CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TRIENNIO 2018/2021
Criteri di ripartizione delle risorse dell’A.S. 2019-20
(invariati rispetto all’anno precedente – triennio 2018/2021)
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TRIENNIO 2018/2021
Criteri di ripartizione delle risorse per l’A.S. 2019/2020
Presso l’Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella la contrattazione è iniziata il 16/09/2019 con l’informazione all’Assemblea, da parte della D.S. (come da art. 5 del CCNL del personale del comparto Istruzione Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018 presso la sede dell’ARAN).
Nel successivo incontro è stata completata l’informazione con la comunicazione delle risorse mof ed è iniziato il confronto tra le parti, come da art. 6 del CCNL che ha portato alla definizione del contratto d’istituto il 19/11/2019.
Il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE dell’anno duemiladiciannove alle ore 13,00 nel locale della presidenza dell’Istituto comprensivo di Bagnolo Mella, a seguito dell’invito del Dirigente Scolastico, si è riunita la RSU eletta per il triennio 2018/2021 per procedere alla firma dello stesso.
Applicazione art. 7 comma 6 del CCNL:
Xxxxx restando I principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicate dall’art. 8, qualora decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un Massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto comprensivo di Bagnolo Mella. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2018/2021. I criteri di ripartizione delle risorse sono relative all’anno scolastico 2019/20.
2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta
all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta ed il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattativa.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo sostituisce la clausola controversa ed ha efficacia retroattiva
dall’inizio della vigenza contrattuale.
VIENE CONCORDATO
i l p r e s e n t e C o n t r a t t o c o l le t t i vo i n t e g r a t i vo dell’Istituzione Scolastica “Istituto comprensivo di Bagnolo Mella” per
la regolamentazione delle seguenti materie:
Art. 22 comma 4 lettera C):
1) c1) Attuazione della normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) c5) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonchè la determinazione dei contingenti di
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990.
3) c6) Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
4) c7) Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
5) c8) Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
6) c9) Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti I servizi amministrativi a support dell’attività didattica;
7) c2) Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto;
8) c3) Criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs n. 165/2001 al personale docente e data, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, destinate alla remunerazione del personale
9) c4) Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127 della legge n. 107/2015.
c1) ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 3 - Soggetti Tutelati
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell’istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori con possibileesposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative previste dal POF. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell’istituzione scolastica si trovino all’interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti.
Art. 4 - Obblighi in materia di sicurezza
1. Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.L.vo 81/2008, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali
b. valutazione dei rischi esistenti;
c. elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
d. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
e. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.
2. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal presente articolo il Dirigente può affidare a persona o ditta, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, l’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e di Protezione (di seguito chiamato RSPP).
Art. 5 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di
prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di
aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito
nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 6 – Servizio prevenzione e protezione dai rischi
1. Nell’unità scolastica il Dirigente, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio diprevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante deilavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacitànecessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.
3. Per ogni sede scolastica sono presenti le seguenti figure:
a. N. 1 addetto al Piano di Emergenza individuato fra i docent (n.1 per plesso – referente)
b. Minimo 2 addetti al primo soccorso individuati fra i Collaboratori Scolastici o fra i docenti
c. Minimo 2 addetti antincendio individuati fra i Collaboratori Scolastici o fra I docenti
4. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie acquisite in specifici corsi di formazione. La scuola attiva i corsi, anche in rete, per il personale non formato in servizio nella scuola.
5. I membri del servizio avranno accesso alla documentazione relativa alla sicurezza. E’ prevista la presenza del
referente e del rappresentante dei lavoratori per ogni sopralluogo effettuato dal Responsabile del Servizio.
6. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
Art. 7 – Riunione periodica
La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (Dirigente, RLS, RSPP) per l’attuazione e la verifica del programma di prevenzione. Il Dirigente convoca la commissione almeno una volta all’anno e la riunione va svolta entro il 15 ottobre. Prima di tale riunione il Dirigente richiede ai soggetti e agli Enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria atta a garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Tale documentazione va allegata al documento di valutazione dei rischi. Nella prima riunione va verificata l’idoneitàdei mezzi di protezione individuale, l’attuazione e la verifica del programma di formazione e di informazione.
Art. 8 – Doveri e diritti dei lavoratori
I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
1. Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente attrezzature, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
2. Segnalare immediatamente al Dirigente le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
3. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
4. Collaborare all’adempimentodegli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
5. Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza.
I lavoratori hanno diritto a:
1. Essere informati in modo generale e specifico;
2. Essere formati come prescritto da norme specifiche;
3. Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione delle strategie di prevenzione rischi.
Art. 9 – Formazione
La formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore; si conviene che il personale docente e ATA frequenti il seguente piano di formazione:
• Corso di formazione ex art. 37 DLgs 81/2008;
• Corso specifico per addetti alle squadre di emergenza di Primo Soccorso;
• Corso per addetti alla squadra Antincendio.
Nel caso al corso non possano partecipare tutti gli addetti sprovvisti di formazione si stabiliscono I seguenti criteri di partecipazione:
• Almeno due addetti per ogni plesso tra I collaborator scolastici;
• Un numero proporzionale di docenti per plesso;
• Una rappresentanza del personale ATA della segreteria;
In caso di eccedenze delle richieste per le diverse iniziative di formazione sarà data la precedenza al personale di ruolo.
Per quanto attiene al personale ATA, la formazione verrà effettuata sempre in orario eccedente con recupero delle ore aggiuntive effettuate.
Il recupero sarà possibile nei periodi estivi, di interruzione delle attività didattiche, di minore intensità lavorativa.
Per quanto attiene al personale docente, la formazione verrà effettuata sempre fuori orario di servizio con accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica o con recupero delle ore, ove possibile.
Art. 10 – Informazione
Annualmente l’informazione viene attivata attraverso:
• Lettura attenta del documento “Prontuario informazioni sicurezza per I Collaboratori Scolastici”;
• Distribuzione del D.V.R. aggiornato con informazioni relative alle lavoratrici madri, sui rischi derivanti da trasporto e sollevamento pesi, sui rischi derivanti da esecuzione di lavori pericolosi e faticosi, sui rischi derivanti dallìesecuzione di lavori insalubri, pericolosi e faticosi;
• Iniziative per sensibilizzare I lavoratori alla prevenzione dei rischi e alla collaborazione attiva e responsabile;
• Informazione sul divieto di fumo.
Art. 11 – Esercitazione e prove di evacuazione
In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell’istituto, di cui una
senza preavviso.
Le prove avverranno in presenza di qualunque tipo di tempo meteorologico, ad eccezione di eventi di notevole o grave entità.
Art. 12 – Sorveglianza sanitaria
La scuola si avvale del medico competente.
Art. 13 - Finanziamenti
1. I finanziamenti eventualmente assegnati saranno utilizzati con le seguenti priorità:
a. completamento della formazione ai sensi del D.L.vo 81/08;
b. messa a norma delle attrezzature e strumentazioni didattiche;
c. spese per la valutazione del rischio, stesura ed aggiornamento del relativo documento
d. stipula convenzioni per l’applicazione della sorveglianza sanitaria e medico competente;
e. Finanziamento attività di cui all’art. 26 par. 6.
c5) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonchè la determinazione dei contingenti di
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990.
Art. 14 – Obiettivi e strumenti
1. Il Sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
2. Le relazioni sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
I. partecipazione, da svolgere al livello istituzionale che si articola in:
1.1 Informazione: (B1) proposta di formazione delle classi e degli organici, (B2) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei – art. 22 comma 9 – lett. B.
1.2 Confronto: si contratta su materie per le quali il DS ha fornito informazione preventiva e si è avviato il confronto se richiesto dalla parti. Le materie oggetto di contrattazione sono in prevalenza di natura criteriologica
1.3 organismi paritetici di partecipazione
II. contrattazione integrativa, finalizzata alla stipula di contratti che obbligano reciprocamente le parti,
compresa l’interpretazione autentica dei contratti, come da art. 2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 15 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando I
componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendono impossibile il rispetto di tale termine.
5. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte
l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 16 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a
disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno
luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c. criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
f. compenso per incarichi specifici (art. 47 come modificato dall’art. 1, comma 1, della sequenza
contrattuale 27/07/2008)
x. xxxxxxxx per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
h. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché
debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
i. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Art. 17 – Informazione preventiva
1. L’informazione si propone di xxxxxx i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli.
2. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
x. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
3. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e cioè:
a. modalità di utilizzazionedel personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativoed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
4. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 18 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono
responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che
lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un idoneo locale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione e il controllo del medesimo.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art.19 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale
intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni casoassicurata la sorveglianza dell’ingresso, il funzionamento del centralino telefonico nonché la copertura dell’orario di ricevimento dell’utenza negli uffici, per cui n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede e n. 1 assistente amministrativo saranno in ogni caso addetti ai servizi minimi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 20 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente
provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, cinque giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente .
Art. 21 – Sciopero
Il Dirigente, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizionedel servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 dell’Accordo Integrativo Nazionale 08/10/1999:
1. per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazionifinali: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico:
2. per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione: 1 Assistente Amministrativo nella sede degli uffici e 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di esami;
3. per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: 1 Collaboratore scolastico per ogni sede di mensa;
4. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto
dall’Accordo Integrativo: il DSGA, 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico;
5. per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificare le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.
Il Dirigente comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i
nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
Il Dirigente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
Art. 22 – Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.
c6) Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale
ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare Art. 23 – Orario di servizio
L’orario individuale di lavoro è il tempo della prestazione di ciascun dipendente che, stante la coesistenza di più
regimi orari, deve necessariamente essere compreso nell’orario di servizio dell’Istituzione Scolastica.
L’orario di lavoro ordinario, su 5 giorni, flessibile, plurisettimanale e la turnazione sono regimi orari definiti e
pertanto non sono modificabili nel caso di assenza del dipendente.
Il servizio dovrà essere garantito mediante gli istituti contrattuali in vigore nella scuola. Il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie è tenuto a rendere la propria prestazione lavorativa secondo la programmazione cui era tenuto il personale assente.
Per permettere una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiar, il personale ATA potrà:
• Far slittare il turno lavorativo dell’Assistente Amministrativo nell’arco della giornata assicurando il servizio di almeno una persona nell’area di competenza;
• Se si presta servizio in regime orario su 5 giorni lavorativi, permettere al personale il cambio di giorno libero a condizione che, per I servizi amministrativi sia assicurato il servizio di almeno una persona nell’area di competenza, per i servizi ausiliari garantendo la sorveglianza e l’igiene del reparto di lavoro;
• Completare l’orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti;
• Per gli Assistenti Amministrativi si considera una flessibilità dell’orario in ingresso di 30 minuti
semprechè non incida con gli impegni di servizio;
• Ogni ulteriore variazione di orario va prima concordato con il D.S.G.A.
Art. 24 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo sentito il DSGA.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. specifica professionalità
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
c7) Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti
Art. 25
Su questo punto si concorda che il totale delle risorse destinate alla formazione e allocate sul programma annuale sia ripartito tra il personale docente ed il personale ATA nella stessa percentuale decisa e stabilita nel
C.I.I. per la ripartizione delle risorse economiche destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa.
c8) Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); Art. 26
Quello della separazione, organizzativa prima che concettuale, del tempo libero dal tempo di lavoro è una norma voluta dalle parti contrattuali ma il diritto alla “disconnessione” non è qualcosa di nuovo come il diritto di fornire la propria prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dell’orario di lavoro. Si conviene che particolari regimi di lavoro agile possano avvenire su accordi tra il dirigente e il lavoratore e regolamentati tra le parti.
c9) Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti I servizi amministrativi a supporto dell’attività didattica; Art. 27
Lo Staff, in collaborazione con i coordinatori di dipartimento, costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola la scuola per svolgere I suoi compiti nell’ambito della ricerca e della programmazione didattica. Compiti di tali strutture:
• Emanare gli avvisi, circolari, rendere disponibili sulla piattaforma i documenti di valutazione;
• Curare la comunicazione tra i Consigli di Classe e le famiglie (invio di comunicazioni specifiche
all’andamento didattico disciplinare degli alunni);
• Curare l’abbinamento docente/materie/competenze classi nel registro elettronico;
• Fornire il supporto amministrativo al Collegio docenti;
• Supportare il Collegio docenti nelle pratiche di assistenza agli studenti;
• Fornire supporto ai docenti per predisporre materiali utili alle prove d’esame;
• Fornire supporto amministrativo per la gestione della didattica;
• Curare le procedure per l’effettuazione delle prove del Sistema di valutazione nazionale (invalsi);
• Curare le richieste relative agli alunni normodotati e diversamente abili riferiti all’organico.
In caso di mancato accordo sui punti C1), C5), C6), C7), C8, C9) si procede come indicato agli art. 22, c. 5 CCNL; art. 7, c. 6:
• “Xxxxx restando I principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicate dall’art. 8, qualora, decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un Massimo di ulteriori 30 giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni”.
Art. 22 comma 4 lettera C) e Art. 40:
c2) Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto;
Art. 28
Le risorse del fondo dell’Istituzione Scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonchè dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
Qualore In sede di consuntivo ci fossero degli avanzi, questi saranno ridistribuiti mediante incontro con le rsu d’Istituto. Si stabilisce che eventuali avanzi del personale docente saranno ricontrattati nella stessa percentuale del 30% per il personale ATA e 70% per il personale docente.
c3) Criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs n. 165/2001 al personale docente ed ata, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, destinate alla remunerazione del personale
Art. 29
Le risorse destinate ai compensi accessori, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari saranno attribuite in prima istanza ricercando il personale docente e ATA su base volontaria, in seconda istanza intervenendo con ordini di servizio. Le quote orarie dei compensi accessori sono quelle determinate dal CCNL o da accordi Stato Regioni. Le ore da attribuire sono quelle già inserite nei progetti predisposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto.
c4) Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi
compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127 della legge n. 107/2015.
Art. 30
Il Dirigente Scolastico procederà, tenendo conto dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione all’assegnazione di risorse premiali svolte in forza delle azioni realizzate nell’anno scolastico rientranti nel terzo comma dell’art. 11 del d.lgs 297/1994.
Il Dirigente assegna ad ogni descrittore della griglia un peso specifico che genera un punteggio che a sua volta determina a sua volta l’assegnazione alla fascia di merito. All’area A e all’area B viene assegnato unpeso del 30% mentre all’area C il 40%.
Si ipotizza un bonus premialità non inferiore ad euro 350,00.
In caso di mancato accordo sui punti C2), C3), C4) si procede come indicato agli art. 22, c. 6 CCNL; art. 7, c. 7:
• Il DS può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo.
• Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Il CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 165/2001;
3. L’eventuale accordo stipulato entro 30 giorni con le procedure di cui all’art. 47 del d.lgs n. 165/2001,
sostituisce la clausola in questione;
4. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del d.lgs n. 165/2001.
5. Eventuali residui vengono ricontrattati nella stessa categoria cui appartengono (Docenti / ATA) Il presente contratto viene sottoscritto il giorno 26/11/2019 alle ore 13,00.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Xxxx Xxxxxxx
La RSU dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella :
Per CISL Scuola Xxxxx Xxxxxxxxx:
Per SNALS CONFSAL Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxx
Le XX.XX. del territorio
Per UIL Scuola: Apa Xxxxxxxx