SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL SANDONATESE
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL SANDONATESE
Convenzione fra i Comuni di: ...
Bozza del 25/05/2017
PREMESSO CHE:
con delibera di X.X. xx 00000/X xx xxxx. del 26/07/2001 la Provincia di Venezia ha approvato il Piano Provinciale di Emergenza, successivamente integrato ed aggiornato con delibera C.P. n. 2008/0004l del 22.05.2008, all'interno del quale è prevista la suddivisione del territorio metropolitano in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ai sensi dell'art 107 della LR 1 1/01;
con D.G.R. n. 506 del 29.03.2005 e 3936 del 12.12.2006 la Regione Veneto ha istituito ed individuato territorialmente i distretti di protezione civile e antincendio boschivo;
nel Piano Provinciale di Emergenza vengono definiti i C.O.M. e che il C.O.M. del Sandonatese viene a coincidere territorialmente con l'A.T.O. del Sandonatese e comprende i Comuni di San Donà di Piave, Cavallino Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e Torre di Mosto;
la Città Metropolitana di Venezia vede favorevolmente la costituzione di strutture intercomunali di protezione civile, per:
- riunire le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, in relazione ad aree omogenee di rischio;
- ottimizzare, conseguentemente, le risorse disponibili sul territorio anche con l'individuazione di magazzini zonali dotati di materiali e mezzi utili in caso di emergenza;
- individuare e potenziare le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile già operative, proponendole quali strutture didattiche e di riferimento per le organizzazioni appena istituite o ancora da istituire;
- migliorare, anche con l'uso di adeguati supporti tecnologico-informatici, le conoscenze del territorio e dei rischi in esso presenti;
si ritiene opportuno stipulare una convenzione tra i Comuni di … allo scopo di attuare in forma unitaria e coordinata gli interventi di protezione civile rivolti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
i seguenti Comuni hanno aderito all'iniziativa, approvando il suddetto schema di protocollo d'intesa:
1. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
2. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
3. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
4. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
5. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
6. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
7. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
8. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
9. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
10. Comune di … Delibera di C.C. n. … in data …
nelle more della realizzazione o individuazione di una sede dotata di idonee apparecchiature informatiche e di locali adeguati la sede del Servizio Intercomunale è temporaneamente
individuata nella sala operativa del Distretto (COM) presso la sede del volontariato di Protezione Civile di San Donà di Piave;
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio e che, per l'esercizio di tali funzioni in ambiti territoriali adeguati, sono previste forme di cooperazione con altri Comuni e con la Città Metropolitana;
ai sensi della LR 11/2001 art. 109 i Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con Comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali ed umane disponibili;
b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore;
ai sensi dell'art. 6 della L. 225/92 i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e che, ai sensi dell'art. 103 della
L.R. 11/01, essi sono componenti operative del Sistema Regionale di Protezione Civile, articolato su scala metropolitana.
Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue:
ART. 1. - NATURA DELLA CONVENZIONE
1. Viene istituito, tra i Comuni del Distretto Sandonatese, il Servizio Intercomunale di Protezione Civile al fine di svolgere in modo coordinato la funzione di Protezione Civile di spettanza delle Amministrazioni Comunali e dei Sindaci, secondo la forma prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, e tenuto conto delle situazioni omogenee di rischio presenti nel territorio;
2. Detto servizio verrà denominato "Servizio Intercomunale di Protezione Civile del Sandonatese";
3. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione sosterrà gli acquisti di mezzi, materiali ed attrezzature e parteciperà alle spese inerenti alla convenzione secondo le modalità di seguito indicate.
ART. 2. – FINALITA’
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione gestionale e finanziaria tra i Comuni aderenti al fine di promuovere più efficaci forme di programmazione, coordinamento e gestione delle attività di protezione civile, connesse alle fasi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino da calamità o catastrofi. In particolare dovranno essere messe in atto strategie comuni per l'attuazione delle attività/interventi volti a:
a) studiare le problematiche del territorio, attuando le attività di previsione ed individuazione delle cause naturali e/o antropiche dei rischi cui il territorio intercomunale è esposto (raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio per l'individuazione degli scenari di rischio significativi);
b) pianificare le attività di prevenzione dei rischi con l'adozione di metodi di gestione dell'emergenza, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e intercomunale,
coordinati ed organici, anche in collaborazione con le altre Istituzioni preposte (VV.FF., A.SS.L., Città Metropolitana, Regione, ecc.);
c) censire le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio che possono essere utili in fase di emergenza;
d) favorire la redazione di piani comunali e intercomunali di protezione civile, in collaborazione con la Città Metropolitana e sulla scorta delle Linee Guida regionali;
e) incentivare la collaborazione tra organizzazioni di volontariato di protezione civile per migliorare lo standard qualitativo degli interventi in emergenza e per una miglior integrazione nelle attività di formazione/addestramento, previsione, prevenzione, ecc.;
f) diffondere ed accrescere la dimensione umana, sociale e culturale del volontariato e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta;
g) definire le modalità di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature comuni.
ART. 3. - COMUNE CAPOFILA
1. Per il primo biennio il Comune di San Donà di Piave, per la centralità geografica e per la consistenza demografica, assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, con le seguenti competenze:
a) curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
b) fornire assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
c) presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
d) gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.
Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici, nell'ambito dell'attività istituzionale di detto Ente.
L'attività verrà svolta con criteri di efficienza ed efficacia compatibilmente con le risorse disponibili,.
Per gli anni successivi al primo biennio, e comunque quando deciso dall'Assemblea dei Sindaci, è possibile la rotazione biennale del Comune Capofila.
2. Il Comune Capofila chiederà i pareri e le approvazioni, previste nella presente Convenzione, per iscritto. Tutti i pareri, osservazioni, memorie e richieste dei Comuni dovranno essere formulate sempre per iscritto ed entro i termini richiesti dal Comune Capofila. Tale termine viene fissato in 30 gg. (trenta) dalla data di ricevimento della richiesta. Per i pareri viene richiamato l'istituto del silenzio-assenso.
ART. 4. - DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La durata della presente Convenzione viene fissata in 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stessa. Alla scadenza la Convenzione potrà essere tacitamente rinnovata di pari periodo.
2. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale per la richiesta di adesione di altre Amministrazioni Comunali dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Sindaci, con voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei componenti, arrotondato all'unità.
3. L'eventuale recesso anticipato da parte di un Comune dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale e comunicato mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso e avrà validità dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
ART. 5. – ORGANI DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Per la gestione della presente Convenzione vengono individuati i seguenti Organi.
1. L'Assemblea dei Sindaci:
a) l'Assemblea è composta da:
il Presidente, il quale convoca l'assemblea, definisce l'ordine del giorno, presiede le sedute, sottoscrive gli atti e le deliberazioni e rappresenta il Servizio nei rapporti tra Enti, anche con la firma di eventuali convenzioni per l'acquisizione di contributi statali, regionali e di altri enti, a nome e per conto di tutti i Comuni. Il Presidente è individuato nel Sindaco del Comune Capofila;
gli altri Sindaci di ciascuna Amministrazione Comunale o loro delegati.
b) Compete all’Assemblea:
individuare, dopo il primo biennio, l'eventuale nuovo Comune Capofila; dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
approvare i Regolamenti Interni, per la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio, quali:
- reperibilità e procedure di intervento;
- criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature,
- criteri di ripartizione delle spese tra Comuni aderenti,
- utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature,
- altri aspetti che l’Assemblea ritenga utile regolamentare.
approvare il piano annuale di attività e il piano delle spese e delle entrate proposto dal Comitato Tecnico di Coordinamento;
accogliere eventuali richieste di adesione di altri comuni alla convenzione.
L'Assemblea si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. Per l'approvazione dei Regolamenti Interni sono richiesti i 2/3 dei voti dei componenti.
All'Assemblea partecipano, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il coordinatore del “Comitato Tecnico di Coordinamento” o in caso di impedimento il vice-coordinatore, ed il delegato della “Assemblea dei Volontari” o in caso di impedimento il vice-delegato, oltre che il dirigente del Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Venezia.
Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale da parte del delegato del “Comitato Tecnico di Coordinamento”.
2. Il Comitato Tecnico di Coordinamento
E’ composto da:
un funzionario tecnico per ciascun Comune aderente alla presente convenzione, nominato con provvedimento del Sindaco.
il coordinatore, che è il funzionario tecnico nominato dal Sindaco del Comune capofila, il quale convoca e presiede le sedute del Comitato, è delegato a partecipare all'Assemblea dei Sindaci, a tenere i rapporti con la Città Metropolitana di Venezia e la Regione Veneto e a rappresentare il Comitato nelle varie sedi tecnico-amministrative.
un vice-coordinatore, individuato dal Comitato Tecnico fra i propri componenti, che funge anche da segretario.
Compete al Comitato:
studiare le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi;
redigere, con il concorso del delegato dell'Assemblea dei Volontari, il piano annuale delle attività da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
redigere il piano delle spese e delle entrate da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
proporre le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione.
Delle sedute del Comitato è redatto verbale.
3. L’Assemblea dei Volontari
E’ composta da:
i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile dei Comuni aderenti alla presente convenzione, costituite ed operative, nella misura di due rappresentanti per ciascun organizzazione.
Compete all’Assemblea:
nominare il “delegato” che convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, rappresenta l'Assemblea nelle varie sedi e partecipa all'Assemblea dei Sindaci, un vice-delegato e un segretario;
fare proposte al Comitato Tecnico di Coordinamento riguardo al piano annuale delle attività e agli acquisti ritenuti prioritari ed urgenti;
esprimere parere obbligatorio, non vincolante, sul piano annuale, delle spese e delle entrate da sottoporsi all'Assemblea dei Sindaci;
rappresentare le esigenze e le problematiche inerenti il volontariato stesso;
curare la corretta gestione delle attrezzature e segnalare le esigenze di manutenzione, reintegro e sostituzione;
coordinare le attività di previsione attribuite al volontariato;
organizzare appositi corsi, informatici ed addestrativi, sentite le esigenze dei vari gruppi ed esercitazioni periodiche nel territorio e nelle scuole;
presentare il resoconto annuale delle attività svolte;
promuovere la costituzione di nuove organizzazioni di volontariato di protezione civile. Delle sedute dell'Assemblea è redatto, dal segretario, verbale.
4. Detti Organi potranno avvalersi della consulenza e collaborazione dei Comitati Comunali di protezione civile e dei rappresentanti di altri istituzioni, quali Città Metropolitana, VV.FF., A.SS.LL., Croce Rossa, ecc.
ART. 6. - RISORSE FINANZARE
1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale, i cui criteri verranno definiti mediante apposito Regolamento Interno e il cui importo sarà deliberato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci. Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.
2. Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune Capofila.
3. Per l'anticipo delle spese sostenute dai volontari per interventi effettuati su richiesta della Città Metropolitana di Venezia, della Regione del Veneto o direttamente dal Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, e da questi successivamente rimborsati, si attingerà sempre dal fondo comune costituito con le quote stabilite annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
4. Le spese, come stabilite dall'Assemblea dei Sindaci, verranno disposte dal coordinatore tecnico, o suo delegato, individuato dal Sindaco del Comune Capofila.
5. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.
6. Per consentire l'avvio del Servizio, al momento della sottoscrizione della Convenzione, i Comuni aderenti trasferiscono al Comune Capofila la quota iniziale di € 500,00.
7. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.
ART.7.- SEDE DEL SERVIZIO
1. La sede centrale del Servizio Intercomunale è temporaneamente individuata nella sala operativa del Distretto (COM) presso la sede del volontariato di Protezione Civile di San Donà di Piave.
ART.8.- UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
1. La custodia, l'assicurazione e la manutenzione dei materiali, attrezzature e mezzi distrettuali sono affidate ai Comuni assegnatari degli stessi, che li custodiscono presso i propri magazzini.
2. Le dotazioni tecniche sono date in gestione alle organizzazioni di volontariato di protezione civile dei Comuni aderenti, che segnalano alle rispettive amministrazioni comunali le esigenze di ripristino delle quantità consumate o di reintegro delle parti deteriorate per l’ordinaria manutenzione. Per la manutenzione straordinaria e l’acquisto di nuove dotazioni le richieste devono essere comunicate al Comitato Tecnico di Coordinamento che provvederà alla valutazione del caso e alla eventuale allocazione di risorse.
3. Le procedure operative per l'utilizzo di tali materiali, attrezzature e mezzi in emergenza ed in attività addestrativa, così come le modalità d'uso ed i criteri di ripristino o di reintegro, verranno disciplinate da apposito Regolamento Interno, da definirsi con il concorso dell’Assemblea dei volontari.
4. Alla scadenza temporale dei termini previsti dalla presente convenzione, in mancanza di rinnovo della stessa, il materiale acquistato con i fondi del Servizio Intercomunale rimarrà di proprietà dei Comuni assegnatari.
5. In caso di emergenza, i mezzi e materiali acquistati con i fondi del Servizio Intercomunale dovranno essere immediatamente messi a disposizione del Servizio medesimo.
ART. 9. - SERVIZIO DI REPERIBILITA’ IN CASO DI EMERGENZA
1. I volontari delle organizzazioni di protezione civile dei Comuni aderenti alla presente convenzione e facenti parte dell'Assemblea dei Volontari costituiscono un servizio di reperibilità del Sandonatese che, a regime, sarà garantito 24 ore su 24, con una squadra operativa, formata a rotazione dai componenti delle organizzazioni stesse.
2. La squadra potrà essere attivata nell'ambito di qualsiasi Comune aderente mediante chiamata da parte del Sindaco, o suo delegato, il cui Comune sia interessato dall'emergenza. Dovrà altresì essere avvisato il Sindaco, o suo delegato, del Comune la cui organizzazione è reperibile.
3. La gestione dell’emergenza fa capo al Comune che ha richiesto l’intervento, salvo la competenza di autorità superiori.
4. Il Caposquadra provvederà ad informare il delegato dell'Assemblea dei Volontari che dovrà essere presente presso il COC del Comune in emergenza per le valutazioni del caso.
ART. 10. – ONERI PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN EMERGENZA
1. Il rimborso delle spese vive e gli oneri derivanti dall'attivazione dei volontari, come previsti dal D.P.R. 194/01 artt. 9, 10 e 11, fanno carico alla/e Amministrazioni che hanno dichiarato l'emergenza ovvero richiesto l'intervento.
ART.11. - ASSICURAZIONE
1. Come previsto dall'art. 4 della L. 1 1/8/1991, n. 266, i volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, anche qualora operino su chiamata al di fuori del territorio comunale, nell’ambito dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. La spesa per la stipula delle assicurazioni verrà sostenuta dai singoli Enti.
ART.12. - RECESSO
1. I Comuni potranno recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, motivando il recesso.
2. In tale caso l'Amministrazione non avrà diritto alla restituzione né dei contributi corrisposti per l'acquisto delle attrezzature del Servizio Intercomunale, né di quanto con essi acquistato. Non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Intercomunale.
3. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Intercomunale e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso, che provvederà a riassegnarlo.
ART.13. - CONTROVERSIE
1. Eventuali controversie tra gli Enti aderenti verranno devolute ad apposito collegio arbitrale, nominato dalle parti, ai sensi del Codice di Procedura Civile.
ART. 14. - REGISTRAZIONE
1. Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R.
n. 131 del 26/4/1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Data
Firme dei Sindaci