SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 9-OCTIES, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44
SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 9-OCTIES, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, C.F. 97210890584, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di
……………………………….…………………………………………., responsabile
……………………………………………………………………………..………….
E
La società………………………………………………………, C.F. ,
con sede in… , nel seguito
indicata come concessionario, nella persona di ……………………………………...
…………………………………………, in qualità di ………………………………..
..…………………………………………………….………………………….............
CONCORDANO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante della presente convenzione;
PREMESSO CHE
- con bando pubblicato nella G.U.U.E. è stata indetta la procedura di selezione
aperta per individuare i soggetti cui affidare la concessione;
- in data ………………………….è stata conclusa la procedura di selezione con la pubblicazione nel sito web di ADM dell’elenco dei soggetti aggiudicatari tra i quali compare la predetta società;
- ADM ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal concessionario ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal concessionario stesso;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE CAPO I
Premesse – Oggetto – Durata della concessione
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi
1. Le premesse, il bando di gara, le regole amministrative, le regole tecniche e relativi allegati, nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della convenzione.
2. Eventuali modifiche od integrazioni della convenzione, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante della convenzione stessa. Resta ferma l’applicabilità della penale di cui all’articolo 22, comma 2, lettera s) nell’ipotesi in cui il concessionario non ottemperi all’obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l’irrogabilità della decadenza di cui all’articolo 23.
Articolo 2
Oggetto della concessione
1. La concessione ha per oggetto l’esercizio congiunto dei seguenti giochi pubblici
attraverso una rete fisica di negozi:
a) scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
e) giochi di ippica nazionale ed internazionale;
f) scommesse su eventi simulati.
Articolo 3
Durata della concessione
1. La concessione ha effetto ed impegna le parti nei termini di cui all’articolo 27, fino al 30 giugno 2016.
2. Relativamente ai giochi di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), la concessione, fermo restando il termine finale previsto al comma 1, ha efficacia a decorrere dalla data fissata con provvedimento di ADM e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2013.
3. Resta ferma la facoltà di ADM, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili ad ADM, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, di prorogare, unilateralmente, la durata della concessione fino ad ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti dalla convenzione medesima; ADM è tenuta a comunicare al concessionario tale determinazione almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione.
CAPO II
Obblighi e responsabilità del concessionario
Articolo 4
Obblighi generali del concessionario
1. Il concessionario è tenuto all’esercizio dei giochi affidati in concessione, attenendosi alle prescrizioni indicate nella convenzione e nelle regole amministrative e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonchè delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
2. Il concessionario è tenuto a:
a) mantenere per l’intera durata della concessione e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9, tutti i requisiti previsti dalla procedura di selezione, dimostrarne la persistenza a richiesta di ADM e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
b) assicurare la gestione tecnologica della rete dei negozi e lo scambio delle informazioni con il sistema di elaborazione;
c) assicurare la gestione commerciale della rete dei negozi;
d) porre in essere, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della
L. 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del gioco legale e responsabile e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l’adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di ADM;
e) comunicare ad ADM per il preventivo assenso, con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all’accesso al gioco, organizzate dal concessionario stesso, come previsto dall’articolo 2 del Decreto Direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n.1861;
f) rispettare le disposizioni stabilite da ADM nell’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile”;
g) adottare e diffondere la carta dei servizi secondo le indicazioni fornite da ADM;
h) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
i) rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare, produrre con frequenza semestrale il certificato camerale aggiornato con la dicitura antimafia ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
j) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto della concessione.
3. Il concessionario garantisce, per tutta la durata della concessione:
a) la piena conformità delle dotazioni tecnologiche ai requisiti previsti dalle
regole tecniche e dai successivi adeguamenti tecnologici;
b) il funzionamento, l’efficienza e la qualità delle dotazioni tecnologiche, secondo le prescrizioni ed i livelli di servizio previsti nelle regole tecniche;
c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle dotazioni tecnologiche, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.
4. Il legale rappresentante e gli altri componenti dell’organo di amministrazione dell’impresa concessionaria sono tenuti a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2014, la dichiarazione di insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. Ferma restando la sussistenza dei predetti requisiti, analoghe dichiarazioni devono essere rese in caso di modifica degli amministratori e dei legali rappresentanti, entro un mese dalla loro nomina, nonché da parte degli altri soggetti indicati nell’articolo 2, comma 3 bis, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Articolo 5
Adempimenti contabili
1. Il concessionario è tenuto a:
a) redigere il bilancio sociale, anche secondo le eventuali indicazioni fornite da ADM, e a consegnare ad essa entro 15 giorni dall’approvazione il bilancio di esercizio e le rendicontazioni contabili trimestrali relative alla società concessionaria e a quelle dalla stessa controllate, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
b) trasmettere ad ADM, entro quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, il documento attestante l’avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell’Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l’intera durata della convenzione;
c) sottoporre ad autorizzazione preventiva di ADM le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario, suscettibili di comportare, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, una riduzione dell’indice di solidità patrimoniale determinato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze
28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, fermo l’obbligo, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell’indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione di bilancio;
d) trasmettere, con frequenza annuale, anche con modalità telematiche, ad ADM il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, secondo quanto specificato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 30 giugno 2011,
n. 1861/Strategie/UD;
e) trasmettere ad ADM per l’approvazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, l’inventario dei beni;
f) presentare il conto giudiziale relativamente ai flussi finanziari inerenti agli importi a qualunque titolo derivanti dalla raccolta di gioco e riconosciuti a terzi e al compenso del concessionario, ai sensi della Legge di contabilità generale e del relativo Regolamento, secondo il modello comunicato da ADM.
Articolo 6
Responsabilità economica del concessionario
1. Il concessionario è tenuto a versare le somme dovute in applicazione della presente convenzione e dei provvedimenti normativi che disciplinano i giochi pubblici, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.
2. Il concessionario dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell’attuale situazione e delle potenzialità del mercato dei giochi pubblici. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia della concessione e della gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9.
3. Il concessionario assume, pertanto, il rischio d’impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione, salvo i casi di forza maggiore o di fatto addebitabile esclusivamente al terzo che escluda qualsiasi responsabilità del concessionario, anche a titolo di colpa lieve. A tal fine il concessionario accetta di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare che terzi possano intervenire sulla rete di raccolta e gestione del gioco e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati. Conseguentemente, il concessionario assume l’onere di ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dell’impresa di esercizio del gioco ovvero ascrivibile a negligenze nell’esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi dell’Amministrazione concedente che degli utenti del servizio pubblico, sollevando ADM da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
4. Il concessionario si assume integralmente gli oneri derivanti dalla gestione delle quote delle scommesse a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dall’esercizio dei giochi pubblici, non imputabile alle informazioni trasmesse dal totalizzatore nazionale, sollevando ADM da ogni conseguente responsabilità.
5. Sono a carico del concessionario tutte le spese ed oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto di concessione, comprese le spese di registrazione della presente convenzione.
Articolo 7
Responsabilità finanziaria del concessionario
1. Il concessionario è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti normativi ed amministrativi che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici oggetto della concessione, nonché a versare l’imposta unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità ed i tempi previsti dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.
Con riferimento alle scommesse ippiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), il concessionario è tenuto altresì a versare i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente; in caso di ritardo, il concessionario è tenuto al pagamento della penale di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell’effettivo versamento.
2. Il concessionario è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, direttamente o per il tramite dei propri negozi, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento delle vincite, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, relative a giocate accettate, senza poter in alcun modo opporre, nei confronti del giocatore alcuna eccezione in merito al mancato rispetto – da parte dei negozi – di direttive limitative all’accettazione di gioco precedentemente impartite dal medesimo concessionario.
4. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore la tempestiva riscossione degli importi spettanti, nei termini stabiliti dai regolamenti dei giochi pubblici.
5. Il concessionario si obbliga ad effettuare la distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti.
6. Il concessionario, fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di sottoscrizione della convenzione – salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti infragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all’esercizio di attività rientranti nell’oggetto sociale del concessionario ovvero nell’oggetto della concessione – non può prestare finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD. Nei casi in cui non opera il divieto il concessionario è tenuto in ogni caso a dare tempestiva comunicazione ad ADM dei finanziamenti e delle garanzie prestate e, comunque, non oltre dieci giorni dal verificarsi dell’evento.
Articolo 8
Adempimenti di gestione della società concessionaria.
1. Il concessionario è tenuto per l’intera durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9:
a) all’immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo ovvero di suo aumento, su motivata richiesta di ADM, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;
b) alla preventiva comunicazione ad ADM, per le valutazioni di competenza, delle modifiche della composizione dei propri organi societari, nonché, nel caso di gestione dei negozi dei giochi tramite organizzazione di terzi, degli estremi dei relativi responsabili e dell’ubicazione delle sedi operative;
c) a mantenere la sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
d) a mantenere il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
e) a mantenere nello statuto del concessionario la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
f) a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
g) a mantenere il rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
h) a mantenere il controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 78, lettera b), punto 10, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
i. patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari all’importo determinato dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD; per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
ii. sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
iii. se la sede del concessionario è in Italia all’atto dell’aggiudicazione della concessione, assicurarne il mantenimento nel territorio, anche ai fini fiscali, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico- organizzative dello stesso concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
iv. composizione dell’organo amministrativo, nella misura richiesta, con amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5), della L. 13 dicembre 2010, n. 220 e aventi altresì, ricorrendo il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati.
2. Il concessionario, previa autorizzazione di ADM, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione la extraprofittabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
3. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente, il concessionario ha l’obbligo di fornire ad ADM la documentazione attestante l’extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale tenuto da Xxxxxx, o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nella Stato in cui è la sede legale.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ADM, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dalla convenzione, valuta l’impatto della destinazione della extraprofittabilità di cui al comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione, sull’assetto societario generale del concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
5. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all’esercizio dei giochi oggetto della convenzione, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il concessionario si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad ADM ed alla Prefettura – Ufficio del Governo competente per territorio, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dalla concessione.
Articolo 9
Responsabilità esclusiva del concessionario
1. Il concessionario assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all’esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività oggetto della concessione anche se svolte da soggetti terzi con esclusione di quelle normativamente incidenti su tali soggetti.
2. Il concessionario si impegna a tenere indenne e a sollevare ADM da ogni eventuale responsabilità verso terzi, relativa o comunque connessa alle attività riguardanti l’esercizio della concessione, anche se prestate da soggetti terzi.
Articolo 10
Modifiche della titolarità della concessione
1. È vietata la cessione in forma diretta della titolarità della concessione e dei diritti
sui negozi.
2. È vietata la cessione parziale di quote di partecipazione delle società titolari di concessione ad altro concessionario ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di concessione, con esclusione della vendita e del collocamento di azioni presso un mercato finanziario regolamentato.
3. Il concessionario, a pena di decadenza, s’impegna a comunicare ad ADM, ai fini dell’autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica, la fusione, la scissione, il trasferimento dell’azienda, il mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, lo scioglimento della società, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato, ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata, all’atto della sottoscrizione della convenzione, con la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione preventiva, ADM valuta l’impatto dei mutamenti soggettivi di cui al comma 3 sull’assetto societario generale del concessionario, con riguardo tra l’altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione, come definiti con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze
28 giugno 2011 n. 1845/Strategie/UD. ADM accerta altresì ai fini dell’autorizzazione, che il concessionario all’atto delle operazioni di modifica soggettiva non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dalla convenzione, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accolli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti e rispetti gli obblighi previsti dalle regole amministrative e dalle regole tecniche della procedura selettiva, nonché dai relativi allegati e dalla convenzione.
Articolo 11 Trattamento del personale dipendente
1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità della concessione, anche per quanto riguarda il personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il concessionario s’impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il concessionario s’impegna espressamente a tenere indenne ADM, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente in materia di lavoro.
4. Il concessionario s’impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
6. Il concessionario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Articolo 12
Obblighi relativi alla proprietà intellettuale
1. Il concessionario è tenuto ad informare preventivamente, e a sollevare ADM da tutte le responsabilità e dai danni pretesi da qualsiasi interessato, sostenendola in tutti i giudizi contro di essa, obbligandosi a prestare il proprio incondizionato assenso all’estromissione di ADM ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108 del codice di procedura civile:
a) nel caso in cui il concessionario usi dispositivi e soluzioni tecniche, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa, assentiti da ADM senza essere a conoscenza delle relative notizie taciute dal concessionario;
b) qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d’autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga ad un’azione giudiziale o stragiudiziale.
Articolo 13
Adempimenti relativi alla raccolta dei giochi
1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia dei singoli giochi pubblici oggetto della concessione e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta dei giochi medesimi.
2. Al concessionario è fatto divieto di accettare la raccolta di giochi pubblici in locali diversi dai negozi e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco, fatta salva la possibilità per ADM di autorizzare il concessionario, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo, e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all’apertura di luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l’accettazione di giochi pubblici. ADM con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio di detta autorizzazione.
3. Il concessionario è altresì tenuto a:
a) assicurare ai negozi il costante aggiornamento professionale, concernente le disposizioni normative ed i regolamenti dei giochi pubblici, le attività di commercializzazione degli stessi, nonché l’interpretazione degli eventuali messaggi trasmessi dal totalizzatore nazionale e la gestione ed utilizzo delle apparecchiature tecnologiche, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco;
b) fornire regolarmente ai negozi i materiali di supporto necessari per la raccolta dei giochi pubblici, nonché i materiali di comunicazione al giocatore e di comunicazione istituzionale e di prodotto dei giochi pubblici;
c) trasmettere al sistema centrale di ADM le informazioni, i dati e la contabilità relativi all’attività di gioco specificati con Decreto Direttoriale protocollo n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011;
d) adottare o mettere a disposizione strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, per l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché per l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti di ADM.
4. Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio presso ciascun negozio. La sospensione del servizio in uno o più negozi, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da ADM, comporta:
- la facoltà di ADM di adottare un provvedimento di decadenza dal relativo diritto, se la sospensione avviene in uno stesso negozio per più di dieci giorni, anche non continuativi, nell’anno solare;
- la decadenza dal relativo diritto, nonché l’applicazione della sanzione di cui al successivo articolo 22, se la sospensione è superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare.
Nel caso in cui il concessionario, senza autorizzazione di ADM, interrompa la raccolta delle giocate in tutti i negozi, ADM procede alla decadenza dalla concessione.
Articolo 14 Adempimenti relativi alla rete dei negozi
1. L’attivazione della rete dei negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche, alla redazione della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica di cui al successivo articolo 19.
2. Il concessionario si avvale di fornitori del servizio di connettività che rispettino i requisiti previsti nelle regole tecniche e comunica i loro dati identificativi ad ADM entro la data della verifica di cui al successivo articolo 19.
3. Il concessionario è tenuto a completare l’attivazione della rete dei negozi entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.
4. Il mancato esercizio dei diritti per l’attivazione dei negozi entro il termine di cui al precedente comma 3, ne determina la decadenza.
5. Il concessionario, relativamente alla conduzione della rete dei negozi, oltre ad osservare le prescrizioni previste nella convenzione, nelle regole amministrative e nelle regole tecniche, si impegna espressamente a:
a) garantire la continuità dell’esercizio della concessione, relativamente alla regolare raccolta dei giochi pubblici tramite la rete dei negozi;
b) assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte dei negozi;
c) subordinare l’attivazione di ciascun negozio all’esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 20, effettuata da ADM;
d) attivare la connessione dei negozi alla rete telematica, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche;
e) comunicare ad ADM, per la preventiva autorizzazione, secondo le modalità da questa indicate con apposito provvedimento, le informazioni relative ai negozi dei cui diritti è titolare nonché i casi di cambio di ubicazione o di titolarità del gestore del negozio. Il cambiamento di ubicazione è subordinato all’esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 20;
f) controllare la correttezza dell’attività esercitata dai negozi, verificando l’esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari da segnalare ad ADM unitamente ai provvedimenti intrapresi ai fini della loro rimozione;
g) osservare, a sue spese e con assunzione degli oneri connessi, gli adempimenti conseguenti all’attivazione e conduzione delle attività connesse all’esercizio della concessione, ponendo in essere gli adeguamenti ed ampliamenti tecnologici necessari;
h) comunicare ad ADM, su sua richiesta, tutte le informazione utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete dei negozi, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
i) esercitare, per sé o per terzi, attraverso la rete di raccolta del gioco, attività strumentali o collaterali a quella di gioco, nonché valorizzare le immobilizzazioni ovvero le infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nelle regole tecniche e solo previa autorizzazione di ADM , alla cui approvazione sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell’esercizio delle predette attività. Detti atti devono prevedere tassativamente una data di scadenza coincidente con quella della concessione ed una clausola di automatica risoluzione anticipata nei casi di revoca o decadenza della concessione stessa. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del concessionario per eventuali danni conseguenti agli utilizzi di cui alla presente lettera.
Articolo 15 Rapporti con i gestori dei negozi
1. Gli accordi tra i concessionari ed i gestori dei negozi, stipulati anche in base a contratti-tipo predisposti dal concessionario e preventivamente approvati da ADM, hanno i seguenti contenuti minimi:
a) affidamento dell’attività di raccolta a soggetti dotati di requisiti di capacità tecnica, organizzativo-finanziaria e morale nonché della licenza di pubblica sicurezza con obbligo di denunciare al concessionario la relativa perdita;
b) indicazione dell’efficacia del contratto, comunque non superiore alla durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9;
c) disciplina delle cause e modalità del recesso delle parti dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi;
d) impegno ad effettuare le operazioni di raccolta, pagamento di vincite, rimborsi e connesse nel rispetto della vigente normativa e delle direttive di ADM e del concessionario, con l’utilizzo delle apparecchiature fornite dal concessionario stesso, astenendosi dal porre in essere condotte dirette ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;
e) consenso all’accesso ed ai controlli da parte del concessionario e di ADM o loro incaricati nei locali in cui si svolge attività di esercizio del gioco;
f) entità della remunerazione del gestore del negozio e modalità di determinazione in funzione delle giocate raccolte con divieto di riaddebito a carico dei gestori in forma di canoni o in altra forma dei costi gravanti in via esclusiva sul concessionario secondo le prescrizioni della convenzione di concessione;
g) disciplina delle cause di risoluzione del contratto e della risoluzione unilaterale in caso di comportamenti irregolari o illegali e delle relative penali;
h) divieto di cessione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, fatta salva la nomina di institori da sottoporre ad approvazione preventiva del concessionario;
i) obbligo di addestramento ed aggiornamento del personale impiegato;
j) obbligo di utilizzo del materiale fornito dal concessionario per l’esercizio del gioco;
k) obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del concessionario e di ADM;
l) obbligo di modificare il contenuto minimo del contratto su richiesta ed indicazioni di ADM in dipendenza di modifiche normative o necessità tecniche del comparto dei giochi pubblici;
m) obbligo di fornire ad ADM, ai giocatori, al concessionario e alle altre autorità competenti le informazioni riguardanti l’attività di gioco;
n) obbligo di sottoporre eventuali attività di promozione e comunicazione al preventivo parere del concessionario che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi dettati da ADM;
o) obbligo di uniformarsi alle incombenze in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni delle competenti autorità;
p) impegno del gestore a garantire un orario minimo di apertura al pubblico su indicazione del concessionario in accordo con le direttive di ADM;
q) obbligo di conservazione del contratto almeno per il periodo di efficacia della
concessione e per l’anno successivo.
CAPO III
Regolamentazione del rapporto concessorio
Articolo 16 Garanzia
1. Il concessionario è tenuto a prestare la garanzia, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, da istituti di credito o da istituti assicurativi; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. La garanzia presentata dal concessionario ai fini della sottoscrizione della convenzione deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio, ancorché emersi successivamente alla scadenza della concessione, per l’intera durata della concessione stessa e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9, nonchè per un ulteriore anno successivo a tale scadenza.
3. Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del concessionario.
4. A partire dall’anno solare successivo a quello di sottoscrizione della convenzione, l’importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero di diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre di ciascun anno sia del movimento netto conseguito dal concessionario nell’anno solare precedente, applicando per l’adeguamento i criteri riportati in allegato 1. ADM può altresì richiedere l’adeguamento della garanzia qualora il movimento netto di un mese, rapportato all’anno, risulti superiore al movimento netto registrato nei dodici mesi precedenti; l’adeguamento è determinato in ragione del movimento netto su base annua, applicando i criteri riportati in allegato 1, ed è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il mancato adeguamento dell’importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione.
5. La garanzia deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, la cauzione, previa comunicazione al concessionario ed all’istituto di credito o assicurativo, è incamerata da ADM, fermo restando il diritto di ADM stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.
6. In caso di parziale incameramento della garanzia per effetto di quanto disposto dalla convenzione, il concessionario è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quindici giorni decorrente dal momento in cui ADM ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza.
7. Nel periodo di vigenza della concessione e della gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9, il concessionario è tenuto a presentare nuovamente la garanzia in caso di modifica della propria forma giuridica, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla modifica stessa, a pena di decadenza.
Articolo 17 Canone di concessione
1. Il concessionario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto di convenzione, è tenuto a versare ad ADM, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione relativo al semestre in corso.
2. Il canone di concessione del primo semestre di ogni anno, a partire dall’anno solare successivo alla data di prima sottoscrizione della convenzione, è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascun diritto.
3. Il canone di concessione del secondo semestre di ogni anno, a partire dall’anno solare successivo alla data di sottoscrizione della convenzione, è pari allo 0,35% (zerovirgolatrentacinque per cento) del movimento netto conseguito dalla rete dei negozi nel primo semestre dell’anno solare di riferimento.
4. Per l’anno solare in corso all’atto della sottoscrizione della convenzione, il concessionario è tenuto a versare ad ADM il canone secondo quanto previsto dal comma 2. Gli importi sono da versare entro il 16 luglio, ovvero entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione per sottoscrizioni successive alla predetta data.
5. Qualora la somma dei dovuti canoni semestrali, di cui ai commi 2 e 3, ovvero il canone per l’anno di sottoscrizione della convenzione, di cui al comma 4, sia superiore all’1% (uno per cento) del movimento netto conseguito nell’anno di riferimento, è consentita al concessionario la compensazione delle maggiori somme dovute detraendole dal canone relativo al primo semestre dell’anno successivo.
Articolo 18 Compenso del concessionario
1. A fronte degli adempimenti connessi all’affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla concessione, in relazione ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, il concessionario percepisce, a decorrere dall’avvio della raccolta, un compenso pari a:
a) per le scommesse sportive a quota fissa, le somme ottenute detraendo dal movimento netto l’imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’importo delle vincite;
b) per le scommesse sportive a totalizzatore, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del movimento netto;
c) per le scommesse ippiche a totalizzatore, l’importo risultante dall’applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull’introito lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169:
• 42,50% (quarantadue virgola cinquanta per cento) fino a euro 4.131.655,19 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/19) di introito lordo;
• 34,20% (trentaquattro virgola venti per cento) da euro 4.131.655,20 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinque/20) a euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
• 30,40% (trenta virgola quaranta per cento) oltre euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
d) per le scommesse ippiche a quota fissa, l’importo determinato nel modo seguente: su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore; dal prelievo lordo così determinato è detratta l’imposta unica, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, ed è applicata la percentuale di prelievo per l’ASSI (exUNIRE) di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999; l’importo residuale, detratti gli importi delle vincite, costituisce il compenso del concessionario;
e) per i concorsi a pronostici ippici e sportivi, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del movimento netto;
f) per il concorso pronostico su base ippica denominato V7, di cui all’articolo 1, comma 87, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del movimento netto;
g) per i giochi di ippica nazionale ed internazionale, un compenso rispettivamente pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del movimento netto, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed all’1% (uno per cento) del movimento netto per la formula di scommessa denominata vincente sia nazionale che internazionale;
h) per le scommesse su eventi simulati, il compenso è quello determinato da apposito provvedimento di ADM adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il compenso riconosciuto al concessionario, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.
Articolo 19 Verifica tecnico-funzionale
1. La verifica tecnico-funzionale della rete telematica del concessionario, propedeutica all’attivazione della rete dei negozi è effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle relative domande presentate dal concessionario, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il procedimento di verifica è effettuato sulla base dell’apposita relazione tecnica e della comunicazione ad ADM dell’avviamento della rete telematica relativamente a tutte le attività di gioco riguardanti i giochi pubblici.
2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da ADM al concessionario con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, ADM definisce, previo contraddittorio con il concessionario, gli interventi che quest’ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
3. Per le domande di verifica tecnico-funzionale presentate negli ultimi dieci giorni del periodo di cui al comma 1, ADM sulla base del numero delle richieste predispone un apposito piano di esecuzione.
4. ADM può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della rete telematica, nel caso di adeguamenti tecnologici e di manutenzioni straordinarie.
5. Con provvedimento di ADM, possono essere adottate procedure semplificate di esecuzione della verifica tecnico-funzionale.
Articolo 20 Verifica amministrativa
1. ADM procede, tramite accesso, alla verifica amministrativa del negozio, al cui esito favorevole è subordinata l’attivazione del negozio stesso.
2. ADM, a seguito dell’avvenuto avviamento della rete telematica e successivamente alla comunicazione di disponibilità alla verifica amministrativa da parte del concessionario, rende nota la data della verifica amministrativa, a ciascun negozio ed al concessionario, con almeno cinque giorni di anticipo. Il procedimento sottopone a verifica:
a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) la sussistenza dei requisiti minimi specifici previsti dalle regole tecniche.
3. La verifica amministrativa si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica. In caso di riscontrate difformità, rispetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, superabili mediante opportune azioni, da porre in essere entro trenta giorni dalla contestazione, ADM definisce la data della successiva e definitiva verifica amministrativa.
4. Al fine di garantire una rapida attivazione dei negozi, con apposito provvedimento di ADM viene adottata una procedura semplificata di esecuzione della verifica amministrativa di cui ai commi precedenti, che prevede:
a) l’esplicita adesione degli aggiudicatari dei diritti alla suddetta procedura semplificata, tramite presentazione di apposita istanza;
b) la presentazione ad ADM, da parte del concessionario, di un’idonea dichiarazione di sussistenza dei requisiti specifici previsti dalla documentazione di gara per ciascun negozio che il concessionario medesimo intende attivare, con evidenza dell’ubicazione e del gestore del negozio;
c) il rilascio, da parte di ADM, dell’autorizzazione all’attività di raccolta dei giochi pubblici per ciascun negozio per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui al precedente punto b).
Resta ferma la possibilità, da parte dei concessionari, di richiedere ad ADM l’effettuazione della verifica amministrativa con le modalità di cui al comma 1 anche in caso di adesione alla procedura semplificata; è fatta salva la possibilità, da parte di ADM, di effettuare comunque ed in qualsiasi momento la verifica amministrativa tramite un accesso diretto.
Articolo 21 Vigilanza, controlli ed ispezioni
1. Durante il periodo di efficacia della concessione e di gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9, ADM esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul concessionario, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività oggetto della concessione uniformandosi alle direttive contenute nell’articolo 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
2. A tal fine il concessionario è obbligato a mettere a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati da ADM all’atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
3. ADM, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del concessionario e dei suoi negozi e, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il concessionario si impegna a convenire con il terzo fornitore la possibilità di detto accesso. Il concessionario è tenuto a consentire all’accesso e in tale occasione a mettere a disposizione tutte le informazioni ed i documenti richiesti da ADM per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, il concessionario è tenuto a prestare incondizionata assistenza e collaborazione ai dipendenti e agli incaricati di ADM.
4. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l’esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del concessionario.
5. Il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da ADM, entro i termini indicati da ADM stessa all’atto della contestazione ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.
Articolo 22 Penali e sanzioni
1. Xxxxx restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dalla convenzione, ADM, dopo la formale contestazione al concessionario e le valutazioni delle eventuali controdeduzioni, applica le penali previste dal presente articolo. Le penali, che non esonerano il concessionario da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, sono applicate secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione, in relazione alla gravità e durata della violazione ed alla reiterazione della stessa.
2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, sono previste le seguenti penali:
a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nelle regole tecniche, è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata. L’importo delle relative penali è riportato nell’allegato 2;
b) per il ritardato versamento del canone di concessione di cui all’articolo 17, dei saldi quindicinali di cui all’articolo 7, comma 1, nonché, ove previsto, delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti, è applicata una penale fino al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa entro quindici giorni dalla formale contestazione di ADM;
c) per il ritardato versamento degli ulteriori importi dovuti ad ADM, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale fino al 5% (cinque per cento) degli importi stessi per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;
d) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori è applicata una penale fino al 75% (settantacinque per cento) della raccolta giornaliera media dei sette giorni antecedenti la data in cui ADM ha notizia del fatto, fatto salvo l’obbligo di corrispondere l’importo dovuto ai giocatori;
e) per la sospensione non autorizzata, della raccolta di giochi pubblici tramite la rete dei negozi, di cui all’articolo 13, comma 4, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, fino all’intero importo dell’imposta media giornaliera da calcolarsi sui dodici mesi precedenti. In mancanza di una pregressa gestione almeno annuale, è applicabile una penale fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di sospensione. In caso di sospensione riguardante soltanto alcuni giochi o alcuni negozi, la penale è calcolata in relazione agli importi relativi ai singoli giochi o negozi;
f) per ogni attività volta ad impedire ad ADM l’esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all’articolo 21, nonché per l’omessa prestazione della massima assistenza e collaborazione nei confronti dei dipendenti ed incaricati di ADM nell’esercizio delle attività di controllo o ispezione, è applicata una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
g) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria, di cui all’articolo 25, comma 9, è applicata una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
h) per ogni mancata comunicazione o trasmissione ad ADM di dati, documenti o informazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera e), articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) e f), articolo 8, comma 1, lettera b), e comma 6, articolo 10, comma 3, articolo 13, comma 3, lettera c), articolo 14, comma 5, lettere e) e h) della presente convenzione, ivi compresa l’eventuale trasmissione di dati non veritieri, è applicata una penale da euro 200,00 (duecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) fino al trentesimo giorno di ritardo; per la mancata comunicazione per periodi superiori ai trenta giorni, è applicata la penale di cui all’articolo 3, comma
3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
i) per il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 2, lettere d), f), j), è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione;
j) per le violazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), è applicata una penale dall’1% (un per cento) al 2% (due per cento) dell’importo del mancato aumento o della mancata ricostituzione del capitale sociale;
k) nei casi di prestazione di finanziamenti o di garanzie vietati a norma dell’articolo 7, comma 6, è applicata una penale dall’1% (un per cento) al 10% (dieci per cento) del valore della prestazione eseguita;
l) in caso di destinazione dell’extraprofittabilità di cui all’articolo 8, comma 2, in assenza di autorizzazione è applicata una penale dallo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) al 10% (dieci per cento) del valore, ferma restando la decadenza qualora i fondi non vengano destinati, entro il termine previsto, agli investimenti stabiliti da ADM;
m) nel caso in cui il concessionario trasferisca, in assenza della preventiva autorizzazione di ADM, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), le partecipazioni anche di controllo dallo stesso detenute, qualora tale operazione possa comportare una riduzione dell’indice di solidità patrimoniale, fatta salva la decadenza prevista per il mancato riequilibrio del predetto indice entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni centesimo di punto percentuale di riduzione dell’indice medesimo;
n) nel caso in cui il concessionario effettui la distribuzione anche straordinaria di dividendi, senza aver previamente adempiuto a tutti gli obblighi di investimento previsti dall’articolo 7, comma 5, della convenzione è applicata una penale dall’1% (un per cento) al 10% (dieci per cento) del valore degli investimenti effettuati;
o) per il mancato rispetto dei termini di trasmissione e di aggiornamento dell’inventario dei beni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), è applicata una penale da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
p) per l’utilizzo della rete distributiva fisica per finalità diverse da quelle indicate all’articolo 2, senza specifica autorizzazione di ADM, è applicabile una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
q) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9, e per l’inosservanza della cessione della rete distributiva fisica di raccolta del gioco di cui all’articolo 25 sono applicate penali, proporzionali alla gravità dell’inadempimento, fino all’importo totale della garanzia di cui all’articolo 16 fermo restando la facoltà di escussione della stessa per entrambe le violazioni;
r) per il mancato completamento dell’attivazione della rete dei negozi alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di sottoscrizione della convenzione, è applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mese di ritardo e per ogni negozio non attivato fino al sesto mese successivo alla suddetta scadenza;
s) per le violazioni alle clausole della convenzione per le quali non sia prevista una specifica penale, il concessionario è tenuto a pagare una sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ferma restando la possibilità di ADM di pronunciare la decadenza a norma dell’articolo 23 in caso di grave e reiterata inadempienza o di elevato ritardo nell’osservanza degli obblighi.
3. Le penali di cui al comma 2, lettera a), saranno determinate ed applicate a partire dal 1° gennaio 2014.
4. Il limite massimo annuale delle penali irrogabili al concessionario in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, ivi comprese le penali previste nell’allegato 2, non può comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) del compenso che il concessionario ha effettivamente percepito per l’attività di raccolta dei giochi pubblici svolta nell’anno, o frazione di anno, precedente.
5. Qualora per un medesimo fatto siano astrattamente applicabili due o più penali, la penale in concreto più elevata assorbe quella di importo inferiore.
6. Il concessionario è tenuto a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione di cui al comma 1.
7. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad ADM a norma della presente convenzione, saranno applicati, oltre alle penali di cui al comma 2, gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell’effettivo versamento.
8. Resta ferma l’applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1998.
9. Resta ferma la possibilità di ADM di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione della presente convenzione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all’erario o ad ADM.
CAPO IV
Revoca, decadenza e sospensione della concessione
Articolo 23 Revoca, decadenza e scadenza
1. ADM può revocare la concessione, nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2. ADM, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione o nella normativa vigente, anche:
a) quando, nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell’articolo 38 lettere c), h), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; analogamente si procederà nelle ipotesi previste dall’articolo 38, lettera m-ter), del citato D.Lgs. n. 163/2006 (omessa denuncia dei reati di estorsione e concussione aggravata ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991) e per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che ADM, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l’oggetto dell’attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l’affidabilità, la professionalità e l’idoneità morale del concessionario, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
b) nel caso in cui il concessionario non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all’articolo 19;
c) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli 1, comma 2, e 10 della convenzione;
d) nel caso di violazioni gravi e reiterate delle norme vigenti che disciplinano i giochi pubblici anche da parte dei soggetti terzi incaricati dei servizi inerenti alla raccolta;
e) nel caso di organizzazione, esercizio e raccolta di giochi pubblici con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative regolamentari e convenzionali vigenti;
f) nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione, venga accertata l’insussistenza, anche nei confronti del soggetto controllante del concessionario, di uno dei requisiti previsti dalla procedura di selezione o dalla normativa vigente ai fini della permanenza del rapporto concessorio;
g) nel caso in cui non venga prodotta o adeguata o integrata la garanzia di cui all’articolo 16 entro i termini ivi fissati;
h) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 (quindici) giorni;
i) nel caso di inadempienza grave, consistente nel mancato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti, ovvero nel caso in cui il concessionario abbia ritardato almeno tre volte, nei confronti dei giocatori, i predetti pagamenti di vincite e rimborsi;
j) nel caso in cui si effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i negozi, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 2;
k) nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva nonché nei casi di grave violazione della normativa in materia antimafia e di antiriciclaggio;
l) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di ADM;
m) nel caso di violazione di quanto disposto nell’articolo 4, comma 4;
n) nel caso in cui il concessionario non assicuri l’avvio e l’esercizio delle attività oggetto della concessione o qualora non attivi la rete di raccolta del gioco; inoltre, nel caso di mancata attivazione solo di alcuni dei negozi acquisiti nei termini dettati dal precedente articolo 22, comma 2, lettera r), il concessionario decade dai relativi diritti;
o) nel caso di ogni altra violazione grave e reiterata degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione.
3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per le ipotesi di revoca ivi contemplata, nessun indennizzo spetta al concessionario negli altri casi di anticipata cessazione della concessione.
4. ADM, ove intenda revocare o pronunciare la decadenza dalla concessione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli della convenzione, contesta l’addebito e dà avviso dell’avvio del relativo procedimento al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All’esito del procedimento, ADM adotta il provvedimento motivato di revoca o di decadenza, che deve anche stabilire:
a) le modalità e la durata della gestione obbligatoria di cui all’articolo 25, comma 9;
b) le penali da applicare al concessionario in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alla precedente lettera a);
c) le modalità della cessione dei beni di cui all’articolo 25.
5. In caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, la garanzia di cui all’articolo 16 è incamerata da ADM, fermo restando il diritto di ADM di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno patito o patendo e la refusione delle spese.
6. In caso di revoca o decadenza dalla concessione, la convenzione accessiva è automaticamente caducata.
7. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine previsto all’articolo 3, ADM comunica la cessazione del rapporto concessorio ovvero la continuazione obbligatoria dello stesso, con il provvedimento di cui all’articolo 25, comma 9.
Articolo 24 Sospensione della concessione
1. Nel caso di inadempimenti degli obblighi convenzionali costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell’accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di ADM e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento motivato di ADM, la sospensione della raccolta di gioco fino alla conclusione del procedimento amministrativo di verifica ed alla emissione della decisione definitiva in merito all’eventuale provvedimento di revoca o decadenza della concessione.
2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al concessionario. Il concessionario non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell’ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.
3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e comunque non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che sia stata data al concessionario comunicazione in merito ad una decisione definitiva da parte di ADM circa l’assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, la sospensione cessa di diritto.
4. Nelle ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale per i casi di cui all’articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il termine di sospensione è previsto in relazione alla durata dei provvedimenti medesimi e può anche eccedere i tre mesi.
5. Nel caso di comportamenti illegali o irregolari da parte di singoli negozi, di cui all’articolo 14, lettera f), ADM ne sospende il collegamento al totalizzatore nazionale fino alla rimozione delle inadempienze da parte del concessionario.
Articolo 25
Obblighi del concessionario in caso di cessazione dell’attività o di revoca o di decadenza
1. Dietro espressa richiesta di ADM, e per il periodo nella stessa stabilito, il concessionario si impegna a cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca, ad ADM o ad altro concessionario da essa individuato con criteri di concorsualità, l’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese di terzi, secondo le modalità previste nei commi seguenti.
2. I beni oggetti di cessione sono individuati nell’inventario e nei suoi successivi aggiornamenti secondo quanto previsto nell’articolo 5, comma 1, lettera e).
3. Le operazioni di cessione – che avverrano in contradditorio tra ADM ed il concessionario, con la redazione di appositi verbali – avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine della convenzione, salvaguardando l’esigenza di non compromettere, anche in tale periodo, la funzionalità del sistema, in quanto i beni dovranno essere devoluti ad ADM in condizioni tali da assicurare la continuità del funzionamento della rete telematica. I costi dell’eventuale trasferimento fisico delle apparecchiature, degli impianti e di quanto altro compone la rete telematica sono a carico del concessionario
4. Nel semestre di cui al precedente comma, il concessionario dovrà fornire al personale incaricato da ADM, che potrà farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
5. ADM ha la facoltà di succedere al concessionario in qualsiasi contratto di fornitura la cui sussistenza risulti funzionale alla piena e completa operatività della rete di raccolta. A tal fine il concessionario si impegna, sin d’ora, ad inserire, nei contratti da stipulare con i propri fornitori, apposita clausola che preveda a favore di ADM la facoltà di sub ingresso e/o di rinnovo dei contratti medesimi alla loro scadenza.
6. Al termine delle eventuali operazioni di cessione si provvederà alla regolazione dei rapporti attivi e passivi in essere fra ADM ed il concessionario. Il concessionario dovrà risolvere, su richiesta di ADM, ogni rapporto di subordinazione e collaborazione posto in essere per l’attuazione della concessione, con l’esclusione, in ogni caso e senza alcuna eccezione, di oneri residui per ADM. Resta altresì esclusa la successione di ADM nei rapporti con il personale utilizzato dal concessionario per lo svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto della convenzione.
8. Il concessionario si impegna, assumendo a proprio carico ogni eventuale onere insorgente, a sollevare ADM da qualsiasi responsabilità ed onere – emergente successivamente all’avvenuta cessione – per le attività svolte, i rapporti contrattuali aperti ed i rapporti di lavoro instaurati per l’esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione.
9. Il concessionario, altresì, è tenuto espressamente a garantire la gestione obbligatoria, con le modalità e per la durata indicate da ADM nel provvedimento di revoca o di decadenza ovvero con provvedimento da notificare almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco e di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della concessione ad ADM, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da ADM stessa. In ogni caso, la durata del periodo di gestione obbligatoria non può eccedere i sei mesi. Durante tale periodo, il concessionario percepisce il compenso di cui all’articolo 18.
CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 26
Legge applicabile
1. La concessione è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitari e nazionali.
Articolo 27 Esecuzione
1. La convenzione ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed impegna ADM dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.
Roma, li
Per ADM
Per il concessionario
Ai sensi dell’articolo 1341 e seguenti del codice civile, sono approvati i seguenti articoli:
- articolo 3, comma 3;
- articolo 4, comma 2;
- articolo 5;
- articolo 6;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10, commi 1, 2, 3;
- articolo 12;
- articolo 13;
- articolo 14, commi 4, 5;
- articolo 15;
- articolo 16, commi 5, 6, 7;
- articolo 19, comma 1;
- articolo 21, commi 3, 4;
- articolo 22, commi 1, 2, 9;
- articolo 23, commi 1, 2, 3, 5, 6;
- articolo 24, commi 1, 2, 4;
- articolo 25.
Per il concessionario
ALLEGATI ALLA CONVENZIONE
1. Allegato 1 – Criteri e modalità per la determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 della convenzione
2. Allegato 2 – Livelli di servizio e penali
3. Allegato 3 – Elenco dei diritti di gioco acquisiti
Allegato 1
Criteri e modalità per la determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 16 della convenzione
1. L’importo della garanzia presentata dal concessionario ai fini della sottoscrizione della convenzione, valido per il primo anno e da adeguare con le modalità di cui all’articolo 16, comma 4, è pari al prodotto di euro 70.000,00 (settantamila/00) per ogni diritto acquisito.
2. A partire dall’anno solare successivo a quello di sottoscrizione della convenzione, l’importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno. L’adeguamento è effettuato sulla base:
a) del numero dei diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) del movimento netto conseguito dal concessionario nell’anno solare precedente.
3. L’importo della suddetta garanzia è il risultato della sommatoria:
a) di una quota fissa, pari al prodotto di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni diritto acquisito;
b) di una quota variabile, determinata in funzione del movimento netto complessivo conseguito dalla rete distributiva del concessionario dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni e le aliquote riportati nella tabella successiva.
Scaglioni per il calcolo della quota variabile
Scaglione | Movimento netto annuo o mensile rapportato all’anno (in euro) | Importo della quota variabile |
1 | Fino a 1.000.000,00 | 4% del movimento netto |
2 | Da 1.000.000,00 a 2.000.000,00 | euro 40.000,00 (quarantamila) + il 3,25% del movimento netto superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione) |
3 | Da 2.000.000,00 a 4.000.000,00 | euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento) + il 2,75% del movimento netto superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni) |
4 | Da 4.000.000,00 a 8.000.000,00 | euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento) + il 2,5% del movimento netto superiore ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni) |
5 | Da 8.000.000,00 a 16.000.000,00 | euro 227.500,00 (duecentoventisettemilacinquecento) + il 2% del movimento netto superiore ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni) |
6 | Da 16.000.000,00 a 32.000.000,00 | euro 387.500,00 (trecentottantasettemilacinquecento) + il 1,5% del movimento netto superiore ad euro 16.000.000,00 (sedicimilioni) |
7 | Da 32.000.000,00 a 64.000.000,00 | euro 627.500,00 (seicentoventisettemilacinquecento) + l’1,25% del movimento netto superiore ad euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni) |
8 | Oltre 64.000.000,00 | euro 1.027.500,00 (unmilioneventisettemilacinquecento) + l’1% del movimento netto superiore ad euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni) |
Allegato 2
Livelli di servizio e penali
Nel periodo di validità ed efficacia della concessione per i giochi pubblici, i concessionari devono garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti nella convenzione.
L’articolo 4 della convenzione prevede che il concessionario debba garantire, tra l’altro, il funzionamento, l’efficienza e la qualità delle proprie dotazioni tecnologiche.
L’articolo 22 della convenzione stabilisce penali e sanzioni rimandando, per il dettaglio dei livelli di servizio, al presente allegato.
L’articolo 21 della convenzione, relativamente alla vigilanza ai controlli ed alle ispezioni, precisa che il concessionario è tenuto a mettere a disposizione di ADM apparecchiature e strumenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio.
L’articolo 3, comma 2, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di trasmissione annuale ad ADM, da parte del concessionario, dei livelli di servizio e di comunicazione tempestiva di eventuali variazioni degli stessi.
A garanzia del rispetto di tali livelli di servizio sono previste le penali di seguito specificate:
1. Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica
Il concessionario deve garantire che la percentuale di disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica, rilevata nell’intervallo di funzionamento del totalizzatore nazionale e comunque non oltre la fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le 23:00, sia non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera e sia non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile. La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell’intervallo orario previsto.
In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base giornaliera, sarà applicata una penale da un quarto all’intero importo del movimento netto medio, calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti, realizzato dal concessionario negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria nella quale è stata riscontrata l’indisponibilità. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).
In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base mensile sarà applicata, per ogni punto percentuale di scostamento, una penale fino all’1% (un per cento) del movimento netto realizzato dal concessionario nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
Disponibilità del sistema e della rete telematica | 92 per cento dei minuti previsti su base giornaliera | Giornaliero | Dal 25% al 100% del movimento netto medio (calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti) realizzato nello stesso intervallo temporale di indisponibilità. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%. |
96 per cento dei minuti previsti su base mensile | Mensile | Fino all’1% del movimento netto realizzato nelle quattro settimane di gioco precedenti, per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%. |
2. Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento
Il concessionario è tenuto a garantire il ripristino del sistema in caso di malfunzionamento delle apparecchiature critiche, in particolare i dischi e le unità centrali, 7 giorni su 7, entro 4 ore lavorative, per malfunzionamenti che limitino l’attività di raccolta del gioco, ed entro 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitino l’attività di raccolta del gioco.
In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti con limitazione dell’attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale fino al 10% (dieci per cento) del movimento netto giornaliero realizzato dal concessionario nella giornata di gioco precedente. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).
In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti senza limitazione dell’attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo fino al 5% (cinque per cento) del movimento netto giornaliero realizzato nella giornata di gioco precedente dal concessionario nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
Ripristino malfunzionamenti con limitazione dell’attività di gioco | 4 ore lavorative | Giornaliero | Fino al 10% del movimento netto giornaliero realizzato nella giornata di gioco precedente, per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%. |
Ripristino malfunzionamenti senza limitazione dell’attività di gioco | 8 ore lavorative | Giornaliero | Fino al 5% del movimento netto medio giornaliero, realizzato nella giornata di gioco |
Livello di servizio | Valore di soglia | Intervallo di rilevazione | Penale |
precedente, per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall’avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%. |
3. Definizioni
Per settimana di gioco e giornata di gioco si intendono la settimana e la giornata in cui il concessionario ha effettivamente accettato gioco.
Per tempo di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento si intende il tempo intercorso tra la segnalazione da parte dell’utente e l’effettivo ripristino del corretto funzionamento del sistema.
4. Arrotondamenti
Ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle contrattuali le prime devono essere arrotondate come segue:
− si arrotonda allo 0,00 per cento, per scostamenti compresi tra lo 0,00 per cento e lo 0,49 per cento, ed all’1 per cento, per scostamenti superiori.
Ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:
− da 1 a 29 minuti: zero ore;
− da 30 a 59 minuti: 1 ora.
5. Modalità operative
Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui il concessionario si deve dotare devono essere descritte nella relazione tecnica.
Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:
a) i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio verranno forniti dal
concessionario ad ADM entro i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, del
Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
b) ADM si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede del concessionario per accertare il rispetto dei livelli di servizio; ADM definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il totalizzatore nazionale.
Il concessionario potrà presentare un rapporto con le proprie giustificazioni in ordine agli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.
Allegato 3
CONCESSIONE N. ………………………………..
ELENCO DEI DIRITTI DI NEGOZIO DI GIOCO ACQUISITI
Numero Progressivo | Codice |