NOTA INFORMATIVA
Globale Fabbricati
Nota Informativa
Aviva
Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Aviva Assicurazioni S.p.A. è Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Xxxxx Xxxxx- xx 00 - 00000 Xxxxxx – Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx - per informazioni inerenti liquidazioni sinistri xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commer- cio e dell’Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00102 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00003.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle Società
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Aviva Assicurazioni S.p.A. è pari a Euro 7.887.311,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 5.000.009,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 2.887.302,00.
L’indice di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 172,51% - L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: la polizza Globale Fabbricati può avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all’anno. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccoman- data, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 8 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte sono:
A) Incendio
B) Responsabilità Civile
che costituiscono le garanzie minime previste per la stipula del contratto;
C) Garanzie facoltative
D) Responsabilità Civile per la conduzione delle unità immobiliari
E) Infortuni
F) Tutela Legale
A) INCENDIO
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati al xxxxxx- cato assicurato, nei limiti della somma identificata in polizza, da: incendio, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua condotta, infiltrazioni di acqua piovana, rottura delle lastre, furto o guasti a fissi ed infissi, azioni di correnti o altri fenomeni elettrici.
Per gli aspetti di maggior dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all’art. 1.1 - delle Condizioni Generali Incendio.
La garanzia è prestata nella forma a “Valore Intero”, per alcune garanzie accessorie è, invece, pre- vista la forma a “Primo Rischio Assoluto”
Per Valore Intero si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, cosi come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.
Per Xxxxx Xxxxxxx Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avvie- ne, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applica- zione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclusioni alla co- pertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’inden- nizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1.3 e 1.4 – delle Condizioni Generali Incendio.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 1.1 – punti 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 - delle Condizioni Generali Incendio.
Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibile, espressa in importo fisso, che resta a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
Per Limite di indennizzo si intende l’importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è im- pegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Globale Fabbricati alla somma assicurata per le singole garanzie.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Incendio è prevista la possibilità di richiamare le se- guenti Condizioni Particolari che comportano aumenti di premio:
1) Integrazione spese di demolizione e sgombero fino a € 25.000,00
2) Integrazione spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00
Sono previsti limiti di indennizzo per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI AL SETTORE INCENDIO
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO | |
Infiltrazioni di acqua piovana (art.1.1 – punto 10) | Franchigia € 150,00 per sinistro | • Danno • Deduz. franchigia • Indennizzo | € 10.000,00 € 150,00 € 9.850,00 |
Fenomeni elettrici (art. 1.1 – punto 13) | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo € 5.000,00 franchigia per sinistro € 150,00 | • Danno • Limite di indennizzo • Deduz. franchigia • Indennizzo | € 10.000,00 € 5.000,00 € 150,00 € 4.850,00 |
Danni da inquinamento (art. 1.1 – punto 22) | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo € 100.000,00 scoperto 10% minimo € 2.000,00 per sinistro | • Danno • Limite di indennizzo • Deduz. scoperto • Indennizzo | € 10.000,00 € 100.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 |
B) RESPONSABILITA’ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale e nei limiti del massimale assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza.
Per gli aspetti di maggior dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 2.1 - delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede delimitazioni ed esclu- sioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato risarcimen- to del danno; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.2 e 2.3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede la presenza di fran- chigie, scoperti e limiti di risarcimento; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 2.1
– punto 1 lett. c) f) h) i) – punto 2 lett. b) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.
Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibile, espressa in importo fisso, che resta a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
Per Scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile che resta a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Per Xxxxxxx risarcimento si intende l’importo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Globale Fabbricati al massimale assi- curato per le singole garanzie.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI AL SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di scoperti e limiti di risarcimento.
GARANZIA | LIMITE DI RISARCIMENTO/ SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
Danni da spargimento d'acqua in locali interrati (art. 2.1 - lett. c) | Xxxxxxx risarcimento per sinistro e anno assicurativo € 60.000,00 scoperto 10% minimo € 150,00 per sinistro | • Danno • Limite indennizzo • Deduz. scoperto • Indennizzo | € 60.000,00 € 60.000,00 € 6.000,00 € 54.000,00 |
Danni da interruzioni di attività (art. 2.1 - lett. f) | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10% del massimale con il limite di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo scoperto 10% minimo € 500,00 per sinistro | • Danno • Massimale xxx.xx • Limite indennizzo • Deduz. scoperto • Indennizzo | € 50.000,00 € 500.000,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 |
C) GARANZIE FACOLTATIVE
La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, qualora risulti richiamata in polizza l’esten- sione alle Garanzie Facoltative e corrisposto il relativo premio, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:
• Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio
• Eventi atmosferici
• Gelo
• Spese per la ricerca e riparazione del guasto
• Responsabilità Civile dell’amministratore del condominio
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 - delle Condizioni di cui al Settore Garanzie Facoltative.
Le garanzie, con esclusione della Responsabilità Civile dell’amministratore, sono prestate nella forma a “Valore Intero”.
Per Valore Intero si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, cosi come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.
AVVERTENZA: il Normativo delle Garanzie Facoltative prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’in- dennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 3.6 – delle Condizioni Garanzie Facoltative.
AVVERTENZA: il Normativo delle Garanzie Facoltative prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 - delle Condizioni di cui al Settore Garanzie Facoltative.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI AL SETTORE GARANZIE FACOLTATIVE
Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e dei limiti di indennizzo.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO | ||
Limite di indennizzo | • Somma assicurata | € 1.000.000,00 | ||
Eventi atmosferici (art. 3.1) | per sinistro e anno assicurativo 80% della somma assicurata franchigia € 300,00 | • Danno • Limite di indennizzo • Deduz. franchigia | € 200.000,00 € 800.000,00 € 300,00 | |
per sinistro | • Indennizzo | € 199.700,00 | ||
Limite di indennizzo | • Danno | € | 5.000,00 | |
Gelo | per sinistro e anno minimo | • Limite di indennizzo | € | 6.000,00 |
(art. 3.3) | € 2.000,00 massimo € 6.000,00 | • Deduz. franchigia | € | 150,00 |
franchigia € 150,00 per sinistro | • Indennizzo | € | 4.850,00 |
D) RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA CONDUZIONE UNITA’ IMMOBILIARI
La Società si obbliga a tenere indenne i conduttori – condomini o locatari - nel corso della durata con- trattuale, qualora risulti richiamata in polizza l’estensione alla Responsabilità Civile della conduzione delle singole unità immobiliari, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali, siti nel fabbricato assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all’art. 4.1 –- delle Condi- zioni Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari.
La garanzia è prestata per il medesimo massimale convenuto in polizza per la Responsabilità Civile di cui al precedente punto B).
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile della conduzione delle unità immobiliari prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo al mancato risarcimento del danno; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all’art. 4.2 - delle Condizioni Responsabilità Civile della conduzione delle singole unità immobiliari.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile della conduzione delle unità immobiliari prevede la presenza di scoperti e massimi risarcimenti; per aspetti di maggior det- taglio si rinvia all’art. 4.1 lett. d) - delle Condizioni Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEGLI SCOPERTI E MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI AL SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento degli scoperti e dei limiti di risarcimento.
GARANZIA | LIMITE DI RISARCIMENTO/ SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | • Danno • Limite di risarcimento • Deduz. min. scoperto • Indennizzo | € 15.000,00 € 50.000,00 € 2.000,00 € 13.000,00 | |
Danni da | per sinistro e anno assicurativo | ||
inquinamento | € 50.000,00 | ||
(art 4.1 lett. d) | scoperto 10% minimo | ||
€ 2.000,00 per sinistro |
E) INFORTUNI
La Società garantisce nel corso della durata contrattuale e per le somme indicate in polizza, i casi di:
• Morte da Infortunio
• Invalidità Permanente da Infortunio
MORTE PER INFORTUNIO
La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, liquiderà, ai beneficiari designati o agli eredi legittimi, il capitale convenuto in polizza per il caso di morte avvenuta in conse- guenza di evento occorso nello svolgimento, per ordine e conto dell’Assicurato, delle mansioni di:
• Amministratore del condominio
• Portiere del condominio
• Addetti al servizio di pulizia e manutenzione e degli eventuali sostituti nominati
Per gli aspetti di dettaglio inerenti la copertura assicurativa prevista, si rinvia agli artt. 5.1 e art 5.6 - delle Condizioni Generali Infortuni.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Morte per Infortunio prevede limitazioni ed esclusio- ni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 5.3 – 5.4 – 5.5 – delle Con- dizioni Generali Infortuni.
La garanzia non prevede franchigie o scoperti
INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO
La Società, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, liquiderà, alle persone assicurate, il capitale convenuto in polizza per il caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, occorso nello svolgimento, per ordine e conto dell’Assicurato, delle mansioni di:
• Amministratore del condominio
• Portiere del condominio
• Addetti al servizio di pulizia e manutenzione e degli eventuali sostituti nominati
e che abbia come conseguenza il riconoscimento di un’invalidità permanente accertato facendo riferi- mento alle valutazioni di cui all’Allegato n 1) al D.P.R. n 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifi- che intervenute sino alla data di stipula del presente contratto (tabella I.N.A.I.L.).
Per gli aspetti di dettaglio inerenti la copertura assicurativa prevista si rinvia agli artt. 5.1 e 5.7 - delle Condizioni Generali Infortuni.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Invalidità Permanente da Infortunio prevede limita- zioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al man- cato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 5.3 – 5.4 –
5.5 – delle Condizioni Generali Infortuni e all’art. 7.20 delle Norme in caso di sinistro Infortuni.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Invalidità Permanente da Infortunio prevede la pre- senza di franchigie e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 5.1 lett
d) – e art. 5.2 - delle Condizioni Generali Infortuni.
Per Infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili come la morte o l’invalidità permanente.
Per Franchigia si intende quella parte di danno risarcibile che resta a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
Per Xxxxxxx risarcimento si intende l’importo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Globale Fabbricati al massimale assi- curato per le singole garanzie.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE RELATIVO AL SETTORE INFORTUNI
Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie.
GARANZIA | FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO | |
Invalidità Permanente da Infortunio (art 5.7) | Franchigia 3% per postumi di grado pari o inferiore al 3% dell’invalidità permanente totale abrogazione della franchigia per postumi oltre il 10% | • Inv. accertata 2% • Inv. accertata 7% • Inv. accertata 13% | Nessun indennizzo Inv. riconosciuta 4% Inv. riconosciuta 100% |
AVVERTENZA: l’Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compi- mento del 75esimo anno di età dell’Assicurato.
Per maggiori dettagli si rinvia all’ art. 5.4 - delle Condizioni Generali Infortuni.
F) TUTELA LEGALE
La Società assicura, nel corso della durata contrattuale e per sinistri insorti nel periodo contrattuale manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, nei limiti del massima- le per sinistro indicato in polizza, le spese:
• di assistenza, per l’intervento di un legale;
• di assistenza stragiudiziale;
• per l’intervento del perito d’ufficio (CTU);
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte, in caso di soccombenza;
nonchè le altre spese indicate nelle Condizioni Generali Tutela Legale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. 6.1 e 6.2 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: la garanzia è operativa per i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracon- trattuali o di procedimento penale o di opposizione o ricorso a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 6.3 - 6.4 - 6.5 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede la presenza di valori minimi in lite; per aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 6.2 – lett. c) - delle Condizioni Generali Tutela Legale.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Tutela Legale è prevista la possibilità di richiamare le se- guenti Condizioni Particolari che comportano aumenti di premio:
O) Opposizione alle sanzioni amministrative
P) Penale doloso
Sono previsti valori minimi in lite per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI IN LITE RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE
Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei valori minimi in lite.
GARANZIA | VALORE MINIMO IN LITE | CALCOLO INDENNIZZO | |
Controversie di natura | • Spese legali | € 200,00 | |
contrattuale | € 210,00 | • Minimo in lite | € 210,00 |
(Garanzia Completa lett c) | • Rimborso spese legali | nessuno |
AVVERTENZA: la Società affida le gestione dei sinistri di Tutela Legale a DAS – Difesa Automo- bilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Via IV Novembre n 24 – telefono 045/0000000/658 Fax 045/0000000
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 1 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile.
Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 6 – delle Norme che regolano l’assicurazione in ge- nerale.
ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO
Ai fini della garanzia Incendio e Responsabilità Civile: il fabbricato deve essere adibito ad abitazioni ci- vili o uffici per almeno tre quarti della superificie complessiva dei piani coperti e nel residuo quarto non devono esistere: cinematografi, teatri, grandi emporti e supermercati di superficie superiore al 1000 mq, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili, discoteche e nights; mentre il rischio assicurato prevede la presenza di un cinematografo.
6 Premi
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale e l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del gior- no indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 3 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
E’ ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali purchè il premio minimo di rata non sia inferiore a € 150,00. L’aumento previsto sul premio annuale è pari al 3%.
I premi devono essere pagati all’Agenzia/Broker alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società, i mezzi di pagamento consentiti sono: assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di non tra- sferibilità, bonifico bancario, contanti fino ad un importo annuo pari a € 750,00 per singolo contratto, carta di credito “Aviva”.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 8 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
AVVERTENZA: la Società o l’Agente/Broker possono applicare sconti di premio in presenza delle seguenti condizioni:
• Inserimento adeguamento automatico in base all’indice ISTAT
• Data di costruzione del fabbricato collocabile negli ultimi 10 anni
• Valore del fabbricato superiore a € 2.500.000,00
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il premio relativi alle coperture assicurative della polizza Globale Xxxxxx- cati, se convenuto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale del
numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT)
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 12 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
8. Rivalse
AVVERTENZA: la Società ha facoltà di rivalersi – in base all’art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all’Assi- curato a titolo di indennizzo.
E’ prevista, a parziale deroga a quanto sopra indicato, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società: per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’art. 7.13 delle Norme in caso di sinistro non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela Legale.
Per Sinistro si intende il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società di assicurazioni in caso di sinistro.
9. Diritto di recesso
AVVERTENZA: l’Assicurato e la Società possono recedere dal Contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro, che sia stato preceduto da almeno altri due sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo, che risultino liquidabili a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennità, con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata; in caso di recesso la Società rimborserà all’Assicurato il rateo di premio non consumato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 7 – delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere anticipatamente, rispetto alla scadenza originaria, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
11. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.
12. Regime fiscale
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:
• 22,25% per la garanzia Incendio
• 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile
• 22,25% per le garanzie Facoltative
• 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile della conduzione delle unità immobiliari
• 2,50% per la garanzia Infortuni
• 21,25% per la garanzia Tutela Legale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Garanzie Incendio e Facoltative
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Le spese necessarie per accertare il danno nonchè le spese per evitare o diminuire il danno ( art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 7.1 – 7.2 – 7.3 - 7.4 – 7.5 – 7.6 – 7.7 – 7.8 – 7.9 – 7.10 –
7.11 – 7.12 – 7.13 – delle Norme in caso di sinistro non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela Legale.
Garanzia Responsabilità Civile
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 7.14 – 7.15 – 7.16 – 7.17 – 7.18 delle Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile.
Garanzia Infortuni
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qual- siasi indagine che questa ritenga necessaria.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato diversamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 7.19 – 7.20 – 7.21 – 7.22 – 7.23 – 7.24 delle Norme in caso di sinistro Infortuni.
Garanzia Tutela Legale
La denuncia del caso assicurativo deve essere inoltrata tempestivamente per iscritto a DAS con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti necessari.
Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 7.25 – 7.26 – 7.27 – 7.28 – 7.29 - delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.
Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS
– Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – Via IV Novembre n 24 – telefono 045/0000000/658 Fax 045/0000000
14. Reclami
I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa - SERVIZIO RECLAMI – con Sede in Milano – Xxxxx Xxxxxxx 00 – numero di fax 00 0000000 – indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX .
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali recla- mi, dovranno essere inviati all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata applicata.
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l’individuazione del sog- getto di cui si lamenta l’operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della re- sponsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
15. Arbitrato
Garanzie Incendio e Facoltative
La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
In caso di disaccordo tra le Parti:
a) l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria;
oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse
b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.
Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 7.3 e 7.4 - delle Norme in caso di sinistro non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela Legale.
Garanzia Infortuni
Per eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio o sui miglio- ramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonchè sui criteri di indennizzabilità, le Parti si ob- bligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 7.22 - delle Norme in caso di sinistro Infortuni.
Garanzia Tutela Legale
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condi- zioni di assicurazione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 7.28 – delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.
AVVERTENZA: per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è possibile, in alternativa a quanto precede, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Aviva Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale XXXXXX XXXXXXXX
Data ultimo aggiornamento 01/12/2010
GLOSSARIO
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CONTENUTO
Il mobilio, l’arredamento in genere e le attrezzature costituenti proprietà comune del condominio e riposte nei locali di uso comune. Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altre persone.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DANNO BIOLOGICO (Danno alla salute)
Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica, suscettibile di accerta- mento medico legale.
ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
FABBRICATO
L’intera costruzione edile compresi fissi ed infissi e le opere ad essa pertinenti quali:
• centrale termica;
• box;
• recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a mt. 1,50;
• muri di contenimento anche di altezza superiore a mt. 3,00;
• cancelli;
• attrezzature sportive fisse;
• parco giochi e piscine;
purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti. Inoltre:
• gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento d’aria sia centralizzati che auto- nomi;
• gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono);
• gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili;
• le antenne centralizzate, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o desti- nazione;
• le tappezzerie, le tinteggiature, le controsoffittature, i parquet, le moquette, tutte le finiture e gli abbel- limenti propri di un edificio;
• gli affreschi, le statue ed i mosaici che non abbiano valore artistico.
FISSI E INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o pro- tezione.
FRANCHIGIA
È la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo.
IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettiva- mente constatabili.
LASTRE
Lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo o policarbonato, specchi, iscrizioni e decorazioni installate sugli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato.
MASSIMALE UNICO
Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione del fabbricato assicurato; anche nel caso di evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT, RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge.
POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RISARCIMENTO
Somma dovuta dalla Società a terzi in caso di sinistro.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che ne possono derivare.
SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
SCOPERTO
La percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SCOPPIO/IMPLOSIONE
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Aviva Assicurazioni S.p.A.
TERRORISMO
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, o in riferi- mento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
GLOSSARIO GIURIDICO
ARBITRATO
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
E’ l’attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l’Autorità Giudiziaria conferisce effica- cia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
E’ il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DELITTO
E’ un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontaria- mente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
• delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
DIRITTO CIVILE
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
DIRITTO PENALE
E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisi- che, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne conse- gue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
FATTO ILLECITO
Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti partico- lari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
INSORGENZA DEL SINISTRO
Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà ori- gine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza :
- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia, non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima;
- nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemen- te dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo com- portamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.
LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
ONERI FISCALI A CARICO DELL’ASSICURATO
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norma penali che viene notificata alla persona me- diante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione ini- ziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva “PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI”.
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contrav- venzioni la volontà è irrilevante.
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
SPESE DI GIUSTIZIA
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).
SPESE DI SOCCOMBENZA
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
SPESE PERITALI
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
TRANSAZIONE
Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemen- te conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
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