DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO AL FONDO DI CONTROGARANZIA DI FIN.PROMO.TER S.C.P.A.
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO AL FONDO DI CONTROGARANZIA DI FIN.PROMO.TER S.C.P.A.
ADDENDUM EMERGENZA COVID-19
PREMESSA
In considerazione dell’emergenza COVID-19, Finpromoter ha predisposto il presente addendum (l’“Addendum”) alle Disposizioni Operative per l’accesso al Fondo di Controgaranzia di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (le “Disposizioni Operative”).
Il presente Addendum è in vigore dal 30 settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 (data entro le quali è possibile presentare richieste di ammissione alla controgaranzia).
Nel presente Addendum sono esposte le deroghe alle Disposizioni Operative applicabili alle richieste di accesso alla controgaranzia presentate sulle operazioni di garanzia erogate dai Confidi ai sensi dalla lettera d) e della lettera e) e dalla lettera n) del comma 1, articolo 13 del DL 23/2020.
Per ogni ulteriore aspetto non espressamente richiamato nelle deroghe esposte di seguito per ciascuna sezione delle Disposizioni Operative si applica quanto previsto nelle Disposizioni Operative stesse.
PARTE I DEFINIZIONI
Di seguito le deroghe previste alla Parte I delle disposizioni operative.
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Le seguenti definizioni, ai fini del presente Addendum, si aggiungono a quanto già definito nelle Disposizioni Operative:
- “Addendum”: il presente Addendum alle Disposizioni Operative
- “Fondo di Garanzia per le PMI”: il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- “DL 23/2020”: il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione
5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.»
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA CONTROGARANZIA
Di seguito le deroghe previste alla Parte II delle disposizioni operative.
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A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, E OPERAZIONI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI COPERTURA
1. Soggetti beneficiari finali
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, parte II, lettera A delle Disposizioni Operative, sono ammissibili alla controgaranzia a valere dell’Addendum i seguenti soggetti beneficiari:
• PMI così come definite dalla normativa europea, i Consorzi operanti nei settori di cui alle classi C, D, E, F, G, H (con l’esclusione dei codici 49.1-2-31- 39-5 e 51), I, J, K (esclusivamente i codici 66.19.2 e 66.2) L, M, N, P, Q, R e S della Classificazione Ateco 2007, in possesso dei seguenti requisiti:
o essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o agli ordini e/o albi professionali ovvero essere titolari di partita Iva ed essere iscritti alla gestione separata INPS di previdenza;
o avere i requisiti previsti dalla lettera d), della lettera e) e dalla lettera n), comma 1, articolo 13 del DL 23/2020, così come convertito in dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
o non essere classificabili in stage 2 in conformità alla disciplina IFRS 9 in base alle policy applicate da Finpromoter;
o essere classificati in fascia da 1 a 4 del rating del Fondo di Garanzia per le PMI (calcolato in base al modello di calcolo tempo per tempo vigente sul Fondo di Garanzia per le PMI1). Tale requisito non si applica alle richieste che accedono alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI senza calcolo del rating (Start up; Start up innovative e incubatori certificati; Operazioni di microcredito; Operazioni finanziarie di importo ridotto).
Non si applicano i criteri di cui alla Parte IV delle Disposizioni Operative.
2. Operazioni ammissibili
In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, parte II, lettera A delle Disposizioni Operative, sono ammissibili le operazioni finanziarie garantite dal confidi e con controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI nei termini previsti dalla lettera d), dalla lettera e) e dalla lettera n) del comma 1, articolo 13 del DL 23/2020 direttamente finalizzate all’attività di impresa e per un importo massimo di controgaranzia pari a 30.000 euro.
Per i finanziamenti a medio - lungo termine la durata massima della controgaranzia è di 120 mesi.
3. Misura massima dell’agevolazione
In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, parte II, lettera A delle Disposizioni Operative, la misura massima dell’agevolazione è concessa nei seguenti termini:
1 Il requisito si applica anche nel caso in cui il Fondo di Garanzia per le PMI non applichi il requisito del rating per l’accesso alla garanzia (i.e. le imprese classificate in fascia 5, anche quando ammissibili al Fondo di Garanzia per le PMI in base alle deroghe tempo per tempo vigenti, non sono ammesse alla controgaranzia di Finpromoter).
• Copertura massima delle operazioni: La controgaranzia può essere concessa in misura non superiore al 60% dell’ammontare garantito dal confidi, al netto della garanzia coperta dalla riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI2.
• Copertura massima della perdita: Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la controgaranzia copre fino al 60% della somma versata a titolo definitivo dai Confidi ai soggetti finanziatori, anche a copertura di eventuali interessi, contrattuali e di mora, e spese legali, giudiziali e stragiudiziali, al netto della riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI.
• Copertura massima della garanzia dei Confidi: La controgaranzia può essere accordata a condizione che i Confidi abbiano garantito una quota non superiore al 100% dell’ammontare di ciascuna operazione ai sensi di quanto previsto dalla lettera d), lettera e) e lettera n), comma 1, articolo 13 del DL 23/2020.
Rimane invariato quanto previsto in merito alla quantificazione della perdita all’articolo 4.4. parte II, lettera A delle Disposizioni Operative.
C. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO
1. Richieste di ammissione
Le modalità di richiesta di ammissione al Fondo previste dall’articolo 1, parte II, lettera C si applicano alle richieste di controgaranzia presentate ai sensi del presente Addendum per quanto compatibili con le deroghe alle Disposizioni Operative previste dal presente Addendum.
Per i Confidi che si avvalgono per la trasmissione delle richieste di ammissione dei flussi informativi, le domande di ammissione possono essere presentate tramite uno specifico flusso prodotto per la trasmissione automatizzata delle richieste a valere sull’Addendum, da implementare in accordo con l’outsourcer IT.
Per i Xxxxxxx che non si avvalgono per la trasmissione delle richieste di ammissione dei flussi informativi è predisposto per la presentazione della richiesta il modulo “Allegato 1-bis” a cui deve essere allegato il documento “Allegato 2” del Fondo di Garanzia delle PMI.
2. Istruttoria delle richieste di ammissione
Le modalità di istruttoria delle richieste di ammissione al Fondo previste dall’articolo 2, parte II, lettera C si applicano alle richieste di controgaranzia presentate ai sensi del presente Addendum per quanto compatibili con le deroghe alle Disposizioni Operative previste nei precedenti articoli dell’Addendum ad eccezione delle seguenti deroghe:
- In deroga alla lettera a) e lettera b) dell’articolo 2.8, parte II, lettera C, per le controgaranzie a valere sul presente Addendum non è previsto periodo di franchigia.
- Per tutte le tipologie di operazione, la controgaranzia a valere sul presente Addendum non è efficace nei casi di inefficacia della riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI acquisita dal Confidi sulla stessa posizione.
D. ATTIVAZIONE DEL FONDO
2 A titolo di esempio, nel caso di una garanzia diretta del 100% concessa dal confidi su un finanziamento di
100.000 euro, con controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI dell’90%, la controgaranzia di Finpromoter a valere sul presente Addendum può coprire il 60% del rischio non coperto dal Fondo di Garanzia per le PMI (nell’esempio, controgarantito massimo pari a 6.000 euro).
1. Comunicazioni di inadempimento
Le modalità di richiesta di ammissione al Fondo previste dall’articolo 1, parte II, lettera C si applicano alle richieste di controgaranzia presentate ai sensi del presente Addendum per quanto compatibili con le deroghe alle Disposizioni Operative previste nei precedenti articoli dell’Addendum.
Per i Confidi che si avvalgono per la trasmissione delle richieste di ammissione dei flussi informativi, anche le informazioni relative all’inadempimento (rate insolute / mancato rientro, riclassificazione a inadempienza probabile, riclassificazione a sofferenza) potranno essere inoltrate a Finpromoter tramite flussi informativi attivati di comune accordo con l’outsourcer IT.
2. Liquidazione della perdita
Le modalità di istruttoria delle richieste di ammissione al Fondo previste dall’articolo 2, parte II, lettera C si applicano alle richieste di controgaranzia presentate ai sensi del presente Addendum per quanto compatibili con le deroghe alle Disposizioni Operative previste nei precedenti articoli dell’Addendum ad eccezione delle seguenti deroghe:
- In deroga all’articolo 2.1, parte II, lettera D, per le controgaranzie a valere sul presente Addendum le procedure (diffida di pagamento, precetto, decreto ingiuntivo ecc.) devono essere avviate dal Confidi o dalla Banca entro i termini previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI tempo per tempo vigenti.
- Per tutte le tipologie di operazioni, in aggiunta alla documentazione prevista per la richiesta di rimborso all’articolo 2, parte II, lettera C, deve essere allegata la documentazione relativa all’attivazione e alla liquidazione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
- In deroga all’articolo 2.4, parte II, lettera D, per le controgaranzie a valere sul presente Addendum, il Fondo liquida la perdita nei limiti della copertura massima della perdita e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Comitato in sede di ammissione dell’operazione all’intervento del Fondo e in ogni caso in misura non superiore al 60% della somma considerata perdita definitiva (importo versato a titolo definitivo x 60% meno quota sociale e deposito cauzionale, se esistente).
- In aggiunta alle cause di inefficacia della controgaranzia indicate all’articolo 2.5, parte II, lettera D, per le controgaranzie a valere sul presente Addendum, la controgaranzia è inefficace qualora la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI richiesta dal Confidi sulla stessa operazione sia stata dichiarata inefficace.
PARTE III
Di seguito le deroghe previste alla Parte III delle disposizioni operative.
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VERSAMENTI AL FONDO
In deroga all’art.1, Parte III delle disposizioni operative, per le controgaranzie a valere sul presente Addendum, entro 3 mesi dalla delibera del Comitato di concessione della controgaranzia, i Confidi devono versare al Fondo, a pena di inefficacia:
- per le pratiche con finalità diversa dalla rinegoziazione del debito, una commissione “una tantum” per spese di istruttoria e non rimborsabile, calcolata in termini di percentuale dell’importo garantito dal Fondo, pari a 3,00% per spese di segreteria e 0,85% per commissione di controgaranzia;
- per le pratiche con finalità di rinegoziazione del debito, una commissione “una tantum” per spese di istruttoria e non rimborsabile, calcolata in termini di percentuale dell’importo garantito dal Fondo, pari a 3,00% per spese di segreteria e 1,85% per commissione di controgaranzia.
Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.
Data di entrata in vigore: 30 settembre 2020
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO AL FONDO DI CONTROGARANZIA DI FIN.PROMO.TER S.C.P.A.
DEROGA ALLA DURATA MASSIMA DEI FINANZIAMENTI
In deroga alle Disposizioni Operative, non costituisce causa di decadenza della garanzia il caso in cui un finanziamento assistito dalla controgaranzia Finpromoter abbia superato la durata di 120 mesi se tale superamento è causato dall’applicazione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 56 del DL 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e s.m.i..
Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.
Data di entrata in vigore: 30 settembre 2020