LAVORI INERENTI LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI E QUADRI CON REGOLATORE DI FLUSSO -
Capitolato Speciale d’Appalto
COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
ART. 19, COMMA 4, L.R. 29.5.2007, N. 2
- LAVORI INERENTI LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI E QUADRI CON REGOLATORE DI FLUSSO -
S O M M A R I O
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori
Art. 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto Art. 3 - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione
Art. 4 - Categorie dei lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili Art. 5 - Indicazione delle lavorazioni omogenee
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Art. 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)
Art. 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali
Art. 8 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni d’appalto ai sensi dell’art. 71,comma 3, D.P.R.
n. 554/1999 - Responsabilità dell’appaltatore
Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere Art. 10 - Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Art. 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere Art. 14 - Giornale dei lavori
Art. 15 - Ispezioni
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Art. 16 - Consegna ed inizio dei lavori
Art. 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali Art. 18 - Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
Art. 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità Art. 20 - Proroghe dei termini contrattuali
Art. 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore Art. 22 - Inderogabilità del termine di esecuzione finale e dei termini parziali Art. 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale
Art. 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo
Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale Art. 26 - Premio di accelerazione
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27 - Cauzione provvisoria
Art. 28 - Cauzione definitiva - importo ordinario e ridotto Art. 29 - Riduzione progressiva delle garanzie
Art. 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo
Art. 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’appaltatore e relative modalità di svincolo Art. 32 - Coperture assicurative speciali
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 33 - Anticipazione
Art. 34 - Conto finale e pagamento a saldo
Art. 35 - Ritardo nel pagamento della rata di saldo Art. 36 - Prezzi unitari a misura
Art. 37 - Revisione dei prezzi Art. 38 - Prezzo chiuso
Art. 39 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione Art. 40 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Art. 41 - Disciplina delle varianti progettuali Art. 42 - Determinazione di nuovi prezzi
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
Art. 43 - La contabilizzazione dei lavori a corpo Art. 44 - La contabilizzazione dei lavori a misura
Art. 45 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura Art. 46 - La contabilizzazione dei lavori in economia
Art. 47 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori
Art. 48 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
Art. 49 - Avvalimento dei requisiti SOA - Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria Art. 50 - Sub- appalto e cottimo
Art. 51 - Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo Art. 52 - Responsabilità dell’appaltatore nel sub-appalto
Art. 53 - Pagamento dei sub-appaltatori
Art. 54 - Sub-forniture e relative comunicazioni
Art. 55 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 56 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene Art. 57 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
Art. 00 - Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XXX) Art. 59 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
Art. 60 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Art. 61 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni
Art. 62 - Sede contributiva
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
Art. 63 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore Art. 64 - Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti Art. 65 - Spese contrattuali, imposte e tasse
DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Art. 66 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti Art. 67 - Ritrovamenti archeologici
Art. 68 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore Art. 69 - Fallimento dell’appaltatore
Art. 70 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice
Art. 71 - Risoluzione del contratto per ritardo o per grave inadempimento - obbligo di ripiegamento Art. 72 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio dei lavori
Art. 73 - Recesso
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Art. 74 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 75 - Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione) Art. 76 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
Art. 77 - Operazioni di collaudo
Art. 78 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 79 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti
Art. 80 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)
Art. 81 - Definizione delle controversie di natura economica
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
Art. 82 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
Art. 83 - Premessa
Art. 84 - Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori Art. 85 - Materiali e provviste
Art. 86 - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori Art. 87 - Linee elettriche
Art. 88 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione
Art. 89 - Fornitura e posa di contenitori del gruppo di misura e dei complessi di accensione e protezione con regolatore di flusso
Art. 90 - Impianto di terra
NORME DI MISURAZIONE DELLE VARIE LAVORAZIONI
Art. 91 - Generalità
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 92 - Elenco dei prezzi unitari
Art. 93 - Certificazione di corretta installazione
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori
1. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ART. 19, COMMA 4, L.R. 29.5.2007, N. 2 - LAVORI INERENTI LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI E QUADRI CON REGOLATORE DI FLUSSO -.
2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole d’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a
€ 53.584,72 (diconsi euro cinquantatremilacinquecentoottantaquattro/72). Tale importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Tabella 1
Colonna A | Colonna B | Colonna C (A+B) | ||
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | a misura | € 36.324,00 | € 1.089,72 | € 37.413,72 |
2 | a corpo | € 15.700,00 | € 471,00 | € 16.171,00 |
3 | in economia | € …………… | € ………… | € …………… |
1+2+3 | TOTALE | € 52.024,00 | € 1.560,72 | € 53.584,72 |
2. L’importo dei lavori a base d’asta è determinato secondo quanto indicato nel totale della colonna A;
3. L’importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C. Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza definito nella colonna B (non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
4. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP. di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145, nel rispetto all’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 senza che l’appaltatore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.
Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione.
1. Ai sensi dell’Art. 53, comma 4 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il contratto è stipulato:
A misura A corpo
In parte a corpo ed in parte a misura
A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari offerti scaturenti
dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dall’appaltatore pari al %
(diconsi ……………………………………………virgola percento).
dai singoli prezzi unitari offerti dall’appaltatore per ciascuna lavorazione costituente l’opera sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):
Tabella 2
Lavorazione | Cat. D.P.R. n. 34/2000 | Qualificazione obbligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile (P/S) | Subappaltabile (si/no) | |||||
Illuminazione pubblica | OG10 | SI | € 52.024,00 | 100,00 | P | SI |
€ 52.024,00 | 100,00 |
Articolo 5 - Indicazione delle lavorazioni omogenee
1. Con riferimento all’importo di cui all'articolo 2 comma 1, la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di lavoro ed oneri di lavoro da realizzare compensati a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:
Tabella 3
GRUPPI DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE | ||
DESCRIZIONE GRUPPO LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo | Percentuale d'incidenza sul totale |
Corpi illuminanti | € 36.324,00 | 69,82 % |
Regolatori di flusso | € 15.700,00 | 30,18 % |
TOTALE | € 52.024,00 | 100,00% |
2. A norma dell’art. 45, comma 8, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la identificazione delle categorie omogenee dei lavori di cui alla soprariportata tabella rileva anche ai fini della verifica dell’ammissibilità delle varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)
1. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal Capitolato Generale per Opere Pubbliche e dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:
a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le relative relazioni di calcolo;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
e) il Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) redatto dall’"Appaltatore", ai sensi dell’art. 131 comma 2) punto c) del X.X.xx. n. 163/2006;
f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Per le prestazioni a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).
4. Oltre che al contratto di appalto, l'impresa è vincolata
a) al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. N° 163/2006;
b) al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 per le norme non abrogate dal D.Lgs. n°163/06;
c) a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
d) alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.
Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il
presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Xxxxxx (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in ordine ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero all’interesse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 8 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni d’appalto ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.P.R. n. 554/1999 - Responsabilità dell’appaltatore
1. L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del Regolamento Generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l’Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L’appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione
Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Articolo 9 - Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere
1. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante.
2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le modalità stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).
4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
5. L’appaltatore elegge ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso sede Municipale Comune di Magomadas; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’appaltatore.
6. L’appaltatore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:
a) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
b) le generalità delle persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
7. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Articolo 10 - Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze
1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall’impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).
Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).
3. L’appaltatore è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il collaudo e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata
12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo.
2. Il suddetto obbligo vincola l’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
3. Se l’appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia .
4. L’appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,50% e se l’appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’appaltatore.
7. L’appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il sub - appalto risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.
12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono
a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro unico del lavoro relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi.
f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Xxxxx Xxxxx di provenienza sono iscritti.
g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.
h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
12.3 Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno
1. L’orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.
2. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
3. All’infuori dell’orario normale - come pure nei giorni festivi - l’appaltatore non potrà a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’appaltatore, la Direzione Lavori autorizzerà il prolungamento dell’orario, l’appaltatore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori.
4. Nessun compenso infine sarà dovuto all’appaltatore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l’opportunità della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei termini previsti dal cronoprogramma.
12.4 Inadempimenti - provvedimenti e sanzioni.
1. Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l’accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo ( a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o
contrattuale.
2. Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi - a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti dell’appaltatore prescritti dal presente articolo;
b. Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale;
c. Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.
3. Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.
4. In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto (ad esempio desunto dal D.U.R.C.), la Stazione Appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede, fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale, a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Nei casi ritenuti più gravi la Stazione Appaltante potrà sospendere completamente il pagamento degli stati d’avanzamento. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.
5. Ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere
1. La Stazione Appaltante che coincide con il Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere ha costituito, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 un Ufficio di Direzione Lavori composta da:
a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 124 del D .P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
2. L’appaltatore ha la facoltà di richiedere formalmente al Direttore Lavori l’elencazione (anche scritta) dei compiti assegnati, a norma degli artt. 125 e 126 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, rispettivamente ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.
3. L’appaltatore può e deve rifiutare di eseguire attività o assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore Xxxxxx. Del fatto dovrà esserne data comunicazione al Direttore Lavori.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’appaltatore.
5. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovrà essere tenuto al corrente l’appaltatore.
Articolo 14 - Giornale dei lavori
1. Il giornale dei lavori è tenuto a cura del Direttore Xxxxxx, o da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, così come previsto dall’art. 156 del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999.
2. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.
Articolo 15 - Ispezioni
1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità del Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Xxxxxx, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata.
2. Ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’appaltatore, ai sensi dell’art. 129, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa ( e a quelle dei sub-appaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali
1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 129, commi 1 e 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. In tal caso ai sensi dell’art. 130, comma 3, del D .P.R. n. 554/1999, il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali l’appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Xxxxxx, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.
Articolo 18 - Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 25 (diconsi venticinque) consecutivi, comprendenti le eventuali giornate di lavoro perse per avverse condizioni metereologiche, naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Xxxxxxxx riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.
5. Un ritardo di oltre 60 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui all’art. 22, comma 2 darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
6. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.
Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità
1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 comma 1), lettere a), b) c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l’ha determinata.
Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini previsti dall’art. 133 del D.P.R. n. 554/1999. Nel verbale di ripresa il Direttore Xxxxxx dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.
3. Per ogni altro aspetto procedimentale e sostanziale a disciplina della sospensione e ripresa dei lavori troveranno applicazione:
- l‘art.133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- gli artt. 24 e 25 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui all’art. 34.
Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali
1. L’appaltatore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 26 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 18.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 20 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che l’ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.
3. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico de Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro dieci giorni dalla richiesta.
Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore
21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori
1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve considerarsi vincolante per l’appaltatore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).
2. Tuttavia l’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per l’ultimazione dei lavori, come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante stessa.
3. In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’impresa dovrà garantire lavorazioni in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche festivi.
4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovrà provvedere a garantirne lo svolgimento dandone l’apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.
5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per l’emissione di appositi ordini di servizio da parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per l’applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell’importo contrattuale.
21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’appaltatore
1. L’Appaltatore è tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima
dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovrà essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’art. 45, comma 10, del D.P.R. n. 554/1999. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potrà comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dell’importo contrattuale.
2. Al programma esecutivo dovrà essere allegato un grafico che metta in evidenza l’inizio, l’avanzamento mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualità, quantità dei materiali e tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro necessario al compimento dell’opera, che in ogni caso l’appaltatore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sarà rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalità di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilità del prodotto fornito.
3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato dall’appaltatore e di apportarvi le modifiche che riterrà opportuno senza che ciò comporti, da parte dell’appaltatore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che potrà ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), è impegnativo per l’appaltatore che ha l’obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalità prescritta.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. L’appaltatore è obbligato ad aprire e mantenere anche più cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di lavoro, ciò come suo normale onere, onde terminare l’opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.
7. La Direzione Lavori procederà a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non venisse rispettato anche in minima parte l’appaltatore è tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l’effettivo andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.
8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente articolo.
9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione e all’approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dell’impresa, sarà cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.
Articolo 22 - Inderogabilità del termine di esecuzione finale e dei termini parziali
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’appaltatore, (o in sua assenza o mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo), deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.
2. Oltre al termine finale di cui all’art. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed inderogabili tutti i termini parziali previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall’ultimo cronoprogramma approvato (o in sua mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);
3. Ai fini della inderogabilità dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale
1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.
2. Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 l’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
3. Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
5. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
6. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.
7. Ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.
8. Ai sensi dell’art. 22 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 è ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
9. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.
Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo
1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel precedente articolo 22, comma 2;
2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 21.
3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 1, lettera c) è applicata all’importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del Procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 72 del presente capitolato.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.
2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72.
3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’appaltatore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre
dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Xxxxxx, qualora l’inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.
7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell’art. 23 comma 7.
8. Alla Stazione Appaltante sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo quali quelli specificati dall’art. 138 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, salvo altri.
Articolo 26 - Premio di accelerazione
1. Ai sensi dell’art. 23 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145:
Non è previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.
È previsto un premio di accelerazione per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di anticipo rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, pari al ……….... (diconsi )
per mille dell’importo netto contrattuale sino ad un massimo complessivo di € ………………………………….
L’erogazione del premio è subordinata all’accertamento del rispetto di tutte le condizioni quali-quantitative previste dal contratto d’appalto e verrà contabilizzato in addizione rispetto alle somme dovute per l’appalto in occasione del pagamento del Conto Finale.
CAUZIONI E GARANZIE
Articolo 27 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a cui si rinvia, l’Impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo del prezzo base indicato nel bando o nell’invito al momento della presentazione delle offerte, con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Articolo 28 - Cauzione definitiva - importo ordinario e ridotto
1. Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali.
3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. A norma dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, “le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, dello stesso X.Xxx. n. 163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento”.
5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.
6. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
7. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28 è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’originario importo garantito, è svincolato con l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo
1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 205, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 alla prestazione di una specifica garanzia fideiussoria.
2. Detta garanzia fideiussoria, di entità equivalente al 10 per cento dell’importo netto contrattuale, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata anche, a
scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’appaltatore e relative modalità di svincolo
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Dir. Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. Ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti l’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell’art. 103 D .P.R. n. 554/1999. Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:
a. Copertura assicurativa C.A.R. La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-
politici per un ammontare pari al valore d’appalto e con validità dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.
b. Responsabilità civile verso terzi
Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000 euro).
Tale polizza d’assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.
N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l’impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l’intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
8. Non si provvederà alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].
9. Le assicurazioni prestate, qualora l’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Articolo 32 - Coperture assicurative speciali
……… omissis …… DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 33 - Anticipazione
La Stazione Appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale.
Articolo 34 - Conto Finale e Pagamento a saldo
1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, dovrà essere emesso lo Stato finale ed il pagamento dell’unica rata a saldo.
2. Il Direttore Xxxxxx, entro un mese dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 174 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento,
salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo. L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità (art. 174 D.P.R. n. 554/1999).
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 30, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Xxxxxxxx provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall’art. 141, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Xxxxxxxx o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.
5. Può essere comunque concesso, a richiesta dell’impresa, uno stato di avanzamento dei lavori purchè l’importo, al netto delle ritenute di legge, non sia inferiore a € 15.000 (diconsi euro quindicimila/00).
Articolo 35 - Ritardo nel pagamento della rata di saldo
1. Il pagamento del saldo dovrà avvenire entro i termini di cui all’art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL.PP. n. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 del D.M. LL.PP. n. 145/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, (questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, all’appaltatore è riconosciuta la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 36 - Prezzi unitari a misura
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. I prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’offerta dell’appaltatore in sede di gara.
2. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (appaltatore) si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l’appaltatore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Articolo 37 - Revisione dei prezzi
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non è possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Articolo 38- Prezzo chiuso
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
2. Il prezzo chiuso non troverà applicazione per il maggior termine di esecuzione dovuto a ritardi o cause imputabili all’appaltatore.
Articolo 39 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in deroga a quanto previsto al precedente art. 38, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 1 nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e ad esso si farà riferimento per la quantificazione dell’entità eventualmente dovuto per la compensazione.
4. Il calcolo delle quantità da sottoporre a compensazione e le modalità di richiesta e di determinazione dei relativi incrementi compensativi dovranno rispettare le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare 4 agosto 2005, n. 871/D e successive.
Articolo 40 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
3. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
4. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Responsabile Unico del Procedimento non oltre 15 giorni dopo l’emissione dello stato d’avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. In ogni caso richieste di cessione del credito successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte.
5. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 2, le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’appaltatore, senza obbligo di motivazione.
7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Articolo 41 - Disciplina delle varianti progettuali
41.1 Variazioni al progetto appaltato
1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dall'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle c.d. varianti-non varianti di cui al successivo comma 7.
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’appaltatore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per
l’appaltatore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx.
6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
7. Il Direttore Lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti - non varianti).
8. Nel caso in cui le varianti progettuali siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 132, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo) e il relativo importo ecceda il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante, a norma di legge, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’appaltatore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’appaltatore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
41.2 Valutazione economica delle varianti
1. Ai sensi dell’art. 134 comma 6 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 42.
2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvederà a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si farà riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B) del presente capitolato.
41.3 Quinto d’obbligo ed equo compenso
1. Come stabilito dall’art. 10 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43).
2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’appaltatore (attraverso comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si
intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’appaltatore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’appaltatore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’appaltatore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’appaltatore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.
3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’appaltatore avrà diritto ad un equo compenso ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento dell’importo originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del 20 per cento).
41.4. Diminuzione dei lavori
1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L’intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista dall’art. 12 del D.M. L.P. 19 aprile 2000, n. 145, deve essere comunicata formalmente all’appaltatore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità.
3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’appaltatore è riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva.
41.5 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore
1. L’impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito dall’art. 11 del
D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, verranno ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore.
Articolo 42 - Determinazione di nuovi prezzi
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell’elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite dall’articolo 136 del D.P.R. n. 554/1999, prima dell’esecuzione di tali
opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
Articolo 43 - La contabilizzazione dei lavori a corpo
0.Xx misurazione e la valutazione dei lavori a corpo sono effettuate moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate. All’importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale così come eventualmente specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i più specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.
2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Nel caso opposto l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.
4. Per quanto attiene alle modalità di determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si rinvia alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.
Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a misura.
Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con i prezzi unitari sotto specificati per ciascuna prestazione ordinata di manodopera, noli e trasporti secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall’impresa stessa. I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:
1) Per la manodopera, saranno applicate le relative tariffe vigenti, di cui alla Camera di Commercio di Oristano o
Preziari Regionali;
2) Per i noli, trasporti e materiali a piè d’opera, i prezzi saranno desunti dai preziari di cui alla Camera di Commercio di Oristano o Preziari Regionali;
2. Ai prezzi come sopra determinati si applicherà:
a) al costo della manodopera di cui al precedente comma 1 punto 1), la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’appaltatore in sede di gara, limitatamente alla quota relativa all’utile d’impresa ed alle spese generali (come quantificati dal tariffario di riferimento);
b) al costo dei noli, trasporti e forniture, di cui al precedente comma 1 punto 2), la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’appaltatore in sede di gara sull’intero importo del prezzo unitario della lavorazione (salvo una percentuale di ribasso più alta diversamente concordata).
Articolo 47 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 160 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 la tenuta dei libretti di misura è affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilità deve essere comunicato per iscritto all’appaltatore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalità di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.
2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o dal tecnico incaricato dall’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’appaltatore, se diverso dal rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’appaltatore.
3. L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per l’appalto, devono avvenire contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.
4. Il Direttore Xxxxxx non potrà mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a eseguite regola d’arte.
5. Dagli importi dovuti all’appaltatore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformità esecutive poste in essere dall’appaltatore.
Articolo 48 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Ai sensi dell’art. 28 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente per i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilità prima della loro posa “prezzi a piè d’opera”, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Nella contabilità all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera purché facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali ed i manufatti inseriti in contabilità rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore Xxxxxx.
AVVALIMENTO E SUB-APPALTO
Articolo 49 - Avvalimento dei requisiti SOA - Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria
1. Nel caso in cui l’appaltatore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all’impresa ausiliaria.
2. In particolare l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art.18.
3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte dell’appaltatore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Articolo 50 - Sub-appalto e cottimo
1. Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dall’art. 116 dello stesso X.Xxx. n. 163/2006.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria prevalente, se non diversamente specificato da disposizioni di legge o di regolamento, la quota parte subappaltabile in ogni caso non potrà superare il trenta per cento.
3. Ai fini di cui al presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali (individuate dalla legge o dal Regolamento Generale sulle Opere Pubbliche); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti
di cui al comma 2, numero 4 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 51 - Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo
1. Qualora l’appaltatore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente (nei limiti del 30%) o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
2. La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l’autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
Articolo 52 - Responsabilità dell’appaltatore nel sub-appalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
Articolo 53 - Pagamento dei sub-appaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 118, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’appaltatore sarà pertanto obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Articolo 54 - Sub-forniture e relative comunicazioni
1. Tutte le forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 51 comma 3 (e dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sono soggette ad “informazione”.
2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, la camera di commercio con la posizione antimafia, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
Articolo 55 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell’appaltatore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 56 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’ art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “;
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
- Decreto ministeriale n.37 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
4. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
7. L'appaltatore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
Articolo 57 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.
5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.
Articolo 58 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 59 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l’appaltatore è comunque tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) a norma dell’art. 131, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".
Articolo 60 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008).
2. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
4. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. L’appaltatore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori:
- il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'appaltatore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
7. L’appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il
contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dal Regolamento di cui all’art. 131, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Articolo 61 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni
1. L’appaltatore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) Dopo l’affidamento e prima della stipula del contratto d’appalto;
b) Prima della erogazione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento;
c) Dopo l’ultimazione dei lavori e prima del Collaudo amministrativo.
2. L’inosservanza da parte dell’appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Appaltatore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fideiussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarità emersa a carico dell’appaltatore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
b) situazione di non correttezza contributiva dell’appaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà, a seconda della gravità dell’irregolarità riscontrata, con l’accantonamento fino a un massimo del 20% dell’importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi ovvero, nei casi più gravi, alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;
c) Posizione di non regolarità emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto e si attuerà la sospensione del pagamento del 50% (del subappalto eventualmente già eseguito in opera) nel SAL.
Articolo 62 - Sede contributiva
1. L’Appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
2. Per l’iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
Articolo 63 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’appaltatore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.
2. L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto d’appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall’appaltatore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spetterà quindi alcun compenso all’appaltatore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l’importo di appalto subisse variazioni ( sia pure nei limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d’Xxxxxxx, approvato con D.M. Lavori Pubblici, n. 145/2000).
63.1 Obblighi generali dell’appaltatore
1. L'appaltatore è tenuto:
a) ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, così come indicato all’art. 9 del presente capitolato. Ciò per l’intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.
b) a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l’orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovrà essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
c) ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;
d) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
e) a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.
63.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
1. La ditta appaltatrice dovrà:
a) eseguire l’appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
c) curare il coordinamento tra le sue necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
e) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Dir. Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pubblica, ecc..) nei termini più dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all’individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;
f) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature, ecc… che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l’assistenza necessaria;
g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalità di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’Appaltatore;
h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;
i) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’appaltatore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto.
Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l’ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l’accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;
l) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;
m) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
n) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
o) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), l’appaltatore è tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
p) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Xxxxx diverse disposizioni del Direttore dei Lavori l’appaltatore dovrà effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;
q) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione
Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
r) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
s) mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
t) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;
u) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli già presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;
v) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.…) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
w) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;
z) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in prossimità dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovrà essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di inadempienza; aa) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
bb) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne l’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;
cc) garantire l’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l’illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico.
dd) procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e materiale di cancelleria;
ee) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
gg) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà della Stazione Appaltante che saranno consegnate all’appaltatore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
hh) garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
ll) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovrà essere integrata con riprese filmate;
mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondità, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo troverà applicazione una penale giornaliera di 300 €;
nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
oo) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che l’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.
63.3 Obblighi specifici sulle maestranze
1. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:
a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio;
b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L’impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.
2. Inoltre l’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti misure:
- esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate -prime ore di lavoro- a cura dell’appaltatore, contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’appaltatore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
- fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia del Libro Unico del Lavoro, istituito con l’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e attuato
con D.M. 9 luglio 2008, il quale sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa.
- obbligo di presentazione prima dell'inizio dei lavori di copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola. (se non compreso nella documentazione di cui sopra)
- obbligo di aggiornare copia del Libro Unico del Lavoro, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.
- obbligo di aggiornare i l Registro delle Presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
- tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da:
nome e cognome; fotografia; impresa di appartenenza; numero di matricola;
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro unico del lavoro e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.
- con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l’appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall’INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.
- con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL, l’Appaltatore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti, dovrà garantire le attestazioni positive di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantità di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub- appaltatori.
- affinchè l’INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, l’appaltatore dovrà trasmettere all’INPS medesima le dichiarazioni riguardanti l’effettuazione delle operazioni contributive.
63.4 Altri Obblighi
1. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per l’esecuzione dei lavori.
2. È fatto divieto di installare pubblicità sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di esclusiva competenza della stazione appaltante.
Articolo 64 - Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento:
a) Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante;
b) L’appaltatore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni;
c) Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione dell’appaltatore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 36, comma 3, del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’art. 62.2 lett. u).
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal successivo art. 68.
Articolo 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell’appaltatore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
3. A carico dell'appaltatore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. Esclusa.
DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Articolo 66 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti
1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficoltà esecutive che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (così come specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile), l’appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori.
2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell’art. 24 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge.
4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici troverà applicazione l’articolo seguente.
Articolo 67 - Ritrovamenti archeologici
1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, l’appaltatore è tenuto a denunciare al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell’oggetto o dell’area alle competenti autorità (Soprintendenza).
2. Sotto il profilo contrattuale troverà applicazione l’art. 65, comma 2 e 3.
3. Qualora l’opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilità (dovuta alle prescrizioni
ed ai divieti della competente soprintendenza) si procederà a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.
Articolo 68 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore
1. Ai sensi dell’art. 14 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore.
3. Ai sensi dall’art. 139 del D.P.R 21 dicembre 1999, n. 554 nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore l’appaltatore ne deve fare denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Xxxxxx procederà alla redazione di specifico processo verbale di accertamento previsto dall’art. 139, comma 2, del D.P.R 21 dicembre 1999, n. 554
5. L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.
6. L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’appaltatore.
7. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’appaltatore.
8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno, l’interramento delle cunette e l’allagamento degli scavi di fondazione.
Articolo 69 - Fallimento dell’appaltatore
1. Nel caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.
2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 70 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice
1. Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della
Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Articolo 71 - Risoluzione del contratto per ritardo o per grave inadempimento - obbligo di ripiegamento
71.1 Cause e procedimento di risoluzione
1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:
a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23 del presente Capitolato;
e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
h) frode accertata dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori;
i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
l) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
m) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;
o) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d’appalto;
p) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.
2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l’inadempimento, l’irregolarità o il ritardo posto in essere dall’appaltatore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.
4. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell’organo di collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente eseguite.
5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore Xxxxxx e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.138 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
6. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell’incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all’interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell’appaltatore
71.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione
1. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori
con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 72 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio dei lavori
1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento dell’appaltatore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori a norma dell’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, oppure, in subordine, ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Articolo 73 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.
3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Articolo 74 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per la redazione del verbale di consegna (vedi art. 129 e 130 del D.P.R. n. 554/1999).
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.
4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’appaltatore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 76.
Articolo 75 - Termini per il collaudo (o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione)
1. Ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 192 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 il Certificato di Xxxxxxxx deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tuttavia considerata la natura del cofinanziamento della Regione Sardegna annualità 2007, ed i termini e le scadenze per il collaudo delle opere e la trasmissione della documentazione richiesta entro il giorno 27 novembre 2009 (a meno di eventuali proroghe), il termine entro il quale eseguire il collaudo e redigere le certificazioni necessarie, risulta fissato entro e non oltre il giorno 25 novembre 2009.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Xxxxxxxx sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 208 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause, l’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’appaltatore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l’appaltatore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82.
Articolo 76 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
1. Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare in tutto od in parte l’opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera dovrà darne comunicazione all’appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
L’appaltatore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 200, commi 1 e 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:
a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete; c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro;
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 200 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dovrà essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in contraddittorio dall’appaltatore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:
1) la verifica circa l’esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
2) la certificazione circa il fatto che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilità dell’immobile oggetto di anticipata consegna;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell’appaltatore.
Articolo 77 - Operazioni di collaudo
1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando l’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione nei termini di cui all’art. 75.
2. All’organo di collaudo è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle altre prove e ai sondaggi già previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati progettuali, le seguenti prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti devono ritenersi obbligatori: IN FASE ESECUTIVA:
1) Verifica delle caratteristiche dei corpi illuminanti e dei regolatori di flusso. IN FASE DI OPERAZIONI DI COLLAUDO FINALE:
3. Se l’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Xxxxxxxx (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procederà a norma dell’art. 197 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554.
4. Il Certificato di Xxxxxxxx, in forza dell’art.141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 199, comma 3 del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo dal 180° giorno successivo all’ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.
5 Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Articolo 78 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati
1. Dopo l’avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Xxxxxxxx, la Stazione Appaltante prende quanto prima in consegna l’opera liberando l’impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilità civile verso terzi.
2. La presa in consegna degli impianti deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all’appaltatore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e l’appaltatore (o loro rappresentanti).
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 79 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti
1. Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l’appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al Direttore Lavori e all’appaltatore i quali hanno l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’appaltatore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l’appaltatore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’appaltatore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni
dell’appaltatore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.
Articolo 80 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)
1. Per opere o lavori di particolare complessità, su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento sentito l’appaltatore, potrà essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre membri di comprovata esperienza tecnica nel campo delle opere oggetto del presente appalto. L’appaltatore e la Stazione Appaltante, previo gradimento reciproco, designano un membro ciascuno; il terzo membro, con funzioni di Presidente, dovrà essere designato dai primi due e gradito da entrambe le parti.
2. Il Collegio ha il compito di fornire pareri non vincolanti per le parti e raccomandazioni tecniche allo scopo di completare l’opera nei tempi e secondo i costi contrattualmente previsti su problematiche di ordine tecnico afferenti questioni insorte nel corso dei lavori, sottopostegli da una delle parti, che deve inviare copia completa della relativa documentazione alla controparte.
3. Detti pareri e le relative raccomandazioni, espresse a maggioranza dei membri del Collegio, verranno comunicati per iscritto alle parti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della documentazione.
4. Se attivato, il Collegio ha facoltà di esaminare qualsivoglia parere, istruzione, decisione, valutazione certificato o ordine di servizio del Direttore Lavori, in relazione alla questione insorta.
5. In nessun caso, il ricorso di una delle parti al Collegio può giustificare da parte dell’appaltatore il fermo dei lavori che proseguiranno secondo quanto stabilito nel contratto e nei relativi allegati.
6. L’incarico dei membri del Collegio termina con il collaudo oppure in qualsiasi altro momento deciso di comune accordo tra le parti.
7. Le condizioni per la nomina dei membri del Collegio nonché le modalità di retribuzione e i relativi compensi e rimborsi verranno concordate dalle parti. Il compenso verrà ripartito tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore in parti uguali; il relativo onere sostenuto dall’appaltatore si deve ritenere compreso e compensato sull’importo di cui all’articolo 2 del presente contratto.
Articolo 81 - Definizione delle controversie di natura economica
81.1 Procedimento per il tentativo di accordo xxxxxxx
1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’appaltatore, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
5. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
81.2 Controversie
1. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
Articolo 82 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:
x. Xxxxxx dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);
c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
e. Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677;
f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
j. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
Art. 83 - Premessa
Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione di quelle già indicate negli articoli della Parte I.
Art. 84 - Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori
Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato o di ubicazione dei sostegni esistenti oggetto di intervento, la D. L. ritenesse inaccettabile. In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.
Art. 85 - Materiali e provviste
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo o di caratteristiche similari previa accettazione da parte della Direzione Lavori. In particolare gli apparecchi di illuminazione dovranno soddisfare le richieste della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA SARDEGNA N. 48/31 DEL 29.11.2007 E DELLE LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E RELATIVO CONSUMO ENERGETICO (ART. 19 COMMA 1. L.R. 29 MAGGIO 2007, N. 2) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LINEE
GUIDA GIÀ PUBBLICATE SU BURAS N.13 DEL 01.04.2008, affinché gli impianti risultino essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un’intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi ed oltre (la rilevazione di tale valore può essere compreso nel range di 0 - 0,49 cd. in virtù dell’errore strumentale della misurazione del valore 0).
Non potranno essere installati apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto. L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo
eventuali diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima dei loro impiego, all’esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nei più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.
Art. 86 - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori
Tutte le opere comprese nell’appalto saranno compensate a corpo e a misura. In nessun caso e per nessun motivo la Direzione Lavori tollererà per le singole opere dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e, qualora se ne riscontrassero, esse saranno motivo di rifacimento. In via subordinata, a proprio giudizio, la Direzione Lavori potrà accettare le opere stesse, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale.
Art. 87 - Linee elettriche
Il presente appalto non prevede la sostituzione di linee elettriche fatta eccezione per le eventuali prolunghe necessarie per la posa in opera dei regolatori di flusso e la dismissione dei vecchi quadri di protezione e comando. Tuttavia se durante le operazioni di sostituzione dei vetusti corpi illuminanti, l’appaltatore dovesse identificare cavi di risalita dentro il sostegno non più idonei al funzionamento o in precarie condizioni di isolamento, dovrà effettuare immediatamente una segnalazione alla Direzione Lavori ed al manutentore dell’impianto di illuminazione, affinché provveda alla pronta sostituzione del cavo.
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori.
Art. 88 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno minimo:
- apparecchi per illuminazione stradale “chiusi” (con coppa o rifrattore) vano ottico = IP54
vano ausiliari = IP23
Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme delle norme:
- Lampade: Norma CEI 34 - 52, 34 - 53, 3, 56;
- CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti
- CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione”
- CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale”
In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati1. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento.
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi. Eventuali variazioni saranno sottoposte per accettazione alla Direzione Lavori.
I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento.
Xxxx apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-24.
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della Norma CEI 34-21.
Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì soddisfare i requisiti richiesti dalle LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E RELATIVO CONSUMO ENERGETICO (ART. 19 COMMA 1.
L.R. 29 MAGGIO 2007, N. 2) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LINEE GUIDA GIÀ PUBBLICATE SU BURAS
N.13 DEL 01.04.2008, affinché gli impianti risultino essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un’intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi ed oltre (la rilevazione di tale valore può essere compreso nel range di 0 - 0,49 cd. in virtù dell’errore strumentale della misurazione del valore 0).
Non potranno essere installati apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto.
I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformità alla D.G.R. 48/31 DEL 29.11.2007 delle loro apparecchiature e devono inoltre allegare le raccomandazioni di uso corretto. La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma di file standard in formato “Eulumdat”.
Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro:
- Temperatura ambiente durante la misurazione;
- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;
- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
- Identificazione del laboratorio di misura;
- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;
- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.
- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura.
Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:
- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio in modo da soddisfare i requisiti della D.G.R. 48/31 DEL 29.11.2007. L’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione di tipo piano e parallelo al terreno).
- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen
- diagramma del fattore di utilizzazione
- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90°.
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su paio o braccio o testata, all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza.
Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento.
La rispondenza alla D.G.R. 48/31 DEL 29.11.2007 ed al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, secondo quanto previsto dall’art. 6 delle Linee Guida della Regione Sardegna.
Art. 89 - Fornitura e posa del contenitore del gruppi di misura e del complessi di accensione e protezione con regolatore di flusso
L’Appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso punti di consegna già esistenti o indicati dal progetto di tre contenitori per quadri secondo le prescrizioni delle schede tecniche previste nel progetto esecutivo.
Tali contenitori dovranno essere divisi verticalmente in due vani con aperture separate di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installata dall’Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura dovrà essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall’Ente medesimo. Ciascun contenitore dovrà appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta l’ingresso dei cavi sia del Distributore dell’energia elettrica che dell’impianto in oggetto. Sono altresì a cura dell’Appaltatore le opere di
scavo e murarie per l’ingresso nel contenitore dei cavi dell’Ente Distributore.
Il secondo xxxx dovrà contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione così come definite negli schemi tecnici allegati. L’apertura di tale vano dovrà essere munita di apposita serratura concordata con il Committente ove è ubicato l’impianto.
Il quadro elettrico ivi contenuto dovrà essere realizzato con isolamento in Classe II come il resto dell’impianto di illuminazione, per quanto previsto nel progetto esecutivo e di pertinenza dell’appaltatore.
Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI; in particolare i teleruttori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEI 17-3 fascicolo 252.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura, posa e collegamento del quadro di protezione e comando dotato di regolatore di flusso della potenza indicata nel progetto esecutivo, o in alternativa di quella indicata dalla Direzione Lavori durante la fase di esecuzione dei lavori, nel caso in cui si determinassero condizioni non prevedibili in fase di progettazione.
Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati opportunamente in funzione dell’impianto esistente ed ordinati alla ditta fornitrice del regolatore che provvederà alla consegna di una macchina certificata e garantita comprensiva di tutti gli strumenti, protezioni e accessori necessari a garantire la protezione ed il perfetto funzionamento.
Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori.
Il prezzo a corpo compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature è stato previsto nel progetto esecutivo.
Art. 90 - Impianto di Terra
Il progetto non prevede la realizzazione di impianti di terra, poiché si limita esclusivamente alla sostituzione dei vetusti corpi illuminanti cablati con lampade ai vapori di mercurio, con altri equipaggiati con lampade ai vapori di sodio alta pressione.
NORME DI MISURA DELLE VARIE LAVORAZIONI
Articolo 91 - Generalità
I lavori andranno liquidati in base a quanto definito negli elaborati progettuali anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare quantità effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori quantità se ne terrà debito conto nella contabilizzazione.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nelle varie voci del progetto.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione Lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con sufficiente preavviso.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Articolo 92 - Elenco dei prezzi unitari
I prezzi dell’elenco che segue, vengono sostituiti da prezzi dell’offerta per i lavori compensati a misura, e dall’unico prezzo relativo ai lavori compensati a corpo.
Articolo 93 – Certificazione di corretta installazione
La richiesta di accertamento del termine di ultimazione dei lavori da parte dell’Appaltatore deve essere corredata dalle certificazioni di corretta istallazione delle apparecchiature di qualsiasi tipo installate. La mancata presentazione farà slittare i termini di cui all’art. 34 per la redazione del conto finale.