LAVORI DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Comune di Valdobbiadene (Provincia di Treviso)
SCPMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE ALL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZO PIVA
LAVORI DI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i. (Art. 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
euro | ||
a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) | 70.00,000 |
b) | Oneri per la sicurezza | 1.750,00 |
1) | Totale appalto (a + b) | 71.750,00 |
c) | Somme a disposizione dell'amministrazione | 8.250,00 |
2) | Totale progetto (1 + c) | 80.000,00 |
Il responsabile del procedimento Il progettista
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
SOMMARIO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell'appalto.......................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell'appalto – Oneri per la Sicurezza .............................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ..............................................................................................
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ............................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.........................................................................
Art. 6 Designazione, forma e principali dimensioni delle opere costituenti l'oggetto dell'appalto ...................
CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .......................................................
Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto ........................................................................................
Art. 9 Conoscenza e condizioni dell'appalto...............................................................................................
Art. 10 Fallimento dell'appaltatore ............................................................................................................
Art. 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....................................................
Art. 12 Norme generali sui materiali...........................................................................................................
Art. 13 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro ................................................................................
Art. 14 Denominazione in valuta – Prezzi dell'appalto – Invariabilità dei prezzi .............................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15 Consegna dei lavori – Inizio ed ultimazione degli stessi ....................................................................
Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori..................................................................................................
Art. 17 Proroghe.......................................................................................................................................
Art. 18 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ...................................................................................
Art. 19 Sospensioni ordinate dal R.U.P. ......................................................................................................
Art. 20 Ordini di servizio ...........................................................................................................................
Art. 21 Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione ...........................................................................
Art. 22 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .................................................
Art. 23 Inderogabilità dei termini di esecuzione ..........................................................................................
Art. 24 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini................................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 Anticipazione.................................................................................................................................
Art. 26 Pagamenti in acconto ....................................................................................................................
Art. 27 Pagamenti a saldo .........................................................................................................................
Art. 28 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....................................................................................
Art. 29 Xxxxxxx nel pagamento della rata di saldo ........................................................................................
Art. 30 Revisione prezzi.............................................................................................................................
Art. 31 Cessione del contratto e cessione dei crediti....................................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 32 Lavori a misura..............................................................................................................................
Art. 33 Lavoro a corpo ..............................................................................................................................
Art. 34 Lavori in economia e lavori da eseguirsi da altre ditte ......................................................................
Art. 35 Lavori non contemplati nell'elenco prezzi.........................................................................................
Art. 36 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....................................................................
Art. 37 Modalità di misura dei lavori e di applicazione dei prezzi ..................................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 38 Cauzione provvisoria......................................................................................................................
Art. 39 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.......................................................................................
Art. 40 Riduzione delle garanzie.................................................................................................................
Art. 41 Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione a carico dell'impresa ....................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 42 Andamento e sviluppo dei lavori – Ordine da tenersi nella loro esecuzione
Sospensioni del traffico ..................................................................................................................
Art. 43 Variazione dei lavori.......................................................................................................................
Art. 44 Varianti per errori od omissioni progettuali ......................................................................................
Art. 45 Sottoservizi ...................................................................................................................................
Art. 46 Espropri ........................................................................................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47 Adeguamento alle norme di sicurezza e salute nei cantieri – Norme generali .....................................
Art. 48 Piano operativo di sicurezza ..........................................................................................................
Art. 49 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza ..............................................................................
Art. 50 Tipo di cantiere ai sensi X.Xxx.vo 494/96 e Coordinatore per la Sicurezza .........................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 51 Subappalto....................................................................................................................................
Art. 52 Responsabilità in materia di subappalto ..........................................................................................
Art. 53 Pagamento dei subappaltatori ........................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 54 Accordo bonario ...........................................................................................................................
Art. 55 Definizione delle controversie – Danni di forza maggiore .................................................................
Art. 56 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...........................................................................
Art. 57 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori..................................................................
CAPO 11 — CONTO FINALE E COLLAUDO
Art. 58 Conto finale, collaudo e svincolo garanzie – Verifica provvisoria e consegna impianti
Norme per il collaudo.....................................................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 59 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore ..............................................................................
Art. 60 Responsabilità dell'appaltatore verso l'ente appaltante e verso terzi..................................................
Art. 61 Rilevamenti statistici – Trattamento dati personali dell'appaltatore ...................................................
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
SOMMARIO
CAPO 13 — QUALITA’ ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI — MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 62 Rilievi del terreno ed elementi di progetto, tracciamenti e responsabilità ...........................................
Art. 63 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione..............................................................................
Art. 64 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .........................................................................................
Art. 65 Scavi ...........................................................................................................................................
Art. 66 Xxxxxxx, xxxxxx e misto di cava .........................................................................................................
Art. 67 Fondazione stradale, strato di collegamento, manto d'usura.............................................................
Art. 68 Opere in acciaio, in legno, in cemento armato .................................................................................
Art. 69 Costruzione delle condotte – verifiche di tenuta idraulica .................................................................
Art. 70 Manufatti ed attraversamenti .........................................................................................................
Art. 71 Xxxxxxxx, xxxxxxxx, disinfezione condotte acquedotto.......................................................................
Art. 72 Lavorazioni in presenza di amianto .................................................................................................
Art. 73 Rivestimenti in resine.....................................................................................................................
Art. 74 Impianti elettrici e prescrizioni........................................................................................................
Art. 75 Ripristini e pavimentazioni stradali..................................................................................................
Art. 76 Prestazioni in economia .................................................................................................................
Art. 77 Allacciamenti privati
Art. 78 Prove sui materiali e sulle opere eseguite
Materiali e apparecchiature fornite dall'Amministrazione...................................................................
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i. - D.Lvo 113 del 31/07/2007);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'Art. 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n.
554 del 1999);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall'Art. 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'Art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'Art. 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'Art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 — NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 — Oggetto dell’appalto
1. L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni, le prestazioni d'opera, il collocamento in opera dei materiali, impianti e manufatti vari occorrenti per la costruzione di:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: SISTEMAZIONI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
b) descrizione sommaria: Ricostruzione di fondazioni e pavimentazioni stradali, realizzazione di opere fognarie per acque meteoriche e costruzione di impianto di illuminazione stradale;
c) ubicazione: Comune di Valdobbiadene: parcheggio ad est chiesa di Valdobbiadene, Vie Cima Nord, Narancon e Cal Fontana, incrocio S.P. 28 / S.P. 36.-
Art. 2 — Ammontare dell’appalto — Oneri per la Sicurezza
1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, importo da pagarsi in parte a corpo ed in parte a misura con le modalità di valutazione stabilite in appresso e salvo variazioni in sede d'asta, ammonta a € 70.000,00 (diconsi euro: settantamila/00) di cui a corpo € 0,00 (diconsi euro zero/00) come risulta dal seguente prospetto:
Importi in euro | Colonna 1) | Colonna 2) | Colonna 3) | Colonna 1+2+3) | |
Num. | A corpo | A misura | In economia | TOTALE | |
a) | Importo esecuzione lavori: | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
- opere da compensarsi a ore, noli e materiali a piè d'opera | 0,00 | 0,00 | |||
b) | Oneri per attuazione piani di sicurezza | 1.750,00 | 1.750,00 |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | 1.750,00 | 70.000,00 | 0,00 | 71.750,00 |
2. L'importo di cui al comma 1, lettera b), non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i., dell'articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, ed è comprensivo dell'approvvigionamento, dell'apprestamento e del mantenimento di tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza ed a prevenire gli infortuni nei cantieri mobili, con le modalità indicate nella normativa vigente, come pure i relativi costi, sia stimati nel Piano di Sicurezza, che effettivamente sostenuti dall'Appaltatore, ed in ogni caso onnicomprensivi, sono in € 1.750,00 (diconsi euro millesettecentocinquanta/00).-
Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza, verrà liquidato per il 50% contestualmente al primo SAL, il cui importo supera il 50% dell'importo contrattuale, il saldo avverrà con lo stato finale.
3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 2.-
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, come pure i prezzi di Elenco Xxxxxx non previsti nella lista delle categorie, questi ultimi ribassati del ribasso medio risultante dall'aggiudicazione.
5. Le cifre del precedente prospetto che indicano gli importi presunti delle varie categorie di lavori, potranno subire, per le opere appaltate, diminuzioni ed aumenti, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, in conformità alle norme di cui agli artt. 10, 11, 12 del Capitolato Generale d'Appalto.
Art. 3 — Modalità di stipulazione del contratto
Secondo quanto previsto nel progetto e/o nel bando:
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e degli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del regolamento 554/1999, ai sensi dell'art. 19, c. 4 della Legge.-
2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna 1, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento 554/1999, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 1), prevista a corpo, l'Appaltatore si accolla l'onere ed il rischio della determinazione dell'effettiva quantità di lavori, per la parte a corpo, necessaria affinché, l'opera possa essere consegnata compiuta ed accetta e si accolla ogni onere conseguente al rischio geologico previsto dall'Art. 1664 2° comma del C.C.; negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia.
Art. 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Per gli appalti di lavori nel caso esistano lavorazioni appartenenti a categorie diverse da quella prevalente aventi un importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori o superiore a 150.000 euro:
1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere stradali
«OG2».
2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti all… categori… divers… da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella di seguito riportata. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
Qualora siano previsti strutture, impianti e opere speciali ex art. 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, si applica il seguente comma:
3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto.
Qualora siano previsti lavori appartenenti a categorie generali - serie «OG» - diverse dalla prevalente e diverse dalla OG12, di importo superiore al 10% del totale dei lavori o superiore a 150.000 euro, si applica il seguente comma:
4. I lavori appartenenti a categori… general… (serie «OG») divers… dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari
Qualora siano previsti strutture, impianti ed opere speciali ex articolo 72, comma 4, del regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo NON superiore al 15% ma superiore al 10% del totale dei lavori o superiore a 150.000 euro, si applica il seguente comma:
5. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell'importo a base di gara, ma di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In caso di subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Qualora siano previsti lavori appartenenti a categorie specializzate - serie «OS» - diverse dalla prevalente e diverse da strutture, impianti ed opere speciali ex articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% del totale dei lavori o superiore a 150.000 euro, si applica il seguente comma:
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, i lavori appartenenti a categori… specializzate (serie «OS») dell'allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, divers… da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.
Qualora siano previsti impianti di cui all'articolo 107 del d.P.R. n. 380 del 2001, e nei commi precedenti non siano già comprese categorie per la qualificazione nelle quali l'abilitazione è automatica, si applica il seguente comma:
7. I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all'articolo 108 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono individuati nella tabella seguente.
Le opere di cui al presente capitolato rientrano nelle seguenti categorie con le relative incidenze di manodopera:
CATEGORIE | Importo Totale | Incidenza manodopera (%) |
Prevalente OPERE DI RESTAURO – OG2 | € 70.000,00 | 25% |
Totale | € 70.000,00 | 25 % |
Ai soli fini del subappalto, si precisa che, qualora la categoria prevalente, comprenda anche lavori di impiantistica, per questi verrà richiesta, a fine lavori, la dichiarazione di conformità rilasciata da installatore in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 46/1990, anche nel caso trattasi di impianti di pubblica illuminazione stradale.
Art. 5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e sono quelli di cui alla tabella riportata all'art. 2.-
Art. 6 — Designazione, forma e principali dimensioni delle opere costituenti l’oggetto dell’appalto
I lavori compresi nell'appalto e indicati nei disegni uniti al contratto, salvo le eventuali variazioni consentite dal Capitolato Generale d'Appalto consistono nel completamento delle pavimentazioni dell'are esterna del Palazzo Piva, in Comune di Valdobbiadene (TV).
L'appalto comprende:
a: scavi e reinterri
b: la preparazione del fondo di posa d: pavimentazioni in pietra naturale;
f: la fornitura e posa in opera dei pozzetti, dei sigilli, delle caditoie, ecc.; g: l'esecuzione di tutte le opere di finitura;
i: infine tutto quanto possa essere necessario per dare ultimata l'opera appaltata in ogni sua parte e per mantenerla in stato di perfetta manutenzione fino al collaudo.
La forma e le principali dimensioni delle opere, risultano dai disegni allegati, salvo quanto verrà precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori; di conseguenza debbono ritenersi unicamente come norma massima per rendersi ragione delle opere da costruire. Le condotte, i rilevati, le piattaforme ed i manufatti in genere, saranno costruiti entro la piattaforma stradale, entro le banchine, sotto i marciapiedi, entro o sotto i fossati, compreso ogni onere per eventuali rallentamenti conseguenti alla necessita' di garantire, in ogni modo, anche a senso unico alternato l'accesso ai frontisti e la continuità del traffico compreso l'impiego di personale e/o di semafori, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, in campagna, lungo capezzagne di qualsiasi larghezza, o entro le proprietà private, secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori, senza che ciò possa costituire per l'Appaltatore motivo di richiesta di maggiori compensi oltre a quanto previsto dall'elenco prezzi allegato al presente Capitolato e con l'onere, a carico dell'appaltatore, di procurarsi le vie di accesso per maestranze, mezzi e materiali all'area dal cantiere.
E' onere dell'Appaltatore la predisposizione (in accordo con gli Enti gestori delle strade) del piano della segnaletica dei lavori in corso e delle eventuali deviazioni del traffico, da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L., come pure l'espletamento delle pratiche relative all'approvazione del piano stesso e la fornitura e posa della relativa segnaletica.
CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario, ad insindacabile giudizio del D.L.-
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 8 — Documenti facenti parte integrante del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2120 del 02/08/2005;
b) il Regolamento della legge 109/1994 approvato con DPR 554 del 21.12.1999
c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
d) l'Elenco Prezzi Unitari
e) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo (tavv. 1E÷3E), ivi compresi i particolari costruttivi;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento previsti all'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i.;
f) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e all'articolo 5 del d.P.R. n. 222 del 2003 e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 494 del 1996, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso decreto, qualora il cantiere non sia soggetto al D.L.vo 494/1996;
g) in ogni caso, anche dopo la stipula del contratto e nei termini di Regolamento e di Legge, l'appaltatore è obbligato a produrre il P.O.S. e cronoprogramma lavori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i., all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003 ed all'art. 42 del regolamento 554/99, vincolanti per lo stesso il piano operativo di sicurezza;
h) il cronoprogramma lavori di cui all'art. 42 del D.P.R. 554/99;
i) lista delle categorie di lavoro e forniture di cui all'offerta aggiudicataria;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20/03/1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12/04/2006, n. 163;
c) il Regolamento Generale approvato con d.P.R. 21/12/1999, n. 554, per quanto applicabile;
d) il D.Lgs 14/08/1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;
e) il Regolamento approvato con d.P.R. 03/07/2003, n. 222;
f) la L.R. n.27 del 07/11//2003 e la L.R. n° 17 del 20/07/2007;
g) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con delibera di G.R. n° 2120 de 02/08/2005;
h) il D.P.R. 25/01/2000 n° 34.-
Art. 9 — Conoscenza e disposizioni dell’appalto
1. Per il solo fatto di partecipare alla gara, l'Appaltatore ammette di conoscere pienamente :
a) le condizioni tutte del Capitolato e le condizioni locali del suolo su cui dovrà eseguirsi l'impianto e la natura; le condizioni della mano d'opera e dei materiali;
b) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
c) tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi;
d) i prezzi di elenco (ovvero i prezzi formulati nella lista delle categorie), di ritenerli equi, remunerativi e tali da consentire l'offerta del ribasso che farà alla gara e la completa accettazione del presente contratto.
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Con la partecipazione alla gara, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi e di ritenere gli elaborati progettuali adeguati ed esecutivi.
L'elencazione di cui sopra ha solo carattere sommario e non esclude quindi altre categorie di opere o lavori.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile. “integrazione del contratto”.
5. L'assuntore con la propria firma, sul contratto, dichiara di aver presa coscienza dei progetti, del capitolato di appalto, delle relative prescrizioni, condizioni e di quanto altro previsto all'art. 71, comma 3, del regolamento generale e si impegna ad uniformarsi ad esse. Egli si impegna parimenti ad eseguire a perfetta regola d'arte e dentro i termini prestabiliti, i lavori descritti, ai prezzi unitari e a corpo indicati nell'offerta.
CONDIZIONI GENERALI
Oltre agli obblighi del presente Capitolato, l'Appaltatore é soggetto all'osservanza del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici n° 145/2000 e delle altre leggi, regolamenti e decreti relativi ai lavori eseguiti dallo Stato e dalla Regione in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.
Oltre l'obbligo imposto dall'Impresa dalle disposizioni del Capitolato Generale di osservare le Norme legislative e regolamenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle per la prevenzione dagli infortuni stessi, l'Impresa si obbliga contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) nonché ai pagamenti dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.
Resta stabilito che, in caso di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali accertata o su denuncia del competente Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
L'Impresa si obbliga di osservare scrupolosamente le Norme in vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto, in materia di assunzione della manodopera in genere.
Per patto contrattuale la Stazione Appaltante è esonerata, nella maniera più completa, da ogni responsabilità civile verso terzi, per infortuni e danni che possano avvenire in presenza dell'esecuzione dell'opera, qualunque abbia ad essere la natura e la causa di essi, anche se conseguenti all'esecuzione dell'opera stessa, rimanendo inteso che, come è a carico dell'Appaltatore ogni cura per evitare danni, così sarà pure unicamente a carico dell'Appaltatore medesimo, il completo risarcimento senza diritto a compenso da parte della Stazione Appaltante.
L'eventuale chiamata in giudizio della Stazione Appaltante e/o della Direzione Lavori da parte di terzi, per infortuni e danni reclamati in dipendenza del presente affidamento, esonera la Stazione Appaltante e la D.L. dal costituirsi in giudizio. In conseguenza di tale esonero l'Appaltatore si assume l'onere di subentrare, nel procedimento, previa notifica dell'atto di citazione e contestuale notificazione alla parte attrice, non contestata. Se comunque la Stazione Appaltante e/o la D.L. è obbligata a costituirsi in giudizio, per fatto imputabile all'Appaltatore, tutte le spese conseguenti fanno carico a quest'ultimo.
L'Impresa ha altresì l'obbligo, senza diritto a maggiori compensi ed indennizzi di sorta, di effettuare turni di operai che la Stazione Appaltante potrà imporre.
Sono pure richiamate e formano parte integrante del contratto:
- le prescrizioni e norme dell'ISPESL (ex ANCC) per tutti gli apparecchi e macchine funzionanti a pressione e/o combustione e/o sollevamento;
- le disposizioni della Legge n° 46 del 5 marzo 1990 e regolamento di attuazione D.P.R. n° 447 del 6 dicembre 1991;
- le disposizioni delle Leggi n° 9 e 10 del 9 gennaio 1991 e regolamento di attuazione D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993;
- le prescrizioni di diretta o indiretta competenza del Comando Provinciale VV.FF. con applicazione del D.M. 12 Aprile 1996 n° 74;
- le disposizioni per l'applicazione del Testo Unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, di cui al R.D. 31.1.1904 n. 51 e quelle intese a tutelare l'incolumità degli operai sul lavoro ed a prevenire le cause degli infortuni, il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R.D. 1904 n. 141;
- norme e prescrizioni di sicurezza per impianti a gas con particolare riferimento alle UNI-CIG;
- il Regolamento Generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie alle quali si applica la legge preindicata, approvata con R.D. 1899 n. 340;
- il Decreto Presidenziale 27.4.1955 n. 547 sulla prevenzione infortuni sul lavoro e successive varianti ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- il Regolamento per la prevenzione contro gli infortuni nelle costruzioni (R.D. 27.5.1900 n. 205);
- l'assicurazione obbligatoria; la disoccupazione, R.D. 30.12.1923 n. 3184, modificato con la Legge 13.12.1928 n. 2900 e quella contro la tubercolosi, R.D. 27.10.1927 n. 2055 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 7.6.1928 n. 1343.
L'Impresa si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia di legislazione del lavoro, di previdenza infortuni e di igiene del lavoro tra le quali il D.Lgs 276/2003 ed il D.P.R. n. 303 del 19.3.1956 "igiene del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ha l'obbligo di predisporre e tenere a disposizione in cantiere, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'ottavo comma della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e Art. 9 D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, D. Lg.vo 19.12 1991, n. 406.-
Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i. e 340 e 341 della Legge 2248/1865.-
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i. ed 1 e 2 dell'art. 94 del regolamento generale.-
Art. 11 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L'appaltatore deve avere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori, ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'Art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, che dovrà essere un Ingegnere, un Architetto o un Geometra abilitato, iscritto agli albi professionali e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità.-
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 12 — Norme generali sui materiali
I materiali occorrenti per i lavori dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dalle vigenti leggi, dalle norme
C.N.R. delle Circolari Ministeriali e da quelle che saranno successivamente emanate.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
Per quanto non specificato nel presente Capitolato Speciale, valgono le norme e caratteristiche tecniche del Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi redatto dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire con l'osservanza di tutte le buone regole dell'arte ed in conformità alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.
Art. 13 — Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Prima di iniziare i lavori, l'Impresa é obbligata ad eseguire a propria cura e spese la picchettazione delle aree interessate e non potrà dare corso alle varie esecuzioni e categorie di opere, senza aver preventivamente ottenuto approvazione da parte della Direzione dei Lavori, sia per quanto riguarda i materiali da impiegare, sia per quanto riguarda l'esecuzione specifica dei lavori stessi.
Prima di iniziare i lavori l'Impresa é tenuta inoltre ad eseguire il rilievo altimetrico completo del lavoro in base alle planimetrie di progetto ed alle eventuali varianti ed inoltre il rilievo planimetrico ed altimetrico di ogni manufatto e di qualsiasi singolarità si trovi lungo il tracciato previsto.
I profili di posa delle condotte, determinati in base ai rilievi, verranno sottoposti per l'approvazione alla Direzione Lavori. Tutti i rilievi altimetrici dovranno essere riferiti alle quote dei capisaldi che saranno forniti dalla D.L.-
L'Impresa durante il corso dei lavori, sotto la propria responsabilità dovrà evitare danneggiamenti ad opere visibili ed invisibili e non procurare interruzioni al traffico stradale.
L'Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere sia per quanto riguarda la redazione dei particolari costruttivi che la loro esecuzione; di conseguenza l'Impresa dovrà rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi.
Qualora non fossero rispettate rigorosamente le prescrizioni contrattuali, il lavoro, a insindacabile giudizio della D.L., non verrà accettato ovvero si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 18 del Capitolato Generale.
La mancata accettazione da parte della Direzione Lavori di opere non realizzate in conformità alle condizioni contrattuali, comporterà l'onere della demolizione ed il conseguente rifacimento a totale cura e spese dell'Impresa.
Art. 14
Denominazione in valuta - Prezzi dell'appalto - Invariabilità dei prezzi
L'Appaltatore deve presentare, in sede di gara, l'offerta denominata in Euro; tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i pagamenti, le penali ed ogni altro valore monetario, sono espressi in euro; tale opzione è irrevocabile per ambedue le parti contrattuali.-
1) Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le spese, i lavori ed ogni altro onere, anche se non previsti dal Contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.
I prezzi unitari stabiliti nell'elenco prezzi, nell'ipotesi di offerta in base ai prezzi di elenco, ovvero i prezzi unitari formulati dall'Appaltatore nel caso di offerta a prezzi unitari, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio; in detti prezzi si riconoscono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente Capitolato che si intendono richiamate per ogni prezzo del seguente elenco.
Nel caso di aggiudicazione su "offerta prezzi unitari" sia a misura che a corpo, espressa dall'Appaltatore sulla "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", rimane contrattualmente convenuto che a tutti i rimanenti prezzi dell'Elenco Xxxxxx di progetto non compresi nella "lista" predetta, che dovessero essere impiegati nei lavori, verrà indistintamente applicato, un ribasso, pari al ribasso risultante dal prezzo complessivo di aggiudicazione riferito all'importo originario a base d'appalto nei limiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dall'art. 37 della L.R. n° 27/2003 e dalla L.R. n° 17/2007.-
2) Si dichiara pertanto che l'Impresa riconosce:
- che le mercedi ed i prezzi per la fornitura di manodopera in economia e di materiale a piè d'opera comprendono anche l'utile dell'Impresa e le sue spese generali ed accessorie, sono soggette per intero al ribasso d'asta contrattuale;
- che i prezzi dell'elenco per i lavori compiuti comprendono anche il sopra indicato utile, la quota per le spese generali ed accessorie, per gli spessori, per gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capitolato e contenute nei regolamenti, norme e decreti in esso citati;
- che essi comprendono inoltre tutti gli oneri per dare ogni singola opera completa e funzionante fornita di tutti gli accessori non menzionati e necessari per assicurarne l'uso, l'efficienza e la durata e che comprendono infine le spese relative alla manutenzione delle opere sino al collaudo, sono soggetti per intero al ribasso contrattuale.
I prezzi unitari e quelli a corpo stabiliti nell'Elenco dei prezzi, o nell'offerta a prezzi unitari, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Appalto. Perciò l'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere, per variazioni di mercato, cioè del costo dei materiali, attrezzi, manodopera, trasporto, ecc. per dazi, perdite, scioperi, emigrazioni, epidemie, guerre e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza anche dovuta a forza maggiore che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro e fino al collaudo.
3) Nei prezzi dei lavori a misura e/o a corpo si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione, ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura sia principale che accessoria, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel modo prescritto, anche quando
tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell'elenco dei prezzi, comunque possano essere in contrasto con le consuetudini locali e fatta eccezione dei soli casi in cui sia stabilito altrimenti in modo esplicito.
Resta inteso che non saranno compensati i lavori eccedenti, per qualsiasi qualità, quantità, quelli indicati, mentre al contrario saranno invece rifiutati tutti i lavori non corrispondenti per qualità, quantità, dimensione o altro a quanto stabilito.
4) Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore nella "lista delle categorie di lavoro e forniture .. " e degli altri prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 2, punto 4.-
5) Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell'Art. 2, punto 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'Art. 136 del regolamento generale.
CAPO 3 — TERMINI PER L’ESECUZIONE, DISCIPLINA ECONOMICA, CONTO FINALE
Art. 15 - Consegna dei lavori — Inizio ed ultimazione degli stessi
1. I lavori saranno consegnati entro 45 gg. dalla data del contratto e in caso di urgenza subito dopo l'aggiudicazione definitiva. La consegna dei lavori è regolata dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento Generale 554/99. L'Ente appaltante ha la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza dei lavori appaltati ai sensi dell'articolo 337, comma 2, e 338 della legge n. 2248 del 20.03.1865 All. F, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i. e in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, sia, ove ritenuto, la facoltà di procedere a una consegna frazionata senza che al riguardo l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.
2. Stabilita la data della consegna, verrà fatto all'Appaltatore, formale invito scritto, anche via fax, per il suo intervento; la regolare consegna dei lavori, risulterà dal verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 1 del presente Art. si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
Ultimazione
6. L'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 172 del Regolamento 554/99, sarà accertata dal Direttore dei Lavori nel più breve tempo possibile dalla data della comunicazione per iscritto dell'Appaltatore fatta alla D.L. stessa. Nel caso di concessione di termine perentorio all'impresa, ai sensi dell'art. 172.2 del Regolamento.
Se dalla visita di accertamento le opere eseguite risulteranno complete e perfette, si stenderà il relativo certificato ed i termini stabiliti per il conto finale e di collaudo decorreranno dalla data sotto la quale è giunta alla D.L. la comunicazione suddetta.
7. Se invece risultassero le necessità di completare, rifare o migliorare qualche opera, l'Impresa dovrà eseguire i lavori necessari e solamente dopo la constatazione dell'avvenuto perfezionamento si redigerà il certificato di cui sopra.
Nel caso di concessione, nel certificato di ultimazione, di termine perentorio, ai sensi dell'art. 172.2 del Regolamento, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta al D.L. di avvenuto completamento entro 3 gg. dal termine fissato; se le opere da completare nel termine predetto costituiscono titolo di spesa e/o il termine assegnato dovesse superare i 15 gg., i termini fissati per l'emissione dei dati e documenti contabili decorreranno dalla data dell'avvenuta completa ultimazione anche delle opere di completamento.
8. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata, parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. In tale ipotesi l'impresa rimane responsabile dei difetti costruttivi e della cattiva qualità dei materiali, salvo i danni provocati dall'uso.
9. Qualora il ritardo nell'ultimazione dei lavori, imputabile all'Appaltatore, dovesse comportare danni di qualsiasi genere alla Stazione Appaltante, questa si riserva, previo avviso scritto, di addebitarli all'Appaltatore, anche trattenendo il loro ammontare sulla rata di acconto o di saldo, fino alla definizione finale di eventuali controversie, senza che l'Appaltatore possa per qualsiasi motivo richiedere interessi o rivalse di qualsiasi genere.
10. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 16 — Termini per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile entro il quale l'Appaltatore dovrà dare compiuti i lavori ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Generale che qui si deve intendere integralmente riportato, è fissato in: gg. 91 (diconsi novantuno) giorni naturali, continui e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, del numero medio di giorni di maltempo, del tempo necessario all'impianto del cantiere ed all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori, per cui non può essere concessa alcuna proroga per recuperare rallentamenti o soste dovute a tali cause.
Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Impresa è obbligata alla consegna anticipata di tutte o parte delle opere; verrà in tal caso emesso un verbale di consegna anticipata con stato di consistenza delle opere consegnate e l'Appaltatore rimarrà responsabile, fino al collaudo, per difetti costruttivi, l'Amministrazione si accollerà l'onere per eventuali danni riconducibili all'uso.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di mettere in attività di esercizio tratti parziali di opere realizzate appena ultimate, senza che ciò possa dare diritto all'Impresa di richiedere o pretendere speciali compensi indennizzi od altro e senza perciò che cessi, neppure parzialmente la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione ed alla manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma lavori allegato al contratto, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma lavori.
Art. 17 - Proroghe
Trovano applicazione gli artt. 23 e 24 del Capitolato Generale e l'art. 133 del Regolamento.
1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 16.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il
R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 25 del capitolato generale d'appalto.
Art. 18 — Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Trovano applicazione gli artt. 23 e 24 del Capitolato Generale e l'art. 133 del Regolamento
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Scaduto il tempo utile contrattuale senza che le opere siano state ultimate, non potrà essere concessa all'impresa alcuna sospensione, qualsivoglia sia la sua motivazione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
9. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22.
Art. 19 — Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, la sospensione dei lavori, anche a più riprese, e per non più di 100 gg. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (e al direttore dei lavori) ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall'articolo 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 20 — Ordini di servizio
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, secondo le modalità previste dall'art. 128 del Regolamento, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'ordine di servizio non costituisce sede per l'iscrizione di eventuali riserve all'appaltatore.
Art. 21 — Penale in caso di ritardo
1. La penale pecuniaria in caso di ritardata ultimazione, di cui all'art. 22 del C.G.A. ed all'art. 117 del Regolamento, viene stabilita nella misura del 1T dell'importo contrattuale netto risultante dall'aggiudicazione, giornaliere da inserirsi nello stato finale.
2. La penale per la parziale, o totale, inosservanza del programma dei lavori, viene stabilita in €/gg. 100, da inserirsi nei rispettivi stati d'avanzamento lavori; essa è cumulativa con quella per l'eventuale ritardata ultimazione.
3. In caso di ritardo e/o di prolungamento della durata dei lavori oltre il termine contrattuale originario, per cause imputabili all'appaltatore, verranno parimenti inserite nello stato finale, a debito dell'Impresa, anche le spese sia per protratta sorveglianza che per maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, riconducibili a competenze e spese tecniche che essa dovrà riconoscere al Direttore Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza ed al Collaudatore, per effetto del prolungamento temporale delle prestazioni da questi svolte, rispetto ai termini di progetto.
L'ammontare delle predette detrazioni, sarà determinato e documentato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, senza che per ciò l'Appaltatore possa eccepire e/o avanzare riserve di sorta.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.P.R. 554/99 in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente art. non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 22 — Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore (at. 45 Regolamento)
1. A norma dell'Art. 45, comma 10 del Regolamento 554/1999, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è obbligato a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La mancata o la ritardata consegna nel termine prescritto, del programma, da parte dell'appaltatore, costituisce violazione ai patti contrattuali. In tale frangente inoltre, fatti salvi i provvedimenti della stazione Appaltante, l'ammontare presunto, parziale e progressivo degli importi, anche agli effetti della valutazione di eventuali ritardi, verrà assunto in maniera lineare dalla data della consegna o quella dell'ultimazione contrattuale stabilita.
2. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l'art. 133 del regolamento generale.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che, a suo insindacabile giudizio, sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante;
b) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
c) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
d) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
Il programma lavori è tassativo ed inderogabile per l'Appaltatore; lo è per la Stazione Appaltante, fatte salve le facoltà attribuite alla Stessa dall'art. relativo all'andamento e sviluppo dei lavori e ordine da tenersi nella loro esecuzione.
Art. 23 — Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 21, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 24.
Art. 24 — Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865 e dell'art. 119 del regolamento generale 554/99.-
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 21, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi ed alla prolungata sorveglianza e direzione lavori di cui al comma 3 art. 21.- Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 — DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 — Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Anticipazione fatte dall'Appaltatore:
la Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire da altre Ditte opere, prestazioni e provviste relative ai lavori appaltati, compresi e non compresi nel contratto. Sulle somme che perciò si richiedesse di anticipare all'Appaltatore, sarà corrisposto l'interesse, che rimane stabilito in ragione del 5% annuo. L'Appaltatore dovrà effettuare tali pagamenti, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine scritto dalla Direzione Lavori.
Art. 26 — Pagamenti in acconto
1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito per lavori eseguiti valutato in base ai prezzi di cui all'offerta e di contratto, al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunga la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), purché le opere a cui si riferisce l'acconto risultino conformi alle specifiche di progetto, siano accettabili ai sensi dell'art. 9 del C.S.A. ed abbiano superato con esito positivo eventuali prescritti collaudi.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 e dalla comunicazione scritta dell'Appaltatore di avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
L'emissione degli stati d'avanzamento è subordinata alla preventiva presentazione alla D.L., con 15 giorni di anticipo sulla data della firma del Registro di Contabilità corrispondente, da parte dell'Appaltatore, degli elaborati grafici riportanti le opere realizzate, approvati dalla D.L.- In caso di ritardo nella fornitura degli elaborati completi quotati ed esaustivi, verrà di conseguenza prorogata l'emissione del S.A.L. (Vedasi anche art. relativo a “oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore ”)
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. Ai sensi dell'art. 39 della L.R. del 07/11/2003 n. 27 ed ai sensi della L.R. n° 17/2007, la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi degli artt. 184 e 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora l'opera risulti finanziata con mutuo, tale scadenza vale dalla data di accreditamento dell'istituto mutuante alla tesoreria comunale.
6. Qualora la rata di acconto derivi dalla contabilizzazione dei lavori effettuata in concomitanza o in periodo prossimo alla conclusione dei lavori medesimi, il relativo certificato di pagamento non potrà comunque eccedere l'importo della rata minima di cui al comma 1.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51, commi 4, 5 e 6, e 52, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
9. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
10. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell'effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore, senza necessità di ulteriori obblighi formali.
Gli eventuali compensi a corpo potranno essere contabilizzati, qualora i lavori relativi siano eseguiti solo parzialmente, in proporzione all'avanzamento dei lavori stessi, a norma di Regolamento e con percentuale stabilita ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.-
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso dei lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
Per i manufatti il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la posa in opera, è facoltà del D.L. accreditarne il 50% del valore a piè d'opera. Quanto sopra, su richiesta dell'Impresa, la quale si impegna con questa alla sostituzione e all'integrazione di quelle parti che potessero essere danneggiate o asportate prima della posa in opera. Vige al riguardo anche quanto stabilito dall'art. 28 del Capitolato Generale.
È facoltà della D.L. non emettere gli stati d'avanzamento lavori o di emetterli per importi ridotti, a sua discrezione, riferiti a opere per le quali siano prescritte prove di collaudo in opera (tenuta idraulica condotte, prove di carico opere strutturali, ecc.), prima dell'avvenuta esecuzione, da parte dell'Impresa, alla presenza della Direzione Lavori, dei collaudi suddetti con esito favorevole, regolarmente verbalizzati, qualunque sia l'importo lavori maturato.
Art. 27 — Pagamenti a saldo
1. Qualora l'ultimo stato d'avanzamento lavori non raggiunga l'importo minimo, l'ammontare residuo dei lavori verrà inserito nello stato finale; l'eventuale disapplicazione totale o parziale di tale clausola è attribuita alle decisioni del R.U.P.-
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro totale e completa ultimazione, comprese le eventuali lavorazioni di piccola entità, accertata con apposito certificato o con eventuale verbale di constatazione nei casi di cui all'art. 172b del Regolamento 554/99; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3 e 4.-
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 se la Stazione Appaltante è un Ente Locale.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4, di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato, deve avere validità ed efficacia per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Detta garanzia fideiussoria comporterà la restituzione di tutte le eventuali polizze prestate. All'approvazione del certificato di collaudo definitivo, ovvero, entro due mesi dopo la scadenza dei due anni di provvisorietà, si provvederà allo svincolo della fideiussione prestata a garanzia della rata di saldo. La garanzia può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51, commi 4, 5 e 6, e 52, commi 2 e 3, del
presente Capitolato.
9. Il pagamento della rata di saldo, per lavori di importo superiore a € 10.556.000,00 è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i..-
Art. 28 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Qualora i certificati di pagamento delle rate di acconto e del saldo non siano emessi entro il termine stabilito dal
C.G.A 145/2000, l'importo degli interessi è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori.
Il saggio degli interessi di mora sopra previsti è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma del codice civile.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i..-
3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i..-
Art. 29 — Ritardi nel pagamento delle rate di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
Art. 30 — Revisione dei prezzi
1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione (i), a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per i contratti la cui durata prevista non è superiore a 2 anni, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art. 31 — Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del Codice di Contratti, dell'art. 115 del Regolamento Generale e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 — CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità delle quantità, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui al presente capitolato e fermo l'obbligo dell'Appaltatore di iscrivere le riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo. L'Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità e fornire il personale tecnico allo scopo richiesto dalla Direzione Lavori.
Art. 32 — Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
Art. 33 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intendono comprese forniture e lavorazioni, ad essi strettamente attinenti, rientrati nell'alea del ±2,0% del prezzo contrattuale (se non diversamente specificato nel rispetto Art. di E.P.), determinate in base alle lavorazioni in più o in meno, specificatamente ORDINATE se in più, o AUTORIZZATE se in meno, in corso d'opera, dalla Direzione Lavori e/o implicite nella descrizione del prezzo, valutate in base ai prezzi unitari di Elenco Prezzi e Contratto. Oltre tale alea si farà il conguaglio contabile, sempre che le maggiori o minori opera siano state ordinate dalla D.L. e da essa accettate. Nel caso il magistero da compensazioni a corpo non venga portato a compimento, per cause imputabili all'appaltatore, e/o da ricollegarsi a risoluzioni
contrattuali, la determinazione del corrispettivo verrà effettuata applicando al prezzo a corpo la detrazione corrispondente alle opere ancora mancanti, determinata in base ai prezzi di contratto ed in difetto in base a valutazioni insindacabili della D.L. La detrazione suddetta verrà incrementata anche dei maggiori oneri che la D.L. valuterà, a proprio insindacabile giudizio, necessari per dar compimento all'opera, da parte di altra ditta.
3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Qualora il magistero da compensarsi a corpo non venga completato dall'appaltatore, il corrispettivo dovuto sarà pari all'importo contrattuale dell'opera a corpo, con detrazione del costo che la Stazione appaltante deve sostenere per il completamento dell'opera, determinato ad insindacabile giudizio del D.L.-
Art. 34 - Lavori in economia e lavori da eseguirsi da altre ditte
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di far eseguire durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, anche altre opere strettamente attinenti al progetto, quali spostamento di servizi in sottosuolo o aerei od anche non attinenti con il lavoro (purché, queste ultime, non intralcino i lavori contrattuali), in economia o a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa opporvisi o richiedere ulteriori compensi oltre a quanto stabilito da contratto.
L'Appaltatore inoltre è tenuto a coordinare le proprie attività in cantiere, sentito il Direttore dei Lavori, con le altre Ditte al fine di non ostacolarsi, per quanto possibile, a vicenda.
Per le opere in economia l'Impresa Appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione, dietro richiesta scritta della Direzione Lavori, gli operai necessari, i quali saranno compensati a base di tariffe, come indicato nell'elenco prezzi.
L'Appaltatore deve provvedere i materiali ed i mezzi d'opera che gli siano richiesti o indicati dal D.L., per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia.
Le prestazioni in economia attinenti alle opere contrattuali e/o attinenti ai lavori di contratto, devono essere eseguite dall'Impresa solo su specifico ordine impartito di volta in volta dalla Direzione Lavori. Le corrispondenti distinte devono essere presentate, complete di data, indicazione dei nominativi degli operai e dei mezzi e materiali impiegati, dall'Impresa, datate e firmate, alla D.L. per la verifica e le osservazioni del caso, non oltre il 5° giorno successivo alla data dell'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono. Trascorso tale termine, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori.
Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'Appaltatore deve, a richiesta della D.L., mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio che occorrano per i lavori in economia.
Art. 35 — Lavori non contemplati nell’elenco prezzi
Occorrendo eseguire i lavori non contemplati nell'elenco prezzi, a meno che la Stazione Appaltante non dichiari di provvedere alla loro esecuzione in economia richiedendo eventualmente all'Appaltatore le somministrazioni occorrenti e le anticipazioni delle somme necessarie, l'Appaltatore stesso li dovrà eseguire ed i nuovi prezzi verranno determinati dalla Direzione dei Lavori a norma dell'Art. 136 del Regolamento n° 554/1999 e ragguagliandoli, ove possibile, a quelli dei lavori simili compresi nel contratto ovvero, in mancanza, desumendoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Essi saranno soggetti al ribasso d'asta di cui al contratto principale.
In caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore dovrà formulare, pena la decadenza, entro 15 gg. dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve, nei modi previsti dalla normativa.
I lavori a misura e le somministrazioni di opere e materiali per i lavori in economia, contemplati nel contratto, verranno pagati ai prezzi unitari indicati dall'elenco, sotto la deduzione del ribasso d'asta.
Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 26, all'importo dei lavori eseguiti è facoltà della D.L. aggiungere la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla stessa D.L., da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.
Art. 37 — Modalità di misura dei lavori e di applicazione dei prezzi
Norme generali
Le opere e le provviste sono appaltate a corpo e/o a misura secondo le indicazioni dell'elenco prezzi e delle presenti norme.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare e la verifica di tutto ciò deve essere fatta misurando e pesando il materiale prima di essere posto in opera. Resta convenuto che, se talune quantità non fossero accertate in tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione lavori.
Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettivamente misurata.
Le lavorazioni appaltate a corpo o a forfait, che vengono eseguite, sempre se ordinate e/o approvate dal Direttore Lavori, con variazioni in più o in meno, rispetto a quanto previsto da progetto, verranno contabilizzate e compensate, ricostruendo l'estimo del corpo o del forfait, in base alle nuove quantità/qualità ed ai prezzi unitari di Elenco Prezzi, ovvero, se in difetto, ai nuovi prezzi determinati a norma di Regolamento.
Nel caso di evidente, e riconoscibile, errore materiale, nella indicazione delle specifiche di progetto, relative a lavorazioni richieste e/o ad unità di misura per la contabilizzazione dei magisteri, verranno applicati i dettami dell'Art. 1362 del Codice Civile, relativo all'interpretazione del contratto.
I magisteri che comprendono, oltre alla fornitura e/o esecuzione materiale dell'opera, anche la produzione di documentazioni e/o certificazioni e/o collaudi di legge e/o previsti da capitolato, potranno essere compensati, in pendenza di quanto sopra, sempre che ritenuti provvisoriamente accettabili ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, in forma ridotta, applicando al loro valore contrattuale una percentuale di riduzione stabilita caso per caso dal D.L, il saldo avverrà a seguito della consegna della documentazione prescritta e/o dall'esito positivo delle verifiche di collaudo.
MOVIMENTI DI TERRA
Scavi di sbancamento ecc.
Il volume degli scavi di sbancamento per la formazione del cassonetto stradale, sarà determinata col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno determinate moltiplicando la larghezza prefissata dalla D.L. per le profondità raggiunte.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto del piano di appoggio delle strutture di fondazione, per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato; cioè saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco, ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.
La valutazione dei movimenti dei materiali per gli scavi e reinterri interessanti la costruzione delle condotte, sarà fatta a metro cubo col metodo delle sezioni ragguagliate risultante dalla larghezza prefissata in base ai diametri delle condotte, e per le profondità effettivamente raggiunte, senza tenere conto delle eccedenze, intendendosi compensati con tale prezzo ogni maggior scavo che l'Impresa dovesse eseguire per maggiori inclinazioni, allargamenti di sezione o per i pozzetti ispezionabili.
Resta sottinteso che l'onere del reinterro delle condotte è a carico dell'Impresa e che dovrà essere eseguito come indicato negli articoli precedenti.
Sovrapprezzo per la demolizione di roccia
La demolizione di roccia verrà valutata a mc di materiale realmente demolito ed escavato, sempre nei limiti della sezione indicata dalla Direzione dei Lavori.
La demolizione sarà eseguita con qualsiasi mezzo richiesto dalle circostanze ed indicato dalla Direzione dei Lavori (sparo mine, uso di martello pneumatico, uso di scalpello idraulico montato su escavatore, barramina a mano ecc.). Il sovrapprezzo non sarà applicato sulla roccia o su quella parte delle stesse demolite con escavatore o con piccone. Il prezzo comprende ogni e qualsiasi onere necessario allo sparo delle mine ed al trasporto e custodia degli esplosivi (permessi, licenze, tasse, ecc.), nonché il rimborso di eventuali danni causati alle opere in costruzione od a terzi e causati dalle mine.
Detti lavori verranno compensati con il relativo prezzo di elenco, solo se autorizzati per iscritto dalla D.L..
Sovrapprezzo per prosciugamento dello scavo
Verrà applicato al volume risultante dall'area di base dello scavo misurata come detto per gli scavi, moltiplicata per l'altezza della quota della falda indisturbata dedotta di quella del fondo scavo e di altri cm 30.-
Verrà applicata quando il prosciugamento eseguito con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori sarà da quest'ultima esplicitamente ordinato.
Condotti
La lunghezza dei condotti, comprensivi dei pezzi speciali, sarà quella effettiva misurata in opera lungo l'asse e senza sovrapposizioni, risultante dalla distanza netta fra le facce esterne delle pareti delle singole camerette senza detrazione della lunghezza dei pezzi speciali eventualmente inseriti, i quali verranno compensati con lo stesso criterio e prezzo delle condotte.
Manufatti
Le camerette d'ispezione, vertice, diramazione ecc. poste in opera lungo le condotte saranno valutate a volume, netto interno vuoto per pieno qualora la voce di E.P. preveda il pagamento a mc.
Le camerette di cacciata d'acqua nelle condotte saranno compensate come le altre camerette. Il sifone in ghisa, l'allacciamento idrico, saranno invece compensati con gli appositi prezzi di elenco.
Ogni altra opera non compresa nelle due voci precedenti, dovrà essere valutata a misura e compensata con i relativi prezzi di elenco.
Gli attraversamenti da eseguirsi a mezzo di trivellazione e con macchina spingitubo, verranno compensati nel seguente modo:
- fornitura e posa in opera di condotta a ml;
- fornitura e posa in opera di tubo protettore in acciaio a kg;
- trivellazione di rilevato a ml;
ritenendosi compresa nel prezzo ogni opera necessaria per il piazzamento delle attrezzature, la sua rimozione, il reinterro, il ripristino delle opere eventualmente manomesse dall'esecuzione del lavoro, nonché il maggior onere per l'abbassamento della falda freatica.
Opere in cemento armato, in acciaio ed in legno strutturale
Il conglomerato cementizio per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, sarà valutato per il suo volume effettivo senza detrazione del volume del ferro, che verrà pagato a parte a peso, l'acciaio ed il legno strutturale verranno pagati in base al relativo prezzo di elenco prezzi.
Nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio armato sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri e casseforme per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno di ogni sorta, grandi o piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, il getto, la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, la rabboccatura e la boiaccatura delle superfici nonché la vibrazione.
L'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese i progetti esecutivi delle strutture sia in c.a. che metalliche, in conformità alla normativa vigente in materia, eseguire la prescritta denuncia al Genio Civile ai sensi della legge 1086/71, eventualmente preceduta, ove prescritto, dalla denuncia per zone sismiche ai sensi della legge 64/74 e proporre copia dei disegni completi e dei calcoli alla D.L. con gli estremi delle denuncie al G.C. 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Lo stesso diconsi per il legno strutturale.
Le armature metalliche ed i profili di carpenteria, verranno conteggiate valutando le lunghezze utili risultanti dai disegni esecutivi di liquidazione e calcolando il peso secondo le tabelle ed il peso specifico del materiale.
L'intonaco e l'impermeabilizzazione saranno valutate a "mq".
Ripristini
Il misto di cava per riempimento degli scavi della condotta sarà valutato col metodo delle sezioni ragguagliate secondo quanto già disposto per gli scavi.
La fondazione stradale in materiale stabilizzato sarà valutata a "mc" di materiale in opera a spessore compresso.
La pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, strato di base (binder), sarà valutata a "mq" per la larghezza ordinata dalla D.L. e deducendo le deficienze eventualmente riscontrate.
La pavimentazione stradale, manto di usura, sarà valutata a "mq", per la larghezza ordinata dalla D.L. non tenendo conto delle eccedenze e deducendo le deficienze eventualmente riscontrate.
Saranno valutati a "mc" di materiale fornito a spessore compresso anche gli altri materiali quali ghiaia e pietrisco impiegati per la sistemazione delle sedi stradali non bitumate manomesse.
Sarà valutata a "kg" la fornitura di ghisa di seconda fusione come la fornitura e posa di ferro lavorato, invece a "mc" la fornitura e posa in opera di sabbia per sottofondo se non compresa in altre lavorazioni.
La fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio bitumate internamente ed esternamente con rivestimento normale tipo Dalmine o similare, sarà valutata a "ml" per il peso nominale.
CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE
Art. 38 Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'art. 100 del Regolamento generale 554/99, dell'Art. 30, commi 1,2,3,5,6 e 7 della L.R. 27/2003 ed ai sensi della L.R. n. 17/2007, è richiesta una cauzione provvisoria, a garanzia dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n° 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1. allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i..
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.
6. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.
Art. 39 — Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dell'articolo 101 del regolamento generale 554/99, dell'art. 146 della L. 350 del 2003, dell'art. 30 della L.R. 07.11.2003 n. 27 e della L.R. n° 17/2007, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i.. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Essa può essere utilizzata anche per regolarizzare posizioni contributive dell'Appalttaore.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
La garanzia fidejussoria definitiva sarà restituita all'Appaltatore se la Stazione Appaltante non avrà provveduto, entro due mesi dalla scadenza dei termini per la emissione del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, all'approvazione degli atti predetti, sempre che tale termine non sia superato a causa dell'Appaltatore.
Art. 40 — Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 27/2003 e della L.R. n. 17/2007, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 38 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 39 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
Art. 41 — Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 103 del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, a produrre una polizza assicurativa stipulata nella forma “Contractors All Riscks” (C.A.R.), che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione; la polizza (oppure altra polizza) deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione (ii) per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (v. Art. 103 Regolamento) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), ed in ogni caso per l'importo che verrà stabilito dalla Stazione Appaltante in funzione del prezzo contrattuale, e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente art., prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, dell'art. 108, comma 1, del regolamento generale e dall'art. 95 regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. L'accensione della/e polizza/e di cui ai precedenti commi è onere a carico dell'impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto. Tale/i polizza/e dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi dell'Art. 103 del Regolamento generale.
7. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, una polizza indennitaria decennale, nonché, una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE — ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 42 — Andamento e sviluppo dei lavori — Ordine da tenersi nella loro esecuzione Sospensioni del traffico
L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori appena ne avrà ricevuto regolare consegna; esso dovrà dotare il cantiere dei necessari mezzi d'opera ed impianti speciali, in relazione all'entità delle opere da eseguire o al tempo a sua disposizione per completarle. Salvo quanto stabilito dal Programma lavori, vincolante per l'Appaltatore, questi avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.L. ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Qualora i lavori si svolgano in sede stradale, su aree pubbliche, o nelle immediate pertinenze, in linea di principio questi devono svolgersi senza interrompere il traffico ed il passaggio degli aventi diritto, regolando lo stesso, a cura e spese dell'Appaltatore, con segnali, impianti semaforici, deviazioni parziali, personale e quanto altro necessario, per tutta la durata dei lavori. Deve essere sempre garantito l'accesso alle proprietà ed ai pubblici esercizi.
Nell'ipotesi l'Appaltatore reputi necessario chiudere al traffico determinati tratti di strada, per l'esecuzione dei lavori, garantendo in ogni caso l'accesso ai frontisti, dovrà produrre alla D.L. specifica richiesta, entro 10 gg. dalla consegna dei lavori e/o in ogni caso con almeno 30 gg. di anticipo sulla chiusura prevista, segnalando gli eventuali tragitti alternativi per la deviazione del traffico.
Il Direttore dei Lavori riferirà all'Amministrazione che si riserva di accettare o respingere, la richiesta, a meno che la chiusura risulti, a giudizio del Direttore dei Lavori, assolutamente necessaria.
In caso di accoglimento la Stazione appaltante esplicherà tutte le pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni prescritte alla chiusura temporanea del tratto di strada ed ad ottenere la relativa ordinanza. In questa ipotesi l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad installare ed a mantenere in efficienza per tutta la durata dei lavori, la segnaletica regolamentare ed a segnalare le deviazioni integrando quanto strettamente necessario al riguardo, con quanto eventualmente prescritto dall'Ente gestore o responsabile del servizio.
Art. 43 — Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre in corso di esecuzione, nelle opere oggetto dell'appalto, quelle variazioni, soppressioni od aggiunte che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, dagli artt.45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento Generale, dall'art. 132 del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i., dell'art.37 della L.R. n° 27/2003 e dalla L.R. n° 17/2007.-
2. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi si procederà al concordamento di essi con le norme di cui all'art. 136 del Regolamento 21.12.1999 n° 554.-
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. Nel caso di lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Sono inoltre ammesse nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti in aumento o diminuzione (fino al quinto dell'importo contrattuale), nei seguenti casi:
a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
b) prescrizioni imposte in corso d'opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
c) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:
1) siano disposte nell'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice;
2) l'importo aggiuntivo non sia superiore al venti percento dell'importo del contratto;
3) la maggior spesa trovi copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato;
6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro i limiti di legge e di regolamento e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.-
Art. 44 — Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
Art. 45 — Sottoservizi
Prima di iniziare ogni lavoro di scavo, ed in ogni caso, non oltre 10 gg. dalla consegna lavori, l'Impresa è tenuta a prendere precisi accordi con le Amministrazioni concessionarie dei pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, metano, fognature, ecc.) e ad individuare con precisione e con qualsiasi mezzo, compresi sondaggi preventivi e successivi ripristini (a carico dell'Appaltatore), tutti i condotti, sottoservizi e manufatti sotterranei, indicati o meno in progetto.
La conseguente segnalazione alla D.L. della presenza di eventuali sottoservizi o manufatti che interferiscono con le opere contrattuali, deve essere fatta dall'Appaltatore entro 10 gg. dalla consegna dei lavori, per consentire, alla Stazione Appaltante, di far eseguire in tempo utile, dalle Aziende titolari, gli spostamenti e le deviazioni necessarie. Eventuali ritardi negli spostamenti imputabili a tardiva segnalazione dell'ostacolo, non costituiscono per l'Appaltatore motivo di sospensione lavori o di proroga al tempo utile contrattuale ed ogni onere conseguente è, pertanto, da addebitarsi a suo carico. Eventuali oneri o maggiori lavori conseguenti anche ad errata individuazione o segnalazione dei sottoservizi, sono a carico dell'Appaltatore.
Ottenuta l'approvazione all'esecuzione dello spostamento, l'Appaltatore è tenuto a prendere direttamente con l'Ente preposto, tutti gli accordi esecutivi e temporali per coordinare l'intervento con l'eventuale assistenza delle proprie maestranze, riferendo prontamente al riguardo al Direttore dei Lavori.
Dovrà inoltre predisporre tutti gli accorgimenti del caso per evitare possibili rotture o guasti dipendenti dallo svolgimento dei lavori. Eventuali danni saranno addebitati all'Impresa. In particolare si precisa che l'Impresa dovrà
prendere precisi accordi e cautele adeguate, quando si dovranno svolgere lavori di scavo od altro in presenza di cavi e linee elettriche ad alta tensione. Eventuali incidenti nel lavoro al personale, quanto a terzi, saranno a carico totale dell'Appaltatore.- Ogni onere relativo è a carico dell'Appaltatore.
Gli eventuali lavori di demolizione degli impianti sottosuolo e successiva loro ricostruzione nell'ambito della sezione di scavo, che verranno ordinati preventivamente dalla Direzione Lavori, saranno eseguiti dall'Impresa e pagati o direttamente dall'Amministrazione Comunale oppure dagli Enti proprietari degli impianti se a ciò tenuti in base a convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale stessa. Quelli invece ricadenti all'esterno della sezione di scavo anche se causati da cedimenti che si verificheranno in secondo tempo, sono a carico dell'Impresa.
L'Appaltatore dovrà prestare, su disposizione della Direzione Lavori, tutta l'assistenza necessaria con manodopera e mezzi, alle Aziende, per lo spostamento o deviazione che queste dovessero eseguire ai propri sottoservizi. Per quanto sopra l'Appaltatore verrà ricompensato a norma di Capitolato.
I ripristini conseguenti a danni o manomissioni a sottoservizi, sottostrutture, sovrastrutture (pavimentazioni, marciapiedi, recinzioni, ecc.) o altro al di fuori della sezione teorica di scavo, sono a carico dell'Appaltatore.
Art. 46 — Espropri
La Stazione Appaltante provvederà a tutte le pratiche necessarie ai fini della sola occupazione permanente delle aree private occorrenti, per l'esecuzione dei lavori.
L'occupazione permanente riguarderà la fascia di terreno corrispondente alla proiezione verticale della larghezza della base dello scavo come risulta dai disegni di progetto eventualmente maggiorata, per ragioni di servizio ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante nel caso di costruzione di sole fognature e/o cavidotti e le aree corrispondenti all'ingombro dei fabbricati di progetto con relative superfici di pertinenza e/o dei manufatti stradali di progetto (strade, marciapiedi, banchine, fosso di guardia, ecc.) nel caso di opere edilizie e/o stradali ed affini.
L'occupazione temporanea riguarderà invece le aree esterne a quelle oggetto dell'occupazione permanente occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
Le spese relative all'occupazione permanente saranno a carico della Stazione Appaltante, quelle relative all'occupazione temporanea saranno a carico dell'Impresa. Tutte le spese per danni ai frutti pendenti ed ai soprassuoli (alberature, piantagioni, ecc.) relativi alla fascia di occupazione permanente, saranno a carico della Amministrazione, quelli relativi alla fascia di occupazione temporanea, sono a carico dell'Impresa.
La demolizione e l'eventuale ricostruzione da concordarsi preventivamente con la D.L., dei manufatti (muretti di cinta, cisterne, ecc.) ricadenti totalmente o parzialmente nella sezione di scavo, saranno eseguiti dall'Impresa Appaltatrice e
compensati per quanto possibile a misura con prezzi di elenco. Gli oneri relativi saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
L'Impresa provvederà inoltre a sua cura e spese a tutte le occupazioni, temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L. per cave di prestito e per quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.
CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47 — Adeguamento alle norme di sicurezza e salute nei cantieri — Norme generali
L'Appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante, entro 30 gg. dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (non è necessario quando l'opera non li richieda);
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando il cantiere non è soggetto alle norme del D. Leg.vo 494/96);
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del D. Leg.vo 494/96, ovvero del piano sostitutivo di sicurezza;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza (oppure il piano di sicurezza sostitutivo), nonché il piano di sicurezza operativo formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata al regolamento 554/1999.- La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore del cantiere e al Coordinatore della sicurezza. L'Appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'Ente appaltante.
L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Ente committente.
L'Appaltatore, nell'ambito dei cantieri temporanei e/o mobili ove si svolgono attività attinenti al contratto e per tutta la durata del contratto stesso, è obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei confronti dei lavoratori e di terzi; gli oneri corrispondenti sono a suo carico.
In particolare l'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare i disposti di cui ai:
- D.P.R. 27/04/55 n°547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e successive varianti e integrazioni
- D.P.R. 07/01/56 n°164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- D.P.R. 19/03/56 n°303 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative a quelle del D.P.R. 547/55
- D.Leg.vo n° 493 del 14/08/96 Norme in materia di segnaletica di sicurezza
- Legge 05/03/90 n°46 Norme per la sicurezza degli impianti
- D. Leg.vo 15/08/91 n°277 Attuazione direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
- D. Leg.vo 19.09.94 n°626 Attuazione direttive CEE in materia del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro
- D. Leg.vo 14.08.96 n°494 Attuazione direttiva CEE 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di lavoro da attuare nei cantieri temporanei o mobili.-
- Norme C.E.I. 64-8/7 - Sezione 704 (Cantieri di costruzione e di demolizione)
- Norme C.E.I. 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini
- Norme C.E.I. 11-8 - Impianti di terra
- Norme C.E.I. 44-5 - Equipaggiamenti elettrici di macchine industriali
L'Appaltatore dovrà inoltre uniformare il cantiere a quanto prescritto da eventuali altre norme vigenti, qui non elencate, attinenti specificatamente l'attività svolta nel cantiere, siano esse richiamate o meno nel piano di sicurezza ed alle particolari disposizioni contenute nel piano stesso.
L'intero D. Leg.vo 14.08.1994 n°494 è da intendersi qui riportato e parte integrante del presente Capitolato; i suoi disposti sono dall'Appaltatore accettati come patto contrattuale. Nei casi previsti dal D. Leg.vo 494/1994, il progetto sarà corredato di piano di sicurezza e coordinamento, ovvero da piano generale di sicurezza; l'Appaltatore dovrà prendere visione di questi, informarne il personale e conservarne copia in cantiere.
Egli dovrà inoltre scrupolosamente e puntualmente attenersi agli aggiornamenti al piano eventualmente effettuati dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed ottemperare alle disposizioni che da questi verranno a lui o ai preposti di cantiere impartite in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Sia il Committente che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori che il Direttore Lavori, potranno disporre le sospensioni dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'art.5, commi e), f) del D. Leg.vo 494/1996 senza che l'Appaltatore possa in alcun modo opporvisi ne avanzare richieste di indennizzi, danni o maggiori compensi; rimane salvo ed impregiudicato invece il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore in forza di eventuali danni o maggiori oneri che tali fatti potranno arrecare alla Committenza stessa.
Le sospensioni dei lavori ordinate ai sensi dell'art. 5 D. Leg.vo 494/1996 non interrompono i termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori, a prescindere dall'azione di vigilanza degli Organi istituzionali preposti, qualora ravvisi personalmente, o su segnalazione del Coordinatore per la sicurezza, gravi inosservanze, da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni di sicurezza e di salute nei cantieri, ha la facoltà di darne comunicazione ufficiale, con prescrizioni, all'Appaltatore stesso, fissandogli un termine perentorio per l'adeguamento; adeguamento che dovrà esser dall'Appaltatore comunicato per scritto alla D.L. ed al Coordinatore.
In difetto della comunicazione di avvenuto adeguamento da parte dell'Appaltatore o se l'adeguamento alla scadenza del termine non sarà stato effettuato, il Direttore dei Lavori applicherà all'Appaltatore una sanzione pecuniaria in forma di detrazione contabile da € 500,00 a € 4.000,00 da ascriversi nel registro e nel SAL immediatamente successivo all'evento, senza che l'Appaltatore possa in alcun modo, per esplicito patto contrattuale, opporvisi, salva ed impregiudicata inoltre la segnalazione all'Organo di Vigilanza, da parte del D.L., e/o del Coordinatore.
Per ogni verbale di difformità alle norme di sicurezza e/o prescrizione, scritta, da parte del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per la Sicurezza, successivo al primo, l'Appaltatore viene sanzionato con detrazione contabile, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, da € 500,00 a € 4.000,00 da ascriversi nel registro di contabilità e nel SAL immediatamente successivo all'evento, senza che l'Appaltatore possa in alcun modo, per esplicito patto contrattuale, opporvisi, salva ed impregiudicata inoltre la segnalazione all'Organo di Vigilanza, da parte del D.L., e/o del Coordinatore.
In caso di pericolo grave o imminente o di perdurare dell'inadempienza, il Direttore dei Lavori segnalerà il fatto al Coordinatore per la Sicurezza, il quale potrà ordinare la sospensione immediata dei lavori, allontanare il personale dal cantiere e/o proporre al Committente la risoluzione del contratto.
Il Committente (o in sua vece il Responsabile dei lavori) può delegare il Direttore dei Lavori a designare, nei casi previsti dal D. Leg.vo 494/96, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori, nella persona di un tecnico abilitato ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Leg.vo 494/96, dandone contestualmente comunicazione al Committente che si riserva il diritto di veto.
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ricevuta la designazione, dovrà comunicare per lettera al Committente ed al Direttore dei Lavori, l'accettazione dell'incarico, dichiarando l'impegno ad attenersi ai disposti di legge nell'espletamento del mandato e quantificando l'onere economico dello stesso che dovrà trovare adeguata copertura nel quadro economico di spesa di progetto.
Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, il pagamento delle competenze del Coordinatore, avverrà, da parte del Committente, su avviso di parcella regolarmente liquidata dal Direttore dei Lavori, nel termine di 60 giorni.-
Art. 48 — Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto n. 494 del 1996, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto n. 494 del 1996.
4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n. 494 del 1996, per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto n. 494 del 1996.-
Art. 49 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento (iii) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 50 — Tipo di cantiere ai sensi D.Leg.vo 494/96 e Coordinatore per la Sicurezza
Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 3 e
Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 11 del D. Leg.vo 494/96 così come modificato dall'art. 3 del D. Leg.vo 528/99.-
L'Appaltatore dovrà presentare al D.L. ed al R.U.P., nei termini di legge, il proprio P.O.S. ed il piano sostitutivo al piano di sicurezza e coordinamento, previsti dall'art.31 legge 109/94 e successivi aggiornamenti.
CAPO 9 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 51 — Subappalto
L'affidamento in subappalto viene autorizzato, se richiesto in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i..-
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., come di seguito specificato:
a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore a quanto stabilito dalla Normativa Vigente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente C.S.A. possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i..- In caso di subappalto o cottimo, l'Appaltatore deve trasmettere copia autentica del relativo contratto alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei Lavori, entro 90 giorni;
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori (iv) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso
d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per effetto dell'Art. 7, 3° comma, della legge 166/1.8.2002, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà, nel caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per i lavori e le opere che intende affidare in subappalto o in cottimo, non può praticare un ribasso eccedente il 20% dei prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) al fine di consentire la costante verifica del rispetto di quanto sopra indicato, lart. 9 D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, impone all'Appaltatore (quanto, per il relativo tramite, alle imprese subappaltatrici) la trasmissione a questa Azienda prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed antinfortunistici, nonché la periodica trasmissione di copia dei modelli dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi (ad esempio: DM 10 per l'INPS, bollettini c.c.p.p. per l'INAIL), comprendendo anche in tale caso la Cassa Edile;
Le stesse imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono altresì presentare copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e
s.m.i. in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 51 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con il regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese:
a) per la sola fornitura di materiale;
b) per le forniture di materiale con posa in opera e noli a caldo quando il loro valore, singolarmente calcolato, non superi il 2% dell'importo dei lavori affidati (art. 9 comma 71 della legge 415/1998);
c) per i casi previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..-
Art. 52 — Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (v) l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art. 53 — Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 17/2003 ed ai sensi della L.R. n° 17/2007, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relativamente ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto- legge n. 223 del 2006, (vi) gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
CAPO 10 — CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 54 — Accordo bonario
1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i., e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 55 — Definizione delle controversie — Danni di forza maggiore
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa, sia durante l'esecuzione che al termine dei lavori, quale che sia la loro natura (tecnica amministrativa, giuridica) che non si siano potute definire in via amministrativa, né con l'accordo bonario di cui all'art. 31 bis, è deferita alla competenza del Foro Competente per territorio della Stazione Appaltante. In deroga alla designazione al Tribunale predetto, la Stazione Appaltante può optare, senza che l'Appaltatore possa opporsi, per il giudizio arbitrale, così come regolato dagli artt. 150 e 151 del Regolamento.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle persone da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. Questi dovranno essere denunciati dall'Appaltatore alla
D.L. entro 5 gg., pena la decadenza (Art. 20 C.G.A.).-
Essi vengono accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale e dall'art. 139 del regolamento generale, avvertendo che la denuncia del danno deve sempre essere fatta alla Stazione Appaltante per iscritto.
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o ponti di servizio, danni da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, scavi e fossi di guardia, e in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.
Non sono considerati danni di forza maggiore i dissesti del corpo stradale, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata durezza.
L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.
Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Art. 56 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 248 del 04/08/2006, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi, ad eccezione della D.L. e del personale dell'ufficio della D.L., che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, può assolvere all'obbligo annotando su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 57 — Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto, nei casi e con le modalità e conseguenze indicate dagli artt. 118, 119, 120, 121, 122 del Regolamento DPR 554 del 21.12.1999, applicando in questo ultimo caso, per il calcolo delle opere non eseguite, le norme di cui all'Art. 122 del Regolamento.
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o reso dichiarazioni mendaci.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e nei casi previsti dagli articoli 135-136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..-
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti – D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 58 — Conto finale, collaudo e svincolo garanzie — Verifica provvisoria e consegna impianti — Norme per il collaudo
Ai sensi dell'Art. 49 comma 5 della L.R. n° 27/2003 e della L.R. n° 17/2007, gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi, sempre che tale termine non sia superato per cause imputabili all'appaltatore, ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.
Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori.
Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento Generale il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione a saldo. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dovrà essere compilato entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione di tutte le opere contrattuali e/o dalla data del verbale di constatazione dell'avvenuta ultimazione delle opere accessorie di cui all'art. 172 del Regolamento.
L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. Con l'approvazione del Collaudo o del C.R.E. verrà corrisposta all'Appaltatore la rata di saldo e si procederà allo svincolo delle cauzioni.
L'Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto, previa richiesta, allo svincolo della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 40 e della polizza assicurativa di cui al precedente art. 42 soltanto dopo la data di emissione del certificato provvisorio.-
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per il Collaudo, così come stabilito dall'art. 193 del Regolamento e dall'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto.
Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei Lavori, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora
avuto luogo. In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte dell'Amministrazione appaltante dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.
Qualora l'Amministrazione appaltante non intenda valersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può analogamente disporre affinché, dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. E' anche facoltà della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, abbia luogo la verifica provvisoria degli impianti .
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovrà controllare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. Ad ultimazione della verifica provvisoria, l'Amministrazione appaltante prenderà in consegna gli impianti con regolare verbale.
Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi successivi. Esso dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato
nel presente Capitolato speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza delle disposizioni di legge;
- rispondenza delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
- rispondenze alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, occorrerà verificare:
a) che siano osservate le norme tecniche generali del presente Capitolato;
b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed alle preventive indicazioni, inerenti lo specifico appalto, precisate dall'Amministrazione appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
c) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, relative a quanto prescritto nell'art. 5, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
d) che gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell'art. 6, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi.
Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovrà redigere l'apposito verbale del collaudo definitivo.
Esame a vista
Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferentesi all'impianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di identificazione.
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché, correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI- UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.
Verifica della sfilabilità dei cavi
Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra l'1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti. Quest'ultima si deve effettuare a mezzo apposita sfera come descritto nelle norme per gli impianti sopraddetti (Art. 5.1.05).
Misura della resistenza di isolamento
Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125 V nel caso di muratura su parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.
La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura è relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
- 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
- 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
Misura delle cadute di tensione
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione).
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione delle sezioni delle condutture.
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale.
Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi Si deve controllare che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme CEI 64-8).
Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 547 va effettuata la denuncia degli stessi alle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti cioè i risultati delle misure della resistenza di terra.
Si devono effettuare le seguenti modifiche:
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllati sezioni, materiali e modalità di posa nonché, lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra di loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;
c) controllare in base ai valori misurati il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al Distributore di energia elettrica;
d) quando occorre, effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste sono di regola eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati. Le norme CEI 64-8 forniscono le istruzioni per le suddette misure;
e) nei locali da bagno eseguire - prima della muratura degli apparecchi sanitari - la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di potenze.
Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo degli impianti
a) Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il Collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile), siano conformi a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contestualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente d'alimentazione delle caratteristiche contrattualmente previste, purché, ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni.
Nel caso vi sia a riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora l'Amministrazione appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo, potranno egualmente aver luogo, ma il Collaudatore dovrà tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione, rispetto a quelle contrattualmente previste secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.
b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la Ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere perciò accampare diritti a maggiori compensi.
c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spetterà all'Amministrazione appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalità
CAPO 12 — NORME FINALI
Art. 59 — Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
(La mancata ottemperanza, parziale o totale agli obblighi descritti nel seguito, si configura come grave inadempimento contrattuale a carico dell'Appaltatore)
1. Impianto cantiere.
1.a) L'approntamento del cantiere, attrezzato in relazione al tipo ed entità dei lavori, con le attrezzature occorrenti per assicurare l'esecuzione degli stessi con