SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PREVIA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI NEI CIMITERI COMUNALI
CIG 9237030E48
CUP (dovrà essere acquisito dal concessionario) CUI S80002150938202208653
Pordenone, giugno 2022
IL RUP
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
1. . PREMESSE
1.1 Riferimenti stazione appaltante
1.2 Piattaforma telematica
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
2.2 Chiarimenti
2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
4.1.1 Tempi di progettazione definitiva-esecutiva e di esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale ed energetica
4.2 Opzioni e rinnovi
4.3 Diritto di prelazione
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
7.1 Requisiti di idoneità
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionalerelativi alla gestione
7.4 Requisiti per l’esecuzione dei lavori di efficientamento e riqualificazione egli impianti
7.5 Requisiti per l’esecuzione dei servizi tecnici
7.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
7.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
10.1 Cauzione art. 183, c. 13 del codice
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1 Domanda di partecipazione
15.2 Documento di gara unico europeo
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.4 Ulteriori precisazioni per la gara telematica
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
16.1 Segreti tecnici e commerciali
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE
24. CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) PREMESSE
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 247/2021 del 30.09.2021 sono stati approvati gli elaborati aggiornati ed è stata dichiarata la fattibilità, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della proposta di finanza di progetto per la concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali di Pordenone, previa riqualificazione funzionale energetica di tutti gli impianti elettrici a servizio della illuminazione votiva, depositata dalla ditta Elettrotecnica X. Xxx di Xxxxxx Xxxxxx & C. s.r.l. (d’ora in poi promotore).
Il promotore partecipante alla gara, è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti e potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice. Nella fase di scelta del Concessionario, il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’Amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Con determina a contrarre pubblicata tra gli atti della procedura, questa Amministrazione ha dato avvio alla presente gara.
Il presente disciplinare contiene le norme relative alla partecipazione alla procedura, che verrà espletata in modalità telematica, sul portale e-Appalti Fvg.
La procedura si configura come concessione di servizi da affidarsi mediante finanza di progetto ai sensi degli articoli 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, relativa ad una concessione di servizi, di valore inferiore alla soglia comunitaria, indetta a seguito di proposta di partenariato presentata da Elettrotecnica X. Xxx di Xxxxxx Xxxxxx & C. s.r.l. C.F. 00793560251 riconosciuto promotore di Finanza di progetto, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, 181 e 183 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice
dei contratti pubblici (in seguito: Codice). L’offerta in ogni caso deve rispondere ai requisiti minimi prescritti dal presente disciplinare e dagli elaborati posti a base di gara, costituenti parte integrante della proposta presentata dal promotore.
Il soggetto che risulterà concessionario, assume l’espresso impegno alla piena attuazione del Piano finanziario contenuto nella proposta prima in graduatoria e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.
I codici CPV sonoi i seguenti:
98371110-8 Servizi cimiteriali.
45317000-2 altri lavori di installazione elettrica (OS 30 o OG11 per classifica adeguata)
Il bando di gara verrà inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale, “Contratti Pubblici”.
L’ID cartella di gara nella piattaforma telematica eAppalti è il seguente: tender_24187 - Procedura aperta: Finanza di progetto servizio di illuminazione votiva, RDO 34445.
Il luogo di svolgimento del servizio sono i cimiteri del comune di Pordenone e precisamente:
- Cimitero Urbano di Via Cappuccini
- Cimiteri di Rorai Grande di viale Grigoletti
- Cimitero di Torre di via Xxxxxxx Xxxxx
- Cimitero di Vallenoncello
- Cimitero di Villanova [codice ITH41].
CIG 9237030E48
CUI S80002150938202208653
CUP (dovrà essere acquisito dal concessionario – delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45
La procedura di appalto prescelta comporta l’allocazione in capo al concessionario, tra l’altro, dei rischi definiti dall’art. 3 lettera zz), aaa), bbb) e ccc) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per la specificazione dell'allocazione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda all’allegata “Matrice dei rischi”.
Il servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d’impresa, nell’ambito di quanto stabilito negli atti di gara.
La lingua ufficiale della gara è l’italiano.
1.1 RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante è il Comune di Pordenone, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 64 – 00000 Xxxxxxxxx.
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx email: xxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Profilo internet del Committente: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente del Settore I Affari generali e istituzionali
1.2 - PIATTAFORMA TELEMATICA
La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.
In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo xxxxx://xXxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx (di seguito, “Portale”), all’interno della “Cartella di gara” denominata “Procedura aperta: Finanza di progetto servizio di illuminazione votiva”.
Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all’interno dell’Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
a) la previa registrazione al Portale all’indirizzo xxxxx://xXxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx.
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2 del DPR 445/2000;
c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla homepage del sito) il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
Il concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte sono quelle dell’impresa mandataria.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Portale si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende, anche ai sensi dell’art. 183 del Codice, i seguenti documenti:
- proposta di partenariato pubblico-privato costituita da:
a) Bozza di convenzione, aggiornata con la determinazione di avvio della presente procedura e allegato regolamento di utenza;
b) Caratteristiche del Servizio e della Gestione;
c) Asseverazione del Pef;
d) Piano Economico Finanziario;
e) Quadro Economico Complessivo dell’Investimento – aggiornato trasmesso con nota del 22.03.2022;
f) Studio di Fattibilità;
g) Elaborato Economico;
h) Planimetria impianto elettrico cimitero di Pordenone;
i) Progetto di fattibilità - Elaborato Tecnico datato 06.09.2021;
j) Planimetria cimitero di Rorai;
k) Planimetria impianto elettrico cimitero di Torre;
l) Planimetria impianto elettrico cimitero di Vallenoncello;
m) Planimetria impianto elettrico cimitero di Villanova;
n) Relazione e Progetto impianto fotovoltaico cimitero di Torre;
o) Relazione e Progetto impianto fotovoltaico cimitero di Via Capuccini;
p) Attestazione congruità xxxxxx;
q) Lettera dell’8.09.2021 XXX/XXX 00000/X;
r) Lettera del 22.03.2022 prot GEN/GEN 21643/A;
- lo schema di Bando di gara;
- il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati di seguito indicati:
- la Matrice dei rischi approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 247 del 30.09.2021;
- Allegato 1 Domanda di partecipazione
- Allegato 2 DGUE
- Allegato 3 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara
- Allegato 4 dichiarazioni del soggetto ausiliario;
- Allegato 5 offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza
- Allegato 6 Assolvimento imposta di bollo
- DUVRI
Nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Avviso relativo alla procedura di cui trattasi, sono altresì disponibili i seguenti documenti:
- “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”
- Determina a contrarre
Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara sul sito internet del Comune di Pordenone, all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx - Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”, sottosezione “Appalti di lavori, servizi e forniture”, nonché sul Portale eAppaltiFVG all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l’area “Messaggi” della “RDO on line”, della Piattaforma E-Appalti FVG almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso” nonché all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx – Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale eAppaltiFVG, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul portale eAppaltiFVG, tramite l’area “Messaggi” della RdO relativa alla presente procedura.
La presenza di una comunicazione nella suddetta area “Messaggi” viene notificata via PEC ai concorrenti all’indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l’area “Messaggi” e a prendere visione delle comunicazioni presenti.
Con l’accesso alla “RdO”, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’area “Messaggi”.
In via residuale, il Comune di Pordenone si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, senza utilizzo del Portale, facendo riferimento all’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica associato all’utenza utilizzata sul Portale eAppaltiFVG o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La procedura oggetto del presente disciplinare è finalizzata all’affidamento in concessione - da realizzarsi mediante finanza di progetto - del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali di Pordenone, previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti (lavori che rivestono carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto).
E’ posta a base di gara la proposta presentata dalla Elettrotecnica X. Xxx di Xxxxxx Xxxxxx & C. s.r.l., approvata ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con deliberazione di Giunta Comunale n. 184/2017 del 27.07.2017, aggiornata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 08/2019 del 17.01.2019 e n. 247/2021 del 30/09/2021.
In particolare è previsto che la ditta concessionaria:
- fornisca a richiesta dei concessionari dei loculi e delle tombe cimiteriali, una o più luci accese 24 ore su 24, provvedendo alla sostituzione gratuita delle lampade non funzionanti ed alla manutenzione periodica dell'impianto fino al punto luce sulla tomba, salvo inconvenienti dovuti a causa di forza maggiore per un periodo di 27 anni;
- effettui la progettazione definitiva-esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento e riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti e delle opere complementari ed accessorie, tenuto conto della proposta presentata dal promotore ed, in particolare, dello “studio di fattibilità” e degli altri atti di cui all’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016.
Il Comune di Pordenone si impegna a non concedere ad altri nel territorio Comunale analoga concessione, che si intende estesa anche ai successivi ampliamenti che saranno realizzati nei cimiteri o in caso di costruzione di nuovi cimiteri.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, Comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del servizio.
VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
Sulla base di quanto stimato preliminarmente nel piano economico-finanziario integrante lo Studio di fattibilità, il valore stimato per i servizi oggetto della concessione è pari a
complessivi € 3.774.826,00, XXX xxxxxxx, per i 27 anni di durata del contratto corrispondenti al valore attuale dei ricavi imponibili stimati nel PEF.
Andranno considerati anche gli oneri per rischi interferenziali relativi al servizio quantificati nell’allegato DUVRI, che ammontano ad € 9.450,00 per il periodo di 27 anni (gli oneri della sicurezza relativi all’investimento sono indicati nei periodi successivi e non sono compresi nell’importo sopra indicato).
La proposta prevede il rifacimento di parte degli impianti ormai obsoleti, l’utilizzo di energia rinnovabile derivante da impianti fotovoltaici ad integrazione dell’energia di rete, il riarmo automatico, ove indicato, dei rami controllati, il miglioramento estetico delle opere e il coordinamento di tutte le protezioni elettriche degli impianti.
L’ammontare complessivo comprende altresì l’importo degli investimenti per i lavori di riqualificazione energetica funzionale degli impianti di illuminazione elettrica votiva ammontante ad Euro 404.000,00 Iva inclusa, di cui € 303.009,46 per lavori, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.030,09, oneri e prestazioni aggiuntive e le somme a disposizione, come desumibili dal quadro economico relativi all’investimento per lavori, del progetto di fattibilità.
Gli oneri correlati alla gestione del servizio e gli oneri per gli investimenti, per l’intera durata della concessione, sono a carico del concessionario, come da Piano Economico finanziario; non è previsto alcun contributo pubblico.
A LAVORI A BASE D'ASTA
A.1 LAVORI di Riqualificazione Impianti Elettrici Votivi € 303.009,46 Categoria Prevalente OS30
(di cui manodopera € 113.248,42)
A.2 Oneri per la Sicurezza € 3.030,09
TOTALE LAVORI A cat. OS30 € 306.039,55
B ONERI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Fornitura con posa in opera di impianto Fotovoltaico da 4,5 Kwp
connesso in rete cimitero di Pordenone € 7.200,00 Fornitura con posa in opera di impianto Fotovoltaico da 3 Kwp
connesso in rete cimitero di Torre € 4.800,00
TOTALE ONERI e PRESTAZIONI AGGIUNTIVE B € 12.000,00
C SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 Spese per redazione della Proposta € 10.000,00
C.2 Spese Tecniche Progettazione Completa compreso 4% cassa professionale € 13.424,00
C.3 Collaudo Tecnico e Direzione Lavori compreso 4% cassa professionale € 2.900,00
C.4.1 iva 10% su A € 30.603,96
C.4.2 iva 22% su B € 2.640,00
C.4.3 iva 22% su C.1 | € 2.200,00 |
C.4.3 iva 22% su C.2 | € 2.953,28 |
C.4.4 iva 22% su C.3 | € 638,00 |
C.5 Imprevisti e arrotondamenti | € 14.480,42 |
C.6 Incentivo 2% sul costo realizzazione | € 6.120,79 |
TOTALE C | € 85.960,45 |
IMPORTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO A+B+C | € 404.000,00 |
Ai fini della partecipazione alla procedura si evidenzia che i predetti lavori rientrano nella categoria: OS 30 o OG11 per classifica adeguata.
Il concessionario provvederà alla realizzazione delle opere con risorse proprie e/o tramite finanziamento di terzi, recuperando l’investimento attraverso i ricavi di gestione come da P.E.F..
La controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere cimiteriali esistenti e realizzate/riqualificate per tutta la durata della concessione, come risultante dall’offerta del concessionario.
Piano economico finanziario
L’equilibrio economico complessivo dell’investimento e della concessione proposti, deve risultare da un piano economico – finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero da una società di cui all’art. 183 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e presentato in sede di gara.
Informazioni inerenti le opere previste dal progetto
Le lavorazioni (impianti elettrici) sono riconducibili alle seguenti Categorie di opere:
Categoria/Classifica | Qualificazione obbligatoria (SI/NO) | Importo | Prevalente o scorporabile |
OS 30 o OG 11 | SI | € 306.039,55 | Prevalente |
Essendo prevista la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva in capo al Concessionario, gli operatori economici sono tenuti ad individuare e designare nominativamente, già in sede di offerta, il/i soggetto/i cui verrà demandata la progettazione ovvero ad effettuarla direttamente, se all’interno della propria organizzazione è presente personale adeguatamente qualificato secondo la normativa vigente.
L’espletamento della progettazione degli interventi deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
Più specificamente, ai sensi dell’articolo 24, co. 5 del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:
1. della progettazione definitiva, esecutiva e direzione dell’esecuzione delle opere;
2. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo, ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tabella n. 1 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) |
1 | Servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti | 98371110-8 | P |
2 | Altri lavori di installazione elettrica | 45317000-2 | S |
CORRISPETTIVO ANNUO DELLA CONCESSIONE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il corrispettivo di Concessione, per ogni punto luce attivo al 31 dicembre di ciascun anno, è stato quantificato dal Promotore in € 6,00 (oltre all’IVA di legge).
Il corrispettivo proposto dal Promotore è suscettibile di incremento, in relazione all’offerta presentata, e sarà corrisposto con le modalità previste dallo schema di convenzione facente parte dell’offerta aggiudicataria.
CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO
Le tariffe annuali del servizio di illuminazione votiva previste nel progetto di fattibilità tecnico economica presentato dal promotore, al netto di IVA, sono le seguenti:
- contributo allacciamento loculi Euro 9,00
- contributo allacciamento ossari Euro 9,00
- contributo allacciamento tombe Euro 9,00
- contributo allacciamento tombe di famiglia Euro 30,00
- allacciamento cappelle di famiglia a preventivo
- canone annuale utenza Euro 12,00
- diritto di esazione di 1 €
Gli importi sopra indicati sono oggetto di offerta da parte del concorrente.
AMMORTAMENTO
Nel cimitero di Torre, al termine del 2021, sono stati autorizzati e realizzati lavori di estensione dell’impianto di illuminazione votiva e punti luce per n. 200 loculi e n. 144 ossari.
I relativi impianti, con tutte le annesse apparecchiature elettriche, verranno trasferiti al nuovo concessionario, nello stato in cui si trovano.
E’ a carico del concessionario il versamento, in favore del gestore uscente, della somma di
€ 7.880,00 oltre all’IVA, quale quota di ammortamento ancora da perfezionarsi, delle predette opere di illuminazione votiva presso il cimitero di Torre. Tale versamento dovrà essere effettuato dal nuovo concessionario al concessionario uscente, contestualmente alla stipula della convenzione con l’Amministrazione comunale, a pena di revoca dell’affidamento.
La somma di cui sopra, poiché di importo contenuto, non ha determinato una revisione del PEF (vedi delibera di Giunta 247/2021 del 30.09.2021).
4) DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
Il contratto di concessione avrà la durata massima di 27 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione a seguito di aggiudicazione, subordinata all’esito positivo dei controlli di legge, decorso il termine dello stand still, compresi i tempi per la realizzazione dei lavori.
E’ consentita l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.
Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso.
4.1.1 TEMPI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA
La consegna all’ente degli elaborati costituenti la progettazione definitiva dovrà avvenire entro 40 (quaranta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione all’aggiudicatario dell’affidamento, pena la decadenza dell’affidamento.
Ai sensi dell’art. 165, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la sottoscrizione del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito dell’approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera.
Dalla data di firma del contratto di concessione decorrono i tempi di progettazione esecutiva relativi alle opere, che non potranno risultare superiori a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi.
La mancata presentazione nei tempi stabiliti dal presente articolo del progetto esecutivo comporterà l’applicazione delle penali, conformemente a quanto disposto dall’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi.
I tempi di esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti non potranno essere superiori a 1.095 (millenovantacinque) giorni, naturali e consecutivi, ovvero la minore durata offerta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara e decorreranno
dalla data del verbale inizio lavori. La tempistica sarà oggetto di offerta in ribasso da parte del concorrente.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Modifiche del contratto: il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 175 comma del Codice.
In relazione alla clausola di aggiornamento prezzi, si rinvia al corrispondente art. 5 della Bozza di convenzione.
4.3 DIRITTO DI PRELAZIONE
Il Promotore gode del diritto di prelazione; ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, se il Promotore, la cui offerta non sia stata esclusa nel corso della procedura, non risulta aggiudicatario, può esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. Se il Promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Le spese per la predisposizione della proposta sono quantificate in euro 10.000,00 Iva esclusa, come risulta dall’apposito allegato/dichiarazione contenuto nella documentazione progettuale, pertanto la somma che in tal caso l’aggiudicatario dovrà corrispondere al Promotore è pari ad € 8.874,12, come indicato nella comunicazione del Promotore datata 22.03.2022, importo che si intende così sostituito in tutti gli atti e documenti in cui è richiamato.
5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura per la concessione in oggetto gli operatori economici come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p) e come indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che qui si intende integralmente richiamato.
Il soggetto promotore Elettrotecnica X. Xxx di Xxxxxx Xxxxxx & C. s.r.l. - è invitato a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è tenuto - al pari degli altri concorrenti - a presentare l’offerta corredata da tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prescritta dagli atti della procedura.
Tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, che qui si intendono integralmente richiamati.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E’ vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) è tenuto anch’esso a indicare in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato parteciapre, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6) REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
Il possesso dei requisiti di ordine generale è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte III: motivi di esclusione (art. 80 del Codice).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori per l’attività oggetto della gara, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
7.1 a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti e compatibili con quelle oggetto della concessione.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta la prova dell’iscrizione, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui ha sede.
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, A: Idoneità – punto 1 (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
7.2 a) aver maturato nel triennio 2019-2020-2021, un fatturato specifico per ricavi relativi all’espletamento di servizi di illuminazione votiva, affidati da parte di soggetti pubblici o privati, per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad € 200.000,00.
Tali requisiti sono richiesti in ragione della durata della concessione e stante la specificità e delicatezza del servizio, attinente la pietà per i defunti, che impone di affidarlo ad operatori economici con sufficiente solidità ed affidabilità operativa al fine di evitare inadempimenti che, fatti salvi i rimedi di legge, possano causare disservizi e turbare la sensibilità dell’utenza.
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, B: Capacità economica e finanziaria – punto 2a (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice).
In caso di partecipazione plurisoggettiva, nel caso di raggruppamento, consorzio imprese aderenti al contratto di rete e Geie, i requisiti di capacità economica e finanziaria, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che la mandataria/delegataria deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
La comprova dei predetti requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
• mediante produzione di dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del
D.P.R. n. 445/2000, e/o mediante la produzione di certificati mediante i quali i committenti attestino la prestazione di servizi a proprio favore da parte dell’operatore economico concorrente, con indicazione dei relativi importi (al netto di IVA), dell’esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al --/--/----), e della descrizione dettagliata della prestazione regolarmente pagata da cui è originato il fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione alla presente gara, ovvero mediante originale o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, dei contratti e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate, da cui siano desumibili le informazioni sopra indicate.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE RELATIVI ALLA GESTIONE
7.3 a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) dei seguenti servizi analoghi:
servizi di illuminazione votiva nei cimiteri, affidati da parte di soggetti pubblici o privati, con un numero di utenze attive complessive annue non inferiore a 2.500; La richiesta di tale requisito è finalizzata a dimostrare il possesso di adeguati livelli di qualità.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, C: Capacità tecniche e professionali punto 1b) (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice).
In caso di partecipazione plurisoggettiva, nel caso di raggruppamento, consorzio imprese aderenti al contratto di rete e Geie, i requisiti di capacità tecnica e professionale, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che la mandataria/delegataria deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del n. di utenze attive complessive annue gestite, del periodo di esecuzione;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del n. di utenze attive complessive annue gestite e del periodo di esecuzione;
- copia conforme dei contratti e delle fatture relative al periodo richiesto.
7.4 REQUISITI DI CAPACITA’ PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Il concorrente dovrà essere in possesso, ai sensi dell’art. 216 comma 14 del Codice:
7.4.a) dell’attestazione SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OS30 classifica I^ o superiore (SIOS). I concorrenti potranno dimostrare i requisiti per la categoria OS30 anche attraverso l'attestazione SOA per la categoria OG11 classifica adeguata. (Vedasi DM n. 248/2016).
Il possesso dell’attestazione SOA è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte II: Informazioni sull’operatore economico, A: ultimo riquadro (precedente a quello relativo alla forma di partecipazione).
In caso di partecipazione plurisoggettiva, nel caso di raggruppamento, consorzio imprese aderenti al contratto di rete e Geie, i requisiti di capacità tecnica e professionale, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che la mandataria/delegataria deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
Se del caso troverà applicazione l’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora il concorrente aggiudicatario del contratto di concessione non intenda eseguire direttamente i lavori previsti nello Studio di fattibilità approvato, questi dovrà avvalersi di soggetti terzi adeguatamente qualificati e troveranno applicazione le disposizioni riferite ai soggetti concessionari, ai sensi dell'articolo 164, comma 5 del Codice, che qui si intende integralmente riportato.
Secondo le disposizioni contenute all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, è ammesso, per il soddisfacimento del requisito di cui al presente articolo, l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, poiché il valore dei lavori non supera il 10% dell’importo totale della concessione, come previsto dal comma 11 del predetto articolo.
7.5 REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI
I concorrenti deve individuare e designare nominalmente in sede di offerta il/i soggetto/i cui verrà demandata la progettazione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti oggetto di concessione.
I concorrenti devono altresì soddisfare, a pena di esclusione, il seguente requisito, dichiarandolo e compilando l’apposito modello DGUE (vedi successivo punto 15.2):
7.5.a) designare e affidare l'esecuzione dei servizi tecnici a professionista/i iscritto/i negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile/i, con la specificazione delle qualificazioni professionali, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente dichiara il possesso del predetto requisito utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, C: Capacità tecniche e professionali punto 13) (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) indicando il/i nominativo/i dei professioni
I/l professionista/i incaricato/i dal concorrente, non deve/ono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice e deve/ono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263.
Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale è autocertificato da ciascun professionista incaricato utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte III: motivi di esclusione (art. 80 del Codice) e la parte IV: Criteri di selezione, A: Idoneità – punto 1 (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice), nonché il modello Allegato 3 ”Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara”.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 6) Requisiti generali, devono sussistere in capo a tutti i soggetti del raggruppamento.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al
- punto 7.2 lett. a) – fatturato specifico
- punto 7.3 lett. a) – servizi analoghi
devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria;
Il requisito relativo ai lavori di efficientamento di cui al punto 7.4 lett. a) – attestazione SOA OS 30 o OG 11 per classifica adeguata, deve essere soddisfatto da ciascun partecipante al raggruppamento. E’ ammesso l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento in conformità a quanto previsto dall’art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Anche nel caso di partecipazione in raggruppamento, i concorrenti sono tenuti ad individuare e designare nominalmente in sede di offerta il/i soggetto/i a cui verrà demandata la progettazione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti oggetto di concessione di cui al punto 7.5 lett. a).
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
7.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 6) Requisiti generali, devono sussistere in capo a tutti i soggetti del raggruppamento.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lett. a), i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate come esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
Il requisito relativo ai lavori di efficientamento di cui al punto 7.4 lett. a) – attestazione SOA OS 30 o OG 11 per classifica adeguata, deve essere soddisfatto da ciascun partecipante al raggruppamento. E’ ammesso l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento.
Anche nel caso di partecipazione in consorzio, i concorrenti sono tenuti ad individuare e designare nominalmente in sede di offerta il/i soggetto/i a cui verrà demandata la progettazione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti oggetto di concessione di cui al punto 7.5 lett. a)
Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di gara (art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se già costituito, rispetto all’atto di costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all’art. 95, del D.Lgs. 159/2011 ed ai commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) sono consentite modifiche nei limiti di cui all’art. 48 comma 7bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni vigenti di legge.
8 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Non è consentito l’avvalimento per l’esecuzione delle opere, come definite dal D.M. n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 11 del Codice, fatto salvo quanto disposto dal medesimo comma.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9 SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE
Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato.
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Si applicano altresì le disposizioni dell’art. 105, commi 10, 11 e 17.
10 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
• una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base della concessione e precisamente di importo pari ad € 75.496,52. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il ”Servizio Tesoreria”:
coordinate bancarie: Banca di Credito cooperativo Pordenonese e Monsile S.C. – Xxx Xxxxxx 0– 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) – c/c 406632/89 Codice IBAN IT 91 F 08356 64789 0000
0006 7449.
coordinate postali: BANCOPOSTA Poste italiane S.p.A ccp. 12582599 intestato a Comune di Pordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto del servizio in concessione e del soggetto garantito (Comune di Pordenone);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi tipo approvati sulla base del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4) avere validità per almeno 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma, in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.
In caso di costituzione della garanzia mediante bonifico, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
• per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine
di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10.1 CAUZIONE AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 13 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
L’offerta è altresì corredata, ai sensi dell’art. 183, comma 13 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i. da una cauzione di importo pari ad Euro € 9.124,10, calcolata sul valore dell’investimento previsto dall’asseverazione del piano economico finanziario, presentato dal Promotore, da costituirsi con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cauzione sopra indicata non è riducibile.
11 SOPRALLUOGO
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx all’xxx.xx del Servizio polizia mortuaria e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 10 giorni antecedenti il termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, sottoscritta da un rappresentante dell’Ente e dal designato dell’operatore economico.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati
in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 come definito dalla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito dell’ANAC.
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-
/portale-dei-pagamenti-di-anac e i concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude
il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico elettronico contenente l’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all’interno dell’Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.
Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale dall’operatore economico entro il termine ivi indicato.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.
La presentazione dell’offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante, per ritardi o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
In ogni caso il concorrente esonera il comune di Pordenone da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale.
Il comune di Pordenone si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale non addebitabile al concorrente.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica o dalla documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta” dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
L’offerta è composta da:
“Busta amministrativa – Documentazione amministrativa”; “Busta tecnica – Offerta tecnica”;
“Busta economica - Offerta economica”.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato.
I concorrenti potranno, altresì, modificare l’offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta (domanda di partecipazione, DGUE elettronico, dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, dichiarazioni soggetto ausiliario, offerta tecnica, offerta economica) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione tra la documentazione amministrativa della RDO sul Portale eAppaltiFVG.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune di Pordenone potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità delle garanzie prestate in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta
era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e delle dichiarazioni integrative, e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La “Busta amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e l’eventuale procura, il DGUE, le dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, la garanzia provvisoria e l’eventuale impegno del fideiussore nonchè la cauzione pari al 2.5% dell’investimento di cui all’art 183. c. 13, l’eventuale documentazione relativa
all’avvalimento, il Passoe, le eventuali certificazioni del sistema di qualità, la copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC, l’attestazione di avvenuto sopralluogo, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione associata.
Nella busta amministrativa va altresì inserito il DGUE del professionista/i nominato/i dal concorrente come previsto dal precedente punto 7.5, nonché le sue dichiarazioni integrative rese compilando, per le sole parti di competenza, l’allegato 3.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Domanda di partecipazione redatta utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1 |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 1 “Domanda di Partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
• Nel caso di impresa singola dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) secondo le seguenti modalità.
DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA | Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento, firmato digitalmente da soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il concorrente allega, inserendo a Portale:
- copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Il Comune di Pordenone si riserva di richiedere all’operatore economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta;
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Ricevuta di pagamento elettronico @e.bollo € 16,00 oppure Documento Allegato 6 Assolvimento dell’imposta di bollo |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale mediante l’apposito modello All. 6 “Assolvimento dell’imposta di bollo” e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo
n. 117/17, articolo 82.
Nel caso in cui l’operatore economico non sia non sia tenuto all’assolvimento dell’imposta di bollo, dovrà produrre una dichiarazione contenente le ragioni dell’esonero, compilando preferibilmente il predetto Allegato 6.
Si precisa che:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi il bollo è dovuto solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Formulario DGUE elettronico Allegato 2 |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
Il concorrente compila e allega il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, su file firmato digitalmente, secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione da produrre in caso di avvalimento: |
1) modello “DGUE” Allegato 2 debitamente compilato dall’impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III, IV ove pertinente e Parte VI; 2) dichiarazione modello Allegato 3 – Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara 3) dichiarazione modello Allegato 4 – dichiarazioni del soggetto ausiliario Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 89 del D.Lgs. 50/2016); 4) contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. | |
MODALITÀ DI | 1), 2) e 3) Documenti sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria. 4) |
PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento |
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
• DGUE, firmato digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
• dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o altro soggetto autorizzato dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o altro soggetto autorizzato dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata;
• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e da quello dell’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
• PASSOE dell’ausiliaria;
Le dichiarazioni precedenti sono rese utilizzando preferibilmente il modello Allegato 4)
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
• dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, pena l’impossibilità di ricorrervi, come previsto al precedente art. 9.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
• la sezione A: IDONEITA’ punto 1) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al par. 7.1 lett. a) (iscrizione CCIAA) del presente disciplinare;
• la sezione B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
punto 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 lett. a) (fatturato specifico) del presente disciplinare;
• la sezione C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lett. a (servizi analoghi) del presente disciplinare;
punto 13) per dichiarare il possesso del requisito relativo all’esecuzione dei lavori di efficientamento e riqualificazione degli impianti di cui al punto 7.4 lett. a) (OS 30 o OG11 per classifica adeguata)
punto 13) per dichiarare il possesso del requisito relativo all’indicazione del professionista/i incaricato dell’esecuzione dei servizi tecnici di cui al punto 7.5 lett. a) (professionista/i iscritto/i all’albo professionale) ai sensi dell’art. 24, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il/I professionista/i indicato/i, di cui al precedente punto, deve/ono a sua/loro volta produrre il proprio DGUE e l’Allegato 3 “Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara”, per le sole parti di competenza.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Formulario DGUE elettronico Allegato 2 del/i progettista/i |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal/i progettista/i incaricato/i |
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, redatte utilizzando il modello Allegato 3 |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal progettista/i incaricato/i, per le sole parti di competenza |
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
• nel caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs. 82/2005, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione, redatte utilizzando il modello Allegato 3 |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni aventi il contenuto di cui all’allegato 3 “Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla
gara” allegato al presente disciplinare di gara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, debitamente compilato e sottoscritto dagli operatori dichiaranti, nonché dal/i professionisti nominati, questi ultimi solo per le parti di competenza.
Le dichiarazioni integrative e l’accettazione delle condizioni generali di partecipazione sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini di seguito indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.
La rete di cui all’articolo 5 del presente Disciplinare di gara si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna impresa ausiliaria.
15.3.2. Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | PASSOE dell’operatore/i economico/i, ed eventualmente dell’impresa ausiliaria |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di PassOE selezionando il proprio ruolo; l’impresa Capofila genera il PassOE di gruppo.
Il PASSOE generato deve essere firmato digitalmente e congiuntamente da tutti i soggetti (mandataria, mandanti/associate/consorziate) ed eventuali ausiliarie prima di inserirlo nel Portale;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata, se ricorre il caso, a pena di esclusione, dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Garanzia provvisoria (art 93 del D.Lgs. 50/2016) |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; In alternativa: Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE / OBBLIGATORIA | Dichiarazione d’impegno di un fideiussore. |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; in alternativa: Scansione del documento, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
- documento attestante la cauzione di cui all’art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fissata nella misura del 2,5% del valore dell’investimento (come desumibile dall’asseverazione del piano economico finanziario presentato dl Promotore e dunque pari ad € 9.124,10):
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Cauzione di cui all’art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; In alternativa: Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
- copia delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell’importo della cauzione;
DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA | CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI QUALITA’ che consentono la riduzione delle garanzie |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC dell’importo di €
140,00;
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l’avvenuto versamento, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
- attestazione di avvenuto sopralluogo
deve essere inserita a sistema la scansione dell’attestazione, a conferma dell’avvenuto sopralluogo, secondo quanto indicato all’articolo 11 del presente disciplinare.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Attestazione avvenuto sopralluogo |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
• copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
• dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
• copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
• dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
• copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
• copia sottoscritta digitalmente del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
• in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
• le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15.4 - ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA
Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente
Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area allegati aggiuntivi” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa”.
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area allegati aggiuntivi” presente nella sezione denominata “Busta Amministrativa”.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA – massimo 80 punti
Nell’area “Risposta busta tecnica” della RDO on line dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione prescritta all’articolo 183, comma 15 del codice dei contratti pubblici ed in particolare:
- Bozza di convenzione
- Relazione illustrativa con la specificazione del servizio e della gestione, evidenziando l’eventuale possesso del rating di legalità ed il relativo punteggio;
- Eventuali varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara.
Si precisa che sono ammesse varianti migliorative alla proposta del Promotore; non dovranno essere modificate in pejus le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli e i contenuti minimi indicati nella proposta presentata dal Promotore.
Ai sensi dell’art. 183, c. 15 del X.Xxx. anche il proponente può presentare varianti migliorative alla proposta già presentata.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Documento denominato “Bozza di convenzione” |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Documento denominato “Relazione illustrativa con la specificazione del servizio e della gestione”, con l’indicazione dell’eventuale rating di legalità |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Eventuali varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli atti di gara, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 15.1.
In ogni caso l’offerta tecnica non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica. In particolare la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti a tariffe, tempi di esecuzione dei lavori, durata della concessione ecc..
16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA | Dichiarazione di sussistenza di segreti tecnico commerciali ed eventuale relativa documentazione |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali.
Sul punto si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
Il concorrente deve quindi allegare nel Portale una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione Busta Tecnica, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare:
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela in giudizio del richiedente. La stazione appaltante si riserva di imporre ai concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
***
Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate del Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Tecnica”.
17) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell’area “Risposta Economica” della RDO on line) – Massimo 20 punti
Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Busta Economica” della RDO on line (a cui si accede cliccando sul link “Risposta Busta Economica”), a pena di esclusione dovrà inserire:
- il Piano economico finanziario asseverato;
- l’offerta economica, avente il contenuto di cui all’allegato 5 “Offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza”.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) di copertura dell’investimento previsto e della connessa gestione per tutto l’arco temporale della concessione ASSEVERATO, comprensivo dei costi di cui al precedente art. 3. |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il Piano economico-finanziario di copertura dell’investimento previsto e della connessa gestione per tutto l’arco temporale della concessione, a pena di esclusione, deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939 e deve esporre i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e di bancabilità (DSCR) dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere.
Il PEF presentato dovrà essere coerente con quanto offerto relativamente agli elementi di seguito specificati, che andranno indicati nell’allegato 5 “Offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza”.
REQUISITO C1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Riduzione del termine di ultimazione dei lavori MAX 2 PUNTI |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Indicazione nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza” del numero di giorni di riduzione offerti rispetto ai 1095 giorni previsti quali termine di ultimazione dei lavori, decorrente dal verbale di inizio lavori |
Il concorrente dovrà indicare nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza” il numero di giorni offerti di riduzione rispetto al termine di ultimazione dei lavori, fissato negli atti presentati dal Promotore in 1095 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.
Non potrà essere ammesso un numero di giorni di riduzione offerti superiore a 219 (equivalente al 20% del tempo massimo di esecuzione previsto, pertanto eventuali offerte superiori saranno ricondotte a 876 giorni, naturali e consecutivi, max).
REQUISITO C2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Riduzione della durata della concessione MAX 3 PUNTI |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Indicazione nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza” del numero di anni (espressi in numero intero) di riduzione della durata della concessione offerti |
Il concorrente dovrà indicare nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza”, il numero di anni di riduzione offerti – espressi in numero intero - rispetto ai 27 anni di concessione fissati negli atti presentati dal Promotore.
REQUISITO C3 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Riduzione del canone di utenza annuo rispetto al canone annuale di utenza fissato in € 12,00, oltre all’IVA MAX 5 PUNTI |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Indicazione nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza” della riduzione in € offerta, espressa con massimo un decimale, rispetto al canone annuale di utenza fissato in € 12,00, oltre all’IVA. |
Il concorrente dovrà indicare nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza”, la riduzione offerta in €, espressa con massimo un decimale, rispetto al canone annuale di utenza fissato in € 12,00, oltre all’IVA.
REQUISITO C4 |
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Diritto di esazione MAX 5 PUNTI |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Compilazione del modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza”, scegliendo l’opzione: applicazione del diritto di esazione (0 punti) - disapplicazione del diritto di esazione (6 punti) |
Il concorrente dovrà indicare nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza”, barrando il caso che ricorre, se intende applicare o meno il diritto di esazione in misura non superiore ad 1 €.
REQUISITO C5 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Incremento del corrispettivo annuo di concessione per lampada attiva riconosciuto al Comune rispetto ai € 6,00, oltre all’Iva se dovuta, MAX 5 PUNTI |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Indicazione nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza”, dell’incremento del corrispettivo di concessione annuo offerto rispetto ai € 6 indicati dal Promotore, espresso in € con un massimo di due decimali |
Il concorrente dovrà indicare nel modulo All. 5 “offerta economica, costi della manodopera e della sicurezza”, l’incremento del corrispettivo di concessione offerto per lampada attiva, riconosciuto annualmente al Comune, rispetto ai € 6,00 indicati dal Promotore. L’incremento offerto andrà espresso in €, con un massimo di due decimali.
***
L’offerta economica è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 5 e deve contenere tutti gli elementi ivi indicati.
L’offerta economica dovrà altresì contenere, a pena di esclusione:
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. I costi della manodopera e i costi aziendali vanno indicati in termini assoluti, considerando tutta la durata della concessione.
Il file dell’offerta economica, una volta compilato, dovrà essere trasformato in formato pdf,
sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1, ed inserito nel Portale.
***
Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate del Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta economica”.
L’offerta economica risulta costituita da ogni dichiarazione e dato richiesti ed inseriti nell’area Risposta “Busta economica” della RDO, che a di pena di esclusione, andranno sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 183, commi 4 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
punteggio massimo | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
Totale | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, recante la ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
n° | criteri di valutazione | punti max | sub-criteri di valutazione | punti D max | punti Q max | punti T max | |
1 | Relazione illustrativa con la specificazione | 45 | Il concorrente dovrà presentare un elaborato, articolato in | ||||
del servizio e della | paragrafi corrispondenti ai | ||||||
gestione, e rating di | criteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 | ||||||
legalità | che descriva le migliorie dei | ||||||
servizi, dei livelli e dei requisiti | |||||||
prestazionali, rispetto a quelli | |||||||
indicati negli atti posti a base di | |||||||
gara, nonché le strategie e gli | |||||||
accorgimenti che l’offerente | |||||||
intende adottare per ottimizzare | |||||||
le attività oggetto di | |||||||
concessione. Il punteggio verrà | |||||||
attribuito dalla Commissione | |||||||
sulla base dei seguenti criteri | |||||||
motivazionali. | |||||||
1.1 | Personale dedicato al Servizio | Verranno premiate le offerte che assicurino la miglior | 15 | ||||
Il concorrente dovrà presentare una relazione che descriva le professionalità, le funzioni assegnate, il tempo dedicato e il numero degli addetti, sia tecnici preposti alle manutenzioni, che amministrativi, che la ditta intende impiegare nell'esecuzione del presente appalto. | organizzazione complessiva delle diverse professionalità offerte e la loro interrelazione, a garanzia della qualità complessiva del servizio, in un’ottica di soddisfazione dell’utenza. | ||||||
1.2 | Interventi di | Verranno valutate e premiate le proposte che assicurino un miglioramento degli interventi di manutenzione programmata, delle modalità di effettuazione degli stessi e delle tempistiche indicate dal Promotore nel documento denominato caratteristiche del servizio e della gestione. | 15 | ||||
manutenzione | |||||||
programmata agli | |||||||
impianti | |||||||
Il concorrente dovrà | |||||||
presentare una relazione | |||||||
che descriva con | |||||||
precisione gli interventi | |||||||
offerti di manutenzione | |||||||
programmata agli | |||||||
impianti, le modalità di |
effettuazione e le relative tempistiche | |||||||
1.3 | Comunicazione Il concorrente dovrà presentare una relazione che descriva dettagliatamente gli strumenti ed i mezzi di comunicazione messi a disposizione dell’utenza | Verranno valutate le proposte che nel complesso assicurino la miglior organizzazione del servizio in un’ottica di soddisfazione dell’utenza, agevolazione della comunicazione con la stessa, con particolare attenzione alle fascia d’età anziana, e di semplificazione amministrativa. | 4 | ||||
Verranno altresì premiate le offerte che assicurino la presenza di più uffici recapito aperti al pubblico, dislocati in prossimità dei vari cimiteri comunali. | |||||||
1.4 | Riduzione rischio infortunio Il concorrente dovrà presentare una relazione che descriva dettagliatamente le strategie e misure che porra in essere al fine di ridurre i rischi di infortuni del personale impiegato, nella fase di gestione della concessione. | Verranno valutate e premiate le proposte che assicurino le più efficaci strategie e misure atte a ridurre il rischio di infortuni del personale impiegato, nella fase di gestione della concessione. | 7 | ||||
1.5 | Beneficio comune | Verranno valutate e premiate le proposte che garantiscano i migliori scopi di beneficio comune, con maggior impatto positivo a lungo termine sulla società civile e con riferimento al rispetto della parità di genere. | 3 | ||||
Il concorrente dovrà | |||||||
presentare una relazione | |||||||
che descriva | |||||||
dettagliatamente, anche | |||||||
alla luce dei principi | |||||||
enunciati dalla L. 208, | |||||||
28.12.2015, art. 1, comma | |||||||
382, gli obiettivi di | |||||||
beneficio comune che si | |||||||
impegna a perseguire, atti | |||||||
ad avere un impatto | |||||||
positivo a lungo termine | |||||||
sulla società civile. | |||||||
1.6 | Rating di legalità Il concorrente dovrà indicare l’eventuale possesso, alla data di presentazione dell’offerta, del rating di legalità. | Verranno premiate le offerte che evidenzino il possesso del maggior rating di legalità (indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità). | 1 | ||||
La verifica del possesso del rating e del relativo punteggio avverrà |
2 | Eventuali varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara | 30 | Verranno valutati e premiati il maggior grado di completezza, validità, qualità ed organicità della relazione presentata. | 30 | |||
Il concorrente dovrà presentare un documento che indichi le eventuali varianti al progetto di fattibilità offerte, con particolare riguardo agli interventi di ottimizzazione energetica. | In un’ottica di contenimento dell’impronta ambientale e di un minore impatto negativo sulla salute, verranno preferite le offerte che assicureranno un maggior risparmio ed efficienza energetica. | ||||||
3 | Varianti alla bozza di convenzione Il concorrente dovrà presentare un documento nel quale vengano descritte ed evidenziate nel dettaglio le eventuali varianti migliorative alla convenzione posta a base di gara. | 5 | Verranno valutati e premiati gli strumenti e le modalità di monitoraggio dinamico della permanenza nel tempo dell’equilibrio economico- finanziario proposti, come elemento di effettivo trasferimento del rischio operativo al concessionario. | 5 | |||
Totale | 80 | 79 | 1 |
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.
Per quanto riguarda i requisiti di natura qualitativa previsti ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2 e 3 ogni commissario procederà confrontando a due a due, col metodo del confronto a coppie, ciascun sub criterio di valutazione e assegnando un punteggio discrezionale da uno a sei, utilizzando la seguente scala di preferenza:
1 = parità (in tal caso il punteggio di 1 sarà attribuito ad entrambi i concorrenti); 2 = preferenza minima;
3 = preferenza piccola; 4 = preferenza media; 5 = preferenza grande;
6 = preferenza massima.
La Commissione giudicatrice procederà calcolando la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, per ciascun sub criterio di valutazione.
Per ciascun sub criterio il coefficiente V(a)i, compreso tra zero e uno, sarà calcolato utilizzando la sotto riportata formula:
V(a)i = Qa/Qmax dove:
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra zero ed uno, rispetto al punteggio per il sub criterio di valutazione (i) in esame
Qa = media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari al concorrente in esame per il sub criterio di valutazione considerato
Qmax = media più alta dei punteggi attribuiti dai singoli commissari tra tutti i concorrenti, per il sub criterio di valutazione considerato.
***
Per l’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i sono determinati con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 (zero) e 1 (uno), attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun requisito qualitativo secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Giudizio | Coefficiente |
Eccellente | 1,0 |
Ottimo | 0,8 |
Buono | 0,6 |
Discreto | 0,4 |
Modesto | 0,2 |
Assente o irrilevante | 0 |
L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario.
Successivamente saranno effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre.
***
Quanto al requisito di cui al punto 1.6, a cui è assegnato un punteggio quantitativo, identificato nella colonna “Q” della tabella, la commissione procede all’attribuzione a ogni singolo concorrente del punteggio previsto per il sub-criterio di valutazione, determinando il coefficiente V(a)i, avente valore compreso tra zero ed uno, secondo la formula sotto riportata:
V(a)i= Ra/Rmax dove:
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra zero ed uno, rispetto al punteggio per ciascun sub-criterio (i) in esame
Ra= rating del concorrente in esame rispetto al sub-criterio in considerazione Rmax= maggior rating tra tutti i concorrenti rispetto al sub-criterio in considerazione
***
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica è attribuito un punteggio, calcolato sommando i punteggi conseguiti dal concorrente per ciascuno dei sub requisiti tramite la seguente formula
PE = PE C1 + PE C2 + PE C3
+ PE C4 + PE C5
Requisito C1 Riduzione del termine di ultimazione dei lavori MAX 2 PUNTI
PE C1 = Ra/Rmax * 2
Ra = numero di giorni, naturali e consecutivi, di riduzione offerti dal concorrente in esame rispetto al termine di ultimazione dei lavori fissato, negli atti presentati dal Promotore, in 1095 gg. naturali e consecutivi
Rmax = maggior numero di giorni, naturali e consecutivi, di riduzione offerti tra tutti i concorrenti rispetto al termine di ultimazione dei lavori fissato, negli atti presentati dal Promotore, in 1095 gg. naturali e consecutivi
Il numero di giorni offerti di riduzione non potrà superare i 219 gg. Eventuali offerte superiori saranno ricondotte a 876 gg., naturali e consecutivi.
Requisito C2 Riduzione della durata della concessione MAX 3 PUNTI
PE C2 = Ra/Rmax * 3
Ra = numero di anni di riduzione offerti, espressi in numero intero, dal concorrente in esame rispetto ai 27 anni di durata della concessione indicati dal promotore
Rmax = maggiore numero di anni di riduzione offerti, espressi in numero intero, tra tutti i concorrenti rispetto ai 27 anni di durata della concessione indicati dal promotore
Requisito C3 Riduzione del canone di utenza annuo MAX 5 PUNTI
PE C3 = Ra/Rmax * 5
Ra = riduzione offerta dal concorrente in esame, espressa in € con un massimo di un decimale, rispetto all’importo annuale del canone di utenza indicato dal promotore in € 12,00 oltre all’IVA
Rmax = maggior riduzione offerta tra tutti i concorrenti, espressa in € con un massimo di un decimale, rispetto all’importo annuale del canone di utenza indicato dal promotore in
€ 12,00 oltre all’IVA
Requisito C4 Diritto di esazione MAX 5 PUNTI
PE C4 =
- in caso di applicazione del diritto di esazione nella misura non superiore ad 1 € non verrà riconosciuto alcun punteggio.
- in caso di non applicazione del diritto di esazione verranno riconosciuti al concorrente 5 punti
Requisito C5 Incremento del corrispettivo annuo di concessione MAX 5 PUNTI
PE C5 = Ra/Rmax * 5
Ra = incremento del corrispettivo annuo di concessione a favore del Comune, per ogni lampada attiva, offerto dal concorrente in esame, espresso in € con un massimo di due decimali, rispetto al corrispettivo indicato dal promotore in € 6,00
Rmax = incremento del corrispettivo annuo di concessione a favore del Comune, per ogni lampada attiva, offerto maggiore tra tutti i concorrenti, espresso in € con un massimo di due decimali, rispetto al corrispettivo indicato dal promotore in € 6,00
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Sono attribuibili:
• OFFERTA TECNICA FINO A 80 PUNTI
• OFFERTA ECONOMICA FINO A 20 PUNTI
Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito per il progetto tecnico e quello ottenuto per l’offerta economica, applicando la sotto riportata formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] + PE
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
Σ = sommatoria
n = numero totale dei sub-criteri discrezionali;
Wi = punteggio attribuito al sub-criterio discrezionale (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub-criterio discrezionale (i) variabile tra zero ed uno;
PE= punteggio offerta economica del concorrente in esame
19) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Il Portale, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
La prima seduta avrà avvio nel luogo e nella data indicata nel bando, e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” all’interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell’area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” all’interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell’area “Messaggi” della “RdO di qualifica” almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il Rup, assistito da due testimoni, procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente, Rup procederà, a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 c. 9;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune di Pordenone si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
20) COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21) APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP comunicherà l’adozione del provvedimento di ammissione ed eventuale esclusione dei concorrenti alla commissione giudicatrice, consentendo alla stessa l’accesso alla piattaforma.
La commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, la commissione darà atto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Nel caso in cui il numero delle offerte valide sia pari o superiore a tre, la Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà ad individuare, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Tale disposizione troverà applicazione ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 co. 15 d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
23) AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONCESSIONE
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 4-ter e 89 e dall’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, l’Ente consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l’Amministrazione procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Il concessionario è tenuto:
1) a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del servizio di illuminazione votiva, e per tutta la sua durata, alla data dell’inizio della gestione del servizio, apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nella misura del 10%, fatte salve le riduzioni di legge (D.Lgs. 50/2016 art. 183, c. 13) del costo annuo operativo di esercizio desunto dal PEF, con le modalità previste dall’art. 103 del Codice dei contratti; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
2) stipulare e mantenere per tutta la gestione, con primaria Compagnia di assicurazioni, polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la somma da assicurare deve corrispondere all’importo dell’affidamento;
la predetta polizza deve altresì assicurare la Stazione appaltante, durante la fase di gestione e per tutte le opere in gestione contro la responsabilità civile per per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, nonché per il danneggiamento a cose di terzi, per un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di €;
3) prima dell’inizio dei lavori di costruzione, riqualificazione energetica e funzionale degli impianti, la ditta concessionaria presenterà a sua scelta idonea cauzione definitiva nei termini di legge (art.103 D.Lgs 50/2016) anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa emessa da primaria compagnia o rilasciata dagli intermediari finanziari, pari al 10% dell’importo dei lavori che saranno indicati all’interno del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione comunale. Si applicano le riduzioni previste dall’art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia sarà completamente svincolata solo alla data di emissione del certificato di collaudo ed, in ogni caso, la sua mancata costituzione determina la revoca della concessione da parte del concedente, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni. La cauzione definitiva di cui al comma precedente dovrà prevedere
espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. Per le modalità relative allo svincolo della cauzione si seguiranno le vigenti disposizioni di legge.
4) presentare la polizza dei progettisti per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, il promotore Elettrotecnica X. Xxx di Xxxxxx Xxxxxx & C. s.r.l. potrà esercitare il diritto di prelazione qualora non sia risultato aggiudicatario della procedura. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, e il promotore stesso potrà divenire aggiudicatario, dichiarando di impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
Qualora il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione, lo stesso avrà diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, delle spese documentate per la predisposizione della proposta, nei limiti dell’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
Qualora il promotore eserciti la prelazione, l’aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti dell’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
Ad intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione, e previa verifica del possesso di tutti i requisiti necessari, anche per l’esecuzione del servizio, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, nei termini di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:
- garanzie indicate al presente articolo;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, co. 7, L. 136/10 e s.m.i..
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decadrà automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che porrà a suo carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 e 109 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.700,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24) CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Considerata la natura del servizio non è prevista alcuna clausola sociale.
25) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di concessione e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. E’ esclusa la competenza arbitrale.
26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.
Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 64, e-mail
xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx; il responsabile del trattamento è lo scrivente RUP (xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta Sistema Susio S.r.l., mail xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx pec xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Il RUP
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 10/06/2022 14:19:55
IMPRONTA: 690D11A588E09A5269B6F801591F1A607AAE9A5AC650521CD739D0113B659F1B 7AAE9A5AC650521CD739D0113B659F1B66611E17E7618E704302739F18BBFBC8
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Atto n. 1351 del 10/06/2022