Contract
PROCEDURA APERTA DI GARA, SUDDIVISA IN 11 LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI PER MALATTIE RARE DERMATOLOGICHE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SANITARIA ROMA 6
DISCIPLINARE DI GARA
INDICE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
2.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell’Offerta 6
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
4. DURATA DELL’APPALTO, RINNOVI E OPZIONI 8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 10
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 10
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 11
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 11
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – RISPOSTA DI QUALIFICA 17
15.1 Domanda di partecipazione 18
15.2 Documento di gara unico europeo 19
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 21
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 24
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 25
18. FORNITURA DI UNA CAMPIONATURA PER ESAME DEL PRODOTTO OFFERTO 27
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CONTINUA 27
19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 28
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 28
19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 28
19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 29
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE 30
22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
.............................................................................................................................................................................30 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. ..............................................................................................31
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO ED EMISSIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 31
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 33
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 33
1. PREMESSE
Il presente documento disciplina la gara a procedura aperta, suddivisa in n. 11 Lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici fino a un mx di 3, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura triennale di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Roma 6, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) in data , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx, nella sezione “Gare e Appalti Attivi”.
La procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo Lotto, ma, attraverso la stessa, verranno selezionati più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto ritenuti idonei a fornire i prodotti oggetto di gara individuati e riportati nel Capitolato Tecnico.
All’esito della procedura, verrà stilata una graduatoria per singolo Lotto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
L’Azienda Sanitaria Roma 6 potrà individuare di volta in volta l’Aggiudicatario fornitore del prodotto che più risponde alle specifiche esigenze dell’Azienda, motivando la scelta con ragioni di ordine strettamente clinico, come individuate dall’Unità Operativa utilizzatrice.
Fermo restando quanto sopra e nel rispetto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per ciascun Lotto, l’Azienda, si impegna ad approvvigionarsi dall’Aggiudicatario/i per un importo calcolato sulla base di percentuali massime di esecuzione, variabili a seconda del numero degli Aggiudicatari parti dell’Accordo Quadro e della graduatoria finale della procedura di gara, come indicato nella seguente tabella:
Aggiudicatari | Percentuale di Esecuzione |
1° in graduatoria | Min 50 % - Max 100% |
dal 2° in graduatoria | Max 50 % individualmente oppure cumulativamente |
Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ciascun Fornitore Aggiudicatario si obbliga a stipulare il Contratto Attuativo con l’Azienda.
L’Azienda Sanitaria Roma 6 in qualità di Stazione Appaltante è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione della fornitura, nonché della sottoscrizione, per ciascun Lotto, del relativo Accordo Quadro.
L’Azienda utilizza gli Accordi Quadro mediante la stipula dei Contratti attuativi ed emissione dei relativi Ordinativi di fornitura con il Fornitore, nelle modalità indicate nello schema di Accordo Quadro – Allegato 5.
Definizioni
Nell’ambito del presente Disciplinare si intende per:
– Azienda o Committente: L’Azienda Sanitaria Roma 6;
– Aggiudicatario o Fornitore: l’Operatore Economico che all’esito della presente procedura di gara potrà stipulare l’Accordo Quadro con l’Azienda Sanitaria Roma 6;
– Accordo Quadro: l’atto che all’esito della presente procedura di gara, L’Azienda Sanitaria Roma 6 stipulerà con il Fornitore qualificato, conformemente all’Allegato 5 al Disciplinare di gara – Schema di Accordo Quadro;
– Contratto Attuativo dell’Accordo Quadro: il documento sottoscritto, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, dall’Azienda Sanitaria Roma 6 ed i singoli aggiudicatari con il quale è regolamentata la fornitura in argomento;
– Ordinativo di fornitura: il documento, con il quale l’Azienda Sanitaria Roma 6 comunica al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché la Sede di Consegna;
– Ordine di fatturazione: il documento contenente le informazioni necessarie all’emissione della fattura da parte del Fornitore relativamente al materiale presente in conto deposito che è stato utilizzato;
– Sede di Consegna: luogo fisico in cui è prevista la consegna della fornitura;
– Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche esplicitate nel Capitolato Tecnico, che il Fornitore deve rispettare.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1. Capitolato Tecnico comprensivo dei seguenti allegati:
- Allegato 1 – Dettaglio Lotti
- Allegato 2 – Criteri di valutazione
- Allegato 3 – Elenco Cig
2. Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati:
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative
- Allegato 1b – Modulo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- Allegato 2 – DGUE (da compilare sul Sistema Stella)
- Allegato 3 – Schema dei prodotti offerti
- Allegato 4 – Schema di Offerta Economica
- Allegato 5 - Schema di Accordo Quadro
- Allegato 6 – Patto di integrità
La documentazione di gara completa è disponibile sul sito internet all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx
2.2 Chiarimenti
I chiarimenti dovranno essere inviati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma STELLA - Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx.
Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimento esclusivamente tramite STELLA entro le ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2022 Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme, a quanto previsto nel presente paragrafo. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a Sistema.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 23/12/2022 tramite STELLA e con la relativa pubblicazione in forma anonima.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuati per via telematica, mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dall’Operatore Economico in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente che ha sottoposto l’offerta.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, è onere dell’Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.
È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx- per-le-imprese (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.
2.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell’Offerta
La presente procedura è interamente svolta attraverso la sopracitata piattaforma telematica di negoziazione, Sistema STELLA, ai sensi dell’art. 58 del Codice.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.
L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82;
• la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare;
In caso di partecipazione di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto dell’appalto è la fornitura, per il periodo di mesi 36 (trentasei), di medicazioni per malattie rare dermatologiche per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Roma 6, alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico, previa
conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del quale l’Azienda Sanitaria Roma 6 potrà stipulare Contratti attuativi/Ordinativi di fornitura con il Fornitore, nelle modalità indicate nello schema di Accordo Quadro.
La presente procedura è suddivisa in n. 11 Lotti come di seguito rappresentati e riepilogati specificatamente nel paragrafo 4 e nell’Allegato n. 1 del Capitolato tecnico. Si precisa che i Lotti n. 3,4,6,7,8,9,10 e 11 sono costituiti, a loro volta, dai relativi sublotti non aggiudicabili separatamente.
Lotto | Descrizione | Base d’asta triennale | CIG |
1 | Medicazione con tampone assorbente in schiuma di poliuretano, con strato di contatto in silicone | 4.950,00 | 9464957999 |
2 | Medicazione con tampone assorbente in schiuma di poliuretano, con strato di contatto in copolimero di amido | 36.700,00 | 9472827821 |
3 | Medicazione con tampone assorbente in schiuma di poliuretano sottile, con strato di contatto in silicone | 166.900,00 | 9472834DE6 |
4 | Medicazione drenante in poliuretano, con strato di contatto in silicone | 17.100,00 | 94728402DD |
5 | Medicazione drenante in silicone, con strato di contatto in acetato di cellulosa | 6.552,00 | 9472853D94 |
6 | Medicazione di contatto non adesiva e trasparente, costituita da supporto a rete in poliammide rivestito di silicone | 223.570,00 | 947295828B |
7 | Soluzione/gel a base di acido ipocloroso e ipoclorito di sodio | 4.000,00 | 94728689F6 |
8 | Cerotto di fissaggio in silicone per cuti fragili | 5.550,00 | 94728814B2 |
9 | Maglia tubolare leggera, biestensibile | 10.900,00 | 9472891CF0 |
10 | Maglia tubolare leggera, biestensibile sagomata per la mano | 6.500,00 | 9472895041 |
11 | Compressa di garza sterile in Tessuto Non Tessuto | 6.294,00 | 9472900460 |
L’aggiudicazione avverrà per Lotti indivisibili. I sublotti di cui ai Lotti n. 3,4,6,7,8,9,10 e 11 non sono aggiudicabili separatamente e pertanto eventuale offerta parziale comporterà esclusione dal singolo Lotto.
L’offerta per ogni Lotto dovrà essere completa di tutti i prodotti richiesti, a pena di esclusione dal singolo Lotto. Ogni concorrente non può presentare più di un’offerta per lo stesso Xxxxx.
All’esito della procedura, verrà stilata una graduatoria per singolo Lotto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
L’Azienda Sanitaria Roma 6 potrà individuare di volta in volta l’Aggiudicatario fornitore del prodotto che più risponde alle specifiche esigenze dell’Azienda, motivando la scelta con ragioni di ordine strettamente clinico, come individuate dall’Unità Operativa utilizzatrice.
Fermo restando quanto sopra e nel rispetto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per ciascun Lotto, l’Azienda, si impegna ad approvvigionarsi dall’Aggiudicatario/i per un importo calcolato sulla base di percentuali massime di esecuzione, variabili a seconda del numero degli Aggiudicatari parti dell’Accordo Quadro e della graduatoria finale della procedura di gara, come indicato nella seguente tabella:
Aggiudicatari | Percentuale di Esecuzione |
1° in graduatoria | Min 50 % - Max 100% |
dal 2° in graduatoria | Max 50 % individualmente oppure cumulativamente |
Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ciascun Fornitore Aggiudicatario si obbliga a stipulare il Contratto Attuativo con l’Azienda.
Il quantitativo effettivo da fornire da parte degli aggiudicatari verrà indicato nei singoli Ordinativi di fornitura. L’importo di ciascun Ordinativo di fornitura è determinato dai quantitativi richiesti per i rispettivi prezzi unitari.
L’Accordo Quadro avrà una durata di mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
L’importo complessivo a base di gara, per i 36 mesi di durata dell’Accordo Quadro, è pari ad Euro 488.966,00 oltre iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come di seguito rappresentato per il periodo di riferimento:
Importo Periodo 12 mesi | Importo Periodo 36 mesi |
€ 162.988,66 | € 488.966,00 |
In considerazione dell’oggetto dell’affidamento, caratterizzato da mere forniture, nonché della tipologia dei servizi accessori della procedura di gara, si ritiene non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che in assenza di rischi da interferenza risultano pertanto pari a 0.
È comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
I quantitativi presunti per ciascun Lotto, riepilogati specificatamente nell’Allegato n. 1 del Capitolato tecnico, sono stati stimati in base ai fabbisogni presunti espressi dalla Farmaceutica Territoriale dell’Azienda Sanitaria Roma 6. Si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno di fornitura per l’intera durata dell’Accordo Quadro. Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono in alcun modo impegnative, né vincolanti per la Stazione Appaltante nei confronti degli Aggiudicatari dell’Accordo Quadro medesimo. Resta inteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Aggiudicatario si obbliga a prestare la fornitura sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale.
4. DURATA DELL’APPALTO, RINNOVI E OPZIONI
4.1 Durata
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla stipula dello stesso. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Azienda Sanitaria Roma 6 potrà emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare Contratti attuativi con il Fornitore.
4.2 Opzioni
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a Euro 488.966,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il servizio richiesto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla normativa vigente, potrà essere aumentato nel corso del periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in
l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità
a. non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016;
b. essere iscritti, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
c. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008;
d. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione. Inoltre, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Per tutti i Lotti:
e. avere un fatturato minimo specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, pari almeno ad Euro 162.988,66 quale importo a base d’asta annuale della presente procedura.
La comprova del requisito è fornita, mediante:
− dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione
ovvero,
− copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, Iva esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Per tutti i Lotti:
a. Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
In caso in cui il concorrente abbia in corso il processo di certificazione al momento della presentazione dell’offerta, dovrà prestare idonea dichiarazione, fermo restando che il possesso della certificazione dovrà essere dimostrato prima della stipula dell’Accordo Quadro, pena la decadenza dell’aggiudicazione.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti d’idoneità devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al possesso del fatturato specifico deve essere posseduto dal RTI/Consorzio/GEIE nel suo complesso, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 45 del Codice, devono essere posseduti e dichiarati,
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, secondo quanto riportato all’articolo 47 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dalle consorziate indicate come esecutrici del servizio.
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dalle consorziate indicate come esecutrici del servizio, come disciplinato dall’art. 47 comma 2-bis del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e/o dal Consorzio stesso nel caso in cui quest’ultimo esegua prestazioni oggetto dell’appalto.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede al concorrente, per iscritto, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in subappalto con la relativa percentuale.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice degli appalti.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, intestata all’ Azienda Sanitaria Roma 6 in qualità di Stazione Appaltante, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore complessivo di ciascun Lotto, per mesi 36, al netto del valore delle opzioni previste, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. In caso di partecipazione a più Xxxxx potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare, riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’Accordo Quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Albano Laziale (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando la causale del versamento;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU del 10 aprile 2018 n.83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005)..
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non previsto.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Qualora sia dovuto per il CIG del Lotto di partecipazione, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre, visibile sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
La Stazione Appaltante accerta, altresì, il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta Economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 28/12/2022 pena la sua irrecivibilità.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione Modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA.
La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di STELLA.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nelle ultime ore utile/i.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni, di cui alla Domanda di partecipazione, Dichiarazioni integrative e Dichiarazione Offerta economica potranno essere redatte sui modelli, conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Non sono ammesse offerte alternative.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del suddetto termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – RISPOSTA DI QUALIFICA
La ditta concorrente dovrà inserire a sistema la Documentazione amministrativa di cui alla busta A, la quale contiene, in relazione alle diverse forme di partecipazione, la seguente documentazione:
• la domanda di partecipazione e relativa documentazione;
• il DGUE (anche di eventuali e ausiliarie);
• la documentazione a corredo;
Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx.
Per facilitare le attività di valutazione della Busta amministrativa si chiede di nominare i file inseriti in modo da consentire l’immediata identificazione del loro contenuto. Ad esempio:
− All. 1_domanda partecipazione
− All. 2_ DGUE
− …..
specificando, in caso di RTI, il nome dell’operatore economico cui il documento di riferisce, ad esempio:
− All. 1_domanda part_ROSSI
− All. 2_ DGUE_ROSSI
− …….
Si richiede inoltre che non siano caricate cartelle .zip firmate digitalmente contenenti altre cartelle .zip di file a loro volta firmati digitalmente.
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, per un importo unico pari a 16 € preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Dichiarazioni amministrative, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel presente disciplinare.
Il bollo è dovuto da:
− gli operatori singoli;
− in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
− in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio. Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:
- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l’attestazione del pagamento, predisposto dall’Operatore Economico, avendo cura di indicare il numero identificativo e la data dello stesso;
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti (ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72).
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega su STELLA:
a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il modello DGUE – Allegato 2 - (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche) presente su STELLA, secondo quanto di seguito indicato. Una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su STELLA
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. A tal riguardo si rimanda al paragrafo “Subappalto”.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Parte III Sez. A-B- C-D).
Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale previsto nel presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica previsto nel presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità previsti nel presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente (e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1 Dichiarazioni integrative (domanda di partecipazione)
Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il modello di cui Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative e all’Allegato 1b – Modulo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. dichiara che l’Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;
3. dichiara di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. (Nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. (Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………, codice fiscale ……………… e partita IVA ;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
11. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
12. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
14. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell’importo della cauzione;
15. nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, la documentazione richiesta nel presente disciplinare, nella sezione dedicata;
16. attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando apposito modello predisposto dall’Operatore Economico “, firmato digitalmente dal Legale rappresentante o da suo procuratore. Il bollo può essere assolto nelle seguenti modalità:
• applicando il contrassegno telematico nel suddetto modello, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
• virtualmente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 28 dicembre 2018 pubblicato su G.U. n. 5 del 7 gennaio 2019 (si veda, in merito, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9/04/2019), previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72. (anche in questo caso il modello dovrà essere predisposto dall’Operatore Economico);
17. eventuale procura;
18. elenco della documentazione presentata;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, per ciascun Lotto a cui si partecipa, i documenti di seguito indicati, redatti in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, da allegare su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx:
1. Indice completo e numerato del contenuto dell’Offerta Tecnica;
2. Scheda Prodotti Offerti (All. n. 3)
3. Catalogo originale del Produttore/ Commercializzatore, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto dell’appalto, depliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Dalla documentazione presentata deve essere chiaramente desumibile la varietà di gamma commercializzata per il prodotto offerto;
4. Descrizione dei Confezionamenti utilizzati con particolare riguardo all’adozione di eventuali soluzioni per il contenimento dell’impatto ambientale;
5. Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5,
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fatta eccezione per l’ipotesi di cui al successivo comma 6, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:
– argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali partidell’offerta sono da secretare;
– fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventualisegreti tecnici e commerciali.
6. Attestazione di certificazione CE da parte dell’organismo notificato sui prodotti offerti.
In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, gli operatori economici devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa o da soggetto con poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si vedano le relative specifiche previste nel presente Disciplinare).
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall’operatore economico, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
Tutta la documentazione contenuta nell’Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il paragrafo dedicato del presente Disciplinare).
L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, per ciascun Lotto a cui si partecipa ed è predisposta su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx.Xxxxxxxxx a Sistema, per il Lotto di interesse, inserendo le informazioni richieste e convalidandole facendo click sul comando “Verifica Informazioni” sopra la tabella dei prodotti;
1. Produrre e allegare a sistema per ciascun Lotto nella sezione “Allegato Economico” il prospetto dell’Offerta Economica di cui all’Allegato 4 contenente le specifiche dell’offerta economica.
Si precisa che i valori economici devono essere indicati come triennali e Iva Esclusa dando evidenza, nel suddetto prospetto, della percentuale di aliquota da applicare.
L’allegato deve essere compilato in ogni sua parte ed in caso di mancanza di uno solo dei valori economici richiesti sia in cifre che in lettere, l’offerta economica sarà considerata incompleta e/o parziale e, quindi, sarà esclusa dal relativo lotto di partecipazione. L’allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui ai precedenti paragrafi del presente Disciplinare.
Dichiarare nell’Offerta Economica, come previsto dall’Allegato 4 – Schema Offerta Economica, l’impegno ad applicare all’Azienda Sanitaria Roma 6 che richieda materiale non ricompreso nel Lotto di riferimento, ma ad esso tecnicamente collegato, una percentuale di sconto sul listino prezzi equivalente al ribasso medio determinato dal prezzo unitario offerto;
Allegare copia del listino prezzi ufficialmente adottato dall’operatore economico, oppure un suo estratto, relativo al materiale protesico non ricompreso nell’impianto-tipo standardizzato ma ad esso tecnicamente connesso, proposto dall’operatore economico, in formato digitale, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;
Nella sezione del Sistema riguardante i dati economici, l’Operatore Economico deve, inoltre, indicare:
2. per ciascun Lotto, nel campo “Importo Complessivo Offerto” il valore complessivo triennale (valore complessivo dell’offerta) offerto per il Lotto così come risultante dalla compilazione dello schema di cui al precedente punto 1 “Allegato Economico”;
3. per ciascun Lotto, nel campo “% Ribasso” il Ribasso complessivo offerto, rispetto all’importo totale biennale posto a base d’asta, così come risultante dalla compilazione dello schema “Allegato Economico”;
4. Allegare copia per immagine (ad esempio, scansione) del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i dei documenti di cui al primo punto elenco.
Inoltre, nell’Offerta Economica, l’operatore economico si impegna a:
- nel caso in cui le parti concordino la sostituzione e/o l’affiancamento dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi immessi sul mercato successivamente e che presentino caratteristiche migliori, a praticare condizioni economiche invariate rispetto a quelle previste dall’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
In ogni caso i prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. Inoltre, in linea con quanto previsto dal “Xxxxxxx xxxxxxxx xxx” (X.X. x. 0/0000), xxxxxxx “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", l’Azienda Sanitaria Roma 6 si riserva, fino al 31 dicembre 2023, di procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla revisione dei prezzi contrattuali non oltre i limiti di quanto previsto dagli indici ISTAT.
Si specifica inoltre che:
– l’offerta economica dovrà precisare l’importo, Iva esclusa, per singolo prodotto;
– l’importo complessivo triennal del Lotto offerto deve essere determinato dal prodotto tra i quantitativi a base d’asta e il prezzo unitario offerto per impianto-tipo, ove presente;
– i prezzi unitari e i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali, sia sul Sistema che sul modello Allegato 4 – Schema di Offerta Economica, pena l’esclusione dal lotto a cui si partecipa;
– i prezzi unitari e i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere sul modello Allegato 4 – Schema di Offerta Economica; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più favorevole per l’Azienda Sanitaria Roma 6. Qualora il contrasto tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sia tale da rendere indeterminata od indeterminabile la volontà dell’offerente, l’offerta è rigettata e l’offerente escluso dalla gara.
– tutti i prezzi e i valori offerti devono essere indicati Iva esclusa;
– sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;
– in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato Allegato 4 – Schema di Offerta Economica, firmato digitalmente, prevarrà quello nell’Allegato Economico;
– ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro.
L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall’Amministrazione.
L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’Iva che verrà corrisposta ai termini di legge.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la Stazione Appaltante e/o il Committente non assumeranno alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto l’Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle Imprese per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo Accordo Quadro.
L’Aggiudicatario dell’Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula dell’Accordo Quadro e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
18. FORNITURA DI UNA CAMPIONATURA PER ESAME DEL PRODOTTO OFFERTO
Ai fini della validazione e valutazione dei prodotti e, ai fini della relativa attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione di gara potrà richiedere agli operatori economici di presentare, a proprie spese, una campionatura dei prodotti offerti in data e modalità che saranno comunicate in fase successiva alla data di presentazione delle offerte, con un preavviso di almeno 15 giorni.
La campionatura, qualora richiesta, dovrà essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.
Il concorrente, una volta conclusa la presentazione dei prodotti, dovrà provvedere al ritiro della campionatura a proprie spese.
La Commissione di gara si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CONTINUA
Per i Lotti l’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Per i suddetti Lotti la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
TIPOLOGIA OFFERTA | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti all’Offerta Tecnica;
PE = somma dei punti attributi all’Offerta Economica.
Ciascun concorrente dovrà conseguire un punteggio tecnico di almeno 42 punti, pena l’esclusione dalla gara.
19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito, per i diversi Lotti, sulla base dei criteri di valutazione riportati nell’Allegato n° 2 del Capitolato Tecnico.
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, i singoli Commissari procederanno ad attribuire un coefficiente preliminare V(a)pi variabile da zero ad uno in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Il valore discrezionale sarà attribuito secondo i seguenti livelli di valutazione:
Giudizio | Coefficiente |
Ottimo | Da 0,81 a 1 |
Distinto | Da 0,61 a 0,80 |
Buono | Da 0,41 a 0,60 |
Sufficiente | Da 0,21 a 0,40 |
Mediocre | Da 0 a 0,20 |
La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’Offerta in relazione al criterio discrezionale in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio - coefficiente preliminare V(a)pi - da applicare al medesimo criterio.
Il punteggio tecnico attribuito per il singolo elemento di valutazione sarà dato dal prodotto del coefficiente definitivo V(a)i
x il Punteggio massimo attribuito al criterio.
Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui i singoli elementi di valutazione.
Il punteggio tecnico minimo per accedere alla successiva fase dell’apertura dell’offerta economica è pari a 42 punti.
19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche (max 30) verrà calcolato, sulla base dell’importo complessivo triennale offerto per la fornitura del prodotto, in ribasso rispetto all’importo posto dall’ASL Roma 6 a base d’asta.
L’offerta economica dovrà precisare, così come riportato nel modello Allegato 4 – Schema di Offerta Economica gli importi Iva esclusa, espressi in cifre ed in lettere, fino alla seconda decimale.
Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle offerte economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato secondo la formula di seguito riportata:
Pm
p = pM x
P
In cui:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione pM = punteggio massimo attribuibile (punti 30)
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione Pm = prezzo migliore offerta.
Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi conseguiti (punteggio tecnico e punteggio economico).
In caso di offerte giudicate anormalmente basse si procederà con le modalità previste dagli art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nell’ipotesi di punteggi uguali, la Commissione di gara potrà procedere alla richiesta di un miglioramento dell’offerta tra i concorrenti.
L’Azienda si riserva la potestà di approvare e di fare proprie le risultanze della gara e dell’attività della Commissione ad essa preposta.
19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi totali.
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe):
𝑃𝑇𝑂𝑇 = 𝑃𝑡 + 𝑃𝑒
dove:
Pt = somma dei punti tecnici;
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica.
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso XXXXXX e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA.
La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno 9 gennaio 2023 alle ore 9,30, tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul portale STELLA almeno 2 giorni prima della data fissata.
Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul suddetto sito informatico, almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi, contenenti la campionatura o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l’invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice.
La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura é garantito dall’utilizzo del Sistema.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 6 e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. Verificata in sede di accettazione dell’incarico l’assenza in capo ai componenti della Commissione di cause di incompatibilità o di obbligo di astensione, di cui all’articolo 77, comma 6 e 9, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.
22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La Stazione Appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto nel presente disciplinare.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo dei punteggi nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Codice.
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede secondo quanto previsto nel presente Disciplinare.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO ED EMISSIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del/i concorrente/i, come oltre dettagliato, chiudendo le operazioni di gara e disponendo di dar luogo ai successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, l’Azienda Sanitaria Roma 6 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sui concorrenti cui l’Azienda Sanitaria Roma 6 ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro.
Prima dell’aggiudicazione, l’Azienda Sanitaria Roma 6, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica potrà avvenire attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Azienda Sanitaria Roma 6 prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Azienda Sanitaria Roma 6, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Accordo Quadro.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula dell’Accordo Quadro.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo Quadro; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione.
L’Accordo Quadro sarà stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula dell’Accordo Quadro.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Azienda Sanitaria Roma 6 entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore.
L’Azienda Sanitaria Roma 6 comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L’importo verrà pubblicato altresì sul sito xxx.xxxxxxx0.xx, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo Quadro.
L’affidatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, deve depositare presso l’Azienda Sanitaria Roma 6 l’eventuale contratto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
24.1 REVISIONE DEI PREZZI
A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
25. PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”.
L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della sopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso.
I termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.
In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.
L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.
In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice.
Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’Accordo Quadro è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.