Informativa Precontrattuale
Informativa Precontrattuale
Informativa Precontrattuale
Sommario
SEZIONE 1. - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI 1
SEZIONE 2. - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA 2
SEZIONE 3. - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 3
SEZIONE 4. - INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 10
SEZIONE 5. - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA/ADEGUATEZZA SVOLTE DALLA SIM NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 10
SEZIONE 6. - INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 10
SEZIONE 7. - DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI 12
SEZIONE 8. - DOCUMENTO SUGLI INCENTIVI – TERMINI ESSENZIALI DEGLI ACCORDI CONCLUSI IN MATERIA DI COMPENSI, COMMISSIONI O PRESTAZIONI NON MONETARIE 12
SEZIONE 9. - INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 13
SEZIONE 10. - INFORMATIVA SULLA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 14
SEZIONE 11. - INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI 14
DOCUMENTO INFORMATIVO
Il presente Documento, redatto ai sensi della Delibera n. 20307 Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998 n 58 in materia di intermediari e del Regolamento UE 2017/565 ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sull'Intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei Clienti, sulla natura e sui rischi inerenti gli strumenti finanziari nonché sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi.
Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito www.nuoviinvestimenti,it e presso gli uffici dei consulenti finanziari della Sim abilitati all’offerta fuori sede.
La Sim porta a conoscenza dei Clienti le modifiche rilevanti il presente Documento tramite comunicazione specifica trasmessa alla casella di posta elettronica comunicata al Cliente, La comunicazione è inoltre resa disponibile nella sezione online dedicata e messa a disposizione del Cliente.
SEZIONE 1. - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI
1.1 Informazioni sull'Intermediario Dati identificativi
Nuovi Investimenti SIM S.p.A. (di seguito la “SIM” o “l'Intermediario”) Xxx Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX)
Succursale: Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX (XX)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Biella n. 11795 – REA n. 149399 della
C.C.I.A.A. di Biella.e Codice Fiscale 05329550015 – P.IVA 01581980024 Codice LEI 8156009A31F66F26F544
Contatti
Recapito telefonico: x00 000 0000 0
Numero di fax: x00 000 0000 000 Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Autorizzazione
In virtù dell'autorizzazione Consob adottata con delibera n. 11761 del 22/12/1998, in base alla quale la SIM è autorizzata all’esercizio delle attività di investimento elencate dalla Consob. La Società è iscritta all'Albo delle SIM al n. 116 e può svolgere le attività di:
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione ordini per conto dei Clienti;
- collocamento senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini.
Ai sensi del D.Lgs. n. 164/2007, la Società può svolgere, altresì, il servizio di:
- consulenza in materia di investimenti
La Società presta, inoltre, i seguenti servizi accessori:
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi;
- intermediazione in cambi.
Nuovi Investimenti Sim opera anche attraverso i propri Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Recapito dell'Autorità di Xxxxxxxxx
Consob - Xxx X.X. Xxxxxxx, 00000 – Xxxx (XX)
1.2 Metodi di comunicazione che devono essere usati tra l'Intermediario ed il Cliente
Tutte le comunicazioni intercorrenti tra l’Intermediario ed il Cliente possono avvenire per iscritto, utilizzando un supporto cartaceo consegnato a mano ovvero trasmesso a mezzo posta.
Gli ordini del Cliente relativi a strumenti finanziari e le eventuali disposizioni di revoca, possono essere impartiti:
• tramite disposizione scritte raccolte dai consulenti finanziari o inviate alla Sim all’ indirizzo tempo per tempo comunicato al cliente;
• trasmessi in alternativa anche mediante conversazione telefonica sottoposta a registrazione.
Qualora gli ordini vengono impartiti tramite il Consulente Finanziario, quest’ultimo provvede alla loro tempestiva trasmissione alla Sim (nei tempi tecnici necessari) per la successiva esecuzione.
Una volta impartiti gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti. Le modalità di esecuzione (o di trasmissione dell’ordine ad altro intermediario per la sua esecuzione) sono identiche, indipendentemente dal canale di trasmissione scelto dal cliente.
In alternativa al supporto cartaceo, il Cliente può richiedere all'Intermediario che le comunicazioni a lui dirette siano trasmesse utilizzando un supporto duraturo non cartaceo (con preavviso tramite e-mail). A tal fine il Ciente è tenuto a rilasciare all’intermediario un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui.
Qualora, nei casi previsti dalla legge, alcune informazioni dirette alla Clientela siano messe a disposizione dall'Intermediario mediante il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, al Cliente verrà comunicato, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso fornito, l'indirizzo del sito e il punto dello stesso su cui si può avere accesso alle informazioni.
Lingua
La lingua con la quale il Cliente può comunicare con l'Intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.
1.3 Servizi di investimento prestati dall'Intermediario
Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che l'Intermediario è autorizzato a prestare nei confronti del pubblico:
a) Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito “Testo Unico della Finanza”).
Consiste nell'attività svolta dalla SIM di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.
b) Esecuzione di ordini per conto dei Clienti (art. 1, comma 5, lett. b), del Testo Unico della Finanza).
Consiste nell'attività svolta dalla SIM che, a seguito dell'ordine ricevuto dal Cliente, lo esegue ricercando una controparte sulle diverse sedi di esecuzione e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della SIM è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al Cliente.
c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c-bis), del Testo Unico della Finanza). Consiste nell'offerta ai Clienti di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra I’Intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi.
L'attività dell'Intermediario si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'Intermediario ha ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti.
Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del Cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. assistenza post vendita).
L'attività distributiva della SIM comprende anche prodotti finanziari emessi da banche e/o da imprese di assicurazione e servizi di investimento di terzi.
d) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e), del Testo Unico della Finanza).
Consiste nell'attività svolta dalla SIM che, in seguito ad un ordine impartito dal Cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione tra di loro di una operazione.
e) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5-septies del Testo Unico della Finanza).
Tale servizio è funzionale alla prestazione degli altri servizi di investimento offerti e consiste nella prestazione da parte della SIM di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'Intermediario aventi a oggetto operazioni su strumenti e prodotti finanziari La consulenza è prestata su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Sim possono avere oggetto strumenti finanziari emessi dalla stessa Sim o da soggetti terzi con i quali la Sim ha stretti legami o ha stipulato e/o ha in corso contratti e in particolare contratti di collocamento/distribuzione in relazione ai quali la Sim può percepire incentivi nel rispetto della Normativa di Riferimento
La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente.
La Sim ritenendo che la diversificazione costituisca il principale fattore di mitigazione dei rischi di investimento in strumenti finanziari formula le proprie raccomandazioni con riferimento a prodotti diversificati per natura.
La Sim si impegna inoltre a fornire al cliente la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati secondo modalità e frequenza diversa in relazione al modello di servizio prescelto dal cliente.
La Sim infatti offre il servizio di consulenza base e il servizio di consulenza avanzata
Il Servizio di Consulenza avanzata, in aggiunta rispetto a quanto previsto in relazione al Servizio di Consulenza Base prevede
(i) l’analisi del Portafoglio e l’elaborazione di un portafoglio ottimale, adeguato al Cliente, con prestazione di raccomandazioni personalizzate mirate ad allineare il Portafoglio al portafoglio ottimale;(ii) il monitoraggio continuativo del Portafoglio, con analisi dei rendimenti dei singoli asset e suggerimento di interventi correttivi Con la sottoscrizione del contratto che disciplina la prestazione del Servizio di Consulenza avanzata, la Sim con cadenza almeno semestrale procede al riesame complessivo del portafoglio del Cliente e all’individuazione delle operazioni ritenute opportune per riallineare il portafoglio del Cliente al portafoglio ottimale costruito sulla base del profilo del Cliente. Il servizio inoltre prevede un monitoraggio periodico dell’adeguatezza del portafoglio del Cliente.
f) Prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di ricezione e trasmissione di ordini secondo la modalità della sola esecuzione (c.d. execution only).
I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini possono essere prestati, ad iniziativa del Cliente, in modalità di mera esecuzione quando hanno ad oggetto strumenti finanziari non complessi. In questo caso, la SIM si limita ad eseguire disposizioni impartite dal Cliente di propria iniziativa.
Per strumenti finanziari non complessi si intendono:
a) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
b) strumenti del mercato monetario;
c) obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato;
d) OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi.
1.4 Servizi accessori prestati dall'Intermediario
a) Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi Consiste nella custodia e amministrazione, per conto del Cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). L'Intermediario, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio di diritti di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio l'Intermediario, su autorizzazione del Cliente, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari abilitati.
In alternativa alla tipologia di operatività sopra descritta, il Cliente può scegliere se stipulare un contratto per la prestazione del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari con una banca convenzionata con l'Intermediario. In tale ipotesi, conferisce all'Intermediario medesimo una delega permanente ad operare sul rapporto funzionalmente connesso alla prestazione dei servizi di investimento. In tale ipotesi, l'informativa riguardante il servizio in esame è fornita direttamente dalla banca convenzionata.
b) Intermediazione in cambi
Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta purchè collegata alla prestazione dei servizi.
1.5 Documentazione da fornire al Cliente e rendicontazione delle attività svolte
a) Rendiconti nei servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento
All’ atto della ricezione di un ordine, la Sim rilascia al Cliente un’attestazione contenente, tra l’altro, oltre ai dati identificativi dell’ordine stesso le avvertenze della Sim al cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza dell’operazione cui si riferisce l’ordine e di incentivi.
A rendiconto delle attività svolte, l’Intermediario, nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e collocamento, fornisce prontamente al Cliente per ogni ordine ricevuto le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine e l’eventuale copia al cliente dell’ordine sottoscritto e consegnato al Consulente Finanziario.
In aggiunta alle informazioni indicate, la SIM invia al Cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la SIM riceve la conferma da un altro Intermediario, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da tale Intermediario. Tale avviso non viene inviato quando lo stesso conterrebbe le medesime informazioni di un'altra conferma che dovesse prontamente essere inviata al Cliente da un diverso soggetto, come nel caso di collocamento di quote o azioni di OICR.
b) Obblighi di comunicazione aggiuntiva nel caso di operazioni con passività potenziali
Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, l'Intermediario, ove il Cliente abbia in essere posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali lo informa quando il valore di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.
c) Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela
Nel caso in cui l’Intermediario detenga strumenti finanziari e disponibilità liquide della Clientela, l'Intermediario invia al Cliente, trimestralmente un rendiconto di tali strumenti finanziari e disponibilità liquide. Tale rendiconto non è inviato ove il Cliente scelga di aprire i rapporti di conto corrente e deposito titoli a custodia e amministrazione direttamente presso una banca convenzionata.
d) Proposta di investimento
L’intermediario quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti fornisce ai Clienti su supporto durevole una dichiarazione di adeguatezza dove viene specificata la consulenza prestata e indicato il perché tale proposta di investimento corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio. Sono riportate eventuali avvertenze in merito ai conflitti di interesse e agli incentivi riferibili all’operazione.
e) Relazione annuale nell’ambito del servizio di consulenza
Nella prestazione del servizio di consulenza l’intermediario fornisce annualmente al Cliente su supporto durevole una relazione riepilogativa sull’adeguatezza delle raccomandazioni e del portafoglio rispetto al profilo del Cliente stesso nonché i costi sostenuti nel periodo di riferimento, nel rispetto della Normativa di Riferimento
In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la stessa verrà trasmessa al Cliente, a fine anno, in modalità cartacea all’ultimo indirizzo comunicato alla Sim.
1.6 Trattazione dei reclami
Le modalità di trattazione dei reclami sono riportate in dettaglio nei contratti di svolgimento dei servizi di investimento prestati dalla Sim.
1.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse
Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Sim sono illustrate nel documento “Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse” che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato al Cliente in allegato al Contratto. Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Sim.
La Sim fornisce inoltre - nell’ambito dei servizi di Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti – informazioni su eventuali conflitti d’interesse relativi allo strumento o prodotto finanziario oggetto della disposizione.
1.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini
L’indicazione analitica delle politiche della Sim relative al trattamento degli ordini connessi alla prestazione dei servizi di investimento è riportata nel documento “Execution Policy” predisposto dalla Sim che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato ai Clienti in allegato al Contratto.
Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Sim.
SEZIONE 2. - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
2.1 Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei Clienti Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dall'Intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Intermediario e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'Intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Le disponibilità liquide depositate presso un conto rubricato all'Intermediario presso una banca, sottorubricato ai Clienti, seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.
Presso l'Intermediario sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti per conto della Clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestata. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conti (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali l'Intermediario presta il servizio di custodia e amministrazione.
Nelle evidenze l'Intermediario indica, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei Clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.
Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, l'Intermediario mantiene distinte le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini, in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'Intermediario medesimo.
Nell'ipotesi in cui il Cliente scelga di aprire i rapporti di conto corrente e deposito titoli a custodia e amministrazione direttamente presso una banca convenzionata, la presente sezione dell'informativa è fornita a cura di quest'ultima.
2.2 Subdeposito degli strumenti finanziari della Clientela
Fermo restando che la SIM, in caso di insolvenza della depositaria, non presta garanzie a favore dei clienti sugli strumenti finanziari depositati, la SIM è espressamente autorizzata a depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari:
− Istituto Centrale delle Banche Popolari - Italia;
− Banca IMI - Italia;
− Clearstream - Lussemburgo;
− Euroclear Bank;
− Cassa di Compensazione e Garanzia - Italia;
− Banca Intesa San Paolo – Italia;
− BNL.
Anche in caso di insolvenza dei soggetti sopraelencati, la SIM non presta garanzie nei confronti dei Clienti.
Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso i soggetti sopraindicati, l'Intermediario accende conti ad esso intestati presso ciascun subdepositario, rubricati “in conto terzi” (c.d. “conto omnibus”). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi dall'Intermediario stesso presso
il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. L'Intermediario mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente subdepositati presso i subdepositari e riporta in ciascun conto di deposito di ogni Cliente la denominazione del subdepositario.
Fermo restando che il subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti nel c.d. “conto omnibus” potrebbe comportare il rischio della confusione degli strumenti finanziari dei Clienti con quelli del subdepositario o dei Clienti di quest'ultimo, nonché il rischio dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario, al fine di ridurre i suddetti rischi, la SIM si astiene dal subdepositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi o, comunque, presso soggetti che non risultino regolamentati e vigilati.
2.3 Diritti di garanzia o privilegi
a) Diritto di ritenzione
In forza delle disposizioni contrattuali, la SIM è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla SIM stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente. Il diritto di ritenzione è esercitato sui predetti strumenti finanziari o loro parte per importi congruamente correlati al credito vantato dalla SIM.
b) Privilegio
In caso di inadempimento del Cliente, la SIM può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla SIM stessa.
c) Diritto di compensazione
In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra l'Intermediario ed il Cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla SIM, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la SIM dà pronta comunicazione scritta al Cliente. In caso di rapporti cointestati, Nuovi Investimenti Sim può avvalersi di tali diritti sino a concorrenza dell’intero credito vantato, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
2.4 Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della Sim L'Intermediario può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, alle condizioni e secondo le modalità descritte nelle norme concernenti il servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari relativamente all'utilizzo degli strumenti finanziari della Clientela.
La SIM è tenuta a comunicare al Cliente le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, le responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.
2.5 Sistemi di garanzia dei depositi
L'Intermediario aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 27 ottobre 1994, n. 598, e dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 23
luglio 1996, n. 415.
II Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall'art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora In vigore.
L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall'art. 12, comma 1, del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato Decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli Intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.
SEZIONE 3. - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
3.1 Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari trattati
3.1.1 I titoli di capitale
Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della Società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.
In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).
Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico- patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria. Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. Per blue chip si intende un titolo azionario emesso da una Società ad elevata capitalizzazione.
Le small cap e le mid cap sono, invece, rispettivamente azioni di Società a bassa e media capitalizzazione di mercato.
3.1.2 I diritti di opzione
Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere, in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.
3.1.3 I titoli di debito
Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della Società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della Società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.
Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito. Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:
a) Obbligazioni corporate
Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una Società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della Società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.
b) Obbligazioni sovranazionali
Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli Investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.
c) Obbligazioni governative
Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.
In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP). Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:
Buoni Ordinari del Tesoro
Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.
Certificati del Tesoro zero coupon
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunerazione è
interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
Certificati di Credito del Tesoro
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.
Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro o dell’Euribor; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
Buoni del Tesoro Poliennali
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.
d) Obbligazioni convertibili
Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della Società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della Società emittente o di altra Società, diventando così azionista della Società.
e) Obbligazioni in valuta o “Eurobond”
Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.
f) Obbligazioni subordinate
Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.
3.1.4 Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 2009/65/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.
Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria per i fondi armonizzati.
a) Fondi comuni di investimento
Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle Società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e mediante ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.
I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.
Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari; (ii) bilanciati; (iii) obbligazionari; (iv) liquidità; (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.
b) Società di investimento a capitale variabile
Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della Società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono
spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dai fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.
c) Fondi Alternativi (FIA)
I fondi non armonizzati (FIA) sono disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (la Direttiva AIFM o la AIFMD) recepita in Italia nel 2014.
Questa tipologia di fondi non è soggetta alle regole di contenimento e frazionamento del rischio previste dalla direttiva UCITS. Di conseguenza, i FIA sono strumenti più rischiosi rispetto ai fondi comuni di investimento UCITS. Tra le più importanti tipologie di FIA si possono annoverare gli hedge funds, i fondi di private equity (che comprendono i fondi di venture capital), i fondi immobiliari, i fondi infrastrutturali e i commodity funds. In Italia il mercato dei FIA è stato finora composto principalmente dalle tre categorie dei fondi immobiliari (nel nostro ordinamento sempre chiusi), dei fondi mobiliari chiusi (private equity e venture capital) e dei fondi speculativi (aperti e tipicamente fondi di fondi hedge). I fondi chiusi si dividono in
- Fondi chiusi riservati: si tratta di fondi che possono essere sottoscritti da: (i) clienti professionali o (ii) da clienti non professionali (i.e. retail) purchè per importi non inferiori a euro 500.000 (Decreto 5 marzo 2015 n. 30 attuativo dell’art. 39 del TUF). Non è richiesta l’approvazione del regolamento da parte di Banca d’Italia.
- Fondi chiusi non riservati (“retail”): si tratta di fondi chiusi che possono essere sottoscritti da clienti “retail”. Il regolamento deve essere approvato da Banca d’Italia e il prospetto dalla Consob.
I fondi speculativi (hedge fund) sono fondi comuni di investimento il cui patrimonio può essere investito in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia.
Anche per i fondi speculativi è possibile operare la distinzione tra aperti e chiusi. I fondi speculativi non possono essere oggetto di offerta al pubblico.
d) Exchange Traded Funds
Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente “fondi indicizzati quotati”) sono una particolare categoria di fondi o SICAV, caratterizzati dall'avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.
3.1.5 Gli strumenti finanziari derivati
Il termine “derivati” indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di un'attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il “sottostante” del prodotto derivato.
La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche “pay – off”. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:
- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).
I derivati si distinguono inoltre in:
- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. “over the counter (OTC)”.
a) Contratti a termine
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.
Il sottostante può essere di vario tipo:
- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc..
L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).
I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza). Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.
Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:
- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.
L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:
- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.
Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.
b) Contratti forward
I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price.
Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.
Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement).
Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.
c) Contratti future
Anche i future sono contratti a termine. Si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni – è anche detto future price.
Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in “punti indice”.
In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un'attività finanziaria.
Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la Clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di Compensazione e Garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.
La Clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla Clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la Clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.
d) Gli swap
La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over the counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati. Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.
I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste siano equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.
Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.
La caratteristica essenziale delle operazioni di swap – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.
e) Le opzioni
Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:
- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.
In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.
Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. xxxxxx) e venditore (c.d. writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).
Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:
- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.
La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta moneyness di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi. La moneyness distingue le opzioni in:
- at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- in-the-money quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è in-the- money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è in- the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
- out-of-the-money quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una call è out-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione deep out-of-the-money.
L'esecuzione del contratto, per le opzioni in-the-money, può realizzarsi:
- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).
f) I certificates
Secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.
Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.
I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:
- i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).
I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).
I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear.
- i bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista
finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l’investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all’investitore.
- i bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento “leverage certificates”.
Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.
g) I warrant
I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.
h) I covered warrant
Nella definizione offerta da Borsa Italiana S.p.A., i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un Intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.
Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:
- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.
i) ETC
Gli ETC sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attività oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante.
In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell’investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori internazionali di elevato standing. La gamma di commodities replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici. Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull’andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l’investimento attraverso un paniere di commodities. Le attività acquistate dall’emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione. Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.
In sintesi, gli ETC: sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.
h) strumenti derivati cartolarizzati possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi internazionali.
Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l’emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l’emittente dello strumento sottostante. Attualmente gli strumenti derivati cartolarizzati si suddividono in due categorie di strumenti: i covered warrant e i certificate. Entrambi possono avere come sottostante azioni e titoli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci.
3.1.6 Le obbligazioni strutturate
Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:
i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
ii) indici azionari o panieri di indici azionari;
iii) valute;
iv) quote o azioni di OICR;
v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.
Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse.
Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di Borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.
Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il
valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.
Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.
a) Le obbligazioni reverse convertible
Le reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.
La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put). Una reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.
In conclusione, le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).
b) Le obbligazioni linked
Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto é generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.
Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.
c) Le obbligazioni “step up” e “step down”
In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.
In particolare, le “step down” sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle
“step up” si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.
d) Le obbligazioni callable
Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.
3.1.7 Prodotti finanziari emesse da imprese di assicurazione
Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:
1. polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
3. polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.
3.1.8 Particolari categorie di prodotti Prodotti Complessi
In data 22 dicembre 2014, la Consob ha pubblicato la comunicazione n. 0097996/14 concernente la distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio (di seguito la “Comunicazione”). La Comunicazione si colloca in linea di continuità con la normativa europea (MiFID) e con l’approccio seguito dall’European Securities and markets Autority (ESMA) nel contesto delle due Opinion emanate nel 2014.
La Comunicazione fornisce “gli elementi sistematici della nozione di complessità che si evincono dalla disciplina MiFID e dalle menzionate Opinion dell’ESMA”:
1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell’andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario; e/o
2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o
3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell’investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all’uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall’illiquidità del prodotto.
La Consob ha individuato i seguenti strumenti quali complessi:
ELENCO PRODOTTI FINANZIARI A COMPLESSITÀMOLTO ELEVATA
(i) prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti e di altre attività (ad esempio Asset Back Securities)
(ii) prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione
(iii) del valore nominale (ad esempio contingent convertible notes, prodotti finanziari qualificabili come additonal tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento
(iv) UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”).
(v) Prodotti finanziari credil linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
(vi) Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del Testo Unico della Finanza, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura
(vii) Prodotti finanziari strutturati non negoziati in trading venues, il cui pay- off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.
(viii) Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del Testo Unico della Finanza diversi da quelli di cui al punto IV.
(ix) Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettando gli orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
(x) Obbligazioni perpetue
(xi) Fondi alternativi
(xii) Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente. Prodotti finanziari con leva maggiore di 1
(xiii) UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche
La Consob ritiene che tra le tipologie di strumenti a complessità molto elevata riportati nella tabella sopra, quelli da I. a V. (cd. Black List) non siano normalmente adatti ai clienti retail e che quindi non possano essere né consigliati nè distribuiti in via diretta a tale tipologia di clientela.
Nel caso di raccomandazione/distribuzione delle altre tipologie di strumenti a complessità molto elevata da VI. a XII. (c.d. Gray List), l’intermediario deve informare il cliente sulla natura del prodotto nonché prevedere presidi di controllo.
Prodotti illiquidi
I prodotti finanziari considerati illiquidi, sono quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
La caratteristica di illiquidità è ricompresa tra gli elementi di complessità.
La liquidità/illiquidità di uno strumento o prodotto finanziario, in quanto caratteristica di fatto, soggetta a cambiamenti nel tempo, richiede agli intermediari un attento monitoraggio. Al riguardo, gli intermediari stabiliscono la periodicità – almeno annuale – in base alla quale verificare lo stato di liquidità/illiquidità degli strumenti e dei prodotti finanziari distribuiti alla clientela al dettaglio. Resta inteso che ogni qualvolta si verifichino fatti o circostanze, che alterino in maniera significativa le caratteristiche di liquidità di uno strumento o prodotto finanziario, gli intermediari dovranno aggiornare tempestivamente la classificazione del prodotto stesso.
Prodotti soggetti a Bail in
Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento Italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento. Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail in (letteralmente “salvataggio interno”), strumento che consente di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare i soggetti bancari in difficoltà in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato; oppure in caso di cessione, per ridurre il valore nominale delle passività cedute o per convertire queste passività in capitale. Il bail-in viene applicato dalle autorità seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” dei soggetti bancari, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni
– al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L’ordine di attuazione del bail-in è il seguente:
a) azioni ordinarie, utili non distribuiti e riserve (al netto dell’avviamento);
b) obbligazioni convertibili;
c) debiti subordinati, ossia debiti subordinati a media lunga scadenza (5 anni) ed eventuali eccedenze delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (es. obbligazioni Tier I e Tier II);
d) altri debiti subordinati (es. obbligazioni Tier III);
e) altre passività ammissibili (es. obbligazioni ordinarie e depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro).
Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
L’art. 49 del D.Lgs 180/2015 prevede alcune esclusioni dall’applicazione del bail- in. Tra queste vi sono: a) i depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protettidal Fondo di garanzia dei depositi. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente, in conti deposito (quali ad esempio i depositi vincolati), in libretti di deposito e in certificati di deposito nominativi coperti dal ondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche. Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
c) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell’amministra zione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
d) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell’ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d’investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
e) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili.
3.2 I rischi degli investimenti in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
(i) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
(ii) la sua liquidità;
(iii) la divisa in cui è denominato;
(iv) gli altri fattori fonte di rischi generali.
Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.
3.2.1 La volatilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
a) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della Società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della Società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della Società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
I titoli di capitale e i titoli di debito emessi da banche, società appartenenti a un
gruppo bancario o imprese di investimento appartenenti all’Unione Europea, possono essere soggetti alla nuova disciplina introdotta nell’ordinamenti italiano dai decreti di n 180 e 181 del 16 novembre 2015 in recepimento della Direttiva BRRD la quale ha previsto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e dell’impresa di investimento.
Le disposizioni in materia di bail–in sono applicabili dal 1° gennaio 2016 e trovano applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.
b) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
c) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle Società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le Società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una Società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.
Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.
Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della Società da valutare (financial profile), sull'analisi del settore di appartenenza della Società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (business profile), su visite presso la Società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della Società o del
settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade.
Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una Società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).
Titoli Investment grade
AAA AA+ (S&P) Aaa Aa1 (Moody's) E' il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.
AA AA- A+ (S&P) Aa2 Aa3 A1 (Moody's) Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.
A A- BBB+ (S&P) A2 A3 Baa1 (Moody's) Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.
BBB BBB- (S&P) Xxx0 Xxx0 (Moody's). Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.
Titoli Speculative grade
BB+ BB BB- B+ (S&P) Ba1 Ba2 Ba3 B1 (Moody's) Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.
B B- (S&P) B2 B3 (Moody's) Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.
CCC+ CCC CCC- (S&P) Caa (Moody's) Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio/lungo periodo una sicura capacità di rimborso.
CC (S&P) Ca (Moody's) Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi. C (S&P) C (Moody's) Probabilità minima di rimborso a scadenza.
D (S&P) Emittente in stato di insolvenza.
d) Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon (titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo) con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno: l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
É dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
e) rischio di mancata diversificazione
Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
f) i rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo e dei rischi collegati. Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:
- nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi;
- nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.
- nelle polizze tradizionali/rivalutabili: non sono presenti il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.
g) rischio cambio
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
3.2.3 La liquidità e le sedi di negoziazione Definizione di liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
Sede di Negoziazione
Per “sede di negoziazione” si intende un Mercato Regolamentato, un Sistema multilaterale di negoziazione o un Sistema organizzato di negoziazione.
Mercato Regolamentato
Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla relativa disciplina.
Sistema multilaterale di negoziazione
Un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
Sistema organizzato di negoziazione
Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturali, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti confermente alla relativa disciplina.
3.2.4 Gli altri fattori fonte di rischi generali
a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le sedi di esecuzione, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
3.2.5 La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. “effetto leva”), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.
I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
a) Rischi dei futures L'effetto leva
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'Intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore diviene debitore di ogni altra passività prodottasi.
Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certo ammontare massimo predeterminato possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate standard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
b) Rischi delle opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l''acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni Termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio Intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della Clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers) possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati.
Gli Intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'Intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le sedi di esecuzione, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
I contratti swap
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell''operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi sulla solidità della stessa e accertarsi che l'Intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
SEZIONE 4. - INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/565 la Sim è tenuta a comunicare ai clienti, sia ex ante sia ex post, le informazioni sui costi e oneri connessi agli strumenti finanziari nonché ai servizi di investimento e servizi accessori presentando in forma aggregata quanto segue:
- tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Sim o da altre parti per il servizio o i servizi di investimento prestati;
- tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
Tale obbligo si applica quando la Sim presta il servizio di consulenza in materia di investimenti od offre in vendita strumenti finanziari.
Nel caso di offerta di strumenti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIIP), l’informativa può essere fornita utilizzando il KID (Key Information Document) predisposto dal soggetto che ha realizzato lo strumento.
A seconda dei servizi prestati la Sim fornisce l’informativa ex ante come segue:
Servizio di consulenza in materia di investimenti:
- Per i prodotti di risparmio gestito e amministrato: nella proposta di consulenza sono rappresentati in forma aggregata tutti i costi e oneri connessi alle proposte contenute nella proposta medesima. Nel medesimo prospetto sono dettagliati gli eventuali incentivi che la Sim percepisce dalle società prodotto/emittenti per il collocamento/ distribuzione dello strumento.
- Per i prodotti di investimento assicurativo, la descrizione dei costi e oneri del prodotto è contenuta nel KID consegnato dalla Sim contestualmente alla proposta di consulenza.
L’informativa relativa ai costi applicati ai servizi di investimento e strumenti finanziari è sempre contenuta nella proposta di consulenza.
Nella proposta di consulenza è presente l’informativa sugli incentivi percepiti dalla Sim per la distribuzione dei prodotti e strumenti finanziari e assicurativi. È facoltà del cliente richiedere in qualsiasi momento, tramite il proprio consulente Finanziario, la rappresentazione dei costi in forma analitica.
Servizi diversi dalla Consulenza
In generale le condizioni economiche applicate al cliente sono ricomprese tra gli allegati del contratto quadro e sono pattuite prima della prestazione dei servizi di investimento, nell’ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi L’informativa circa l’effetto cumulativo dei costi sul rendimento nella prestazione dei servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini è ripotata sul foglio informativo n 1 messo a disposizione della Clientela sul sito della Sim o presso gli uffici dei Consulenti Finanziari e allegata condizioni economiche pattuita,.
L’informativa sarà fornita ex ante prima della conferma dell’ordine (tramite internet o tramite canale telefonico a seconda delle modalità con cui il cliente impartisce l’ordine). Nel caso di strumenti che prevedono la consegna del KID tale informativa sarà contenuta in tale documento
Informativa ex post: con cadenza annuale, la Sim invia ai clienti una informativa in cui sono rappresentati tutti i costi associati alla realizzazione e gestione dei prodotti finanziari nonché ai servizi prestati. In tale informativa è altresì presente una illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi rispetto al rendimento dei prodotti medesimi.
Come riportato nella Sezione 8, è possibile richiedere alla Sim in qualsiasi momento una copia dei moduli contrattuali relativi alle condizioni regolanti i servizi di interesse.
Informazioni di base circa la normativa tributaria vigente (ad es. in materia di capital gain, Xxxxx tax, ritenute su interessi e dividendi) sono a disposizione del, presso gli uffici dei consulenti finanziari o possono essere richieste alla Sim stessa.
SEZIONE 5. - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA/ADEGUATEZZA SVOLTE DALLA SIM NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
La Sim è tenuta, a seconda dei servizi prestati ai clienti, a svolgere la valutazione di appropriatezza/ adeguatezza.
La valutazione di adeguatezza/ appropriatezza è condotta al fine di consentire alla Sim di agire secondo il migliore interesse del cliente. Per tale ragione è fondamentale che il cliente fornisca informazioni complete e accurate attraverso il questionario (c.d. Intervista MiFID) sia in fase di apertura del rapporto, sia successivamente qualora debba aggiornarle.
La Sim conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, effettua la valutazione di appropriatezza e di adeguatezza avuto riguardo sia alle informazioni fornite dal cliente con l’intervista XxXXX sia di quelle di cui dispone sull’operatività del cliente. In particolare la Sim quando presta i servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, è tenuta a valutare l’appropriatezza ossia che il livello di conoscenza ed esperienza del cliente sia “appropriato” riguardo al tipo specifico di strumento o servizio proposto o richiesto. Qualora la Sim ritenga che lo strumento e/o il servizio non sia appropriato avverte il cliente di tale situazione.
La valutazione di adeguatezza, che la Sim è tenuta a svolgere quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, consiste nel verificare se la specifica operazione da raccomandare soddisfi i seguenti criteri:
(i) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
(ii) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
(iii) sia di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze.
Nel caso di prestazione dei servizi nei confronti di un cliente professionale, la Sim può presumere che con riferimento ai prodotti e servizi per il quale è stato classificato come cliente professionale abbia il livello di conoscenza ed esperienza tale da comprendere i rischi e le caratteristiche di tali prodotti/servizi. Di seguito si riporta una sintesi delle informazioni che la Sim utilizza per svolgere le suddette valutazioni:
Appropriatezza
1) Livello di conoscenza del cliente: viene rilevato tenendo conto sia del titolo di studio conseguito dal cliente, della sua professione (attuale o precedente) e del suo interesse a mantenersi aggiornato sull’andamento dei mercati finanziari, sia attraverso domande riferite a concetti base in materia di investimenti in strumenti finanziari quali a titolo esemplificativo:
• il rapporto rischio/rendimento di un investimento
• le caratteristiche degli strumenti illiquidi, delle obbligazioni subordinate;
• il rischio valutario.
2) Livello di esperienza del cliente: viene chiesto al cliente di fornire i dati relativi all’operatività svolta nell’ultimo triennio anche presso altri intermediari finanziari (numero di operazioni effettuate, strumenti su cui si è operato, % di portafoglio movimentata).
Ulteriori informazioni sull’esperienza in materia di investimento vengono rilevate in modo automatico dalla Sim in funzione dell’operatività svolta dal cliente presso la Sim.
Adeguatezza
1) situazione finanziaria: l’intervista Xxxxx prevede alcune domande volte a rilevare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale del cliente relative a;
• reddito ricorrente e non ricorrente
• gli impegni finanziari presso intermediari terzi;
• la ricchezza finanziaria complessiva detenuta dal cliente;
• patrimonio immobiliare;
2) obiettivi di investimento e propensione al rischio
L’intervista Xxxxx prevede alcune domande volte a rilevare l’orizzonte temporale del cliente nonché il profilo di rischio e la sua tolleranza alle perdite.
SEZIONE 6. - INFORMATIVA SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
5.1 Introduzione
L'identificazione e la prevenzione dei conflitti di interesse e la corretta gestione di tali conflitti rappresentano un momento centrale per la tutela del Cliente.
L'Intermediario si fa carico attraverso i propri dipendenti e gli altri soggetti che agiscono per suo conto di individuare, analizzare, controllare e gestire i conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, in modo da garantire l'equo trattamento di tutte le parti interessate ed al fine di tutelare gli interessi dei Clienti ed evitare qualsiasi danno agli stessi. L'Intermediario ha adottato significative misure per la prevenzione, l'individuazione precoce e la gestione dei conflitti di interesse.
La presente Informativa costituisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da parte dell'Intermediario in osservanza della disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari (Delibera 20309) e nel Regolamento delegato UE n. 565/2017 di attuazione della MiFID II (Capo II, Sezione III) e ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (e fornisce le linee guida per comprendere le misure che l'Intermediario sta assumendo per tutelare gli interessi dei Clienti.
La politica di gestione dei conflitti di interesse qui sintetizzata è finalizzata, pertanto, a:
a) individuare le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
I) Possibili conflitti di interesse per l'Intermediario.
Si può definire “conflitto di interesse” una particolare situazione che si viene a creare in qualsiasi area dell'attività svolta a seguito della quale l'Intermediario, soggetti ad esso collegati o altri Clienti potrebbero trarre benefici e contestualmente danneggiare, potenzialmente e/o materialmente, gli interessi del Cliente.
In conformità a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 565/2017 - quale criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della prestazione di servizi di investimento e/o servizi accessori, o di una combinazione di essi, la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la Società considera se essi stessi, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa Società, si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) è probabile che la Società, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente. Ai fini della presente Policy non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la SIM, o gli altri soggetti indicati, possano conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un Cliente o che un Cliente nei confronti del quale la SIM ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro Cliente;
b) la Società, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
c) la Società, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
d) la Società, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
e) la Società, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
Ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse, rientrano nella categoria dei SR i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'intermediario, i soci che in virtù della partecipazione detenuta possono trovarsi in situazioni di conflitto, i dirigenti, i consulenti finanziari e i dipendenti dell'intermediario, i collaboratori e le altre persone fisiche i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di Servizi da parte dell'intermediario stesso (es. i dipendenti di altri soggetti distaccati presso la struttura organizzativa dell'intermediario), le altre persone fisiche che partecipino alla prestazione di Servizi da parte dell'intermediario sulla base di accordi di esternalizzazione di funzioni, servizi o attività. I soggetti che hanno un rapporto di parentela1 con i SR definiti al paragrafo precedente
1. Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio di investimento
In questa categoria sono compresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'Intermediario:
- nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini e/o collocamento, possa privilegiare l'interesse di un Cliente a discapito di un altro Cliente, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione o trasmissione degli ordini conferiti dai medesimi;
2. Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi di investimento
In tale categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire nei casi in cui l'Intermediario presti nei confronti dei medesimi Clienti servizi e/o attività di investimento diversi. Si pensi, ad esempio:
- nella prestazione congiunta dei Servizi di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti, la SIM si riserva di fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto gli strumenti e prodotti finanziari e/o i prodotti finanziari assicurativi oggetto di distribuzione, al fine di
1 Il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante, i figli del soggetto rilevante e ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione
personale.
lucrare le commissioni di collocamento e/o le commissioni di mantenimento. Ciò potrebbe avvenire in una situazione nella quale la SIM, in virtù della retrocessione di commissioni di livello ed ammontare non omogeneo da parte delle società prodotto, potrebbe essere indotta a privilegiare e a fornire raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto gli strumenti e prodotti finanziari e/o assicurativi con più elevata retrocessione commissionale, indipendentemente dagli obiettivi di investimento del cliente e dalla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. In questo caso la consulenza risulterebbe distorta a seguito della percezione delle commissioni e, per ciò stesso, dovrebbe ritenersi prestata non nell’esclusivo interesse del cliente, bensì nell’interesse della SIM e/o dei Soggetti Rilevanti addetti al contatto con la clientela (dipendenti dell’area commerciale e Consulenti Finanziari).
- nella prestazione congiunta dei servizi di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti gli addetti al contatto con la clientela e, in particolare, i Consulenti Finanziari potrebbero fornire raccomandazioni al Cliente aventi ad oggetto l’effettuazione di operazioni di switch e/o disinvestimento con frequenza e/o modalità non rispondenti all’effettivo interesse del cliente, con l’intento di lucrare commissioni.
3. Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi da Società collegate
all’intermediario o appartenenti alla struttura societaria.
In questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Società collegate all’ dell'Intermediario, come nel caso di investimento del patrimonio dei clienti nelle azioni o quote di OICR di società collegate o appartenenti alla struttura societaria. 4. Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari
Xxxxxxxx in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di investimento in relazione a strumenti finanziari emessi da Società nelle quali l'Intermediario o altra Società collegata detengano una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare il suddetto servizio in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta dallo stesso o dalla Società del gruppo, senza tenere in considerazione gli interessi del Cliente.
5. Conflitti di interesse di carattere organizzativo
Rientrano in tale ambito le situazioni in cui la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a servizi di investimento/accessori o attività di investimento distinti può nuocere agli interessi dei Clienti o determinare un profitto per l'Intermediario.
II) Misure adottate dall'Intermediario per gestire i conflitti di interesse
Al fine di prevenire e individuare esistenti o potenziali conflitti di interesse e risolvere tali conflitti in modo adeguato, l'Intermediario ha definito specifiche politiche interne e procedure rivolte a gestire potenziali conflitti di interesse. Tali politiche e procedure, che sono progettate per garantire il necessario livello di indipendenza, sono oggetto di costante monitoraggio e riesame dei processi.
a) Barriere informative
L'Intermediario ha definito procedure di controllo dello scambio di informazioni fra i dipendenti per evitare che gli interessi di un Cliente entrino in conflitto con gli interessi di un altro Cliente o con gli interessi dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o di altri Soggetti Rilevanti. Ha in essere, inoltre, una consolidata definizione degli accessi al sistema informativo aziendale per rendere efficienti ed efficaci le politiche e le procedure volte a gestire le informazioni riservate, prevenendo la inappropriata trasmissione di informazioni riservate o “price sensitive”. Tutto ciò è riconducibile, tra l'altro, al sistema informatico e alle procedure in essere per ottemperare alla normativa in materia di trattamento dei dati personali ed abusi di mercato.
b) Separazione dei Controlli e Segregazione delle funzioni
Per le attività nelle quali vi sono situazioni in cui potenzialmente i diversi interessi dei Clienti potrebbero entrare in conflitto tra di loro, oppure potrebbero entrare in conflitto con quelli propri dell'Intermediario, i suoi dipendenti, altri Soggetti Rilevanti o Società appartenenti allo stesso gruppo, si sono attivate un'adeguata supervisione e/o una opportuna segregazione funzionale dei Soggetti Rilevanti stessi. Queste misure sono finalizzate ad evitare il simultaneo coinvolgimento di un Soggetto Rilevante in servizi separati o in qualunque altra attività in cui tale partecipazione possa compromettere la corretta gestione dei conflitti. I Soggetti Rilevanti, pertanto, svolgeranno le funzioni a loro assegnate ciascuno nel suo ambito di competenza, senza intervenire o interferire nelle decisioni e nei compiti operativi spettanti ad altre aree dell'Intermediario ovvero ad altri Soggetti Rilevanti.
c) Registro dei Conflitti
La funzione di controllo di conformità alle norme dell'intermediario ha l'incarico di tenere un registro a carattere riservato dei conflitti effettivi e potenziali, costantemente aggiornato, relativi a tutte le relazioni con i Clienti e con altri soggetti istituzionali con i quali sono in essere specifiche relazioni di affari (gestori delegati, collocatori, advisory, ecc.). Lo scopo è quello di individuare i potenziali conflitti di interesse in una fase precoce.
d) Regolamentazione Interna
Le procedure interne dell'Intermediario fissano specifiche regole in materia di conflitti d'interesse vincolanti per tutti i Soggetti Rilevanti in conformità con la normativa di riferimento. La Funzione di controllo di conformità alle norme e la Funzione di revisione interna, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano costantemente l'adeguatezza di queste regole all'evoluzione dell'attività aziendale.
e) Disclosure
Allorquando le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti a proteggere gli interessi dei Clienti, i conflitti di
interesse saranno divulgati tempestivamente ai Clienti stessi per consentire una decisione informata, allo scopo di poter decidere se intraprendere o continuare le attività in questa particolare situazione.
f) Rinuncia all'attività
Nel momento in cui l'Intermediario constati di non essere in grado di gestire eventuali conflitti d'interesse, secondo le modalità sopra descritte, potrà decidere di non iniziare o di non continuare una specifica attività, notificandolo in maniera tempestiva al Cliente.
Ogni qual volta il Cliente lo richieda, l'Intermediario fornirà maggiori dettagli in relazione alla politica adottata in materia di conflitti di interesse.
SEZIONE 7. - DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
Nell'ambito della disciplina comunitaria MiFID, ha particolare rilievo l'intervento normativo in tema di best execution, che impone agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il Cliente nell'esecuzione dei suoi ordini. Tale disciplina si pone l'obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori.
La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini.
In conformità alla normativa MiFID, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, la SIM rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico- operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò può impedire alla SIM di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia. L'eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al Cliente. Inoltre si evidenzia che la SIM provvede a richiedere al Cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, ad effettuare l'esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.
La SIM è tenuta a valutare su base continuativa se i dispositivi di best execution definiti nella strategia di esecuzione e trasmissione (sedi di esecuzione individuate, intermediari terzi selezionati e relativi dispositivi di esecuzione) assicurino, in modo duraturo, il raggiungimento del miglior risultato possibile per i propri clienti.
Tale verifica è strutturata e formalizzata nel processo di monitoraggio della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, che consente di registrare eventuali variazioni rilevanti e, per ciò stesso, di fornire un input per la revisione della medesima strategia.
La SIM è tenuta ad effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia inizialmente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al Cliente.
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
La SIM trasmette gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumenti finanziari negoziati sul mercato secondario di Banca IMI S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, che provvede alla relativa negoziazione secondo i principi della sua strategia di esecuzione. Ha individuato negoziatori terzi a livello di back up.
La selezione del negoziatore nasce principalmente in ragione della sua strategia di esecuzione degli ordini e dei fattori considerati determinanti (corrispettivo totale, probabilità di esecuzione, rapidità di esecuzione) ai fini dell'individuazione delle sedi di negoziazione che assicurino il miglior risultato possibile per il Cliente. La Sim prima di scegliere il negoziatore effettua una valutazione sulle caratteristiche operative, dimensionali e economiche nonché sulla solidità patrimoniale e reputazionale del medesimo.
A maggior tutela del Cliente, qualora nel normale processo di trasmissione degli ordini dovessero rilevarsi anomalie, la SIM può inoltrare l'ordine (in modalità request for quote o “otc”) alle diverse sedi di esecuzione inviando l’ordine disposto dal Cliente a intermediari terzi di riferimento (che costituiscono, per la società, una vera e propria sede di esecuzione degli ordini) individuati nella propria strategia di esecuzione. In tali situazioni, non essendo possibile applicare il modello di best execution, la SIM potrebbe dover richiedere ai clienti di inoltrare gli ordini con istruzione specifica indicante la sede di esecuzione.
SEZIONE 8. - DOCUMENTO SUGLI INCENTIVI – TERMINI ESSENZIALI DEGLI ACCORDI CONCLUSI IN MATERIA DI COMPENSI, COMMISSIONI O PRESTAZIONI NON MONETARIE
Con l'espressione “incentivi” si intendono i compensi, le commissioni e le prestazioni non monetarie ricevute o corrisposte dagli Intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del nuovo Regolamento Intermediari adottato con Delibera 20307, l’intermediario deve fornire al cliente in modo chiaro e completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio l’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 dell’art. 52. Qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, deve essere comunicato chiaramente al cliente,. Gli
intermediari, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
Gli incentivi sopra descritti possono consistere sia in prestazioni di carattere monetario (pagamento di provvigioni, commissioni, compensi in misura fissa), sia in prestazioni non monetarie quali servizi o beni forniti all'intermediario da terzi, o dall'Intermediario forniti a terzi.
In adempimento alle disposizioni vigenti, con il presente Documento si rende noto che Nuovi Investimenti SIM S.p.A., nella prestazione dei servizi di investimento ai quali la stessa è autorizzata, percepisce da terzi gli incentivi di seguito illustrati.
A. COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
In qualità di collocatore, la SIM riceve dalle SICAV e/o dalle Società di gestione degli OICR le cui azioni o quote sono collocate una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla SIM di tutta o di parte delle commissioni (di sottoscrizione/di gestione) maturate sul controvalore degli OICR collocati dall'Intermediario.
La SIM distribuisce, inoltre, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (come polizze di tipo unit linked o index linked), percependo a titolo di remunerazione provvigioni di distribuzione e/o provvigioni di mantenimento determinate sul controvalore della polizza e/o degli OICR nei quali sono investiti i premi versati dai Clienti.
Il pagamento di tutte le remunerazioni indicate consente all'Intermediario di accrescere la qualità del servizio svolto in favore del Cliente, consentendo allo stesso di accedere a un'ampia gamma di strumenti e prodotti finanziari, anche assicurativi, e remunera l'attività di assistenza successiva (c.d. “assistenza post vendita”) prestata in favore del Cliente medesimo.
Ai sensi delle disposizioni vigenti, il dettaglio degli accordi conclusi con indicazione dell'esistenza, della natura e dell'importo dei compensi o commissioni percepite o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio d'investimento. Nel caso di collocamento di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi la SIM percepisce dalla società Emittente commissioni in misura percentuale al valore degli strumenti finanziari collocati., a titolo di remunerazione per il servizio di collocamento e il connesso servizio di consulenza
Tipologia di prodotto | Informazioni di dettaglio |
OICR | Riconoscimento a Nuovi Investimenti Sim S.p.A. delle seguenti commissioni: - Fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione ove previste, in relazione a tutti gli OICR; - Ove presenti, una quota parte delle commissioni di rimborso e di conversione indicate nella documentazione contrattuale, fino ad un massimo del 100%; - Una quota parte delle commissioni di gestione, così come espressamente indicata nella documentazione contrattuale degli OICR collocati da un minimo del 30 % fino ad un massimo del 60% |
Prodotti assicurativi | Riconoscimento a Nuovi Investimenti Sim S.p.A. delle seguenti commissioni: - Una quota parte delle commissioni di sottoscrizione fino ad un massimo del 100%; - Una quota parte delle commissioni di gestione, indicate nella documentazione contrattuale, fino ad un massimo del 90%. |
Prodotti e Servizi Bancari di investimento | Riconoscimento a Nuovi Investimenti Sim S.p.A. di una quota parte delle commissioni: di negoziazione fino ad un massimo 50%. |
La Sim si impegna a verificare che tali remunerazioni non vengano a trovarsi in contrasto con gli interessi dei propri clienti, ma siano invece impiegati a migliorare il livello qualitativo dei servizi di investimento prestati dalla Sim.
La Sim fornisce l’informativa sugli incentivi nell’ambito della documentazione relativa alla singola operazione/prodotto. Tale informativa fornita al cliente preventivamente alla prestazione del Servizio. Per un maggior dettaglio si rimanda alla sezione 4 INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO.
B. ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Nella prestazione dei servizi di, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, la SIM non riceve alcun compenso o commissione da terzi. La Sim paga a broker terzi le commissioni di intermediazione. Sul foglio informativo n. 1 allegato al presente contratto denominato “Informativa circa l’effetto cumulativo dei costi sul rendimento nella prestazione dei servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini “.
Nello svolgimento dell’attività di intermediario per la raccolta di adesione alle offerte pubbliche di acquisto Nuovi Investimenti Sim potrebbe recepire le commissioni sul controvalore delle azioni complessivamente acquistate dall’Offerente per il tramite della Sim e i diritti fissi per le adesioni presentate.
C. CONSULENZA AVANZATA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Nella prestazione del servizio di consulenza avanzata in materia di investimenti la Sim riceve i compensi di cui all’allegato economico
La consulenza base è svolta a titolo gratuito.
Ulteriori dettagli in merito agli incentivi descritti nel presente Documento possono essere richiesti dal Cliente al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
al seguente numero di telefono x00 000 00000;
al seguente numero di fax x00 000 0000 000.
È cura dell'Intermediario comunicare al Cliente, tramite invio o messa a disposizione di una versione aggiornata del presente Documento, eventuali variazioni che dovessero intervenire in relazione agli incentivi sopra descritti.
SEZIONE 9. - INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
9.1 Definizione delle categorie di clienti e tutele accordate
La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2014/65/UE c,d, Direttiva Mifd) prevede la “classificazione del Cliente” come spetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi Servizio di investimento. Da tale classificazione dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.
Le categorie di Clienti individuate dalle disposizioni vigenti, alle quali corrispondono tre differenti livelli di tutela, sono:
a) Clienti al dettaglio;
b) Clienti professionali;
c) Controparti qualificate.
I Clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei Servizi di investimento. In particolare al cliente al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l’ampiezza delle informazioni che la Sim deve loro fornire, l’effettuazione delle verifiche di adeguatezza e di appropriatezza dei servizi richiesti e o prestati e delle operazioni poste in essere, l’esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.
I Clienti professionali sono i Clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I Clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti.
La categoria dei Clienti professionali è composta:
dai soggetti individuati espressamente dal legislatore “Clienti professionali di diritto” si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio e imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro
e dai soggetti che richiedono di essere considerati Clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i Clienti professionali (“Clienti professionali su richiesta”).
Le Controparti qualificate sono i Clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso nei casi in cui l'Intermediario presti nei loro confronti i Servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese a cui sono prestati i Servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.
9.2 Variazione della classificazione su richiesta del Cliente e su iniziativa
dell’Intermediario
La classificazione attribuita dall'Intermediario al Cliente può essere modificata in qualsiasi momento, sia su iniziativa dell'Intermediario che su richiesta del Cliente.
L’Intermediario su propria iniziativa può trattare come Cliente professionale o Cliente al dettaglio un Cliente classificato come controparte qualificata oppure trattare come Cliente al dettaglio un Cliente classificato come Cliente professionale. Il Cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione assegnatagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito riportate. Tale richiesta del Cliente di variazione della classificazione può essere riferita a singoli Servizi. La Società non prevede la possibilità di accogliere richieste di modifica della classificazione per specifiche tipologie di strumenti finanziari o per specifiche operazioni.
La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione - downgrading - (per i Clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come Clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione - upgrading - (per i Clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come Clienti professionali).
Le variazioni della classificazione su richiesta del Cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:
- da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta;
- da Cliente professionale di diritto a Cliente al dettaglio;
- da Controparte qualificata a Cliente professionale;
- da Controparte qualificata a Cliente al dettaglio.
L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del Cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Intermediario.
9.3 Variazione da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta Particolare attenzione deve essere riservata ai casi in cui un Cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale Cliente professionale, in quanto, in tal caso, il Cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.
Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i Clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli Servizi di investimento.
Tutele generali non applicabili in tutti i Servizi di investimento:
- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai Clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
- informazioni sull'impresa di investimento e i suoi Servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);
- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o Servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, commi 3 e 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
- modalità e termini delle informazioni (art. 34 commi 2 e 3 del Regolamento Intermediari);
- obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai Servizi di investimento () ed al Servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di Servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli Intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei Servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei Consulenti Finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al Cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai Servizi di gestione di portafogli o di collocamento.
Tutele non applicabili nei Servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di negoziazione per conto proprio:
- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i Clienti (art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari);
- informazioni specifiche sulla Strategia di Esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 del Regolamento Intermediari);
La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei Servizi nei confronti dei Clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, l’Intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei Servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del Cliente.
Nell'ambito della valutazione che l'Intermediario è tenuto a compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del Cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
a) il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
b) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
c) il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima. I Clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza solo una volta espletata la seguente procedura:
- il Cliente deve comunicare per iscritto all'Intermediario che desidera essere trattato come Cliente professionale, a titolo generale;
- l’Intermediario, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del Cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita ditali protezioni;
- l'Intermediario comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di Cliente professionale su richiesta;
- l'Intermediario, qualora valuti che il Cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuta di procedere con la variazione da Cliente al dettaglio a Cliente professionale, informando prontamente il Cliente.
Qualora il Cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere classificato come Cliente al dettaglio, è tenuto ad effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.
9.4 Variazione da Cliente professionale di diritto a Cliente al dettaglio
Spetta al Cliente considerato “professionale di diritto” chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i Clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'Intermediario nel quale si stabiliscono i Servizi ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.
9.5 Variazione da controparte qualificata a Cliente professionale
La classificazione come Controparte qualificata non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere di essere trattato come un Cliente professionale. La richiesta della Controparte qualificata è soggetta al consenso dell'Intermediario.
9.6 Variazione da controparte qualificata a Cliente al dettaglio
Quando una Controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un Cliente al dettaglio, è necessario che la Controparte qualificata e l'Intermediario concludano un accordo scritto nel quale si stabiliscano i Servizi ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.
9.7 Obbligo del Cliente di informare l’intermediario su eventuali modifiche
Il Cliente è tenuto ad informare l’intermediario di tutte le circostanze che possano comportare una significativa modifica nella classificazione assegnatagli.
SEZIONE 10. - INFORMATIVA SULLA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Il cliente prende atto che le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche fra il cliente e la Sim relativamente all’operatività in strumenti finanziari con la Sim, anche laddove nel caso in cui tale operatività non si traduca in esecuzione di un ordine, sono registrate dalla Sim e copia delle conversazioni elettroniche e telefoniche tra la Sim e il cliente rimane disponibile, su sua richiesta per iscritto e dietro rimborso spese, per un periodo di cinque anni e laddove richiesto dall’autorità competente, per un periodo fino a sette anni. Si segnala inoltre che le informazioni pertinenti relative alle conversazioni frontali con il cliente sono anch’esse registrate su supporto durevole in conformità alla normativa vigente. Tali informazioni sono rese disponibili ai clienti che ne facciano richiesta su loro richiesta per iscritto e dietro rimborso spese.
SEZIONE 11. - INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario:
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente copia della presente comunicazione;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della informativa precontrattuale;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni previste dal Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 in materia di intermediari;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ed in particolare il Consulente Finanziario deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio;
e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'Intermediario che fornisce il Servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati Servizi; Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire a i cliente al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 41.
- con specifico riguardo ai Servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di Servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti
- il Consulente Finanziario assolve gli obblighi informativi nei confronti del Cliente o del potenziale Cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta;
- il Consulente Finanziario verifica l’identità del Cliente o del potenziale Cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il Consulente Finanziario rilascia al Cliente o al potenziale Cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
- non può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.