CITTA’ DI ARESE
CITTA’ DI ARESE
Provincia di Milano
Assessorato Ambiente
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
E DA ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
I N D I C E
TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE 5
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 1 - Campo di applicazione 5
Articolo 2 - Finalità e obiettivi 5
Articolo 3 - Competenze del Comune 5
Articolo 4 - Forme di gestione 6
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti 6
Articolo 6 - Definizioni 7
Articolo 7 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani 9
Articolo 8 - Norme di esclusione 9
Articolo 9 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 9
Articolo 10 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 9
Articolo 11 - Tariffa 10
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 11
CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 11
Articolo 12 - Oggetto del servizio 11
Articolo 13 - Principi generali 11
Articolo 14 - Divieti e obblighi 12
Articolo 15 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta 12
Articolo 16 - Trasporto allo smaltimento finale 13
Articolo 17 - Servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato 14
Articolo 18 - Raccolte differenziate 14
Articolo 19 - Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti 15
Articolo 20 - Servizio di raccolta differenziata delle pile 15
Articolo 21 - Servizio di raccolta differenziata dei farmaci scaduti 15
Articolo 22 - Servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi 16
Articolo 23 - Servizio di raccolta differenziata della carta, cartone e degli imballaggi in carta
16
Articolo 24 - Servizio di raccolta differenziata della plastica, degli imballaggi in plastica e contenitori in tetrapak 16
Articolo 25 - Servizio di raccolta differenziata del vetro, alluminio e banda stagnata 17
Art. 26 - Servizio di raccolta differenziata di oli vegetali provenienti da ristorazione 17
Articolo 27 - Particolari categorie di rifiuti 17
Articolo 28 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
19
Articolo 29 – Raccolta frazione vegetale e rifiuti ingombranti 20
Articolo 30 – Educazione e informazione alla cittadinanza 20
Articolo 31 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata 20
CAPITOLO 3 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 21
Articolo 32 - Definizione 21
Articolo 33 - Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio 21
Articolo 34 - Modalità del servizio pulizia manuale e/o meccanizzata 21
Articolo 35 - Cestini getta carte e porta rifiuti 21
Articolo 36 - Pulizia dei mercati 22
Articolo 37 - Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici 22
Articolo 38 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli viaggianti, circhi, luna park e simili 22
Articolo 39 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte 22
Articolo 40 - Carico e scarico di merci 23
Articolo 41 - Volantinaggio 23
Articolo 42 - Animali domestici 23
Articolo 43 - Opere edili 23
CAPITOLO 4 - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 24
Articolo 44 - Rifiuti ammessi 24
CAPITOLO 5 - RIFIUTI SPECIALI 24
CAPITOLO 6 - OBBLIGHI, DIVIETI E CONTROLLI 24
Articolo 47 - Vigilanza dei servizi 24
TITOLO IV - NORME SANZIONATORIE E FINALI 26
CAPITOLO 1 - LE SANZIONI 26
Articolo 49 - Sanzioni e relativo procedimento 26
CAPITOLO 2 - NORME TRANSITORIE E FINALI 27
Articolo 50 - Danno ambientale 27
Articolo 51 - Riferimento alla legge 27
Articolo 52 - Entrata in vigore 27
Allegato 1 - Rifiuti Assimilati ai Rifiuti Urbani 28
TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico – sanitario, è adottato ai sensi dell’art. 177 del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 – sostitutivo del d.lgs. 22/97 e s.m.i. – e si uniforma ai criteri e principi generali enunciati agli artt. 3, 3-bis, 3-ter, 3- quater, 3-quinquies, 3-sexies, 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Esso rimanda alla Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 che disciplina i “servizi locali di interesse economico generale”.
Articolo 2 - Finalità e obiettivi
Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all’osservanza dei principi contenuti nella Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
b) l’individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili in termini di “recupero dei rifiuti”, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione;
d) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
e) la prevenzione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei “rifiuti urbani pericolosi”.
Articolo 3 - Competenze del Comune
Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa – nelle forme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
• tutti i rifiuti urbani di cui al secondo comma dell'articolo n. 5 "Classificazione dei rifiuti urbani” del presente Regolamento;
• altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo 9 e 10 del presente Regolamento.
Competono inoltre al Comune:
a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. attribuisce al Gestore del servizio;
b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 217 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
c) i provvedimenti rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006.
d) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006.
Articolo 4 - Forme di gestione
L’affidamento dei servizi di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, nonché di tutti gli altri servizi accessori sono svolte da Gesem quale organismo strumentale del Comune, a totale partecipazione pubblica, con mandato di programmazione, organizzazione e controllo a livello sovracomunale del servizio di igiene urbana integrato.
In particolare l’erogazione dei servizi è svolta da società terza, aggiudicataria di relativo appalto a procedure aperta.
Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate direttamente con il Comune.
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti
Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, ai sensi dell’ art. 184 del d.lgs. 152/2006, i rifiuti vengono classificati nel seguente modo:
• Secondo l’origine: rifiuti urbani e rifiuti speciali
• Secondo la pericolosità: rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi
Sono rifiuti urbani:
• i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
• i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del d.lgs. 152/2006;
• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
• i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx x'xxxxx;
• i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
• i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Sono rifiuti speciali:
• i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
• i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del d.lgs. 152/2006;
• i rifiuti da lavorazioni industriali;
• i rifiuti da lavorazioni artigianali;
• i rifiuti da attività commerciali;
• i rifiuti da attività di servizio;
• i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
• i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
• l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
• m) il combustibile derivato da rifiuti.
I rifiuti speciali sopra elencati non devono, di norma, essere conferiti al pubblico servizio.
Articolo 6 - Definizioni
Agli effetti del presente regolamento i rifiuti urbani vengono di seguito definiti:
per provenienza
• rifiuto domestico: il rifiuto, come classificato all’art. 5, proveniente da locali e/o aree adibiti ad uso di civile abitazione.
In relazione alle caratteristiche, anche economiche, alle condizioni e/o rischi particolari per la salute e/o per la salubrità dell'ambiente, le varie tipologie di rifiuti possono essere soggette a forme differenziate di raccolta per lo smaltimento o il recupero.
Rientrano tra i rifiuti domestici anche i rifiuti derivanti da piccole opere di manutenzione eseguite direttamente dal proprietario o conduttore dell'immobile adibito a civile abitazione .
• rifiuto non domestico: il rifiuto, come classificato all'art. 5, proveniente da locali e/o aree non adibiti ad uso di civile abitazione, costituito da:
a) rifiuti non pericolosi assimilati, per quantità e qualità ai rifiuti urbani, in base a quanto definito alla successiva lettera k) e nel rispetto dei criteri fissati dal successivo articolo 7;
b) rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento delle strade e da rifiuti abbandonati giacenti su aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
c) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree pubbliche;
d) rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni e altri rifiuti cimiteriali, con esclusione di resti umani;
e) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani in base a quanto definito alla successiva lettera n);
per tipologia
• rifiuto solido secco: il rifiuto costituito da frazioni a basso o nullo tasso di umidità in gran parte suscettibile di recupero di materia e/o di energia;
• rifiuto solido-umido: il rifiuto compostabile costituito da diverse componenti caratterizzate da evidente umidità e rapida deperibilità e/o putrescibilità.
Rientrano tra i rifiuti solidi umidi i rifiuti organici vegetali e animali provenienti da generi alimentari, i rifiuti organici generalmente appartenenti alla frazione solida secca - quali carta e legno - ma contenenti una evidente umidità, nonché quelli vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi;
• rifiuto liquido: il rifiuto costituito da sostanze liquide o semi-liquide che, raccolto all'interno di idonei contenitori chiusi, viene conferito al servizio di raccolta;
• rifiuto ingombrante: il rifiuto (o il relativo contenitore) che non sia completamente introducibile in un sacco di raccolta del tipo standard adottato dal Comune;
• rifiuto a rischio: il rifiuto di esclusiva provenienza domestica che contenga, anche parzialmente, sostanze che possano risultare pericolose per la salute o per l'ambiente o che possano comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito dell'attività di gestione e che pertanto richiedano particolari modalità di raccolta finalizzate ad un separato smaltimento o recupero (Allegato 1);
• beni durevoli; i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dal D.Lgs. 151/2005 (All.1);
• rifiuti di imballaggio: i rifiuti costituiti da imballaggi primari o secondari e comunque da materiale di imballaggio, sempre destinato a raccolta differenziata.
• rifiuto pericoloso: il rifiuto di derivazione non domestica classificato come pericoloso ai sensi dell’art. 184 comma 5 del d.lgs. 152/2006;
• rifiuto assimilato al rifiuto urbano: il rifiuto non pericoloso che proviene da locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e che corrisponda ai requisiti di cui al successivo articolo 7;
• rifiuto esterno: il rifiuto che proviene dallo spazzamento delle strade, dalla raccolta di materiali di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei corsi d'acqua, nonché il rifiuto
vegetale proveniente da aree verdi pubbliche o private, comunque adibite ad uso pubblico quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
• rifiuto cimiteriale: il rifiuto , diverso dal rifiuto esterno, proveniente da operazioni di esumazione o estumulazione o da altre attività cimiteriali, individuato ai sensi del D.P.R. n. 254/03;
• rifiuto sanitario assimilato al rifiuto urbano: il rifiuto, proveniente da una struttura sanitaria pubblica o privata , individuato ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che può essere conferito al servizio di raccolta, ove necessario a seguito di specifici trattamenti;
• xxxxxxx indifferenziato: il rifiuto costituito in grande parte da materiali usa e getta e in generale da materiali non recuperabili e che pertanto è destinato esclusivamente allo smaltimento.
Ai fini delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani si intende per:
• produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti;
• gestione: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
• gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.183 del d.lgs. 152/2006, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che effettua una o più operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti speciali;
• raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto effettuata dal gestore del servizio;
• recupero: le operazioni indicate nell'Allegato C Parte Quarta del d.lgs. 152/2006;
• raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima, nonché a garantire forme di smaltimento e recupero più sicure per l'ambiente;
• smaltimento: le operazioni indicate nell'Allegato B Parte Quarta del d.lgs. 152/2006;
• luogo di produzione dei rifiuti: una o più unità abitative, ovvero uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si producono rifiuti urbani;
• deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima del conferimento al gestore del servizio, nel luogo in cui sono prodotti;
• conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore;
• servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento:
− a domicilio dell'utente, in modo ripetitivo;
− tramite cassonetti stradali o contenitori posti all'interno di luoghi privati;
− tramite Piattaforma Ecologica;
− tramite Piattaforma Ecologica o altro sito attrezzato comunale di rifiuti assimilati destinati a smaltimento consegnati da parte dei produttori;
• servizio integrativo di raccolta: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
• raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
• raccolta con contenitori: operazione di prelievo dei rifiuti presso punti fissi, previamente individuati dal Comune (piazzole e Piattaforme Ecologiche), esterni ai luoghi di produzione, dove il produttore conferisce direttamente il rifiuto;
• Piattaforma Ecologica: sito attrezzato, custodito ed aperto al conferimento diretto da parte dei produttore dei rifiuti, destinato di regola a forme di raccolta differenziata;
• cernita: separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti al fine di permetterne il recupero e/lo il riutilizzo;
• spazzamento stradale: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico.
Per le restanti definizioni si fa rinvio al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla legislazione regionale, in quanto compatibile con il decreto stesso.
Articolo 7 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, e ai sensi del combinato disposto degli artt. 238, 264 comma 1°lett. i), 265 comma 1°, sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e non ricompresi tra quelli elencati all’art. 5 del presente regolamento.
Per la determinazione della riduzione sulla tariffa da applicare per i rifiuti avviati al recupero, all’auto - smaltimento o per quelli prodotti in locali adibiti ad uso promiscuo si rimanda a quanto previsto all’art. 18 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale.
Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
Sono, altresì, assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri di cui ai successivi art. 8, 9 e 10.
Articolo 8 - Norme di esclusione
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento, e quindi dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 185 del d.lgs. 152/2006, riportati di seguito all’art. 12.
Articolo 9 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte al precedente art.7 che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'Allegato n. 1.
Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 Aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni.
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dalle convenzioni stipulate fra Gesem ed il soggetto gestore del servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dalle convenzioni di servizio.
Articolo 10 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 178 del d.lgs. 152/2006.
Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 9 risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con la capacità del
servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il gestore del servizio e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.
Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.
Articolo 11 - Tariffa
Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituita la relativa Tariffa ai sensi dell’art. 49 comma 2 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in vigore ai sensi del combinato disposto dell’art. 238 comma 11 del d.lgs. 152/2006.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Articolo 12 - Oggetto del servizio
La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o la messa in sicurezza dei medesimi), nonché di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento), di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
• i rifiuti radioattivi;
• i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
• le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
• le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
• i materiali esplosivi in disuso;
• le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
• i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.
Articolo 13 - Principi generali
L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
• deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
• deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
• devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
• devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
• devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.
Il Comune promuoverà - se del caso, di concerto con l'eventuale Gestore dei servizi e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente e delle Associazioni di volontariato.
Articolo 14 - Divieti e obblighi
Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall’Amministrazione Comunale.
È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, fontanili, canali e fossi.
In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati, le operazioni necessarie alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Decorso il termine fissato dall’ordinanza, il Sindaco procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti, salvo che da parte del personale autorizzato.
E’ vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei cestini stradali sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
È vietato altresì il conferimento nei cestini stradali di:
- ceneri non completamente spente;
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni agli operatori.
L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti ai servizi.
Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
Articolo 15 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:
- le strade e piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- aree a verde pubblico.
I contenitori dei rifiuti (cassonetti, bidoncini o sacchi) devono essere tenuti all'interno dell'area privata del produttore. Successivamente, una volta chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul marciapiede o sul bordo stradale prospiciente l’abitazione, in corrispondenza
dell’accesso a servizio dello stabile o del proprio numero civico, ove possibile, ovvero nell’area pubblica più vicina accessibile ai mezzi di raccolta e che minimizzi l’intralcio alla circolazione.
I rifiuti dovranno essere esposti non prima delle ore 20.00 del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta e non dopo le ore 6.00 del giorno stabilito per la raccolta. A seguito delle operazioni di vuotatura da parte degli operatori del servizio raccolta rifiuti, gli utenti dovranno ritirare i contenitori il più presto possibile o comunque entro le ore 20.00 del giorno di raccolta, onde evitare l'intralcio dei marciapiedi e bordi stradali.
Le aree private utilizzate per il deposito dei contenitori dovranno essere mantenute pulite a cura e spese dei proprietari.
Il Comune può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche e/o operative del servizio.
Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
- i rifiuti urbani pericolosi e domestici a rischio;
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:
- frazione umida dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta porta a porta: frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale;
- restante parte dei rifiuti urbani (frazione residua da smaltire): frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale;
- materiali in carta e cartone e materiali in plastica provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale su tutto il territorio comunale;
- materiali in vetro e metallo provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale su tutto il territorio comunale;
- oli da ristorazione provenienti dalla raccolta porta a porta delle utenze commerciali e/o comunali (mense, ristoranti): frequenza quindicinale o all’occorrenza su chiamata;
- farmaci scaduti: frequenza quindicinale o all’occorrenza su chiamata.
Gli operatori, in caso di conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate, non dovranno provvedere alla raccolta e/o allo svuotamento dei sacchi e dei contenitori e contestualmente dovranno apporre sugli stessi un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità registrate; in caso detta anomalia fosse registrata più volte, il gestore del servizio dovrà segnalare al Comune interessato le coordinate di riferimento dell’utenza conferente.
L’utente dovrà contestualmente provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo, per esporli nuovamente in modo conforme al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.
Articolo 16 - Trasporto allo smaltimento finale
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo 13 - "Principi generali" - del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo
speciali deroghe o autorizzazioni concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione, limitazioni di orario, ecc.).
Completato il carico e/o terminato il servizio e prima che gli automezzi lascino il territorio comunale, dovrà essere effettuata la pesatura dei rifiuti raccolti nell’ambito della Piattaforma Ecologica.
Il Comune può in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.
Articolo 17 - Servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato
La raccolta del rifiuto indifferenziato, o frazione residua destinata allo smaltimento, viene effettuata con frequenza bisettimanale.
I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione residua "da smaltire" dovranno essere conferiti direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti di colore “grigio”.
Il sacco non dovrà contenere liquidi, materiali incandescenti o accesi, ne oggetti taglienti o appuntiti senza le adeguate protezioni.
In caso di unità abitative superiori alle quattro unità o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio i rifiuti potranno essere conferiti mediante l’utilizzo di cassonetti realizzati secondo le norme e con attacchi DIN 30700 e UNI 9260.
All’interno del cassonetto, comunque, i rifiuti dovranno obbligatoriamente essere chiusi nei sacchetti previsti per la raccolta sfusa.
Il sacco, ben chiuso, o il cassonetto dovranno essere posizionati a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.
La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo autocompattante che, ultimata la raccolta, provvederà al trasporto a destino; durante la raccolta il compattatore potrà essere affiancato da un mezzo di piccole dimensioni anche non compattante.
E’ ammesso il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche non residenziali, appositamente individuate; è ammesso altresì l’uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il possesso per queste ultime, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione al Comune.
I rifiuti raccolti verranno trasportati ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
Articolo 18 - Raccolte differenziate
Le raccolte differenziate sono effettuate in attuazione di quanto previsto dagli artt. 198 e 204 del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.
La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:
- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e
risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.
Articolo 19 - Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti
Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di piccoli scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione "umida" dalla frazione "secca valorizzabile" e "residua da smaltire".
Il servizio di raccolta differenziata e trasporto della frazione umida dei rifiuti urbani (FORSU) ad impianto di compostaggio, viene effettuata con frequenza bisettimanale.
Il rifiuto dovrà essere conferito direttamente dall’utenza negli appositi sacchetti in materiale biodegradabile solo ed esclusivamente nei contenitori debitamente contrassegnati per colore, all’uopo distribuiti da Gesem o dal Gestore del servizio..
Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bucce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi), senza scarti di qualsiasi materiale non compostabile.
Il contenitore o il cassonetto dovranno essere posizionati a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.
La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo non compattante, il quale, ultimata la raccolta, provvederà o al trasporto diretto in impianto o al trasbordo veicolare in altro veicolo di maggiori dimensioni o in container opportunamente ubicati all’interno della Piattaforma Ecologica, per l’invio successivo a destino.
Il Comune prevede espressamente all’interno del “Regolamento per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale” particolari incentivi per chi effettua il compostaggio domestico degli scarti vegetali e da cucina. È pertanto consentita l'utilizzazione diretta da parte del produttore dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza arrecare danni ai confinanti.
Articolo 20 - Servizio di raccolta differenziata delle pile
Il servizio di raccolta differenziata delle pile e batterie esauste viene eseguito mediante posizionamento di contenitori stradali posizionati anche in edifici e/o esercizi pubblici.
I contenitori dovranno avere frequenza di svuotamento di norma quindicinale, comunque garantita in base all’effettiva necessità entro 48 ore dalla chiamata diretta delle utenze o da parte del Comune.
Articolo 21 - Servizio di raccolta differenziata dei farmaci scaduti
Il servizio di raccolta differenziata dei farmaci scaduti o non utilizzati dovrà essere eseguito mediante posizionamento di contenitori stradali contrassegnati con la scritta “Raccolta differenziata dei farmaci scaduti” da posizionarsi presso utenze selezionate quali farmacie, ambulatori e studi medici in genere.
I contenitori dovranno avere frequenza di svuotamento di norma quindicinale, comunque garantita in base all’effettiva necessità entro 48 ore dalla chiamata diretta delle utenze o da parte del Comune.
Articolo 22 - Servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi
Il servizio di raccolta differenziata degli indumenti dismessi o non utilizzati dovrà essere eseguito mediante posizionamento di contenitori stradali contrassegnati con la scritta “Raccolta differenziata di indumenti”.
I contenitori dovranno essere chiusi con apposita chiave ed avere un sistema di caricamento che impedisca l’estrazione del materiale conferito.
La frequenza di svuotamento dovrà essere almeno quindicinale. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno l’immediata sostituzione ed i relativi oneri, qualora non fosse identificabile il responsabile, saranno a carico del proprietario o di apposita concessionaria.
Articolo 23 - Servizio di raccolta differenziata della carta, cartone e degli imballaggi in carta
La raccolta di carta e cartone (giornali, riviste, porta uova, pacchetti di sigarette, piccoli imballi di carta, etc.) viene effettuata mediante l’utilizzo di appositi contenitori di colore bianco, fino a litri 240 di capacità max, con frequenza settimanale su tutto il territorio comunale.
Il contenitore non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto.
Il contenitore o cassonetto dovranno essere posizionati a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.
La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo autocompattante che, ultimata la raccolta, provvederà al trasporto al centro di selezione. Durante la raccolta potrà anche essere affiancato da mezzi satelliti non compattanti.
E’ ammesso il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche non residenziali, opportunamente individuate. E’ ammesso altresì l'uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il possesso per queste ultime delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione al Comune.
La carta raccolta verrà conferita ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi degli artt. 217 e seguenti del d.lgs. 152/2006.
Articolo 24 - Servizio di raccolta differenziata della plastica, degli imballaggi in plastica e contenitori in tetrapak
La raccolta di contenitori ed imballi in plastica (bottiglie di plastica per liquidi compattate, vaschette di plastica per yogurt, gelato, formaggi, vassoi di plastica per dolci, piccoli vasi e barattoli in plastica, che rechino sul fondo il simbolo “riciclabile” etc, meglio specificati nell’apposito allegato all’Accordo Nazionale ANCI/Conai - Corepla) e tetrapak (contenitori per latte, succhi di frutta e poli
- accoppiati in genere) deve essere effettuata, a cura degli utenti, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti di colore “giallo”, con frequenza settimanale su tutto il territorio comunale.
Il sacco non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto.
Il sacco dovrà essere posizionato a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.
La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo autocompattante che, ultimata la raccolta, provvederà al trasporto al centro di selezione. Durante la raccolta potrà anche essere affiancato da mezzi satelliti non compattanti.
E’ ammesso il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche non residenziali, opportunamente individuate. E’ ammesso altresì l'uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il possesso per queste ultime delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione al Comune.
La plastica ed il tetrapak raccolte verranno conferite ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi degli artt. 217 e seguenti del d.lgs. 152/2006.
Articolo 25 - Servizio di raccolta differenziata del vetro, alluminio e banda stagnata
La raccolta del vetro (bottiglie e contenitori in vetro) congiuntamente con piccoli oggetti di metallo (tappi in metallo, lattine, barattoli e simili) destinati a recupero, verrà effettuata con frequenza settimanale su tutto il territorio comunale.
Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza solo ed esclusivamente in appositi bidoncini da 35 lt. o con cassonetti di colore verde di capacità variabile (da 120 a 240 lt).
Il bidoncino o il cassonetto non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto.
Il cassonetto, ben chiuso, dovrà essere posizionato a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili, come previsto dall'art. 15.
La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo non compattante che, ultimata la raccolta, provvederà al trasporto al centro di selezione individuato dal gestore.
I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi degli artt. 217 e seguenti del d.lgs. 152/2006.
Art. 26 - Servizio di raccolta differenziata di oli vegetali provenienti da ristorazione
La raccolta degli oli vegetali e grassi animali provenienti dallo scarto di operazioni relative alla ristorazione collettiva destinati a recupero, verrà effettuata con frequenza almeno mensile su tutto il territorio comunale, comunque garantita in base all’effettiva necessità entro 48 ore dalla chiamata diretta delle utenze o da parte del Comune.
Il materiale dovrà essere conferito direttamente dall’utenza, solo ed esclusivamente in contenitori di proprietà del produttore.
Il contenitore non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto e, ben chiuso, dovrà essere posizionato dall’utenza in luoghi fissi, facilmente accessibili, il più possibile coincidenti con l’accesso a servizio degli stabili interessati.
La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo che potrà provvedere o alla sostituzione del contenitore con uno nuovo o allo svuotamento della stesso. Al termine della raccolta lo stesso mezzo utilizzato provvederà al trasporto al centro di stoccaggio individuato dal gestore.
Articolo 27 - Particolari categorie di rifiuti
Beni durevoli
Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal d.lgs. 22/97:
• frigoriferi, surgelatori e congelatori
• televisori e computer
• lavatrici e lavastoviglie
• condizionatori d’aria
Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:
- ad un rivenditore, contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure
- all’Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani: in quest’ultimo caso il conferimento potrà anche essere effettuato direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Ecologica.
I rifiuti dei beni in oggetto rientrano - ai sensi del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 - nella categoria dei “RAEE” (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e sono oggetto di raccolta differenziata all’interno delle strutture della Piattaforma Ecologica qualora provengano da utenze domestiche del territorio comunale e da rivenditori autorizzati in base al principio “uno contro uno”.
I rifiuti dei frigoriferi, surgelatori e congelatori dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all’estrazione in sicurezza di gas ed oli in essi contenuti.
Imballaggi
Il Titolo II del d.lgs. 22/97, da coordinare con le disposizioni previste dagli artt. 217 e seguenti del d.lgs. 152/2006 :
− ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
− ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l’Anci che stabilisca in particolare “le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero”.
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i “primari” - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.
È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi “terziari” di qualsiasi natura.
È definito “imballaggio per la vendita” o “primario” l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
È definito “imballaggio multiplo” o “secondario” l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.
Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
È definito “imballaggio per il trasporto” o “terziario” l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
È definito “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.
Rifiuti inerti
Sono considerati rifiuti inerti:
• i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
• gli sfridi di materiale da costruzione;
• i materiali ceramici cotti;
• i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili;
• le rocce e i materiali litoidi;
• tempera ad acqua essiccata;
• sanitari.
Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private è consentito il conferimento alla Piattaforma Ecologica nel limite massimo 2 secchi - 2 sanitari .
I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per materiali inerti o specifico impianto di trattamento.
Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento alla Piattaforma Ecologica.
Rifiuti cimiteriali
Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti ai sensi del
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
Tali rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati.
Per gli altri rifiuti che si generano nei cimiteri - fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc. - si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.
Articolo 28 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
È istituita la raccolta differenziata e lo smaltimento dei “rifiuti urbani pericolosi” (c.d. RUP) presso la Piattaforma Ecologica, secondo le attuali normative Statali e Regionali.
Si considerano rifiuti urbani pericolosi:
• le pile e batterie scariche;
• gli accumulatori al piombo esausti;
• i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
• i prodotti farmaceutici inutilizzati e/o scaduti;
• le lampade a scarica e tubi catodici (RAEE);
• le siringhe abbandonate;
• le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
• gli oli minerali usati.
Pile e Batterie scariche
La raccolta separata di pile e batterie scariche viene effettuata mediante appositi contenitori dislocati territorio comunale, nonché presso la Piattaforma Ecologica.
Ne verrà curato il successivo avvio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
Accumulatori al piombo esausti
Gli accumulatori al piombo esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato presso la Piattaforma Ecologica e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.
Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli
utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma Ecologica.
Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori all'interno delle farmacie esistenti sul territorio comunale e presso la Piattaforma Ecologica.
Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
Lampade a scarica e tubi catodici (RAEE)
La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma Ecologica. Il materiale raccolto sarà conferito al Consorzio “RAEE”.
Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma Ecologica.
Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
Oli minerali usati
La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, posizionato presso la Piattaforma Ecologica, per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95.
Articolo 29 – Raccolta frazione vegetale e rifiuti ingombranti
La frazione vegetale proveniente dalla manutenzione di aree a verde ed i rifiuti ingombranti sono raccolti secondo le seguenti modalità:
• conferimento diretto da parte del produttore presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal “Regolamento di Gestione della Piattaforma Ecologica”;
• raccolta domiciliare tramite “servizio a chiamata”.
I rifiuti depositati devono essere avviati al trattamento con frequenza sufficiente al fine di evitare problemi igienico – sanitari.
Articolo 30 – Educazione e informazione alla cittadinanza
Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l’ambiente.
Articolo 31 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata
L’Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi a tipologie di rifiuto per le quali, al momento dell'approvazione del presente regolamento, non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.
Tale atto dovrà specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.
CAPITOLO 3 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Articolo 32 - Definizione
Per rifiuti urbani esterni si intendono:
• i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
• i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico.
Articolo 33 - Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio
Sono comprese le seguenti operazioni principali:
• spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico;
• svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
• pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo;
• pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
• eventuali altri servizi definiti dal Comune.
Il servizio interessa le seguenti superfici:
• strade e piazze classificate comunali;
• strade vicinali classificate di uso pubblico, non sterrate;
• tratti urbani di strade statali e provinciali;
• aree comunali a verde.
Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento è definito dal Comune.
Articolo 34 - Modalità del servizio pulizia manuale e/o meccanizzata
Il servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata comprende lo spazzamento generale completo delle strade e delle aree pubbliche o ad uso pubblico, come definite dal precedente articolo.
La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel contratto che regola il servizio di spazzamento in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.
Il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità stabiliti dal Comune e dal gestore del servizio.
Articolo 35 - Cestini getta carte e porta rifiuti
Al fine di mantenere pulite le aree soggette a spazzamento Gesem o il Gestore del Servizio provvede all’ installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, il cui numero dovrà tenere conto dell'estensione delle zone residenziali, della presenza di esercizi pubblici, della destinazione di aree allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o comportanti la presenza di molte persone, delle zone a forte densità commerciale.
È fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all’interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.
Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini e la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati.
Articolo 36 - Pulizia dei mercati
I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico devono effettuare i conferimenti in modo differenziato secondo le modalità indicate dal Comune.
A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune. I rifiuti prodotti devono essere conferiti in modo differenziato secondo le seguenti modalità:
• cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente
o nei contenitori stabiliti;
• rifiuti organici e frazione residua da smaltire, separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dal Comune;
• altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
Articolo 37 - Pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed altre attività connesse ad esercizi pubblici
Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristorazioni, spettacoli viaggianti, manifestazioni circensi, giostre, ecc.
In caso di feste popolari o comunque di manifestazioni temporanee il Comune con l'autorizzazione prescrive le norme per la raccolta dei rifiuti.
Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni è a cura del Gestore del servizio. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
Articolo 38 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli viaggianti, circhi, luna park e simili
Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste park presente regolamento.
Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con Gesem.
Articolo 39 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte
I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico - recintate e non - nonché i terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, i quali devono inoltre garantire idonee condizioni igienico-sanitarie anche nella gestione comune della raccolta differenziata e depositare i rifiuti negli appositi contenitori/cassonetti senza alcuna dispersione.
Le aree private utilizzate per il deposito dei contenitori dovranno essere mantenute pulite a cura e spese dei proprietari.
Nel caso in cui si riscontreranno depositi incontrollati di rifiuti, in violazione al presente Regolamento e al Titolo III del Regolamento d’Igiene, nonché mantenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie, l'Amministrazione Comunale, se possibile, accerterà l'identità del responsabile, il
quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.
Ove quest’ultimo non sia individuabile, la pulizia è a carico dei rispettivi conduttori, amministratori e/o proprietari, i quali pertanto, dovranno procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
In caso di inadempienza, il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti interessati ed il recupero delle somme anticipate.
Articolo 40 - Carico e scarico di merci
Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima pubblica o di uso pubblico.
In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma.
In caso di inadempienza da parte di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.
Articolo 41 - Volantinaggio
È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo pubblico o ad uso pubblico e privato.
Articolo 42 - Animali domestici
Le persone che conducono animali domestici per le strade, aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenuti ad evitare che questi sporchino a terra con le loro deiezioni.
Qualora ciò si verifichi, sono tenuti personalmente a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole all’interno dei cestini, debitamente chiuse nei sacchetti.
Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la salute pubblica è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di Polizia Locale del Comune.
Articolo 43 - Opere edili
Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del Gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
CAPITOLO 4 - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Articolo 44 - Rifiuti ammessi
Per la disciplina della Piattaforma Ecologica si rimanda all’apposito “Regolamento di Gestione della Piattaforma Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani”.
CAPITOLO 5 - RIFIUTI SPECIALI
Articolo 45 - Istituzione di servizi integrativi
Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali il Comune, in attuazione di quanto previsto dall’artt. 177 e 178 del d.lgs.152/2006 ed ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi, istituisce con apposito provvedimento “servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali e pericolosi”.
Articolo 46 - Rifiuti speciali e pericolosi
I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.
L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:
• nel d.lgs. 22/97, aggiornato dal d.lgs. 8 novembre 1997 n. 389, dalla Legge 9 dicembre 1998 n°426 e successive modifiche e integrazioni, e nell’art. 188 del d.lgs. 152/2006;
• nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
• nelle disposizioni regionali e provinciali.
I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.
In caso di istituzione del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati i produttori potranno accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all’art. 188 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006.
CAPITOLO 6 - OBBLIGHI, DIVIETI E CONTROLLI
Articolo 47 - Vigilanza dei servizi
Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato a Gesem.
Le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, spettano alla Polizia Locale.
Articolo 48 - Abbandono di rifiuti
Qualora si dovessero riscontrare depositi incontrollati di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale, se possibile, accerterà l'identità del responsabile, il quale è tenuto,
ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.
Per le aree ad uso pubblico comunque asservite, la pulizia è a carico del proprietario, i quale pertanto, ove non sia individuabile il responsabile, dovranno procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
In caso di inadempienza, il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti interessati ed il recupero delle somme anticipate.
TITOLO IV - NORME SANZIONATORIE E FINALI CAPITOLO 1 - LE SANZIONI
Articolo 49 - Sanzioni e relativo procedimento
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI, capo 1 del d.lgs. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Di seguito sono riportate le sanzioni previste dal presente regolamento.
VIOLAZIONI | SANZIONI | |
Conferimento di rifiuti senza utilizzo di sacchi o con sacchi non conformi | Da € | 50,00 ad € 500,00 |
Conferimento di rifiuti non differenziato o difforme dalle prescrizioni impartite dal Regolamento | Da € 100,00 ad € 500,00 | |
Conferimento da parte degli operatori di commercio su area pubblica di rifiuti non differenziato o difforme dalle prescrizioni impartite dal Regolamento | Da € 100,00 ad € 500,00 | |
Conferimento di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali e non assimilati nei sacchi o contenitori per le raccolte differenziate o in Piattaforma | Da € 200,00 ad € 500,00 | |
Cernita di rifiuti da cassonetto o da sacchi situati su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico o in Piattaforma Ecologica | Da € | 25,00 ad € 100,00 |
Abbandono di Ingombranti | Da € 200,00 ad € 500,00 | |
Abbandono di rifiuti da demolizione e scavi | Da € 200,00 ad € 500,00 | |
Abbandono di rifiuti, anche se in forma differenziata, su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico o in prossimità della Piattaforma Ecologica | Da € 100,00 ad € 500,00 | |
Esposizione dei rifiuti in orari o giorni diversi da quelli stabiliti dal Regolamento | Da € | 25,00 ad € 100,00 |
Contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali | Da € | 25,00 ad € 100,00 |
Ogni altra violazione al regolamento | Da € | 25,00 ad € 500,00 |
CAPITOLO 2 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 50 - Danno ambientale
Se il fatto illecito inerente l’attività di gestione di rifiuti arreca danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l’autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
Il Comune, d’ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell’ambiente o dei singoli cittadini, esercita l’azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Articolo 51 - Riferimento alla legge
Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto previsto dal combinato disposto del d.lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., della legislazione in materia di rifiuti urbani, e delle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.
Articolo 52 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’espletamento delle procedure previste dallo statuto del Comune.
Allegato 1 - Rifiuti Assimilati ai Rifiuti Urbani
I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività e lavorazioni previste all' art. 7 del presente Regolamento sono:
• che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 22/97;
2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. Imballaggi primari;
5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
10. Paglia e prodotti di paglia;
11. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
13. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. Feltri e tessuti non tessuti;
15. Pelli e simil-pelle;
16. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni;
17. Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
23. Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. Nastri abrasivi;
25. Cavi e materiale elettrico in genere;
26. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
27. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
28. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
29. Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
30. Accessori per l’informatica.
Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, provochi modifiche a tali tipologie, le tipologie assimilabili faranno riferimento alla nuova determinazione.