Contratto di assicurazione per la circolazione di Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, e di tutti i mezzi non classificabili come Autovetture, Motocicli e Ciclomotori , per la copertura dei danni materiali e diretti al veicolo, per gli...
Contratto di Assicurazione Altri Veicoli
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Genertel S.p.A. - Edizione 02/2013
NOTA INFORMATIVA |
Contratto di assicurazione per la circolazione di Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, e di tutti i mezzi non classificabili come Autovetture, Motocicli e Ciclomotori , per la copertura dei danni materiali e diretti al veicolo, per gli infortuni del conducente e per l’assistenza stradale e legale
- Ed. 02/2013 -
(ai sensi della normativa vigente)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO E PERSONALIZZATO AL NUMERO VERDE 000.00.00.00 E SUL SITO INTERNET XXX.XXXXXXXX.XX. TALE PREVENTIVO VERRÀ REDATTO SULLA BASE DI TUTTI I PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ SULLA BASE DELLA FORMULA CONTRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA QUELLE POSSIBILI OFFERTE DA GENERTEL. |
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI
- Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
- Recapito telefonico: 000.00.00.00 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
- Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
- Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito Internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 93.732.698, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 55.795.368. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,28, e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo conduce, nonché garantirsi per l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è possibile acquistare separatamente una garanzia accessoria senza stipulare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo.
Per tutto quanto non espressamente indicato per le singole garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla garanzia RCA.
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (RCA)
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus – Malus, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, e di tutti i mezzi non classificabili come Autovetture, Motocicli e Ciclomotori (d’ora in poi C.G.A. Altri Veicoli) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”.
Per i mezzi diversi da Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri viene applicata una tariffazione personalizzata che non prevede variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione. L’Impresa si riserva comunque la facoltà di modificare le condizioni di premio al momento della scadenza annuale.
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”) e la Garanzia Estero.
Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Limitazioni”, art. 1.4 - “Spese legali e gestione delle vertenze” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensione Territoriale” delle C.G.A. Altri Veicoli.
Pagina 1 di 10 Nota Informativa Altri Veicoli – data di aggiornamento 27/02/2013
- Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - “Limitazioni”, art. 1.4 - “Spese legali e gestione delle vertenze”, art. 9.1 - “Procedura CID - Convenzione Indennizzo Diretto”, art. 9.2 - “Procedura Ordinaria”, art. 9.6 - “Risarcimento del terzo Trasportato” e art. 5 delle Norme Comuni - “Limiti dell’assicurazione”.
Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la sospensione della copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una riduzione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica una franchigia massima di Euro 1.000. Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla garanzia Responsabilità Civile si applica una franchigia supplementare di Euro 1.500.
- Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il recupero delle somme che l’Impresa ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Limitazioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione” e art. 5 delle Norme Comuni - “Limiti dell’assicurazione”. Si segnala inoltre che le rivalse previste dall’art. 5 delle Norme Comuni al punto c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool -art.186 del D.L. 30 aprile 1992, n.285) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione) possono essere escluse richiedendo la garanzia “PROTEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente.
- Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.6 - “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 9.5 - “Pagamento del danno e recupero della franchigia”.
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato € 6.000.000 Ammontare del danno € 6.100.000
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza € 6.000.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000
ESEMPIO DI FRANCHIGIA
Massimale assicurato € 6.000.000 Franchigia € 500
Ammontare del danno €5.000
Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500
- Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3 delle Norme Comuni - “Periodo di copertura”.
INCENDIO E FURTO (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri)
L’Impresa assicura il veicolo, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati, per i danni diretti e materiali subiti dall’Assicurato in caso di furto parziale o totale del veicolo (compreso il furto dell'autoradio e i danni causati dal tentativo di scasso). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 2 – Incendio e Furto, art. 2.1 delle C.G.A. Altri Veicoli.
- Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.1
- “Oggetto dell’assicurazione”, art. 2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la denuncia dei sinistri”, art. 10.2 -
“Danneggiamento del veicolo assicurato”, art. 10.3 - “Perdita totale per furto o rapina” e art. 5 delle Norme Comuni
- “Limiti dell’assicurazione”. La garanzia Incendio e Furto non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
- Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro, franchigie e scoperti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.3 - “Scoperto e minimo”, art. 10.2 - “Danneggiamento del veicolo assicurato” e art. 10.3 - “Perdita totale per furto o rapina”.
ESEMPIO DI MASSIMALE, FRANCHIGIA E SCOPERTO IN CASO DI FURTO TOTALE
Furto avvenuto nei primi sei mesi di vita del veicolo Somma Assicurata / Valore di Listino € 20.000
Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1000) con un minimo di € 250 (di franchigia) Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 1.000
Furto avvenuto dopo i primi sei mesi di vita del veicolo Somma Assicurata / Valore di Listino € 20.000 Quotazione EUROTAX al momento del furto € 18.000
Scoperto 5% (€ 18.000*5%= € 900) con un minimo di € 250 (di franchigia) Parte di danno a carico della Compagnia € 17.100
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 900
ESEMPIO DI MASSIMALE, FRANCHIGIA E SCOPERTO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO
Valore commerciale/Massimale assicurato € 20.000 Danno a seguito di danneggiamento € 1000
Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un minimo di € 150 (di franchigia) Parte di danno a carico della Compagnia € 850
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
DANNI AL VEICOLO - KASKO (solo per Autocarri e Autocaravan)
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la denuncia dei sinistri”, art. 10.2 - “Danneggiamento del veicolo assicurato”, e art. 5 delle Norme Comuni - “Limiti dell’assicurazione”. Le garanzie Kasko e MiniKasko non operano nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Avvertenza: l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti dell’Assicurato.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro, franchigie e scoperti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.3 - “Scoperto e minimo” e art. 10.2 - “Danneggiamento del veicolo assicurato”.
L’Impresa assicura il veicolo, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati, e garantisce il risarcimento per i danni diretti e materiali subiti dall’Assicurato a seguito di danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati: da collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”), da urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 3 - Danni al Veicolo - Kasko, art. 3.1 - “Oggetto dell’assicurazione” delle C.G.A. Altri Veicoli.
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ESEMPIO DI MASSIMALE, FRANCHIGIA E SCOPERTO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO (XXXXX)
Valore commerciale/Massimale assicurato € 20.000 Danni a seguito del sinistro € 2.000
Scoperto 10% (€ 2.000*10%= € 200) con un minimo di € 250 Parte di danno a carico della Compagnia € 1.750
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 250 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI (solo per Autocarri e Autocaravan)
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 4.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, 4.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la denuncia dei sinistri”, art. 10.2 - “Danneggiamento del veicolo assicurato” e art. 5 delle Norme Comuni - “Limiti dell’assicurazione”. La garanzia Atti Vandalici, Eventi Atmosferici e Xxxxxxxxx non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro, franchigie e scoperti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 4.3 - “Scoperto e minimo” e art. 10.2 - “Danneggiamento del veicolo assicurato”.
L’Impresa garantisce il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di Atti Vandalici, Eventi atmosferici e rottura di Cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 4 - Atti Vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli: art. 4.1 delle C.G.A. Altri Veicoli - “Oggetto dell’assicurazione”.
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ESEMPIO DI MASSIMALE, FRANCHIGIA E SCOPERTO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Valore commerciale assicurato € 20.000 Danni a seguito del sinistro € 3.000
Scoperto 5% (€ 3.000*5% = € 150) con un minimo di € 350 (di franchigia) Parte di danno a carico della Compagnia € 2.650
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 350 (in quanto lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri).
L’Impresa assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 - Infortuni del Conducente delle C.G.A. Altri Veicoli.
Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
- Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 7.2 - “Scoperto”, art. 10.7 “Infortuni del Conducente” e art. 5 delle Norme Comuni - “Limiti dell’assicurazione”. La garanzia Infortuni del Conducente non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione
- Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro, franchigie e scoperti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 delle C.G.A. Altri Veicoli: art. 7.2 - “Scoperto”, art. 7.3 - ”Rimborso spese di cura”, art. 7.4 - ”Diaria per ricovero”, art. 7.5 - ”Diaria per convalescenza post ricovero (solo per Autocarri)”, art. 7.6 - ”Diaria da ingessatura” e art 7.8 "Invalidità Permanente".
ESEMPIO DI MASSIMALE E FRANCHIGIA IN CASO DI DANNI DA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Massimale assicurato € 100.000 - Franchigia assoluta per invalidità permanente 5% Invalidità accertata a seguito del sinistro: 20%
Punti di Invalidità detratti i punti di franchigia assoluta previsti in contratto: (20% - 5%) : 15% Ammontare corrisposto a seguito dell’infortunio: € 15.000
ASSISTENZA LEGALE (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte)
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 5.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 5.2 – “Gestione/contenuto della garanzia” art. 5.3 “Esclusioni”, art. 10.5 - “Assistenza Legale” e art. 5 delle Norme Comuni - “Limiti dell’assicurazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 5 delle
C.G.A. Altri Veicoli: art. 5.2 - “Gestione/contenuto della garanzia” e art. 5.4 - “Franchigia” delle C.G.A. Altri Veicoli.
L’Impresa assume a proprio carico, laddove le ragioni dell’Assicurato appaiono fondate, ogni spesa relativa all’assistenza legale, fino alla concorrenza dell’importo indicato in contratto per ogni sinistro non disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private). Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 5 - Assistenza Legale delle C.G.A. Altri Veicoli.
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ESEMPIO DI MASSIMALE E FRANCHIGIA IN CASO DI ASSISTENZA LEGALE
Massimale assicurato € 10.000 - Valore della controversia minore o uguale a € 500 - Franchigia prevista in contratto € 250
Spese Legali e Peritali € 2000
Parte di danno a carico della Compagnia € 1.750 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 250
ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte)
Avvertenza: per la garanzia Assistenza Stradale Estesa sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 6A.1 - “Prestazioni”, art. 6A.1.1 - “Soccorso Stradale”, art. 6A.1.2 - “Depannage”, art. 6A.1.3 - “Autovettura in sostituzione”, art. 6A.1.4 - “Autovettura in sostituzione (Sabato e Festivi)”, art. 6A.1.5
- “Spese d’albergo”, art. 6A.2 - “Esclusioni”, art. 10.6 - “Assistenza Stradale” e art. 5 delle Norme Comuni - “Limiti dell’assicurazione”. Per la garanzia Assistenza Stradale Top sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 6B.1 - “Prestazioni", art. 6B.1.1 - “Soccorso Stradale”, art. 6B.1.2 - “Depannage”, art. 6B.1.3 - “Autovettura in sostituzione”, art. 6B.1.4 - “Spese d’albergo” , art. 6B.2 - “Esclusioni”, art. 10.6 - “Assistenza Stradale” e art. 5 delle Norme Comuni - “Limiti dell’assicurazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali. Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alla Sezione 6A - Assistenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B - Assistenza Stradale Top delle C.G.A. Altri Veicoli.
L’Impresa in collaborazione con Europ Assistance, assicura diverse prestazioni di assistenza stradale (carro attrezzi, vettura sostitutiva, etc.) Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 6A - Assistenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B - Assistenza Stradale Top.
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ESEMPIO DI MASSIMALE IN CASO DI ASSISTENZA STRADALE
Massimale per soccorso stradale € 500 (assistenza Top) Spese per il soccorso stradale prestato € 510
Parte di danno a carico della Compagnia € 500 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 10
3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA
Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate, e solo per i tipi di veicoli che le prevedono, si rinvia alla Sezione 8 - “Protezione Imprevisti” delle C.G.A. Altri Veicoli.
4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RCA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - “Limitazioni”.
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”.
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per |
le conseguenze legate alla mancata comunicazione si rinvia, per la garanzia Incendio e Furto, alle Condizioni di |
Assicurazione art. 10.2 - “Danneggiamento del veicolo assicurato”, art. 10.3 - “Perdita totale per furto e rapina” e |
art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”. Per le conseguenze legate alle garanzie Kasko/Minikasko e |
Atti Vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - “Danneggiamento del veicolo assicurato” e art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”.
ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICAZIONE DEL RISCHIO QUALORA SIANO INSERITE LE GARANZIE INCENDIO E FURTO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI.
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l'Assicurato deve poter dimostrare l'effettiva disponibilità d'uso di un' autorimessa o giardino. Nel caso sia venuta meno tale disponibilità e ciò non sia stato comunicato all'Impresa, l’indennizzo verrà ridotto come previsto dal Codice Civile.
6. PREMI
Il premio è annuo. I pagamenti vanno effettuati con Xxxxxxxx Bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati dall’Impresa, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di targa o di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi all’Impresa. L’Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e la completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale; esclusivamente a tale scopo si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica.
Il premio viene determinato in base ai parametri di personalizzazione previsti in tariffa ed è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall’Impresa all’intermediario, così come indicato all’interno del preventivo.
A discrezione dell’Impresa, il premio imponibile annuo superiore ad € 500 per Autocarri, Autocaravan e Quadricicli o ad € 600 per i Motocarri, può essere frazionato in rate semestrali. In tal caso l’onere aggiuntivo è pari al 5% del premio imponibile. Se il contratto prevede un pagamento rateale il Contraente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. Salvo che il Contraente non sia già cliente da almeno un anno, la rata del premio potrà essere pagata esclusivamente attraverso carta di credito pre-autorizzata. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento rateale tramite carta di credito pre-autorizzata o qualora si tratti della prima annualità assicurativa, l’addebito della seconda rata verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, art 3 delle Norme Comuni - “Periodo di copertura”.
commerciale.
Avvertenza: l’Impresa può applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere
Avvertenza: Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 7 delle Norme Comuni - “Risoluzione anticipata del contratto”.
7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Genertel S.p.A. si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione dello stato di rischio (ove prevista), riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
L’Impresa ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito, qualora al mezzo assicurato si applichi la procedura Bonus Malus.
8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO
Relativamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta il sistema di Bonus Malus, l’attestato dello stato di rischio viene trasmesso dall’Impresa mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni.
Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
L’attestazione non verrà inviata al Contraente per contratti di durata inferiore all’anno o in caso di cessione del contratto per vendita del veicolo. Inoltre l’attestazione non verrà inviata in ogni caso di risoluzione anticipata, quando questa avvenga prima del termine del periodo di osservazione, salvo in caso di furto del veicolo, dove l’Impresa - su richiesta del Contraente - provvederà a inviare l’attestazione relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa entro 15 giorni. In caso di sospensione, l’Impresa invierà al Contraente l’attestazione alla fine del periodo di riattivazione.
In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art. 1.5 - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme comuni - “Trasferimento del contratto su altro veicolo” e all’art. 6 bis delle Norme Comuni - “Assegnazione della Classe Universale”.
Avvertenza: La classe di merito di conversione universale - cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
9. RECESSO
Non è previsto il tacito rinnovo. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza.
Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Nel caso in cui il contratto sia stato sospeso temporaneamente, come previsto dall’art. 9 delle Norme Comuni “Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione”, se il Contraente non chiede entro 12 mesi la riattivazione del contratto, questo verrà considerato risolto.
Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
Salvo che il veicolo sia stato concesso in leasing, se nel contratto è previsto un pagamento rateale e il Contraente non provvede al pagamento entro il 30° giorno dalla scadenza di rata il contratto verrà considerato sospeso a tutti gli effetti e il diritto al pagamento delle rate di premio si prescriverà in un anno dalla data di sospensione.
11. REGIME FISCALE
Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,50%, nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50%. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
- Avventenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68, le province possono variare l'aliquota base del 12,5% con una oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo: "www. xxxxxxx.xxx.xx".
Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette al seguente regime fiscale:
GARANZIA INSERITA | IMPOSTA | SSN | TOT |
Garanzia Incendio e Furto | 13,50% | 13,50% | |
Xxxxxxxx Xxxxx / Minikasko | 13,50% | 13,50% | |
Garanzia Atti Vandalici / Atmosferici / Cristalli | 13,50% | 13,50% | |
Garanzia Infortuni del Conducente | 2,50% | 2,50% | |
Garanzia Assistenza Legale | 13,50% | 13,50% | |
Garanzia Assistenza Stradale Estesa / Top | 10,00% | 10,00% | |
Garanzia Protezione Imprevisti | 13,50% | 13,50% |
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti:
- che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura “CID” è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell’Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.
Nel caso sia applicabile la procedura di indennizzo diretto si rinvia per maggiori dettagli agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e al decreto legge 254/2006, nonché alle C.G.A. Altri Veicoli: art 9.1 - “Procedura CID Convenzione Indennizzo Diretto”. In caso contrario si richiamano gli articoli 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni e le C.G.A. Altri Veicoli all’art. 9.2 - "Procedura Ordinaria”. Per quanto riguarda i terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato Genertel, si richiama l’attenzione sull’art. 9.6 - “Risarcimento del terzo Trasportato” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: La denuncia dell’Assicurato, sia che integri una richiesta di indennizzo sia che costituisca una
dichiarazione di responsabilità nella causazione dell’evento, deve essere inoltrata all’Impresa entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, l’Impresa ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero 000.00.00.00, via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via fax allo 041-33.62.100 oppure per posta a Xxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxx - X. Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132 Trieste. Per maggiori dettagli si rinvia al sito internet dell’Impresa.
Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
In caso di accettazione della somma offerta, l’Impresa verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo.
DANNI DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
INCENDIO E FURTO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI, ASSISTENZA LEGALE
denuncia deve essere inoltrata all’Impresa entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha
avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. La mancata denuncia ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile comporta la perdita o riduzione dell’indennizzo proporzionata al pregiudizio sofferto dall’Impresa.
Tale
Avvertenza: Per ogni fatto per cui il presente contratto potrebbe essere chiamato a operare l’Assicurato deve, indipendentemente dalla responsabilità, spedire all’Impresa una denuncia firmata con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
furto o rapina o di atti vandalici o comunque in caso di xxxx, anche presunto, deve inoltre essere fatta denuncia
In caso di
immediata all’Autorità competente con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. La denuncia può essere spedita per email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041-33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX). L’Impresa, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto gli artt. 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 delle C.G.A. Altri Veicoli.
Avvertenza: per la garanzia Assistenza Legale l’Impresa può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 10.5 delle C.G.A. Altri Veicoli.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Tale denuncia deve essere inoltrata all’Impresa entro tre giorni da quello in cui il sinistro si
Avvertenza: l’Assicurato deve, indipendentemente dalla responsabilità, spedire all’Impresa una denuncia firmata con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. La denuncia può essere spedita per email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041-33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX). La denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso e le eventuali dimissioni devono essere documentate da ulteriori certificati medici, compresa la copia completa della cartella clinica. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici o altri incaricati dall’Impresa e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Se non viene adempiuto intenzionalmente all’obbligo della comunicazione e agli altri obblighi, l’Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l’Impresa ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 10.7 delle C.G.A. Altri Veicoli.
ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP
il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di
Avvertenza: Per ottenere l’assistenza stradale, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa al numero verde 800 - 99.77.98, in funzione 24 ore su 24. Per chiamate dall’estero dovrà invece comporre uno fra i seguenti numeri telefonici: +39-02-58.28.67.89 o +39-02-58.24.55.00 oppure può inviare un fax al numero +39-02-58.47.72.01. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a
richiamarlo nel corso dell'assistenza.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 10.6 delle C.G.A.
Altri Veicoli.
Avvertenza: L’Impresa si affiderà per la gestione dei sinistri alla Struttura Organizzativa. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 10.6 delle C.G.A. Altri Veicoli.
13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 Giugno 2003, agli xxx.xx 151-155 del Codice delle Assicurazioni e alle C.G.A. Altri Veicoli art. 9.4 - “Sinistri provocati da veicoli stranieri”.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, si dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’Impresa designata dall’IVASS a trattare e liquidare i danni. Per conoscere tale Impresa assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada con sede in Xxx Xxxx, 00 00000 - Xxxx - al numero telefonico 06/857961 oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
14. FACOLTA’ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO
Qualora sia prevista la formula Bonus – Malus, alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi successivi alla definizione dello stesso, il Contraente, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, ha diritto a evitare l’evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 ROMA, tel. 06/85796.530, fax 06/85796.546- 547, email: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo l’Impresa provvederà ad inoltrare la richiesta a Consap per conto del cliente. L’istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Xxxxxx invierà al recapito del richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Xxxxxx rilascerà un'attestazione con la quale Xxxxxxxx procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione dello stato del rischio.
15. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 2 - Ambito di applicazione, del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:
- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli,
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte dell’Impresa.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire all’Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax, indirizzandola alla sede legale dell’Impresa. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l’Impresa comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’Impresa gestionaria.
16. RECLAMI
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti
- Ufficio Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’Impresa, soggetto o soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/ index_en.htm – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
GLOSSARIO |
- “Genertel” o “Impresa”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- “Assicurato”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione come precisato nelle singole Sezioni;
- “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
- “Autovettura”: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- “Altri Veicoli”: Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, e tutti i mezzi non classificabili come Autovetture, Motocicli e Ciclomotori;
- “Autocarro”: veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- “Autocaravan”: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- “Autovettura”: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- “Aree aeroportuali”: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
- “Carta verde”: il Certificato Internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione nei territori degli Stati esteri in esso indicati;
- “Ciclomotori”, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
- “Classe di merito di conversione universale (CU)” è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale;
- “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- “Conducente”: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza;
- “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Xxxx, Xxx Xxxx, 00 – 00198;
- “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- “Europ Assistance”: la Compagnia alla quale Genertel affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top;
- “EUROTAX”: Rivista specializzata della Sanguinetti Editore, riportante le quotazioni di mercato dell'usato;
- “Franchigia”: l’importo minimo (indicato nella presente nota informativa e in contratto per ogni Sezione) che per ogni danno rimane a carico dell’Assicurato (diventando, in presenza di scoperto, uno scoperto minimo); pertanto i danni che sono di ammontare inferiore o alla franchigia o allo scoperto, rimarranno integralmente a carico dell’Assicurato (e quindi, per la Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli – Responsabilità civile, non faranno evolvere in Malus la classe di merito), mentre per tutti gli altri danni, a carico dell’Assicurato rimarrà l’ammontare dello scoperto con il minimo della franchigia (ove applicabili). In caso di sinistro RCA rientrante nella procedura di Indennizzo Diretto, la franchigia a carico dell’Assicurato, se prevista, sarà sempre interamente dovuta, sempre che tale importo sia inferiore all’importo addebitato a Genertel dalla Compagnia di controparte come conseguenza del danno causato;
- “Furto”: l’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto;
- “Guasto”: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Sono da considerarsi guasto anche la foratura del pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
- “Incendio”: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio, con sviluppo di fiamma;
- “Incidente” (solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top): il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Genertel o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
- “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- “Ingessatura”: mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
- “Invalidità permanente”: la perdita - a seguito di infortunio - permanente, definitiva e irrimediabile in misura parziale o totale, della capacità generica del conducente a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
- “Legittimo conducente”: il proprietario del veicolo e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo;
- “Massimale”: la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo previsto in caso di sinistro;
- “Motocicli”: veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- “Motocarri”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
- “Periodo di osservazione”: periodo durante il quale eventuali sinistri comportano l’evoluzione negativa delle classi di merito. Nel primo anno di sottoscrizione della polizza, inizia il giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, per un totale di dieci mesi. Per le annualità successive, decorre dalla scadenza del periodo precedente e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, per un totale di dodici mesi;
- “Polizza”: il documento sottoscritto dal Contraente e da Genertel che prova il contratto di Assicurazione;
- “Premio”: la somma dovuta dal Contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate;
- “Prestazioni”: l’esecuzione del presente contratto e quindi, a seconda dei casi, il risarcimento al danneggiato, l’assistenza legale e/o peritale o le assistenze agli Assicurati. Le prestazioni relative alle Sezioni 6A e 6B - Assistenza Stradale sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa;
- “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- “Quadricicli”: veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare;
- “Rapina”: l’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto tramite violenza o minaccia;
- “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- “Rivalsa”: l’azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi previste e disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli e indicate in Nota Informativa;
- “Scoperto”: la percentuale dell’ammontare di danno (indicata in contratto per ogni Sezione), che rimane a carico dell’Assicurato, ferma l’eventuale franchigia;
- “Sinistro”: il fatto o avvenimento, che si può verificare nel corso della validità del contratto, che determina, da parte dell’Assicurato, la richiesta di risarcimento o di prestazione nei termini del contratto;
“Struttura Organizzativa”: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società;
- “Valore commerciale”: il valore del veicolo risultante dal prezzo di mercato determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello;
- “Valore di listino”: il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della Casa Costruttrice comprensivo di IVA nei casi in cui all’Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge;
- “Veicolo”: il veicolo a motore identificato in polizza.
MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente. La trasmissione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde avverrà esclusivamente tramite posta. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo copiacontratto@genertel. it o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132 Trieste.
Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALTRI VEICOLI (AUTOCARRI, AUTOCARAVAN, QUADRICICLI, MOTOCARRI E TUTTI I MEZZI NON CLASSIFICABILI COME AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI) - ed. 02/2013 - |
a questo contratto si applicano le NORME COMUNI (pag. 13), le DEFINIZIONI (pag. 18), nonché le garanzie esplicitamente richiamate.
Sezione 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2
Sezione 2 - INCENDIO E FURTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3
Sezione 3 - DANNI AL VEICOLO (KASKO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 Sezione 4 - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4 Sezione 5 - ASSISTENZA LEGALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4
Sezione 6A - ASSISTENZA STRADALE ESTESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5
Sezione 6B - ASSISTENZA STRADALE TOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6
Sezione 7 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8
Sezione 8 - PROTEZIONE IMPREVISTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8 Sezione 9 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9 Sezione 10 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C. AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11 NORME COMUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13
DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 18
SEZIONE 1- RESPONSABILITÀ CIVILE |
Art. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Alle condizioni seguenti l’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate, con le estensioni previste all’Art. 1.2.
La garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro (ferme le esclusioni previste dall’Art. 5 delle Norme Comuni e dall’Art. 1.3 - Limitazioni).
Qualora il veicolo assicurato sia un rimorchio (roulotte, carrello o simili), la copertura è operante solo per la responsabilità derivante all’Assicurato quando il rimorchio stesso è staccato dalla motrice, cioè fermo su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrato a mano (c.d. “Rischio statico”); eventuali danni arrecati quando il rimorchio è agganciato alla motrice sono a carico della copertura della motrice.
Per i soli Autocarri e Motocarri viene garantita anche la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici e purchè le merci trasportate o da trasportare non rientrino tra le seguenti tipologie: merci pericolose o lubrificanti (ferme le esclusioni e le limitazioni previste dall’Art. 1.3 - Limitazioni).
Art. 1. 2 - “Sicurezza comunque”
A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati”). E inoltre:
Garanzia Estero: in caso di sinistro risarcibile, avvenuto all’estero, che comporti il sequestro del veicolo o l’arresto del conducente, l’Impresa si impegna, fino a Euro 5.000, a pagare il deposito cauzionale come richiesto dalle locali Autorità. L’Assicurato è tenuto a restituire alla Compagnia quanto da questa versato e trattenuto dalle Autorità estere a titolo di multa e/o di spese derivanti da azione penale diretta nei confronti dell’Assicurato.
Ricorso terzi: sono inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo.
La garanzia è operante nei confronti dei terzi trasportati a condizione che il trasporto sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione. Sono esclusi inoltre i danni determinati da dolo dell’Assicurato. Genertel si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati nei casi sopra xxxxxx. Xx contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; | |
il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; | |
ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2). |
Art. 1. 3 - Limitazioni
2.
3.
In caso di trasporto merci il contratto non garantisce i danni alle cose trasportate od in consegna, e in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti restano altresì esclusi tutti i maggiori danni derivanti dal materiale trasportato.
Per i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e quelle che prendono parte alle suddette operazioni (le operazioni di carico e scarico sono coperte solo per Autocarri e Motocarri).
Art. 1. 4 - Spese legali e gestione delle vertenze
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non
L’Impresa assumerà a suo carico la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.
risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Art. 1. 5 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza dell’annualità assicurativa, l’Impresa invierà al Contraente l’attestazione dello stato di rischio. A tale fine, e relativamente ai soli veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi Bonus Malus, l’Impresa calcolerà la classe di assegnazione in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione. Per lo scatto di malus sono presi in considerazione:
- i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato;
- i sinistri con Responsabilità Paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità supera la soglia del 50%. Ai fini dell’evoluzione in malus i sinistri con Responsabilità Paritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro.
L’attestazione riporterà, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU) ove prevista.
L’evoluzione della Classe Universale prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e di altre tre dal secondo sinistro in poi (ferma la classe massima 18). In assenza di sinistri è prevista la discesa di una classe (ferma la classe minima 1).
Per gli autocarri e gli autocaravan l’evoluzione interna Genertel prevede lo stesso meccanismo della Classe Universale ma la classe minima è la -1.
alla scadenza del periodo assicurativo
Per i quadricicli e i motocarri, l’evoluzione interna Genertel prevede la discesa di una classe in assenza di sinistri (ferma la classe minima 0), mentre in presenza di un sinistro, l’evoluzione dipende dalla classe di appartenenza al momento del sinistro stesso: per i clienti nelle classi da 0 a 10 è prevista l’assegnazione alla classe 14, per quelli nelle classi da 11 a 13 l’assegnazione alla classe 15 e per quelli nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe (ferma la classe massima 18); ogni sinistro successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe (ferma restando la classe massima 18). Per le regole di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Genertel si rimanda a quanto indicato nell’articolo 6bis delle Norme Comuni.
Sempre relativamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi Bonus Malus,
nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi, successivi alla definizione dello stesso, il Contraente, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, ha diritto a evitare l’evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 ROMA, tel. 06/85796.530, fax 06/85796.546-547, email: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo l’Impresa provvederà ad inoltrare la richiesta a Consap per conto del cliente.
L’attestazione non verrà inviata al Contraente per contratti di durata inferiore all’anno o in caso di cessione del contratto per vendita del veicolo. Inoltre l’attestazione non verrà inviata in ogni caso di risoluzione anticipata, quando questa avvenga prima del termine del periodo di osservazione, salvo in caso di furto del veicolo, dove l’Impresa - dietro richiesta del Contraente - provvederà a inviare l’attestazione relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa entro 15 giorni. In caso di sospensione, l’Impresa invierà al Contraente l’attestazione alla fine del periodo di riattivazione.
SEZIONE 2 - INCENDIO E FURTO |
La presente sezione, si applica esclusivamente per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri. Art. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Alle condizioni seguenti l’Impresa assicura il veicolo, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati, e garantisce il risarcimento per i danni diretti e materiali subiti dall’Assicurato a seguito:
a) di sottrazione del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina;
b) del danneggiamento o della distruzione del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, anche solo tentati, o di incendio;
c) del danneggiamento del veicolo a seguito di furto di oggetti in esso contenuti;
d) delle spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per sinistro;
e) della perdita dell’imposta di proprietà (c.d. “bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché il Contraente assicuri con l’Impresa un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.
Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino alla concorrenza di Euro 1.250, la garanzia è operante anche per apparecchi radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, registratori, navigatori satellitari e altre apparecchiature del genere. L’Assicurato sarà comunque coperto solo per gli apparecchi stabilmente fissati; relativamente agli apparecchi dotati di parti asportabili per prevenire i furti (per esempio i “frontalini” o le cosiddette “keycard”), il danno sarà risarcito solo se l’Assicurato potrà consegnare tali parti asportabili, mentre gli apparecchi estraibili non saranno mai risarcibili. In tutti i casi l’Assicurato dovrà dimostrare l’esistenza di quanto sottratto esibendo all’Impresa la relativa documentazione d’acquisto.
Art. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio. La garanzia non è operante inoltre per i danni determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
Art. 2. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto previsto in contratto, con il minimo di Euro 150, o con il minimo di Euro 250
nel solo caso di perdita totale di veicoli a quattro ruote.
Art. 2. 4 - Recuperi
subito l’Impresa per iscritto, anche nell’ipotesi in cui l’impresa abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento.
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, di informare
Se il danno è già stato pagato, l’Assicurato ha, per sette giorni, la facoltà di riprendere quanto recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto; se invece l’Assicurato non esercita questa facoltà, l’Impresa subentrerà nella proprietà di quanto recuperato.
SEZIONE 3 - DANNI AL VEICOLO (KASKO)
La presente sezione, si applica esclusivamente per Autocarri e Autocaravan.
Art. 3. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Alle condizioni seguenti, l’Impresa assicura il veicolo, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati, e garantisce il risarcimento per i danni diretti e materiali subiti dall’Assicurato a seguito di danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati:
a) da collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”);
b) da urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
c) da urto di oggetti contro il veicolo;
d) da uscita di strada o ribaltamento.
Art. 3. 2 - Esclusioni
La garanzia non è operante per i danni: a) causati da materiali o animali trasportati sul veicolo, o da traino attivo o passivo o da manovre a spinta o a mano, o da circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili (salvo il caso di uscita di strada accidentale); | |
b) c) | avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo o comunque dolosi; |
determinati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo. |
Art. 3. 3 – Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarranno lo scoperto e il minimo così come previsto in contratto.
Art. 3. 4 - Rinuncia parziale al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati, dei familiari e dei dipendenti dell’Assicurato.
SEZIONE 4 - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI |
La presente sezione, si applica esclusivamente per Autocarri, Autocaravan. Art. 4. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Alle condizioni seguenti l’Impresa garantisce il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere inequivocabilmente riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione;
b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane o smottamenti: l’evento che ha cagionato il danno dovrà essere dimostrato tramite i danni che ha causato a una pluralità di beni, assicurati o meno, vicini al veicolo assicurato al momento del sinistro, o in altro modo;
c) rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi; sono escluse rigature, screpolature e simili.
Art. 4. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni determinati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
Art. 4. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarranno lo scoperto e il minimo così come previsto in contratto.
SEZIONE 5 - ASSISTENZA LEGALE |
La presente sezione, si applica esclusivamente per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e |
Roulotte.
Art. 5. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Alle condizioni seguenti l’Impresa assume a proprio carico, laddove le ragioni dell’Assicurato appaiono fondate, ogni spesa relativa all’assistenza legale, fino alla concorrenza dell’importo indicato in contratto per ogni sinistro non disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private). L’assistenza legale verrà garantita in ogni stato e grado, in qualsiasi sede giudiziale e stragiudiziale per la tutela degli interessi dell’Assicurato, in relazione a sinistri stradali occorsi durante la circolazione del veicolo assicurato, aventi a oggetto lo stesso e riconducibili alla condotta di altri veicoli o alle condizioni della strada o al fatto di chi la percorre. La garanzia vale per le controversie aventi a oggetto sinistri avvenuti durante il periodo di copertura del contratto; qualora l’evento sia costituito da più atti successivi, lo stesso si riterrà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia.
La garanzia vale solo per le richieste di attivazione della presente copertura pervenute all’Impresa al più tardi dodici mesi dopo la scadenza del contratto cui fa riferimento il sinistro per il quale è stata richiesta l’assistenza legale.
Art. 5. 2 - Gestione/contenuto della garanzia
La garanzia Assistenza Legale offre all’Assicurato, in via preliminare, uno studio accurato della sua pratica, volto a stabilire la fondatezza di una richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile, in base agli elementi di fatto e di diritto forniti dall'Assicurato.
In caso di esito positivo della fase di studio, da parte dell’Ufficio Assistenza Legale dell’Impresa, e una volta stabilita la fondatezza di un’azione legale, l’Impresa anticipa al cliente, previa esibizione di idonea documentazione fiscale, le spese dallo stesso sostenute, relative al soccorso e/o al ripristino del mezzo danneggiato e/o relative al danno fisico subito. La somma massima rimborsabile è pari a Euro 500.
Se, invece, dall’esito della valutazione della pratica emerge che l’avvio di un’azione di risarcimento non è fondata, nemmeno in una fase preliminare e stragiudiziale, l'Impresa ne dà motivata comunicazione all’Assicurato per iscritto. In tal caso non sarà garantito all’Assicurato alcun anticipo per le spese sostenute. Dopo che l’Impresa ha accordato la copertura legale per la fase stragiudiziale e laddove ritenga, alla luce degli ulteriori elementi di fatto e di diritto acquisiti in tale fase, che non sussistano apprezzabili probabilità di radicare una causa con esito favorevole, comunica all’Assicurato la decisione di non autorizzare il fiduciario ad agire in giudizio. In entrambi i casi, qualora l'Assicurato non concordi con la valutazione negativa dell’Impresa, in merito al prosieguo della pratica, ha la facoltà di chiedere l'avvio di una procedura arbitrale, al fine valutare la fondatezza di tale parere. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. In ogni caso, qualora l'Assicurato intenda avviare una controversia contro terzi, anche a fronte del parere non favorevole dell’Impresa, lo stesso avrà diritto alla refusione delle spese legali eventualmente rimaste a suo carico, nei limiti del massimale di polizza contrattualmente previsto, nel caso di esito in tutto o in parte favorevole della sua azione.
Art. 5. 3 - Esclusioni
Oltre alle limitazioni già previste dall’art. 5 delle Norme Comuni e alla necessità di attenersi all’iter procedurale indicato all’art. 10. 5 Assistenza Legale, la garanzia è esclusa:
- quando l’assistenza è garantita in base all’Art. 1. 4 della Sezione 1 - Responsabilità Civile;
- in caso di controversie tra il conducente e i trasportati;
- in caso di controversie relative a sanzioni amministrative;
- in caso di controversie ove la controparte sia l’Impresa quale assicuratore del responsabile, o quale assicuratore tenuto al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private);
- in caso di azione penale promossa dall’Assicurato nei confronti della controparte;
- in caso di controversie ove le ragioni giuridiche dell’Assicurato nei confronti della controparte non appaiono fondate;
- in caso di azioni tra l’Assicurato e i suoi parenti e/o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- in caso di controversie riconducibili a rapporti contrattuali;
- in caso di violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell’Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
Art. 5. 4 - Franchigia
Qualora la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo minore o uguale a Euro 500, le spese legali e peritali
restano a carico dell’Assicurato fino a un importo di Euro 250. Non verrà applicata alcuna franchigia nell’anticipo indennizzi.
SEZIONE 6A - ASSISTENZA STRADALE ESTESA |
La presente sezione, si applica ad Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte con le |
esclusioni previste nei singoli articoli.
Art. 6A. 1 - Prestazioni
Ogni prestazione di seguito indicata, potrà essere erogata al massimo una volta per ogni sinistro.
Nel corso del
contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:
Art. 6A. 1.1 Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto o rapina, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimo di Euro 200 per sinistro. Le prestazioni sono erogate a condizione che il veicolo non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.
Art. 6A. 1.2. Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione “Soccorso stradale”.
Art. 6A. 1.3. Autovettura in sostituzione (solo per Autocarri, Autocaravan, Rimorchi e Roulotte)
Qualora, a seguito guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto o rapina, si rendesse necessaria un’immobilizzazione del veicolo presso un’officina per almeno tre giorni consecutivi, oppure un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’officina secondo i tempari della Casa Costruttrice, oppure in caso di furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di
1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
L’Impresa terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Art. 6A. 1.4. Autovettura in sostituzione (Sabato e Festivi) (solo per Autocarri, Autocaravan, Rimorchi e Roulotte)
Qualora, a seguito guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto o rapina, il veicolo rimanesse immobilizzato Sabato, Domenica o Festivi, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura.
L’Impresa terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 3 giorni consecutivi.
Art. 6A. 1.5. Spese d’albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
L’Impresa terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300
complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Art. 6A. 2 - Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6A. 1. 1 Soccorso stradale e 6A. 1. 2 Depannage
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali (nel caso di Soccorso Stradale quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo);
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
per gli artt. 6A. 1. 3 Autovettura in sostituzione e 6A. 1. 4 Autovettura in sostituzione (Sabato e Festivi)
- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
SEZIONE 6B - ASSISTENZA STRADALE TOP |
La presente sezione, si applica ad Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte con le |
esclusioni previste nei singoli articoli.
Art. 6B. 1 - Prestazioni
Ogni prestazione di seguito indicata, potrà essere erogata al massimo una volta per ogni sinistro.
Nel corso del
contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:
Art. 6B. 1.1. Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto o rapina, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimo di Euro 500 per sinistro.
Le prestazioni sono erogate a condizione che il veicolo non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.
Art. 6B. 1.2. Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione “Soccorso stradale”.
Art. 6B. 1.3. Autovettura in sostituzione (solo per Autocarri, Autocaravan, Rimorchi e Roulotte)
Qualora, a seguito guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto o rapina, il veicolo rimanesse immobilizzato presso l’officina per almeno 24 ore, oppure in caso di furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura.
L’Impresa terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque
- per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di xxxxxx, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto o rapina
- per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di furto totale o rapina totale.
Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Domenica o in giorni Festivi l’Impresa terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i 7 giorni consecutivi.
Art. 6B. 1.3.Bis Taxi per il recupero del veicolo
Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato necessiti di un mezzo per il ritiro del veicolo assicurato presso l’officina che ha effettuato la riparazione, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi con un massimo di Euro 150 per sinistro.
Art. 6B. 1.4. Spese d’albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
L’Impresa terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Art. 6B. 1.5. Rientro sanitario (solo per Quadricicli e Motocarri)
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le
condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Art. 6B. 1.6. Viaggio di un familiare (solo per Quadricicli e Motocarri)
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale, l'assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. L’Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Art. 6B. 1.7. Interprete a disposizione all’estero (solo per Quadricicli e Motocarri)
causato da incidente stradale, l'Assicurato
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito
ad infortunio stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa
provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
Art. 6B. 1.8. Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio (solo per Quadricicli e Motocarri)
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 24 ore o all’estero per almeno 2 giorni, con fermo certificato dall’officina incaricata della riparazione o dal soccorritore oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
simo di Euro 1.000 per Sinistro La garanzia è operante quando
fino ad un mas trasportati).
- un’autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e
al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Qualora il veicolo in conseguenza di immobilizzato in Italia per oltre 36 ore
(solo per Quadricicli e Motocarri)
Art. 6B. 1.9. Viaggio per il recupero del veicolo
complessivamente il Sinistro si verifica
incendio, guasto, incidente, xxxxx tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto o all’estero per almeno 4 giorni con fermo certificato dall’officina incaricata della
riparazione o dal soccorritore oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Art. 6B. 2 - Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6B. 1. 1 Soccorso stradale e 6B. 1. 2 Depannage
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali (nel caso di Soccorso Stradale quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo);
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
per gli artt. 6B. 1. 3 Autovettura in sostituzione
- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
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SEZIONE 7 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La presente sezione, si applica ad Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri.
Art. 7. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura nei termini seguenti il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale.
Art. 7. 2 - Scoperto
Se l’Assicurato stesso è responsabile dell’incidente o se, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento, all’indennizzo non verrà applicato alcuno scoperto; in tutti i casi in cui l’Assicurato ottiene un risarcimento all’indennizzo verrà applicato uno scoperto equivalente alla quota di responsabilità della controparte per la quale ha già ottenuto il risarcimento.
Art. 7. 3 - Rimborso spese di cura
La garanzia vale, fino all’importo indicato in contratto, per il rimborso: degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
sito a più di 50km dalla residenza dell’Assicurato
Sono inoltre rimborsate le spese di viaggio (andata e ritorno) sostenute dall’Assicurato per raggiungere un centro
ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione
massimo di Euro 500. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Art. 7. 4 - Diaria per ricovero
fino ad un
Qualora, in seguito a incidente stradale, l’infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospedaliero, l'Impresa corrisponderà una somma pari all’importo indicato in contratto per ciascun giorno di ricovero, a partire dal primo e fino a quello antecedente la dimissione, per un massimo di 30 giorni.
Art. 7. 5 - Diaria per convalescenza post ricovero (solo per Autocarri)
In caso di ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni, a seguito del quale all’Assicurato venga prescritta dalla struttura ospedaliera una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare, l’Impresa corrisponderà una somma pari all’importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. Detta diaria sarà applicata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, con il limite massimo di 30 giorni.
Art. 7. 6 - Diaria da ingessatura
Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero
ospedaliero, la diaria da ingessatura sarà riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite
Qualora, in seguito a incidente stradale, l’infortunio subito dal conducente comporti l’ingessatura, l'Impresa corrisponderà una somma pari all’importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. Detta diaria sarà riconosciuta con il limite massimo di 30 giorni a partire dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che dovrà essere certificata da un medico.
convalescenza e quello di ingessatura non potranno superare complessivamente 30 giorni.
diaria da ingessatura sarà riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza ma il periodo di
massimo di 30 giorni. Nel caso in cui il veicolo assicurato sia un Autocarro, in caso di convalescenza post ricovero la
Art. 7. 7 - Decesso
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente verificatosi entro un anno dal sinistro, l’Impresa corrisponderà agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.
Art. 7. 8 - Invalidità permanente
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa corrisponderà all’infortunato una somma determinata in base alla somma assicurata e alla percentuale di invalidità calcolata come indicato all’Art. 10. 7, con una franchigia assoluta del 5%. Nulla è dovuto per le invalidità permanenti di grado inferiore o uguale a detta percentuale.
Art. 7. 9 - Gestione delle vertenze giudiziarie
Nell’eventuale controversia con il responsabile dell’incidente, l’Impresa assume a proprio carico la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al riconoscimento dell’infortunio all’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.
SEZIONE 8 - PROTEZIONE IMPREVISTI
La presente sezione, si applica ad Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri.
Art. 8. 1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
A deroga dell’Art. 5 punto c) delle Norme Comuni, in caso di sinistro determinato dalla guida sotto l’influenza dell’alcool la garanzia di cui alla Sezione 1 - Responsabilità Civile è normalmente operante.
Art. 8. 2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
A deroga dell’Art. 5 punto d) delle Norme Comuni, in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione, la garanzia di cui alla Sezione 1 - Responsabilità Civile è normalmente operante.
Art. 8. 3 - Danni alla tappezzeria
L’Impresa si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono essere comprovati da dichiarazione della casa di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 8. 4 - Perdita chiavi
L’Impresa si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute dall’Assicurato in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo; sono risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente, nonché le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 8. 5 - Ripristino box
L’Impresa si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 500 per evento le spese documentate sostenute dall’Assicurato per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.
Art. 8. 6 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o incidente stradale l’Impresa si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per immatricolare un altro veicolo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con l’Impresa.
Art. 8. 7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità, l’Impresa si impegna a rimborsare forfettariamente l’importo di Euro 25 a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato.
SEZIONE 9 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. AUTO |
La presente Sezione si applica all’Assicurato Genertel che abbia subito dei danni per colpa di terzi. Tali danni, se è applicabile la procedura “CID” - Convenzione Indennizzo Diretto (Art. 9.1), saranno risarciti dall’Impresa, altrimenti dalla Compagnia di assicurazione del responsabile (c.d. procedura “Ordinaria” Art. 9.2). Per quanto riguarda i terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato Genertel, si richiama l’attenzione sull’Art. 9.6.
Art. 9.1 - Procedura “CID” - Convenzione Indennizzo Diretto
Questa procedura consente all’Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente dall’Impresa e si applica quando si tratta di urto avvenuto in Italia fra due soli veicoli immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (esclusi i ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e le macchine agricole) assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID).
deve avere in allegato una copia del modulo “Constatazione amichevole
La procedura “CID” è applicabile anche in caso di danni fisici al conducente del veicolo assicurato, sino al 9% di invalidità permanente, nonché in caso di danni agli oggetti di sua proprietà o di proprietà dell’Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.
La richiesta di risarcimento dell’Assicurato
d’incidente - denuncia di sinistro” (c.d. “Modulo blu”) o almeno una dettagliata descrizione del sinistro conforme al modulo stesso. Nella richiesta dovranno essere indicati il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell’assicuratore per la perizia dei danni (almeno cinque giorni lavorativi non festivi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro), eventuali testimoni e autorità intervenute. In caso di sinistro con lesioni, la richiesta di risarcimento deve essere accompagnata dai dati relativi all’entità delle lesioni subite, comprensivi degli accertamenti clinici strumentali obiettivi ove necessari, dall’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti e dalla dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (qualora le certificazioni mediche non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito). Ai fini di ottenere un supporto tecnico nella compilazione, controllo e integrazione della richiesta di risarcimento, l’Assicurato potrà contattare l’Impresa tramite il call center sinistri (vedi riferimenti utili) o scaricare il modulo di richiesta di risarcimento dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
L’Impresa comunicherà all’Assicurato il numero di sinistro, il fiduciario incaricato della perizia, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità, nonché la carrozzeria convenzionata con Genertel più vicina alla residenza dell’Assicurato, presso la quale lo stesso potrà far riparare il veicolo senza anticipo di denaro (l’elenco delle carrozzerie convenzionate è consultabile anche sul sito xxx.xxxxxxxx.xx).
Se la richiesta di risarcimento è conforme a quanto sopra descritto e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta.
Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
La denuncia dell’Assicurato, sia che integri una richiesta di indennizzo, sia che costituisca una dichiarazione di responsabilità nella causazione dell’evento, deve essere inoltrata all’Impresa entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile.
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
La mancata denuncia ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile comporta la perdita o riduzione dell’indennizzo proporzionata al pregiudizio sofferto dall’Impresa. Tale pregiudizio si concretizza nella impossibilità di contestare alla Compagnia di controparte la versione del suo Assicurato e nel conseguente obbligo di rimborsare un importo fissato alla Compagnia stessa.
Art. 9. 2 - Procedura “Ordinaria”
Qualora non sia applicabile la Convenzione Indennizzo Diretto, il danneggiato deve inviare all’assicuratore dell’altro veicolo e, per conoscenza, a Genertel, Area Sinistri, in ottemperanza agli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
La raccomandata deve avere in allegato una copia del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - denuncia di sinistro” (c.d. “Modulo blu”) o almeno una dettagliata descrizione del sinistro conforme al modulo stesso, deve indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell’assicuratore per la perizia dei danni (non meno di cinque giorni lavorativi non festivi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro), contenere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone, avere in allegato eventuali certificazioni mediche, compresi gli accertamenti clinici strumentali obiettivi (ove necessari) e la certificazione di avvenuta guarigione; qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una
seconda raccomandata.
Una volta ricevuti tutti i dati necessari, l’assicuratore indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
Se la richiesta di risarcimento è conforme a quanto sopra descritto e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta.
L’art.148 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che tali comunicazioni vengano effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.
Il danneggiato, una volta ricevuta l’offerta, può:
a. dichiarare di accettarla; in questo caso l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
b. dichiarare di non accettarla; in questo caso l’assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione e il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese;
in caso di sinistro con lesioni o decesso, la richiesta di risarcimento deve contenere la descrizione delle
c. non rispondere all’offerta ricevuta; in questo caso l’assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, senza ricevere risposta, ha l’obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta, somma che il danneggiato può incassare senza che questo pregiudichi le sue pretese;
3.
circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata dai dati relativi all’età, all’attività e reddito del danneggiato, all’entità delle lesioni subite, dall’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia. In caso di lesioni, inoltre, è necessaria anche una dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali.
L’assicuratore è tenuto a formulare l’offerta o a respingere le richieste entro 90 giorni dalla ricezione dei su indicati documenti.
Se il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; una volta concordato l’ammontare dell’indennizzo, versa al danneggiato nei 15 giorni successivi l’importo relativo. Se il danno risulta non risarcibile, ne dà comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata.
Art. 9. 3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:
1. sinistri causati da veicoli non identificati, per i danni a persone e, in caso di danni gravi alla persona, anche per i danni a cose, con una franchigia di Euro 500;
2. sinistri causati da veicoli non assicurati;
3. sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in “liquidazione coatta amministrativa”;
4. sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
5. sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato membro, e che dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, risultino coinvolti in un sinistro e siano privi di assicurazione;
6. sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Nei suddetti casi occorre inviare la richiesta di risarcimento all’Impresa designata dall’IVASS a trattare e liquidare i danni. Per conoscere tale impresa assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al n° telefonico 06/857961, oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
Art. 9. 4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all’assicuratore del
Se il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto all’estero,
responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il sinistro avvenuto all’estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato della Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi all’IVASS - Centro Informazioni, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX - fax 06/00000000 - email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. Il modulo di richiesta di risarcimento può essere scaricato dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 9. 5 - Pagamento del danno e recupero della franchigia
L’Impresa pagherà i danni direttamente al danneggiato. Per i danni fino a Euro 8.000 IVA compresa, l’Impresa, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all’officina il costo della riparazione.
L’eventuale franchigia prevista per tale garanzia diventerà dovuta dal Contraente dal momento in cui l’Impresa avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la Compagnia di controparte avrà risarcito il proprio Assicurato.
Art. 9. 6 - Risarcimento del terzo trasportato
Il danno subito dal terzo trasportato sul veicolo assicurato Genertel è risarcito, a eccezione del sinistro cagionato da caso fortuito, dalla stessa Genertel, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, entro il limite del massimale minimo di legge. Per l’eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all’Impresa di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.
SEZIONE 10 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C. AUTO |
La presente Sezione è applicabile alla gestione di tutti i danni non relativi alla sezione 1 – Responsabilità Civile, semprechè la garanzia sia applicabile per il tipo di veicolo assicurato.
Art. 10. 1 - Modalità per la denuncia dei sinistri
Per ogni fatto per cui il presente contratto potrebbe essere chiamato a operare l’Assicurato deve, indipendentemente dalla responsabilità, spedire all’Impresa una denuncia firmata con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Tale denuncia deve essere inoltrata all’Impresa entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile.
La mancata denuncia ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile comporta la perdita o riduzione dell’indennizzo proporzionata al pregiudizio sofferto dall’Impresa.
In caso di furto o rapina o di atti vandalici o comunque in caso di dolo, anche presunto, deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
La denuncia può essere spedita per email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041-33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX).
L’Impresa, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
Art. 10. 2 - Danneggiamento del veicolo assicurato
In caso di danni al veicolo risarcibili secondo la Sezione 2 - Incendio e Furto, la Sezione 3 - Danni al veicolo (Kasko) o la Sezione 4 - Atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli:
- Salvo per le riparazioni di prima urgenza, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile, prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l’Assicurato
L’Assicurato ha facoltà di scegliere se far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione “assistenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xx), nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli, oppure in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro; negli altri casi l’Assicurato dovrà ottenere il consenso dell’Impresa.
-
In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione
deve poter dimostrare l’effettiva disponibilità d’uso di un’autorimessa o giardino: in caso contrario, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. L’ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni; per tutte le parti soggette a usura viene applicata una riduzione proporzionale alle migliorie apportate dalla riparazione. Se il costo complessivo di riparazione è superiore alla differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo il sinistro, l’ammontare del danno è pari a quest’ultima differenza. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, ai sensi dell’art.1907 del Codice Civile.
di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati: qualora l’Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve ottenere previamente il consenso scritto dell’Impresa. In generale l’IVA viene riconosciuta solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e comunque l’IVA sulla manodopera viene risarcita solo contro presentazione del relativo documento fiscale.
L’Impresa non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax blu).
Art. 10. 3 - Perdita totale per furto o rapina
A pena di decadenza, oltre alla denuncia l’Assicurato deve inviare all’Impresa:
1. l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico);
2. la carta di circolazione e il certificato di proprietà;
3. la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
4. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
5. la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali ( fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato.
6. ogni altra documentazione richiesta specificatamente dall’Impresa stessa.
veicolo, a fornire all’Impresa una procura notarile a vendere.
“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del
dell’istruttoria penale. L'Impresa potrà inoltre richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d.
Nei casi previsti dalla legge l’Impresa richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione
l’Impresa non corrisponderà alcun indennizzo.
Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l’Assicurato deve poterne dimostrare l’effettiva installazione sul veicolo: in caso di antifurto difforme o mancante, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Qualora in contratto sia previsto un antifurto o un localizzatore satellitare e l’Assicurato non sia in grado di provare l’esistenza, al momento del sinistro, di un abbonamento a un servizio satellitare,
possa detrarla.
L’IVA viene riconosciuta solo nei casi in cui il danneggiato non
Se trattasi di veicolo con meno di sei mesi di vita, l’ammontare del danno è pari al valore assicurato, con il limite del valore commerciale al momento dell’acquisto; in caso contrario, è uguale al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con il limite del valore assicurato.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax blu).
Art. 10. 4 - Pagamento del danno e recupero della franchigia
L’Impresa paga i danni all’Assicurato con deduzione degli eventuali scoperti o franchigie previsti.
Per i danni fino a Euro 8.000 IVA compresa, l’Impresa, su richiesta dell’Assicurato, può corrispondere direttamente all’officina il costo della riparazione.
per iscritto
Art. 10. 5 - Assistenza legale (il presente articolo trova applicazione anche per i danni R.C. Auto)
Dopo aver ricevuto da parte dell’Assicurato richiesta di attivazione della garanzia Assistenza Legale:
a) l’Impresa svolge, ogni attività intesa a conseguire nella maniera più sollecita il riconoscimento dei diritti del medesimo. L’Impresa può richiedere la collaborazione diretta dell’Assicurato e può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. L’Assicurato è tenuto a collaborare con l’Impresa nella suddetta attività fornendo a sue spese alla medesima ogni opportuna documentazione utile alla valutazione della controversia.
nei limiti del massimale di polizza
b) Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, oppure in ogni ipotesi in cui la complessità della vicenda richieda l’intervento di un esperto del settore, l’Impresa propone all’Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l’Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal Fiduciario proposto dall’Impresa, oppure se nominarne uno a sua scelta, previa autorizzazione dell’Impresa stessa.
Il costo del Fiduciario, designato o autorizzato dall’Impresa, rimane, a carico
spettanze del Fiduciario per spese, diritti e onorari.
dall’Impresa. In mancanza del benestare dell’Impresa, la stessa non è tenuta al pagamento o al rimborso delle
Il Fiduciario che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza essere previamente autorizzato
dell’Impresa e l’Assicurato non è tenuto ad effettuare alcun pagamento in favore del medesimo, salvo quanto espressamente previsto dall’Art. 5.4 e dall’art 10.5 punto i).
c)
E’ sempre cura del Fiduciario fornire opportuna documentazione probante l'effettiva attività svolta, nonchè copia degli eventuali atti processuali. Lo stesso è tenuto a ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto alla controparte, astenendosi in ogni caso dal richiedere all’Impresa acconti per diritti, onorari e spese; potranno essere richiesti acconti unicamente per le anticipazioni borsuali relative alla sola fase giudiziale, nei limiti del massimale di polizza, previa presentazione di documentazione di spesa.
d) In caso di ottenuta liquidazione, in via stragiudiziale o giudiziale, di un importo in favore dell’Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale e interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese e onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di conseguenza l’Impresa non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale.
Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno rimborsati dall’Impresa nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, nella misura media dei parametri ministeriali; verranno parimenti rimborsate dall’impresa le spese vive necessarie ad attivare la mediazione qualora non recuperabili dalla controparte.
In caso di ottenuta liquidazione, totale o parziale, dei danni subiti, l’Assicurato dovrà restituire all’Impresa la somma anticipatagli, in proporzione alla quota di risarcimento ottenuta dal responsabile civile.
In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, gli onorari e le spese del Fiduciario saranno
e) Ai sensi di quanto previsto all’art. 5.2 (anticipo spese nel limite di Euro 500), tale somma potrà venir erogata all’Assicurato, qualora ne ricorrano i presupposti, una sola volta per ogni sinistro denunciato e in un’unica soluzione.
entro un tetto massimo di Euro 1.000 qualora non venga concesso il benestare alla fase
f)
giudiziale.
a carico dell’Impresa
Nell’ambito del procedimento di mediazione iI Xxxxxxxxxx nominato anticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo.
Tali spese legali dovranno essere calcolate dal Fiduciario secondo la media tariffaria o dei parametri ministeriali, e sulla base di una congrua valutazione del danno e di una prudente attribuzione della responsabilità.
g)
Nel caso in cui l’Assicurato e il Fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la scrivente Impresa non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso
del Fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte,
mancata liquidazione da parte del giudice e in ogni altro caso, l’Impresa risponde verso il Fiduciario solo delle
spese e non degli onorari.
fermo restando che, nel caso di
L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta
h) In caso di esito negativo della fase giudiziale, le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte sono a esclusivo carico dell’Impresa, entro il limite indicato in polizza e calcolate secondo la media dei parametri ministeriali.
i)
risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Impresa, entro il limite indicato in polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.
l’Impresa provvederà alla liquidazione,
l) Qualora, sulla base delle previsioni delle precedenti lettere c) d) e) i) l’Impresa è tenuta a liquidare al Fiduciario le spese legali, peritali e borsuali sostenute e all’Assicurato le spese peritali,
nei limiti previsti in ognuno di detti punti, previa presentazione di regolare parcella o documentazione di spesa.
m) Qualora l’Assicurato attivi la garanzia Assistenza Legale per la propria difesa in sede penale, restano escluse dalla copertura assicurativa multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali.
n) Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa.
Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nei casi in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale dell'Assicurato che per il recupero del danno.
Art. 10. 6 - Assistenza stradale
Per ottenere l’assistenza stradale, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa al seguente numero verde, in funzione 24 ore su 24: 800 - 99.77.98. Per chiamate dall’estero dovrà invece comporre uno fra i seguenti numeri telefonici: +39-02-58.28.67.89 o +39-02-58.24.55.00, oppure può inviare un fax al numero: +39-02-58.47.72.01.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e Cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
Art. 10. 7 - Infortuni del conducente
La denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso e le eventuali dimissioni devono essere documentate da ulteriori certificati medici, compresa la copia completa della cartella clinica. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici o altri incaricati dall’Impresa e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Se non viene adempiuto intenzionalmente all’obbligo della comunicazione e agli altri obblighi, l’Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l’Impresa ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
L’Impresa liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono addizionabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. Una volta determinata la percentuale di invalidità, l’ammontare corrisposto all’infortunato è pari al prodotto della somma assicurata per tale percentuale. L’Impresa effettua il rimborso delle spese di cura previa presentazione degli elementi giustificativi in originale.
tazione dei giustificativi di spesa in originale e della documentazione medica attestante la vis
previa presen ambulanza)
Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione verranno rimborsate
(ad esempio: biglietto areo, ferroviario, fattura noleggio ita specialistica o l’intervento chirurgico effettuato. Tutta
la documentazione dovrà essere datata. Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino trascorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non verranno rimborsate. Nel caso l’Assicurato si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi, previa presentazione della documentazione medica attestante la visita specialistica o l’intervento chirurgico effettuato, verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a Euro 1/Km fino alla concorrenza di Euro 500. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.
NORME COMUNI |
Art. 1 - Modalità di adesione
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
L’inesattezza o la falsità dei documenti stessi consentirà all’Impresa di annullare
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti a Genertel - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX. A tale fine, qualora il veicolo sia stato precedentemente assicurato presso altra Impresa assicuratrice tenuta al rilascio dell’attestazione dello stato di rischio, il Contraente si impegna a inviare all’Impresa, entro quindici giorni dalla data di decorrenza, l’originale dell’attestazione stessa. Il contratto si conclude solo quando pervengono all’Impresa l’attestazione del pagamento del premio e tutti i documenti richiesti; tale data sarà esplicitamente indicata sul contratto.
e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
il contratto ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente. In ogni caso, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto
tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza
Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.
I pagamenti vanno effettuati con Xxxxxxxx Bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati dall’Impresa, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di targa o di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi all’Impresa. La ricevuta del versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
L’Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale; esclusivamente a tale scopo si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica.
Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato. L’Impresa richiederà i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio; il contratto si intende stipulato con il ricevimento dei documenti mancanti e/o del conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, avrà diritto al rimborso di quanto versato.
Art. 2 - Diritto del Contraente al ripensamento
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può | |
anticipare tempestivamente la comunicazione all’Impresa via email o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque | |
provvedere a inviare lettera raccomandata A/R a Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx entro 14 giorni dalla | |
data di sua ricezione dei documenti assicurativi. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla | |
comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R a Genertel X.x.X. | |
X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. L’Impresa provvederà | |
a rimborsare al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. | |
Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali. |
Art. 3 - Periodo di copertura
eventualmente pagato dall’Impresa come conseguenza di tale inadempienza.
Verde): qualora il Contraente ometta di distruggere tali documenti, egli sarà tenuto a risarcire integralmente quanto
documenti assicurativi dell’altro veicolo alla ricezione di quelli nuovi (certificato di assicurazione, contrassegno e Carta
salvo espresso patto contrario, xxxxxxx tutte le coperture dell’altro veicolo e il Contraente è tenuto a distruggere tutti i
Congiuntamente,
Per tutti i nuovi contratti (inclusi i rinnovi), la copertura assicurativa è operante dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza del contratto, la data del pagamento del premio e quella di invio dei documenti necessari alla stipula. Quando invece il contratto ne sostituisce uno precedente che assicurava altro veicolo, le garanzie del presente contratto entrano in vigore dal momento in cui l’Assicurato entra in possesso del nuovo veicolo.
Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. L’Impresa manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia RCA fino all’effetto della nuova polizza. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto
stesso e di assicurarsi con altra Compagnia.
Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall’art.1901 del Codice Civile. Certificato di assicurazione e contrassegno, per le rate successive alla prima, saranno spediti dopo che l’Impresa avrà ricevuto evidenza del pagamento del premio corrispondente.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Croazia, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. La copertura è altresì valida nei seguenti Paesi, indicati e non cancellati nella Carta Verde: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. All’estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.
Art. 5 - Limiti dell’assicurazione
Tutte le garanzie sono operanti anche se il veicolo non è guidato dal conducente abituale dichiarato in contratto. Il contratto non è però operante per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; il contratto è però operante se il conducente può, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostrare di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle
b)
verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del
c)
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285);
avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme
d)
relative alla revisione.
Nei predetti casi, oltre a quelli previsti dall’Art. 1.3, se l’Impresa è tenuta per legge a risarcire un danneggiato, al
Contraente e/o all’Assicurato verrà richiesto il rimborso totale o parziale di quanto pagato.
Per le Sezioni del contratto diverse dalla Sezione 1 - Responsabilià Civile, sono inoltre esclusi i sinistri:
e) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Per le Sezioni 6A e 6B (Assistenza stradale Estesa e Top), ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni sono inoltre esclusi i sinistri:
f) determinati da dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, previa presentazione dei documenti dimostrativi, l’Impresa è disponibile a trasferire il contratto, con conguaglio di premio, su un altro veicolo di proprietà dell’alienante e/o del coniuge in comunione dei beni. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diversi, non verrà mantenuta la classe universale (CU) acquisita (condizione applicabile esclusivamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi di Bonus Malus). Per le sole garanzie diverse dall’RC Auto, si farà riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione. Per la variazione il Contraente dovrà all’Impresa un premio supplementare di Euro 15 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale).
Art. 6 bis - Assegnazione della Classe Universale
Relativamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi di Bonus Malus, nel caso il contratto stipulato con Genertel si riferisca ad un veicolo già assicurato presso altra Impresa assicuratrice nella forma "Bonus-Malus" il contratto stesso sarà assegnato alla stessa Classe di merito di Conversione Universale (CU) risultante dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore. Nel caso il veicolo sia proveniente da polizza temporanea verrà riconosciuta la Classe CU risultante dalla precedente polizza temporanea o, in assenza di tale indicazione, la Classe CU 14. In mancanza della consegna dell'attestazione dello stato di rischio il contratto è assegnato alla Classe CU 18. Nel caso il veicolo sia immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. ovvero oggetto di contratto ceduto, la Classe d’ingresso (CU) è la 14.
Per la determinazione della classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe Universale (CU) | 1* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Classe interna Genertel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1.
Per i Quadricicli e Motocarri qualora nelle ultime tre annualità assicurative ci sia stato uno o più sinistri con colpa sarà invece assegnata la classe di merito Genertel 14 più il numero di sinistri (ferma la classe massima 18). Nel caso il veicolo sia stato assegnato a una Classe CU di Malus (dalla 15 alla 18) la classe di merito Genertel sarà la maggiore tra questa e quella calcolata secondo i criteri indicati precedentemente.
Sempre relativamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi di Bonus Malus, per i veicoli assicurati il cui attestato di rischio non riporta la Classe (CU) l’individuazione della stessa viene determinata sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Per ogni sinistro pagato, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocato nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso) viene applicata una maggiorazione di due classi.
Anni senza sinistri | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Classe CU | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Per gli Autocarri e Autocaravan la classe di merito Genertel (c.d. classe interna) si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie Bonus/Malus* | ||
Classe interna di ap- partenenza | Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale | Coefficienti di variazio- ne del premio di tariffa relativi alla classe in- terna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali |
-1 | -1 | 0,0% |
0 | -1 | -6,8% |
1 | 0 | -6,4% |
2 | 1 | -6,0% |
3 | 2 | -5,7% |
4 | 3 | -7,0% |
5 | 4 | -8,1% |
6 | 5 | -6,1% |
7 | 6 | -5,7% |
8 | 7 | -5,4% |
9 | 8 | -5,1% |
10 | 9 | -4,9% |
11 | 10 | -6,8% |
12 | 11 | -6,4% |
13 | 12 | -6,0% |
14 | 13 | -13,0% |
15 | 14 | -36,1% |
16 | 15 | -21,7% |
17 | 16 | -30,3% |
18 | 17 | -19,5% |
Tariffa B ossia Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule Bonus/Malus* | ||
Classe interna di ap- partenenza | Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale | Coefficienti di variazio- ne del premio di tariffa relativi alla classe in- terna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali |
-1 | -1 | 0,0% |
0 | -1 | -14,6% |
1 | 0 | -4,0% |
2 | 1 | -5,7% |
3 | 2 | -5,4% |
4 | 3 | -5,1% |
5 | 4 | -4,8% |
6 | 5 | -6,1% |
7 | 6 | -5,7% |
8 | 7 | -2,8% |
9 | 8 | -1,4% |
10 | 9 | -1,4% |
11 | 10 | -1,3% |
12 | 11 | -1,3% |
13 | 12 | -1,3% |
14 | 13 | -23,0% |
15 | 14 | -28,6% |
16 | 15 | -22,2% |
17 | 16 | -45,5% |
18 | 17 | -19,5% |
* tabelle applicate anche per le Ambulanze
Per i Quadricicli e Motocarri la classe di merito Genertel (c.d. classe interna) si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria | ||
Classe interna di appartenenza | Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale | Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di pro- venienza espressi in termini percentuali |
0 | 0 | 0,0% |
1 | 0 | -1,2% |
2 | 1 | -1,2% |
3 | 2 | -1,2% |
4 | 3 | -1,2% |
5 | 4 | -1,2% |
6 | 5 | -1,2% |
7 | 6 | -1,1% |
8 | 7 | -1,1% |
9 | 8 | -2,2% |
10 | 9 | -2,2% |
11 | 10 | -2,1% |
12 | 11 | -2,1% |
13 | 12 | -2,0% |
14 | 13 | -8,4% |
15 | 14 | -35,9% |
16 | 15 | -35,0% |
17 | 16 | -19,9% |
18 | 17 | -16,6% |
Se il proprietario di un veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purchè stabilmente convivente, condizione da provare mediante invio dello stato di famiglia. La norma si applica solo in caso di nuovo contratto.
Art. 7 - Risoluzione anticipata del contratto
In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi.
In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari:
- in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde;
- in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde;
- in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde.
Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.
Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo, qualora il Contraente non si avvalga di quanto disposto all’art. 6, l’Impresa rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborserà l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, secondo quanto disposto dall’Art. 7.
Relativamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi di Bonus Malus, qualora successivamente al furto venga assicurato con Genertel un veicolo dello stesso tipo, nuovo o già di proprietà dell’Assicurato, in sostituzione di quello rubato, l’Impresa si impegna, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, a inserirlo nella stessa classe di merito Bonus Malus in cui si trovava il veicolo precedente. In caso di ritrovamento, il veicolo rubato e ritrovato potrà essere assicurato con un nuovo contratto, che verrà stipulato attribuendo la medesima classe di merito in cui si trovava il veicolo prima del furto, a patto che questa non sia già stata utilizzata per assicurare un altro veicolo; in caso contrario il contratto verrà stipulato attribuendo la classe di merito prevista per i veicoli di nuovo acquisto.
Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
procedere alla sospensione il giorno della scadenza contrattuale.
Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all’anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente avrà diritto a sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta tramite Internet (www. xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e restituendo tramite posta certificato, contrassegno e Carta Verde. Il contratto è sospeso dalla data del timbro postale. Non è possibile
Se il Contraente non riattiva entro 12 mesi il contratto, questo verrà considerato risolto; negli altri casi il contratto verrà riattivato a partire dalla data indicata dal Contraente e, per le sole garanzie diverse dall’RC, in conformità alla tariffa in vigore in tale data.
La riattivazione potrà avvenire tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666). Qualora la riattivazione avvenga telefonicamente il Contraente dovrà all’Impresa un premio supplementare di Euro 30 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale) Se il periodo di sospensione è stato superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto, nonché le date in cui sono dovute le eventuali rate residue, verranno prorogate di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato.
Se nel contratto è previsto un pagamento rateale e il Contraente non paga il dovuto entro il 15° giorno, la copertura assicurativa verrà interrotta, come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile. Se questi non provvede al pagamento entro il 30° giorno il contratto verrà considerato sospeso a tutti gli effetti.
Art. 10 - PRIVACY - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lsg. 196/2003
Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili, con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell’Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti.
I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti(1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le proposte e/o preventivi di assicurazione saranno conservati per dodici mesi dalla data di decorrenza inserita.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è Genertel S.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l’unità organizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all’Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: unità organizzativa Quality - Genertel S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (fax 199.11.77.99; e-mail: privacy@ xxxxxxxx.xx).
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
(1) Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: Banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie ed altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, il tutto all’interno dell’Unione Europea e all’estero. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (c. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati;alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali.
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Art. 12 - Modalità di reclamo
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa (Genertel - Servizio Tutela Clienti - Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Art. 13 – Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
DEFINIZIONI |
- “Genertel”, "Compagnia", “Impresa”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- “Assicurato”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione come precisato nelle singole Sezioni;
- “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
- “Altri Veicoli”: Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, e tutti i mezzi non classificabili come Autovetture, Motocicli e Ciclomotori;
- “Aree aeroportuali”: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
- “Autocarro”: veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- “Autocaravan”: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- “Autoveicolo”: Autocarri e Autocaravan;
- “Autovettura”: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- “Carta verde”: il Certificato Internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione nei territori degli Stati esteri in esso indicati;
- “Ciclomotori”, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
- “Classe di merito Genertel” è la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dall’Impresa;
- “Classe di merito di conversione universale (CU)” è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale;
- “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- “Conciliazione”: procedimento attraverso cui un terzo aiuta le parti a comporre una lite;
- “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Xxxx, Xxx Xxxx, 00 – 00198;
- “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- “Europ Assistance”: la Compagnia alla quale Genertel affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top;
- “EUROTAX”: Rivista specializzata della Sanguinetti Editore, riportante le quotazioni di mercato dell'usato;
- “Franchigia”: l’importo minimo (indicato in contratto per ogni Sezione) che per ogni danno rimane a carico dell’Assicurato (diventando, in presenza di scoperto, uno scoperto minimo); pertanto i danni che sono di ammontare inferiore o alla franchigia o allo scoperto, rimarranno integralmente a carico dell’Assicurato (e quindi, per la Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli – Responsabilità civile, non faranno evolvere in Malus la classe di merito), mentre per tutti gli altri danni, a carico dell’Assicurato rimarrà l’ammontare dello scoperto con il minimo della franchigia (ove applicabili). In caso di sinistro RCA rientrante nella procedura di Indennizzo Diretto, la franchigia a carico dell’Assicurato, se prevista, sarà sempre interamente dovuta, sempre che tale importo sia inferiore all’importo addebitato a Genertel dalla Compagnia di controparte come conseguenza del danno causato;
- “Furto”: l’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto;
- “Guasto”: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Sono da considerarsi guasto anche la foratura del pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
- “Immobilizzazione del veicolo”: fermo del veicolo presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne renda impossibile l’utilizzo (veicolo non marciante);
- “Incendio”: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio, con sviluppo di fiamma;
- “Incidente” (solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top): il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali;
- “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Genertel o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
- “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- “Ingessatura”: mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
- “Invalidità permanente”: la perdita - a seguito di infortunio - permanente, definitiva e irrimediabile in misura parziale o totale, della capacità generica del conducente a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
- “Legittimo conducente”: il proprietario del veicolo e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo;
- “Massimale”: la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo previsto in caso di sinistro;
- “Merci pericolose”: merci classificate come tali in base all’ultimo aggiormento dell’ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839.);
- “Motocicli”: veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- “Motocarri”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
- “Periodo di osservazione”: periodo durante il quale eventuali sinistri comportano l’evoluzione negativa delle classi di merito. Nel primo anno di sottoscrizione della polizza, inizia il giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, per un totale di dieci mesi. Per le annualità successive, decorre dalla scadenza del periodo precedente e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, per un totale di dodici mesi;
- “Polizza”: il documento sottoscritto dal Contraente e da Genertel che prova il contratto di Assicurazione;
- “Premio”: la somma dovuta dal Contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate;
- “Prestazioni”: l’esecuzione del presente contratto e quindi, a seconda dei casi, il risarcimento al danneggiato, l’assistenza legale e/o peritale o le assistenze agli assicurati. Le prestazioni relative alle Sezioni 6A e 6B - Assistenza Stradale sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa;
- “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- “Quadricicli”: veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare;
- “Rapina”: l’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto tramite violenza o minaccia;
- “Responsabilità principale”: nel caso di sinistro tra due veicoli, la “responsabilità principale” si determina quando la percentuale di responsabilità attribuita all’Assicurato supera la soglia del 50%. Nel caso di sinistro
tra più di due veicoli, la “responsabilità principale” si determina quando la percentuale di responsabilità attribuita all’Assicurato è la maggiore fra le percentuali attribuite a tutti gli altri conducenti dei veicoli. Quindi, per un sinistro con tre veicoli coinvolti, la “responsabilità principale” sarà sempre maggiore del 33% (100% : 3), ma dovrà anche essere maggiore di tutte le altre percentuali. Ad esempio: veicolo A responsabilità attribuita 40% (principale), veicoli B e C responsabilità attribuita a ciascuno 30% (minoritaria);
- “Responsabilità paritaria”: si determina quando, nel caso in cui non sia possibile individuare un conducente con responsabilità principale, il grado di responsabilità attribuita all’Assicurato risulta essere la stessa di quella di almeno un altro fra i conducenti dei veicoli coinvolti e non inferiore a nessun’altra quota di responsabilità attribuita. In un sinistro con due veicoli coinvolti la “responsabilità paritaria” è uguale al 50% (100% : 2), in un sinistro con più di due veicoli coinvolti, alcuni conducenti possono essere tutti ugualmente responsabili. Ad esempio, in un sinistro con tre veicoli coinvolti, due dei conducenti possono essere ugualmente responsabili e il terzo avere una responsabilità minore: in tal caso ai primi due sarà attribuita una “responsabilità paritaria”, mentre al terzo conducente sarà attribuita una responsabilità minoritaria (es: veicoli A e B responsabilità 40% paritaria, veicolo C responsabilità 20% minoritaria), oppure i conducenti possono essere tutti responsabili nella stessa misura: in tal caso a ciascuno sarà attribuita una “responsabilità paritaria” (del 33%);
- “Ricovero ospedaliero”: degenza comportante pernottamento presso una struttura sanitaria pubblica o privata
regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospedaliera;
- “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- “Rivalsa”: l’azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi previste e disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione e indicate in Nota Informativa;
- “Scoperto”: la percentuale dell’ammontare di danno (indicata in contratto per ogni Sezione), che rimane a carico dell’Assicurato, ferma l’eventuale franchigia;
- “Sinistro”: il fatto o avvenimento, che si può verificare nel corso della validità del contratto, che determina, da parte dell’Assicurato, la richiesta di risarcimento o di prestazione nei termini del contratto;
- “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
- “Struttura Organizzativa”: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società;
- “Strada pubblica”: l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
- “Valore commerciale”: il valore del veicolo risultante dal prezzo di mercato determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello;
- “Valore di listino”: il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della Casa Costruttrice comprensivo di IVA nei casi in cui all’Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge;
- “Veicolo”: il veicolo a motore identificato in polizza.
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE Si raccomanda l’uso del casco di protezione (come disciplinato dall’art.171 Codice della Strada) e di allacciare sempre le cinture di sicurezza (in conformità all’art.172 del Codice della Strada). |
Le presenti Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli, Nota Informativa e loro successivi aggiornamenti sono sempre consultabili sul sito web xxx.xxxxxxxx.xx
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.
genertel spa - tel. 000 0000000 - fax 000 0000000 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - xxx xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 xxxxxxx (xxxxxx) capitale sociale € 23.000.000,00 interamente versato – codice fiscale e registro imprese 00171820327 – partita iva 00707180329 iscritta al n. 1.00050 dell’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di assicurazioni generali spa e appartenente al gruppo generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
RIFERIMENTI UTILI |
Per denunciare un SINISTRO:
denuncia on-line sul sito xxx.xxxxxxxx.xx
denuncia mobile con l'app Genertel disponibile gratis per smartphone Android e iPhone
denuncia scritta
fax 041 - 00.00.000
posta Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Per richiedere un intervento di SOCCORSO STRADALE:
chiamare Europ Assistance 800 - 99.77.98
Per richiedere la riparazione dei CRISTALLI:
chiamare carglass® 800 - 36.00.36
Per richiedere ASSISTENZA LEGALE:
Inviare la richiesta scritta
email fax posta
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 041 - 33.62.005
Genertel - Assistenza Legale - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Il soccorso stradale, la riparazione dei cristalli e l’assistenza legale saranno prestati in base alle specifiche condizioni della polizza sottoscritta.
Per richiedere ulteriori PREVENTIVI o una VARIAZIONE di contratto:
telefono
online
848 - 808.808 (chiamata urbana)
800 - 20.20.20
040 - 67.68.666
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto
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fax 199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria)
- e/o all’IVASS IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Per richiedere INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO:
telefono email fax posta
800 - 20.20.20
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 041 - 33.62.002
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Mod. C Altri veicoli - 02/13 - Rotomail
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