CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA
CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE -ASI- DI BRINDISI, con
sede in Brindisi al Viale Arno n. 33 (P. IVA 00176630747), in persona del Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato il a Brindisi ed ivi residente alla via (Cod. Fisc. )
E
con sede in Brindisi alla via (P. IVA ), in persona del Presidente/Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. , nato il
a Brindisi ed ivi residente alla via (Cod. Fisc. )
PREMESSO
il Consorzio ASI ha realizzato nella zona industriale di Brindisi un edificio destinato a Posto di Ristoro, consistente in uno stabile realizzato su un livello di mq complessivi 786,80 ed annessi spazi esterni per parcheggio comune;
XXYY ha manifestato la volontà di prendere in locazione il suddetto Posto di Ristoro ;
tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e pattuisce quanto segue.
1) Il Consorzio ASI di Brindisi, nella persona del suo Presidente, concede in locazione a , che accetta nella persona di cui in epigrafe, il seguente immobile sito alla via Xxxxx nella zona industriale di Brindisi: Posto di Ristoro
realizzato su un livello di mq complessivi 786,80 ed annessi spazi esterni per parcheggio comune
2) L'immobile viene concesso in locazione per essere destinato a centro di produzione e somministrazione pasti, con espresso divieto di mutamento della destinazione, di cessione del contratto e di sublocazione. La conduttrice si impegna ed obbliga a fornire il servizio di produzione e somministrazione pasti in ogni giorno feriale della settimana, da assicurare nelleore diurne. La presente clausola è essenziale per gli interessi del Consorzio, il cui intento specifico è quello di garantire un punto di ristoro nella zona industriale di Brindisi. Pertanto, il mancato rispetto della presente clausola comporterà la risoluzione di diritto del rapporto locativo.
3) La durata della locazione viene prevista in anni sei, con decorrenza dal e con termine al . La parte conduttrice potrà
recedere dal contratto solo per gravi motivi, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
4) Alla scadenza naturale il contratto si rinnoverà alle medesime condizioni, a meno che la parte conduttrice non comunichi disdetta con lettera raccomandata da far pervenire alla parte locatrice almeno un anno prima. All'atto della consegna dei locali verrà redatto un regolare verbale.
5) Il corrispettivo della locazione viene convenuto ed accettato in €
annui, da corrispondersi in rate (mensili, trimestrali, semestrali) di € cadauna, da pagarsi anticipatamente il primo giorno di ogni (mese, trimestre, semestre) mediante bonifico sul conto IBAN presso l’istituto
cassiere del Consorzio, la Banca Popolare di Bari,filiale di Brindisi, Corso Xxxxxxx.
6) Il canone della locazione sarà aggiornato annualmente in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente, previa richiesta scritta.
7) Restano a carico del conduttore gli oneri accessori afferenti l'immobile locato, per come indicati nelle Tabelle A), B), C), D) ed E) allegate al Regolamento di Gestione di cui al successivo paragrafo n. 10, nonché le spese per le utenze al servizio esclusivo dell'immobile. A tal riguardo, si precisa che la somministrazione di gas per cucina e riscaldamento è garantita da un serbatoio-bombolone a servizio anche della palazzina uffici e munito di un contatore di sottrazione per la rilevazione dei consumi del Posto di Ristoro. Il Consorzio locatore sta provvedendo alla realizzazione di un impianto separato, a servizio del solo posto di ristoro; allorché tale impianto avrà ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni, il conduttore si obbliga sin da ora a stipulare un autonomo contratto di fornitura. In mancanza, il condominio è autorizzato sin da ora all’interruzione del servizio di fornitura. È facoltà del conduttore di richiedere l’allaccio alla rete cittadina del gas metano, a sua esclusiva cura e spese, e senza alcuna rivendicazione nei confronti del Consorzio, anche alla cessazione del rapporto.
8) La parte conduttrice dichiara di aver visionato i locali e di averli trovati idonei all'uso cui intende destinarli, in ottime condizioni di manutenzione ed esenti da difetti, impegnandosi a rilasciarli nel medesimo stato al termine del
rapporto. Prende atto, inoltre, che i locali sono privi di tramezzature, per cui assume su di sé l'onere di suddividere gli spazi interni in rapporto alle sue esigenze operative.
9) La parte conduttrice potrà eseguire sull'immobile, a sue esclusive cura e spese, le opere necessarie per renderli funzionali alle sue esigenze operative, nel rispetto della normativa vigente e senza alcuna responsabilità del Consorzio ASI; alcun rimborso sarà dovuto dal locatore al rilascio dei locali, sicché le eventuali migliorie ed addizioni apportate all'immobile, ove non rimovibili, resterranno acquisiti dal Consorzio senza alcun obbligo di indennizzo. Sempre a sue cura e spese la conduttrice dovrà eseguire le opere di ordinaria manutenzione degli immobili e di piccole riparazioni.
10) Con la sottoscrizione del presente contratto la conduttrice entra a far parte, automaticamente e senza la necessità di ulteriore manifestazione di volontà, del Condominio di Gestione del Centro Direzionale, costituito fra tutti i conduttori e/o utilizzatori delle singole unità immobiliari da cui è composto l'edificio. Il Condominio di Gestione ha la funzione di disciplinare l'amministrazione, l'uso e le spese delle parti comuni, come da apposito Regolamento con allegate Tabelle Millesimali, che la conduttrice dichiara di aver ricevuto copia, di conoscere e di accettare in ogni sua parte, sottoscrivendolo perché faccia parte integrante del presente atto ed impegnandosi a rispettarlo in ogni sua parte.
11) Resta onere esclusivo della conduttrice l'ottenimento dei permessi amministrativi, della autorizzazioni e delle licenze necessarie per
l'espletamento della sua attività all'interno dei locali. Il Consorzio ASI di Brindisi viene esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
12) Qualora il Consorzio dovesse eseguire sull'immobile opere straordinarie di manutenzione e miglioramenti, il corrispettivo della locazione sarà aumentato in misura pari agli interessi sulle somme impiegate dal Consorzio per l'esecuzione dei suddetti lavori.
13) Il conduttore versa al Consorzio ASI, che ne rilascia quietanza con la sottosrizione del presente atto, la somma di € (pari a due mensilità di canone) a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni. Tale importo, improduttivo di interessi, sarà restituito al termine del rapporto dopo la regolare consegna dei locali e non potrà essere imputata a canoni di locazione.
14) Il Consorzio è esonerato da responsabilità in caso di interruzione degli impianti relativi ai servizi dell'edificio.
15)
15) Le spese di registrazione del presente contratto e l'imposta di bollo saranno corrisposte dalle parti contraenti in misura eguale, con l'obbligo della conduttrice di provvedere in termini ai necessari adempimenti fiscali.
Letto, confermato e sottoscritto in Brindisi oggi
La conduttrice dichiara di aver letto, contrattato e di approvare le clausole nn. 7), 9), 10), 11), 12) e 14) del presente contratto.
Brindisi, lì