CODICE CIG 6925037151
(allegato n. 6 alla determinazione dirigenziale prot. 865. del 21.12.2016)
CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI INFERMIERISTICI, SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI/ANIMATIVI PRESSO L’UNITA’ ABITATIVA “VERDE AZZURRO” DELLA RSA “CASA DI RIPOSO MONTICELLO”
CODICE CIG 6925037151
L’anno duemila il giorno del mese di
, alle ore , presso la sala riunioni della Casa di Riposo Monticello, xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xx)
TRA
L’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza – Casa di Riposo Monticello con sede in Via Sirtori n. 1 – 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xx) - Codice Fiscale n. 94024920137 e Partita IVA 02934280138, nella persona del Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx , nato a Lecco il 27/08/1960, domiciliato presso la Sede della Casa di Riposo ed abilitato a rappresentarla, di seguito denominata committente
E
L’impresa con sede legale in
via _ , Partita IVA n. Codice Fiscale n. , tel. , fax , PEC
, iscritta al Registro delle Imprese al
nr. dal , iscritta all’Albo delle
Società Cooperative con il nr. dal
, nella persona del presidente legale rappresentante , cod. fisc.
, nato a , il , di seguito denominata appaltatore
si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1: DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore, agli effetti del presente atto, dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Stazione Appaltante – Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xx).
ARTICOLO 2: NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto è regolata:
- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione di tutti gli accordi intervenuti tra il committente e l’appaltatore;
- dalle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto, già sottoscritto in segno di accettazione dall’appaltatore ed allegato al presente contratto;
- dall’offerta tecnica presentata durante la procedura di gara, con timbro e firma del legale rappresentante dell’appaltatore, contenente le caratteristiche qualitative e tecniche relative all’esecuzione del servizio e la dichiarazione dell’impresa di darvi esatta attuazione in caso di aggiudicazione dell’appalto (a tale documentazione, già in possesso del
committente, si fa rinvio, omettendo di allegarla alla presente scrittura);
- dal DUVRI dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza, per quanto concerne i gli obblighi in tema di sicurezza da interferenza nelle lavorazioni ed i relativi costi;
- dal Piano Operativo per la Sicurezza, predisposto dall’appaltatore del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti della RSA “Casa di Riposo Monticello”;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di contratti pubblici, applicabili alla tipologia di servizio appaltato;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate o imperativamente imposto, anche in sostituzione di clausole difformi, ai sensi degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
ARTICOLO 3: OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizi infermieristici, socio assistenziali ed educativi/animativi presso il nucleo abitativo denominato “Verde-Azzurro” della RSA “Casa di Riposo Monticello”, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.
ARTICOLO 4: CONDIZIONI RISOLUTIVE DEL CONTRATTO
L’efficacia, l’esistenza e la validità del presente contratto sono sottoposte alle seguenti condizioni risolutive:
a) tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose a carico dell’appaltatore, ovvero mancanza di uno qualunque dei requisiti utili ai fini del rilascio della certificazione antimafia, che dovessero emergere in esito alla conclusione degli accertamenti corrispondenti alle informazioni antimafia ex D.P.R. n. 252/98 o successivamente;
b) accertata non veridicità delle autocertificazioni, rese dall’appaltatore in sede di gara, in merito al possesso dei requisiti di idoneità generale, professionale e finanziaria, nonché di capacità professionale e finanziaria;
c) esito vittorioso di impugnativa degli atti di gara, o annullamento dei medesimi in autotutela, con conseguente definitiva caducazione dell’aggiudicazione in favore dell’appaltatore.
L’avveramento, anche di una sola delle condizioni risolutive descritte nelle precedenti lettera a), b) e c), comporterà il venir meno del presente contratto, che pertanto si intenderà risolto con effetti ex tunc ed erga omnes, senza necessità di alcuna comunicazione e/o azione in tal senso. Il committente sarà liberato da ogni vincolo e/o obbligazione derivante dal presente
contratto, salvi tutti i diritti a titolo di corrispettivo – ovvero a titolo restitutorio e/o risarcitorio - per le prestazioni rese.
ARTICOLO 5: CODICE ETICO
L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di RSA MONTICELLO, ivi compreso il Documento Valutazione dei Rischi, e pertanto si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque a mantenere una condotta tale da non esporre RSA MONTICELLO a rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e delle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro; prende atto che l’inosservanza del suddetto impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’appaltatore a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni.
ARTICOLO 6: VALORE DEL CONTRATTO
L’importo complessivo annuo del presente contratto è di:
Euro ==================================
(Euro ) complessivi, a cui si aggiungono oneri per la sicurezza da
interferenza nelle lavorazioni Euro 2.730,00 (Euro duemilasettecentotrentavirgolazero) annui.
Il prezzo è comprensivo di tutti i costi ed oneri fiscali, esclusa I.V.A, connessi all’erogazione dei servizi in oggetto.
Il dettaglio degli oneri per la sicurezza è riportato nell’offerta economica presentata durante la procedura di gara, alla quale si rinvia. I corrispettivi di appalto comprendono ogni onere indicato nel capitolato, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.
ARTICOLO 7: DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata di tre anni, dal _ al . Alla scadenza si intenderà risolto di diritto, senza bisogno di alcuna formalità. Il Committente ravvisa l’opportunità di riservarsi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la possibilità di prorogare il suddetto contratto nella misura strettamente necessaria e per un periodo non superiore a 6 mesi, che l’aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura, qualora si rendesse necessario onde addivenire all'individuazione di un nuovo contraente, nel qual caso l’Azienda ne darà comunicazione all’esecutrice almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con lettera raccomandata o tramite PEC.
ARTICOLO 8: VARIAZIONE DEL CONTRATTO
L’entità del servizio da fornire ha per il Committente valore indicativo. L’appaltatore è pertanto tenuto ad effettuare il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente articolato, che siano anche determinate da una variazione delle aree su cui deve eseguirsi il servizio, nei limiti di un quinto del valore complessivo dell’appalto come stabilito dall’art. 106, comma 12, D. lgs. 50/2016, quindi alle stesse condizioni previste nel contratto aggiudicato e senza aver quindi diritto a reclamare indennità o compensi aggiuntivi di sorta. In caso di modificazioni e variazioni delle prestazioni che si pongano al di fuori della misura contemplata dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, l’Azienda procederà, nella ricorrenza, in conformità a quanto previsto dalla disciplina legislativa vigente.
ARTICOLO 9: VERIFICHE DI CONFORMITA’
Il committente si riserva il diritto di effettuare verifiche di conformità finalizzate ad accertare la regolare esecuzione del contratto.
ARTICOLO 10: REVISIONE DEI PREZZI
L’importo contrattuale netto d’aggiudicazione – ed anche gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, - sarà oggetto di
rivalutazione annuale, a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi dalla data d’inizio del rapporto contrattuale. La rivalutazione sarà disposta, previa richiesta dell’impresa appaltatrice ed in seguito ad istruttoria dell’Azienda Speciale, esclusivamente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (cosiddetto indice FOI), verificatesi nei dodici mesi precedenti all’applicazione della rivalutazione. Nessun altro elemento potrà essere tenuto in considerazione per tale scopo. Non saranno concessi adeguamenti del prezzo retroattivi rispetto alla data della relativa istanza.
ARTICOLO 11: GARANZIE
A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (al netto dell’I.V.A.). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento rispetto agli importi indicati dal presente disciplinare, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire del beneficio di cui trattasi, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta della Direzione dell’Azienda Speciale. L’atto di costituzione della fidejussione dovrà altresì contenere un’espressa disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’impresa di provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nell’atto fideiussorio, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni al fideiussore l’originale della polizza, corredato dal benestare allo svincolo da parte della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara e comunque prima della stipulazione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da
parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora, per ragioni d’urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore è tenuto a documentare l’esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all’esecuzione del servizio. In ogni caso, in difetto di costituzione della garanzia, e fino alla presentazione della documentazione dimostrativa dell’avvenuta costituzione, non potrà procedersi alla consegna del servizio. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni adempimento dell’Impresa, nonché per danni di qualunque natura provocati per effetto dell’esercizio della prestazione. Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto previo accertamento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell’Impresa, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà del committente. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’aggiudicatario e derivanti dal contratto di appalto. In tal caso l’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta di reintegro. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’Azienda Speciale tratterrà, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la somma depositata in garanzia ovvero provvederà ad escutere la fideiussione.
ARTICOLO 12: ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
L’appaltatore dovrà, contestualmente alla assunzione del servizio, comunicare per iscritto al committente i dati anagrafici e il recapito anche telefonico della persona responsabile dell’esecuzione del contratto, delegata dall’appaltatore stesso.
Il suddetto delegato dovrà garantire la propria reperibilità o quella di almeno un referente in grado di rappresentare la ditta.
Al medesimo delegato il committente potrà fare riferimento per ogni problema relativo ai servizi oggetto del presente appaltato e, qualora venga riscontrata una prestazione non corrispondente alle specifiche tecniche ed alla qualità del servizio indicate nel capitolato d’appalto e/o nella offerta tecnica, sarà tenuto a provvedere immediatamente.
Prima dell’inizio dello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, il committente comunica all’appaltatore il nominativo del referente o dei referenti (compreso il nominativo del responsabile della sicurezza) dallo stesso incaricati per il mantenimento dei rapporti reciproci rapporti.
Nell’espletamento del presente contratto, l’appaltatore o il suo delegato non potranno ricevere istruzioni o direttive di alcun genere se non dai suddetti referenti.
Sarà cura del delegato dell’appaltatore raccogliere e segnalare ogni tipo di guasto o anomalia che si dovessero riscontrare nei locali della struttura durante l’esecuzione del servizio.
I referenti dovranno annotare le eventuali inadempienze e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell’appalto al fine dell’adozione dei relativi provvedimenti.
ARTICOLO 13: OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o soci lavoratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti di tutti coloro che sono occupati nei servizi oggetto dell’appalto, condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento dei lavori. A tale scopo l’appaltatore è tenuto a fornire al committente, e a mantenere aggiornato, l’elenco del personale impiegato nell’appalto, con le relative qualifiche e
livelli di inquadramento, unitamente all’indicazione del CCNL applicato.
ARTICOLO 14: SOSPENSIONI DEL SERVIZIO
All’appaltatore è fatto assoluto divieto di sospendere o rallentare l’esecuzione del servizio ed è fatto altresì obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali situazioni impeditive del regolare svolgimento del medesimo.
In caso di sciopero del proprio personale, l’appaltatore dovrà raccordarsi con i referenti del committente, al fine di garantire i servizi minimi essenziali, così come previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e salvaguardia dei diritti della persona.
La sospensione del servizio, anche parziale, può motivatamente essere ordinata dal committente in caso di circostanze eccezionali e di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario a rimuovere le cause nonché per ragioni di pubblico interesse.
Delle sospensioni e della ripresa deve darsi atto in apposito verbale, sottoscritto dalle parti.
ARTICOLO 15: PAGAMENTI
Il costo del servizio verrà liquidato a rate mensili posticipate su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, accertata l’effettiva esecuzione delle prestazioni richieste e verificata la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali del personale utilizzato.
A tal fine, il committente richiederà la presentazione degli attestati di versamento.
ARTICOLO 16: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società di Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il committente che la prefettura- ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
L’appaltatore si impegna ad inviare al committente, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, con le modalità ed i tempi comunicati dal committente, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, al fine di permettere al committente di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione. L’appaltatore dichiara di essere consapevole che il suddetto adempimento può essere assolto mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.
Il committente risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane Spa.
ARTICOLO 17: VARIAZIONI ATTIVITA’
Nell'ambito del rapporto con l’appaltatore, il committente può concordare, entro il limite dell'importo del contratto, lo svolgimento di servizi alternativi occorrenti, previa definizione dei nuovi prezzi contrattuali.
ARTICOLO 18: VIGILANZA E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il committente effettuerà controlli qualitativi e quantitativi delle prestazioni previste dal contratto d’appalto secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto, al fine di accertarne la rispondenza a quanto disciplinato nel capitolato stesso e nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore. Il controllo potrà essere svolto anche per mezzo di appositi “report” preventivamente definiti e comunicati.
ARTICOLO 19: PENALITA’
In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto, il committente potrà applicare a carico dell’appaltatore le penalità previste dal Capitolato Speciale. L’inadempimento dovrà essere accertato dalla direzione del committente, in contraddittorio con l’appaltatore, con le modalità previste dal Capitolato Speciale.
ARTICOLO 20: RESPONSABILITA’
L’appaltatore sarà responsabile per tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare nell’esecuzione dei servizi o per cause inerenti a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, impegnandosi di conseguenza alla pronta riparazione dei danni stessi o, in difetto, al loro risarcimento, sollevando il committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 21: OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’appaltatore deve produrre, entro il termine perentorio di venti
giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, prova di aver
stipulato una polizza assicurativa per qualsiasi danno derivante dall’espletamento dei servizi stessi, con le caratteristiche ed i massimali previsti dal Capitolato speciale.
Resta ferma l’intera responsabilità civile dell’appaltatore anche per danni eccedenti il massimale di cui sopra.
ARTICOLO 22: NORME IN MATERIA DI PRIVACY E SEGRETO D’UFFICIO
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Committente informa che i dati che riguardano l’appaltatore ed il personale dell’appaltatore formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della suddetta normativa, nel rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità strumentali all’esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
In relazione ai predetti trattamenti, l’appaltatore ed i suoi operatori potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato.
Nello svolgimento di tutte le attività, nonché nel trattamento di fatti o notizie concernenti gli utenti acquisite nell’espletamento del servizio, l’appaltatore ed i suoi operatori sono tenuti al pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali e dei dati sensibili.
L’appaltatore ed i suoi operatori sono altresì tenuti a mantenere il segreto d’ufficio, su tutti i fatti o circostanze dei quali abbiano in qualsiasi modo cognizione durante lo svolgimento del servizio.
ARTICOLO 23: TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DALLA DITTA APPALTATRICE USCENTE A QUELLA SUBENTRANTE
L’appaltatore si impegna ad assumere prioritariamente il personale alle dipendenze dell’impresa appaltatrice uscente, compatibilmente con le modalità organizzative del servizio e limitatamente alle unità addette allo stesso, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia.
ARTICOLO 24: ESECUZIONE IN DANNO
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il committente si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle
prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore, con addebito allo stesso dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni; ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato speciale.
ARTICOLO 25: SPESE CONTRATTUALI
Le spese per la registrazione del contratto saranno a carico dell’appaltatore.
Per gli effetti di cui all’art. 14, secondo comma, ultime righe (spese della procedura di gara) del capitolato speciale d’appalto il Committente dichiara di aver sostenuto le seguenti spese per l’espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi:
- …………………….
-……………………..
Il rimborso delle suddette spese da parte dell’appaltatore avverrà mediante conguaglio con il credito da corrispettivo per l’erogazione del servizio.
ARTICOLO 26: FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall’applicazione e dall’interpretazione del presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Lecco.
ARTICOLO 27: CLAUSOLA FINALE
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si applicano le norme del Capitolato Speciale d’Appalto, le
condizioni riportate sull’offerta tecnica ed economica dell’appaltatore nonché, in xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx dispositive del codice civile.
PER ACCETTAZIONE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CONTRATTO:
Per l’appaltatore:
Per il committente: