NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI
Professionalizzazione delle stazioni appaltanti
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
STRUMENTI PER L’AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Xxxxxx Xxxxxxx Area della committenza per il sistema integrato Regione-Autonomie locali e servizi generali Responsabile delegata di posizione organizzativa per Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale Programmazione fabbisogni, controllo e attività multidisciplinari
1 • INQUADRAMENTO GENERALE
2 • I CONTRATTI QUADRO
3 • IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
4 • I MERCATI ELETTRONICI
5 • LE PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT
1
LE DEFINIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI
ART. 3, COMMA 1 - DEFINIZIONI |
i) «CENTRALE DI COMMITTENZA», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; |
l) «ATTIVITÀ DI CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE», le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; |
m) «ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIE», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; |
n) «SOGGETTO AGGREGATORE», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; |
STRUMENTI DI ACQUISTO
ART. 3, COMMA 1 - DEFINIZIONI |
cccc) «STRUMENTI DI ACQUISTO», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. |
STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE
ART. 3, COMMA 1 - DEFINIZIONI |
dddd) «STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice. |
L’ATTIVITA’ DI CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE
GROSSISTA
ACQUISIZIONE
DI FORNITURE O SERVIZI DESTINATI A STAZIONI APPALTANTI (PREDETERMINATE)
CENTRALIZZAZIO
ATTIVITÀ DI
NE
DELLE COMMITTENZE
ATTIVITÀ SVOLTE SU BASE PERMANENTE
AGGIUDICAZIONE
DI APPALTI
PER LAVORI, FORNITURE O SERVIZI ATTIVITA’ DESTINATE A STAZIONI APPALTANTI (PREDETERMINATE) CONSISTENTI IN
INTERMEDIARIO
CONCLUSIONE
DI ACCORDI QUADRO
STRUMENTI PER LA CENTRALIZZAZIONE
APPALTI STIPULATI DALLA CUC
FORNITURE IN MAGAZZINO
SERVIZI A
GESTIONE A A
CCENTRAT
«VENDITA» DIRETTA AL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
RESI «A RIMBORSO»
ACQUISIZIONE
DI FORNITURE O SERVIZI DESTINATI A STAZIONI APPALTANTI (PREDETERMINATE)
IMPLICA UNA CAPACITA’ DI SPESA DELLA CUC
STRUMENTI PER LA CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA
STRUMENTI PER LA CENTRALIZZAZIONE
SU BASE PERMANENTE
SU BASE OCCASIONALE
GARE SU DELEGA
APPALTI CONGIUNTI OCCASIONALI
ATTIVITA’ CENTRALIZZATA MA NON CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA PER MANCANZA DEL CARATTERE PERMANENTE
STRUMENTI PER LA CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA
AGGIUDICAZIONE
DI APPALTI
STRUMENTI PER L’AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA
CONCLUSIONE
DI ACCORDI QUADRO
STRUMENTI PER L’AGGREGAZIONE
CONTRATTI QUADRO
ACCORDI QUADRO
COMPLETI
INCOMPLETI
SENZA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO
ACCORDI QUADRO/ CONVENZIONI CON 1 OE
CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO
ACCORDI QUADRO CON + OE
ACCORDI QUADRO CON 1 OE
ACCORDI QUADRO CON + OE
STRUMENTI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
STRUMENTI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE
ODA SU MERCATI ELETTRONICI
RDO SU MERCATI ELETTRONICI
SISTEMA DINAMICO D’ACQUISIZIONE
PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT
Affidamenti diretti dematerializzati
Procedure negoziate dematerializzate
Procedure ristretta dematerializzate
Procedure (tutte o alcune) dematerializzate
2
I CONTRATTI QUADRO
La Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale, al fine di razionalizzare le procedure di gara, standardizzare le domande di interesse generale e monitorare i consumi di beni e servizi, sulla base di un’analisi dei fabbisogni, stipula Contratti Quadro (legge regionale 26/2014)
Il CONTRATTO QUADRO è un istituto di carattere generale che si sostanzia in un contratto di tipo normativo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti. Va chiarito che lo strumento tipico della contrattualistica pubblica chiamato Accordo Quadro, inclusa quella sua particolare forma chiamata Convenzione Quadro, rientra nella definizione di contratto quadro.
Si evidenzia che mentre gli Accordi Quadro sono specificatamente definiti e disciplinati dal Codice degli contratti pubblici (artt. 3, co. 1, lett. iii) e 54), le Convenzioni Quadro sono individuate nell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e solo citate nel Codice tra gli strumenti in uso a Consip e agli altri soggetti puntualmente identificati dal legislatore (artt. 3, co. 1, lett. cccc) e 58, co. 8 del Codice).
I CONTRATTI QUADRO
L’attività di aggregazione della domanda si conclude con la stipulazione di CONTRATTI QUADRO cui fanno riferimento i singoli CONTRATTI ATTUATIVI.
Mentre nei contratti quadro vengono definite a monte «le regole del gioco», solo con gli appalti specifici, cd. derivati, si instaurano i singoli rapporti contrattuali (contratti attuativi) tra la stazione appaltante e l’operatore economico parte del contratto quadro.
GLI ACCODI QUADRO
Art. 33 - Direttiva 2014/24/EU |
1. […] Per «accordo quadro» s’intende un ACCORDO concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro. |
Art. 3, co. 1 – Codice contratti pubblici |
iii) «accordo quadro», l’ACCORDO concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. |
GLI ACCODI QUADRO
A) Disciplina generale
L’Accordo Quadro, definito dall’articolo 3, comma 1, lett. iii) e disciplinato dall’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici, è uno strumento di contrattazione a fasi successive.
L’Accordo Quadro (strumento) prevede che attraverso una procedura di aggiudicazione vengano selezionati uno o più operatori economici (OE) con cui stipulare una particolare tipologia di accordo, riconducibile alla categoria dei contratti normativi1, da cui discenderanno poi eventuali singoli contratti attuativi (appalti specifici o derivati) .
L’Accordo Quadro (contratto) viene concluso con uno o più OE allo scopo di stabilire regole comuni e condizioni comuni per appalti da aggiudicare successivamente. La durata di un Accordo Quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per quelli nei settori speciali, salvo casi eccezionali.
La suddivisione in fasi dell’ AQ (strumento) consente alle stazioni appaltanti di negoziare alcuni contenuti dei singoli appalti specifici, con uno o più operatori preselezionati, personalizzandoli sulla base delle proprie esigenze, ma nel rispetto del quadro generale delle condizioni stabilite dall’AQ (contratto).
1. I CONTRATTI NORMATIVI, pur non facendo sorgere l’obbligo di stipulare i contratti particolari, fanno sorgere l’obbligo di attenersi al contenuto delle clausole regolanti l’affidamento dei futuri ed eventuali contratti specifici.
GLI ACCODI QUADRO: STRUTTURA DELLO STRUMENTO
AQ STRUMENTO
1a FASE
TESA AD INDIVIDUARE I SOGGETTI DI
"CONTROPARTE" DELL'AQ NORMATIVO
SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI SULLE PROCEDURE DI GARA
AGGIUDICATO A 1 FORNITORE
AGGIUDICATO A + FORNITORI
2a FASE
XXXX AD AGGIUDICARE UN CONTRATTO D'APPALTO
SI APPLICANO LE REGOLE DELLA NEGOZIAZIONE CON O SENZA RILANCIO COMPETITIVO
1 O + APPALTI SPECIFICI
ACCORDO QUADRO (CONTRATTO NORMATIVO)
STABILISCE
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI TERMINI CHE DISPCIPLINANO LA PRESTAZIONE
(TUTTI O PARTE DI ESSI)
DURATA
PREZZI (LISTINO)
MASSIMALE (VALORE O QUANTITA‘ PRESUNTE MIN E MAX)
CONDIZIONI OGGETTIVE PER LA SCELTA DELL’OE (EVENTUALE)
CRITERI OGGETTIVI PER RIAPERTURA O MENO DEL CONFRONTO COMPETITIVO (EVENTUALE)
GLI ACCORDI QUADRO : STRUTTURA DEL CONTRATTO
GLI ACCORDI QUADRO : TIPOLOGIE
AQ COMPLETO CON UN OE:
l’aggiudicazione dei contratti d’appalto specifici avviene senza confronto competitivo, ed entro i limiti delle condizioni fissate nell'AQ normativo. Fanno parte di questa tipologia anche le CONVENZIONI QUADRO previste dal nostro ordinamento
AQ COMPLETO CON PIÙ OE:
l’aggiudicazione dei contratti specifici avviene senza confronto competitivo, mediante applicazione delle condizioni (specifiche) già prestabilite nell’AQ normativo, per cui a chi predispone l'AQ spetta una certa discrezionalità nella fissazione di tali criteri (es. a rotazione, a cascata, misto, ecc.)
AQ INCOMPLETO CON UN OE:
l’aggiudicazione dei contratti d’appalto specifici avviene senza confronto competitivo, ed entro i limiti delle condizioni fissate nell'AQ normativo, ma in tal caso le SA possono consultare l’OE parte dell’AQ, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta
AQ INCOMPLETO CON PIÙ OE:
l’aggiudicazione dei contratti specifici avviene dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti, in base alle medesime condizioni dell’AQ normativo, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni purché indicate nel capitolato speciale dell’AQ
GLI ACCORDI QUADRO
B. Elementi di valutazione strategica e vincoli per la scelta dello strumento Accordo Quadro
1. Presupposti
L’Accordo Quadro, inteso come strumento di rilievo strategico-gestionale, trova fondamento nella garanzia di flessibilità (si basa su elementi presuntivi del bisogno), di efficienza amministrativa ed economicità (consente di accorpare una serie di procedure di acquisizione, di ridurre i costi di logistica, di ottenere offerte competitive), di riduzione della necessità di ricorso alle procedure urgenti, di trasparenza negli appalti di importo esiguo. Il risultato è riassumibile in termini di efficienza complessiva di processo.
GLI ACCORDI QUADRO
2. Quando è opportuno utilizzare lo strumento AQ?
a) Quando si presume ci sia un bisogno, ma al momento dell’attivazione non vi è certezza su uno o più di questi aspetti :
1) se si potrà/dovrà stipulare l’appalto,
2) l’esatta misura/quantità oggetto dell’appalto,
3) la frequenza/il quando,
4) la modalità.
b) Per servizi o forniture ripetitivi.
c) Per avere maggiore flessibilità che riduce:
a) le procedure urgenti,
b) numerose procedure in economia.
d) Per acquisti effettuati da diverse Amministrazioni (per mezzo di centrali di committenza, o appalti congiunti o consorzi di stazioni appaltanti).
GLI ACCORDI QUADRO
3. Vincoli
Il perimetro entro il quale operare è segnato dai vincoli posti dal legislatore (artt. 54 e 35, co. 16), Codice contratti pubblici):
a) sistema chiuso: le procedure di aggiudicazione degli appalti specifici sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro concluso;
b) oggetto vincolante: in sede di aggiudicazione degli appalti specifici le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale AQ;
c) durata massima: la durata massima di un AQ normativo non può superare i quattro anni1, salvo casi eccezionali debitamente motivati (es. quando gli OE hanno bisogno di disporre di materiale con un periodo di ammortamento superiore a quattro anni che deve essere disponibile in qualsiasi momento per tutta la durata dell’AQ2);
d) massimale: il valore effettivo del complesso degli appalti conclusi in vigenza dell’AQ normativo non può superare il massimale stimato e posto a base di gara.
1. E’ opportuno precisare che, mentre gli appalti specifici devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’AQ normativo, la durata dei singoli appalti basati su detto AQ non deve necessariamente coincidere con la durata di tale AQ ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore. Dovrebbe in particolare essere possibile stabilire la durata dei singoli appalti tenendo conto di fattori quali il tempo necessario alla loro esecuzione, l’eventuale inclusione della manutenzione del materiale la cui vita utile prevista è superiore a quattro anni o l’eventuale necessità di una formazione approfondita del personale esistente ai fini dell’esecuzione (Considerando 62, Direttiva 2014/24/UE).
2. Considerando 62, Direttiva 2014/24/UE.
GLI ACCORDI QUADRO
4. Grado di completezza
Le condizioni applicabili agli appalti specifici possono essere più o meno vincolanti a seconda del grado di flessibilità di cui si deve disporre. Esistono quindi, come visto, AQ completi ed AQ incompleti. Maggiore è il grado di completezza (=maggiore competizione nella 1ª fase), minore sarà il grado di flessibilità dell’AQ. Viceversa, minore è il grado di completezza, maggiore sarà il grado di flessibilità dell’AQ (=maggiore definizione degli aspetti contrattuali nella 2ª fase).
FLESSIBILITA'
-DEFINIZIONE ASPETTI CONTRATTUALI-
2ª FASE
COMPLETEZZA
-COMPETIZIONE IN ENTRATA DEGLI OE-
1ª FASE
GLI ACCORDI QUADRO
5. Soggetti parte dell’AQ (1/2)
a) Identificazione delle parti committenti
Quando l’AQ normativo è sottoscritto da una Centrale di committenza, i soggetti pubblici beneficiari dell’AQ devono essere chiaramente indicati attraverso la denominazione o, comunque, facilmente individuabili (es. facendo riferimento a una determinata categoria di amministrazioni di un’area geografica delimitata)1.
Ciò presuppone che i beneficiari di parte committente siano esplicitamente identificati (art. 54, co. 2: «amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse».
1. Considerando 60, Direttiva 2014/24/UE.
GLI ACCORDI QUADRO
5. Soggetti parte dell’AQ (2/2)
b) Numero degli OE parti dell’AQ
La scelta del numero di OE con i quali concludere un AQ è determinata dal contesto di riferimento e dalle priorità che si intendono perseguire. Di seguito si propongono schematicamente delle possibili ipotesi:
1 OE
+ OE
GLI ACCORDI QUADRO
6. Oggetto
L’oggetto dell’AQ normativo deve essere sufficientemente dettagliato e ne devono essere predeterminati i requisiti minimi. Quando non è possibile specificare dettagliatamente le caratteristiche tecniche (es. bene o servizio altamente tecnologico), deve essere indicata una descrizione funzionale (o finalistica) dell’oggetto. In ogni caso, come detto nella parte dedicata ai vincoli, non è consentito alcun cambiamento alla descrizione dell’oggetto di acquisizione.
GLI ACCORDI QUADRO
7. Criteri di gestione dell’AQ con più operatori economici
Nel caso in cui venga concluso un AQ incompleto, la scelta tra i diversi OE parti dell’AQ è data dall’esito del rilancio competitivo (2ª fase).
Quando, invece, si progetta un AQ completo da sottoscrivere con più OE è necessario specificare a monte il metodo di scelta dell’OE affidatario di un appalto specifico (2ª fase). I metodi noti sono quello a cascata (suggerito dalla Commissione UE) e quello della rotazione (privilegiato dal Codice dei contratti).
Il metodo a cascata prevede che la SA contatti prima l’OE la cui offerta per l’aggiudicazione dell’AQ sia stata considerata la migliore e, solo se quest’ultimo non è in grado di fornire i beni e servizi richiesti, passi a contattare il secondo classificato.
Il metodo della rotazione si concretizza nella scelta della soluzione oggettivamente più adatta a soddisfare le specifiche esigenze dell’amministrazione, “ruotando” tra quelle offerte dagli OE parti dell’AQ. In ogni caso la rotazione deve esplicare i suoi effetti (oggettivi) a valle: non si tratta di un criterio selettivo astratto operante a monte!
La Stazione appaltante sceglierà il metodo di selezione più adatto al caso concreto.
CODICE DEI CONTRATTI: L’ACCORDO QUADRO NEI SETTORI ORDINARI
Art. 54. (Accordi quadro)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei SETTORI ORDINARI […], salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
2. Nei SETTORI ORDINARI, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
COMPLETO/INCOMPLETO
CODICE DEI CONTRATTI: L’ACCORDO QUADRO NEI SETTORI ORDINARI
Art. 54. (Accordi quadro)
4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
COMPLETO
CODICE DEI CONTRATTI: L’ACCORDO QUADRO NEI SETTORI ORDINARI
Art. 54. (Accordi quadro)
4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;
MISTO
CODICE DEI CONTRATTI: L’ACCORDO QUADRO NEI SETTORI ORDINARI
INCOMPLETO
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
Art. 54. (Accordi quadro)
CODICE DEI CONTRATTI: L’ACCORDO QUADRO NEI SETTORI ORDINARI
Art. 54. (Accordi quadro) |
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: |
a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'OFFERTA MIGLIORE sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro
CODICE DEI CONTRATTI: ACCORDI QUADRO NEI SETTORI SPECIALI
Art. 54. (Accordi quadro) |
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera […] gli otto anni per gli appalti nei SETTORI SPECIALI, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. |
6. Nei SETTORI SPECIALI, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. |
FOCUS SULLE CONVENZIONI QUADRO
Le CONVENZIONI sono contratti quadro, riconducibili alla tipologia degli Accordi Quadro completi stipulati con un solo OE, con i quali, da un lato il fornitore aggiudicatario di una gara si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole strutture interessate, dall’altro tali strutture definiscono quali (e quanti) beni e/o servizi intendono attivare tra quelli presenti in Convenzione.
Al termine della procedura di adesione alla Convenzione, una volta definiti gli aspetti per i quali è possibile la “personalizzazione” (beni e/o servizi attivabili), le amministrazioni contraenti emettono ordinativi di fornitura (i.e. stipulazione dei contratti attuativi) che inviano al fornitore.
FOCUS SULLE CONVENZIONI QUADRO
In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza di una Convenzione, i singoli contratti attuativi con le amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del fornitore dei relativi ordinativi di fornitura.
FOCUS SULLE CONVENZIONI QUADRO
Da dove trovano origine le convenzioni?
Le convenzioni sono uno strumento previsto esclusivamente nel nostro ordinamento giuridico.
La loro «nascita» risale ad un tempo antecedente la Direttiva 2004/18/CE, che per prima ha positivizzato un istituto, quello degli accordi quadro, già in uso presso alcuni Paesi europei.
Più precisamente la loro origine è da ricercare nella legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), il cui articolo 26 è stato numerose volte modificato da provvedimenti successivi.
FOCUS SULLE CONVENZIONI QUADRO
Art. 26 (Acquisto di beni e servizi) |
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. 2. (omissis) 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. […] |
FOCUS SULLE CONVENZIONI QUADRO
Il ruolo di Consip SpA…
Con il decreto del Ministero del Tesoro 24 febbraio 2000 viene affidata alla società Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici SpA) la realizzazione del sistema delle convenzioni ex art. 26 della legge finanziaria 2000.
Con l’approvazione dell’articolo 58, comma 1 della legge finanziaria 2001 viene estesa a Consip la possibilità di stipulare convenzioni non solo per conto del Ministero del tesoro ma anche per conto di altre PA. Conseguentemente, con DM 2 maggio 2001 vengono affidate a Consip le iniziative e le attività di cui al citato articolo 58.
La legge finanziaria 2002, all’art. 24, comma 6 ha quindi previsto che per l’acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale anche gli enti locali possano aderire alle convenzioni Consip.
FOCUS SULLE CONVENZIONI QUADRO
Le Convenzioni sono “contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete” (dal sito di Consip ).
FOCUS SULLE CONVENZIONI QUADRO
Il ruolo delle Regioni…
Successivamente, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ha esteso alle centrali di committenza regionali la possibilità di stipulare convenzioni quadro.
Art. 1 – Legge finanziaria 2007 |
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, LE REGIONI possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. |
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. |
ACCORDI E CONVENIZONI QUADRO
Art. 2 - Legge finanziaria 2010 |
225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro […] cui le stazioni appaltanti […] possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA. |
226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa. |
ACCORDI E CONVENIZONI QUADRO
La legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2010 ), ha poi introdotto una specifica disciplina relativa agli accordi quadro, prevedendo che Consip possa concludere accordi quadro a cui le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso per l’acquisto di beni e servizi.
Viene inoltre stabilito un meccanismo di benchmarking, prevedendo che le pubbliche amministrazioni che non ricorrono agli accordi quadro stipulati da Consip ne adottino i parametri, per gli acquisti di beni e servizi comparabili. Inoltre, viene precisato che le convenzioni-quadro (ex art. 26 legge 488/99) possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro.