REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE DI SPINOFF
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE DI SPINOFF
Art. 1. - Definizioni e principi generali
1. L'Università Ca’ Foscari Venezia, di seguito "Università", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, in conformità ai principi generali dettati dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 e dal proprio Statuto di autonomia, e visto l’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, favorisce la costituzione di società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative e società europee aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e il conseguente sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
2. Si definiscono ‘Spin off dell’Università Ca’ Foscari Venezia’ (di seguito Spin off dell’Università o semplicemente ‘spinoff’) le società, aventi finalità e forma giuridica sopra specificate, che rispettano le condizioni indicate nel presente Regolamento e che, come previsto dall’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, si costituiscono su iniziativa dell' Università o del personale universitario o prevedono la partecipazione al capitale da parte dell’Università ovvero la partecipazione del personale universitario. L’Università potrà partecipare al capitale sociale dello spinoff direttamente o attraverso la propria Fondazione.
3. Sono considerati spinoff ai sensi del presente regolamento anche le società di recente costituzione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e del d.m. 168/11, aventi finalità, forma giuridica e caratteristiche sopra specificate, che vengano successivamente riconosciute ai sensi del presente Regolamento.
Il riconoscimento come spinoff da parte degli Organi dell’Ateneo dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla data di costituzione.
4. Il presente regolamento disciplina:
a. le modalità di costituzione degli spinoff;
b. i loro rapporti con l'Università;
c. il regime delle autorizzazioni per l’adesione agli spinoff del personale dipendente.
Art. 2 - Comitato Tecnico Spinoff
1. Con Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico, viene costituito il Comitato Tecnico Spinoff (di seguito denominato CTS) composto da una componente fissa e una componente variabile. Quest'ultima può essere convocata dal Presidente del CTS per la valutazione di eventuali proposte di costituzione di spinoff dell’Università.
2. La componente fissa, il cui mandato ha una durata di 3 anni, è composta da:
x. Xxxxxxx, o suo delegato, che la presiede;
b. due docenti designati dal Rettore, uno appartenente a settori economico-gestionali e
uno appartenente a settori giuridici;
c. Direttore Generale, o suo delegato.
I membri della componente fissa di cui alla precedente lettera b) sono ridesignabili per non più di un triennio consecutivo.
3. La componente variabile comprende un massimo di tre membri scelti dal Presidente in relazione alle competenze tecnico-scientifiche proprie delle proposte oggetto di valutazione. Il Rettore, raccolte le indicazioni dei Direttori di Dipartimento, forma ogni tre anni un elenco composto da almeno tre professori e/o ricercatori di ruolo per ciascun Dipartimento dell’Università, tra cui di volta in volta il Presidente sceglie i membri della componente variabile del CTS.
Rimane inteso che è fatto divieto, ai proponenti dell’iniziative di costituzione di spinoff, di partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione degli stessi.
La durata del predetto elenco è fissata in un triennio e ciascun nominativo potrà esservi incluso per non più di una volta consecutiva.
La durata di validità dell’elenco è automaticamente prorogata fino all’emanazione del nuovo elenco.
4. Il Presidente può convocare a fini consultivi al massimo due soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale o afferenti alle realtà e alle strutture di trasferimento tecnologico del territorio regionale, scelti in base alle loro competenze tecnico-scientifiche.
5. Al CTS spettano i seguenti compiti:
a. predisporre ogni tre anni il ‘Piano per lo sviluppo degli spinoff’ (di seguito ‘Piano’) che definisce i servizi di supporto forniti dall’Ateneo alle nuove società. Il Piano viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, previo parere favorevole del Senato Accademico;
b. esprimere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio non vincolante in merito a ciascuna proposta di costituzione di spinoff in base alla valutazione di cui al successivo comma 6;
c. formulare ai predetti Organi proposte di partecipazione al capitale sociale di spinoff ritenuti strategici, che presentino un Piano di Business ad alto potenziale e sostenibilità nel tempo;
d. relazionare annualmente al Consiglio di Amministrazione, in merito allo stato degli spinoff;
e. vigilare sul rispetto dei principi stabiliti nel d.m. 168/11 e dal presente Regolamento.
5. Il CTS si riunisce tre volte l’anno per la valutazione delle proposte di spinoff. Il calendario delle sedute sarà reso disponibile nelle pagine web dell’Università che forniranno anche le indicazioni sulle modalità e i termini per la sottomissione delle domande.
6. Le proposte di spinoff vengono valutate dal CTS sulla base della documentazione presentata dai proponenti prevista dall’art. 8 comma 3.
Nella valutazione vanno considerati i seguenti elementi:
a. idea/progetto imprenditoriale e carattere innovativo dello stesso;
b. conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività della nuova società inclusi quelli conseguenti all’esercizio di attività in concorrenza con le attività istituzionali dell’Ateneo;
c. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
x. compagine sociale e partecipazione dei proponenti al capitale sociale;
e. prospettive economiche, finanziarie e di mercato dell'iniziativa;
x. xxxx e servizi richiesti all’Università e relative condizioni contrattuali;
g. compatibilità delle norme vigenti in materia di proprietà intellettuale con la disciplina in materia prevista dall’Ateneo.
Art. 3 – Partecipazione del personale
1. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti e i professori e ricercatori individuati nell’allegato A al presente regolamento, non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spinoff. È fatta salva l’ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento o i soggetti identificati in allegato A siano designati da Ca’ Foscari a far parte del Consiglio di Amministrazione di spinoff, del quale non siano soci o proponenti.
Qualora si rendessero necessarie modifiche dell’Allegato A, le stesse saranno approvate con decreto rettorale su proposta del CTS.
2. Xxxxx restando i vincoli previsti al comma 1, e quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inconferibilità/incompatibilità, ove ne ricorrano i presupposti, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, può:
a. partecipare al capitale sociale dello spinoff
b. essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spinoff;
c. svolgere, compatibilmente con le esigenze legate ai propri obblighi istituzionali, attività a favore dello spinoff, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato, che deve essere dettagliatamente specificata nella richiesta.
3. Il professore e/o ricercatore che intende promuovere, anche congiuntamente ad altri soggetti, uno spinoff deve chiedere al Rettore l’autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore della società. Nella richiesta devono essere precisate le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere, nonché l’impegno di tempo previsto.
Qualora l’esercizio di cariche operative risulti in contrasto con gli impegni didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.
Qualora l’attività da svolgersi a favore dello spinoff, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato, risulti in contrasto con gli impegni didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, il quale non opti per il passaggio a regime di tempo definito, può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni
4. L’autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza di ciascuno dei professori e dei ricercatori coinvolti, valutata la compatibilità dei ruoli, delle mansioni e dell’impegno richiesto per lo svolgimento delle attività di spinoff con la disciplina di Ateneo e alla luce di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività a favore dello spinoff e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta del Rettore, il docente o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in
aspettativa senza assegni, ovvero opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spinoff, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
6. Il personale docente e/o ricercatore che, in una fase successiva a quella di costituzione di uno spinoff, intenda partecipare al capitale sociale e/o svolgere attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere al Rettore, e per conoscenza al CTS, l'autorizzazione prevista dal precedente comma 3, con le modalità ivi previste.
7. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
8. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spinoff attività retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spinoff quale rappresentante dell’Università.
10. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello spinoff attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme.
11. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spinoff attività retribuita o non, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del relativo corso di dottorato.
12. Gli allievi di corsi di specializzazione e Master possono svolgere a favore dello spinoff attività retribuita o non, purché al di fuori dell'attività formativa.
13. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono avere una durata massima di 3 anni rinnovabili e devono essere trasmesse in copia all’Area Ricerca a cura degli interessati.
14. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono automaticamente annullate nel caso in cui l’Università decidesse di revocare alla società lo stato di spinoff secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
15. Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale strutturato che partecipi a qualunque titolo allo spinoff deve comunicare all'Università i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti, che devono essere conformi a quanto previsto dal successivo art. 5, comma 4, lettera f.
16. Il CTS provvede alla verifica del rispetto di tutto quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta, tramite l’Area Ricerca, di informazioni scritte allo spinoff. Lo spinoff è tenuto a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 4- Soci proponenti e altri partecipanti
1. La costituzione di uno spinoff può essere proposta da professori, ricercatori, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca.
2. La partecipazione dei soci proponenti all’attività della società costituisce per l’Università garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pertanto, i proponenti devono partecipare direttamente al capitale sociale e impegnarsi a non cedere la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione.
3. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale ogni altra persona fisica e/o giuridica, ossia società, enti e/o altri soggetti, italiani o stranieri, diversi da quelli qui espressamente indicati.
Art. 5 - Partecipazione dell'Università
1. Il CTS valuta l’opportunità di ingresso dell’Università nel capitale sociale delle società e propone l’eventuale partecipazione che, in ogni caso, non può superare il 25% del capitale sociale, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità, il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sempre sentito il CTS.
2. La partecipazione dell’Università, che può avvenire anche per tramite della Fondazione Ca’ Foscari, ha una durata che non può essere superiore a 5 anni dalla data di costituzione, prorogabili dal Consiglio di Amministrazione qualora ne verifichi l’opportunità, nei limiti stabiliti dalla legge.
3. È condizione essenziale per la partecipazione dell’Università che:
a. la società non svolga attività in concorrenza con quella di didattica, ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle disposizioni interne in materia di prestazioni conto terzi;
b. l’atto costitutivo/lo statuto della società preveda che l’eventuale trasferimento di quote/azioni sia subordinato al gradimento dell’Università;
c. la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e che almeno un Consigliere sia di nomina dell'Università;
d. tutti i soci accettino la sottoscrizione di patti parasociali che prevedano, tra le altre, le condizioni di cui al successivo comma 4;
e. la società adotti un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire illeciti corruttivi, ove previsto dalla normativa vigente;
f. la società adempia agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di società e enti di diritto privato partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici a partecipazione pubblica;
g. i patti parasociali abbiano una durata pari a cinque anni e siano modificabili all’unanimità dai contraenti.
4. I patti parasociali di cui al comma precedente devono prevedere che:
a. le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale e/o dell’oggetto sociale nonché modifiche della compagine sociale debbano essere approvate con il consenso dell’Università;
b. la partecipazione dell’Università possa avvenire anche mediante sottoscrizione del capitale sociale senza contestuale versamento del capitale corrispondente, e quindi mediante prestazione di una fideiussione, con successiva sostituzione mediante versamenti in denaro in base alle esigenze amministrative dello spinoff, su richiesta degli amministratori, in particolare in occasione degli acquisti di beni e servizi da parte dello spinoff, compatibilmente con la disciplina normativa vigente in materia societaria;
c. nel caso in cui uno o più soci cedano una partecipazione nella Società cumulativamente superiore al 30% ad un medesimo soggetto, l’Università possa esercitare il diritto di cedere tutta o parte della propria quota al medesimo prezzo e condizioni offerte agli altri soci.
d. in ogni caso all'Università sia riconosciuta una opzione di vendita della propria partecipazione agli altri soci, in proporzione delle quote di ciascuno, trascorsi 5 anni dalla costituzione della società o previa giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. In questi casi i Soci diversi dall’Ateneo hanno l’obbligo di far acquistare, o acquistare, le quote dell’Ateneo al maggior valore tra quello corrispondente al conferimento iniziale e quello derivante dalla valorizzazione del patrimonio netto della società alla data di cessione;
e. l'Università abbia la facoltà di nominare almeno un Sindaco effettivo, qualora venga nominato il Collegio sindacale laddove previsto dalle norme di legge o statutarie;
f. la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da un soggetto ad esso collegato a favore dello spinoff non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque costituenti strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;
g. i soci non possano esercitare l’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 del TUIR;
h. all’Università vengano fornite annualmente, entro trenta giorni prima del termine di approvazione del Bilancio consuntivo, informazioni inerenti le attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale strutturato dell’Università nonché quanto previsto dall’art. 53 comma 11 D.Lgs.165/01.
i. In caso di partecipazione dell’Università allo spin off attraverso la Fondazione Ca’ Foscari, il termine Università, usato nelle precedenti lettere da a) ad h), si riferisce alla Fondazione Ca’ Foscari.
Art. 6 - Utilizzo del nome e del logo
1. Lo spinoff dovrà sottoscrivere un contratto di licenza non esclusiva, di durata quinquennale, per l'utilizzo del nome e del logo a tal fine predisposto dall’Università.
2. Il contratto di licenza potrà prevedere corrispettivi, a partire dal secondo anno di attività, per un importo definito in misura fissa, o variabile in ragione del fatturato annuo. Tali corrispettivi sono assegnati all’Ateneo, a favore del Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico.
Salvo diverso accordo, nelle eventuali pubblicazioni e/o nei casi di azioni di comunicazione e disseminazione da parte dello spinoff dovrà essere evidenziato il collegamento della società
all’Università
3. In tutti i casi il contratto di licenza dovrà prevedere:
a. che lo spinoff garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante da un uso illegittimo del logo;
b. condizioni di anticipata risoluzione del contratto di licenza in caso di improprio o illegittimo utilizzo del logo stesso.
c. che qualora l'Università decida, ai sensi del successivo art. 9 comma 3 del presente regolamento, di revocare alla società lo status di spinoff questa dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del nome e del logo.
Art. 7 - Rapporti tra Università e spinoff
1. Le società costituite ai sensi del presente regolamento devono sottoscrivere una convenzione con l’Università per regolare i rapporti e gli impegni reciproci.
Detta convenzione dovrà ricomprendere il contratto di licenza di cui all’Art. 6, e prevedere l’impegno dello spinoff a concedere all’Ateneo il diritto di prelazione nell’assegnazione di contratti di finanziamento di Assegno o Dottorati di Xxxxxxx, così come di consulenza e collaborazione all’attività di ricerca.
La prelazione varrà nei confronti di altri Istituti o Enti universitari e potrà esercitarsi da parte dell’Università a parità di condizioni economiche offerte e di titoli scientifici attinenti alle competenze richieste.
2. L’Università prevede servizi di incubazione e di supporto, in misura variabile in funzione della tipologia di spinoff, secondo quanto definito nel ‘Piano per lo sviluppo degli spinoff’ di cui al precedente art. 2.
L’eventuale fruizione di detti servizi da parte degli spinoff verrà regolata dalla convenzione di cui al comma 1 del presente articolo. L’accesso ai servizi, regolato dalla sottoscrizione della medesima convenzione, viene offerto anche agli spinoff già costituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I servizi possono riguardare:
a. messa a disposizione di spazi e attrezzature, a tariffe di affitto agevolate da parte dell’Ateneo o delle proprie strutture. La messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature non deve in alcun modo inficiare il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e in tal senso le strutture che mettono a disposizione gli spazi devono opportunamente deliberare, nel rispetto delle autonomie previste;
b. promozione delle società a livello di Ateneo attraverso canali Web istituzionali;
c. coinvolgimento degli spinoff in network a livello nazionale e internazionale;
d. informativa e supporto delle società nell’accesso a finanziamenti di progetti di ricerca in partnership con l’Ateneo;
e. stipulazione di contratti di licenza su titoli di proprietà intellettuale o know-how dell’Ateneo a condizioni economiche agevolate;
f. accesso delle società a banche dati brevettuali;
g. promozione nei confronti di soggetti finanziatori esterni (business angels, venture capital, ecc).
3. Le attività e i servizi di cui al comma precedente potranno essere attivati e gestiti in coordinamento e complementarietà tra Area Ricerca dell’Ateneo, Fondazione Ca’ Foscari e altri soggetti impegnati in iniziative di supporto all’imprenditorialità. Per quanto riguarda
l’Ateneo eventuali margini derivanti dai servizi erogati andranno versati al Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico.
4. La permanenza all'interno delle Strutture dell'Università dello spinoff non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, a condizioni da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del CTS, sentito il Consiglio della Struttura ospitante.
5. Gli spinoff si impegnano a fornire tempestivamente all’Ateneo tutte le informazioni relative alle operazioni societarie straordinarie e a trasmettere una relazione sulle attività svolte e il bilancio consuntivo annualmente entro 30 giorni dall’approvazione dello stesso.
Il difetto di comunicazione costituisce violazione del presente Regolamento.
Art. 8 – Istruttoria dei progetti
1. Su richiesta del/i proponente/i, l’Area Ricerca avvia l’istruttoria dei progetti di costituzione di spinoff finalizzata a:
a. orientare l’iniziativa verso i valori e le finalità che l’Università persegue nell’ambito delle operazioni di trasferimento tecnologico;
b. sostenere il processo di elaborazione del piano d’impresa in ordine alla formulazione di obiettivi coerenti con i criteri di sostenibilità economica e di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze universitarie coinvolte;
c. supportare i gruppi proponenti anche attraverso il sistema delle relazioni dell’Università con il mondo esterno.
2. Il progetto di costituzione dello spinoff, una volta raggiunto un livello di elaborazione adeguato, viene presentato al Consiglio del Dipartimento di afferenza o di riferimento del/i proponente/i e a quello della Struttura eventualmente chiamata ad ospitare l’iniziativa, i quali esprimono un parere per i profili di competenza, con particolare riferimento a spazi, attrezzature e servizi erogati.
3. Il predetto progetto di costituzione viene trasmesso al CTS almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del D.M. 168/2011, alla proposta, che dovrà specificare per ciascun professore e/o ricercatore, le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere, nonché l’impegno di tempo previsto, dovranno essere allegati, utilizzando gli schemi predisposti dal CTS:
a. la richiesta di uso di beni e servizi dell’Università e la manifestazione di interesse alla partecipazione dell’Università in qualità di socio;
b. gli obiettivi, il piano di sviluppo e il piano economico-finanziario della nuova società, ovvero il business plan della società, redatto secondo lo schema approvato dal CTS;
c. la dichiarazione con la quale il Dipartimento di afferenza ovvero la struttura tecnico- scientifica di Xxxxxx competente, riconosce la validità tecnico/scientifica della proposta;
d. la dichiarazione con la quale la struttura eventualmente chiamata ad ospitare l’iniziativa esprime parere favorevole con particolare riferimento a spazi, attrezzature e servizi erogati;
e. per ciascun professore e/o ricercatore, il nulla-osta da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza all’esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore della nuova società, valutata la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività e le funzioni didattiche e di ricerca;
f. la bozza dello Statuto.
4. Il CTS svolge i propri compiti di valutazione e proposta, nell’ambito del relativo processo autorizzativo, ai fini dell’attuazione del presente regolamento.
Art. 9 - Approvazione della costituzione dello spinoff
1. Qualora il CTS ritenga il progetto di impresa strategico e ad alto potenziale può proporre la partecipazione dell’Università al capitale sociale subordinando conseguentemente il parere favorevole all’ingresso dell’Ateneo nella compagine sociale.
2. La proposta di costituzione dello spinoff corredata dal parere del CTS, è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. L'osservanza da parte della società delle disposizioni del presente Regolamento costituisce condizione essenziale per il mantenimento dello status di spin-off; in caso di violazione di una o più delle predette disposizioni, l'Ateneo si riserva la facoltà di revocare alla società lo status di spin-off.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università deve inoltre:
a. designare, tenuto conto delle incompatibilità previste per legge, l’eventuale membro di nomina universitaria del Consiglio di Amministrazione dello spinoff partecipato. Tale membro è tenuto a riferire annualmente al CTS, entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo, sull'attività e sulla gestione dello spinoff partecipato;
b. designare l’eventuale sindaco;
c. autorizzare l’eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale sociale da parte dell'Università;
d. autorizzare la sottoscrizione dei contratti che disciplinano i rapporti tra l'Università e lo spinoff.
5. La quota di dividendo di competenza dell'Università affluisce nel Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione per il finanziamento e l’incentivazione di attività di trasferimento tecnologico. Qualora parte dei fondi necessari alla sottoscrizione del capitale sociale siano messi a disposizione da Strutture interne, il dividendo sarà ripartito secondo accordi tra Amministrazione centrale e Strutture al momento della messa a disposizione dei fondi.
6. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'Albo degli spinoff tenuto dall'Università.
Art. 10 - Proprietà intellettuale
1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca svolta dallo spinoff spettano allo spinoff stesso.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
a. siano stati generati in epoca anteriore alla costituzione dello spinoff;
b. siano stati conseguiti nell’ambito di collaborazioni con strutture dell’Università;
In queste ipotesi, fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari, i diritti di proprietà intellettuale che derivano dall’attività inventiva svolta appartengono all’ Università e allo spinoff, in comunione tra loro; la quota di ciascuno sarà determinata sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell’apporto universitario.
3. Il trasferimento dei diritti sull’invenzione, brevettata o non brevettata, nonché sulle altre opere dell’ingegno oggetto di proprietà intellettuale, dall’Università allo spinoff, in relazione alla quota di diritti di titolarità di quest’ultima, può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica.
4. Qualora ritenuto opportuno per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione della partecipazione universitaria, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo può decidere di concedere allo spinoff diritti sullo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale generati presso l’Università a fronte di una specifica proposta economica.
5. In caso di trasferimento di diritti dell’Università ai sensi del precedente comma 3, il socio dello spinoff che risulti inventore/autore dell’invenzione/opera dell’ingegno oggetto di proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall’Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di brevettazione dell’Università.
Art. 11 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento di fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al DM 10.08.2011 n° 168 al D.Lgs. 27 luglio 1999. n. 297 e al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Allegato A al regolamento di Ateneo per la costituzione di spinoff Incompatibilità
Non possono assumere cariche direttive ed amministrative negli Spinoff:
- il Prorettore alla ricerca;
- il Delegato alla Proprietà intellettuale, autoimprenditorialità e trasferimento tecnologico
- i professori e ricercatori membri della Commissione Tecnica Brevetti
- i professori e ricercatori membri del Comitato Tecnico Spin off