CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
ART. 1 - APPLICABILITÀ DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO.
1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (“Condizioni Generali di Fornitura”) si applicano alla somministrazione di gas naturale a clienti finali il cui consumo annuo non sia superiore a 200.000 (duecentomila) Standard Metri Cubi (“Smc”) e alla fornitura di energia elettrica a clienti finali in bassa tensione il cui consumo annuo non sia superiore a 300.000 (trecentomila) kWh (“CLIENTI” e, singolarmente considerati, “CLIENTE”), da parte di GASWAY S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 06727890961 (“FORNITORE”), che si impegna a somministrare al CLIENTE il gas naturale e/o l’energia elettrica presso il/i punto/i di fornitura (“Punto di Riconsegna” o “PDR” per il gas naturale; “Punto di Prelievo” o “POD” per l’energia elettrica) indicato/i nella proposta di contratto (“Proposta di Contratto”) che, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Fornitura nonché alle condizioni economiche di fornitura (“Condizioni Economiche di Fornitura”) e agli altri allegati indicati nella Proposta di Contratto stessa, costituisce il “CONTRATTO”.
1.2 È, altresì, oggetto del CONTRATTO il credito eventualmente acquistato da parte del FORNITORE dall’esercente il Servizio di Default o il Servizio di Salvaguardia, rispettivamente per il gas naturale e l’energia elettrica, che forniva in precedenza il CLIENTE.
1.3 Il CLIENTE prende atto e accetta sin d’ora che in caso di eventuali difformità tra i dati tecnici dallo stesso indicati nella Proposta di Contratto e quelli in possesso del Distributore locale competente (“Distributore”) e/o del Sistema Informativo Integrato (“SII”), prevarranno questi ultimi. Il CLIENTE potrà sempre richiederne al FORNITORE la rettifica, che avverrà entro i termini previsti dalla normativa di settore vigente, mediante la compilazione dei moduli dallo stesso messi a disposizione sul proprio sito, xxx.xxxxxx.xx.
1.4 Il FORNITORE e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente “PARTE” e congiuntamente “PARTI”.
ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.
2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto e nelle Condizioni Economiche di Fornitura ad essa relative prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura e sugli altri allegati, salvo ove diversamente previsto, in modo espresso, nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
2.2 Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l’accettazione scritta da parte del FORNITORE, che deve pervenire entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto mediante e-mail o altri sistemi automatizzati di contatto o, in mancanza, mediante posta ordinaria. Decorso inutilmente tale termine, la Proposta di Contratto si intende revocata, decaduta e comunque priva di effetti.
2.3 Il FORNITORE si riserva il diritto di accettare o rifiutare, a propria insindacabile discrezione, la Proposta di Contratto avanzata dal CLIENTE. A tal proposito il FORNITORE si riserva di verificare la completezza dei dati forniti dal CLIENTE, la correttezza dei dati anagrafici indicati dal CLIENTE presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo, con specifico riferimento alla prevenzione delle frodi da furto di identità (SCIPAFI), la sussistenza di morosità del CLIENTE nei confronti dello stesso FORNITORE per precedenti contratti o contratti in essere, le informazioni di merito creditizio (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iscrizione nel registro dei protesti, sottoposizione a procedure esecutive e/o concorsuali, valutazioni negative di rischio creditizio, puntualità nei pagamenti) fornite tramite l’accesso ai sistemi di informazioni creditizie (SIC), gestito da aziende di comprovata esperienza di cui il FORNITORE si avvale, e che sono alimentati dalle società che vi partecipano, l’eventuale rilascio di una adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o di altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il FORNITORE ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale. La sussistenza di almeno una delle condizioni precedentemente indicate comporta la non esecuzione del CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno.
2.4 Nel caso di Proposta di Contratto Dual Fuel ovvero avente ad oggetto più PDR e/o POD, il FORNITORE si riserva di accettare la stessa solo con riferimento all’uno o all’altro servizio, ovvero ad uno o ad alcuni dei punti di fornitura, dandone comunicazione scritta al CLIENTE, che avrà comunque la facoltà di recedere con le modalità e i termini di seguito indicati.
2.5 In caso di contratto per cambio fornitore, il CLIENTE, con la conclusione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Il FORNITORE esercita il recesso trasmettendo la richiesta di switching al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
ART. 3 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO.
3.1 Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso in luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza e il CLIENTE sia un cliente finale domestico o un condominio, quest’ultimo ha facoltà di recedere dal CONTRATTO entro 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione dello stesso, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione. È possibile esercitare il diritto di ripensamento inviandone comunicazione, anche tramite l’apposito modulo messo a disposizione dal FORNITORE sul proprio sito, a GASWAY a mezzo raccomandata a/r o fax o PEC ai recapiti di cui all’art. 19.2. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento incombe sul CLIENTE.
3.2 Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato anche con riferimento ad uno solo dei servizi nel caso di CONTRATTO Dual Fuel, ovvero ad uno o ad alcuni dei punti di fornitura nel caso il CONTRATTO abbia ad oggetto più PDR e/o POD.
3.3 Il CONTRATTO avrà esecuzione solo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, salva espressa richiesta del CLIENTE di avviare le procedure per l’attivazione della fornitura in via anticipata. Ciò non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, che potrà comunque essere sempre esercitato nei termini di legge, ma potrà comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste.
3.4 Il CLIENTE che esercita il diritto di ripensamento dopo aver autorizzato l’avvio anticipato dell’esecuzione del CONTRATTO, è tenuto a corrispondere al FORNITORE gli importi relativi ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. In tal caso, qualora non sia stata avviata la fornitura, il FORNITORE non potrà chiedere un corrispettivo superiore ad € 23,00 (ventitre/00); diversamente, qualora la fornitura sia stata attivata, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal CONTRATTO fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
3.5 Le PARTI prendono atto che nel caso di esercizio del diritto di ripensamento la fornitura potrebbe: (a) essere garantita, nei casi in cui non fosse stata avviata anticipatamente dal FORNITORE su richiesta del CLIENTE stesso, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas naturale o il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto di fornitura su richiesta del CLIENTE; (b) essere avviata dal FORNITORE per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto di fornitura sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE.
3.6 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento volto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di fornitura, il CLIENTE è tenuto a richiedere la disattivazione al FORNITORE che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione.
3.7 In tutti i casi precedentemente descritti, il FORNITORE non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal CLIENTE.
ART. 4 – REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING.
Condizioni generali di fornitura 1 di 4
4.1 Ai sensi della regolazione vigente, qualora il CONTRATTO sia concluso per cambio fornitore, il FORNITORE in presenza di determinate condizioni ha facoltà di revocare la richiesta di switching. Al fornitore che si avvale di tale facoltà il SII comunica: (a) se il punto di fornitura risulta essere sospeso per morosità; (b) l’eventuale presenza di una richiesta d’indennizzo in corso per il punto di fornitura in termini di contributo per la morosità pregressa (CMOR); (c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; (d) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; (e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; (f) limitatamente alla fornitura di gas naturale, l’accessibilità o meno del Punto di Riconsegna.
4.2 Il FORNITORE può esercitare la facoltà di cui al precedente comma anche nel caso in cui il CLIENTE domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del FORNITORE, della richiesta di switching entro l’ultima data utile.
4.3 Qualora il Fornitore eserciti la facoltà di revocare la richiesta di switching, il CONTRATTO non avrà
efficacia e sarà risolto di diritto, senza responsabilità di nessuna delle PARTI, e verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore.
4.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il FORNITORE riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al CLIENTE con riferimento al punto di fornitura oggetto del CONTRATTO o di altro punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del FORNITORE degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il FORNITORE avrà comunque la facoltà di: (a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; (b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul CLIENTE.
ART. 5 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE.
5.1 Il CONTRATTO è a tempo indeterminato, salvo diversamente previsto, e decorre dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica. L’attivazione della fornitura, compatibilmente con l’efficacia dei contratti di trasporto, trasmissione, dispacciamento e con l’efficacia del/i recesso/i nei confronti del/i precedente/i fornitore/i, avverrà alla data indicata come “Data prevista inizio fornitura” nella Proposta di Contratto e/o nell’Allegato “Dati tecnici di somministrazione”.
5.2 Qualora, per cause non imputabili al FORNITORE, la data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica non coincidesse, per uno o entrambe i sevizi nel caso di CONTRATTO Dual Fuel ovvero per uno o alcuni dei punti di fornitura oggetto del CONTRATTO, con la data indicata come “Data prevista inizio fornitura” nella Proposta di Contratto e/o nell’Allegato “Dati tecnici di somministrazione” il FORNITORE ne darà tempestiva comunicazione al CLIENTE, indicando l’eventuale nuova data di avvio ovvero l’impossibilità effettiva a dare esecuzione al CONTRATTO nella sua totalità ovvero con riferimento ad uno solo dei servizi o ad uno o alcuni punti di fornitura oggetto dello stesso. In tale ultimo caso, il CONTRATTO si riterrà totalmente o parzialmente risolto, senza responsabilità di nessuna delle PARTI.
5.3 È fatta salva in tutti i casi di cui ai commi precedenti la facoltà di recesso delle PARTI, da esercitarsi con le modalità e le tempistiche previste dal presente CONTRATTO.
ART. 6 - MODALITÀ DI CONSEGNA E DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE E/O DELL’ENERGIA ELETTRICA.
6.1 La fornitura del gas naturale è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.
6.2 Il FORNITORE per il/i PDR oggetto del CONTRATTO stipula il contratto di distribuzione gas. A tal fine il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e/o necessari.
6.3 Il gas verrà consegnato in corrispondenza del Punto di Riconsegna tra l’impianto del o gestito dal Distributore e l’impianto del o gestito dal CLIENTE ai valori di pressione resi disponibili dall’impresa distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione.
6.4 Con riferimento al/i POD oggetto del CONTRATTO, il FORNITORE stipula, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d’ora al FORNITORE, a titolo gratuito, mandato irrevocabile senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.. Il CLIENTE conferisce al FORNITORE, a titolo gratuito, anche mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica con il Distributore locale.
6.5 Per la gestione del/i punto/i di fornitura, di gas naturale e/o di energia elettrica, e per ogni richiesta di intervento inerente gli stessi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo spostamento del misuratore, la verifica della pressione della fornitura o del funzionamento del gruppo di misura, la disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, la voltura, il subentro), ad eccezione del pronto intervento, il CLIENTE dovrà fare riferimento al FORNITORE, mediante l’apposita modulistica presente sul sito dello stesso, il quale si farà carico di veicolarle ai Distributori, rispettivamente di gas naturale e/o di energia elettrica, responsabili del servizio in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale di cui al RQDG per il gas naturale e al TIC per l’energia elettrica.
6.6 I corrispettivi per tutte le attività di cui al precedente comma sono a carico del CLIENTE.
Il FORNITORE potrà addebitare altresì al CLIENTE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, un corrispettivo di importo pari ad € 23,00 (ventitre/00).
6.7 Il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento del danno né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. In caso di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore dovesse fatturare al FORNITORE.
6.8 Il gas naturale e/o l’energia elettrica non possono essere utilizzati dal CLIENTE presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruiti da o trasferiti a terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza preventivo consenso scritto del FORNITORE.
6.9 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del/i PDR e/o POD. Laddove il CLIENTE volesse superare tali limiti, deve farne richiesta, per il tramite del FORNITORE, al Distributore, che provvederà ad effettuare le dovute verifiche e gli eventuali lavori con addebito dei relativi oneri, successivamente riaddebitati dal FORNITORE al CLIENTE.
6.10 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale e/o l’energia elettrica in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il FORNITORE non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell’uso del gas naturale e/o dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle regole di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme di legge o di sicurezza degli impianti e degli apparecchi del CLIENTE stesso. Il FORNITORE, quale “cliente grossista” ai sensi dell’art. 2 co. 5 del D.Lgs. 79/99 e dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 164/00, non risponde dei danni causati dal gas naturale e/o dall’energia elettrica, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende gas naturale ed energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.
6.11 In caso di violazione da parte del CLIENTE delle prescrizioni di cui ai commi da 6.8 a 6.10, il FORNITORE potrà sospendere la fornitura e risolvere il CONTRATTO.
ART. 7 – DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI.
7.1 Il prezzo della fornitura di gas naturale è riportato nelle Condizioni Economiche di Fornitura ed è da intendersi al netto di: (a) componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (RTDG e TIVG), valide per la località ove è ubicata la fornitura, a copertura dei costi di trasporto, distribuzione, vendita al dettaglio; (b) ulteriori oneri di sistema; (c) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale ed IVA; (d) eventuali ulteriori corrispettivi dovuti, in base alla normativa applicabile, qualora il CLIENTE risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore; (e) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) o definiti dal Distributore.
7.2 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura di gas naturale risente dell’applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato dal Trasportatore secondo le previsioni di cui alla Del. 138/04 s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso il PDR il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui alla Del. 367/2014/R/gas (RTDG) s.m.i.. Qualora il gas naturale fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l’installazione presso il CLIENTE di un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.
7.3 Il prezzo della fornitura di energia elettrica è riportato nelle Condizioni Economiche di Fornitura ed è da intendersi al netto di: (a) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall’ARERA; (b) oneri di sistema e maggiorazioni e componenti ARIM – ASOS – UC3 – UC6 previste per il mercato libero, nonché eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica e tutte le componenti passanti; (c) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; (d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione; (e) corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento; (f) IVA e imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica;
(g) eventuali ulteriori corrispettivi dovuti, in base alla normativa applicabile, qualora il CLIENTE risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore; (h) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal Distributore; (i) eventuale CANONE TV. Tutte le componenti di cui ai precedenti commi sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore.
7.4 Qualora il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato ad un’utenza in bassa tensione (BT) per altri usi, il CONTRATTO dovrà considerarsi nullo per impossibilità dell’oggetto e il FORNITORE non darà esecuzione alla somministrazione, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di sottoscrivere una nuova Proposta di Contratto per la fornitura di energia elettrica, fermo restando, in tal caso, il disposto dell’art. 2. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di Fornitura, il FORNITORE applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 s.m.i.. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all’art. 7.3, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle autorità competenti.
7.5 Il CLIENTE si assume la piena responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in CONTRATTO in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni fiscali di tale dichiarazione e dell’impatto sulla attribuzione della corretta tariffa di distribuzione, restando inteso che il FORNITORE potrà riaddebitare in fattura al CLIENTE ogni eventuale importo per maggiori corrispettivi, imposte o sanzioni, per cui sia rimasto onerato.
7.6 Nelle Condizioni Economiche di Fornitura è riportata la validità del prezzo di fornitura, nonché le modalità e le tempistiche di aggiornamento dello stesso.
ART. 8 - ONERI FISCALI.
8.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di gas naturale e/o di energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.
8.2 La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas naturale e/o di energia elettrica prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, come descritto dalla documentazione e dalla modulistica messa a disposizione dal FORNITORE e al quale dovrà essere riconsegnata con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione (raccomandata a/r, PEC o fax) ai recapiti di cui all’art. 19.2.
8.3 L’applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata dal FORNITORE sulla base della tipologia di utenza oggetto del CONTRATTO, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE al FORNITORE, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del corretto regime fiscale. A tal proposito, il CLIENTE si assume la responsabilità del rispetto dei termini di comunicazione, dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinata sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal CLIENTE.
8.4 Gli effetti dell’applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal CLIENTE, fatti salvi i casi in cui sia prevista una diversa decorrenza direttamente dall’Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile.
8.5 Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al FORNITORE, con riferimento ad ogni singolo PDR e/o POD, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di gas naturale e/o di energia elettrica, relative dichiarazioni e pagamenti.
8.6 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal FORNITORE all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete del CLIENTE saranno oggetto di rivalsa da parte del FORNITORE nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.
8.7 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE, salvi i casi in cui esse siano poste a carico del FORNITORE.
ART. 9 – GARANZIE.
9.1 Il FORNITORE potrà richiedere in qualsiasi momento al CLIENTE il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di altra garanzia equivalente a garanzia degli obblighi del CLIENTE di cui al CONTRATTO, anche tramite addebito del relativo importo in bolletta. L’ammontare del deposito cauzionale o garanzia sarà determinato dal FORNITORE in conformità alle norme regolamentari vigenti.
9.2 In caso di mancato o ritardato pagamento di importi dovuti dal CLIENTE ai sensi del CONTRATTO, il FORNITORE potrà incamerare il deposito o escutere la garanzia per un ammontare equivalente a quello dei propri crediti (ivi inclusi eventuali interessi di mora e spese sostenute), senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore diritto o azione spettante al FORNITORE ai sensi del CONTRATTO o di legge. In tal caso, il CLIENTE è tenuto a ricostituire il deposito o garanzia equivalente per un ammontare corrispondente a quello incamerato o escusso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell’apposita comunicazione da parte del FORNITORE ovvero, a scelta di quest’ultimo, tramite pagamento del relativo importo addebitato in bolletta.
9.3 In caso di mancata o parziale costituzione o ricostituzione delle garanzie di cui sopra, il FORNITORE avrà il diritto di sospendere la somministrazione nonché di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell’art. 13, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE.
9.4 Il deposito cauzionale sarà restituito al CLIENTE contestualmente all’emissione dell’ultima bolletta relativa alla fornitura, maggiorato di interessi al tasso legale, al netto delle somme eventualmente incamerate dal FORNITORE ai sensi dell’art. 9.2.
ART. 10 – PERIODICITÀ E MODALITÀ DI FATTURAZIONE. MODALITÀ DI PAGAMENTO.
10.1 La fattura verrà emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella stessa. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, verrà corrisposto a favore del CLIENTE un indennizzo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dal TIF.
10.2 Salvo diversa indicazione nelle Condizioni Economiche di Fornitura, il primo ciclo di fatturazione avrà periodicità mensile, quelli successivi avverranno almeno con la frequenza prevista dal TIF:
- per la fornitura di gas naturale:
Tipologia di Clienti | |
Fino a 500 Smc/anno | Almeno Quadrimestrale |
Tra 500 e 1.500 Smc/anno | Bimestrale |
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno | Bimestrale |
Oltre 5.000 Smc/anno | Mensile |
Punti di Riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero | Mensile |
- per la fornitura di energia elettrica:
Tipologia di Clienti | |
Clienti non domestici connessi in BT e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | Mensile |
Clienti non domestici connessi in BT e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW | Bimestrale |
Clienti domestici | Bimestrale |
Condizioni generali di fornitura 2 di 4
10.3 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il FORNITORE è tenuto ad utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: (a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, al cliente finale trattato per fasce per cui il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati, è riconosciuto, per il tramite del FORNITORE un indennizzo pari a € 10,00 (dieci/00), come previsto dal TIF; per la sola fornitura di gas naturale, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a € 35,00 (trentacinque/00) secondo le previsioni di cui al RQDG in tema di qualità commerciale; (b) autoletture comunicate dal CLIENTE, validate dall’impresa di distribuzione. L’autolettura deve essere comunicata con le tempistiche e le modalità indicate in fattura. Resta inteso che l’autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto inferiore all’ultimo dato effettivo disponibile, nonché verrà presa in considerazione solo in assenza della lettura rilevata dal Distributore, che avrà sempre prevalenza su quella comunicata dal CLIENTE; (c) dati di misura stimati.
10.4 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 10.3, lett. (c), il FORNITORE ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall’impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima sulla base dei consumi storici forniti dal Cliente ovvero dal Distributore e/o dal SII.
10.5 Non appena saranno disponibili i dati di misura effettivi il FORNITORE provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
10.6 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa: (i) entro il secondo giorno solare precedente lo
scadere di tale periodo, in caso di fattura emessa con modalità elettronica; (ii) entro l’ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo, se trattasi di fatture in formato cartaceo. In caso di mancato rispetto da parte del FORNITORE del suddetto termine, è riconosciuto al CLIENTE, nella medesima fattura, un indennizzo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dal TIF. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio fornitore diverso da switching, un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il CLIENTE finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore, per il tramite del FORNITORE, di un ammontare pari a € 35,00.
10.7 Autolettura in caso di voltura o switch (cambio fornitore) – Il CLIENTE titolare di un Punto di Riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero e/o di Punto di Prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, nei casi di cessazione della fornitura diversi dalla disattivazione (voltura o switch), può comunicare l’autolettura: (a) nel caso di cambio fornitore, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al fornitore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al fornitore entrante se effettuata a partire da detta data; (b) nel caso di voltura, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura.
In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal CLIENTE e, in mancanza di misura effettiva rilevata, valida l’autolettura, che verrà utilizzata come lettura effettiva per calcolare la fattura. Se la data dell’autolettura è diversa da quella di decorrenza della voltura/switch, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.
10.8 La fattura è emessa in formato elettronico ed è resa disponibile mediante il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del cliente finale sul sito web dell’Agenzia stessa. Il documento verrà comunque inviato in formato cartaceo, oppure, su richiesta del CLIENTE che selezioni la relativa opzione nella Proposta di Contratto, tramite e-mail o altri sistemi automatici di contatto se previsti.
10.9 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse tramite bollettino MAV, bollettino postale, bonifico, addebito diretto SEPA o, gratuitamente, presso i Point del FORNITORE dislocati sul territorio nazionale. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelto l’addebito diretto SEPA e non siano indicati i dati bancari ovvero l’addebito diretto non vada a buon fine per ragioni non imputabili al FORNITORE, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale in bianco o bonifico. Ai sensi dell’art. 1462 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.
10.10 In caso di emissione di una nota di credito, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali si procederà a compensazione degli importi, anche tra servizi diversi, il CLIENTE riceverà il rimborso della somma in essa indicata previa richiesta scritta da inoltrarsi ad uno dei riferimenti di cui all’art. 19.2, indicando le coordinate bancarie su cui intende ricevere l’accredito.
10.11 Per favorire una migliore comprensione della fattura, il FORNITORE rende disponibile su proprio sito internet una breve guida su come leggere la bolletta, nonché il Glossario predisposto dall’ARERA e contenente le definizioni dei principali termini utilizzati nelle bollette, cui i fornitori devono attenersi.
ART. 11 – RATEIZZAZIONE.
11.1 Il FORNITORE informa il CLIENTE della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: (a) per i soli CLIENTI energia elettrica titolari di bonus sociale, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera (c) sia superiore al 150% (centocinquanta per cento) dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
(b) per i soli CLIENTI gas naturale titolari di bonus sociale per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alle successive lettere (c) e (d) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza tra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
(c) per i soli CLIENTI titolari di bonus sociale, qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; (d) per i soli CLIENTI gas naturale titolari di bonus sociale con gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; (e) per tutti i CLIENTI, in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all’art. 10; (f) per tutti i CLIENTI, in caso di fatturazione di importi anomali, di cui all’art. 9, co. 9.1 e 9.2, del TIQV non già previsti nelle lettere precedenti.
11.2 Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione (i) solo per somme superiori a € 50,00 (cinquanta/00);
(ii) con le modalità indicate in bolletta; (iii) entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della medesima bolletta. La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: (i) nei casi di cui alle lettere (a), (b) (c) e (d) del precedente comma, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due; (ii) nei casi di cui alla lettera (e) del precedente comma, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due; (iii) nei casi di cui alla lettera (f) del precedente comma, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a due; (iv) le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il FORNITORE di imputare le rate a mezzo documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi; (v) è facoltà del FORNITORE richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del CLIENTE oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il FORNITORE provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al CLIENTE il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il CLIENTE stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; (vi) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissate dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
11.3 Nei casi di costituzione in mora di un CLIENTE titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il FORNITORE è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito una sola volta nell’arco dei 12 (dodici) mesi del periodo di agevolazione, come espressamente indicato nella lettera di costituzione in mora. In questi casi la rateizzazione si applica secondo le seguenti modalità: (a) la prima rata non può essere superiore al 30% del debito di cui alla costituzione in mora; (b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; (c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a € 50,00; (d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate. L’adesione, da parte del CLIENTE, al piano di rateizzazione si intende perfezionata anche per fatti concludenti, mediante il pagamento della prima rata. Il FORNITORE non è tenuto ad offrire la rateizzazione nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il CLIENTE è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso, ovvero quando il mancato pagamento riguardi una o più fatture riferite a consumi effettuati durante il periodo di agevolazione, ma emesse dopo che il CLIENTE ha già cambiato fornitore.
11.4 Al di fuori dei casi sopra espressamente previsti, il FORNITORE può decidere a propria discrezione se concedere oppure no la rateizzazione al CLIENTE che ne faccia richiesta. In tali casi, il FORNITORE è tenuto a dare al CLIENTE tutte le informazioni necessarie sulle tempistiche e modalità di esecuzione del piano di rientro, compresa l’eventuale applicazione di interessi di dilazione.
11.5 In tutti i casi di rateizzazione, il CLIENTE che non si attenga al piano concordato o non proceda al pagamento, anche parziale, di una sola rata, decade dal beneficio del termine e il FORNITORE, accertato il mancato pagamento e in presenza dei necessari presupposti, potrà procedere alla sospensione della fornitura, salvo il pagamento dell’intero debito in un’unica soluzione. Decade, altresì, dal beneficio del termine, con facoltà del FORNITORE di richiedere il pagamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto per le rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, il CLIENTE che in corso di esecuzione del piano di rientro decida di cambiare fornitore.
11.6 Tutte le richieste di rateizzazione devono essere avanzate per iscritto ad uno dei riferimenti di cui all’art. 19.2.
ART. 12 - RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE E INTERRUZIONE SOMMINISTRAZIONE.
12.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal FORNITORE, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture stesse, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua come segue: (a) nel caso di un CLIENTE domestico o Condominio, il tasso di riferimento
fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali (per i primi dieci giorni di ritardo, il CLIENTE, se “buon pagatore”, è tenuto alla corresponsione del solo interesse legale) ovvero (b) nel caso di un CLIENTE P.IVA, il tasso BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità di messa in mora da parte del FORNITORE.
A tale importo si aggiungono le eventuali ulteriori spese sostenute dal FORNITORE, ivi incluse quelle relative ai solleciti di pagamento delle fatture e quelle relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a € 23,00 (ventitre/00).
12.2 Nel caso in cui il ritardo nel pagamento, totale o parziale, di una o più bollette da parte di un cliente disalimentabile o titolare di un punto di fornitura disalimentabile sia superiore a 1 (un) giorno, il FORNITORE invierà al CLIENTE apposita comunicazione di costituzione in mora mediante messaggio di posta elettronica certificata o raccomandata a.r. recante l’intimazione a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro il un dato termine, scaduto il quale, in costanza di mora, il FORNITORE avrà diritto di chiedere al Distributore la sospensione dell’erogazione del gas naturale e/o dell’energia elettrica per morosità. Il termine minimo decorso il quale il FORNITORE può inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, non può essere inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, qualora il punto di fornitura sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione della fornitura può essere richiesta dal FORNITORE decorsi 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, atteso che l’intervento di sospensione, in tali casi, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. In ogni caso, l’intervallo di tempo tra il termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e la presentazione della richiesta di riduzione di potenza o di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.
12.3 L’eventuale pagamento da parte del CLIENTE delle somme sollecitate dovrà essere comunicato al FORNITORE, perché provveda tempestivamente all’annullamento della richiesta di sospensione, mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax 00 0000 0000 o all’indirizzo e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro i termini suddetti. Allo stesso modo dovrà procedere il CLIENTE la cui fornitura sia stata sospesa per ottenere la tempestiva riattivazione. Il FORNITORE non sarà responsabile per il mancato annullamento della sospensione ovvero per la sua mancata riattivazione, in caso di invio della documentazione di cui sopra con modalità diverse rispetto a quelle indicate.
12.4 Il CLIENTE sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come sopra calcolati, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA.
12.5 Nei casi di richiesta di sospensione della fornitura per morosità eseguita con esito positivo, qualora il CLIENTE non abbia provveduto a sanare la morosità entro 30 (trenta) giorni dalla sospensione della somministrazione, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto, senza ulteriore comunicazione da parte del FORNITORE, che potrà richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità con decorrenza dalla prima data utile ai sensi della normativa vigente.
12.6 Nei casi in cui la richiesta di sospensione della fornitura per morosità abbia avuto esito negativo e il Distributore ne abbia comunicato la fattibilità tecnica ed economica, il FORNITORE, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti del successivo art. 13.4 lett. (i), potrà richiedere, previa comunicazione al CLIENTE, l’interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del CLIENTE stesso. L’esecuzione dell’intervento di interruzione comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del CONTRATTO.
12.7 Fatto salvo il diritto di risolvere il contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti del successivo art. 13.4 lett. (i), il FORNITORE può, altresì, richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità quando l’intervento della sospensione della fornitura abbia avuto esito negativo e il Distributore abbia indicato la non fattibilità tecnica o economica dell’interruzione, ovvero quando l’intervento di interruzione abbia avuto esito negativo. La richiesta può essere avanzata, previa comunicazione da parte del FORNITORE al CLIENTE della propria volontà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento.
In questi casi il FORNITORE sarà tenuto a trasmettere al Distributore che ne faccia richiesta: (a) copia delle fatture non pagate dal CLIENTE; (b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE; (c) copia della comunicazione al CLIENTE della volontà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento unitamente alla documentazione attestante la ricezione della stessa da parte del CLIENTE medesimo; (d) copia del CONTRATTO o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; (e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.
12.8 In tutti i casi di inadempimento, il CLIENTE è obbligato a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il misuratore di gas naturale al fine di poter disalimentare il PDR.
12.9 Il FORNITORE è tenuto a corrispondere al CLIENTE, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a: (a) € 30,00 (trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della costituzione di messa in mora; (b) € 20,00 (venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento;(ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura per morosità. In tali casi al CLIENTE non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
12.10 In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il FORNITORE può sospendere la somministrazione anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del gas naturale e/o dell’energia elettrica, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al CONTRATTO.
12.11 Nel caso in cui la morosità riguardi uno o più punti di fornitura non disalimentabili, il FORNITORE è tenuto ad effettuare la costituzione in mora mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere almeno indicati: (a) il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento, che non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della raccomandata; (b) che, qualora il FORNITORE provveda alla risoluzione del CONTRATTO e alla successiva risoluzione contrattuale per morosità, il SII provvederà all’attivazione dei servizi di ultima istanza; (c) le modalità con cui il CLIENTE può comunicare l’avvenuto pagamento.
12.12 Il FORNITORE può richiedere un indennizzo – identificato in fattura come CMOR – nell’ambito del Sistema Indennitario, ai sensi del TISIND, qualora il CLIENTE eserciti il recesso senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
12.13 Il FORNITORE, al fine di recuperare il proprio credito nei confronti del CLIENTE inadempiente, può altresì: (a) in via stragiudiziale, conferire incarico ad una o più società o studi legali esterni con addebito al CLIENTE dei relativi costi; (b) in via giudiziale, conferire incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all’esito del giudizio potranno essere interamente addebitati al CLIENTE.
ART. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
13.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui all’art. 3, il CLIENTE finale può recedere dal CONTRATTO senza oneri in qualsiasi momento.
13.2 Nel caso di recesso per cessazione della fornitura per motivi diversi dal cambio fornitore, il CLIENTE comunica al FORNITORE, a mezzo raccomandata a/r o PEC, la propria volontà di recedere con preavviso di 1 (un) mese, che decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del FORNITORE.
13.3 Il FORNITORE che intende recedere, deve comunicarlo al CLIENTE, a mezzo raccomandata a/r o PEC, dando un preavviso di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del CLIENTE.
13.4 Il FORNITORE può risolvere il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata al CLIENTE per raccomandata a/r o PEC, nei seguenti casi: (a) in tutte le ipotesi espressamente previste dal CONTRATTO; (b) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
Condizioni generali di fornitura 3 di 4
(c) iscrizione nel registro delle imprese della delibera di conferimento dei poteri all’organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi della Legge fallimentare; (d) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione del CLIENTE (e) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del CLIENTE; (f) mancata accettazione da parte del sistema bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente, qualora prevista dal CONTRATTO come unica modalità di pagamento e il CLIENTE e il FORNITORE non abbiano concordato altra modalità di pagamento tra quelle previste; (g) morosità del CLIENTE relativa a precedenti rapporti di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica; (h) valutazione negativa del rischio creditizio in relazione al CLIENTE, effettuata da aziende di comprovata esperienza di cui il FORNITORE si avvale; (i) mancato e/o ritardato pagamento, totale o parziale, anche di una sola fattura; (j) mancata o parziale costituzione o ricostituzione dell’eventuale deposito cauzionale o garanzia equivalente da parte del CLIENTE in violazione delle disposizioni dell’art. 9; (k) prelievo fraudolento di gas naturale e/o di energia elettrica da parte, o a beneficio, del CLIENTE; (l) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico previsti dagli artt.
6.8, 6.9 e 6.10 o dall’art. 18.6; (m) comunicazione di autoletture mendaci, ovvero manomissione o alterazione dolosa dei misuratori o contatori, dei sigilli o dei contrassegni; (n) impedimento all’accesso ai misuratori o contatori per effettuazione di operazioni sugli stessi; (o) realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del CLIENTE in maniera non conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l’incolumità pubblica; (p) comunicazione di dati non veritieri o mendaci da parte del CLIENTE al FORNITORE anche con riferimento alla corretta applicazione del regime fiscale; (q) modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del CLIENTE tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute al FORNITORE; (r) insussistenza o venir meno, in relazione al/i PDR o POD dei requisiti previsti nelle condizioni economiche o in altre parti del presente CONTRATTO; (s) notificazione o comunicazione al FORNITORE, in qualsivoglia forma, di obbligazioni insolute a carico del CLIENTE, relative alla somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica con altri fornitori o con il Distributore; (t) impossibilità di procedere alla somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE; (u) permanere di cause di forza maggiore per un periodo superiore a 2 (due) mesi senza che le PARTI abbiano trovato un accordo per la prosecuzione della somministrazione.
13.5 A seguito della risoluzione del CONTRATTO, il FORNITORE potrà chiedere la cessazione amministrativa del servizio di distribuzione e/o la disattivazione del/i Punto/i di Riconsegna e/o di Prelievo anche al fine di estinguere eventuali sue responsabilità nei confronti del Distributore. In nessuno dei casi precedentemente previsti e in ogni ipotesi di risoluzione del CONTRATTO per colpa del CLIENTE o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali il CLIENTE avrà diritto a indennizzo o risarcimento nei confronti del FORNITORE, che invece avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica in base al CONTRATTO, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, eventuali penali contrattualmente previste e sempre fatto salvo il suo diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
13.6 Il CONTRATTO dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1353 c.c., in caso di invalidità o inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione del gas naturale ovvero di Dispacciamento, Trasporto e/o Distribuzione di energia elettrica per cause non imputabili al FORNITORE.
13.7 Fermo restando l’impegno del FORNITORE di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto, dal Contratto di Distribuzione o dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal FORNITORE a seguito del recesso, risoluzione o altra causa di scioglimento anticipato del CONTRATTO, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
13.8 Costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del FORNITORE:
(i) per la somministrazione di energia elettrica, la risoluzione del rapporto contrattuale tra il FORNITORE e l’utente del trasporto e del dispacciamento ai sensi del comma 16.2 TIMOE, qualora il FORNITORE non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento; (ii) per la somministrazione di gas naturale, la risoluzione del rapporto contrattuale tra il FORNITORE e l’utente del servizio di distribuzione ai sensi del comma 19.2 TIMG, qualora il FORNITORE non sia anche utente del servizio di distribuzione. In questi casi: (i) il contratto di somministrazione con il CLIENTE sarà eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla Delibera 487/2015/R/eel, per la fornitura di energia elettrica, e alla Delibera 138/04 s.m.i., per la fornitura di gas naturale, successivamente comunicati; (ii) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il CLIENTE non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza.
ART. 14 - FORZA MAGGIORE.
14.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore.
14.2 In particolare, il FORNITORE non sarà responsabile per sospensioni, interruzioni o limitazioni della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, ovvero per la fornitura non conforme agli standard qualitativi previsti dai provvedimenti applicabili, causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano allo stesso, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO (ivi compresa l’ARERA), scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi quelli determinati da e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore), stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compresi la indisponibilità temporanea o il non corretto svolgimento del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di Terna o del Distributore, e l’indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore e del Distributore locale, salvo che la causa dell’inadempienza sia imputabile a precedenti inadempimenti del FORNITORE.
Sono, altresì, considerate cause di forza maggiore ai fini del presente CONTRATTO tutte quelle contemplate nei contratti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e nei contratti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
14.3 Qualora si verifichi una causa di forza maggiore, la PARTE il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di forza maggiore.
14.4 Decorso un periodo di 2 (due) mesi senza che l’esecuzione della prestazione riprenda, nonostante gli sforzi compiuti da entrambe le PARTI per addivenire ad una soluzione, il CONTRATTO dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13.
14.5 Le disposizioni di cui al presente art.14 non si applicano alle obbligazioni pecuniarie.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.
15.1 Il CLIENTE consente fin d’ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società controllata dal, controllante il, o soggetta a comune controllo con il FORNITORE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.
15.2 Il CLIENTE consente fin d’ora, altresì, la cessione del credito derivante dall’esecuzione del CONTRATTO a terzi, comprese le società di recupero crediti di cui il FORNITORE dovesse avvalersi. ART. 16 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO.
16.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, in seguito all’entrata in vigore di leggi, regolamenti, deliberazioni dell’ARERA o altri provvedimenti emanati da pubbliche autorità o da altri soggetti competenti che abbiano un impatto sulle obbligazioni contrattuali.
In caso di variazione di corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, il CLIENTE è informato della modifica nella prima bolletta in cui la variazione è applicata.
16.2 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, durante la vigenza del CONTRATTO, il FORNITORE si riserva la facoltà di variare unilateralmente le specifiche clausole contrattuali, incluse quelle economiche. Salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata ovvero che si tratti di variazione di corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, per cui il CLIENTE è informato della modifica nella prima bolletta utile, il FORNITORE darà al CLIENTE comunicazione scritta, anche digitale, delle variazioni unilaterali con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle stesse. Tale, preavviso si considerandosi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta,
2) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta,
3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, 5) l’illustrazione che il CLIENTE che sia cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso, la richiesta in forma scritta del CLIENTE finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all’invio del recesso.
16.3 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi eventuali ulteriori modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
ART. 17 – REGISTRAZIONE.
17.1 Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso e a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.
ART. 18 – COMUNICAZIONI.
18.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti al CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. I recapiti per il FORNITORE e il CLIENTE sono, rispettivamente, indicati al successivo art. 19.2 e nella sezione “Dati Cliente” della Proposta di Contratto.
18.2 Il FORNITORE si riserva di variare in ogni momento i suddetti recapiti previa comunicazione scritta
al CLIENTE, che potrà essere effettuata anche congiuntamente all’invio di una bolletta. Allo stesso modo il CLIENTE è tenuto ad aggiornare tempestivamente i propri recapiti, comunicati al momento della conclusione del CONTRATTO o successivamente. Nel caso in cui il CLIENTE non ottemperi, il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.
18.3 Deve altresì essere trasmessa al FORNITORE, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente al/ai Punto/i di fornitura.
18.4 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche digitale ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi in cui la normativa vigente o il CONTRATTO non prevedano specifiche modalità di invio.
18.5 Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
18.6 Nel caso in cui il CLIENTE, che sia una persona giuridica, sia posto in liquidazione, sia assoggettato o ponga in essere un’operazione straordinaria (ivi incluse fusioni, scissioni e cessioni o affitti di aziende o rami d’azienda) ovvero presenti (o sia presentata nei confronti di tale CLIENTE) istanza di fallimento o di ammissione ad altre procedure concorsuali, è tenuto a darne comunicazione al FORNITORE tramite raccomandata a/r o PEC entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dell’evento in questione. ART. 19 – LIVELLI DI QUALITA’, RECLAMI E RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.
19.1 Il FORNITORE si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come stabiliti nel TIQV e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nell’Allegato “Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale” che costituisce parte integrante del prese CONTRATTO.
19.2 Eventuali reclami e richieste di informazioni possono essere inoltrati al FORNITORE con le seguenti modalità alternative: (i) per posta a GASWAY S.p.A., Servizio Clienti - Piazzetta Xxxxxxxx Xxxxx, 5 – 00000 Xxxxxx (XX); (ii) mediante PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx; (iii) mediante posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx; (iv) via fax al numero +39 00.00000000. I reclami possono essere presentati anche utilizzando l’apposito modulo qui allegato o disponibile sul sito del FORNITORE.
19.3 Se non viene utilizzato l’apposito modulo, il reclamo o la richiesta di informazioni dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: (i) nome e cognome; (ii) indirizzo di fornitura; (iii) indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; (iv) servizio di competenza (gas naturale e/o energia elettrica);
(v) motivo del reclamo; (vi) indicazione del punto di fornitura (PDR/POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; (vii) indicazione sintetica dei fatti contestati.
19.4 Il FORNITORE darà riscontro al reclamo e/o alla richiesta di informazioni entro i termini previsti dal TIQV.
19.5 A tutela dei consumatori, il FORNITORE ha aderito alla procedura di ripristino per contratti non richiesti o attivazioni contestate, prevista dal TIRV.
19.6 Ai sensi del TICO, qualora il FORNITORE non dia riscontro o la risposta motivata sia insoddisfacente, decorsi 40 (quaranta) giorni dall’invio del reclamo al FORNITORE, il CLIENTE può presentare gratuitamente domanda di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione dell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx), o in alternativa presso le Camere di Commercio o rivolgersi a organismi ADR iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’ARERA. L’esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono escluse dall’ambito di competenza del Servizio di Conciliazione le controversie (i) attinenti esclusivamente profili tributari e fiscali; (ii) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; (iii) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; (iv) per le quali il CLIENTE abbia attivato procedure SMART Help (procedure speciali risolutive in materia di bonus sociale, ritorno al precedente fornitore, CMOR, doppia fatturazione e mancata erogazione di indennizzo automatico), salvo richieda anche il risarcimento del danno.
ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
20.1 La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana.
20.2 Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il FORNITORE e il CLIENTE derivante dal CONTRATTO è il foro di Milano ovvero, nel caso in cui il CLIENTE sia un consumatore, il foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
21.1 I dati personali forniti dal CLIENTE al FORNITORE ai fini dell’esecuzione del CONTRATTO, o di cui comunque il fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2019/679, come da informativa allegata al CONTRATTO stesso.
ART. 22 – CODICE ETICO.
22.1 Il FORNITORE rende disponibile copia del proprio Codice Etico mediante sua pubblicazione sul proprio sito. Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi e alle previsioni di cui al predetto documento. ART. 23 – ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS NATURALE.
23.1 Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas s.m.i.. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: (a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25; (b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (CIG) per conto dei Clienti finali.
23.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito xxx.xxxxx.xx.
ART. 24 – BONUS SOCIALE (solo per Clienti domestici).
24.1 Il bonus sociale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica dei clienti domestici che si trovino in condizioni di disagio economico, nonché, limitatamente alla fornitura di energia elettrica, dei clienti che si trovino in condizioni di disagio fisico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
ART. 25 - DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI.
25.1 Autorità o ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente • Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla Del. dell’Autorità 501/2014/R/com s.m.i. • Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas naturale esclusivamente per uso proprio • Cliente domestico: è il Cliente che utilizza l’energia elettrica e/o il gas naturale consegnati in un unico punto di prelievo e/o di riconsegna per alimentare un’abitazione e le relative applicazioni, i locali annessi o pertinenti all’abitazione; che utilizza l’energia elettrica per alimentare i punti di ricarica privati per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari • Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi del gas naturale analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore • Cliente non domestico: è la persona fisica o giuridica – diversa dalle amministrazioni pubbliche – che acquista energia elettrica e/o gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico • Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico ed i Clienti non domestici di energia elettrica e/o gas naturale che svolgono funzioni di pubblica utilità • Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di energia elettrica e/o gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all’art. 2, commi
Condizioni generali di fornitura 4 di 4
2.2 e 2.3 TIBEG • Contratto: è l’insieme delle regole che disciplinano la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale contenute nella Proposta di Contratto, nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nelle Condizioni Economiche di Fornitura, nonché nei relativi allegati • Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 d.lgs.79/99, G.U. n. 75/99, ovvero di gas naturale ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 164/2000, G.U. n. 142/2000, alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente • Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un contratto • Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica e/o del gas naturale prelevati presso il Punto di fornitura • Punto di fornitura: è il punto fisico in cui l’energia elettrica e/o il gas naturale viene consegnato dal Fornitore e prelevato dal Cliente finale • Punto di prelievo (POD): è un codice alfanumerico che identifica il punto di fornitura di energia elettrica. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia il fornitore • Punto di riconsegna (PDR): è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto di fornitura di gas naturale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia il fornitore • Servizio Conciliazione: è l’organismo istituito dall’Autorità, come definito dall’art. 1, co. 1.1, lett. t), Testo integrato in materia di
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità – Testo Integrato Conciliazione – TICO, approvato con Del. 209/2016/E/com s.m.i. • Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di riconsegna non sia fisicamente disalimentato o trovi un fornitore • Servizi di ultima istanza: per l’energia elettrica sono il Servizio di maggior tutela ovvero di salvaguardia; per il gas naturale sono i servizi erogati dal fornitore del Servizio di default di distribuzione e dal FUI • SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla L. n. 129/2010, G.U. n.192/2010 • Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con Del. dell’Autorità ARG/elt 191/09 s.m.i. • Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica • Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, co. 1, d.lgs n. 79/99, G.U. n. 75/99.
25.2 Nell’ambito del presente CONTRATTO si fa riferimento ai seguenti documenti normativi, che, ove non espressamente menzionati, sono, in ogni caso, presi in considerazione: • Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 157 del 8 luglio 1998 s.m.i. (D.Lgs. 213/98)
• Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 s.m.i. (D. Lgs. 79/99) • Delibera n. 200/99 del 28 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306, suppl. ord. n. 235 del 31 dicembre 1999 s.m.i. (Del. 200/99) • Decreto Legislativo
n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 0000 x x.x.x (X. Lgs. 164/00) • Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 140 del 19 giugno 0000 x x.x.x (X. Lgs. 231/01) • Delibera n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i (Del. 229/01) • Decreto Le- gislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 (D. Lgs. 231/02) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 0000 x x.x.x (X. Lgs. 196/03) Delibera n. 48 del 27 marzo 2004, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 27marzo 2004 s.m.i. (Del. 48/04) • Delibera n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 30 luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04) • Decreto Legislativo n. 206 del 06 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 235 del 08 ottobre 2005 s.m.i. (D.Lgs. 206/05), che ha istituito il Codice del consumo • Delibera n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 07 giugno 2006 s.m.i. (Del. 108/06), che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRT) • Delibera n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 13 giugno 2006 s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 4 agosto 2006 s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera n. 17 del 2 febbraio 2007, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 07 febbraio 2007 e s.m.i (Del. 17/07) • Delibera n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 26 giugno 2007 e s.m.i (Del. 144/07) • Delibera
n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 27 giugno 2007 s.m.i. (Del. 156/07), che ha adottato il TIV - Testo integrato per i servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73/07 • Delibera n. 352 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 29 dicembre 2007 s.m.i. (Del. 352/07) • Delibera n. 4 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 30 gennaio 2008
s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08) • Delibera ARG/gas 120 del 07 agosto 2008, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 08 agosto 2008 e s.m.i (Del. ARG/gas 120/08) • Delibera ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 20 novembre 2008 s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) • Delibera ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 04 giugno 2009 s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il TIVG – Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuito a mezzo reti urbane • Delibera ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 04 agosto 2009 s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09), che ha approvato il TIS - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento • Decreto Min. Svil. Economico n. 196 del 25 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009
s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 196/09) • Delibera ARG/gas 79 del 25 maggio 2010, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 27 maggio 2010 e s.m.i (Del. ARG/gas 79/10) • Delibera ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 12 luglio 2010 s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) • Delibera ARG/com 239 del 14 dicembre 2010, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 17 dicembre 2010 s.m.i. (Del. ARG/com 239/10) • Delibera n. 199 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 31 dicembre 2011 s.m.i. (Del. ARG/elt 199/11) • Delibera ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 29 luglio 2011 s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11) che ha approvato, tra l’altro, il TIMG – Testo integrato morosità gas • Delibera 153/2012/R/com del 19 aprile 2012, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 20 aprile 2012 s.m.i. (Del. 153/2012/R/com) • Delibera 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 20 luglio 2012 s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel), che ha aggiornato il TIV - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73/07 • Delibera 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 30 settembre 2013 s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il TIBEG – Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale • RQDG: è la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione nello stesso indicato, approvato con Del. dell’Autorità 574/2013/R/gas s.m.i. • Delibera 367/2014/R/gas del 24 luglio 2014, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 25 luglio 2014 s.m.i. (Del. 367/2014/R/gas) • Delibera 501/2014/R/ com del 16 ottobre 2014 s.m.i., pubblicata sul sito dell’ARERA in data 20 ottobre 2014 (Del. 501/2014/R/com) • Delibera 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 04 giugno 2015 s.m.i. (Del. 258/2015/R/ com), che ha sostituito l’Allegato A alla Del. ARG/elt 4/08 con il TIMOE - Testo integrato morosità elettrica • Delibera 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 19 ottobre 2015 s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel) • Delibera 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 28 dicembre 2015 s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
• Delibera 209/2016/E/com del 05 maggio 2016, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 06 maggio 2016 s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il TICO – Testo integrato conciliazione • Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 22 luglio 2016
s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha sostituito l’Allegato A alla Del. ARG/com 164/08 con il TIQV
– Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale
• Delibera 463/2016/R/com del 04 agosto 2016, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 05 agosto 2016 s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il TIF – Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas e il Sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale • Delibera 228/2017/R/com del 06 aprile 2017, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 07 aprile 2017 s.m.i. (Del. 228/2017/R/com), che ha approvato il TIRV – Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria • Delibera 593/2017/R/com del 03 agosto 2017, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 04 agosto 2017 s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il TISIND – Testo integrato del Sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale • Delibera 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 24 novembre 2017 s.m.i. (Del. 783/2017/R/com) • Delibera 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 02 luglio 2018 s.m.i. (Del. 366/2018/R/com) • RTDG: è la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione nello stesso indicato, approvato con Del. dell’Autorità 367/2014/R/gas s.m.i. • TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione nello stesso indicato • TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione nello stesso indicato, approvato con Del. dell’Autorità 646/2015/R/eel s.m.i.