PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICO- ESTIMATIVE
PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICO- ESTIMATIVE
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito “Agenzia”), nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Direttore Regionale Aggiunto ad interim, giusta delega del Direttore Vicario dell’Agenzia, prot.
n. 78879 del 10 giugno 2014
E
l’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (di seguito “USRC”), con sede legale in Fossa (AQ), Piazza Gemona 1, Località Villaggio San Xxxxxxx, C.F. 93068570667, nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Titolare dell’Ufficio, nominato con provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012
PREMESSO CHE
A. l’art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che “l’Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali […] mediante accordi secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
B. ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
C. detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
D. l’articolo 67-ter, comma 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, ha previsto l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
E. in particolare, tale norma prevede che: “Tali Uffici assicurano la promozione e l’assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1
comma 6, nonché assicurano sui propri siti istituzionali un’informazione trasparente sull’utilizzo dei fondi, garantiscono adeguati standard informativi, eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnico economica e altresì l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l’istituzione di una Commissione pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo”;
F. il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter ha previsto che entrambi gli Uffici siano costituiti attraverso intese con il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Presidente della Regione Abruzzo e i rappresentanti degli Enti Locali coinvolti;
G. attraverso l’Intesa sulla costituzione dell’USRA del 7 agosto 2012 e l’Intesa sulla costituzione dell’USRC del 9 e 10 agosto 2012, sono stati disciplinati i rispettivi aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione dei Titolari;
H. il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38), nell’autorizzare l’apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici, ha, tra l’altro, disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
CONSIDERATO CHE
I. l’articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e di funzionamento degli Uffici hanno rispettivamente previsto che “Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l’Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”;
J. l’articolo 4, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3898 del 17 settembre 2010, ha autorizzato il Capo del dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un’apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;
K. l’articolo 7 dell’O.P.C.M. n. 3996 del 17 gennaio 2012, al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’articolo 4, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, ha previsto che il Dipartimento della protezione civile provvede in deroga agli articoli 21, 41 e 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che per la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni;
L. ai sensi dell’articolo 67-quinquies, comma 2, del citato Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83: “Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;
M. l’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 ha individuato i comuni colpiti dal sisma del 2009, nonché le amministrazioni provinciali dell’Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all’art. 4, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;
N. con Protocollo d’Intesa del novembre 2012, i sindaci dei comuni interessati dai procedimenti espropriativi hanno espresso l’intenzione di istituire, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell’Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6.000 particelle catastali occupate, a fronte di 25.000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;
O. tuttavia, con successivo accordo ex articolo 15 della Legge n. 241/90, il Sindaco dell’Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto Protocollo d’Intesa, ampliando le competenze degli Uffici anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l’emergenza sismica;
P. in particolare, ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo, è stato convenuto di “Demandare ai Titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell’emergenza, in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività, nei termini previsti dalla delibera CIPE del 21.12.2012”;
Q. gli Uffici, al fine di predisporre la struttura necessaria alla gestione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell’emergenza, hanno conferito all’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx il ruolo di coordinatore responsabile delle unità da destinare a tali funzioni, nonché avviato, attraverso la selezione di un’Agenzia del lavoro, il reperimento e l’assunzione delle risorse umane da individuare sulla base di un Piano Operativo;
RITENUTO CHE
R. che l’USRC, nell’ambito delle proprie attività, hanno la necessità di disporre dei servizi estimativi e dei servizi di consulenza tecnico – specialistica in relazione alle procedure espropriative derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge
n. 39/2009, nonché agli eventuali giudizi derivanti dalla proposizione di ricorsi per opposizione alla stima;
S. che l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio);
T. che l’Agenzia si rende disponibile all’espletamento delle suddette attività;
U. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all’esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
V. che il protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l’espletamento delle attività che saranno richieste.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra l’Agenzia e l’USRC si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 OGGETTO
2.1 Oggetto del presente accordo è l’espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all’ambito territoriale di competenza della struttura dell’Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:
a) Perizie di stima finalizzate allo svolgimento dell’istruttoria delle procedure espropriative derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto Legge n. 39/2009, compresi gli eventuali frazionamenti;
b) Attività di assistenza tecnica in caso di coinvolgimento degli Uffici nell’ambito di eventuali giudizi derivanti dalla proposizione di ricorsi per opposizione alla stima.
ART. 3
ENTITA’ ECONOMICA DELLE OPERAZIONI
3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, l’USRC riconosce all’Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l’importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per il numero dei giorni–uomo strettamente necessari all’espletamento delle prestazioni richieste, che devono essere definiti all’atto della specifica richiesta di prestazione nell’ambito di successivi accordi.
3.2 I servizi saranno richiesti direttamente alla Direzione Regionale Abruzzo e Molise, la quale proporrà all’USRC la sottoscrizione, per accettazione, di un apposito accordo con l’Ufficio Provinciale incaricato, conforme allo schema-tipo allegato al presente protocollo. Con tali accordi saranno disciplinati gli aspetti relativi allo specifico rapporto di collaborazione e, in particolare, quelli riguardanti l’oggetto della prestazione richiesta all’Agenzia, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, il numero dei giorni uomo ritenuto strettamente necessario per l’espletamento delle attività connesse, le modalità di pagamento, la data di consegna dei prodotti erogati.
3.3 Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico, l’USRC si impegna a fornire, contestualmente alla richiesta dei servizi la seguente documentazione utile allo svolgimento dell’incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l’avvio delle attività da parte dell’Agenzia.
– Elenco particelle da stimare e certificato di destinazione urbanistica delle predette particelle.
ART. 4
DURATA DELL’ACCORDO
4.1 Il presente atto decorre dal 01 gennaio 2015 ed ha durata fino al 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovata con il consenso delle parti qualora permanesse l'esigenza.
ART. 5 RINVIO
5.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.
ART. 6
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
6.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente Protocollo.
7.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
7.3 L’USRC, aderendo al Protocollo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte dell’Agenzia dei dati connessi all’esecuzione del Protocollo.
7.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
7.5 Le Parti danno atto di quanto segue:
• ciascuna Parte riconosce ed accetta che l’altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
• ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
• ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.
ART. 8 CONTROVERSIE
8.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
ART. 9 COMUNICAZIONI
Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) per l’USRC: Xxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx (XX) email: xxxx@xxx.xx
b) per l’Agenzia delle Entrate: Xxx Xxxx, 00 email: xx.xxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
L’Aquila lì 09.02.2015
USRC Agenzia delle Entrate
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx) x.xx digitalmente
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) x.xx digitalmente
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:
- art. 3, entità economica delle operazioni;
- art. 6, clausola di riservatezza;
- art. 8, controversie
USRC Agenzia delle Entrate
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx) x.xx digitalmente
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) x.xx digitalmente