DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
“SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA” (CLASSE LM-85bis)
Indice:
Art. 1 – Premesse e finalità pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione…………………………………..…pag. 1 Art. 3 - Organizzazione didattica ………………………………………………………………………………………………pag. 2 Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale……………………………………………………………………………………………pag. 2 Art. 5 – Xxxxx e verifiche del profitto……………………………………………………………………………………….pag. 2 Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi………………………………………………………………………………………..pag. 3 Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti…………………………………………………………………………………..pag. 3 Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti……………..pag. 4 Art. 9 – Piani di studio …………………………………………………………………………………………………………..…pag. 4 Art. 10 – Prova finale ……………………………………………………………………………………………………………….pag. 4 Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale……………..………………………………………………………pag. 5 Art. 12 – Tutorato ………………………………………………………………………………………………………………….…pag. 5 Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica ……………………..……………………….………………….pag. 5 Art. 14 – Trasparenza ……………………………………………………………………………………………………………….pag. 6 Art. 15 - Xxxxx finali e transitorie…………………………………………………………………………………………….pag. 6
Art. 1 – Premesse e finalità
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx xxx.xxxxxxx.xx.
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, secondo quanto previsto dall’apposito bando di ammissione.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze relative alle aree definite dal decreto annuale del MIUR:
a) competenza linguistica e ragionamento logico;
b) cultura letteraria, storico – sociale e geografica;
c) cultura matematico – scientifica
3. Il corso è soggetto alla programmazione nazionale degli accessi. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso una prova di ammissione obbligatoria che verte su quesiti relativi alle aree indicate al comma 2 e definite annualmente con maggiore dettaglio da apposito decreto ministeriale che definisce anche la soglia per l’idoneità. A partire dal punteggio ottenuto nella prova di ammissione il Dipartimento definisce annualmente il punteggio minimo (in tutta la prova o in aree specifiche) quale indicatore per l’eventuale attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA). Questi dovranno
essere soddisfatti entro il primo anno di corso, frequentando corsi di preparazione e sostenendo una apposita prova di verifica. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell’apposito bando o avviso.
4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Xxxxx. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l’iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest’ultimo.
5. Al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in corsi di preparazione appositi.
Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell’anno accademico di riferimento, l’elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico- disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l’ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli e i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e sul sito xxx.xxx.xxxxxxx.xx. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell’inizio dell’anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure sul sito xxx.xxx.xxxxxxx.xx.
2. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, tra cui, in particolare, il tirocinio svolto nella scuola, indicato nell’ordinamento didattico del corso di studio.
3. L’attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale
1. Il CdS non prevede per gli studenti l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale.
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Per gli insegnamenti con laboratorio l’accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o un’idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
1) di base;
2) caratterizzanti;
3) affini o integrative;
4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame);
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o prova pratica. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effetturare accertamenti parziali in itinere (laboratori, vedi comma successivo), che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all’inizio dell’anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell’identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
4. I laboratori pedagogico-didattici inseriti negli insegnamenti sono calendarizzati in modo da non apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera (inglese), verrà verificata al termine di ogni laboratorio annuale e con una prova finale al quinto anno che accerterà il conseguimento del livello B2 pieno in tutte le abilità. Le competenze di lettura, scrittura, ascolto e parlato/interazione, oltre a quelle relative alla didattica della lingua inglese a bambini, verranno verificate nell'arco dei cinque anni con prove orali e/o scritte, contenenti anche domande aperte, semi-aperte e a scelta multipla.
I risultati del tirocinio verranno verificati annualmente, a partire dal secondo anno, tramite una prova scritta, una relazione scritta o una prova orale
Le conoscenze relative al laboratorio di tecnologie didattiche verranno verificate con una prova pratica.
I risultati dei periodi di studio all’estero verranno riconosciuti per intero in sostituzione degli insegnamenti del CdS, indicati nel Learning Agreement ad opera della Commissione Erasmus del Dipartimento.
6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d’ufficio, ad eccezione degli insegnamenti che prevedono laboratori pedagogico-didattici, per i quali sono previsti obblighi di frequenza. In questi casi, per poter sostenere le verifiche finali lo studente deve frequentare il 100% delle attività di laboratorio.
Per i Laboratori di inglese e di Tecnologie Didattiche è previsto l’obbligo di frequenza. Per il Laboratorio d’Inglese, per poter sostenere le verifiche finali, lo studente deve frequentare il 75% delle attività d’aula. Per il Laboratorio di Tecnologie Didattiche per poter sostenere la verifica finale, lo studente deve frequentare il 100% delle attività in aula.
Per poter sostenere la verifica finale delle attività di Tirocinio, lo studente deve frequentare il 100% delle attività in aula o presso la scuola.
La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. L’elenco delle propedeuticità obbligatorie è disponibile sul sito xxx.xxx.xxxxxxx.xx.
7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell’erogazione dell’insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre, con la pubblicazione delle date prima dell’inizio del semestre.
Per ogni attività formativa, non è consentita l’iscrizione ad appelli d’esame nel caso che manchi una delle idoneità di laboratorio per quell’insegnamento o siano state già effettuate n. 3 iscrizioni ad appelli nell’arco di un anno. Dette limitazioni non sono applicate agli studenti fuori corso.
8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 (otto) anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi
1. Per l’iscrizione agli anni successivi al primo del CdS, non è richiesta l’acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l’iscrizione al secondo anno in merito all’assolvimento degli OFA.
2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti
1. Xxxx interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso nel quale è impartito l’insegnamento è consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio. Qualora l’insegnamento preveda uno o più laboratori, l’iscrizione è subordinata alla capienza dei laboratori
ovvero alla definizione, da parte del docente, di un programma aggiuntivo in sostituzione dell’attività di laboratorio.
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti
1. Il trasferimento da altri corsi di studio dello stesso o di altri atenei è subordinato al superamento della prova di ammissione disposta a livello nazionale; mentre il trasferimento da un Corso di studio di altro ateneo appartenente alla stessa classe non necessita della prova di ammissione ma è regolamentato secondo quanto stabilito nel bando di quell’anno (relativamente ai posti disponibili).
L’eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:
1) la congruenza disciplinare tra gli insegnamenti sostenuti nella precedente carriera e quelli dei quali si chiede il riconoscimento,
2) la durata e l'ampiezza dei corsi sostenuti e da sostenere.
Per il riconoscimento di esami del vecchio ordinamento, privi di quantificazione in CFU, si seguirà il criterio della semestralità/annualità, per cui ad un esame semestrale corrispondono 4 CFU e ad un esame annuale 8 CFU.
Il riconoscimento dei CFU riguarda precedenti carriere accademiche, ossia percorsi di natura universitaria svolti presso istituzioni universitarie presenti sul sito del MIUR o attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso; in questo secondo caso, il riconoscimento sarà oggetto di specifica analisi e terrà particolarmente conto della natura professionalizzante e dello specifico target di intervento (insegnamento ad allievi della fascia 3-11 anni). Gli esami senza votazione e le idoneità saranno esclusi da qualsiasi possibile riconoscimento.
Per tutti gli studenti provenienti da un corso diverso da SFP la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare che può essere riconosciuta non supera di norma il 90 %.
2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.
Nel caso in cui il numero di CFU dell’esame sostenuto corrisponda ad almeno metà dei CFU previsti nel piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in SFP, sarà possibile riconoscere parzialmente l’esame sostenuto. In questo caso, nella delibera di riconoscimento sarà indicato il numero di CFU da recuperare e lo studente dovrà concordare con il docente titolare del corso la bibliografia di studio necessaria al completamento; il voto finale degli esami riconosciuti parzialmente sarà il risultato di una media ponderata fra il voto conseguito nell’esame sostenuto nella precedente carriera e quello conseguito per la parte di esame integrativa. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i, con il calcolo della media pesata.
3. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro Ateneo e previsto come obbligatorio nell’offerta didattica programmata, il CCdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi CFU.
Art. 9 – Piani di studio
1. Gli studenti non possono presentare un piano di studio individuale.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell’Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate a partire dal terzo anno.
Degli 8 CFU a libera scelta, almeno 4 devono essere relativi ad un insegnamento (esame con voto). Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
Art. 10 – Prova finale
1. In conformità a quanto previsto dall’ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e nella presentazione della relazione finale di tirocinio.
Su richiesta dello studente, la prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il relatore e con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana.
2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L’assegnazione degli argomenti e l’individuazione del relatore avvengono entro il primo semestre del quinto anno sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati all’apposita commissione o accordo con il relatore.
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di 5 docenti (di cui almeno 3 strutturati), uno dei quali avrà la funzione di ‘lettore esterno’ (o controrelatore) della tesi, 2 tutor del tirocinio e 1 rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale
1. La laurea magistrale si consegue con l’acquisizione di 300 CFU nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste e dei 24 CFU di tirocinio. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.
3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi (66/110). Il voto finale è costituito dalla somma:
a) della media ponderata sulla base del numero di CFU attribuiti a ciascun esame, riportata in centodecimi;
b) di un incremento della media ponderata pari a 0,1 punti per ciascuna lode conseguita.
c) di un incremento pari al punteggio ottenuto per la dissertazione, fino a un massimo di 6 punti;
d) di un incremento pari al punteggio ottenuto nella relazione di xxxxxxxxx, fino a un massimo di 3 punti.
4. E’ possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (cinque anni). E’ possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell’anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell’anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti. Lo studente che intende avvalersi di questa facoltà è tenuto a presentare domanda al CdS. Non è, di norma, possibile frequentare in un solo anno più di due annualità di tirocinio.
Art. 12– Tutorato
1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 1, comma 2 della legge 370/1999.
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica
1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell’assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull’attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull’analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.
Art. 14 – Trasparenza
1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxxxxxx.xx
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.
Art. 15 - Norme finali e transitorie
1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all’emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.