Contratto Collettivo
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per i
Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e Servizi
Testo unico
12 Dicembre 2019
Proprieta riservata
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibi- scono la riproduzione totale o parziale ad enti, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
AVVERTENZA
Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.
I titoli, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli, e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi L’anno 2019 il giorno 12 Dicembre in Roma
tra
La Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi (Confesercenti) rappresentata dalla Presidente Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx - assistiti da Xxxxxx Xxxxxxxxxx dell’Ufficio Politiche del Lavoro e da Xxxxxxx Xxxxxxxx dell’Ufficio Politiche Sociali - e Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, D’amore Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx’xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, X’xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Oriente Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Velenosi Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx.
e
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FIL- CAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, dal Responsabile del settore Segretario nazionale Xxxxx Xxxxxxxx; dai Segretari nazionali, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Presidente del C.D. Xxxxx Xxxxxx
e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Assunto Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, X’Xxxxxxx Xxxxxx, De Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Foto, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, con l’intervento della Confederazione generale italiana lavoratori (CGIL) rappresentata dal segretario confederale Xxxxxx Xxxxxxx.
e
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx; dai Segretari nazionali: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, , Xxxxxxxx Xxxxxxx, e da: Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (coordi- namento femminile), dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx, da Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Camera Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Capitale Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Comiati Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, X’xxxxxxxx Xxxxxxxxx, D’Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx’Xxx Xxxxxxx, De Xxx Xxxxxxxx, De Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxx, Xx Xxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, X’Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Imperatori Xxxx, Ingrosso Alessandro, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Mela Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Sega Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx; della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata da Xxxxx Xxxxxx.
e
L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresen- tata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; da Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx del Dipartimento Sindacale, dai componenti del Consiglio Nazionale: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx, Xxxxx X’Xxxxxx, Sabrina De Stefano, Sergio Del Zotto, Marco Dell’Anna, Patrizia Dell’Anno, Rocco Della Luna, Mario Dello Russo, Silvia Dessì, Bruno Di Federico, Lucia Di Iorio, Antonio Di Maio, Francesco Di Martino, Maria Di Sarno, Sergio Diecidue, Elio Dota, Roberto Fallara, Giovanna Famà, Elvira Fatiganti, Pietro Feliciangeli, Barbara Ferrandino, Massimiliano Ferrante, Nadia Festa, Marianna Flauto, Anna Floridia, Massimo Forti, Roberto Frizzo, Fabio Fugnanesi, Caterina Fulciniti, Luigi Galiano, Gambale Luigi, Giovanni Gazzo, Cataldo Giammella, Stefania Giunta, Mario Grasso, Marcello Gregorio, Emanuela Grillo, Giada Grimaldi, Carlo Guarnaccia, Pasquale Guarracino, Ciro Guida, Luciano Gullone, Bartolo Iozzia, Anila Kaya Cenolli, Andrea Lai, Walter Largher, Giuseppe Lavia, Cosimo Lavolta, Donato Lazazzera, Maria Lenoci, Diego Loreto, Maria Ermelinda Luchetti, Claudia Lugaresi, Roberto Maestrelli, Domenico Malerba, Massimo Marchetti, Barbara Marchini, Fabio Marchiori, Luca Marino, Michelangelo Mazzola, Samantha Merlo, Mario Miccoli, Maurizio Milandri, Emanuele Montemurro, Mauro Munari, Guido Murvana, Rachele Muscara’, Enrico Natale, Felicité Ngo Tonye, Mauro Orsan, Leonardo Pace, Antonio Palermo, Annalisa Pantera, Sabino Patruno, Roberto Pennati, Antonella Perrone, Giannantonio Pezzetta, Antonia Piani, Samuele Piga, Giampiero Principe, Gioia Rabà, Giada Raponi, Maurizio Regazzoni, Adalisa Rizzo, Gianni Rodilosso, Rubino Francesco, Maria Ida Saja, Carlo Sama, Sanna Luca, Valeria Savarese, Gianni Scagliola, Chiara Sclafani, Riccardo Serri,
Maura Settimo, Giuseppe Silvestro, Raffaele Statti, Parmenio Stroppa, Michele Tamburelli, Lorenzo Tollari, Rosario Trupia, Giancarlo Turchetti, Roberta Valenti, Ivana Veronese, Alessandro Visentin, Giorgio Zattoni, Matteo Zorn, Cosimo Zumbo; con l’in- tervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale Tiziana Bocchi.
visto
- il Testo Unico del 23 luglio 2008
- L’Accordo Nazionale di rinnovo stipulato in data 15 marzo 2011
- L’ Accordo Nazionale di rinnovo stipulato in data 12 luglio 2016
si è stipulato
il presente Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:
- premessa e sfera di applicazione;
- n. 6 sezioni;
- n. 259 articoli;
- n. 17 allegati;
- n. 8 allegati all’apprendistato;
- n. 10 tabelle;
- n. 4 protocolli aggiuntivi;
- n. 6 accordi in appendice.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
PREMESSA GENERALE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell’assumere come proprio lo spiri- to dell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 7 settembre 2017 e dell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 7 settembre 2017, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali e di contrattazione.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secon- do i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindaca- li si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono pro- cedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell’occupa- zione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno, anche di carattere legislativo, il fenome- no dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le Parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo- ratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscin- dibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realiz- za orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.
Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indica- ti sia nell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 7 settembre 2017 e sia nell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 7 settembre 2017 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concer- tazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occu- pazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:
• una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle Parti Sociali, prevedendo mec- canismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
Premessa
• un consolidamento del ruolo della Bilateralità, ribadito anche dal successivo Accordo di Governance del 12 luglio 2016, che si sviluppa attraverso la realizza- zione di obiettivi che le Parti Sociali definiscono nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
• una adeguata messa a sistema dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FON- TER.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell’Unione Europea, che indivi- dua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione, una più elevata pre- parazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una pol- verizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, le Parti concordano di regolare l’assetto della con- trattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal pre- sente contratto.
Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati nell’accordo interconfederale di riferimento.
Le Parti, ritengono tuttora necessario ribadire l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della norma- lizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto provvedimento; le Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori socia- li sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispetti- ve responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupa- zione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informa- zioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale
all’individuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipolo- gie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavo- ro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e pro- ficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventiva- mente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare even- tuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed isti- tuzionale funzionale allo sviluppo del Terziario ed in particolare per porre in essere con- dizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazio- ne e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 14, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 18, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quan- to compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del Terziario di merca- to, Distribuzione e Servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accresce- re la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le Parti indi- viduano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:
- dettaglio/ ingrosso tradizionale
- distribuzione moderna e organizzata
- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
- ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
- ICT
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- ausiliari dei servizi.
a) Alimentazione
1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendi- te di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefattori di caffè;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, trip- perie, spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; com- mercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spu- manti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
b) Fiori, piante e affini
1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d’uso e prodotti industriali
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in bian- cheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; vali- gerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiot- teria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; sac- cherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pel- licceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
7. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installa- trici di impianti;
8. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artisti- ci e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivendi- tori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmis- sione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se eser- citano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazio- ni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza offi- cine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compre- so il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavi- mentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panel- li; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, for- nitori di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internaziona- le (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel set- tore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manu- tenzione di hardware e produzione di software informatici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, call center
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità;
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. uffici residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero e risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27. aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29. società di carte di credito;
30. uffici cambi extrabancari;
31. servizi fiduciari e finanziari;
32. buying office;
33. agenzie di brokeraggio;
34. attività di garanzia collettiva fidi;
35. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. agenzie di operazioni doganali;
37. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38. servizi di traduzioni e interpretariato;
39. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40. vendita di multiproprietà;
41. agenzie pratiche auto;
42. autoscuole;
43. agenzie di servizi matrimoniali;
44. agenzie investigative;
45. agenzie di scommesse;
46. servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49. agenzie di intermediazione;
50. agenzie di ricerca e selezione del personale;
51. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54. altri servizi alle persone.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 12, del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto gene- rale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considera- zione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
SEZIONE PRIMA
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Art. 1 - Livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confesercenti e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dina- miche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristruttura- zione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchi- sing, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti mer- ceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia glo- balmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l’an- damento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con il D.lgs. n. 198/2006;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia glo- balmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
Art. 2 - Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali ter- ritoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di proce- dere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospetti- ve di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziariz- zazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro
SEZIONE PRIMA Titolo I - Sistemi di relazioni sindacali
effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione com- merciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aper- ture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Art. 3 - Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di appli- cazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprendito- riali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell’ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle Parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiun- gimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino pro- cessi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziariz- zazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 232.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazio- nalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festi- vo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazio- nale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le pre- vedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli
eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupa- zione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualifi- cazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamen- ti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
TITOLO II - CONTRATTAZIONE
CAPO I A - LIVELLO NAZIONALE
Art. 4 - Procedure per il rinnovo
Il contratto nazionale avrà durata quadriennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’a- pertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattafor- ma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle Parti violi il periodo di “tregua sindacale” di cui al precedente comma, l’altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al primo comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di “tregua sindacale”.
In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento del- l’accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condi- zione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
CAPO I B - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 5 - Premessa
Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livel- lo, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.
Art. 6 - Criteri guida
Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- gio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio di tale livello di confronto:
- la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
- non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confesercenti.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- cia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in mate- ria di elemento economico di garanzia.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- cia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di ele- mento economico di garanzia.
Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sotto- scritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
Art. 7 - Contenuti
Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territo- riali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno rag- giungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogato- rie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli:
- titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo I;
- titolo III;
- titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 130, 144 e 158, primo comma, 159, 161 - 165.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al supe- ramento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
Art. 8 - Crisi, Sviluppo, Occupazione, Mezzogiorno
Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:
- il superamento di situazioni di crisi;
- lo sviluppo economico e occupazionale;
- l’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività;
- le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi,
potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL, ad esclusione dei seguenti:
- il trattamento economico di cui alla sezione IV, titolo V, Capo XIII e XIV;
- le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell’art. 160;
- i permessi retribuiti, di cui all’art. 158, primo comma;
- gli istituti di cui alla Sezione I, Titoli I, II, III e IV;
- gli istituti previsti dalla Sezione II e III;
- la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. 104, 105, 108 e 109;
- gli istituti di cui agli art. 130 e 144.
Tali intese saranno definite tramite il supporto dell’Associazione imprenditoriale terri- toriale o direttamente a livello aziendale.
Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.
Art. 9 - Materie Contrattazione Territoriale
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle Parti Sociali;
3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali, finalizzati a favori- re il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occu- pazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età;
4) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di fles- sibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibi- le, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
5) altre iniziative che le Parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese con- seguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 17, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno avvalersi del supporto degli stru- menti previsti al seguente art. 22, anche costituiti - previo specifico accordo - in appo- sito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su:
1) articolazione dell’orario settimanale;
2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale;
3) flessibilità dell’orario;
4) lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 22 ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2.
Nota a verbale
Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguite- ranno ad avere efficacia.
Art. 10 - Modalità di presentazione della piattaforma livello territoriale
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piat- taforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in par- ticolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piat- taforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla Confesercenti, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
Norma transitoria
In via transitoria, le Parti concordano che il periodo indicato dal primo comma del pre- sente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
Dichiarazione congiunta
Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione terri- toriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di con- correnza sleale fra le aziende del settore, le Parti riconfermano l’impegno, reciproca- mente già assunto nei precedenti rinnovi, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
Art. 11 - Modalità di verifica livello territoriale
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presen- te capo si potrà procedere alla denuncia alla Confesercenti e alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che proce- deranno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.
L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le proce- dure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, pro- cedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta.
In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 17 e 18 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.
Le Parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. 6, 9, 12, Confesercenti o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il pre- sente CCNL potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 17 e 18 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 gior- ni sull’applicabilità.
Art. 12 - Materie contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa pro- vincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 160;
5) contratti a termine;
6) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luo- ghi di lavoro;
7) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 16;
8) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in par- ticolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di fles- sibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibi- le, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
9) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
10) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
11) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizza- zione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, non- ché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denomi- nate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conserva- ta in cifra;
12) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presen- te CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 113, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nel- l’art. 17, le Parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 17, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sinda- cali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, alla Confesercenti o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confesercenti.
Art. 13 - Elemento economico di garanzia
L’elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:
- verrà erogato con la retribuzione di dicembre 2017;
- compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti in forza al novembre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall’art. 204, in proporzio- ne all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/01/2015 al 31/10/2017;
- per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di pro- porzionalità di cui all’art. 86;
- l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1/01/2016;
- importo:
Quadri, I e II livello | III e IV livello | V VI e VII livello | |
Aziende fino a 10 dipendenti | 95 euro | 80 euro | 65 euro |
Aziende a partire da 11 dipendenti | 105 euro | 90 euro | 75 euro |
TITOLO III - STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Art. 14 - Strumenti nazionali
Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa Generale, concorda- no sull’opportunità di istituire:
1) la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3) l’Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale;
La Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale, la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confesercenti e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTuCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Art. 15 - Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento ita- liano, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che inte- ressino il settore Terziario Distribuzione e Servizi, le Parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano pre- ventivamente all’emanazione della normativa di recepimento.
Le Parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto dei proces- si che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contratta- zione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo settoriale;
2) evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5) Società europea;
6) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esi- stente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sul- l’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accor- di siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all’eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Art. 16 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo - donna, interventi che favorisca- no parità di opportunità uomo - donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrat- tuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 14, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel set- tore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professiona- le e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione del- l’attività lavorativa;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge
n. 53 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l’occupazione femmi- nile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal D.Lgs.
n. 198/2006 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel siste- ma delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi pariteti- ci relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della Legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla forma- zione professionale.
L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati for- niti dall’Osservatorio Nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attua- zione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di mate- riali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Art. 17 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispet- to delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 18, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di appli- cazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazio- ne a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti a fronte di un’esi- genza emersa anche in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professiona- li e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel setto- re dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle Parti sti- pulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
2) Sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle Parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle Parti un rapporto conclusivo.
3) Esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle Parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle Parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Art. 18 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 17, lettere a) e b), si applicano le proce- dure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovran- no essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di rac- comandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confesercenti tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessa- ta rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confesercenti. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le Parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’in- tera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia per acqui- sire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti inte- ressate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al siste- ma di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli articoli 5, 6, 9, 10 ed 11, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia pre- visto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
TITOLO IV - BILATERALITÀ
CAPO I - BILATERALITÀ
Art. 19 - Premessa
Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, secondo le singole disposi- zioni dei successivi articoli.
Art. 20 - Governance e criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazio- nali e territoriali
La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del Terziario e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positiva- mente l’evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.
Le Parti, in coerenza con quanto definito con l’Accordo sulla Governance del 26 luglio 2010 e con l’Accordo del 12 luglio 2016 , condividono che i principi che devono carat- terizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestio- ne, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di Enti e Fondi nazionali e territoriali.
Per le stesse ragioni le Parti condividono l’obiettivo della massima efficienza del welfa- re contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risor- se gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli Enti/Fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le Parti hanno sottoscritto il 12 luglio 2106 l’Accordo sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato al presente CCNL e che ne costituisce parte integrante.
Il mancato rispetto da parte degli Enti Bilaterali territoriali delle previsioni del presente CCNL, dell’applicazione degli statuti tipo, nonché dei principi, criteri e contenuti del- l’accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo alle Organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto il suddetto Accordo, di attivare misure sanzionatorie definite dalle Parti stesse.
Come previsto nel suddetto accordo le parti procederanno alla definizione dei nuovi Statuti e dei Regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del presente CCNL entro il 2019 ed adottati dagli Enti entro il 31 dicembre 2020.
Art. 21 - Ente Bilaterale Nazionale
L’Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dagli Accordi sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e terri- toriali del 2010 e del 2016; svolge le seguenti funzioni:
• assicura l’attività di supporto agli Enti territoriali per l’adeguamento di Statuti e Regolamenti ai nuovi Statuti e Regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti Bilaterali territoriali;
• predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti Bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i ren- diconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’Ente Bilaterale nazionale;
• raccoglie da tutti gli Enti Bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull’andamento della gestione e dell’attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e degli Accordi di Governance di cui al primo comma del presente articolo;
• raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore Terziario nel panorama economi- co nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul Terziario dell’Ente Bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica;
• censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto pre- visto dai predetti Accordi sulla Governance;
• segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall’Accordo Governance del 2016, ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti Bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale;
• promuove la rete degli Enti Bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del presente CCNL attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti territoriali stessi.
L’Ente Bilaterale Nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario svolge, inoltre, le seguenti attività:
a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore Terziario, con particolare riguar- do all’analisi dei fabbisogni di formazione;
b) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in col- laborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
d) riceve dalle aziende e analizza i dati previsti all’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006;
e) costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti Bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in meri- to ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
f) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinseri- mento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FONTER);
g) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le Parti Sociali;
h) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli Enti Bilaterali territoriali per la promozione di loro compiti istituzionali
i) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge n. 936/86 di riforma del CNEL;
j) riceve la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;
k) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previ- denza e dell’assistenza, secondo le intese tra le Parti Sociali;
l) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le Parti Sociali;
m) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato per le imprese multilocalizzate;
n) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del Terziario e delle relative esperienze bilaterali;
o) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
Le Parti concordano, inoltre, di:
• dotare l’Ente Bilaterale Nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici degli Enti Bilaterali territoriali;
• conferire all’Ente Bilaterale Nazionale potere di intervento sugli Enti territoriali in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme.
Per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale è dovuto un contributo da parte degli Enti territoriali pari al 15% delle entrate contributive di cui al successivo art. 23.
Per gli Enti territoriali che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso EBN.Ter , tramite F24 od altri strumenti similari, con successivo ristorno della quota di competenza agli stessi, la contribuzione sarà dovuta nella misura ridotta del 10%.
Art. 22 - Enti Bilaterali Territoriali
Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presen- te CCNL.
L’Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi.
Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presen- te CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli Accordi Governance del 2010 e del 2016.
L’Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto defi- niti a livello nazionale.
L’Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL:
a) monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;
b) tutela della salute e della dignità della persona;
c) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;
d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;
e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;
f) riceve comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 138-140);
g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 40 e 42.
L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
L’Ente Bilaterale, inoltre, può:
1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro econo- mico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaboran-
do stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle asso- ciazioni imprenditoriali; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della Legge 22 luglio 1961, n. 628;
2. ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale;
3. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 92/2012.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.
Avviso comune in materia di Enti Bilaterali
In considerazione dell’importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparati- vamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modi- fica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti Bilaterali dai lavoratori e dai dato- ri di lavoro.
Nel ribadire l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, le Parti riconfermano i contenuti dell’Avviso Comune dell’ 8 aprile 2009 in materia di ammortizzatori sociali.
Nota a verbale
Le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano a favorire e supportare la costituzio- ne degli EBT nei livelli territoriali privi di bilateralità con l’obiettivo di completare la costituzione di Enti Bilaterali Regionali entro la vigenza contrattuale.
Le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano a implementare le buone prassi esi- stenti già a livello di Bilateralità territoriale volte a favorire interventi a sostegno del- l’avvio e della modernizzazione delle attività delle micro imprese.
Art. 23 - Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali
Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 20 gennaio 1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il con-
tributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le Parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10 % di paga base e contingenza.
Dal 1° marzo 2011, l’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
TITOLO V - DIRITTI SINDACALI
Art. 24 - Dirigenti sindacali
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sin- dacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della Legge 20 maggio 1970 n. 3001, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8.6.1995.
L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con let- tera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti elet- ti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo Interconfederale 8.6.1995.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari per- messi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misu- ra massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente com- ponente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
Le Parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi fina- lizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
Art. 25 - Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell’art. 24, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(1) Come modificato dagli esiti referendari dell’11 Giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 set- tembre 1995:
“Rappresentanze Sindacali Aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita produt- tiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità pro- duttiva. Nell’ambito di aziende con più unita produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è orga- nizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’an- no per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).
A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comuni- cazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26 - R.S.U.
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le Parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto del- l’art. 19, titolo III e dell’art. 35, secondo comma, titolo VI della Legge n. 300/1970 quanto segue:
- le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
Procedure per la indizione delle elezioni delle R.S.U.
Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle
R.S.U. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di inizia- tiva a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavo- ratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 8 giugno 1995. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla
direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle sud- dette Organizzazioni Sindacali per la elezione delle R.S.U. e la data in cui verrà inse- diata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il comitato elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. territoriali avrà il compito di fis- sare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall’art. 5 del suddetto Accordo Interconfederale.
Qualora nell’arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l’elezione della R.S.U., ferme restando le norme previste dalla Legge n. 300/70 ciascuna organizzazio- ne stipulante il CCNL procederà all’elezione della Rappresentanze Sindacali Aziendali da parte dei propri iscritti:
- nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
- nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti;
- nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;
che rimarranno in carica per tre anni. Le R.S.A. saranno rinnovate ogni tre anni qualo- ra non si fossero verificate le condizioni per eleggere le R.S.U.
La costituzione delle R.S.A. così elette sarà comunicata per il tramite dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata conte- nente il numero degli iscritti e dei votanti all’atto dell’elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all’art. 35 secondo comma Legge n. 300/70.
Le Parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli 19, 20 e 35, secondo comma della Legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costituzio- ne delle R.S.A. e dell’esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Art. 27 - Compiti e funzioni delle R.S.U.
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le com- petenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del con- fronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sin- dacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FIL- CAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze ogget- tive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata
alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione Sindacale.
Art. 28 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U.
Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Interconfederale 8 giugno 1995 i componenti delle
R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nel- l’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300/70. A tal fine i lavoratori con contratto part time saran- no computati come unità intere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confron- ti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’andamen- to e l’uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.
Art. 29 - Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
Le Parti, nel ribadire la piena validità ed efficacia dell’Accordo Interconfederale del 8 giugno 1995, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all’art. 7 del medesimo Accordo.
Pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL il numero dei com- ponenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;
d) 7 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
f) 12 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Sono fatte salve le naturali scadenze - 36 mesi dalla data di elezione - delle R.S.U. in carica alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all’art. 7 bis2 dell’Accordo Interconfederale 8 giugno 1995.
Art. 30 - Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 25, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richie- sta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 31 - Clausola di salvaguardia
Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo Interconfederale 8 giugno 1995 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 Legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso con- tenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A., ai sensi della norma sopra citata e dichia- rano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente pre- senti R.S.A.
Chiarimento a verbale
Con il presente contratto viene abrogato l’articolo 12, prima parte, dell’Accordo Interconfederale 8 giugno 1995 sostituito dall’articolo precedente.
Art. 32 - Assemblea
(2) Art. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti,
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato.
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 208.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 33 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’ora- rio di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’atti- vità sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla cate- goria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti col- lettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 34 - Trattenuta contributi sindacali
Ferma restando la norma di cui all’art. 257, l’azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazio- ne espressa in senso contrario.
Nota a Verbale al Titolo V
Le Parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello intercon- federale regolamentata dall’Accordo 8 giugno 1995, così come modificata dalla pre- sente regolamentazione contrattuale.
TITOLO VI - DELEGATO AZIENDALE
Art. 35 - Delegato aziendale
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiun- tamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
SEZIONE SECONDA
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Art. 36 - Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, Legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l’elabo- razione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Art. 37 - Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di con- trastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di preve- nire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repres- sione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
SEZIONE SECONDA Tutela della salute e della dignità della persona
Dichiarazione a verbale
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
Art. 38 - Molestie sessuali
Le Parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispi- ra il “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le mole- stie sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le Parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le Parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitati- vi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trat- tati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a cono- scenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Le Parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità ester- ne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di indivi- duare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Confesercenti, FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, chiedono al Governo che tali pro- grammi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di art. 44 D.Lgs. n. 198/2006, ed a tale scopo verrà redatto un avvi- so comune.
Qualificazione della formazione
Le Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti convengono di affidare alla commissione paritetica nazionale per le pari oppor- tunità di cui all’art. 16, il compito di individuare, le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
SEZIONE TERZA
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 39 - Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni.
Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 40 - Tentativo di conciliazione
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depo- sitato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni suc- cessivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.
Art. 41 - Commissioni di certificazione
Le Parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art.76 del D. Lgs n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di:
- contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavo- ro, ivi comprese le clausole compromissorie;
- rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdi- cativa o transattiva delle parti;
La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certifi- cazione sono disciplinate nello schema tipo di Regolamento allegato al presente CCNL.
Art. 42 - Collegio arbitrale
Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al pre- cedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa ade- risce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporanea- mente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la pro- pria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimen- to dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinuncia- re alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS a cui il lavora- tore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di
una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rin- novabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secon- do modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dan- done tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.
Le Parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 4 novembre 2010 n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art 412
c.p.c. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso.
Il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art.43, opererà secondo le modalità di cui all’art. 412 quater c.p.c..
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni con- tenute nell’art. 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 43 - Clausola Compromissoria
Ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le parti concordano la possi- bilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie
per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l’art.42, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli isti- tuti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX.
La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
Art. 44 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla Legge 15 luglio 1966, n.604, alla Legge 20 maggio 1970, n.300, alla Legge 11 maggio 1990, n. 108 e loro ss.mm.ii. non derivanti da provvedimento disciplinare, si esperiranno i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 45 - Funzionamento delle commissioni paritetiche
A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui al CCNL del Terziario ed allo svolgi- mento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferi- mento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assi- curare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei dato- ri di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale denominato XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti men- tre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti.
C) Il XX.XX.XX. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni.
D) Il XX.XX.XX. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:
a) l’aliquota del contributo XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro e di pertinen- za della Confesercenti;
b) l’aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.
E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo. Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta da
annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà tra- smessa alla commissione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale. Le norme di cui alle lettere A,B,C,D ed E fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28.10.1993 e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto Collettivo si riferisce.
F) L’ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) sarà versato dai datori di lavo- ro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori.
Le spese di esazione del XX.XX.XX sono poste a carico della Confesercenti.
SEZIONE QUARTA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I - MERCATO DEL LAVORO
PREMESSA
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore fles- sibilità nell’impiego dei lavoratori.
A tal fine, le Parti confermano la validità dell’istituto del contratto di apprendistato, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relati- vi alla formazione, allo scopo di promuovere l’effettiva qualificazione e lo stabile impie- go dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
CAPO I - APPRENDISTATO3
Art. 46 - Premessa4
Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con conte- nuto formativo in conformità con il D. Lgs. n. 81/2015, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavo- ro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati interna- zionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
(3) Per i profili formativi si rinvia agli allegati.
(4) La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’Accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 28/3/2012.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di for- mazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizza- to alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante5;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.6
Le Parti, preso atto che il D. Lgs. n. 81/2015 attribuisce alla loro competenza per l’ap- prendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Le Parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al persegui- mento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendi- stato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell’armonizzazione con il presente accordo.
Le Parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente CCNL costituiscono nel loro com- plesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in prece- denti accordi nazionali/contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confer- mano che l’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.
A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente capo, nonché un nume- ro inferiore di livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente capo.
Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.
Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni posso- no fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.
CAPO I (A) - DISPOSIZIONI COMUNI
(5) La disciplina dell’apprendistato del 1° livello è stata definita con l’Accordo del 21/11/2016.
(6) La disciplina dell’apprendistato di 3° livello è stata definita con l’Accordo del 21/11/2016.
Art. 47 - Proporzione numerica
Considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni ed inte- grazioni, le parti, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Art. 48 - Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovve- ro a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di appren- disti è il diciottesimo anno compiuto.
Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 43 D.Lgs. n. 81/2015 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente CCNL, in quanto compatibili.
Art. 49 - Disciplina generale
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito contestualmente alla stipulazione del contratto.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superio- re a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del con- tratto di apprendistato.
Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina del presente CCNL in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scaden- za del periodo di formazione.
Art. 50 - Procedure di applicabilità
1) Apprendistato professionalizzante
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di confor- mità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendista- to, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formati- vo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissi- bilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo articolo 63.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La Commissione Paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dal- l’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle speci- fiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione Paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissi- bilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art. 63.
Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimen- to della richiesta, questa si intenderà accolta.
Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.
2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzio- ne secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca
Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 41, D.lgs. n. 81/2015, l’inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente artico- lo sarà effettuato, oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 48 del pre- sente contratto collettivo, al fine di verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffu- sione e l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.
Art. 51 - Periodo di prova
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello | 6 mesi di calendario |
Secondo e Terzo Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Quarto e Quinto Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Sesto e Settimo Livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
Art. 52 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento nor- mativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 158, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 158 ver- ranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60
% della prestazione di cui all’art. 130 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazio- ne e le durate indicate nelle tabelle A e B.
Art. 53 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel sesto livello di inqua- dramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Art. 54 - Malattia
Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 186 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 55 - Referente per l’apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, lett. c), D.lgs. n. 81/2015, l’attuazione del pro- gramma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previ- sioni contenute nel presente Capo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione azien- dale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dipendente dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista con- seguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’eroga- zione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposi- zione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Art. 56 - Aster
Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (ASTER).
Art. 57 - Fonte
Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (FONTE).
Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.
Art. 58 - Fonter
Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambi- to della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo FONTER.
Art. 59 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’ac- quisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obbli- ghi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione supe- riore ad un anno.
Art. 60 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipenden- ze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computan- do le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 65, 66 e 67.
Art. 61 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazio- nale del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azien- da, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Capo I (B)7 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE8
Art. 62 - Sfera di applicazione
L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all’ac- quisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell’ambito della discipli- na contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclu- sione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivi- sta” e “protocollista”);
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il rela- tivo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
(7) La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’Accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 28/3/2012.
(8) I profili formativi sono allegati al presente CCNL.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rap- porti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Art. 63 - Percentuale di conferma
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in ser- vizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori sommi- nistrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3, D.lgs. n. 81/2015, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di apprendistato.
Art. 64 - Durata dell’apprendistato
Salvo quanto previsto nel successivo art. 68, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
II | 36 |
III | 36 |
IV | 36 |
V | 36 |
VI | 24 |
Art. 65 - Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da rea- lizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finaliz- zato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professiona- le e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che l’apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli articoli 64 e 68.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella seguente Tabella A e nella Tabella B in calce al successivo art. 68.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate nella Tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restan- do la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annua- lità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadi- no, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
Tabella A
PROFILI PROFESSIONALI | Ore complessive di formazione | DURATA |
Approfondire conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) | 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore) | 36 mesi |
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) | 210 | 36 mesi |
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello) | 180 | 36 mesi |
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) | 160 | 36 mesi |
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) | 120 | 24 mesi |
Art. 66 - Modalità di erogazione della formazione
Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 60, lett. d) e 65 in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e- learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità vir- tualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.
Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’a- zienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.
Art. 67 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta forma- zione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavo- ro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla tra- sformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.
Art. 68 - Qualifiche con durata fino a 5 anni
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 64 ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in rela- zione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponi- bili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di con- tratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella seguente Tabella B le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.
Tabella B - Figure omologhe a quelle artigiane
AREA DI ATTIVITÀ | Tipologie di profilo | Qualifiche omologhe a quelle artigiane | Durata apprendistato | Ore complessive di formazione professionale |
Front office e funzioni ausiliarie | Addetto food e funzioni ausiliarie | • Addetto alla vendita: • macellaio specializzato provetto | 48 mesi | 280 ore per inquadramento finale al III livello |
• specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita | 42 mesi | 200 ore per inquadramento finale al IV livello | ||
Promozione e commercializzazione | Addetto al servizio | Addetto al servizio: • estimatore nelle aziende di arte e antichità • disegnatore tecnico • figurista • vetrinista | 48 mesi | 340 ore per inquadramento finale al II livello 280 ore per inquadramento finale al III livello |
(segue)
Servizi generali | Addetto manutenzione/ assistenza | Addetto manutenzione: • Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico • Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli • Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità • Operaio specializzato provetto | 48 mesi | 280 ore per inquadramento finale al III livello |
Addetto assistenza: • Collaudatore e/o accettatore • Tecnico riparatore del settore elettrodomestici • Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio | 48 mesi | 340 ore per inquadramento finale al II livello 280 ore per inquadramento finale al III livello | ||
Addetto logistica / gestione magazzino no food | Addetto gestione magazzino no food: • Operaio specializzato provetto • Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico • Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli | 48 mesi | 280 ore per inquadramento finale al III livello |
CAPO I (C)9 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PRO- FESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE E APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Art. 69 - Disciplina
Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’artt. 43, comma 7, D. Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è sta- bilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secon- do le seguenti misure:
(9) La disciplina del presente capo sull’apprendistato di 1 e 3 livello è stata definita con l’accordo del 21/11/2016.
- primo e secondo anno: 50%;
- terzo anno: 65%
- eventuale quarto anno: 70%
Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendi- stato, per un periodo di 12 mesi.
Come previsto dall’art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conse- guimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istru- zione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato pro- fessionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato profes- sionalizzante.
Gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45 comma 3, D. Lgs. n. 81/2015 per le ore di forma- zione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di for azione curriculare:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
CAPO I (D)10 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente Capo le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifi- che legislative sull’istituto dell’apprendistato, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti de presente Capo.
(10) La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 28/3/2012.
CAPO II - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIO- NE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 71 - Contratto a tempo determinato
Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla con- servazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori.
Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per cia- scuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavora- tori assunti in altre unità produttive.
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma pre- cedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
Art. 72 - Periodo di prova
In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all’art. 121.
Art. 73 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che l’utilizzo com- plessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’u- nità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove atti-
vità di cui all’art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conserva- zione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cin- que lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori.
Art. 74 - Limiti percentuali
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di sommini- strazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.76 e per sostituzio- ne di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto pre- visto ai precedenti articoli 71, commi 2, 3, 73, commi 2 e 3 e all’art. 79 contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione.
La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal sesto comma dell’art. 71 del presente CCNL.
Art. 75 - Contratti a tempo determinato in località turistiche
Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere sta- gionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclu- si per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015.
Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turisti- ca, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle orga- nizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.
Le Parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimen- to hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 27 maggio 2019 a cui fanno espressa- mente rinvio.
Art. 76 - Nuove attività
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regi- me dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 77 - Diritto di precedenza
In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al dirit- to di precedenza.
Art. 78 - Monitoraggio
In occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di som- ministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scrit- ta all’apposita Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
Art. 79 - Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione
Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggia- ti, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con sog- getti che, ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014, non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma auto- noma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale mini- mo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato pres- so altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito.
Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 71 e 74 del presente CCNL.
Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavo- ro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazio- ne aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.
La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi pre- sentati al fondo Fonter, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispet- to a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulterio- re periodo di 24 mesi.
Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.
La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementa- re Fon.Te è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La mede- sima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indetermi- nato per i primi 24 mesi.
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della deter- minazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 82, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato.
La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realiz- zarsi secondo le previsioni dell’art. 78 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.
CAPO III - PART TIME
Art. 80 - Premessa
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concor- dano nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settima- na, del mese o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Art. 81 - Definizioni
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del presente contratto, si intende:
a) per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
b) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la ridu- zione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitata- mente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secon- do una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere b) e c).
Art. 82 - Rapporto a tempo parziale
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra dato- re di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
- aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
- aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 5, 2° e 3° comma, D.Lgs. n. 81/2015.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore set- timanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere, studenti, lavorato- ri occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potran- no essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di confor- mità dell’Ente Bilaterale Territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diver- se in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Art. 83 - Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 84 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esi- genze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natu- ra del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordata.
Art. 85 - Relazioni sindacali aziendali
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistenti, con caden- za annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Art. 86 - Criterio di proporzionalità
Ai sensi del punto 3, dell’art. 82, la proporzionalità del trattamento economico e nor- mativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal pre- sente contratto.
Art. 87 - Periodo di comporto per malattia e infortunio
Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’articolo 82, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 86 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse dispo- sizioni previste dagli articoli 186 e 187 del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle gior- nate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla dura- ta giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all’art. 188.
Art. 88 - Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile determi- nato ai sensi dell’art. 86, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 211.
Art. 89 - Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all’art. 211.
Art. 90 - Festività
Fermo restando quanto previsto all’art. 209, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all’art. 154, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corri- sposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota gior- naliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.
Art. 91 - Permessi retribuiti
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all’art. 158, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal pre- cedente art. 86.
Art. 92 - Ferie
Conformemente a quanto previsto all’art. 159, i lavoratori a tempo parziale hanno dirit- to a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale
- è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del com- puto delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordi- nario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma preceden- te, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 93 - Permessi per studio
Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 166 e 171, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 86.
Art. 94 - Lavoro supplementare - Normativa
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiun- gimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straor- dinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzio- ne di fatto di cui all’art. 208, secondo le modalità previste dall’art. 211, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.
Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.
Art. 95 - Clausole flessibili ed elastiche
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti sti- pulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi gene- rali qui di seguito indicati.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte inte- se in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.
L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzati- vo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili ver- ranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 208.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 del CCNL secondo le modalità pre- viste dall’art. 211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determi- nata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente arti- colo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate pos- sono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumu- labili, da corrispondere per quote mensili.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di prov- vedimenti disciplinari.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il dirit- to del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rap- porto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all’art. 169 del CCNL, debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 96 - Registro lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle R.S.U./R.S.A. e/o Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il pre- sente CCNL, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale, con l’obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavo- ro supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’ab- biano reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documenta- zione (Libro Unico del Lavoro).
Art. 97 - Mensilità supplementari (13a e 14a)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso del- l’anno, l’importo della 13a e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, ripropor- zionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 86.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all’art. 208, spettante all’atto della corresponsione.
Art. 98 - Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indi- pendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 99 - Relazioni sindacali regionali
Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 2, si procederà all’esame delle problematiche connesse all’istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.
Art. 100 - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambi- to del 3% della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della ridu- zione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in fun- zione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cro- nologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.
Art. 101 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/15, i lavoratori affetti da patologie onco- logiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali resi- dui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie sal- vavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Art. 102 - Condizioni di miglior favore
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
CAPO IV - TELELAVORO
Dichiarazione a verbale
In relazione all’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/ UEAPME, CEEP e CES del 9 giu- gno 2004, le Parti riconoscono che i contenuti dell’Accordo sul Telelavoro subordinato del 24 luglio 2001 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l’integrale validità.
CAPO V - LAVORATORI DISABILI
Art. 103 - Convenzioni
Le Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di gio- vani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di con- venzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della Legge n. 68/1999.
TITOLO II - WELFARE CONTRATTUALE
CAPO I - ASSISTENZA SANITARIA
Art. 104 - Fondo ASTER
Le Parti Sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria inte- grativa per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e Servizi (Fondo ASTER), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare appli- cazione la specifica normativa di cui all’art. 105, del presente contratto.
Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipen- denti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, assunti a tempo indeter- minato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 105, del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossio- ne come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico dell’azienda previ- sto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il per- sonale assunto a tempo pieno.
A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incre- mentato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incre- mentato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promo- zione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’a- zienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.
È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Dal 1° marzo 2011 la quota una tantum individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavorato- ri al Fondo.
Il Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscri- zione al Fondo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Dichiarazione a verbale 1
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiara- no la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Dichiarazione a verbale 2
Le Parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normati- va/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei con- tributi previsti dall’articolo 104 per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo ASTER). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trat- tamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 6 luglio 2004, sono sosti- tutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL
Art. 105 - Assistenza Sanitaria Quadri
Ai quadri del settore del terziario, della distribuzione e dei servizi è riconosciuta un’as- sistenza sanitaria integrativa.
In attesa della definizione della Convenzione ed Armonizzazione Statutaria per l’assi- stenza sanitaria integrativa dei quadri, i datori di lavoro dovranno assolvere al suddetto adempimento contrattuale per mezzo di Hygeia mutua sanitaria.
I Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL potranno essere iscrit- ti alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i Quadri del settore Terziario (Qu.A.S.) secondo la Convenzione in essere, previa armonizzazione Statutaria.
Art 106 - Assistenza Sanitaria Quadri Contributi
Il finanziamento delle prestazioni rese dalla citata mutua sanitaria a favore del quadro, nei limiti dei massimali e delle condizioni previste, è individuato a decorrere dal 1º gen- naio 2005 nell’importo complessivo di € 300,00 a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal 1º gennaio 2009 il contributo da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal 1º gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementa- to di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promo- zione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
L’azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi obbligatori è tenuta ad ero- gare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.
La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.
La Cassa può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Cassa dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabi- lità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, si provvederà ad effettuare, con cadenza annuale, la verifica dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’ assetto della Cassa, volto a garantirne l’equilibrio nel rispetto delle determinazioni dei soci assunte in materia.
CAPO II - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 107 - Fondo di previdenza complementare Fon.Te
Le Parti convengono che per effetto dell’Accordo 15 settembre 2010 la forma pensioni- stica complementare di cui al Fondo Pensione Marco Polo è stata trasferita al Fondo Pensione Fon.Te. il Fondo pensione Fon.Te è pertanto il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento per tutti i lavoratori di cui al presente CCNL.
Premesso che Fon.Te è il Fondo di previdenza complementare di categoria e che Marco Polo, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20 gen- naio 1997, era destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, le parti convenivano che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
1. dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;
2. dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
Dal 1° gennaio 2011 il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misu- ra di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retri- buzione utile per il computo del TFR.
Il valore della quota associativa - a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera all’unanimità del Consiglio di amministrazione di Fonte- e previo parere conforme delle Parti stipulanti il presente CCNL- fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello minimo a carico dei lavoratori, così come definiti al preceden- te comma, del presente articolo.
La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
Le parti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20 gennaio 1997.
Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contratta- zione aziendale, i fondi o Casse di previdenza complementare costituiti antecedente- mente al 20 gennaio 1997 possono deliberare la confluenza in Fon.Te.
Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’ac- cordo sottoscritto in data 20 gennaio 1997, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Fon.Te versando i contributi previsti dai rela- tivi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20 gennaio 1997.
Dichiarazione delle parti
Le Parti, nel riconfermare l’importanza svolta dalla previdenza complementare nel- l’ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuo- verne lo sviluppo.
CAPO III - FORMAZIONE
Art. 108 - Formazione continua FON.TER
Le Parti individuano in FONTER (Fondo paritetico interprofessionale per la formazio- ne continua per le imprese del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Art. 109 - Investimenti formativi
Al fine di valorizzare l’apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mante- nere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti con- vengono sull’opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l’attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all’impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel del presente con- tratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell’impresa.
A tal fine le parti, previa armonizzazione statutaria, individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario, l’ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai Quadri opportunità di formazione nell’ambito delle finalità di cui al primo comma.
In attesa della suddetta armonizzazione statutaria il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00 (settantacinque/00), di cui euro 50,00 (cin- quanta/00) a carico azienda e euro 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appar- tenente alla categoria dei Quadri.
Art. 110 - Osservatorio
Le Parti convengono di istituire, previa armonizzazione statutaria, presso Quadrifor, Istituto per la formazione dei Quadri, un Osservatorio nazionale composto paritetica- mente da Confesercenti, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL al fine di elaborare indagini e rilevazioni sull’occupazione nazionale dei Quadri nel settore, pro- getti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione, anche con riferi- mento a nuove professionalità.
TITOLO III - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 111 - Premessa
La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in confor- mità dei livelli di cui al seguente art. 113 e non modifica le norme contenute nel CCNL 31 luglio 1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.
Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno rife- rimento a tali qualifiche.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nel- l’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell’ambito dell’intero contratto.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente CCNL 31 luglio 1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabili- ti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l’automatico scioglimen- to della Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi e delle aziende da essa rappresentate dalle obbligazioni assunte.
Art. 112 - Evoluzione della classificazione
Le Parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente defi- nire nell’ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL.
Inoltre ha il compito di sviluppare l’esame della classificazione, al fine di ricercare coe- renza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le pro- cedure previste dall’art. 17.
La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli articoli 17 e 18.
Art. 113 - Classificazione Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produtti- ve o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acqui- sti), legale; capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se inte- grato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3. responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4. analista sistemista;
5. gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12. copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13. art director nelle agenzie di pubblicità;
14. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15. account executive nelle agenzie di pubblicità;
16. media planner nelle agenzie di pubblicità;
17. public relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18. research executive nelle agenzie di pubblicità;
19. tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20. product manager;
21. coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22. esperto di sviluppo organizzativo;
23. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativa- mente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica profes- sionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
9. consegnatario responsabile di magazzino;
10. agente acquisitore nelle aziende di legname;
11. agente esterno consegnatario delle merci;
12. determinatore di costi;
13. estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14. spedizioniere patentato;
15. enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16. chimico di laboratorio;
17. capitano di rimorchiatore;
18. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19. interprete o traduttore simultaneo;
20. creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il piano di lavorazio- ne, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell’ambito della sua specifica funzione;
22. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impagina- zione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la reda- zione dell’editore anche tramite sua tipografia;
23. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25. art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26. organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27. visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29. assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34. programmatore analista;
35. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti com- piti: coordina l’attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavora- zione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l’attività dell’officina, ne predispone il piano di lavoro stabi-
lendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonoma- mente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38. assistente del product manager;
39. internal auditor;
40. EDP auditor;
41. specialista di controllo di qualità;
42. revisore contabile;
43. analista di procedure organizzative;
44. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o preva- lentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambi- to delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita, e cioè:
1. steno-dattilografo in lingue estere;
2. disegnatore tecnico;
3. figurinista;
4. vetrinista;
5. creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6. commesso stimatore di gioielleria;
7. ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’art. 140, R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;
8. meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento libra- rio della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrisponden- za inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10. addetto a pratiche doganali e valutarie;
11. operaio specializzato provetto;
12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato;
13. operaio specializzato provetto nel settore automobilistico:
• il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l’addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teo- riche e pratiche approfondite, anche mediante l’uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell’am- bito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzio-
ne, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la deli- bera funzionale;
• il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione cri- tica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la succes- sione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
14. operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15. sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con man- sioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante ini- ziativa, con l’incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell’attività commerciale, assicurare nell’ambito delle proprie mansioni l’ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportu- ne azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell’ addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
17. operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18. schedulatore flussista;
19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia ope- rativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni con- tabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20. programmatore minutatore di programmi;
21. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22. operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
23. il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiu- staggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
24. il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impian-
ti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all’addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;
25. addetto alla distribuzione dei fascettari, nell’ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
26. conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell’automezzo in dotazione;
27. operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28. rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29. tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli inter- venti ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustag- gio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla presta- zione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;
30. tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documen- tazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;
31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capa- cità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico- pratica che, in autonomia operativa, nell’ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatu- ra dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Dichiarazione a verbale
Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l’orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono fun- zioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell’ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.
Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di ven- dita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richie- dono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d’ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero ser- vizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendo- si per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci11;
9. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distri- buzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo; addetto a mansioni d’ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l’importo della merce all’atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
22 bis Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media com- plessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite.
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
(11) L’esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell’attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscen- za delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull’autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell’utenza; provvede alla riscossio- ne con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l’operatore di macchina ossitaglio a pantografo automa- tica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di pre- parazione, di avviamento e di conduzione dell’impianto, affidato eventualmen- te anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS) per il tra- sporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di regi- strazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professio- nale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall’uso dei mezzi specia- li di cui sopra);
c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la suc- cessione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata profes- sionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni
di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la succes- sione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richie- dano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professiona- lità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rileva- zioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteri- stiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l’ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provve- de alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cogni- zioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manu- tenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui ese- cuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comun- que conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. dattilografo;
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell’azienda);
15. addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagna- mento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso12;
22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servi- zio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi simila- ri); addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di prepara- zione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribu- zione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magaz- zini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudi- nale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con ali- mentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di pre- parazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l’operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professio- nali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l’addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l’addetto alla piegatrice e l’addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
c) l’operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l’addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzio- ne e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
(12) L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore mer- ceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori). L’aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribu- zione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il pos- sesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalente- mente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. impaccatore;
5. conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. fattorino;
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17. pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
a) l’imbragatore che esegue l’imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiatu- re manuali;
19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Nota a verbale
Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all’art. 27 comma IV del D.Lgs. n. 198/2006.
Settimo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equiva- lenti e cioè: