GIUNTA REGIONALE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE
Servizio Gare e Contratti Ufficio Appalti Beni e Servizi
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta telematica sopra soglia per l’affidamento dei servizi assicurativi della Giunta Regionale d’Abruzzo. Lotto nr.1 polizza RCT/RCO - Lotto nr.2 KASKO dipendenti in missione
PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 6
1.3 IDENTIFICAZIONE 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1 DOCUMENTI DI GARA 7
2.2 CHIARIMENTI 8
2.3 COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
3.1 DURATA 11
3.2 OPZIONI E RINNOVI 11
3.3 REVISIONE DEI PREZZI 12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
5. REQUISITI GENERALI 14
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 16
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 17
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 18
7. AVVALIMENTO 19
8. SUBAPPALTO 19
9. GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 20
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 22
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 25
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 26
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 26
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 30
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’XXXXXXXX 000 XXX XXX X.X. 00 MARZO 1942, N. 267 30
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 31
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 31
14. OFFERTA TECNICA 32
15. OFFERTA ECONOMICA 34
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 35
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 35
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 53
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 54
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 55
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 55
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 56
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 56
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 57
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 58
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 58
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 60
24. CODICE DI COMPORTAMENTO 60
25. ACCESSO AGLI ATTI 61
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 61
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 61
28. ALLEGATI 61
PREMESSE
Con determina n. DPB004/215 del 18/11/2022 , il Servizio Gare e Contratti ha stabilito di indire la gara perl’affidamento dei servizi assicurativi della Regione Abruzzo, rami RCT/RCO (LOTTO 1) e KASKO dipendenti in missione (LOTTO 2) per un periodo di mesi 24.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è la Xxxxxxx Xxxxxxx XXX0. Xxxxx 0 CIG 9490547723 – CUI S80003170661202200043. Lotto 2 CIG 9490571AF0 - CUI S80003170661202200044.
Il Responsabile del procedimento di entrambi i lotti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Servizio Gare e Contratti (xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx).
Il Responsabile del procedimento di gara di entrambi i lotti, è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile dell’Ufficio Appalti Beni e Servizi (xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx).
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per entrambi i lotti, con l’esclusione, relativamente alla polizza RCT/RCO, della gestione delle attività di cui al punto M), art. 3.3 delle “Estensioni di garanzia” relativa ai danni materiali e diretti derivanti da circolazione stradale causati nell’ambito del territorio regionale a terzi e alle cose di terzi da fauna selvatica ed ungulati, con esclusione dei danni alle colture, demandata al Dipartimento Agricoltura, è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile dell’Ufficio Gestione Contratti (xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx ).
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021,e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelpredetto documento
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nellapresentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatoreeconomico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento eprogrammi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla
Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Manuale Operativo Gara Telematica” costituente l’Allegato 4.4 del presente documento.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx- aperti dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenzadell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamentoo del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di
operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema esulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultantidalle registrazioni di
sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cuial decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993,
n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Manuale Operativo Gara Telematica”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile ogni giorno in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione delbando alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nell’Allegato 4.4 “Manuale Operativo Gara Telematica”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cuiall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensidel Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificatoai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità,rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenziaper l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed èqualificato
in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è gratuito edè consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
L’identificazione avviene effettuando la procedura di registrazione alla Piattaforma mediante l’accesso all’apposita “Area Fornitori”. Sarà necessario compilare il modulo di attivazione e confermare la procedura di iscrizione.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando una email all’indirizzo pec xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 1 – polizzaRCT/RCO - comprensivo dei seguenti allegati:
A.1 – Criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche Lotto 1;
A.2 - Prospetto economico Lotto 1;
A.3 - Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018;
A.4 – Statistica sinistri Lloyd’s Regione Abruzzo 2019-2022 in forma anonima.
2. Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 – polizza KASKO dipendenti in missione - comprensivo dei seguenti allegati:
A.1 – Criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche Lotto 2;
A.2 - Prospetto economico Lotto 2;
A.3. - Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018;
A.4 - Statistica sinistri Regione Abruzzo KASKO - periodo 2017-2022
3. Bando di gara;
4. Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati:
- All. 4.1 - Domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative/modelli offerta tecnica / modello offerta economica per i lotti 1 e 2;
- All. 4.2 - Dichiarazioni da prestare in caso di avvalimento per i lotti 1 e 2;
- All. 4.3 - Modello DGUE in formato elettronico per i lotti 1 e 2;
- All. 4.4 - Manuale operativo gara telematica contenente le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l’utilizzo della stessa;
- All. 4.5 - Patto d'Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.703 del 27.08.2015.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxx e sulla Piattaforma al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx .
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione diquesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per lapresentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione “Chiarimenti” della piattaforma appositamente riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione allapiattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazionedelle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione “Chiarimenti” e sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla presente gara, raggiungibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxx .
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sonoeseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite pec inoltrata o direttamente dalla piattaforma. Dall’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx o da Servizio Gare e Contratti, dall’indirizzo xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di nonaggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggiodi cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cuiagli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito
certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari,anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregatio consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resaa tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati siintende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella 1
Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo (relativo ad una durata biennale) |
1 | Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera | 9490547723 | € 1.300.000,00 |
2 | KASKO dipendenti in missione | 9490571AF0 | € 12.000,00 |
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è riportato nelle tabelle che seguono.
Lotto n. 1 - CIG 9490547723
Tabella 2
Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo (relativo ad una durata biennale del contratto) |
Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera | 66516000-0 | P | € 1.300.000,00 |
A) Importo totale soggetto a ribasso | € 1.300.000,00 | ||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | € 0,00 | ||
A) + B) Importo complessivo a base di gara | € 1.300.000,00 |
L’importo complessivo a base di gara, relativo ad una durata del contratto di due anni, è pari a €
1.300.000,00 al lordo delle imposte.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara del presente lotto comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato sulla base del CCNL stipulato fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente e del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, tenuto conto anche della sinistrosità della copertura, pari ad € 13.000,00 su base annua, corrispondenti al 2% del premio annuale posto a base d’asta.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio regionale.
L’importo a base di gara del lotto è stato calcolato sulla base dei premi già posti a base di gara nei precedenti appalti, incrementati in misura adeguata alla rilevante sinistrosità registrata dal contratto nel periodo trascorso ed in relazione al particolare momento storico in cui viviamo, tuttora caratterizzato dalla pandemia e dal conflitto bellico in essere che ha determinato un significativo aumento generale dei costi.
L’importo di cui sopra, come da prassi, ricomprende la componente provvigionale del broker, nella misura del 8,50% del relativo premio imponibile.
Lotto n. 2 - CIG 9490571AF0
Tabella 3
Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale)S (secondaria) | Importo (relativo ad una durata biennale del contratto) |
KASKO dipendenti in missione | 66515000-3 | P | € 12.000,00 |
C) Importo totale soggetto a ribasso | € 12.000,00 | ||
D) Xxxxx per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | € 0,00 | ||
A) + B) Importo complessivo a base di gara | € 12.000,00 |
L’importo complessivo a base di gara, relativo ad una durata del contratto di due anni, è pari a € 12.000,00 al lordo delle imposte.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara del presente lotto comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato sulla base del CCNL stipulato fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente e del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, tenuto conto anche della sinistrosità della copertura, pari ad € 240,00 su base annua, corrispondenti al 2% del premio annuale posto a base d’asta.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio regionale.
L’importo a base di gara del lotto è stato calcolato sulla base dei premi già posti a base di gara nei precedenti appalti, incrementati in misura adeguata all’aumento generale dei costi
determinato dalla pandemia e dal conflitto bellico in essere.
L’importo di cui sopra, come da prassi, ricomprende la componente provvigionale del broker, nella misura del 8,50% del relativo premio imponibile.
Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi i lotti e potrà risultare aggiudicatario di tutti e due.
Il valore globale stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, come somma del valore di tutti i lotti è pari a € 2.952.000,00 al lordo delle imposte e/o di contributi di legge.
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) per ciascun lotto è di 24 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 15/12/2022 o del giorno di consegna del servizio in viad’urgenza.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
Il contratto può essere rinnovato per entrambi i lotti, alle medesime condizioni, per unadurata pari a mesi 24, per i seguenti importi relativi a ciascun lotto:
- Lotto 1: € 1.300.000,00 (un milione e trecentomila/00) al lordo delle imposte, fatta salva l’applicazione allo stesso del ribasso offerto in sede di gara;
- Lotto 2: € 12.000,00 (dodicimila/00) al lordo delle imposte, fatta salva l’applicazione allo stesso del ribasso offerto in sede di gara.
L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione per ciascun lotto può essere prorogata per i l tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Il valore globale stimato dell’appalto calcolato come somma del valore di entrambi i lotti,è pari ad € 2.952.000,00 (due milioni novecento cinquantaduemila/00), al lordo delle imposte, così suddiviso:
Tabella 3
LOTTO 1 | |||
Importo a base di gara (2 anni) | Importo per rinnovo (2 anni) | Importo per opzione di proroga tecnica (6 mesi) | Valore globale lotto 1 |
€ 1.300.000,00 | € 1.300.000,00 | € 325.000,00 | € 2.925.000,00 |
LOTTO 2 | |||
Importo a base di gara (2 anni) | Importo per rinnovo (2 anni) | Importo per opzione di proroga tecnica (6 mesi) | Valore globale lotto 2 |
€ 12.000,00 | € 12.000,00 | € 3.000,00 | € 27.000,00 |
TOTALE (LOTTO 1 + LOTTO 2) | |||
Importo a base di gara (2 anni) | Importo per rinnovo (2 anni) | Importo per opzione di proroga tecnica (6 mesi) | Valore globale dell’appalto |
€ 1.312.000,00 | € 1.312.000,00 | € 328.000,00 | € 2.952.000,00 |
3.3 REVISIONE DEI PREZZI
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti rispettivamente all’art. 1.4 “Variazione del rischio” del Capitolato Speciale d’Appalto per la polizzaRCT/O ed all’art.1 “Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente” per la polizza Kasko e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
Il Contraente entro trenta giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta direvisione. Entro ulteriori trenta giorni la Società dovrà comunicare l’adesione alla proposta del Contraente ovvero la volontà di recedere.
In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dallanuova annualità. In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla scadenza dell’annualità.
Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovocontratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di trenta giorni successivo alla scadenza dell’annualità. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non si intende valido in caso di mancata produzione, da parte della Compagnia, delle informazioni sui sinistri, riferite fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Gli operatori economici possono partecipare, per ciascun lotto, nella forma associata della coassicurazione, ai sensi dell’art.1911 del Codice Civile, indicando specificamente il nominativo della Compagnia Delegataria e della/e Compagnia/e coassicuratrici.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare,in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietatopartecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applical'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possonoeseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e
c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i qualiconcorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente xxxx.Xx caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso diinosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nellamedesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. Imedesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono parteciparead altri lotti da soli o in coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano ladisciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza esoggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzodell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso deirelativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza mapriva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente farparte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanzaovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentrela durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere dirappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo delpotere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario dellasub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate aduna procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate qualiesecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia dilavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensidell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazionedell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazioneaffidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. nr.703 del 27/08/2015 e il mancato rispetto dello stessocostituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti neicommi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazionedei requisiti devono essere trasmessi mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE” in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 o trasmessi tramite pec all’indirizzo xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx in fase di comprova degli stessi.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesidi cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondole modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS – all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.
Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE:
- aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;
oppure:
- aver ricevuto la comunicazione di cui all’art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Nel presente appalto sono stati inseriti, per entrambi i lotti, requisiti di capacità economicae finanziaria come appresso elencati in considerazione della natura prettamente finanziaria dei servizi assicurativi:
LOTTO 1
c) aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi annua nel ramo oggetto di partecipazione, almeno pari a € 30.000.000,00, in ragione di due volte il massimale della polizza RCT/RCO previsto nelCapitolato Tecnico (15.000.000,00 euro).
Tale scelta risiede nella natura aleatoria del servizio oggetto d’appalto relativo alla polizzaRCT/RCO laddove il massimale previsto rappresenta l’esposizione finanziaria al rischio daparte della Compagnia. In ogni caso, l’entità dei requisiti economico finanziari fissata è tale da garantire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.
LOTTO 2
d) aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi annua nel ramo oggetto di partecipazione almeno pari a € 15.000.000,00 pari alla stima dei potenziali sinistri (20% del totale dipendenti in forza -300 dipendenti medi annui su 1500) riferibili alla massima somma indennizzabile per ogni veicolo riportata nel Capitolato Tecnico relativo alla polizza incendio furto e kasko per i dipendenti in missione (50.000,00 euro).
In ogni caso, l’entità dei requisiti economico finanziari previsti è tale da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di societàdi persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione)del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziatol’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo diattività.
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
LOTTO 1
e) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo
triennio almeno 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto del lotto 1 dellapresente procedura di gara in favore di enti pubblici o soggetti privati il cui importocomplessivo è pari almeno al valore del Lotto 1 (€ 2.925.000,00).
LOTTO 2
f) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto del lotto 2 dellapresente procedura di gara in favore di enti pubblici o soggetti privati il cui importocomplessivo è pari almeno al valore del Lotto 2 (€ 27.000,00).
La comprova del requisito, è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatturequietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
In caso di servizi prestati a favore di soggetti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice e quelli associati in coassicurazione devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quotamaggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalitàindicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Impreseartigiane di cui al punto 6.1 lettera a) del presente Disciplinare deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nelcaso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS – all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, di cui al punto 6.1lettera b) del presente Disciplinare deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel casoin cui questo abbia soggettività giuridica.
I requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria previsti per i due lotti, di cui al punto
6.2 lettere c) e d) del presente Disciplinare devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione/Consorzio/aggregazione di retisti/GEIE nel loro complesso.
I requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale previsti per i due lotti, di cui al punto
6.3 lettere e) ed f) del presente Disciplinare devono essere posseduti nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale i predetti requisiti devono essere posseduti dall’impresa che esegue la prestazione principale. Infine, nel caso di soggetti associati in coassicurazione, i predetti requisiti devono essere posseduti, cumulativamente, da tutti i soggetti associati.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Impreseartigiane di cui al punto 6.1. lettera a) del presente Disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Il requisito relativo all’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS – all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare di cui al punto 6.1 lettera
b) del presente Disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicaticome esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devonoessere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che puòspendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 del presente Disciplinare anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionaledi cui al punto 6.1del presente Disciplinare.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilarenelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrentee verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisitieconomico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di unconcorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazioneappaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteridi selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione deirequisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrenteindica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazioneappaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del singolo lotto e precisamente d’importo, per ogni lotto, pari a:
- LOTTO 1 - € 58.500,0
- LOTTO 2 - € 540,00.
Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che harilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o coassicurazioni o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in contanti, in assegni circolari, con bonifico, conversamento effettuato presso il Tesoriere della Regione Abruzzo (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 O 05387 03601 000000040300);
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una societàdi revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancariaassicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio digaranzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxxXx garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cuiall’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dellastazione appaltante.
f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni,nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sullaPiattaforma in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggettoin possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizionidell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attestil’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiaranella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice e in coassicurazione solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, la coassicurazione, il consorzio ordinario o il GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzioha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se ilConsorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase diofferta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verificache l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alladelibera ANAC nr. 830 del 21/12/2021 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge
23 dicembre 2005, nr.266, per l’anno 2022” pubblicata al seguente link
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx.
Il contributo è dovuto solo per la partecipazione al lotto 1 per l’importo riportato nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
1 | 9490547723 | 140,00 euro |
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato del singolo lotto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
La stazione appaltante richiede la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Lamancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuatoprima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza deltermine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dallaprocedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensidell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07/12/2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacitàpari alla dimensione massima di 2 Gb per singolo file. La Piattaforma accetta il caricamento della documentazione richiesta dal bando di gara firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrentidovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara. Solo ed esclusivamente sull’archivio contente l’offerta economica i concorrenti dovranno apporre, oltre alla firma digitale, anche la marcatura temporale. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD e non il formato .TSR.
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 e nel Manuale Operativo gara telematica di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa per ogni lotto per il quale si intende partecipare; B – Offerta tecnica per ogni lotto per il quale si intende partecipare;
C – Offerta economica per ogni lotto per il quale si intende partecipare.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazionedelle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione digara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
In dettaglio, la presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio della Piattaforma che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione. L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesseinformazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dalla Piattaforma all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione. La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dallapiattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload). Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nel bando e nel disciplinare di gara, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione “INVIO OFFERTA”.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/coassicurazione/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede dipresentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicatoper la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara sianoancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alladata indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanziaprestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanzialedel requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti perla partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono leseguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza oirregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle falsedichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine dipresentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanziaprovvisoria
e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandatocollettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruotermine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate ledichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonchéla sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a penadi esclusione.
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto sulla Piattaforma “Traspare” la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione corredata da eventuale procura e dichiarazioni i n t e g r a t i v e redatte utilizzando i modelli predisposti dalla S.A., costituenti l’Allegato 4.1 al presente disciplinare;
2) DGUE;
3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC (se dovuto);
5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo;
6) PASSoe;
7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
8) Patto d'Integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.703 del 27/08/2015 firmato digitalmente in segno d’accettazione;
9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
10) capitolato tecnico comprensivo di allegati firmato digitalmente in segno d’accettazione.
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4.1.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragionesociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo16 quater del decreto legge n. 76/20.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, coassicurazione,consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi(ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; coassicurata; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per ilquale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio dicui all’articolo 45, comma 2, lettera
b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
Nelle dichiarazioni integrative il concorrente dichiara:
– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comunedi residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono esserericavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
– che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
– (per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative) di essere iscritto presso l’Albo delle Società Cooperative;
– di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
– il possesso dell’idoneità professionale e dei requisiti speciali previsti per la partecipazione alla gara;
– che l’offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018, costituente un Allegato del Capitolato Speciale d’Appalto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
– di accettare il Patto di integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. nr.703 del 27/08/2015 costituente l’Allegato 4.5 del presente Disciplinare di Gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
– (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
– (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di postaelettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
– nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
– di autorizzare o meno, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;
– di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cuiagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazionidi cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggettidi cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata,che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario oGEIE costituiti dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o ilgruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solooperatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è privadi soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retistiche partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se larete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisitidi qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cuiall’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’impostadi bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con
bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronicorilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Saranno tenute in considerazioni eventuali esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila per ciascun lotto il Documento di gara unico europeo di cui alloschema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tuttigli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese orappresentante di imprese associate in coassicurazione e che le altre imprese aderenti al raggruppamento o associate in coassicurazione non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) le dichiarazioni di avvalimento secondo i modelli costituenti l’Allegato 4.2 al presente Disciplinare;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti e i soggetti associati in coassicurazione:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o a un coassicurato per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o associati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione delsoggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandatospeciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente conriguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguitedai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di unorgano comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete,attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandatospeciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto, la documentazione relativaall’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel Manuale operativo gara telematica, inserendo l’archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell’apposita “BUSTA TECNICA”. L’offertatecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 per la domandadi partecipazione e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Modello 4.1.9, allegato al presente Disciplinare, contenente miglioramenti predeterminati rispetto alle clausole riportate nel Capitolato Tecnico del lotto per cui si partecipa debitamente compilato e firmato;
b) Schede conteneti miglioramenti liberi di tipo lieve e/o apprezzabili e/o significativie/o molto significativi e/o eccellenti rispetto alle clausole riportate nel Capitolato Tecnico del lotto per cui si partecipa, in numero pari ai miglioramenti che l’operatore economico intende offrire, debitamente compilate e firmate e redatte utilizzando il Modello 4.1.10 allegato al presente Disciplinare.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.
Sono ammesse varianti migliorative libere al Capitolato Speciale d’Appalto in grado di consentire servizi migliorativi/aggiuntivi oggetto di valutazione e da esplicitare nell’offerta tecnica utilizzando la modulistica, sopra richiamata, messa a disposizione dalla S.A.. I miglioramenti ammessi sono:
- lievi, cioè caratterizzati da clausole che incidono su rischi generici in relazione all’attività con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale allabuona esecuzione del contratto;
- apprezzabili, cioè costituiti da clausole che incidono su rischi specifici dell’attività conpotenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto;
- significativi, cioè costituiti da clausole che incidono su rischi specifici dell’attività con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolosinistro;
- molto significativi, cioè costituiti da clausole relative a garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza;
- eccellenti, cioè costituiti da clausole relative a garanzie incidenti su rischi specifici, odinerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza.
L’operatore economico, se lo ritiene opportuno, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell’offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
15. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nellaPiattaforma secondo le modalità appresso indicate. La documentazione costituente l’offerta economica, predisposta secondo quanto previsto nel “Manuale operativo gara telematica” dovrà essere firmata digitalmente secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al precedente punto
13.1 ed inserita in apposito archivio informatico (formato file .zip/.rar). Su tale archivio i concorrenti dovranno apporre la firma digitale e la marcatura temporale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando e/o nel disciplinare di gara. Il numero identificativo (serial number) della marca temporale apposta sull’offerta economica dovràessere inserito in piattaforma sempre entro il termine di scadenza della gara.
Al termine del periodo di verifica della conformità della documentazione amministrativa e della valutazione della documentazione tecnica da parte della Commissione di gara, verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite la Piattaforma una finestra temporale entro cui le imprese concorrenti dovranno caricare a sistema l’archivio informatico contenente la documentazione relativa all’offerta economica. Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente fase di caricamento della stessa dovrà necessariamente corrispondere a quello dell’archivioinformatico “BUSTA ECONOMICA” caricato in questa Fase. L’impresa partecipante, tramitel’apposita funzione “INVIO OFFERTA ECONOMICA” potrà procedere all’invio della stessa. Al termine dell’invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTADI GARA TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita. La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell’offerta economica verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite la Piattaforma al termine della valutazione della documentazione tecnica.
L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, da redigersi, per ciascun lotto, utilizzando il modello 4.1.11 incluso nell’Allegato 4.1 del presente Disciplinare, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale sull’importo dei premi posto a base d’asta;
b) per il Lotto 1 – Polizza RCT/RCO – tasso annuo lordo pro mille applicato sul monte retribuzioni stimato in euro 51.000.000,00;
c) per il lotto 2 – Xxxxxxx XXXXX dipendenti in missione – premio lordo a KM tenuto conto che il monte Km stimato è pari 110.000;
d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) la stima dei costi della manodopera;
f) (eventuale) la quota percentuale del rischio che intende assumersi la delegataria;
g) (eventuale) chiusura del riparto, sino a copertura del 100 % del rischio, con l’indicazione delle compagnie di assicurazione.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nell’ultima colonna sono specificate le tipologie dei punteggi indicati come segue:
- punteggi qualitativi con la lettera “Q”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- punteggi tabellari con la lettera “T”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto in tabella.
Lotto 1 – Ramo RCT/RCO
Nr . | Criterio di valutazione | Punti | Descrizione del criterio | Punteggi o massimo | Tipologia punteggi o |
1 | Recesso in caso di sinistro (art.1.6 del Capitolato Tecnico) | 0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | Premesso che il Capitolato tecnico prevede all’art.1.6 la seguente clausola: “Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, le | 4 | T |
2 punti in caso di aumento del preavviso di recesso a 210 giorni | stesse hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata e/o PEC. Etc.” è facoltà del concorrente modificare la clausola scegliendo una delle opzioni che consentono di assegnare un punteggio > 0 come rappresentato nella colonna a fianco | ||||
4 punti in caso di eliminazione della clausola dal Capitolato senza reintegro | |||||
2 | Elevazione Massimali (art. 1.8 del Capitolato) | 0 punti in caso di massimali invariati rispetto a quanto previsto nell’art.1.7 | Premesso che il Capitolato tecnico prevede all’art.1.7 i seguenti massimali: RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI € 15.000.000,00 per sinistro € 15.000.000,00 per ogni persona € 15.000.000,00 per danni a cose o animali RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 15.000.000,00 per sinistro € 15.000.000,00 per ogni persona è facoltà del concorrente elevare i massimali scegliendo l’opzione che consente di assegnare un punteggio > 0 riportata nella colonna a fianco | 6 | T |
3 punti in caso di massimali elevati come segue: RESPONSABILIT À CIVILE TERZI € 20.000.000,00 per sinistro € 20.000.000,00 per ogni persona € 20.000.000,00 per danni a cose o animali RESPONSABILIT À CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 20.000.000,00 per sinistro € 20.000.000,00 per ogni persona | |||||
6 punti in caso di massimali elevati come segue: RESPONSABILIT À CIVILE TERZI € 25.000.000,00 per sinistro € 25.000.000,00 per ogni persona1 € 25.000.000,00 per danni a cose o animali |
RESPONSABILIT À CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 25.000.000,00 per sinistro con il limite di € 25.000.000,00 per ogni persona | |||||
3 | Clausole migliorative proposte in sostituzione di quelle contenute nel Capitolato Tecnico | 2 punti in caso di miglioramento lieve. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | Clausole che incidono su rischi generici in relazione all’attività con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto. | 2 | Q |
5 punti in caso di miglioramento apprezzabile. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | clausole che incidono su rischi specifici dell’attività con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto | 5 | Q | ||
8 punti in caso di miglioramento significativo. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia | clausole che incidono su rischi specifici dell’attività con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. | 8 | Q |
l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | |||||
12 punti in caso di miglioramento molto significativo. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | clausole relative a garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza | 12 | Q | ||
15 punti in caso di miglioramento eccellente. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | clausole relative a garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza | 15 | Q | ||
4 | Esclusione danni a condutture, impianti sotterranei, fabbricati e cose in genere (art. 2.5, lett. i) del Capitolato tecnico) | 0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | Premesso che il Capitolato tecnico all’art.2.5, lett.i) esclude la copertura per danni a condutture, impianti sotterranei, fabbricati e cose in genere è facoltà del concorrente eliminare la predetta clausola corrispondente al punto i) del predetto art.2.5 scegliendo l’opzione che | 3 | T |
3 punti in caso di eliminazione della clausola dal Capitolato |
consente di assegnare un punteggio > 0 riportata nella colonna a fianco | |||||
5 | Elevazione limite di risarcimento per evento e per anno previsto all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. C | 0 punti in caso di limite invariato rispetto a quanto previsto all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. C, cioè pari a 4.000.000,00 | Premesso che il Capitolato tecnico prevede all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. C un limite di risarcimento per evento e per anno pari a 4.000.000,00 è facoltà del concorrente elevare tale limite scegliendo l’opzione che consente di assegnare un punteggio > 0 riportata nella colonna a fianco | 3 | T |
1,5 punti in caso di limite elevato a 7.000.000,00 per evento e per anno | |||||
3 punti in caso di limite elevato a 10.000.000,00 per evento e per anno | |||||
6 | Elevazione limite di risarcimento per evento e per anno previsto all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. D | 0 punti in caso di limite invariato rispetto a quanto previsto all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. D, cioè pari a 5.000.000,00 | Premesso che il Capitolato tecnico prevede all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. D un limite di risarcimento per evento e per anno pari a 5.000.000,00 è facoltà del concorrente elevare tale limite scegliendo l’opzione che consente di assegnare un punteggio > 0 riportata nella colonna a fianco | 3 | T |
1,5 punti in caso di limite elevato a 7.000.000,00 per evento e per anno | |||||
3 punti in caso di limite elevato a 10.000.000,00 per evento e per anno | |||||
7 | Elevazione limite di risarcimento per uno o più sinistri e per anno previsto all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. L | 0 punti in caso di limite invariato rispetto a quanto previsto all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. L, cioè pari a 5.000.000,00 | Premesso che il Capitolato tecnico prevede all’art.3.3 “DEROGA ALLE ESCLUSIONI - PRECISAZIONI”, lett. L un limite di risarcimento per uno o più sinistri e per anno pari a 5.000.000,00 è facoltà del concorrente elevare tale limite scegliendo l’opzione che consente di assegnare un punteggio > 0 riportata nella colonna a fianco | 3 | T |
1,5 punti in caso di limite elevato a 7.000.000,00 per evento e per anno | |||||
3 punti in caso di limite elevato a |
10.000.000,00 per evento e per anno | |||||
8 | Franchigia di cui all’art.3.3, lett.M del Capitolato tecnico | 0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | Visto l’art.3.3, lett.M del Capitolato tecnico il quale prevede la seguente clausola: “A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. q) la garanzia comprende i danni materiali e diretti, derivanti da circolazione stradale, causati, nell’ambito del territorio regionale, a terzi ed alle cose di terzi da fauna selvatica ed ungulati, con esclusione dei danni alle colture. Tale garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro di EURO 4.000.000,00, con il limite per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo di EURO 6.000.000,00 e con applicazione di una franchigia fissa per sinistro di EURO 3.000,00. .. OMISSIS...” è facoltà del concorrente modificare la clausola scegliendo una delle opzioni che consentono di assegnare un punteggio > 0 come rappresentato nella colonna a fianco | 10 | T |
5 punti se la clausola viene modificata come segue: “A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. q) la garanzia comprende i danni materiali e diretti, derivanti da circolazione stradale, causati, nell’ambito del territorio regionale, a terzi ed alle cose di terzi da fauna selvatica ed ungulati, con esclusione dei danni alle colture. Tale garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro di EURO 5.000.000,00, con il limite per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo di EURO 7.500.000,00 e con applicazione di una franchigia fissa per sinistro di EURO 2.500,00. .. OMISSIS...” | |||||
10 punti se la clausola viene modificata come segue: “A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 lett. q) la garanzia |
comprende i danni materiali e diretti, derivanti da circolazione stradale, causati, nell’ambito del territorio regionale, a terzi ed alle cose di terzi da fauna selvatica ed ungulati, con esclusione dei danni alle colture. Tale garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro di EURO 5.000.000,00, con il limite per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo di EURO 10.000.000,00 e con applicazione di una franchigia fissa per sinistro di EURO 2.000,00. .. OMISSIS...” | |||||
9 | Modifica Art.2.6 “GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI” | 0 punti in caso di mantenimento dell’art.2.6 invariato rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico | E’ facoltà del concorrente sostituire integralmente l’art.2.6 “GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI con quanto appresso riportato al fine di conseguire un punteggio > 0 come riportato nella colonna a fianco: “La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i | 2 | T |
2 punti in caso di sostituzione dell’articolo 2.6 |
diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.” | |||||
10 | Modifica dell’art.1.11 “OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO” | 0 punti in caso di mantenimento dell’art.1.11 invariato rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico | E’ facoltà del concorrente sostituire integralmente l’art.1.11 “OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO con quanto appresso riportato al fine di conseguire un punteggio > 0 come riportato nella colonna a fianco: La Società, con cadenza trimestrale e comunque a semplice richiesta del Contraente ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: • sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); • sinistri liquidati (con indicazione | 2 | T |
2 punti in caso di sostituzione dell’articolo 1.11 |
dell'importo liquidato); • sinistri respinti; • sinistri senza seguito; • sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di: • data di apertura della pratica presso la Società • data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, • indicazione del nominativo del terzo reclamante • descrizione del sinistro • condotta contestata • data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. | |||||
11 | Modifica del quarto capoverso di cui all’art.2.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZION E DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO | 0 punti in caso di mantenimento del quarto capoverso dell’art.2.1 invariato rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico | E’ facoltà del concorrente sostituire integralmente il quarto capoverso di cui all’art.2.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZION E DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI | 2 | T |
2 punti in caso di sostituzione del quarto capoverso dell’art.2.1 | DI LAVORO -…. Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro… con quanto appresso riportato al fine di conseguire un punteggio > 0 come riportato nella colonna a fianco: Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro |
Lotto 2 – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
Nr. | Criterio di valutazione | Punti | Descrizione del criterio | Punteggio massimo | Tipologia punteggio |
Premesso che il Capitolato | |||||
tecnico prevede all’art.21 la | |||||
0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | seguente clausola: “Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate previa applicazione di una | ||||
Franchigie e | franchigia per ogni | ||||
scoperti | sinistro pari a € 150,00, | ||||
1 | (art.21 del | fermo quanto previsto | 5 | T | |
Capitolato | dall’Art. 5) delle Norme | ||||
Tecnico) | 5 punti in caso di eliminazione della clausola dal Capitolato senza reintegro | che regolano i sinistri.” è facoltà del concorrente eliminare la clausola scegliendo l’opzione che consente di assegnare un punteggio > 0 come | |||
rappresentato nella colonna | |||||
a fianco | |||||
Modifica delle | 0 punti in caso di | Premesso che il Capitolato | |||
Condizioni | mantenimento della | tecnico prevede tra le | |||
2 | aggiuntive - | clausola come da | Condizioni aggiuntive il | 5 | T |
Punto B) del | capitolato | Punto B) che recita: | |||
Capitolato | 2,5 punti se la | La Società rimborsa le |
Tecnico | clausola viene modificata come segue: “La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.” | spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 750,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.” è facoltà del concorrente modificare la clausola scegliendo una delle opzioni che consente di assegnare un punteggio > 0 riportate nella colonna a fianco | |||
5 punti se la clausola viene modificata come segue: “La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.000 per ogni sinistro; il limite è elevato a € 1.500,00 nel caso di più cristalli rotti.” | |||||
3 | Clausole migliorative proposte in sostituzione di quelle contenute nel Capitolato Tecnico | 2 punti in caso di miglioramento lieve. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia | Xxxxxxxx che incidono su rischi generici in relazione all’attività con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona | 2 | Q |
l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | esecuzione del contratto. | ||||
5 punti in caso di miglioramento apprezzabile. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | clausole che incidono su rischi specifici dell’attività con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto | 5 | Q | ||
8 punti in caso di miglioramento significativo. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | clausole che incidono su rischi specifici dell’attività con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. | 8 | Q | ||
12 punti in caso di miglioramento molto significativo. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia l’efficacia delle stesse nel | clausole relative a garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza | 12 | Q |
permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | |||||
15 punti in caso di miglioramento eccellente. Saranno tenuti in considerazione, nella valutazione, sia il numero delle clausole migliorative offerte, sia l’efficacia delle stesse nel permettere di raggiungere il grado di miglioramento stabilito nel criterio | clausole relative a garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza | 15 | Q | ||
4 | Modifica dell’Art.2, terzo capoverso del Capitolato tecnico | 0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | Premesso che il Capitolato tecnico prevede all’art.2, terzo capoverso la seguente clausola: “Le parti si riservano la facoltà, in occasione di ogni ricorrenza annuale e con preavviso non inferiore a 90 giorni, di rescindere dal contratto.” è facoltà del concorrente eliminare la clausola scegliendo l’opzione che consente di assegnare un punteggio > 0 come rappresentato nella colonna a fianco | 2 | T |
2 punti in caso di eliminazione della clausola dal Capitolato | |||||
5 | Modifica delle Condizioni aggiuntive - Punto G) del Capitolato Tecnico | 0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | Premesso che il Capitolato tecnico prevede tra le Condizioni aggiuntive il Punto G) “Reimmatricolazione del mezzo di trasporto” che recita: “In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con successivo ritrovamento l'Assicuratore rimborsa le | 2 | T |
2 punti in caso di modifica della clausola come segue: “In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del mezzo di |
trasporto con successivo ritrovamento l'Assicuratore rimborsa le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di Euro 1.000,00.” | spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di Euro 300,00.” è facoltà del concorrente modificare la clausola scegliendo l’opzioni che consente di assegnare un punteggio > 0 riportata nella colonna a fianco | ||||
6 | Modifica delle Condizioni aggiuntive - Punto C) del Capitolato Tecnico | 0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | Premesso che il Capitolato tecnico prevede tra le Condizioni aggiuntive il Punto C) “Soccorso stradale” che recita: “La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 22) e 23).” è facoltà del concorrente modificare la clausola scegliendo una delle opzioni che consentono di assegnare un punteggio > 0 riportate nella colonna a fianco | 5 | T |
2,5 punti in caso di modifica della clausola come segue: “La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 750,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 22) e 23). | |||||
5 punti in caso di modifica della clausola come segue: La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 22) e 23). | |||||
7 | Modifica delle Condizioni aggiuntive - paragrafo | 0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | Premesso che il Capitolato tecnico prevede tra le Condizioni aggiuntive il paragrafo “Xxxxx a terzi da | 2 | T |
“Danni a terzi da incendio e scoppio” del Capitolato Tecnico | 2 punti in caso di modifica della clausola come segue: “La Compagnia garantisce la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 100.000,00 per ogni sinistro ed in aggregato annuale. | incendio e scoppio” che recita: “La Compagnia garantisce la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 50.000,00 per ogni sinistro ed in aggregato annuale.” è facoltà del concorrente modificare la clausola scegliendo l’opzione che consente di assegnare un punteggio > 0 riportata nella colonna a fianco | |||
8 | Modifica Condizioni aggiuntive - paragrafo “Somme assicurate” del Capitolato Tecnico | 0 punti in caso di mantenimento della clausola come da capitolato | Premesso che il Capitolato tecnico prevede tra le Condizioni aggiuntive il paragrafo “Somme assicurate” che recita: “La garanzia della presente polizza è prestata a "Xxxxx Xxxxxxx Assoluto" fino alla concorrenza di € 40.000,00= per ciascuna autovettura e/o veicolo, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.” è facoltà del concorrente modificare la clausola | 5 | T |
2,5 punti se l’articolo viene modificato come segue: “La garanzia della presente polizza è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di € 50.000,00= per ciascuna autovettura e/o veicolo, fermo restando che l’importo del danno non può essere in |
ogni caso superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.” | scegliendo l’opzione che consente di assegnare un punteggio > 0 come rappresentato nella colonna a fianco | ||||
5 punti se la clausola viene modificata come segue: “La garanzia della presente polizza è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di € 60.000,00= per ciascuna autovettura e/o veicolo, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.” | |||||
9 | Modifica Procedura sinistri - art.3 del Capitolato Tecnico | 0 punti in caso di mantenimento dell’art.3 della Procedura Sinistri invariato rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico | Premesso che il Capitolato tecnico prevede nella Procedura Sinistri l’art.3 “Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola arbitrale” che recita: “Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro. In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all’Assicurato: il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione | 5 | T |
5 punti in caso di sostituzione dell’art.3 della Procedura Sinistri con il seguente testo: “Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro. In caso di perdita |
totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all’Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione; - il valore più elevato riportato nei listini EUROTAX/QUATT RORUOTE, successivamente ai primi 12 mesi. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicur ato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui | il valore più elevato riportato nei listini Eurotax/Quattroruo te, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.” |
dovuta dall’indennità spettante.” | |||||
10 | Inserimento nuovo articolo “Veicolo sostitutivo” nelle Condizioni Aggiuntive | 0 punti in caso di non inserimento del nuovo articolo “Veicolo sostitutivo” | E’ facoltà del concorrente inserire il nuovo articolo “Veicolo sostitutivo” nell’ambito delle Condizioni Aggiuntive di polizza, come sotto riportato al fine di conseguire un punteggio > 0 come riportato nella colonna a fianco: “La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello assicurato e temporaneamente indisponibile. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura ed il relativo rimborso non può cumularsi con prestazione analoga prevista dall’eventuale Assicurazione Assistenza Autovettura che l’Assicurato abbia stipulato autonomamente.” | 2 | T |
2 punti in caso di inserimento del nuovo articolo “Veicolo sostitutivo” | |||||
11 | Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro (art.14 del Capitolato Tecnico) | 0 punti in caso di mantenimento del quarto capoverso dell’art.2.1 invariato rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico | Premesso che il Capitolato tecnico prevede all’art.14 la seguente clausola: “Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.” è facoltà del concorrente eliminare la clausola scegliendo l’opzione che consente di | 5 | T |
5 punti in caso di eliminazione della clausola dal Capitolato senza reintegro |
assegnare un punteggio > 0 come rappresentato nella colonna a fianco |
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La valutazione di ognuno dei parametri di natura qualitativa, sarà eseguita secondo laseguente griglia di giudizi:
eccellente | 1,00 | Clausole offerte che nel complesso soddisfano pienamente e completamente le aspettative del committente in relazione al grado di miglioramento richiesto |
buono | 0,80 | Clausole offerte che nel complesso hanno caratteristiche ampiamente idonee a garantire un livello più che soddisfacente rispetto al grado di miglioramento richiesto |
sufficiente | 0,60 | Clausole offerte che nel complesso hanno caratteristiche tali da garantire il livello minimo di miglioramento richiesto |
insufficiente | 0,40 | Clausole offerte che nel complesso hanno carenze che possono compromettere il raggiungimento del grado di miglioramento richiesto |
scarso | 0,20 | Xxxxxxxx offerte che nel complesso risultano gravemente insufficienti per il raggiungimento del grado di miglioramento richiesto |
nullo | 0,00 | Clausole offerte che nel complesso risultano assolutamente inidonee al raggiungimento del grado di miglioramento richiesto |
Ogni commissario, per ciascun parametro qualitativo, dovrà esprime la propria valutazione utilizzando uno tra i giudizi di cui alla tabella soprastante, a cui corrispondeil relativo coefficiente.
II punteggio relativo a ciascun parametro qualitativo sarà determinato moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti relativi ai 3 giudizi espressi dai commissari moltiplicataper il punteggio massimo assegnabile al parametro qualitativo secondo la seguenteformula:
punteggio = media coeff. X punteggio massimo attribuibile.
I punteggi saranno determinati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare nelle tabelle sopra riportate, il
relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sullabase della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite le formule ad interpolazione lineare di seguito indicateper ciascun dei due lotti.
LOTTO 1
I 20 punti relativi all’OFFERTA ECONOMICA saranno attribuiti come segue:
- max 5 punti in base alla scelta di introdurre nel Capitolato Tecnico un ulteriore articolo da denominare 3.5” LIMITE AGGREGATO ANNUO FRANCHIGIE” e in base al contenuto dello stesso, secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:
Descrizione punteggi | Punteggio max |
0 punti se non si introducono ulteriori articoli | 5 |
2,5 punti se si introduce l’ ulteriore articolo, 3.6” LIMITE AGGREGATO ANNUO FRANCHIGIE” con il seguente contenuto: Con esclusivo riferimento alla franchigia prevista all’art.3.3 lettera M delle Condizioni Normative e di Garanzia della polizza, si conviene tra le parti che per ciascun anno assicurativo, o in proporzione per eventuale frazione di esso, il Contraente/Assicurato non sarà obbligato al pagamento delle franchigie, qualora la somma delle franchigie stesse liquidate ecceda nell’anno assicurativo (o frazione di esso in proporzione) il limite aggregato di € 300.000,00 | |
5 punti se si introduce l’ ulteriore articolo, 3.6” LIMITE AGGREGATO ANNUO FRANCHIGIE” il quale recita: Con esclusivo riferimento alla franchigia prevista all’art.3.3 lettera M delle Condizioni Normative e di Garanzia della polizza, si conviene tra le parti che per ciascun anno assicurativo, o in proporzione per eventuale frazione di esso, il Contraente/Assicurato non sarà obbligato al pagamento delle franchigie, qualora la somma delle franchigie stesse liquidate ecceda nell’anno assicurativo (o frazione di esso in proporzione) il limite aggregato di € 250.000,00 |
- max 15 punti in base al ribasso offerto sull’importo posto a base d’asta.
Per l’attribuzione dei 15 punti relativi al ribasso offerto sull’importo posto a base d’asta si utilizzerà una formula lineare che prevede l’attribuzione del punteggio massimo all’offerta che presenta la più alta percentuale di ribasso. Alle altre imprese sarà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:
P = (Poff.i/Poff.max) x PNTmax
dove
P = è il punteggio da assegnare ad ogni singola impresa
Poff.i = è la percentuale di ribasso offerta dall’impresa considerata Poff.max = è la percentuale di ribasso offerta, più alta
PNTmax = punteggio massimo pari a 15.
LOTTO 2
I 20 punti relativi all’OFFERTA ECONOMICA saranno attribuiti interamente utilizzando una formula lineare che prevede l’attribuzione del punteggio massimo all’offerta che presenta la più alta percentuale di ribasso da applicare all’importo posto a base d’asta. Alle altre imprese sarà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:
P = (Poff.i/Poff.max) x PNTmax
dove
P = è il punteggio da assegnare ad ogni singola impresa
Poff.i = è la percentuale di ribasso offerta dall’impresa considerata Poff.max = è la percentuale di ribasso offerta, più alta
PNTmax = punteggio massimo pari a “20”.
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n. 1. Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:
n
𝑃i = Σ 𝐶xi ∙ 𝑃x
x=1
dove
𝑃i= punteggio del concorrente i-esimo
𝐶xi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo
𝑃x = punteggio criterio X
X = 1, 2, …, n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione].
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazionedelle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specificosettore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussisterecause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche chesalvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta avrà luogo il giorno 09/12/2022 alle ore 09:30.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negliorari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma “Traspare”.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno ungiorno prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento, in streaming, dei concorrenti da remoto per consentire a ciascunsoggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il RUP o il seggio di gara istituito “Ad Hoc” accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelpresente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla proceduradi gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite pec inoltrata dalla Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del punto 19.
La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo19:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione dellaprocedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice, dopo l’avvenuto caricamento dell’offerta economica ad opera dei concorrenti ammessi, procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri ele modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sulprezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previsteall’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste all’articolo2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo19 i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica laproposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, cheprocede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione dadisporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, oanormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reatidi corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importoa base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro casoin cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando lecomponenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta diaggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gliobblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere daquando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale terminela proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisitiprescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrentecollocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficaciadell’aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione delcontratto stesso.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previstedall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo el’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati dellaprocedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsateentro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario all’IBANche sarà comunicato con apposita nota. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.
Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al
relativo valore. In dettaglio, rispetto al valore complessivo del presente appalto, il valore del lotto 1 rappresenta il 99,08 % mentre il valore del lotto 2 rappresentail 0,92 %. Conseguentemente, il 99,08 % delle spese sostenute per la pubblicità obbligatoriadella gara saranno rimborsate dall’aggiudicatario del Lotto1 e le restanti dall’aggiudicatario del Lotto 2.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse (ivi comprese quelle di registro ove dovute) relative alla stipulazione del contratto.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dicui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
– gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
– le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, lacomunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori siprocede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni sianostate eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senzastrumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la pienatracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascunlotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx- contenuti/giornate-
formative/2019- codicecomportamento/2_CODICE_COMPORTAMENTO_agg_GR_983_2018.pdf
25. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documentiamministrativi.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di L’Aquila.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondoquanto riportato nell’apposita informativa sulla privacy allegata alle dichiarazioni integrative da prestare in sede di partecipazione alla gara.