ART.1
ACCORDO SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE AD ORE DEL CONGEDO PARENTALE
ART.1
Ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, come modificato dalla Legge. n.228/2012, le lavoratrici dipendenti dell’AREU possono fruire su base oraria del congedo parentale.
ART. 2
Le modalità di fruizione del congedo di cui all’art.1 sono le seguenti:
la dipendente può assentarsi fino ad un massimo di n.2 ore al giorno, ad inizio o fine servizio, con un’articolazione preventivamente concordata con il proprio Responsabile di Struttura.
Per agevolare il calcolo su base oraria è necessario che il totale delle assenze per congedo parentale mensile sia ricondotto ad ora/ore intere.
ART. 3
Il criterio di calcolo della base oraria è quello del CCNL Sanità e cioè il divisore contrattuale di 156 ore: l’importo mensile spettante sarà diviso per 156 ore e moltiplicato per le ore fruite nel mese dalla dipendente.
ART. 4
La dipendente è tenuta a comunicare il periodo di congedo parentale, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.