ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LAZIO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LAZIO
E
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Per
Attività di diagnosi e monitoraggio di organismi nocivi delle piante nel territorio del Lazio CUP J87G21000040005.
Tra
La Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, con sede in Xxxx, Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
x. 0, rappresentata dal Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx in qualità di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, xxx xx Xxxxx Xxxxxx,00, Xxxx, nomina conferita con D.G.R. n.74 del 25 febbraio 2022 e domiciliato per la carica come sopra, giusti poteri conferiti a mezzo D.G.R. n. n.74 del 25 febbraio 2022, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della medesima Organizzazione
e
il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (in seguito chiamato DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia, Via X. Xxxxxxx Xx Xxxxxx snc - Viterbo - C.F 80029030568 e P.IVA 00575560560, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Viterbo l’8 aprile 1957, CF MNRDNL57D08M082P, nella sua qualità di Direttore pro-tempore, domiciliato per la carica come sopra, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 5.05.2022
PREMESSO CHE
fra la Regione Lazio e l’Università degli Studi della Tuscia è stato siglato, in data 4 giugno 2020, un protocollo di intesa, annotato al n. 24225 del 29/07/2020 del registro cronologico degli atti dell’Ufficiale Rogante e Contratti della Regione Lazio, avente durata triennale, finalizzato alla ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche attraverso forme di collaborazione scientifica, di studio, di scambio di servizi, competenze e tecnologie, di attività di ricerca e consulenza su materie e argomenti di reciproco interesse attraverso l’attuazione in specifici ambiti di comune interesse di sinergie finalizzate al miglior svolgimento dei compiti istituzionali loro propri nel rispetto di criteri di economicità efficacia ed efficienza.
L’articolo 2 del protocollo di intesa prevede che i progetti di collaborazione attivati sulla base del predetto protocollo saranno regolati da apposite convenzioni attuative nelle quali dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:
a) presentazione della natura e dei programmi delle attività previste;
b) definizione degli obiettivi e degli indicatori di risultato in termini di efficacia e/o economicità e i relativi vantaggi per i due enti;
c) definizione dei responsabili del progetto per ciascuna delle parti;
d) definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti;
e) eventuali sedi di realizzazione nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili;
f) tempi di realizzazione;
g) modalità di comunicazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati.
Il regolamento (UE) n. 2016/2031 prevede lo svolgimento di programmi annuali di indagine sulla presenza degli organismi nocivi (artt. 19-24) ritenuti particolarmente dannosi in quanto agenti causali di problematiche fitosanitarie in grado di arrecare gravi danni al patrimonio agricolo, forestale e naturale degli stati membri dell’Unione.
L’art. 6 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 affida ai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) le competenze in materia di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, attraverso, secondo quanto disposto dall’art. 27 del medesimo decreto, lo svolgimento di piani annuali di indagine al fine di verificare la presenza di organismi nocivi anche attraverso l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche.
Il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, fissa le disposizioni per la realizzazione di programmi di indagine annuali o pluriennali nel settore fitosanitario, finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi dei vegetali o dei prodotti vegetali. Tali indagini prevedono lo svolgimento di azioni di monitoraggio di specifici organismi nocivi sul territorio regionale, e l’effettuazione di attività diagnostiche finalizzate alla tempestiva individuazione di agenti dannosi ritenuti particolarmente temibili per il patrimonio agricolo, forestale e naturale del Lazio.
Nell’ambito del Protocollo di Intesa, per la Regione Lazio c’è l’interesse, soprattutto, ad un potenziamento delle attività di sorveglianza del territorio nei confronti dei principali parassiti dei vegetali attraverso monitoraggi specifici che possano contare anche sulle competenze scientifiche del DAFNE. Per il DAFNE c’è l’interesse a collaborare a talune attività del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio per poter accedere ad una maggior quantità di casi studio ed avere accesso diretto ed in tempo reale a problematiche fitosanitarie emergenti che possono essere oggetto di studi scientifici specifici, attività di ricerca applicata e approfondimenti scientifici utili, anche, alle attività istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale.
Con determinazione dirigenziale n. G16170 del 22 dicembre 2021 la Regione Lazio ha provveduto all’approvazione del programma delle attività da svolgere nell’annualità 2022, nell’ambito del precitato protocollo di intesa, annotato al n. 24225 del 29/07/2020 del registro cronologico regionale, e alla copertura finanziaria della relativa spesa, e con determinazione dirigenziale n. G07361 del 8 giugno 2022 ha approvato lo schema dell’accordo di collaborazione da sottoscrivere fra le parti per lo svolgimento delle attività.
Sulla scorta di tali presupposti, con il presente accordo la Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e DAFNE intendono collaborare per l’attuazione del programma allegato, denominato “Programma fitosanitario di indagine 2022”.
CONSIDERATO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il
conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il “Programma Fitosanitario di indagine 2022” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell’art. 158
c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- il programma allegato, denominato “Programma fitosanitario di indagine 2022”, oggetto del presente accordo, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale alle due parti, e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela del patrimonio agricolo, forestale e naturale del Lazio;
- la collaborazione oggetto del presente accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse quali quelli previsti dai regolamenti UE n. 2016/2031 e n. 2021/690;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico della Regione Lazio derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal XXXXX, come descritto nell’allegato tecnico al presente accordo.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse e le considerazioni sono parte integrante della presente Convenzione.
ART.1
(Oggetto del rapporto)
La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e il DAFNE, sulla base delle esigenze del SFR e delle determinazioni dirigenziali
n. G16170 del 22 dicembre 2021 e n. G07361 del 8 giugno 2022 concordano di svolgere congiuntamentele attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dai regolamenti UE
n. 2016/2031 attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e diagnosi su materiali vegetali prelevati sul territorio regionale e presso i posti di controllo frontalieri, allo scopo di determinare l’eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena e ridurre il rischio fitosanitario per il patrimonio agricolo, produttivo e ornamentale del Lazio e del territorio della intera Unione Europea.
Il DAFNE, in particolare, si occuperà della effettuazione della attività di monitoraggio e diagnosi di organismi nocivi con le modalità indicate nel “Programma fitosanitario di indagine 2022”, per brevità denominato ”Programma”, allegato al presente accordo di collaborazione e di questo facente parte integrante e sostanziale.
ART. 2
(Rapporti tra le parti)
I rapporti tra la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e il DAFNE avverranno per mezzo dei rispettivi responsabili.
La Regione Lazio e il DAFNE prendono reciproco atto che il proprio personale, compresi eventualmente studenti, tesisti, borsisti, contrattisti e dottorandi impegnati nelle attività previste dal presente accordo, sarà coperto dalle rispettive assicurazioni contro infortuni e responsabilità
civile e si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità. Ciascuna parte esonera l’altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, in esecuzione dal presente accordo, oltre che al proprio personale, ai propri beni, ed al personale e/o a beni di terzi.
I rapporti intrapresi tra il DAFNE e terzi nell’espletamento delle attività previste dal presente accordo di collaborazione non generano rapporti con la Regione Lazio.
ART. 3
(Responsabili del programma)
Il DAFNE indica come referenti scientifici il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx per le attività legate all’ambito della patologia vegetale ed il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx per le attività legate all’ambito della entomologia e zoologia agraria.
La Regione Lazio indica il dirigente pro tempore del Servizio Fitosanitario del Lazio quale referente regionale per il coordinamento, la programmazione e lo svolgimento delle attività del programma.
ART. 4
(Durata)
Il presente accordo di collaborazione è impegnativo per il DAFNE e per la Regione Lazio dalla data della sottoscrizione e avrà durata di un anno a decorrere da tale data. Potrà essere rinnovato previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza. Non è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
ART. 5
(Attuazione dell’accordo e programma di lavoro)
Tutte le attività afferenti al presente accordo di collaborazione, sono descritte nel “Programma fitosanitario di indagine 2022”, per brevità denominato “Programma” concordato dalle parti, allegato al presente accordo e di questo facente parte integrante e sostanziale
Il DAFNE, nell’esecuzione delle attività previste nel Programma, dovrà agire in stretto collegamento con il SFR, onde garantire la massima rispondenza della propria attività alle esigenze dell’amministrazione regionale.
Le attività saranno svolte dal DAFNE attraverso la presenza di 5 unità di personale qualificato specificamente dedicato.
Le indagini dovranno essere svolte con le modalità indicate nel Programma, allegato al presente accordo di collaborazione e di questo facente parte integrante e sostanziale.
Le analisi diagnostiche (compresa la spedizione del rapporto di prova riportante l’esito) devono essere eseguite entro 15 giorni dal ricevimento dei campioni.
Qualora il DAFNE, a seguito della effettuazione dei monitoraggi e delle indagini diagnostiche, rilevi la presenza di organismi da quarantena, è tenuto a darne immediata comunicazione al SFR al fine di consentire il rispetto delle procedure di notifica e di imposizione di misure fitosanitarie previste dalla vigente normativa europea in materia.
ART. 6
(Obblighi dei Contraenti)
Il DAFNE si obbliga in modo specifico:
- a svolgere l’attività di cui al precedente art. 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività;
- a selezionare, mediante bando pubblico ed in conformità con la normativa vigente, n. 5 unità di personale per lo svolgimento delle attività di indagine previste nel programma. I nominativi delle unità di personale selezionato per lo svolgimento delle attività dovranno
essere tempestivamente comunicati al SFR;
- a inserire sull’applicativo informatico nazionale “Monitoraggio Organismi Nocivi (MORGANA)”, messo a disposizione dal Servizio Fitosanitario Nazionale, le risultanze delle attività di indagine sul territorio regionale e a redigere i documenti tecnici predisposti dal SFR con tutti i dati scaturiti dalle indagini svolte sul territorio regionale;
- a rispettare le disposizioni dell’Unione Europea e nazionali per i laboratori ufficiali designati di cui all’art. 37 del Reg. (UE) 2017/625;
- a mantenere il segreto sulle informazioni riservate di cui viene a conoscenza, in relazione agli art. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.
Il DAFNE nello svolgimento dell’incarico dovrà rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, igiene del lavoro ed ambientale nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’art. 66 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003, ed a rispettare le disposizioni contenute in regolamenti aziendali affissi sui luoghi di svolgimento dell’incarico o portati a sua conoscenza con mezzi idonei.
Il DAFNE si impegna, altresì, a comunicare alla Regione Lazio ogni anomalia, rischio od ogni altro fatto che possa compromettere la sicurezza dei collaboratori presenti nell’ambiente di svolgimento dell’incarico.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto qualora compatibili.
ART. 7
(Oneri e modalità di ristoro)
La Regione Lazio, sulla base delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute previste nel “Programma” allegato al presente accordo, e di questo facente parte integrante e sostanziale, corrisponderà al DAFNE, la somma complessiva massima di € 188.000,00 a titolo di ristoro di tutte le spese connesse allo svolgimento del “Programma”, comprese le spese di IVA sostenute e non recuperabili.
La somma di € 188.000,00 sarà erogata su richiesta del DAFNE con le seguenti modalità:
- euro 80.000,00 successivamente alla sottoscrizione del presente accordo ed a seguito dell’avvio delle attività previste dal programma;
- a conclusione del secondo e terzo trimestre di attività, per un importo massimo di € 40.000,00, previa rendicontazione delle spese effettuate e presentazione di una relazione sulle attività svolte;
- a conclusione delle attività, previa rendicontazione delle spese effettuate per un importo che, tenuto conto degli importi precedentemente erogati, non comporti il superamento della somma massima pattuita di € 188.000,00.
ART. 8
(Relazione sull’attività svolta e le spese sostenute)
Il DAFNE, al fine di ottenere l’erogazione degli importi indicati al precedente articolo 7, dovrà presentare la seguente documentazione :
- relazione tecnica sull’attività svolta;
- documentazione tecnica e finanziaria comprovante l'attività svolta;
- richiesta di pagamento con indicazione dell’importo spettante per le attività svolte;
- regolare nota di debito
ART. 9
(Fatturazione e pagamenti)
Il DAFNE provvederà all’emissione di note di debito separate, alla consegna di ciascuna delle relazioni tecniche di cui all’art. 8 del presente accordo, che dovranno essere intestate a: Xxxxxxx Xxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx, CODICE FISCALE 80143490581, che dovranno riportare la seguente dicitura: “Programma fitosanitario di indagine 2022” ed il codice CUP J87G21000040005.
I provvedimenti di liquidazione saranno disposti previo accertamento della prestazione effettuate. I pagamenti al DAFNE saranno effettuati tramite il X/X Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x’Xxxxxx 0037046 (nella modalità “girofondi”), causale “Programma fitosanitario di indagine 2022”.
Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede del DAFNE.
ART. 10
(Sanzioni e risoluzione)
La Regione ha facoltà di richiedere al DAFNE, fatti salvi gli eventi causati da forza maggiore, la somma di € 100,00 per ogni diagnosi richiesta secondo quanto stabilito nell’allegato programma e non fornita, fino ad un ammontare massimo del 10% del valore del contratto stesso. Per le inadempienze gravi inerenti l’attuazione della presente convenzione, con particolare riguardo ai termini fissati dal 5° capoverso dell’art. 5 del presente accordo, comunicate tempestivamente al DAFNE, la Regione Lazio si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di non erogare la somma che residua dal conteggio delle spese effettivamente già sostenute dal DAFNE
ART. 11
(Modifiche del programma)
Nessuna modifica alle attività oggetto del presente accordo potrà essere apportata dal DAFNE senza il preventivo consenso del SFR.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ART. 12
(Titolarità)
Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno utilizzare i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione, con l’obbligo di notiziare l’altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l’altra Parte citando il presente accordo.
Il DAFNE si impegna, nell’ambito della collaborazione con il SFR, ad integrare i risultati delle analisi diagnostiche, di cui all’azione C del programma con dati, elaborazioni ed altre informazioni tecniche che venissero richieste per la maggiore completezza dell’attività di analisi, senza diritto a maggiori compensi.
ART. 13
(Consenso al trattamento dei dati personali)
Le parti autorizzano reciprocamente fin d’ora il trattamento, anche informatico e telematico, e la comunicazione dei propri dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili in conformità alla legge n. 196/2003 e s.m.i..
Al DAFNE spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che dichiara fin d’ora di conoscere.
Regione Lazio si obbliga a trattare e a comunicare i dati del DAFNE in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.
ART. 14
(Controversie)
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Lazio sia attore o convenuto è competente il Foro di Roma con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Per quanto non previsto nel presente accordo o non disciplinato dalla legge e dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di contrattazione e obbligazioni.
ART. 15
(Spese contrattuali di registrazione)
Le parti convengono che il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 – “atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali” – della tabella parte II del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente convenzione, sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che sarà assolta dal DAFNE tramite versamento con F24.
PER LA REGIONE LAZIO Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo Caccia e Pesca, Foreste IL DIRETTORE Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx | PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Dipartimento di Scienze Agrarie e Xxxxxxxxx IL DIRETTORE |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
DELLA XXXXX XXX
2022.07.01 14:10:35
CN=DELLA XXXXX XXX C=IT
O=REGIONE LAZIO 2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Firmato il 16/06/2022 11:31
Seriale Certificato: 1027325
Valido dal 22/12/2021 al 22/12/2024
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Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli: Articolo 1– Oggetto del rapporto
Articolo 2 – Rapporti tra le parti Articolo 4 – Durata
Articolo 7 – Oneri e modalità rimborsi Articolo 10 – Sanzioni e risoluzione Articolo 11 – Modifiche del programma Articolo 12– Titolarità
Articolo 13 – Consenso al trattamento dei dati personali Articolo 14 – Controversie
Articolo 15 – Spese contrattuali di registrazione
PER LA REGIONE LAZIO Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo Caccia e Pesca, Foreste IL DIRETTORE Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx | PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Dipartimento di Scienze Agrarie e Xxxxxxxxx IL DIRETTORE |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
RSA/2048 bits
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
DELLA XXXXX XXX
2022.07.01 14:11:01
CN=DELLA XXXXX XXX C=IT
O=REGIONE LAZIO 2.5.4.97=VATIT-80143490581
Firmato il 16/06/2022 11:31
Seriale Certificato: 1027325
Valido dal 22/12/2021 al 22/12/2024
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