CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
21 MAGGIO 2008
(Decorrenza: 1° maggio 2008 - Scadenza: 31 marzo 2012)
La parte economica scadrà il 31 marzo 2010
rinnovato
5 OTTOBRE 2010
(Decorrenza: 1° aprile 2010 - Scadenza: 31 marzo 2013)
rinnovato
16 GENNAIO 2014 - CONFIMI (*)
(Decorrenza: 1° aprile 2013 - Scadenza: 31 marzo 2016)
rinnovato
5 MARZO 2014 - CONFAPI
(Decorrenza: 1° aprile 2013 - Scadenza: 31 marzo 2016)
Parti stipulanti
Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili (ANIEM) aderente a Confimi CONFAPI Aniem
ANIER aderente a Confimi e
Federazione nazionale lavoratori edili ed affini del legno (FENEAL-UIL) Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL)
Federazione italiana lavoratori legno edilizia industria affini ed estrattive (FILLEA-CGIL)
(*) Rettificato dall'accordo 3 febbraio 2014.
Testo del c.c.n.l.
Capitolo I
SFERA DI APPLICAZIONE
1) escavazione del marmo;
- escavazione dell'alabastro;
- escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;
- escavazione delle ardesie;
- escavazione del travertino;
- escavazione delle pietre silicee;
- escavazione delle pietre calcaree;
- escavazione dei tufi;
- escavazione della pomice;
- escavazione dell'argilla;
- escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.
Comitato paritetico nazionale
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettiva distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull'opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di situazioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti convengono di istituire il Comitato paritetico nazionale permanente (CPN) con sede presso gli uffici dell'ANIEM nazionale - Roma, via Xxxxxxx Xxxxx, 20 - il quale potrà dotarsi di un proprio regolamento operativo.
A tal fine le parti stipulanti convengono di dare attuazione al Comitato paritetico nazionale permanente il cui coordinamento logistico e le attività di segreteria, ivi compresi i verbali delle riunioni, nonché eventuali ulteriori aspetti organizzativi, saranno assicurati dall'ANIEM nazionale. Il CPN avrà sede presso gli uffici dell'ANIEM nazionale.
Al fine di rendere operativo il CPN le parti nazionali nominano una Commissione di studio paritetica (tre più tre) che avrà il compito di predisporre il regolamento. Il finanziamento delle attività del CPN sarà posto a carico delle imprese sulla base dei progetti e delle iniziative che saranno congiuntamente definiti.
La Commissione dovrà presentare le proprie proposte alle parti nazionali entro il 30 giugno 2009.
Il CPN potrà avere strutture territoriali, dipendenti dal nazionale, che procederanno alla raccolta delle informazioni a livello provinciale per poi trasmetterle al Comitato nazionale. Il CPN diventerà, pertanto, la sede naturale e strutturata in cui le parti individueranno percorsi condivisi in funzione della necessità di favorire progetti che rispondano alle esigenze specifiche delle aziende, dei lavoratori e del settore in generale, nonché di coordinamento dei piani formativi e di aggiornamento professionale.
Il CPN raccoglierà i dati e le informazioni provenienti da Unioncamere, Camere di commercio distrettuali, ICE, ISTAT, INAIL, INPS, dall'Osservatorio paritetico e dagli Enti bilaterali territoriali di settore (fin qui operanti).
Entro 6 mesi dalla firma del c.c.n.l., le parti, rappresentate pariteticamente nel Comitato, ne definiranno la composizione nonché il regolamento per lo svolgimento dell'attività. I temi oggetto dei lavori del Comitato, saranno, in particolare:
- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
- le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull'attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;
- le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro;
- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 9;
- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell'Unione europea in materia.
Il Comitato paritetico nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da Organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Ai fini dell'espletamento delle attività in materia di sicurezza, formazione professionale nonché di elaborazioni progettuali finalizzate all'incremento dei livelli occupazionali nel settore, il CPN potrà presentare specifici programmi allo scopo di acquisire risorse finanziarie stanziate dall'Unione europea.
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni.
1. I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione, nonché sul costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori
extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;
- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale: l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- i dati ISTAT sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore nonché i relativi investimenti complessivi;
- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, Cassa integrazione guadagni e altre causali. A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere approfondimenti sui singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Livello territoriale
Con riferimento alle indicazioni del CPN e al recepimento, da parte dello stesso delle informazioni atte allo svolgimento del proprio compito, le parti si riuniranno semestralmente per esaminare i dati relativi a:
- numero e entità delle imprese nel territorio e loro dislocazione;
- numero e qualifica degli addetti, suddiviso per sesso ed età;
- programmi e prospettive di lavoro;
- previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (pubbliche e private);
- programmi di investimento tanto produttivi quanto relativi all'acquisizione, strutturazione degli impianti;
- previsioni sugli strumenti regolatori pubblici (P.A.E., autorizzazioni, ecc.).
Saranno anche esaminate le problematiche inerenti gli ammortizzatori sociali, in riferimento alle imprese con meno di 15 dipendenti e in rapporto con le istituzioni territoriali competenti.
Nel suddetto quadro di riferimento occorre inserire una serie di iniziative a cura delle
Organizzazioni contraenti nell'ambito delle rispettive autonomie affinché siano resi possibili interscambi fra le istituzioni territoriali ed il mondo economico.
Tali interscambio avranno anche la finalità di ampliare l'orizzonte delle conoscenze per quanto attiene il tipo, i tempi e le modalità dei programmi di approntamento degli strumenti urbanistici che consentano una programmazione delle attività estrattive.
Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Le parti convengono di perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello sviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata strategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché siano poste in essere politiche economiche adeguate.
Convengono, altresì, di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
- salute e sicurezza del personale;
- monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;
- impatto sulle comunità locali;
- monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;
- valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;
Le parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopra citate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di affidare allo stesso gruppo di lavoro il compito di sottoporre, entro il primo anno di vigenza del presente c.c.n.l., alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sull'individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione di 2° livello e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.
La contrattazione di 2° livello è prevista nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
Sono titolari della negoziazione di 2° livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite da una parte, e le aziende e gli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM dall'altra.
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto nazionale ha durata triennale tanto per la materia normativa che per quella retributiva. La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso in cui, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del c.c.n.l. e la data del rinnovo.
Procedura di rinnovo degli accordi di 2° livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
Gli accordi di 2° livello, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni nell'anno con il contratto collettivo nazionale, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
Le richieste di rinnovo degli accordi di 2° livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
In mancanza di riscontro entro i termini di cui sopra o nel caso in cui si verifichi una presunta difformità su quanto sopra previsto potrà essere richiesto l'intervento delle Associazioni datoriali e delle XX.XX. territoriali.
In applicazione di quanto disposto al 2° comma, nell'arco di vigenza del presente contratto, le richieste di rinnovo degli accordi di 2° livello non potranno essere presentate prima della sottoscrizione del presente contratto e i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non
anteriore al 30 giugno 2011.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Le parti nel convenire che il rispetto delle disposizioni sopra definite costituisce condizione essenziale per assicurare stabilità e certezza ai reciproci rapporti, si impegnano conseguentemente ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere relativamente ad ambiti, tempi e livelli definiti dal presente articolo.
In tale ottica, al fine di consentire l'applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di 2° livello, nel caso in cui si verifichi una presunta difformità e, a livello locale, permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto all'esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei 15 giorni successivi al fine di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
Nota a verbale
Attivazione di un "gruppo di studio paritetico"
in materia di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori
Le parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del presente c.c.n.l., nell'ambito del CPN, un "gruppo di studio paritetico", con il compito di monitorare e studiare l'evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali nonché della partecipazione dei lavoratori anche al fine di determinare possibili posizioni condivise da sottoporre alle parti stipulanti.
Capitolo II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 (Assunzioni)
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità alle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) la categoria attribuita;
3) il trattamento economico;
4) la località dove potrà prestare servizio.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) stato di famiglia, per il lavoratore capo famiglia, agli effetti degli assegni familiari;
3) eventuale titolo di studio, se richiesto;
4) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di legge.
Inoltre è facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
L'azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre il lavoratore, dopo l'assunzione, dovrà essere sottoposto a visita medica preventiva, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, effettuata dal medico competente aziendale ove previsto, atta ad accertare l'idoneità fisica alla mansione o le eventuali prescrizioni cui il datore di lavoro dovrà tener conto nel D.V.R. (Documento di valutazione dei rischi aziendali); in via transitoria, fino al 31 dicembre 2008, tale visita preventiva potrà essere svolta anche prima dell'assunzione.
Art. 2
(Periodo di prova)
L'assunzione al lavoro è subordinata ad un periodo di prova il cui limite massimo è fissato nelle seguenti misure:
- livello 8° - 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 7° - 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 6° - 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 5° - 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 4° - 70 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 3° - 80 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 2° - 130 giorni di effettiva prestazione lavorativa;
- livello 1° - 130 giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
In caso di contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il periodo di prova sarà ridotto del 50%.
I lavoratori assunti a tempo determinato e successivamente confermati a tempo indeterminato, sempreché svolgano attività e mansioni equivalenti, saranno esonerati dal prestare il previsto periodo di prova.
Tuttavia tale periodo potrà essere prorogato fino a sei mesi per i quadri e gli impiegati della I area direzionale.
Il lavoratore in prova avrà diritto in ogni caso al trattamento economico minimo contrattuale della categoria alla quale viene assegnato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza l'obbligo di preavviso e di indennità con il riconoscimento della retribuzione relativa al solo periodo di servizio prestato.
Il lavoratore che non viene confermato lascerà l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.
Terminato il periodo di prova, l'anzianità del lavoratore decorrerà dal primo giorno dell'assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente contratto.
I termini della prova potranno essere ridotti della metà per i lavoratori che abbiano già superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Nei casi di licenziamento o di dimissioni che avvengono dopo il primo mese del periodo di prova, saranno corrisposti i ratei della 13ª mensilità, ovviamente commisurati all'effettivo periodo di servizio prestato.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un mese.
Art. 3 (Apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
La seguente normativa ha carattere sperimentale e rimarrà in vigore fino a nuovo accordo ed intende garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Resta comunque inteso che nelle regioni in cui la regolamentazione regionale abbia recepito/disciplinato la materia di apprendistato professionalizzante si farà riferimento, per i profili formativi e per gli aspetti collegati, a quanto previsto dalle normative regionali.
Diversamente, nelle regioni che non abbiano ottemperato a tale regolamentazione troveranno applicazione i profili formativi allegati.
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
L'assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante sarà possibile solo nelle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei dodici mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato, per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o per mancato superamento del periodo di prova.
Caratteristiche
Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto stipulato tra le parti contraenti, indicante la durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di prova, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-
aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante;
e) i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante. L'apprendista, al fine del riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata. Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro dovrà registrare l'esperienza di apprendistato su idonea documentazione (Libretto formativo del cittadino/Dichiarazione di percorso formativo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Condizioni
L'apprendistato è ammesso per i livelli finali pari o superiori al livello 7° operai, intermedi, impiegati e per i quadri.
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore apprendista sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione, con l'eccezione degli apprendisti con la previsione di acquisizione delle qualifiche in livello 7°. La retribuzione sarà corrispondente a quella prevista dal vigente c.c.n.l., esclusi gli scatti di anzianità, per il livello iniziale di inquadramento per metà del periodo di apprendistato. Nella seconda metà, l'inquadramento e la retribuzione, esclusi sempre gli scatti di anzianità, saranno inferiori di un livello a quello di destinazione.
Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a quella prevista dal c.c.n.l. per la categoria a cui l'apprendista è destinato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.
La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuando a godere per un periodo successivo alla data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo, non potrà superare, per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Nel caso di erogazione di un premio di risultato, per gli apprendisti sarà riconosciuto il 50% di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello - fatti salvi accordi territoriali già in essere.
Il periodo trascorso quale apprendista non è valido ai fini della maturazione degli aumenti periodici
di anzianità nel corso dell'apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso sarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nella categoria conseguita.
Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli aumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà considerata utile per la maturazione di quello successivo.
Nel caso di malattia e di infortunio degli apprendisti le aziende saranno tenute a corrispondere all'apprendista non in prova un trattamento economico pari all'onere che le aziende sopportano in caso di malattia ed infortunio, per gli operai e gli impiegati.
Il preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la categoria di destinazione.
Durata
La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente:
- 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 7° livello;
- 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 6° livello;
- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5° livello;
- 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4° livello;
- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3° livello;
- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 2° livello;
- 60 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 1° livello.
Per gli apprendisti con inquadramento finale in 7° livello si prevede un inquadramento iniziale in 8° livello, per la durata di 12 mesi, ed il passaggio successivo al livello superiore ai soli fini salariali, con acquisizione finale della qualifica prevista dopo il periodo di cui sopra (24 mesi).
Per tutti gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 12 mesi.
Per tutti gli apprendisti in possesso di titolo di studio/diploma inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 6 mesi.
Ammissibilità
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle norme del vigente c.c.n.l., in quanto compatibili, per ciò che non è previsto nella presente parte.
I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
L'istituto dell'apprendistato trova applicazione ed è pertanto agibile dalla data della stipula del presente accordo.
Formazione
Nell'ambito del Comitato paritetico nazionale, le parti, in appositi incontri da definire, potranno integrare i profili allegati (vedi Allegati A e B), ed esaminare l'applicazione pratica dell'istituto dell'apprendistato soprattutto riferito agli aspetti formativi.
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte, di formazione formale interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno salvo il caso
in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore.
E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza del tutor aziendale le cui competenze e funzioni sono quelle di cui al D.M. 28 febbraio 2000 nonché quelle previste dalle regolamentazioni regionali.
Il tutor dovrà avere competenze tecnico-professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite, dovrà contribuire alla definizione del piano formativo individuale ed attestare il percorso formativo dell'apprendista.
Il tutor potrà essere lo stesso imprenditore.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul Libretto formativo del cittadino/Dichiarazione di percorso formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente le iniziative formative esterne ed interne all'azienda.
La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell'azienda qualora esista una capacità formativa dell'azienda (vedi Allegato E) che deve possedere i seguenti requisiti:
1) disponibilità, in azienda, o aziende collegate, di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione;
2) tutor aziendale con formazione e competenze tecnico-professionali;
3) presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro;
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero di conoscenze linguistiche/matematiche, se necessarie alla qualificazione professionale, sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide le eventuali offerte formative delle regioni e province oltreché dei centri di formazione accreditati presso la regione.
Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale (PFI) (vedi Allegato C) da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.
Il percorso formativo dovrà prevedere un periodo congruo di formazione teorica e uno di formazione pratica; inoltre al personale interessato alla formazione verrà rilasciato un libretto formativo individuale secondo lo schema predisposto dal Comitato paritetico nazionale.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor.
Informazione Enti paritetici
Nell'ambito del Comitato paritetico nazionale previsto dal c.c.n.l. le parti attiveranno periodici incontri al fine di monitorare l'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di:
- coordinare l'attività delle Commissioni paritetiche territoriali, laddove costituite, monitorandone le esperienze sulla base della documentazione pervenuta;
- ricercare nuovi schemi esemplificativi di profili formativi e da aggiungere a quelli già allegati al presente contratto;
- elaborare, anche sulla base di esperienze già realizzate, moduli formativi, modalità e strumenti di erogazione, con l'obiettivo principale di rendere omogeneo il livello qualitativo dell'istituto;
- elaborare proposte formative per il tutor aziendale in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 28 febbraio 2000;
- divulgare nei territori le esperienze più significative;
- predisporre lo schema relativo al libretto formativo.
Nell'ambito delle Commissioni paritetiche territoriali, laddove costituite, potranno essere:
- individuati i centri di formazione professionale;
- predisposti eventuali profili formativi specifici per il territorio;
- monitorate le esperienze formative del territorio.
Norma transitoria
Eventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase di contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte che si intenderà conformemente adeguata.
Allegati
A) Xxxxxx di studio attinenti all'apprendistato professionalizzante
B) Profili formativi
C) Piano formativo individuale
D) Scheda dati identificativi azienda/apprendista
E) Dichiarazione capacità formativa formale interna
N.d.R.: L'accordo 16 gennaio 2014 - Xxxxxxx prevede quanto segue: Art. 3
(Apprendistato professionalizzante)
Premessa
La seguente normativa ha carattere sperimentale e rimarrà in vigore fino a nuovo accordo ed intende garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Resta comunque inteso che nelle Regioni in cui la regolamentazione regionale abbia recepito/disciplinato in materia di apprendistato professionalizzante si farà riferimento, per i profili formativi e per gli aspetti collegati, a quanto previsto dalle normative Regionali.
Diversamente, nelle Regioni che non abbiano ottemperato a tale regolamentazione troveranno applicazione i profili formativi allegati.
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
L'assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante sarà possibile solo nelle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei dodici mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato, per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o per mancato superamento del periodo di prova.
Caratteristiche
Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto stipulato tra le parti contraenti, indicante la durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di prova, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra- aziendale;
b) possibilità per le parti contraenti il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, dando un preavviso in forma scritta di 15 giorni decorrenti dal termine del contratto medesimo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
c) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante;
d) i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante. L'apprendista, al fine del
riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata. Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro dovrà registrare l'esperienza di apprendistato su idonea documentazione (Libretto formativo del cittadino/Dichiarazione di percorso formativo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
E' vietato adibire il lavoratore apprendista al lavoro a cottimo.
Condizioni
La durata minima dell'apprendistato è pari a sei mesi. La durata dell'apprendistato è pari a:
- 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate al livello 6°;
- 36 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli superiori.
L'apprendistato è ammesso per i livelli finali pari o superiori al livello 6° operai, intermedi, impiegati e per i quadri.
Il livello di inquadramento di ingresso sarà:
1. inferiore di due livelli rispetto a quello spettante nel caso di inquadramento finale al livello 6°;
2. inferiore di due livelli rispetto a quello spettante nel caso di inquadramento finale dal 5° al 1°.
del lavoratore apprendista sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione, con l'eccezione degli apprendisti con la previsione di acquisizione delle qualifiche in livello 7°. La retribuzione sarà corrispondente a quella prevista dal vigente c.c.n.l., esclusi gli scatti di anzianità, per il livello iniziale di inquadramento per metà del periodo di apprendistato. Nella seconda metà, l'inquadramento e la retribuzione, esclusi sempre gli scatti di anzianità, saranno inferiori di un livello a quello di destinazione.
Il trattamento economico di riferimento sarà:
- punto 1. del comma precedente: quello previsto dal vigente c.c.n.l. per il livello d'ingresso per l'intero periodo dell'apprendistato;
- punto 2. del comma precedente: nella prima metà quello previsto dal vigente c.c.n.l. per il livello d'ingresso; nella seconda metà, quello previsto per il livello inferiore rispetto a quello di destinazione a esclusione degli ultimi sei mesi in cui la retribuzione sarà quella della categoria d'uscita.
Il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti, come previsto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. c), L. n. 92/2012, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti, come previsto dall'art. 2, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 167/2012, come integrati da quanto disposto dall'art. 1, comma 16, lett. d), e comma 19, L. n. 92/2012, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
A partire dal 18 luglio 2015, solo ed esclusivamente per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 51% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui ai commi precedenti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a quella prevista dal c.c.n.l. per la categoria a cui l'apprendista è destinato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate, compresi i relativi istituti contrattuali maturati.
Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.
Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuando a godere per un periodo successivo alla data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo, non potrà superare, per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Nel caso di erogazione di un premio di risultato, per gli apprendisti sarà riconosciuto il 90% 50% di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello - fatti salvi accordi territoriali già in essere.
Il periodo trascorso quale apprendista non è valido ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nel corso dell'apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso sarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nella categoria conseguita.
Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli aumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà considerata utile per la maturazione di quello successivo.
Al lavoratore mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e
disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nel caso di malattia e di infortunio degli apprendisti le aziende saranno tenute a corrispondere all'apprendista non in prova un trattamento economico pari all'onere che le aziende sopportano in caso di malattia ed infortunio, per gli operai e gli impiegati.
Il preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la categoria di destinazione.
Durata
La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente:
- 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 7° livello;
- 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 6° livello;
- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5° livello;
- 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4° livello;
- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3° livello;
- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 2° livello;
- 60 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 1° livello.
Per gli apprendisti con inquadramento finale in 7° livello si prevede un inquadramento iniziale in 8° livello, per la durata di 12 mesi, ed il passaggio successivo al livello superiore ai soli fini salariali, con acquisizione finale della qualifica prevista dopo il periodo di cui sopra (24 mesi).
Per tutti gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 12 mesi.
Per tutti gli apprendisti in possesso di titolo di studio/diploma inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 6 mesi.
Gratifica natalizia
L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 174 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Ferie
L'apprendista ha diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, pari a quattro settimane.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, resta confermato che le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto agli articoli 52 e 53 del presente contratto, in relazione alla categoria di appartenenza.
In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio superiore a quarantacinque giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell'assenza.
Ammissibilità
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle norme del
vigente c.c.n.l., in quanto compatibili, per ciò che non è previsto nella presente parte.
I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
L'istituto dell'apprendistato trova applicazione ed è pertanto agibile dalla data della stipula del presente accordo.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente c.c.n.l. in quanto applicabili.
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).
Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento debbono intendersi quelli risultanti dai sistemi di classificazione e di inquadramento del personale e/o dalle competenze professionali individuate dal contratto collettivo.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore annue, come regolamentato dalla normativa vigente in materia e dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, comprensive della formazione teorica, dedicate al piano formativo individuale del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire. Per quanto concerne la formazione sulla sicurezza sul lavoro, il monte ore dedicato di 40 ore sarà così modulato:
- 24 ore dedicate alla formazione sulla sicurezza da effettuare nella fase iniziale del rapporto di lavoro;
- 8 ore dedicate alla formazione sulla sicurezza da effettuarsi nel secondo anno;
- 8 ore dedicate alla formazione sulla sicurezza da effettuarsi nel terzo anno.
Tutor
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione.
Il tutor può essere lo stesso datore di lavoro nelle aziende fino a 10 dipendenti.
Piano formativo individuale
Come disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013, il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato al presente c.c.n.l., il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor/referente aziendale. In questo caso il lavoratore sarà potrà essere assistito dalle R.S.U. o dalle XX.XX. dei lavoratori competenti per territorio.
In caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale (art. 2, comma 2, lett. c), D.L. n. 76/2013, conv. L. n. 99/2013).
Qualora la materia dovesse essere modificata e/o integrata da Accordi Interconfederali le parti procederanno alle necessarie armonizzazioni.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione congiunta e per i conseguenti adempimenti.
Formazione
Nell'ambito del Comitato Paritetico Nazionale, le parti, in appositi incontri da definire, potranno integrare i profili allegati (vedi Allegati A e B), ed esaminare l'applicazione pratica dell'istituto dell'apprendistato soprattutto riferito agli aspetti formativi.
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte di formazione formale interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore.
E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza del tutor aziendale le cui competenze e funzioni sono quelle di cui al D.M. 28 febbraio 2000 nonché quelle previste dalle regolamentazioni regionali.
Il tutor dovrà avere competenze tecnico-professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite, dovrà contribuire alla definizione del Piano Formativo Individuale ed attestare il percorso formativo dell'apprendista.
Il tutor potrà essere lo stesso imprenditore.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul Libretto formativo del cittadino/Dichiarazione di Percorso Formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente le iniziative formative esterne ed interne all'azienda.
La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell'azienda qualora esista una capacità formativa dell'azienda (vedi Allegato E) che deve possedere i seguenti requisiti:
1. disponibilità, in azienda, o aziende collegate, di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione;
2. tutor aziendale con formazione e competenze tecnico-professionali;
3. presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro;
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero di conoscenze linguistiche/matematiche, se necessarie alla qualificazione professionale, sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide le eventuali offerte formative delle Regioni e Province oltreché dei centri di formazione accreditati presso la regione.
Piano formativo individuale
Il Piano Formativo Individuale (PFI) (vedi Allegato C) da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.
Il percorso formativo dovrà prevedere un periodo congruo di formazione teorica e uno di formazione pratica; inoltre al personale interessato alla formazione verrà rilasciato un libretto formativo individuale secondo lo schema predisposto dal Comitato Paritetico Nazionale.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor.
Informazione Enti Paritetici
Nell'ambito del Comitato Paritetico Nazionale previsto dal c.c.n.l. le parti attiveranno periodici incontri al fine di monitorare l'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di:
- coordinare l'attività delle Commissioni Paritetiche Territoriali, laddove costituite, monitorandone le esperienze sulla base della documentazione pervenuta;
- ricercare nuovi schemi esemplificativi di profili formativi e da aggiungere a quelli già allegati al presente contratto;
- elaborare, anche sulla base di esperienze già realizzate, moduli formativi, modalità e strumenti di erogazione, con l'obiettivo principale di rendere omogeneo il livello qualitativo dell'istituto;
- elaborare proposte formative per il tutor aziendale in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 28 febbraio 2000;
- divulgare nei territori le esperienze più significative;
- predisporre lo schema relativo al libretto formativo.
Nell'ambito delle Commissioni Paritetiche Territoriali, laddove costituite, potranno essere:
- individuati i centri di formazione professionale;
- predisposti eventuali profili formativi specifici per il territorio;
- monitorate le esperienze formative del territorio. Norma Transitoria
Eventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase di contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte che si intenderà conformemente adeguata.
Allegati
A) Xxxxxx di studio attinenti all'apprendistato professionalizzante
B) Profili formativi
C) Piano formativo individuale
D) Scheda dati identificativi azienda/apprendista
E) Dichiarazione capacità formativa formale interna Art. 3 bis
(Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale)
Le parti individuano nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, uno strumento utile per inserire nel mondo del lavoro i giovani e per combattere la dispersione scolastica, mediante il coinvolgimento dei soggetti poi identificati in percorsi di alternanza tra istruzione e lavoro che porta all'acquisizione di una qualifica.
Il numero complessivo degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere tre apprendisti.
Destinatari
Ai sensi del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, Testo Unico sull'apprendistato possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, i soggetti che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Durata del contratto di apprendistato
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni. Qualora l'apprendista dopo il raggiungimento della qualifica professionale proseguisse l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno. Qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno successivo è facoltà dell'azienda recidere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito.
Alternanza scuola lavoro
I soggetti, in alternanza alle ore di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica organizzati da Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili formativi identificati nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere assunte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato/Regioni.
Assunzione
Per instaurare un contratto di apprendistato è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il corso per l'abilitazione che l'apprendista seguirà, l'istituto dell'Ente certificato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano che eroga o erogherà la formazione, il periodo di prova che dovrà essere pari a quello previsto dal
c.c.n.l. per il livello di inquadramento cui tende l'apprendistato.
Inquadramento e retribuzione
Per quanto riguarda l'inquadramento e la retribuzione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3 - Apprendistato professionalizzante, del presente c.c.n.l.
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui gli articoli parte operai e parte impiegati del presente c.c.n.l.
Nel caso in cui l'apprendista prosegua l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno e percepirà un trattamento economico pari a quello della categoria di uscita.
Allegato A
Xxxxxx di studio ritenuti idonei rispetto alle attività comuni
ai gruppi di figure professionali individuati per il Settore Lapideo
Diplomi quinquennali o Laurea
Raggruppamenti Qualifica triennale (rilasciate dagli Istituti Professionali)
(rilasciati o dagli Istituti professionali o dagli Istituti tecnici)
Tecnico della gestione aziendale,
Addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali
Operatore della gestione aziendale
Ragioniere (varie specializzazioni),
Perito commerciale, Perito aziendale
"Addetto ai servizi logistici" Nessuno Nessuno
Addetto alla lavorazione del marmo livello Base
Addetto alla lavorazione del marmo livello avanzato
Addetto alle lavorazioni dei manufatti lapidei
CFP Qualifica Nessuno
CFP Specializzazione Nessuno
CFP Specializzazione Nessuno
Nota: Per ciascun profilo le qualifiche e i diplomi corrispondenti sono stati individuati con il criterio dell'individuazione delle competenze in uscita corrispondenti in tutto, ma più spesso almeno in parte, a quelle previste dalla formazione in apprendistato.
Allegato B
Apprendistato professionalizzante
Figure Professionali: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO livello AVANZATO "Operatore addetto alle macchine utensili per la lavorazione di marmi e graniti"
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- avendo acquisito una completa ed elevata conoscenza dei materiali, in base alle caratteristiche e al loro comportamento, utilizzare in modo autonomo i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del marmo e dei materiali lapidei;
- operare in modo autonomo con macchine utensili manuali e a guida computerizzata ed intervenire
nella finitura manuale degli elaborati complessi;
- organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;
- applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti. La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO: LIVELLO AVANZATO "OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI MARMI E GRANITI"
Conoscere l'applicazione delle tecniche e dei metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Saper utilizzare gli strumenti informatici.
Leggere e interpretare autonomamente il disegno tecnico del particolare, realizzare disegni tecnici di progetti e di manufatti lapidei utilizzando applicativi dedicati.
Conoscere le basi tecniche e scientifiche del processo di lavoro nell'industria della lavorazione del marmo.
Conoscere le principali caratteristiche ed il comportamento dei materiali lapidei.
Saper effettuare la programmazione delle macchine a guida computerizzata necessarie alla realizzazione del prodotto.
Saper adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità e salvaguardia della salute e dell'ambiente.
Saper individuare le principali innovazioni di prodotto, di processo e di contesto nell'ambito delle mansioni per la lavorazione del marmo.
Conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale nell'industria della lavorazione del marmo.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.
Saper ricavare e sviluppare casellari e sagome da progetti architettonici. Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Saper scegliere, preparare ed utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei manufatti.
Saper eseguire interventi di finitura. Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Figure professionali: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO livello Base "Operatore marmista"
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- svolgere mansioni di base, per le quali sono richieste una generica capacità ed una generica preparazione pratica, utilizzando i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del marmo e dei materiali lapidei;
- svolgere le attività fondamentali dell'addetto alla lavorazione del marmo e identificare il proprio
ruolo all'interno dell'azienda;
- eseguire manufatti per l'edilizia e l'arredo urbano (soglie, pavimentazioni, cordoli, masselli, piani cucina, ecc.);
- applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti. La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO: Livello BASE "OPERATORE MARMISTA"
Conoscere le principali caratteristiche ed il comportamento dei materiali lapidei.
Saper individuare i materiali più appropriati alle lavorazioni in base alle caratteristiche ed al comportamento dei materiali lapidei.
Saper leggere ed interpretare in autonomia il disegno tecnico.
Saper usare in sicurezza ed in modo autonomo i principali attrezzi, utensili a mano e macchine per le lavorazioni in cui è impegnato.
Saper individuare le principali innovazioni nel settore della lavorazione del marmo. Saper utilizzare gli strumenti informatici.
Conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale nell'industria della lavorazione del marmo.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Impiegare in modo autonomo i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del marmo. Operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell'addetto alla lavorazione dei materiali lapidei.
Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.
Conoscenza dei processi di lavoro in ottica di qualità e sicurezza.
Applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento rifiuti. Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Figure professionali: ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE E AI SERVIZI GENERALI AZIENDALI
Addetto ...... .............
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- raccogliere, selezionare ed elaborare semplici informazioni e dati, lavorare su procedure ordinarie predeterminate e applicativi specifici, anche automatizzati, al fine di predisporre e compilare la documentazione e la modulistica relativa; è in grado di produrre corrispondenza commerciale, comunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti adeguati compresi quelli informatici e telematici, smistare documenti cartacei ed informatici, organizzare, accedere ed utilizzare archivi.
La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI dell'addetto all'Amministrazione e ai Servizi Generali Aziendali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi, tecniche e metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Conoscere ed utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche, al fine di gestire flussi e processi documentali (fatturazioni, pratiche, ordinativi, ecc.).
Conoscere i principali applicativi informatici per la gestione dei flussi e processi documentali: Windows, Word, Excel, Data base relazionali, uso di Internet e posta elettronica, back office e front office.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro.
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell'addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali.
Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo e in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti.
Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Figure professionali: OPERATORE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI FINITURA DI MANUFATTI LAPIDEI
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- eseguire manufatti lapidei dalla fase di disegno e progettazione, alla fase di realizzazione, finitura e posa in opera a regola d'arte;
- controllare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti;
- utilizzare il disegno tecnico come mezzo per comunicare informazioni per la costruzione di elementi in marmo o in altri materiali lapidei.
La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LE LAVORAZIONI DI FINITURA DI MANUFATTI LAPIDEI
Conoscere ed applicare soluzioni tecniche per la realizzazione e posa in opera a regola d'arte di materiali lapidei (opere di finitura in genere e di componenti edilizi in marmo).
Saper ricavare dalla documentazione tecnica e da rilievi sul posto le informazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro.
Saper utilizzare gli strumenti informatici.
Conoscere le modalità per la posa in opera di manufatti in materiale lapideo monitorandone le eventuali anomalie.
Saper realizzare disegni a mano libera di elementi architettonici di arredo.
Conoscere l'applicazione delle tecniche e dei metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Saper ricavare e sviluppare casellari e sagome da progetti architettonici.
Saper individuare i materiali più appropriati alle lavorazioni in base alle caratteristiche e al comportamento dei materiali lapidei.
Leggere ed interpretare autonomamente il disegno tecnico del particolare, realizzare disegni tecnici di progetti e di manufatti lapidei utilizzando applicativi dedicati.
Saper individuare le principali innovazioni di prodotto, di processo e di contesto nell'ambito delle mansioni per la lavorazione del marmo.
Saper scegliere, preparare ed utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei manufatti.
Saper eseguire interventi di finitura.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.
Saper adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità e salvaguardia della salute e dell'ambiente.
Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Figure professionali: ADDETTO AI SERVIZI LOGISTICI Addetto ..............
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- collaborare nella gestione del flusso delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito, anche attraverso sistemi informatici interni;
- provvedere alla gestione delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito, ed alla loro movimentazione, attraverso sistemi automatizzati o con automezzi di diversa natura per lo spostamento ed il trasporto del materiale;
- eseguire la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati;
- conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale nell'industria della lavorazione del marmo.
La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI dell'Addetto ai Servizi Logistici
Saper definire i magazzini: accettazione, semilavorati, finiti, materiali ausiliari alla produzione. Saper scegliere i mezzi da utilizzare per movimentare ed immagazzinare i prodotti.
Saper curare lo spostamento dei materiali anche attraverso l'uso delle macchine. Saper effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati.
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi, tecniche e metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro.
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo e in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti.
Conoscenza delle norme tecniche UNI. Allegato C
Piano formativo individuale
PFI relativo all'assunzione del/la Sig./ra:
.......... .......... .......... .......... ............. ............
1. Azienda
Ragione sociale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
Sede (indirizzo) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
CAP (comune) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Partita IVA ........... .................. Codice fiscale ................. ............... ..............
Telefono ........... .............. Fax ................. .............
E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Legale rappresentante (nome e cognome) ......... .................... ........................
2. Apprendista
Dati anagrafici
Cognome ............... ................ ............ Nome ........................ ..........................
C.F. ................. ................. .................
Cittadinanza ................. ................. .................
Scadenza permesso soggiorno (nel caso di stranieri) ....... .........
Nato a .............. ............... il ...............
Residenza/Xxxxxxxxx .......... .................. Prov. ................ ...........
Via ......................... ................................... ...................
Telefono ............. ............ Fax ................ ..............
E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi ........... ...............
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... ........... ................. Esperienze lavorative .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Periodi di apprendistato svolti dal ................ al ................
Formazione extra scolastica, compresa quella svolta in apprendistato: a) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
b) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
c) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Aspetti normativi
Data di assunzione ......................... ...............
Qualifica da conseguire ................... ............. .....................
Durata .................. ........................... ....................
Livello di inquadramento iniziale ................. ............................ ....................
Livello di inquadramento finale .................. ................................ ..................
3. Tutor
Tutor aziendale sig./ra .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
C.F. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Livello di inquadramento .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Anni di esperienza .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
4. Contenuti formativi
Aree tematiche trasversali
Competenze relazionali ore
- valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa. Organizzazione ed economia ore
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa;
- conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa: le condizioni ed i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente. Disciplina del rapporto di lavoro: ore
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro. Sicurezza sul lavoro: ore
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione. Area tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo.
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto.
1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
3) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
4) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
5) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
6) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
7) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)
Interna Esterna
( ) Aula .................. ..................
( ) "On the job" ................... .................
( ) Affiancamento ................... .................
( ) "E-learning" ................... .................
( ) Seminari ................... .................
( ) Esercitazioni di gruppo ................... .................
( ) Testimonianze ................... .................
( ) "Action learning" ................... .................
( ) Visite aziendali ................... .................
Allegato D
Xxxx apprendista/impresa
Apprendista
Nome e cognome .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Codice fiscale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Luogo e data di nascita .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Residente in .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Via .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Titolo di studio .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Assunto in apprendistato professionalizzante Dal ........ ........... al ........ ...........
Qualifica conseguita al termine del contratto di apprendistato .................. ..........
Impresa
Ragione sociale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Indirizzo .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Telefono ............... ................ fax ..................... .....................
E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Nominativo del tutor .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Ruolo del tutor in impresa .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Allegato E
Dichiarazione capacità formativa dell'impresa Apprendistato professionalizzante
Art. 49, L. n. 30/2003, D.Lgs. n. 276/2003
Con riferimento all'assunzione di .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
in qualità di apprendista, presso l'impresa .......... .......... .......... .......... .......... ..........
il sottoscritto .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
in qualità di .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
dichiara sotto la propria responsabilità che:
- l'impresa ha disponibilità di locali idonei e strumenti adeguati alla realizzazione di interventi di formazione teorica;
- è stato predisposto un percorso formativo, così come dettagliato nel piano formativo individuale;
- in azienda o in aziende collegate (barrare la/le casella/e di interesse):
( ) sono presenti lavoratori in grado di trasferire competenze;
( ) il trasferimento di competenze sarà curato da docenza esterna;
- .......... .......... .......... (inserire nominativo tutor) in qualità di tutor aziendale. Data, ........... ..........
Timbro e firma impresa ............... .............. ..................
Protocollo sul costo del lavoro
Le parti sociali, esaminando la complessità e le dimensioni della forte recessione che sta penalizzando l'intero comparto delle costruzioni, condividono l'esigenza di interventi mirati sulla struttura del costo del lavoro finalizzati a garantire un sostegno sostanziale al reddito dei lavoratori. L'attuale contesto di crisi, esasperato dai ritardi di pagamento della pubblica amministrazione e dalle difficoltà di accesso al credito, rischia di determinare, peraltro, una preoccupante dequalificazione del settore.
Da un'analisi attenta risulta evidente che alcuni anni di mercato a livelli "normali" potranno solamente sanare le ferite di diversi anni di recessione.
In questo scenario, di converso, s'inserisce la necessità da parte dell'amministrazione pubblica di aumentare le proprie entrate o, in alternativa, di non ridurle per sanare il bilancio pubblico, in relazione agli obblighi di stabilità finanziaria che ci chiede l'Europa, ma, soprattutto, i mercati finanziari. Ciò rende sostanzialmente inascoltato ogni appello alla riduzione della fiscalità sul lavoro dipendente, che viene rinnovato continuamente dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali oltre alla riduzione del carico di oneri riflessi per rendere più competitive le imprese regolari.
Le parti firmatarie del presente documento condividono la necessità di uno sforzo per trovare soluzioni che, al di fuori delle normali dinamiche contrattuali, possano qualificare il migliorandone i livelli retributivi.
A tal fine condividono l'impegno a:
- trovare soluzioni per diminuire il costo del lavoro a totale beneficio del lavoratore;
- rendere impossibili usi impropri di benefici raggiunti.
Nell'intento di trovare azioni che portino ai risultati sopra elencati e siano applicabili in concreto, si ritiene opportuno che il tavolo del rinnovo contrattuale rimanga aperto e attivo.
Le parti individuano un primo ambito di lavoro nell'intervento a favore delle imprese che si stanno continuando ad impegnare attivamente per ridurre gli infortuni sul lavoro e per implementare gli standard di sicurezza nel ciclo produttivo anche attraverso il sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.
Si concorda che non è più rinviabile un confronto sul tema complessivo dell'incidenza sul costo del lavoro del cuneo contributivo, con particolare riferimento agli oneri assicurativi verso l'INAIL e su quali iniziative possano essere messe in campo per ridefinire, anche attraverso la loro riduzione, l'equilibrio delle aliquote applicate dall'istituto. A tale riguardo le parti ritengono che gli utili di gestione dell'istituto debbano essere utilizzati sia per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e le condizioni di competitività delle imprese, ma in primo luogo, anche per incrementi di reddito dei lavoratori derivanti da risparmi assicurativi.
In sintesi si ritiene necessario incrementare i benefici premiali nei confronti delle aziende virtuose e che stanno sostenendo costi più alti delle altre per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le parti quindi s'impegnano a svolgere nel primo trimestre del 2014, ciascuna per la parte che compete, le seguenti azioni:
1. richiedere la convocazione e attivare un tavolo congiunto con Inail per trovare percorsi al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra;
2. aprire una discussione sul sistema della rivalsa applicata dallo stesso istituto che comporta per le aziende un onere aggiuntivo con la sottoscrizione di polizze RCO;
3. sensibilizzare le proprie basi associative per condividere l'attività;
4. attivare i propri livelli regionali al fine di supportare l'iniziativa sopra esposta;
5. valutare e mettere in atto iniziative congiunte per sostenere l'iniziativa;
6. mantenere aperto un tavolo di coordinamento per condividere ogni azione operativa.
N.d.R.: L'accordo 5 marzo 2014 - Confapi prevede quanto segue:
Art. 3
(Apprendistato professionalizzante) Premessa
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
L'assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante sarà possibile solo nelle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il cinquantuno per cento (51%) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei dodici mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato, per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o per mancato superamento periodo di prova.
II contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto stipulato tra le parti contraenti, indicante la durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di prova, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra- aziendale;
b) possibilità per le parti contraenti di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con un preavviso in forma scritta di 15 giorni dal termine del contratto medesimo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
c) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante;
d) i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante. L'apprendista, al fine del riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le ore
e le modalità della formazione effettuata. Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro dovrà registrare l'esperienza di apprendistato su idonea documentazione (Libretto formativo del cittadino/Dichiarazione di Percorso Formativo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
E' vietato adibire il lavoratore apprendista a lavoratore a cottimo. La durata minima dell'apprendistato è pari a sei mesi.
La durata dell'apprendistato è pari a:
- 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate al livello 6°;
- 36 mesi per li conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli superiori.
L'apprendistato è ammesso per i livelli finali pari o superiori al livello 6 operai, intermedi, impiegati e per i quadri.
Il livello di inquadramento di ingresso e trattamento economico:
1. nel caso di inquadramento finale al 6° livello, inquadramento di ingresso inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione con trattamento economico previsto dal vigente c.c.n.l. per il livello di ingresso per l'intero periodo dell'apprendistato;
2. nel caso di inquadramento finale dal 5° al 1° livello, inquadramento di ingresso inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione con trattamento economico, per la prima metà del periodo di apprendistato, quello previsto dal vigente c.c.n.l. per il livello di ingresso, per la seconda metà del periodo di apprendistato, quello previsto dal vigente c.c.n.l. per il livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale ad eccezione degli ultimi sei mesi in cui il trattamento economico sarà quello previsto dal vigente c.c.n.l. per il livello finale di destinazione.
Il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti, come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs n. 167/2011, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. c della legge n. 92/2012, non può superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a dieci unità.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Per i datori di lavoro che occupano almeno dieci dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti, come previsto dall'art. 2, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 167/2012, come integrati da quanto disposto dall'art. 1, comma 16, lettera d e comma 19 della legge n. 92/2012 è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato, nei trentasei (36) mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il sessanta per cento (60%) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il trenta per cento (30%) degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro.
A partire dal 18 luglio 2015 solo ed esclusivamente per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 51% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui ai commi precedenti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
II periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a quella prevista dal c.c.n.l. per la categoria a cui l'apprendista è destinato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.
Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato.
La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuando a godere per un periodo successivo alla data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo, non potrà superare, per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Nel caso di erogazione di un premio di risultato, per gli apprendisti sarà riconosciuto il 90% di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello, fatti salvi accordi territoriali già in essere.
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la qualificazione, l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso sarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nella categoria conseguita.
Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli aumenti periodici di anzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà considerata utile per la maturazione di quello successivo.
Al lavoratore mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio oltre che per i fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal c.c.n.l.
Il preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la categoria di destinazione. L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 174 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
L'apprendista ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione pari a quattro settimane. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non
pregiudica il diritto delle ferie maturate. In caso di risoluzione in caso del corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati, considerando come mese intero la frazione dei mesi superiori ai 15 giorni. Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia e infortuni degli apprendisti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del presente c.c.n.l. in relazione alla categoria di appartenenza dell'apprendista.
In caso di assenza in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio superiore a 45 giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell'assenza. I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente c.c.n.l. per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
L'istituto dell'apprendistato trova applicazione ed è pertanto agibile dalla data di stipula del presente accordo. Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del presente c.c.n.l. in quanto applicabili.
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione dell'apprendistato professionalizzante.
La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).
Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono quelli risultanti dai sistemi di classificazione e di inquadramento del personale e/o delle competenze professionali individuate dal presente c.c.n.l.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore annue, come regolamentato dalla normativa vigente in materia e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, comprensive della formazione teorica, dedicate al piano formativo individuale del lavoratore in coerenza del profilo formativo relativa alla qualificazione da conseguire.
Il monte ore dedicato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro sarà di 40 ore modulato come segue:
- 24 ore sicurezza da effettuarsi nella fase iniziale del rapporto di lavoro;
- 8 ore da effettuarsi nel secondo anno;
- 8 ore da effettuarsi nel terzo anno.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del T.U., le parti si riservano di verificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite del fondo paritetico interprofessionale - FAPI.
Tutor
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza del tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
Il tutor/referente aziendale gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente
c.c.n.l. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione.
Il tutor potrà essere lo stesso datore di lavoro nelle aziende fino a 10 dipendenti. Piano Formativo Individuale
Come disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013, il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI definito dall'A.l. del 20 aprile 2013 il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor referente/aziendale.
In questo caso il lavoratore sarà assistito dalle R.S.U. o dalle XX.XX. dei lavoratori competenti per territorio.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione congiunta e per i conseguenti adempimenti.
In caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale (art. 2, comma 2, lett. c), D.L. n. 76/2013, conv. L. n. 99/2013).
Informazione Enti Paritetici
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato - "Diritto alle prestazioni della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal c.c.n.l. nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.
Nota a verbale
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali, si rimanda al T.U. sull'apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) e alla Legge n. 92/2012 e successive modificazioni e all'Accordo Interconfederale in materia del 20 aprile 2012.
Allegati
a) Xxxxxx di studio attinenti all'apprendistato professionalizzante
b) Profili formativi
c) Piano formativo individuale
d) Scheda dati identificativi azienda apprendista
e) Dichiarazione capacità formativa formale interna Allegato A)
Titoli di studio ritenuti idonei rispetto alle attività comuni ai gruppi di figure professionali individuati per il Settore Lapideo
Raggruppamenti
Addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali
Qualifica triennale (Rilasciate dagli Istituti Professionali)
Operatore della gestione aziendale
Diplomi quinquennali o Laurea
(Rilasciati o dagli istituti professionali o dagli Istituti Tecnici)
Tecnico della gestione aziendaleRagioniere (varie specializzazioni)Perito
CommercialePerito aziendale
Addetto ai servizi logistici Nessuno Nessuno
Addetto alla lavorazione del marmo livello base
Addetto alla lavorazione del marmo livello avanzato
Addetto alle lavorazioni dei manufatti lapidei
CFP Qualifica Nessuno
CFP Specializzazione Nessuno
CFP Specializzazione Nessuno
Nota: per ciascun profilo le qualifiche e i diplomi corrispondenti sono stati individuati con il criterio dell'individuazione delle competenze in uscita corrispondenti in tutto, ma più spesso almeno in parte, a quelle previste dalla formazione in apprendistato.
Allegato B)
Apprendistato professionalizzante
Figure Professionali: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO livello AVANZATO "Operatore addetto alle macchine utensili per la lavorazione di marmi e graniti"
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- avendo acquisito una completa ed elevata conoscenza dei materiali, in base alle caratteristiche e al loro comportamento, utilizzare in modo autonomo i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del marmo e dei materiali lapidei;
- operare in modo autonomo con macchine utensili manuali e a guida computerizzata ed intervenire nella finitura manuale degli elaborati complessi;
- organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;
- applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti. LA FORMAZIONE TRASVERSALE
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO: livello AVANZATO
"OPERATORE ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI MARMI E GRANITI"
Conoscere l'applicazione delle tecniche e dei metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei;
Saper utilizzare gli strumenti informatici;
Leggere ed interpretare autonomamente il disegno tecnico del particolare, realizzare disegni tecnici di progetti e di manufatti lapidei utilizzando applicativi dedicati;
Conoscere le basi tecniche e scientifiche del processo di lavoro nell'industria della lavorazione del marmo;
Conoscere le principali caratteristiche ed il comportamento dei materiali lapidei;
Saper effettuare la programmazione delle macchine a guida computerizzata necessarie alla realizzazione del prodotto;
Saper adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità e salvaguardia della salute e dell'ambiente;
Saper individuare le principali innovazioni di prodotto, di processo e di contesto nell'ambito delle mansioni per la lavorazione del marmo;
Conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale nell'industria della lavorazione del marmo;
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni;
Saper ricavare e sviluppare casellari e sagome da progetti architettonici; Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
Saper scegliere, preparare ed utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei manufatti;
Saper eseguire interventi di finitura; Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Figure Professionali: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO livello Base "Operatore marmista"
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- svolgere mansioni di base, per le quali sono richieste una generica capacità ed una generica preparazione pratica, utilizzando i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del marmo e dei materiali lapidei;
- svolgere le attività fondamentali dell'addetto alla lavorazione del marmo e identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- eseguire manufatti per l'edilizia e l'arredo urbano (soglie, pavimentazioni, cordoli, masselli, piani cucina, ecc.);
- applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti. LA FORMAZIONE TRASVERSALE
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO: livello BASE
"OPERATORE MARMISTA"
Conoscere le principali caratteristiche ed il comportamento dei materiali lapidei;
Saper individuare i materiali più appropriati alle lavorazioni in base alle caratteristiche e al comportamento dei materiali lapidei;
Saper leggere ed interpretare in autonomia il disegno tecnico;
Saper usare in sicurezza ed in modo autonomo i principali attrezzi, utensili a mano e macchine per le lavorazioni in cui è impegnato;
Saper individuare le principali innovazioni nel settore della lavorazione del marmo; Saper utilizzare gli strumenti informatici;
Conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
nell'industria della lavorazione del marmo;
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni;
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
Impiegare in modo autonomo i principali strumenti e le tecnologie per la lavorazione del marmo; Operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell'addetto alla lavorazione dei materiali lapidei;
Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;
Conoscenza dei processi di lavoro in un'ottica di qualità e sicurezza;
Applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento rifiuti; Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Figure Professionali: ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE E AI SERVIZI GENERALI AZIENDALI
Addetto ............. ................... ......................
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- raccogliere, selezionare ed elaborare semplici informazioni e dati, lavorare su procedure ordinarie predeterminate e applicativi specifici, anche automatizzati, al fine di predisporre e compilare la documentazione e la modulistica relativa; è in grado di produrre corrispondenza commerciale, comunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti adeguati compresi quelli informatici e telematici, smistare documenti cartacei ed informatici, organizzare, accedere a ed utilizzare archivi.
LA FORMAZIONE TRASVERSALE
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI dell'Addetto all'Amministrazione e ai Servizi Generali Aziendali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi, tecniche e metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei;
Conoscere ed utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche, al fine di gestire flussi e processi documentali (fatturazioni, pratiche, ordinativi, ecc.);
Conoscere i principali applicativi informatici per la gestione dei flussi e processi documentali: Windows, Word, Excel, Data Base relazionali, uso di Internet e posta elettronica, back office e front office;
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro;
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
Operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell'addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali;
Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo e in materia di selezione e
smaltimento dei rifiuti;
Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Figure Professionali: OPERATORE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI FINITURA DI MANUFATTI LAPIDEI
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- eseguire manufatti lapidei dalla fase di disegno e progettazione, alla fase di realizzazione, finitura e posa in opera a regola d'arte;
- controllare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti;
- utilizzare il disegno tecnico come mezzo per comunicare informazioni per la costruzione di elementi in marmo o in altri materiali lapidei.
LA FORMAZIONE TRASVERSALE
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE PER LE LAVORAZIONI DI FINITURA DI MANUFATTI LAPIDEI
Conoscere e applicare soluzioni tecniche per la realizzazione e posa in opera a regola d'arte di materiali lapidei (opere di finitura in genere e di componenti edilizi in marmo);
Saper ricavare dalla documentazione tecnica e da rilievi sul posto le informazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro;
Saper utilizzare gli strumenti informatici;
Conoscere le modalità per la posa in opera di manufatti in materiale lapideo monitorandone le eventuali anomalie;
Xxxxx realizzare disegni a mano libera di elementi architettonici di arredo;
Conoscere l'applicazione delle tecniche e dei metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei;
Saper ricavare e sviluppare casellari e sagome da progetti architettonici;
Saper individuare i materiali più appropriati alle lavorazioni in base alle caratteristiche e al comportamento dei materiali lapidei;
Leggere ed interpretare autonomamente il disegno tecnico del particolare, realizzare disegni tecnici di progetti e di manufatti lapidei utilizzando applicativi dedicati;
Saper individuare le principali innovazioni di prodotto, di processo e di contesto nell'ambito delle mansioni per la lavorazione del marmo;
Saper scegliere, preparare ed utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei manufatti;
Saper eseguire interventi di finitura;
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni;
Saper adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità e salvaguardia della salute e dell'ambiente;
Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Figure Professionali: ADDETTO AI SERVIZI LOGISTICI Addetto ...........
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- collaborare nella gestione del flusso delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito, anche attraverso sistemi informatici interni;
- provvedere alla gestione delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito, ed alla loro movimentazione, attraverso sistemi automatizzati o con automezzi di diversa natura per lo spostamento ed il trasporto del materiale;
- eseguire la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati;
- conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale nell'industria della lavorazione del marmo.
LA FORMAZIONE TRASVERSALE
Accoglienza e definizione del Progetto Formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e Sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
Saper definire i magazzini: accettazione, semilavorati, finiti, materiali ausiliari alla produzione; Saper scegliere i mezzi da utilizzare per movimentare ed immagazzinare i prodotti;
Saper curare lo spostamento dei materiali anche attraverso l'uso delle macchine; Saper effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati;
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi, tecniche e metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei;
Saper utilizzare Io strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria;
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro;
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda; Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo e in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti;
Conoscenza delle norme tecniche UNI. Allegato C)
Piano formativo individuale
PFI relativo all'assunzione del/la Sig./ra: ........... .......... .......... .......... ........... ..........
1. Azienda
Ragione sociale .......... .......... .......... ........... .................... .......... ..........
Sede (indirizzo) .......... .......... .......... ........... .................... .......... ..........
C.A.P. (Comune) .......... .......... .......... ........... .................... .......... ..........
Partita IVA .......... .......... ........... .......... Codice Fiscale .......... .......... .......... ......
Telefono .......... .......... .......... ........... .......... Fax .......... .......... .......... ........... ..
E-mail .......... .......... .......... ........... .................... .......... .......... ........... ..........
Legale rappresentante (nome e cognome) .......... .......... .......... ........... .......... ........
2. Apprendista Dati anagrafici
Cognome .......... .......... .......... ........... Nome .......... .......... .......... ...........
C.F. .......... .......... .......... ...........
Cittadinanza .......... .......... ........... Scadenza permesso soggiorno (nel caso di stranieri) .......... ..........
.........
Nato a .......... .......... .......... il .......... .......... ... Residenza/Domicilio.......... .............
Prov. ........... Via .......... .......... .......... ..................... .......... .......... ...........
Telefono .......... .......... .......... Fax .......... ...E-mail .......... .......... .......... ...........
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi .......... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... ...
....... .......... ..................... .......... .......... .........
Esperienze
lavorative .......... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... .....................
.......... .......... ..................... .......... .......... .......... .......... .......... ..................... .......... .......... .................
.... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .........
Periodi di apprendistato svolti dal .......... .......... ........... al .......... .......... ...........
Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
a) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... .......... .......... ..
........ ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ...................
..
b) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... .......... .......... ..
........ ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ...................
.
c) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... .......... .......... ..
........ ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ...................
..
Aspetti normativi
Data di assunzione ..................... .......... .......... ..................... .......... ..........
Qualifica da conseguire ..................... .......... .......... ..................... .......... ..........
Durata ..................... .......... .......... ..................... .......... ..........
Livello di inquadramento iniziale ..................... .......... .......... ..................... ..........
Livello di inquadramento finale ..................... .......... .......... ..................... ............
3. Tutor
Tutor aziendale sig./ra ..................... .......... .......... ..................... .......... ..........
C.F. ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ......... ...............
Livello di inquadramento ..................... .......... .......... ..................... .......... ..........
Anni di esperienza ..................... .......... .......... ..................... .......... ..........
4. Contenuti formativi Aree tematiche trasversali
Competenze relazionali ore
valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale; comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
analizzare e risolvere situazioni problematiche;
definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa. Organizzazione ed economia ore
conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa;
conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa: le condizioni ed i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);
saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente. Disciplina del rapporto di lavoro: ore
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro. Sicurezza sul lavoro: ore
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio;
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione. Area tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo.
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto.
1) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... ..........
2) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... ..........
3) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... .........
4) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... .......... ....................
5) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... ..........
6) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... ..........
7) ..................... .......... .......... ..................... .......... .......... ..................... ..........
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni) Interna Esterna
Aula .......... ..........
"On the job" .......... ..........
Affiancamento .......... ..........
"E-learning" .......... ..........
Seminari .......... ..........
Esercitazioni di gruppo .......... ..........
Testimonianze .......... ..........
"Action learning" .......... ..........
Visite aziendali .......... ..........
Allegato D)
XXXX APPRENDISTA/IMPRESA APPRENDISTA
NOME E COGNOME ..................... .......... .......... .......................................... ...
CODICE FISCALE ..................... .......... .......... .......................................... ...
LUOGO E DATA DI NASCITA ..................... .......... .......... ................................
RESIDENTE IN ..................... .......... .......... .......................................... ...
VIA ..................... .......... .......... .......................................... ...
TITOLO DI
STUDIO ..................... .......... .......... .......................................... ... ..................... .......... .......... .........
................................. ..................... .......... .......... .......................................... ... ..................... ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
DAL ........... .......... AL .......... ...
QUALIFICA CONSEGUITA AL TERMINE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO ..................... .......... ......
IMPRESA
RAGIONE SOCIALE ..................... .......... .......... .......................................... ...
INDIRIZZO ..................... .......... .......... .......................................... ................
TELEFONO ............ ................ ............... FAX .................... .............................
E-MAIL ..................... .......... .......... .......................................... .....................
NOMINATIVO DEL TUTOR ..................... .......... .......... ................................ ....
RUOLO DEL TUTOR IN IMPRESA ..................... .......... .......... ..................... .....
Allegato E)
Dichiarazione capacità formativa dell'impresa apprendistato professionalizzante
Art. 49, L. n. 30/2003, D.Lgs. n. 276/2003
Con riferimento all'assunzione di ..................... .......... .......... ................................
in qualità di apprendista, presso l'impresa ..................... .......... .......... .....................
il sottoscritto ..................... .......... .......... ........... ............................... ..............
in qualità di ..................... .......... .......... ................. ......................... ...............
dichiara sotto la propria responsabilità che:
- l'impresa ha disponibilità di locali idonei e strumenti adeguati alla realizzazione di interventi di formazione teorica;
- è stato predisposto un percorso formativo, così come dettagliato nel piano formativo individuale;
- in azienda o in aziende collegate (barrare la/le casella/e di interesse): ( ) sono presenti lavoratori in grado di trasferire competenze;
( ) il trasferimento di competenze sarà curato da docenza esterna;
- ........... .......... ........... ...........(inserire nominativo tutor) in qualità di tutor aziendale. Data .......... .......... .........
Timbro e firma Impresa .......... .......... .......... ...................
Allegato A
Xxxxxx di studio ritenuti idonei rispetto alle attività comuni
ai gruppi di figure professionali individuati per il settore lapideo
Raggruppamenti Qualifica triennale (rilasciate
dagli istituti professionali)
Diplomi quinquennali o laurea (rilasciati o dagli istituti professionali o dagli istituti tecnici)
Tecnico della gestione aziendale
Addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali
Operatore della gestione aziendale
Ragioniere (varie specializzazioni) Perito commerciale
Perito aziendale
"Addetto ai servizi logistici" Nessuno Nessuno
Addetto alla lavorazione del marmo livello base
Addetto alla lavorazione del marmo livello avanzato
Addetto alle lavorazioni dei manufatti lapidei
CFP qualifica Nessuno
CFP specializzazione Nessuno
CFP specializzazione Nessuno
Nota: Per ciascun profilo le qualifiche e i diplomi corrispondenti sono stati individuati con il criterio dell'individuazione delle competenze in uscita corrispondenti in tutto, ma più spesso almeno in parte, a quelle previste dalla formazione in apprendistato.
Allegato B
Apprendistato professionalizzante
Figure professionali: Addetto alla lavorazione del marmo livello avanzato "Operatore addetto alle macchine utensili per la lavorazione di marmi e graniti"
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- avendo acquisito una completa ed elevata conoscenza dei materiali, in base alle caratteristiche e al loro comportamento, utilizzare in modo autonomo i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del marmo e dei materiali lapidei;
- operare in modo autonomo con macchine utensili manuali e a guida computerizzata ed intervenire nella finitura manuale degli elaborati complessi;
- organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;
- applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti. La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del progetto formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
Conoscenze e competenze tecniche per la lavorazione del marmo: livello avanzato "Operatore addetto alle macchine utensili per la lavorazione di marmi e graniti"
Conoscere l'applicazione delle tecniche e dei metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Saper utilizzare gli strumenti informatici.
Leggere e interpretare autonomamente il disegno tecnico del particolare, realizzare disegni tecnici di progetti e di manufatti lapidei utilizzando applicativi dedicati.
Conoscere le basi tecniche e scientifiche del processo di lavoro nell'industria della lavorazione del marmo.
Conoscere le principali caratteristiche ed il comportamento dei materiali lapidei.
Saper effettuare la programmazione delle macchine a guida computerizzata necessarie alla realizzazione del prodotto.
Saper adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità e salvaguardia della salute e dell'ambiente.
Saper individuare le principali innovazioni di prodotto, di processo e di contesto nell'ambito delle mansioni per la lavorazione del marmo.
Conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale nell'industria della lavorazione del marmo.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.
Saper ricavare e sviluppare casellari e sagome da progetti architettonici. Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Saper scegliere, preparare ed utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei manufatti.
Saper eseguire interventi di finitura. Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Apprendistato professionalizzante
Figure professionali: Addetto alla lavorazione del marmo livello base "Operatore marmista"
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- svolgere mansioni di base, per le quali sono richieste una generica capacità ed una generica preparazione pratica, utilizzando i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del marmo e dei materiali lapidei;
- svolgere le attività fondamentali dell'addetto alla lavorazione del marmo e identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- eseguire manufatti per l'edilizia e l'arredo urbano (soglie, pavimentazioni, cordoli, masselli, piani cucina, ecc.);
- applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti.
La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del progetto formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
Conoscenze e competenze tecniche per la lavorazione del marmo: livello base "Operatore marmista"
Conoscere le principali caratteristiche ed il comportamento dei materiali lapidei.
Saper individuare i materiali più appropriati alle lavorazioni in base alle caratteristiche ed al comportamento dei materiali lapidei.
Saper leggere ed interpretare in autonomia il disegno tecnico.
Saper usare in sicurezza ed in modo autonomo i principali attrezzi, utensili a mano e macchine per le lavorazioni in cui è impegnato.
Saper individuare le principali innovazioni nel settore della lavorazione del marmo. Saper utilizzare gli strumenti informatici.
Conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale nell'industria della lavorazione del marmo.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Impiegare in modo autonomo i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del marmo. Operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell'addetto alla lavorazione dei materiali lapidei.
Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.
Conoscenza dei processi di lavoro in ottica di qualità e sicurezza.
Applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento rifiuti. Conoscenza delle norme tecniche UNI.
Apprendistato professionalizzante
Figure professionali: Addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali Addetto ...... .............
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- raccogliere, selezionare ed elaborare semplici informazioni e dati, lavorare su procedure ordinarie predeterminate e applicativi specifici, anche automatizzati, al fine di predisporre e compilare la documentazione e la modulistica relativa; è in grado di produrre corrispondenza commerciale, comunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti adeguati compresi quelli
informatici e telematici, smistare documenti cartacei ed informatici, organizzare, accedere ed utilizzare archivi.
La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del progetto formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
Conoscenze e competenze professionali dell'addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi, tecniche e metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Conoscere ed utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche, al fine di gestire flussi e processi documentali (fatturazioni, pratiche, ordinativi, ecc.).
Conoscere i principali applicativi informatici per la gestione dei flussi e processi documentali: windows, word, excel, data base relazionali, uso di Internet e posta elettronica, back office e front office.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro.
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell'addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali.
Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo e in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti.
Conoscenza delle norme tecniche UNI. Apprendistato professionalizzante
Figure professionali: Operatore addetto alle lavorazioni di finitura di manufatti lapidei
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- eseguire manufatti lapidei dalla fase di disegno e progettazione, alla fase di realizzazione, finitura e posa in opera a regola d'arte;
- controllare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti;
- utilizzare il disegno tecnico come mezzo per comunicare informazioni per la costruzione di elementi in marmo o in altri materiali lapidei.
La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del progetto formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
Conoscenze e competenze tecniche per le lavorazioni di finitura di manufatti lapidei
Conoscere ed applicare soluzioni tecniche per la realizzazione e posa in opera a regola d'arte di materiali lapidei (opere di finitura in genere e di componenti edilizi in marmo).
Saper ricavare dalla documentazione tecnica e da rilievi sul posto le informazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro.
Saper utilizzare gli strumenti informatici.
Conoscere le modalità per la posa in opera di manufatti in materiale lapideo monitorandone le eventuali anomalie.
Saper realizzare disegni a mano libera di elementi architettonici di arredo.
Conoscere l'applicazione delle tecniche e dei metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Saper ricavare e sviluppare casellari e sagome da progetti architettonici.
Saper individuare i materiali più appropriati alle lavorazioni in base alle caratteristiche e al comportamento dei materiali lapidei.
Leggere ed interpretare autonomamente il disegno tecnico del particolare, realizzare disegni tecnici di progetti e di manufatti lapidei utilizzando applicativi dedicati.
Saper individuare le principali innovazioni di prodotto, di processo e di contesto nell'ambito delle mansioni per la lavorazione del marmo.
Saper scegliere, preparare ed utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei manufatti.
Saper eseguire interventi di finitura.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.
Saper adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità e salvaguardia della salute e dell'ambiente.
Conoscenza delle norme tecniche UNI. Apprendistato professionalizzante
Figure professionali: Addetto ai servizi logistici Addetto ..............
Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:
- collaborare nella gestione del flusso delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito, anche attraverso sistemi informatici interni;
- provvedere alla gestione delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito, ed alla loro movimentazione, attraverso sistemi automatizzati o con automezzi di diversa natura per lo spostamento ed il trasporto del materiale;
- eseguire la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati;
- conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale nell'industria della lavorazione del marmo.
La formazione trasversale
Accoglienza e definizione del progetto formativo L'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoro Igiene e sicurezza sul lavoro
Economia e organizzazione aziendale Competenze relazionali
La formazione professionalizzante
Conoscenze e competenze professionali dell'addetto ai servizi logistici
Saper definire i magazzini: accettazione, semilavorati, finiti, materiali ausiliari alla produzione. Saper scegliere i mezzi da utilizzare per movimentare ed immagazzinare i prodotti.
Saper curare lo spostamento dei materiali anche attraverso l'uso delle macchine. Saper effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati.
Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi, tecniche e metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria.
Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i colleghi di lavoro.
Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.
Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo e in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti.
Conoscenza delle norme tecniche UNI. Allegato C
Piano formativo individuale
PFI relativo all'assunzione del/la sig./ra: .......... .......... .......... .......... .............
1. Azienda
Ragione sociale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
Sede (indirizzo) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
CAP (comune) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Partita IVA ........... .................. Codice fiscale ................. ............... ..............
Telefono ........... .............. Fax ................. .............
E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Legale rappresentante (nome e cognome) ......... .................... ........................
2. Apprendista Dati anagrafici
Cognome ............... ................ ............ Nome ........................ ..........................
C.F. ................. ................. .................
Cittadinanza ................. ................. .................
Scadenza permesso soggiorno (nel caso di stranieri) ....... .........
Nato a .............. ............... il ...............
Residenza/Xxxxxxxxx .......... .................. Prov. ................ ...........
Via ......................... ................................... ...................
Telefono ............. ............ Fax ................ ..............
E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi ........... ...............
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Esperienze lavorative .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Periodi di apprendistato svolti dal ................ al ................
Formazione extra scolastica, compresa quella svolta in apprendistato: a) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
b) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
c) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Aspetti normativi
Data di assunzione ......................... ...............
Qualifica da conseguire ................... ............. .....................
Durata .................. ........................... ....................
Livello di inquadramento iniziale ................. ............................ ....................
Livello di inquadramento finale .................. ................................ ..................
3. Tutor
Tutor aziendale sig./ra .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
C.F. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Livello di inquadramento .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Anni di esperienza .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
4. Contenuti formativi
Aree tematiche trasversali
Competenze relazionali: ore ...... ............
- valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
Organizzazione ed economia: ore ........ ..........
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa;
- conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa: le condizioni ed i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente.
Disciplina del rapporto di lavoro: ore ........ ..........
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
Sicurezza sul lavoro: ore ....... ...........
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
Area tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo.
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto.
1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
3) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
4) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
5) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
6) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
7) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)
Interna Esterna
( ) Aula .................. ..................
( ) "On the job" ................... .................
( ) Affiancamento ................... .................
( ) "E-learning" ................... .................
( ) Seminari ................... .................
( ) Esercitazioni di gruppo ................... .................
( ) Testimonianze ................... .................
( ) "Action learning" ................... .................
( ) Visite aziendali ................... .................
Allegato D
Xxxx apprendista/impresa Apprendista
Nome e cognome .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Codice fiscale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Luogo e data di nascita .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Residente in .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Via .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Titolo di studio .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Assunto in apprendistato professionalizzante Dal ........ ........... al ........ ...........
Qualifica conseguita al termine del contratto di apprendistato .................. ..........
Impresa
Ragione sociale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Indirizzo .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Telefono ............... ................ fax ..................... .....................
E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Nominativo del tutor .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Ruolo del tutor in impresa .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Allegato E
Dichiarazione capacità formativa dell'impresa Apprendistato professionalizzante
Art. 49, L. n. 30/2003, D.Lgs. n. 276/2003
Con riferimento all'assunzione di .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
in qualità di apprendista, presso l'impresa .......... .......... .......... .......... .......... ..........
il sottoscritto .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
in qualità di .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
dichiara sotto la propria responsabilità che:
- l'impresa ha disponibilità di locali idonei e strumenti adeguati alla realizzazione di interventi di formazione teorica;
- è stato predisposto un percorso formativo, così come dettagliato nel piano formativo individuale;
- in azienda o in aziende collegate (barrare la/le casella/e di interesse): ( ) sono presenti lavoratori in grado di trasferire competenze;
ammessa né la protrazione, né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del quadro diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissione o qualora essa sia avvenuta per il licenziamento durante i primi due mesi. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima
o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul lavoro il quadro sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giorni dall'inizio dell'assenza.
Passaggio alla qualifica di quadro
In caso di passaggio nella stessa azienda dell'operaio intermedio-impiegato al livello di quadro, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizio maturata come operaio sarà computata per il 50%.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità:
Anni di servizio Preavviso
Fino a 5 anni 3 mesi
Oltre i 5 e fino a 10 anni 4 mesi
Oltre 10 anni 5 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
Obbligo assicurativo
In applicazione della legge n. 190 del 13 maggio 1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.
Norma di coordinamento
Salvo quanto previsto nella presente parte troveranno applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.
Art. 6
(Passaggi di qualifica)
L'anzianità di servizio prestata come operaio o intermedio è utile agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.
Ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ferme restando le situazioni già regolate sulla base delle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi che interverranno successivamente al 19 luglio 1979, dalla qualifica operaia a quella intermedia il lavoratore manterrà in cifra gli aumenti di anzianità già maturati. Il lavoratore avrà, quindi, diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la categoria di acquisizione fino al raggiungimento della percentuale massima del 70% di cui all'art. 26.
Dichiarazione a verbale
Il riconoscimento di cui sopra avrà luogo soltanto per i passaggi alla qualifica impiegatizia che interverranno dopo il 1° gennaio 1973.
Per i passaggi intervenuti precedentemente a tale data restano ferme le situazioni già regolate in base all'art. 6 del c.c.n.l. 15 novembre 1969 che qui di seguito si riportano: in caso di passaggio dell'operaio intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità, che, come tale, gli sarebbe spettata in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti delle ferie, del preavviso e dell'indennità di anzianità, e sempreché abbia un'anzianità come operaio od intermedio superiore ai 6 anni compiuti, di un'anzianità convenzionale nella nuova qualifica, pari a 8 mesi ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio o di intermedio.
Art. 7 (Distacco)
In materia di distacco si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 ed alla circolare n. 3/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 8 (Polifunzionalità)
Nell'ottica delle piccole e medie aziende cui il contratto si riferisce, è ammessa la mobilità interna per normali sostituzioni di assenti e per coprire le differenti esigenze di lavorazioni di reparto.
Per polifunzionalità si intende l'utilizzo di lavoratori in mansioni tecnicamente diverse svolte su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda; in tale ipotesi l'inquadramento verrà determinato sulla base delle mansioni prevalenti, tenendo conto delle maggiori responsabilità.
Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, saranno attribuite la categoria e la retribuzione corrispondenti alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrano nei sopraindicati si terrà conto nella retribuzione.
Art. 9
(Formazione professionale)
Le parti stipulanti riconoscono concordemente l'importanza della formazione professionale quale strumento essenziale per la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, per la crescita a livello personale, per l'adeguamento delle professionalità alle mutate esigenze del mercato del lavoro e alle necessità delle imprese.
Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, l'opportunità di indicare linee di indirizzo per le esigenze formative del settore da armonizzarsi con le esigenze individuali:
- sensibilizzare ed incentivare le imprese alla valorizzazione delle risorse umane come strumento di competitività delle imprese;
- promuovere e valorizzare la professionalità attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche in grado di rispondere alle esigenze di innovazione tecnologica di processo produttivo e di prodotto, di organizzazione del lavoro, legislative e di salute e sicurezza;
- incentivare i lavoratori nell'accrescimento delle competenze professionali, relazionali e trasversali al fine di rispondere alle esigenze del settore e prevenire l'obsolescenza delle competenze professionali possedute. Predisposizione di adeguati moduli formativi per il coinvolgimento dei giovani nel percorso propedeutico all'inserimento nel settore utilizzando anche forme di apprendimento attraverso l'apprendistato e alternanza scuola-lavoro;
- predisposizione di appositi progetti che si prefiggano di avvicinare la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro anche con riferimento ai lavoratori stranieri;
- predisposizione di linee-guida che favoriscano l'intreccio fra le varie possibilità formative sia a domanda individuale sia quella derivante da piani formativi aziendali, attraverso la definizione del catalogo dell'offerta formativa di settore;
- riqualificazione del personale quale mezzo per contribuire al superamento di situazioni di difficoltà di mercato e al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale. Le parti, riferendosi alle previsioni di legge e degli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, intendono concordemente delineare le modalità di rapporto con Fondo FAPI per la formazione continua.
I piani formativi concordati con le parti sociali dovranno essere predisposti in sede aziendale concordemente con le R.S.U. o, ove assenti, con le parti firmatarie del presente c.c.n.l. a livello territoriale, particolare attenzione dovrà essere posta alla materia di igiene, salute, sicurezza e ambiente, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
A tal fine viene demandato al Comitato paritetico nazionale la predisposizione delle linee-guida aderenti ai bisogni specifici del settore da sottoporre agli attori della formazione professionale e alle imprese e ai lavoratori. In carenza di determinazioni da parte del CPN, potranno essere definite a livello territoriale tra le parti le linee-guida di cui sopra.
I piani formativi oltre a prevedere percorsi e metodologie funzionali agli obiettivi formativi sopra
citati, devono includere moduli specifici finalizzati allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa. Dovranno inoltre prevedere nelle modalità di svolgimento le forme della partecipazione dei lavoratori e contemperare l'utilizzazione di tutti gli strumenti legislativi e contrattuali a partire dai congedi formativi e ai permessi connessi al diritto allo studio.
Le parti, data la particolare importanza della formazione professionale, definiranno entro tre mesi dalla stipula del c.c.n.l. le modalità per lo svolgimento dell'attività inerente alla formazione professionale all'interno del CPN anche attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro ristretto che produrrà le sintesi al Comitato per le necessarie deliberazioni.
Art. 10
(Contratto a tempo determinato - Lavoro temporaneo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nel confermare che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di norma a tempo indeterminato, le parti, hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto stabilito dalla legge n.
274/2007, dal D.Lgs. n. 368/2001 e dall'art. 8 della legge n. 223/1991, dagli A.I. Confapi 13 maggio 1993 e 31 marzo 1995, è consentita la stipula di contratti a termine nonché, per i disposti della legge n. 196/1997, artt. 1-11 è possibile la stipula dei contratti di lavoro temporaneo o interinale:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di attività amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- punte di più intensa attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, ferie, congedi, corsi di formazione, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sperimentazione di nuovi moduli di orario di lavoro sia per esigenze tecnico-produttive sia come gestione di eventuali riduzioni dell'orario stesso;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;
- assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
- esigenze per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione di prodotti o direct- marketing.
Le parti convengono che il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possono essere superiori al:
- 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore alle 7 unità e comunque non superiore ai lavoratori a
tempo indeterminato;
- 12% per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica.
Non possono essere stipulati contratti di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate nel livello 8°, di esiguo contenuto professionale.
I contratti di lavoro temporaneo possono essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore temporaneo, entro i limiti previsti dalla legge o dagli accordi interconfederali.
In relazione al rinvio disposto dall'art. 4, comma 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parti hanno concordato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, il premio di risultato matura nella misura, con le modalità e criteri previsti dai contratti collettivi aziendali e/o provinciali, istitutivi o di rinnovo di tale premio.
Le parti convengono di procedere ad una verifica sulle modalità di utilizzo del contratto a tempo determinato dopo il primo biennio di applicazione della presente normativa.
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto di lavoro temporaneo utilizzato nell'arco del periodo considerato.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, comma 4 della legge n. 196/1997 nonché della legge n. 247/2007.
N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2010 prevede quanto segue:
Art. 10
(Contratto a tempo determinato)
(Aggiungere i seguenti commi)
Ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 247/2007 in caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto superi complessivamente 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato.
E' comunque possibile proseguire con un nuovo contratto, della durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro con l'assistenza di un rappresentante di un sindacato firmatario del presente contratto.
N.d.R.: L'accordo 16 gennaio 2014 - Confimi prevede quanto segue:
Art. 10
(Contratto a tempo determinato - Lavoro temporaneo)
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 così come modificato dall'art. 9, comma 1, L. n. 92/2012).
Nel confermare che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di norma a tempo indeterminato, le parti hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto stabilito dalla Legge n. 247/2007, dal D.Lgs. n. 368/2001 e dall'art. 8 della legge n. 223/1991, dagli A.I. Confapi 13 maggio 1993 e 31 marzo 1995, è consentita la stipula di contratti a termine nonché, per i disposti della
Legge n. 196/1997, artt. 1-11.
E' possibile la stipula dei contratti di lavoro temporaneo o interinale:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di attività amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- punte di più intensa attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, ferie, congedi, corsi di formazione, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sperimentazione di nuovi moduli di orario di lavoro sia per esigenze tecnico-produttive sia come gestione di eventuali riduzioni dell'orario stesso;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;
- assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
- esigenze per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione di prodotti o direct- marketing.
Le parti convengono che il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possono essere superiori al:
- 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore alle 7 unità e comunque non superiore ai lavoratori a tempo indeterminato;
- 12% per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica.
Non possono essere stipulati contratti di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate nel livello 8°, di esiguo contenuto professionale.
I contratti di lavoro temporaneo possono essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore temporaneo, entro i limiti previsti dalla legge o dagli accordi interconfederali.
In relazione al rinvio disposto dall'art. 4, comma 2 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, le parti hanno concordato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, il premio di risultato matura nella misura, con le modalità e criteri previsti dai contratti collettivi aziendali e/o provinciali, istitutivi o di rinnovo di tale premio.
Le parti convengono di procedere ad una verifica sulle modalità di utilizzo del contratto a tempo determinato dopo il primo biennio di applicazione della presente normativa.
La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto di lavoro temporaneo utilizzato nell'arco del periodo
considerato.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, comma 4 della Legge n. 196/1997 nonché della Legge n. 247/2007. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (c.d. causali), anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia "causali" sia "acausali", è definito nella misura del 25% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda. Restano esclusi dal precedente limite i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato di cui al comma 1 bis dell'art. 1 del D.Lgs.
n. 368/2001 come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore. Xxxxx restando le disposizioni previste per l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato.
E' consentito instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza una causale (c.d. acausalità) nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. In tal caso la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere oggetto di proroga.
In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, i contratti di lavoro a termine, instaurati senza causale, non possono superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva, sempre all'interno del limite del 25% di cui al 3° comma, qualora siano utilizzati nei seguenti processi organizzativi:
- avvio di una nuova attività;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione);
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano stipulati nell'ambito di processi organizzativi aziendali come sopra definiti, la durata massima del contratto è di 24 mesi e non può essere oggetto di proroga.
Le parti stabiliscono altresì che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente c.c.n.l., potrà individuare ulteriori processi organizzativi e allungare la durata massima fino a 36 mesi.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. convengono sulla riduzione degli intervalli nella successione di contratti a termine, stipulati con il medesimo lavoratore, fino a un minimo di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, e fino a un minimo di trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, nel caso in cui i contratti a termine siano instaurati:
1) per la sostituzione di lavoratori assenti;
2) con lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;
3) con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori dell'Aspi.
Le parti stabiliscono che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente c.c.n.l., possa
prevedere la riduzione degli intervalli nella successione di contratti a termine, stipulati con il medesimo lavoratore, fino a un minimo di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, e fino a un minimo di trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, nel caso in cui i contratti a termine siano instaurati nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
- dall'avvio di una nuova attività;
- dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
- dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
- dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente;
- al fine di far fronte a situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali;
- in caso di aumento temporaneo di attività per esigenze particolari;
- al fine di far fronte a picchi produttivi temporanei o ricorrenti.
Trimestralmente sarà comunicato alla R.S.U., su loro richiesta, il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato in applicazione delle clausole di cui sopra. In mancanza della R.S.U. il dato sarà comunicato alle XX.XX. territoriali, su loro richiesta.
L'azienda, quando reputi necessario effettuare assunzioni plurime con contratto a termine per punte di maggiore attività legate alla acquisizione di commesse di particolare rilevanza, procederà all'assunzione con tale tipo di contratto, previo confronto finalizzato alla ricerca del consenso con la R.S.U., o, in mancanza, con le XX.XX. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori medesimi, che si rendessero disponibili.
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Gli accordi aziendali o territoriali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in assenza di disciplina contrattuale il Premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termine.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno tempestivamente di interventi formativi/informativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti dalla medesima azienda con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni.
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo, secondo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine, presso la stessa azienda, considerando anche eventuali periodi di missione in somministrazione di lavoro a tempo
determinato, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate o alle mansioni aventi analoghe competenze professionali, in esecuzione dei rapporti a termine.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.
Ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 247/2007 in caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto superi complessivamente 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. n. 368/2001, è comunque possibile stipulare un nuovo contratto, della durata massima di 4 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione territoriale del Lavoro con l'assistenza di un rappresentante di un sindacato firmatario del presente contratto.
Art. 00 xxx
(Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx)
I casi in cui può essere concluso il contratto di somministrazione di lavoro sono indicati dall'art. 20, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni.
I casi in cui è fatto divieto di ricorrere al contratto di somministrazione sono indicati dall'art. 20, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia "causali" sia "acausali", è definito nella misura del 25% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda. Restano esclusi dal precedente limite i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato di cui al comma 1 bis dell'art. 1 del D.Lgs.
n. 368/2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
E' consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza una causale (c.d. acausalità) nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. In tal caso la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere oggetto di proroga.
In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, la somministrazione di lavoro a termine, senza causale, non può superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva, sempre all'interno del limite del 25% di cui al 3° comma, qualora siano utilizzati nei seguenti processi organizzativi:
- avvio di una nuova attività;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione);
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Nel caso in cui i contratti di somministrazione di lavoro a termine siano stipulati nell'ambito di
processi organizzativi aziendali come sopra definiti, la durata massima dei contratti stessi è di 24 mesi e non possono essere oggetto di proroga.
Le parti stabiliscono altresì che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente c.c.n.l., potrà individuare ulteriori processi organizzativi e allungare la durata massima fino a 36 mesi.
Ferme restando le disposizioni previste per l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporto di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato.
Le parti concordano che i profili di esiguo contenuto professionale per i le quali è vietata la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, sono quelli previsti dalla categoria F della classificazione del personale di cui all'art. 5 del presente c.c.n.l.
La Direzione Aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso. Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo riferimento all'esperienza lavorativa ed alla mansione svolta.
L'utilizzatore osserva altresì nei confronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti; ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro, comporta.
Gli accordi territoriali o aziendali riguardanti il premio di risultato, stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale premio; in assenza di disciplina contrattuale territoriale o aziendale, il premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più missioni a termine.
N.d.R.: L'accordo 5 marzo 2014 - Confapi prevede quanto segue:
Art. 10
(Contratto di lavoro a tempo determinato)
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001 così come modificato dall'art. 9, comma 1, L. n. 92/2012) e dal D.Lgs. n. 76/2013.
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (c.d. causali), anche se riferibili
alla ordinaria attività del datore di lavoro.
II numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia "causali" sia "acausali", è definito nella misura del 25% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda.
Restano esclusi dal precedente limite i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Xxxxx restando le disposizioni previste per l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato.
E' consentito instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza una causale (c.d. acausalità) nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. In tal caso la durata non può essere superiore a 12 mesi.
In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, i contratti di lavoro a termine, instaurati senza causale, non possono superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva, sempre all'interno del limite del 25% di cui al terzo comma, qualora siano utilizzati nei seguenti processi organizzativi:
- avvio di una nuova attività;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione);
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano stipulati nell'ambito di processi organizzativi aziendali come sopra definiti, la durata massima del contratto è di 24 mesi e non può essere oggetto di proroga.
Le parti stabiliscono altresì che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente c.c.n.l., potrà individuare ulteriori processi organizzativi e allungare la durata massima fino a 36 mesi.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. convengono sulla riduzione degli intervalli nella successione di contratti a termine, stipulati con il medesimo lavoratore, fino a un minimo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, e fino a un minimo di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, nel caso in cui i contratti a termine siano instaurati:
1. per la sostituzione di lavoratori assenti;
2. con lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;
3. con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori dell'ASPI.
Le parti stabiliscono che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente c.c.n.l., possa prevedere la riduzione degli intervalli nella successione di contratti a termine, stipulati con il medesimo lavoratore, fino a un minimo di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, nel caso in cui i contratti a termine siano instaurati nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
- dall'avvio di una nuova attività;
- dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
- dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
- dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente;
- al fine di far fronte a situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali;
- in caso di aumento temporaneo di attività per esigenze particolari;
- al fine di far fronte a picchi produttivi temporanei o ricorrenti.
Trimestralmente sarà comunicato alla RSU, su loro richiesta, il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato in applicazione delle clausole di cui sopra. In mancanza della RSU il dato sarà comunicato alle XX.XX. territoriali, su loro richiesta.
L'azienda, quando reputi necessario effettuare assunzioni plurime con contratto a termine per punte di maggiore attività legate alla acquisizione di commesse di particolare rilevanza, procederà all'assunzione con tale tipo di contratto previo confronto finalizzato alla ricerca del consenso con la R.S.U., o in mancanza con le XX.XX. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori medesimi, che si rendessero disponibili.
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente c.c.n.l. ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termine in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Gli accordi aziendali o territoriali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in assenza di disciplina contrattuale il Premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termine.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno tempestivamente di interventi formativi/informativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti dalla medesima azienda con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni.
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo, secondo quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, X.Xxx. n. 151/2001.
II lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, considerando anche eventuali periodi di missione in somministrazione di lavoro a tempo determinato, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate o alle mansioni aventi analoghe competenze professionali, in esecuzione dei rapporti a termine. Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento
alla maggiore età anagrafica.
Ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 247/2007 in caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro e qualora il rapporto superi complessivamente 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001, è comunque possibile stipulare un nuovo contratto, della durata massima di 4 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione territoriale del Lavoro con l'assistenza di un rappresentante di un sindacato firmatario del presente contratto.
Art. 00 xxx
(Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx)
I casi in cui può essere concluso il contratto di somministrazione di lavoro sono indicati dall' art. 20, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni.
I casi in cui è fatto divieto di ricorrere al contratto di somministrazione sono indicati dall'art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia "causali" sia "acausali", è definito nella misura del 25% dei dipendenti occupati a tempo determinato nella singola azienda.
Restano esclusi dal precedente limite i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 come modificato dalla Legge n. 92/2012.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.
E' consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza una causale (c.d. acausalità) nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. In tal caso la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere oggetto di proroga.
In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, la somministrazione di lavoro a termine, senza causale, non può superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva, sempre all'interno del limite del 25% di cui al terzo comma, qualora siano utilizzati nei seguenti processi organizzativi:
- avvio di una nuova attività;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione);
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Nel caso in cui i contratti di somministrazione di lavoro a termine siano stipulati nell'ambito di processi organizzativi aziendali come sopra definiti, la durata massima dei contratti stessi è di 24 mesi e non possono essere oggetto di proroga.
Le parti stabiliscono altresì che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente c.c.n.l., potrà
individuare ulteriori processi organizzativi e allungare la durata massima fino a 36 mesi.
Ferme restando le disposizioni previste per l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporto di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato.
Le parti concordano che i profili di esiguo contenuto professionale per i quali è vietata la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, sono quelli previsti dalla categoria 8 della classificazione del personale del presente c.c.n.l.
La Direzione Aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle XX.XX. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso. Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione territoriale aderente a CONFAPI alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo riferimento all'esperienza lavorativa ed alla mansione svolta. L'utilizzatore osserva altresì nei confronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro, comporta.
Gli accordi territoriali o aziendali riguardanti il premio di risultato, stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale premio; in assenza di disciplina contrattuale territoriale o aziendale, il premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più missioni a termine.
Art. 11
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
- "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
- "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".
In applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, le parti interessate potranno prevedere, con specifico patto scritto,
l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto a termine, di:
- clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
- clausole elastiche (nei part-time di tipo verticale o misto), relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo o in mancanza dalle XX.XX. territoriali firmatarie del c.c.n.l. Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale, devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relativa alle ore prestate in più.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti e straordinarie richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
A) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
B) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno.
D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Anche gli istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà il periodo feriale ed i permessi retributivi relativi alle festività abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extra-contrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunque confermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile.
E) Le aziende, previo accordo fra le parti, potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.
F) Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del lavoro.
G) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tali da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno.
H) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza si intende applicabile
qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
I) Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiunto rispetto all'orario ridotto.
N.d.R.: L'accordo 16 gennaio 2014 - Confimi prevede quanto segue:
Art. 11
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
- "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
- "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".
In applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, le parti interessate potranno prevedere, con specifico patto scritto, l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto a termine, di:
Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000 e successive modificazioni (dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001, X.Xxx. n. 276/2003,
L. n. 247/2007, L. n. 92/2012) comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto:
- clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
- clausole elastiche (nei part-time di tipo verticale o misto), relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
In caso di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, che deve avvenire con il consenso delle parti, il lavoratore potrà richiedere l'assistenza della RSU/RSA e/o, in mancanza, delle XX.XX. territoriali firmatarie del presente accordo nazionale. Le parti possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza, dalle XX.XX. territoriali firmatarie del c.c.n.l.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale, devono essere comunicate dall'azienda con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relativa alle ore prestate in più.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti e straordinarie richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
A) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
B) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel
caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno.
D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Anche gli istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà il periodo feriale ed i permessi retributivi relativi alle festività abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extra-contrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunque confermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile.
E) Le aziende, previo accordo fra le parti, potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.
F) Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del lavoro.
G) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tali da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno.
H) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
I) Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiunto rispetto all'orario ridotto.
L) Le aziende valuteranno conformemente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con clausola di reversibilità, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia.
M) Il datore di lavoro informerà le RSU aziendali sulle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
Secondo quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vigenti norme di legge, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, il figlio o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
totale o permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 61/2000). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap (art. 3, legge n. 104/1992) è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. n. 61/2000). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
N.d.R.: L'accordo 5 marzo 2014 - Confapi prevede quanto segue:
Art. 11
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
- "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
- "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".
Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000 e successive modificazioni (D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001, D.Lgs. n. 276/2003, L. n. 247/2007, L. n. 92/2012) comporta Io svolgimento di attività lavorativa ad un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto:
- clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
- clausole elastiche (nei part-time di tipo verticale o misto), relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
In caso di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, che deve avvenire con il consenso delle parti, il lavoratore potrà richiedere l'assistenza della RSU/RSA e/o in mancanza delle XX.XX. territoriali firmatarie del presente accordo nazionale. Le parti possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale, devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relativa alle ore prestate in più.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti e straordinarie richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
A) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso
dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto di lavoro da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
B) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti, all'atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno.
D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Anche gli istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà il periodo feriale ed i permessi retributivi relativi alle festività abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extra-contrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunque confermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile.
E) Le aziende, previo accordo fra le parti, potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.
F) Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del Lavoro.
G) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tali da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno.
H) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza si intende applicabile nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
I) Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario ridotto.
L) Le aziende valuteranno, conformemente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con clausola di reversibilità, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia.
M) Il datore di lavoro informerà le RSU aziendali sulle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
Secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa delle terapie salva vita, certificata secondo le vigenti norme di legge, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente In rapporto di lavoro a
tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, il figlio o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazioni di gravità al sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari a 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere atti quotidiani della vita, e riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 12-bis, comma 2, D.Lgs n. 61/2000). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap (art. 3, legge n. 104/1992) è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 12-bis, comma 3, D.Lgs. n. 61/2000). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 12
(Azioni positive per le pari opportunità)
Le parti convengono sulla opportunità di dare realizzazione alle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra, le parti costituiranno un gruppo di lavoro paritetico a livello nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego.
Art. 13
(Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223)
In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1, dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori assunti nella 1ª, 2ª e 3ª area.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5° comma, dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Introduzione ed individuazione delle lavorazioni esenti come previste dalla L. n. 247/2007 sui lavoratori disabili.
Capitolo IV
ORARIO DI LAVORO - RIPOSI - FESTIVITA'
Art. 14
(Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A) Norma generale
La durata settimanale del lavoro ordinario viene fissato in 40 ore.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 l'orario di lavoro medio prestato sarà riferito ad un periodo di 4 mesi.
Qualora a livello aziendale e/o territoriale si manifestassero esigenze tecniche, organizzative e produttive legate anche a problemi stagionali, previo accordo tra le parti, il periodo di cui al comma precedente potrà essere modificato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto o regolari segnalatori.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma di sabato, o in un giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con le R.S.U. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massimo alle ore 13,00 del sabato.
Le parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla utilizzazione maggiore di impianti, l'azienda e le
R.S.U. potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale con scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi.
B) Applicazione della riduzione dell'orario di lavoro
Fermo restando la durata dell'orario normale di 40 ore settimanali, la riduzione dell'orario di lavoro è pari a complessive 64 ore retribuite, su base annua, così determinate:
- 40 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. 1983;
- 16 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. 1987;
- 4 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. a decorrere dal 1° giugno 1991 e ulteriori 4 ore a decorrere dal 1° giugno 1992.
Il regime di utilizzo della riduzione dell'orario di lavoro è stabilito dalla Direzione aziendale che lo sceglie, anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito previsti. Tale scelta sarà preceduta da un esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
I regimi di cui sopra sono:
a) riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine del turno;
b) riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine della settimana;
c) gruppi di ore individuali e/o collettivi per un totale di 64 ore annue.
Ai fini della maturazione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre la frazione di mese inferiore a 16 giorni non sarà tenuta in alcun conto.
Le modalità di cui ai due primi alinea del precedente comma 2 potranno essere applicate anche ai turnisti non a ciclo continuo. Le ore di riduzione di orario di lavoro che residueranno dall'applicazione dei primi due alinea del precedente comma 2 verranno fruite in forma individuale o collettiva, secondo le disposizioni aziendali, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive. Fermo restando quanto definito nei punti precedenti le parti, in sede aziendale, procederanno di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad una verifica dell'attuazione delle suddette fruizioni finalizzate al raggiungimento delle 39 ore settimanali in base media annua anche mediante cicli plurisettimanali.
C) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro di cui al 2° comma del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
Dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.
Dichiarazione a verbale
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Nota a verbale
In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di sette giorni settimanali a turni.
N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2010 prevede quanto segue:
Art. 14
(Orario di lavoro)
A) Norma generale
1. La durata dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
2. Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 234/2007 la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato viene calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi e di 6 mesi per quanto concerne i lavoratori mobili (autisti adibiti a trasporti esterni) per i quali si applica il D.Lgs. n. 234/2007.
3. Qualora a livello aziendale e/o territoriale si manifestassero esigenze tecniche, organizzative e produttive legate anche a problemi stagionali, previo accordo tra Direzione aziendale e R.S.U. o XX.XX. territoriali in caso di mancanza di R.S.U., il periodo di cui al punto precedente potrà essere modificato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003.
Art. 15 (Banca ore)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto B) dell'art. 14 del c.c.n.l. 10 novembre 1994, si conviene la istituzione di un banca ore individuale operante dal 1° gennaio 2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:
a) i permessi di ROL eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;
b) le ore a fronte delle ex festività (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx x Xxxxx). I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di almeno 48 ore e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2010 prevede quanto segue:
Art. 15
(Banca ore)
Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto B) dell'art. 14 del c.c.n.l. 10 novembre 1994, si conviene la istituzione di una banca ore individuale operante dal 1° gennaio 2000 in cui
confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:
a) i permessi di R.O.L. eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;
b) le ore a fronte delle ex festività (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Xxxxxx x Xxxxx).
I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di almeno 48 ore e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento. Su richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite entro i sei mesi dell'anno successivo.
L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Art. 16
(Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno)
Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni contrattuali è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali. E' considerato lavoro notturno, quello effettuato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino.
In riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 si considera lavoro notturno ai fini legali quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22,00 e le ore 5,00 alle condizioni richiamate dal decreto stesso, ferme restando le esclusioni indicate dall'art. 11, 2° comma, del citato decreto (donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente di età stessa, la lavoratrice o il lavoratore che sia affidataria di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni; la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive.
E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalle lett. b), c), e d), dell'art. 18.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata contemporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la R.S.U.
L'azienda comunicherà periodicamente (e comunque non oltre il semestre) alla R.S.U. i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinario effettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventualmente superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
1) lavoro straordinario: 30%;
2) lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno: 40%;
3) lavoro festivo, lavoro straordinario festivo: 50%;
4) lavoro notturno in turni avvicendati: 25%;
5) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 50%;
6) lavoro straordinario notturno: 50%;
7) lavoro festivo con riposo compensativo: 12%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. La retribuzione oraria si determina secondo il disposto art. 25.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenza, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
Nota a verbale
I riferimenti nei diversi articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore giornaliere come straordinario sono mantenuti in contratto solo ai fini della corresponsione delle relative maggiorazioni.
Art. 17
(Riposo settimanale)
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 14 in materia di orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Art. 18 (Giorni festivi)
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività:
- 1° giorno dell'anno (Capodanno);
- Epifania (6 gennaio);
- il lunedì successivo alla Pasqua;
- il giorno dell'Assunzione (15 agosto);
- il giorno di Ognissanti (1° novembre);
- il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- il giorno di Natale (25 dicembre);
- il giorno di X. Xxxxxxx (26 dicembre);
d) il giorno del S. Patrono del luogo ove il lavoratore presta normalmente servizio.
Qualora una delle festività indicate alle lettere b), c) e d) cada di domenica o nel giorno di riposo compensativo ai sensi dell'art. 17, al lavoratore deve essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari ad
1/25 della retribuzione mensile.
Trattamento festività soppresse/abolite
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Xxxxxx e Xxxxx) spettano a tutti i lavoratori 4 gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Per i lavoratori discontinui o di semplice attesa e custodia con orario settimanale superiore a 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono riferiti all'orario giornaliero contrattuale ad essi assegnato.
I permessi in parola saranno goduti individualmente e mediante rotazione e che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al 1° comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
I permessi non ususfruiti entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Il trattamento stabilito nel presente articolo non sarà corrisposto qualora il lavoratore risulti assente dal lavoro per chiamata e richiamo alle armi, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, aspettativa per motivi privati.
Art. 19
(Riduzione orario di lavoro turnisti)
Per i lavoratori che prestano la propria opera in turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo, saranno riconosciute, in misura proporzionale al periodo lavorato nell'anno, le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto B) dell'art. 14 del c.c.n.l.
Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali:
- h 4 dal 1° gennaio 2001;
- h 4 dal 1° gennaio 2002.
Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 7 giorni:
- h 4 dal 1° gennaio 2001;
- h 4 dal 1° gennaio 2002;
- h 4 dal 1° luglio 2003.
Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato art. 14, punto B), del contratto, confluiscono nella banca ore individuale alle condizioni previste dall'art. 15 (Banca ore).
Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali in atto.
Art. 20 (Ferie)
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
- quattro settimane per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
- oltre 10 anni di servizio e fino a 18 anni compiuti ad un giorno aggiuntivo di ferie oltre le quattro settimane;
- oltre i 18 anni di servizio ad una settimana di xxxxx aggiuntiva alle quattro settimane.
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in parte del periodo feriale, avrà diritto di usufruirne nell'anno immediatamente successivo alla maturazione delle ferie non godute. Il periodo feriale avrà normalmente carattere continuativo e la retribuzione relativa potrà essere effettuata in via anticipata.
Le ferie saranno di norma comunicate per iscritto conformemente al programma prestabilito dall'azienda.
In caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad una settimana.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
I lavoratori che senza giustificato motivo non rientrano dalle ferie programmate e godute alla data prevista, saranno passibili dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 70 del presente c.c.n.l.
Norma transitoria
A) Ai lavoratori già operai e già intermedi sarà riconosciuta ai fini della maturazione dei requisiti di cui al presente articolo, un'anzianità pari al 50% dell'anzianità di servizio già maturata al 31 dicembre 2007.
B) I lavoratori della categoria impiegatizia in forza alla data del 31 dicembre 2007 continuano a maturare il diritto alle ferie conformemente alla vecchia normativa.
Dichiarazione comune
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori stranieri le aziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto.
Capitolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 21
(Corresponsione della retribuzione)
La corresponsione della retribuzione sarà effettuata a periodo mensile. Al lavoratore verrà rilasciata, all'atto del pagamento, una busta o prospetto contenente l'indicazione degli elementi che compongono la retribuzione e delle trattenute effettuate su di essa.
Eventuali reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o sul prospetto di cui al comma precedente saranno ammessi solo all'atto del pagamento. Nel caso di errori contabili, essi dovranno essere contestati dal lavoratore all'azienda entro cinque giorni da quello della paga, in modo che l'azienda possa ovviare immediatamente l'errore regolando le eventuali differenze. Trascorso tale periodo le differenze segnalate in ritardo saranno regolate all'atto della corresponsione della retribuzione del mese successivo.
Resta fermo in ogni caso l'obbligo per l'azienda, in caso di contestazione su alcuno degli elementi costitutivi della retribuzione, di corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5 per cento, a partire dalla scadenza dei 10 giorni di ritardo; inoltre, il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennità di anzianità e di mancato preavviso.
Per l'eventuale corresponsione di acconti restano ferme le consuetudini in atto nelle singole aziende.
Art. 22
(Minimi contrattuali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data del 1° maggio 2008 e del 1° giugno 2009 sono riportati nelle tabelle seguenti:
Tabella A
Aumenti retributivi
Euro/mese | Euro/mese | ||
1° | 77,94 | 73,53 | 151,47 |
2° | 73,67 | 69,48 | 143,15 |
3° | 60,03 | 56,61 | 116,64 |
4° | 56,91 | 53,67 | 110,58 |
5° | 53,00 | 50,00 | 103,00 |
6° | 49,88 | 47,06 | 96,94 |
7° | 45,99 | 43,38 | 89,37 |
8° | 38,98 | 36,76 | 75,74 |
Livelli Dall'1.5.2008
1.6.2009 Euro/mese Totale aumenti
Tabella B
Nuovi minimi contrattuali
Livelli | Dall'1.5.2008 Euro/mese | 1.6.2009 Euro/mese |
1° | 1.317,30 | 1.390,83 |
2° | 1.203,94 | 1.273,42 |
3° | 983,92 | 1.040,53 |
4° | 917,01 | 970,68 |
5° | 880,96 | 930,96 |
6° | 829,36 | 876,42 |
7° | 764,55 | 807,93 |
8° (*) | 648,20 | 684,96 |
(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattuali come paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.
Tabella C
Nuovi minimi contrattuali (comprensivi dell'indennità di contingenza di cui all'art. 24)
Livelli | Parametri | Contingenza | Minimi all'1.10.2007 |
1° | 210 | 531,45 | 1.239,36 |
2° | 189 | 528,25 | 1.130,27 |
3° | 154 | 521,53 | 923,89 |
4° | 146 | 518,48 | 860,10 |
5° | 136 | 518,39 | 827,96 |
6° | 128 | 516,77 | 779,48 |
7° | 118 | 514,82 | 718,56 |
8° (*) | 100 | 512,39 | 609,22 |
Minimi all'1.10.2007 + | Dall'1.5.2008 Nuovi 1.6.2009 | ||
Livelli | contingenza | minimi + contingenza Nuovi minimi + contingenza | |
1° | 1.770,81 | 1.848,75 | 1.922,28 |
2° | 1.658,52 | 1.732,19 | 1.801,67 |
3° | 1.445,42 | 1.505,45 | 1.562,06 |
4° | 1.378,58 | 1.435,49 | 1.489,16 |
5° | 1.346,35 | 1.399,35 | 1.449,35 |
6° | 1.296,25 | 1.346,13 | 1.393,19 |
7° | 1.233,38 | 1.279,37 | 1.322,75 |
8° (*) | 1.121,61 | 1.160,59 | 1.197,35 |
(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattuali come paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.
N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2010 prevede quanto segue:
Art. 22
(Minimi contrattuali)
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data del 1° gennaio 2010, 1° maggio 2011, 1° marzo 2012 e 1° gennaio 2013 sono riportate nelle tabelle allegate.
Parametri | 01.10.2010 euro/mese | 01.05.2011 euro/mese | 01.03.2012 euro/mese | 01.01.2013 euro/mese |
210 | 61,76 | 52,50 | 52,50 | 18,53 |
189 | 55,59 | 47,25 | 47,25 | 16,68 |
154 | 45,29 | 38,50 | 38,50 | 13,59 |
146 | 42,94 | 36,50 | 36,50 | 12,88 |
136 | 40,00 | 34,00 | 34,00 | 12,00 |
128 | 37,65 | 32,00 | 32,00 | 11,29 |
118 | 34,71 | 29,50 | 29,50 | 10,41 |
100 | 29,41 | 25,00 | 25,00 | 8,82 |
N.d.R.: L'accordo 16 gennaio 2014 - Confimi prevede quanto segue:
Art. 22
(Minimi contrattuali)
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissati alla data del 1° gennaio 2014, del 1° aprile 2014 e del 1° aprile 2015 sono riportati nelle tabelle seguenti:
Livelli Parametri 01.01.2014 euro/mese 01.04.2014 euro/mese 01.04.2015 euro/mese Totale aum
euro/me
1° 210 77,21 61,76 61,76 220,73
2° 189 69,49 55,59 55,59 180,67
3° 154 56,62 45,29 45,29 147,20
4° 146 53,68 42,94 42,94 139,56
5° 136 50,00 40,00 40,00 130,00
6° 128 47,06 37,65 37,65 122,36
7° 118 43,38 34,71 34,71 112,80
8° 100 36,76 29,41 29,41 95,58
Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile/dicembre 2013 verranno corrisposti con le seguenti modalità:
- con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile, maggio, giugno 2013;
- con le retribuzioni di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto, settembre 2013;
- con le retribuzioni di luglio 2014 gli aumenti previsti per i mesi ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di 13ª.
Livelli | Parametri | 01.04.2013-01.12.2013 Euro/mese |
1° | 210 | 77,21 |
2° | 189 | 69,49 |
3° | 154 | 56,62 |
4° | 146 | 53,68 |
5° | 136 | 50,00 |
6° | 128 | 47,06 |
7° | 118 | 43,38 |
8° | 100 | 36,76 |
Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1° aprile 2013/31 dicembre 2013 (arretrati).
N.d.R.: L'accordo 3 febbraio 2014 prevede quanto segue:
In riferimento alla tabella retributiva, inserita nel verbale di rinnovo c.c.n.l. Lapideo/Estrattivo, sottoscritto lo scorso 16 gennaio, si precisano gli importi relativi agli aumenti corrispondenti:
Livelli Parametri 01.01.2014 euro/mese 01.04.2014 euro/mese 01.04.2015 euro/mese Totale aum
euro/me
1° 210 77,21 61,76 61,76 200,73
2° 189 69,49 55,59 55,59 180,67
3° 154 56,62 45,29 45,29 147,20
4° 146 53,68 42,94 42,94 139,56
5° 136 50,00 40,00 40,00 130,00
6° 128 47,06 37,65 37,65 122,36
7° 118 43,38 34,71 34,71 112,80
8° 100 36,76 29,41 29,41 95,58
N.d.R.: L'accordo 5 marzo 2014 - Confapi prevede quanto segue:
Art. 22
(Minimi contrattuali)
Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissati alla data del 1° marzo 2014, del 1° luglio 2014 e del 1° luglio 2015 sono riportati nelle tabelle seguenti:
Livelli Parametri 01.03.2014 Euro/mese 01.07.2014 Euro/mese 01.07.2015 Euro/mese Totale aum
Euro/me
1 | 210 | 86,47 | 67,94 | 46,32 | 200,73 |
2 | 189 | 77,82 | 61,15 | 41,69 | 180,66 |
3 | 154 | 63,41 | 49,82 | 33,97 | 147,20 |
4 | 146 | 60,12 | 47,24 | 32,21 | 139,56 |
5 | 136 | 56,00 | 44,00 | 30,00 | 130,00 |
6 | 128 | 52,71 | 41,41 | 28,24 | 122,36 |
7 | 118 | 48,59 | 38,18 | 26,03 | 112,80 |
8 | 100 | 41,18 | 32,35 | 22,05 | 95,58 |
Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da aprile 2013 a febbraio 2014 verranno corrisposti con le seguenti modalità:
- con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di gennaio e febbraio 2014;
- con le retribuzioni di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2013;
- con le retribuzioni di agosto 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013;
- con le retribuzioni di ottobre 2014 gli aumenti previsti per i mesi ottobre, novembre, dicembre
2013 e rateo di 13ª.
Ai lavoratori in forza al 28 febbraio 2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1° aprile 2013/28 febbraio 2014 (arretrati).
Euro/mese | ||
1 | 210 | 86,47 |
2 | 189 | 77,82 |
3 | 154 | 63,41 |
4 | 146 | 60,12 |
5 | 136 | 56,00 |
6 | 128 | 52,71 |
7 | 118 | 48,59 |
8 | 100 | 41,18 |
Livelli Parametri 01.04.2013-01.02.2014
Art. 23
("Una tantum")
Ai lavoratori in forza alla data del 1° maggio 2008 è corrisposto un importo forfettario di € 150,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008-30 aprile 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese di luglio 2008, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008-30 aprile 2008 saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008-30 aprile 2008 abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 24
(Indennità di contingenza)
L'indennità di contingenza, già conglobata nei minimi previsti alla Tabella C dell'art. 22, rimane congelata nelle seguenti misure:
Livelli Contingenza Protocollo d'intesa Accordo
Governo/XX.XX.: | interconfederale | ||
31.07.1992 | 25.01.1975 | ||
1° | 531,45 | 10,33 | - |
2° | 528,25 | 10,33 | 2,07 |
3° | 521,53 | 10,33 | 11,62 |
4° | 518,48 | 10,33 | 8,52 |
5° | 518,39 | 10,33 | 8,52 |
6° | 516,77 | 10,33 | 5,73 |
7° | 514,82 | 10,33 | 3,10 |
8° | 512,39 | 10,33 | - |
Art. 25 (Retribuzione oraria)
Le quote orarie degli elementi mensilizzati della retribuzione si ottengono dividendo gli elementi stessi per 174.
Laddove sono in atto, per accordi provinciali o locali aziendali, orari di lavoro inferiori alle 40 ore settimanali, il divisore verrà determinato secondo la seguente formula:
(174 x orario settimanale in atto) / 40
Art. 26
(Aumenti periodici)
Tutti i lavoratori, esclusi gli apprendisti, usufruiranno di 5 scatti biennali di anzianità del valore del 5% da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, riparametrati e trasformati in cifra fissa al 1° gennaio 1980 come da tabella sottoindicata:
- 1° livello: euro 12,76;
- 2° livello: euro 11,83;
- 3° livello: euro 10,14;
- 4° livello: euro 9,60;
- 5° livello: euro 8,99;
- 6° livello: euro 8,31;
- 7° livello: euro 7,57;
- 8° livello: euro 6,76.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Per gli impiegati e gli intermedi restano in vigore gli scatti biennali di anzianità previsti dal c.c.n.l. 3 maggio 1976 fino alla percentuale massima del 70% calcolata su paga base + contingenza maturata al 31 dicembre 1979.
I successivi scatti maturati dal 1° gennaio 1980 dovranno calcolarsi sul minimo tabellare riferito a
ciascun livello retributivo, né saranno soggetti a ricalcoli per effetto della variazione della contingenza.
L'importo degli aumenti periodici di anzianità maturati dopo il 1° gennaio 1980 verrà aumentato di euro 2,06 per ogni scatto.
Per i passaggi dalla qualifica operaia o intermedia a quella impiegatizia che sono intervenuti successivamente al 1° gennaio 1973, ex art. 89, gli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza (operai o intermedi) verranno riportati in cifra fissa, fino al raggiungimento della percentuale massima del 70% di cui al 3° comma.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Art. 27
(Premio di risultato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nelle aziende e nei territori di cui ai punti 5 e 6 del sistema di relazioni sindacali la contrattazione di secondo livello con contenuti economici è consentita per l'istituzione di un premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le strutture territoriali aderenti all'ANIEM-Confapi delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni imprenditoriali nonché le aziende stipulanti esamineranno preventivamente, in un incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al 1° comma.
Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle R.S.U. di norma entro il mese di luglio (per il settore degli inerti di norma entro il mese di settembre) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data.
L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al 1° comma, di variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.
Ove l'erogazione del premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri ed i meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al quinto capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni imprenditoriali aderenti all'ANIEM-Confapi; sempre a tale livello si svolgerà
l'incontro preventivo di cui al secondo capoverso.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
Dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l. non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del "premio di produzione" di cui all'art. 17 del c.c.n.l. 19 novembre 1990 e l'indennità sostitutiva ivi citata resta definitivamente fissata negli importi in essere al 31 agosto 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o territorialmente, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 31 agosto 1994 le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Nelle imprese che non abbiano in passato erogato premi di produzione contrattati, è in facoltà dell'azienda di sostituire il premio di risultato con il premio di cui alla tabella allegata al presente contratto.
Nota a verbale
1. Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione di II livello e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Le parti altresì convengono che qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente alla istituzione del premio le parti contraenti in sede aziendale o territoriale si incontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo garantendo l'invarianza dell'importo lordo del premio spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.
Ove il provvedimento di cui sopra non sia applicabile agli accordi conclusi a livello territoriale le parti si incontreranno per valutare le relative conseguenze anche al fine di una modifica del sistema di contrattazione stabilito e per individuare in ogni caso interventi che attenuino i pregiudizi per le imprese.
2. Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Livello Importi congelati Decorrenza 01.05.2008 | Decorrenza 01.06.2009 | ||
euro mensili | euro mensili | ||
1° | 13,34 | 27,34 | 28,54 |
2° | 12,27 | 25,15 | 26,25 |
3° | 10,00 | 20,50 | 21,40 |
4° | 9,50 | 19,58 | 20,44 |
5° | 8,94 | 18,88 | 19,38 |
6° | 8,40 | 17,36 | 18,13 |
7° | 7,74 | 16,00 | 16,71 |
8° | 6,67 | 13,97 | 14,27 |
7
N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2010 prevede quanto segue:
Art. 27
(Premio di risultato)
Nelle aziende e nei territori di cui al "Sistema di relazioni sindacali e contrattuali" la contrattazione di 2° livello con contenuti economici è consentita per l'istituzione di un premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, gli Organismi territoriali aderenti all'ANIEM e alle Organizzazioni sindacali esamineranno preventivamente, in un incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al 1° comma.
Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla R.S.U. di norma entro il mese di luglio (per il settore degli inerti di norma entro il mese di settembre) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data.
L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al 1° comma, di totale variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.
Ove l'erogazione del premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri ed i meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al quinto capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni sindacali e gli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM; sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui al secondo capoverso.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto
il riferimento ai risultati conseguito è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo e previdenziale agevolato previsto dalla normativa di legge.
Dall'entrata in vigore del c.c.n.l. 10 novembre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del "premio di produzione" di cui all'art. 17 del c.c.n.l. 19 novembre 1990 e l'indennità sostitutiva ivi citata resta definitivamente fissata negli importi in essere al 31 agosto 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o territorialmente, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 31 agosto 1994 le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
N.d.R.: L'accordo 16 gennaio 2014 - Confimi prevede quanto segue:
Art. 27
(Premio di risultato) (Omissis)
Ove l'erogazione del Premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri ed i meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al quinto capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni territoriali aderenti alle parti nazionali firmatarie; sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui al secondo capoverso.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo e previdenziale agevolato previsto dalla normativa di legge.
(Omissis)
N.d.R.: L'accordo 5 marzo 2014 - Confapi prevede quanto segue:
Art. 27
(Premio di risultato) (Omissis)
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le strutture territoriali o/e aziendali delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni imprenditoriali aderenti alle parti nazionali firmatarie del c.c.n.l., esamineranno preventivamente, in un incontro, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività al livello territoriale e/o aziendale.
(Omissis)
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto
il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quali parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
(Omissis)
Le parti recepiscono integralmente l'Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 maggio 2013 tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, per la "detassazione del salario di produttività".
Art. 28
(13ª mensilità)
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sarà costituita da: minimo di paga (comprensivo dell'ex indennità di contingenza), eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 29
(Lavoro a cottimo)
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell'osservanza delle seguenti norme.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalità degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo della paga tabellare della categoria di appartenenza del lavoratore.
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alle R.S.U.
Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.
Le tariffe di cottimo non divengono definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto al 2° comma, per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.