NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO
NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: “POLO DI SOCIALIZZAZIONE RAGGIO DI SOLE”
LOTTO UNICO: Importo € 658.876,40 al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero. CIG 6935547271
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
IL DIRETTORE
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
PREMESSA
Il presente appalto decorrerà a far data dal giorno della firma del contratto
Tra
Roma Capitale, Municipio Roma X con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx, 00 00000 X.X. 00000000000 X. Xxx 00000000000 nella persona del Direttore della Direzione Socio Educativa Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Roma il 08.05.1956, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in seguito “Roma Capitale”
e
la Società Cooperativa Sociale Presenza Sociale Onlus con sede in Fiumicino, via Tempio della Fortuna 16, c.a.p. 00054, C.F.03217770589 e P.I. 01172661009, rappresentata legalmente dalla sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx nata a Roma il 23.04.1956
premesso che:
Il presente contratto viene trasmesso tramite PEC e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, di conseguenza il rappresentante dell’aggiudicatario dovrà risultare munito di firma digitale
ai sensi dell’art. 32 quarter Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della Legge 15.11.1993, n.461, il Rappresentante Legale dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
con D.D. n. , l’Amministrazione ha autorizzato l’affidamento
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio denominato “Polo di Socializzazione Raggio di Sole”.
Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Codice);
il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora compatibili;
il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 modificato con il P.T.P.C.T. 2017/2018/2019 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n 10 del 31 gennaio 2017;
il “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’
A.N.A.C. in data 29 Luglio 2015;
il “Protocollo di Intesa siglato tra Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X x XXX XXXX 0 per la realizzazione, il coordinamento e l’integrazione territoriale delle funzioni sociali e sanitarie all’interno del Punto Unico di Accesso (PUA)”, siglato il 25.05.2016;
il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
la Legge 328/2000;
il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale configurato per il presente appalto; l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2
DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il presente contratto decorrerà dal 01.03.2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per la durata di 19 mesi. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.
L’esecutore eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità espressamente individuate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
L’esecutore si impegna ad attuare quanto previsto nell’offerta progettuale in termini migliorativi, come di seguito indicato.
Proposte di interventi e/o attività aggiuntive o migliorative rispetto alle prestazioni previste dal capitolato senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione Comunale.
1. Attività “Circle Time”: rivolta agli utenti e strutturata in gruppi. Durata degli incontri un’ora e mezza, frequenza mensile, partecipanti 10 persone per gruppo con livello di intensità assistenziale Alto - Medio Alto – Medio. Personale impiegato: educatore, con la supervisione dello psicologo. Strumenti adottati apposite schede.
2. Interventi “Parent Training”: rivolta ai genitori o nuclei familiari dei ragazzi disabili in carico. Personale impiegato psicologo. Quantificazione un’ora settimanale per complessive 76 ore per 19 mesi.
3. Attività “Spazio Open in Comunità”: è uno spazio polifunzionale aperto ad attività culturali, ricreative. L’attività si articola accogliendo all’interno del Polo di Socializzazione scuole, singoli autori, associazioni culturali. Un evento al mese.
4. Interventi “Gruppo di Narrazione dei Genitori”: Trattasi di una metodologia di lavoro con i genitori che valorizza il loro sapere esperienziale e di condivisione delle problematiche quotidiane al fine di creare relazioni interpersonali. Frequenza e durata degli incontri un gruppo/mese della durata di 2 ore. Personale impiegato uno psicologo/educatore professionale. Tempi e strumenti di verifica a cadenza
semestrale con questionario di soddisfazione e la registrazione del numero dei partecipanti.
5. Attività “Recuperiamo con i Weekend di Sollievo”: proposta di utilizzare le ore di servizio di ore non erogane nelle festività cadenti in giornate infrasettimanali con la realizzazione di weekend di sollievo. Destinatari gruppi di 7/14 utenti, strutture Ostelli, Monasteri, nella provincia di Roma o zone limitrofe. Operatori C1 con rapporto operatore/utente 1/4. Trasporto con automezzi messi a disposizione dall’Organismo aggiudicatario.
6. Attività “Prepariamoci al Lavoro”: elaborazione di possibili progetti di inserimenti lavorativi/stage offerti dal territorio per persone con disabilità e valutazione delle competenze generali e specifiche del soggetto disabile. Personale impiegato un operatore e un educatore.
Art. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa per lo svolgimento del Servizio denominato “Polo di Socializzazione Raggio di Sole” al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta ad € 658.876,40 al netto dell’I.V.A.
Art. 4
ONERI A CARICO DELL’ESECUTORE
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
L’affidatario eseguirà tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell’offerta tecnica presentata dall’Organismo aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:
Descrizione attività | Principale | CPV |
Polo di Socializzazione Raggio di Sole | PRINCIPALE | 98390000-3 |
1. Il Piano di Intervento Individuale (PII) verrà redatto dagli operatori del Servizio Sociale in stretta collaborazione con il personale della ASL Roma D e sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio X, dall’ esecutore aggiudicatario definitivo del servizio e dall’utente e/o familiare e/o amministratore di sostegno.
2. La presa in carico dell’utente da parte dell’aggiudicatario definitivo dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Piano di Intervento Individuale dalle parti interessate ed avrà durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione.
3. L’aggiudicatario definitivo del Servizio potrà accogliere un numero giornaliero di massimo 30 utenti disabili. Questi ultimi potranno frequentare la struttura fino ad un massimo di n. 8 ore giornaliere che saranno comprensive dei tempi di trasporto dal proprio domicilio al Polo di Socializzazione solo per gli utenti disabili che ne hanno fatto richiesta, in tal caso l’Esecutore Aggiudicatario del Servizio dovrà garantire il trasporto in forma gratuita.
4. Relativamente ai mezzi di trasporto che potranno essere di proprietà dell’Esecutore Aggiudicatario del Servizio offerente e/o in leasing, dovrà essere garantito almeno l’utilizzo di 1 Minibus con allestimento idoneo per trasporto disabili; i costi di trasporto si intendono comprensivi di: autista, assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e usura.
5. L’aggiudicatario definitivo dovrà inoltre prevedere un servizio di catering all’ interno della sede per il vitto. Il pasto sarà a carico degli utenti che potranno scegliere se avvalersi del servizio di catering scelto dall’Organismo oppure provvedere in modo autonomo. Il costo del pasto non potrà essere superiore a € 6,00 ed il menu dovrà essere in linea con i fabbisogni nutrizionali; inoltre dovrà prevedere una rotazione delle pietanze su un periodo di almeno 4 settimane per evitare il ripetersi dello stesso pasto, impegnandosi a fornire alla persona interessata e/o alla famiglia e/o all’ amministratore di sostegno copia del menù stagionale (estivo/invernale).
6. L’Avvio delle attività di gruppo e laboratoriali a seguito della predisposizione di un cronoprogramma effettuata sulla base delle attività inserite nel Piano di Intervento Individuale prevedendo un monitoraggio cos tante sullo svolgimento e sui risultati delle attività rispetto agli obiettivi perseguiti.
7. L’Esecutore Aggiudicatario del Servizio dovrà includere nel proprio organico figure professionali funzionali alla realizzazione del progetto e sarà tenuto a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali .
8. L’aggiudicatario definitivo del Servizio provvederà a mettere a disposizione della Stazione Appaltante:
a) copia del Piano di Intervento Individuale sottoscritto dalle parti;
b) il cronoprogramma delle attività laboratoriali funzionali alle diverse tipologie di intervento rispondenti ai bisogni rilevati per tipologia di utenti, prevedendo anche eventuali variazioni dovute ai cambiamenti meteorologici. Esso dovrà inoltre essere affisso in una zona comune e visibile della struttura e dovrà essere consegnato alla persona ospite e/o ai suoi familiari e/o amministratore di sostegno;
c) il cronoprogramma dei pulmini con gli orari di partenza e di arrivo per la gestione del trasporto dei singoli utenti;
d) il registro degli operatori impiegati nel progetto con relativa responsabilità e attività laboratoriale;
e) il foglio firma giornaliero, con relativo orario di ingresso e di uscita per rilevare la presenza degli utenti nella sede;
f) il diario giornaliero degli avvenimenti rilevanti;
g) il registro di eventuali supporti sanitari;
h) la scheda di verifica con cadenza almeno semestrale delle attività inserite nel Pian o di Intervento Individuale rispetto agli obiettivi perseguiti;
i) la scheda di verifica delle attività laboratoriali funzionali al progetto rispetto agli obiettivi perseguiti;
j) le polizze assicurative, che verranno consegnate alla stazione appaltante prima d ella sottoscrizione del contratto d’appalto.
9. L’aggiudicatario definitivo del Servizio si impegna infine:
a garantire la copertura assicurativa a favore dei soggetti inseriti e contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi con esonero dell’Amministrazione Capitolina da ogni responsabilità al riguardo;
ad inviare ogni 4 mesi una relazione scritta sull’andamento generale del progetto;
ad incontrare ogni 6 mesi le famiglie delle persone inserite e ad informarle sia sulle attività svolte che su eventuali variazioni del progetto precedentemente concordato;
a stabilire almeno 2 incontri per l’intera durata del progetto con gli operatori del Servizio Sociale e i familiari degli ospiti.
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e dei relativi titoli professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità prop oste in sede di offerta migliorativa.
Art. 5
SOSPENSIONI O RIPRESE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto su indicazione del R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.NA.C. ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.
In caso di sospensione, il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal
R.U.P. per rag ioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino s ei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'X.X.XX.
I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento
Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione del contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, individuato dal R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.NA.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni oggetto del presente contratto nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante .
Xxxx'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare le prestazioni oggetto del presente contratto nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma
5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 6
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, sub criteri, motivazionali e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti di gara ed in particolare nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
L’esecutore si impegna ad attuare quanto previsto nell’offerta progettuale in termini migliorativi.
Termini di esecuzione
Art. 7
TERMINI DI ESECUZIONE E PENALITA'
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C.;
b) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio, anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
c) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal
R.U.P. o dal D.E.C.;
e) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C..
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 8 CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI A MISURA
Il presente appalto è dato a misura. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del presente schema di contratto.
Art. 9 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio, conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Art. 10
CONTROLLI – LIVELLI DI QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI
In corrispondenza del raggiungimento di 3 mesi di attività il direttore dell’esecuzione del contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 3 mesi;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso 3 mesi giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice
Art. 11
SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI COMPETENZE SPECIFICHE DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.
Il R.U.P. ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C.. Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P. le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale.
Si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte
dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni previste, ai sensi dell’ art. 102 del Codice. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Responsabile Unico del procedimento congiuntamente al D.E.C. rilascia il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 12
MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 13 GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa
ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15% di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità;
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi coincidente con la determinazione dirigenziale di approvazione del certificato medesimo.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o
G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 14
ASSICURAZIONI A CARICO DELL’ESECUTORE
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante
Art. 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali con funzioni di tutela per disabili e data la natura complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso.
Art. 16 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.
3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA – UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 “PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, per le attività sensibili che potrebbero essere oggetto del servizio.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale –Municipio X Direzione Socio Educativa l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti, qualora ricorrenti nella fattispecie:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 18
PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 40 DEL 27 FEBBRAIO 2015 MODIFICATO CON IL P.T.P.C.T.
2017/2018/2019 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N 10 DEL 31 GENNAIO 2017
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità” modificato con il P.T.P.C.T. 2017/2018/2019 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n 10 del 31 gennaio 2017”.
Come accettato dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del Bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della
L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l’art. 108 del Codice.
In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
a.4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi dai seguenti:
a.4.1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) del Codice (servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale) e 106, comma 1, lett. c) del Codice (varianti in corso d'opera) è stata superata la soglia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale;
b1) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice (modifiche a seguito di errori o omissioni del progetto a base di gara), il valore della modifica superi entrambi i seguenti valori:
b.1.1) la soglia comunitaria;
b.1.2.) il 10 per cento del valore iniziale del contratto;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica di conformità verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del
R.U.P. (o del D.E.C. entro 7 giorni lavorativi dalla avvenuta consegna.
Art. 20 PROROGA
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 21 QUINTO D’OBBLIGO
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 22
INTERPELLO IN ANALOGIA A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 110 DEL CODICE
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 23
RECESSO DEL CONTRATTO
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella
L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 24
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 25
CLAUSOLA PERIODICA DI REVISIONE DEI PREZZI
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata dell’accordo quadro, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.
L’adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.
Al fine della determinazione dei costi standardizzati l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Fino all'adozione delle tabelle di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 213 del Codice, potrà essere utilizzato quale strumento comparativo, l’indice ISTAT FOI (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
Art. 26
SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Art. 27 CLAUSOLE VESSATORIE
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Il Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxx