CITTA’ DI ALESSANDRIA DIREZIONE SERVIZI GARE
CITTA’ DI ALESSANDRIA DIREZIONE SERVIZI GARE
E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI SERVIZIO GARE
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxxx – P.I./C.F. 00000000000 Tel. 0000 000000 – Fax 0000 000000
CAPITOLATO D’APPALTO
SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ALESSANDRIA.
C.I.G. 6290355528
Capo I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
1. Il presente Capitolato d’Appalto disciplina il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Comunale di Alessandria nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, Amministrazione o Stazione Appaltante e il soggetto aggiudicatario del procedimento di affidamento del servizio di custodia e vigilanza armata delle sedi degli Uffici Giudiziari di Alessandria, riconducibile all’allegato IIB del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), Categoria 23, CPC 873, a norma dell’articolo 256 bis del Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635, Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e s.m.e i..
2. Il servizio dovrà esser svolto dalla Ditta aggiudicatrice secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato, nei successivi articoli, onde garantire la sicurezza delle persone e delle cose nonché la protezione del patrimonio.
3. La Ditta aggiudicatrice del servizio, poi, per brevità, denominata Appaltatore, Affidatario o Impresa, accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla sua perfetta osservanza.
Articolo 2 - Durata del servizio
1. Il servizio ha durata annuale a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di affidamento anticipato di cui all’art. 11, comma 12, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.
2. E’ facoltà dell’Ente disporre, con apposito provvedimento, il rinnovo del servizio, per eguale durata e condizioni, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse.
3. Il rinnovo verrà comunicato all’Affidatario trenta giorni prima della scadenza.
4. Onde evitare l’interruzione di un pubblico servizio, qualora, alla scadenza del termine fissato dal contratto, l’Amministrazione non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, l’Affidatario sarà obbligato alla sua prosecuzione, nella misura strettamente necessaria alla definizione della nuova procedura di gara alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
5. La richiesta di proroga del servizio dovrà esser inviata dal Comune trenta giorni prima della scadenza contrattuale.
6. L’Affidatario sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non rispondesse a quanto prescritto dal Capitolato d’Appalto
l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria sempreché l’offerta sia rispondente alle proprie esigenze.
Articolo 3 – Cauzione definitiva
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse e/o errori effettuati nell’esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006, pari a €. 27.221,37 corrispondente al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% stante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, così come disposto dall’articolo 75, comma 7, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l’Amministrazione dichiara la decadenza dall'aggiudicazione ed acquisisce la cauzione provvisoria di cui al Disciplinare di gara, con aggiudicazione dell’Appalto al secondo in graduatoria.
5. La cauzione è costituita con le modalità di cui agli articoli 75 e 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.
6. In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1444 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
7. La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
9. Qualora l’Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro un quindici giorni dall’avvenuta
comunicazione della decurtazione della stessa pena la risoluzione di diritto del contratto.
10. La garanzia fideiussoria sarà svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo del 75% con le modalità previste dall’art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. Il residuo 25% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
11. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto, l’Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo.
Capo II – CONTRATTO
Articolo 4 – Stipulazione del contratto
1. L’Impresa Aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto.
2. L’Aggiudicatario si obbliga a far pervenire al Comune, nei tempi all’uopo comunicati, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto.
3. Un rappresentante dell’impresa è tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.
4. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato il nuovo giorno e l’ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'Impresa dall'Aggiudicazione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto a norma dell’articolo 2, arrechi grave danno al Comune, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il Direttore dell’esecuzione può procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
6. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.
7. Con la firma del contratto si accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
Articolo 5 – Documenti facenti parte del contratto
1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- il presente Capitolato;
- l'offerta economica dell’impresa aggiudicataria;
- il provvedimento di aggiudicazione
Articolo 6 – Spese contrattuali
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, quali ad esempio bolli, imposte di registrazione e diritti di segreteria, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’Aggiudicataria medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Articolo 7 – Variazioni e rinegoziazione dell’appalto
1. Secondo quanto previsto agli articoli 310 e 311 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m. e i., l’Amministrazione potrà chiedere all'esecutore del contratto una variazione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai prezzi e condizioni ivi previste, e senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l’Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l’Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’affidamento di forniture complementari o servizi analoghi ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, commi 3 e 5 del D. X.xx. 163/2006 e s. m. e i. se ne ricorrano i presupposti.
4. Se nel corso di esecuzione dell’appalto, a norma dei precedenti commi, è richiesto all'Aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l’ampliamento di quelli in essere, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
5. Ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89, le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto del contratto in funzione della riduzione ivi prevista, con una conseguente rimodulazione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.
Capo III – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE
Articolo 8 – Inizio dell'esecuzione del servizio
1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data del relativo ordine, da impartire dopo la stipulazione del contratto.
2. Su disposizione del Direttore dell’esecuzione l’avvio all’esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 3.
3. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice copia e controfirmato dal Direttore dell’esecuzione nonché dall’esecutore del servizio stesso.
Articolo 9 – Caratteristiche generali del servizio
1. A norma del citato articolo 138 del T.U.L.P.S., i servizi oggetto del presente Appalto sono ad ogni
effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere sospesi o abbandonati.
2. L’Affidatario è tenuto a comunicare per iscritto al competente ufficio comunale e agli uffici giudiziari ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L’Istituto è obbligato al rispetto della Legge 146/1990 (“Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”) dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio viene detratto dal corrispettivo dovuto nel mese successivo allo sciopero, trattenendo l’importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.
3. Nel caso che l’Appaltatore sospenda arbitrariamente il servizio, l’Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio in modo che riterrà più opportuno addebitando allo stesso la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione.
4. In ogni altro caso di rifiuto, sospensione o abbandono, anche parziale e senza valida motivazione, del servizio l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, ponendo a carico dell’Appaltatore ogni eventuale spesa sostenuta.
Articolo 10 – Caratteristiche tecniche e modalità di svolgimento del servizio
1. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto dall’Affidatario con le modalità che saranno in seguito descritte.
2. Le Imprese partecipanti, al fine della presentazione dell’offerta, dovranno aver preso esatta conoscenza dello stato dei luoghi, degli immobili da sottoporre a vigilanza, delle loro condizioni di accessibilità dei beni mobili di dotazione e di ogni altra circostanza inerente al servizio di vigilanza.
3. Conseguentemente, l’Impresa aggiudicataria, non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione dei ogni elemento relativo all’ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche.
4. Le sedi, orari e modalità di svolgimento del servizio sono i seguenti:
A) vigilanza fissa del PALAZZO DI GIUSTIZIA in X.xx Crimea, 81, in unico turno da parte di 2 Guardie Giurate.
Il servizio dovrà esser svolto nei pressi dell’ingresso principale del Palazzo con i seguenti orari:
a. dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 7,00 alle ore 17,30;
b. il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,30;
B) vigilanza fissa degli UFFICI DI SORVEGLIANZA e dell’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE in Xxx Xxxxxxx, 00/X, AI RISPETTIVI PIANI, nonché degli UFFICI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI (UNEP) in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0, in unico turno da parte di 1 Guardia Giurata dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle ore 7,30 alle ore 14,30.
Nel servizio di cui ai punti A e B, sono previsti i seguenti interventi:
a. controllo dell’ingresso tramite metal detector con identificazione delle persone che accedono e verifica delle ragioni di accesso, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite specificamente in ordine al divieto di accesso di persone indesiderabili. Fuori dell’orario di ufficio (che verrà indicato dagli Uffici giudiziari), a chi voglia accedere dovrà esser richiesta indicazione in merito all’ufficio o alla persona che si intende raggiungere e, prima di consentire l’accesso, si dovrà contattare telefonicamente l’ufficio o la persona indicata per avere conferma sulla legittimità dell’accesso medesimo;
b. assistenza al pubblico, comprensiva – su richiesta – di indicazioni agli utenti relativamente all’ubicazione dei vari uffici e servizi;
c. controllo tramite metal detector dei pacchi, involucri, scatole, ecc. recapitati segnalandone l’arrivo ai rispettivi uffici per il ritiro;
d. controllo emergenze;
Nell’ipotesi di cui al punto A) è, inoltre, prevista:
a. la gestione di sistemi ed apparecchiature tecnologiche di cui dispone il Palazzo di Giustizia, compresi i sistemi di videosorveglianza. L’accesso e sosta nella guardiola è consentito esclusivamente alle Guardie ed alle Forze di Polizia autorizzate;
b. l’apertura della porta carraia con identificazione preventiva delle persone che intendono accedere al palazzo e rilascio di PASS, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal Tribunale e/o dalla Procura della Repubblica;
c. un’attività di vigilanza ispettiva effettuata a turno e ad intervalli irregolari da un’unità di personale con:
− perlustrazione dei corridoi e dei vari piani per rilevare eventuali circostanze e/o comportamenti ritenuti pregiudizievoli alla sicurezza;
− controllo esterno del Palazzo del Tribunale onde evitare qualsiasi forma di assembramento sospetto nelle sue immediate adiacenze ovvero il posteggio di qualsiasi mezzo contro il
muro dello stesso informandone, all'occorrenza, le Forze di Polizia nonché il Sig. Presidente del Tribunale e/o Sig. Procuratore della Repubblica e la Ditta di appartenenza;
Dovranno essere effettuati almeno 2 (due) giri di perlustrazione nell’arco della mattinata e almeno 1 (uno) giro nelle ore pomeridiane di apertura al pubblico degli uffici, allo scopo di vigilare e prevenire eventuali atti di malintenzionati, vista la costante frequentazione e stazionamento di pubblico.
C) Xxxxxxxxx ispettiva controllo chiusura locali delle sedi di cui alle lettere A) e B).
Lo svolgimento del servizio di vigilanza ispettiva con verifica chiusura dei locali deve avvenire tutti i giorni, escluso i festivi, in orario concordato con il Presidente del Tribunale e/o Procuratore.
In particolare viene richiesto (in orari diversi da quelli previsti per la vigilanza fissa) un passaggio con controllo chiusura degli accessi principali previa verifica degli accessi degli uffici interni, onde individuare la presenza di eventuali fonti di rischio (principi di incendio o di allagamenti, presenza di soggetti estranei ai servizi).
Nell’espletamento del servizio il personale preposto dovrà assicurare in ogni caso che tutti gli accessi esterni siano chiusi e che sia impedita l’intrusione di persone e/o cose.
5. L’Impresa dovrà impegnarsi a garantire il servizio oggetto dell’appalto anche nelle future ed eventuali sedi che potranno essere individuate a seguito del trasferimento degli Uffici giudiziari e/o dell’UNEP nel corso di validità dell’appalto.
6. In caso di necessità, su richiesta del Tribunale/Procura, è fatto obbligo predisporre il piantonamento degli edifici giudiziari per il tempo strettamente necessario ad eliminare qualsiasi pericolo di danno a persone o cose, sia di proprietà comunale che non, purché in relazione con il presente servizio. Tale servizio potrà avere una durata massima di 8 ore consecutive dal momento della richiesta e deve ritenersi compreso nel corrispettivo del servizio offerto in sede di gara.
7. In caso di emergenza la Ditta dovrà, inoltre, mettere a disposizione del personale aggiuntivo di pronto impiego entro 15 minuti dalla richiesta del Tribunale/Procura. I corrispettivi relativi tali interventi straordinari saranno oggetto di conteggio separato.
Articolo 11 - Requisiti del personale addetto allo svolgimento del servizio
1. L’Appaltatore si obbliga a svolgere il servizio a mezzo di proprio personale, regolarmente assunto, di assoluta fiducia, provata riservatezza e qualificazione;
2. Il suddetto personale dovrà avere la nomina di “guardia particolare giurata” a norma dell’articolo 138 del TULPS e dell’artico 250 e seguenti del citato Regolamento di esecuzione e s.m. e i. ed essere in possesso
delle prescritte autorizzazioni.
3. Entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l’Istituto dovrà trasmettere all’Amministrazione, presso il Servizio Provveditorato in Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx:
A) un elenco nominativo delle 5 unità di personale che saranno addette al servizio con l’indicazione, per ognuno, della qualifica e dell’inquadramento nei livelli del CCNL di categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni. Per ciascuno dovrà esser, altresì, trasmessa copia del Decreto di nomina a guardia particolare giurata, in corso di validità, e del relativo porto d’armi. Il mancato invio dell’elenco nei termini comporterà l’applicazione di una penale di € 2.000,00 e, nell’ipotesi in cui l’inadempienza persista decorsi tre giorni dalla diffida ad adempiere, il contratto è risolto di diritto;
B) il nominativo del soggetto che, in luogo del titolare dell’Istituto di vigilanza, può assumere la funzione di “responsabile” con il compito coordinamento e vigilanza dell’operato delle guardie giurate che sarà, altresì, competente a tenere i contatti con l’Ente appaltante per qualsiasi necessità. Il responsabile dovrà essere munito di recapito telefonico, fax e indirizzo e-mail da comunicare al Direttore dell’esecuzione prima della data di inizio del servizio. Il mancato invio di tale nominativo comporterà l’applicazione di una penale a norma dell’articolo 23.
4. Il personale individuato dovrà essere di fiducia e di gradimento all’Amministrazione Comunale e/o degli Uffici Giudiziari.
5. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto l'Amministrazione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal servizio degli addetti che, nell'espletamento del medesimo, risultassero non idonei o inadeguati ovvero che manifestino imprudenze, imperizie o comportamenti non consoni al proprio incarico.
6. Nel caso di esercizio di tale facoltà l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. L’Appaltatore s’impegna a garantire la presenza continuativa delle persone individuate come titolari del servizio al fine di evitare un rallentamento delle attività di controllo loro assegnate. Le sostituzioni con il personale preventivamente individuato saranno consentite solo in caso di assenze per ferie o malattie.
8. Le eventuali variazioni dei componenti della squadra in servizio per motivazioni diverse dovranno essere precedentemente concordate con il responsabile della sicurezza. In caso di assoluta urgenza la sostituzione dovrà esser comunicata prima dell’inizio del servizio. La reiterata inosservanza della presente disposizione comporterà l’applicazione di penali.
Articolo 12 - Obblighi del personale addetto allo svolgimento del servizio
1. Le Guardie Giurate opereranno alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica o loro delegati, e durante l’orario di lavoro dovranno mantenere un contegno irreprensibile nei confronti sia del personale degli Uffici giudiziari sia dell’utenza che accede alle varie sedi.
2. Le Guardie non dovranno lasciare il posto di servizio se non preventivamente autorizzate.
3. Le Guardie dovranno, inoltre:
A) svolgere l’attività di vigilanza di cui al presente Capitolato nel pieno rispetto delle previsioni ivi indicate, nonché degli obblighi ed adempimenti all’uopo previsti nel citato Decreto Ministeriale n. 269/2010;
B) indossare la divisa d’ordinanza dell’Istituto di Vigilanza ed un contrassegno di riconoscimento; l’arma in dotazione dovrà esser ben visibile;
C) esser dotati di idonea apparecchiatura (radio ricetrasmittente o altro strumento idoneo) che consenta, in ogni momento, la comunicazione tra le varie unità impegnate nel servizio ed il collegamento con un centro di comunicazione/Centrale operativa avente le caratteristiche di cui all’Allegato A del
D.M. 269/2010 onde garantire la possibilità di interventi coordinati;
D) informare tempestivamente la centrale/centro operativo nel caso in cui si verificassero situazioni di pericolo richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine;
4. Gli addetti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. L’Istituto assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L’Istituto s’impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa. Il legale rappresentante dell’Istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
5. Le presenze giornaliere delle unità lavorative saranno comprovate mediante firma, apposta su di un apposito registro predisposto dall'Appaltarore presso ogni edificio, nel quale dovranno risultare: cognome e nome degli addetti, data, ora di ingresso e ora di uscita e la relativa firma di ciascuno di essi.
6. E' fatto obbligo al personale comunicare, mediante appositi referti di servizio, sottoscritti in calce anche dal titolare dell'Istituto o soggetto all’uopo delegato, qualsiasi fatto od evento anomalo riscontrato durante le ispezioni nonché gli eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti ed apparecchiature allocate presso i locali in argomento onde consentire l’intervento della ditta incaricata all’assistenza.
7. Tali referti devono essere trasmessi agli Uffici giudiziari interessati al massimo entro il giorno successivo a quello cui si riferiscono i fatti, fatto salvo l’obbligo di trasmissione immediata degli stessi alle Forze dell’Ordine ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i più opportuni interventi nel caso in cui si siano rilevati fatti costituenti reato o comunque turbativi dell’ordine e sicurezza pubblica.
8. Tali reports saranno periodicamente verificati a cura del responsabile della sicurezza degli Uffici Giudiziari o suo delegato; irregolarità o negligenze nella quotidiana documentazione delle attività, daranno luogo all’applicazione di penali.
Articolo 13 – Subappalto
1. Ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del D.Lgs. n. 163, è fatto assoluto divieto all’Impresa il subappalto del servizio di vigilanza armata, stante la natura peculiare del servizio in oggetto, pena la risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, e fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Capo IV – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E DELL’AMMINISTRAZIONE
Articolo 14 - Oneri a carico dell'Appaltatore
1. L’Istituto s’impegna a svolgere i servizi con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e altri documenti di gara, nonché degli obblighi ed adempimenti all’uopo previsti nel citato Decreto Ministeriale n. 269/2010 e delle altre disposizioni vigenti in materia, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 23.
2. In particolare l’Affidatario dovrà:
A) comunicare al Comune, nel termine di tre giorni dal verificarsi del fatto, ogni eventuale provvedimento di revoca o sospensione delle licenze e autorizzazioni previste per lo svolgimento del servizio;
B) dotare le Guardie Giurate dei mezzi, apparecchiature ed attrezzature idonee all’espletamento delle mansioni affidate, garantendo il perfetto funzionamento delle stesse ed un buono stato di manutenzione onde garantire la sicurezza degli operatori e l’efficienza dei servizi;
C) avere una propria sede operativa, per il servizio oggetto del presente appalto, situata nel territorio del Comune di Alessandria. Prima della stipula del contratto l’Istituto di vigilanza comunica al Comune l’indirizzo della propria sede operativa, indicando anche il relativo numero telefonico e di fax. Qualsiasi comunicazione rivolta all’Istituto di vigilanza, trasmessa via fax alla sede operativa, è da ritenersi valida fra le parti come se effettuata presso la sede legale;
D) curare l’aggiornamento tecnico ed operativo del proprio personale nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 269/2010;
E) sostituire, a semplice richiesta, il personale che per qualsiasi motivo non sia gradito dall’Amministrazione o dal Tribunale/Procura;
F) assume l’obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale il più rigoroso segreto in ordine ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza o possesso nello svolgimento del servizio con divieto di divulgarli e di farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo. L’inosservanza di tale obbligo comporterà il pagamento all’Amministrazione di una penale a norma dell’articolo 23;
G) astenersi dal manomettere apparecchiature, attrezzature e oggetti di qualsiasi genere, di proprietà dell’Amministrazione;
H) assumere inoltre ogni ulteriore onere per la fornitura di qualsiasi supporto tecnico e non, connesso alle prestazioni da svolgere, senza ulteriori costi per il Comune;
3. In caso di eventi di forza maggiore (es. incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili all’Istituto di vigilanza aggiudicatario medesimo e/o al suo personale, alluvioni e altre cause simili) che possano ritardare l’esecuzione del servizio o che comportino l’impossibilità ad espletarlo secondo le modalità richieste, l’Istituto dovrà dare immediata comunicazione al Comune che potrà prendere gli opportuni provvedimenti, previo accertamento dell’esistenza e validità della suddetta forza maggiore.
4. Alla scadenza del termine di validità del contratto di affidamento del presente servizio, L’Istituto, se richiesto, dovrà affiancare l’eventuale nuovo Aggiudicatario dei servizi per un periodo massimo di quindici giorni.
Articolo 15 – Clausola sociale di salvaguardia e tutela occupazionale
1. Qualora l’Aggiudicatario sia un Istituto diverso dall’attuale affidatario del servizio, trovano applicazione gli articoli 25 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Articolo 16 - Responsabilità e copertura assicurativa
1. E’ fatto obbligo al Fornitore di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
2. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, all’Amministrazione Giudiziaria e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità del Fornitore stesso senza riserve e/o eccezioni. Sono espressamente considerati soggetti terzi tutti i dipendenti degli uffici giudiziari in servizio nelle sedi oggetto dell’appalto ed il personale dello stesso Fornitore, che dovrà comunque essere opportunamente assicurato.
3. Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.
4. A tal fine, l’Istituto prima della stipula del contratto dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, a copertura dei rischi infortuni e di tutti i rischi per la responsabilità civile, avente una durata pari a quella del contratto e con i massimali minimi previsti dall’allegato F1 al Decreto del Ministro dell’Interno n. 269/2010.
5. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
6. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa.
7. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto.
8. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a norma dell’articolo 3 e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. Qualora l’Impresa sia un’associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e s. m.i., le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Articolo 17 - Obblighi inerenti il personale dipendente
1. L’Appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d’indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, all’esatta osservanza di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, nonché di di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
A) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, è obbligato ad applicare integralmente, anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
B) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa, sanitaria e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali impegnandosi a non praticare condizioni normative e retributive inferiore a quelli stabiliti dagli stessi;
2. L’Istituto solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell’esecuzione del servizio e/o derivante da proprie inadempienze in merito.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Articolo 18 - Osservanza della normativa sulla sicurezza
1. L’Istituto di vigilanza è tenuto a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.), ed in particolare dovrà:
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle
persone addette e dei terzi;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Articolo 19 - Tutela della riservatezza dei dati personali e Codice di Comportamento
1. Ai sensi dell’articolo 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s. m. e i., l’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, designa l’Impresa Appaltatrice quale Responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa necessariamente acquisirà per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato per tutto il periodo di validità dello stesso.
2. L’Amministrazione Comunale e l’Appaltatore dichiarano già fin d’ora:
A) di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le disposizioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
B) di prestare il consenso al trattamento dei dati;
C) di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della servizio anche oltre i limiti temporali di validità del servizio stesso;
D) di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
3. l’Impresa dovrà:
A) relazionare il Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate ed obbligarsi ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
B) consentire l’accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all’applicazione delle misure di sicurezza adottate.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione
di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente Capitolato – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Articolo 20 – Clausola di riservatezza
1. Il Comune si impegna a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale o amministrativa delle quali è venuto a conoscenza in ragione del presente Capitolato e/o nell’espletamento del relativo servizio, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l’accoglimento del diritto di accesso a tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Alessandria esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di espletamento della gara e della stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la presente procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990.
3. I dati forniti verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Capo V – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI
Articolo 21 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
1. Il Comune verifica il regolare andamento del servizio da parte dell’Appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, anche su segnalazione del Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica.
2. E’ nella facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.
3. La Ditta appaltatrice, trattandosi di servizio pubblico, è obbligata a fornire con tempestività, a semplice richiesta, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario.
5. Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le
manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
6. Le segnalazioni scritte di xxxxxxxxxxx, trasmesse dagli Uffici giudiziari al Direttore dell’esecuzione, se oggetto di riscontro dei presupposti comprovanti il disservizio, si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all’adempimento delle disposizioni contrattuali.
Articolo 22 – Richiami e diffide in corso di esecuzione
1. Ove in fase di controllo della corretta esecuzione del servizio emergano inadempimenti, l’Amministrazione procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate, assegnando un termine massimo di 10 giorni per il corretto adempimento.
2. l'Appaltatore entro il termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all’Amministrazione Comunale.
3. Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale ed applicare le penalità previste dall’articolo 23.
4. In caso di mancata o incompleta attuazione alle indicazioni fornite, l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ponendo a carico di dell’Appaltatore ogni eventuale spesa sostenuta.
5. Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456, comma 2, del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l’incameramento del deposito cauzionale definitivo e con l’esecuzione della prestazione in danno alla ditta, a carico della quale resterà ogni onere aggiuntivo rispetto all’importo convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Articolo 23 – Penalità: fattispecie e importi
1. Fatto salvo e impregiudicato l’ulteriore risarcimento del danno, il Comune potrà applicare le seguenti penali:
A) mancata trasmissione dell’elenco nominativo delle unità di personale addette al servizio e di quelle addette a loro sostituzione, e relativi documenti, nei termini di cui all’art. 11: € 2.000,00;
B) ritardato o parziale avvio del servizio: € 2.000,00;
C) rifiuto, sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio: € 2.000,00;
D) mancata esecuzione del servizio nelle sedi di cui all’art. 10: €. 200,00 per sede al giorno;
E) presenza di personale in misura inferiore a quella prevista: €. 200,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno;
F) assenze dal servizio programmato per più di un’ora: €. 200,00 al giorno per unità di personale assente;
G) comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente e non conforme alle regole di correttezza professionale): € 200,00;
H) mancata redazione dei referti di cui all’articolo 12: € 200,00 per ogni referto mancante;
I) inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
J) omissione del pronto intervento di cui all’art. 10, comma 7, o ritardo nell’intervento di oltre 15 minuti: € 1.000,00 per ogni contestazione;
K) segnalazione di evento grave e manifesta inefficienza del servizio svolto: € 1.000,00 per ogni contestazione;
L) condizioni di sicurezza del lavoro difformi dagli obblighi di legge: € 1.000,00 per ogni contestazione;
M) violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 5.000,00 per ogni contestazione;
N) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 200,00 e € 2.000,00 commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.
2. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.
3. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma 1. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l’applicazione della stessa penale.
4. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale dell’appalto.
5. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale è facoltà, per l’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
6. L’applicazione della penale non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.
7. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva.
8. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 3.
Capo VI – PAGAMENTI ALL’IMPRESA
Articolo 24 – Corrispettivo e pagamenti
1. Il prezzo che sarà corrisposto è quello indicato nell’offerta, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche. Detto importo comprende tutti i costi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
2. Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all’Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall’Istituto di vigilanza, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio o, in ogni altro caso, anche per cause di forza maggiore, non è computato nel corrispettivo dovuto dal Comune.
4. Nessun prezzo, indennizzo o risarcimento del danno è riconosciuto all’Istituto in relazione ad eventuali maggiori attività che dovessero essere svolte rispetto a quelle previste nel presente Capitolato.
6. Le prestazioni aggiuntive che possono essere richieste a norma dell’articolo 10, comma 7, dovranno essere oggetto di apposita fatturazione.
7. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, previo accertamento del Direttore dell’esecuzione della verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell’Amministrazione.
8. Il pagamento avverrà a seguito dell’esito positivo sulla correttezza contributiva, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC).
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.
2. A tal fine, l’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Il CIG (codice identificativo gara) sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.
4. Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale.
Articolo 26 – Sospensione dei pagamenti
1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'Istituto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione può procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato garanzia di cui all’art. 3.
Capo VII – CESSIONI – MODIFICHE ATTINENTI L’APPALTATORE
Articolo 27 – Cessione del contratto, modifiche delle ragione sociale e Subentro
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.
2. E’ fatto, comunque, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Impresa aggiudicataria.
3. La comunicazione di variazione di cui al comma 2 è corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
4. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 2 e 3, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 1, comma 2, della Legge 392/1941, modificato dal comma 526, articolo unico, della Legge di Stabilità per l’anno 2015, L. 190/2014, che prevede il subentro del Ministero della giustizia nei rapporti in corso, di cui è parte il Comune.
Articolo 28 – Cessione del credito
1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'Aggiudicatario verso l’Amministrazione a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Amministrazione.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Aggiudicatario cedente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 29 – Fallimento o morte dell’Appaltatore
1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 e s. m. e i..
2. In caso di morte e di subentro nell’attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.
3. A tal fine, l’Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.
4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi d’impresa individuale, la morte, interdizione o inabilitazione del titolare, comporta l’applicazione della disciplina di cui all’art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 263 e s.m..
5. Nelle ipotesi di cui ai commi in cui precedenti, qualora il rapporto contrattuale non possa proseguire ovvero il Comune non intenda autorizzare il subentro, l’esecuzione del servizio potrà essere affidata al concorrente che segue in graduatoria.
Capo VIII – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Articolo 30 – La risoluzione
1. In caso di inadempienza o irregolarità nell’esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore, il Comune di Alessandria, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile previa contestazione dell’irregolarità o inadempimento a norma dell’articolo 22.
2. l’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nelle ipotesi previste dagli articoli 3, 11, 13, 16, 19, 22, 25 e 28 del presente Capitolato nonché nel caso in cui:
A) dopo la stipula del contratto si accerti siano state prodotte false dichiarazioni;
B) vengano meno i requisiti di carattere generale e morale;
C) venga revocata la licenza prefettizia rilasciata a norma dell’articolo 134 e seguenti del
T.U.L.P.S. e dell’articolo 257 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione;
D) vi sia sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Istituto per causa ad esso non imputabile;
E) l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente;
F) ciò sia previsto da apposite disposizioni legislative;
3. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del Comune di Alessandria affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Articolo 31 – Il recesso
1. Il Comune di Alessandria (ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 / 2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e/o i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. Il Comune in qualunque momento può comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse.
3. A norma dell’articolo 1, comma 2, della Legge 392/1941, il Ministero della giustizia che subentra nei rapporti in corso, di cui è parte il Comune, ha facoltà di recesso dal presente contratto.
4. In caso di recesso anticipato l’Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, alla restituzione della cauzione definitiva, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
CAPO IX - NORME FINALI
Articolo 32 – Accesso Agli Atti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., il diritto d’accesso agli atti della presente procedura di affidamento è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Articolo 33 – Comunicazioni
1. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l’aggiudicatario dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o all’indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell’offerta e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest’ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.
Articolo 34 - Controversie
1. Per le controversie relative il presente Appalto è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.
2. Non è ammesso l’arbitrato e ai sensi dell’art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.
Articolo 35 – Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:
A) il Regio Decreto n. 773/31 (T.U.L.P.S.), il relativo Regolamento di esecuzione, il Regio Decreto n. 635/1940, e loro successive modificazioni e integrazioni;
B) il Decreto del Ministro dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269 “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”;
C) il Codice Civile;
D) le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
E) le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/08).
F) Il regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Alessandria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 12 gennaio 1998;
G) le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.