CONVENZIONE
CITTA' DI SERIATE (c_i628) - Codice AOO: AOOSERIATE - Reg. nr.0047465/2020 del 16/11/2020
CONVENZIONE
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE SERIATE LAGHI (SBI SERIATE LAGHI)
Approvata da con atto n° nella seduta del
Approvata dalla Conferenza dei Comuni del 5 novembre 2020
INDICE
Art. 1 | – Istituzione | pag. | 3 |
Art. 2 | – Comune Centro Sistema, Sede, Durata, Recesso | pag. | 3 |
Art. 3 | – Finalità | pag. | 4 |
Art. 4 | – Funzioni delegate al Comune Centro Sistema | pag. | 5 |
Art. 5 | – Livelli di servizio | pag. | 5 |
Art. 6 | – Programmi pluriennali e piani annuali delle attività | pag. | 6 |
Art. 7 | – Finanziamento | pag. | 6 |
Art. 8 | – Organi | pag. | 7 |
Art. 9 | – Conferenza dei Comuni | pag. | 7 |
Art. 10 | – Presidente e Vice Presidente | pag. | 8 |
Art. 11 | – Ufficio di Presidenza | pag. | 8 |
Art. 12 | – Commissione tecnica | pag. | 9 |
Art. 13 | – Coordinatore | pag. | 10 |
Art. 14 | – Xxxxx attuativa | pag. | 10 |
Art. 15 | – Norme finali e transitorie | pag. | 10 |
Art. 1 – Istituzione
1. Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25 e dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000 è istituito il Sistema Bibliotecario Intercomunale Seriate Laghi il cui ambito territoriale, così come definito dalla deliberazione della Giunta provinciale di Bergamo n. 560 del 15 novembre 2001, che comprende i 62 Comuni facenti parte dei seguenti bacini territoriali:
• Alto Sebino con Comune di riferimento Lovere. Bacino territoriale comprendente n. 10 Comuni:
Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere;
• Monte Bronzone e Basso Sebino con Comune di riferimento Sarnico. Bacino territoriale comprendente n. 12 Comuni:
Adrara San Xxxxxxx, Adrara San Xxxxx, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola, Viadanica, Vigolo, Villongo;
• Seriate con Comune di riferimento Seriate. Bacino territoriale comprendente n. 21 Comuni: Albano S. Alessandro, Xxxxxxxxx, Bolgare, Brusaporto, Calcinate, Castelli Calepio, Cavernago, Chiuduno, Costa di Mezzate, Gorle, Grassobbio, Grumello del Monte, Montello, Mornico al Serio, Orio al Serio, Palosco, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Telgate, Torre de’ Roveri;
• Val Cavallina con Comune di riferimento Trescore Balneario. Bacino territoriale comprendente n. 19 Comuni:
Xxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxx, Carobbio degli Angeli, Casazza, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Endine, Entratico, Gorlago, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, San Paolo d’Argon, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano, Zandobbio.
2. Il Sistema Bibliotecario Intercomunale Seriate Laghi è costituito formalmente e funzionalmente tra i Comuni che approvano la presente Convenzione.
I Comuni possono partecipare al Sistema Bibliotecario anche attraverso Unioni di Comuni o attraverso la Comunità Montana di appartenenza a condizione che l’Unione di Comuni o la Comunità Montana rappresenti tutti i Comuni in esse associati. In tale caso l’Unione di Comuni o la Comunità Montana assume tutti i diritti e doveri stabiliti dalla presente Convenzione in nome e per conto dei Comuni che rappresenta.
Anche i Comuni privi di biblioteca possono far parte del Sistema Bibliotecario.
La funzionalità del Sistema è garantita attraverso la progressiva adesione dei Comuni che di volta in volta entrano a far parte del Sistema, con progressivo e automatico adeguamento degli organi del Sistema previsti ai successivi articoli.
Il Sistema Bibliotecario Seriate Laghi intende configurarsi all’interno del bacino territoriale di riferimento come “sistema aperto”, promuovendo forme di collaborazione con enti e istituzioni - anche di titolarità diversa - presenti nel territorio (biblioteche scolastiche, biblioteche speciali e specialistiche, comunità montane, centri di documentazione, studio e formazione, ecc…) che ne condividano gli obiettivi.
Art. 2 – Comune Centro Sistema, Sede, Durata, Recesso
1. Il Comune di Seriate ha la funzione di Comune Centro Sistema e di riferimento. Tutte le attività, le procedure, gli atti di gestione necessari al funzionamento del Sistema Bibliotecario sono assicurati dal Comune Centro Sistema secondo le norme di legge e nel rispetto della sua disciplina interna.
2. La sede formale e operativa del Sistema è individuata dal Comune di Seriate, tra le sue strutture ed articolazioni.
3. La presente convenzione ha durata sino al 31.12.2023.
4. La presente convenzione potrà essere risolta per volontà espressa da almeno la metà più uno dei membri della Conferenza dei Comuni.
5. È consentito al singolo Comune di recedere dalla presente convenzione con comunicazione scritta da trasmettere al Comune Centro Sistema entro il 30 giugno ed avrà effetto dall’inizio dell’anno successivo con conseguente esonero dall’obbligo di pagamento delle correlative quote, fatti salvi tutti gli obblighi pendenti fino al completo assolvimento. Il termine di preavviso è richiesto per salvaguardare un’adeguata programmazione delle attività annuali sulla base di entrate certe da parte dei Comuni aderenti al Sistema. Il recesso del singolo Comune non comporta lo scioglimento della Convenzione nemmeno nel caso in cui receda il Comune Centro Sistema, a condizione che entro sei mesi un altro Comune partecipante al medesimo Sistema Bibliotecario dichiari di voler far assumere alla propria biblioteca il ruolo di Biblioteca Centro Sistema, senza opposizione da parte della maggioranza degli altri partecipanti. In tal caso i beni del Sistema vengono trasferiti al nuovo Comune Centro Sistema e della modifica vengono informate la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia.
Art. 3 – Finalità
1. Il Sistema Bibliotecario ha lo scopo di razionalizzare i servizi offerti dalle biblioteche dei Comuni aderenti, realizzando maggiori livelli di efficienza ed efficacia attraverso economie di scala e lo sfruttamento delle nuove tecnologie e delle reti informatiche.
2. Il campo d’azione degli interventi riguarda l’accesso all’informazione da parte dei cittadini attraverso:
- il coordinamento delle acquisizioni di tipo librario e documentario, fatta salva l’autonomia di ciascun ente aderente;
- l’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e delle reti;
- la fruizione e la circolazione dei documenti;
- la promozione della lettura, dei servizi offerti e delle collezioni;
- la raccolta dei dati statistici utili a fissare obiettivi di gestione bibliotecaria;
- la collaborazione con la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia per l’attivazione delle funzioni di loro competenza;
- la predisposizione ed il coordinamento dei servizi amministrativi comuni o di carattere generale per le biblioteche associate al Sistema;
- la collaborazione con gli altri sistemi bibliotecari.
3. In particolare, il Sistema Bibliotecario ha le seguenti finalità:
a. attuare piani di sviluppo per portare la realtà bibliotecaria del Sistema a standard e livelli di servizio di eccellenza;
b. attuare una rete integrata delle strutture e dei servizi bibliotecari e documentari esistenti sul territorio;
c. coordinare i servizi bibliotecari ed archivistici con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;
d. coordinare, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, l’acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari posseduti dalle biblioteche aderenti al Sistema;
e. collaborare alla realizzazione di sistemi informativi coordinati che favoriscano la conoscenza e l’utilizzazione dei beni librari e documentari esistenti sul territorio regionale e l’accesso alla rete di informazione bibliografica nazionale;
f. promuovere attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche.
Le priorità e le modalità di realizzazione dei compiti sono fissate nei programmi pluriennali tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali e del coordinamento e dell’organizzazione dei servizi attuati e gestiti attraverso l’adesione alla Rete, costituita in collaborazione con gli altri Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo.
4. Al perseguimento delle finalità concorrono tutte le biblioteche che aderiscono al Sistema, assicurando livelli di servizio corrispondenti a quanto previsto dalla presente Convenzione.
Art. 4 – Funzioni delegate al Comune Centro Sistema
1. Il Comune Centro Sistema, svolge tutte le funzioni amministrative per conto del Sistema e ne gestisce i fondi attuando, attraverso l’adozione di tutti i necessari provvedimenti amministrativi, le decisioni della Conferenza dei Comuni e dell’Ufficio di Presidenza. Rinvia per il riesame agli Enti ed agli organi competenti i progetti e i programmi assunti da questi in caso di insufficiente copertura finanziaria o di riscontro di inesattezze, irregolarità o illegittimità. Il Comune Centro Sistema provvede a dare esecuzione agli atti di impegno e liquidazione assunti per le attività e gli interventi nell’interesse del Sistema, fatta salva la disponibilità negli appositi capitoli di Bilancio.
2. Gli organi attraverso cui opera il Sistema in virtù della presente Convenzione non si sovrappongono all’attività dei Servizi, degli Uffici, degli Organi e dei regolamenti dei singoli Comuni, di cui si riconosce, si assicura e si valorizza l’autonoma esplicazione. Essi tendono precipuamente ad omogeneizzare e razionalizzare i servizi e gli interventi in materia di biblioteche, a organizzare in forma associata le discipline, i servizi, le attività, gli interventi e i progetti previsti sulla base dei programmi pluriennali regionali o decisi dagli Organi del Sistema, coordinandone l’esecuzione.
3. Al Comune Centro Sistema compete l’organizzazione e la gestione amministrativa e contabile di iniziative, attività, progetti e servizi di interesse comune in favore di tutti o di una parte dei Comuni partecipanti alla presente Convenzione in attuazione delle decisioni degli organi di governo del Sistema. A questo fine il Comune Centro Sistema:
a. adotta le deliberazioni e gli atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema;
b. mette a disposizione il personale necessario al funzionamento del Sistema con oneri a carico del Sistema stesso;
c. gestisce anche contabilmente le risorse del Sistema;
d. mette a disposizione o individua adeguati spazi per gli uffici e il personale assegnato al Sistema;
e. stipula convenzioni con soggetti pubblici o privati secondo le indicazioni della Conferenza dei Comuni.
4. Le attività da gestirsi in forma associata e, comunque, gli interventi, i progetti e i servizi associati, con particolare riferimento a quelli previsti dall’art. 3 della presente Convenzione, sono affidati dai Comuni al Comune Centro Sistema. Le funzioni, gli atti e i procedimenti che comportano, presuppongono o implicano l’approvazione di deliberazioni di organi collegiali o determinazioni dirigenziali e la cui efficacia si vuole sia estesa a tutti i Comuni associati sono espressamente delegati dai Comuni associati al Comune Centro Sistema. In particolare è delegata al Comune Centro Sistema, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi del Sistema, l’adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti necessari per la gestione di progetti di cooperazione con soggetti pubblici e privati, nonché l’adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti per l’assegnazione di incarichi e appalti nell’interesse del Sistema Bibliotecario e dei Comuni ad esso aderenti.
Art. 5 – Livelli di servizio
1. I Comuni si impegnano a garantire l’efficace funzionamento dei servizi bibliotecari con sedi e personale idonei, in conformità alle leggi vigenti e alle indicazioni e disposizioni regionali in materia di biblioteche. Lo scopo della cooperazione attuata attraverso l’istituzione del Sistema Bibliotecario è quello di garantire, attraverso una duratura forma di collaborazione, una ripartizione equa delle risorse economiche tra i singoli Comuni, il Sistema Bibliotecario, altri enti e istituzioni presenti sul territorio, al fine di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di accedere alle risorse librarie e documentarie dell’intero Sistema.
Art. 6 – Programmi pluriennali e piani annuali delle attività
1. La Conferenza dei Comuni approva i programmi pluriennali triennali e i piani annuali delle attività del Sistema entro il 30 ottobre.
2. Il Comune Centro Sistema adotta, tramite i suoi organi ed entro 30 giorni dall’approvazione da parte della Conferenza di Comuni, i conseguenti atti deliberativi ed amministrativi, iscrivendo a bilancio le spese necessarie e le entrate previste.
3. I programmi pluriennali e i piani annuali individuano gli obiettivi generali da perseguire nel periodo di riferimento precisando:
a. gli interventi da realizzare per il consolidamento e funzionamento del Sistema e per il suo sviluppo, anche attraverso il potenziamento ed il consolidamento delle biblioteche associate e l’intervento su singole realtà bibliotecarie che svolgono interventi significativi all’interno del Sistema;
b. i servizi da potenziare e da sviluppare, anche in forma associata, per le finalità di cui all’art. 3;
c. le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
d. le previsioni di finanziamento per i diversi interventi e servizi e le modalità di verifica dei risultati.
Art. 7 – Finanziamento
1. Al finanziamento delle attività del Sistema Bibliotecario si provvede con i fondi costituiti da:
a. le quote annuali dei Comuni associati, determinate annualmente dalla Conferenza dei Comuni, formate da:
i. aliquota ordinaria di adesione al Sistema;
ii. eventuale aliquota straordinaria calcolata in relazione agli oneri derivanti dall’attuazione di particolari interventi o attività decisi dalla Conferenza dei Comuni;
b. contributi e finanziamenti di Regione e Provincia;
c. eventuali quote aggiuntive o contributi straordinari versati da enti e istituzioni pubblici e privati per particolari progetti o sulla base di accordi o convenzioni approvati dalla Conferenza dei Comuni;
d. entrate derivanti dalla gestione di servizi, attrezzature e iniziative del Sistema Bibliotecario Seriate Laghi;
e. sponsorizzazioni e altre entrate ordinarie o straordinarie.
2. L’importo dell’aliquota ordinaria massima è pari a € 0,45 per abitante e può essere diminuita in caso di raggiungimento degli indicatori riferiti all’investimento di ogni Comune in relazione al servizio bibliotecario. Gli indicatori saranno stabiliti dalla Conferenza dei Comuni entro il mese di ottobre di ogni anno al fine di consentire ad ogni Comune associato di prevederne l’importo nella proposta del proprio Bilancio di previsione dell’anno successivo.
3. I Comuni associati devono provvedere ad inserire nel proprio Bilancio di previsione lo stanziamento previsto per le quote annuali e provvedere al versamento delle quote al Comune Centro Sistema in un’unica soluzione entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di riferimento.
4. I finanziamenti derivanti dalle quote associative concorrono alla copertura dei costi fissi di gestione del Sistema, compresi gli oneri per il coordinamento. Oltre alle spese sostenute per il personale messo a disposizione del Sistema, il Sistema Bibliotecario assicura al Comune Centro Sistema, in relazione all’attività amministrativa da esso svolta nell’interesse comune, un rimborso forfetario annuale per le spese vive (locali, utenze, personale, attrezzature, ecc.) pari al 5% del consuntivo di spesa totale del sistema stesso riferito all’anno precedente. Detta quota potrà essere compensata con l’importo corrispondente alla quota pro capite annuale che il Comune Centro Sistema è tenuto a versare.
5. I fondi del Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, utilizzati per la gestione e la realizzazione dei servizi e delle attività, sono affidati per la gestione amministrativa e contabile al Comune Centro Sistema. La Conferenza dei Comuni può decidere di designare a maggioranza dei presenti un Comune diverso al ruolo di Tesoriere dei fondi del Sistema fissando altresì la quota di riconoscimento forfetario a detto Comune all’interno della percentuale prevista all’articolo precedente.
Art. 8 – Organi
1. La consultazione e la partecipazione dei Comuni Convenzionati si realizzano mediante gli organi politici e tecnici del Sistema Bibliotecario che sono:
a. Conferenza dei Comuni;
b. Presidente del Sistema;
c. Ufficio di Presidenza;
d. Commissione tecnica;
e. Coordinatore.
Art. 9 – Conferenza dei Comuni
1. La Conferenza dei Comuni è composta dai Sindaci o dai Presidenti delle Unioni dei Comuni (o dagli Assessori o dai Consiglieri Comunali appositamente delegati) degli Enti che aderiscono al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della presente convenzione.
2. Si riunisce di regola almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti alla data della richiesta. La convocazione viene effettuata con almeno cinque giorni di preavviso a mezzo posta elettronica certificata e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
3. Per la validità della Conferenza è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti e la rappresentanza del 50% più uno della popolazione dei Comuni aderenti in prima convocazione e un quarto degli stessi in seconda convocazione. La seconda convocazione è normalmente effettuata nello stesso giorno, a distanza di un’ora dalla prima convocazione. Per l’esame di particolari problemi possono essere invitati alle riunioni della Conferenza rappresentanti di istituzioni, enti o associazioni, tecnici e operatori di ditte, senza diritto di voto.
4. La Conferenza dei Comuni delibera con sistema ponderato che tiene conto sia della maggioranza dei Comuni votanti che del numero degli abitanti calcolati al 31 dicembre dell’anno precedente. L’espressione del voto è, di norma, palese salvo quando concerne argomenti riguardanti persone e nei casi in cui la normativa vigente prevede il ricorso al voto segreto.
5. Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti di membri presenti e votanti; detta maggioranza deve rappresentare anche la maggioranza della popolazione dei Comuni presenti. Qualora questa condizione non si verifichi la proposta si intende non approvata.
6. Per approvare le proposte di modifica alla presente convenzione ogni Comune dispone di un voto non facendosi luogo al voto ponderato. In tale circostanza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Le proposte di modifica adottate sono trasmesse ai Comuni aderenti per l’approvazione da parte degli organi competenti.
7. A seguito delle consultazioni elettorali amministrative, i singoli Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, comunicano al Comune Centro Sistema, con nota sottoscritta dai Sindaci eletti, i nominativi dei nuovi membri.
8. Spetta alla Conferenza dei Comuni:
a. approvare su proposta dell’Ufficio di Presidenza i programmi pluriennali e i piani annuali delle attività unitamente alle relative previsioni di spesa;
b. determinare gli obiettivi e gli indirizzi generali di sviluppo, fissando le priorità di attuazione;
c. predisporre e approvare le eventuali proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre agli organi deliberativi degli Enti aderenti al Sistema;
d. verificare il rendiconto della gestione finanziaria e delle attività svolte nell’anno precedente;
e. eleggere i quattro membri dell’Ufficio di Presidenza e il Vice presidente;
f. incaricare il Comune Centro Sistema alla stipula dei contratti e delle convenzioni a nome e per conto del Sistema;
g. definire i criteri di individuazione dei Comuni per accedere ai servizi o alle attività promossi dal Sistema su proposta della Commissione Tecnica.
9. Alle riunioni, che hanno luogo di norma presso il Comune Centro Sistema, partecipa di diritto il Dirigente del Comune Centro Sistema responsabile del Sistema Bibliotecario, se le sue funzioni non sono ricoperte dal Coordinatore, e il Coordinatore del Sistema con compiti consultivi, di assistenza tecnica e di redazione dei verbali.
10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione per il funzionamento della Conferenza si fa riferimento al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e – in quanto compatibile – al regolamento degli organi istituzionali del Comune Centro Sistema.
Art. 10 – Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente è il Sindaco o l’Assessore da egli delegato del Comune Centro Sistema.
2. Il Presidente:
a. convoca e presiede la Conferenza dei Comuni e l’Ufficio di Presidenza;
b. ha la rappresentanza del Sistema;
c. dispone l’attuazione dei progetti e delle attività annuali del Sistema;
d. cura i rapporti con i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni dei Comuni presenti sul territorio nonché con la Provincia e la Regione e firma corrispondenza e atti inerenti alla propria competenza funzionale;
e. attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza dei Comuni e dall’Ufficio di Presidenza.
3. Il Vice Presidente:
x. è eletto dalla Conferenza dei Comuni al suo interno. Per l’elezione è necessaria la presenza della meta più uno dei Comuni convenzionati in prima convocazione o di un quarto degli stessi in seconda convocazione e non si fa luogo al voto ponderato. Ogni Comune può esprimere una sola preferenza e risulta eletto il nominativo più votato. A parità di voti si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due nominativi parimenti votati;
b. è membro di diritto dell’Ufficio di Presidenza;
c. fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 11 – Ufficio di Presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente che di diritto è il Sindaco o l’Assessore delegato del Comune Centro Sistema, dal Vice Presidente e da quattro membri eletti in seno alla Conferenza dei Comuni e rappresentativi dei bacini territoriali di cui all’art. 1.
2. Per l’elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei Comuni convenzionati in prima convocazione o di un quarto degli stessi in seconda convocazione e non si fa luogo al voto ponderato. L’elezione dei quattro membri di cui all’art. precedente avviene con quattro votazioni distinte una per ogni bacino territoriale di cui all’art. 1. Per ogni elezione è possibile procedere alla votazione solo nel caso in cui siano presenti la metà più uno dei Comuni convenzionati in prima convocazione o di un quarto degli stessi in seconda convocazione. Per ogni elezione si procede a votazione da parte di tutti i presenti del bacino di riferimento e ogni votante può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il
nominativo maggiormente votato e in caso di parità tra due nominativi si procede al ballottaggio.
3. Si riunisce di norma 4 volte l’anno su convocazione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno tre membri. La convocazione viene effettuata con almeno cinque giorni di preavviso a mezzo lettera e/o posta elettronica.
4. L’Ufficio di Presidenza si configura quale organo esecutivo di supporto alla Conferenza dei Comuni e in particolare svolge i seguenti compiti:
a. preparare le sedute e dei lavori della Conferenza dei Comuni;
b. dare attuazione alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Comuni, elaborando i progetti, le azioni e gli interventi attuativi dei programmi generali e degli indirizzi approvati dalla Conferenza dei Comuni;
c. sostituirsi alla Conferenza dei Comuni qualora si renda necessaria l’assunzione di decisioni o atti urgenti ed indifferibili anche per la modifica o l’integrazione di progetti esecutivi, fatta salva tempestiva informativa alla Conferenza dei Comuni per la ratifica delle decisioni assunte;
d. svolgere specifiche attività e funzioni assegnate dalla Conferenza dei Comuni.
5. Alle riunioni, che hanno luogo di norma presso il Comune Centro Sistema, partecipa di diritto il Dirigente del Comune di Seriate responsabile del Sistema Bibliotecario, se le sue funzioni non sono ricoperte dal Coordinatore, e il Coordinatore del Sistema con compiti consultivi, di assistenza tecnica e di redazione dei verbali.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 4 membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 12 – Commissione tecnica
1. La Commissione tecnica è un organo consultivo, propositivo e di studio in ordine agli aspetti tecnico-biblioteconomici delle attività del Sistema ed è composta dai diretti responsabili o loro delegati delle Biblioteche degli Enti aderenti che ricoprono il ruolo di bibliotecari, assistenti di biblioteca o operatori di biblioteca incaricati, anche se non di ruolo, e dal coordinatore del Sistema Bibliotecario. Nelle strutture dove sono presenti più operatori, assistenti e bibliotecari, è facoltà del singolo responsabile di biblioteca essere affiancato da uno o più operatori della propria biblioteca con funzioni puramente consultive.
2. La partecipazione alle riunioni della Commissione, che si riunisce di norma almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il Coordinatore o almeno un terzo dei componenti ne ravvisi la necessità, è diritto/dovere dei componenti, che vi prendono parte in tempo - lavoro, compatibilmente con le esigenze del servizio. Le riunioni della Commissione possono essere svolte per argomenti brevi e urgenti (in tal caso anche senza preavviso) anche durante le riunioni dedicate all’acquisto coordinato. Gli eventuali assenti prenderanno visione degli argomenti trattati attraverso il verbale e potranno evidenziare osservazioni scritte entro tre giorni. La convocazione viene effettuata con almeno cinque giorni di preavviso a mezzo lettera e/o posta elettronica e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione.
3. La Commissione Tecnica è presieduta dal Coordinatore del Sistema e decide a maggioranza dei voti dei presenti, escluso il Coordinatore. Al termine di ogni riunione viene redatto un verbale in forma riassuntiva a cura del Coordinatore da inviare ai membri della Conferenza dei Comuni tramite i membri della Commissione Tecnica che ne prendono così visione.
4. Esercita funzioni scientifiche, tecniche e organizzative inerenti all’attività del Sistema fornendo supporto e consulenza e formulando proposte e progetti al Coordinatore per la stesura dei Programmi pluriennali, dei Piani annuali delle attività, del bilancio, del consuntivo e della verifica delle attività del Sistema, da sottoporre alla Conferenza dei Comuni e all’Ufficio di Presidenza. In particolare coordina gli acquisti del materiale librario e documentario, anche in forma centralizzata e coordinata.
5. La Commissione tecnica può lavorare per Gruppi di lavoro, formati di norma da alcuni membri della Commissione stessa, per l’elaborazione e la realizzazione dei progetti contenuti nei programmi pluriennali e nei piani annuali delle attività.
6. I membri della Commissione Tecnica possono ricevere singolarmente o per gruppi, ove si tenga conto della professionalità e delle competenze, incarichi da parte del Presidente o della Conferenza dei Comuni per la realizzazione di particolari progetti.
Art. 13 – Coordinatore
1. Il Coordinatore del Sistema è, di norma, un dipendente del Comune Centro Sistema, di ruolo o con incarico professionale a tempo determinato, di qualifica funzionale di norma non inferiore alla D e verrà assegnato alla dotazione di personale del Sistema Bibliotecario. Al fine di garantire l’indispensabile continuità alle attività del Sistema, è opportuno che il contratto non sia inferiore ai tre anni. In caso di assenza o impedimento di tale figura le funzioni vengono svolte da personale idoneo individuato dal Dirigente del Comune Centro Sistema responsabile del Sistema Bibliotecario.
2. Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario:
a. assiste alle riunioni della Conferenza dei Comuni e dell’Ufficio di Presidenza e ne redige i verbali in forma riassuntiva;
b. convoca e presiede la Commissione tecnica del Sistema e ne redige i verbali in forma riassuntiva;
c. provvede al collegamento fra la Conferenza dei Comuni, il Presidente della Conferenza, l’Ufficio di Presidenza e la Commissione Tecnica;
d. cura la realizzazione dei piani, progetti e interventi decisi dagli organi di governo e l’organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema, predisponendo gli atti amministrativi e contabili necessari;
e. cura, in collaborazione con il personale responsabile delle biblioteche associate, le verifiche periodiche sui servizi ed i risultati degli interventi effettuati, riferendone alla Conferenza dei Comuni in una relazione annuale sullo stato del Sistema e delle biblioteche associate;
f. fornisce consulenza bibliografica e informatica per quanto concerne il software gestionale delle biblioteche.
Art. 14 – Xxxxx attuativa
1. La presente Convenzione sostituisce e annulla le precedenti stipulate dai Comuni. Nel periodo transitorio agli Organi del Sistema partecipano tutti i Comuni aderenti al precedente Sistema ma con diritto di voto solo per i Comuni che hanno approvato la nuova convenzione.
2. La seduta di insediamento della Conferenza dei Comuni potrà essere convocata qualora almeno un terzo dei Comuni del bacino territoriale abbiano deliberato l’adesione al Sistema e l’approvazione della presente Convenzione.
3. I Comuni restanti diverranno membri di diritto non appena deliberato quanto di competenza e senza ulteriori atti formali di convalida.
Art. 15 – Norme finali e transitorie
1. Qualora non fosse possibile validamente convocare la Conferenza dei Comuni per almeno due volte consecutive, il Presidente provvederà ad avocare i compiti della Conferenza garantendo tramite il coordinatore l’adozione dei provvedimenti necessari e urgenti per garantire le attività previste e per le quali è disponibile la copertura finanziaria.
2. Successivamente, rinnovati inutilmente per almeno altre due volte i tentativi di convocazione della Conferenza dei Comuni, il Sistema è da ritenersi di fatto sciolto. Il Presidente provvederà come ultimo atto a comunicare l’avvenuto scioglimento alla Provincia e alla Regione.
3. In caso di scioglimento del Sistema i fondi eventualmente ancora disponibili e specificatamente iscritti a bilancio per le attività del Sistema verranno trasferiti ai Comuni facenti parte del Sistema in misura proporzionale al numero di abitanti.
4. Possono aderire alla presente convenzione anche altri enti pubblici o privati diversi dai Comuni di cui all’art. 1, in qualità di enti aderenti alla convenzione con apposito atto qualora ne facciano richiesta alla Conferenza dei Comuni.