CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ALLEGATO 2
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Articolo 1 Definizioni
1. Nell’ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (o APAC): l’Agenzia istituita ai sensi dell’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Amministrazioni: le Amministrazioni e gli altri Enti e Società che ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono legittimate ad utilizzare il Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento;
Bando di abilitazione (o Bando): uno dei bandi per l’abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) ai sensi dell’art. 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
Capitolato Tecnico: l’allegato al bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per l’abilitazione dell’operatore economico;
Catalogo: l’elencazione di Beni e/o Servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all’interno del Sistema, secondo la struttura predefinita indicata nel sito;
Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il contratto concluso nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento tra Amministrazioni e Fornitori;
Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dall’Amministrazione nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;
Contratto: il contratto di fornitura dei beni e/o prestazione dei servizi concluso nell’ambito del Sistema tra Amministrazioni e Fornitori;
Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento
(ME-PAT): il documento, approvato dalla Giunta Provinciale, che disciplina il funzionamento del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, nel rispetto ed in attuazione della normativa provinciale, definendo, tra l’altro, le condizioni di legittimazione e di accesso, i termini e le modalità operative di utilizzo del medesimo, di seguito denominato Criteri e modalità;
Data di accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura e/o del servizio;
Fornitori: gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento che offrono beni e/o servizi attraverso il Sistema;
Xxxxxx lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (o ME-PAT): il sistema di acquisto telematico della Provincia autonoma di Trento realizzato ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
Ordine Diretto (o Ordine): la manifestazione di volontà predisposta e inviata dall’Amministrazione al Fornitore per l’acquisto di beni e/o servizi nel ME-PAT direttamente dal catalogo;
Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore all’Amministrazione a seguito del ricevimento di una RDO;
Parte: l’Amministrazione e/o il Fornitore contraente;
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare l’Amministrazione di appartenenza all’acquisto di beni e servizi attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento;
Richiesta di Xxxxxxx (o RDO): l’invito a offrire, inviato dalle Amministrazioni ai Fornitori selezionati dalle stesse, secondo le modalità e le procedure previste nei Criteri e modalità;
Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione ed in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto.
Articolo 2
Oggetto e disciplina applicabile
1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e le Amministrazioni mediante Ordine Diretto e mediante procedimento di RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento e aventi ad oggetto i beni di cui al relativo Capitolato Tecnico.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
a) in caso di Ordine Diretto: dal modulo d’ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al bene, dalle presenti Condizioni Generali nonché dal Capitolato Tecnico allegato al bando in oggetto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
b) in caso di RDO: dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dal contenuto del catalogo relativo al bene/servizio, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al bando di abilitazione;
c) dalle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabili, nonché dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;
d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente atto;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all’art. 8, comma 6.
4. Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, può apportare, nei casi e con le modalità previste dall’art. 27 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti dalle suddette disposizioni.
Articolo 3
Obbligazioni generali del Fornitore contraente
1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. I beni, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico.
Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, d’igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente s’impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e all’APAC, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all’Amministrazione della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi delle Amministrazioni devono essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi devono comunque essere concordati con l’Amministrazione. Il Fornitore contraente prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali gli uffici dell’Amministrazione continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione.
8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che può accedere agli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a
rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
11. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
12. Nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente
1. Il Fornitore contraente, in particolare, s’impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
a) fornire i beni ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei beni e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l’Amministrazione di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora sia promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore contraente s’impegna ad eseguire la fornitura dei beni e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dall’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, con riferimento alla consegna dei beni.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Articolo 5
Consegna dei beni e verbale di consegna
1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna dei beni s’intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, ove previste, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Beni. Unitamente ai beni, il Fornitore contraente, deve consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, quando prevista.
2. Per l’esecuzione della fornitura dei beni oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i beni all’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante. Più nello specifico, lo scarico merce deve prevedere la consegna al piano, presso l’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante, nel caso di Xxxxxx Xxxxxxx da Catalogo, salvo deroghe previste nel Capitolato Tecnico; la consegna può avvenire al piano stradale solo qualora il Punto Ordinante ne faccia esplicita richiesta all’interno della Richiesta di Offerta (RDO).
3. I beni devono essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l’esecuzione del Contratto medesimo, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna deve essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna. (nell’articolo 302 di cui sopra si fa riferimento all’art. 11 comma 9 del codice previgente).
4. All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei beni, nonché dopo l’eventuale installazione o montaggio, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell’eventuale installazione o montaggio dei beni, deve redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale deve essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei beni consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale deve almeno contenere i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante, la data ed il numero progressivo dell’Ordine o della RDO, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei beni oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate può sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso deve essere sottoscritto sia dal Fornitore contraente che dal Punto Ordinante.
Articolo 6
Accertamento della regolare esecuzione della prestazione
1. L’accertamento della regolare esecuzione della prestazione avviene secondo i termini e con le modalità previste dall’articolo 31 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Legge sui contratti e sui beni provinciali” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di esito positivo la data della attestazione di regolare esecuzione vale come data di accettazione dei beni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.
3. La verifica della regolare esecuzione del contratto avviene a spese del Fornitore, pertanto, tra l’altro, il Fornitore contraente si fa carico dei beni che fossero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante deve restituire detti beni al Fornitore contraente nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore contraente deve consegnare al Punto Ordinante beni sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.
4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e beni consegnati, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei beni consegnati, lo stesso Punto Ordinante invia una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.
5. Il Fornitore contraente s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
6. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore contraente o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il Fornitore contraente è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei beni effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.
Articolo 7 Assistenza e garanzia
1. Oltre alla casella di posta elettronica certificata, il Fornitore contraente nel Mercato Elettronico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, mette a disposizione del Punto Ordinante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Amministrazioni circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l’assistenza post-vendita, i servizi connessi e/o accessori.
2. In aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore contraente s’impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al bene e che sono fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dal Fornitore contraente o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all’interno del catalogo.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del corretto utilizzo dei beni, gli interventi stessi devono essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e l’Amministrazione di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.
Articolo 8 Corrispettivo
1. Il prezzo dei beni è quello indicato nel catalogo del Fornitore; nel caso di acquisto tramite RDO il prezzo è quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.
2. Il prezzo comprende, tra l’altro:
a) l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di contratto.
3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, XXX esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto, inclusa l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
5. I prezzi dei beni sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore contraente non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo o concordati tra le parti in caso di RDO, salvo i casi di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che sono sottoposti alla revisione periodica del prezzo in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dalla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del prezzo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.
2. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo è fatturato dal Fornitore contraente alla data di accettazione della fornitura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente deve contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all’Ordine ovvero alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei beni ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei beni consegnati (tipo di beni, quantità e prezzi unitari) e deve essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione
della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena d’irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
4. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito dal comma 1, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi, in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, ai sensi dell’art. 31 della L. 9 agosto 2013, n. 98, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Articolo 10 Penali
1. Il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere all’Amministrazione le penali riportate nel Capitolato Tecnico e ivi disciplinate, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante può risolvere il Contratto per grave inadempimento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, sono contestati al Fornitore contraente dall’Amministrazione per iscritto. Il Fornitore contraente deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato possono essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L’Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
Articolo 11 Responsabilità
1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dell’Amministrazione per danni derivanti dai vizi dei beni o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
Articolo 12 Clausola risolutiva espressa
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
c) difformità delle caratteristiche dei beni forniti rispetto a quanto indicato nel catalogo, nonché nello specifico Capitolato;
d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
e) violazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali;
f) azioni giudiziarie contro l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
g) nel caso di cui all’art. 17, comma 2, del presente atto;
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali;
i) mancato rispetto del termine di consegna dei beni, che si protragga oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto a quanto indicato a Catalogo o nella RDO.
2. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo, l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 24 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
3. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura dei beni a favore del Punto Ordinante.
Articolo 13 Recesso
1. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
4. In caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore contraente ha diritto alternativamente, a scelta dell’Amministrazione, alla restituzione dei beni consegnati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
5. L’Amministrazione può recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.
Articolo 14
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 15 Riservatezza
1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
4. Il Fornitore contraente può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
6. Le Parti prendono atto ed accettano che L’APAC può acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o all’Amministrazione, informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti necessari o opportuni ,ai sensi di quanto previsto dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento.
Articolo 16 Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente ai contratti conclusi nell’ambito del Sistema tra Amministrazioni e Fornitori è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Articolo 17
Privacy e riutilizzo dei dati pubblici
1. Con il perfezionamento del Contratto, le parti s’impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. L’Amministrazione, acconsente espressamente al trattamento e all’invio alla Provincia autonoma
di Trento, da parte del Fornitore contraente e/o delle singole Amministrazioni, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell’esecuzione del Contratto possono essere utilizzati, dall’APAC e dalle Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Articolo 18
Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, è assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
6. Le Amministrazioni provvedono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010n.
136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 al momento della predisposizione dell’Ordine Diretto o della RDO all’indicazione sui medesimi Ordine Diretto o RDO, del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11
della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare all’Amministrazione, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, s’impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 19 Subappalto
1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, all’Amministrazione contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore contraente s’impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non ha diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. Con riferimento al controllo dei contratti stipulati dall’affidatario con i subappaltatori e al pagamento della fattura relative, si applica quanto stabilito dall’art. 26 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e xx.xx.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso d’inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Punto Ordinante o l’Amministrazione contraente possono risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annulla l’autorizzazione al subappalto.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.