizzo del locale concesso le associazioni si impegnano allo spegnimento delle luci e del riscaldamento.
4. Eventuali infrazioni e/o ripetute dimenticanze in ordine al corretto funzionamento della struttura verranno sanzionate dal Comune mediante il rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti a causa di negligenza e imperizia e, nei casi più gravi, dalla revoca dell’assegnazione di cui al successivo art. 10.
Art. 7
Divieto di sub -concessione
1. L'Associazione si impegna ad utilizzare gli immobili per il solo proprio uso esclusivo rimanendo fermo quindi il divieto di sub -concedere ad altri l'utilizzo dei locali.
Art. 8
Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
1. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale, assumono la natura di beneficio economico a favore delle associazioni in parola, le spese di consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
Art. 9
Oneri a carico delle Associazioni
1. Sono a carico delle associazioni:
• pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti le pertinenze dell’immobile;
• pulizia della neve;
• gli arredi e le attrezzature dei locali e degli spazi comuni;
• la custodia dei locali;
• la ordinaria manutenzione di tutti gli spazi interni ed esterni.
Art. 10 Revoca assegnazione
1. In caso di gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, ad insindacabile giudizio del Comune, la concessione in uso potrà essere revocata, fatto salvo il rimborso di eventuali danni.
2. Il Comune si riserva di revocare la concessione anche in caso di inoperatività per almeno un anno da parte di una Associazione.
Il presente regolamento viene approvato dal comune, dalla Parrocchia e da tutte le associazioni che lo sottoscrivono in segno di incondizionata accettazione.
Il Comune
La parrocchia
Le associazioni:
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